Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
|
N. 3184-B
|
DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (V. Stampato n. 3184) approvato dal Senato della Repubblica il 4 aprile 2012 (V. Stampato Camera n. 5109) modificato dalla Camera dei deputati il 19 aprile 2012 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
2 marzo 2012,
|
DISEGNO DI LEGGE |
DISEGNO DI LEGGE |
Approvato dal Senato della Repubblica |
Approvato dalla Camera dei deputati |
- |
- |
Art. 1. |
Art. 1. |
1. Il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione tributaria, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. |
1. Identico. |
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
2. Identico. |
Allegato |
Allegato |
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE |
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE |
Allarticolo 1: |
Allarticolo 1: |
al comma 2, lettera b), capoverso 1-quater, primo periodo, le parole: «dellistanza» sono sostituite dalle seguenti: «della richiesta»; |
identico; |
al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nei casi di ottemperanza ad obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie». |
al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nei casi di ottemperanza ad obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie»; |
|
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: |
|
«4-bis. In presenza della segnalazione di cui allarticolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dallarticolo 72-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dallarticolo 3, comma 5, lettera b), del presente decreto, e dallarticolo 545 del codice di procedura civile, eccedono lammontare del debito per cui si è verificato linadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti. |
|
4-ter. Il mancato pagamento delleccedenza di cui al comma 4-bis costituisce violazione dei doveri dufficio. |
|
4-quater. Costituisce altresì violazione dei doveri dufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dellarticolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40». |
Allarticolo 2: |
Allarticolo 2: |
al comma 1, alinea, le parole: «altra attività amministrative» sono sostituite dalle seguenti: «altre attività amministrative»; |
identico; |
al comma 3, capoverso, le parole: «ai sensi del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del secondo comma»; |
al comma 3, capoverso, le parole: «ai sensi del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del secondo comma» e le parole: «se il cessionario è lo stesso soggetto consolidante» sono soppresse; |
|
dopo il comma 3 è inserito il seguente: |
|
«3-bis. In caso di cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione ai sensi dellarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dellimporto ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione non determina linefficacia della cessione. In tal caso, si applica la sanzione di cui allarticolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, nella misura massima stabilita»; |
|
dopo il comma 4 è inserito il seguente: |
|
«4-bis. Al fine di individuare il coerente ambito applicativo della disposizione di cui allarticolo 1, comma 604, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lesenzione dal pagamento dellimposta sul valore aggiunto ivi prevista si intende applicata ai soli collegi universitari gestiti da enti che operano esclusivamente negli ambiti di cui allarticolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338»; |
al comma 5, lettera a), le parole: «si determino» sono sostituite dalle seguenti: «si determinano»; |
identico; |
|
dopo il comma 5 è inserito il seguente: |
|
«5-bis. Il comma 28 dellarticolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente: |
|
28. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con lappaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dellappalto, al versamento allerario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dellimposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nellambito dellappalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare linadempimento»; |
al comma 6, dopo le parole: «comprensivo dellimposta sul valore aggiunto.» è inserito il seguente periodo: «Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui allarticolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dellarticolo 7, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605»; |
identico; |
|
dopo il comma 6 è inserito il seguente: |
|
«6-bis. Allarticolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: |
|
10-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati presso privati o dai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo»; |
al comma 7, lettera a), le parole: «dalle seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «dalla seguente»; |
identico; |
al comma 9, le parole: «e relative» sono sostituite dalle seguenti: «, e delle relative»; |
identico; |
è aggiunto, in fine, il seguente comma: |
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: |
«13-bis. Allarticolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: Nel settore turistico sono sostituite dalle seguenti: Nei settori agricolo, turistico». |
«13-bis. Identico. |
|
13-ter. Al primo comma dellarticolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente: |
|
6-bis) per lattività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo. |
|
13-quater. Allarticolo 10, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: dal comma 2 sono sostituite dalle seguenti: dai commi 2 e 3, lettere a) e b,». |
Allarticolo 3: |
Allarticolo 3: |
al comma 1, lettera a), le parole: «committente apposita» sono sostituite dalle seguenti: «committente nonché apposita»; |
i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Per lacquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dellUnione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui allarticolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è elevato a 15.000 euro a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti: |
|
a) allatto delleffettuazione delloperazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché apposita autocertificazione di questultimo, ai sensi dellarticolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dellUnione europea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato; |
|
b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione delloperazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a questultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2. |
|
2. La disposizione di cui al comma 1 opera a condizione che i cedenti o i prestatori che intendono aderire alla disciplina del presente articolo inviino apposita comunicazione preventiva, anche in via telematica, allAgenzia delle entrate secondo le modalità ed i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dellAgenzia stessa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nella comunicazione dovrà essere indicato il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare. |
|
2-bis. I soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comunicano allAgenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1 di importo unitario non inferiore ad euro 1.000, effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate»; |
al comma 3, le parole: «1º maggio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1º giugno 2012»; |
al comma 3, le parole: «1º maggio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1º luglio 2012» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di quelle di cui allarticolo 12, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»; |
dopo il comma 4 è inserito il seguente: |
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: |
«4-bis. Allarticolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti: |
«4-bis. Identico: |
4-quater. Per i soggetti beneficiari di stipendi, pensioni, compensi e ogni altro emolumento comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, che siano impossibilitati, entro la scadenza del termine di cui al comma 4-ter, per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale, a recarsi personalmente presso i locali delle banche o di Poste italiane Spa, è consentita ai soggetti che risultino, alla stessa data, delegati alla riscossione, lapertura di un conto corrente base o di un libretto di risparmio postale, intestati al beneficiario dei pagamenti. |
4-quater. Identico. |
4-quinquies. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, il delegato deve presentare alle banche o a Poste italiane Spa copia della documentazione già autorizzata dallente erogatore attestante la delega alla riscossione, copia del documento di identità del beneficiario del pagamento nonché attestazione, da parte di un medico di base o di una struttura pubblica, delle condizioni di salute che impediscono al soggetto di recarsi personalmente presso i locali delle banche o di Poste italiane Spa ovvero documentazione, rilasciata dallautorità giudiziaria o dalla struttura penitenziaria, che attesti lo stato di detenzione. |
4-quinquies. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, il delegato deve presentare alle banche o a Poste italiane Spa copia della documentazione già autorizzata dallente erogatore attestante la delega alla riscossione, copia del documento di identità del beneficiario del pagamento nonché una dichiarazione dello stesso delegato attestante la sussistenza della documentazione comprovante gli impedimenti di cui al comma 4-quater. Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il cliente si considera fisicamente presente qualora sia presente il soggetto delegato alla riscossione. |
4-sexies. Entro il 31 maggio 2012 i beneficiari dei pagamenti di cui alla lettera c) del comma 4-ter indicano un conto di pagamento su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a mille euro. Se lindicazione non è effettuata nel termine indicato, le banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento sospendono il pagamento, trattengono gli ordini di pagamento e versano i relativi fondi su un conto transitorio infruttifero, senza spese e oneri per il beneficiario del pagamento. |
4-sexies. Entro il 30 giugno 2012 i beneficiari dei pagamenti di cui alla lettera c) del comma 4-ter, limitatamente alla fattispecie dei pagamenti pensionistici erogati dallINPS, indicano un conto di pagamento su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a mille euro. Se lindicazione non è effettuata nel termine indicato, le banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento sospendono il pagamento, trattengono gli ordini di pagamento e versano i relativi fondi su un conto transitorio infruttifero, senza spese e oneri per il beneficiario del pagamento. |
4-septies. Se lindicazione del beneficiario è effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le somme vengono trasferite senza spese e oneri per il beneficiario medesimo. Se lindicazione non è effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento provvedono alla restituzione delle somme allente erogatore. Nel corso dei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, il beneficiario ottiene il pagamento mediante assegno di traenza»; |
4-septies. Identico. |
|
4-ter. Allarticolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: Dal limite di importo di cui al primo periodo sono comunque escluse le somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità. |
|
4-quater. Allarticolo 32, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
a) al primo periodo, le parole: lire seicento milioni sono sostituite dalle seguenti: quattrocentomila euro e le parole: di lire un miliardo sono sostituite dalle seguenti: a settecentomila euro; |
|
b) al terzo periodo, le parole: lire seicento milioni sono sostituite dalle seguenti: settecentomila euro»; |
al comma 5, lettera b), capoverso, la parola: «72-ter» è sostituita dalle seguenti: «Art. 72-ter» e al medesimo capoverso, al comma 2, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «quarto comma»; |
al comma 5, lettera b), il capoverso 72-ter è sostituito dal seguente: «Art. 72-ter. - (Limiti di pignorabilità). 1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dallagente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro. |
|
2. Resta ferma la misura di cui allarticolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro»; |
|
dopo il comma 6 è inserito il seguente: |
|
«6-bis. Al comma 2 dellarticolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente: |
|
f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nellarticolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari»; |
al comma 9, le parole: «La disposizione del comma 8 trova» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 8 trovano»; |
identico; |
il comma 13 è sostituito dal seguente: |
identico; |
«13. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
a) allarticolo 53, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: |
|
c-bis) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico di cui allarticolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente al consumo di detta energia; |
|
b) allarticolo 55, comma 5, dopo le parole: impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore sono inserite le seguenti: ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente»; |
|
|
dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti: |
|
«13-bis. Nellambito dellattuazione delle direttive dellUnione europea relative a norme comuni per il mercato interno dellenergia elettrica, al fine di assicurare che i clienti finali di energia elettrica, destinatari dei regimi tariffari speciali di cui allarticolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e di cui al decreto del Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996, i quali siano passati al mercato libero non subiscano, per effetto di tale passaggio e nei limiti del periodo temporale di validità dei medesimi regimi individuato dalle norme citate rispettivamente fino al 2007 e fino al 2005, un trattamento di minore vantaggio rispetto al trattamento preesistente, le modalità di determinazione della componente tariffaria compensativa oggetto dei predetti regimi assicurano ai clienti finali di cui al presente comma condizioni di neutralità. Sono fatti salvi sia gli effetti delle decisioni della Commissione europea in materia sia la già avvenuta esazione fiscale, per la quota parte che conseguiva, nella tariffa elettrica, alla componente compensativa di cui erano destinatari i citati clienti finali di energia elettrica. |
|
13-ter. Allarticolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, come modificato dallarticolo 61, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: a pena di decadenza, sono soppresse»; |
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: |
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: |
«16-bis. È istituito presso il Ministero delleconomia e delle finanze il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socioeconomiche delle zone appartenenti alle regioni di confine, cui è attribuita una dotazione di 20 milioni di euro per lanno 2012. Lindividuazione delle regioni beneficiarie, nonché i criteri e le modalità di erogazione del predetto Fondo, sono stabiliti con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze. Allonere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle disponibilità esistenti presso la contabilità speciale 1778 Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio che sono versate allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al presente comma. |
«16-bis. Identico. |
16-ter. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: |
Soppresso |
a) allarticolo 52, comma 1, alla lettera a-bis) è premessa la seguente: |
|
a.1) le somme di cui alla lettera c) del comma 1 dellarticolo 50 concorrono a formare il reddito per la parte eccedente 11.500 euro; |
|
b) allarticolo 13, comma 1, alinea, dopo le parole: 50, comma 1, lettere a), b), la parola: c), è soppressa. |
|
16-quater. Le somme da chiunque corrisposte, a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, per gli importi eccedenti lammontare indicato nellarticolo 52, comma 1, lettera a.1), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, costituiscono reddito ai sensi dellarticolo 50, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, anche in deroga alle specifiche disposizioni che ne prevedono lesenzione o lesclusione, ferma restando lapplicazione dellarticolo 51, comma 2, lettera f-bis), del predetto testo unico». |
Soppresso |
|
16-ter. Allarticolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Nelle more della conclusione della procedura finalizzata allindividuazione e riassegnazione delle risorse, la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del comma 6 avviene utilizzando i fondi disponibili sulla contabilità speciale 1778 Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio senza incidere sul saldo giornaliero di tesoreria. |
|
16-quater. Allarticolo 102, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: ; per i beni ceduti, nonché per quelli acquisiti nel corso dellesercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione sono soppresse. La disposizione del periodo precedente trova applicazione a decorrere dal periodo dimposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. |
|
16-quinquies. Allarticolo 16, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , e alle unità in uso dei soggetti di cui allarticolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, affetti da patologie che richiedono lutilizzo permanente delle medesime. |
|
16-sexies. Il Ministro delleconomia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato entro il 31 maggio 2012, a disciplinare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica lapplicazione dellimposta comunale sulla pubblicità di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al marchio, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione dei beni, sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere». |
Dopo larticolo 3 sono inseriti i seguenti: |
Dopo larticolo 3 sono inseriti i seguenti: |
«Art. 3-bis. - (Accisa sul combustibile utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore). 1. Al punto 11 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore ad alto rendimento (CAR), ai quantitativi dei combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica si applica laliquota per uso combustione ridotta in misura corrispondente ai coefficienti determinati dal Ministero dello sviluppo economico, con apposito decreto adottato di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze, sulla base dellefficienza media del parco elettrico nazionale e con riferimento alle diverse configurazioni impiantistiche. I coefficienti sono determinati su base quinquennale entro il 30 novembre dellanno precedente al quinquennio di riferimento. |
«Art. 3-bis. - (Accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore). 1. Al punto 11 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze, con riferimento allefficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto rendimento. I coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro il 30 novembre dellanno precedente al quinquennio di riferimento. |
2. Dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 i coefficienti di cui al punto 11, ultimo capoverso, della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1, sono pari ai coefficienti individuati dallAutorità per lenergia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell8 aprile 1998, ridotti del 12 per cento. |
2. Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2012, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per lindividuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dallAutorità per lenergia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento. |
|
3. A decorrere dal 1º giugno 2012, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
a) allarticolo 52, comma 3, la lettera f) è abrogata; |
|
b) nellallegato I, alla voce relativa allaliquota di accisa sullenergia elettrica per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, le parole: lire 6 al kWh sono sostituite dalle seguenti: |
|
a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili: |
|
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica laliquota di euro 0,0125 per kWh; |
|
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh si applica laliquota di euro 0,0075 per kWh; |
|
b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili: |
|
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica laliquota di euro 0,0125 per kWh; |
|
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica unimposta in misura fissa pari a euro 4.820. |
|
4. Ai fini dellapplicazione dellaliquota di euro 0,0075 al kWh o dellimposta in misura fissa pari a euro 4.820 sul consumo mensile dei soggetti che producono energia elettrica per uso proprio e la consumano per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, gli interessati sono tenuti a trasmettere al competente ufficio dellAgenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente. |
|
Art. 3-ter. - (Norma di interpretazione autentica). 1. Lesenzione dallaccisa per gli impieghi di cui al numero 3 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica nel senso che tra i carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e i carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti è compresa la benzina. |
Art. 3-ter. - (Termini per adempimenti fiscali). 1. Allarticolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 11 è inserito il seguente: |
Art. 3-quater. - (Termini per adempimenti fiscali). Identico. |
11-bis. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione». |
|
|
Art. 3-quinquies. - (Misure urgenti per luso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio e in materia di contributi per lutilizzo delle frequenze televisive). 1. Al fine di assicurare luso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio, i diritti di uso per frequenze in banda televisiva di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 5ª serie speciale, n. 80 dell8 luglio 2011 sono assegnati mediante pubblica gara indetta, entro centoventi giorni dallentrata in vigore del presente articolo, dal Ministero dello sviluppo economico sulla base delle procedure stabilite dallAutorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità. |
