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Sentenza n.7222 del 13 settembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato - esecuzione del giudicato sent. n. 33279/10 TAR Lazio Sezione IIQ

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2289 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Nicodemo, con domicilio eletto presso Paolo Nicodemo in Roma, via della Giuliana,32;

contro

Questura di Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

RIGETTO RICHIESTA DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO. ESECUZIONE DEL GIUDICATO SENT. N. 33279/10 TAR LAZIO SEZIONE IIQ

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2011 il dott. Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di questa Sezione n. 33279/10.

Con la suddetta decisione il Tribunale aveva ordinato all’Amministrazione di concludere, entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, con un provvedimento espresso, il procedimento attivato dal ricorrente in data 8 febbraio 2010 e diretto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ex L. 102/09.

Con la stessa sentenza il Tribunale aveva condannato l’Amministrazione dell’Interno al pagamento a favore del ricorrente delle spese processuali liquidate in complessivi € 500,00 oltre IVA e CPA.

Alla Camera di Consiglio odierna, il difensore del ricorrente ha prodotto in giudizio la copia del permesso di soggiorno rilasciato al suo assistito, ed ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere con riferimento all’obbligo di concludere il procedimento.

Ha invece insistito per l’accoglimento del ricorso per l’esecuzione del giudicato con riferimento alla condanna al pagamento delle spese di lite.

La pretesa è fondata.

L’Amministrazione ha dato soltanto parziale attuazione al giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Lazio Sez. II Quater n. 33279/10, in quanto ha sì rilasciato il permesso di soggiorno al cittadino straniero, ma non ha provveduto a pagare le spese di lite liquidate con la sentenza.

Tanto premesso, il Collegio ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione alla sentenza del T.A.R. Lazio Sez. II Quater n. 33279/10 passata in giudicato, nella sola parte non eseguita dall’Amministrazione (pagamento delle spese processuali liquidate in sentenza), entro il termine di giorni trenta dalla data di notificazione o comunicazione della presente sentenza.

Le spese del presente giudizio di ottemperanza possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

così dispone:

dichiara in parte la cessazione della materia del contendere, ed in parte accoglie il ricorso, ordinando all’Amministrazione dell’Interno di dare esecuzione alla sentenza del T.A.R. Lazio Sez. II Quater n. 33279/10, passata in giudicato, nella sola parte rimasta non eseguita (pagamento delle spese processuali liquidate in sentenza), entro il termine di giorni trenta dalla data di notificazione o comunicazione della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

Floriana Rizzetto, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Martedì, 13 Settembre 2011

 
 
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