DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 382

Riordinamento   della   docenza  universitaria,  relativa  fascia  di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica.
 
 Vigente al: 5-8-2012  
 

TITOLO I

Capo I
NUOVO ASSETTO DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA, ISTITUZIONE DEL RUOLO DEI
RICERCATORI E PIANO DI SVILUPPO

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Sentito  il  parere  delle  commissioni permanenti delle due Camere
competenti  per materia sullo schema di decreto trasmesso dal Governo
della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, adottata l'11
luglio 1980;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro  e  con  il  Ministro  per la funzione
pubblica,

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.
Ruolo dei professori universitari   e   istituzione   del  ruolo  dei
                             ricercatori

  Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:
    a) professori straordinari e ordinari;
    b) professori associati.
  Le   norme   di   cui  ai  successivi  articoli  assicurano,  nella
unitarieta'  della  funzione  docente,  la  distinzione dei compiti e
delle  responsabilita' dei professori ordinari e di quelli associati,
inquadrandoli  in  due  fasce  di  carattere  funzionale,  con uguale
garanzia di liberta' didattica e di ricerca.
  I  professori  universitari di ruolo adempiono ai compiti didattici
nei  corsi  di  laurea, nei corsi di diploma, nelle scuole speciali e
nelle scuole di specializzazione e di perfezionamento.
  Possono  essere  chiamati  a  cooperare  alle  attivita' di docenza
professori a contratto, ai sensi del successivo art. 25.
  E' istituito il ruolo dei ricercatori universitari.
  Non    e'    consentito    il    conferimento   di   incarichi   di
insegnamento.((18))
-----------------
AGGIORNAMENTO (18)
  La L. 19 novembre 1990, n. 341 ha disposto (con l'art. 12, comma 1)
che  "I  professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli
articoli  1,  9  e  10 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio  1980,  n.  382, e successive modificazioni, e dall'articolo 4
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162,
adempiono  ai  compiti didattici nei corsi di diploma universitario e
nei  corsi  di  cui  all'articolo  6, comma 1, lettera a), e comma 2,
della presente legge."
                               Art. 2.
Piano di sviluppo dell'Universita'. Individuazione e ripartizione dei
 posti di professore universitario di ruolo da bandire per concorso.

  Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle indicazioni
delle Universita', che acquisiscono il parere delle facolta', nonche'
delle  ipotesi di vincolo di entrata - formulate dal CIPE su proposta
del  Ministro  del bilancio, di concerto con quelli del tesoro, delle
finanze  nonche'  del  Ministro  incaricato  del  coordinamento della
ricerca scientifica e tecnologica - elabora ogni quadriennio, sentito
il  Consiglio  universitario nazionale (C.U.N.), un piano di sviluppo
dell'Universita'  ai fini dell'adeguamento delle strutture didattiche
e  scientifiche,  con  articolate  previsioni di spesa, e individua i
settori  disciplinari  da  sviluppare  e  le  modalita'  per  il loro
incremento  nel  quadriennio, tenuto conto della dinamica accertata e
presunta  della  popolazione studentesca nei diversi corsi di laurea,
del relativo numero di professori di ruolo e di ricercatori afferenti
ai  corsi,  dei programmi di sviluppo della ricerca scientifica e dei
prevedibili  sbocchi  professionali nei diversi settori nonche' delle
necessita' di riequilibrio fra le diverse sedi.
  Per  predisporre  il  piano  quadriennale  di sviluppo il Consiglio
universitario  nazionale  formula preventivamente i raggruppamenti di
discipline  ed  indica  i  criteri  oggettivi per la ripartizione dei
nuovi posti fra le facolta'.
  Lo   schema  del  piano  di  sviluppo  formulato  dal  Ministro  e'
trasmesso,  almeno  sei mesi prima dell'inizio del quadriennio cui si
riferisce,  alle Universita' affinche' esprimano le loro osservazioni
entro  i successivi tre mesi. Scaduto tale termine, il Ministro della
pubblica  istruzione, acquisito il parere del Consiglio universitario
nazionale, che deve pronunciarsi nel termine di due mesi, adotta, con
proprio decreto, il piano di sviluppo.
  Almeno  tre  mesi  prima  dell'inizio  del  biennio  cui  si devono
riferire  i  bandi  di  concorso,  i rettori inoltrano al Ministro le
richieste  formulate  dai consigli di facolta', sentiti i consigli di
corso  di  laurea,  per  i  nuovi  posti di professore ordinario e di
professore  associato,  divisi  per raggruppamento disciplinare e per
corsi,  indicando  per  ciascuna  facolta'  e  corso  di  laurea  gli
insegnamenti  ad  essi  afferenti, il numero dei professori ordinari,
straordinari  e  associati  in  servizio, distinti per raggruppamenti
disciplinari,  ed  il numero degli studenti iscritti per ciascun anno
di corso degli ultimi tre anni.
  Il  Ministro  della  pubblica  istruzione provvedera' alle relative
assegnazioni,  procedendo  anche ad un confronto delle esigenze delle
diverse facolta'.
  L'assegnazione  dei  nuovi  posti  di  professore  ordinario  e  di
associato  e'  effettuata  sulla  base  del piano, su richiesta delle
facolta'   interessate,  in  relazione  alle  esigenze  didattiche  e
scientifiche  individuate  nel piano di sviluppo delle Universita' di
cui ai precedenti commi.
  Il  primo  piano  quadriennale riguardera' il quadriennio che avra'
inizio con l'anno accademico 1982-83. Per gli anni accademici 1980-81
e 1981-82 il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
universitario  nazionale,  formula un piano biennale transitorio, che
tiene  conto  anche  delle esigenze delle nuove Universita' di cui si
programma  l'istituzione  o  la  statizzazione.  Tale  piano biennale
indica  i  termini  entro  i  quali i consigli di facolta', sentiti i
consigli  di  corso  di  laurea,  devono formulare le richieste per i
posti di professore ordinario o associato relativi al primo biennio.

Capo II
((PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI))

                               Art. 3.
       Dotazione organica della fascia dei professori ordinari

  La  dotazione  organica  della  fascia  dei  professori ordinari e'
fissata in 15.000 posti.
  I  concorsi relativi ai posti non coperti e che non siano destinati
ai trasferimenti, sono banditi fino al raggiungimento della dotazione
organica  di  cui  al  precedente  comma,  con periodicita' biennale,
nell'ambito   del   piano   dello   sviluppo   universitario  di  cui
all'articolo  2,  nel  termine  massimo  di  un  decennio,  a partire
dall'anno accademico 1980-81.
  Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica istruzione, da emanare
entro  novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e'
disposta  la  assegnazione  alle  facolta'  di  posti  di  professore
ordinario per il riassorbimento degli attuali posti in soprannumero e
dei posti convenzionati.
  Fino  alla  scadenza  delle  convenzioni in corso restano fermi gli
oneri a carico degli enti sovventori e l'obbligo delle Universita' di
versare in conto entrata tesoro le somme percepite a tal fine.
                               Art. 4.
Assegnazione  di  posti  di  professore  ordinario per le chiamate di
studiosi stranieri

  Il  Ministro della pubblica istruzione, su richiesta delle facolta'
e su parere del Consiglio universitario nazionale, puo' riservare una
percentuale  di posti, di professore ordinario non superiore al 5 per
cento  della  dotazione  organica  di  ogni  singola  facolta',  alle
proposte  di  chiamata  diretta, da parte delle facolta', di studiosi
eminenti  di nazionalita' non italiana che occupino analoga posizione
in Universita' straniere.
  La proposta di chiamata deve essere adottata con la maggioranza dei
due  terzi  dei professori ordinari del consiglio di facolta', che si
pronuncia  sulla  qualita' scientifica dello studioso. La proposta e'
accompagnata  da  una  motivata  relazione  che  illustra  la  figura
scientifica  del  candidato.  Il  Ministro  della pubblica istruzione
dispone  l'assegnazione  del  posto  e  la  nomina del professore con
proprio   decreto,  determinando  la  relativa  classe  di  stipendio
corrispondente  sulla base dell'anzianita' di docenza e di ogni altro
elemento di valutazione.
  I  posti  di  professore  ordinario assegnati ai sensi del presente
articolo  sono  recuperati  in  caso  di  rinuncia,  trasferimento  o
cessazione dal servizio dei loro titolari.
  Restano  in vigore le norme che regolano l'ammissione dei cittadini
stranieri  ai concorsi ai posti di ruolo di professore universitario.
((22))
--------------
AGGIORNAMENTO (22)
  La L. 15 maggio 1997, n. 127 ha disposto (con l'art. 17, comma 112)
che  "Fino al riordino della disciplina relativa allo stato giuridico
dei  professori universitari e del relativo reclutamento, il Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica, con
proprio  decreto,  definisce  i  criteri  per la chiamata diretta, da
parte  delle  facolta',  di eminenti studiosi, non solo italiani, che
occupino  analoga  posizione  in  universita'  straniere  o che siano
insigniti    di    alti    riconoscimenti   scientifici   in   ambito
internazionale.   L'articolo  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  11  luglio  1980,  n.  382,  e'  abrogato  dalla  data di
emanazione del predetto decreto."
                               Art. 5.
    Norme particolari per l'assegnazione di contingenti di posti

  Nell'assegnazione  dei  posti  di  professore  ordinario da mettere
biennalmente  a  concorso, il Ministro della pubblica istruzione deve
tenere  conto, anche in deroga ai criteri programmatici stabiliti nel
piano  formulato  ai  sensi del precedente art. 2 e nel limite del 20
per cento dei posti da assegnare, delle eventuali richieste avanzate,
per  le  discipline  ricoperte,  da  professori associati che abbiano
maturato   nove  anni  di  insegnamento  in  qualita'  di  professore
incaricato  ((...))  nella  stessa disciplina o gruppi di discipline.
Tali  richieste,  presentate  alle  facolta', devono essere inoltrate
unitamente alle richieste delle facolta'.
  Se  le  richieste  sono in numero superiore, i posti sono concessi,
sino   alla   copertura   della  percentuale  indicata,  secondo  una
graduatoria  formulata in base ai criteri stabiliti in precedenza dal
Ministro  della  pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio
universitario nazionale.
  Il  Ministro  della  pubblica  istruzione,  su parere del Consiglio
universitario  nazionale, assegna i posti all'organico delle facolta'
cui  appartengono  i  richiedenti,  ((nei  limiti del 20 per cento di
quelli   da   attribuire   nel   complesso  in  base  ai  criteri  di
programmazione)).
                               Art. 6.
                           Straordinariato

  All'atto  della  nomina  i  professori  conseguono  la qualifica di
straordinario per la durata di tre anni accademici.
  Le  norme  del presente decreto che contemplano professori ordinari
si  intendono  riferite anche ai professori straordinari, fatte salve
le  disposizioni  riservate  ai  professori che abbiano conseguito la
nomina ad ordinario.
  Restano ferme le vigenti disposizioni per la nomina ad ordinario.
  Restano  altresi'  ferme  le  disposizioni  relative  alla verifica
dell'attivita'  scientifica  e all'attivita' didattica necessarie per
la nomina ad ordinario.
                               Art. 7.
          Liberta' di insegnamento e di ricerca scientifica

  Ai  professori universitari e' garantita liberta' di insegnamento e
di ricerca scientifica.
  Il consiglio di facolta', in caso di pluralita' di corsi di laurea,
coordina  annualmente,  con il concorso dei dipartimenti interessati,
in quanto istituiti, le attivita' didattiche programmate dai consigli
di  corso  di laurea, secondo quanto previsto dal successivo art. 94,
quelle  delle  scuole  dirette  a  fini  speciali,  delle  scuole  di
specializzazione   e   di   perfezionamento,   l'attivita'  di  corsi
integrativi di quelli ufficiali, da affidare a professori a contratto
e  gli  studi  per  il  conseguimento  del  dottorato  di ricerca ove
istituito.  Il  consiglio  di facolta' definisce, con il consenso dei
singoli  professori  interessati,  le modalita' di assolvimento delle
predette  attivita', tenuto conto delle possibilita' di utilizzazione
didattica dei professori stessi ai sensi del successivo art. 9.
  Nel  caso  di pluralita' di corsi relativi al medesimo insegnamento
sono  consentite  forme didattiche di coordinamento e di interscambio
d'intesa tra i rispettivi professori.
  E' consentita l'organizzazione della didattica in cicli coordinati,
anche di durata inferiore all'anno.
                               Art. 8.
                   Inamovibilita' e trasferimenti

  I professori ordinari sono inamovibili e non sono tenuti a prestare
giuramento.
  I  professori  ordinari  possono  essere  trasferiti, a domanda, ad
altro  insegnamento  della  stessa facolta' o di altra facolta' della
stessa  Universita',  ovvero,  dopo  un triennio di servizio prestato
nella  medesima  Universita',  anche  ad  altra  Universita',  con le
procedure di cui all'art. 93 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592,
e  dell'art.  3  del  decreto  legislativo  5 aprile 1945, n. 238. La
domanda  di  trasferimento  puo'  essere  presentata dall'interessato
anche nel corso del terzo anno di permanenza nell'Universita'.((26))
-----------------
AGGIORNAMNETO (26)
  la L. 3 luglio 1998, n. 210 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che
per  ciascuna  universita',  con  l'emanazione dei regolamenti di cui
all'articolo  1, comma 2, secondo periodo, della L. 210/1998, cessano
di  avere  efficacia  le  disposizioni di cui all'articolo 8, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382,   e   ogni   altra  disposizione  incompatibile  in  materia  di
trasferimenti di ricercatori e di professori universitari.
                               Art. 9.
Utilizzazione temporanea per insegnamenti   diversi   da   quello  di
                             titolarita'

  Il  professore  ordinario,  nella  salvaguardia  della  liberta' di
insegnamento  e  di  ricerca  e  con  il  suo  consenso,  puo' essere
temporaneamente utilizzato nell'ambito della stessa facolta' o scuola
o dipartimento per lo svolgimento delle attivita' didattiche previste
nei successivi commi.
  In base ai programmi determinati ai sensi del precedente art. 7, al
professore  ordinario  puo'  essere  affidato  con il suo consenso lo
svolgimento, in sostituzione dell'insegnamento di cui e' titolare, di
un  corso  di  insegnamento in materia diversa purche' compresa nello
stesso   raggruppamento   concorsuale   o   in  altri  raggruppamenti
riconosciuti affini dal Consiglio universitario nazionale. Al termine
del  corso  il  professore ha diritto di riassumere l'insegnamento di
cui  e' titolare. I professori ordinari titolari di corsi non seguiti
sono tenuti a svolgere un secondo insegnamento.
  Al  professore  ordinario  puo' altresi' essere affidato con il suo
consenso lo svolgimento di attivita' didattiche aggiuntive rispetto a
quello  dei  corsi  di insegnamento previsti per il conseguimento del
diploma  di  laurea,  incluse  le  attivita'  relative ai corsi nelle
scuole   dirette   a   fini   speciali,   di  specializzazione  e  di
perfezionamento   e   le   attivita'   relative  agli  studi  per  il
conseguimento  del  dottorato di ricerca, ove istituito. Il consiglio
di   facolta',  sempre  nell'ambito  della  programmazione  didattica
annuale di cui al precedente art. 7, ripartisce le predette attivita'
didattiche  tra  i  professori interessati e con il loro consenso, in
modo da distribuire uniformemente il carico didattico.
  In  ogni  caso l'impegno didattico complessivamente considerato del
professore   non   puo'   essere  inferiore  all'impegno  orario  per
l'attivita' didattica previsto dal successivo art. 10.
  I  consigli  delle  facolta'  o  scuole possono altresi' affidare a
titolo  gratuito, ai professori ordinari, con il loro consenso ovvero
su loro richiesta e nell'ambito della stessa facolta', lo svolgimento
di un secondo insegnamento per materia affine.
  In  caso  di  indisponibilita'  dei  titolari,  e  sempre  che  sia
necessaria  la  conservazione  dell'insegnamento  e non sia possibile
provvedere  diversamente,  i  consigli  delle  facolta' possono per i
posti   di   ruolo  i  cui  titolari  siano  indisponibili  conferire
supplenze,  con  il  loro  consenso,  a  professori appartenenti alla
stessa facolta' della stessa materia o di materia che, sulla base dei
raggruppamenti   concorsuali  previsti  dal  Consiglio  universitario
nazionale,  sia  da  considerare  affine;  in  mancanza, con motivata
deliberazione  in  relazione  alla effettiva necessita', previo nulla
osta  del  Ministro  della pubblica istruzione, a professori di altra
facolta'   della   stessa   universita'   o  a  professori  di  altra
universita'.  La  supplenza  svolta  nei  limiti  dell'impegno orario
complessivo  di  cui  al  successivo  art.  10  e'  affidata a titolo
gratuito.((18))
-----------------
AGGIORNAMENTO (18)
  La L. 19 novembre 1990, n. 341 ha disposto (con l'art. 12, comma 1)
che  "I  professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli
articoli  1,  9  e  10 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio  1980,  n.  382, e successive modificazioni, e dall'articolo 4
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162,
adempiono  ai  compiti didattici nei corsi di diploma universitario e
nei  corsi  di  cui  all'articolo  6, comma 1, lettera a), e comma 2,
della presente legge."
                              Art. 10.
                   Doveri didattici dei professori

  Fermi  restando  tutti  gli  altri  obblighi previsti dalle vigenti
disposizioni,  i  professori  ordinari  per  le attivita' didattiche,
compresa   la   partecipazione   alle   commissioni  d'esame  e  alle
commissioni  di  laurea,  devono  assicurare la loro presenza per non
meno  di  250 ore annuali distribuite in forme e secondo modalita' da
definire ai sensi del secondo comma del precedente art. 7.
  Sono   altresi'  tenuti  ad  assicurare  il  loro  impegno  per  la
partecipazione  agli  organi  collegiali  e  di  governo  dell'Ateneo
secondo  i compiti previsti per ciascuna fascia. I professori a tempo
pieno  sono tenuti anche a garantire la loro presenza per non meno di
altre  100  ore  annuali  per le attivita' di cui al successivo comma
quarto e per l'assolvimento di compiti organizzativi interni.
  La   ripartizione  di  tali  attivita'  e  compiti  e'  determinata
all'inizio  di  ogni  anno  accademico  d'intesa  tra  i  consigli di
facolta'  e  di  corso  di  laurea,  con  il  consenso del professore
interessato.
  Le    attivita'   didattiche   comprendono   sia   lo   svolgimento
dell'insegnamento  nelle  varie  forme  previste, sia lo svolgimento,
nell'ambito  di  appositi  servizi  predisposti  dalle  facolta',  di
compiti di orientamento per gli studenti, con particolare riferimento
alla  predisposizione  dei  piani  di  studio,  ai  fini  anche delle
opportune   modifiche   ed  integrazioni  sulla  base  dei  risultati
conseguiti  dagli  studenti  stessi  e  delle loro meglio individuate
attitudini e sopravvenute esigenze. ((18))
-----------------
AGGIORNAMENTO (18)
  La L. 19 novembre 1990, n. 341 ha disposto (con l'art. 12, comma 1)
che  "I  professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli
articoli  1,  9  e  10 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio  1980,  n.  382, e successive modificazioni, e dall'articolo 4
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162,
adempiono  ai  compiti didattici nei corsi di diploma universitario e
nei  corsi  di  cui  all'articolo  6, comma 1, lettera a), e comma 2,
della presente legge."
                              Art. 11.
                    Tempo pieno e tempo definito

  L'impegno  dei  professori  ordinari  e'  a  tempo  pieno o a tempo
definito.
  Ciascun  professore  puo'  optare tra il regime a tempo pieno ed il
regime  a  tempo  definito.  La  scelta  va esercitata con domanda da
presentare  al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno
accademico.  Essa obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno
un biennio.
  L'opzione  puo'  essere  esercitata  non oltre l'inizio del biennio
precedente  il collocamento fuori ruolo di cui al successivo articolo
19,  salvo che in sede di prima applicazione del presente decreto. La
predetta limitazione non si applica allorche' dal regime di impegno a
tempo pieno si opta per quello a tempo definito.
  Il regime d'impegno a tempo definito:
    a)  e'  incompatibile con le funzioni di rettore, preside, membro
elettivo  del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento
e direttore dei corsi di dottorato di ricerca;
    b) e' compatibile con lo svolgimento di attivita' professionali e
di   attivita'   di  consulenza  anche  continuativa  esterne  e  con
l'assunzione   di   incarichi  retribuiti  ma  e'  incompatibile  con
l'esercizio del commercio e dell'industria.
  Il regime a tempo pieno:
    a)  e'  incompatibile  con  lo svolgimento di qualsiasi attivita'
professionale  e  di  consulenza  esterna  e  con  la  assunzione  di
qualsiasi  incarico  retribuito  e  con  l'esercizio  del commercio e
dell'industria;   sono  fatte  salve  le  perizie  giudiziarie  e  la
partecipazione  ad  organi  di  consulenza  tecnico-scientifica dello
Stato,  degli  enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca ((,
nonche'  le  attivita', comunque svolte, per conto di amministrazioni
dello  Stato,  enti  pubblici e organismi a prevalente partecipazione
statale   purche'  prestate  in  quanto  esperti  nel  proprio  campo
disciplinare  e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti
istituzionali;))
    b)  e' compatibile con lo svolgimento di attivita' scientifiche e
pubblicistiche,  espletate  al  di  fuori  di  compiti istituzionali,
nonche'  con  lo svolgimento di attivita' didattiche, comprese quelle
di   partecipazione   a  corsi  di  aggiornamento  professionale,  di
istruzione  permanente  e  ricorrente  svolte  in  concorso  con enti
pubblici, purche' tali attivita' non corrispondano ad alcun esercizio
professionale;
    c)  da' titolo preferenziale per la partecipazione alle attivita'
relative  alle  consulenze  o  ricerche affidate alle Universita' con
convenzioni o contratti da altre amministrazioni pubbliche, da enti o
privati, compatibilmente con le specifiche esigenze del committente e
della natura della commessa.
  I  nominativi dei professori ordinari che hanno optato per il tempo
pieno   vengono   comunicati,   a   cura   del   rettore,  all'ordine
professionale  al  cui  albo  i professori risultino iscritti al fine
della loro inclusione in un elenco speciale.
  ((Le  incompatibilita'  di cui al comma quarto, lettera a), operano
al momento dell'assunzione di una delle funzioni ivi previste, con il
contestuale  automatico passaggio al regime di impegno a tempo pieno.
A   tal   fine,  e'  necessario  che  l'interessato,  all'atto  della
presentazione  della  propria  candidatura,  produca  una  preventiva
dichiarazione  di  opzione  per il regime di impegno a tempo pieno in
caso di nomina)). (3)
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
  La  L.  6  ottobre 1982, n. 725 ha disposto (con l'art. 1) che "per
tutti  i  professori di ruolo, ordinari e associati, di prima nomina,
l'opzione  fra  il  regime  a  tempo  pieno e a tempo definito di cui
all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980,  n.  382, e' esercitata all'atto della domanda di chiamata o di
inquadramento".
                              Art. 12.
   Direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca

  Con  decreto  del  Ministro  della pubblica istruzione, su conforme
parere  del  rettore  e  dei  consigli  delle facolta' interessate, i
professori   ordinari,   straordinari  ed  associati  possono  essere
autorizzati  a  dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio
nazionale  delle  ricerche  o istituti ed enti di ricerca a carattere
nazionale o regionale. ((15))
  I  professori  di  ruolo  possono  essere  collocati  a  domanda in
aspettativa    per    la   direzione   di   istituti   e   laboratori
extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali.
  I   professori  chiamati  a  dirigere  istituti  o  laboratori  del
Consiglio  nazionale  delle  ricerche  e  di  altri  enti pubblici di
ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni.
  L'aspettativa  e'  concessa con decreto del Ministro della pubblica
istruzione,  su  parere  del  Consiglio  universitario nazionale, che
considerera'  le  caratteristiche  e  le  dimensioni  dell'istituto o
laboratorio nonche' l'impegno che la funzione direttiva richiede.
  Durante   il   periodo   dell'aspettativa  ai  professori  ordinari
competono  eventualmente le indennita' a carico degli enti o istituti
di  ricerca  ed  eventualmente  la retribuzione ove l'aspettativa sia
senza assegni.
  Il  periodo  dell'aspettativa  e'  utile ai fini della progressione
della  carriera,  ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai
fini  del  trattamento  di  previdenza  e  di  quiescenza  secondo le
disposizioni vigenti.
  Ai  professori  collocati  in  aspettativa  e'  garantita,  con  le
modalita'  di cui al 5° comma del successivo art. 13, la possibilita'
di  svolgere,  presso  l'Universita'  in  cui sono titolari, cicli di
conferenze,  attivita'  seminariali  e  attivita'  di  ricerca, anche
applicativa.  Si  applica  nei  loro confronti, per la partecipazione
agli  organi  universitari  cui hanno titolo, la previsione di cui al
comma terzo e quarto dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311.
  La  direzione  dei  centri del Consiglio nazionale delle ricerche e
dell'Istituto   nazionale  di  fisica  nucleare  operanti  presso  le
universita'  puo'  essere  affidata ai professori di ruolo come parte
delle  loro  attivita'  di  ricerca  e  senza  limitazione delle loro
funzioni  universitarie.  Essa  e'  rinnovabile  con  il  rinnovo del
contratto  con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto
nazionale di fisica nucleare.
  Le  disposizioni  di cui al precedente comma si applicano anche con
riferimento  alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le
universita'  per  contratto o per convenzione con altri enti pubblici
che non abbiano la natura di enti pubblici economici.
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AGGIORNAMENTO (15)
  La  L. 18 marzo 1989, n. 118 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che
"La  disposizione  di cui al primo comma dell'articolo 12 del decreto
del   Presidente   della  Repubblica  11  luglio  1980,  n.  382,  va
interpretata nel senso che essa si applica ai professori universitari
ordinari,  straordinari ed associati sia in regime di impegno a tempo
definito  sia in regime di impegno a tempo pieno e che non si intende
riferita  ai  casi  previsti  dall'ultimo  comma dell'articolo 12 del
decreto  del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come
sostituito dall'articolo 4 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.
  La  disposizione  concernente la direzione di istituti o laboratori
del  Consiglio  nazionale  delle ricerche e di altri enti pubblici di
ricerca,  di  cui  al  terzo comma del citato articolo 12, si intende
riferita anche alla presidenza degli enti stessi."
                              Art. 13.
     Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilita'