|
2. LAutorità adotta, sentiti i competenti uffici della Commissione europea e nel rispetto delle soglie massime fissate dalla delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, le necessarie procedure, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: |
|
a) assegnazione delle frequenze ad operatori di rete sulla base di differenti lotti, mediante procedure di gara aggiudicate allofferta economica più elevata anche mediante rilanci competitivi, assicurando la separazione verticale fra fornitori di programmi e operatori di rete e lobbligo degli operatori di rete di consentire laccesso ai fornitori di programmi, a condizioni eque e non discriminatorie, secondo le priorità e i criteri fissati dallAutorità per garantire laccesso dei fornitori di programmi nuovi entranti e per favorire linnovazione tecnologica; |
|
b) composizione di ciascun lotto in base al grado di copertura tenendo conto della possibilità di consentire la realizzazione di reti per macro aree di diffusione, luso flessibile della risorsa radioelettrica, lefficienza spettrale e linnovazione tecnologica; |
|
c) modulazione della durata dei diritti duso nellambito di ciascun lotto, in modo da garantire la tempestiva destinazione delle frequenze agli usi stabiliti dalla Commissione europea in tema di disciplina dello spettro radio anche in relazione a quanto previsto dallAgenda digitale nazionale e comunitaria. |
|
3. LAutorità e il Ministero dello sviluppo economico promuovono ogni azione utile a garantire leffettiva concorrenza e linnovazione tecnologica nellutilizzo dello spettro radio e ad assicurarne luso efficiente e la valorizzazione economica, in conformità alla politica di gestione stabilita dallUnione europea e agli obiettivi dellAgenda digitale nazionale e comunitaria, anche mediante la promozione degli studi e delle sperimentazioni di cui alla risoluzione 6/8 WRC 2012 e il puntuale adeguamento alle possibilità consentite dalla disciplina internazionale dello spettro radio, nonché ogni azione utile alla promozione degli standard televisivi DVB-T2 e MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nellambito dellUnione internazionale delle telecomunicazioni (ITU). |
|
4. Il Ministero dello sviluppo economico applica i contributi per lutilizzo delle frequenze televisive stabiliti dallAutorità entro novanta giorni dallentrata in vigore del presente articolo secondo le procedure del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, al fine di promuovere il pluralismo nonché luso efficiente e la valorizzazione dello spettro frequenziale secondo i princìpi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione. Il nuovo sistema di contributi è applicato progressivamente a partire dal 1º gennaio 2013. |
|
5. Al fine di favorire linnovazione tecnologica, a partire dal 1º gennaio 2013 per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. A partire dal 1º gennaio 2015 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4. A partire dal 1º luglio 2015 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nellambito dellUnione internazionale delle telecomunicazioni (ITU). |
|
6. Allarticolo 8-novies, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificato dallarticolo 45 della legge 7 luglio 2009, n. 88, dopo le parole: In conformità ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009 sono inserite le seguenti: , fatta eccezione per i punti 6, lettera f), 7 e 8, salvo il penultimo capoverso, dellallegato A,. Il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 5ª serie speciale, n. 80 dell8 luglio 2011 e il relativo disciplinare di gara sono annullati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per lattribuzione di un indennizzo ai soggetti partecipanti alla suddetta procedura di gara. |
|
7. Dallattuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli eventuali adempimenti conseguenti nellambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli indennizzi di cui al comma 6 si provvede a valere e comunque entro i limiti degli introiti di cui al comma 2, lettera a). I proventi derivanti dallassegnazione delle frequenze di cui al presente articolo sono versati allentrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ed essere destinati al Fondo speciale rotativo per linnovazione tecnologica, di cui allarticolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, tramite versamento sulla contabilità speciale 1201 legge 46/1982 innovazione tecnologica, al netto delle eventuali somme da riassegnare per corrispondere gli indennizzi ai sensi del periodo precedente. |
|
Art. 3-sexies. - (Disposizioni in materia di imposte sui voli e sugli aeromobili). 1. Allarticolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
a) dopo il comma 10 è inserito il seguente: |
|
10-bis. È istituita limposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. Limposta, dovuta per ciascun passeggero e alleffettuazione di ciascuna tratta, è fissata in misura pari a euro 100 in caso di tragitto non superiore a 1.500 chilometri e a euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri. Limposta è a carico del passeggero ed è versata dal vettore; |
|
b) il comma 11 è sostituito dal seguente: |
|
11. È istituita limposta erariale sugli aeromobili privati, di cui allarticolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dallEnte nazionale per laviazione civile (ENAC), nelle seguenti misure annuali: |
|
a) aeroplani con peso massimo al decollo: |
|
1) fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg; |
|
2) fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg; |
|
3) fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg; |
|
4) fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg; |
|
5) fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg; |
|
6) fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg; |
|
7) oltre 10.000 kg: euro 7,55 al kg; |
|
b) elicotteri: limposta dovuta è pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50 per cento; |
|
c) alianti, motoalianti e aerostati: euro 450; |
|
c) i commi da 14 a 15-bis sono sostituiti dai seguenti: |
|
14. Sono esenti dallimposta sugli aeromobili di cui ai commi da 11 a 13: |
|
a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; |
|
b) gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, di cui alla parte seconda, libro primo, titolo VI, capi I, II e III, del codice della navigazione; |
|
c) gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle organizzazioni registrate (OR) o delle scuole di addestramento (FTO) e dei centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO); |
|
d) gli aeromobili di proprietà o in esercenza allAero club dItalia, agli Aero club locali e allAssociazione nazionale paracadutisti dItalia; |
|
e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita; |
|
f) gli aeromobili esclusivamente destinati allelisoccorso o allaviosoccorso; |
|
g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni; |
|
h) gli aeromobili di costruzione amatoriale; |
|
i) gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106. |
|
14-bis. Limposta di cui al comma 11 è applicata anche agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dallENAC, la cui sosta nel territorio italiano si protragga oltre quarantacinque giorni in via continuativa. Ai fini del decorso di tale termine non si considerano i periodi di sosta dellaeromobile presso i manutentori nazionali che effettuano operazioni di manutenzione sullaeromobile medesimo risultanti dai registri tecnici del manutentore. Limposta deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero. Se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore allanno, limposta è dovuta in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese a partire da quello dellarrivo fino a quello di partenza dal territorio italiano. Valgono le esenzioni stabilite nel comma 14 e lesenzione è estesa agli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli militari |
|
15. Con provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono previsti modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-bis e 11. |
|
15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento delle imposte di cui ai commi 10-bis e 11 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; |
|
d) dopo il comma 15-bis è inserito il seguente: |
|
15-bis.1. Il Corpo della guardia di finanza e le autorità aeroportuali vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 10-bis a 15-bis. |
|
2. Le modificazioni apportate dal comma 1 del presente articolo ai commi 11 e 14, nonché al comma 14-bis dellarticolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, rispettivamente, a partire dal 6 dicembre 2011 e dal 28 dicembre 2011. Per gli aeromobili di cui al citato comma 14-bis dellarticolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011 che, a decorrere dal 28 dicembre 2011 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno sostato nel territorio nazionale per un periodo superiore a quarantacinque giorni limposta è corrisposta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Lammontare dellimposta di cui al comma 11 dello stesso articolo 16, versata in applicazione delle disposizioni previgenti in eccedenza rispetto alla misura stabilita dal presente decreto, è computato a credito del contribuente allatto del successivo rinnovo del certificato di revisione dellaeronavigabilità; non si procede allapplicazione di sanzioni e interessi per i versamenti dellimposta di cui al comma 11 dello stesso articolo 16, effettuati in applicazione delle disposizioni previgenti in misura inferiore rispetto a quella stabilita dal presente decreto, se leccedenza è versata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. |
|
Art. 3-septies. - (Modifica allarticolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183). 1. Allalinea del comma 1 dellarticolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, dopo le parole: essere previste, sono inserite le seguenti: per le concessionarie e». |
Allarticolo 4: |
Allarticolo 4: |
|
al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allarticolo 14, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, le parole: agli articoli 52 e 59 sono sostituite dalle seguenti: allarticolo 52»; |
dopo il comma 1 è inserito il seguente: |
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: |
|
«1-bis. Allarticolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Sui contratti di locazione aventi a oggetto immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le maggiori imposte di registro e di bollo. |
«1-bis. Allarticolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1-ter. Identico: |
a) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui allarticolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui allelenco dei comuni italiani predisposto dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT); |
a) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui allarticolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui allelenco dei comuni italiani predisposto dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT). Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati allimposta municipale propria nel rispetto del limite delle aliquote definite dallarticolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferma restando la facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dellarticolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni; |
b) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali gli immobili esenti dallimposta municipale propria»; |
b) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dallimposta municipale propria. |
|
1-quater. Allarticolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
a) al comma 1, alinea, le parole da: 17, comma 2, a: in modo tale da sono sostituite dalle seguenti: 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i comuni, nella disciplina dellimposta di scopo di cui allarticolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono anche; |
|
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: |
|
2. A decorrere dallapplicazione dellimposta municipale propria, in via sperimentale, di cui allarticolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, limposta di scopo si applica, o continua ad applicarsi se già istituita, con riferimento alla base imponibile e alla disciplina vigente per tale tributo. Il comune adotta i provvedimenti correttivi eventualmente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 145 a 151 dellarticolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
|
1-quinquies. A decorrere dallanno 2012, entro trenta giorni dallapprovazione della delibera che istituisce laliquota relativa alladdizionale comunale allimposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero delleconomia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it»; |
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «si applicano» sono inserite le seguenti: «, in deroga allarticolo 16 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011,»; |
identico; |
|
dopo il comma 2 è inserito il seguente: |
|
«2-bis. Allarticolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: |
|
3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dellarticolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa allimposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, unimposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dellimposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per lomessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile dimposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dellimporto dovuto. Per lomesso, ritardato o parziale versamento dellimposta si applica la sanzione amministrativa di cui allarticolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica larticolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Limposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato limposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali»; |
al comma 3, capoverso 1, dopo le parole: «imposta municipale propria» sono inserite le seguenti: «relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze,»; |
il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per lanno 2012, il contributo di cui allarticolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, è rideterminato nella misura dello 0,8 per mille ed è calcolato sulla quota di gettito dellimposta municipale propria relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, spettante al comune ai sensi dellarticolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Il contributo è versato a cura della struttura di gestione di cui allarticolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dellimposta municipale propria e riversamento diretto da parte della struttura stessa, secondo modalità stabilite mediante provvedimento dellAgenzia delle entrate»; |
al comma 4, secondo periodo, le parole: «emanate prima dellapprovazione» sono sostituite dalle seguenti: «emanati prima della data di entrata in vigore»; |
identico; |
il comma 5 è sostituito dal seguente: |
identico: |
«5. Allarticolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: |
«5. Identico: |
a) al comma 2, primo periodo, le parole: di cui allarticolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 sono soppresse e dopo le parole: della stessa sono aggiunte le seguenti: ; restano ferme le definizioni di cui allarticolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; |
a) al comma 2, primo periodo, le parole: di cui allarticolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 sono soppresse e dopo le parole: della stessa sono aggiunte le seguenti: ; restano ferme le definizioni di cui allarticolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dallarticolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui allarticolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola; al medesimo comma 2, secondo periodo, le parole: dimora abitualmente e risiede anagraficamente sono sostituite dalle seguenti: e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per labitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; |
b) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: La base imponibile è ridotta del 50 per cento, salvo che per gli immobili classificati F2 che continuano ad avere rendita zero: |
b) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: La base imponibile è ridotta del 50 per cento: |
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui allarticolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; |
a) identica; |
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dellanno durante il quale sussistono dette condizioni. Linagibilità o inabitabilità è accertata dallufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dellapplicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione; |
b) identica; |
c) al comma 5, le parole: pari a 130 sono sostituite dalle seguenti: pari a 135; |
c) al comma 5, le parole: pari a 130 sono sostituite dalle seguenti: pari a 135 e lultimo periodo è sostituito dal seguente: Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110; |
d) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Per lanno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dellimposta dovuta applicando laliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dellimposta complessivamente dovuta per lintero anno con conguaglio sulla prima rata. Per lanno 2012, il versamento dellimposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in ununica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dellandamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dellimposta di cui al presente comma, alla modifica dellaliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per lanno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero delleconomia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni; |
d) identica; |
e) dopo il comma 8 è inserito il seguente: |
e) identico: |
8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui allarticolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, purché dai medesimi condotti, sono soggetti allimposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: |
8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui allarticolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti allimposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: |
a) del 70 per cento dellimposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; |
a) identica; |
b) del 50 per cento dellimposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; |
b) identica; |
c) del 25 per cento dellimposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000; |
c) identica; |
f) al comma 10, penultimo periodo, dopo le parole: 30 dicembre 1992, n. 504 sono aggiunte le seguenti: ; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17; |
f) al comma 10, penultimo periodo, dopo le parole: 30 dicembre 1992, n. 504 sono aggiunte le seguenti: ; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale lunità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché lunità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; |
g) al comma 11, dopo il primo periodo è inserito il seguente: Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17; |
g) identica; |
|
h) al comma 12, dopo le parole: dellAgenzia delle entrate sono aggiunte le seguenti: nonché, a decorrere dal 1º dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili; |
h) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: |
i) identico: |
12-bis. Per lanno 2012, il pagamento della prima rata dellimposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dellimporto ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è versata a saldo dellimposta complessivamente dovuta per lintero anno con conguaglio sulla prima rata. Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione lentrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero delleconomia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. Laccertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato delleventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dellaccordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1º marzo 2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dellimposta municipale propria nonché dei risultati dellaccatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare lammontare del gettito complessivo previsto per lanno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga allarticolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e allarticolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo. |
12-bis. Per lanno 2012, il pagamento della prima rata dellimposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dellimporto ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è versata a saldo dellimposta complessivamente dovuta per lintero anno con conguaglio sulla prima rata. Per lanno 2012, limposta dovuta per labitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dellimposta calcolata applicando laliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dellimposta complessivamente dovuta per lintero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dellimposta calcolata applicando laliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dellimposta complessivamente dovuta per lintero anno con conguaglio sulla prima rata. Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione lentrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero delleconomia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. Laccertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato delleventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dellaccordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1º marzo 2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dellimposta municipale propria nonché dei risultati dellaccatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare lammontare del gettito complessivo previsto per lanno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga allarticolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e allarticolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo. |
