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Sentenza n. 1408 del 21 settembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Rifiuto al rinnovo del titolo di soggiorno precedentemente rilasciato per minore età - mancanza dei requisiti richiesti dall’art. 32 del d.lgs. n. 286/1998

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1253 del 2010, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Consoli, con domicilio eletto presso Daniela Consoli in Firenze, via Leonardo Da Vinci 4/A;

contro

Questura di Firenze in persona del Questore p.t., Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distr.le dello Stato di Firenze, domiciliataria per legge;

per l'annullamento, previa sospensione,

del provvedimento di rifiuto al rinnovo del titolo di soggiorno emesso dal Questore di Firenze in data 28.05.2010 e notificato al ricorrente in data 6 luglio 2010 nonché di tutti gli atti presupposti ed in particolare del pregresso titolo di soggiorno per minore età - conseguenti e/o comunque connessi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Firenze e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2011 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Riferisce il ricorrente, cittadino albanese, di essere entrato in Italia nel gennaio del 2008, in età minore, per essere posto sotto la tutela di un parente, e di avere ottenuto a tale titolo il permesso di soggiorno per minore età.

Raggiunta la maggiore età, il deducente chiedeva il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ma con il decreto in epigrafe la Questura di Firenze rigettava l’istanza sul presupposto della mancanza dei requisiti richiesti dall’art. 32 del d.lgs. n. 286/1998.

Avverso tale atto proponeva impugnazione, previa sospensione, il sig. Elezi, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese, e deducendo i motivi che seguono:

1. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 19 del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 28 del DPR n. 334/1999.

2. Violazione degli artt. 10 e 117 Cost. in relazione all’art. 3, comma 1, della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con l. n. 176/1991 e all’art. 28, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998.

3. Violazione e falsa interpretazione dell’art. 32 del d.lgs. n. 286/1998.

4. Violazione dell’art. 32 del d.lgs. n. 286/1998.

5. Violazione dell’art. 11 delle preleggi in relazione all’applicabilità dell’art. 32 del d.lgs. n. 286/1998.

6. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286/1998.

7. Violazione dell’art. 2, comma 6, e 13, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998.

8. Illegittimità costituzionale dell’art. 32, commi 1 e 1 bis, del d.lgs. n. 286/1998, in relazione agli artt. 2, 3, 30, comma 2°, e 31, comma 2°, della Costituzione.

9. Illegittimità costituzionale dell’art. 32, commi 1 e 1 bis, del d.lgs. n. 286/1998, in relazione agli artt. 10 e 117, comma1, della Costituzione, avuto riguardo agli artt. 3, 4, 5 e 10 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate opponendosi all'accoglimento del gravame.

Nella camera di consiglio del 3 settembre 2010, con ordinanza n. 778, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato.

All'udienza pubblica del 15 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Col ricorso in esame è stato impugnato l’atto in epigrafe con cui il Questore di Firenze ha rigettato l’istanza del ricorrente per il rinnovo del titolo di soggiorno precedentemente rilasciato all’interessato per minore età.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

I primi cinque motivi che si prestano ad una trattazione unitaria in relazione ai profili interpretativi coinvolti, sono da ritenere infondati. Il Collegio ritiene sufficiente richiamare e fare proprie interamente sul punto, per economia di giudizio, in quanto precedente specifico di questa Sezione, le ampie considerazioni contenute nella motivazione della recente sentenza n 1344 del 29 agosto u.s. nella quale sono stati approfonditi i termini di diritto della questione interpretativa dedotta.

Relativamente alle altre censure, assorbente considerazione va assegnata a quanto dedotto con il sesto motivo con cui si contesta l'interpretazione fatta propria dalla Questura delle innovazioni introdotte dalla l. 94/09, secondo la quale, per consentire la conversione, occorrerebbe comunque, anche per i minori che abbiano fatto ingresso in Italia prima dell’entrata in vigore di detta legge, la partecipazione da parte dello straniero ad un progetto di integrazione sociale e civile di durata almeno biennale.

L’art. 32 del TU sull’immigrazione stabiliva, prima delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 22, lettera v), della legge 15 luglio 2009, n. 94, che “Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'art. 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo per esigenze sanitarie o di cura….”.

Successivamente, a far tempo dall’entrata in vigore di detta legge (e dopo le correzioni apportate dal d.l. n. 189/2005) all’articolo in questione sono stati aggiunti i commi 1, bis e 1 ter, a tenore dei quali “Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati , affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana….”.

Nell’interpretare le suddette disposizioni, la giurisprudenza maggioritaria si è orientata nel senso di ritenere che la nuova disciplina, recata dalla l. 94/2009, che subordina la conversione del permesso di soggiorno, al raggiungimento della maggiore età, in permesso per lavoro o studio, solo a condizione che il minore abbia partecipato ad un progetto almeno biennale di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale, non possa che essere interpretata in modo che sia effettivamente consentito ai minori la partecipazione a tali progetti.

Il che comporta che comporta che la norma non possa trovare applicazione nei confronti dei minori che, per aver fatto ingresso nel territorio nazionale in una data antecedente a quella di entrata in vigore della legge citata, non potrebbero, in ogni caso, seguire o aver seguito un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato, come voluto dalla legge (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, sez. II, 21 ottobre 2010, n. 32944; Cons. Stato, ord. del 15 settembre 2010, n. 4232).

Diversamente opinando la legge avrebbe un'inammissibile efficacia retroattiva ed imporrebbe illogicamente ai minori stranieri un adempimento fattualmente impossibile (cfr. Cons. Stato, Sez. VI 13 maggio 2009, n. 2951; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 20 aprile 2011). n. 3491).

Ne consegue che il ricorrente, essendo entrato in Italia prima dell’entrata in vigore della l. n. 94/2009, e non avendo avuto comunque a disposizione il tempo minimo necessario per maturare il suddetto biennio, non si trova nelle condizioni previste ai fini della applicazione della nuova disciplina.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto e nei termini indicati, essere accolto conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato.

Le spese seguono la soccombenza nei limiti di cui in motivazione tenuto conto del parziale accoglimento dei motivi dedotti.

Trattandosi di patrocinio a spese dello Stato, le stesse verranno liquidate con separato decreto del giudice relatore, ai sensi dell’art. 82, comma 1, d.lgs. n. 115/2002 (recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), tenendo inoltre conto di quanto dispone l’art. 133 dello stesso d.lgs. n. 115/2002, in base al quale “il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento di € 2000,00 (duemila /00) per diritti e onorari, oltre agli accessori di legge, demandandone la liquidazione a separato decreto, a cura del relatore e previo deposito da parte del patrocinante della parcella che ne attesti l’importo, e disponendo sin da ora che il pagamento sia eseguito in conformità alla previsione dell’art. 133 del d.lgs. n. 115/2002, secondo quanto si è specificato in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Mercoledì, 21 Settembre 2011

 
 
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