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Sentenza n. 7471 del 20 settembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Diniego di conversione del suo “permesso di soggiorno” da permesso per minori a permesso per lavoro subordinato

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6853 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Simone Capalbo, con domicilio eletto presso Simone Capalbo in Roma, via del Casale Strozzi, 31 Sc A;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Roma;

per l'annullamento

del Decreto di rifiuto emesso dal Questore di Roma in data 25.05.2011;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2011 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con il presente gravame il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Roma con il quale si dispone il diniego di conversione del suo “permesso di soggiorno” da permesso per minori a permesso per lavoro subordinato.

Il ricorso ripropone una questione che è già stata esaminata dalla giurisprudenza, anche della Sezione, in senso favorevole al ricorrente (TAR Lazio, Sez. II quater, 21 ottobre 2010, n. 32944; Cons. Stato, ord. n. 4232/2010).

Rileva il Collegio come alla fattispecie in esame deve essere applicato il disposto di cui all’art. 32, co. 1, D.Lgs. n. 286/1998 nel testo anteriore alla l. n. 94/2009 che consente, in favore dei minori affidati, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio o lavoro a prescindere dalla partecipazione ad un progetto almeno biennale.

La nuova disciplina recata dalla l. n. 94/2009 - che anche per i minori affidati consente il rilascio del permesso di soggiorno, dopo la maggiore età, a condizione della partecipazione ad un progetto almeno biennale - infatti, non può applicarsi se non in modo da consentire ai minori di partecipare al progetto biennale di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale di cui all’art. 32, comma 1 bis, D.Lgs. n. 286/1998.

Non rientrando il ricorrente nelle condizioni previste ai fini della applicazione della nuova disciplina – avendo lo stesso compiuto la maggiore età in un periodo antecedente due anni dalla entrata in vigore della legge – il ricorso è fondato e deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate tra le parti

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di cui in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Martedì, 20 Settembre 2011

 
 
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