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Sentenza n. 17465 del 22 agosto 2011 Corte di Cassazione

Sentenza ecclesiastica - nullità matrimonio perché il marito non avrebbe mai tenuto fede alla indissolubilità del vincolo

     

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 7.8.2007, ***** conveniva in giudizio davanti alla Corte d'Appello di Bologna *** per sentir dichiarare efficace in Italia la sentenza del Tribunale ecclesiastico regionale emiliano in Modena del 21.9.2005, che aveva dichiarato la nullità del matrimonio celebrato in Reggio Emilia tra le parti, per esclusione del requisito dell'indissolubilità del vincolo da parte del *****.
Costituitosi il contraddittorio, la ***** si opponeva alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica.
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 20.10/11.11.2009, dichiarava efficace la sentenza ecclesiastica inter partes.

Ricorre per cassazione la ***** sulla base di due motivi.
Resiste, con controricorso, il *****
Entrambe le parti hanno depositato memoria per l'udienza.

Motivazione della decisione
Vanno dapprima esaminate le questioni pregiudiziali sollevate.
Non si ravvisa violazione alcuna dell'art. 360 bis c.p.c.: la ricorrente afferma di richiamarsi alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, della quale propone una differrente considerazione. Nè si ravvisa mancata autosufficienza del ricorso.
I motivi possono sicuramente articolarsi in sub motivi inerenti tanto alla violazione di legge che al vizio di motivazione.E' appena il caso di precisare che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 11.11.2009, dunque successivamente all'abrogazione dell'art. 366 bis c.p.c., inerente ai quesiti di diritto relativi ai motivi proposti.
Con il primo motivo, la ***** lamenta violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. (art. 360 n. 3,4,5 c.p.c.) per errori in judicando e in procedendo, nonchè omessa motivazione circa l'errata applicazione dell'art. 64 l. 218 del 1995, sostitutivo dell'abrogato art. 797 c.p.c.
Il motivo va dichiarato inammissibile, per estrema genericità.
La ricorrente sostiene l'ultrattività dell'art. 797 c.p.c. e la sua attuale applicabilità ai procedimenti di deliberazione delle sentenze ecclesiastiche;
afferma, peraltro del tutto apoditticamente, che il giudice a quo non avrebbe considerato la predetta norma, senza specificare modi e caratteri di disapplicazione dell'art. 797 c.p.c., e di applicazione dell'art. 64 l. 218, da parte della Corte territoriale; non precisa se e come l'eventuale non applicazione dell'art. 797 predetto avrebbe negativamente inciso sui suoi diritti processuali e sostanziali.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta errori in procedendo e judicando, a seguito di esame errato della sentenza ecclesiastica da parte del giudice della deliberazione, con mancata applicazione dell'art. 797 c.p.c., in riferimento all'ordine pubblico italiano e alla tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole.
Il motivo si articola su vari submotivi.

Di uno va affermata l'inammissibilità: si tratta di argomentazione che richiama evidentemente una recente pronuncia di questa Corte (Cass. n. 1343 del 2011): la lunga convivenza §§§§§§§§§
il matrimonio tra i coniugi, ancorchè questo sia invalido, ne impedirebbe l'annullamento, per contrasto con l'ordine pubblico italiano, dovendosi considerare pienamente rilevante il matrimonio-rapporto, al di là del matrimonio-atto. Si tratta di argomentazione, nella specie, del tutto illegittimamente proposta, in quanto sollevata per la prima volta nel presente giudizio.
Per il resto, il giudice a quo ha fatto buon uso dei suoi poteri, applicando la giurisprudenza consolidata di questa Corte, per cui va deliberata la sentenza ecclesiastica che abbia pronunciato la nullità del matrimonio per esclusione, da parte di uno dei coniugi, dei bona matrimonii, purchè tale divergenza tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all'altro coniuge o da questo conosciuta o comunque conoscibile con ordinaria diligenza. Il giudice italiano, dovendo esprimire una valutazione, estranea all'oggetto del giudizio canonico, di garanzia dell'affidamento negoziale incolpevole da parte del coniuge, può provvedere ad un'autonoma valutazione delle prove, secondo le regole del processo civile (sul punto, tra le altre, Cass. n. 2467 del 2008).
Ma proprio la necessità di un'autonoma valutazione del materiale probatorio, relativo al giudizio ecclesiastico, conduce correttamente il guidice a quo a ritenere irrilevante,perchè estranea al thema decidendum del giudizio canonico, l'affermazione, contenut nella sentenza ecclesiastica, circa la mancata conoscenza da parte della ***** dell'eslusione dell'indissolubilità del vincolo, inerente al coniuge.

Afferma la ricorrente che il giudice a quo non ha esaminato le prove raccolte, limitandosi a recepire affermazioni ed indicazioni contenute nella sentenza ecclesiastica. E' vero esattamente il contrario: la Corte di merito non si ferma alle indicazioni della sentenza, ma richiama correttamente l'istruzione probatoria del giudizio canonico, e in particolare le deposizioni testimoniali assunte in quella sede.
Nonostante l'affermazione, contenuta nella sentenza ecclesiatica, circa la non conoscenza da parte della ***** il giudice a quo, dopo una valutazione articolata ed approfondita del materiale probatorio raccolto, conclude per la conoscenza o conoscibilità, con l'ordinaria diligenza, da parte dell'odierno ricorrente ( il fidanzamento tra il ***** e la ***** interrotto da una relazione del *****  con altra donna, i tratti caratteriali di quest'ultimo sensibile al fascino di altre donne e alieno da legami stabili e duraturi: la gravidanza della ***** e lo sconcerto del ***** una riunione generale delle due famiglie per decidere il da farsi; l'introduzione al mtrimonio del ***** per intervenutà gravidanza della ***** la convinzione, espressa in varie sedi, che vi sarebbe stata comunque la possinilità di divorzio. Non sembra pertanto sussistere violazione alcuna del principio dell'affidamento negoziale incolpevole.
Il giudice a quo esprime una valutazione di fatto, insuscettibile di controllo da parte di questa Corte, sorretta da motivazione adeguata e non illogica.
Il motivo, nonostante presenti, come su diceva, profili di inammissibilità, va complessivamente rigettato, in quanto infondato.
Va conclusivamente rigettato il ricorso.
La natura della causa e la posizione personale delle parti suggeriscono la compesazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensata tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
A norma dell'art. 52 D.L. 196/03, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e glia ltri identificati delle parti, dei minori e dei parenti in quanto imposto dalla legge.

Roma, 6 giugno 2011

                                                       Il Consigliere estensore                                                                              Il Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
22 AGOSTO 2011

 

Lunedì, 22 Agosto 2011

 
 
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