DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n. 396

  Regolamento  per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento
dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15
maggio 1997, n. 127.
 
 Vigente al: 5-8-2012  
 

Titolo I

Degli uffici dello stato civile

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione,
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238;
  Viste  le  preliminari  deliberazioni  del  Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 30 aprile 1999 e del 7 luglio 2000;
  Sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali ai sensi
dell'articolo  9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
  Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 2000;
  Acquisito  il  parere della competente Commissione della Camera del
deputati;
  Considerato  che  il  termine  per  l'emissione  del  parere  della
competente  commissione  parlamentare del Senato della Repubblica, ai
sensi  dell'art.  2, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e'
decorso  in  data  11  agosto  2000  senza  la pronuncia del predetto
parere;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 ottobre 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro per la funzione pubblica, del Ministro della giustizia e del
Ministro dell'interno;


                                EMANA
                       il seguente regolamento

                               Art. 1
               Ufficio ed ufficiale dello stato civile

  1. Ogni comune ha un ufficio dello stato civile.
  2.  Il sindaco, quale ufficiale del Governo, o chi lo sostituisce a
norma di legge, e' ufficiale dello stato civile.
  3.  Le  funzioni  di  ufficiale  dello  stato civile possono essere
delegate ai dipendenti a tempo indeterminato ((e, in caso di esigenze
straordinarie  e  temporalmente  limitate,  a tempo determinato)) del
comune,  previo  superamento di apposito corso, o al presidente della
circoscrizione  ovvero  ad  un  consigliere  comunale che esercita le
funzioni  nei  quartieri  o nelle frazioni, o al segretario comunale.
Per  il ricevimento del giuramento di cui all'articolo 10 della legge
5  febbraio  1992,  n.  91,  e per la celebrazione del matrimonio, le
funzioni  di  ufficiale  dello  stato  civile possono essere delegate
anche  a  uno  o  piu' consiglieri o assessori comunali o a cittadini
italiani  che  hanno  i  requisiti  per  la  elezione  a  consigliere
comunale.
                               Art. 2
                        (Delega di funzioni)

   1.  Il  conferimento  della  delega  non  priva  il  sindaco della
titolarita' delle funzioni di ufficiale dello stato civile.
   2.  La delega ai dipendenti a tempo indeterminato del comune ed al
segretario  comunale  deve  essere  conferita  con  provvedimento del
sindaco  da  comunicare  al prefetto e resta valida sino a quando non
viene revocata.
   3.  La delega di cui al comma 2 puo' riguardare l'esercizio totale
o  parziale  delle  funzioni e non richiede accettazione. Il delegato
puo'  rinunciarvi per gravi e comprovati motivi con atto ricevuto dal
sindaco.  La  rinuncia  ha  effetto  dopo trenta giorni se entro tale
termine non viene respinta.
   4.  La  delega  conferita a soggetti diversi da quelli indicati al
comma  2 deve essere espressamente accettata dagli interessati e puo'
formare  oggetto  di  rinuncia  con  atto  indirizzato al sindaco che
produce  i  suoi  effetti  dal  giorno  successivo  a  quello del suo
ricevimento.
   5.  Il  sindaco  puo'  revocare la delega. La revoca e la rinuncia
sono comunicate al prefetto.
   6.  Avverso  l'atto  che  respinge  la rinuncia l'interessato puo'
presentare,   entro   10   giorni   dal  ricevimento  della  relativa
comunicazione, ricorso al prefetto.
                               Art. 3
                          (Uffici separati)

   1.   I  comuni  possono  disporre,  anche  per  singole  funzioni,
l'istituzione di uno o piu' separati uffici dello stato civile.
   2.  Gli  uffici  separati  dello  stato civile vengono istituiti o
soppressi  con  deliberazione della giunta comunale. Il relativo atto
e' trasmesso al prefetto.
                               Art. 4
                        (Corsi di formazione)

   1.  I  corsi  di  cui  all'articolo 1, comma 3, sono organizzati e
disciplinati  con decreto del Ministro dell'interno, adottato sentita
l'Associazione   nazionale   dei  comuni  italiani  e  l'Associazione
nazionale di categoria degli ufficiali dello stato civile.
   2.  Fino  alla conclusione dei corsi di cui al comma 1, il sindaco
puo'  delegare  le  funzioni di ufficiale dello stato civile a coloro
che,  alla  data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno
svolto  per  almeno  cinque anni le funzioni di ufficiale dello stato
civile  ovvero  le  hanno  svolte  per  un periodo inferiore ed hanno
frequentato  uno dei corsi di aggiornamento professionale organizzati
dal Ministero dell'interno.
   3.  Per gravi motivi, ciascun dipendente a tempo indeterminato del
comune  puo'  essere  delegato ad esercitare le funzioni di ufficiale
dello stato civile.

Titolo II

Delle funzioni degli ufficiali dello stato civile

                               Art. 5
            (Compiti degli ufficiali dello stato civile)

   1. L'ufficiale dello stato civile, nel dare attuazione ai principi
generali  sul servizio dello stato civile di cui agli articoli da 449
a  453 del codice civile e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, espleta i seguenti compiti:
a) forma, archivia, conserva e aggiorna tutti gli atti concernenti lo
   stato  civile  e  cura,  nelle forme previste, la trasmissione dei
   dati al centro nazionale di raccolta di cui all'articolo 10, comma
   2, lettera d);
b) trasmette alle pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta in
   base   alle  norme  vigenti  gli  estratti  e  i  certificati  che
   concernono lo stato civile, in esenzione da ogni spesa;
c) rilascia,  nei  casi  previsti,  gli  estratti e i certificati che
   concernono   lo  stato  civile,  nonche'  le  copie  conformi  dei
   documenti depositati presso l'ufficio dello stato civile;
d) verifica, per le pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta,
   la   veridicita'   dei  dati  contenuti  nelle  autocertificazioni
   prodotte dai cittadini in tutti i casi consentiti dalla legge.
                               Art. 6
                          (Incompatibilita)

   1.  L'ufficiale  dello stato civile non puo' ricevere gli atti nei
quali  egli,  il  coniuge,  i suoi parenti o affini in linea retta in
qualunque  grado,  o  in  linea  collaterale  fino  ai secondo grado,
intervengono come dichiaranti.
                               Art. 7
                          (Rifiuto di atti)

   1.  Nel  caso  in  cui  l'ufficiale  dello  stato  civile  rifiuti
l'adempimento  di  un  atto  da chiunque richiesto, deve indicare per
iscritto al richiedente i motivi del rifiuto.
                               Art. 8
              (Altri casi di esercizio delle funzioni)

   1. Adempiono le funzioni di ufficiale dello stato civile, nei casi
previsti  dalla  legge,  le  autorita'  diplomatiche  o  consolari, i
comandanti   di   navi,  i  commissari  di  bordo,  i  comandanti  di
aeromobili,  i  direttori  sanitari  e  coloro  che  ne fanno le veci
secondo  le  disposizioni  vigenti,  nonche'  le  autorita'  militari
responsabili del comando nelle zone di operazioni eseguite come forze
di pace o di guerra.
                               Art. 9
                       (Indirizzo e vigilanza)

   1.  L'ufficiale  dello  stato civile e' tenuto ad uniformarsi alle
istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell'interno.
   2.  La  vigilanza  sugli  uffici  dello  stato  civile  spetta  al
prefetto.

((Titolo III

Delle norme generali relative alla formazione e alla archiviazione degli atti e degli archivi dello stato civile
))

                               Art. 10 
                       (Archivio informatico) 
 
   1. In  ciascun  ufficio  dello  stato  civile  sono  registrati  e
conservati in un unico archivio informatico tutti  gli  atti  formati
nel comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti,  riguardanti
la cittadinanza, la nascita, i matrimoni e la morte. 
   2. Le modalita' tecniche per la iscrizione,  la  trascrizione,  la
annotazione, la trasmissione e  la  tenuta  degli  atti  dello  stato
civile conservati negli archivi di cui al comma 1 sono stabilite  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da  emanarsi  entro
dodici mesi dalla pubblicazione del presente regolamento su  proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  degli  affari
esteri,  sentiti  l'Autorita'  per   l'informatica   nella   pubblica
amministrazione, il Garante per la protezione dei  dati  personali  e
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi: 
a) formazione degli atti su base informatica e conservazione dei dati
   sia nel luogo in cui sono formati  gli  atti  che  nel  comune  di
   attuale residenza della persona cui si riferiscono; 
b) garanzia della sicurezza e della  inalterabilita'  dei  dati,  una
   volta formati e sottoscritti i relativi atti, e possibilita' della
   loro rettificazione ed annotazione; 
c) trasmissione telematica dei  dati,  eventualmente  utilizzando  la
   rete unitaria della pubblica amministrazione, nel  rispetto  della
   legge 31 dicembre 1996,  n.  675,  e  in  modo  da  assicurare  la
   verifica dell'effettivo trasferimento dei dati medesimi; 
d) istituzione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio  dello  Stato,
   di un  centro  nazionale  di  raccolta  dei  supporti  informatici
   contenente tutti  i  dati  registrati  negli  archivi  informatici
   comunali per  assicurarne  la  conservazione  in  caso  di  eventi
   dannosi o calamitosi; tale centro e' tenuto a svolgere  i  compiti
   di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 5, comma 1, in  caso
   di prolungata impossibilita' di accesso ai dati  conservati  negli
   archivi comunali; i dati sono conservati separatamente per ciascun
   comune,  secondo   modalita'   che   ne   rendano   possibile   la
   consultazione, per  le  sole  finalita'  indicate  nella  presente
   lettera, da parte dei rispettivi ufficiali dello stato civile; 
e) previsione della possibilita'  di  redigere  provvisoriamente  gli
   atti su base cartacea sotto forma di processo verbale, in caso  di
   inutilizzabilita' temporanea dei sistemi informatici, con  obbligo
   di inserirli appena possibile negli archivi di cui al comma 1; 
f) adozione,  per  gli  atti  formati  all'estero   dalle   autorita'
   diplomatiche o consolari, di strumenti idonei ad assicurare quanto
   previsto nelle lettere a), b), c), e); 
g) indicazione delle modalita' e fissazione del termine a partire dal
   quale potranno essere attivati e di quello entro il quale dovranno
   essere resi pienamente operanti gli archivi  di  cui  al  comma  1
   prevedendo eventualmente una fase preliminare di sperimentazione; 
h) definizione  delle  modalita'  e  dei  tempi   per   la   graduale
   archiviazione mediante supporti  informatici  dei  registri  dello
   stato civile utilizzati prima  della  entrata  in  funzione  degli
   archivi di cui al comma 1 e  previsione  delle  modalita'  per  la
   successiva immissione nei suddetti archivi dei dati gia' contenuti
   nei registri. ((1)) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  L'	Avviso di rettifica (in G.U. 20/02/2001, n.42) ha  disposto  che
nel presente decreto "prima dell'art. 10,  deve  essere  inserito  il
seguente titolo, con relativa rubrica:  "Titolo  III  -  Delle  norme
generali relative alla formazione e alla archiviazione degli  atti  e
degli archivi dello stato civile"". 
                               Art. 11 
                       (Contenuto degli atti) 
 
   1. Gli atti dello stato civile, oltre a quanto  e'  prescritto  da
altre particolari  disposizioni,  devono  enunciare:  il  comune,  il
luogo, l'anno, il mese, il giorno e l'ora in  cui  sono  formati;  il
nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la  residenza  e  la
cittadinanza delle persone  che  vi  sono  indicate  in  qualita'  di
dichiaranti; le persone cui  gli  atti  medesimi  si  riferiscono;  i
testimoni, ove richiesti; i documenti presentati dalle parti. 
   2. I documenti di cui occorre fare menzione nel redigere gli  atti
dello stato civile devono essere enunciati con precisione,  indicando
di ciascuno la specie, la data, l'autorita' che lo ha  emanato  o  il
pubblico ufficiale che lo ha formato e  quelle  altre  particolarita'
che secondo i casi valgono a designarlo esattamente. 
   3. L'ufficiale dello stato civile non puo' enunciare,  negli  atti
di cui e' richiesto, dichiarazioni e indicazioni  diverse  da  quelle
che sono stabilite o permesse per ciascun atto. ((1)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  L'	Avviso di rettifica (in G.U. 20/02/2001, n.42) ha  disposto  che
nel presente decreto "prima dell'art. 10,  deve  essere  inserito  il
seguente titolo, con relativa rubrica:  "Titolo  III  -  Delle  norme
generali relative alla formazione e alla archiviazione degli  atti  e
degli archivi dello stato civile"". 
                               Art. 12 
                 (Modalita' di redazione degli atti) 
 
