Art.
58
(Interventi
volti al contrasto del lavoro irregolare degli immigrati)
- AllÕarticolo
22, comma 11, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, le parole Òper un periodo non inferiore a sei mesiÓ sono sostituite
dalle seguenti: Òper un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto
il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita
dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al
periodo precedente, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui
allÕarticolo 29, comma 3, lettera b)Ó.