12-ter. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dellimposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui allarticolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dellimposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dellarticolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dellarticolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dellimposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili posseduti al 1º gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 luglio 2012; |
12-ter. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dellimposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui allarticolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dellimposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dellarticolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dellarticolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dellimposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali lobbligo dichiarativo è sorto dal 1º gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012; |
|
l) dopo il comma 13 è inserito il seguente: |
|
13-bis. A decorrere dallanno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dellimposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui allarticolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Lefficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1º gennaio dellanno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dellanno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, linvio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno; |
i) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano»; |
m) identica»; |
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: |
identico: |
«5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica lesenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dellarticolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base della altitudine riportata nellelenco dei comuni italiani predisposto dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché, eventualmente, anche sulla base della reddittività dei terreni. |
«5-bis. Identico. |
5-ter. Il comma 5 dellarticolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, è abrogato. |
5-ter. Identico. |
5-quater. Il comma 2 dellarticolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato. |
5-quater. Identico. |
5-quinquies. Per le cooperative di cui alla sezione II del capo V del titolo II del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter dellarticolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applicano a decorrere dal secondo periodo dimposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 148 del 2011. |
5-quinquies. Identico. |
5-sexies. La riduzione e il recupero previsti dallarticolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono incrementati di euro 251.100.000 per lanno 2012 e di euro 180.000.000 a decorrere dallanno 2013, in proporzione alla distribuzione territoriale dellimposta municipale propria. |
soppresso |
5-septies. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: |
5-sexies. Identico: |
a) allarticolo 37, comma 4-bis, ultimo periodo, dopo le parole: di Burano sono inserite le seguenti: e per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dellarticolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; |
a) allarticolo 37, comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dellarticolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione è elevata al 35 per cento; |
b) allarticolo 90, comma 1: |
b) identico: |
1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dellarticolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui allarticolo 37, comma 1, è ridotto del 50 per cento e non si applica comunque larticolo 41; |
1) identico; |
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Per gli immobili locati riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dellarticolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto del 25 per cento risulti superiore al reddito medio ordinario dellunità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione; |
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Per gli immobili locati riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dellarticolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto del 35 per cento risulti superiore al reddito medio ordinario dellunità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione; |
c) allarticolo 144, comma 1: |
c) identica. |
1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dellarticolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui allarticolo 37, comma 1, è ridotto del 50 per cento e non si applica comunque larticolo 41; |
|
2) nellultimo periodo, le parole: ultimo periodo sono sostituite dalle seguenti: quarto e quinto periodo. |
|
5-octies. Le disposizioni di cui al comma 5-septies si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011»; |
5-septies. Le disposizioni di cui al comma 5-sexies si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 5-sexies. |
|
5-octies. Allarticolo 6 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente: |
|
1-bis. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dellimposta sul reddito delle persone fisiche e dellimposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dallapplicazione dellimposta municipale propria di cui allarticolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi»; |
al comma 9, capoverso 5, primo periodo, la parola: «deficitari» è sostituita dalla seguente: «deficitarie» e le parole: «nei confronti di quello» sono sostituite dalle seguenti: «precedente a quello»; |
identico; |
al comma 10, secondo periodo, la parola: «derivanti» è sostituita dalla seguente: «derivante» e le parole: «2013 è» sono sostituite dalle seguenti: «2013, è»; |
identico; |
dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: |
identico: |
«12-bis. Allarticolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, nel primo periodo, le parole: e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nellultimo consuntivo sono soppresse e, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: La riduzione è ripartita nella misura di un terzo in ciascuno dei tre esercizi successivi allinadempienza. |
«12-bis. Allarticolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, nel primo periodo, le parole: e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nellultimo consuntivo sono soppresse. |
12-ter. Allarticolo 1, comma 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: 30 giugno sono sostituite dalle seguenti: 31 ottobre». |
12-ter. Identico. |
|
12-quater. Nelle more dellattuazione delle disposizioni dellarticolo 5, commi 1, lettera e), e 5-bis, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, le amministrazioni competenti proseguono nella piena gestione del patrimonio immobiliare statale, ivi comprese le attività di dismissione e valorizzazione. |
|
12-quinquies. Ai soli fini dellapplicazione dellimposta municipale propria di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché allarticolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, lassegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione». |
Nel titolo I, dopo larticolo 4 è aggiunto il seguente: |
Nel titolo I, dopo larticolo 4 sono aggiunti i seguenti: |
«Art. 4-bis. - (Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in materia di deduzione dei canoni di leasing). 1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: |
«Art. 4-bis. - (Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in materia di deduzione dei canoni di leasing). Identico. |
a) al comma 2 dellarticolo 54: |
|
1) al terzo periodo, le parole: a condizione che la durata del contratto non sia sono sostituite dalle seguenti: per un periodo non; |
|
2) al quinto periodo, le parole: a condizione che la durata del contratto non sia sono sostituite dalle seguenti: per un periodo non; |
|
b) il comma 7 dellarticolo 102 è sostituito dal seguente: |
|
7. Per i beni concessi in locazione finanziaria limpresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per limpresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione allattività esercitata dallimpresa stessa; in caso di beni immobili, qualora lapplicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui allarticolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dellarticolo 96. |
|
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». |
|
|
Art. 4-ter. - (Patto di stabilità interno orizzontale nazionale e disposizioni concernenti il personale degli enti locali). 1. I comuni che prevedono di conseguire, nellanno di riferimento, un differenziale positivo rispetto allobiettivo del patto di stabilità interno previsto dalla normativa nazionale possono comunicare al Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario, entro il termine perentorio del 30 giugno, lentità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nellesercizio in corso. |
|
2. I comuni che prevedono di conseguire, nellanno di riferimento, un differenziale negativo rispetto allobiettivo previsto dalla normativa nazionale possono comunicare al Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario, entro il termine perentorio del 30 giugno, lentità degli spazi finanziari di cui necessitano nellesercizio in corso per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. |
|
3. Ai comuni di cui al comma 1, per lanno 2012, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 500 milioni di euro, pari agli spazi finanziari ceduti da ciascuno di essi e attribuiti ai comuni di cui al comma 2. In caso di incapienza, il contributo è ridotto proporzionalmente. Il contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinato alla riduzione del debito. |
|
4. LAssociazione nazionale dei comuni italiani fornisce il supporto tecnico per agevolare lattuazione del presente articolo. |
|
5. Qualora lentità delle richieste pervenute dai comuni di cui al comma 2 superi lammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni di cui al comma 1, lattribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 luglio, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dellobiettivo, con riferimento allanno in corso e al biennio successivo. |
|
6. Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e lorgano di revisione economico-finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dellarticolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari di cui al comma 5 sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nellanno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari di cui al comma 5, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo ai sensi del comma 7. |
|
7. Ai comuni di cui al comma 1 è riconosciuta, nel biennio successivo allanno in cui cedono gli spazi finanziari, una modifica migliorativa del loro obiettivo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. Agli enti di cui al comma 2, nel biennio successivo allanno in cui acquisiscono maggiori spazi finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero. |
|
8. Il Ministero delleconomia e delle finanze comunica al Ministero dellinterno lentità del contributo di cui al comma 3 da erogare a ciascun comune. |
|
9. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 3, pari a 500 milioni di euro per lanno 2012, si provvede mediante versamento allentrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 Agenzia delle entrate Fondi di bilancio. |
|
10. Allarticolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
a) al primo periodo, le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 40 per cento; |
|
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, lonere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma; |
|
c) al secondo periodo, le parole: periodo precedente sono sostituite dalle seguenti: primo periodo; |
|
d) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: Ferma restando limmediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri delleconomia e delle finanze e dellinterno, dintesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società; |
|
e) al terzo periodo, la parola: precedente è sostituita dalla seguente: terzo; |
|
f) al quarto periodo, le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 40 per cento; al medesimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale. |
|
11. Allarticolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: dellanno 2004 sono sostituite dalle seguenti: dellanno 2008. |
|
12. Al comma 28 dellarticolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire lesercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nellanno 2009. |
|
13. Il comma 6-quater dellarticolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: |
|
6-quater. Per gli enti locali il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dellarticolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stabilito nel limite massimo del 10 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma è pari al 20 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma può essere elevato fino al 13 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis. In via transitoria, con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti di cui al presente comma possono essere superati, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto delle percentuali di cui al presente comma. |
|
14. Al comma 2 dellarticolo 6 del decreto legislativo 1º agosto 2011, n. 141, le parole: Fino alla data di emanazione dei decreti di cui allarticolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dallarticolo 1 del presente decreto, sono soppresse. |
|
15. Al secondo periodo del comma 12-quater dellarticolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
a) le parole: 30 per cento sono sostituite dalle seguenti: 90 per cento; |
|
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti. |
|
16. Il decreto di cui al comma 2 dellarticolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dellarticolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
|
Allarticolo 5: |
Allarticolo 5: |
|
al comma 2, dopo le parole: «n. 642,» sono inserite le seguenti: «dopo le parole: n. 87, sono inserite le seguenti: nonché le imprese di assicurazioni, e»; |
al comma 3, le parole: «12,5 per cento,» sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento»; |
identico; |
|
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: |
|
«6-bis. Al fine di semplificare e razionalizzare, anche attraverso la completa dematerializzazione, le procedure connesse alla gestione economica e giuridica del personale delle pubbliche amministrazioni da parte del Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento dellamministrazione generale, del personale e dei servizi Direzione centrale dei sistemi informativi e dellinnovazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le comunicazioni e le istanze per i servizi disponibili sono inviate esclusivamente tramite il portale stipendi PA ai sensi degli articoli 64 e 65 del codice dellamministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. |
|
6-ter. Per le finalità di cui allarticolo 50 del codice dellamministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché al fine di agevolare lacquisizione dufficio, il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualunque dato necessario allerogazione dei servizi di pagamento degli stipendi al personale delle pubbliche amministrazioni da parte del Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento dellamministrazione generale, del personale e dei servizi Direzione centrale dei sistemi informativi e dellinnovazione, ai sensi dellarticolo 1, commi 446 e 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dellarticolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è acquisito anche mediante appositi flussi informativi, nel rispetto dei princìpi per la protezione dei dati personali. |
|
6-quater. Allattuazione dei commi 6-bis e 6-ter si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
|
6-quinquies. Al fine di procedere alla razionalizzazione delle banche dati del Ministero delleconomia e delle finanze, allarticolo 1 della legge 17 agosto 2005, n. 166, il comma 5 è sostituito dal seguente: |
|
5. Titolare dellarchivio informatizzato è lUfficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero delleconomia e delle finanze. Secondo quanto previsto dallarticolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero delleconomia e delle finanze designa, per la gestione dellarchivio e in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, la Consap Spa. I rapporti tra il Ministero delleconomia e delle finanze e lente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; |
al comma 7, capoverso 2, dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228,» sono inserite le seguenti: «e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,»; |
al comma 7, capoverso 2, dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228,» sono inserite le seguenti: «e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dellUnione europea,»; |
dopo il comma 7 è inserito il seguente: |
identico; |
«7-bis. Allarticolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, sono inserite le seguenti: prevedendo come ambito di applicazione le amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 1, comma 1, lettera a), e». |
|
|
dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: |
|
«8-bis. Allarticolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, la lettera gg-septies) è sostituita dalla seguente: |
|
gg-septies) nel caso di affidamento ai soggetti di cui allarticolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante lapertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dellente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dellente delle somme riscosse, al netto dellaggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente». |
Allarticolo 6, al comma 3 e al comma 4, ovunque ricorrano, le parole: «26 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «24 novembre». |
Allarticolo 6: al comma 3 e al comma 4, ovunque ricorrano, le parole: «26 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «24 novembre»; |
|
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: |
|
«5-bis. Le Agenzie fiscali e gli agenti della riscossione di cui allarticolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, per lespletamento dei compiti istituzionali accedono, anche con modalità telematiche, in esenzione da tributi e oneri, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e dellanagrafe immobiliare integrata, gestite dallAgenzia del territorio, nonché delle banche dati del libro fondiario e del catasto gestite dagli enti pubblici territoriali. |
|
5-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, diverse da quelle indicate al comma 5-bis, per lassolvimento dei fini istituzionali accedono, con modalità telematiche e su base convenzionale, in esenzione da tributi, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dallAgenzia del territorio. |
|
5-quater. Laccesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dallAgenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento. |
|
5-quinquies.
Con provvedimento del Direttore dellAgenzia del territorio sono stabiliti
modalità e tempi per estendere il servizio di consultazione di cui
al comma 5-quater anche per via telematica in modo
gratuito e in esenzione da tributi. 5-sexies.
Fatto salvo quanto disposto dai commi da 5-bis a 5-quinquies,
per la consultazione telematica della banca dati ipotecaria gestita dallAgenzia
del territorio sono dovuti i tributi previsti dalla tabella allegata al
testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive
modificazioni, con una riduzione del 10 per cento. 5-septies. Al titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il numero dordine 2.2. è sostituito dal seguente: 2.2.
per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione
di variazione: 2.2.1 per ogni unità appartenente alle categorie a destinazione ordinaria (categorie dei gruppi A, B e C) e a quelle censite senza rendita: euro 50,00; 2.2.2 per ogni unità appartenente alle categorie a destinazione speciale (categorie dei gruppi D ed E): euro 100,00; b) dopo il numero dordine 3, è aggiunto il seguente: 3-bis. Consultazione degli atti catastali: 3-bis.1. consultazione effettuata su documenti cartacei, per ogni richiedente e per ogni giorno o frazione: euro 5,00; 3-bis.2.
consultazione della base informativa: consultazione
per unità immobiliare: euro 1,00; consultazione
per soggetto, per ogni 10 unità immobiliari, o frazione di 10: euro
1,00; elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati ed ogni altra consultazione, per ogni 10 unità immobiliari, o frazioni di 10: euro 1,00. 5-octies. Fatto salvo quanto disposto ai commi da 5-bis a 5-quinquies, per la consultazione telematica della banca dati catastale gestita dallAgenzia del territorio sono dovuti i tributi previsti dal titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come da ultimo modificato dal presente articolo, con una riduzione del 10 per cento. 5-novies.
I tributi per la consultazione telematica delle banche dati ipotecaria
e catastale di cui ai commi da 5-sexies a 5-octies
si applicano nella misura ivi prevista anche nel caso in cui i dati richiesti
vengano rilasciati in formato elaborabile. 5-decies. Al numero dordine 6 della tabella allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il numero dordine 6.1 è sostituito dal seguente: 6.1 per ogni soggetto: euro 0,15; b) la nota del numero dordine 6.1 è sostituita dalla seguente: Limporto è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente anche in formato elaborabile. Fino allattivazione del servizio di trasmissione telematica lelenco dei soggetti continua a essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 0,15 per ogni soggetto. 5-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 5-sexies a 5-decies acquistano efficacia a decorrere dal 1º ottobre 2012. 5-duodecies.
Larticolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, si interpreta
nel senso che, fra gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo,
non sono comprese le trascrizioni, le annotazioni di domande giudiziali,
nonché le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni di sentenze
o altri provvedimenti giurisdizionali, ivi compresa la trascrizione del
pignoramento immobiliare, per le quali è invariata la disciplina
sullimposta di bollo. 5-terdecies. Allarticolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: b) le iscrizioni e le trascrizioni di cui allarticolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni; b) nella lettera c) del comma 1, le parole: quando presso la cancelleria giudiziaria non esiste deposito per le spese sono soppresse; c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: 2-bis. Nei casi di cui alla lettera c) del comma 1, lufficio provinciale dellAgenzia del territorio notifica apposito avviso di liquidazione alle parti interessate con linvito a effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dellimposta, decorsi i quali procede alla riscossione a norma dellarticolo 15». 5-quaterdecies. Dopo larticolo 2645-ter del codice civile è inserito il seguente: Art. 2645-quater (Trascrizione di atti costitutivi di vincolo). Si devono trascrivere, se hanno per oggetto beni immobili, gli atti di diritto privato, i contratti e gli altri atti di diritto privato, anche unilaterali, nonché le convenzioni e i contratti con i quali vengono costituiti a favore dello Stato, della regione, degli altri enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico o comunque ogni altro vincolo a qualsiasi fine richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali nonché dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche a essi relative. 5-quinquiesdecies. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) allarticolo 40-bis: 1) al comma 1, le parole: ovvero in caso di mancata rinnovazione delliscrizione entro il termine di cui allarticolo 2847 del codice civile sono soppresse; 2) al comma 4, le parole: La cancellazione dufficio si applica in tutte le fattispecie di estinzione di cui allarticolo 2878 del codice civile sono soppresse; b) allarticolo 161, dopo il comma 7-quater è aggiunto il seguente: 7-quinquies. A decorrere dal 2 maggio 2012, la cancellazione di cui allarticolo 40-bis si esegue anche con riferimento alle ipoteche, ivi previste, iscritte da oltre venti anni e non rinnovate ai sensi dellarticolo 2847 del codice civile. Per tali ipoteche il creditore, entro sei mesi dalla data in cui ne ha ricevuto richiesta da parte del debitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e salvo che ricorra un giustificato motivo ostativo da comunicare al debitore medesimo, trasmette al conservatore la comunicazione attestante la data di estinzione dellobbligazione ovvero linsussistenza di ragioni di credito da garantire con lipoteca. Per le richieste ricevute prima del 2 maggio 2012, il termine di sei mesi decorre dalla medesima data. Il conservatore procede dufficio alla cancellazione dellipoteca, senza alcun onere per il debitore, entro il giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione. Con provvedimento del Direttore dellAgenzia del territorio, da emanare entro il 30 giugno 2012, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma». |
Allarticolo 7, comma 1, allalinea, le parole: «agli oggetti» sono soppresse e, alle lettere a) e b), le parole: «degli schemi» sono sostituite dalle seguenti: «agli schemi». |
Identico. |
Allarticolo 8: |
Allarticolo 8: |
il comma 1 è sostituito dal seguente: |
identico; |
«1. Il comma 4-bis dellarticolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente: |
|
4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui allarticolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato lazione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dellarticolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dellarticolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dallarticolo 157 del codice penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dellarticolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dellarticolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dellarticolo 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi»; |
|
al comma 2, terzo periodo, la parola: «art.» è sostituita dalla seguente: «articolo»; |
identico; |
al comma 3, le parole: «emessi in base al comma 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «emessi in base al citato comma 4-bis» e le parole: «definitivi; resta ferma» dalle seguenti: «definitivi. Resta ferma»; |
al comma 3, le parole: «emessi in base al comma 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «emessi in base al citato comma 4-bis» e le parole: «definitivi; resta ferma» sono sostituite dalle seguenti: «definitivi. Resta ferma»; |
al comma 4, lettera d-ter), la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «15» e la parola: «cinquantamila» dalla seguente: «50.000»; |
identico; |
al comma 5, primo periodo, la parola: «articolo» è sostituita dalla seguente: «decreto»; |
identico; |
il comma 8 è sostituito dal seguente: |
identico; |
«8. Le Agenzie fiscali e la Guardia di finanza, nellambito dellattività di pianificazione degli accertamenti, tengono conto anche delle segnalazioni non anonime di violazioni tributarie, incluse quelle relative allobbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale ovvero del documento certificativo dei corrispettivi»; |
|
|
dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis.
Allarticolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, dopo le parole: inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi sono aggiunte le seguenti: che abbiano stipulato convenzioni con lAgenzia delle entrate; b) al quarto comma, la parola: sessanta è sostituita dalla seguente: trenta»; |
al
comma 9, lettera b), la parola: «35-quater»
è sostituita dalle seguenti: «Art. 35-quater.
(Pubblicità in materia di partita IVA)»;
|
identico; |
|
dopo il comma 10 è inserito il seguente: «10-bis. Allarticolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: in possesso di almeno cento unità immobiliari sono sostituite dalle seguenti: in possesso di almeno dieci unità immobiliari; b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: 3-bis. Sono, altresì, tenuti ad adottare la procedura di registrazione telematica i soggetti di cui alla lettera d-bis) dellarticolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131»; dopo il comma 12, è inserito il seguente: «12-bis. Allarticolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: n. 218, sono inserite le seguenti: dellarticolo 48, comma 3-bis, e e dopo le parole: n. 472 sono aggiunte le seguenti: , nonché in caso di definitività dellatto di accertamento impugnato»; |
al comma 13, capoverso 2-ter, ultimo periodo, le parole: «fondi sanitari per» sono sostituite dalle seguenti: «fondi sanitari. Per» e le parole: «sul valore nominale di rimborso» dalle seguenti: «sul valore nominale o di rimborso»; |
identico; |
al comma 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1º gennaio 2009, limposta è calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed è dovuta nella misura minima di euro 1,81, con esclusione della previsione di esenzione di cui al precedente periodo. Limposta gravante sui buoni postali fruttiferi si rende comunque dovuta al momento del rimborso»; |
identico; |
|
al comma 16, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) nel comma 8: 1) le parole: 16 febbraio sono sostituite dalle seguenti: 16 luglio; 2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: Nel caso in cui, nel corso del periodo dimposta, venga meno in tutto o in parte la segretazione, limposta è dovuta sul valore delle attività finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione»; al comma 16, alla lettera e), capoverso, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Per gli immobili situati in Paesi appartenenti allUnione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui limmobile è situato ai fini dellassolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente»; |
al comma 16, lettera f), capoverso 15-bis, quarto periodo, le parole: «prevista dal comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dal periodo precedente»; |
al comma 16, lettera f), capoverso 15-bis, quarto periodo, le parole: «prevista dal comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dal periodo precedente» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili di cui al primo periodo non si applica larticolo 70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; |
al comma 16, lettera h), dopo la parola: «tariffa» sono inserite le seguenti: «, parte I,»; |
identico; |
|
dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti: «16-bis. Allarticolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente: 4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso lintervento degli intermediari stessi. 16-ter. Al comma 12 dellarticolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: oggetto di emersione che, sono inserite le seguenti: a partire dal 1º gennaio 2011 e fino; b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: Lintermediario presso il quale il prelievo è stato effettuato provvede a trattenere limposta dai conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato lemersione o riceve provvista dallo stesso contribuente, anche in caso di estinzione del rapporto acceso per effetto della procedura di emersione»; dopo il comma 17 è inserito il seguente: «17-bis. Nella nota 3-bis allarticolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la parola: annuo è soppressa»; |
dopo il comma 21 è inserito il seguente: |
dopo il comma 21 sono inseriti i seguenti: |
«21-bis. Allarticolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: nel deposito IVA sono aggiunte le seguenti: senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto»; |
«21-bis. Identico. |
|
21-ter. Allarticolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 96 e 97 sono abrogati»; dopo il comma 22 è inserito il seguente: «22-bis. Allarticolo 28, comma 8, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: dellimpianto e sono sostituite dalle seguenti: , nonché, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293,; b) dopo le parole: di 500 mq sono aggiunte le seguenti: , a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta allinterno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq; |
al comma 23, secondo periodo, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «del presente comma» e dopo le parole: «legge 13 maggio 1999, n. 133» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le risorse giacenti in tesoreria sulla contabilità speciale intestata allAgenzia, opportunamente versate allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»; |
identico; |
al comma 23, terzo periodo, la parola: «Ministero» è sostituita dalla seguente: «Ministro» e dopo le parole: «ad apportare» sono inserite le seguenti: «, con propri decreti,»; |
identico; |
al comma 23, quarto periodo, dopo le parole: «Al Ministero» sono inserite le seguenti: «del lavoro e delle politiche sociali»; |
identico; |
al comma 23, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, recante riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rese necessarie dallattuazione del presente comma, le funzioni trasferite ai sensi del presente comma sono esercitate dalla Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali del predetto Ministero»; |
identico; |
al comma 23, sesto periodo, le parole: «predette disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni del presente comma»; |
identico; |
al comma 24, primo periodo, la parola: «efficacia» è sostituita dalla seguente: «efficace», le parole: «lAgenzia delle entrate è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «lAgenzia delle dogane, lAgenzia delle entrate e lAgenzia del territorio sono autorizzate», dopo le parole: «procedure concorsuali» sono inserite le seguenti: «da completare entro il 31 dicembre 2013» e le parole: «dellarticolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «allarticolo 2»; |
identico; |
al comma 24, secondo periodo, le parole: «lAgenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «lAgenzia delle dogane, lAgenzia delle entrate e lAgenzia del territorio» e la parola: «potrà» è sostituita dalla seguente: «potranno»; |
identico; |
al comma 24, quinto periodo, le parole: «lAgenzia delle Entrate non potrà» sono sostituite dalle seguenti: «lAgenzia delle dogane, lAgenzia delle entrate e lAgenzia del territorio non potranno»; |
identico; |
al comma 24, sesto periodo, le parole: «sul bilancio dellAgenzia» sono sostituite dalle seguenti: «sul bilancio dellAgenzia delle entrate, dellAgenzia delle dogane e dellAgenzia del territorio. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10,3 milioni di euro a decorrere dallanno 2013, per lAgenzia delle dogane e per lAgenzia del territorio si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui allarticolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»; |
identico; |
dopo il comma 24 è inserito il seguente: |
identico; |
«24-bis. Al fine di assicurare la massima flessibilità organizzativa e di potenziare lattività di contrasto dellevasione fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dellUnione europea, anche in attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Corpo della Guardia di finanza è autorizzato a effettuare, nel triennio 2013-2015, un piano straordinario di assunzione nel ruolo ispettori, nei limiti numerici e di spesa previsti dallarticolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scopo utilizzando il 50 per cento delle vacanze organiche esistenti nel ruolo appuntati e finanzieri del medesimo Corpo. Le unità da assumere ai sensi del presente comma sono stabilite annualmente, assicurando linvarianza di spesa a regime, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di natura non regolamentare, e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero allorganico del ruolo ispettori, da riassorbire per effetto dei passaggi degli ispettori in altri ruoli del Corpo della Guardia di finanza, secondo le disposizioni vigenti. Le assunzioni di cui al presente comma devono in ogni caso garantire lincorporamento nella carriera iniziale del medesimo Corpo dei volontari delle Forze armate già vincitori dei concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto»; |
|
al comma 25, capoverso 3-quinquies, al primo periodo, le parole: «dintesa» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto» e, allultimo periodo, la parola: «sostituite» è sostituita dalla seguente: «sostituiti»; |
identico; |
dopo il comma 25 è aggiunto il seguente: |
identico. |
«25-bis. La disposizione di cui allarticolo 13, comma 3-quater, terzo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che i contributi statali concessi a valere sul Fondo per la tutela dellambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, istituito presso il Ministero delleconomia e delle finanze, sono assegnati agli enti destinatari per interventi realizzati o da realizzare nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero ambientale e lo sviluppo economico dei territori stessi». |
|
Allarticolo 9: |
Allarticolo 9: |
al comma 1, capoverso, le parole da: «Le autorizzazioni» fino a: «del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Le autorizzazioni per le richieste di cui ai numeri 6-bis) e 7) dellarticolo 51, secondo comma, del medesimo decreto»; |
identico; |
al comma 2, alinea, la parola: «relativi» è sostituita dalla seguente: «relative»; |
identico; |
|
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Allarticolo 55, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito di imposta per le officine di produzione è accertato sulla base dei dati relativi allenergia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione. 2-ter. Allarticolo 56, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Lobbligo è escluso per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica»; |
al comma 3, lalinea è sostituito dal seguente: «Nel capo II del titolo III del libro VI del codice civile, dopo larticolo 2783-bis è aggiunto il seguente:»; |
identico; |
al comma 3, capoverso «Art. 2783-ter», la parola: «unione» è sostituita dalla seguente: «Unione»; |
identico; |
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: |
identico: |
«3-bis. Gli atti di accertamento emessi dallAgenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui allarticolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, immediatamente applicabili ai sensi dellarticolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, e della connessa IVA allimportazione, diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla notifica e, oltre a contenere lintimazione ad adempiere entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dellatto, devono anche espressamente recare lavvertimento che, decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini dellesecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dellAgenzia delle dogane, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. Lagente della riscossione, con raccomandata semplice spedita allindirizzo presso il quale è stato notificato latto di accertamento, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione. |
«3-bis. Identico: |
3-ter. Lagente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui al comma 3-bis, e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede allespropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dellespropriazione forzata lesibizione dellestratto dellatto di cui al comma 3-bis, come trasmesso allagente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento del direttore dellAgenzia delle dogane, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, previsto al comma 3-bis, tiene luogo a tutti gli effetti dellesibizione dellatto stesso in tutti i casi in cui lagente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti di cui al comma 3-bis, lespropriazione forzata è preceduta dalla notifica dellavviso di cui allarticolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. |
3-ter. Identico. |
3-quater. A partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per il pagamento, le somme richieste con gli atti di cui al comma 3-bis sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dallarticolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Allagente della riscossione spettano laggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dallarticolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. |
3-quater. Identico. |
3-quinquies. Ai fini della procedura di riscossione contemplata dai commi da 3-bis a 3-sexies, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo ed alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati al comma 3-bis ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-sexies. |
3-quinquies. Identico. |
3-sexies. La dilazione del pagamento prevista dallarticolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, può essere concessa solo dopo laffidamento del carico allagente della riscossione». |
3-sexies. Identico. |
|
3-septies. I rifiuti posti in sequestro presso aree portuali e aeroportuali ai sensi dellarticolo 259 o dellarticolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono affidati anche prima della conclusione del procedimento penale, con provvedimento dellautorità giudiziaria, a uno dei consorzi obbligatori competenti sulla base delle caratteristiche delle diverse tipologie di rifiuto oggetto di sequestro. Lautorità giudiziaria dispone lacquisizione di campioni rappresentativi per le esigenze probatorie del procedimento, procedendo ai sensi dellarticolo 392, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale. 3-octies.
I consorzi obbligatori di cui al comma 3-septies,
ove i rifiuti abbiano caratteristiche tali da non poter essere conservati
altrove a spese del proprietario, procedono al trattamento dei rifiuti
al fine di consentirne la vendita, ad opera di un curatore nominato dellautorità
giudiziaria, fra i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro
dellambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio
decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Il ricavato della vendita,
detratte le spese sostenute per il trattamento, il compenso del curatore
e per le connesse attività, è posto a disposizione dellautorità
giudiziaria, fino al termine del processo. Con la sentenza di condanna
il giudice dispone la distribuzione del ricavato della vendita dei rifiuti,
procedendo a ripartirne il 50 per cento al Fondo unico giustizia del Ministero
della giustizia e il restante 50 per cento al Ministero dellambiente
e della tutela del territorio e del mare, per il finanziamento di specifici
programmi di riqualificazione ambientale delle aree portuali e aeroportuali. 3-novies.
Allarticolo 46, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le
parole: il servizio doganale è svolto sono sostituite
dalle seguenti: il servizio ai fini dello sdoganamento è svolto
di norma. 3-decies.