   1. Gli atti dello stato civile sono redatti secondo le  formule  e
le modalita' stabilite con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da
emanarsi  entro  dodici  mesi  dalla   pubblicazione   del   presente
regolamento, le cui disposizioni entrano in vigore contestualmente  a
quelle  contenute  nel  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. 
   2. Gli atti di nascita, matrimonio e morte sono formati nel comune
in cui tali fatti accadono. Nei casi in cui il  presente  ordinamento
preveda la possibilita' della formazione degli atti in comuni diversi
da  quello  dove  il  fatto  e'  avvenuto,  l'indicazione  del  luogo
dell'evento dovra' essere comunque specificata. 
   3. L'atto,  se  compiuto  alla  presenza  dei  dichiaranti  e  dei
testimoni, ove richiesti, e' immediatamente sottoscritto dai medesimi
e dall'ufficiale dello stato civile che ne da' previamente lettura. 
   4. Se i  dichiaranti  o  i  testimoni  non  possono  sottoscrivere
l'atto, si fa menzione della causa dell'impedimento. 
   5. Se, iniziata la redazione di un atto, sopravviene una causa che
ne impedisce il compimento,  l'ufficiale  dello  stato  civile  deve,
nell'atto medesimo, farne menzione. 
   6.  Gli  atti  dello  stato  civile  sono  chiusi  con  la   firma
dell'ufficiale dello stato civile  competente.  Successivamente  alla
chiusura gli atti non possono subire variazioni. 
   7. Le parti interessate possono  farsi  rappresentare  da  persona
munita di procura speciale risultante da  scrittura  privata,  quando
non e' espressamente  previsto  che  esso  debba  risultare  da  atto
pubblico. 
   8. Gli atti formati in  comuni  diversi  da  quello  di  residenza
devono essere comunicati dall'ufficiale dello  stato  civile  che  li
forma all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza  delle
persone cui gli atti si riferiscono, per la trascrizione. 
   9. In caso di cambiamento di residenza, gli  atti  conservati  nel
comune di provenienza devono essere comunicati  dall'ufficiale  dello
stato civile del comune di provenienza a quello del  comune  dove  la
persona stabilisce la propria residenza, per la trascrizione. 
   10. La trascrizione degli atti e dei provvedimenti  negli  archivi
di cui all'articolo 10,  quando  e'  richiesta,  si  compie  mediante
verbalizzazione dell'atto o del provvedimento. Nel verbale l'atto  e'
riprodotto  per  intero  quando  cio'  e'   espressamente   previsto;
altrimenti e' brevemente riassunto a cura dell'ufficiale dello  stato
civile. 
   11. La trascrizione  puo'  essere  domandata  da  chiunque  vi  ha
interesse, con istanza verbale o con  atto  redatto  per  iscritto  e
trasmesso anche a mezzo posta, o dalla pubblica autorita'. 
   12. Quando l'atto e' scritto in lingua straniera, se ne  trascrive
la traduzione eseguita nel modo stabilito dall'articolo 22. ((1)) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  L'	Avviso di rettifica (in G.U. 20/02/2001, n.42) ha  disposto  che
nel presente decreto "prima dell'art. 10,  deve  essere  inserito  il
seguente titolo, con relativa rubrica:  "Titolo  III  -  Delle  norme
generali relative alla formazione e alla archiviazione degli  atti  e
degli archivi dello stato civile"". 
                               Art. 13 
                           (Casi speciali) 
 
   1. La dichiarazione resa da persona  che  non  conosce  la  lingua
italiana  e'  ricevuta  con  l'ausilio  di  un  interprete  che  deve
previamente prestare il giuramento di  bene  e  fedelmente  adempiere
all'incarico ricevuto. Se la persona e' sorda, muta o non  vedente  o
altrimenti  impedita  a  comunicare  oralmente  e  per  iscritto,  la
dichiarazione  e'  ricevuta  o  con  l'ausilio  di   un   interprete,
scegliendolo di preferenza fra le persone  abituate  a  trattare  con
l'interessato, o comunque con forme e mezzi  idonei  a  garantire  la
conformita' della dichiarazione stessa alla volonta' del dichiarante. 
L'ufficiale dello stato civile fa menzione nell'atto dei  modi  usati
per ricevere la dichiarazione. 
   2. Sono fatte  salve  le  disposizioni  di  legge  in  materia  di
bilinguismo e di tutela delle minoranze linguistiche. ((1)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  L'	Avviso di rettifica (in G.U. 20/02/2001, n.42) ha  disposto  che
nel presente decreto "prima dell'art. 10,  deve  essere  inserito  il
seguente titolo, con relativa rubrica:  "Titolo  III  -  Delle  norme
generali relative alla formazione e alla archiviazione degli  atti  e
degli archivi dello stato civile"". 
                               Art. 14 
                       (Trasmissione di atti) 
 
   1. I provvedimenti dell'autorita' giudiziaria italiana che  devono
essere trascritti annotati negli archivi di cui all'articolo 10  sono
trasmessi senza  indugio  dal  cancelliere  del  giudice  che  li  ha
pronunciati all'ufficiale dello stato civile competente. ((1)) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  L'Avviso di rettifica (in G.U. 20/02/2001, n.42)  ha  disposto  che
nel presente decreto "prima dell'art. 10,  deve  essere  inserito  il
seguente titolo, con relativa rubrica:  "Titolo  III  -  Delle  norme
generali relative alla formazione e alla archiviazione degli  atti  e
degli archivi dello stato civile"". 

Titolo IV

Degli atti dello stato civile formati all'estero

                               Art. 15
                   (Dichiarazioni rese all'estero)

   1.  Le  dichiarazioni  di  nascita e di morte relative a cittadini
italiani   nati   o   deceduti  all'estero  sono  rese  all'autorita'
consolare.
   2.  Le  dichiarazioni  di  cui  al comma 1 devono farsi secondo le
norme   stabilite   dalla  legge  del  luogo  alle  autorita'  locali
competenti,  se  cio'  e'  imposto dalla legge stessa. In questi casi
copia  dell'atto  e'  inviata  senza indugio, a cura del dichiarante,
all'autorita' diplomatica o consolare.
                               Art. 16
                  (Matrimonio celebrato all'estero)

   1.  Il  matrimonio  all'estero,  quando  gli  sposi  sono entrambi
cittadini  italiani  o uno di essi e' cittadino italiano e l'altro e'
cittadino  straniero,  puo'  essere  celebrato  innanzi all'autorita'
diplomatica  o  consolare  competente,  oppure  innanzi all'autorita'
locale  secondo  le  leggi  del luogo. In quest'ultimo caso una copia
dell'atto   e'   rimessa   a  cura  degli  interessati  all'autorita'
diplomatica o consolare.
                               Art. 17
                       (Trasmissione di atti)

   1.  L'autorita'  diplomatica  o  consolare trasmette ai fini della
trascrizione  copia  degli  atti  e  dei  provvedimenti  relativi  al
cittadino  italiano  formati  all'estero  all'ufficiale  dello  stato
civile  del  comune  in  cui  l'interessato ha o dichiara che intende
stabilire  la  propria residenza, o a quello del comune di iscrizione
all'Anagrafe  degli  italiani  residenti all'estero o, in mancanza, a
quello  del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita,
ovvero,  se  egli e' nato e residente all'estero, a quello del comune
di  nascita  o  di  residenza  della madre o del padre di lui, ovvero
dell'avo  materno  o  paterno.  Gli  atti di matrimonio, se gli sposi
risiedono  in  comuni  diversi, saranno inviati ad entrambi i comuni,
dando  ad essi comunicazione del doppio invio. Nel caso in cui non e'
possibile  provvedere con i criteri sopra indicati, l'interessato, su
espresso   invito  dell'autorita'  diplomatica  o  consolare,  dovra'
indicare un comune a sua scelta.
                               Art. 18
                     (Casi di intrascrivibilita)

   1.  Gli  atti  formati all'estero non possono essere trascritti se
sono contrari all'ordine pubblico.
                               Art. 19
                           (Trascrizioni)

   1.  Su  richiesta  dei  cittadini  stranieri  residenti  in Italia
possono  essere  trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti
dello  stato  civile  che li riguardano formati all'estero. Tali atti
devono   essere  presentati  unitamente  alla  traduzione  in  lingua
italiana  e  alla  legalizzazione,  ove  prescritta,  da  parte della
competente autorita' straniera.
   2.  Possono  altresi'  essere  trascritti  gli  atti dei matrimoni
celebrati fra cittadini stranieri dinanzi all'autorita' diplomatica o
consolare   straniera   in   Italia,  se  cio'  e'  consentito  dalle
convenzioni  vigenti  in  materia  con  il  Paese cui detta autorita'
appartiene.
   3.  L'ufficiale dello stato civile puo' rilasciare copia integrale
dell'atto trascritto a richiesta degli interessati.
                               Art. 20
                    (Certificazione sostitutiva)

   1.  L'autorita'  diplomatica  o  consolare  che non e' in grado di
ottenere  dalle  autorita'  locali  copie  degli atti di stato civile
formati  all'estero,  che  devono  essere  trascritti in Italia, puo'
rilasciare,  ai  sensi  dell'articolo  49  del decreto del Presidente
della  Repubblica  5  gennaio 1967, n. 200, dopo avere effettuato gli
accertamenti   del   caso,   una   certificazione  sostitutiva  della
documentazione  non  potuta  acquisire che verra' trascritta presso i
comuni italiani.

Titolo V

Dei documenti che si presentano all'ufficiale dello stato civile

                               Art. 21
              (Registrazione e legalizzazione di atti)

   1.   Le   procure   e   gli  altri  documenti  che  si  presentano
all'ufficiale  dello  stato  civile,  per  comprovare  stati, fatti o
qualita' da riportare nei relativi atti, sono da lui registrati negli
archivi  di cui all'articolo 10 indicando di seguito agli atti stessi
la  provenienza  e l'amministrazione pubblica o il pubblico ufficiale
che  li  conserva  o,  qualora  cio' non sia possibile, registrandone
tutti gli elementi essenziali.
   2.  Quando i documenti occorrenti per la formazione dell'atto sono
reperibili   presso  gli  uffici  di  una  pubblica  amministrazione,
l'ufficiale  dello stato civile e' tenuto ad acquisirli direttamente.
Altrimenti  essi sono sostituiti, salvo diversa disposizione di legge
o del presente regolamento, da autocertificazioni.
   3. I documenti e gli atti dello stato civile formati all'estero da
autorita'   straniere   devono   essere   legalizzati  dall'autorita'
diplomatica o consolare competente, se non e' disposto diversamente.
                               Art. 22
               (Traduzione del contenuto di documenti)

   1.  Fermo restando quanto stabilito da convenzioni internazionali,
i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da
una  traduzione  in  lingua  italiana  che  deve  essere  certificata
conforme  al  testo  straniero dall'autorita' diplomatica o consolare
ovvero  da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con
giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile la conformita' al
testo straniero.