  Ferme  restando  le  disposizioni  vigenti in materia di divieto di
cumulo  dell'ufficio  di  professore  con  altri  impieghi pubblici o
privati,   il   professore   ordinario   e'  collocato  d'ufficio  in
aspettativa  per  la  durata della carica, del mandato o dell'ufficio
nei seguenti casi:

    1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
    2)  nomina  alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri,
di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
    ((3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea));
    ((3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni
specializzate   delle   Nazioni   Unite   che   comporti  un  impegno
incompatibile   con   l'assolvimento  delle  funzioni  di  professore
universitario.))
    4) NUMERO ABROGATO DALLA L. 9 DICEMBRE 1985, N.705;
    5)  nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro;
    6) NUMERO ABROGATO DALLA L. 9 DICEMBRE 1985, N.705;
    7)  nomina  a  presidente o componente della giunta regionale e a
presidente del consiglio regionale;
    8) nomina a presidente della giunta provinciale;
    9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
    10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato
di  enti  pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale,
di  enti  pubblici  economici, di societa' a partecipazione pubblica,
anche  a  fini  di  lucro.  Restano  in  ogni caso escluse le cariche
comunque  direttive  di  enti a carattere prevalentemente culturale o
scientifico  e  la  presidenza,  sempre  che  non remunerata, di case
editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
    11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale
quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione
radio-televisiva;
    12)  nomina  a  presidente  o  segretario  nazionale  di  partiti
rappresentati in Parlamento;
    13)  nomine  ad incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o
comunque  previsti  da  altre  leggi  presso le amministrazioni dello
Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.
  Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attivita' didattica
i   professori   di   ruolo  che  ricoprano  la  carica  di  rettore,
pro-rettore,  preside  di  facolta'  e  direttori di dipartimento, di
presidente  di  consiglio  di  corso  di  laurea,  di  componente del
Consiglio  universitario  nazionale.  La  limitazione e' concessa con
provvedimento  del  Ministro della pubblica istruzione e non dispensa
dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
  Il  professore  che  venga  a  trovarsi  in una delle situazioni di
incompatibilita' di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione,
all'atto  della  nomina,  al  rettore, che adotta il provvedimento di
collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o
dell'ufficio.   Nel   periodo   dell'aspettativa  e'  corrisposto  il
trattamento  economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati
civili  dello  Stato che versano in una delle situazioni indicate nel
primo  comma. E' fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma,
della  legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni
l'aspettativa e' senza assegni.
  Il  periodo  dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza
assegni,  e'  utile  ai  fini  della progressione nella carriera, del
trattamento  di  quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti,
nonche'   della   maturazione  dello  straordinariato  ai  sensi  del
precedente art. 6.
  Qualora  l'incarico  per  il  quale e' prevista l'aspettativa senza
assegni  non  comporti,  da  parte dell'ente, istituto o societa', la
corresponsione  di una indennita' di carica si applicano, a far tempo
dal  momento  in  cui  e'  cominciata  a  decorrere l'aspettativa, le
disposizioni  di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si
tratti degli incarichi previsti ai numeri 10), 11) e 12) del presente
articolo,  gli oneri di cui al numero 3) dell'articolo 3 della citata
legge  12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o
societa'.
  I  professori  collocati  in  aspettativa  conservano  il  titolo a
partecipare   agli  organi  universitari  cui  appartengono,  con  le
modalita'  previste  dall'articolo  14,  terzo  e quarto comma, della
legge 18 marzo 1958, n. 311;essi mantengono il solo elettorato attivo
per  la  formazione  delle  commissioni  di concorso e per l'elezione
delle  cariche  accademiche  previste dal precedente secondo comma ed
hanno   la   possibilita'  di  svolgere,  nel  quadro  dell'attivita'
didattica  programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato
di  ricerca,  delle  scuole di specializzazione e delle scuole a fini
speciali,  cicli  di conferenze e di lezioni ed attivita' seminariali
anche  nell'ambito  dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con
il  titolare  del  corso,  del  quale  e'  comunque  loro preclusa la
titolarita'. E' garantita loro, altresi', la possibilita' di svolgere
attivita'  di ricerca anche applicativa, con modalita' da determinare
d'intesa  tra  il professore ed il consiglio di facolta' e sentito il
consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere
ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione
della  possibilita'  di  far parte delle commissioni di concorso sono
fatte  salve  le  situazioni  di  incompatibilita' che si verifichino
successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni.
  Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori
ruolo per limiti di eta'. (12)
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AGGIORNAMENTO (12)
  La  L. 5 agosto 1988, n. 341 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che
"I  professori  universitari collocati in aspettativa obbligatoria ai
sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio  1980, n. 382, conservano l'elettorato attivo e passivo per la
formazione  delle commissioni giudicatrici per i giudizi di idoneita'
a  professore associato e delle commissioni giudicatrici dei concorsi
per professore universitario ordinario o associato nei casi in cui le
operazioni  per  la formazione della commissione siano iniziate prima
dell'entrata  in  vigore dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1985,
n.  705,  anche  se  la  conclusione  delle operazioni anzidette e la
nomina della commissione siano avvenute successivamente".
                              Art. 14.
   Aspettativa dei professori che passano ad altra amministrazione

  Il  professore universitario, che assume un nuovo impiego con altra
amministrazione  statale  o pubblica, e' collocato in aspettativa per
tutto  il  periodo  di  prova  richiesto per la conferma in ruolo. Al
termine  di  tale  periodo  l'interessato,  puo'  riassumere servizio
presso l'Universita' entro i successivi trenta giorni e, in mancanza,
decade dall'ufficio di professore.
  Il  periodo  di  aspettativa,  di  cui  al precedente comma, non e'
computabile ne' ai fini economici ne' ai fini giuridici.
  Le   stesse  norme  si  applicano  agli  assistenti  del  ruolo  ad
esaurimento.
                              Art. 15.
           Inosservanza del regime delle incompatibilita'

  Nel  caso di divieto di cumulo dell'ufficio di professore ordinario
o fuori ruolo con altri impieghi pubblici o privati, l'assunzione del
nuovo  impiego  pubblico  comporta  la  cessazione  di  diritto dallo
ufficio di professore, salvo quanto disposto dal precedente art. 14.
  Nel   caso   di   cumulo  con  impieghi  privati  si  applicano  le
disposizioni previste dai successivi commi per l'incompatibilita'.
  Il  professore  ordinario che violi le norme sulle incompatibilita'
e'   diffidato   dal   rettore   a   cessare   dalla   situazione  di
incompatibilita'.
  La circostanza che il professore abbia ottemperato atta diffida non
preclude l'eventuale azione disciplinare.
  Decorsi  quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilita'
sia cessata il professore decade dall'ufficio.
  Alba  dichiarazione  di  decadenza  si  provvede  con  decreto  del
Ministro  della  pubblica istruzione su proposta del rettore, sentito
il Consiglio universitario nazionale.
                              Art. 16.
Funzioni direttive e di coordinamento    riservate    al   professore
                              ordinario

  Ferme restando le incompatibilita' previste dal precedente art. 13,
sano riservate ai professori ordinari le funzioni di rettore, preside
di  facolta',  direttore  di  dipartimento e ci consiglio di corso di
laurea,  nonche'  le funzioni di coordinamento dei corsi di dottorato
di ricerca e le funzioni di coordinamento tra i gruppi di ricerca.
  E'  riservata  di  norma  ai professori ordinari la direzione degli
istituti,  delle  scuole  di  perfezionamento e di specializzazione e
delle scuole dirette a fini speciali.
  In  caso di motivato impedimento degli stessi la direzione di detti
istituti e scuole e' affidata a professori associati.
                              Art. 17.
((Alternanza)) dei periodi di insegnamento e di ricerca e congedi dei
professori ordinari  per attivita' didattiche e scientifiche anche in
           Universita' o Istituti esteri o internazionali.

  Al  fine  di  garantire  e  favorire  una  piena commutabilita' tra
insegnamento  e  ricerca,  il  rettore  puo',  con  proprio  decreto,
autorizzare  il  professore  universitario  che  abbia  conseguito la
nomina  ad  ordinario,  ovvero  la  conferma  in  ruolo ci professore
associato,  su  sua  domanda  e  sentito  il  consigli della facolta'
interessata,  a  dedicarsi  periodicamente  ad esclusive attivita' di
ricerca  scientifica  in  istituzioni  di  ricerca italiane, estere e
internazionali  complessivamente  per non piu' di due armi accademici
in un decennio.
  Nel  concedere  le  autorizzazioni  di  cui al precedente comma, il
rettore   dovra'   tener   conto   delle  esigenze  di  funzionamento
dell'Universita'  distribuendo nel tempo le autorizzazioni stesse con
un   criterio  di  rotazione  tra  i  docenti  che  eventualmente  le
richiedano.
  I  risultati dell'attivita' di ricerca sono comunicati al rettore e
al  consiglio, di facolta' con le modalita' di cui al successivo art.
1.
  I  periodi  di  esclusiva attivita' scientifica, anche se trascorsi
all'estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento
economico, ma non danno diritto all'indennita' di missione.
  Per  i  casi  di  eccezionali e giustificate ragioni di studio o di
ricerca  scientifica,  resta fermo quanto disposto dall'art. 10 della
legge 18 marzo 1958, n. 311.
  Restano  altresi'  ferme  le  vigenti  disposizioni  concernenti il
collocamento  a  disposizione  del  Ministero degli affari esteri per
incarichi di insegnamento o altri incarichi all'estero dei professori
universitari di ruolo.
  Il  periodo  trascorso  all'estero  per  attivita'  di ricerca o di
insegnamento  e'  utile  anche  per  il conseguimento del triennio di
straordinariato.
  I  professori che assumano insegnamenti o siano chiamati a svolgere
attivita'  scientifica  nelle  Universita'  dei Paesi della Comunita'
europea,  ovvero  presso  i centri o le istituzioni internazionali di
ricerca   possono   essere  soggetti,  in  quanto  compatibile,  alla
normativa, se piu' favorevole, che disciplina l'attivita' dei docenti
o ricercatori di quelle istituzioni.
  In tali casi i professori di cui al precedente comma possono essere
collocati  fuori ruolo, in deroga alle vigenti procedure, con decreto
del  Ministro  della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
del  tesoro  e  degli affari esteri che disciplinera' anche il regime
giuridico ed economico del periodo di attivita' all'estero.
  In  ogni caso il docente ha diritto a riassumere il proprio ufficio
all'atto  della  cessazione  del  rapporto con l'Universita' o l'ente
estero o internazionale.
                              Art. 18.
Promozione e verifica della produzione   scientifica  del  professore
                              ordinario

  Il  professore  universitario  che  abbia  conseguito  la nomina ad
ordinario  e'  tenuto  a presentare ogni due anni, al consiglio della
facolta'  a  cui  appartiene,  una  relazione  sul lavoro scientifico
svolto  nel  corso  del  triennio  stesso  corredata  della  relativa
documentazione.  Tali atti devono essere depositati presso l'Istituto
di appartenenza e resi consultabili.
  Il Consiglio di facolta' da' atto dell'avvenuta presentazione della
relazione  e  ne  riferisce  nel  rapporto  annuale sullo stato della
ricerca da inviare anche al senato accademico, che ne terra' conto in
sede   di   parere   sulla  ripartizione  dei  fondi  a  disposizione
dell'ateneo per la ricerca.
                              Art. 19.
          Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo

  I  professori  ordinari  sono  collocati  fuori  ruolo  a decorrere
dall'inizio   dell'anno   accademico  successivo  al  compimento  del
sessantacinquesimo  anno  di  (eta'  e  a  riposo cinque anni dopo il
collocamento fiori ruolo.
  Al professore fuori ruolo si applicano le stesse norme previste per
i  professori ordinari, salvo l'obbligo di presentare la relazione di
cui all'articolo 18 e salvo che non sia diversamente disposto.
  La loro partecipazione all'attivita' didattica e scientifica e agli
organi accademici resta regolata dalle norme attualmente in vigore.
  Le   competenti  autorita'  accademiche  determineranno  i  compiti
didattici  e  scientifici  dei professori fuori ruolo in relazione al
loro impegno a tempo pieno o a tempo definito. ((21))
--------------
AGGIORNAMENTO (21)
  La  L.  28 dicembre 1995, n.549 ha disposto (con l'art. 1 comma 30)
che   "La   durata   del  collocamento  fuori  ruolo  dei  professori
universitari   di  prima  e  seconda  fascia,  che  precede  il  loro
collocamento  a  riposo, prevista dagli articoli 19 e 110 del decreto
del  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni, e' ridotta a tre anni".

Capo III
PROFESSORI ASSOCIATI

                              Art. 20.
                         Dotazione organica

  La  dotazione  organica  della  fascia  dei professori associati e'
fissata in 15.000 posti.
  Nella  prima applicazione del presente decreto, l'organico iniziale
della  predetta  fascia  e' corrispondente al numero degli idonei che
acquisiscono  titolo,  ai  sensi  dei successivi articoli da 50 a 53,
alla  nomina  in  ruolo.  Tale  numero,  da accertare con decreto del
Ministero della, pubblica istruzione, e' incrementato di 6.000 posti.
                              Art. 21.
                         Copertura di posti

  I  posti  di  professore  associato che si rendano liberi e vacanti
possono essere coperti con concorso o per trasferimento, su richiesta
delle facolta'.
  I  6.000 posti di cui al secondo comma del precedente articolo sono
coperti  con concorso da bandire con periodicita' biennale, nell'arco
di un decennio, nell'ambito del piano di sviluppo di cui all'art. 2.
  I posti coperti con i concorsi di cui al secondo comma del presente
articolo   e   quelli   del  contingente  di  cui  al  secondo  comma
dell'articolo precedente destinati agli inquadramenti, che si rendono
vacanti  e disponibili, sono soppressi, a conclusione delle procedure
dei  trasferimenti,  fino  alla  riduzione  dell'organico  a  livello
definitivo  di  15.000  stabilito  nel  primo  comma  del  precedente
articolo.  ((PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.L.  21  APRILE  1995, N. 120,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 1995, N. 236)).
  L'assegnazione  dei  posti  di professore associato ha luogo con le
stesse modalita' indicate nel precedente art. 2.
  Nell'anno   accademico   1980-81,   ove   non  fosse  stato  ancora
predisposto  il piano pluriennale di sviluppo, sara' messo a concorso
il  primo scaglione di posti di professore associato per un numero di
1.200,  secondo criteri di distribuzione che saranno definiti sentito
il parere del C.U.N.
                              Art. 22.
              Stato giuridico dei professori associali

  Lo  stato  giuridico dei professori associati e' disciplinato dalle
norme  relative  ai professori ordinari, ivi comprese quelle relative
all'autorita'   competente   ad   adottare  i  provvedimenti  che  li
riguardano, salvo che non sia diversamente disposto.
  Per  l'elezione  degli organi di governo degli Atenei, l'elettorato
attivo  dei  professori  associati  e' esercitato secondo le medesime
norme previste per l'elettorato attivo dei professori ordinari.
                              Art. 23.
                          Conferma in ruolo

  Dopo  un  triennio dall'immissione in ruolo, i professori associati
sono  sottoposti  ad un giudizio di conferma, anche sulla base di una
relazione  della  Facolta',  sull'attivita'  didattica  e scientifica
dell'interessato. Il giudizio e' espresso da una commissione nominata
dal   Ministro   della   pubblica   istruzione,  composta,  per  ogni
raggruppamento  di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due
ordinari  o  straordinari  e uno associato confermato, in mancanza da
tre  ordinari  o  straordinari.  I commissari sono designati mediante
sorteggio dal Consiglio universitario nazionale, tra i professori del
raggruppamento  di  discipline  o,  in  mancanza,  di  raggruppamenti
affini.  Della  commissione  non  possono  far  parte  professori che
abbiano   gia'   fatto   parte   di   commissioni   di  concorso  nei
raggruppamenti in cui erano candidati professori associati sottoposti
a giudizio di conferma.
  In  caso  di giudizio sfavorevole i professori associati, su parere
conforme   del  Consiglio  universitario  nazionale,  possono  essere
mantenuti  in  servizio  per  un  altro biennio, al termine del quale
saranno  sottoposti al giudizio di una nuova commissione. Ove non sia
concessa  la  proroga  ovvero  qualora  anche il giudizio della nuova
commissione  sia  sfavorevole  i professori associati sono dispensati
dal  servizio  a  datare  dal  mese  successivo,  a  quello in cui il
giudizio sfavorevole nei loro riguardi e' divenuto definitivo.
                              Art. 24.
                       (Collocamento a riposo)

  I   professori   associati  sono  collocati  a  riposo  dall'inizio
dell'anno  accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo
anno di eta'. I professori incaricati stabilizzati divenuti associati
a  seguito  di giudizio di idoneita' conservano il diritto a rimanere
in  servizio  sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il
settantesimo anno di eta'. ((9))
----------------
AGGIORNAMENTO (9)
  Il D.L. 28 febbraio 1986, n. 49, convertito con modificazioni dalla
L. 18 aprile 1986, n. 120, ha disposto (con l'art. 9 comma 2) che "Il
disposto   del   secondo  comma  dell'articolo  24  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito
dall'articolo  6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, e' da intendere
nel  senso che hanno titolo alla nomina e al mantenimento in servizio
in  qualita'  di  professori  associati anche i professori incaricati
stabilizzati divenuti associati i quali, al momento del conseguimento
del    giudizio    di    idoneita',    abbiano   gia'   compiuto   il
sessantacinquesimo anno di eta'".

((Capo IV))
PROFESSORI A CONTRATTO

                              Art. 25.
                       Professori a contratto

  Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica istruzione, da emanare
sentito   il  Consiglio  universitario  nazionale,  sono  annualmente
ripartiti,   tra  le  Universita'  che  ne  abbiano  fatto  analitica
richiesta,  i  finanziamenti  destinati  a  consentire  la  nomina di
professore  a  contratto  per  l'attivazione  di corsi integrativi di
quelli    ufficiali    impartiti    nelle    facolta',    finalizzati
all'acquisizione di significative esperienze teorico-pratiche di tipo
specialistico  provenienti  dal  mondo  extrauniversitario  ovvero di
risultati  di  particolari  ricerche,  o studi di alta qualificazione
scientifica o professionale.
  Per  l'attivazione  dei  corsi  previsti  dal  precedente  comma, i
consigli  di amministrazione, su proposta del senato accademica e nei
limiti  delle  disponibilita'  finanziarie  accreditate all'Ateneo ed
iscritte  a  questo  scopo nel bilancio dell'Universita', assegnano i
fondi   alle   facolta'  o  scuole  che  in  sede  di  programmazione
dell'attivita'   didattica   abbiano   rappresentato   l'esigenza  di
promuoverli,  tenendo  anche  in  particolare  conto le necessita' di
acquisizione  delle  tematiche  connesse  allo  sviluppo  culturale e
scientifico dell'area comunitaria europea.
  Le  facolta'  o scuole, d'intesa con i consigli di corso di laurea,
determinano  i  corsi integrativi di quelli ufficiali da attivare nei
corsi di laurea, in misura non superiore al decimo degli insegnamenti
ufficiali  impartiti,  in ciascuna, facolta' designando, con motivata
deliberazione  che sara' adottata sentiti i Consigli di istituto a di
dipartimento, ove istituito, lo studioso ed esperto al quale affidare
il  corso  integrativo,  prefissandone  altresi' le prestazioni ed il
compenso  da  corrispondere. Lo studioso od esperto puo' essere anche
un  dipendente dell'amministrazione dello Stato o di enti pubblici di
ricerca  ovvero un docente di Universita' estere, purche' non insegni
in Universita' italiane.
  La  sua  alta  qualificazione  scientifica  o  professionale  sara'
comprovata  da pubblicazioni scientifiche o dalle posizioni ricoperte
nella vita professionale economica ed amministrativa.
  Il Rettore, in esecuzione della delibera della Facolta', stipula il
relativo contratto di diritto privato e determina con il designato la
corresponsione del compenso in una o due soluzioni.
  I   corsi  svolti  dai  professori  a  contratto  costituiscono  un
indispensabile  elemento  di giudizio ai fini della valutazione dello
studente.  I  docenti  partecipano, quali cultori della materia, alle
commissioni di esame per la disciplina ufficiale della quale svolgono
i corsi integrativi.
  I  contratti  hanno  la  durata massima di un anno accademico e non
possono  essere  rinnovati  per  piu'  di due volte in un quinquennio
nella  stessa  Universita'.  Deroghe  a  tale  limite  possono essere
concesse  con  decreti  del  Ministro  della  pubblica  istruzione su
proposta  del  Consiglio  universitario nazionale, esclusivamente ove
risulti  impossibile impartire altrimenti insegnamenti di particolare
specializzazione  e  ad  alto  contenuto tecnologico in settori per i
quali l'Universita' non disponga delle idonee competenze.
  I  contratti  di  cui  al  presente  articolo  non  danno  luogo  a
trattamento  assistenziale  e  previdenziale. La Universita' provvede
alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni.
  Qualora siano stipulate convenzioni con enti pubblici, ai sensi del
successivo  art.  27,  le funzioni del professore a contratto possono
essere   attribuite,   su   proposta   dei  consigli  delle  facolta'
interessate,   anche  in  soprannumero  senza  i  limiti  di  cui  al
precedente  terzo  comma  e senza oneri per l'Universita', di esperti
appartenenti agli stessi enti.
  Per    la    durata   del   contratto   il   personale   dipendente
dall'Amministrazione  dello  Stato o da enti pubblici di ricerca puo'
chiedere l'esonero dal servizio senza assegni.
                              Art. 26.
Contratti con      tecnici      per     l'uso     di     attrezzature
         scientifico-didattiche di particolare complessita'

  Nei  limiti  dei  fondi  appositamente  stanziati  dal Consiglio di
amministrazione   nel  bilancio  delle  Universita'  il  rettore,  su
designazione  dei  consigli  di  facolta'  d'intesa con i docenti dei
Dipartimenti,  ove  costituiti,  o  degli  istituti interessati, puo'
stipulare  contratti  di  diritto  privato  a  tempo  determinato per
prestazioni    professionali   relative   all'uso   di   attrezzature
scientifico-didattiche  di  particolare  complessita',  con  tecnici,
anche  stranieri,  di comprovata esperienza anche nell'uso di moderne
apparecchiature,  per  l'apprendimento  delle  linee  straniere  e le
relative conversazioni.
  Le  deliberazioni  delle facolta' debbono essere motivate in ordine
alle   effettive   particolari   esigenze   che   richiedono,   nella
impossibilita' di provvedere con personale dell'Ateneo gia'
  addestrato   all'uso   delle   attrezzature,  la  stipulazione  del
  contratto.
La particolare complessita' delle attrezzature
scientifico-didattiche e' dichiarata dal consiglio di amministrazione
il  quale  costituisce  a  tal  fine apposite commissioni di esperti,
anche estranei all'Universita', designati dai consigli di facolta'.
  Il  contratto  determina  le prestazioni professionali e i compensi
relativi;  non  puo'  essere stipulato per un periodo superiore a tre
anni e non e' rinnovabile con lo stesso tecnico.
  I  titolari  dei  contratti  di  cui al presente articolo non hanno
compiti  di  docenza  universitaria,  possono  eventualmente svolgere
compiti di addestramento di personale tecnico gia' in servizio presso
l'Universita'.
  I  contratti  di  cui  al  presente  articolo  non  danno  luogo  a
trattamento assistenziale e previdenziale.
  L'Universita'  provvede  alla  copertura  assicurativa  contro  gli
infortuni.
                              Art. 27.
Convenzioni per  l'uso  di strutture extrauniversitarie ai fini dello
           svolgimento di attivita' didattiche integrative

  I  rettori delle Universita' possono stipulare convenzioni con enti
pubblici  e  privati,  su proposta delle facolta', e, ove costituiti,
dei  dipartimenti  interessati  e  sentiti il senato accademico ed il
consiglio  di amministrazione, al fine di avvalersi di attrezzature e
servizi  logistici  extrauniversitari per lo svolgimento di attivita'
didattiche   integrative  di  quelle  universitarie,  finalizzate  al
completamento della formazione accademica e professionale.
                              Art. 28.
((ARTICOLO ABROGATO  DAL  D.L. 21 APRILE 1995, N. 120, CONVERTITO CON
          MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 1995, N. 236)).
                              Art. 29.
      Professori a contratto presso le Universita' non statali

  Le  Universita'  non  statali  possono  avvalersi  di  professori a
contratto  in  percentuale superiore a quella indicata nell'art. 25 e
possono  in  casi  particolari  ed eccezionali conferire contratti di
insegnamento anche a professori delle Universita' statali.

