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Sentenza n. 4821 del 26 agosto 2011 Consiglio di Stato

Diniego emersione da lavoro irregolare - sentenze penali: reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del testo unico n. 286/1998 l’altra per il reato di cui agli articoli 624 e 635 del codice penale - per il reato di furto aggravato e questa è da sola sufficiente per escuderlo dall'emersione

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 6220 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Ballerini, con domicilio eletto presso Emiliano Benzi in Roma, viale dell'Universita', 11;

contro

U.T.G. - Prefettura di Genova, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 00521/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO EMERSIONE DA LAVORO IRREGOLARE

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Genova e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2011 il Cons. Pier Giorgio Lignani. Nessuno presente;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

FATTO E DIRITTO

1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino marocchino presente in Italia senza permesso di soggiorno, è stato interessato da un procedimento di emersione (regolarizzazione), avviato dal suo datore di lavoro giovandosi della legge n. 102/2009, art. 1-ter.

Con il provvedimento impugnato in primo grado, la Prefettura di Genova ha definito negativamente il procedimento, motivando con la considerazione che lo straniero risultava avere precedenti penali ostativi.

2. Lo straniero ha proposto ricorso al T.A.R. Liguria. Il ricorso è stato respinto con sentenza in forma semplificata, sommariamente motivata («rilevato che il ricorso non presenta elementi di fondatezza in ragione del reato ex lege ostativo commesso dal ricorrente, lo dichiara infondato»).

L’interessato propone appello, lamentando che la sentenza è praticamente priva di motivazione in quanto non entra nel merito delle molteplici censure esposte nel ricorso introduttivo. Ripropone, quindi, tutti i motivi già dedotti.

3. In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, il Collegio, in assenza delle parti, ritiene di poter procedere alla definizione immediata della controversia.

4. Gli essenziali elementi di fatto si possono ritenere incontroversi, e sono i seguenti.

La Prefettura di Genova ha negato la sanatoria chiesta per il ricorrente, basandosi sulla constatazione che costui ha precedenti penali ostativi.

In effetti la legge 102/2009, nell’istituire una tantum un procedimento di emersione per lavoratori stranieri in posizione irregolare, prevede altresì alcune cause di esclusione dal beneficio, fra cui quella per cui sono esclusi coloro «che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 c.p.p.».

A carico dell’attuale appellante risultavano due sentenze penali di primo grado: l’una per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del testo unico n. 286/1998 (permanenza nel territorio dello stato in violazione di un provvedimento di espulsione), l’altra per il reato di cui agli articoli 624 e 635 del codice penale (furto aggravato). Ciascuna delle due era sufficiente (quanto meno nelle intenzioni dell’amministrazione) ad escludere l’interessato dal beneficio.

5. Passando ora all’esame delle censure dedotte dal ricorrente, si osserva innanzi tutto che la complessa problematica relativa al reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del testo unico n. 286/1998 risulta ora superata (in senso favorevole all’appellante) da alcune importanti pronunce giurisprudenziali sopravvenute alla sentenza qui appellata.

Ci si riferisce alla sentenza 28 aprile 2011 dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la quale ha affermato che il reato di cui all’articolo 14, comma 5-ter del testo unico n. 286/1998 è abrogato per effetto della entrata in vigore (quale norma di diretta applicazione) della direttiva comunitaria n. 115 del 2008. A seguito di questa pronuncia, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con decisione n. 8 del 2-10 maggio 2011, ha affermato che vanno considerati illegittimi, e annullati, i dinieghi di emersione emessi in applicazione della legge n. 102/2009 con riferimento al reato in questione.

Alla decisione dell’Adunanza Plenaria questa Sezione si è pienamente uniformata con ripetute sentenze.

Anche in questo caso, dunque, non si può concludere che nel senso che il provvedimento impugnato in primo grado va considerato illegittimo nella parte in cui considera ostativa la condanna per il reato di cui all’articolo 14, comma 5-ter del testo unico n. 286/1998.

6. La conclusione ora raggiunta, tuttavia, non risolve il contenzioso.

Infatti, come si è visto, il ricorrente ha riportato una seconda condanna penale, per il reato di furto aggravato e questa è da sola sufficiente per escluderlo dall’emersione.

Va notato che il ricorrente, benché non avaro di argomenti, non nega che il reato a lui ascritto rientri fra quelli previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p. e quindi dalla disposizione che lo esclude dalla sanatoria.

Questo punto si può ritenere incontroverso.

7. Il ricorrente, invece, sostiene che il diniego della sanatoria non poteva basarsi puramente e semplicemente sul dato di fatto della condanna penale riportata, ma avrebbe dovuto implicare anche una valutazione complessiva (discrezionale) della effettiva pericolosità del soggetto, del suo inserimento sociale, dell’attività lavorativa avviata nel frattempo, etc..

Il Collegio osserva che questa tesi viene sostenuta con argomenti non pertinenti, in quanto desunti dalla disciplina generale (“di regime”) del rilascio del permesso di soggiorno e del suo rinnovo. Nel caso in esame invece si discute dell’applicazione di una disposizione eccezionale che una tantum concede una sanatoria stabilendone appositamente i requisiti, che non necessariamente coincidono con quelli inerenti al rilascio del permesso di soggiorno nelle forme ordinarie. Questa è, in effetti, una caratteristica comune a tutte le sanatorie, non solo in questo campo.