Titolo VI

Delle registrazioni relative alla cittadinanza

                               Art. 23
                            (Iscrizioni)

1. Negli archivi di cui all'articolo 10 sono iscritte dall'ufficiale
dello stato civile le dichiarazioni    relative   alla   cittadinanza
                        previste dalla legge.
2.  Nelle  dichiarazioni  previste  dal  comma  1 il dichiarante deve
indicare gli elementi di fatto e, ove previsto dalle disposizioni
vigenti, deve produrre gli atti  in  base ai quali ritiene di poterle
                              rendere.
                               Art. 24
                        (Atti trascrivibili)

       1. Negli archivi di cui all'articolo 10 si trascrivono:
a) i decreti di concessione  della cittadinanza italiana e quelli che
                      ne dispongano la perdita;
b)  le  comunicazioni  del  sindaco,  del  Ministero  dell'interno  e
dell'autorita'  diplomatica o consolare sull'esito degli accertamenti
e le attestazioni del sindaco e dell'autorita' diplomatica o
consolare relative all'acquisto,  alla  perdita o al riacquisto della
                       cittadinanza italiana;
    c) i decreti di inibizione al riacquisto della cittadinanza;
d) i provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la
cittadinanza italiana di cui all'articolo  19  della legge 5 febbraio
                            1992, n. 91;
e) le sentenze che accertano  l'acquisto,  la perdita o il riacquisto
                    della cittadinanza italiana.
                               Art. 25
                             Giuramento)

1.  L'ufficiale dello stato civile non puo' trascrivere il decreto di
concessione della cittadinanza se prima non e' stato prestato il
giuramento prescritto dall'articolo  10  della legge 5 febbraio 1992,
                               n. 91.
2. Della prestazione del giuramento e del relativo processo verbale
e' fatta menzione nell'atto di    trascrizione    del    decreto   di
                            concessione.
                               Art. 26
            (Attivita' dell'ufficiale dello stato civile)

1.  Le  dichiarazioni  e  la  prestazione del giuramento, di cui agli
articoli 23 e 25, sono raccolte dall'ufficiale dello stato civile del
comune dove l'interessato ha o intende stabilire la propria residenza
ovvero, in caso di residenza all'estero, dall'autorita' diplomatica o
consolare  della  circoscrizione di residenza. Quest'ultima autorita'
trasmette,  per  la  trascrizione,  il  decreto  di concessione della
cittadinanza all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza
o  di  ultima  residenza  dell'interessato o, in mancanza, del comune
dove e' iscritto o trascritto l'atto di matrimonio ovvero del comune
scelto dall'interessato medesimo,    dando    notizia   dell'avvenuto
                             giuramento.
2.   L'ufficiale   dello   stato   civile   che  riceve  copia  della
dichiarazione e della comunicazione dell'esito dell'accertamento
provvede alla loro  annotazione sull'atto di nascita dell'interessato
              ed ai conseguenti adempimenti anagrafici.
                               Art. 27
                    (Acquisto della cittadinanza)

1.  L'acquisto  della  cittadinanza  italiana  ha  effetto dal giorno
successivo  a quello in cui e' stato prestato il giuramento, ai sensi
di quanto disposto dagli articoli 10 e 15 della legge 5 febbraio
1992, n. 91, anche quando la trascrizione del decreto, di concessione
                     avviene in data posteriore.

Titolo VII

Delle registrazioni relative agli atti di nascita e agli atti di
riconoscimento dei figli naturali

                               Art. 28
                     (Iscrizioni e trascrizioni)

1. Negli archivi di cui all'articolo 10 si iscrivono:
a) le  dichiarazioni di nascita rese direttamente all'ufficiale dello
   stato civile;
b) gli   atti  di  riconoscimento  di  filiazione  naturale  ricevuti
   dall'ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 254, primo
   comma, del codice civile;
c) gli  atti  di assenso prestati ai sensi dell'articolo 250, secondo
   comma,   del  codice  civile,  se  successivi  al  riconoscimento,
   ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
d) gli  atti  di  consenso prestati ai sensi dell'articolo 250, terzo
   comma,   del   codice   civile,  se  anteriori  al  riconoscimento
   dell'altro genitore, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;
e) i processi verbali di cui all'articolo 38.

   2. Nei medesimi archivi si trascrivono:

a) le   dichiarazioni   di   nascita   rese  al  direttore  sanitario
   dell'ospedale o della casa di cura in cui e' avvenuta la nascita;
b) gli atti di nascita ricevuti all'estero;
c) gli  atti e i processi verbali relativi a nascite avvenute durante
   un viaggio marittimo, aereo o ferroviario;
d) gli  atti  di  nascita  ricevuti  dagli ufficiali designati per le
   operazioni eseguite dalle forze di pace o di guerra;
e) le  sentenze  straniere  e i provvedimenti stranieri di volontaria
   giurisdizione in materia di nascita;
f) i  decreti  di  cambiamento  o  aggiunta  di  nome  e  cognome e i
   provvedimenti che revocano o annullano i decreti medesimi;
g) i provvedimenti in materia di adozione.
3. Negli  archivi  suddetti  si  iscrivono  anche  gli  atti  che  si
   sarebbero dovuti iscrivere o trascrivere e che vengono formati per
   ordine del tribunale perche' in precedenza omessi.
                               Art. 29
                          (Atto di nascita)

   1.  La  dichiarazione  di  nascita  e'  resa  nei termini e con le
modalita' di cui all'articolo 30.
   2.  Nell'atto  di nascita sono indicati il luogo, l'anno, il mese,
il  giorno e l'ora della nascita, le generalita', la cittadinanza, la
residenza  dei  genitori  legittimi  nonche' di quelli che rendono la
dichiarazione  di  riconoscimento  di filiazione naturale e di quelli
che  hanno  espresso  con atto pubblico il proprio consenso ad essere
nominati,  il sesso del bambino e il nome che gli viene dato ai sensi
dell'articolo 35.
   3.  Se  il  parto  e' plurimo, se ne fa menzione in ciascuno degli
atti indicando l'ordine in cui le nascite sono seguite.
   4.  Se  il  dichiarante  non  da' un nome al bambino, vi supplisce
l'ufficiale dello stato civile.
   5.  Quando  si  tratta  di  bambini  di  cui non sono conosciuti i
genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome ed il
cognome.
   6. L'ufficiale dello stato civile accerta la verita' della nascita
attraverso  l'attestazione  o  la  dichiarazione  sostitutiva  di cui
all'articolo 30, commi 2 e 3.
   7.  Nell'atto  di  nascita si fa menzione del modo di accertamento
della nascita.
                               Art. 30
                     (Dichiarazione di nascita)

   1.  La dichiarazione di nascita e' resa da uno dei genitori, da un
procuratore  speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra
persona  che  ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volonta'
della madre di non essere nominata.
   2. Ai fini della formazione dell'atto di nascita, la dichiarazione
resa   all'ufficiale   dello   stato   civile  e'  corredata  da  una
attestazione  di  avvenuta  nascita  contenente  le generalita' della
puerpera  nonche' le indicazioni del comune, ospedale, casa di cura o
altro  luogo  ove e' avvenuta la nascita, del giorno e dell'ora della
nascita e del sesso del bambino.
   3.  Se  la puerpera non e' stata assistita da personale sanitario,
il  dichiarante che non e' neppure in grado di esibire l'attestazione
di   constatazione  di  avvenuto  parto,  produce  una  dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15.
   4.  La  dichiarazione  puo'  essere resa, entro dieci giorni dalla
nascita,  presso  il comune nel cui territorio e' avvenuto il parto o
in  alternativa,  entro  tre  giorni,  presso  la direzione sanitaria
dell'ospedale  o della casa di cura in cui e' avvenuta la nascita. In
tale   ultimo   caso   la   dichiarazione  puo'  contenere  anche  il
riconoscimento   contestuale   di   figlio   naturale  e,  unitamente
all'attestazione   di   nascita,   e'   trasmessa,   ai   fini  della
trascrizione,  dal  direttore  sanitario  all'ufficiale  dello  stato
civile  del comune nel cui territorio e' situato il centro di nascita
o,  su  richiesta dei genitori, al comune di residenza individuato ai
sensi  del  comma 7, nei dieci giorni successivi, anche attraverso la
utilizzazione   di   sistemi  di  comunicazione  telematici  tali  da
garantire  l'autenticita'  della  documentazione  inviata  secondo la
normativa in vigore.
   5.  La  dichiarazione  non  puo'  essere  ricevuta  dal  direttore
sanitario se il bambino e' nato morto ovvero se e' morto prima che e'
stata resa la dichiarazione stessa. In tal caso la dichiarazione deve
essere  resa  esclusivamente  all'ufficiale  dello  stato  civile del
comune dove e' avvenuta la nascita.
   6.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del presente
articolo,  gli  uffici  dello  stato civile, nei loro rapporti con le
direzioni  sanitarie  dei  centri  di  nascita  presenti  sul proprio
territorio,  si  attengono  alle  modalita'  di  coordinamento  e  di
collegamento  previste  dal  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 10, comma 2.
   7. I genitori, o uno di essi, se non intendono avvalersi di quanto
previsto  dal  comma  4,  hanno  facolta'  di dichiarare, entro dieci
giorni  dal  parto,  la  nascita nel proprio comune di residenza. Nel
caso  in  cui  i  genitori  non  risiedano nello stesso comune, salvo
diverso  accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita e' resa nel
comune di residenza della madre. In tali casi, ove il dichiarante non
esibisca  l'attestazione  della avvenuta nascita, il comune nel quale
la  dichiarazione  e'  resa  deve  procurarsela  presso  il centro di
nascita dove il parto e' avvenuto, salvo quanto previsto al comma 3.
   8.  L'ufficiale  dello  stato  civile  che registra la nascita nel
comune  di  residenza  dei  genitori o della madre deve comunicare al
comune  di  nascita  il  nominativo  del nato e gli estremi dell'atto
ricevuto.
                               Art. 31
                       (Dichiarazione tardiva)

   1.  Se  la  dichiarazione e' fatta dopo piu' di dieci giorni dalla
nascita,  il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo. In tal
caso  l'ufficiale  dello stato civile procede alla formazione tardiva
dell'atto  di  nascita  e  ne  da'  segnalazione al procuratore della
Repubblica.
   2. Nel caso in cui il dichiarante non produca la documentazione di
cui  all'articolo  30,  commi  2  e  3,  o non indichi le ragioni del
ritardo,  la  dichiarazione  di  nascita puo' essere ricevuta solo in
forza  di  decreto  dato  con il procedimento della rettificazione. A
tale  fine  l'ufficiale  dello  stato civile informa senza indugio il
procuratore   della  Repubblica  per  il  promovimento  del  relativo
giudizio.
                               Art. 32
                       (Omessa dichiarazione)

   1.  L'ufficiale  dello stato civile, quando viene a conoscenza che
la  dichiarazione di nascita non e' stata fatta neppure tardivamente,
ne riferisce al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento
del   giudizio   di  rettificazione.  Dopo  che  ne  ha  riferito  al
procuratore della Repubblica, non puo' piu' ricevere la dichiarazione
tardiva  di  nascita,  ma forma l'atto di nascita soltanto in base al
relativo decreto.
                               Art. 33
                     (Disposizioni sul cognome)

   1.  Il  figlio  legittimato  ha  il cognome del padre, ma egli, se
maggiore  di  eta'  alla  data  della legittimazione, puo' scegliere,
entro  un  anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere
il  cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere
o  di  anteporre ad esso, a sua scelta, quello del genitore che lo ha
legittimato.
   2. Uguale facolta' di scelta e' concessa al figlio maggiorenne che
subisce  il  cambiamento  o la modifica del proprio cognome a seguito
della  variazione  di  quello  del genitore da cui il cognome deriva,
nonche'   al   figlio   naturale  di  ignoti  riconosciuto,  dopo  il
raggiungimento   della   maggiore   eta',   da  uno  dei  genitori  o
contemporaneamente da entrambi.
   3.  Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese all'ufficiale
dello  stato  civile del comune di nascita dal figlio personalmente o
con comunicazione scritta. Esse vengono annotate nell'atto di nascita
del figlio medesimo.
                               Art. 34
                 (Limiti all'attribuzione del nome)

   1. E' vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente,
di  un  fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi
ridicoli o vergognosi.
   2.  I  nomi  stranieri  che  sono  imposti  ai  bambini  aventi la
cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto
italiano,  con  la  estensione  alle  lettere:  J, K, X, Y, W e, dove
possibile,  anche  con  i segni diacritici propri dell'alfabeto della
lingua di origine del nome.
   3.  Ai  figli  di  cui  non sono conosciuti i genitori non possono
essere  imposti  nomi  o  cognomi  che  facciano  intendere l'origine
naturale,  o  cognomi di importanza storica o appartenenti a famiglie
particolarmente  conosciute  nel  luogo  in  cui l'atto di nascita e'
formato.
   4. Se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione
del  divieto  stabilito nel comma 1 o in violazione delle indicazioni
del  comma  2, l'ufficiale dello stato civile lo avverte del divieto,
e,  se  il  dichiarante  persiste nella sua determinazione, riceve la
dichiarazione,   forma   l'atto   di   nascita   e,  informandone  il
dichiarante,  ne  da'  immediatamente  notizia  al  procuratore della
Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione.
   Art. 35
                               (Nome)

   1.  Il  nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e puo'
essere composto da uno o da piu' elementi onomastici, anche separati,
non  superiori  a  tre.  In quest'ultimo caso, tutti gli elementi del
prenome  dovranno  essere  riportati negli estratti e nei certificati
rilasciati  dall'ufficiale  dello  stato  civile  e dall'ufficiale di
anagrafe.
                               Art. 36
                       (Indicazioni sul nome)

   1.  Chi  ha  avuto  attribuito  alla  nascita, prima della data di
entrata  in vigore del presente regolamento, un nome composto da piu'
elementi,  anche  se  separati tra loro, puo' dichiarare per iscritto
all'ufficiale  dello  stato  civile  del  luogo  di  nascita l'esatta
indicazione  con cui, in conformita' alla volonta' del dichiarante o,
all'uso  fattone,  devono  essere  riportati gli elementi del proprio
nome  negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli
uffici dello stato civile e di anagrafe.
   2.  La  sottoscrizione  della  dichiarazione  non  e'  soggetta ad
autenticazione  ove  presentata  unitamente  a copia fotostatica, non
autenticata,   di  un  documento  di  identita'  del  sottoscrittore.
L'istanza  e  la copia fotostatica del documento di identita' possono
essere inviate per via telematica o a mezzo posta o via fax.
   3.  La  dichiarazione  medesima e' annotata senza altre formalita'
nell'atto  di nascita ed e' comunicata ai sensi dell'articolo 6 della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228
                               Art. 37
                         (Casi particolari)

   1. Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non
e'  vivo,  il  dichiarante  deve  far conoscere se il bambino e' nato
morto o e' morto posteriormente alla nascita. Tali circostanze devono
essere comprovate dal dichiarante con certificato medico.
   2. L'ufficiale dello stato civile forma il solo atto di nascita se
il  bambino  e' nato morto e fa cio' risultare nell'atto stesso; egli
forma  anche  quello  di morte, se il bambino e' morto posteriormente
alla nascita.
                               Art. 38
                (Ritrovamento di minori abbandonati)

   1.  Chiunque  trova  un  bambino  abbandonato deve affidarlo ad un
istituto  o  ad  una  casa  di cura. Il direttore della struttura che
accoglie  il  bambino  ne  da'  immediata comunicazione all'ufficiale
dello   stato  civile  del  comune  dove  e'  avvenuto  ritrovamento.
L'ufficiale   dello   stato  civile  iscrive  negli  archivi  di  cui
all'articolo  10  apposito  processo  verbale nel quale indica l'eta'
apparente  ed  il  sesso  del  bambino,  cosi'  come risultanti nella
comunicazione  a  lui  pervenuta,  ed  impone  un cognome ed un nome,
informandone  immediatamente il giudice tutelare e il tribunale per i
minorenni   per   l'espletamento   delle   incombenze  di  rispettiva
competenza.
                               Art. 39
               (Nascita in viaggio marittimo o aereo)

   1. Se la nascita avviene durante un viaggio marittimo, il relativo
atto deve essere formato entro ventiquattro ore dall'evento.
   2. Si osservano le disposizioni degli articoli 203, 205, 207, 208,
e  210  del  codice  della  navigazione  o, in caso si tratti di navi
militari,  quelle  del relativo regolamento per il servizio di bordo,
in quanto compatibili con il presente regolamento.
   3. Se la nascita avviene durante un viaggio aereo, si osservano le
disposizioni  degli  articoli 835 e 836 del codice della navigazione,
in quanto compatibili con il presente regolamento.
                               Art. 40
                  (Nascita in viaggio per ferrovia)

   1.  Se  la  nascita  avviene  durante  un viaggio per ferrovia, la
dichiarazione  deve  essere  fatta  al responsabile del convoglio che
redige  un  processo  verbale con le dichiarazioni prescritte per gli
atti  di  nascita e lo consegna al capo della stazione nella quale si
effettua  la  prima  fermata del convoglio. Il capo della stazione lo
trasmette   all'ufficiale  dello  stato  civile  del  luogo,  per  la
trascrizione.
Art. 41
                           (Trascrizioni)

   1.  Per la trascrizione degli atti e dei processi verbali relativi
a nascite avvenute durante un viaggio marittimo o aereo e' competente
l'ufficiale  dello stato civile del luogo di primo approdo della nave
o  dell'aeromobile.  Se  tale  luogo  si  trova all'estero si applica
l'articolo 15.
   2.  Di ogni documento trasmesso e' fatta menzione negli archivi di
cui all'articolo 10.
                               Art. 42
                 (Riconoscimento di figli naturali)

   1.   Chi   intende   riconoscere   un   figlio   naturale  davanti
all'ufficiale  dello  stato  civile deve dimostrare che nulla osta al
riconoscimento  ai  sensi di legge. Se il riconoscimento e' fatto con
atto  distinto,  posteriore  alla  riuscita,  e questa e' avvenuta in
altro   comune,   l'ufficiale   dello  stato  civile  deve  acquisire
direttamente  la  relativa  documentazione ai sensi dell'articolo 21,
comma 2.
   2. Per gli atti di riconoscimento che riguardano figli incestuosi,
deve  essere  prodotta  copia  del provvedimento di autorizzazione al
riconoscimento.
Art. 43
                            (Annotazioni)

1. La dichiarazione di riconoscimento di un figlio naturale, fatta a
norma dell'articolo 254 del codice  civile,  e' annotata nell'atto di
                              nascita.
   2.  Se  il riconoscimento riguarda un figlio nato fuori del comune
in  cui  l'atto e' ricevuto, l'ufficiale dello stato civile trasmette
copia dell'atto di riconoscimento, ai fini dell'annotazione nell'atto
di nascita, all'ufficiale dello stato civile del comune dove e' stata
dichiarata la nascita.
                               Art.44
                   (Riconoscimento del nascituro)

   1.  Il riconoscimento di un figlio nascituro puo' essere fatto dal
padre   o   contestualmente   a  quello  della  gestante  o  dopo  il
riconoscimento  di quest'ultima e la prestazione del suo consenso, ai
sensi dell'articolo 250, terzo comma, del codice civile.
   2.  L'ufficiale dello stato civile che riceve una dichiarazione di
riconoscimento  di  figlio  nascituro,  rilascia  di ufficio a chi la
effettua copia di tale dichiarazione.
                               Art. 45
                   (Altri casi di riconoscimento)

   1.  Il  riconoscimento  del  figlio naturale che non ha compiuto i
sedici  anni  non  puo'  essere  ricevuto  dall'ufficiale dello stato
civile  in  mancanza del consenso del genitore che lo ha riconosciuto
per  primo  o  della sentenza del tribunale per i minorenni che tiene
luogo  del  consenso  mancante.  Il consenso puo' essere manifestato,
anteriormente  al riconoscimento, davanti ad un ufficiale dello stato
civile  o  in  un  atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la
forma  di  questo,  oppure puo' essere manifestato contestualmente al
riconoscimento medesimo.
   2.  Se  il  figlio ha compiuto i sedici anni, il riconoscimento e'
ricevuto  dall'ufficiale  dello  stato  civile ma non produce effetto
senza  l'assenso di cui al secondo comma dell'articolo 250 del codice
civile  e  di  cio'  si  fa  menzione nell'atto di riconoscimento. Se
l'assenso   e'   manifestato   successivamente,   di  esso  e'  fatta
annotazione nell'atto di riconoscimento iscritto.
   3.  In  caso  di  riconoscimento  contenuto  in  un testamento, le
disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e 2 si applicano con riguardo al
momento  in  cui si chiede l'annotazione del riconoscimento nell'atto
di nascita.
                               Art. 46
                      (Adempirnenti d'ufficio)

   1.  Il  pubblico  ufficiale  che  ha ricevuto una dichiarazione di
riconoscimento  di figlio naturale deve, nei venti giorni successivi,
inviarne  copia  all'ufficiale  dello  stato  civile  competente  per
l'annotazione.
   2.  Se  la  dichiarazione  e' contenuta in un testamento, la copia
deve   essere   trasmessa   dal   notaio  entro  venti  giorni  dalla
pubblicazione del testamento olografo o del testamento segreto, o dal
passaggio del testamento pubblico dal fascicolo a repertorio speciale
degli atti di ultima volonta' a quello generale degli atti fra vivi.
   3.  L'annotazione  puo'  essere  chiesta all'ufficiale dello stato
civile da chiunque vi ha interesse.
   4.  Il  giudice,  nel  caso  previsto dall'articolo 268 del codice
civile,   puo'   ordinare   che   sia   sospesa   l'annotazione   del
riconoscimento  impugnato. Puo' ordinare, altresi', che la domanda di
impugnazione  sia  annotata  nell'atto di nascita, quando vi e' stato
gia' annotato il riconoscimento.
   5.  Se la persona riconosciuta e' sottoposta a tutela, l'ufficiale
dello stato civile deve dare notizia al giudice tutelare, nel termine
di   dieci   giorni,   dell'avvenuta  iscrizione  o  annotazione  del
riconoscimento.
                               Art. 47
                      (Adempimenti particolari)

   1.   In  caso  di  riconoscimento  di  un  figlio  naturale,  gia'
riconosciuto dall'altro genitore, l'ufficiale dello stato civile deve
darne   notizia   al   genitore   che  per  primo  ha  effettuato  il
riconoscimento e che non ha prestato il proprio consenso.
                               Art. 48
             (Impugnazioni dell'atto di riconoscimento)

   1.  La  sentenza  passata in giudicato che accoglie l'impugnazione
dell'atto  di  riconoscimento  e'  comunicata, a cura del procuratore
della   Repubblica,  o  e'  notificata,  a  cura  degli  interessati,
all'ufficiale  dello  stato civile che ne fa annotazione nell'atto di
nascita.
   2. Nel caso di rigetto dell'impugnazione, qualora questa sia stata
annotata  nell'atto di nascita, la sentenza e' parimenti comunicata o
notificata  all'ufficiale  dello  stato  civile  affinche' annoti, di
seguito    alle    precedenti    annotazioni,    anche   il   rigetto
dell'impugnazione.
   3.   La   dichiarazione  giudiziale  di  paternita'  o  maternita'
naturale,  dopo  il passaggio in giudicato, e' comunicata, a cura del
procuratore  della  Repubblica,  o  e'  notificata dagli interessati,
all'ufficiale  dello  stato civile che ne fa annotazione nell'atto di
nascita.
                               Art. 49
                            Annotazioni)

