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Sentenza n. 2229 del 15 settembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Annullamento del contratto di soggiorno - straniero condannato per reati inerenti la falsificazione di documenti

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia


(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2243 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Ilio Mocchetti, con domicilio eletto presso Ilio Mocchetti in Milano, Segr. Tar;

contro

Prefetto di Milano; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Milano, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

- del provvedimento del Prefetto pro tempore della Provincia di Milano, emesso in data 22.10.10 e notificato in data successiva al 29.11.2010 con il quale si decretava l'annullamento del contratto di soggiorno sottoscritto in data 09.07.10.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2011 il dott. Angelo De Zotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’art. 60 cod. proc. amm. che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza in forma semplificata”, ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;

Sentite sul punto le parti costituite, le quali non hanno manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti, né regolamento di competenza o di giurisdizione;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Attraverso il ricorso in esame, notificato in data 28 gennaio 2011 e depositato il successivo 21 luglio 2011, la ricorrente impugna il provvedimento con il quale il Prefetto di Milano ha decretato l'annullamento del contratto di soggiorno sottoscritto in data 09.07.10 dalla sig.ra ***** e dal sig. ***** per essere stato quest’ultimo condannato per reati inerenti la falsificazione di documenti.

A tale fine la ricorrente invoca la giurisprudenza in forza della quale “il mancato rinnovo del permesso di soggiorno già concesso o la sua revoca non legittima sempre e in ogni caso di per sé l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, dovendo l’Autorità di pubblica sicurezza valutare di volta in volta le ragioni di ordine pubblico che consigliano l’eventuale allontanamento dello straniero”.

In data 7 settembre 2011 l’Amministrazione intimata ha depositato una memoria difensiva, nell’ambito della quale ha preliminarmente evidenziato il deposito tardivo del ricorso.

Alla camera di consiglio dell’8 settembre 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente depositato.

Come già evidenziato nella narrativa che precede, il ricorso è stato notificato in data 28 gennaio 2011 mentre il deposito dello stesso risale al successivo 21 luglio 2011.

Ciò rilevato, appare evidente che il deposito del ricorso risulta intervenuto oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica, previsto dall’art. 45 del cod. proc. amm. approvato con D. Lgs 2 luglio 2010 n. 104, inverandosi così l’ipotesi di inammissibilità del ricorso per tardivo deposito dello stesso presso la Segreteria del plesso giurisdizionale adito (cfr. TAR Lazio, Sez. III, sent. n. 3599 del 2007; TAR Toscana, Sez. II, sent. n. 4291 del 2005; TAR Piemonte, Sez. II, sent. n. 3830 del 2004).

Per quanto sopra esposto il ricorso va dichiarato inammissibile.

Il Collegio ritiene equo disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente, Estensore

Silvana Bini, Primo Referendario

Concetta Plantamura, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Giovedì, 15 Settembre 2011

 
 
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