((Capo V
RICERCATORI UNIVERSITARI))

                              Art. 30.
            Dotazione organica del ruolo dei ricercatori

  La  dotazione organica del ruolo dei ricercatori universitari e' di
16.000  posti,  di  cui  4.000  da  assegnare per concorsi liberi. Di
questi  ultimi 2.000 saranno messi a concorso entro l'anno accademico
1980-81;  i  restanti  2.000  entro  gli  anni  accademici  1981-82 e
1982-83.
  I  posti destinati a concorso libero sono ripartiti tra le facolta'
delle varie Universita' secondo criteri di programmazione che tengano
conto  delle  esigenze  funzionali dei corsi di laurea delle facolta'
stesse,  nonche'  dei  posti  assegnati  in  seguito  ai  giudizi  di
idoneita'  ove  espletati.  La ripartizione e' effettuata con decreto
del  ((Ministro  della  pubblica))  istruzione,  sentito il Consiglio
universitario nazionale.
  Nella  prima tornata concorsuale, in sede di ripartizione dei posti
di ricercatore da mettere a concorso libero per facolta' e per gruppi
di  discipline,  si  terra'  conto,  nell'ambito dei criteri generali
anche del numero degli appartenenti alle categorie di cui all'art. 58
per  i quali le facolta' attestino la continuazione dell'attivita' di
ricerca  e  che  non abbiano, per anzianita', titolo a partecipare ai
giudizi di idoneita'.
                              Art. 31. 
                Conferma dei ricercatori universitari 
 
  I ricercatori universitari, dopo tre anni dall'immissione in ruolo,
sono  sottoposti  ad  un  giudizio  di  conferma  da  parte  di   una
commissione  nazionale   composta,   per   ogni   raggruppamento   di
discipline, da tre professori di ruolo, di cui  due  ordinari  e  uno
associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti  designati
dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti  del  gruppo  di
discipline. 
  La  commissione  valuta   l'attivita'   scientifica   e   didattica
integrativa svolta dal ricercatore nel triennio anche sulla  base  di
una motivata relazione del Consiglio di facolta' o del dipartimento. 
  Se il giudizio e'  favorevole,  il  ricercatore  e'  immesso  nella
fascia dei ricercatori confermati, che e'  compresa  nella  dotazione
organica di  cui  al  precedente  articolo  30.  Se  il  giudizio  e'
sfavorevole, puo' essere ripetuto una sola volta dopo un biennio.  Se
anche il secondo giudizio e' sfavorevole,  il  ricercatore  cessa  di
appartenere al ruolo. 
  Coloro che non superano il secondo  giudizio  di  conferma  possono
avvalersi,  a  domanda,  della  facolta'  di   passaggio   ad   altra
amministrazione, disciplinata dal successivo art. 120. 
((1)) 
------------ 
  L'avviso di  rettifica  in  G.U.  5/8/1980,  n.  213,  ha  disposto
l'introduzione,  prima  dell'art.  30,  del  "Capo  V  -  RICERCATORI
UNIVERSITARI". 
                              Art. 32.
                Compiti dei ricercatori universitari

  I  ricercatori  universitari  contribuiscono  allo  sviluppo  della
ricerca  scientifica  universitaria  e  assolvono a compiti didattici
integrativi  dei  corsi  di  insegnamento ufficiali. Tra tali compiti
sono  comprese  le  esercitazioni, la collaborazione con gli studenti
nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla
sperimentazione  di  nuove modalita' di insegnamento ed alle connesse
attivita' tutoriali.
  I ricercatori confermati possono accedere direttamente ai fondi per
la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale.
Essi  adempiono  a  compiti  di  ricerca  scientifica su temi di loro
scelta  e possono partecipare ai programmi di ricerca delle strutture
universitarie  in cui sono inseriti. Possono altresi' svolgere, oltre
ai  compiti  didattici,  di cui al precedente comma, cicli di lezioni
interne  ai corsi attivati e attivita' di seminario secondo modalita'
definite  dal,  consiglio  del  corso  di  laurea  e  d'intesa  con i
professori  titolari  degli  insegnamenti ufficiali. Possono altresi'
partecipare  alle  commissioni d'esame di profitto come cultori della
materia.
  I  consigli  delle  facolta'  dalle  quali  i ricercatori dipendono
determinano,  ogni  anno  accademico,  gli  impegni e le modalita' di
esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche.
  Per  le  funzioni didattiche il ricercatore e' tenuto ad un impegno
per  non  piu'  di 250 ore annue annotate dal ricercatore medesimo in
apposito  registro. Il ricercatore e' inoltre tenuto ad assicurare il
suo  impegno  per le attivita' collegiali negli Atenei, ove investito
della relativa rappresentanza. ((11A))
  Le   predette  modalita'  sono  definite,  sentito  il  ricercatore
interessato,  dal  consiglio del corso di laurea, per quanto concerne
le   attivita'   didattiche,   e,  per  quanto  concerne  la  ricerca
scientifica  e  l'accesso  ai  relativi  fondi,  dal Dipartimento, se
costituito, ovvero dal consiglio di istituto nel quale il ricercatore
e' inserito per la ricerca.
-------------------
AGGIORNAMENTO (11A)
  Il  D.L. 2 marzo 1987, n. 57, convertito con modificazioni dalla L.
22  aprile  1987,  n. 158, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I
ricercatori  confermati  possono optare tra il regime a tempo pieno e
il  regime  a  tempo  definito;  il  limite  massimo  di  impegno per
l'attivita'  didattica  previsto  dall'articolo  32  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  11  luglio  1980,  n.  382, e' portato
rispettivamente a 350 ore ed a 200 ore".
                              Art. 33. 
Verifica  periodica  dell'attivita'  didattica  e   scientifica   dei
                      ricercatori universitari 
 
  Il ricercatore confermato e' tenuto a presentare ogni  triennio  al
consiglio di facolta' una relazione sul lavoro  scientifico  e  sulla
attivita' didattica integrativa svolti. 
  Il consiglio di facolta' formula il proprio giudizio sulla base dei
pareri espressi dai consigli  di  corso  di  laurea  per  l'attivita'
didattica e dai dipartimenti o dai consigli degli istituti nei  quali
egli ha operato, per il lavoro scientifico. 
  Il ricercatore confermato puo' continuare ad accedere  direttamente
ai fondi  per  la  ricerca  subordinatamente  alla  presentazione  di
risultati scientifici, originali e documentati,  consultabili  presso
l'istituto o il dipartimento di appartenenza. 
((1)) 
------------ 
  L'avviso di  rettifica  in  G.U.  5/8/1980,  n.  213,  ha  disposto
l'introduzione,  prima  dell'art.  30,  del  "Capo  V  -  RICERCATORI
UNIVERSITARI". 
                              Art. 34.
    Disciplina dello stato giuridico dei ricercatori universitari

  Fino  a  quando  non si sara' provveduto ai sensi dell'ultimo comma
dell'art.  7  della legge 21 febbraio 1980, n. 28, lo stato giuridico
dei ricercatori universitari e' disciplinato, per quanto non previsto
specificatamente  nel  presente  decreto,  dalle  norme relative allo
stato giuridico degli assistenti universitari di ruolo.
  In materia di incompatibilita' o di cumulo di impieghi si applicano
le  norme  di  cui  alla parte prima, titolo V, del testo unico delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10
gennaio  1957,  n. 3, fatte salve le funzioni regolate col precedente
articolo 32.
  Per  gli  ulteriori  casi  di  incompatibilita'  non  previsti  nel
precedente  comma,  ma  contemplati  nel  precedente  ((art.  13)), i
ricercatori  universitari sono collocati in aspettativa con le stesse
modalita' stabilite per i professori di ruolo.
  Per  i  trasferimenti  dei ricercatori universitari si applicano le
stesse  norme  previste  per  gli  assistenti di ruolo in numero o in
soprannumero,  salvo  nel  primo biennio di applicazione nel quale si
prescinde  dal  nulla  osta  della  facolta'  di  appartenenza per il
trasferimento  con  il  posto  di ruolo di cui alla legge 12 febbraio
1977,  n.  34,  previo  parere favorevole del Consiglio universitario
nazionale.
  I  posti  assegnati  per libero concorso possono essere destinati a
trasferimento  solo  qualora  si siano resi disponibili, espletata la
relativa procedura concorsuale.
  Per  il  caso  di  passaggio  ad  altra  Amministrazione  statale o
pubblica si applica il precedente art. 14.
  I  ricercatori  confermati  permangono nel ruolo fino al compimento
del  sessantacinquesimo  anno di eta'. Essi sono collocati a riposo a
decorrere  dall'inizio  dell'anno  accademico successivo alla data di
compimento del predetto limite di eta'.
  I  provvedimenti  relativi  allo  stato giuridico ed al trattamento
economico  dei ricercatori universitari sono adottati con decreto del
rettore.

Capo VI
PERSONALE TECNICO DELLE UNIVERSITA'

                              Art. 35.
                 Personale tecnico delle Universita'

  I  posti di tecnico laureato sono assegnati ai laboratori dotati di
attrezzature scientifiche di particolare complessita' per le esigenze
della  ricerca,  della  sperimentazione  e  delle esercitazioni degli
istituti e, ove costituiti, dei dipartimenti.
  Sulla  base  di  tali  criteri,  con  decreto  del  Ministro della,
pubblica   istruzione,   si  fa  luogo  alla  revisione  dell'attuale
distribuzione di posti di tecnico laureato.
  I  tecnici  laureati  coadiuvano i docenti per il funzionamento del
laboratorio,   sono   direttamente  responsabili  delle  attrezzature
scientifiche  e  didattiche  in  dotazione e dirigono l'attivita' del
personale tecnico assegnato al laboratorio.
  I posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo sono assegnati
ai laboratori dotati di attrezzature scientifiche e didattiche per la
ricerca,  la sperimentazione e le esercitazioni degli istituti e, ove
costituiti, dei Dipartimenti.
  I  tecnici  coadiutori  e  i  tecnici  esecutivi  svolgono  la loro
attivita'  sotto  la  direzione  del  tecnico  laureato  preposto  al
laboratorio.
  In  attuazione  della nuova normativa concernente il "nuovo assetto
retributivo  funzionale del personale civile e militare dello Stato,"
saranno  identificati  -  con  le modalita' di cui agli articoli 80 e
seguenti  dello  stesso  testo normativo - i profili professionali di
tutto  il  personale  tecnico  delle  Universita' di cui ai commi per
l'ammissione  in carriera, le prove di esame le relative modalita' di
espletamento  e  la  composizione  delle commissioni. Questa norma si
applica  anche  al  personale  tecnico degli osservatori astronomici,
astrofisico  e  vesuviano  nonche'  al  personale  tecnico  dei musei
scientifici  universitari,  degli  orti  botanici,  delle biblioteche
delle facolta', scuole ce istituti di istruzione, universitaria.
  In  sede  di  prima  applicazione del presente decreto il personale
attualmente appartenente ai ruoli tecnici il quale abbia svolto o che
attualmente  svolga  mansioni  diverse  da  quelle previste nei commi
precedenti,  puo'  optare,  a  domanda,  per  il  passaggio nei ruoli
amministrativi universitari, ivi compresi quelli dei bibliotecari. In
relazione  a  detti assaggi saranno rideterminate, ove necessario, le
consistenze  organiche dei, ruoli del personale delle Universita' con
le  modalita'  previste dagli articoli 13 e 14 della legge 25 ottobre
1977, n. 808.
                              Art. 36.
     Progressione economica del ruolo di professori universitari

  La  progressione  economica  nel ruolo dei professori universitari,
articolato  nelle  due fasce dei professori ordinari e dei professori
associati  e' determinata dalle disposizioni contenute nei successivi
commi del presente articolo.
  Ai   professori   appartenenti   alla  prima  fascia  all'atto  del
conseguimento  della  nomina  ad ordinario e' attribuita la classe di
stipendio  corrispondente  al  48,6  per cento della retribuzione del
dirigente   generale   di   livello   A   dello   Stato,  comprensiva
dell'eventuale indennita' di funzione.
  Fino  al  conseguimento  della  nomina ad ordinario lo stipendio e'
pari  al  92 per cento di quello risultante al precedente comma ferma
restando la possibilita' dell'aumento biennale dal 2,59 per cento.
  L'ulteriore  progressione  economica  si  sviluppa  in  sei  classi
biennali  di  stipendio  pari  ciascuna  all'8 per cento della classe
attribuita  ai medesimi all'atto della nomina ad ordinario ovvero del
giudizio  di  conferma  ed  in successivi scatti biennali di 2,50 per
cento calcolati sulla classe di stipendio finale.
  Lo  stipendio  spettante  ai  professori  appartenenti alla seconda
fascia  e'  pari  al  70  per cento di quello spettante, a parita' di
posizione, al professore della prima fascia. ((28))
  La  misura  del trattamento economico previsto dai precedenti commi
e'  maggiorata  del  40 per cento a favore di professori universitari
che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno.
  I professori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata
in vigore del presente decreto sono inquadrati nella prima fascia del
ruolo   dei  professori  universitari,  dalla  stessa  data  ai  fini
giuridici  e  dal 1 novembre 1980 ai fini economici, sulla base degli
anni  di  servizio  riconosciuti  nella carriera di appartenenza piu'
favorevoli,  sulla  base  di quelli risultanti dal riconoscimento dei
servizi previsti dal presente decreto.
  Il  professore ordinario che alla data dell'inquadramento giuridico
nel ruolo godeva del trattamento economico corrispondente alla classe
finale  di  stipendio  conserva,  qualora piu' favorevole, il diritto
all'equiparazione  economica alla retribuzione del dirigente generale
di  livello  A dello Stato, applicazione dei principi derivanti dalle
nomine  sulle carriere e retribuzioni dei Dirigenti statali. Nel caso
in  cui  lo  stesso  abbia  optato  per  il regime di impegno a tempo
definito,  la differenza tra la misura dello stipendio in godimento e
quello  che  gli  compete  in  applicazione  del  presente decreto e'
conservata   a   titolo   di   assegno  ad  personam  pensionabile  e
riassorbibile con i miglioramenti economici e di carriera.
  In  sede  di primo inquadramento e successivamente nelle ipotesi di
passaggio  di  qualifica  o di carriera, o da una ad altra fascia, al
personale  con  stipendio  superiore di accesso a posizione superiore
sono  attribuiti  nella nuova posizione stipendiale, tanti scatti del
2,50  per cento necessari ad assicurare uno stipendio di importo pari
o immediatamente superiore a quello in godimento.
------------------
AGGIORNAMENTO (28)
  La  L.  23 dicembre 1998, n.448 ha disposto (con l'art. 26 comma 1)
che  "Il  quinto  comma  dell'articolo  36 del decreto del Presidente
della  Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si interpreta nel senso che
la parita' di posizione prima del giudizio di conferma fra professori
di  prima  fascia  e  professori  di  seconda  fascia,  ai fini della
determinazione   dello   stipendio  di  questi  ultimi  nella  misura
percentuale   ivi   indicata,  si  riferisce,  rispettivamente,  alla
qualifica  di  professore  straordinario  ed  a  quella di professore
associato non confermato".
                              Art. 37.
               Inquadramento dei professori associati

  Il  personale  che  consegue  il  primo  giudizio  di  idoneita' e'
inquadrato   nella  seconda  fascia  dei  professori  universitari  a
decorrere  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto agli
effetti  giuridici  ed  ai  fini  economici da quella della effettiva
assunzione  in servizio, salvo il successivo inquadramento definitivo
per  effetto  dei  riconoscimenti di servizio ai sensi del successivo
art. 103.
  Nel  caso  di cumulo di piu' stipendi viene preso in considerazione
ai fini del precedente comma, quello tra essi piu' favorevole.
  A  coloro  che  superano  il  giudizio  di  idoneita'  a professore
associato  e  che  sono  esonerati  ai  sensi  dell'articolo  111 dal
giudizio  di conferma e' attribuita la classe di stipendio successiva
a quella iniziale prevista per i professori associati.((29))
---------------
AGGIORNAMENTO (29)
  La  L. 23 dicembre 1998, n.448 ha disposto (con l'art. 26 commma 2)
che "Il terzo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della
Repubblica  11  luglio  1980,  n.  382, si interpreta nel senso che a
coloro  che  hanno  superato  il  giudizio  di idoneita' a professore
associato  e  che  sono  esonerati  ai  sensi  dell'articolo  111 del
predetto   decreto   dal   giudizio  di  conferma  e'  attribuito  il
trattamento  economico spettante ai professori associati all'atto del
conseguimento della conferma in ruolo".
                              Art. 38.
          Progressione economica del ruolo dei ricercatori

  La  progressione  economica dei ricercatori universitari confermati
si sviluppa in sette classi biennali di stipendio pari ciascuna all'8
per cento del parametro iniziale 330 ed in successivi scatti biennali
del 2,50 per cento, calcolati sulla classe finale.
  Ogni punto parametrale corrisponde a L. 18.000 annue lorde.
  Al  ricercatore  universitario all'atto dell'immissione in ruolo, e
fino  al conseguimento del giudizio favorevole per l'immissione nella
fascia   dei  ricercatori  confermati,  e'  attribuito  lo  stipendio
corrispondente  al  parametro 300 e gli aumenti biennali del 2,50 per
cento calcolati su tale parametro.
  Coloro  i  quali  conseguono  il  primo  giudizio di idoneita' sono
inquadrati  nel  ruolo dei ricercatori universitari a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto agli effetti giuridici
e  dalla  data  di  effettiva  assunzione  in  servizio  agli effetti
economici.
  Al personale provvisto di uno stipendio superiore a quello previsto
per  la classe iniziale di stipendio dei ricercatori, sono attribuiti
gli  scatti  biennali  del  2,50  per cento calcolati sulla medesima,
necessari   per   assicurare   uno   stipendio   di  importo  pari  o
immediatamente superiore a quello in godimento.
                              Art. 39.
                         Assegno aggiuntivo

  I  commi  quarto,  quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 12 del
decreto-legge  1  ottobre  1973,  n.  580,  convertito  in  legge con
modificazioni,  dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, sono sostituiti
dai seguenti:
  "Ai  professori  di ruolo appartenenti alla prima fascia che optino
per  il  regime di impegno a tempo pieno e per la durata dell'opzione
e'  attribuito  in  aggiunta  al  trattamento  economico previsto dal
precedente  art.  36,  per  dodici  mensilita'  all'anno,  un assegno
aggiuntivo nella misura forfettaria lorda di lire trecentomila per la
classe    iniziale   e   la   prima   classe   di   stipendio;   lire
trecentocinquantamila  per  la seconda e terza, lire quattrocentomila
per  la  quarta  e  la  quinta, lire quattrocentocinquantamila per la
sesta, lire cinquecentomila per l'ultima classe.
  Ai  professori di ruolo appartenenti alla seconda fascia che optino
per  il regime di impegno a tempo pieno e per la durata dell'opzione,
e'  attribuita  in  aggiunta  al  trattamento  economico previsto dal
precedente  art.  36,  per  dodici  mensilita'  all'anno,  un assegno
aggiuntivo  pari  al  70  per  cento  delle  misure forfettarie lorde
previste  per  i  professori  di ruolo appartenenti alla prima fascia
nelle corrispondenti classi di stipendio.
  Ai  professori  di  ruolo  appartenenti  alla  prima e alla seconda
fascia  che  optino  per  il  regime  di impegno a tempo definito, le
indennita'  previste  ai  precedenti commi rispettivamente per le due
fasce  e  le  corrispondenti classi di stipendio, sono ridotte del 50
per cento.
  Le  indennita'  di  cui  ai precedenti commi non sono pensionabili,
sono  subordinate  alla corresponsione dello stipendio e sono ridotte
nella stessa proporzione di questo e per lo stesso periodo di tempo.
  Le  indennita' previste dai precedenti commi sono riassorbibili con
i  futuri  miglioramenti  economici  fine alla concorrenza del 50 per
cento  per  i  professori  di  ruolo  appartenenti alle due fasce che
optino per il regime di impegno a tempo pieno e fino alla concorrenza
del loro intero ammontare nei confronti dei professori che optino per
il regime di impegno a tempo definito".
                              Art. 40.
                      Trattamento di quiescenza

  Ai  fini  dell'individuazione  del  trattamento  di  quiescenza del
personale  appartenente alle due fasce dei professori universitari si
considera  quale,  base  pensionabile  lo  stipendio  spettante nella
progressione  economica  prevista  per  il  regime  a  tempo definito
aumentato  della differenza tra lo stipendio previsto per il regime a
tempo  pieno  e  quello  corrispondente  al  regime a tempo definito,
moltiplicata  per  il  numero  degli anni prestati dal professore con
regime  di tempo pieno e divisa per il numero degli anni di effettivo
servizio   prestati  dallo  stesso  nella  carriera  di  appartenenza
successivamente all'applicazione dell'art. 11 del presente decreto.
  Ai  fini  del  trattamento  di  previdenza  la base contributiva e'
individuata  con  lo  stesso  criterio adottato per la determinazione
della base pensionabile indicata nel precedente comma.
  Ai  professori incaricati stabilizzati che, per effetto delle norme
contenute  nel  presente decreto, siano stati inquadrati nella fascia
dei  professori  associati  e  che  all'atto  del loro collocamento a
riposto  al compimento del 65° anno di eta' non conseguano il diritto
alla  pensione  normale,  spetta,  ai  fini  del raggiungimento della
anzianita'  stabilita  dal  primo  comma dell'art. 42 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  dicembre 1973, n. 1092, modificato
dall'art.  27  della  legge  29  aprile  1976,  n.  177,  un  aumento
convenzionale  del  servizio  effettivo  fino ad un massimo di cinque
anni.
  La  disposizione  non  si  applica  se  gli  stessi  soggetti hanno
maturato  il  diritto  a  percepire altro trattamento pensionistico a
diverso titolo.
  Per  coloro il cui servizio abbia avuto inizio prima del 1 novembre
1981,  vengono  presi  in considerazione, allo scopo di cui alla fine
del  1°  comma  precedente,  gli  anni  di  servizio  successivi al 1
novembre  1961 e vengono considerati come anni prestati con regime di
tempo  pieno  quelli  durante  i  quali il docente ha usufruito della
indennita'  di  ricerca scientifica di cui all'art. 22 della legge 26
gennaio  1962,  n. 16, nella misura piu' elevata, ovvero dell'assegno
speciale di cui all'art. 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580,
convertito  in legge con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973,
n. 766.

TITOLO II
RECLUTAMENTO

Capo I
RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI ORDINARI

                              Art. 41.
((IL D.P.R. 23 MARZO 2000,  N.117,  HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONE DEL
                        PRESENTE ARTICOLO)).

Capo II
RECLUTAMENTO DI PROFESSORI ASSOCIATI

                              Art. 42.
((IL D.P.R. 23 MARZO 2000,  N.117,  HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONE DEL
                        PRESENTE ARTICOLO)).
                              Art. 43.
((IL D.P.R. 23 MARZO 2000,  N.117,  HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONE DEL
                        PRESENTE ARTICOLO)).
                              Art. 44.

