MIACEL DEL 26 MARZO 2001 CIRCOLARE N. 2
26/03/2001
Decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, recante: Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2,
comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Con decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, pubblicato sul supplemento ordinario n. 223/L alla
Gazzetta ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000 - di seguito denominato DPR -,
stato emanato il Regolamento per la revisione e semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della
legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il DPR in questione entra in vigore 90 giorni
dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, e cio il 30 marzo 2001.
... omissis..
ATTI FORMATI ALL'ESTERO (TITOLO IV)
Con l'articolo17 del DPR si inteso, fra
l'altro, sollevare l'ufficio dello stato civile di Roma dal compito di
trascrivere gli atti provenienti dall'estero quando non possibile
l'individuazione del comune competente.
L'autorit diplomatica o consolare deve ora
trasmettere copia degli atti e dei provvedimenti relativi ai cittadini italiani
formati all'estero individuando il comune competente secondo i criteri
indicati, a cascata, nel predetto articolo 17.
L'utilizzazione dell'ultimo criterio, che
prevede la scelta da parte dell'interessato, deve intendersi come possibile
solo ove non sia applicabile nessuno dei precedenti.
L'articolo 19 si riferisce unicamente alla
trascrizione, per intero, su richiesta degli interessati, di atti formati
all'estero relativi a cittadini stranieri residenti in Italia.
Tali trascrizioni sono meramente
riproduttive di atti riguardanti i predetti cittadini stranieri formati secondo
la loro legge nazionale da autorit straniere. Esse hanno il solo scopo di
offrire agli interessati la possibilit di ottenere dagli uffici dello stato
civile italiani la copia integrale degli atti che li riguardano cos come
formati all'estero.
Dette trascrizioni, attesa la loro
estraneit all'ordinamento giuridico italiano non possono, comunque, porsi in
contrasto con quest'ultimo per ragioni di ordine pubblico. Sono, pertanto,
fuori dall'ambito normativo dell'articolo18 del DPR.
Gli atti trascritti sono comunicati
all'ufficiale di anagrafe del comune come prescritto dall'articolo 6 della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228, con l'avvertenza che trattasi di atti
trascritti ai sensi dell'articolo 19 del DPR. L'ufficiale di anagrafe ne prende
atto, ma non pu, riguardo al loro contenuto, rilasciare certificazioni.
La copia integrale degli atti medesimi
(relativi a stranieri e formati all'estero) pu essere rilasciata soltanto ai
loro titolari, non potendo ammettersi che il nostro ordinamento, per la sua
estraneit alle vicende di stato civile di stranieri, se pure residenti in
Italia, supponga la esistenza di altri interessati alla trascrizione o al
rilascio di copia di tali atti.
L'articolo 20 si riferisce, invece, solo a
cittadini italiani che risiedano in Italia o all'estero e alla necessit che
eventi relativi al loro stato civile, accaduti all'estero, siano registrati in
Italia.
Ove tali eventi non siano stati registrati
presso l'Autorit locale, o, bench registrati, non sia possibile ottenerne
copia e il Consolato Italiano non sia in grado di accertare l'evento e, quindi,
di emettere la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 20 del DPR, gli
atti devono essere formati secondo quanto disposto dal tribunale della
Repubblica nel cui circondario essi avrebbero dovuto essere registrati, ai
sensi dell'articolo 100 del DPR.