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Sentenza n.1787 del 18 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Respinta l'istanza di emersione del lavoro irregolare domestico - datore di lavoro denunciato in stato di libertà ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000 falsa attestazione in atto amministrativo

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana


(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1593 del 2011, proposto da: ***** e *****, rappresentati e difesi dagli avv.ti Cosimo Chiaramonti ed Eleonora Chiaramonti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Dimitri Celi in Firenze, viale R. Sanzio, 2;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., e Sportello Unico per l’Immigrazione di Prato, in Persona del dirigente p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui domiciliano per legge in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento, previa sospensione,

del provvedimento dello Sportello Unico presso l'UTG di Prato Prot. n.***del 31.05.2011, notificato al richiedente sig. ***** a mezzo posta raccomandata il 13 giugno 2011, con il quale veniva respinta l'istanza di emersione del lavoro irregolare domestico n. *** presentata il 21.09.2009 ex art. 1 ter D.L. 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazione con Legge 3 agosto 2009, n. 102, nell'interesse del lavoratore extracomunitario *****, perchè secondo quanto motivato, "il richiedente è stata denunciato in stato di libertà ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000, falsa attestazione in atto amministrativo";

nonchè per l'annullamento di ogni altro atto, ancorchè incognito al ricorrente, antecedente, concomitante o susseguente, connesso con l'atto impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Prato;

Viste le ordinanze istruttorie collegiali di questa Sezione n. 915/2011 dell’8 settembre 2011 e n. 1019/2011 del 7 ottobre 2011, come ottemperate dall’Amministrazione resistente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 3 novembre 2011 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che, con ricorso a questo Tribunale, notificato il 20 luglio 2011 e depositato il successivo 3 agosto, i ricorrenti indicati in epigrafe, nella loro rispettiva qualità di datore di lavoro e di lavoratore straniero, chiedevano l’annullamento, previa sospensione, del decreto con il quale il dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Prato aveva rigettato la relativa dichiarazione di “emersione” ex art. 1-ter l.n. 102/09, fondandosi sulla circostanza per la quale il richiedente (datore di lavoro) era stato denunciato in stato di libertà ai sensi dell’art. 76 d.p.r. 445/2000 per falsa attestazione in atto amministrativo;

Rilevato che i ricorrenti lamentavano: “1) Carenza di motivazione: violazione art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241”, in quanto non era stata fornita alcuna motivazione sostanziale al diniego, in assenza di circostanziate ragioni addotte dall’amministrazione e senza neanche allegazione della denuncia richiamata nel provvedimento impugnato; “2) Nel merito: contrarietà dell’operato della pubblica amministrazione al principio di buon andamento, efficacia, imparzialità, irragionevolezza. Eccesso di potere”, in quanto lo straniero lavoratore era stato impiegato presso l’abitazione del datore di lavoro ricorrente per sole 4 ore giornaliere dal 2009 e per questa ragione non era stato ivi rinvenuto nel corso di un sopralluogo della P.G., come dallo stesso datore di lavoro confermato in successiva dichiarazione resa in Questura;

Rilevato che si costituivano in giudizio le Amministrazioni indicate in epigrafe, chiedendo la reiezione del ricorso;

Rilevato che, al fine di acquisire ulteriori elementi necessari per la decisione della causa, questa Sezione, con le due ordinanze collegiali indicate in epigrafe, chiedeva all’Amministrazione di depositare ulteriore documentazione e questa ottemperava in date 30 settembre 2011 e 19 ottobre 2011;

Rilevato che, alla camera di consiglio del 3 novembre 2011, il Collegio, sentite le parti sull’applicazione dell’art. 60 cod. proc. amm., tratteneva la causa in decisione;

Considerato che il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti per dare luogo ad una sentenza in forma semplificata, ai sensi della suddetta norma;

Considerato che il ricorso non può trovare accoglimento;