((IL D.P.R. 23 MARZO 2000,  N.117,  HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONE DEL
                        PRESENTE ARTICOLO)).
                              Art. 45.
((IL D.P.R. 23 MARZO 2000,  N.117,  HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONE DEL
                        PRESENTE ARTICOLO)).
                              Art. 46.
((IL D.P.R. 23 MARZO 2000,  N.117,  HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONE DEL
                        PRESENTE ARTICOLO)).
                              Art. 47.
  ((IL D.P.R. 23 MARZO 2000, N.117, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
                        PRESENTE ARTICOLO)).
                              Art. 48.
((IL D.P.R. 23 MARZO 2000,  N.117,  HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONE DEL
                        PRESENTE ARTICOLO)).
                              Art. 49.
((IL D.P.R. 23 MARZO 2000,  N.117,  HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONE DEL
                        PRESENTE ARTICOLO)).
                              Art. 50.
         Inquadramento nella fascia dei professori associati

  Nella  prima  applicazione  del  presente  decreto  possono  essere
inquadrati,  a  domanda,  previo giudizio di idoneita', nel ruolo dei
professori associati:
    1)  i  professori  incaricati  stabilizzati di cui all'art. 4 del
decreto-legge  1  ottobre  1973,  n.  580,  convertito  in legge, con
modificazioni,  dalla  legge  30  novembre 1973, n. 766, e successive
modificazioni  e  integrazioni;  nonche'  quelli  che  completano  il
triennio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito
in  legge  con  modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, al
termine dell'anno accademico 1979-80.
  I professori incaricati che non hanno completato il triennio di cui
al  decreto-legge  23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con
modificazioni,  dalla  legge  19  febbraio  1979,  n. 54, maturano il
diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati all'atto
di  compimento  del  triennio medesimo. Per i professori incaricati a
titolo  gratuito  e' titolo il compimento del periodo necessario alla
stabilizzazione,  di cui all'art. 4 del decreto-legge 1 ottobre 1973,
n.  580,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla legge 30
novembre   1973,   n.  766,  ed  integrato  dall'articolo  unico  del
decreto-legge  23  dicembre  1978,  n.  817, convertito in legge, con
modificazioni,  dalla  legge 19 febbraio 1979, n. 54, certificato dal
rettore  dell'Universita' o dal direttore dell'istituto di istruzione
superiore  con documentazione degli atti ufficiali della facolta' con
i quali l'incarico e' stato conferito;
  2)  gli  assistenti  universitari  del  ruolo ad esaurimento di cui
all'art.  3  del  decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in
legge, con modificazioni, della legge 30 novembre 1973, n. 766;
  3)   i   tecnici   laureati,  gli  astronomi  e  ricercatori  degli
osservatori  astronomici e vesuviano, i curatori degli orti botanici,
i conservatori dei Musei, in servizio all'atto dell'entrata in vigore
del  presente  decreto,  inquadrati  nei  rispettivi ruoli, che entro
l'anno  accademico  1979-80  abbiano  svolto  tre  anni  di attivita'
didattica  e  scientifica,  quest'ultima  comprovata da pubblicazioni
edite,  documentate  da  atti  della facolta' risalenti al periodo di
svolgimento  delle  attivita'  medesime.  A tal fine il preside della
facolta'  rilascia  sulla base della documentazione in possesso della
facolta'  attestazione che l'avente titolo ha effettivamente prestato
attivita' didattica e scientifica.(8) (10) (16) ((34))
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AGGIORNAMENTO (8)
  La  L.  9  dicembre  1985,  n.  705, ha disposto (con l'art. 9) che
"l'articolo  50 va interpretato nel senso che l'indicazione di coloro
che   possono   essere  inquadrati  a  domanda,  previo  giudizio  di
idoneita',  nel  ruolo  dei  professori  associati e' tassativa e non
consente  assimilazione  o  equiparazione  di  altre categorie, e che
l'elemento  temporale del possesso dei requisiti ivi specificato vale
anche per la seconda tornata dei giudizi di idoneita'".
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AGGIORNAMENTO (10)
  La  Corte  Costituzionale  9-14 aprile 1986, n. 89 (in G.U. 1a s.s.
23/04/1986  n.  16)  ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art.  50, n. 3 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento
della  docenza  universitaria,  relativa fascia di formazione nonche'
sperimentazione  organizzativa e didattica"), in riferimento all'art.
3  Cost.,  nella  parte  in  cui non contemplano tra le qualifiche da
ammettere  ai  giudizi  di  idoneita'  gli aiuti e gli assistenti dei
policlinici  e  delle  cliniche  universitarie,  nominati  in  base a
pubblico  concorso,  che,  entro  l'anno  accademico 1979-80, abbiano
svolto   per   un   triennio   attivita'   didattica  e  scientifica,
quest'ultima   comprovata  da  pubblicazioni  edite  documentate  dal
preside  della  facolta'  in  base  ad  atti  risalenti al periodo di
svolgimento delle attivita' medesime.
---------------
AGGIORNAMENTO (16)
  La  Corte  costituzionale con sentenza 5-13 luglio 1989, n. 397 (in
G.U.  1a  s.s.  19/07/1989,  n.  29)  ha  dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  50  n. 3 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382
(Riordinamento   della  docenza  universitaria,  relativa  fascia  di
formazione  nonche'  sperimentazione organizzativa e didattica) nella
parte  in  cui  non  contemplano  tra  le  qualifiche da ammettere ai
giudizi  di  idoneita'  i titolari di contratto presso la facolta' di
medicina   e  chirurgia,  nominati  in  base  a  concorso,  svolgenti
attivita'   di  assistenza  e  cura  oltre  i  limiti  d'impegno  del
contratto,  e  che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano posto in
essere   per   un   triennio   attivita'   didattica  e  scientifica,
quest'ultima   comprovata  da  pubblicazioni  edite  documentate  dal
preside  della  facolta'  in  base  ad  atti  risalenti al periodo di
svolgimento delle attivita' medesime.
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AGGIORNAMENTO (34)
  Il D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla L.
4  giugno  2004,  n.  143,  ha  disposto  (con  l'art. 4-bis) che " A
decorrere    dall'anno   2005,   analogamente   a   quanto   previsto
dall'articolo  8,  comma  7,  della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e'
legittimamente conseguita l'idoneita' di cui agli articoli 50, 51, 52
e  53  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382,  e successive modificazioni, da parte di coloro che, ammessi con
riserva  ai  relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione
dell'efficacia  di  atti  preclusivi  alla  partecipazione emessi dai
competenti   organi   di  giurisdizione  amministrativa,  li  abbiano
superati  e  siano  stati  inquadrati dalle universita' nel ruolo dei
professori associati".
                              Art. 51.
                        Giudizio di idoneita'

  I  giudizi sono espressi, per ciascun raggruppamento di discipline,
da apposite commissioni nazionali composte da tre professori ordinari
o  straordinari  e  formate con le modalita' stabilite nel precedente
art. 45.
  Ove  il  numero  dei  concorrenti  alla  prova  idoneativa  per  un
determinato  raggruppamento  disciplinare  superi  le  80  unita', si
provvedera' alla costituzione di piu' commissioni. I concorrenti
  saranno   distribuiti   nelle  commissioni  in  parti  uguali,  per
  sorteggio.
La commissione deposita la relazione conclusiva entro quattro mesi
dalla  data  della  sua prima convocazione. L'approvazione degli atti
avviene  con  decreto  del Ministro della pubblica istruzione, previo
parere  del Consiglio universitario nazionale. Essa puo' essere anche
parziale  allorche'  i  rilievi  siano  scindibili  e  non  investano
l'intero procedimento.
  Il  giudizio  e'  inteso  ad  accertare  l'idoneita'  scientifica e
didattica  del  candidato  ad  assumere  le  funzioni  di  professore
associato.
  Esso  e' basato sulla valutazione dei titoli scientifici presentati
dal candidato e della attivita' didattica da lui svolta.
  Nella  valutazione  saranno  tenuti  in  considerazione  i  giudizi
formulati  dalle  facolta'  sull'attivita' didattica e sulle funzioni
svolte dai candidati.
  Sui  singoli candidati vengono formulate motivate relazioni scritte
attestanti l'attivita' scientifica e didattica da loro svolta.
  Tali  relazioni  vengono  pubblicate  nel  Bollettino ufficiale del
Ministero della pubblica istruzione.
  Coloro  che  hanno  presentato  domanda di ammissione ai giudizi di
idoneita'  nella  prima  tornata  e  non  hanno  superato il giudizio
possono  presentare  domanda  di  ammissione  alla seconda tornata di
giudizi di idoneita'.
  Le  domande  devono  contenere l'esplicito impegno ad osservare, in
caso  di  giudizio  positivo,  le norme in materia di tempo pieno, di
tempo definito e di incompatibilita' previste nel presente decreto.
  Per i giudizi di idoneita' di coloro che intendono essere associati
presso la Scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste, la
commissione  e'  integrata  con la nomina di due esperti nominati con
decreto  del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
universitario nazionale, in una rosa di quattro nominativi di persone
altamente   qualificate   per  i  servizi  di  interpretazione  e  di
traduzione  di  organizzazioni  internazionali, proposta dalla Scuola
superiore.  Il  giudizio  e'  basato  prevalentemente sulla capacita'
professionale nel campo specifico, dimostrata anche nell'espletamento
dell'attivita'  didattica  presso  la  scuola  ed e' integrato da una
prova  didattica.  Le  stesse  disposizioni  sull'integrazione  delle
commissioni  con esperti valgono per i concorsi a posti di professore
ordinario, di professore associato e di ricercatore universitario.
  I   professori  associati  e  i  ricercatori  universitari  restano
definitivamente assegnati alla scuola e non possono essere trasferiti
ad altra universita' o scuola.(8) ((34))
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AGGIORNAMENTO (8)
  La  L.  9  dicembre  1985,  n. 705, ha disposto (con l'art. 10) che
"L'articolo  51  deve  essere interpretato nel senso che, ai fini dei
giudizi  di  idoneita' ivi previsti, e' consentita la costituzione di
piu'   commissioni   giudicatrici   per   lo   stesso  raggruppamento
disciplinare,  in  tal  senso intendendosi il principio della diversa
composizione   delle   commissioni   in   relazione   al  numero  dei
partecipanti, contenuto nell'articolo 5 della legge 21 febbraio 1980,
n. 28".
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AGGIORNAMENTO (34)
  Il D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla L.
4  giugno  2004,  n.  143,  ha  disposto  (con  l'art.  4-bis) che "A
decorrere    dall'anno   2005,   analogamente   a   quanto   previsto
dall'articolo  8,  comma  7,  della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e'
legittimamente conseguita l'idoneita' di cui agli articoli 50, 51, 52
e  53  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382,  e successive modificazioni, da parte di coloro che, ammessi con
riserva  ai  relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione
dell'efficacia  di  atti  preclusivi  alla  partecipazione emessi dai
competenti   organi   di  giurisdizione  amministrativa,  li  abbiano
superati  e  siano  stati  inquadrati dalle universita' nel ruolo dei
professori associati".
                              Art. 52.
      Procedura per il conseguimento del giudizio di idoneita'

  I  giudizi  di  idoneita'  si  svolgeranno  su  base  nazionale per
raggruppamenti  di  discipline,  in  due  tornate  e sono indetti con
decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  I  raggruppamenti  di  discipline  sono  determinati con gli stessi
criteri e modalita' stabiliti nel precedente art. 43.
  La  prima  tornata  di  giudizi sara' indetta entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  La seconda tornata sara' indetta entro il 31 dicembre 1982.
  Per  coloro  che  maturano  il diritto a partecipare al giudizio di
idoneita',  successivamente  alla prima tornata, sara' indetta, entro
il 31 dicembre 1983, una terza tornata ad essi riservata.
  Le  domande  di  ammissione,  le  quali  sono  limitate  ad un solo
raggruppamento  di  discipline,  dovranno  essere presentate entro il
sessantesimo  giorno dalla data della Gazzetta Ufficiale con la quale
viene indetta la tornata di giudizi.
  Gli  aspiranti  possono  presentare domanda per quel raggruppamento
per  il  quale  abbiano  maggiori  titoli  scientifici.  La  prova di
idoneita'  sostenuta  nella  prima  tornata in caso di esito negativo
puo'  essere ripetuta nella seconda tornata per lo stesso o per altro
raggruppamento.
  I  professori incaricati stabilizzati che non presentano domanda di
partecipazione  neppure  alla  seconda tornata di giudizi idoneativi,
ovvero  che  avendo partecipato alla predetta tornata, non conseguono
il giudizio positivo decadono dall'incarico.
  Coloro  che  maturano  il  diritto  a  partecipare  al  giudizio di
idoneita' successivamente alla prima tornata dei giudizi di idoneita'
partecipano al giudizio indetto con la seconda tornata.
  In  caso  di  esito negativo il giudizio puo' essere ripetuto nella
terza tornata.
  Gli  aventi titolo di cui al precedente comma che non presentano la
domanda  di  partecipazione  alla seconda tornata, ovvero che, avendo
partecipato   alla  predetta  tornata,  non  conseguono  il  giudizio
idoneativo nella terza tornata, decadono dall'incarico.
  I  professori  incaricati  aventi  titolo  alla  partecipazione  al
giudizio  di idoneita', salvo il diritto all'inquadramento in caso di
esito  positivo,  conservano fino al termine dell'anno accademico nel
quale  e'  espletata  l'ultima  tornata dei giudizi di idoneita', cui
hanno  titolo  a  partecipare,  tutti  i  diritti  e le facolta' loro
riservati  dalle  norme  in vigore, nonche' le funzioni eventualmente
svolte  ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  27  marzo  1969,  n.  129,  ed  il  relativo  trattamento
economico maturato.
  Gli  assistenti di cui al precedente art. 50, n. 2) ed il personale
di  cui  allo stesso articolo n. 3) che non conseguono il giudizio di
idoneita'  per  l'inquadramento  nel ruolo dei professori associati o
non intendono sottoporsi al giudizio stesso, conservano il loro stato
giuridico ed economico.
  Conserva  altresi' lo stato giuridico ed economico di assistente di
ruolo  l'assistente  che,  cumulando anche la posizione di incaricato
stabilizzato,  non  consegue  il  giudizio di idoneita' richiesto per
l'inquadramento  nel  ruolo  dei  professori  associati o non intende
sottoporsi al giudizio medesimo.
  Rimangono,  in ogni caso, ferme le disposizioni inerenti ai compiti
didattici degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, ivi
comprese  le  attivita'  didattiche  a  piccoli  gruppi,  seminari ed
esercitazioni. ((34))
--------------
AGGIORNAMENTO (34)
  Il D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla L.
4  giugno  2004,  n.  143,  ha  disposto  (con  l'art. 4-bis) che " A
decorrere    dall'anno   2005,   analogamente   a   quanto   previsto
dall'articolo  8,  comma  7,  della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e'
legittimamente conseguita l'idoneita' di cui agli articoli 50, 51, 52
e  53  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382,  e successive modificazioni, da parte di coloro che, ammessi con
riserva  ai  relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione
dell'efficacia  di  atti  preclusivi  alla  partecipazione emessi dai
competenti   organi   di  giurisdizione  amministrativa,  li  abbiano
superati  e  siano  stati  inquadrati dalle universita' nel ruolo dei
professori associati".
                              Art. 53.
                    Modalita' degli inquadramenti

  Colui  che abbia superato il giudizio di idoneita' presenta domanda
di  inquadramento  nel  termine  perentorio  di  trenta  giorni dalla
comunicazione  del  risultato  del  giudizio, indicando la disciplina
appartenente al raggruppamento per il quale ha conseguito il giudizio
medesimo, nella quale intenda essere inquadrato.
  La   richiesta   motivata  dell'interessato  viene  valutata  dalla
facolta'   in   base   alle  proprie  esigenze  e  nei  limiti  degli
insegnamenti   disponibili.   In   mancanza   di   tali   presupposti
l'inquadramento  avra'  luogo su deliberazione motivata del consiglio
di  facolta'  sentito l'interessato e parere favorevole del Consiglio
universitario    nazionale   su   altra   disciplina   dello   stesso
raggruppamento  o  di  raggruppamento affine, avendo prioritariamente
assicurato  l'incremento  del  numero  dei  corsi per discipline gia'
attivate   in  relazione  alle  effettive  esigenze  didattiche.  Ove
peraltro    lo    riconosca    opportuno    per   motivate   esigenze
didattico-scientifiche,   la   facolta',  con  delibera  adottata  in
conformita'  a  criteri  generali  indicati  con decreto del Ministro
della  pubblica  istruzione  previo  parere  favorevole del Consiglio
universitario  nazionale, puo' procedere alla chiamata dell'associato
anche  per  discipline comprese in raggruppamenti per le quali vi sia
domanda  di  inquadramento  ai  sensi  del  primo  comma del presente
articolo,  ancorche' non siano previste dal relativo statuto. In tali
casi,  in  deroga  alle procedure previste dall'articolo 17 del testo
unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,  approvato con regio
decreto  31  agosto  1933,  n. 1592, con decreto del Presidente della
Repubblica  sono conseguentemente aggiornati, nel termine di tre mesi
dall'adozione  dell'anzidetta  delibera,  gli  statuti stessi, previo
parere   favorevole   del   senato  accademico  e  del  consiglio  di
amministrazione.
  L'avente   titolo  all'inquadramento  che  svolga  un  incarico  di
insegnamento  presenta  la  domanda  al  rettore dell'Universita' ove
l'incarico  stesso  e'  svolto, restando ivi assegnato, qualora abbia
superato  il  giudizio  di  idoneita'  per  lo  stesso raggruppamento
concorsuale.
  Il  titolare  di  piu' incarichi ha diritto di optare per una delle
sedi  presso  cui  gli incarichi sono svolti. In tal caso, il rettore
della  sede  universitaria  prescelta  trasmette  copia della domanda
ricevuta  al rettore della sede universitaria o ai rettori delle sedi
universitarie  ove  sono svolti, rispettivamente, l'altro o gli altri
incarichi  di  insegnamento.  Qualora  l'opzione  riguardi disciplina
diversa  da  quella  precedentemente  impartita, l'accoglimento della
domanda  e'  subordinato al motivato parere favorevole della facolta'
interessata.
  Gli  assistenti  di  ruolo  con  o  senza  incarico di insegnamento
possono  chiedere  di  essere assegnati alla facolta' in cui prestano
servizio  come  assistenti  di  ruolo.  In  tal  caso  la  domanda di
inquadramento  e'  presentata al rettore della sede universitaria cui
appartiene  la  predetta  facolta'. Copia della domanda e' trasmessa,
ove  sussista  l'incarico  di  insegnamento,  al  rettore  della sede
universitaria in cui l'incarico e' svolto.
  Nel  caso  previsto dal precedente comma l'assegnazione puo' essere
disposta  previo  parere  del  Consiglio  universitario nazionale, su
motivata  richiesta  della  facolta'  interessata,  in relazione alla
effettiva  consistenza degli organici ed al numero degli insegnamenti
impartiti  nella  facolta'.  Per  la  facolta' di medicina, si terra'
conto  della  durata  del  servizio di assistenza e cura prestato dal
richiedente nella sede.
  Il  disposto  dei  precedenti  quarto  e quinto comma si applica al
personale  appartenente alle categorie di cui al n. 3) del precedente
art. 50.
  Nel   caso  di  mancato  accoglimento  delle  loro  richieste,  gli
assistenti  di ruolo senza incarico ed il personale appartenente alle
categorie  di  cui  al  n.  3) del precedente art. 50, possono essere
chiamati  da  altre facolta', entro entro due anni dalla scadenza del
termine  di presentazione della domanda di inquadramento, continuando
a   svolgere,  nella  sede  originaria,  le  funzioni  inerenti  alla
qualifica  di  appartenenza.  Nel  caso di mancato accoglimento della
richiesta  di  cui al quinto comma l'assistente di ruolo con incarico
puo'  entro  trenta  giorni  dalla  notifica del mancato accoglimento
della  richiesta  stessa, presentare domanda alla facolta' presso cui
svolge l'incarico.
  Ove,  nel  termine di due anni predetto, non sia intervenuta alcuna
chiamata,   il   Ministro  della  pubblica  istruzione,  sentiti  gli
interessati  e  le  facolta',  assegna con proprio decreto gli aventi
titolo  non  chiamati, su conforme parere del Consiglio universitario
nazionale,  con preferenza per le facolta' e corsi di laurea di nuova
istituzione, procedendo in primo luogo all'assegnazione di coloro che
sono  stati  giudicati idonei nella prima tornata, e quindi di coloro
che   sono   stati   giudicati  idonei,  nell'ordine,  nelle  tornate
successive.  L'avente diritto puo' rimanere nella sede originaria con
le  funzioni  di assistente fino allora svolte qualora non accetti la
sede   proposta  dal  Ministero.  In  tal  caso  decade  dal  diritto
all'inquadramento come professore associato.
  Le facolta' sono tenute a deliberare sulle domande, di assegnazione
entro   sessanta   giorni   dal   termine   di  scadenza  della  loro
presentazione  e devono trasmettere immediatamente al Ministero della
pubblica istruzione la delibera stessa.
  Gli  inquadramenti  vengono disposti con decreto del Ministro della
pubblica  istruzione  a  decorrere  dal  1  novembre  di ciascun anno
accademico. Con lo stesso decreto e disposta l'assegnazione del posto
relativo.  Per  coloro  che  superano  il primo giudizio di idoneita'
l'inquadramento decorre, agli effetti giuridici dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. (8)
  Qualora  l'avente  titolo  all'inquadramento  che abbia superato il
giudizio  di  idoneita'  presti  servizio  presso una Universita' non
statale puo' presentare domanda di inquadramento negli stessi termini
e  con  le  stesse  modalita'  previste  per  le Universita' statali,
all'Universita' medesima.
  L'Universita'  non  statale puo' deliberare in merito all'eventuale
istituzione  dei  posti  di  professore associato su cui disporre gli
inquadramenti.
  Qualora il numero dei posti istituiti sia inferiore al numero degli
aspiranti  il  consiglio  di amministrazione Universita' non statale,
sentito  il  senato  accademico,  determina i criteri di precedenza e
preferenza per l'inquadramento.
  Gli  inquadramenti  di  cui  al  precedente comma sono disposti con
decreto rettorale previa deliberazione delle facolta' competenti.
  A  coloro  che  non ottengono l'inquadramento nelle Universita' non
statali,  si applicano le disposizioni previste per gli assistenti di
ruolo senza incarico o equiparati delle Universita' statali.
  Gli   incaricati   stabilizzati   che   prestano   servizio  presso
l'Universita'  per stranieri di Perugia che conseguono il giudizio di
idoneita' sono inquadrati presso le Universita' statali, ove vi siano
chiamati.  Qualora nel termine di tre anni non sia intervenuta alcuna
chiamata si applica il disposto del nono comma del presente articolo.
Durante  tale  periodo conservano il rapporto di servizio precedente.
Nel  corso  del  triennio,  ovvero dopo l'inquadramento nel ruolo dei
professori    associati,   essi   possono   presentare   domanda   di
utilizzazione  presso  l'Universita'  per  stranieri di Perugia. Tale
utilizzazione  avra' luogo in conformita' delle norme contenute nella
legge  16 aprile 1973, n. 181 e nello statuto dell'Universita' stessa
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1978,
n. 1032.
  Gli  insegnamenti  attivati  per  incarico  a seguito di convezione
stipulata  dall'Universita'  con  altri  enti,  continuano  ad essere
affidati  per  incarico  ai  rispettivi titolari, qualora non abbiano
titolo  a  partecipare ai giudizi di idoneita', fino all'espletamento
della seconda tornata dei concorsi a professore associato. Coloro che
hanno  titolo  a  partecipare  ai  giudizi  di  idoneita'  di  cui al
precedente  art.  50  conservano  altresi'  lo  stesso  incarico fino
all'espletamento  dell'ultima  tornata  cui  possono  essere ammessi.
Qualora  loro  possano  essere  inquadrati  in  ruolo, gli oneri gia'
previsti dalla convenzione restano a carico dell'ente sovventore fino
alla scadenza della medesima. Resta altresi' confermato l'obbligo per
le Universita' di versare in conto entrate tesoro le somme a tal fine
percepite. ((34))
----------------
AGGIORNAMENTO (8)
  La  L.  9  dicembre  1985,  n.  705 ha disposto (con l'art. 11) che
"L'articolo 53, undicesimo comma, come modificato dall'articolo unico
della  legge  6  ottobre  1982, n. 725, va interpretato nel senso che
restano in ogni caso ferme le decorrenze degli effetti giuridici e di
quelli economici previsti nel primo comma dell'articolo 37".
--------------
AGGIORNAMENTO (34)
  Il D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla L.
4  giugno  2004,  n.  143,  ha  disposto  (con  l'art. 4-bis) che " A
decorrere    dall'anno   2005,   analogamente   a   quanto   previsto
dall'articolo  8,  comma  7,  della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e'
legittimamente conseguita l'idoneita' di cui agli articoli 50, 51, 52
e  53  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382,  e successive modificazioni, da parte di coloro che, ammessi con
riserva  ai  relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione
dell'efficacia  di  atti  preclusivi  alla  partecipazione emessi dai
competenti   organi   di  giurisdizione  amministrativa,  li  abbiano
superati  e  siano  stati  inquadrati dalle universita' nel ruolo dei
professori associati".

