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Sentenza n. 2281 del 23 settembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Emersione ai sensi della legge 102/2009 - annullato d'ufficio il contratto di soggiorno di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato - condanna per il reato di violazione della proprietà intellettuale

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia


(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1947 del 2011, proposto da:
*****, rappresentati e difesi dall'avv. Michele Martinelli, con domicilio eletto presso il medesimo in Milano, corso XXII Marzo, 4;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento,

del provvedimento del Prefetto di Milano prot. Emers. Revoca/147/2011 emesso in data 29.03.2011 con il quale veniva annullato d'ufficio il contratto di soggiorno di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista l’ordinanza istruttoria della Sezione II n. 1243/2011;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2011 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con provvedimento prot. 147/2011 del 29.3.2011, la Prefettura di Milano annullava il contratto di soggiorno stipulato dalla signora ***** con il cittadino straniero *****, a seguito di procedura di emersione ai sensi della legge 102/2009.

Contro il citato atto era proposto il presente ricorso, con domanda di sospensiva, per violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, con una comparsa di mero stile, concludendo per il rigetto del gravame.

In esito all’udienza cautelare del 28.7.2011, il Collegio disponeva incombenti istruttori con ordinanza n. 1243/2011.

L’Amministrazione non dava però esecuzione all’ordinanza istruttoria.

Alla successiva udienza cautelare del 22.9.2011, il Presidente dava avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa passava in decisione.

Il ricorso merita accoglimento, attesa la palese carenza di motivazione dell’atto impugnato.

In quest’ultimo, infatti, la Prefettura di Milano adduce a giustificazione dell’annullamento del contratto di soggiorno, la condanna inflitta al sig. ***** dal Tribunale di Monza in data 18.5.2009 per il reato di <>, senza altro specificare.

Di fronte alla genericità di un simile richiamo, il Collegio disponeva incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione dell’Interno, la quale però, senza addurre alcuna giustificazione, non ottemperava all’ordinanza istruttoria.

Ciò premesso, deve ritenersi che il provvedimento impugnato sia sfornito di idonea motivazione: la Prefettura, anziché indicare chiaramente l’ipotesi di reato per la quale sarebbe stata inflitta la condanna (reato da ricomprendersi in quelli di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale), ha effettuato un richiamo assolutamente generico alla <>, senza neppure individuare la norma di legge asseritamente violata.

Inoltre, l’omessa ottemperanza dell’ordinanza istruttoria costituisce, vista anche l’assenza di specifiche allegazioni difensive da parte della resistente, comportamento da valutare quale argomento di prova in senso sfavorevole all’Amministrazione, stante l’espressa previsione dell’art. 64, ultimo comma, del codice del processo amministrativo e dell’art. 116 del codice di procedura civile (cfr. sul punto TAR Piemonte, sez. II, 25.2.2011, n. 196 e TAR Lazio, sez. I, 12.1.2011, n. 161).

Il provvedimento impugnato deve quindi annullarsi per difetto di motivazione, salvo il riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione.

Le spese possono essere compensate, attesa la peculiarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Venerdì, 23 Settembre 2011

 
 
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