   1. Negli atti di nascita si annotano:

a) I provvedimenti di adozione e di revoca;
b) i provvedimenti di revoca o di estinzione dell'affiliazione;
c) le   comunicazioni   di  apertura  e  di  chiusura  della  tutela,
   eccettuati i casi di interdizione legale;
d) i  decreti  di  nomina  e  di  revoca  del  tutore  o del curatore
   provvisorio   in  pendenza  del  giudizio  di  interdizione  o  di
   inabilitazione;
e) le  sentenze  di  interdizione  o  di  inabilitazione  e quelle di
   revoca;
f) gli   atti  di  matrimonio  e  le  sentenze  dalle  quali  risulta
   l'esistenza del matrimonio;
g) le  sentenze  che  pronunciano  la  nullita', lo scioglimento o la
   cessazione degli effetti civili del matrimonio;
h) i  provvedimenti  della corte di appello previsti nell'articolo 17
   della  legge 27 maggio 1929, n. 847, e le sentenze con le quali si
   pronuncia  l'annullamento  della  trascrizione  di  un  matrimonio
   celebrato dinanzi ad un ministro di culto;
i) gli  atti e i provvedimenti riguardanti l'acquisto, la perdita, la
   rinuncia o il riacquisto della cittadinanza italiana;
j) le  sentenze  dichiarative di assenza o di morte presunta e quelle
   che,  a  termini dell'articolo 67 del codice civile, dichiarano la
   esistenza  delle  persone  di  cui  era  stata dichiarata la morte
   presunta o ne accertano la morte;
k) gli  atti  di  riconoscimento di filiazione naturale, in qualunque
   forma effettuati;
l) le  domande  di  impugnazione  del  riconoscimento,  quando  ne e'
   ordinata l'annotazione, e le relative sentenze di rigetto;
m) le sentenze che pronunciano la nullita' o l'annullamento dell'atto
   di riconoscimento;
n) le  legittimazioni  per susseguente matrimonio o per provvedimento
   del giudice e le sentenze che accolgono le relative impugnazioni;
o) le sentenze che dichiarano o disconoscono la filiazione legittima;
p) i  provvedimenti  che determinano il cambiamento o la modifica del
   nome o del cognome relativi alla persona cui l'atto si riferisce;
   quelli  che  determinano  il cambiamento o la modifica del cognome
   relativi  alla persona da cui l'intestatario dell'atto ha derivato
   il  cognome,  salvi  i  casi  in  cui il predetto intestatario, se
   maggiorenne,  si  sia avvalso della facolta' di poter mantenere il
   cognome precedentemente posseduto;
q) le sentenze relative al diritto di uso di uno pseudonimo;
r) gli atti di morte;
s) i  provvedimenti  di  rettificazione  che  riguardano  l'atto gia'
   iscritto o trascritto nei registri.
2. All'annotazione  della  legittimazione  per susseguente matrimonio
   provvede  l'ufficiale  dello  stato  civile  che ha proceduto alla
   celebrazione   del   matrimonio  o  all'annotazione  dell'atto  di
   riconoscimento,  quando  questo e' successivo al matrimonio, se ha
   notizia  dell'esistenza di figli legittimati per effetto di "detto
   matrimonio e dell'avvenuto riconoscimento.
3. All'annotazione   della   legittimazione   per  provvedimento  del
   giudice,  si provvede a richiesta del procuratore della Repubblica
   o di chiunque vi abbia interesse.
4. Le  annotazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste,
   anche verbalmente, dagli interessati.

Titolo VIII

Della celebrazione del matrimonio

Capo I
Della richiesta di pubblicazione

                               Art. 50
           (Richiesta presentata da procuratore speciale)

   1.  Se  la richiesta della pubblicazione di matrimonio e' fatta da
persona che, a termini dell'articolo 96 del codice civile ne ha avuto
dagli  sposi  speciale  incarico,  questo  deve  risultare  nei  modi
indicati  nell'articolo  12,  comma  7.  Quando  l'incarico  e' stato
conferito  a  chi esercita la potesta' o la tutela, basta la semplice
dichiarazione orale del richiedente di avere ricevuto l'incarico.
                               Art. 51
                           (Dichiarazioni)

   1.  Chi  richiede  la  pubblicazione  deve  dichiarare il nome, il
cognome,  la data e il luogo di nascita, la cittadinanza degli sposi;
il  luogo  di  loro  residenza, la loro liberta' di stato; se tra gli
sposi  esiste  un  qualche impedimento di parentela, di affinita', di
adozione  o  di  affiliazione,  a termini dell'articolo 87 del codice
civile,  se  gli sposi hanno gia' contratto precedente matrimonio; se
alcuno  degli sposi si trova nelle condizioni indicate negli articoli
85 e 88 del codice civile.
   2.  L'ufficiale  dello  stato  civile  deve verificare l'esattezza
della  dichiarazione  di  cui  al  comma 1 e puo' acquisire d'ufficio
eventuali  documenti  che ritenga necessari per provare l'inesistenza
di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.
                               Art. 52
                            (Impedimenti)

   1.  Quando a contrarre matrimonio osta un impedimento per il quale
e'  stata  concessa  autorizzazione, a termini delle disposizioni del
codice  civile,  uno  degli  sposi deve presentare copia del relativo
provvedimento.
   2.  Se  si  tratta di vedova o di donna nei cui confronti e' stato
dichiarato  l'annullamento,  lo  scioglimento  o  la cessazione degli
effetti  civili  del  precedente  matrimonio, l'ufficiale dello stato
civile   deve   accertare   se   ricorrono   le  condizioni  previste
dall'articolo 89 del codice civile.
                               Art. 53
                         (Casi particolari)

   1.  Se  gli  sposi  risiedono in comuni diversi, l'ufficiale dello
stato  civile  cui  e'  stata  chiesta  la  pubblicazione  provvede a
richiederla  anche all'ufficiale dello stato civile del comune in cui
risiede l'altro sposo.
   2.  Quando uno degli sposi ha la residenza all'estero, l'ufficiale
dello stato civile cui ne e' fatta richiesta in Italia fa eseguire la
pubblicazione  alla  competente autorita' diplomatica o consolare nei
modi  previsti  dall'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente
della  Repubblica  5  gennaio 1967, n. 200. Se invece la richiesta di
pubblicazione  viene  fatta  alla  competente autorita' diplomatica o
consolare,  quest'ultima  la  trasmette,  in esenzione da ogni onere,
all'ufficiale  dello  stato civile del comune di residenza attuale in
Italia di uno degli sposi.
   3. Nel caso previsto nel comma 2, il capo dell'ufficio diplomatico
o  consolare, una volta eseguita la pubblicazione, puo' richiedere la
celebrazione  del  matrimonio  all'ufficiale  dello  stato civile del
comune,  in  Italia,  nel  quale  gli  sposi  eventualmente intendano
contrarre  matrimonio, avvalendosi della facolta' di cui all'articolo
109 del codice civile.
   4.  Gli  uffici  cui  e'  richiesta  la pubblicazione sono tenuti,
quando   questa  e'  stata  eseguita,  a  trasmettere  senza  indugio
all'autorita' richiedente il certificato di eseguita pubblicazione.

Capo II

Della pubblicazione

                               Art. 54
                        (Attivita' d'ufficio)

   1.  Ricevuta  la  richiesta della pubblicazione, l'ufficiale dello
stato  civile redige processo verbale in cui indica l'identita' delle
persone  comparse,  la  richiesta a lui fatta, le dichiarazioni degli
sposi o di chi li rappresenta, la documentazione acquisita, la durata
della  pubblicazione  o  se  essa  e'  stata abbreviata o dispensata.
Provvede  quindi,  all'affissione  con atto separato sul quale annota
l'eventuale riduzione dei termini della pubblicazione.
   2.  Il  processo  verbale  e  l'atto  affisso  sono inseriti negli
archivi  di  cui all'articolo 10 con le modalita' di cui all'articolo
21, comma 1.
                               Art. 55
                    (Spazi per le pubblicazioni)

   1.  In  ogni  comune,  presso  la  porta della casa comunale, deve
essere  destinato  uno spazio ad uso esclusivo delle pubblicazioni di
matrimonio.  Sopra  tale spazio deve essere scritta, in carattere ben
visibile, l'indicazione "Pubblicazioni di matrimonio".
   2.  L'autorita'  comunale  provvede  affinche' sia evitato che gli
atti  di  pubblicazione esposti al pubblico siano dispersi o comunque
deteriorati.
   3.  L'atto  di  pubblicazione  resta affisso presso la porta della
casa comunale almeno per otto giorni.
                               Art. 56
                           (Registrazioni)

   1.  I  documenti  che  giustificano  le enunciazioni contenute nel
processo  verbale  di  richiesta della pubblicazione sono registrati,
celebrato  il  matrimonio,  di  seguito  all'atto di matrimonio negli
archivi di cui all'articolo 10. il;
                               Art. 57
                    (Celebrazione del matrimonio)

   1.  Trascorsi  i  tre  giorni successivi alla pubblicazione di cui
all'articolo  99  del  codice civile senza che sia stata fatta alcuna
opposizione,  l'ufficiale  dello  stato  civile  puo'  procedere alla
celebrazione del matrimonio.
   2.  Fra  i documenti registrati di seguito all'atto di matrimonio,
l'ufficiale  dello  stato civile, che procede alla celebrazione o che
richiede  per  questa altro ufficiale, inserisce negli archivi di cui
all'articolo  10  anche i certificati attestanti che la pubblicazione
e' stata eseguita e che non e' stata notificata alcuna opposizione.
                               Art. 58
                   (Omissione della pubblicazione)

   1. Quando e' stata autorizzata l'omissione della pubblicazione, ai
sensi  dell'articolo  100, primo comma, del codice civile, gli sposi,
per   essere   ammessi   alla  celebrazione  del  matrimonio,  devono
presentare  all'ufficiale  dello  stato  civile  il  provvedimento di
autorizzazione  previsto  dall'articolo  52,  comma  1,  e rendere la
dichiarazione di cui all'articolo 51, comma 1.

Capo III

Delle opposizioni

                               Art. 59
(Opposizione del pubblico ministero e di altri soggetti legittimati)

   1.  L'ufficiale  dello  stato  civile,  se  conosce  che  osta  al
matrimonio   un   impedimento  che  non  e'  stato  dichiarato,  deve
immediatamente  informare  il procuratore della Repubblica, affinche'
questi possa proporre opposizione al matrimonio.
   2.  L'atto  di  opposizione  deve  essere  proposto con ricorso al
presidente  del  tribunale  del  luogo  dove  e'  stata  eseguita  la
pubblicazione  che  fissa  con  decreto  la  comparizione delle parti
davanti  al collegio per una data compresa tra i tre e i dieci giorni
da  quella  di  presentazione  del  ricorso  e  dispone che ricorso e
decreto  siano  comunicati  al  procuratore  della Repubblica e siano
notificati,  a  cura  del  ricorrente,  entro  il giorno precedente a
quello  fissato per la comparizione, ai nubendi e all'ufficiale dello
stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato
o  a quello che ha rilasciato l'autorizzazione o il nulla osta per la
celebrazione del matrimonio davanti a un ministro di culto.
   3.  Il  tribunale, sentite le parti ed acquisiti senza particolari
formalita'  gli elementi del caso, decide con decreto motivato avente
efficacia immediata, indipendentemente dall'eventuale reclamo.
   4.  Se  l'opposizione e' stata proposta da chi ne ha facolta', per
causa  ammessa  dalla  legge,  il  presidente del tribunale puo', con
proprio  decreto,  ove  ne  sussista  la  opportunita', sospendere la
celebrazione   del   matrimonio   sino   a   che  sia  stata  rimossa
l'opposizione.
                               Art. 60
                     (Termine per l'opposizione)

   1.  L'opposizione  al matrimonio puo' essere sempre proposta prima
che  questo e' celebrato, anche se e' trascorso il termine durante il
quale l'atto di pubblicazione deve rimanere affisso.
                               Art. 61
                  (Comunicazione dell'opposizione)

   1. Nel caso di matrimonio da celebrare davanti a ministro di culto
diverso,  da  quello  cattolico,  l'ufficiale  dello stato civile che
riceve   la   notizia   di  una  opposizione,  dopo  aver  rilasciato
l'autorizzazione  o  il  nulla  osta  previsti  dalla  legge, ne' da'
immediata notizia al ministro medesimo.
   2.  Se  il matrimonio e' stato celebrato nonostante l'opposizione,
l'ufficiale  dello stato civile sospende la trascrizione del relativo
atto fino a che non sia definito il procedimento di opposizione.
                               Art. 62
                   (Annotazione dell'opposizione)

   1.  Nel  processo  verbale  di  richiesta della pubblicazione deve
essere annotato l'atto di opposizione.
   2.  Nello  stesso verbale si deve altresi' annotare il decreto che
rigetta  od  accoglie  l'opposizione o il provvedimento di estinzione
del giudizio.