Capo III
RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI UNIVERSITARI

                              Art. 54.
  ((IL D.P.R. 23 MARZO 2000, N.117, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO)).
                              Art. 55.
((IL D.P.R. 23 MARZO 2000,  N.117,  HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONE DEL
                        PRESENTE ARTICOLO)).
                              Art. 56.
((IL D.P.R. 23 MARZO 2000,  N.117,  HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONE DEL
                        PRESENTE ARTICOLO)).
                              Art. 57.
((IL D.P.R. 23 MARZO 2000,  N.117,  HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONE DEL
                        PRESENTE ARTICOLO)).
                              Art. 58.
        Inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari

  Nella  prima  applicazione  del presente decreto sono inquadrati, a
domanda,  nel  ruolo  dei ricercatori universitari, quali ricercatori
confermati, previo giudizio di idoneita':
    a) i titolari dei contratti di cui all'art. 5 del decreto-legge 1
ottobre  1973,  n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 1973, n. 766;
    b)  i  titolari  di  assegni biennali di formazione scientifica e
didattica di cui all'art. 6 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973,
n. 766;
    c)  i titolari di borse di studio conferite per l'anno accademico
1973-74,  ai  sensi delle leggi 31 ottobre 1966, n. 942 e 24 febbraio
1967, n. 62;
    d) i borsisti laureati vincitori di concorsi pubblici banditi dal
Consiglio  nazionale  delle  ricerche  e  da  altri  enti pubblici di
ricerca di cui alla tabella VI, allegata alla legge 20 marzo 1975, n.
70  e  successive  modifiche,  nonche'  dall'Accademia  nazionale dei
lincei e dalla Domus Galileiana di Pisa;
    e)  i perfezionandi della scuola normale e della scuola superiore
di  studi  universitari  e di perfezionamento di Pisa, compresi i non
titolari di assegni di formazione scientifica e didattica;
    f)  i  titolari di borse o assegni, di formazione o addestramento
scientifico  e  didattico  o comunque denominati, purche' finalizzati
agli  scopi  predetti,  istituiti su fondi destinati dal consiglio di
amministrazione  sui  bilanci  universitari,  anche se provenienti da
donazioni  o da contratti o da convenzioni con enti o con privati, ed
assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso;
    g)  gli assistenti incaricati o supplenti o professori incaricati
supplenti;
    h)  i  lettori  assunti  con  pubblico  concorso  o  a seguito di
delibera  nominativa del consiglio di amministrazione anteriore al 31
ottobre  1979,  ai  sensi del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817,
convertito  in  legge  19  febbraio  1979,  n.  54  che,  al  momento
dell'entrata in vigore della legge 21 febbraio 1980, n. 28, risultino
aver maturato, agli effetti legali due anni di servizio; (11) ((13))
    i)  i medici interni universitari assunti con pubblico concorso o
a  seguito  di  delibera  nominativa del consiglio di amministrazione
dell'Universita'   per  motivate  esigenze  delle  cliniche  e  degli
istituti di cura universitari. (7)
  Hanno   titolo   di   partecipare  al  giudizio  di  idoneita'  gli
appartenenti  alle  categorie di cui al precedente comma, che abbiano
svolto  la  loro  attivita'  in  una o piu' delle qualifiche elencate
presso   una  sede  universitaria  per  almeno  due  anni  anche  non
consecutivi entro il periodo compreso tra il 31 dicembre 1973 e il 31
ottobre  1979  che  si  intendono  realizzati  anche  con  periodi di
effettivo  servizio  di  almeno  sei  mesi  in  ciascuno dei due anni
accademici ovvero abbiano svolto la loro attivita' presso un istituto
universitario  nelle  predette categorie da almeno un anno accademico
che  si  intende  realizzato con un periodo di servizio di almeno sei
mesi alla data del 31 ottobre 1979.
  Tale  periodo  si  considera decorrente per i vincitori di pubblici
concorsi dalla data della pubblicazione della graduatoria.
  Il  congedo  obbligatorio per maternita' o per servizio militare di
leva  non  pregiudica  il  diritto  di  partecipazione al giudizio di
idoneita'.
  Per  l'inquadramento  nel  ruolo  del  ricercatore si prescinde dal
requisito   della   cittadinanza  italiana.  Per  gli  aventi  titolo
all'inquadramento  si  richiede  un titolo di studio equivalente alla
laurea italiana.
--------------
AGGIORNAMENTO (7)
  La Corte Costituzionale con sentenza 19-22 febbraio 1985, n. 46 (in
G.U.  1a  s.s.  27/02/1985,  n.  50)  ha  dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  58, lett. i, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382
(riordinamento  della docenza universitaria), in riferimento all'art.
3  Cost.,  nella  parte  in  cui non prevedono l'inclusione - ai fini
della  ammissione  al  giudizio  di idoneita' per l'inquadramento nel
ruolo  dei  ricercatori  universitari  confermati  - anche dei medici
interni universitari assunti con delibera nominativa del Consiglio di
Facolta'  per  motivate  esigenze  delle cliniche o degli istituti di
cura universitari.
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AGGIORNAMENTO (11)
  La  Corte  Costituzionale con sentenza 7-23 luglio 1987, n. 284 (in
G.U.  1a  s.s.  29/07/1987,  n.  31)  ha  dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  58,  primo  comma, lett. h), del d.P.R. 11
luglio  1980,  n.  382  ("Riordinamento  della docenza universitaria,
relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica"),  nella  parte  in cui richiedono ai lettori ivi indicati
un'anzianita'  di  servizio  di  due  anni maturata alla data dell'11
marzo 1980.
---------------
AGGIORNAMNETO (13)
  La  Corte Costituzionale con sentenza 8-14 febbraio 1989, n. 39 (in
G.U.   1a   s.s.  22/02/1989,  n.  8)  ha  disposto  l'illegittimita'
costituzionale  dell'  58,  primo  comma,  lettera  h), del d.P.R. 11
luglio  1980,  n.  382  (Riordinamento  della  docenza universitaria,
relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica), nella parte in cui non prevedono l'ammissione dei lettori
incaricati ex art. 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, ai giudizi
di  idoneita'  per  l'accesso  al ruolo dei ricercatori universitari,
quali ricercatori confermati.
                              Art. 59.
                        Giudizi di idoneita'

  Il  Ministro  della  pubblica  istruzione  bandisce  due tornate di
giudizi di idoneita', per gruppi di discipline, determinati su parere
vincolante del Consiglio universitario nazionale.
  La  prima  tornata  e'  bandita  entro  trenta giorni dalla data di
entrata  in vigore dal presente decreto la seconda tornata e' bandita
antro  diciotto  mesi  dallo  stesso termine ed e' riservata a coloro
che, avendo partecipato alla prima tornata, non abbiano conseguito il
giudizio di idoneita'.
  Le  domande  per  la partecipazione ai giudizi di idoneita' debbono
essere  presentate entro sessanta giorni dall'emanazione del bando al
rettore  della Universita' in cui l'interessato svolge o ha svolto la
sua  attivita'  e  per  il gruppo di discipline nell'ambito del quale
l'attivita'  stessa  sia  stata  esplicata.  Ogni  candidato non puo'
presentare piu' di una domanda.
  I  contratti,  gli  assegni, le borse di studio, gli incarichi e le
supplenze  sono  prorogati,  per gli aventi titolo alla ammissione al
giudizio di idoneita' di cui al precedente articolo in servizio al 31
ottobre 1979, fino all'espletamento della seconda tornata di giudizi,
a condizione che abbiano partecipato alla prima tornata.
  Se  l'interessato  non presenta domanda per partecipare al giudizio
di  idoneita'  alla prima tornata, il relativo rapporto e' risolto di
diritto, dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini.
  Tale  rapporto  e' ugualmente risolto di diritto per coloro che non
superino il giudizio di idoneita', neppure nella seconda tornata, dal
giorno   successivo   a  quello  di  approvazione  degli  atti  della
commissione.
  Coloro  che  abbiano partecipato con esito negativo alla prima o ad
entrambe   le   tornate   di   giudizi   hanno   titolo,  a  domanda,
all'applicazione delle norme di cui all'articolo 120.
  Per  coloro  che  hanno  conseguito  l'idoneita',  il  rapporto  e'
prorogato fino all'inquadramento di ruolo.
  Resta  ferma la validita', ai fini della partecipazione ai giudizi,
delle  domande  presentate  precedentemente all'entrata in vigore del
presente  decreto,  purche'  corrispondenti ai requisiti previsti nel
presente decreto.
  E' consentita l'integrazione della documentazione gia' prodotta.
  L'onere per le proroghe delle borse del Consiglio nazionale delle
ricerche  e'  trasferito  sul  bilancio  del Ministero della pubblica
istruzione a decorrere dal 1 novembre 1979.
                              Art. 60.
                    Modalita' degli inquadramenti

  Le  facolta'  provvedono alla destinazione dei posti di ricercatore
ad   esse   assegnati,   con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
istruzione,  ai raggruppamenti di discipline in base alla valutazione
delle esigenze scientifiche e didattiche.
  Coloro  che  abbiano  conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  sono
inquadrati  nel  ruolo  dei  ricercatori  universitari in qualita' di
ricercatori  confermati,  con decreto del rettore sui posti destinati
all'inquadramento.
  Qualora  il  numero di coloro che superano il giudizio di idoneita'
sia  superiore al numero dei posti disponibili, l'inquadramento degli
aventi diritto in eccedenza rispetto ai posti medesimi e' disposto in
soprannumero.  Qualora  l'eccedenza  si  verifichi nell'ambito di uno
stesso  raggruppamento  di  discipline  l'inquadramento  e' disposto,
prima  sui  posti in organico e successivamente in soprannumero sulla
base  dell'anzianita'  di  servizio, o, in caso di pari anzianita' di
servizio, sulla base di anzianita' per eta'.
  Le  Universita'  comunicano al Ministero della pubblica istruzione,
per  ciascun  raggruppamento, il numero dei posti non coperti e degli
inquadramenti disposti in soprannumero.
  Il Ministro, con proprio decreto, dispone il recupero dei posti non
coperti e provvede a ridistribuirli tra le facolta' in proporzione al
numero  degli  inquadramenti  in  soprannumero  da  esse disposti. Le
facolta' destinano i posti cosi' ottenuti al riassorbimento dei posti
in soprannumero, secondo criteri di proporzionalita'.
  Ove   il  numero  dei  posti  recuperati  sia  superiore  a  quello
occorrente  per l'assorbimento del soprannumero, il Ministro provvede
ad  una nuova assegnazione di posti alle facolta' per l'effettuazione
della seconda tornata di giudizi.
  La  seconda  tornata  viene effettuata con i medesimi criteri della
prima  tornata,  anche  per quanto riguarda l'inquadramento sui posti
disponibili o in soprannumero.
  Al  termine  della  seconda tornata si provvede con le modalita' di
cui  al precedente comma ad una ridistribuzione dei posti non coperti
al fine di consentire lo assorbimento del soprannumero.
  Qualora,  anche  al  termine  dell'operazione  di cui al precedente
comma,   risultano   posti   non  coperti,  questi  ultimi  vanno  ad
incrementare  il  numero dei posti da bandire con i concorsi liberi e
possono  essere  riassegnati alla stessa facolta' compatibilmente con
le esigenze di programmazione di cui all'art. 30.
  Le  Universita'  non  statali possono istituire un proprio ruolo di
ricercatori,  determinandone  l'organico con modifica statutaria. Ove
gli  statuti  delle  predette Universita' recepiscano le stesse norme
previste  per i ricercatori delle Universita' statali, sono possibili
i  trasferimenti  dei  ricercatori dalle Universita' statali a quelle
non statali e viceversa.
  A  coloro che hanno titolo all'inquadramento come ricercatori nelle
Universita'  non  statali, vanno estese, qualora non sia possibile il
loro inserimento nelle predette Universita', le norme di cui ai commi
dodicesimo, tredicesimo quattordicesimo e quindicesimo dell'art. 53.
                              Art. 61.
                      Commissioni giudicatrici

  Per  la  formulazione  dei  giudizi  di idoneita' sono nominate con
decreto  del  rettore presso le singole facolta' apposite commissioni
giudicatrici composte da tre professori ufficiali, per ciascun gruppo
disciplinare,  di  cui  almeno  uno  ordinario,  tra  i  quali uno e'
designato  dal  consiglio  di facolta' e due sono estratti a sorte su
terne indicate dal Consiglio universitario nazionale tra i professori
delle discipline afferenti al raggruppamento disciplinare.
                              Art. 62.
               Formulazione del giudizio di idoneita'

  La  valutazione  dei  candidati  al  giudizio  di  idoneita' ha per
oggetto  esclusivamente  i titoli scientifici e l'attivita' didattica
da essi svolta.
  Al  termine  dei lavori, entro quattro mesi dalla sua costituzione,
la  commissione  formula,  per  ciascun  candidato  un giudizio circa
l'idoneita'  del  candidato  stesso  a  svolgere  o meno i compiti di
ricercatore universitario e redige una circostanziata relazione.
  La  relazione  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero
della pubblica istruzione.

TITOLO III
RICERCA SCIENTIFICA

Capo I
RICERCA SCIENTIFICA NELLE UNIVERSITA' E SUO COORDINAMENTO

                              Art. 63.
                Ricerca scientifica nelle Universita'

  L'Universita' e' sede primaria della ricerca scientifica.
  Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro
incaricato  del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica
promuovera'  le  necessarie forme di raccordo tra Universita' ed enti
pubblici di ricerca, compreso il Consiglio nazionale delle ricerche.
  Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di
strutture  e di finanziamenti e' istituita l'Anagrafe nazionale delle
ricerche.
                              Art. 64.
          Comitato per l'Anagrafe nazionale delle ricerche

  All'Anagrafe  nazionale delle ricerche affluiranno tutte le notizie
relative  alle ricerche comunque finanziate, in tutto o in parte, con
fondi  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  o  di  bilanci di enti
pubblici.  Sono  fatte salve le disposizioni relative alla protezione
dei segreti.
  Le  amministrazioni, gli istituti e gli enti pubblici e privati che
svolgono  attivita'  di  ricerca  scientifica e tecnologica per poter
accedere ai finanziamenti pubblici devono essere iscritti in apposito
schedario a cura dell'anagrafe nazionale delle ricerche.
  Le  amministrazioni  e  gli enti erogatori sono tenuti a comunicare
all'Anagrafe  nazionale  i  finanziamenti concessi per l'attivita' di
ricerca.
  Le  Universita',  le  facolta',  i  dipartimenti,  gli istituti, il
Consiglio nazionale delle ricerche e le altre amministrazioni ed enti
interessati  potranno  accedere ai dati dell'Anagrafe nazionale delle
ricerche.
  All'Anagrafe sovritende un comitato cosi' composto:

    1) il Ministro della pubblica istruzione o un suo delegato;
    2)  il  Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e
tecnologica o un suo delegato;
    3) un rappresentante del Ministro della sanita';
    4) un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
    5) un rappresentante del Ministro dell'agricoltura;
    6)  un  rappresentante  del  Ministro  per  i  beni  culturali  e
ambientali;
    7) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
    8)  due rappresentanti degli enti ed istituti pubblici di ricerca
designati  dal  Ministro  incaricato  del coordinamento della ricerca
scientifica e tecnologica;
    9) due rappresentanti eletti dai rettori delle Universita';
    10)   due   rappresentanti  eletti  dal  Consiglio  universitario
nazionale;
    11)  il dirigente generale dell'istruzione universitaria o un suo
delegato.

  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un  funzionario del
Ministero  della  pubblica  istruzione  con qualifica non inferiore a
primo dirigente.
  Il comitato si avvarra' per i supporti tecnici e amministrativi dei
mezzi  a  disposizione  del Ministero della pubblica istruzione e del
relativo personale. ((25))
-------------------
AGGIORNAMENTO (25)
  Il D. Lgs. 5 giugno 1998, n. 204 ha disposto (con l'art. 7 comma 7)
che  e'  abrogato  l'articolo  64  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2
della  legge  9 maggio 1989, n. 168, come modificata dalla lettera e)
del comma 4 del D.Lgs. 204/1980.
                             Art. 65.
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127)).
                              Art. 66.
Contratti di ricerca, di consulenza  e  convenzioni  di  ricerca  per
                             conto terzi

  Le  Universita',  purche'  non  vi  osti  lo svolgimento della loro
funzione scientifica didattica, possono eseguire attivita' di ricerca
e  consulenza  stabilite  mediante  contratti  e convenzioni con enti
pubblici  e  privati.  L'esecuzione  di  tali contratti e convenzioni
sara' affidata, di norma, ai dipartimenti o, qualora questi non siano
costituiti,  agli  istituti o alle cliniche universitarie o a singoli
docenti a tempo pieno.
  I  proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni di cui al
comma  precedente sono ripartiti secondo un regolamento approvato dal
consiglio  di  amministrazione  dell'Universita',  sulla  base di uno
schema   predisposto,   su   proposta   del  Consiglio  universitario
nazionale, dal Ministro della pubblica istruzione.
  Il personale docente e non docente che collabora a tali prestazioni
puo'  essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore
al 30 per cento della retribuzione complessiva. In ogni caso la somma
cosi'  erogata  al  personale  non  puo' superare il 50 per cento dei
proventi globali delle prestazioni.
  Il  regolamento  di  cui  al  secondo  comma  determina la somma da
destinare  per spese di carattere generale sostenute dall'Universita'
e  i  criteri  per  l'assegnazione al personale della somma di cui al
terzo  comma.  Gli  introiti  rimanenti sono destinati di acquisto di
materiale  didattico  e  scientifico  e  a spese di funzionamento dei
dipartimenti, istituti o cliniche che hanno eseguito i contratti e le
convenzioni.
  Dai  proventi  globali  derivanti  dalle  singole  prestazioni e da
ripartire  con  le modalita' di cui al precedente secondo comma vanno
in ogni caso previamente detratte le spese sostenute dall'Universita'
per l'espletamento delle prestazioni medesime.
  I  proventi  derivati  dall'attivita'  di  cui  al comma precedente
costituiscono entrate del bilancio dell'Universita'.
                              Art. 67.
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127)).

Capo II
DOTTORATO DI RICERCA

                              Art. 68.
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. M. 30 APRILE 1999, N. 224)).
                              Art. 69.
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. M. 30 APRILE 1999, N. 224)).
                              Art. 70.
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. M. 30 APRILE 1999, N. 224)).
                              Art. 71.
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. M. 30 APRILE 1999, N. 224)).
                              Art. 72.
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. M. 30 APRILE 1999, N. 224)).
                              Art. 73.
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.M. 30 APRILE 1999, N. 224)).
                              Art. 74.
                   Riconoscimenti ed equipollenze

  Coloro che abbiano conseguito presso le universita' non italiane il
titolo  di  dottore  di  ricerca  o analoga qualificazione accademica
possono  chiederne il riconoscimento con domanda diretta al Ministero
della pubblica istruzione.
  La  domanda  dovra'  essere  corredata  dai  titoli  attestanti  le
attivita'  di ricerca e dai lavori compiuti presso le universita' non
italiane.
  L'eventuale  riconoscimento  e'  operato  con  decreto del Ministro
della   pubblica   istruzione   su   conforme  parere  del  Consiglio
universitario nazionale.
  Il  Ministro della pubblica istruzione con suo decreto, su conforme
parere   del  Consiglio  universitario  nazionale,  potra'  stabilire
eventuali  equipollenze  con  il  titolo  di  dottore  di ricerca dei
diplomi   di  perfezionamento  scientifico  rilasciati  dall'Istituto
universitario  europeo, dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla
Scuola  superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa,
dalla  Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e
da  altre  scuole  italiane di livello post-universitario e che siano
assimilabili   ai  corsi  di  dottorato  di  ricerca  per  strutture,
ordinamento,  attivita'  di  studio e di ricerca e numero limitato di
titoli annualmente rilasciati.
  In  attesa  del riordinamento delle Scuole di specializzazione e di
perfezionamento  scientifico  post  laurea,  di cui all'art. 12 della
legge  21 febbraio 1980, n. 28, ultimo comma, i loro iscritti possono
ultimare  i  propri studi anche ove nel frattempo siano ammessi ad un
corso di dottorato di ricerca.
  Le borse di studio hanno la durata massima prevista per il corso di
dottorato di ricerca, di perfezionamento o di specializzazione per il
quale sono utilizzati.
  Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio  per  un corso di
dottorato  di  ricerca,  di perfezionamento o di specializzazione non
puo'  chiedere  di  fruirne  una  seconda  volta, anche se per titolo
diverso.

Capo III
BORSE DI STUDIO

                              Art. 75.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N. 398 COME MODIFICATO
DAL D.M. 30 APRILE 1999, N. 244)). ((17))
----------------
AGGIORNAMENTO (17)
  Il  D.M. 30 aprile 1999, n. 224 nel modificare l'art. 8 della L. 30
novembre  1989,  n.  398  ha disposto che l'abrogazione decorre dal 1
gennaio 2000.
                              Art. 76.
      ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N. 398)).
                              Art. 77.
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398)).
                              Art. 78.
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398)).
                              Art. 79.
                        Obblighi dei borsisti

  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398)).
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398)).
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398)).
  Le   borse   di  studio  comunque  utilizzate  non  danno  luogo  a
trattamenti  previdenziali  ne'  a  valutazioni  ai  fini di carriere
giuridiche  ed  economiche,  ne'  a riconoscimenti automatici ai fini
previdenziali.
                              Art. 80.
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398)).

((TITOLO IV))
SPERIMENTAZIONE ORGANIZZATIVA E DIDATTICA

                              Art. 81.
                     Avvio della sperimentazione

  Nel  pieno  rispetto  delle  liberta'  di ricerca e di insegnamento
garantito  dall'ordinamento  vigente  e  dello  uguale  diritto per i
professori   e   i   ricercatori  confermati  di  accedere  ai  fondi
disponibili   e   di   utilizzare   le  attrezzature  scientifiche  e
didattiche,   a   decorrere   dall'anno   accademico  1980-81,  nelle
universita'   e   negli   istituti  di  istruzione  universitaria  e'
consentito  avviare  la  sperimentazione  organizzativa  e didattica,
intesa   come   individuazione  e  verifica  di  nuove  modalita'  di
espletamento  dell'attivita'  di ricerca e di insegnamento secondo le
disposizioni che seguono.
                              Art. 82.
                        Commissione di ateneo

  Nell'ipotesi  che  il  senato  accademico  o  un quarto dei docenti
dell'ateneo o un quarto dei docenti membri di un singolo consiglio di
facolta'  richiedano  di  avviare  la sperimentazione organizzativa e
didattica di cui al precedente articolo, il rettore sentito il senato
accademico  istituisce con proprio decreto una commissione di ateneo,
con   il  compito  di  coordinare  e  verificare  la  sperimentazione
organizzativa e didattica nell'ambito dell'universita'.
  Per  la  costituzione della commissione di ateneo ciascun Consiglio
di  facolta'  elegge,  tra  coloro  che  siano  in servizio presso la
stessa,  un  numero  pari  di professori ordinari o straordinari e di
professori  associa  ti,  o aventi titolo al giudizio di idoneita' ad
associato  nonche'  un  ricercatore  universitario o avente titolo al
giudizio di idoneita' a ricercatore.
  Il  numero  dei  professori ordinari e dei professori associati che
fanno  parte  della  commissione  di  ateneo  e' fissato per ciascuna
facolta'  con decreto del rettore, su proposta del senato accademico,
sulla  base  dei  diversi  settori di insegnamento e di ricerca e del
numero  dei  docenti esistenti nelle singole facolta' in modo che sia
assicurato comunque il rispetto del principio del voto limitato.
  Le  universita'  di nuova istituzione, comprese l'Universita' degli
studi  di  Udine e la seconda Universita' degli studi di Roma debbono
organizzarsi  in dipartimenti. Ai fini delle necessarie deliberazioni
il  comitato  tecnico-amministrativo ha le funzioni della commissione
di ateneo, oltre a quelle proprie del consiglio di amministrazione. I
comitati  tecnici  ordinatori  di ciascuna facolta' fanno le funzioni
dei consigli di facolta', sino alla costituzione di questi ultimi.
                              Art. 83.
                    Costituzione del dipartimento

  Nell'ambito  della  sperimentazione di cui agli articoli precedenti
e'  consentito  alle  universita'  di costituire dipartimenti, intesi
come  organizzazione  di  uno  o piu' settori di ricerca omogenei per
fini  o per metodo e dei relativi insegnamenti anche afferenti a piu'
facolta'  o  piu' corsi di laurea della stessa facolta'. Le strutture
dipartimentali   possono   essere  sperimentate  anche  limitatamente
all'organizzazione    di    settori    determinati   dall'universita'
interessata.
  I  dipartimenti  promuovono  e  coordinano  le attivita' di ricerca
nelle  universita' ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente
ricercatore.  Essi  organizzano le strutture per la ricerca e ad essi
vengono  affidati,  di  norma, i programmi di ricerca che si svolgono
nell'ambito dell'universita'. Le attivita' di consulenza e di ricerca
su contratto o convenzione da eseguirsi all'interno delle universita'
si  svolgono,  di norma, nell'ambito dei dipartimenti. I dipartimenti
concorrono   alle   attivita'   didattiche  nei  modi  stabiliti  dai
successivi articoli.
  I  criteri  orientativi  relativi  alle condizioni e alle modalita'
della  sperimentazione  dipartimentale  e  i  limiti dimensionali dei
dipartimenti  e  i  criteri  per la eventuale costituzione di sezioni
saranno indicati dal Consiglio universitario nazionale.
  La  commissione  di  ateneo,  acquisito  il  parere  motivato delle
facolta'   interessate,  formula  proposte  per  la  costituzione  di
dipartimenti  per  le  eventuali  successive  modifiche  indicate dai
dipartimenti  stessi,  nell'ambito  dei  criteri  orientativi e delle
dimensioni indicati dal Consiglio universitario nazionale.
  La  commissione  di  ateneo  anche su eventuali proposte di docenti
interessati  puo' proporre l'istituzione di dipartimenti atipici e di
intesa  con  la commissione di altro ateneo della stessa localita' di
dipartimenti  interuniversita'.  La commissione di ateneo presenta al
consiglio  di  amministrazione  le  proposte  di  delibera necessarie
all'avvio  della  sperimentazione,  che,  previo  parere conforme del
senato  accademico,  sono  rese esecutive con decreto del rettore. Le
delibere    relative   all'istituzione   di   dipartimenti   atipici,
adeguatamente  motivate,  saranno  sottoposte al parere del Consiglio
universitario nazionale.
                              Art. 84.
                      Strutture dipartimentali