Considerato, infatti - in relazione a quanto dedotto con il primo motivo di ricorso - che dalla documentazione acquisita in giudizio dopo la seconda ordinanza collegiale è emerso che in data 12 marzo 2011, presso la Questura di Prato, il ricorrente Santamaria era stato invitato a nominare un difensore di fiducia e a dichiarare uno dei luoghi indicati nell’art. 157, comma 1, cpp, a norma dell’art. 161 cpp;

Considerato, quindi, che il ricorrente in questione era assistito da difensore di fiducia che poteva acquisire tutti gli elementi idonei a percepire le conseguenze di quanto da lui dichiarato in data 12 marzo 2011 presso la medesima Questura, ove il relativo verbale era concluso con la specifica indicazione che segue: “…viste le palesi responsabilità dell’uomo, reo di avere dichiarato il falso all’atto di sottoscrivere la pratica di emersione a favore del dipendente, lo stesso veniva invitato ad eleggere domicilio e nominare un difensore di fiducia per la successiva denuncia in stato di libertà all’A.G. competente…”, con ciò evidenziando che il ricorrente poteva acquisire anche tramite difensore fiducia le indicazioni che riteneva necessarie, senza che per tale ragione possa individuarsi il vizio di difetto di motivazione dedotto, considerando la denuncia quale elemento da cui dedurre la motivazione in questione “per relationem”;

Considerato che la conferma di tale conclusione è data proprio da quanto dedotto con il secondo motivo di ricorso, per il quale i ricorrenti hanno evidentemente conosciuto comunque la sostanza della motivazione se hanno potuto illustrare in merito le proprie tesi difensive;

Considerato che - per quanto illustrato nel secondo motivo di ricorso - non si rileva l’eccesso di potere lamentato, in quanto dalla stessa dichiarazione del signor Santamaria in data 12 marzo 2011 presso la Questura di Prato, risulta che il medesimo, in riferimento al periodo in cui aveva avuto alle sue dipendenze lo straniero “…iniziava a cadere in contraddizioni, asserendo di avere assunto l’extracomunitario da circa 3 o 4 mesi, salvo poi ritornare sui suoi passi, ricordando forse di aver presentato la richiesta di emersione nel mese di settembre 2009…”;

Considerato che non appare illogica la conclusione dell’Amministrazione, dato che la normativa applicabile prevedeva che il rapporto lavorativo dovesse esistere almeno dall’aprile 2009, secondo quanto previsto dall’art. 1-ter, comma 1, d.l. n. 78/09, conv. in l. n. 102/09 che si riferiva a coloro i quali, alla data del 30 giugno 2009, occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continuavano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2;

Considerato che la normativa sull’”emersione” ex art. 1-ter, comma 1 e 2, l.n. 102/09 cit. è diretta al datore di lavoro, unico soggetto che può attestare la sussistenza del rapporto di lavoro con la sua autodichiarazione, per cui una dichiarazione contraddittoria e lacunosa in ordine all’indicazione precisa del periodo di occupazione dello straniero proveniente dallo stesso datore di lavoro ben può essere considerata inidonea ad accertare l’esistenza dei presupposti di legge;

Considerato che la circostanza che appare rilevante ai fini dell’impugnato diniego è la contraddittorietà (e ritenuta mendacità) della dichiarazione del datore di lavoro in ordine al periodo di impiego del lavoratore, secondo quanto emerso dal verbale depositato in copia in giudizio sopra richiamato, e non la circostanza, di per sé meramente rafforzativa della conclusione negativa, inerente al mancato riscontro della presenza del lavoratore presso l’abitazione del ricorrente Santamaria al momento dell’accesso degli agenti di P.S.;

Considerato, quindi, che il ricorso deve essere rigettato e che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando ai sensi dell’art. 60 c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna in solido i ricorrenti a corrispondere al Ministero dell’Interno le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 3 novembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Venerdì, 18 Novembre 2011

 
 
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