Legislatura 16º - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 576 del 03/09/2011


 

BILANCIO    (5ª)

 

SABATO 3 SETTEMBRE 2011

576ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.                     

 

La seduta inizia alle ore 9,55.

 

IN SEDE REFERENTE 

(2887) Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

(Seguito dell'esame e rinvio) 

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

 

Il senatore Nicola ROSSI (Misto) segnala che l'emendamento 1.0.8, in materia di ritardati pagamenti nella Pubblica Amministrazione, approvato nella seduta pomeridiana di ieri, potrebbe comportare conseguenze non desiderabili dal punto di vista del debito pubblico e ritiene pertanto opportuno un approfondimento da parte del Governo e della Commissione, volto a individuare una soluzione che, pur dedicando la necessaria attenzione all'importante problema dei ritardi, salvaguardi i conti dello Stato. Un profilo che potrebbe essere esaminato è quello dell'opponibilità a terzi della cessione dei crediti in questione.

 

Il senatore MORANDO (PD) ricorda che la Commissione si è lungamente confrontata nei mesi scorsi sul tema dei ritardati pagamenti della Pubblica Amministrazione. E' dunque importante che si sia infine giunti all'adozione di una decisione sul punto, ma vanno eliminati gli eventuali riflessi sul volume globale del debito pubblico. Invita il Governo a valutare la proposta già formulata dal Partito democratico, che prevedeva la mediazione di una società veicolo costituita presso la Cassa depositi e prestiti.

 

Il senatore MERCATALI (PD), confermata la disponibilità del Partito democratico a collaborare per l'individuazione di una soluzione ai problemi posti dall'emendamento 1.0.8, ricorda che l'ingente quantitativo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione costituisce una forma di indebitamento sommerso di quest'ultima, che deve necessariamente trovare una pronta soluzione.

 

Il senatore DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) afferma che l'emendamento approvato dalla Commissione non comporta effetti sul debito pubblico, ma si limita ad agevolare le imprese nei rapporti con le banche.

 

Il presidente AZZOLLINI segnala che la questione è all'attenzione della maggioranza e del Governo.

 

Il senatore LEGNINI (PD) ritiene opportuno verificare che l'emendamento 1.77, approvato nel corso della seduta pomeridiana di ieri, non dispieghi effetti negativi sull'azione della Pubblica Amministrazione.

 

Il senatore PICHETTO FRATIN (PdL) ritira l'emendamento 14.5.

 

A rettifica della votazione avvenuta nella seduta pomeridiana di ieri, il presidente AZZOLLINI dispone la rinnovazione della votazione dell'emendamento 1.0.35, che nella scorsa seduta era risultato respinto nonostante il parere favorevole del Relatore e del Governo. L'emendamento 1.0.35 è pertanto posto nuovamente in votazione e risulta approvato.

 

Il senatore PASTORE (PdL), ricordati i problemi emersi in passato, nel corso della procedura "taglia-enti", e ritenendo più efficace una diversa modalità di azione che preveda una preventiva ricognizione agli enti da sopprimere seguita da provvedimenti ad hoc, riformula l'emendamento 1.223 nel testo 2 , prevedendo la soppressione del comma 31 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame.

 

Il presidente AZZOLLINI dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.223 (testo 2) e dichiara che i seguenti emendamenti all'articolo 2 sono inammissibili: 2.5, 2.8, 2.65, 2.66, 2.67, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.81, 2.82, 2.83, 2.99, 2.100, 2.116, 2.120 (limitatamente alla lettera b), 2.135, 2.137, 2.0.44, 2.0.45, 2.113.

 

Si passa all'illustrazione degli emendamenti inerenti all'articolo 2, compresi gli aggiuntivi.

 

Il senatore Nicola ROSSI (Misto) illustra l'emendamento 2.1, volto a rendere più efficace la lotta all'evasione garantendo la congruità tra situazione patrimoniale e situazione reddituale, che differisce da analoghe proposte emendative, in quanto non si concentra su singoli cespiti, ma prende in considerazione il patrimonio mobiliare e immobiliare nella sua interezza. Si sofferma poi sull'emendamento 2.129, diretto a destinare alla riduzione della pressione fiscale le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione, a partire dal 2015.

