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Sentenza n. 5133 del 14 settembre 2011 Consiglio di Stato

Diniego permesso di soggiorno - emersione da lavoro irregolare ai sensi della legge n.102/2009, art.1 ter - esistenza di una condanna per il reato di violazione all’ordine di espulsione previsto dall’art. 14, comma 5 ter, d.lgs. n.286/1998

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato


in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 6080 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dagli avv. Riccardina Leonetti, Antonella Valentini, con domicilio eletto presso Antonella Valentini in Roma, piazza della Libertà, 13;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Pescara: non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA: SEZIONE I n. 01286/2010, resa tra le parti, concernente DINIEGO PERMESSO DI SOGGIORNO

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2011 il Cons. Lanfranco Balucani e uditi per le parti gli avvocati Bonoli su delega di Leonetti e Valentini;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto: -che con il provvedimento impugnato in primo grado è stata rigettata l’istanza di emersione da lavoro irregolare presentata dall’odierno appellante ai sensi della legge n.102/2009, art.1 ter, sul presupposto della esistenza di una condanna per il reato di violazione all’ordine di espulsione previsto dall’art. 14, comma 5 ter, d.lgs. n.286/1998;

-che con la sentenza quivi appellata il TAR ha respinto il ricorso proposto avverso l’anzidetto provvedimento;

-che la fattispecie in esame è identica a quella considerata nella decisione della Adunanza Plenaria n.8 del 2-10 maggio 2011 nonché a quelle considerate in numerose decisioni di questa Sezione immediatamente susseguenti alla suddetta Adunanza Plenaria;

-che, in particolare, il punto rilevante della controversia è l’intervenuta abrogazione del reato di cui all’art. 14, comma 5 ter, cit. per effetto della entrata in vigore ( quale norma di diretta applicazione) della direttiva comunitaria n. 115 del 2008, secondo l’interpretazione datane con sentenza 28 aprile 2011 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea;

-che pertanto il caso in esame va deciso in conformità dell’indirizzo giurisprudenziale adottato dalla Adunanza Plenaria;

-che conseguentemente il presente appello va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso presentato in quella sede;

-che si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2011 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Lanfranco Balucani, Consigliere, Estensore

Vittorio Stelo, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Mercoledì, 14 Settembre 2011

 
 
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