Allarticolo 11, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 1990,
n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Lufficio
doganale che effettua le verifiche generali o parziali con accesso presso
loperatore è competente alla revisione delle dichiarazioni
doganali oggetto del controllo anche se accertate presso un altro ufficio
doganale. 3-undecies. Dopo il comma 1 dellarticolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, è inserito il seguente: 1-bis. Allaccertamento doganale, disciplinato dallarticolo 247 del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e dallarticolo 117 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, effettuato con criteri di selettività nella fase del controllo che precede la concessione dello svincolo, restano applicabili le previsioni dellarticolo 16 del presente decreto. 3-duodecies. In applicazione degli articoli 201 e 253-nonies del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009, resa esecutiva dalla legge 3 febbraio 2011, n. 7, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le procedure contabili e fiscali necessarie a dare applicazione allistituto delle autorizzazioni uniche alle procedure semplificate per il regime di importazione. 3-terdecies. Allarticolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il terzo periodo è soppresso». |
Allarticolo 10: |
Allarticolo 10: |
al comma 1, primo periodo, le parole: «cento mila» sono sostituite dalla seguente: «100.000»; |
identico; |
al comma 1, quarto periodo, la parola: «medesimi» è sostituita dalla seguente: «medesime», le parole: «allArma» sono sostituite dalle seguenti: «dellArma», le parole: «al Corpo» dalle seguenti: «del Corpo» e la parola: «agiscono» è sostituita dalla seguente: «agisce»; |
identico; |
al comma 1, quinto periodo, le parole: «su proposta del» sono sostituite dalla seguente: «dal»; |
identico; |
al comma 2, lettera a), le parole: «, nonché ai parenti e agli affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati» sono sostituite dalle seguenti: «non separato»; |
identico; |
al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente: |
al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: |
«a-bis) allarticolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1 è inserito il seguente: |
«a-bis) identica; |
1-bis. Al fine di garantire obiettivi di massima trasparenza, e per una più efficace e tempestiva verifica degli adempimenti cui ciascun soggetto è tenuto, è fatto obbligo a tutte le figure a vario titolo operanti nella filiera del sistema gioco di effettuare ogni tipo di versamento senza utilizzo di moneta contante e con modalità che assicurino la tracciabilità di ogni pagamento»; |
|
|
a-ter) allarticolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 27 è inserito il seguente: 27-bis. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, chiunque, ancorché in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dallAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati allestero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati in via esclusiva ai predetti concorsi pronostici o scommesse. Sui predetti conti devono transitare le spese, le erogazioni di oneri economici e i proventi finanziari di ogni natura relativi ai concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere»; |
al comma 2, lettera b), la parola: «aggiungere» è sostituita dalle seguenti: «sono inserite», la parola: «323» dalla seguente: «323,», le parole: «416-bis sono inserite le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «416-bis, è inserita la seguente», le parole: «il mantenimento» dalla seguente: «mantenimento» e le parole: «, nonché ai parenti ed affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati» dalle seguenti: «non separato»; |
al comma 2, lettera b), la parola: «aggiungere» è sostituita dalle seguenti: «sono inserite», dopo le parole: «o il mantenimento» sono inserite le seguenti: «; le parole: o indagato sono soppresse», la parola: «323» è sostituita dalla seguente: «323,», le parole: «416-bis sono inserite le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «416-bis, è inserita la seguente», dopo la parola: «644,» sono inserite le seguenti: «; al secondo periodo le parole: o indagate sono soppresse», le parole: «il mantenimento» sono sostituite dalla seguente: «mantenimento» e le parole: «, nonché ai parenti ed affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati» sono sostituite dalle seguenti: «non separato»; |
al comma 5, lettera a), le parole da: «per tale posizione» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «per le finalità di finanziamento del monte premi delle corse, di cui allarticolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»; |
identico; |
|
dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. Al comma 34 dellarticolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, le parole: entro il 30 giugno 2012 sono sostituite dalle seguenti: entro il 1º gennaio 2013»; |
al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, nel predetto decreto direttoriale: |
identico; |
a) allarticolo 2, commi 1, 2 e 3, le parole: 31 dicembre sono sostituite dalle seguenti: 1º settembre; |
|
b) allarticolo 3, commi 1 e 2, le parole: 31 dicembre sono sostituite dalle seguenti: 1º luglio; |
|
c) allarticolo 5, comma 3, dopo le parole: I prelievi sulle vincite di cui al comma 1 sono inserite le seguenti: , a decorrere dal 1º settembre 2012,»; |
|
dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: |
identico; |
«9-bis. Al fine di rendere la legislazione nazionale pienamente coerente con quella degli altri Paesi che concorrono in ambito europeo alla realizzazione della nuova formula di gioco, allarticolo 24, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la lettera a) è sostituita dalla seguente: |
«9-bis. Identico. |
a) un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite il relativo concessionario, in ambito europeo, con giocata minima fissata a 2 euro, con destinazione del 38 per cento della raccolta nazionale ad imposta e con destinazione a montepremi del 50 per cento della raccolta nonché delle vincite, pari o superiori a 10 milioni di euro, non riscosse nei termini di decadenza previsti dal regolamento di gioco. |
|
9-ter. Nellarticolo 135, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è aggiunta la seguente lettera: |
9-ter. Identico |
q-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dallAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dallAutorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro. |
|
9-quater. La disposizione di cui allarticolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, si interpreta nel senso che la stessa trova applicazione nei riguardi delle concessioni pubbliche statali i cui bandi di gara siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 73 del 2010». |
9-quater.
La disposizione di cui allarticolo 2, comma 2, primo periodo, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73, si interpreta nel senso che la stessa trova
applicazione nei riguardi delle concessioni pubbliche statali i cui bandi
di gara siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in
vigore della predetta legge n. 73 del 2010, e, per le concessioni in
essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sempre che le pratiche o i rapporti negoziali citati con i soggetti
terzi siano previsti in forma espressa nei relativi documenti di offerta. 9-quinquies.
Allarticolo 110, comma 9, lettera e), del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: . Se la violazione è commessa dal rappresentante
o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità
giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o allente. 9-sexies.
Il comma 71 dellarticolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
è abrogato. 9-septies.
A decorrere dal 1º gennaio 2013 il prelievo erariale sul gioco del
bingo, il montepremi e il compenso per il controllore centralizzato del
gioco, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e successive modificazioni,
sono fissati nella misura, rispettivamente, dell11 per cento, di
almeno il 70 per cento e dell1 per cento del prezzo di vendita delle
cartelle. Tali aliquote si applicano sia al gioco raccolto su rete fisica
sia a quello effettuato con partecipazione a distanza di cui al decreto
del Direttore generale dellAmministrazione autonoma dei monopoli
di Stato 24 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 139 del 17 giugno 2011. Allarticolo 24, comma 33, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, le parole: con unaliquota di imposta stabilita
in misura pari al 10% delle somme giocate sono sostituite dalle seguenti:
con unaliquota del prelievo erariale stabilita all11
per cento e del compenso per il controllore centralizzato del gioco pari
all1 per cento delle somme giocate e le parole: le modalità
di versamento dellimposta sono sostituite dalle seguenti: le
modalità di versamento del prelievo erariale e del compenso per
il controllore centralizzato del gioco. 9-octies. Nelle more di un riordino delle norme in materia di gioco pubblico, incluse quelle in materia di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, le disposizioni del presente comma sono rivolte a favorire tale riordino, attraverso un primo allineamento temporale delle scadenze delle concessioni aventi ad oggetto la raccolta delle predette scommesse, con il contestuale rispetto dellesigenza di adeguamento delle regole nazionali di selezione dei soggetti che, per conto dello Stato, raccolgono scommesse su eventi sportivi, inclusi quelli ippici, e non sportivi ai princìpi stabiliti dalla sentenza della Corte di giustizia dellUnione europea del 16 febbraio 2012 nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10. A questo fine, in considerazione della prossima scadenza di un gruppo di concessioni per la raccolta delle predette scommesse, lAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato bandisce con immediatezza, comunque non oltre il 31 luglio 2012, una gara per la selezione dei soggetti che raccolgono tali scommesse nel rispetto, almeno, dei seguenti criteri: a) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ove operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nellordinamento di tale Stato e che siano altresì in possesso dei requisiti di onorabilità, affidabilità ed economico-patrimoniale individuati dallAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato tenuto conto delle disposizioni in materia di cui alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; b)
attribuzione di concessioni, con scadenza al 30 giugno 2016, per la raccolta,
esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici,
e non sportivi presso agenzie, fino a un numero massimo di 2.000, aventi
come attività esclusiva la commercializzazione di prodotti di gioco
pubblici, senza vincolo di distanze minime fra loro ovvero rispetto ad
altri punti di raccolta, già attivi, di identiche scommesse; c)
previsione, quale componente del prezzo, di una base dasta di 11.000
euro per ciascuna agenzia; d)
sottoscrizione di una convenzione di concessione di contenuto coerente
con ogni altro principio stabilito dalla citata sentenza della Corte di
giustizia dellUnione europea del 16 febbraio 2012, nonché
con le compatibili disposizioni nazionali vigenti in materia di giochi
pubblici; e)
possibilità di esercizio delle agenzie in un qualunque comune o
provincia, senza limiti numerici su base territoriale ovvero condizioni
di favore rispetto a concessionari già abilitati alla raccolta di
identiche scommesse o che possono comunque risultare di favore per tali
ultimi concessionari; f) rilascio di garanzie fideiussorie coerenti con quanto previsto dallarticolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 9-novies. I concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma 9-octies in scadenza alla data del 30 giugno 2012 proseguono le loro attività di raccolta fino alla data di sottoscrizione delle concessioni accessive alle concessioni aggiudicate ai sensi del predetto comma. Sono abrogati i commi 37 e 38 dellarticolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la lettera e) del comma 287 dellarticolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché la lettera e) del comma 4 dellarticolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248». |
Allarticolo 11: |
Allarticolo 11: |
al comma 3, le parole: «è il terzo» sono sostituite dalle seguenti: «il terzo»; |
identico; |
|
dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Allarticolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: dalla lettera a) del sono sostituite dalla seguente: dal»; |
al comma 4, capoverso, la parola: «303» è sostituita dalle seguenti: «Art. 303»; |
identico; |
al comma 4, capoverso, comma 2, lalinea è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al comma 1 non si applica:» e, alla lettera a), le parole: «articolo 57, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374»; |
identico; |
al comma 4, capoverso, comma 3, alla lettera a), le parole: «per diritti» sono sostituite dalle seguenti: «per i diritti» e, alla lettera e), le parole: «oltre 4.000» sono sostituite dalle seguenti: «per i diritti pari o superiori a 4.000 euro»; |
identico; |
|
al comma 5: alla lettera a), le parole: «da 3.000 euro a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 500 euro a 3.000 euro»; alla lettera b), le parole: «da 3.000 euro a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 500 euro a 3.000 euro»; |
al comma 8, lettera a), capoverso 2, lettera a), le parole: «10 mila» sono sostituite dalla seguente: «10.000»; |
identico; |
al comma 8, lettera b), numero 1), capoverso 1, alla lettera a), le parole: «10 mila» sono sostituite dalla seguente: «10.000» e, alla lettera b), le parole: «40 mila» dalla seguente: «40.000»; |
identico; |
al comma 8, lettera d), numero 1), capoverso 1, alla lettera a), le parole: «10 mila» sono sostituite dalla seguente: «10.000» e, alla lettera b), le parole: «10 mila» dalla seguente: «10.000». |
identico. |
Allarticolo 12: |
Allarticolo 12: |
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: |
identico; |
«3-bis. Allarticolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni; |
|
a) dopo le parole: e 9, sono inserite le seguenti: ad eccezione del maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo tributario,; |
|
b) le parole: , amministrative e tributaria sono sostituite dalle seguenti: e amministrativa. |
|
3-ter. Le somme corrispondenti alle maggiori entrate di cui al comma 3-bis, al netto della quota parte utilizzata ai sensi dellarticolo 2, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono iscritte in bilancio per essere destinate per metà alle finalità di cui al comma 13 del citato articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011 e per la restante metà, con le modalità previste dallarticolo 13 del decreto-legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, allincremento della quota variabile del compenso dei giudici tributari»; |
|
dopo il comma 4 è inserito il seguente: |
identico; |
«4-bis. Allarticolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 39 è inserito il seguente: |
|
39-bis. È istituito il ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nel ruolo unico sono inseriti, ancorché temporaneamente fuori ruolo, i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente comma. I componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica. I componenti delle commissioni tributarie nominati a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono inseriti nel ruolo unico secondo lordine dagli stessi conseguito in funzione del punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative procedure selettive. A tale ultimo fine, relativamente al concorso bandito il 3 agosto 2011 si prescinde dalla scelta effettuata dai candidati in funzione delle sedi di commissione tributaria bandite; ai fini della immissione in servizio di tali candidati resta in ogni caso fermo quanto disposto dal comma 39. In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio, i componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo lanzianità anagrafica. A decorrere dallanno 2013, il ruolo unico è reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria»; |
|
al comma 5, le parole: «del demanio.» sono sostituite dalle seguenti: «del demanio»; |
identico; |
al comma 7, dopo le parole: «Sono fatti salvi» sono inserite le seguenti: «, in riferimento ai crediti di cui al comma 6,»; |
identico; |
al comma 11, capoverso lettera n-ter), le parole: «spese sostenute della» sono sostituite dalle seguenti: «spese sostenute dalla», le parole da: «, diverse» fino a «stesso,» sono sostituite dalle seguenti: «e per lattuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque,» e le parole: «50 milioni» dalle seguenti: «60 milioni»; |
identico; |
dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: |
identico: |
«11-bis. Non sono soggette a esecuzione forzata le somme finalizzate allacquisto di cui al comma 8, al contributo di cui al comma 9, nonché, previa adozione da parte della regione Campania della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle relative finalità, alle spese di cui allarticolo 32, comma 4, lettera n-ter), della legge 12 novembre 2011, n. 183, introdotta dal comma 11 del presente articolo, in quanto riconducibili alla connotazione di entrate a destinazione vincolata. |
«11-bis. Identico. |
11-ter. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della gestione del termovalorizzatore di Acerra può essere mantenuto, su richiesta della regione Campania, per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il presidio militare di cui allarticolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con oneri quantificati in euro 1.007.527 a carico della quota spettante alla regione Campania dei ricavi derivanti dalla vendita dellenergia. |
11-ter. Identico. |
11-quater. Allarticolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: cessione pro soluto sono inserite le seguenti: o pro solvendo. La forma della cessione e la modalità della sua notificazione sono disciplinate, con ladozione di forme semplificate, inclusa la via telematica, dal decreto previsto dallarticolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183. |
11-quater. Identico. |
11-quinquies. La disposizione di cui al comma 11-quater e le disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delleconomia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, |
11-quinquies. Identico. |
11-sexies. Allarticolo 35, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, alla lettera a), le parole: Le assegnazioni disposte con utilizzo sono sostituite dalle seguenti: Una quota delle risorse del suddetto fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi di parte corrente, pari a 1.000 milioni di euro, è assegnata agli enti locali per il pagamento dei crediti di cui al presente comma. Lutilizzo e le parole: al periodo precedente sono sostituite dalle seguenti: ai periodi precedenti». |
11-sexies.
Allarticolo 35, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, alla lettera
a), le parole: Le assegnazioni disposte con utilizzo
sono sostituite dalle seguenti: Una quota delle risorse del suddetto
fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi di parte corrente,
pari a 1.000 milioni di euro, è assegnata agli enti locali, con
priorità ai comuni per il pagamento dei crediti di cui al presente
comma. Lutilizzo e le parole: al periodo precedente
sono sostituite dalle seguenti: ai periodi precedenti. 11-septies.