 

Il senatore MUSSO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI) illustra gli emendamenti 2.6 e 2.7, che rimodulano il contributo di solidarietà in relazione alla presenza di figli a carico, l'emendamento 2.13, che introduce la possibilità di sostituire al pagamento dell'imposta patrimoniale la sottoscrizione di titoli del debito pubblico, nonché l'emendamento 2.37, finalizzato ad assoggettare all'IVA i patrimoni che hanno usufruito del cosiddetto scudo fiscale.

 

Il senatore PERDUCA (PD) illustra gli emendamenti 2.12 e 2.14, che prevedono l'istituzione di un contributo ecologico sui consumi energetici non rinnovabili, nonché gli emendamenti 2.0.5 e 2.0.17, che abrogano l'esenzione dal pagamento dell'ICI in favore di edifici in proprietà o possesso di enti religiosi cattolici adibiti ad attività commerciali.

 

Il senatore MASCITELLI (IdV) illustra l'emendamento 2.18, che modifica l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge in materia di giochi pubblici, sottolineando la gravità del problema della ludopatia. Illustra inoltre l'emendamento 2.32, volto a rendere più stringente la normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti. Dà poi conto dell'emendamento 2.115, diretto a prevedere che l'incremento delle aliquote fiscali e dell'addizionale sia abrogato, qualora l'ente raggiunga per due esercizi successivi gli obiettivi del piano di rientro.

 

Il senatore AGOSTINI (PD) illustra gli emendamenti 2.31, 2.50 e 2.0.3, finalizzati a rendere più incisiva la lotta all'evasione fiscale, operando sulla normativa in materia di tracciabilità e prevedendo che alla dichiarazione dei redditi debba essere allegata una comunicazione sulla consistenza dei beni mobili e immobili detenuti nel periodo di imposta di riferimento.

 

Il senatore PERDUCA (PD) chiede di aggiungere la firma a tutti gli emendamenti testé illustrati dal senatore Agostini.

 

La senatrice GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) illustra l'emendamento 2.34, che posticipa il termine entro cui i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiori a 2.500 euro devono essere estinti o adeguati a tale importo, e l'emendamento 2.35, che mira a ridurre l'utilizzo del contante.

 

Il senatore MORANDO (PD) illustra l'emendamento 2.49, che reca l'obbligo di dichiarare l'esistenza di conti in Svizzera e prevede che il Governo concluda con il Governo della Confederazione elvetica un accordo analogo a quelli stipulati tra quest'ultimo e la Germania e il Regno Unito. Dà quindi conto degli emendamenti 2.52 e 2.53, relativi al recupero delle somme non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie disposte nel 2002.

 

         Il senatore PISTORIO (Misto-MPA-AS) illustra l'emendamento 2.56, che prospetta un aumento dei trasferimenti alla Regione Sicilia corrispondente al minore gettito conseguente alla riduzione dell'aliquota sulle rendite finanziarie.

 

         Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra l'emendamento 2.138, al quale aggiunge la propria firma la senatrice BONFRISCO (PdL).

 

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) sottolinea il significato dell'emendamento 2.0.49, diretto a introdurre un'imposta sulle quote di patrimonio non corrispondenti al reddito percepito.

 

         Il senatore LEGNINI (PD) aggiunge la sua firma all'emendamento 2.148. Si sofferma poi sull'emendamento 2.01, in materia di riorganizzazione dei servizi di riscossione.

 

         Il senatore PASSONI (PD), commentando l'emendamento 2.0.6, sottolinea l'attenzione dei mercati finanziari anche sulla capacità del Paese di stimolare la crescita economica con misure di sostegno del lavoro autonomo e dell'occupazione giovanile.

 

         La senatrice CARLONI (PD) dà conto dell'emendamento 2.0.7, diretto a sostenere fiscalmente le lavoratrici con figli.

 

         Il senatore MERCATALI (PD) illustra l'emendamento 2.0.8 che dispone una imposta straordinaria sulle somme oggetto di regolarizzazione o rimpatrio, con un'aliquota aggiuntiva del 15 per cento.

 

            Tutti i restanti emendamenti relativi all'articolo 2, compresi gli aggiuntivi, sono dati per illustrati.

 

            Si passa all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sulle predette proposte emendative.

 

         Il presidente AZZOLLINI (PdL), relatore, dopo aver raccomandato l'accoglimento della proposta 2.2000, di contenuto redazionale, esprime un parere contrario sull'emendamento 2.0.6 che prospetta una impostazione radicalmente diversa da quella proposta dal Governo. In materia di tracciabilità, ritiene che la soglia di 1.500 euro rappresenti un livello accettabile: un ulteriore irrigidimento per i piccoli pagamenti, senza prevedere il cosiddetto conflitto di interessi, non produrrebbe risultati apprezzabili nel contrasto all'evasione fiscale. Esprime un parere favorevole sulle proposte relative al recupero delle somme non versate e dovute per sanatorie e condoni fiscali, a condizione che il gettito vada a rafforzare la manovra e non sia utilizzato per compensare maggiori spese o minori entrate. Non condivide le proposte relative alla rivalutazione dei crediti e all'accesso al credito, in quanto vengono proposte congiuntamente.

            A proposito della convenzione con la Svizzera, valuterebbe positivamente un eventuale ordine del giorno volto a ribadire l'impegno  del Governo ai fini dell'effettiva conclusione dell'accordo.

            Sull'emendamento 2.129 (analogo al 2.130) esprime un tendenziale favore, in quanto destinato a realizzare un miglioramento netto dei saldi finanziari.

 

            Il sottosegretario GENTILE si pronuncia in modo conforme al relatore ed esprime un parere favorevole sull'emendamento 2.2000.

           

            Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, compresi gli aggiuntivi.

 

            Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 2.1 è respinto. Con separate votazioni vengono respinti anche gli emendamenti fino al 2.9.

 

         Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LEGNINI (PD), sono respinti l'emendamento 2.10, e le proposte emendative fino al 2.17.

 

         Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MASCITELLI (IdV), al quale replica il PRESIDENTE relatore, è respinto l'emendamento 2.18. Sono respinti anche gli emendamenti fino al 2.22. L'emendamento 2.23 è approvato, mentre sono respinte le proposte fino al 2.30.

 

         Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LEGNINI (PD), che insiste sull'esigenza di ridurre significativamente la soglia della tracciabilità, è respinto l'emendamento 2.31.

 

Successivamente, sono respinti gli emendamenti fino al 2.35. L'emendamento 2.36 è accolto, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del GOVERNO, dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore LATRONICO (PdL) e contraria dei senatori MASCITELLI (IdV) e LEGNINI (PD). Gli emendamenti fino al 2.48 sono respinti.

 

Il senatore MORANDO (PD), accogliendo l'invito del relatore, si riserva di trasformare l'emendamento 2.49 in un ordine del giorno e ne propone l'accantonamento.

 

Il PRESIDENTE accantona l'emendamento 2.49.

 

Gli emendamenti 2.50, 2.51 e 2.52 sono respinti, mentre è accantonato l'emendamento 2.53. Sono respinti gli emendamenti fino al 2.79. L'emendamento 2.80 (testo 2) è accolto. Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti fino al 2.101, mentre è accantonata la proposta 2.102 (testo 3).

 

            Vengono poi respinti gli emendamenti fino al 2.105.

 

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 2.106 (testo 2); il senatore GIARETTA (PD), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario sullo stesso, mentre il senatore Nicola ROSSI (Misto) dichiara la sua astensione.

 

Con il parole favorevole del relatore e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 2.106 (testo 2) è posto in votazione ed è accolto.

 

Successivamente, sono respinti gli emendamenti fino al 2.114, nonché l'emendamento 2.115 previo chiarimento del presidente relatore AZZOLLINI (PdL) richiesto dal senatore MASCITELLI (IdV).

 

Anche le proposte fino al 2.118 sono respinte, mentre è accolto il 2.119 (testo 2).

 

Il PRESIDENTE avverte infine che verrà posto ai voti l'emendamento 2.120, per la sola parte dichiarata ammissibile.

 

Con apposita votazione la Commissione respinge l'emendamento 2.120 limitatamente alla parte dichiarata ammissibile.

           

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA  

 

     Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana odierna, già convocata alle ore 14,30, è posticipata alle ore 16.

 

            La Commissione prende atto.

 

            La seduta termina alle ore 13,45.

NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2887

1.196 (testo 2)

LATRONICO

Al comma 26, sostituire le parole da: «in luogo» fino a: «Comune», con le seguenti: «è sufficiente una determina dirigenziale da sottoporre al visto di legittimità del Segretario generale del Comune».

