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Sentenza n. 2232 del 16 settembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare - contratto di lavoro sottoscritto e rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia


(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1899 del 2010, proposto da:
*****, rappresentati e difesi dall'avv. Kati Scala, con domicilio eletto presso Kati Scala presso la segreteria del TAR in Milano, via Corridoni, 39;

contro

Ministero dell'Interno e Prefettura di Lodi, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Milano, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

- dell’ordinanza n. 1009 del 10 settembre 2010 con cui la Sezione IV^ del TAR Lombardia, Milano, ha accolto, ai fini del riesame, la domanda incidentale di sospensione formulata nel ricorso avverso il provvedimento emesso e notificato dal S.U.I. della Prefettura di Lodi in data 28.06.2010, recante il rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata il 24.09.2009 dal sig. *****, in favore dello straniero lavoratore *****

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Prefettura di Lodi;

Viste le memorie difensive;

Vista la comunicazione della Prefettura di Lodi depositata in data 1 aprile 2011, con la quale è stata data comunicazione che il datore di lavoro ed il ricorrente hanno sottoscritto il contratto di lavoro ed è stato quindi emesso il permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2011 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, in qualità di datore di lavoro e lavoratore, hanno presentato ricorso contro il diniego di rilascio dell’emersione del lavoro irregolare svolto tra le parti.

Il TAR ha accolto la domanda in fase sospensiva ordinando il riesame dell’atto.

A seguito dell’inottemperanza all’obbligo di riesame il tar ha nominato, con apposita ordinanza, un apposito commissario ad acta.

Con successiva comunicazione la Prefettura di Lodi ha fatto sapere di aver rilasciato il permesso di soggiorno a seguito della stipulazione, tra le parti, del contratto di lavoro subordinato.

La difesa dei ricorrenti non ha presentato alcuna memoria.

All’udienza del 5 luglio 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è improcedibile per cessazione della materia del contendere.

A seguito del rilascio della stipulazione del contratto di lavoro e del rilascio del permesso di soggiorno, infatti, le parti hanno ottenuto la piena soddisfazione delle pretese dedotte in giudizio.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti impregiudicata la condanna alle spese disposta con l’ordinanza del TAR Lombardia, Milano, IV, 3 dicembre 2010 n. 1357, ai sensi dell’art. 57 del Codice processo amministrativo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessata materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Ugo De Carlo, Referendario

Alberto Di Mario, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Venerdì, 16 Settembre 2011

 
 
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