Sulla base dellAccordo tra Governo e regioni del 21 dicembre 2011,
le risorse statali spettanti alle regioni a statuto ordinario per lanno
2012, come complessivamente rideterminate in base alle riduzioni apportate
ai sensi dellarticolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
e ai sensi di successive disposizioni, sono finalizzate al finanziamento
degli interventi regionali in materia di edilizia sanitaria, secondo le
modalità stabilite dalla proposta regionale di riparto funzionale
di cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano ha preso atto nella seduta
del 18 novembre 2010, ad eccezione di un importo pari a 148 milioni di
euro destinato al rimborso dellonere sostenuto dalle regioni a statuto
ordinario per il pagamento dellimposta sul valore aggiunto relativa
ai contratti di servizio del trasporto pubblico locale ferroviario. 11-octies.
Il comma 5 dellarticolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è
abrogato. 11-novies. Per lanno 2011 le risorse di cui allarticolo 30, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pari a 425 milioni di euro, al fine di assicurare nelle regioni a statuto ordinario i necessari servizi di trasporto pubblico locale ferroviario da parte della società Trenitalia Spa, sono ripartite, per i contratti di servizio ferroviario in essere al 2011, secondo i criteri e le percentuali stabiliti dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 22 settembre 2011 e versate, per la parte non ancora erogata, alla società Trenitalia Spa. Al relativo versamento si provvede con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze. A tale fine dette somme sono versate allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». Allarticolo 13: al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle ulteriori minori entrate o maggiori spese derivanti dallarticolo 2, comma 6-bis, dallarticolo 4, comma 5-sexies, lettere a) e b), comma 5-septies, secondo periodo, e comma 5-octies, e dallarticolo 8, comma 16, lettere e) e f), si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dagli articoli 6, commi da 5-bis a 5-undecies, e 10, commi 9-octies e 9-novies»; dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. LIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e lIstituto nazionale per lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nellambito della propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dallarticolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dallarticolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari a 60 milioni di euro per lanno 2012. Le riduzioni sono quantificate, rispettivamente, in 12 milioni di euro annui per lINAIL e in 48 milioni di euro per lINPS, sulla base di quanto stabilito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 3 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2012. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate entro il 30 settembre ad apposito capitolo dello stato di previsione dellentrata del bilancio dello Stato. 1-ter.
LAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nellambito
della propria autonomia, adotta misure di razionalizzazione organizzativa,
aggiuntive rispetto a quelle previste dallarticolo 4, comma 38, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento,
in misura pari a 11,1 milioni di euro per lesercizio 2012, che sono
conseguentemente versate entro il 30 settembre ad apposito capitolo dello
stato di previsione dellentrata del bilancio dello Stato. 1-quater.
I Ministeri vigilanti verificano lattuazione degli adempimenti
di cui ai commi 1-bis e 1-ter,
comprese le misure correttive previste dalle disposizioni vigenti ivi indicate,
anche con riferimento alleffettiva riduzione delle spese di funzionamento
degli enti interessati. 1-quinquies. È disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nellambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui allarticolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 280 milioni di euro per lanno 2012 e a 180 milioni di euro a decorrere dallanno 2013. Sono esclusi gli stanziamenti relativi allistituto della destinazione del cinque per mille dellimposta sul reddito delle persone fisiche e gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dellordine e la sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico. Il Ministro delleconomia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dellinvarianza sui saldi di finanza pubblica». |
Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento
e potenziamento delle procedure di accertamento
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e
87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria
necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la semplificazione
in materia tributaria, al fine di assicurare una riduzione degli oneri
amministrativi per i cittadini e le imprese;
Ritenuta altresì
la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi volti
allefficientamento ed al potenziamento dellazione dellamministrazione
tributaria;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2012;
Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del Ministro delleconomia e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
TITOLO I
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
Articolo 1.
(Rateizzazione debiti tributari)
1. Allarticolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il comma 7 è abrogato.
2. Allarticolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1-bis è soppresso lultimo periodo;
b)
dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:« 1-ter.
Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi
1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di
importo crescente per ciascun anno. 1-quater. Ricevuta la richiesta
di rateazione, lagente della riscossione può iscrivere lipoteca
di cui allarticolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento dellistanza,
ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le
ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione».
c)
al comma 3, alinea, le parole da: «della» a «successivamente,»
sono soppresse e dopo le parole: «due rate» è inserita
la seguente: «consecutive».
3. I piani di rateazione a rata costante, già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono soggetti a modificazioni, salvo il caso di proroga ai sensi dellarticolo 19, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Al fine
di una più equilibrata riscossione dei loro crediti di natura patrimoniale,
gli enti pubblici dello Stato possono, su richiesta del debitore, che versi
in situazioni di obiettiva difficoltà economica, ancorché
intercorra contenzioso con lo stesso ovvero lo stesso già fruisca
di una rateizzazione, riconoscere al debitore la ripartizione del pagamento
delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili. La disposizione
del precedente periodo non trova applicazione in materia di crediti degli
enti previdenziali.
5. Allarticolo
38, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
dopo le parole: «allimporto di cui allarticolo 48-bis,
commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602» sono inserite le seguenti: «; costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle relative allobbligo di
pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili».
6. Sono fatti
salvi i comportamenti già adottati alla data di entrata in vigore
del presente decreto dalle stazioni appaltanti in coerenza con la previsione
contenuta nel comma 5.
(Comunicazioni e adempimenti formali)
1. La fruizione di benefici di natura fiscale o laccesso a regimi fiscali opzionali, subordinati allobbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali lautore dellinadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b)
effettui la comunicazione ovvero esegua ladempimento richiesto entro
il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c)
versi contestualmente limporto pari alla misura minima della sanzione
stabilita dallarticolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dallarticolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
esclusa la compensazione ivi prevista.
2. A decorrere dallesercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dellimposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per lammissione al contributo:
a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b)
presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni
documentali entro il 30 settembre;
c)
versino contestualmente limporto pari alla misura minima della sanzione
stabilita dallarticolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dallarticolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
esclusa la compensazione ivi prevista.
3. Allarticolo 43-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«In caso di cessione
delleccedenza dellimposta sul reddito delle società
risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui allarticolo
122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la mancata indicazione
degli estremi del soggetto cessionario e dellimporto ceduto non determina
linefficacia ai sensi del comma 2 se il cessionario è lo stesso
soggetto consolidante. In tale caso si applica la sanzione di cui allarticolo
8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella
misura massima stabilita.».
4. Allarticolo 1,
comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17,
le parole: «entro il giorno 16 del mese successivo» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il termine di effettuazione della prima liquidazione
periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni
realizzate senza applicazione dellimposta».
5. Allarticolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione» sono sostituite dalle seguenti: «la data in cui si determino gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui allarticolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
«3-bis. In
caso di revoca dello stato di liquidazione quando gli effetti, anche ai
sensi del secondo comma dellarticolo 2487-ter del codice civile,
si producono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni di
cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore o, in mancanza,
il rappresentante legale, non è tenuto a presentare le medesime
dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle dichiarazioni
già presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3, prima della
data in cui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad eccezione
dellipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione
della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo dimposta
in cui si verifica linizio della liquidazione.».
6. A decorrere dal 1º
gennaio 2012, allarticolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, le parole: «,di importo non inferiore a euro tremila»
sono soppresse e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Lobbligo
di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dellimposta sul
valore aggiunto per le quali è previsto lobbligo di emissione
della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente
e fornitore, dellimporto di tutte le operazioni attive e passive
effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto lobbligo
di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata
qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600,
comprensivo dellimposta sul valore aggiunto.».
7. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 58, quarto comma, le parole: «In tutti gli» sono sostituite dalle seguenti: «Negli» e dopo le parole: «con la precisazione dellindirizzo» sono aggiunte le seguenti: «solo ove espressamente richiesto»;
b) nellarticolo 60, il secondo periodo del terzo comma è soppresso.
8. Allarticolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010,n. 73, dopo le parole: «prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a euro 500».».
9. I registri la cui tenuta è obbligatoria, ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative e relative norme di attuazione, possono essere sostituiti dalla presentazione esclusivamente in forma telematica, con cadenza giornaliera, dei dati relativi alle contabilità degli:
a) operatori di cui allarticolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
b)
esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità
superiore a 25 metri cubi, esercenti impianti di distribuzione stradale
di carburanti, esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti
per usi privati, agricoli ed industriali collegati a serbatoi la cui capacità
globale supera i 10 metri cubi di cui allarticolo 25 del citato decreto
legislativo n. 504 del 1995;
c)
operatori che trattano esclusivamente prodotti energetici in regime di
vigilanza fiscale ai sensi del capo II del decreto del Ministro delle finanze
17 maggio 1995, n. 322;
d)
operatori che trattano esclusivamente alcoli sottoposti a vigilanza fiscale
ai sensi dellarticolo 66 del citato decreto legislativo, n. 504
del 1995 e dellarticolo 22 del decreto del Ministro delle finanze
27 marzo 2001, n. 153;
e)
operatori che impiegano lalcol etilico e le bevande alcoliche in
usi esenti da accisa ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 9
luglio 1996, n. 524.
10. Con provvedimenti dellAgenzia
delle dogane da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabiliti:
a)
tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica
dei dati delle contabilità degli operatori di cui al comma 9, lettere
da b) ad e);
b)
regole per la gestione e la conservazione dei dati delle contabilità
trasmessi telematicamente;
c)
istruzioni per la produzione della stampa dei dati delle contabilità
da esibire a richiesta degli organi di controllo in sostituzione dei registri
di cui al comma 9.
11. Allarticolo 35
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma
3 è inserito il seguente: «3-bis. Fatta salva, su motivata
richiesta del depositario, lapplicabilità delle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non superiore
ai 10.000 ettolitri laccertamento del prodotto finito viene effettuato
immediatamente a monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori,
direttamente dallesercente limpianto. Il prodotto finito deve
essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta
assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere b)
e c).».
12. Allarticolo 3,
comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153,
lultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le fabbriche
di cui allarticolo 35, comma 3-bis del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, recante Testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative,lassetto del deposito fiscale e le modalità
di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti
con determinazione del Direttore dellAgenzia delle dogane.».
13. Allarticolo 53, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui allarticolo 21, la licenza è rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.».
(Facilitazioni per imprese e contribuenti)
1. Per lacquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dellUnione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui allarticolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:
a) allatto delleffettuazione delloperazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario e /o del committente apposita autocertificazione di questultimo, ai sensi dellarticolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dellUnione europea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato,
b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione delloperazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a questultimo fotocopia del documento di cui alla lettera a) e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.
2. La disposizione di cui al comma 1 opera a condizione che i cedenti o i prestatori che intendono aderire alla disciplina del presente articolo inviino apposita comunicazione preventiva, anche in via telematica, allAgenzia delle entrate secondo le modalità ed i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dellAgenzia stessa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Lefficacia
della disposizione di cui allarticolo 2, comma 4-ter, lettera
c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come introdotta
dallarticolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
limitatamente alla erogazione di stipendi e pensioni corrisposti da enti
e amministrazioni pubbliche, è differita al 1º maggio 2012.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli sportelli
aperti al pubblico di tali enti e amministrazioni pubbliche è data
massima pubblicità al contenuto e agli effetti della disposizione
di cui al precedente periodo.
4. La disposizione
di cui al primo periodo del comma 3 non trova applicazione nei riguardi
di coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, si sono già conformati alla disposizione di cui allarticolo
2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, come introdotta dallarticolo 12, comma 2, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214.
5. Al decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 72-bis, comma 1, dopo le parole: «sesto, del codice di procedura civile,» sono inserite le seguenti: «e dallarticolo 72-ter del presente decreto»;
b) dopo larticolo 72-bis, è inserito il seguente:
«72-ter (Limiti
di pignorabilità) 1. Le somme dovute a titolo di stipendio,
di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o
di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere
pignorate dallagente della riscossione: a) in misura pari
ad un decimo per importi fino a duemila euro; b) in misura pari
ad un settimo per importi da duemila a cinquemila euro. 2. Resta ferma
la misura di cui allarticolo 545, comma 4, del codice di procedura
civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre
indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese
quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.»;
c)
allarticolo 76 sono apportate le seguenti modificazioni:
1)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Lagente
della riscossione può procedere allespropriazione immobiliare
se limporto complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente
ventimila euro».;
2)
al comma 2, le parole: «agli importi indicati» sono sostituite
dalle seguenti: «allimporto indicato»;
d)
allarticolo 77 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Lagente
della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito
da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma
1, purché limporto complessivo del credito per cui si procede
non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.».
6. La disposizione di cui
al comma 1-bis dellarticolo 77 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Larticolo
7, comma 2, lettera gg-decies) del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106, è abrogato.
8. Nellarticolo
66, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «sono deducibili» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere dedotti»;
b) la parola: «ricevuto» è sostituita dalla seguente: «registrato».
9. La disposizione del comma 8 trova applicazione a decorrere dal periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2011.
10. A decorrere
dal 1º luglio 2012, non si procede allaccertamento, alliscrizione
a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali
e locali, qualora lammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative
e interessi, non superi, per ciascun credito, limporto di euro 30,
con riferimento ad ogni periodo dimposta.
11. La disposizione
di cui al comma 10 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta
violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
12. Allarticolo
1 della legge 23 dicembre 1977, n. 935, il secondo comma è
sostituito dal seguente: «Nelle dichiarazioni dei sostituti dimposta,
a decorrere da quelle relative allanno dimposta 2012, tutti
gli importi da indicare devono essere espressi in euro mediante arrotondamento
alla seconda cifra decimale.».
13. Allarticolo
55, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
dopo le parole: «impianti di produzione combinata di energia elettrica
e calore» sono inserite le seguenti: «ed impianti azionati da
fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente».
14. Allarticolo
11-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole:
«le banche e gli intermediari finanziari», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «le banche, gli intermediari finanziari
e le imprese di assicurazioni».
15. Al fine
di adempiere agli impegni internazionali assunti dallItalia in occasione,
tra laltro dei vertici G8 de LAquila (8-10 luglio 2009) e G20
di Cannes (3-4 novembre 2011) larticolo 2, comma 35-octies,
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.
16. Al comma
361 dellarticolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo
le parole: «dei direttori di agenzie fiscali» sono inserite le
seguenti: «, nonché del direttore generale dellAmministrazione
autonoma dei monopoli di Stato».
(Fiscalità locale)
1. Allarticolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al primo periodo, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «20 dicembre».
2. Le disposizioni
concernenti limposta sulle assicurazioni contro la responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori,
di cui allarticolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,
si applicano su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le deliberazioni
emanate prima dellapprovazione del presente decreto.
3. Il comma
1 dellarticolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento per le politiche
fiscali del Ministero delleconomia e delle finanze 22 novembre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006,
come modificato dallarticolo 1, comma 251 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e dallarticolo 1, comma 23, lettera b), della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1º gennaio 2013 il contributo dell1
per mille della quota di gettito dellimposta municipale propria spettante
al comune ai sensi dellarticolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, è versato dal comune entro il 30 aprile di ogni anno,
al soggetto di cui allarticolo 1, comma 1.».
4. Larticolo
77-bis, comma 30, e larticolo 77-ter, comma 19, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e larticolo 1, comma 123,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati. Sono fatti salvi
i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province
e dei comuni, relativi allanno dimposta 2012, emanate prima
dellapprovazione del presente decreto.
5. Alla lettera
a) del comma 14 dellarticolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, ad
eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti
nei territori delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano».
6. Per lanno
2012 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti
dal Ministero dellinterno in favore degli enti locali sono determinati
in base alle disposizioni recate dallarticolo 2, comma 45, terzo
periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed alle modifiche
delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.
