LEGGE 24 ottobre 1980, n. 742

Ratifica  ed  esecuzione  della  convenzione  sulla  competenza delle
autorita'  e  sulla  legge  applicabile  in materia di protezione dei
minori, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961.
 
 Vigente al: 5-8-2012  
 
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare la
convenzione  concernente  la  competenza  delle  autorita' e la legge
applicabile  in materia di protezione dei minori, adottata a L'Aja il
5 ottobre 1961.
                               Art. 2.

  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  alla  convenzione  di  cui
all'articolo  precedente  a  decorrere dalla sua entrata in vigore in
conformita' all'articolo 20 della convenzione stessa.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 ottobre 1980

                               PERTINI

                                            FORLANI - COLOMBO - SARTI

Visto, il Guardasigilli: SARTI
                             CONVENTION 
 
CONCERNANT LA COMPETENCE DES AUTORITESET LA LOI APPLICABLE EN MATIERE
                      DE PROTECTION DES MINEURS 
 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico
    


                              CONVENZIONE

    CONCERNENTE  LA  COMPETENZA DELLE AUTORITA' E LA LEGGE APPLICABILE IN
                      MATERIA DI PROTEZIONE DEI MINORI

      Gli   Stati   firmatari  della  presente  Convenzione,  desiderando
    stabilire  delle  disposizioni comuni concernenti 13 competenza delle
    autorita' e la legge applicabile in materia di protezione dei minori,
    hanno  deciso  di  concludere  una  Convenzione  a  tal  fine e hanno
    concordato le disposizioni seguenti:


                             Articolo 1.

  Le autorita', sia giudiziarie che amministrative,  dello  Stato  di
residenza  abituale  di  un  minore   sono   competenti,   salve   le
disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, terzo capoverso, della presente
Convenzione, ad adottare misure tendenti alla  protezione  della  sua
persona o dei suoi.

    
                             Articolo 2. 
 
  Le autorita' competenti ai sensi dell'articolo 1 adottano le misure
previste dalla loro, legislazione interna. 
  Tale legislazione stabilisce le condizioni di istituzione, modifica
e cessazione di dette misure. Essa regola egualmente i loro fini  sia
per quel che concerne i  rapporti  fra  il  minore  e  le  persone  o
istituzioni che lo hanno a carico, sia nei confronti dei terzi. 
                             Articolo 3. 
 
  Un  rapporto  d'autorita'  risultante  di   pieno   diritto   dalla
legislazione interna dello Stato di cui il minore  e'  cittadino  e',
riconosciuto in tutti gli Stati contraenti. 
 
                             Articolo 4. 
 
  Se le autorita' dello Stato di cui il minore e' cittadino giudicano
che  l'interesse  del  minore  lo  esige,  esse  possono,  dopo  aver
informato  le  autorita'  dello  Stato  di  sua  residenza  abituale,
adottare in base alla loro legislazione interna misure  miranti  alla
protezione della sua persona o dei suoi beni. 
  Tale legislazione stabilisce le condizioni di istituzione, modifica
e cessazione di dette misure. Essa regola egualmente i loro fini  sia
per quel che concerne i  rapporti  fra  il  minore  e  le  persone  o
istituzioni che lo hanno a carico, sia nei confronti dei terzi. 
  L'applicazione delle misure adottate e' assicurata dalle  autorita'
dello Stato di cui il minore e' cittadino. 
  Le misure  adottate  ai  sensi  dei  capoversi  che  precedono  del
presente articolo  sostituiscono  le  misure  eventualmente  adottate
dalle autorita' dello Stato in cui  il  minore  ha  la  sua  abituale
residenza. 
 
                             Articolo 5. 
 
