Art. 58

(Interventi volti al contrasto del lavoro irregolare degli immigrati)

  1. AllÕarticolo 22, comma 11, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole Òper un periodo non inferiore a sei mesiÓ sono sostituite dalle seguenti: Òper un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al periodo precedente, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui allÕarticolo 29, comma 3, lettera b)Ó.