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Sentenza n. 7208 del 13 settembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Revoca il permesso di soggiorno motivi di protezione internazionale e conseguente ordine di espulsione adottato a seguito della rinuncia alla protezione internazionale al fine di beneficiare della procedura di emersione ex l. 102/2009

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10276 del 2010, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Visentin, con domicilio eletto presso Maria Visentin in Roma, viale L. Cavalieri, 186;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma;

per l'annullamento del decreto della Questura di Roma in data 21.09.2009 e notificato in pari data con il quale si revoca il permesso di soggiorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2011 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

A seguito di riassunzione dinanzi al giudice amministrativo ex art. 59 della l. 69/2009, avendo il giudice ordinario declinato la propria giurisdizione, il ricorrente impugna il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per motivi di protezione internazionale e conseguente ordine di espulsione, adottato dalla amministrazione a seguito della rinuncia alla protezione internazionale effettuata dal ricorrente al fine di beneficiare della procedura di emersione ex l. 102/2009 per la quale la datrice di lavoro, ***** risulta aver presentato domanda in data 14.9.2009.

Deduce, come unico motivo di ricorso, la violazione dell’art. 1 ter, comma 10 del d.lg. 78/2009, conv. nella l. 102/2009 che vieta l’espulsione dello straniero nelle more del completamento della procedura di emersione.

L’istanza cautelare è stata accolta all’udienza dell’11.1.2011.

All’odierna udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.

A mente del richiamato art. 1 ter, comma 10 del d.lg. 78/2009, conv. nella l. 102/2009, “ Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 13.”

Il provvedimento in esame, pertanto, nella parte in cui – senza attendere l’esito della procedura di emersione - ha disposto l’espulsione dello straniero, è in palese contrasto con tale previsione normativa e va dunque annullato.

Le spese vanno poste a carico della amministrazione resistente in base ai principi della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’amministrazione al pagamento a favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 1.500, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Maria Laura Maddalena, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Martedì, 13 Settembre 2011

 
 
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