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Sentenza n. 5016 del 6 settembre 2011 Consiglio di Stato

Respinto il ricorso avverso il diniego di emersione dal lavoro irregolare

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 5698 del 2011, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Singh Gurwinder;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI LATINA: SEZIONE I n. 00023/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2011 il Cons. Alessandro Palanza. Nessuno è presente per le parti.



1. - Il Ministero dell’interno ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R del Lazio, Sezione staccata di Latina, che aveva accolto il ricorso del signor Gurwinder Singh inteso all’annullamento del provvedimento prot. n. P-FR/L/N/2009/100810 della prefettura di Frosinone recante diniego della istanza di emersione da lavoro irregolare presentata a suo favore dal datore di lavoro.

2. - Il primo giudice aveva ritenuto fondate le censure prospettate dalla parte ricorrente in quanto il provvedimento impugnato risulta motivato esclusivamente dalla esistenza di una denuncia per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale. La disciplina di cui all’articolo 1-ter, comma 13, della legge 102/2009 non ammette alla regolarizzazione coloro “che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale” per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381, ma non fa alcun riferimento a semplici denunce. La normativa del 2009 tiene infatti conto della sentenza n. 78 del 2005 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’incostituzionalità della disposizione, corrispondente a quella all’esame, dell’articolo 1, comma 8, lettera c), del d.l. 9 settembre 2002, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, (disciplinante i casi di esclusione dalla sanatoria del 2003), nella parte in cui prevedeva che la semplice denuncia risultasse automaticamente d’ostacolo alla regolarizzazione. In relazione alla circostanza affermata nella relazione della Prefettura secondo cui la richiedente della procedura di emersione, in quanto datrice di lavoro, aveva rinunciato alla pratica dopo la prima comunicazione relativa all’avvio della procedura di diniego, la sentenza del TAR rileva che la stessa relazione afferma che tale rinuncia sarebbe stata compiuta solo oralmente. Inoltre, si osserva che essa non viene considerata tra le motivazioni del provvedimento di diniego. Non può dunque attribuirsi ad essa alcun rilievo.

3. - L’Amministrazione appellante lamenta che il T.A.R. non abbia rilevato la carenza di legittimazione del ricorrente in quanto la procedura di emersione prevista dalla legge 102/2009 prevede il procedimento di emersione come iniziativa esclusiva del datore di lavoro. Si osserva che la inerzia di quest’ultimo, in qualsiasi fase, comporta necessariamente la impossibilità di portare a termine la procedura. Pertanto l’appellante sostiene che, essendo solo il datore di lavoro in grado di attivare il procedimento, è evidente che manca al lavoratore straniero interessato una autonoma legittimazione procedimentale e di conseguenza qualsiasi legittimazione processuale.

4. - L’appello è infondato.

5. - L’appellante non contesta le conclusioni del T.A.R. in ordine alla illegittimità del provvedimento impugnato e al difetto di validità della sua motivazione, ma si concentra su un unico motivo d’appello, concernente il difetto di legittimazione del lavoratore straniero ad essere autonomo portatore di interessi legittimi tutelabili in applicazione delle procedure previste dalla legge 102/09. Al riguardo, il Collegio conferma l’orientamento già espresso da questo Consiglio di Stato (da ultimo con la sentenza n. 4325/2011) nel riconoscere l’autonomo diritto di impugnazione dello straniero in quanto titolare di un proprio e specifico interesse legittimo rivolto al buon esito della procedura di emersione, una volta che essa sia validamente attivata e non ne vengano meno i presupposti. Nel caso di specie già la sentenza del T.A.R. ha chiarito come non si può attribuire alcuna rilevanza alla rinuncia orale della datrice di lavoro, della quale riferisce la relazione della Prefettura, ma che non ha alcun riscontro in atti formali da parte della datrice di lavoro, né nelle stesse motivazioni del provvedimento di diniego da parte della stessa prefettura.

Pertanto l’appello deve essere respinto e la sentenza del T.A.R. merita di essere confermata.

6. - Nulla deve essere pronunziato sulle spese del presente grado di giudizio, non essendosi costituita la parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Pier Luigi Lodi, Presidente

Lanfranco Balucani, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore

    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Martedì, 6 Settembre 2011

 
 
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