DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2012, n. 54

Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia  di  stato
civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome  prevista
dal titolo X del decreto del Presidente della Repubblica  3  novembre
2000, n. 396. (12G0076) 
 
 Vigente al: 5-8-2012  
 
 

 

				 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,
n. 396; 
  Ravvisata  l'esigenza  di  apportare  modifiche  al   decreto   del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, per adeguarne la
disciplina a criteri di semplificazione e snellimento; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2011; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Acquisito il parere della Conferenza Stato -  citta'  ed  autonomie
locali ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo  28
agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 3 novembre 2011; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 dicembre 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 febbraio 2012; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  del
Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia; 


				 
                              E m a n a 

 

				 
                      il seguente regolamento: 

 
                               Art. 1 

 

				 
                               Oggetto 

 
  1. Il presente regolamento introduce modifiche  ed  abrogazioni  al
Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396, recante regolamento per la  revisione  e  la  semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo  2,  comma
12, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
                               Art. 2 

 

				 
                 Cambiamenti del nome o del cognome 

 
  1. All'articolo 89 del decreto del Presidente  della  Repubblica  3
novembre 2000, n. 396, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    "1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni,  chiunque  vuole
cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome  ovvero  vuole
cambiare il cognome, anche perche' ridicolo o  vergognoso  o  perche'
rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un  altro  cognome,
deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza
o di quello nella cui circoscrizione e' situato l'ufficio dello stato
civile dove si trova l'atto di  nascita  al  quale  la  richiesta  si
riferisce.  Nella  domanda  l'istante  deve  esporre  le  ragioni   a
fondamento della richiesta.". 
                               Art. 3 

 

				 
Eventuale notifica del contenuto della domanda di  modificazione  del
                         nome o del cognome 

 
  1. All'articolo 90 del decreto del Presidente  della  Repubblica  3
novembre 2000, n. 396, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    "1-bis. Il decreto di  autorizzazione  della  pubblicazione  puo'
stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto
della domanda.". 
                               Art. 4 

 

				 
                             Opposizione 

 
  1. L'articolo 91 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
novembre 2000, n. 396, e' sostituito dal seguente: 


				 
                              "Art. 91. 

 

				 
                            (Opposizione) 

 
    1. Chiunque ne abbia interesse puo' fare opposizione alla domanda
entro il termine di trenta giorni dalla data  dell'ultima  affissione
ovvero dalla data dell'ultima notificazione alle persone interessate,
effettuata ai sensi dell'articolo 90. L'opposizione  si  propone  con
atto notificato al prefetto.". 
                               Art. 5 

 

				 
                 Decreto di concessione del prefetto 

 
  1. L'articolo 92 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
novembre 2000, n. 396, e' sostituito dal seguente: 


				 
                              "Art. 92. 

 

				 
                (Decreto di concessione del prefetto) 

 
    1. Trascorso il termine di cui all'articolo  91,  il  richiedente
presenta al  prefetto  un  esemplare  dell'avviso  con  la  relazione
attestante  l'eseguita  affissione  e  la  sua  durata   nonche'   la
documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte. 
    2. Il prefetto, accertata la regolarita' delle affissioni e delle
notificazioni e vagliate le  eventuali  opposizioni,  provvede  sulla
domanda con decreto. 
    3. Il decreto di concessione di cui al comma 2, nei casi  in  cui
vi  e'  stata  opposizione,  deve  essere  notificato,  a  cura   del
richiedente, agli opponenti.". 
                               Art. 6 

 

				 
                           Norme abrogate 

 
  1. Dalla data di entrata in vigore del  presente  regolamento  sono
abrogati gli articoli 84, 85, 86, 87 e 88 del decreto del  Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 
                               Art. 7 

 

				 
                 Clausola di invarianza della spesa 

 
  1. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2.   Agli   adempimenti   previsti   dal    presente    regolamento
l'amministrazione  provvede  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 8 

 

				 
                          Entrata in vigore 

 
  1. Il presente regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo  la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 13 marzo 2012 


				 
                             NAPOLITANO 

 

				 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 


				 
                                Patroni  Griffi,  Ministro   per   la
                                pubblica   amministrazione    e    la
                                semplificazione 


				 
                                Cancellieri, Ministro dell'interno 


				 
                                Severino, Ministro della giustizia 

 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2012 
Registro n. 3, foglio n. 344