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Sentenza n. 1763 18 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Rigetto richiesta di rilascio del permesso di soggiorno - ingresso in Italia con regolare visto di ingresso - nulla osta al lavoro subordinato - cessazione dell’attività della ditta che aveva richiesto l'assunzione

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1662 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Goti, con domicilio eletto presso Piero Piovanelli in Firenze, via Santa Reparata 40;

contro

Questura di Firenze in persona del Questore pro tempore, Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

del decreto prot. n. *** emesso il 02/03/2011, notificato in data 20/06/2011, con il quale la Questura di Firenze rigettava la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Firenze in persona del Questore pro tempore e di Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 il dott. Maurizio Nicolosi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che con ricorso notificato in data 8 agosto 2011 e depositato il 5 settembre seguente, il nominato ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno adottato dalla Questura di Firenze, deducendo un unico articolato motivo con il quale sostiene il difetto della motivazione che fa generico riferimento alla mancanza dei requisiti, essendo entrato nel territorio italiano in base ad un regolare visto di ingresso e in possesso di nulla osta al lavoro subordinato, non essendo a lui imputabile la cessazione dell’attività della ditta che aveva richiesto la sua assunzione;

Ritenuto che sussistono le condizioni per la decisione del ricorso nel merito, previa conversione del rito, e che sono state avvisate in proposito le parti;

Ritenuto che il ricorso è infatti manifestamente infondato per la ragione che il provvedimento impugnato, come conferma l’istruttoria disposta con l’ordinanza richiamata, ha il suo presupposto nel provvedimento del 9.7.2009 prot. *** con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione ha revocato il nulla osta rilasciato al ricorrente e nel decreto n. ** del 14.7.2009 con il quale il Consolato Generale d’Italia a Canton ha revocato il visto n. ***, ambedue atti che non risultano impugnati tempestivamente e che consolidano la situazione di irregolarità del ricorrente della quale il provvedimento questorile non può che prendere atto;

Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso sono del tutto in conferenti sul punto;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere respinto con revoca dell’ammissione al patrocinio a carico dello Stato stante la manifesta infondatezza del gravame e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Revoca l’ammissione del ricorrente al patrocinio a carico dello Stato.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 2000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Venerdì, 18 Novembre 2011

 
 
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