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Sentenza n. 7505 del 21 settembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto di rinnovo del permesso di soggiorno - condanna irrevocabile per il reato di violenza a un pubblico ufficiale e lesioni personali

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11806 del 2010, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Nicodemo, con domicilio eletto presso Paolo Nicodemo in Roma, via della Giuliana,32;

contro

Questura di Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento del Questore di Roma del 4/12/09, notificato il 23/9/2010, di rigetto di rinnovo del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2011 la dott. Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha presentato in data 12/12/08 l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

Con il decreto impugnato la sua richiesta è stata respinta in considerazione della condanna, comminata con sentenza del Tribunale di Roma del 9/11/06, irrevocabile in data 30/11/06, per il reato di violenza a un pubblico ufficiale, lesioni personali, circostanze art. 585 c.p., art. 576 n. 1 c.p., art.61 n. 2 c.p., art. 62 bis c.p., art. 69 comma 2 c.p.

Avverso detto provvedimento il ricorrente ha dedotto il seguente motivo di gravame:

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 3 e dell’art. 5 commi 5 e 6 del D.Lgs. 286/98. Eccesso di potere per errore nel presupposto. Difetto di motivazione.

Sostiene il ricorrente che i reati per i quali è stato condannato non rientrano tra quelli automaticamente ostativi ex art. 4 comma 3 del D.Lgs. 286/98.

Il provvedimento impugnato sarebbe quindi carente nella motivazione, non essendo indicate le ragioni di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato ostative al rinnovo del permesso di soggiorno.

Il ricorrente non sarebbe un soggetto socialmente pericoloso come emergerebbe dai certificati penali prodotti in giudizio.

Insiste quindi il ricorrente per l’accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio come mera memoria di stile.

Con ordinanza n. 726/11, la domanda cautelare è stata accolta ai fini del riesame.

All’udienza pubblica del 12 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, anche della Sezione, in caso di condanne penali per reati ostativi ex sé al rilascio o successivo rinnovo del permesso di soggiorno, il provvedimento di diniego ha carattere vincolato, non essendo consentita la permanenza nel territorio dello Stato di stranieri, per i quali detta pericolosità sia stata individuata dallo stesso legislatore, in corrispondenza della riconosciuta colpevolezza, in sede penale, per determinate tipologie di reati (Cons. Stato Sez. VI 25/6/08 n. 3222); detto principio risulta autorevolmente confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 16/5/08, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5 del D.Lgs. 286/98.

Costituiscono reati ostativi quelli di cui all’art. 4 comma 3 del D.Lgs. 286/98, e dunque – oltre alle specifiche ipotesi di reato ivi indicate-, tutti i reati di cui all’art. 380 c.p.p.

Nella fattispecie, - come già rilevato in sede cautelare – i reati per i quali il ricorrente risulta condannato sono riconducibilie al novero di quelli ricompresi nell’art. 381 c.p.p. (arresto facoltativo in flagranza) per i quali non sussiste la presunzione di pericolosità sociale individuata dallo stesso Legislatore.

Mancando la presunzione di pericolosità sociale, il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno deve contenere un’adeguata motivazione sulla pericolosità e l’inaffidabilità per la sicurezza pubblica dello straniero che risulta condannato in sede penale.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in questo caso la Questura deve fornire una adeguata motivazione in ordine da un lato, ai fatti addebitati, dall'altro alla condotta dello straniero al momento della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, nonché in relazione alla pericolosità del soggetto ed all'idoneità del suo trattenimento in Italia a minare l'ordine pubblico e le condizioni di sicurezza dello Stato (sul punto, ex plurimis: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 21 settembre 2006, n. 5563; Cons. Stato, sez. VI, 17 ottobre 2008 , n. 5053; 17 luglio 2008 n. 3588).

Nel caso in esame il provvedimento impugnato non reca alcuna specifica valutazione sulla pericolosità sociale del ricorrente, essendosi limitato il Questore di Roma a richiamare la sola condanna penale non automaticamente ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno.

Il ricorso deve essere pertanto accolto, essendo il provvedimento impugnato carente nella motivazione.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2011
         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Mercoledì, 21 Settembre 2011

 
 
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