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PROGRAMMI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DA EFFETTUARSI NEI PAESI DI ORIGINE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI  
– LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI -
      


Con il decreto interministeriale del 22 marzo 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.159 dell'11 luglio 2006, è stata completata la cornice normativa di riferimento che permetterà, mettendo a regime quanto fino ad oggi sperimentato solo attraverso alcuni progetti pilota, la realizzazione di progetti formativi direttamente nei Paesi di origine dei  cittadini extracomunitari.  

L'articolo 23 del Testo Unico sull'immigrazione (D.Lgs. del 25.07.1998 n. 286 e successive modifiche), prevede che nell'annuale decreto di programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro vengano assegnate, in via preferenziale, quote riservate agli stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato appositi programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine.    

Il decreto interministeriale del 22 marzo 2006, detta in dieci articoli le regole operative per l'attivazione dei corsi.
 
In base alle nuove disposizioni i corsi di formazione all'estero possono essere organizzati da Regioni, Province, Comuni, organizzazioni nazionali di datori di lavoro o sindacati, organismi internazionali o enti e associazioni che operano nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni. È ammessa anche la partecipazione a tali progetti di soggetti ulteriori, a condizione che operino in partenariato con uno dei soggetti precedentemente elencati e che l'attività contemplata nel programma di formazione organizzato sia compatibile con il loro statuto ed oggetto sociale.  

I corsi devono essere finalizzati alla formazione di figure professionali di cui c'è bisogno in un dato settore o area territoriale oppure a reclutare personale per aziende italiane che operino all'estero e che spesso necessitano di manodopera locale qualificata.  

I programmi devono, inoltre, necessariamente prevedere, accanto alla formazione, l'insegnamento della lingua italiana con il superamento, al termine del corso, di un esame che attesti una conoscenza almeno elementare della nostra lingua.  

I programmi dei corsi devono essere valutati ed approvati  (con decreto direttoriale) da un apposito comitato interministeriale istituito presso il Ministero della Solidarietà Sociale. I programmi proposti da soggetti operanti solo sul territorio regionale devono essere preventivamente sottoposti alla validazione delle regioni o delle strutture individuate dai singoli ordinamenti regionali.  Attraverso la validazione le regioni verificano la rispondenza dei programmi ai requisiti previsti dal decreto  e la loro compatibilità con il fabbisogno del mercato interno del lavoro e con  la capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.  

Sulle modalità di presentazione dei programmi non è stata predisposta a livello centrale alcuna modulistica apposita. Per i programmi che devono preventivamente essere presentati alle Regioni si rivia, invece, alle scelte organizzative di ciascuna Regione, le quali dovranno comunque attivare, ai sensi del decreto, procedure aperte, cd “a sportello” (ovvero basate su una valutazione condotta secondo l’ordine cronologico delle domande, senza una valutazione comparata delle stesse).
Analogamente, occorrerà fare riferimento alla competente struttura regionale in materia di formazione professionale e/o di immigrazione per avere informazioni su eventuali finanziamenti messi a disposizione dalle Regioni per lo svolgimento di tali programmi.  

L'art. 8 del decreto del 22 marzo prevede che a regime la valutazione dei programmi verrà effettuata mensilmente con riferimento ai programmi presentati entro ciascun mese.  
Nell'approvazione dei programmi viene data precedenza a quelli validati dalle regioni.  

Sarà cura del Ministero della Solidarietà Sociale, in coordinamento con altri Ministeri, procedere alla verifica ed alla valutazione, sia nel corso della realizzazione sia a conclusione dell'attività, dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati nei programmi approvati.  

A seguito degli esiti di tale verifica, il Ministero procederà all'inserimento dei lavoratori in possesso del certificato di qualifica o di frequenza con certificazione delle competenze acquisite, conseguito nell'ambito dei predetti programmi, in delle liste appositamente istituite.