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Sentenza n.7223 del 13 settembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Respinta la domanda di rilascio del permesso di soggiorno a seguito di emersione di lavoro irregolare ai sensi della L. 102/09, a causa della condanna del medesimo per il reato previsto dall’art. 14 comma 5 ter del D.Lgs. 286/98

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3087 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Mariani, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Frosinone;

per l'annullamento

del decreto del Questore di Frosinone del 17.1.2011;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2011 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso in esame il Sig. Sow ha impugnato il provvedimento con il quale è stata respinta la domanda di rilascio del permesso di soggiorno a seguito di emersione di lavoro irregolare ai sensi della L. 102/09, a causa della condanna del medesimo per il reato previsto dall’art. 14 comma 5 ter del D.Lgs. 286/98, ritenuta dall’Amministrazione ostativa al conseguimento del beneficio richiesto.

Il ricorso è fondato.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 8 del 10 maggio 2011, ha chiarito che: “In tema di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari condannati, il reato di violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato previsto dall’art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, punito con una pena edittale fino a quattro anni di reclusione e per il quale è previsto l’arresto obbligatorio il legislatore italiano, non è più compatibile con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio di cui alla direttiva 2008/115/CE. Pertanto, l’entrata in vigore della normativa comunitaria ha prodotto l’abolizione del reato previsto dalla disposizione sopra citata, con efficacia retroattiva ai sensi dell’art. 2 del codice penale. Tale retroattività non può non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato, in quanto il principio del tempus regit actum esplica la propria efficacia allorché il rapporto cui l’atto inerisce sia irretrattabilmente definito, e, conseguentemente, diventi insensibile ai successivi mutamenti della normativa di riferimento”;

A seguito di tale pronuncia l’orientamento giurisprudenziale s’è consolidato nel senso che:

- la questione giuridica della riconducibilità o meno ai reati previsti dagli articoli 380 e 381 c.p.p. del delitto di violazione dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, previsto dall'art. 14, co. 5 ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, deve ormai ritenersi del tutto priva di rilevanza, dal momento che l'applicazione della norma da ultimo indicata è oggi preclusa dagli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008 n. 2008/115/CE (le cui disposizioni risultano sufficientemente precise ed incondizionate e dunque come tali suscettibili di immediata applicazione negli Stati membri una volta decorso il termine del 24 dicembre 2010 fissato per il suo recepimento senza che il legislatore italiano abbia a ciò provveduto), che "deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro... che preveda l'irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo" (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza 28 aprile 2011 in causa C61/11 PPU);

- per effetto, dunque, dell'entrata in vigore della direttiva, il reato previsto dal menzionato art. 14, co. 5 ter, non può più considerarsi tale, versandosi in un'ipotesi di abolitio criminis che, a norma dell'art. 2, co. 2, c.p., ha effetto retroattivo e fa cessare l'esecuzione della condanna con i relativi effetti penali (Cons. St., ad. plen., n. 8/2011);

- il provvedimento amministrativo oggetto del presente giudizio, adottato sul presupposto di una condanna per un fatto che ormai non è più previsto come reato, in quanto tuttora sub iudice non può ritenersi insensibile al detto mutamento della normativa di riferimento; pertanto, poiché la condanna penale a suo tempo riportata dall'odierno appellato per il reato di cui al cit. art. 14, co. 5 ter, non può più essere considerata ostativa all'accoglimento della sua istanza di emersione dal lavoro irregolare e, dunque, all'ottenimento del conseguente permesso di soggiorno per motivi di lavoro, il medesimo provvedimento deve ritenersi illegittimo per insussistenza dei presupposti sui quali l'Amministrazione ha fondato il rigetto dell'istanza, la quale quindi dev'essere dalla stessa nuovamente esaminata conformandosi alle statuizioni della presente decisione (Cons. St., sez. III, n. 2845/2011; n. 3283/2011).

Tale linea interpretativa è pienamente condivisa dal Collegio che non ravvisa alcuna ragione per discostarsene nella decisione della fattispecie in esame, sicchè il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento, per l’effetto, dell’atto impugnato.

Quanto alle spese di lite, che sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti, attesa la natura interpretativa della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Stefania Santoleri, Presidente FF

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

Alessandro Tomassetti, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Martedì, 13 Settembre 2011

 
 
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