Capo IV

Della registrazione relativa agli atti di matrimonio

                               Art. 63
                     (Iscrizioni e trascrizioni)

   1.  Negli  archivi di cui all'articolo 10, l'ufficiale dello stato
civile iscrive:

a) gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui;
b) gli atti dei matrimoni celebrati fuori dalla casa comunale a norma
   dell'articolo 11 del codice civile;
c) gli  atti dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di
   vita  di  uno  degli  sposi, ai sensi dell'articolo 101 del codice
   civile;
d) gli   atti   dei  matrimoni  celebrati  per  richiesta,  ai  sensi
   dell'articolo 109 del codice civile;
e) gli atti dei matrimoni celebrati per procura;
f) gli  atti  del matrimoni ai quali, per la particolarita' del caso,
   non si adattano le formule stabilite;
g) le  dichiarazioni  con  le quali i coniugi separati manifestano la
   loro  riconciliazione,  ai  sensi  dell'articolo  157  del  codice
   civile.
2. Nei medesimi archivi l'ufficiale dello stato civile trascrive:
a) gli  atti  dei  matrimoni celebrati nello stesso comune davanti ai
   ministri di culto;
b) gli  atti  dei matrimoni, celebrati ai sensi dell'articolo 109 del
   codice  civile,  trasmessi  all'ufficiale  dello  stato civile dei
   comuni di residenza degli sposi;
c) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero;
d) gli atti dei matrimoni celebrati dinanzi all'autorita' diplomatica
   o  consolare  straniera  in  Italia fra cittadini stranieri quando
   esistono convenzioni in materia;
e) gli  atti  e i processi verbali dei matrimoni celebrati in caso di
   imminente  pericolo  di  vita  di  uno  degli sposi, a norma degli
   articoli 204, 208 e 834 del codice della navigazione;
f) le sentenze dalle quali risulta la esistenza del matrimonio;
g) le  sentenze  e  gli altri atti con cui si pronuncia all'estero la
   nullita',  lo  scioglimento, la cessazione degli effetti civili di
   un  matrimonio  ovvero  si  rettifica in qualsiasi modo un atto di
   matrimonio  gia'  iscritto  o  trascritto  negli  archivi  di  cui
   all'articolo 10;
h) le sentenze della corte di appello previste dall'articolo 17 della
   legge  27  maggio  1929,  n.  847,  e  dall'articolo  8,  comma 2,
   dell'accordo  del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la
   Santa Sede ratificato dalla legge 25 marzo 1985, n. 121.
3. Gli  atti indicati nelle lettere a) e b) del comma 2 devono essere
   trascritti per intero.
                               Art.64
                 (Contenuto dell'atto di matrimonio)

   1. L'atto di matrimonio deve specificamente indicare:

a) il  nome  e  il  cognome,  il  luogo  e  la  data  di  nascita, la
   cittadinanza  e  la residenza degli sposi; il nome, il cognome, il
   luogo e la data di nascita e la residenza dei testimoni;
b) la   data   della   eseguita   pubblicazione   o   il  decreto  di
   autorizzazione  alla  omissione, salvo il caso di cui all'articolo
   101 del codice civile;
c) il   decreto   di   autorizzazione  quando  ricorra  alcuno  degli
   impedimenti  di  legge,  salvo il caso di cui all'articolo 101 del
   codice civile;
d) la  menzione  dell'avvenuta lettura agli sposi degli articoli 143,
   144 e 147 del codice civile;
e) la  dichiarazione  degli sposi di volersi prendere rispettivamente
   in marito e in moglie;
f) il luogo della celebrazione del matrimonio nei casi previsti dagli
   articoli   101   e  110  del  codice  civile,  ed  il  motivo  del
   trasferimento dell'ufficiale dello stato civile in detto luogo;
g) la  dichiarazione  fatta dall'ufficiale dello stato civile che gli
   sposi sono uniti in matrimonio.
   2.  Quando contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio gli
sposi  dichiarano  di riconoscere figli naturali, la dichiarazione e'
inserita  nell'atto  stesso di matrimonio. Ugualmente si provvede nel
caso  di  scelta del regime di separazione dei beni o di scelta della
legge   applicabile   ai   loro   rapporti   patrimoniali   ai  sensi
dell'articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218.
                               Art. 65
                    (Imminente pericolo di vita)

   1.  Se il matrimonio, nell'imminente pericolo di vita di uno degli
sposi,  e'  celebrato  durante  un  viaggio  marittimo  o  aereo,  si
osservano,  rispettivamente  le disposizioni degli articoli 204, 205,
207, 208, 210 e 834 del codice della navigazione.
   2.  Per la trascrizione degli atti o dei processi verbali relativi
a   matrimoni  celebrati  nelle  ipotesi  previste  nel  comma  1  e'
competente  l'ufficiale  dello  stato  civile del comune di residenza
degli  sposi,  al  quale  la  capitaneria  di  porto  o il comandante
dell'aeroporto,  se  l'approdo  o  l'atterraggio avviene in Italia, o
l'autorita'  diplomatica  o  consolare,  se l'approdo o l'atterraggio
avviene  all'estero, trasmette copia dei relativi atti consegnati dal
comandante della nave o dell'aereo.
                               Art. 66
                         (Casi particolari)

   1.  Nella  ipotesi  in cui lo sposo non conosce la lingua italiana
nonche'  in  quelle  in  cui  e'  sordo,  muto, o comunque impedito a
comunicare,  l'ufficiale  dello  stato civile celebra il matrimonio o
con  l'ausilio  di  un  interprete  o avvalendosi di mezzi idonei per
rivolgere  allo  sposo  le  domande,  riceverne  le risposte e dargli
comunicazione  delle disposizioni contenute negli articoli 143, 144 e
147  del codice civile e della dichiarazione di unione degli sposi in
matrimonio.
   2.  Nei  casi  di cui al comma 1 l'ufficiale dello stato civile fa
menzione   nell'atto   dei   mezzi  usati  per  la  celebrazione  del
matrimonio.
                               Art. 67
              (Matrimonio celebrato da altro ufficiale)

   1.  L'ufficiale  dello  stato civile che, valendosi della facolta'
concessa  dall'articolo  109  del  codice  civile,  richiede un altro
ufficiale  per  la  celebrazione  del matrimonio deve esprimere nella
richiesta  il motivo di necessita' o di convenienza che lo ha indotto
a fare la richiesta stessa.
   2.  I  documenti sono tenuti dall'ufficiale richiedente per essere
poi  inseriti  negli archivi di cui all'articolo 10, con le modalita'
di cui all'articolo 2 1, comma 1
                               Art. 68
                           (Comunicazioni)

   1.  L'ufficiale  dello stato civile che ha celebrato il matrimonio
deve  darne  prontamente avviso agli ufficiali dello stato civile dei
comuni  di nascita degli sposi ai fini dell'annotazione sugli atti di
nascita.
   2.  Se  il matrimonio e' stato celebrato per delegazione, l'avviso
e'  dato  dall'ufficiale  dello  stato  civile  delegante,  dopo aver
ricevuto la copia dell'atto di matrimonio da quello delegato.

3. Uguale avviso deve essere dato:

a) dall'ufficiale   dello  stato  civile  che  ha  trascritto  l'atto
   originale del matrimonio celebrato davanti a un ministro di culto;
b) dall'ufficiale   dello  stato  civile  che  ha  trascritto  l'atto
   originale  del matrimonio celebrato all'estero ovvero una sentenza
   dalla  quale  risulta la esistenza, la nullita', lo scioglimento o
   la cessazione degli effetti civili di un matrimonio.

   4.  L'ufficiale  dello  stato  civile  del  comune che ha ricevuto
l'avviso provvede per le relative annotazioni.
                               Art. 69
                            (Annotazioni)

   1. Negli atti di matrimonio si fa annotazione:

a) della  trasmissione  al  ministro  di  culto  della  comunicazione
   dell'avvenuta   trascrizione   dell'atto   di  matrimonio  da  lui
   celebrato;
b) delle  convenzioni  matrimoniali,  delle  relative  modificazioni,
   delle  sentenze di omologazione di cui all'articolo 163 del codice
   civile,  delle  sentenze di separazione giudiziale dei beni di cui
   all'articolo  193  del  codice  civile, e della scelta della legge
   applicabile  ai  loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo
   30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218;
c) dei  ricorsi  per  lo  scioglimento  o la cessazione degli effetti
   civili del matrimonio, e delle relative pronunce;
d) delle  sentenze,  anche straniere, di scioglimento o di cessazione
   degli  effetti  civili  del  matrimonio;  di quelle che dichiarano
   efficace  nello  Stato  la  pronuncia  straniera  di nullita' o di
   scioglimento  del  matrimonio;  di  quelle che dichiarano efficace
   nello  Stato la pronuncia dell'autorita' ecclesiastica di nullita'
   del  matrimonio;  e  di  quelle  che  pronunciano  la  separazione
   personale dei coniugi o l'omologazione di quella consensuale;
e) delle  sentenze  con  le  quali  si pronuncia l'annullamento della
   trascrizione dell'atto di matrimonio;
f) delle dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la
   loro riconciliazione;
g) delle  sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta di uno
   degli  sposi e di quelle che dichiarano l'esistenza dello sposo di
   cui  era  stata  dichiarata  la  morte  presunta o ne accertano la
   morte;
h) dei   provvedimenti   che   determinano   il   cambiamento   o  la
   modificazione  del  cognome  o  del  nome  o  di  entrambi  e  dei
   provvedimenti di revoca relativi ad uno degli sposi;
i) dei provvedimenti di rettificazione.
                               Art. 70
                         (Fascia tricolore)

   1.  L'ufficiale  dello  stato civile, nel celebrare il matrimonio,
deve  indossare la fascia tricolore di cui all'articolo 50, comma 12,
del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  da portarsi a
tracolla.

Titolo IX

Delle registrazioni degli atti di morte

                               Art. 71
                     (Iscrizioni e trascrizioni)

   1. Negli archivi di cui all'articolo 10, si iscrivono:

a) le   dichiarazioni   di   morte   che   sono   fatte  direttamente
   all'ufficiale dello stato civile;
b) gli  atti  di  morte  che  l'ufficiale dello stato civile forma in
   seguito  ad  avviso, notizia e denuncia avuti da ospedali, da case
   di  cura o di riposo, da collegi, da istituti o da qualsiasi altro
   stabilimento, da magistrati o da ufficiali di polizia giudiziaria;
c) gli atti di morte ai quali, per la particolarita' del caso, non si
   adattano le formule predisposte;
d) gli atti formati ai sensi degli articoli 75 e 78.

   2. Nei medesimi archivi si trascrivono:

a) gli atti di morte ricevuti dall'estero;
b) gli atti e i processi verbali relativi a morti avvenute durante un
   viaggio marittimo, aereo o ferroviario;
c) gli  atti di morte, compilati dagli ufficiali designati nelle zone
   di operazioni eseguite come forze di pace o di guerra.
                               Art. 72
                      (Dichiarazione di morte)

   1.  La  dichiarazione  di morte e' fatta non oltre le ventiquattro
ore  dal  decesso  all'ufficiale  dello  stato  civile del luogo dove
questa e' avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo
dove il cadavere e' stato deposto.
   2. La dichiarazione e' fatta da uno dei congiunti o da una persona
convivente  con  il  defunto  o da un loro delegato o, in mancanza da
persona informata del decesso.
   3.  In  caso  di  morte  in un ospedale, casa di cura o di riposo,
collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi
ne  e'  stato  delegato  dall'amministrazione deve trasmettere avviso
della  morte,  nel  termine  fissato dal comma 1, all'ufficiale dello
stato civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo 73.
                               Art. 73
                           (Atto di morte)

   1.  L'atto  di  morte  deve  enunciare il luogo, il giorno e l'ora
della  morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la
residenza  e  la  cittadinanza  del defunto, il nome e il cognome del
coniuge,  se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato; il nome e
il  cognome,  il  luogo  e  la  data  di  nascita  e la residenza del
dichiarante. Se taluna delle anzidette indicazioni non e' nota, ma il
cadavere  e'  stato  tuttavia  riconosciuto,  l'ufficiale dello stato
civile fa di cio' espressa menzione nell'atto.
   2.  In  qualunque caso di morte violenta o avvenuta in un istituto
di  prevenzione  o  di  pena  non  si  fa  menzione nell'atto di tali
circostanze.
                               Art. 74
               (Inumazione, tumulazione e cremazione)