  Al   dipartimento   afferiscono   i   ricercatori,   il   personale
Amministrativo  tecnico  e bibliotecario e ausiliario, del settore di
ricerca,   degli   insegnamenti   e   della   attivita'  connesse  al
dipartimento stesso. Al singolo professore o ricercatore e' garantita
la possibilita' di opzione fra piu' dipartimento istituti.
  Sono  organi  del  dipartimento:  il  direttore,  il consiglio e la
giunta.
  Il dipartimento puo' articolarsi in sezioni.
  Il direttore del dipartimento e' eletto tra i professori ordinari e
straordinari,  dai  professori di ruolo e dai ricercatori, nonche' in
prima  applicazione  dagli  aventi  titolo ai giudizi di idoneita' ad
associato  o  a  ricercatore appartenenti al dipartimento medesimo, a
maggioranza   assoluta   dei  votanti,  nella  prima  votazione  e  a
maggioranza relativa delle successive, ed e' nominato con decreto del
rettore.
  Il  direttore resta in carica tre anni accademici e non puo' essere
rieletto consecutivamente piu' di una volta.
  Il  direttore  ha  la  rappresentanza del dipartimento, presiede il
consiglio  e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati;
con   la  collaborazione  della  giunta  promuove  le  attivita'  del
dipartimento,  vigila  all'osservanza  nell'ambito  del  dipartimento
delle leggi dello statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli
organi  accademici, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono
devolute dalle leggi dello statuto e dei regolamenti.
  Del  consiglio  di dipartimento fanno parte i professori ufficiali,
gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori.
  Ne fanno parte inoltre una rappresentanza del personale non docente
e  degli  studenti iscritti al dottorato di ricerca, con modalita' da
definire.
  Il   consiglio   di   dipartimento   puo'   inoltre   decidere   la
partecipazione al consiglio stesso, limitatamente alla organizzazione
dell'attivita'   didattica,  di  una  rappresentanza  elettiva  degli
studenti,  con modalita' da definire. La giunta e' composta da almeno
tre  professori ordinari, tre professori associati e due ricercatori,
oltre  che  dal  direttore e da un segretario amministrativo con voto
consultivo.  Qualora  tali  rappresentanze  vengano elevate, dovranno
essere  mantenute  le  Stesse  proporzioni. L'elezione dei componenti
della  giunta  avviene  con  voto  limitato nell'ambito delle singole
componenti.
  In   sede   di   prima   costituzione  e  comunque  per  non  oltre
l'espletamento  della  seconda tornata di idoneita' ad associato ed a
ricercatore, l'elettorato passivo previsto per i professori associati
e'  esteso  ai  professori  incaricati  da almeno un triennio ed agli
assistenti   di   ruolo   ad   esaurimento.  Quello  previsto  per  i
ricercatori,  agli  aventi  titolo  all'inquadramento  nel rispettivo
ruolo.
                              Art. 85.
                    Attribuzioni del dipartimento

  Ferma  restando  l'autonomia  di ogni singolo docente e ricercatore
confermato  e  il  loro  diritto  di  accedere  direttamente, ove non
partecipino  a  programmi  di ricerca comune, ai finanziamenti per la
ricerca,  il dipartimento promuove e coordina l'attivita' di ricerca:
organizza   o   concorre   all'organizzazione   dei   corsi   per  il
conseguimento  del  dottorato di ricerca; concorre, in collaborazione
con  i  consigli  di  corso  di laurea o di indirizzo, con gli organi
direttivi  delle  scuole  di specializzazione e a fini speciali, alla
relativa attivita' didattica.
  A  tali  fini  il direttore di dipartimento coadiuvato dalla giunta
esercita le seguenti attribuzioni:
    1)   predispone  annualmente  le  richieste  di  finanziamenti  e
dell'assegnazione di personale non docente per la realizzazione di un
programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta
    nell'ambito    dipartimentale,   nonche'   per   lo   svolgimento
    dell'attivita'
didattica di cui sopra, da inoltrare al consiglio di amministrazione;
2) propone il piano annuale delle ricerche del dipartimento e la
eventuale  organizzazione  di  centri di studio e lavoratori anche in
comune  con  altri  dipartimenti  della stessa o di altra Universita'
italiana  o  straniera  o con il Consiglio nazionale delle ricerche o
con  altre  istituzioni  scientifiche  nonche'  predispone i relativi
necessari   strumenti   organizzativi   ed   eventualmente   promuove
convenzioni tra le Universita' e gli enti interessati;
    3)  predispone  annualmente  una  relazione  sui  risultati della
sperimentazione,  con  riferimento  allo  stato della ricerca e della
didattica   svolta   nel   dipartimento,  che  viene  trasmessa  alla
commissione di ateneo;
    4)  mette  a  disposizione  del  personale  docente  i mezzi e le
attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca
e  per  consentire la preparazione delle tesi di laurea assegnate dai
corsi di laurea;
    5)  ordina  strumenti,  lavori,  materiale  anche bibliografico e
quanto  altro per il buon funzionamento dei dipartimenti e dispone il
pagamento  delle  relative fatture sempre fatta salva l'autonomia dei
gruppi  di  ricerca  nella  gestione  dei  fondi  loro specifici loro
specificamente assegnati.
  Agli  stessi fini il consiglio di dipartimento esercita le seguenti
attribuzioni:
    1) detta i criteri generali per:
      a)  la utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per le
sue  attivita'  di  ricerca  che  dovranno  tener  conto di eventuali
esigenze  sopravvenute e di adattamenti che si rendano indispensabili
in corso d'anno;
      b)  l'uso coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti
in rotazione;
    2)  approva  le proposte formulate dal direttore coadiuvato dalla
giunta di cui ai punti 1), 2), 3) del comma precedente;
    3)  approva  i  singoli  piani  di  stadio  e  di  ricerca per il
conseguimento del dottorato di ricerca;
    4)  da'  pareri  in  ordine  alle  chiamate  dei professori ed al
conferimento  delle  supplenze da effettuare da parte dei consigli di
facolta'  limitatamente  alle  discipline  comprese nel dipartimento.
(Quando  trattasi  di  professori ordinari o straordinari partecipano
alle  sedute del consiglio soli appartenenti alla medesima categoria;
quando  trattasi  di professori associati partecipano alle sedute del
consiglio  solo  i  professori  di  ruolo.  Da'  pareri inoltre sulla
istituzione,  la  soppressione o la modificazione delle discipline in
statuto, limitatamente alle discipline di propria pertinenza;
    5)  collabora  con  gli  organi di governo dell'Universita' e gli
organi   di   programmazione  nazionale,  regionali  e  locali,  alla
elaborazione  ed  alla  attuazione  di  programmi di insegnamento non
finalizzati  al  conseguimento  dei  titoli  di studio previsti dalla
legge,   ma  rispondenti  a  precise  esigenze  di  qualificazione  e
riqualificazione   professionale,  di  formazione  di  nuovi  profili
professionali di alta specializzazione e di educazione permanente.
  Per  le  attribuzioni  di cui ai punti 3) e 4) del precedente comma
partecipano alle adunanze i professori di ruolo; per quelle di cui al
punto  1)  sub  a)  e  sub  b) partecipano i professori di ruolo ed i
ricercatori   confermati,  nonche',  fino  alla  loro  cessazione,  i
professori incaricati e gli assistenti di ruolo.
  La  giunta  di  dipartimento  affida  ai  professori ordinari ed ai
professori  associati  gli  insegnamenti  nel  corso  di dottorato di
ricerca,  valutando le richieste dei professori, restando fermo che a
parita'   di   qualificazione  nell'area  disciplinare,  prevale  per
l'affidamento dell'insegnamento il professore ordinario.
  L'esercizio   delle   funzioni   conferite   al   dipartimento   e'
disciplinato  dal  regolamento  interno,  deliberato dal dipartimento
stesso  ed  emanato dal rettore sentiti la commissione di ateneo e il
consiglio di amministrazione.
                              Art. 86. 
                     Autonomia del dipartimento 
 
  Il dipartimento ha autonomia  ((gestionale))  ed  amministrativa  e
dispone  di  personale  tecnico  ed   amministrativo   per   il   suo
funzionamento. 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2012, N. 18)). 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2012, N. 18)). 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2012, N. 18)). 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2012, N. 18)). 
  Il  rettore,  sulla  base  delle  deliberazioni  del  consiglio  di
amministrazione, provvede all'assegnazione  ai  singoli  dipartimenti
del personale amministrativo occorrente per  il  loro  funzionamento,
sentita la commissione di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977,
n. 808. 
  Il direttore  del  dipartimento  puo'  autorizza  le  missioni  dei
singoli   componenti   del   dipartimento   sulla   base    di    una
regolamentazione deliberata dal senato accademico, nei limiti di  una
quota delle entrate stabilita dal Ministro della pubblica  istruzione
di concerto con il Ministro del tesoro. 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2012, N. 18)). 
                              Art. 87. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2012, N. 18)) 
                              Art. 88.
                              Istituti

  Gli  istituti,  ciascuno  dei  quali  comprende  piu' discipline di
insegnamento  affini, svolgono in collaborazione con le facolta' ed i
corsi  di  laurea  e  di  indirizzo,  le  attivita' didattiche per il
conseguimento  delle  lauree e dei diplomi previsti dagli statuti, o,
in  collaborazione con i dipartimenti ove costituiti, le attivita' di
ricerca concernenti le discipline afferenti agli istituti stessi.
  L'istituto e' diretto da un professore ordinario o straordinario di
una  delle  discipline  afferenti  all'istituto  stesso, nominato dal
rettore su designazione del consiglio di istituto.
  Il direttore coordina e sovrintende all'attivita' dell'istituto, e'
responsabile  della gestione amministrativa e contabile dell'istituto
stesso e dura in carica un triennio.
  In mancanza di professori ordinari, o straordinari delle discipline
afferenti  all'istituto  ovvero  in  caso  di  impedimento,  ritenuto
motivato  dal senato accademico, la direzione dell'istituto stesso e'
affidata, con le modalita' di cui ai commi precedenti e per la durata
di  un  anno,  ad  un  professore associato: o, in mancanza, ad altro
docente.
  Il  consiglio  di istituto e' costituito dai professori ufficiali e
dagli  assistenti  di  ruolo,  che  vi  afferiscono,  nonche'  da una
rappresentanza,  da uno a cinque ricercatori qualora essi superino il
numero di tre.
  Le   norme  di  gestione  e  di  funzionamento  dell'istituto  sono
stabilite  da  un  regolamento emanato dal rettore, sentito il senato
accademico e il consiglio di amministrazione.
  Nelle  Universita' dove sono costituite strutture dipartimentali il
rettore,  su proposta della commissione di ateneo e sentito il senato
accademico,   dispone   che  gli  istituti  che  rientrino  nell'area
disciplinare  propria  di  uno  o piu' dipartimenti vengano da questi
assorbiti,  sempre  che  su  cio'  vi  sia il parere favorevole della
maggioranza  dei  professori  di  ruolo dell'istituto interessato. In
ogni  caso,  quando a seguito delle opzioni di cui all'art. 84, primo
comma,  il numero dei professori di un istituto si riduca di oltre la
meta'  rispetto  a quelli in servizio all'atto dell'entrata in vigore
del  presente  decreto, l'istituto viene disattivato e si procede con
la medesima procedura a destinare le relative dotazioni di mezzi e di
personale   non   docente.   Qualora   la  coincidenza  fra  le  aree
disciplinari  di uno o piu' dipartimenti e di uno o piu' istituti sia
solo  parziale,  il  rettore  promuove  le  opportune  intese  per la
gestione  e il finanziamento comune di strutture materiali e servizi,
anche nella forma dei centri di cui al successivo art. 89, ovvero per
l'eventuale  ripartizione ove si renda necessaria; provvede comunque,
osservata  la  procedura  di  cui  al  presente  comma,  a  garantire
l'accesso  a  tali  strutture e servizi dei docenti e dei ricercatori
interessati.
                              Art. 89.
                     Centri interdipartimentali

  Nell'ambito  della  sperimentazione  organizzativa  e didattica, il
consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  della  commissione  di
ateneo,  e  sentito il senato accademico puo' deliberare la creazione
di centri per la ricerca interdipartimentale.
  I  centri  svolgono attivita' di ricerca cui contribuiscono docenti
di   piu'   dipartimenti   o  istituti.  Tali  attivita'  possono  in
particolare   essere   connesse   alla   partecipazione   a  progetti
scientifici  finalizzati  promossi  da enti pubblici di ricerca, o da
altre  ricerche  che  l'Universita'  svolga sulla base di contratti o
convenzioni.  L'atto istitutivo di ogni centro prevede un termine per
la durata del centro stesso nei casi in cui la finalizzazione di esso
sia  specificamente  legata  a programmi scientifici da attuare entro
scadenze temporali definite.
  L'attivita'  dei docenti nei centri puo' avvenire anche nell'ambito
dei periodi di svolgimento di esclusiva attivita' di ricerca ai sensi
dell'art. 17.
                              Art. 90.
                Centri di servizi interdipartimentali

  Per  la  gestione di apparecchiature complesse e di altri strumenti
scientifici    possono    essere    istituiti,    nell'ambito   della
sperimentazione  organizzativa  e  didattica,  con  deliberazione del
consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  della  commissione  di
Ateneo,  sentiti  i dipartimenti interessati, e il senato accademico,
centri  interdipartimentali  per  la  gestione  e la utilizzazione di
servizi e di complessi apparati scientifici e tecnici di uso comune a
piu' strutture di ricerca e di insegnamento.
  I centri hanno lo scopo di potenziare l'organizzazione e migliorare
il funzionamento dei dipartimenti e degli istituti, di sopperire alle
esigenze scientifiche e didattiche mettendo le proprie attrezzature a
disposizione di coloro che operano nell'ambito dei settori di ricerca
interessati,  di  promuovere  attivita'  di studio e documentazione e
qualsiasi  altra  attivita'  connessa  con  le  attrezzature  di  cui
dispongono in relazione ai fini dei dipartimenti.
  Alle  relative esigenze di personale non docente possono provvedere
anche i dipartimenti interessati.
  Ai    centri    dei    servizi    sono    preposti:   un   comitato
tecnico-scientifico  composto  da  rappresentanze  dei  consigli  dei
dipartimenti  interessati, nonche' un direttore scelto di norma fra i
tecnici laureati.
                              Art. 91.
                  Collaborazione interuniversitaria

  Per  le  finalita'  di  cui  ai precedenti articoli 89 e 90 possono
essere  altresi'  costituiti,  tramite convenzioni tra le Universita'
interessate, centri di ricerca o centri di servizi interuniversitari,
rispettivamente  quali  strumenti  di  collaborazione scientifica tra
docenti  di  Universita'  diverse o quali sedi di servizi scientifici
utilizzati da piu' Universita'.
  In particolare, i centri possono collegare Universita' della stessa
citta', della stessa regione o di regioni finitime, ovvero costituire
sede  di  cooperazioni  scientifiche  nazionali  anche  ai  fini  dei
progetti di ricerca finanziati con il 40 per cento dello stanziamento
di cui al primo comma dell'art. 65.
  Le norme relative al funzionamento ed alla gestione dei centri sono
determinate  in  analogia con quanto previsto nei precedenti articoli
nella  convenzione  di  cui  al  primo  comma:  Ogni Universita' puo'
disporre la assegnazione presso i centri di personale docente per non
oltre  tre anni in un decennio, sentite le facolta' interessate, e di
personale  amministrativo, tecnico, operaio ed ausiliario sentita, la
commissione  di  cui  all'articolo  5 della legge 25 ottobre 1977, n.
808.
  ((Sono   consentite   convenzioni   tra   universita'   italiane  e
universita'  di Paesi stranieri per attivita' didattiche scientifiche
integrate e per programmi integrati di studio degli studenti, nonche'
per   esperienze   nell'uso   di   apparati   tecnico-scientifici  di
particolare complessita'.
  Le convenzioni di cui al precedente comma, deliberate dal consiglio
di   amministrazione   dell'ateneo  su  parere  conforme  del  senato
accademico,  sono autorizzate dal Ministro della pubblica istruzione,
con  proprio  decreto,  sulla  base  di criteri definiti con apposito
decreto  emanato  dallo stesso Ministro della pubblica istruzione, di
concerto  con  il  Ministro  degli  affari  esteri ed il Ministro del
tesoro.  Il  decreto  di autorizzazione indichera' altresi' l'entita'
del relativo finanziamento posto a carico dell'ordinario stanziamento
di  bilancio  all'uopo  iscritto  in apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.
  Sono   a   carico  dell'universita'  di  appartenenza  le  spese  e
l'organizzazione  per la partecipazione di professori universitari in
rappresentanza delle universita' italiane in organismi internazionali
che  perseguono  le  finalita'  di  cui  al  precedente quarto comma,
secondo modalita' da stabilire con apposito decreto presidenziale.
  I consorzi interuniversitari costituiti tra le universita' italiane
per   il   perseguimento   di  finalita'  istituzionali  comuni  alle
universita' consorziate sono finanziati in via ordinaria con fondi da
pertinenza  di  ciascuna universita' interessata, con le modalita' di
erogazione,  alle  quali  il  Ministero  della pubblica istruzione si
attiene,   stabilite   nelle  convenzioni  stipulate  tra  le  stesse
universita')).
                             Art. 91-bis
       (((Partecipazione a consorzi e a societa' di ricerca).

  Le  universita'  possono  partecipare  a  consorzi  o a societa' di
capitale  per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca
finalizzati  allo  sviluppo  scientifico e tecnologico ai sensi delle
leggi  25  ottobre  1968,  n.  1089, 2 maggio 1976, n. 183, 21 maggio
1981,  n.  240,  17  febbraio 1982, n. 46, 1 dicembre 1983, n. 651, a
condizione che:
    a)  la loro partecipazione sia rappresentata da esclusivo apporto
di prestazione di opera scientifica;
    b)  l'atto costitutivo preveda l'esclusione per esse da eventuali
obblighi dei soci di versare contributi in denaro e che gli utili non
vengano   ripartiti   ma   reinvestiti  per  finalita'  di  carattere
scientifico;
    c)  sia assicurata la partecipazione paritaria della universita',
nell'impostazione dei programmi di ricerca;
    d)   le   relative  iniziative  fruiscano  di  finanziamenti  non
inferiori  alla  meta'  da  parte  di  organismi  pubblici nazionali,
internazionali o esteri;
    e)   ogni   eventuale   emolumento   corrisposto   ai  professori
universitari o ai ricercatori che facciano parte degli organi sociali
sia versato alle universita' di appartenenza. I proventi derivanti da
eventuali   contratti   di  ricerca  o  di  consulenza  richiesti  ad
universita' siano corrisposti secondo quanto stabilito nel precedente
articolo  66. Gli eventuali utili spettanti alle universita' siano da
queste destinati a fini di ricerca.
  La  partecipazione  dell'universita' e' deliberata dal consiglio di
amministrazione, udito il collegio dei revisori)).
                              Art. 92.
            Sperimentazioni di nuove attivita' didattiche

  Alle  Universita' e agli altri istituti di istruzione universitaria
e' consentito sperimentare il consenso del docente interessato, nuove
modalita'  didattiche  rivolte a rendere piu' proficuo l'insegnamento
in  relazione  anche  alle  strutture  organizzative  previste in via
sperimenta  dal  presente decreto ed alle connessioni con istituzioni
ed  enti  culturali,  scientifici  ed  economici  pubblici  e privati
esistenti  nella regione ed in regioni contermini per quanto concerne
i compiti didattici di cui all'art. 85.
  Per  il  conseguimento  di  tale finalita' possono essere stipulate
convenzioni  con  gli  enti  di  cui  al  precedente comma al fine di
aggiornamento  e  riqualificazione professionale anche con altri enti
pubblici o privati, eventualmente riuniti in consorzi.
  Le  convenzioni sono stipulate dal rettore su proposta dei consigli
dei  corsi  di  laurea  o  di  indirizzi  interessati  previo  parere
favorevole del consiglio di amministrazione.
  I  consigli  di corso di laurea o di indirizzo possono sperimentare
altresi'  forme diversificate di studio e di frequenza anche mediante
corsi  a  svolgimento estivo serale ovvero forme di frazionamento dei
programmi e degli esami.
  Per agevolare la preparazione degli studenti possono essere inoltre
istituite  strutture  didattiche ausiliarie decentrate mediante anche
l'apprestamento di sussidi audiovisivi.
  Rimane  fermo  l'obbligo  di ogni professore di svolgere il proprio
corso di insegnamento ufficiale.
                              Art. 93.
                   Relazioni sulla sperimentazione

  Al   termine   di   ciascun,   anno  accademico  dall'inizio  della
sperimentazione, il dipartimento riferisce alla commissione di ateneo
sull'attivita'    di   ricerca   svolta   e   sui   risultati   della
sperimentazione.
  Alla   scadenza   del   terzo  anno  accademico  dall'inizio  della
sperimentazione  i dipartimenti presentano alla commissione di ateneo
e  al  consiglio universitario nazionale una relazione sull'attivita'
svolta  e  sui  risultati  raggiunti  entro  i successivi tre mesi le
commissioni  di  ateneo  e  al  consiglio universitario nazionale una
relazione   sull'attivita'   e   sui  risultati  raggiunti.  Entro  i
successivi  tre  mesi  le  commissioni di ateneo devono presentare al
Ministro  della  pubblica  istruzione  e  al  Consiglio universitario
nazionale una relazione sulla sperimentazione di ciascun ateneo.
  Entro  quattro anni dall'inizio della sperimentazione il Governo ne
valuta i risultati ai fini della presentazione di un disegno di legge
sentito  il  parere  del  Consiglio  universitario  nazionale, per il
definitivo     riassetto     delle    strutture    universitarie    e
dell'organizzazione    didattica,    nel   piu'   rigoroso   rispetto
dell'autonomia delle Universita'.

((TITOLO V))
ORGANI

                              Art. 94.
             Consigli di corsi di laurea e di indirizzo

  Nelle  facolta'  comprendenti  piu' corsi o indirizzi di laurea, in
corrispondenza  dei  predetti  corsi  e  indirizzi,  sono istituiti i
consigli  di  corso  di  laurea  e di indirizzo, di laurea di cui, al
decreto-legge  1 ottobre 1973 n. 580, convertito con modifiche, dalla
legge 39 novembre 1973 n. 766.
  Il consiglio di corso di laurea, o di indirizzo di laurea:
    1)  coordina  le  attivita'  di  insegnamento  e di studio per il
conseguimento della laurea e dei diplomi previsti nello statuto;
    2)  esamina e approva i piani do studio che gli studenti svolgono
per il conseguimento della laurea o del che gli studenti svolgono per
il conseguimento della laurea o del diploma;
    3)  formula proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie
attinenti  ai  corsi  di  laurea o di indirizzo o ai corsi di diploma
interessati.
    4) propone al consiglio di facolta' l'attivazione di insegnamenti
previsti dallo statuto;
    5) propone eventualmente d'intesa con gli altri consigli di corso
di  laurea  e  di  indirizzo  di  laurea  afferenti  agli  organi dei
dipartimenti, l'impiego dei mezzi, delle attrezzature e del personale
non  docente  dei  dipartimenti  stessi  al fine di organizzare nella
maniera  piu'  efficace  le  attivita'  di  insegnamento  e  di  loro
coordinamento con le attivita' di ricerca;
    6)  adotta nuove modalita' didattiche anche mediante l'impiego di
docenti  per  corsi  d'insegnamento  diversi  da  quelli  di cui sono
titolari, secondo le disposizioni del presente decreto.
  Il  consiglio  di  corso  di laurea o di indirizzo e' costituito da
tutti  i  professori  di  ruolo  afferenti  al corso o indirizzo, ivi
compresi   i  professori  a  contratto,  da  una  rappresentanza  dei
ricercatori   e  degli  assistenti  del  ruolo  ad  esaurimento,  non
superiore  ad  un  quinto  dei  docenti,  da  un  rappresentante  del
personale  non  docente  e  da  una  rappresentanza  di  tre studenti
elevabile  a  cinque, qualora gli studenti iscritti al corso superino
il  numero  di  duemila.  La  partecipazione delle diverse componenti
avviene nei limiti delle disposizioni che seguono.
  Ogni  consiglio  di  corso  di laurea o di indirizzo elegge nel suo
seno,  tra  i  professori ordinari del corso medesimo, un presidente.
L'elezione  avviene  a maggioranza assoluta in prima convocazione e a
maggioranza  relativa  nelle  convocazioni  successive. Il presidente
sovrintende e coordina le attivita' del rispettivo corso o indirizzo.
Dura in carica tre anni accademici.
  Gli  atti  dei  consigli  di  corso  di  laurea o di indirizzo sono
pubblici.
  Partecipano  altresi'  al consiglio di corso di laurea e indirizzo,
fino  alla  cessazione  degli  incarichi  di  insegnamento, tutti gli
incaricati stabilizzati nonche' i rappresentanti degli incaricati non
stabilizzati  e  degli  assistenti di ruolo secondo le modalita' e le
percentuali  previste  dall'art. 9 del decreto-legge 10 ottobre 1973,
n.  580,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla legge 30
novembre 1973, n. 766.
  I professori associati partecipano alle deliberazioni (lei consigli
di corso di laurea o di indirizzo per tutte le questioni ad eccezione
di quelle relative alla destinazione dei posti di ruolo di professore
ordinario ed alle persone dei professori ordinari.
  I  rappresentanti  dei  ricercatori  universitari  e degli studenti
partecipano  a  tutte  le sedute dei consigli di corso di laurea o di
indirizzo, ad eccezione di quelle relative a questioni concernenti la
destinazione  dei posti di ruolo e le persone dei professori ordinari
ed  associati  e, qualora esistano, dei professori incaricati e degli
assistenti ordinari.
  I  rappresentanti  di  cui al precedente comma durano in carica due
anni.
                              Art. 95.
                        Consiglio di facolta'