  In caso di trasferimento della residenza abituale di un  minore  da
uno Stato contraente in un altro, le misure adottate dalle  autorita'
dello Stato di precedente abituale  residenza  resteranno  in  vigore
fino a che le autorita' dello Stato di nuova abituale  residenza  non
le avranno abolite o sostituite. 
  Le misure  adottate  dalle  autorita'  dello  Stato  di  precedente
abituale  residenza  saranno  abolite  o  sostituite  solo  dopo   un
preavviso alle suddette autorita'. 
  In caso di trasferimento di un minore che era sotto  la  protezione
delle autorita' dello Stato di cui egli e' cittadino,  le  misure  da
queste adottate sulla base della loro legislazione interna resteranno
in vigore nello Stato di nuova residenza abituale. 
 
                             Articolo 6. 
 
  Le autorita' dello Stato di cui il  minore  e'  cittadino  possono,
d'accordo con quelle dello Stato in  cui  egli  ha  la  sua  abituale
residenza  o  possiede   dei   beni,   affidare   a   queste   ultime
l'applicazione delle misure adottate. 
  La stessa facolta' e' data alle autorita' dello Stato di  residenza
abituale del minore nei confronti delle autorita' dello Stato in  cui
il minore possiede dei beni. 
 
                             Articolo 7. 
 
  Le  misure  adottate  dalle  autorita'  competenti  ai  sensi   dei
precedenti articoli della presente Convenzione sono  riconosciute  in
tutti gli Stati contraenti. Se tuttavia dette misure  implicano  atti
di esecuzione in uno Stato diverso da quello in cui esse  sono  state
adottate, il loro riconoscimento e la loro esecuzione  sono  regolati
sia dal diritto interno dello Stato in cui e' richiesta l'esecuzione,
sia dalle convenzioni internazionali. 
 
                             Articolo 8. 
 
  Nonostante  le  disposizioni  degli  articoli  3,  4  e  5,   terzo
capoverso, della presente Convenzione, le autorita'  dello  Stato  di
residenza abituale di un minore possono adottare misure di protezione
fintantoche' il minore e' minacciato da un pericolo  serio  alla  sua
persona o ai suoi beni. 
  Le autorita'  degli  altri  Stati  contraenti  non  sono  tenute  a
riconoscere tali misure. 
 
                             Articolo 9. 
 
  In tutti i casi di urgenza, le autorita' di ogni  Stato  contraente
sul territorio del quale si trovano o il minore o dei beni  a  questo
appartenenti, adottano le necessarie misure di protezione. 
  Le  misure  adottate  in  applicazione  del  precedente   capoverso
cesseranno, salvi i loro effetti definitivi, non appena le  autorita'
competenti ai sensi della presente Convenzione  avranno  adottato  le
misure imposte dalla situazione. 
 
                            Articolo 10. 
 
  Per quanto e' possibile, al fine di assicurare la  continuita'  del
regime applicato al minore, le  autorita'  di  uno  Stato  contraente
adottano misure nei suoi confronti soltanto dopo aver proceduto a uno
scambio di vedute con le autorita' degli altri  Stati  contraenti  di
cui sono ancora in vigore le decisioni. 
 
                            Articolo 11. 
 
  Tutte le  autorita'  che  hanno  adottato  misure  ai  sensi  delle
disposizioni della presente Convenzione ne informeranno senza indugio
le autorita' dello Stato di cui il minore  e'  cittadino  e,  se  del
caso, quelle dello Stato di sua abituale residenza. 
  Ogni Stato contraente designera' le autorita' che  possono  dare  e
ricevere direttamente le informazioni di cui al precedente capoverso. 
  Esso notifichera'  tale  designazione  al  Ministero  degli  affari
esteri dei Paesi Bassi. 
 
                            Articolo 12. 
 
  Ai  fini  della  presente  Convenzione,  per   "minore"   s'intende
qualsiasi persona che ha tale qualita' sia  secondo  la  legislazione
interna dello Stato di cui e' cittadino, sia secondo la  legislazione
interna dello Stato di sua abituale residenza. 
 
                            Articolo 13. 
 
  La presente Convenzione si applica a tutti i minori  che  hanno  la
loro residenza abituale in uno degli Stati contraenti. 
  Tuttavia le competenze attribuite dalla presente  Convenzione  alle
autorita' dello Stato di cui il minore e'  cittadino  sono  riservate
agli Stati contraenti. 
  Ogni Stato contraente puo' riservarsi  di  limitare  l'applicazione
della presente Convenzione ai minori che sono cittadini di uno  degli
Stati contraenti. 
 