1.223 (testo 2)

PASTORE, TANCREDI, MALAN

Sopprimere il comma 31.

1.1000 testo corretto/45

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 12 quater, aggiungere il seguente:

"12-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole "agli effetti dell'IVA" aggiungere le parole: "iscritte alla CCIAA da almeno 1 anno, che dimostrino una effettiva operatività con particolare riferimento all'IVA".

1.1000 testo corretto/46

BONFRISCO, PICHETTO FRATIN, ZANETTA, FANTETTI, LENNA, PASTORE, TANCREDI, LATRONICO

All'emendamento 1.1000 (Testo corretto), al «Conseguentemente», apportare le seguenti modifiche:

            a) al capoverso 36-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) alla lettera b), le parole ''per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi'' sono sostituite dalle seguenti: ''per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi e per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle cooperative di cui alla Sezione Il del Capo V del Titolo Il del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni''»;

            b) sostituire il capoverso 36-ter con il seguente:

        «36-ter. All'articolo 6, comma 1) del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) le parole ''si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali'' sono sostituite dalle seguenti: ''non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali'';

            b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: ''Per le società cooperative per le quali la misura degli utili netti annuali da destinare a riserva legale è stabilita dall'articolo 37 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, l'articolo 12 della legge 6 dicembre 1977, n. 904, si applica in ogni caso alla medesima misura''».

        Conseguentemente all'articolo 2, dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

        «35-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie ''money transfer'' ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3,00 euro. Sono esenti dall'imposta i trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola INPS e di codice fiscale».

1.1000 testo corretto/47

MASSIMO GARAVAGLIA

All'emendamento 1.1000 (Testo corretto), al «Conseguentemente», apportare le seguenti modifiche:

            a) al capoverso 36-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) alla lettera b), le parole ''per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi'' sono sostituite dalle seguenti: ''per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi e per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle cooperative di cui alla Sezione Il del Capo V del Titolo Il del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni''»;

            b) sostituire il capoverso 36-ter con il seguente:

        «36-ter. All'articolo 6, comma 1) del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) le parole ''si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali'' sono sostituite dalle seguenti: ''non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali'';

            b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: ''Per le società cooperative per le quali la misura degli utili netti annuali da destinare a riserva legale è stabilita dall'articolo 37 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, l'articolo 12 della legge 6 dicembre 1977, n. 904, si applica in ogni caso alla medesima misura''».

        Conseguentemente all'articolo 2, dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

        «35-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie ''money transfer'' ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3,00 euro. Sono esenti dall'imposta i trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola INPS e di codice fiscale».

1.1000 (testo corretto 2)

IL RELATORE

All'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

            al comma 1, è soppresso l'ultimo periodo;

            al comma 12, le parole: «al 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «alla totalità»;

            dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

        «12-bis. Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è elevata al 100 per cento.

        12-ter. Al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione di comuni per la partecipazione all'attività di accertamento tributario, all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma secondo, dopo le parole: ''dei comuni'', sono inserite le seguenti: ''e dei Consigli tributari'' e dopo le parole: ''soggetti passivi'', sono inserite le seguenti: ''nonché ai relativi Consigli tributari'';

            b) al comma terzo, la parola: ''segnala'', è sostituita dalla seguente: ''ed il Consiglio tributario segnalano'';

            c) al comma quarto, la parola: ''comunica'' è sostituita dalle seguenti: ''ed il Consiglio tributario comunicano'';

            d) al quinto comma, la parola: ''può'', è sostituita dalle seguenti: ''ed il Consiglio tributario possono'';

            e) in fine, è aggiunto il seguente comma: ''Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabili criteri e modalità per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, anche con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo decreto sono altresì individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei Comuni e dei Consigli tributari per favorire la partecipazione all'attività di accertamento, nonché le modalità di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza''.

        12-quater. Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e 12-bis non trovano applicazione in caso di mancata istituzione entro il 31 dicembre 2011, da parte dei Comuni, dei Consigli tributari».

        Conseguentemente, all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

            i commi 1 e 2, sono sostituiti dal seguente:

        «1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad applicarsi nei termini ivi previsti rispettivamente dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e dal 1º agosto 2011 al 31 dicembre 2014.».

            in fine, sono aggiunti i seguenti commi:

        «36-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b), le parole ''per la quota del 30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''per la quota del 40 per cento'';

            b) alla lettera b-bis), le parole ''per la quota del 55 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''per la quota del 65 per cento''.

        36-ter. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge del 15 aprile 2002, n. 63, le parole ''si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali'' sono sostituite dalle seguenti: ''non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali''.

        36-quater. Le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui commi 36-bis e 36-ter.

        36-quinquies. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali. Sulla quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articola 5 del testo unico delle imposte sui redditi dai soggetti indicati dall'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle società trova comunque applicazione detta maggiorazione.

        36-sexies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento.

        36-septies. Il comma 36-sexies trova applicazione anche con riguardo alla quota di reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ad una società o ente che abbia esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo ai sensi dell'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi.

        36-octies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 o all'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies, senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

        36-novies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies.

        36-decies. Pur non ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi, sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994.

        36-undecies. Il comma 36-decies trova applicazione anche qualora nell'arco temporale di cui al precedente comma, le società e gli enti siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994.

        36-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi 36-decies e 36-undecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 26-decies e 36-undecies.

        36-terdecies. All'articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera h-bis), è inserita la seguente: ''h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore''.

        36-quaterdecies. I costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile.

        36-quinquiesdecies. La differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera h-ter), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

        36-sexiesdecies. Al fine di garantire l'attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies l'impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore comunicano all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati modalità e termini per l'effettuazione della predetta comunicazione. Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al trenta per cento della differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies. Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, è dovuta, in solido, la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

        36-septiesdecies. L'Agenzia delle entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.

        36-duodevicies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies.

        36-undevicies. Nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposta sul valore aggiunto sono obbligatoriamente indicati gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari, di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in corso nel periodo d'imposta.

        36-vicies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate può procedere, sulla base dei dati di cui al comma 36-undevicies, sentite le Associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie di informazioni da acquisire, alla elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo.

        36-vicies semel. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, è abrogata la lettera rr).

        36-vicies bis. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 2 è soppresso il comma 3;

            b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: ''a lire centocinquanta milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''a euro trentamiIa'';

            c) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: ''a lire tre miliardi'' sono sostituite dalle seguenti: ''a euro un milione'';

            d) all'articolo 4, comma 1, lettera a), le parole: ''a lire duecento milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''a euro cinquantamila'';

            e) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: ''a lire quattro miliardi'' sono sostituite dalle seguenti: ''a euro due milioni'';

            f) all'articolo 5, comma 1, le parole: ''a lire centocinquanta milioni'' sono sostituite dalle seguenti ''a euro trentamila'';

            g) all'articolo 8, è soppresso il comma 3;

            h) all'articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: ''Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10-quater del presente decreto, qualora l'imposta evasa o non versata sia superiore a tre milioni di euro, non trova applicazione l'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale'';

            i) all'articolo 13, le parole: ''alla metà'' sono sostituite dalle seguenti ''ad un terzo'';

            l) all'articolo 17, in fine, è aggiunto il seguente comma:

        ''1-bis. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo.'';

            m) all'articolo 13, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

        ''2-bis. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza attenuante di cui ai precedenti commi 1 e 2.''.

        36-vicies ter. Per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante, le sanzioni amministrative previste degli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà».

2.13 (testo 2)

MUSSO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Sui patrimoni mobiliari e immobiliari pari o superiori a 5 milioni di euro è dovuto, a partire dal 2011, un'imposta pari allo 0,6 per cento del valore dei parametri stessi, pari la parte compresa fra 5 e 10 milioni di euro, e dell'1 per cento per la parte eccedente 10 milioni.

        2-ter. I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta patrimoniale possono optare, entro il limite del 50 per cento dell'imposta dovuta, per la sottoscrizione di un'emissione speciale di titoli del debito pubblico per un valore nominale pari al triplo dell'imposta dovuta, manifestando tale volontà all'atto del versamento dell'imposta.

        2-quater. I titoli di cui precedente comma hanno scadenza decennale, e remunerazione pari al tasso di inflazione accertato per l'anno solare precedente l'emissione aumentato di 0,5 punti percentuali.

