Sentenza n. 5134 del 14 settembre 2011 Consiglio di Stato
Rigetto dichiarazione emersione lavoro irregolare
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 5901 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Beretti, con domicilio eletto presso Segreteria Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
Prefetto di Alessandria, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
della sentenza breve del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE II n. 04616/2010, resa tra le parti, concernente RIGETTO DICHIARAZIONE EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Prefetto di Alessandria e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2011 il Cons. Lanfranco Balucani e udito l’avv. Beretti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto: -che con il provvedimento impugnato in primo grado è stata rigettata l’istanza di emersione da lavoro irregolare presentata dall’odierno appellante ai sensi della legge n.102/2009, art.1 ter, sul presupposto della esistenza di una condanna per il reato di violazione all’ordine di espulsione previsto dall’art. 14, comma 5 ter, d.lgs. n.286/1998;
-che con la sentenza quivi appellata il TAR ha respinto il ricorso proposto avverso l’anzidetto provvedimento;
-che la fattispecie in esame è identica a quella considerata nella decisione della Adunanza Plenaria n.8 del 2-10 maggio 2011 nonché a quelle considerate in numerose decisioni di questa Sezione immediatamente susseguenti alla suddetta Adunanza Plenaria;
-che, in particolare, il punto rilevante della controversia è l’intervenuta abrogazione del reato di cui all’art. 14, comma 5 ter, cit. per effetto della entrata in vigore ( quale norma di diretta applicazione) della direttiva comunitaria n. 115 del 2008, secondo l’interpretazione datane con sentenza 28 aprile 2011 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea;
-che pertanto il caso in esame va deciso in conformità dell’indirizzo giurisprudenziale adottato dalla Adunanza Plenaria;
-che conseguentemente il presente appello va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso presentato in quella sede;
-che si ravvisano giusti motivi per compensare le spese;
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2011 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Lanfranco Balucani, Consigliere, Estensore
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Il 14/09/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Mercoledì, 14 Settembre 2011