7. Il Ministero
dellinterno, entro il mese di marzo 2012, corrisponde, a titolo di
acconto, in favore dei comuni, un importo pari al 70 per cento di quanto
corrisposto nel mese di marzo 2011 in applicazione della disposizione di
cui allarticolo 2, comma 45, del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,
n. 10. Per i soli comuni appartenenti alle regioni Sicilia e Sardegna,
detto acconto è commisurato ai trasferimenti erariali corrisposti
nel primo trimestre 2011, ai sensi del decreto del Ministro dellinterno
21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56
del 7 marzo 2002. Le somme erogate in acconto sono portate in detrazione
da quanto spettante per lanno 2012 ai singoli comuni a titolo di
trasferimenti erariali o di risorse da federalismo fiscale.
8. Nei confronti
dei comuni per i quali i trasferimenti erariali o le risorse da federalismo
fiscale da corrispondere nellanno 2012 risultino insufficienti a
recuperare lanticipazione corrisposta ai sensi del comma 7, il recupero
è effettuato, da parte dellAgenzia delle entrate, sulla base
dei dati relativi a ciascun comune, come comunicati dal Ministero dellinterno,
allatto del riversamento agli stessi comuni dellimposta municipale
propria di cui allarticolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214. Entro 30 giorni dal versamento delle somme, con decreti del
Ministero dell economia e delle finanze, gli importi recuperati sono
assegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dellinterno.
9. Il comma
5 dellarticolo 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
è sostituito dai seguenti:
«5. Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitari che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, è applicata una sanzione pari all1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui allarticolo 161 del penultimo esercizio finanziario nei confronti di quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. Ove non risulti presentato il certificato di bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento allultimo certificato disponibile. La sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero dellinterno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale; in caso di incapienza lente locale è tenuto a versare allentrata del bilancio dello Stato le somme residue.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dalle sanzioni da applicare per il mancato rispetto dei limiti di copertura dei costi di gestione dellesercizio 2011.».
10. A decorrere dal 1º aprile 2012, al fine di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dallarticolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, larticolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è abrogato. Il minor gettito per gli enti locali derivanti dallattuazione del presente comma, pari a complessivi 180 milioni di euro per lanno 2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2013 è reintegrato agli enti medesimi dalle rispettive regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano con le risorse recuperate per effetto del minor concorso delle stesse alla finanza pubblica disposto dal comma 11.
11. Il concorso
alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano previsto dallarticolo 28, comma 3,
primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è
ridotto di 180 milioni di euro per lanno 2012 e 239 milioni di euro
annui a decorrere dallanno 2013.
12. Nellarticolo
2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1-ter è
inserito il seguente: «1-quater. In relazione a quanto disposto
dal comma 1 e tenuto conto di quanto previsto dai commi da 2 a 4 dellarticolo
6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con provvedimento del Direttore
dellAgenzia delle entrate sono stabilite le modalità di presentazione
delle istanze di rimborso relative ai periodi di imposta precedenti a quello
in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, sia ancora pendente il termine di cui allarticolo
38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.».
EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELLAZIONE
DELLAMMINISTRAZIONE
TRIBUTARIA
Capo I
EFFICIENTAMENTO
Articolo 5.
(Studi di settore, versamenti tributari, Sistema informativo della fiscalità, Equitalia Giustizia)
1. Allarticolo 10, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con riferimento allannualità 2011, le integrazioni previste dallarticolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012.».
2. Allarticolo
15-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, le parole: «30 novembre» sono sostituite
dalle seguenti: «16 aprile».
3. Allarticolo
9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, le parole:
«Entro il 30 novembre» fino a: «per lanno precedente,»
sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 16 maggio di ogni anno,
gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma
pari al 12,5 per cento, dellimposta dovuta per lanno precedente
provvisoriamente determinata,».
4. Al fine
di garantire lunitarietà del Sistema informativo della fiscalità
e la continuità operativa e gestionale necessarie per il conseguimento
degli obiettivi strategici relativi al contrasto allevasione e allelusione
fiscale, gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio
tra lamministrazione finanziaria e la società di cui allarticolo
59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono prorogati
fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo
atto regolativo e sono immediatamente efficaci i piani di attività
ad essi correlati.
5. Gli importi
massimali previsti dagli istituti contrattuali di cui al comma 4 sono incrementati
in ragione delleffettiva durata del periodo di proroga, fermo restando
che, ai fini di realizzare ogni possibile economia di spesa, i corrispettivi
unitari sono rideterminati utilizzando i previsti strumenti contrattuali
di revisione.
6. Dalle disposizioni
di cui ai commi 4 e 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
7. Nellarticolo
1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini della
applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni
pubbliche si intendono, per lanno 2011, gli enti e i soggetti indicati
a fini statistici nellelenco oggetto del comunicato dellIstituto
nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari
data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171,
nonché a decorrere dallanno 2012 gli enti e i soggetti indicati
a fini statistici dal predetto Istituto nellelenco oggetto del comunicato
del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 228,
le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni.».
8. Allarticolo 2,
comma 6-bis, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nel primo
periodo, la parola: «segue» è sostituita dalle seguenti:
«e lincasso della remunerazione dovuta a tale società
a titolo di aggio ai sensi del comma 6, primo periodo, seguono».
(Attività e certificazioni in materia catastale)
1. Allarticolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole:«ed i connessi servizi estimativi che può offrire direttamente sul mercato», sono soppresse;
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Ferme
le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello
Stato di competenza dellAgenzia del demanio, lAgenzia del territorio
è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare
e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui allarticolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli
enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate
mediante accordi, secondo quanto previsto dallarticolo 15 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono
il rimborso dei costi sostenuti dallAgenzia, la cui determinazione
è stabilita nella Convenzione di cui allarticolo 59.».
2. Al comma 9 dellarticolo
14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi:
«In sede di prima
applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria,
prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, lAgenzia
del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale,
sulla base degli elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto
e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma,
si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata
attribuita la rendita presunta ai sensi dellarticolo 19, comma 10,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dallarticolo
2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.».
3. Al fine
di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, le dichiarazioni
relative alluso del suolo di cui allarticolo 2, comma 33, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, utili al fine dellaggiornamento
del catasto, sono rese dai soggetti interessati con le modalità
stabilite da provvedimento del Direttore dellAgenzia del territorio
da adottare, sentita lAGEA, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
4. Le sanzioni
previste dallarticolo 2, comma 33, ultimo periodo, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, operano a decorrere
dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3 e unicamente
a valere sulle dichiarazioni rese ai sensi del medesimo comma.
5. In deroga
a quanto stabilito dallarticolo 40 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, le
disposizioni di cui ai commi 01 e 02 del predetto articolo 40 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 non si applicano ai
certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri
immobiliari per lesecuzione di formalità ipotecarie, nonché
ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dallAgenzia del territorio.
(Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato)
1.Il Ministro delleconomia e delle finanze, su richiesta dellAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato acquisisce obbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato per i profili di legittimità relativi agli oggetti:
a) degli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici;
b) degli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario.
POTENZIAMENTO
Sezione I
Accertamento
Articolo 8.
(Misure di contrasto allevasione)
1. Il comma 4-bis dellarticolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:
«4-bis. Nella
determinazione dei redditi di cui allart. 6, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e
le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati
per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto
non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato lazione
penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione compete
il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità
in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi.».
2. Ai fini dellaccertamento
delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto
di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri
componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati
o prestati, entro i limiti dellammontare non ammesso in deduzione
delle predette spese o altri componenti negativi. In tal caso si applica
la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dellammontare delle
spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente
scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. In nessun
caso si applicano le disposizioni di cui allarticolo 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e la sanzione è riducibile
esclusivamente ai sensi dellart. 16, comma 3, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472.
3. Le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo di quanto disposto dal comma
4-bis dellarticolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
previgente, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima
dellentrata in vigore degli stessi commi 1 e 2, ove più favorevoli,
tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte o maggiori imposte
dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al comma 4-bis
previgente non si siano resi definitivi; resta ferma lapplicabilità
delle previsioni di cui al periodo precedente ed ai commi 1 e 2 anche per
la determinazione del valore della produzione netta ai fini dellimposta
regionale sulle attività produttive.
4. La lettera
d-ter) del secondo comma dellarticolo 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituita dalla
seguente: «d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dellapplicazione
degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità
degli studi di settore non sussistenti, nonché di infedele compilazione
dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al quindici
per cento, o comunque ad euro cinquantamila, tra i ricavi o compensi stimati
applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati
sulla base dei dati indicati in dichiarazione.».
5. La disposizione
di cui al comma 4 si applica con riferimento agli accertamenti notificati
a partire dalla data di entrata in vigore del presente articolo. Per gli
accertamenti notificati in precedenza continua ad applicarsi quanto previsto
dalla previgente lettera d-ter) del secondo comma dellarticolo
39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
6. Ai fini
del rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali, la Guardia di finanza
può avvalersi del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero
7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 anche ai fini delleffettuazione di segnalazioni
allAgenzia delle entrate finalizzate alla richiesta al presidente
della commissione tributaria provinciale, da parte di questultima,
delle misure cautelari ai sensi dellarticolo 22 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472.
7. Allarticolo
51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive
modificazioni, le parole: «alla Agenzia delle entrate che attiva i
conseguenti controlli di natura fiscale» sono sostituite dalle seguenti:
«alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi lutilizzabilità
di elementi ai fini dellattività di accertamento, ne dà
tempestiva comunicazione allAgenzia delle entrate».
8. LAgenzia
delle entrate elabora, nellambito della propria attività di
pianificazione degli accertamenti, liste selettive di contribuenti,i quali
siano stati ripetutamente segnalati in forma non anonima allAgenzia
stessa o al Corpo della Guardia di finanza in ordine alla violazione dellobbligo
di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, ovvero del
documento certificativo dei corrispettivi.
9. Al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 35 il comma 15-quinquies è sostituito dal seguente: «15-quinquies. LAgenzia delle entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dellanagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività di cui al comma 3 e comunica agli stessi che provvederà alla cessazione dufficio della partita IVA. Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente può fornire i chiarimenti necessari allAgenzia delle entrate entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. La somma dovuta a titolo di sanzione per lomessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo. Liscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta con le modalità indicate nellarticolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso lammontare della sanzione dovuta è ridotto ad un terzo del minimo.»;
b) dopo larticolo 35-ter è inserito il seguente: «35-quater. Al fine di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, lAgenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validità del numero di partita IVA attribuito ai sensi dellarticolo 35 o 35-ter. Il servizio fornisce le informazioni relative allo stato di attività della partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.».
10. Allarticolo 76 del testo unico delle disposizioni concernenti limposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, limposta relativa alle annualità successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui allarticolo 17, nonché le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.».
11. Allarticolo
14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 10 è abrogato.
12. Al decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
allarticolo 29, comma 1:
1)
alla lettera b), in fine, è aggiunto il seguente periodo:
«. Lagente della riscossione, con raccomandata semplice spedita
allindirizzo presso il quale è stato notificato latto
di cui alla lettera a), informa il debitore di aver preso in carico le
somme per la riscossione»;
2)
alla lettera c), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e
lagente della riscossione non invia linformativa di cui alla
lettera b)»;
3)
alla lettera e) le parole: «secondo anno» sono sostituite
dalle seguenti: «terzo anno»;
b)
allarticolo 30, comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo:
«Ai fini dellespropriazione forzata, lesibizione dellestratto
dellavviso di cui al comma 1, come trasmesso allagente della
riscossione secondo le modalità indicate al comma 5, tiene luogo,
a tutti gli effetti, dellesibizione dellatto stesso in tutti
i casi in cui lagente della riscossione ne attesti la provenienza.».
13. Il comma 2-ter
dellarticolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato
dal comma 1 dellarticolo 19 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
è sostituito dal seguente: «2-ter. Comunicazioni periodiche
alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo
di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati
da certificati. Limposta non è dovuta per le comunicazioni
ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari per ogni esemplare,
sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale di
rimborso.».
14. Nella
nota 3-ter allarticolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
le parole: «agli strumenti e» sono soppresse.
15. Le disposizioni
dei commi 13 e 14 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2012.
16. Allarticolo
19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Per le comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, per le quali sussista uno stabile rapporto con lintermediario in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dellimposta di bollo di cui allarticolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, lintermediario può effettuare i necessari disinvestimenti.»;
b)
nel comma 7, le parole: «ai sensi del comma 2-ter» sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter»;
c)
nel comma 8, le parole: «16 febbraio» sono sostituite dalle seguenti:
«16 maggio»;
d)
nel comma 11, le parole: «di bollo» sono sostituite dalle seguenti:
«sui redditi»;
e)
il comma 15 è sostituito dal seguente:
«15. Limposta
di cui al comma 13 è stabilita nella misura dello 0,76 per cento
del valore degli immobili. Limposta non è dovuta se limporto,
come determinato ai sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore
è costituito dal costo risultante dallatto di acquisto o dai
contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo
in cui è situato limmobile. Per gli immobili situati in Paesi
appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico
europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore
è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dellassolvimento
di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in mancanza, quello di
cui al periodo precedente.»;
f)
dopo il comma 15 è inserito il seguente: «15-bis. Per
i soggetti che prestano lavoro allestero per lo Stato italiano, per
una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale
e le persone fisiche che lavorano allestero presso organizzazioni
internazionali cui aderisce lItalia la cui residenza fiscale in Italia
sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico
delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati,
limposta di cui al comma 13 è stabilita nella misura ridotta
dello 0,4 per cento per limmobile adibito ad abitazione principale
e per le relative pertinenze. Laliquota ridotta si applica limitatamente
al periodo di tempo in cui lattività lavorativa è svolta
allestero. Dallimposta dovuta per lunità immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200
rapportati al periodo dellanno durante il quale si protrae tale destinazione;
se lunità immobiliare è adibita ad abitazione principale
da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal comma precedente è
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nellunità immobiliare adibita ad abitazione principale. Limporto
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non
può superare limporto massimo di 400 euro»;
g)
nel comma 16, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per
gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi
aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio
di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito dimposta
pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti
sullo stesso immobile, non già detratte ai sensi dellarticolo
165 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;
h)
nel comma 20, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per
i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione
europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono
un adeguato scambio di informazioni limposta è stabilita in
misura fissa pari a quella prevista dallarticolo 13, comma 2-bis,
lettera a), della tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.»;
i)
dopo il comma 23 è inserito il seguente: «23-bis. Nellapplicazione
dellarticolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 409, alle attività finanziarie oggetto
di emersione o di rimpatrio ai sensi dellarticolo 13-bis,
del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e degli articoli 12 e 15 del citato
decreto-legge n. 350 del 2001, non è comunque precluso laccertamento
dellimposta sul valore aggiunto.».
17. In considerazione di quanto previsto dal comma 16, lettera c), per lanno 2012 il versamento dellimposta di cui al comma 8 ivi citato può essere effettuato entro il termine del 16 maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non si configurano violazioni in materia di versamenti.
18. Allarticolo
17, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, le parole: «10.000 euro annui» sono
sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annui».
19. Allarticolo
37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
le parole: «10.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti:
«5.000 euro annui».
20. Con provvedimento
del Direttore dellAgenzia delle entrate possono essere stabiliti
i termini e le ulteriori modalità attuative delle disposizioni di
cui ai commi 18 e 19.