   1.  Non  si  puo'  far  luogo  ad  inumazione  o tumulazione di un
cadavere  senza  la  preventiva  autorizzazione  dell'ufficiale dello
stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa.
   2.   L'ufficiale   dello   stato   civile   non   puo'   accordare
l'autorizzazione  se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte,
salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si e'
accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di
un  altro  delegato  sanitario; questi deve rilasciare un certificato
scritto  della  visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la
esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta.
Il certificato e' annotato negli archivi di cui all'articolo 10.
   3.  In caso di cremazione si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 79 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1990, n. 285.
                               Art. 75
     (inumazioni, tumulazioni e cremazioni senza autorizzazione)

   1.  Chi  ha  notizia  che  un cadavere e' stato inumato o tumulato
senza  l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, o e' stato
cremato   senza   l'autorizzazione  del  sindaco,  ne  deve  riferire
immediatamente  al procuratore della Repubblica; questi, a sua volta,
da'  immediata  comunicazione  del  fatto  all'ufficiale  dello stato
civile se non e' stato costui a riferirgliene. Se l'atto di morte non
e'  stato  gia'  formato,  l'ufficiale  dello  stato civile lo redige
esclusivamente in conformita' agli elementi contenuti nel decreto del
tribunale  dato  con il procedimento di rettificazione, su istanza di
persona  interessata  o  del procuratore della Repubblica. Il decreto
deve  essere  menzionato  nell'atto  e  inserito negli archivi di cui
all'articolo 10.
                               Art. 76
                   (Denuncia di ipotesi di reato)

   1.  L'ufficiale dello stato civile che, nell'accertare la morte di
una  persona  ai  fini  dell'autorizzazione  alla  inumazione  o alla
tumulazione,  o  il  sindaco  che,  ai  fini dell'autorizzazione alla
cremazione, rilevi qualche indizio di morte dipendente da reato, o ne
abbia   comunque   conoscenza,   deve  farne  immediata  denuncia  al
procuratore   della   Repubblica   dando,  intanto,  se  occorre,  le
disposizioni  necessarie  affinche'  il  cadavere non sia rimosso dal
luogo in cui si trova.
                               Art. 77
                        (Accertamenti legali)

   1.  Quando  risultano  segni  o  indizi di morte violenta, o vi e'
ragione  di  sospettarla  per altre circostanze, non si puo' inumare,
tumulare  o  cremare  il  cadavere  se  non  dopo che il magistrato o
l'ufficiale  di  polizia  giudiziaria,  assistito  da  un  medico, ha
redatto   il   processo  verbale  sullo  stato  del  cadavere,  sulle
circostanze  relative  alla  morte  e  sulle  notizie  che  ha potuto
raccogliere circa il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita
e la residenza del defunto.
   2.  Il  magistrato  o  l'ufficiale  di  polizia  giudiziaria  deve
prontamente  dare  all'ufficiale dello stato civile del luogo dove e'
morta  la  persona  e,  quando  questo non e' noto, del luogo dove il
cadavere  e'  stato  deposto,  le  notizie necessarie alla formazione
dell'atto di morte.
                               Art. 78
         (Irreperibilita' o irriconoscibilita' di cadavere)

   1. Nel caso di morte di una o piu' persone senza che sia possibile
rinvenirne o riconoscerne i cadaveri, il procuratore della Repubblica
redige processo verbale dell'accaduto.
   2.   L'atto   di   morte   viene   formato  con  la  procedura  di
rettificazione sulla base del decreto emesso dal tribunale.
   3.   La   relativa   azione  e'  promossa  dal  procuratore  della
Repubblica.
                               Art. 79
                (Morte in viaggio marittimo o aereo)

   1.  Se la morte avviene durante un viaggio marittimo, si osservano
le disposizioni degli articoli 203 e 212 del codice della navigazione
o,   in  caso  si  tratti  di  navi  militari,  quelle  del  relativo
regolamento  per  il  servizio di bordo, in quanto compatibili con il
presente regolamento.
   2.  Se  la morte avviene durante un viaggio aereo, si osservano le
disposizioni  degli  articoli 835 e 838 del codice della navigazione,
in quanto compatibili con il presente regolamento.
3.  Per  la trascrizione degli atti e dei processi verbali relativi a
morti  avvenute  durante  un viaggio marittimo o aereo, e' competente
l'ufficiale  dello stato civile del luogo di primo approdo della nave
o  dell'aeromobile  o,  in  caso di naufragio della nave o di perdita
dell'aeromobile,  del luogo in cui vengono formati i processi verbali
di  scomparsa;  se  tale luogo si trova in Paese estero, le autorita'
diplomatiche o consolari devono trasmettere all'ufficiale dello stato
civile  competente,  ai  sensi  dell'articolo  17,  copia  degli atti
formati o acquisiti.
4.  L'estratto  delle  annotazioni  fatte  nel giornale generale e di
contabilita'  di  cui  agli  articoli  205,  secondo comma, e 207 del
codice  della  navigazione,  e  ogni  altro documento trasmesso, sono
annotati negli archivi di cui all'articolo 10.
                               Art. 80
                   (Morte in viaggio per ferrovia)

   1. Se la morte avviene durante un viaggio ferroviario, il capo del
convoglio  redige  un processo verbale con le dichiarazioni stabilite
nel  presente titolo e lo consegna al capo della stazione nella quale
si effettua la prima fermata del convoglio; il capo della stazione lo
trasmette  all'ufficiale dello stato civile del luogo, competente per
la sua trascrizione.
                               Art. 81
                            (Annotazioni)

   1. L'ufficiale dello stato civile che registra l'atto di morte, lo
annota su quello di nascita del defunto. Se la nascita e' avvenuta in
altro  comune  o il defunto risiedeva altrove al momento della morte,
egli  deve  dare prontamente comunicazione della morte agli ufficiali
dello  stato civile del luogo di nascita e di quello di residenza del
defunto, che devono provvedere rispettivamente all'annotazione o alla
trascrizione del relativo atto.
   2.  Negli atti di morte si annotano i decreti di rettificazione ad
essi  relativi e l'intervenuto riconoscimento o la legittimazione del
defunto, ai sensi degli articoli 255 e 282 del codice civile, nonche'
le  sentenze  che,  ai  sensi  dell'articolo  67  del  codice civile,
dichiarano  la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la
morte presunta o ne accertano la morte.
                               Art. 82
                 (Comunicazione al giudice tutelare)

   1.  L'ufficiale  dello  stato  civile  che ha formato o trascritto
l'atto  di morte, entro dieci giorni dalla formazione dell'atto, deve
dare  notizia  al  giudice  tutelare  della  morte  di persona che ha
lasciato  figli  in  eta'  minore,  ai sensi dell'articolo 345, primo
comma, del codice civile.
                               Art. 83
                       (Morte dello straniero)

   1.   Nel  caso  di  morte  di  cittadino  straniero  nello  Stato,
l'ufficiale   dello   stato   civile  spedisce  sollecitamente  copia
dell'atto   di   morte  al  Ministero  degli  affari  esteri  per  la
trasmissione all'autorita' diplomatica o consolare dello Stato di cui
il defunto era cittadino.

Titolo X

Dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome

                               Art. 84 

 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 MARZO 2012, N. 54)) 
                               Art. 85 

 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 MARZO 2012, N. 54)) 
                               Art. 86 

 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 MARZO 2012, N. 54)) 
                               Art. 87 

 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 MARZO 2012, N. 54)) 
                               Art. 88 

 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 MARZO 2012, N. 54)) 
                               Art. 89 
               (Modificazioni del nome o del cognome) 

 
   ((1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni,  chiunque  vuole
cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome  ovvero  vuole
cambiare il cognome, anche perche' ridicolo o  vergognoso  o  perche'
rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un  altro  cognome,
deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza
o di quello nella cui circoscrizione e' situato l'ufficio dello stato
civile dove si trova l'atto di  nascita  al  quale  la  richiesta  si
riferisce.  Nella  domanda  l'istante  deve  esporre  le  ragioni   a
fondamento della richiesta.)) 
   2. Nella domanda si deve indicare la modificazione  che  si  vuole
apportare al nome o al cognome oppure il nome o  il  cognome  che  si
intende assumere. 
   3. In nessun caso puo' essere richiesta l'attribuzione di  cognomi
di importanza storica o comunque tali  da  indurre  in  errore  circa
l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o  particolarmente
note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita  del  richiedente  o
nel luogo di sua residenza. 
                               Art. 90 
                            (Affissione) 

 
   1. Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la  ritiene
meritevole di essere  presa  in  considerazione,  autorizza  con  suo
decreto il richiedente a fare affiggere all'albo pretorio del  comune
di nascita e di attuale residenza del medesime richiedente un  avviso
contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la  durata
di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla  relazione  fatta
dal responsabile in calce all'avviso. 
   ((1-bis. Il decreto di  autorizzazione  della  pubblicazione  puo'
stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto
della domanda.)) 
                              Art. 91. 
 
                          (( (Opposizione) 

 
  1. Chiunque ne abbia interesse puo' fare opposizione  alla  domanda
entro il termine di trenta giorni dalla data  dell'ultima  affissione
ovvero dalla data dell'ultima notificazione alle persone interessate,
effettuata ai sensi dell'articolo 90. L'opposizione  si  propone  con
atto notificato al prefetto.)) 
                              Art. 92. 
              (( (Decreto di concessione del prefetto) 

 
  1. Trascorso il termine di  cui  all'articolo  91,  il  richiedente
presenta al  prefetto  un  esemplare  dell'avviso  con  la  relazione
attestante  l'eseguita  affissione  e  la  sua  durata   nonche'   la
documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte. 
  2. Il prefetto, accertata la regolarita' delle affissioni  e  delle
notificazioni e vagliate le  eventuali  opposizioni,  provvede  sulla
domanda con decreto. 
  3. Il decreto di concessione di cui al comma 2, nei casi in cui  vi
e' stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente,
agli opponenti.)) 
                               Art. 93
                         (Esenzione fiscale)

   1.  In  tutti  i  casi  di  cambiamento  di nomi e cognomi perche'
ridicoli  o  vergognosi  o  perche'  rivelanti  origine  naturale, le
domande  e  i  provvedimenti  contemplati  in  questo  capo, le copie
relative,   gli   scritti   e   i  documenti  eventualmente  prodotti
dall'interessato sono esenti da ogni tassa.
                               Art. 94
                  (Annotazioni ed altre formalita)

   1. I decreti che autorizzano il cambiamento o la modificazione del
nome  o  del  cognome  devono  essere  annotati,  su  richiesta degli
interessati,  nell'atto  di  nascita  del  richiedente,  nell'atto di
matrimonio  del  medesimo  e  negli  atti di nascita di coloro che ne
hanno  derivato  il cognome. L'ufficiale dello stato civile del luogo
di  residenza,  se  la  nascita  o il matrimonio e' avvenuto in altro
comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica
all'ufficiale  dello  stato  civile  del  luogo  della  nascita o del
matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione.
2.  Gli  effetti  dei  decreti rimangono sospesi fino all'adempimento
delle formalita' indicate nel comma 1.
3.  Per  i membri di una stessa famiglia si puo' provvedere con unico
decreto.

