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Sentenza n. 1413 del 21 settembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno - soggetto socialmente pericoloso

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana


(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1166 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Rolando Rossi, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli 40;

contro

Questura di Pisa, in persona del Questore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede è domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4; Ministero dell'Interno;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

anche con atto di motivi aggiunti depositato in data 17/09/2010:

del Decreto Cat. A.12/2009 - Div. P.A.S. - Imm.r.r. n. 46/IV Sez. del 29-2-2009 notificato in data 23-3-2009 col quale il Questore della Provincia di Pisa ha disposto il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Pisa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 giugno 2011 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 22 giugno e depositato l’8 luglio 2009, il cittadino macedone *****, soggiornante in Italia con la propria famiglia da oltre dieci anni, proponeva impugnazione avverso il decreto, in epigrafe, con cui il Questore di Pisa gli aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto ritenuto soggetto socialmente pericoloso anche in relazione al suo coinvolgimento in un procedimento penale nel quale esso ricorrente era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere come imputato, in concorso con altri, dei reati di illecita fabbricazione e detenzione di materiale esplosivo e di armi. Sulla scorta di tre motivi in diritto, il ***** concludeva per l’annullamento dell’atto impugnato, previa sospensiva.

Costituitasi la Questura di Pisa, che concludeva per il rigetto del gravame, con ordinanza del 28 – 29 luglio 2009 il collegio respingeva l’istanza cautelare.

Successivamente, con atto di motivi aggiunti, il ricorrente esponeva di essere stato frattanto assolto con formula piena dalle imputazioni penali che avevano condotto alla sua detenzione, ed, insistendo per l’annullamento, reiterava l’istanza di sospensione, che veniva però dichiarata inammissibile dal tribunale.

Nel merito, la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 1 giugno 2011.

DIRITTO

Il ricorrente *****, soggiornante da diversi anni in Italia, si duole del provvedimento con cui il Questore di Pisa gli ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno sulla base di una serie di elementi obiettivi – la sottoposizione del ***** dapprima ad avviso orale, quindi a custodia cautelare in carcere, in aggiunta alle diverse notizie di reato a suo carico –, reputati dall’amministrazione indicativi della pericolosità sociale dell’interessato.

Con il primo motivo, il ricorrente precisa come tutte le circostanze addotte a sostegno del diniego sarebbero, in realtà, riconducibili ad un unico ed isolato episodio, l’arresto occorso il 15 gennaio 2008 in conseguenza del suo coinvolgimento, del tutto marginale, nello scontro fra un gruppo di macedoni ed un gruppo di kosovari. La valutazione di pericolosità sarebbe pertanto viziata, avendo la Questura omesso di collocare detto episodio in un contesto di vita caratterizzato dall’assenza di altri precedenti penali e dall’ormai consolidato inserimento del ***** e della sua famiglia nel tessuto sociale italiano.

Con il secondo motivo, si ribadisce che l’amministrazione abbia omesso qualsiasi considerazione in ordine alla complessiva condotta di vita dello straniero, evidenziandosi come, in particolare, non sia stata tenuta in alcun conto la sopravvenuta revoca della custodia cautelare in carcere, così come non sarebbe stata verificata la possibilità per il ***** di continuare a godere dei propri diritti fondamentali una volta costretto a fare ritorno in Macedonia, paese con il quale l’odierno ricorrente assume di aver cessato ogni rapporto, anche di tipo familiare.

Con il terzo motivo, infine, è dedotta l’inadeguatezza della motivazione posta a corredo del diniego, priva di riferimenti obiettivi e, sostanzialmente, fondata su supposizioni.

Le censure, che saranno esaminate congiuntamente, sono fondate nei limiti di seguito puntualizzati.

Com’è noto, ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, il giudizio di pericolosità sociale dello straniero non postula necessariamente l'esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna, essendo sufficienti una serie di indizi e di fatti dai quali tale pericolosità possa desumersi con chiarezza (fra le più recenti, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28 gennaio 2011, n. 663). Se così è, non appare irragionevole la determinazione assunta dalla Questura di Pisa nei confronti del ***** in presenza di non insignificanti indizi del coinvolgimento di costui in un episodio di rilevante gravità, consistito nella trasformazione – in concorso con altri connazionali – di un’abitazione in una sorta di fortilizio, attrezzato con armi ed esplosivi, nell’ambito di uno scontro fra gruppi etnici antagonisti (amcedoni e kosovari); coinvolgimento avallato dalla presenza del ***** presso quell’abitazione in ore notturne e dal suo arresto in loco, con successiva sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere. Né, in senso contrario, vale invocare il provvedimento di revoca della misura pronunciato dal tribunale ordinario di Pisa anteriormente all’adozione del decreto qui impugnato, perché fondata in via esclusiva sulla cessazione delle esigenze cautelari, e non sulla mancanza di indizi di colpevolezza. Con riguardo, invece, alla successiva assoluzione dalle imputazioni, per effetto della sentenza del medesimo tribunale di Pisa del 17 luglio 2010, in atti, è evidente come non possa trattarsi di evento sopravvenuto utilizzabile per sindacare il giudizio di pericolosità espresso dalla Questura, il cui operato non può che essere valutato alla stregua della situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’emanazione del provvedimento censurato (giurisprudenza pacifica, da ultimo, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 agosto 2009, n. 4987). Resta salva, peraltro, la possibilità per l’amministrazione di rivedere i propri intendimenti in via di autotutela, alla luce della circostanza dell’assoluzione.

Il gravame risulta, invece, fondato con riferimento alle censure attinenti all’inadeguata valutazione, ad opera dell’amministrazione procedente, dalla durata del soggiorno, nonché del grado di inserimento familiare e sociale raggiunto in Italia dal ***** e, di contro, della consistenza e natura dei legami da lui mantenuti con il paese d’origine. Tale valutazione complessiva manca del tutto nella fattispecie (il provvedimento impugnato non si fa carico né del tempo trascorso in Italia dal ricorrente, il quale assume di vivere da anni a Pisa unitamente ai propri familiari, né dei legami ancora mantenuti dal medesimo ricorrente con la madrepatria), pur essendo oramai imposta in termini generali dal secondo periodo del quinto comma dell’art. 5 D.Lgs. n. 286/98, come aggiunto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 5/07: in una prospettiva ermeneutica costituzionalmente orientata, in relazione alla salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo come garantiti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, la norma deve infatti ritenersi applicabile anche al di fuori dei casi di esercizio del diritto al ricongiungimento familiare cui la lettera della norma ha riguardo e, pertanto, in ogni caso in cui il nucleo familiare dello straniero abbia finito per riunirsi in Italia, a prescindere dalla tipologia del titolo di soggiorno posseduto dai singoli membri della famiglia, trattandosi di situazione equiparabile, nella sostanza, a quella dello straniero il quale abbia esercitato, appunto, il ricongiungimento familiare nei confronti dei familiari rimasti all’estero ed altrimenti sprovvisti di titolo per l’ingresso nel territorio dello Stato (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3760).

Per le ragioni esposte, il ricorso può essere accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna le amministrazioni intimate alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Mercoledì, 21 Settembre 2011

 
 
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