        2-quinquies. Il soggetto che ha optato per questa soluzione, al momento dell'assegnazione dei titoli provvede al saldo della differenza fra il valore nominale dei titoli sottoscritti e la quota dell'imposta versata in relazione alla quale abbia e esercitato l'opzione di cui al comma 2-bis».

2.80 (testo 2)

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

        «12-bis. All'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 le parole: ''non utilizzate in tutto o in parte'' e: ''spettano'', sono sostituite rispettivamente, dalle seguenti: ''possono essere utilizzate'' e: ''oppure possono essere trasferite''»;

        «12-ter. All'articolo 2, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 le parole da ''spettano'' a "venditore" sono sostituite dalle seguenti: le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure essere trasferite all'acquirente persona fisica.''»

 

2.106 (testo 2)

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 35, è aggiunto il seguente:

        «35-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie ''money transfer'' ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3.00 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuai verso i Paesi dell'Unione Europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».

2.119 (testo 2)

CORONELLA, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

        «35-bis.All'articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, al comma 2, lettera c), sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al punto 4) dopo le parole: ''successive modificazioni'', sono aggiunte le seguenti: '', ed esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i)'';

            b) al punto 5), capoverso 1-bis, al primo ed al secondo periodo, le parole: ''parenti fino al terzo grado'', sono sostituite dalle seguenti: ''parenti fino al secondo grado''».

2.135 (testo 2)

DE ANGELIS, GALIOTO, NICOLA ROSSI, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

All'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «3-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l-quater) è aggiunta la seguente:

        ''l-quinquies) le spese relative alla salute della famiglia e alla formazione dei figli e le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelle generici di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati per un importo complessivo annuo non superiore a euro 3.000 oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricomprese nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997;''».

Conseguentemente aggiungere il seguente articolo...-bis

Al fine di perseguire l'obiettivo di azzeramento del deficit rafforzandone il raggiungimento con il contestuale sostegno all'economia, ed evitando pertanto effetti di freno sulla crescita, a decorrere dall'anno 2012 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 12 per cento relativamente alla spesa delle amministrazioni centrali e delle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2009 per i comuni e le province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2012, in 20 miliardi di euro per l'anno 2013 e in 25 miliardi di euro a decorrere dal 2014. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2012, 4,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2013, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2014. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2011, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.

 

2.2000

IL RELATORE

Apportare le seguenti modifiche:

            al comma 3, sostituire le parole: «dell'imposta di consumo» con le seguenti: «dell'accisa»;

            ai commi 7, lettera b), 13, lettera b), 14, 17, 19, lettere a), b) e c) e 23, dopo le parole: «168-bis» inserire le seguenti: «comma 1»;

            al comma 26, sostituire le parole: «delle disposizioni di cui al comma 8», con le seguenti: «delle disposizioni di cui al comma 11»;

            al comma 31, sostituire le parole: «organismi e fondi di cui al primo periodo del presente comma», con le seguenti: «organismi di investimento collettivo di cui al comma 29, lettera a)». 

3.117 (testo 2)

LATRONICO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. Nel quadro regolatorio di cui al comma 12, al fine di conseguire la immediata acquisizione dei relativi proventi monetari, l'intera procedura di alienazione dei beni di cui all'articolo 8 comma 2-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, in legge 2 agosto 2011, n. 130, deve essere conclusa entro il 15 dicembre 2011 con il trasferimento dei beni ivi indicati agli acquirenti. Per le vendite effettuate dopo il 15 dicembre 2011, i relativi proventi monetari sono riassegnati integralmente al fondo ammortamento titoli di Stato».

6.15 (testo 3)

FLERES, D'ALI', ORSI, MASCITELLI, DE ANGELIS, MERCATALI, BONFRISCO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI

I  commi 2 e 3, ferma restando la vigenza delle norme indicate nel medesimo comma 2, sono sostituiti dai  seguenti:

        «2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nonché l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f-octies del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2012. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi».

       3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge, possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria.»

6.0.5 (testo 2)

PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art 6-bis.

        1. Ai sistemi informativi di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono avere accesso, anche per le finalità ivi previste, i soggetti che partecipano al sistema di prevenzione di cui al comma 5 dell'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, fatta salva la facoltà di istituire e partecipare ai sistemi di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Dall'attuazione del periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».