Titolo XI

Delle procedure giudiziali di rettificazione relative agli atti dello
stato civile e delle correzioni

                               Art. 95
                              (Ricorso)

   1. Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato
civile  o  la  ricostituzione  di  un  atto distrutto o smarrito o la
formazione   di  un  atto  omesso  o  la  cancellazione  di  un  atto
indebitamente   registrato,   o   intende   opporsi   a   un  rifiuto
dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una
dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro
adempimento,  deve  proporre ricorso al tribunale nel cui circondario
si  trova  l'ufficio dello stato civile presso il quale e' registrato
l'atto  di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito
l'adempimento.
   2.  Il  procuratore della Repubblica puo' in ogni tempo promuovere
il procedimento di cui al comma 1.
   3.  L'interessato  puo'  comunque richiedere il riconoscimento del
diritto  al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se
questo   costituisce   ormai  autonomo  segno  distintivo  della  sua
identita' personale.
                               Art. 96
                           (Procedimento)

   1.  Il  tribunale  puo',  senza  particolari  formalita', assumere
informazioni,    acquisire    documenti    e   disporre   l'audizione
dell'ufficiale dello stato civile.
   2.  Il tribunale, prima di provvedere, deve sentire il procuratore
della  Repubblica  e  gli  interessati  e richiedere, se del caso, il
parere del giudice tutelare.
   3.  Sulla domanda il tribunale provvede in camera di consiglio con
decreto  motivato.  Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
737  e  seguenti  del  codice di procedura civile nonche', per quanto
riguarda  i  soggetti  cui  non  puo'  essere  opposto  il decreto di
rettificazione, l'articolo 455 del codice civile.
                               Art. 97
            (Atti dell'autorita' diplomatica e consolare)

   1.  Le  disposizioni  di  cui  agli articoli 95 e 96 si applicano,
altresi',  per  gli  atti  di competenza dell'autorita' diplomatica o
consolare. E' competente in tal caso il tribunale nel cui circondario
e'   registrato   o   avrebbe  dovuto  essere  registrato  l'atto  da
rettificarsi.
                               Art. 98
                            (Correzioni)

   1.  L'ufficiale  dello  stato  civile,  d'ufficio  o su istanza di
chiunque  ne  abbia  interesse,  corregge  gli  errori  materiali  di
scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante
annotazione   dandone   contestualmente   avviso   al   prefetto,  al
procuratore  della  Repubblica  del  luogo  dove  e' stato registrato
l'atto nonche' agli interessati.
   2. L'ufficiale dello stato civile provvede con le stesse modalita'
di  cui  al  comma 1 nel caso in cui riceva, per la registrazione, un
atto  di  nascita  relativo  a  cittadino italiano nato all'estero da
genitori   legittimamente  uniti  in  matrimonio  ovvero  relativo  a
cittadino   italiano  riconosciuto  come  figlio  naturale  ai  sensi
dell'articolo 262, primo comma, del codice civile, al quale sia stato
imposto  un  cognome diverso da quello ad esso spettante per la legge
italiana. Quest'ultimo cognome deve essere indicato nell'annotazione.
   3.  Avverso  la  correzione,  il  procuratore  della  Repubblica o
chiunque  ne  abbia  interesse puo' proporre, entro trenta giorni dal
ricevimento  dell'avviso,  opposizione  mediante ricorso al tribunale
che  decide  in  camera  di  consiglio  con  decreto  motivato che ha
efficacia immediata.
                               Art. 99
         (Correzioni dell'autorita' diplomatica o consolare)

   1.  Alla correzione degli errori materiali di scrittura in cui sia
incorsa  l'autorita'  diplomatica  o  consolare, provvede l'autorita'
medesima secondo le modalita' di cui all'articolo 98.
   2.  Il  ricorso  in  opposizione  avverso  la  correzione  operata
dall'autorita'  diplomatica  o  consolare si propone al tribunale nel
cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile in cui e' stato
registrato o avrebbe dovuto essere registrato l'atto.
                              Art. 100
                            (Competenza)

   1.  I  tribunali  della  Repubblica  sono competenti a disporre le
rettificazioni  e  le  correzioni di cui ai precedenti articoli anche
per  gli  atti  dello  stato  civile ricevuti da autorita' straniere,
trascritti  in  Italia ed a provvedere per la cancellazione di quelli
indebitamente trascritti nonche' per la formazione di quelli omessi o
indisponibili  che si sarebbero dovuti registrare in Italia, nei casi
in  cui  non sia utilizzabile la procedura di cui all'articolo 20. La
competenza  spetta al tribunale nel cui circondario si sarebbe dovuto
registrare  l'atto  ovvero  al  tribunale  per  i  minorenni  che  ha
pronunciato sull'adozione di minore straniero.
                              Art. 101
                       (Trasmissione di atti)

   1.   Il   cancelliere  trasmette  di  ufficio,  per  l'esecuzione,
all'ufficiale  dello  stato  civile  copia dei decreti emessi a norma
degli  articoli  96,  comma  3,  e  98,  comma 3. Altrimenti gli atti
suddetti   sono   acquisiti  dall'ufficiale  dello  stato  civile  su
richiesta anche verbale di chiunque vi ha interesse.

Titolo XII

Delle annotazioni

                              Art. 102
                     (Procedure di annotazione)

   1.  Le  annotazioni  disposte per legge od ordinate dall'autorita'
giudiziaria   si   eseguono  per  l'atto  al  quale  si  riferiscono,
registrato negli archivi di cui all'articolo 10, direttamente e senza
altra  formalita'  dall'ufficiale  dello stato civile di ufficio o su
istanza di parte.
   2.   Le   annotazioni   che  sono  eseguite  in  base  ad  atti  o
provvedimenti  dei  quali  e' anche prescritta la registrazione negli
archivi  di  cui  all'articolo 10 devono essere precedute dalla detta
registrazione.
   3.  In  ogni  caso  nelle  annotazioni  occorre  indicare,  per la
registrazione  negli  archivi  di  cui  all'articolo  10, l'atto o il
provvedimento in base al quale esse sono eseguite.
   4.  Le annotazioni sono datate e sottoscritte dall'ufficiale dello
stato civile.
   5.  Le  annotazioni apposte sugli atti iscritti vanno riportate su
quelli  trascritti a cura dell'ufficiale dello stato civile che le ha
eseguite.  In  caso  di  piu' trascrizioni, l'annotazione si effettua
soltanto sull'ultimo atto trascritto.
                              Art. 103
                      (Forma delle annotazioni)

   1.  Le  annotazioni  sugli  atti  contenuti  negli  archivi di cui
all'articolo   10,  devono  risultare  di  seguito  all'atto  cui  si
riferiscono e di cui costituiscono parte integrante.

Titolo XIII

Delle verificazioni

                              Art. 104
                (Verifiche ordinarie e straordinarie)

   1.  Il  prefetto, o chi da lui delegato, si deve recare almeno una
volta  ogni  anno  negli  uffici  dello  stato  civile compresi nella
propria  provincia  per  verificare  se  gli  archivi sono tenuti con
regolarita' e con precisione.
   2.  Puo'  procedersi  in  ogni tempo a verificazione straordinaria
disposta di ufficio.
                              Art. 105
                     (Verbale di verificazione)

   1.  Chi ha effettuato la verificazione redige processo verbale nel
quale sono indicati il giorno in cui ha avuto luogo la verificazione,
il numero degli atti esistenti e verificati e le osservazioni fatte.

Titolo XIV

Degli estratti degli atti dello stato civile e dei relativi
certificati

                              Art. 106
                      (Estratti per riassunto)

   1.  Gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per
riassunto,  riportando  le  indicazioni  contenute nell'atto stesso e
nelle relative annotazioni. Se nell'atto sono state fatte annotazioni
o apportate rettificazioni o correzioni che modificano o integrano il
testo   dell'atto,   l'estratto   e'   formato  avuto  riguardo  alle
annotazioni e alle rettificazioni o correzioni tralasciando qualsiasi
riferimento  a  quelle parti dell'atto modificate o integrate in base
alle annotazioni o rettificazioni o correzioni medesime.
                              Art. 107
                   (Estratti per copia integrale)

   1.  Gli  estratti  degli  atti  dello  stato civile possono essere
rilasciati  dall'ufficiale  dello  stato  civile  per copia integrale
soltanto quando ne e' fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse
e il rilascio non e' vietato dalla legge.

2. L'estratto per copia integrale deve contenere:

a) la trascrizione esatta dell'atto come trovasi negli archivi di cui
   all'articolo 10, compresi il numero e le firme appostevi;
b) le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale;
c) l'attestazione,  da parte di chi rilascia l'estratto, che la copia
   e' conforme all'originale.
                              Art. 108
                             (Contenuto)

   1. Ogni estratto degli atti dello stato civile deve contenere:

a) l'indicazione di estratto per riassunto o per copia integrale;
b) la   sottoscrizione   dell'ufficiale  dello  stato  civile  o  del
   funzionario delegato;
c) il bollo dell'ufficio.
   2.  I  certificati di stato civile devono contenere le generalita'
come  per legge delle persone a cui i singoli eventi si riferiscono e
gli estremi dei relativi atti. I dati suddetti possono essere desunti
anche dagli atti anagrafici.
   3.  Restano  salve  le  disposizioni  di cui alla legge 31 ottobre
1955,  n. 1064, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2
maggio 1957, n. 432.

Titolo XV

Disposizioni transitorie e finali

                              Art. 109
                         (Entrata in vigore)

   1.  Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
salvo  la  disposizione  di  cui  al  comma 3, che entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione.
   2.  Tutte  le disposizioni del presente regolamento concernenti la
registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui
all'articolo  10,  nonche'  la  disposizione  di cui all'articolo 12,
comma  9,  hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri di cui all'articolo 10,
comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60,
124,  125,  134,  136,  137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238,
nonche'  le  disposizioni  del  decreto  del  Ministro  di  grazia  e
giustizia  del  18 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del  22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 e 137, ogni
riferimento  ad  autorita'  giudiziarie,  al  Ministero  di  grazia e
giustizia ed al podesta' si intende fatto rispettivamente al prefetto
o ad un suo delegato, al Ministero dell'interno ed al sindaco.
   3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  emanarsi entro
sessanta  giorni  dalla  pubblicazione del presente regolamento, sono
stabilite le disposizioni che si rendono necessarie per la tenuta dei
registri  nella fase transitoria antecedente alla entrata in funzione
degli archivi informatici di cui all'articolo 10.
                              Art. 110
                     (Abrogazioni e modificrie)

   1.   Salvo   quanto   disposto   dall'articolo  109  del  presente
regolamento, e' abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
   2.  Quando  in  leggi,  regolamenti  o  altri  atti normativi sono
richiamate disposizioni dell'ordinamento dello stato civile di cui al
regio  decreto  9  luglio  1939,  n.  1238,  il  richiamo  si intende
effettuato alle corrispondenti norme del presente regolamento.
   3.  Sono abrogati: il secondo comma dell'articolo 93, il secondo e
il  terzo  comma  dell'articolo  94,  l'articolo  95,  l'articolo 97,
l'ultimo comma dell'articolo 100, il secondo comma dell'articolo 103,
il primo comma dell'articolo 104, il secondo comma dell'articolo 115,
l'articolo 454, del codice civile.
   4.  All'articolo  1  della  legge  14  aprile  1982,  n. 164, sono
soppresse  le  parole  "di  cui all'articolo 454 del codice civile" e
"anche".
   5. Sono abrogati: il secondo periodo dell'articolo 8, comma 1, del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, e
l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
   6.  All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12
ottobre 1993, n. 572, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel   comma   5,  le  parole  "all'ufficiale  dello  stato  civile
   individuato  ai  sensi  dell'articolo 63, secondo comma, del regio
   decreto 9 luglio 1939, n. 1238," sono sostituite dalle seguenti:
   "all'ufficiale dello stato civile competente";
b) il comma 6 e' abrogato;
c) al comma 8 e' aggiunto il seguente periodo: "Le attestazioni per i
   minori  residenti all'estero, di cui all'articolo 14 della legge 5
   febbraio  1992, n. 91, vengono emesse dall'autorita' diplomatica o
   consolare  sulla  base  delle  risultanze  dello  stato  civile ed
   anagrafiche anche straniere, e di quanto disposto dall'articolo 12
   del  presente  regolamento; l'autorita' diplomatica o consolare le
   trasmette   all'ufficiale   dello   stato  civile  competente  per
   l'annotazione sull'atto di nascita.".

   7.  E'  abrogato il secondo comma dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. I numeri da 1 a 5
dell'articolo  69,  primo comma, del medesimo decreto sono abrogati a
far  data  dalla entrata in funzione degli archivi informatici di cui
all'articolo 10.
   8.  Nel  terzo  comma  dell'articolo 11 del decreto del Presidente
della  Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sono soppresse le parole "e
professione".

   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
Inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 novembre 2000

                               CIAMPI

                              AMATO,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              BASSANINI,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              FASSINO, Ministro della giustizia
                              BIANCO, Ministro dell'interno

Visto il Guardasigilli: FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2000
Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 13