Peraltro, l’art. 1-ter, comma 13, della legge 102/2009 è formulato in modo tale da rendere inequivoco che la condanna penale (anche non definitiva) per determinati reati comporta di per sé l’esclusione dalla procedura di emersione, senza margini per una valutazione discrezionale riferita a qualsivoglia altro aspetto.

8. Ci si deve occupare della questione di costituzionalità sollevata sotto vari profili dal ricorrente.

La maggior parte delle censure dedotte, tuttavia, trova risposta in quanto si è detto sopra a proposito del carattere eccezionale della norma di sanatoria. Quest’ultima, per definizione, concede un beneficio (nella specie: il permesso di soggiorno) in deroga alle norme ordinarie le quali escluderebbero la possibilità di conseguire un analogo risultato, se non a condizioni che il destinatario della sanatoria non soddisfa (nella specie: l’esperimento di una complessa procedura, il rispetto dei “flussi” programmati, etc.).

Non è dunque illogico, anzi rientra nella logica della sanatoria, che a contropartita di una rilevante agevolazione siano posti requisiti per certi aspetti più restrittivi di quelli ordinari.

Si può riconoscere che in tal modo si determinino disparità di trattamento, che taluno potrebbe giudicare inique discriminazioni. Ma l’unico rimedio possibile sarebbe quello di bandire radicalmente dall’ordinamento giuridico (eventualmente anche con lo strumento del giudizio di costituzionalità) ogni forma di sanatoria o condono. Non sembra che il ricorrente voglia spingersi a questo punto, e del resto non avrebbe interesse a farlo; pertanto eventuali questioni di costituzionalità prospettabili con riferimento all’istituto della sanatoria-condono nella sua astrattezza sarebbero inammissibili per difetto di rilevanza nel presente giudizio.

Considerazioni analoghe vanno fatte a proposito della diversa prospettazione che ravvisa una ingiusta discriminazione nel fatto che per usufruire della sanatoria occorra non solo presentare determinati requisiti più o meno restrittivi, ma presentarli altresì in un preciso momento storico, scelto arbitrariamente dal legislatore, con esclusione di chi li possedesse in precedenza ma poi li abbia perduti, e di chi attualmente non li possiede ma li maturerà in seguito. Anche sotto questo profilo, invero, non si può che ripetere che simili arbitrarietà sono connaturate all’istituto del condono (sanatoria) e che pertanto se si accetta l’istituto se ne debbono accettare anche gli inconvenienti. Non è compito di questo Collegio spingere più oltre la riflessione su questi temi.

9. Una diversa questione di costituzionalità viene sollevata nei confronti della disposizione che esclude chiunque abbia riportato una condanna «anche con sentenza non definitiva». Il ricorrente fa riferimento al principio di uguaglianza, a quello di ragionevolezza, al diritto di difesa, alla presunzione di innocenza sino a condanna definitiva, eccetera.

Il Collegio osserva che una questione apparentemente simile è stata già trattata dalla Corte Costituzionale con riferimento all’analoga sanatoria stabilita dal d.l. n. 195/2002 convertito in legge n. 222/2002. In quel caso però era escluso dalla regolarizzazione chiunque fosse, in quel momento, sottoposto a procedimento penale per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.; la Corte ha dichiarato incostituzionale questa disposizione, nella parte in cui, riferendosi alla pendenza di un procedimento penale, rendeva automaticamente ostativa anche la presentazione di una “mera denuncia” (sentenza n. 78 del 2005). La Corte invece ha lasciato efficace la disposizione nella parte in cui comportava che l’effetto ostativo si producesse sempreché fosse intervenuto un qualche provvedimento implicante una valutazione dell’autorità giudiziaria sul merito dell’accusa: non solo una sentenza di condanna in primo grado, ma anche soltanto una richiesta di rinvio a giudizio, ovvero l’applicazione di misure cautelari o un arresto in flagranza convalidato. In questo senso la giurisprudenza amministrativa è costante.

La legge del 2009 richiede invece che sia stato definito, con sentenza, almeno il primo grado di giudizio; risulta quindi ben più garantistica di quanto lo fosse la legge del 2002 dopo l’intervento della Corte Costituzionale.

Tanto basta per far ritenere manifestamente infondata questa eccezione, al pari delle altre esaminate prima.

10. Restano impregiudicate, siccome estranee alla materia del contendere nel presente giudizio e comunque non discusse, altre questioni; come ad es. se l’interessato, pur non conseguendo la regolarizzazione a norma della legge eccezionale, possa nondimeno conseguire il permesso di soggiorno per le vie ordinarie assoggettandosi all’apposito iter; ovvero se in futuro, qualora consegua in sede d’impugnazione penale una riforma della sentenza di condanna, possa chiedere il riesame del provvedimento impugnato in questa sede.

11. In conclusione, l’appello va respinto.

Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta l’appello. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2011 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore

Lanfranco Balucani, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/08/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Venerdì, 26 Agosto 2011

 
 
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