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Sentenza n.5264 del 19 settembre 2011 Consiglio di Stato

Diniego emersione lavoro irregolare

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5176 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Capra, Lucia Sbano, con domicilio eletto presso Lucia Sbano in Roma, piazzale Clodio, 12;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Bergamo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n. 04893/2010, resa tra le parti, concernente DINIEGO EMERSIONE DA LAVORO IRREGOLARE

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Bergamo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2011 il Cons. Roberto Capuzzi e udito per la parte ricorrente l’avvocato Sbano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza n. 4893 del 2010 il Tar per la Lombardia, Sezione di Brescia ha respinto il ricorso proposto dal signor ***** avverso il diniego di soggiorno per motivi di lavoro emesso dal Questore di Bergamo, a seguito della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 13 della legge n. 102 del 2009, motivato dall'Amministrazione in ragione della condanna per il reato di illegittima permanenza nello Stato in violazione di un provvedimento di espulsione, di cui all'art. 14 comma 5-ter del T.U. 286/1998.

2. Avverso detta sentenza ha proposto appello il ricorrente contestando, il presupposto dal quale è partito il primo giudice e cioè che la condanna per il reato di cui all'art. 14 comma 5-ter del T.U. 286/1998 sia elemento ostativo alla regolarizzazione.

L’amministrazione intimata si è costituita.

Alla camera di consiglio del 24.6.2011, fissata per l’esame della istanza cautelare la causa è stata trattenuta in decisione, senza essere discussa.

3. L’appello merita accoglimento.

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento di diniego dell’istanza di regolarizzazione dell’interessato, cittadino extracomunitario.

Il provvedimento si basa sulla circostanza che l’interessato risulta condannato per il reato di cui all’articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998.

Nel caso di specie devono trovare applicazione i principi espressi dall’Adunanza Plenaria 10 maggio 2011 nn. 7 e 8 e dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza 28 aprile 2011 in causa C-61/11 PPU.

Secondo la decisione della Plenaria, “deve concludersi che l’entrata in vigore della normativa comunitaria ha prodotto l’abolizione del reato previsto dalla disposizione sopra citata, e ciò, a norma dell’art. 2 del codice penale, ha effetto retroattivo, facendo cessare l’esecuzione della condanna e i relativi effetti penali.

Tale retroattività non può non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato.”

Pertanto, in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza appellata il provvedimento impugnato in primo grado deve essere annullato.

Sussistono motivi in relazione all’andamento della vicenda contenziosa per compensare spese e onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso in primo grado, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2011


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Lunedì, 19 Settembre 2011

 
 
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