  A  decorrere  dall'entrata in vigore del presente decreto entrano a
far  parte  dei  consigli  di  facolta'  i  professori associati e le
rappresentanze dei ricercatori universitari, secondo le modalita' che
seguono.  Ne  fanno  parte,  con  voto  consultivo,  i  professori  a
contratto.
  I  professori associati partecipano alle deliberazioni dei consigli
di   facolta'  per  tutte  le  questioni  previste  dall'art.  9  del
decreto-legge  1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni,
nella  legge  30  novembre  1973,  n.  766,  ad  eccezione  di quelle
concernenti  la  destinazione  a  concorso  dei  posti  di professore
ordinario, le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative a posti
di  professore  ordinario  nonche' le questioni relative alle persone
dei professori ordinari.
  Fino  alla cessazione degli incarichi di insegnamento restano ferme
nei  consigli di facolta' le rappresentanze dei professori incaricati
non  stabilizzati  e degli assistenti di ruolo secondo le modalita' e
le  percentuali  previste  dall'art.  9  del decreto-legge 10 ottobre
1973,  n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre
1973, n. 766.
  Con  le  stesse  limitazioni  di  cui  al precedente secondo comma,
estese  alla destinazione a concorso di posti di professore di ruolo,
alle  dichiarazioni di vacanze, alle chiamate, nonche' alle questioni
concernenti le persone dei professori associati, partecipano altresi'
ai   consigli   di   facolta'   tre  rappresentanti  dei  ricercatori
universitari e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento.
  Per  l'elezione  del  preside  l'elettorato passivo compete ai soli
professori   ordinari.   L'elettorato  attivo  spetta  ai  professori
ordinari,  ai  professori  associati  e, fino a quando vi saranno, ai
professori incaricati stabilizzati.
                              Art. 96.
                    Consiglio di amministrazione

  Fino  all'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneita'
a  professore  associato  i  rappresentanti dei professori incaricati
stabilizzati e degli assistenti del ruolo ad esaurimento continuano a
far parte dei consigli di amministrazione dell'Universita'.
  Alla scadenza dei consigli di amministrazione in carica all'entrata
in  vigore del presente decreto e non oltre sei mesi dopo l'indizione
della suddetta prima tornata di giudizi e comunque non oltre due mesi
dall'espletamento  di  essa,  i  due  rappresentanti  dei  professori
incaricati   stabilizzati   ed  il  rappresentante  degli  assistenti
ordinari  vengono  sostituiti  da  un  rappresentante  dei professori
associati, un rappresentante dei professori incaricati stabilizzati e
un rappresentante degli assistenti ordinari.
  Nelle Universita' in cui, per effetto dell'espletamento della prima
tornata   di   giudizi,   le   categorie  dei  professori  incaricati
stabilizzati  e degli assistenti ordinari sono diventate inferiore al
10  per cento della consistenza riscontrata all'atto, dell'entrata in
vigore  del  presente decreto, i rappresentanti delle categorie al di
sotto  della predetta percentuale del 10 per cento vengono sostituiti
da  altrettanti  professori associati. Entro sei mesi dalla indizione
della  seconda tornata dei giudizi di idoneita', i due rappresentanti
dei  professori,  incaricati  stabilizzati  e il rappresentante degli
assistenti   ordinari   saranno   integralmente   sostituiti  da  tre
professori associati.
  L'esercizio  dell'elettorato  attivo per la nomina di questi ultimi
spetta anche agli assistenti del ruolo ad esaurimento.
  Entro  sei  mesi dalla indizione della prima tornata dei giudizi di
idoneita'  a  ricercatore universitario e comunque non oltre due mesi
dall'espletamento   di  essa  i  consigli  di  amministrazione  delle
Universita'   sono   altresi'  integrati  da  un  rappresentante  dei
ricercatori.  Detta  rappresentanza  viene rinnovata ed elevata a due
rappresentanti  sei  mesi  dopo  l'indizione della seconda tornata di
giudizi.
  Alla  scadenza  dei  consigli  di  amministrazione  in carica, dopo
l'entrata  in vigore del presente decreto, la rappresentanza elettiva
del personale non docente e' aumentata da uno a due.
                              Art. 97.
                        Elezioni del rettore

  I  rettori delle Universita' sono eletti, tra i professori ordinari
e  straordinari  della  stessa  Universita',  da  un corpo elettorale
composto da tutti i professori ordinari, straordinari ed associati e,
fino  all'espletamento  delle  procedure dell'inquadramento nel ruolo
degli associati, dagli incaricati stabilizzati.
  L'elettorato  attivo spetta altresi' ai rappresentanti nei consigli
di  facolta'  dei ricercatori e, finche' sussistano, degli assistenti
di ruolo e degli incaricati non stabilizzati.
  I  rettori  sono  eletti  a  maggioranza assoluta dei votanti nelle
prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procedera' con il
sistema   del  ballottaggio  tra  i  due  candidati  che  nell'ultima
votazione  hanno  riportato il maggior numero dei voti. E' eletto chi
riporta maggiori voti.
  Sei  mesi prima della scadenza dei mandati le elezioni sono indette
dal  decano  dei professori ordinari, il quale provvede altresi' alla
costituzione   di  un  seggio  elettorale  e  alla  designazione  del
professore ordinario che dovra' presiederlo. Il segretario del seggio
e' scelto dal presidente tra i docenti di ruolo.
                              Art. 98.
                  Consiglio universitario nazionale

  La  rappresentanza di cui alla lettera b), comma primo, dell'art. 1
della  legge  7  febbraio  1979,  n.  31, nel Consiglio universitario
nazionale   e'   sostituita   da  ventuno  professori  associati;  la
rappresentanza di cui alla successiva lettera o) della medesima legge
da quattro ricercatori universitari, intendendosi altresi' sostituiti
i  professori  associati  alla  componente congiunta degli assistenti
ordinari  o  dei professori incaricati agli effetti delle proporzioni
di  cui  ai  commi  secondo  e quarto del predetto art. 1 della legge
medesima.   Qualora   nelle   Universita'   non   statali  legalmente
riconosciute  non  siano  presenti professori associati, i professori
ordinari  di cui al quarto comma del citato art. 1 aumentano da uno a
due.
  Il  rinnovo  delle  componenti elettive del Consiglio universitario
nazionale  sara'  disposto dopo l'espletamento della prima tornata di
giudizi  per  associato  e  ricercatore  e, comunque, non oltre il 31
dicembre 1981.
  Gli attuali membri del consiglio sono prorogati nella carica, anche
in  caso di modificazione del loro status accademico, sino al termine
di cui al precedente comma.
  In caso di dimissioni o di cessazione dei membri eletti, si procede
alla  sostituzione  secondo i risultati delle votazioni, a condizione
che  il  subentrante  abbia riportato un numero di voti non inferiore
alla meta' di quelli conseguiti dall'ultimo degli eletti nello stesso
collegio elettorale.
  L'elettorato  attivo  per i rappresentanti dei professori associati
spetta  ai  professori  associati,  ai  professori  incaricati e agli
assistenti   ordinari.   L'elettorato   passivo  ai  soli  professori
associati.
  L'elettorato   attivo   per   i   rappresentanti   dei  ricercatori
universitari  spetta  ai  ricercatori  universitari,  ai titolari dei
contratti  e  degli  assegni biennali. L'elettorato passivo spetta ai
soli  ricercatori  universitari.  Successivamente  dopo  tre  anni si
provvedera'   al   rinnovo  di  tutte  le  componenti  del  Consiglio
universitario  nazionale  essendo  riservato  l'elettorato  attivo  e
passivo   per  le  rappresentanze  dei  professori  associati  e  dei
ricercatori   universitari,   rispettivamente   ai   soli  professori
associati e ai soli ricercatori universitari.
  Il Consiglio universitario nazionale cosi' composto si rinnova ogni
tre  anni.  I componenti elettivi non possono far parte del Consiglio
universitario    nazionale    piu'    di   due   volte   consecutive,
indipendentemente    dal   collegio   elettorale   di   appartenenza,
considerandosi  anche l'appartenenza alla prima sezione del Consiglio
superiore della pubblica istruzione.
  La  corte  di  disciplina  e'  composta  dal  vice  presidente  del
Consiglio universitario nazionale che la presiede e da tre professori
ordinari  e tre professori associati, intendendosi sostituiti a tutti
gli   effetti  e  nei  casi  previsti  i  professori  associati  agli
assistenti ordinari e agli incaricati.
  ((Continuano  a  far  parte  del Consiglio universitario nazionale,
fino  alla cessazione del mandato, i professori universitari anche se
collocati  a riposo, e gli studenti anche se non piu' appartenenti al
consiglio di amministrazione dell'universita')).

((TITOLO VI))
NORME FINALI E COMUNI

                              Art. 99.
                 Norme per le designazioni elettive

  Le  designazioni elettive previste dal presente decreto avvengono a
voto  limitato.  Ogni avente diritto potra' votare per non piu' di un
terzo dei nominativi da designare. La votazione e' valida se vi abbia
preso  parte  almeno  un  terzo  degli  aventi  diritto  salvo quanto
previsto  dall'art.  9  del  decreto-legge  1  ottobre  1973, n. 580,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973,
n.  766,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  per  quanto
concerne le rappresentanze studentesche.
                              Art. 100.
Attribuzione di insegnamenti  nelle  facolta'  o  corsi  di laurea di
                          nuova istituzione

  Per  le  facolta'  o  i  corsi  di  laurea  di nuova istituzione il
consiglio  di  facolta'  o  il  comitato  ordinatore,  per il caso di
istituzione  di  nuove  facolta' ovvero per il caso in: cui il numero
dei  professori  ordinari di una facolta' sia inferiore a tre, con la
partecipazione  in  tale  ultimo caso anche di tutti i professori che
hanno  titolo  a  partecipare  al  consiglio  di facolta', provvedono
all'attribuzione degli insegnamenti secondo i seguenti criteri:
    a)  mediante  utilizzazione a domanda dei componenti del comitato
ordinatore  per  lo svolgimento di un insegnamento in sostituzione di
quello  di titolarita', purche' ricompreso nei limiti di affinita' di
cui al precedente art. 9;
    b)  ove non sia possibile attivare nelle nuove facolta' tutti gli
insegnamenti  previsti  con  l'utilizzazione  sostitutiva di cui alla
lettera  precedente  mediante  l'affidamento,  per  non  piu'  di  un
triennio  dall'attivazione  dei  corsi, di insegnamenti ai professori
universitari di ruolo, anche di altre facolta' o Universita', purche'
titolari   di   discipline   comprese   nel  medesimo  raggruppamento
concorsuale. La relativa delibera adottata a maggioranza assoluta dei
presenti  deve  dare ragione delle valutazioni comparative operate ai
fini  della  scelta. Gli insegnamenti conferiti sono retribuiti nella
medesima misura prevista dal successivo art. 114;
    c)  mediante  trasferimento,  con  modalita'  analoghe  a  quelle
previste  per  i professori di ruolo, di docenti che abbiano maturato
il  diritto  a  partecipare  ai  concorsi  riservati  per  professore
associato;
    d)  ove  non sia possibile provvedere, attraverso le modalita' di
cui  alle  lettere  precedenti,  all'attivazione  degli  insegnamenti
necessari  al  funzionamento  dei  singoli  anni  di  corso, mediante
contratti   di  diritto  privato  a  tempo  determinato,  secondo  le
modalita'  di  cui  al  precedente  art.  25  e previo nulla-osta del
Ministro della pubblica istruzione.
  Per la facolta' o i corsi di laurea di nuova istituzione i concorsi
per  posti  di  docente ordinario ed associato possono essere banditi
anche  in  deroga  alla  periodicita'  biennale prevista dall'art. 2,
sentito il Consigli universitario nazionale.
                              Art. 101.
         Disposizioni speciali per alcune facolta' e scuole

  I  concorsi  ad assistente ordinario gia' banditi dalla Universita'
di  Udine  e  pubblicati  nel  Bollettino  ufficiale  della  pubblica
istruzione prima, dell'entrata in vigore del presente decreto saranno
regolarmente  espletati.  I posti di assistente di cui al contingente
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
102,  non  coperti sono sostituiti da altrettanti posti di professore
associato  o  di  ricercatore,  prelevati  dai  contingenti di cui ai
precedenti  articoli  20  e  30 da destinare a concorsi liberi di cui
agli articoli 21 e 30.
  Sono  analogamente  sostituiti da un uguale numero di posti i posti
di  professore  associato  o  di  ricercatore,  i posti di assistente
ordinario  assegnati  alla seconda Universita' di Roma e della Tuscia
dalla  legge  3  aprile 1979, n. 122. La sostituzione e' disposta con
decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione su proposta della
facolta'  interessata,  sentite le richieste dei consigli di corso di
laurea o di dipartimento, ove istituito.
  Nelle   scuole   dirette   a  fini  speciali,  eventuali  attivita'
didattiche   tecnico-pratiche,   connesse  a  specifici  insegnamenti
professionali  a  sono  conferite  con contratti di diritto privato a
tempo determinato, secondo le modalita' di cui al precedente art. 25.
La  durata  potra'  essere protratta oltre il limite ivi previsto, in
casa  di comprovata necessita' e previo nulla osta delle facolta' che
nel danno comunicazione al Ministero della pubblica istruzione.
                              Art. 102.
                       Attivita' assistenziale

  Il  personale  docente universitario, e i ricercatori che esplicano
attivita'   assistenziale   presso   le   cliniche   e  gli  istituti
universitari  di  ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle
universita',  convenzionati  ai  sensi  dell'art.  39  della legge 23
dicembre  1978  n.  833  assumono  per quanto concerne l'assistenza i
diritti  e  i  doveri  previsti  per  il  personale di corrispondente
qualifica,  del ruolo regionale in conformita' ai criteri fissati nei
successivi  commi  e secondo le modalita' stabilite negli schemi tipo
di  convenzione  di  cui  al citato art. 39. Dell'adempimento di tali
doveri detto personale risponde alle autorita' accademiche competenti
in relazione al loro stato giuridico.
  Al   personale   di  cui  al  precedente  comma  e'  assicurata  la
equiparazione  del trattamento economico complessivo corrispondente a
quello  del personale delle unita' sanitarie locali di pari funzione,
mansione  ed  anzianita'  secondo  le  vigenti  disposizioni ai sensi
dell'art.  31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761.
  Nell'ambito  della  convenzione  di  cui all'art. 39 della legge 23
dicembre  1978,  n.  833, verra' anche fissato il limite finanziario,
entro  il  quale  comprendere  le  indennita'  di cui all'art. 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
  Le  corrispondenze  funzionali  tra  il  personale medico dei ruoli
universitari ed il personale medico del servizio sanitario nazionale,
previste  dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, sono stabilite come segue:
    il  professore  ordinario e straordinario e' equiparato al medico
appartenente alla posizione apicale;
    il professore e' equiparato al medico appartenente alla posizione
intermedia;
    l'assistente  ordinario del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori
sono equiparati al medico appartenente alla posizione iniziale.
  In  rapporto  alla  disponibilita' di posti vacanti nelle strutture
assistenziali a direzione universitaria previste dalle convenzioni di
cui   al  precedente  primo  comma,  ai  professori  associati,  agli
assistenti  ed  ai  ricercatori  possono  essere  attribuite  ai fini
assistenziali qualifiche di livello immediatamente superiore a quelle
indicate nel precedente comma.
  L'attribuzione  della qualifica superiore e' deliberata annualmente
dal  rettore,  su  motivato conforme parere espresso dal consiglio di
facolta'  sulla  base  del curriculum formativo e professionale degli
aspiranti  desunto  dai  titoli  accademici,  didattici e scientifici
comprendenti  anche  l'attivita' assistenziale - e dell'anzianita' di
ruolo.  Nel  caso in cui il servizio nella qualifica, superiore venga
prestato  senza che il personale medico universitario sia in possesso
dei  requisiti  richiesti  dalle  norme vigenti per il corrispondente
personale  ospedaliero,  il  predetto  servizio non e' valutabile nei
concorsi ospedalieri.
  L'affidamento  delle  funzioni  di  cui  ai  precedenti  commi deve
comunque   rispettare   l'afferenza  ai  raggruppamenti  disciplinari
stabiliti dalla vigente normativa universitaria.
  Il  rapporto  di  lavoro  dei  professori universitari che svolgono
attivita'  assistenziale puo' essere a tempo pieno o a tempo definito
secondo  le  disposizioni  previste  dall'art.  35  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  20 dicembre 1979, n. 761 e fatto salvo
quanto previsto dal precedente art. 11, comma quarto, lettera a), del
presente decreto.
  L'opzione   e'   reversibile   in  relazione  a  motivate  esigenze
didattiche  e  di ricerca ed ha durata almeno biennale. La opzione si
esercita con le stesse modalita' previste nel precedente art. 10.
  I  ricercatori  universitari di cui al presente articolo, a seconda
che  prestino  servizio  per un numero di ore globalmente considerato
uguale a quello previsto per il corrispondente personale delle unita'
sanitarie locali a tempo pieno o a tempo definito, hanno diritto alla
rispettiva  integrazione  del  trattamento  economico  secondo quanto
previsto nel precedente secondo comma. ((33))
----------------
AGGIORNAMENTO (33)
  La  D. Lgs. 21 dicembre 1999, n.517 ha disposto (con l'art. 6 comma
4)  che  sono  abrogate  le  parti  dell'articolo 102 del decreto del
Presidente    della   Repubblica   n.   382/1980   che   disciplinano
l'attribuzione del trattamento economico integrativo.
                              Art. 103
             Riconoscimenti ed equiparazioni di servizi

  Ai  professori  di  ruolo  all'atto  della  nomina  a ordinario, e'
riconosciuto  per  due  terzi,  ai  fini  della carriera, il servizio
prestato   in   qualita'   di  professori  universitari  associati  e
professori  incaricati,  per  la  meta'  il  servizio  effettivamente
prestato  in  qualita' di ricercatori universitari o di enti pubblici
di  ricerca,  di  assistente  di  ruolo  o  incaricato, di assistente
straordinario,  di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli
osservatori  astronomici,  astrofisici e vesuviano, di curatore degli
orti  botanici e di conservatore dei musei e per un terzo il servizio
prestato  in  una  delle  figure  previste dall'art. 7 della legge 21
febbraio   1980,   n.   28,   nonche'   in   qualita'  di  assistente
volontario.(20)
  Ai  professori  associati, all'atto della conferma in ruolo o della
nomina  in ruolo ai sensi del precedente art. 50, e' riconosciuto per
due terzi ai fini della carriera, il servizio effettivamente prestato
in  qualita' di professore incaricato, di ricercatore universitario o
di  enti pubblici di ricerca, di assistente di ruolo o incaricato, di
assistente   straordinario,  di  tecnico  laureato,  di  astronomo  e
ricercatore  degli  osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano,
di  curatore  degli orti botanici e di conservatore di musei e per la
meta'  agli  stessi  fini  il  servizio  prestato in una delle figure
previste  dal  citato  art.  7  della  legge 21 febbraio 1980, n. 28,
nonche' per un terzo in qualita' di assistente volontario. (20)
  Ai  ricercatori  universitari  all'atto della loro immissione nella
fascia dei ricercatori confermati, e' riconosciuta per intero ai fini
del  trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini
della  carriera l'attivita' effettivamente prestata nelle universita'
in  una  delle  figure  previste  dall'art. 7 della legge 21 febbraio
1980,  n.  28  nonche',  a  domanda,  il  periodo corrispondente alla
frequenza  dei  corsi  di  dottorato  di  ricerca  ai  soli  fini del
trattamento  di  quiescenza  e  previdenza  con  onere  a  carico del
richiedente . (20) ((36))
  Il riconoscimento dei servizi di cui a precedenti commi puo' essere
chiesto, entro un anno dalla conferma in ruolo. Il personale di ruolo
in  servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto puo'
richiederlo entro un anno della predetta data.
  I  riconoscimenti  ai  fini  della carriera di servizi ed attivita'
svolti  contemporaneamente non sono tra loro cumulabili. In ogni caso
i  riconoscimenti  non  possono  superare  complessivamente il limite
massimo di otto anni.
  Ai  fini  del  trattamento  di quiescenza e di previdenza i servizi
prestati in altri ruoli statali sono ricongiungibili ed i servizi non
di  ruolo  sono  valutati  nei limiti ed alle condizioni previste dal
testo  unico  sul  trattamento  di quiescenza dei dipendenti civili e
militari  dello  Stato  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica   29  dicembre  1973,  n.  1092  e  dal  testo  unico  sul
trattamento  di  previdenza  dei  dipendenti  civili e militari dello
Stato  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1032.
  Gli stessi periodi prestati nella scuola secondaria sono assimilati
ai  fini  della  ricostruzione  di  carriera al servizio in una delle
figure di cui all'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28.(20)
  Per il riconoscimento ai fini della carriera di quanto previsto nei
commi   precedenti,  valgono  anche  i  servizi  prestati  presso  le
universita'  non  statali. Ai fini del trattamento di quiescenza e di
previdenza,  i  servizi  di  ruolo  o  riscattati, prestati presso le
universita'  non statali, sono ricongiungibili con i servizi prestati
presso altri ruoli statali.
  I  periodi  trascorsi  all'estero  per  incarichi  di  insegnamento
universitario  o  per  ricerche  presso qualificati centri di ricerca
sono  equiparati,  alle  condizioni  e  nei limiti in cui il presente
articolo  prevede  i riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato
in qualita' di professore incaricato, ovvero, rispettivamente, per le
attivita' di ricerca, in qualita' di ricercatore universitario.
  I  periodi  di attivita' di insegnamento e di ricerca svolti presso
l'Istituto  universitario  europeo  di  Firenze sono equiparati, alle
condizioni  e  nei  limiti  in  cui  il  presente  articolo prevede i
riconoscimenti  dei  servizi,  al  servizio  prestato  in qualita' di
professore  incaricato  ovvero,  rispettivamente, per le attivita' di
ricerca, in qualita' di ricercatore universitario.
  I  periodi  di attivita' di ricerca svolti nei ruoli degli istituti
pubblici  di  ricerca  di cui alla tabella VI, allegata alla legge 20
marzo  1975, n. 70, sono equiparati, alle condizioni e nei limiti, in
cui  il  presente  articolo  prende  i riconoscimenti dei servizi, al
servizio prestato in qualita' di ricercatore universitario.
  Ai   fini  dell'equiparazione  di  cui  al  precedente  nono  comma
l'attivita'  di  insegnamento  o  di ricerca svolta durante i periodi
trascorsi   all'estero  previo  parere  del  Consiglio  universitario
nazionale,  e  la  qualificazione  delle  istituzioni e dei centri di
ricerca  presso cui essa e' stata prestata sono accertate con decreto
del  Ministro  della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
degli  affari  esteri  e con il Ministro incaricato del coordinamento
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e su parere conforme del
Consiglio universitario nazionale.
  Il   periodo   di  insegnamento  universitario  presso  universita'
straniere,  attestato con decreto adottato di concerto tra i Ministri
della  pubblica  istruzione,  degli  affari  esteri  e  del  Ministro
incaricato  del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica
e   previo   parere   del   Consiglio   universitario   nazionale  e'
riconoscimento  valido  in  aggiunta  agli  anni di servizio prestato
presso universita' italiane e sempre che il professore incaricato sia
in  servizio  all'atto  dell'entrata in vigore del presidente decreto
per  il  comportamento  del  triennio  di insegnamento richiesto come
requisito  equipollente alla stabilizzazione, ai fini dell'ammissione
al  giudizio di idoneita' per l'inquadramento in ruolo dei professori
associati.
  La  stessa  disposizione  di cui al precedente comma si applica per
coloro   che  hanno  ottenuto  un  incarico  di  insegnamento  presso
universita'   italiane   e  hanno  dovuto  rinunciarvi  per  svolgere
attivita'  di  insegnamento  presso  universita'  di  Paesi in via di
sviluppo nel quadro della cooperazione internazionale, ai sensi della
legge 15 dicembre 1971, n. 1222 e della legge 9 febbraio 1979, n. 38,
nonche'  per  coloro  che  abbiano  svolto  le  attivita'  di  cui ai
precedenti commi nono, decimo e undicesimo.
  Il  periodo  trascorso  all'estero  per ricerche presso qualificati
centri  di  ricerca  attestato con decreto adottato di concerto tra i
Ministri  della  pubblica  istruzione,  degli  affari  esteri e della
ricerca   scientifica,   e   previo  parere  conforme  del  Consiglio
universitario  nazionale,  e'  riconosciuto  equipollente al servizio
svolto   presso   atenei   italiani,   al   fine   del  completamento
dell'anzianita'  di  servizio  richiesta, e sempre che il richiedente
appartenga  ad  una delle categorie specificamente indicate nell'art.
58  per l'ammissione al giudizio di idoneita' per l'inquadramento nel
ruolo  dei ricercatori. La stessa equiparazione si applica ai periodi
di  attivita'  di  ricerca  svolti  presso  l'istituto  universitario
europeo  con  sede  in  Firenze  nonche'  ai  periodi di attivita' di
ricerca  prestata nei ruoli degli istituti pubblici di ricerca di cui
alla tabella VI allegata alla legge 21 marzo 1975, n. 70.
  Nella  stipulazione  dei  contratti di cui al precedente art. 25 le
Universita'   della   Tuscia   e  di  Cassino  dovranno  tener  conto
dell'esperienza  didattica  acquisita  da  coloro che abbiano svolto,
all'atto  dell'entrata  in  vigore della legge 3 aprile 1979, n. 122,
istitutiva  delle  rispettive universita' statali, almeno tre anni di
insegnamento nei corsi funzionanti nelle stesse sedi.
  I  professori che abbiano svolto prima dell'entrata in vigore della
legge  3  aprile  1979,  n.  122,  incaricati di insegnamenti, per un
periodo  corrispondente  a  quello  previsto  per  la stabilizzazione
dall'art.  4  del  decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 59, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 76, ovvero
che  abbiano  completato  il  triennio  previsto dal decreto-legge 23
dicembre  1978,  n.  817, convertito in legge con modificazioni dalla
legge  19 febbraio 1979, n. 54, presso i corsi gia' funzionanti nelle
sedi  universitarie della Tuscia e di Cassino, possono partecipare ai
giudizi  di  idoneita'  per  professore  associato,  sempre  che tali
incarichi  siano  stati  conferiti  con le modalita' di cui al citato
art. 4 del decreto-legge n. 580, convertito nelle legge n. 766. (32)
---------------
AGGIORNAMENTO (20)
  La  Corte  Costituzionale con sentenza 26 giugno- 7 luglio 1995, n.
305   (in   G.U.   1a   s.s.   12/07/1995,   n.   29)  ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 103, primo e settimo comma
del  d.P.R.  11  luglio  1980,  n.  382  (Riordinamento della docenza
universitaria,  relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione
organizzativa  e  didattica),  nella  parte  in  cui,  ai  fini della
ricostruzione di carriera dei professori di ruolo, rende valutabili i
servizi  prestati  nella scuola secondaria, assimilandoli al servizio
prestato  in  una  delle  figure  di  cui  all'art.  7 della legge 21
febbraio  1980,  n.  28 (Delega al Governo per il riordinamento della
docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di  formazione, e per la
sperimentazione organizzativa e didattica).
  Ha  inoltre dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11
marzo  1953,  n.  87,  l'illegittimita'  costiuzionale dell'art. 103,
secondo e terzo comma del d.P.R. n. 382 del 1980, nella parte in cui,
ai   fini  della  ricostruzione  di  carriera,  rispettivamente,  dei
professori associati e dei ricercatori confermati, rende valutabili i
servizi  prestati  nella  scuola secondaria assimilandoli al servizio
prestato  in  una  delle  figure  di  cui  all'art.  7 della legge 21
febbraio 1980, n. 28.
---------------
AGGIORNAMENTO (32)
  La  L.  19  ottobre 1999, n. 370 ha disposto (con l'art. 8 comma 6)
che  "Con  decorrenza dal 1 gennaio 2000 e' riconosciuto al personale
docente  e  ricercatore  delle universita', per il quale non e' stata
applicata la disposizione di cui all'articolo 103, settimo comma, del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il
servizio  prestato  nella  scuola secondaria, entro i limiti e con le
modalita' di cui al citato articolo 103".
--------------
AGGIORNAMENTO (36)
  La  Corte  Costituzionale  con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n.
191   (in   G.U.   1a   s.s.   11/06/2008,   n.   25)  ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  103,  terzo  comma,  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11  luglio  1980, n. 382
(Riordinamento   della  docenza  universitaria,  relativa  fascia  di
formazione   nonche'   sperimentazione  organizzativa  e  didattica),
modificato dall'art. 23 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante
"Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  (Legge  finanziaria  2000)",  nella  parte  in  cui non
riconosce ai ricercatori universitari, all'atto della loro immissione
nella  fascia  dei  ricercatori  confermati,  per  intero ai fini del
trattamento  di  quiescenza  e  previdenza  e per i due terzi ai fini
della carriera, l'attivita' effettivamente prestata nelle universita'
in  qualita'  di tecnici laureati con almeno tre anni di attivita' di
ricerca.
                              Art. 104.
Norme particolari per i    provenienti    da    enti    pubblici   di
                      sperimentazione e ricerca

