Domenica, 25 Settembre 2011| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Sentenza n. 2255 del 21 settembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia

Diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, accolto il ricorso per eccesso di potere e violazione di legge

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1267 del 2011, proposto da:
- Ahmed Ibrahim Hafez Abdel Aziz Hemid, rappresentato e difeso dall’Avv. Cesare Molteni, ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Corridoni n. 39, presso la Segreteria del T.A.R.;

contro

- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- la Questura della Provincia di Milano, in persona del Questore pro-tempore;

per l’annullamento

- del provvedimento n. 5167/2010 Imm. del 13 agosto 2010, notificato il 26 gennaio 2011, con il quale il Questore della Provincia di Milano ha decretato il rigetto dell’istanza volta al rinnovo del permesso di soggiorno.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Vista l’ordinanza n. 848/2011 con cui sono stati richiesti adempimenti istruttori all’Amministrazione resistente;

Vista la copia del provvedimento di revoca dell’atto impugnato, depositata in giudizio il 24 giugno 2011;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il referendario Antonio De Vita;

Uditi, alla camera di consiglio del 20 settembre 2011, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Visto l’art. 60 cod. proc. amm., che consente al giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di agevole definizione in rito o nel merito;

Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, stante la superfluità di ulteriore istruzione;

Accertata la completezza del contraddittorio e sentite le parti in proposito;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 28 marzo 2011 e depositato il 27 aprile successivo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 5167/2010 Imm. del 13 agosto 2010, notificato il 26 gennaio 2011, con il quale il Questore della Provincia di Milano ha decretato il rigetto dell’istanza volta al rinnovo del permesso di soggiorno.

Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte le censure di eccesso di potere e violazione di legge.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 848/2011 sono stati richiesti adempimenti istruttori all’Amministrazione resistente.

In ottemperanza all’ordinanza istruttoria l’Amministrazione ha depositato in giudizio la copia dell’atto di revoca del provvedimento impugnato.

Alla camera di consiglio del 20 settembre 2011, fissata per la discussione dell’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, la parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

Sulla scorta di ciò, il Collegio, dopo aver dato avviso alle parti presenti alla discussione, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

DIRITTO

1. Come emerge in seguito al deposito della copia del provvedimento di revoca dell’atto impugnato con il ricorso in oggetto, avvenuta il 24 giugno 2011, e dalla dichiarazione effettuata in udienza dal difensore della parte ricorrente è venuta meno la materia del contendere.

2. Le spese da addebitare all’Amministrazione resistente, in considerazione della fondatezza del ricorso introduttivo che ha provocato l’esercizio del potere di autotutela da parte della stessa, vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente nella misura di € 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge. Dispone altresì la rifusione del contributo unificato, sempre a carico del Ministero, a favore della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 20 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Ugo De Carlo, Referendario

Antonio De Vita, Referendario, Estensore
        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Mercoledì, 21 Settembre 2011

 
 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »