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Sentenza n.7225 del 13 settembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno che fonda la sua motivazione sull’unica circostanza della assenza del certificato di residenza o della richiesta di iscrizione anagrafica

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9281 del 2010, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Maria Malara, con domicilio eletto presso Filippo M. Malara in Roma, Circonvallazione Clodia, 80;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Frosinone;

per l'annullamento

- del rigetto della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2011 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe l’odierna ricorrente impugna il decreto emesso dalla Questura di Frosinone in data 1 giugno 2010 con il quale veniva rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno.

Deduce la ricorrente la illegittimità del provvedimento di diniego per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente.

Alla udienza del 5 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.

L’odierna ricorrente impugna il provvedimento di rigetto della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno che fonda la sua motivazione sull’unica circostanza della assenza del certificato di residenza o della richiesta di iscrizione anagrafica.

Deduce la ricorrente che la motivazione del provvedimento risulta carente in considerazione dell’assenza di istruttoria relativa alla complessiva situazione della ricorrente che - sposata e con quattro figli minori – è pienamente inserita nel tessuto sociale, ha stipulato un regolare contratto di locazione ed ha più volte inoltrato istanza volta alla registrazione anagrafica nel Comune in cui risulta attualmente domiciliataria.

Il ricorso è fondato.

Così come risulta dalla documentazione depositata in atti, l’odierna ricorrente è titolare di un contratto di locazione stipulato in data 15 aprile 2009 - regolarmente registrato - relativo alla abitazione sita in Sgurgola, via Pietro Rea n. 169.

La stessa ricorrente, peraltro, già in data 18 gennaio 2010 (doc. n. 4 della produzione di parte ricorrente) ha chiesto l’iscrizione anagrafica presso il Comune di Sgurgola, negata solo a causa della presenza di una pregressa registrazione in via di cancellazione per accertata irreperibilità.

Sulla base di tali circostanze il Collegio rileva la sussistenza di elementi in grado di incidere sulla positiva valutazione della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Sotto tale profilo, infatti, la motivazione del provvedimento di rigetto appare carente in relazione alla mancata considerazione degli elementi fattuali in grado di giustificare la assenza del certificato di residenza o della richiesta di iscrizione anagrafica e la non imputabilità della condotta in esame alla odierna ricorrente.

Ne consegue la fondatezza del ricorso ed il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell'Amministrazione.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Stefania Santoleri, Presidente FF

Floriana Rizzetto, Consigliere

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Martedì, 13 Settembre 2011

 
 
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