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Sentenza n.7093 del 1 settembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetta la domanda di emersione dal lavoro irregolare

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2346 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Michele Picciani, Vito Troiano, con domicilio eletto presso Studio Legale Picciani - Troiano in Roma, via Principe Eugenio, 15;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; U.T.G. - Prefettura di Roma;

per l'annullamento

del provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma del 15.12.2010 che rigetta la domanda di emersione dal lavoro irregolare;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 il dott. Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stata respinta la domanda di emersione di lavoro irregolare ai sensi della L. 102/09 presentata a suo favore;

Considerato che il provvedimento di rigetto è motivato con riferimento alla condanna subita dal ricorrente per il reato previsto dall’art. 14 comma 5 ter del D.Lgs. 286/98, ritenuta dall’Amministrazione ostativa alla legalizzazione del lavoro irregolare;

Vista la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 10 maggio 2011 secondo cui: “In tema di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari condannati, il reato di violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato previsto dall’art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, punito con una pena edittale fino a quattro anni di reclusione e per il quale è previsto l’arresto obbligatorio il legislatore italiano, non è più compatibile con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio di cui alla direttiva 2008/115/CE. Pertanto, l’entrata in vigore della normativa comunitaria ha prodotto l’abolizione del reato previsto dalla disposizione sopra citata, con efficacia retroattiva ai sensi dell’art. 2 del codice penale. Tale retroattività non può non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato, in quanto il principio del tempus regit actum esplica la propria efficacia allorché il rapporto cui l’atto inerisce sia irretrattabilmente definito, e, conseguentemente, diventi insensibile ai successivi mutamenti della normativa di riferimento”;

Rilevato che il ricorso si appalesa fondato, in quanto l’abolitio criminis riverbera i suoi effetti sul provvedimento amministrativo impugnato, che deve essere pertanto annullato;

Ritenuto, quanto alle spese di lite, che sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Giovedì, 1 Settembre 2011

 
 
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