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Sentenza n.7224 del 13 settembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9469 del 2010, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Serena Cannavo', con domicilio eletto presso Serena Cannavo' in Roma, via Montemaggiore Belsito, 23;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma;

per l'annullamento

del decreto della Questura di Roma del 27.4.2010, notificato in data 12.07.2010 di rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per affidamento in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2011 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

con il ricorso in esame si impugna il decreto della Questura di Roma del 27.4.2010, con il quale viene rigettata la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

alla udienza pubblica udiena il patrono del ricorrente, con dichiarazione presa a verbale, ha rappresentato che l’Amministrazione ha, nelle more, provveduto ad annullare in autotutela l’atto impugnato sicchè il suo assistito non ha più interesse alla coltivazione del gravame;

Ritenuto che al Collegio non resta che prendere atto di quanto rappresentato e dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo la compensazione delle spese sussistendone giusti motivi, attesa la natura interpretativa della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Stefania Santoleri, Presidente FF

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

Alessandro Tomassetti, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Martedì, 13 Settembre 2011

 
 
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