                            Articolo 14. 
 
  Ai fini della presente  Convenzione,  se  la  legislazione  interna
dello Stato di cui il, minore e' cittadino consiste in un sistema non
unificato, per "legislazione interna dello Stato di cui il minore  e'
cittadino"  e  per  "autorita'  dello  Stato  di  cui  il  minore  e'
cittadino" s'intende la legislazione e le autorita'  stabilite  dalle
norme in vigore in tale sistema e, in mancanza di dette norme, da una
delle legislazioni componenti tale sistema con  la  quale  il  minore
abbia il legame piu' stretto. 
 
                            Articolo 15. 
 
  Ogni Stato  contraente  puo'  riservare  la  competenza  delle  sue
autorita' chiamate a pronunciarsi su una domanda di annullamento,  di
scioglimento o di attenuazione del vincolo coniugale fra  i  genitori
di un minore, per adottare misure di protezione della sua  persona  o
dei suoi beni. 
  Le autorita'  degli  altri  Stati  contraenti  non  sono  tenuti  a
riconoscere tali misure. 
 
                            Articolo 16. 
 
  Le disposizioni  della  presente  Convenzione  possono  essere  non
applicate negli Stati contraenti solo se  la  loro  applicazione  sia
manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico. 
 
                            Articolo 17. 
 
  La presente Convenzione si applica soltanto  alle  misure  adottate
dopo la sua entrata in vigore. 
  I  rapporti  di  autorita'  risultanti  di  pieno   diritto   dalla
legislazione interna dello Stato di cui il minore e'  cittadino  sono
riconosciuti dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione. 
 
                            Articolo 18. 
 
  Nei rapporti fra  gli  Stati  contraenti  la  presente  Convenzione
sostituisce la Convenzione per regolamentare  la  tutela  dei  minori
firmata a L'Aja il 12 giugno 1902. 
  Essa non arreca pregiudizio alle disposizioni di altre convenzioni,
vincolanti al momento  della  sua  entrata  in  vigore,  degli  Stati
contraenti. 
 
                            Articolo 19. 
 
  La  presente  Convenzione  e'  aperta  alla   firma   degli   Stati
rappresentati alla  Nona  sessione  della  Conferenza  de  L'Aja  sul
diritto internazionale privato. 
  Essa  sara'  ratificata  e  gli  strumenti  di   ratifica   saranno
depositati presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi. 
 
                            Articolo 20. 
 
  La presente Convenzione entrera' in vigore il  sessantesimo  giorno
dopo  il  deposito  del  terzo   strumento   di   ratifica   previsto
dall'articolo 19, secondo capoverso. 
  La Convenzione entrera' in vigore, per  ciascuno  Stato  firmatario
che la ratifichi successivamente,  il  sessantesimo  giorno  dopo  il
deposito del suo strumento di ratifica. 
 
                            Articolo 21. 
 
  Qualsiasi  Stato  non  rappresentato  alla  Nona   sessione   della
Conferenza de L'Aja sul diritto internazionale privato potra' aderire
alla presente Convenzione dopo la sua entrata in  vigore,  in  virtu'
dell'articolo 20, primo capoverso. Lo  strumento  di  adesione  sara'
depositato presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi. 
  L'adesione  avra'  effetto  soltanto  nei  rapporti  fra  lo  Stato
aderente e gli Stati contraenti che avranno dichiarato  di  accettare
tale adesione. L'accettazione sara'  notificata  al  Ministero  degli
affari esteri dei Paesi Bassi. 
  La Convenzione entrera' in vigore, fra lo Stato aderente e lo Stato
che abbia dichiarato di  accettare  tale  adesione,  il  sessantesimo
giorno dopo la notifica menzionata al precedente capoverso. 
 
                            Articolo 22. 
 
