Sentenza n. 18384 del 7 settembre 2011 Corte di Cassazione
Accolto il ricorso contro il diniego del visto d'ingresso per accudire il fratello con gravi motivi di salute
omissis…
Ritenuto in fatto e in diritto
1.- Il Tribunale di Bologna, con decreto del 20.1.2009, ha accolto il
ricorso proposto da XXXXX/XXXXX (cittadina italiana) tendente ad
ottenere il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento
familiare in favore del fratello
XXXXX/XXXXX e la Corte di appello di Bologna, con decreto del 14.5.2009,
ha accolto il reclamo del Ministero degli Affari Esteri, così revocando
il provvedimento del Tribunale.
Ha osservato la Corte di appello che XXXXX/XXXXX, conseguita la
cittadinanza italiana, ha ottenuto il ricongiungimento con i suoi
genitori pur non potendo ignorare che si sarebbe determinata una
situazione di abbandono del fratello, affetto da malattia cronica invalidante. Talché se si trovava nelle condizioni previste dall'articolo 3 del d.lgs. n. 30 del 2007
ciò era dipeso da scelte consapevoli e volontarie della sorella e
siffatta situazione non era meritevole di tutela da parte
dell'ordinamento giuridico.
Contro il provvedimento della Corte di appello XXXXX/XXXXX ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo.
Il Ministero intimato non ha svolto difese.
1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così
come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di
consiglio.
2. - Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 3, comma 2, d.lgs. n. 30 del 2007.
Formula il quesito: se l'articolo 3, comma 2, lettera a) d.lgs. n. 30 del 2007 che testualmente prevede "Senza".
3.- Osserva la Corte che l'unico motivo di ricorso è fondato perché l'articolo 2
- che quello di essere a carico o di convivere, nel paese di
provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di
soggiorno a titolo principale ovvero la ricorrenza di gravi motivi di
salute che impongano che il cittadino dell'Unione lo assista
personalmente. Gravi motivi che il provvedimento impugnato espressamente
riconosce come sussistenti ma erroneamente ritenuti neutralizzati da un
precedente comportamento della cittadina italiana non contemplato dalla
norma.
Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato con rinvio alla
Corte di appello di Bologna per nuovo esame e per il regolamento delle
spese.
omissis…
Mercoledì, 7 Settembre 2011