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Sentenza n. 7469 del 20 settembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di comcessione della cittadianza italiana

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4368 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Grispo, con domicilio eletto presso Marco Grispo in Roma, via Otranto, 12;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; U.T.G. - Prefettura di Macerata;

per l'annullamento

SILENZIO - RIFIUTO FORMATOSI SULLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2011 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

Con ricorso regolarmente notificato e depositato l’odierno ricorrente deduce la illegittimità del silenzio serbato dalla Amministrazione sulla istanza volta ad ottenere la concessione della cittadinanza.

Alla camera di consiglio del 5 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Con istanza avanzata in data 13 ottobre 2008, l’odierno ricorrente ha presentato istanza volta ad ottenere il rilascio del provvedimento di cittadinanza.

La Prefettura, tuttavia, non ha concluso il procedimento amministrativo relativo alla istanza in oggetto.

Il ricorso è fondato sotto il profilo della violazione dell'obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi sulla istanza avanzata dal ricorrente.

Al riguardo giova preliminarmente richiamare la normativa di riferimento.

La legge 5.2.1992 n. 91, all'art. 9, individua le ipotesi in cui "La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'Interno".

Il citato D.P.R. 18 aprile 1994, n. n. 362 - di approvazione del regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana - all'art. 3, espressamente prevede che "Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda".

A sua volta il D.M. 24.3.1995 n. 228 dispone che "La tabella A, allegata al D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, del Ministro dell'interno di adozione del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di conclusione ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno, nella parte relativa ai procedimenti di competenza della divisione cittadinanza del servizio cittadinanza affari speciali e patrimoniali della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, è modificata nel senso che i termini finali per la definizione dei provvedimenti di conferimento e di concessione della cittadinanza italiana, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono fissati in settecentotrenta giorni in luogo di millenovantacinque giorni".

Alla stregua delle predette disposizioni, pertanto, il Ministero dell'Interno aveva l'obbligo di pronunciarsi entro il richiamato termine di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Nella specie non risulta che il predetto Ministero abbia adottato il provvedimento conclusivo del procedimento allo stesso affidato entro il richiamato termine.

Per quanto sopra argomentato, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va annullato detto impugnato silenzio-rifiuto e va dichiarato l'obbligo del Ministero dell'Interno intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dall'odierno ricorrente in data 13 ottobre 2008 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione se anteriore.

Parimenti va accolta la domanda del ricorrente di nomina, sin da ora, di un Commissario ad acta, affinché provveda, in via sostitutiva, nell’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione all’obbligo di cui sopra.

Sotto tale profilo, infatti, occorre rilevare - come più volte osservato (cfr. Cons.St., V, 16.1.2002, n. 230; Tar Lazio, Sez. II quater sentenza n. 6759 del 14.7.2008) - che appare del tutto coerente con la ratio acceleratoria della legge n. 205/2000 ritenere che, quando il ricorrente ne faccia esplicita richiesta, in sede di impugnazione del silenzio, si debba provvedere, in caso di accoglimento di detto ricorso, anche alla contestuale nomina del Commissario, al fine di evitare all’interessato l’inutile aggravio di una ulteriore autonoma istanza giurisdizionale.

A tale stregua, la domanda del ricorrente della nomina di un Commissario ad acta deve essere accolta e, per l’effetto, in caso di ulteriore inottemperanza provvederà, su istanza di parte, il Commissario ad acta, che si nomina sin da ora nella persona del Dirigente del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno o di un funzionario da lui designato, il quale dovrà provvedere in via sostitutiva, previo accertamento della perdurante inottemperanza della Amministrazione, entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, avvalendosi, se ritenuto necessario, anche degli uffici e dei funzionari del predetto Ministero.

L’onere del compenso al Commissario ad acta viene posto, sin da ora, a carico del Ministero dell’Interno soccombente e verrà liquidato con separata ordinanza ad avvenuto espletamento dell’incarico, dietro presentazione di documentata e quantificata richiesta e di una relazione illustrativa sull’attività espletata da parte del Commissario medesimo.

Le spese processuali, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:

- dichiara illegittimo l’impugnato silenzio rifiuto con conseguente obbligo del Ministero dell’Interno intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 13 ottobre 2008, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore;

- nomina, fin d’ora, per il caso di ulteriore persistente inadempimento il Commissario ad acta nella persona del Dirigente del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno o di un funzionario da lui designato, il quale dovrà provvedere in via sostitutiva, previo accertamento della perdurante inottemperanza della Amministrazione, entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, avvalendosi, se ritenuto necessario, anche degli uffici e dei funzionari del predetto Ministero;

- rinvia la determinazione del compenso del predetto Commissario ad acta a successiva ordinanza, il cui onere è posto sin da ora a carico del Ministero dell’Interno;

- compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Martedì, 20 Settembre 2011

 
 
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