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Sentenza n. 7204 del 13 settembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto istanza di rinnovo del permesso di soggiorno - impossibilità di convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro autonomo o subordinato, non essendo egli rientrato in patria alla scadenza del primo contratto

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11299 del 2006, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Lastoria, con domicilio eletto presso Antonino Lastoria in Roma, viale Angelico, 39;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma;

per l'annullamento

decreto del Questore di Roma del 9.3.2006 avente ad oggetto rigetto istanza di rinnovo del permesso di soggiorno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2011 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente impugna il provvedimento con cui la Questura di Viterbo ha rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno sul presupposto della impossibilità di convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro autonomo o subordinato, non essendo egli rientrato in patria alla scadenza del primo contratto.

Il ricorso è articolato in varie doglianza di violazione di legge ed eccesso di potere.

L’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato è stata accolta all’udienza del 29.11.2006.

All’odierna udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e pertanto esso deve essere accolto.

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne la conversione di un permesso di soggiorno per rapporto di lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato a tempo indeterminato e in particolare se, per consentire tale conversione, sia necessario che il lavoratore sia previamente rientrato in patria.

L'art. 24, comma 4 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione) prevede per i lavoratori stranieri - già precedentemente entrati in Italia in qualità di stagionali e rientrati regolarmente nel Paese di origine alla scadenza del periodo fissato – il diritto di precedenza per il rientro nel territorio italiano nella stagione successiva nonché , "qualora se ne verifichino le condizioni", la possibilità di convertire il proprio titolo di permanenza. L'art. 38 del regolamento attuativo del citato Testo Unico (D.P.R. 31.8.1999, n. 394) specifica che la conversione di cui trattasi può avere luogo nei limiti delle quote, di cui al successivo art. 29, in presenza di tutti i previsti requisiti e alle condizioni prescritte dalla normativa di riferimento.

La questura ha inteso tali disposizioni nel senso che in mancanza del previo ritorno in patria la conversione non possa essere assentita.

Sul punto, il ricorrente invoca l’art. 5 del d.lgs. n. 286/98, commi 4 e 5 e sostiene che l’amministrazione avrebbe dovuto considerare, quale elemento sopravvenuto che consente il rilascio del permesso di soggiorno, la circostanza dell’assunzione con contratto a tempo indeterminato.

La giurisprudenza amministrativa, in ordine a tale questione, non è univoca.

Secondo alcune pronunce, gli artt. 24 comma 4 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 e 38, commi 2 e 7 del D.P.R. n. 394/1999 vanno intesi nel senso che la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale è consentita solo per i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, e ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui all'art. 29. (T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 07 dicembre 2006 , n. 7198)

Non sarebbe possibile, dunque, la conversione di un permesso di soggiorno, già rilasciato esclusivamente per lavoro stagionale, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ma il lavoratore stagionale dovrebbe sempre rientrare nel suo Paese d'origine, per poter ottenere il rilascio del permesso di soggiorno a titolo diverso da quello stagionale, previa autorizzazione al reingresso in Italia ed autorizzazione della direzione provinciale del lavoro competente ai fini della richiesta conversione, pur sempre nel rispetto delle quote di flusso annuale (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 03 marzo 2010 , n. 526).

Di contro, secondo un altro orientamento, l'art. 24, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 deve essere interpretato nel senso che gli stranieri debbano rientrare nello Stato di provenienza solo ai fini del rilascio di un nuovo permesso di lavoro stagionale, per l'anno successivo, mentre per la conversione in permesso di lavoro subordinato devono sussistere solo le condizioni per il rilascio di tale permesso, ossia l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato e la mancanza di elementi ostativi (T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 20 aprile 2010 , n. 170; TAR Umbria n. 130/2007 3 n. 304/2006; TAR Piemonte, II, 30 marzo 2004, n. 706).

Il collegio, confermando i propri anche recenti precedenti (v. TAR Lazio, sez. seconda quater, sent. n. 5456del 2011), ritiene di dover aderire a tale secondo orientamento, tenuto conto della lettera del citato art. 24 nonché di quanto prevede l’art. 5, comma 5 del d.lgs. 286/98 .

Il comma 4, dell’art. 24, prima parte, infatti, menziona espressamente il rientro nello Stato di provenienza solo al fine del conseguimento del diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Nel secondo periodo, invece, la norma prevede in via generale che il lavoratore stagionale possa “convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni”, senza ribadire la necessità del rientro in patria a questi fini.

La norma sembra pertanto semplicemente richiamare sul punto quanto previsto in via generale dell’art. 5, comma 5 del d.lgs. 286/98, secondo il quale in sede di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno deve essere dato rilievo ai “nuovi elementi sopraggiunti” nel frattempo.

Ne consegue, pertanto, che anche l’art. 37 del D.P.R. n. 394/1999, trattandosi di norma regolamentare attuativa, debba essere interpretato in questi termini.

D’altro canto, anche ragioni di logica militano in tale senso, in particolare nell’ipotesi in cui il cittadino extracomunitario abbia – come nel caso di specie – ottenuto l’assunzione con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – e chiesto di conseguenza la conversione del titolo di soggiorno - prima della scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. In tali casi, sembra assurdo pretendere il rispetto delle previsioni del permesso di lavoro stagionale concernenti in particolare l’obbligo di rientro in patria, giacché tale obbligo è subordinato alla scadenza del termine di durata del permesso, evento non ancora verificatosi.

Si finirebbe per dover affermare (come peraltro ha fatto la giurisprudenza) che solo il secondo permesso di soggiorno per lavoro stagionale (ottenuto dopo il ritorno dello straniero nello Stato di provenienza ed il nuovo ingresso nel territorio italiano) può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 20 luglio 2010 , n. 3245). Una tale distinzione tra primo e secondo permesso di lavoro stagionale, tuttavia, non trova alcuna logica giustificazione.

Inoltre, non si vede perché il lavoratore extracomunitario non possa immediatamente ottenere la conversione del titolo di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato indeterminato ma dovrebbe invece, alla scadenza del primo permesso, comunque rientrare in patria per poi nuovamente tornare in Italia, col rischio più che evidente di perdere il lavoro appena ottenuto.

In conclusione, dunque, ad avviso del collegio, la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato a tempo indeterminato, richiesta prima della scadenza del titolo di soggiorno per lavoro stagionale, non può essere rigettata solo per il mancato previo rientro in patria. Va invece ribadito – come ha fatto di recente il Consiglio di Stato - che la possibilità di conversione di un permesso di soggiorno per rapporto di lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, debba soggiacere comunque ai limiti derivanti dalle quote di accesso, annualmente definite con d.P.C.M., da considerarsi presupposto per il rilascio di qualsiasi permesso di soggiorno (Consiglio Stato , sez. VI, 03 maggio 2010 , n. 2498).

In questi termini, assorbite le restanti censure, il ricorso va accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e obbligo per l’amministrazione di riprovvedere sull’istanza.

Le spese possono essere compensate, tenuto conto del menzionato contrasto di giurisprudenza sulla questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Maria Laura Maddalena, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Martedì, 13 Settembre 2011

 
 
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