  Qualsiasi Stato, al momento della firma,  della  ratifica  o  della
adesione, potra' dichiarare che la presente  Convenzione  si  estende
all'insieme  dei   territori   che   esso   rappresenta   sul   piano
internazionale, o a uno o piu' di detti territori. Tale dichiarazione
avra' effetto per detto Stato al momento dell'entrata in vigore della
Convenzione. 
  In seguito, ogni estensione nel senso suddetto sara' notificata  al
Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi. 
  Allorche' la dichiarazione d'estensione viene fatta in occasione di
una firma o di una ratifica, la Convenzione entrera' in vigore per  i
territori in questione conformemente alle disposizioni  dell'articolo
20. 
  Allorche' la dichiarazione d'estensione viene fatta in occasione di
una adesione, la Convenzione entrera' in vigore per  i  territori  in
questione conformemente alle disposizioni dell'articolo 21. 
 
                            Articolo 23. 
 
  Qualsiasi Stato potra', al piu' tardi al momento della  ratifica  o
dell'adesione, fare le riserve  previste  negli  articoli  13,  terzo
capoverso,  e  15,  primo  capoverso,  della  presente   Convenzione.
Nessun'altra riserva sara' ammessa Ciascuno Stato  contraente  potra'
egualmente,  notificando  una   estensione   della   Convenzione   in
conformita' con  l'articolo  22,  fare  queste  riserve  con  effetto
limitato   ai   territori   o   ad   alcuni   territori   contemplati
dall'estensione. 
  Ciascuno Stato contraente potra', in  qualsiasi  momento,  ritirare
una riserva che ha fatto. Tale ritiro sara' notificato  al  Ministero
degli affari esteri dei Paesi Bassi. 
  L'effetto della riserva cessera' il  sessantesimo  giorno  dopo  la
notifica menzionata nel precedente capoverso. 
 
                            Articolo 24. 
 
  La presente Convenzione avra' una durata di cinque anni a decorrere
dalla data della sua entrata in vigore in conformita' con  l'articolo
20, primo capoverso, anche per gli Stati che l'avranno  ratificata  o
vi avranno aderito successivamente. 
  La Convenzione sara' rinnovata tacitamente ogni cinque anni,  salvo
denuncia. 
  La denuncia sara' notificata al Ministero degli affari  esteri  dei
Paesi Bassi almeno sei mesi prima della fine del  termine  di  cinque
anni. 
  Essa potra' limitarsi ad alcuni territori ai quali  si  applica  la
Convenzione. 
  La denuncia avra' effetto soltanto nei confronti  dello  Stato  che
l'avra' notificata. La Convenzione restera' in vigore per  gli  altri
Stati contraenti. 
 
                            Articolo 25. 
 
  Il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi notifichera'  agli
Stati contemplati nell'articolo 19, nonche' agli  Stati  che  avranno
aderito in conformita' o le disposizioni dell'articolo 21: 
    a) le notifiche di cui all'articolo 11, secondo capoverso; 
    b) le firme e le ratifiche di cui all'articolo 19; 
    c) la data in cui la presente Convenzione entrera' in  vigore  in
conformita' con le disposizioni dell'articolo 20, primo capoverso; 
    d) le adesioni e accettazioni di cui all'articolo 21 e la data in
cui esse avranno effetto; 
    e) le estensioni di cui all'articolo 22 e la  data  in  cui  esse
avranno effetto; 
    f) le riserve e ritiri di riserve di cui all'articolo 23; 
    g) le denunce di cui all'articolo 24, terzo capoverso. 
 
  IN FEDE DI CHE,  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati,  hanno
firmato la presente Convenzione. 
 
  FATTO a L'Aja il 5 ottobre 1961, in un solo, esemplare,  che  sara'
depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi  e  di  cui  una
copia certificata conforme sara' trasmessa, per  via  diplomatica,  a
ciascuno Stato rappresentato  alla  Nona  sessione  della  Conferenza
dell'Aja sul diritto internazionale privato. 
 
  (Seguono le firme).