  Ai  dipendenti  di  ruolo  degli enti pubblici di sperimentazione e
ricerca,  contemplati  nella  tabella VI allegata alla legge 20 marzo
1975,  n.  70,  che conseguano la nomina nei ruoli di cui al presente
decreto,  gia'  in  godimento  ci  stipendio  maggiore di quello loro
spettante  nei  ruoli  universitari,  e'  attribuito,  all'atto della
nomina,  un assegno annuo pensionabile pari alla differenza tra i due
stipendi annui lordi.
  L'assegno  di  cui al precedente comma, e' gradualmente riassorbito
con  i miglioramenti conseguiti per attribuzione di aumenti periodici
o di successive classi di stipendio nella nuova carriera.
                              Art. 105
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
                              Art. 106. 
      Esonero transitorio dall'obbligo di impegno a tempo pieno 
 
  I professori ordinari che al 1 novembre 1980  ricoprono  l'incarico
accademico di rettore  sono  esonerati  dall'obbligo  dell'impegno  a
tempo pieno fino alla scadenza del loro mandato. 
  Nel primo quinquennio di applicazione del presente decreto  a  tale
carica possono comunque essere eletti i professori fuori ruolo. 
((1)) 
------------ 
  L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980,  n.  213,  ha  disposto  la
cancellazione del Capo IX. 
                              Art. 107. 
                 Graduale attuazione del tempo pieno 
 
  Le disposizioni del presente decreto relative  al  regime  a  tempo
pieno dei professori ordinari ed associati saranno operanti a partire
dall'anno accademico 1981-82. 
((1)) 
------------ 
  L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980,  n.  213,  ha  disposto  la
cancellazione del Capo IX. 
                              Art. 108. 
            Attuazione del regime delle incompatibilita' 
 
  Le incompatibilita' previste dall'art. 13 divengono operanti, per i
professori di  ruolo  che  gia'  versino  in  tali  situazioni,  alla
scadenza dei relativi mandati od incarichi e comunque dal 1  novembre
1982. 
  In prima applicazione del presente decreto i  professori  collocati
in aspettativa ai sensi del precedente art. 13 possono optare per  il
tempo pieno acquisendo il diritto al relativo  trattamento  economico
qualora competa. 
((1)) 
------------ 
  L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980,  n.  213,  ha  disposto  la
cancellazione del Capo IX. 
                              Art. 109. 
Norme transitorie su trasferimenti e sulle nomine  dei  vincitori  di
              concorso a posti di professore ordinario. 
 
  Le limitazioni di cui al precedente art.  8  non  si  applicano  ai
trasferimenti  disposti  per  l'anno  accademico  1980-81.   Non   si
applicano altresi' nella prima attuazione del presente  provvedimento
ai vincitori di concorsi banditi o espletati precedentemente alla sua
entrata in vigore nonche' per la destinazione ai corsi di  laurea  di
nuova istituzione. Nella prima applicazione del presente decreto,  al
fine di assicurare  il  mantenimento  del  loro  attuale  livello  di
funzionamento le facolta' presso le quali nelle more  di  svolgimento
di un concorso si sia reso disponibile un posto di professore di 
ruolo possono avvalersi dei risultati del medesimo per chiamare un 
  vincitore  non  chiamato  dalle  facolta'  che  hanno  richiesto  i
  concorsi. 
((Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai 
concorsi per docente universitario di prima e seconda fascia  banditi
in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto)). 
(1) 
------------ 
  L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980,  n.  213,  ha  disposto  la
cancellazione del Capo IX. 
                              Art. 110. 
      Collocamento a riposo anticipato dei professori ordinari 
 
  Ai professori ordinari in servizio alla data  dell'11  marzo  1980,
data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 1980, n.  28,  e  a
quelli nominati in ruolo a seguito  di  concorsi  gia'  banditi  alla
medesima data si applicano le norme gia' vigenti per il  collocamento
fuori ruolo all'inizio  dell'anno  accademico  successivo  e  per  il
collocamento a riposo, salvo che essi non chiedano di  anticipare  il
collocamento fuori ruolo al compimento del sessantacinquesimo anno di
eta' e quello a riposo al compimento dei  cinque  anni  dal  predetto
collocamento fuori ruolo. 
  Il collocamento fuori ruolo  e  quello  a  riposo  anticipato  sono
disposti senza pregiudizio alcuno ai fini economici e previdenziali. 
  L'anticipato collocamento fuori ruolo puo' essere  richiesto  anche
dopo il compimento del sessantacinquesimo anno  di  eta'  e  fino  al
settantesimo. ((21)) 
(1) 
------------ 
  L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980,  n.  213,  ha  disposto  la
cancellazione del Capo IX. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (21) 
  La L. 28 dicembre 1995, n.549 ha disposto (con l'art. 1  comma  30)
che  "La  durata  del  collocamento  fuori   ruolo   dei   professori
universitari  di  prima  e  seconda  fascia,  che  precede  il   loro
collocamento a riposo, prevista dagli articoli 19 e 110  del  decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e  successive
modificazioni, e' ridotta a tre anni". 
                              Art. 111. 
    Esclusione dal giudizio di conferma dei professori associati 
 
  Non sono soggetti  al  giudizio  di  conferma  nella  fascia  degli
associati i professori gia'  incaricati  stabilizzati  e  coloro  che
prima della nomina in ruolo abbiano maturato il triennio di  incarico
di cui all'art. 5, terzo comma, n. 1), della legge 21 febbraio  1980,
n. 28. 
((1)) 
------------ 
  L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980,  n.  213,  ha  disposto  la
cancellazione del Capo IX. 
                              Art. 112. 
       Decorrenza degli effetti giuridici degli inquadramenti 
 
  Gli effetti giuridici degli inquadramenti nel ruolo dei  professori
associati e in quello dei ricercatori universitari, per  coloro  che,
beneficiando delle disposizioni previste per  la  prima  applicazione
del  presente  decreto,  abbiano  superato  il  primo   giudizio   di
idoneita', decorrono dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
((1)) 
------------ 
  L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980,  n.  213,  ha  disposto  la
cancellazione del Capo IX. 
                              Art. 113. 
                    Conservazione degli incarichi 
 
  Al fine di  garantire  la  conservazione  degli  insegnamenti  gia'
attivati alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  per
assicurare il connesso livello di funzionamento delle facolta',  sono
prorogati gli incarichi  di  insegnamento  di  coloro  che  siano  in
servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente  decreto.  Tale
disposizione si applica anche ai professori  di  ruolo,  anche  se  a
tempo  pieno,  che  ricoprano  incarichi   di   insegnamento   presso
universita' statali o non statali.((5)) 
  Gli incaricati degli insegnamenti di cui al precedente  comma  sono
confermati  nel  loro  ufficio  salvo  espressa  rinuncia  fino  alla
chiamata di un nuovo titolare e  comunque  non  oltre  l'espletamento
della seconda tornata concorsuale. 
  Gli incaricati possono, a domanda, essere trasferiti  nella  stessa
facolta' ad altro insegnamento per  il  quale  sia  sopravvenuta  una
vacanza, dichiarata dalla facolta'  a  seguito  di  trasferimento  di
professore di ruolo o di cessazione di professore  ufficiale,  sempre
che  alla  copertura  della  disciplina  la  facolta'   non   intenda
provvedere mediante chiamata. 
  La stessa norma si applica altresi' per i corsi di laurea di  nuova
istituzione. 
  Gli incaricati supplenti gia' in servizio all'atto dell'entrata  in
vigore del presente decreto possono essere  riconfermati  sul  posto,
sempre in qualita' di supplenti, ove il  titolare  sia  collocato  in
aspettativa. 
(1) 
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  L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980,  n.  213,  ha  disposto  la
cancellazione del Capo IX. 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 13 agosto 1984, n. 478 ha disposto (con  l'art.  2)  che  "Il
disposto dell'articolo 113, primo comma, seconda parte,  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  11  luglio  1980,  n.   382,   va
interpretato nel senso che esso si applica ai soli professori gia' di
ruolo alla data  di  entrata  in  vigore  dello  stesso  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 382". 
                              Art. 114. 
                      Conferimento di supplenze 
 
  Gli  affidamenti  e   le   supplenze   possono   essere   conferite
esclusivamente a professori di ruolo  e  a  ricercatori  ((...))  del
medesimo  settore  scientifico-disciplinare  o  di  settore   affine,
appartenenti  alla  stessa  facolta';  in  mancanza,   con   motivata
deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori ((...)) di altra
facolta'  della  stessa  universita'  ovvero  di  altra  universita'.
((PERIODO ABROGATO DALLA L. 14 GENNAIO 1999, N. 4)). (19) 
  Le supplenze, di  cui  al  precedente  comma,  sono  conferite  con
deliberazione  del  consiglio  di  facolta',  che  le   adottera'   a
maggioranza  assoluta.   La   deliberazione   dara'   ragione   delle
valutazioni comparative in base alle quali e' stata operata la scelta
tra coloro che hanno presentato domanda  per  il  conferimento  della
supplenza. 
  Per il periodo di effettivo svolgimento della supplenza  e'  dovuto
un compenso, ragguagliato a mese, pari  alla  meta'  dello  stipendio
lordo spettante al professore  associato  alla  classe  iniziale  del
livello retributivo. 
  Fino all'adozione delle norme delegate che  provvedono  a  rivedere
gli ordinamenti delle scuole  a  fini  speciali  e  delle  scuole  di
specializzazione  e   perfezionamento,   nulla   e'   innovato,   per
l'attribuzione degli insegnamenti in dette scuole, negli  ordinamenti
vigenti, oltre a  quanto  disposto  nel  presente  decreto.  Per  gli
insegnamenti eventualmente attribuiti ai professori di ruolo  valgono
le norme previste dal precedente art. 9, anche se a tempo pieno. 
(1) 
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  L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980,  n.  213,  ha  disposto  la
cancellazione del Capo IX. 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni  dalla
L. 21 giugno 1995, n. 236, ha disposto (con l'art. 11-quater) che "Il
primo comma  dell'articolo  114  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cosi' come  da  ultimo  modificato
dall'articolo 12, comma 5, della legge 19 novembre 1990, n.  341,  va
interpretato nel senso che le  universita',  compatibilmente  con  le
risorse disponibili nei propri bilanci, possono conferire affidamenti
e supplenze retribuite ai ricercatori confermati,  qualora  l'impegno
didattico conseguente superi  quello  stabilito  nell'articolo  32  e
successive modificazioni del medesimo decreto. 
                              Art. 115. 
Partecipazione di rappresentanti di enti o privati  nei  consigli  di
                  amministrazione delle Universita' 
 
  Gli enti e i privati hanno diritto alla designazione di un  proprio
rappresentante   in   seno   al    consiglio    di    amministrazione
dell'universita' qualora versino all'ateneo un  contributo  anno  non
inferiore a lire 100 milioni. Tale minimo puo'  essere  adeguato  con
successivi decreti ministeriali. 
((1)) 
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  L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980,  n.  213,  ha  disposto  la
cancellazione del Capo IX. 
                              Art. 116. 
Norme transitorie per l'attribuzione degli insegnamenti vacanti in 
attesa della prima tornata di giudici  di  idoneita'  per  professori
                             associati. 
 
  Sino all'espletamento della prima tornata dei giudizi di  idoneita'
a professore associato  non  possono  essere  ulteriormente  attivati
insegnamenti per i quali, nei  tre  anni  accademici  precedenti  non
siano stati sostenuti esami. 
  Per l'attivazione degli altri  insegnamenti  vacanti,  qualora  sia
comprovata l'impossibilita' di provvedervi con le modalita' di cui ai
precedenti articoli 113 e  114,  le  facolta'  possono  provvedere  a
conferirli mediante la stipula di  contratti  di  diritto  privato  a
tempo determinato, con le modalita' di cui all'art. 25 e  secondo  la
disciplina di cui all'art. 29. 
  La stipula di questi contratti e' subordinata  al  nulla  osta  del
Ministero  della  pubblica  istruzione  su   parere   del   Consiglio
universitario nazionale. 
((1)) 
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  L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980,  n.  213,  ha  disposto  la
cancellazione del Capo IX. 
                              Art. 117. 
                        Professori incaricati 
 
  Fino alla cessazione degli incarichi la posizione giuridica  ed  il
trattamento economico dei professori incaricati restano disciplinati,
per quanto noi espressamente previsto  nel  presente  decreto,  dalle
vigenti norme. 
  Qualora  un  professore  di  ruolo  venga  chiamato   a   ricoprire
l'insegnamento di  un  incaricato  stabilizzato  o  stabilizzando,  a
quest'ultimo viene assegnato un  insegnamento  giudicato  affine  dal
consiglio di facolta'; in mancanza, il corso viene diviso per  numero
di studenti tra i due docenti. 
((1)) 
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  L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980,  n.  213,  ha  disposto  la
cancellazione del Capo IX. 
                              Art. 118. 
Estensione della  disciplina  delle  incompatibilita'  ai  professori
                       incaricati stabilizzati 
 
  La disciplina delle incompatibilita' prevista dal  precedente  art.
13 e' estesa ai professori incaricati stabilizzati con i  criteri  di
cui al precedente art. 148. 
  I professori incaricati stabilizzati, ai fini di cui al  precedente
primo  comma,  sono  sospesi  dall'incarico  di  insegnamento,  fermo
restando il loro diritto  a  partecipare  ai  giudizi  di  idoneita'.
Qualora   la   situazione    di    incompatibilita'    cessi    prima
dell'espletamento della seconda tornata  dei  giudizi  di  idoneita',
essi hanno diritto a riprendere l'insegnamento,  per  il  quale  sono
incaricati, fino a tale scadenza. 
((1)) 
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  L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980,  n.  213,  ha  disposto  la
cancellazione del Capo IX. 
                              Art. 119. 
Conferma dello stato  giuridico  di  alcune  categorie  di  personale
                            universitario 
 
  Gli assistenti del ruolo ad esaurimento anche se contemporaneamente
incaricati  stabilizzati,  i  tecnici  laureati,  gli   astronomi   e
ricercatori degli osservatori astronomici  e  vesuviano,  i  curatori
degli orti botanici ed i conservatori dei musei, qualora non superino
il giudizio di idoneita' a professore associato ovvero non  intendano
sottoporsi al giudizio stesso, conservano il loro stato giuridico  ed
economico. 
  Rimangono  ferme  le  disposizioni  che  disciplinano   i   compiti
didattici degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, ivi
comprese le attivita' didattiche per piccoli gruppi, i seminari e  le
esercitazioni. 
  Gli assistenti del ruolo ad esaurimento,  che  al  di  fuori  delle
ipotesi previste dalla parte prima del titolo V del  testo  unico  10
gennaio 1957, n. 3, assumano le cariche, i mandati o gli  uffici,  di
cui all'art.  13  sono  collocati  in  aspettativa  con  le  medesime
modalita' stabilite per i professori di  ruolo,  compresi  i  criteri
previsti dal precedente art. 183. 
((1)) 
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  L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980,  n.  213,  ha  disposto  la
cancellazione del Capo IX. 
                              Art. 120. 
                 Passaggio ad altre amministrazioni 
 
  Coloro che hanno titolo a presentare  domanda  per  l'inquadramento
nel ruolo dei  professori  associati  o  in  quello  dei  ricercatori
universitari, e che non superino o che  non  intendano  sostenere  il
giudizio  di  idoneita',  possono  chiedere  il  passaggio  ad  altre
amministrazioni pubbliche eccetto gli enti pubblici  di  ricerca,  da
individuare secondo un criterio di coerenza con  la  professionalita'
acquisita nell'universita'. 
  Espletate  le  procedure  relative  ai  giudizi  di  idoneita',  il
Ministero  della  pubblica  istruzione  con   proprio   decreto,   da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  stabilisce  un  termine   di
sessanta  giorni  dalla  data  della  pubblicazione,  entro  cui  gli
aspiranti al passaggio debbono presentare la  domanda  relativa,  con
l'indicazione  anche  delle  amministrazioni  pubbliche  alle   quali
preferiscono essere destinata. La domanda deve essere corredata dalla
documentazione che comprovi la preparazione acquista nell'universita'
e l'anzianita' di servizio. 
  Il Ministro della  pubblica  istruzione,  con  decreto  da  emanare
d'intesa con la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  con  i
responsabili  delle  amministrazioni  interessate,   determinera'   i
contingenti  relativi   ai   passaggi   effettuabili   per   ciascuna
amministrazione. I contingenti sono  fissati  anche  in  soprannumero
rispetto  alle  dotazioni  organiche  dei  ruoli   delle   rispettive
amministrazioni interessate, in modo che comprendano complessivamente
un numero di posti pari a quello degli aspiranti. 
  Il  paesaggio  avviene  previo  giudizio   positivo   di   apposita
commissione costituita presso l'amministrazione interessata e formata
da quattro membri appartenenti all'amministrazione e di un professore
universitario ordinario che la presiede. 
  Il giudizio accertera' la coerenza della preparazione del candidato
con il lavoro da svolgere e i rapporti di equipollenza con  il  posto
cui si  riferisce  il  passaggio,  tenuto  conto  dell'anzianita'  di
servizio, la quale determina anche l'ordine per  l'inquadramento  nel
ruolo. Il possesso dell'abilitazione  all'insegnamento  nella  scuola
equivale all'accertamento della coerenza ai fini del  passaggio  alla
corrispondente amministrazione. 
  ((Le procedure di cui ai commi  secondo,  terzo,  quarto  e  quinto
devono essere espletate entro nove mesi dalla data  di  presentazione
della domanda di cui al secondo comma, e  sino  a  tale  termine  gli
interessati sono mantenuti in servizio nella qualifica e  nella  sede
di appartenenza. 
  Fino al momento dell'effettivo inquadramento nella  amministrazione
pubblica interessata continuera' ad essere corrisposto il trattamento
economico in godimento)). 
(1) 
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  L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980,  n.  213,  ha  disposto  la
cancellazione del Capo IX. 
                              Art. 121. 
                   Esercizio della libera docenza 
 
  Coloro che hanno conseguito l'abilitazione alla libera docenza e ne
abbiano ottenuto la conferma, alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto possono esercitarla secondo le norme vigenti che  ne
disciplinano l'utilizzazione. 
  Si ha per confermata, la libera docenza gia' valutata positivamente
dal consiglio di facolta', sempre alla data di entrata in vigore  del
presente decreto, ancorche' non sia intervenuto il  relativo  decreto
ministeriale. 
((1)) 
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  L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980,  n.  213,  ha  disposto  la
cancellazione del Capo IX. 
                              Art. 122. 
   Adeguamento delle universita' non statali alla nuova disciplina 
 
  Sino all'entrata  in  vigore  della  legge  sulle  universita'  non
statali, il cui progetto dovra' essere presentato  dal  Governo  alle
Camere  entro  il  31  ottobre  1980,  sono   consentiti   contributi
finanziari alle universita' stesse, nei termini e con le modalita' di
cui  al  successivo  comma,  a  sgravio  del  maggior   onere   dalle
universita'  predette  sopportato  per  il   personale   docente   in
dipendenza dell'applicazione del presente decreto, e sempre che  esse
adeguino i loro statuti alla nuova disciplina del  personale  docente
contenuta nel presente decreto. Tali contributi non potranno comunque
protrarsi oltre l'anno accademico 1981-82. ((2)) 
  Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della  pubblica
istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, di concerto
con il Ministro del tesoro, determina per ciascun anno accademico,  i
contributi di cui al precedente comma, tenendo  conto,  per  ciascuna
delle universita' non statali interessate: 
    a) della consistenza dell'organico  del  personale  docente,  con
particolare riferimento agli inquadramenti da attuarsi ai  sensi  del
presente decreto; 
    b) delle condizioni finanziarie delle universita' stesse; 
    c) degli orientamenti programmatici del Governo in materia di 
statizzazione delle universita' non statali, anche in riferimento al 
    piano biennale transitorio di cui al precedente art. 2, ultima 
  comma. 
Nello stesso periodo fissato dal primo comma del presente articolo, 
le  universita'  non  statali   potranno   conferire   contratti   di
insegnamento anche a professori delle universita' statali. 
(1) 
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  L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980,  n.  213,  ha  disposto  la
cancellazione del Capo IX. 
    
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 14 agosto 1982, n. 590 ha disposto (con l'art.  4,  comma  1)
che "Il termine per la  presentazione  del  disegno  di  legge  sulle
universita' non statali di cui al primo comma dell'articolo  122  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.  382,  e'
prorogato al 31 ottobre 1983". 
                              Art. 123. 
                     Norme abrogative e fiscali 
 
  Gli ultimi due commi dell'art. 19 della legge  18  marzo  1958,  n.
349, come sostituiti dall'art. 23 della legge 24  febbraio  1967,  n.
62, e tutte le disposizioni che comunque  consentano  di  assumere  o
utilizzare a qualsiasi titolo personale  non  previsto  dal  presente
decreto, sono abrogati. 
  Restano ferme le nullita' di diritto e l'assoluta in  produttivita'
di qualunque effetto e conseguenza ne confronti  dell'amministrazione
dell'assunzione  di   personale   e   dell'affidamento   di   compiti
istituzionali   effettuati   in   violazione   della   gia'   vigente
legislazione universitaria ovvero di  quanto  previsto  nel  presente
decreto, salve  le  responsabilita'  disciplinari,  amministrative  e
penali dei  docenti  e  degli  altri  funzionari  responsabili  delle
violazioni. 
  E' altresi' abrogato il primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 1
ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con  modificazioni,  dalla
legge  30  novembre  1973,  n.  766,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, nonche' il secondo comma dell'art. 131 del testo  unico
31  agosto  1933,  n.  1592.  E'  inoltre  abrogato  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 1 dicembre 1952, n. 4512. 
  A decorrere dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto
non sono applicabili alle universita' statali le disposizioni di  cui
all'art. 63 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. 
  Le disposizioni contenute nell'art.  10  della  legge  29  febbraio
1980, n. 31, si applicano anche alle prestazioni rese dai policlinici
universitari e dalle cliniche universitarie convenzionate. 
((1)) 
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  L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980,  n.  213,  ha  disposto  la
cancellazione del Capo IX. 
                              Art. 124. 
                          Entrata in vigore 
 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 11 luglio 1980 
 
                               PERTINI 
 
                          COSSIGA - SARTI - 
PANDOLFI - LA MALFA 
- GIANNINI 
 
Visto, il Guardasigilli: MORLINO 
  Registrato alla Corte dei Conti, addi' 28 luglio 1980 
  Atti di Governo, registro n. 29, foglio n. 8 
((1)) 
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  L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980,  n.  213,  ha  disposto  la
cancellazione del Capo IX.