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Sentenza n. 939 del 8 settembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Rigettata l’istanza di rilascio di permesso di soggiorno presentata in data 13.11.2002 tesa al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 33 L. 189/92

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte


(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 296 del 2005, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Peretti e Sergio Bersano, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Torino, via Paolo Sacchi, 18;

contro

QUESTURA DI TORINO;

per l'annullamento

a) del provvedimento del Questore di Torino del 1.1.2004 – prot. n. 787 con cui è stata rigettata l’istanza di rilascio di permesso di soggiorno presentata in data 13.11.2002 dal ricorrente, tesa al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 33 L. 189/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) dell’ordine del Questore di Torino del 1.12.2004 – prot. n. 2644/04, notificato al ricorrente in pari data, di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni dalla data di notificazione;

c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale, ancorchè non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2011 la dott.ssa Manuela Sinigoi;

Nessuno comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso indicato in epigrafe e per i motivi in esso dedotti il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Questore di Torino del 1.1.2004 – prot. n. 787 con cui è stata rigettata l’istanza di rilascio di permesso di soggiorno presentata in data 13.11.2002 dal ricorrente, tesa al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 33 L. 189/92 e successive modificazioni ed integrazioni; dell’ordine del Questore di Torino del 1.12.2004 – prot. n. 2644/04, notificato al ricorrente in pari data, di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni dalla data di notificazione; di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale, ancorchè non conosciuto.

Visto l’art. 1 dell’all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 25 febbraio 2005;

Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 1, co. 1, delle Norme transitorie non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Ofelia Fratamico, Referendario

Manuela Sinigoi, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Giovedì, 8 Settembre 2011

 
 
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