Domenica, 25 Settembre 2011| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Sentenza n. 2257 del 21 settembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Silenzio - inadempimento sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia


(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2003 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Bardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Lamarmora 44;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Milano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;

per l'accertamento

dell’illegittimità del silenzio- inadempimento sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo presentata dal ricorrente in data 17.7.2010 da parte della Questura di Milano;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente presentava istanza per il rilascio della carta di soggiorno ( rectius permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ) avendone maturato i requisiti con istanza del 17..7.2010 .

Dopo essere stato convocato in due circostanze in Questura per incombenti burocratici non aveva ricevuto il provvedimento conclusivo del procedimento.

Nell’unico motivo di ricorso faceva presente che da tempo era scaduto il termine procedimentale per provvedere sull’istanza per cui non poteva che attivare il rimedio previsto dall’ordinamento.

Il Ministero si costituiva con comparsa di stile chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato

Il ricorrente ha dato prova del deposito dell’istanza che ha dato avvio al procedimento rispetto alla quale sono ampiamente decorsi i termini per la conclusione del procedimento.

L’istanza è tempestiva perché il ricorso è stato notificato prima della scadenza dell’anno dalla scadenza del termine di cui sopra e l’amministrazione non solo non ha risposto ma non ha esplicato alcun motivo per il quale il procedimento non poteva essere concluso.

Permanendo la situazione di inadempimento non resta che intimare all’amministrazione di provvedere nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza all’emanazione di un provvedimento conclusivo del procedimento.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ordina all’amministrazione di provvedere entro il termine di trenta giorni all’emanazione del provvedimento richiesto.

Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.000 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di € 250.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Mercoledì, 21 Settembre 2011

 
 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »