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Sentenza n. 7466 del 20 settembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rifiuto del permesso di soggiorno - istanza di rinnovo del titolo di soggiorno per lavoro subordinato

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8835 del 2010, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Riziero Angeletti, con domicilio eletto presso Riziero Angeletti in Roma, piazza Acilia, 3 Piano 2 Int. 8;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Rieti;

per l'annullamento

del decreto della Questura di Rieti del 6.9.2010, notificato il 30-9-2010 con il quale viene rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2011 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato l’odierno ricorrente deduce la illegittimità del decreto della Questura di Rieti in data 6 settembre 2010, notificato in data 30 settembre 2010 di rifiuto del permesso di soggiorno.

Deduce il ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente.

All’udienza del 12 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Rileva il Collegio la sopravvenuta carenza di interesse relativamente al ricorso di cui in epigrafe.

Con nota depositata in data 21 aprile 2011, infatti, la Questura di Rieti – Ufficio Immigrazione – ha trasmesso il decreto di riesame del provvedimento oggetto di impugnazione con il quale ha provveduto a revocare il provvedimento negativo ed ha acquisito dall’odierno ricorrente l’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno per lavoro subordinato.

L’intervenuta adozione del provvedimento di revoca del provvedimento impugnato incide, quindi, sull’interesse alla decisione dell’odierno ricorso che, conseguentemente, deve dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate integralmente tra le parti

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Martedì, 20 Settembre 2011

 
 
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