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Sentenza n. 5131 del 14 settembre 2011 Consiglio di Stato

Diniego istanza di rinnovo del permesso di soggiorno - mancanza dei requisiti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato- condanna passata in giudicato per reati concernenti lo spaccio di stupefacenti

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato


in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 3110/2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Ballerini, con domicilio eletto presso Emiliano Benzi in Roma, viale dell'Università, 11;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Genova, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la LIGURIA, Sezione II, n. 8139/2010;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2011 il Cons. Marco Lipari e udito per l’amministrazione l’Avvocato dello Stato Vessichelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’interessato, cittadino straniero extracomunitario, per l’annullamento del decreto del Questore di Genova, concernente il diniego dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

L’appellante ripropone e sviluppa i motivi di censura articolati in primo grado.

L’amministrazione resiste al gravame.

2. L’appello è infondato, in relazione a tutti i mezzi proposti.

È pacifico, in primo luogo, che la mancanza dei requisiti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato impedisce tanto il rilascio del primo permesso di soggiorno, quanto del suo rinnovo.

Nel caso di specie, l’appellante ha riportato una condanna, passata in giudicato, per reati concernenti lo spaccio di stupefacenti: pertanto non ha i requisiti soggettivi per ottenere il richiesto rinnovo del permesso di soggiorno.

3. In secondo luogo, l’atto impugnato dinanzi al TAR risulta ampiamente e congruamente motivato, poiché indica in termini chiari ed esaurienti le ragioni giuridiche e fattuali ostative all’adozione di una determinazione favorevole al richiedente.

4. Non sussiste, poi, la lamentata violazione dei “principi” della normativa in materia di immigrazione, poiché l’atto applica puntualmente le regole concernenti i requisiti indispensabili per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. D’altro canto, in presenza di una causa ostativa, non assume rilievo determinante nemmeno la circostanza, affermata dall’appellante, che l’interessato, al momento della presentazione della domanda, svolgesse una stabile attività di lavoro subordinato.

5. Nel caso in esame, inoltre, non emerge alcuno dei “seri motivi”, di carattere umanitario, che potrebbero giustificare, astrattamente, l’adozione di un provvedimento favorevole al richiedente.

6. Con riguardo, poi, alle prospettate violazioni di carattere procedimentale, è sufficiente osservare che l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento non opera, nella sua interezza, nei procedimenti ad istanza di parte.

In ogni caso, risulta documentato che l’amministrazione ha ritualmente proceduto all’invio della comunicazione di cui all’articolo 10-bis della legge n. 241/1990, consentendo all’interessato di svolgere le proprie deduzioni difensive nel corso del procedimento.

7. Da ultimo, la circostanza che il provvedimento non sia stato tradotto in lingua araba (a dire dell’appellante l’unica comprensibile) non rileva ai fini della legittimità dell’atto, ma, a tutto concedere, potrebbe far ritenere non perfezionata la comunicazione ai fini della decorrenza del termine per ricorrere; problema che peraltro nella specie non si pone perché la tempestività del ricorso non è stata messa in dubbio.

8. In definitiva, l’appello deve essere respinto. Le spese possono compensarsi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Respinge l’appello, compensando le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Marco Lipari, Consigliere, Estensore

Salvatore Cacace, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Giovedì, 15 Settembre 2011

 
 
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