21. In relazione
alle disposizioni di cui ai commi da 18 a 20, le dotazioni finanziarie
della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio»
sono ridotte di 249 milioni di euro per lanno 2012 e di 299 milioni
di euro a decorrere dallanno 2013.
22. Al primo
periodo, del primo comma dellarticolo 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole artistiche
o professionali sono inserite le seguenti: «, nonché
in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono
dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,».
23. LAgenzia
per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre
2000, è soppressa dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e i compiti e le funzioni esercitati sono trasferiti al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali che con appositi regolamenti adottati ai sensi
dellarticolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, provvede ad adeguare il proprio assetto organizzativo, senza
nuovi o maggiori oneri. Per il finanziamento dei compiti e delle attribuzioni
trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al
primo periodo del presente articolo, si fa fronte con le risorse a valere
sullautorizzazione di spesa di cui allarticolo 14 della legge
13 maggio 1999, n. 133. Il Ministero delleconomia e delle finanze
è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Al Ministero sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali
attualmente utilizzate dalla predetta Agenzia. Al fine di garantire la
continuità delle attività di interesse pubblico già
facenti capo allAgenzia, fino al perfezionamento del processo di
riorganizzazione indicato le predette attività continuano ad essere
esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati.
Dallattuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
24. Fermi
i limiti assunzionali a legislazione vigente, in relazione allesigenza
urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità operativa delle
proprie strutture, volta a garantire una efficacia attuazione delle misure
di contrasto allevasione di cui alle disposizioni del presente articolo,
lAgenzia delle entrate è autorizzata ad espletare procedure
concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo
le modalità di cui allarticolo 1, comma 530, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e dellarticolo 2, comma 2, secondo periodo,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Nelle more dellespletamento
di dette procedure lAgenzia delle entrate, salvi gli incarichi già
affidati, potrà attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari
con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata
è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del
posto vacante tramite concorso. Gli incarichi sono attribuiti con apposita
procedura selettiva applicando larticolo 19, comma 1-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai funzionari cui è
conferito lincarico compete lo stesso trattamento economico dei dirigenti.
A seguito dellassunzione dei vincitori delle procedure concorsuali
di cui al presente comma, lAgenzia delle Entrate non potrà
attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula
di contratti di lavoro a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto
dallarticolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Agli oneri derivanti dallattuazione del presente comma si provvede
con le risorse disponibili sul bilancio dellAgenzia.
25. Allarticolo
13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo
il comma 3-quater è aggiunto il seguente:
«3-quinquies. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, dintesa con il Ministro dellinterno, sono disciplinate le modalità di certificazione dellutilizzo dei contributi assegnati in attuazione del comma 3-quater. Le certificazioni relative ai contributi concessi in favore di enti pubblici e di soggetti privati sono trasmesse agli Uffici territoriali del Governo che ne danno comunicazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti competenti per territorio. Le relazioni conclusive e le certificazioni previste dai decreti ministeriali emanati in attuazione degli atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari con cui si attribuiscono i contributi di cui al comma 3-quater, nonché il rendiconto annuale previsto per gli enti locali dallarticolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituite dalle certificazioni disciplinate dal presente comma.».
(Potenziamento dellaccertamento in materia doganale)
1. Allarticolo 11, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le autorizzazioni
per le richieste di cui al numero 6-bis) e per laccesso di
cui al numero 7), secondo comma, dellarticolo 51 del medesimo decreto
sono rilasciate dal Direttore regionale o interregionale e, limitatamente
alle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Direttore provinciale.».
2. Allarticolo 53
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relativi sanzioni penali e amministrative, di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma
8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. I soggetti
di cui al comma 1, lettera a), indicano tra gli elementi necessari
per laccertamento del debito dimposta, richiesti per la compilazione
della dichiarazione annuale, i consumi fatturati nellanno con lapplicazione
delle aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori
finali.».
3. Dopo larticolo
2783-bis del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 2783-ter
(Crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di pertinenza
del bilancio generale dellUnione europea). I crediti dello Stato
attinenti alle risorse proprie tradizionali di cui allarticolo 2,
paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 2007/436/CE/Euratom
del Consiglio, del 7 giugno 2007, di pertinenza del bilancio generale
dellunione europea sono equiparati, ai fini dellapplicazione
delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per limposta
sul valore aggiunto.».
(Potenziamento dellaccertamento in materia di giochi)
1. LAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a cento mila euro annui. Con decreto del Direttore generale dellAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato è costituito il fondo e disciplinato il relativo utilizzo. Gli appartenenti allAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono autorizzati ad effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui allarticolo 110, comma 6, lettera a) o b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Per effettuare le medesimi operazioni di gioco, la disposizione del precedente periodo si applica altresì al personale della Polizia di Stato, allArma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, il quale, ai fini dellutilizzo del fondo previsto dal presente comma, agiscono previo concerto con le competenti strutture dellAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Con regolamento emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con i Ministri dellinterno, della giustizia e della difesa, sono disciplinate, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 51 del codice penale e 9 della legge 16 marzo 2006 n. 146, in quanto compatibili, le modalità dispositive sulla base delle quali il predetto personale impegnato nelle attività di cui al presente comma può effettuare le operazioni di gioco. Eventuali vincite conseguite dal predetto personale nellesercizio delle attività di cui al presente comma sono riversate al fondo di cui al primo periodo.
2. In considerazione dei particolari interessi coinvolti nel settore dei giochi pubblici e per contrastare efficacemente il pericolo di infiltrazioni criminali nel medesimo settore, sono introdotte le seguenti modificazioni:
a) nel comma 3-bis dellarticolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine,il seguente periodo: «La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati.»;
b) allarticolo 24, comma 25, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola: «rinnovo» aggiungere le seguenti: «o il mantenimento» e dopo le parole «dagli articoli» sono inserite le seguenti: «2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322,323» e dopo le parole: «416-bis» sono inserite le seguenti: «644,»; nello stesso comma 25 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo o il mantenimento delle concessioni di cui ai periodi precedenti opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero limputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge, nonché ai parenti ed affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati.».
3. Con regolamento da emanare
ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede ad apportare
le occorrenti modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, al fine di:
a)
razionalizzare e rilanciare il settore dellippica;
b)
assicurare la trasparenza e la regolarità dello svolgimento delle
competizioni ippiche;
c)
improntare lorganizzazione e la gestione dei giochi a criteri di
efficienza ed economicità, nonché la scelta dei concessionari
secondo criteri di trasparenza ed in conformità alle disposizioni,
anche comunitarie;
d)
assicurare il coordinamento tra il Ministero delleconomia e delle
finanze ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
e)
operare una ripartizione dei proventi al netto delle imposte tale da garantire
lespletamento dei compiti istituzionali dellASSI;
f)
realizzare un sistema organico di misure volte alla promozione della salute
e del benessere del cavallo.
4. A decorrere dal 1º febbraio 2012, la posta unitaria minima di gioco per le scommesse sulle corse dei cavalli è stabilita tra 5 centesimi e un euro e limporto minimo per ogni biglietto giocato non può essere inferiore a due euro. Il predetto importo può essere modificato, in funzione dellandamento della raccolta delle formule di scommesse ippiche, con provvedimento del Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
5. Al fine di perseguire maggiore efficienza ed economicità dellazione nei settori di competenza, il Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e lAgenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI, procedono alla definizione, anche in via transattiva, sentiti i competenti organi, con abbandono di ogni controversia pendente, di tutti i rapporti controversi nelle correlate materie e secondo i criteri di seguito indicati:
a) relativamente alle spese per il totalizzatore nazionale per la gestione delle scommesse ippiche annualmente documentate da Sogei S.p.a., a decorrere dal 1º gennaio 2012, la ripartizione al 50 per cento ad AAMS e al 50 per cento ad ASSI. Le medesime spese, sostenute fino al 31 dicembre 2011, restano in capo ad AAMS. Per leffetto, lASSI è autorizzata a destinare le somme accantonate in bilancio al 31 dicembre 2011 per tale posizione per destinarle alle finalità di cui allarticolo 30-bis, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) relativamente alle quote di prelievo di cui allarticolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 ed alle relative integrazioni, definizione, in via equitativa, di una riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 con individuazione delle modalità di versamento delle relative somme e adeguamento delle garanzie fideiussorie. Conseguentemente, allarticolo 38, comma 4, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera l) è soppressa.
6. Nellambito delle disponibilità del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dellarticolo 30, comma 8-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il predetto Ministero destina, per lanno 2012, la somma di 3 milioni di euro per un programma di comunicazione per il rilancio dellippica.
7. Nel rispetto
delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, lIstituto per
lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A. può intervenire finanziariamente,
nellambito del capitale disponibile, in programmi di sviluppo del
settore ippico presentati da soggetti privati,secondo le modalità
definite con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze.
8. Allarticolo
12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, la lettera p)
è soppressa.
9. Le disposizioni
in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare le maggiori entrate
di cui allarticolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, sono quelle di cui al decreto del direttore generale dellAmministrazione
autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011.
Sanzioni amministrative
Articolo 11.
(Modifiche in materia di sanzioni amministrative)
1. Allarticolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Lomessa,
incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze
negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui allarticolo
5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonché
delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni
di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie di cui allarticolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002
n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002,
n. 265, è punita con la sanzione amministrativa del 10 per
cento delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta
o infedele, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.».
2. Allarticolo 5-quinquies,
comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il terzo periodo
è soppresso.
3. Allarticolo
1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002 n. 209, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è
il terzo periodo è soppresso.
4. Larticolo
303 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:
«303. - (Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana). 1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano allaccertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 a meno che linesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3.
2. La precedente disposizione non si applica:
a) quando nei casi previsti dallarticolo 57, lettera d), pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile lapplicazione dei diritti;
b)
quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento
sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima
voce, e lammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo
la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera
di meno di un terzo;
c)
quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel
valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle
merci dichiarate.
3. Se i diritti
di confine complessivamente dovuti secondo laccertamento sono maggiori
di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti
supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto
non costituisca più grave reato, è applicata come segue:
a)
per diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103
a 500 euro;
b)
per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa
da 1.000 a 5.000 euro;
c)
per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa
da 5.000 a 15.000 euro;
d)
per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa
da 15.000 a 30.000 euro;
e)
oltre 4.000, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci
volte limporto dei diritti.».
5. Al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
allarticolo 50, comma 1, le parole: «da 258 euro a 1.549 euro.»
sono sostituite dalle seguenti: «da 3.000 euro a 30.000 euro.»
b) allarticolo 59, comma 5, le parole: «da 258 euro a 1.549 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da 3.000 euro a 30.000 euro.».
6. Allarticolo 1
del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 1 è inserito
il seguente:
«1-bis. Indipendentemente
dallapplicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono
reato, la omessa, incompleta o tardiva presentazione dei dati, dei documenti
e delle dichiarazioni di cui al comma 1, ovvero la dichiarazione di valori
difformi da quelli accertati, è punita con la sanzione amministrativa
di cui allarticolo 50, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre1995,
n. 504.».
7. Per le unità
immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta
ai sensi del comma 10 dellarticolo 19 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, come integrato dallart. 2 comma 5-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i soggetti obbligati devono provvedere
alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni
dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato
di cui allarticolo 2 comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10. In caso di mancata presentazione entro tale termine si
applicano le sanzioni amministrative di cui allart. 2 comma 12 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
8. Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
allarticolo 6, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Il sequestro
è eseguito nel limite:
a)
del 30 per cento dellimporto eccedente quello di cui al comma 1 qualora
leccedenza non sia superiore a 10 mila euro;
b) del 50 per cento dellimporto eccedente, in tutti gli altri casi.
2-bis. Il denaro
contante sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il
pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.»;
b)
allarticolo 7:
1)
il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Il soggetto
cui è stata contestata una violazione può chiederne lestinzione
effettuando un pagamento in misura ridotta:
a)
pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di cui allarticolo
3 se leccedenza non dichiarata non è superiore a 10 mila euro;
b) pari al 15 per cento se leccedenza non supera i 40 mila euro.
1-bis. La somma pagata non può essere, comunque, inferiore a 200 euro.
1-ter. Il pagamento può essere effettuato allAgenzia delle dogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al Ministero delleconomia e delle finanze con le modalità di cui al comma 4, entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste di pagamento in misura ridotta ricevute dalla Guardia di finanza, con eventuale prova dellavvenuto pagamento, sono trasmesse allAgenzia delle dogane.»;
2) al comma 5, lettera a), le parole: «250.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 euro»;
3) al comma 5, lettera b), le parole: «trecentosessantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
c) allarticolo 8, al comma 3 le parole: «scadenza del termine di cui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «data in cui riceve i verbali di contestazione.»;
d) allarticolo 9:
1)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La violazione
delle disposizioni di cui allarticolo 3 è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro:
a)
dal 10 al 30 per cento dellimporto trasferito o che si tenta di trasferire
in eccedenza rispetto alla soglia di cui allarticolo 3, se tale valore
non è superiore a 10 mila euro;
b) dal 30 per cento al 50 per cento dellimporto trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui allarticolo 3 se tale valore è superiore a 10 mila euro.»;
2) al comma 2, le parole: «in quanto compatibili» sono soppresse.
Contenzioso
Articolo 12.
(Contenzioso in materia tributaria e riscossione)
1. Allarticolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 6 è soppresso;
b) il comma 7 è abrogato.
2. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie di cui agli articoli 66, e seguenti, del testo unico delle disposizioni in materia doganale approvate con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, instaurati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del comma 7 dellarticolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.
3. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 19, comma 1, lettera f), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».
b) dopo larticolo 69 è inserito il seguente: «Art. 69-bis. - (Aggiornamento degli atti catastali) 1. Se la commissione tributaria accoglie totalmente o parzialmente il ricorso proposto avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nellarticolo 2, comma 2, e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia munita dellattestazione di passaggio in giudicato, sulla base della quale lufficio dellAgenzia del territorio provvede allaggiornamento degli atti catastali.».
4. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 69-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le sentenze, emanate nei giudizi ivi indicati, non costituenti titolo esecutivo sono comunque annotate negli atti catastali con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dellAgenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le disposizioni
di cui allarticolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano alle
Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio.».
6. I crediti
derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione
dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e
nellinteresse dello Stato, diversi da quelli estinti ai sensi dellarticolo
8, comma 1, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, come modificato dallarticolo
130 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, quali risultanti dai rendiconti
approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dellagricoltura
e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, che saranno estinti
nei riguardi di coloro che risulteranno averne diritto, nonché le
spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle
relative contabilità, indicata nei decreti medesimi, producono interessi
calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto
maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per il periodo
successivo sulla base dei soli interessi legali.
7. Sono fatti
salvi gli effetti derivanti dallapplicazione di sentenze passate
in giudicato di cui allarticolo 324 del codice di procedura civile.
8. La regione
Campania è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per lo
sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale,
per lacquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dellarticolo
7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Le risorse necessarie, pari a
355.550.240,84, vengono trasferite alla stessa Regione.
9. In considerazione
dellacquisto di cui al comma 8, le risorse già finalizzate,
ai sensi dellarticolo 18 del citato decreto-legge n. 195 del
2009, al pagamento del canone di affitto di cui allarticolo 7, comma
6, dello stesso decreto-legge, sono destinate alla medesima Regione quale
contributo dello Stato.
10. Ai fini
fiscali, il pagamento da parte della regione Campania della somma di cui
al comma 8, in quanto effettuato a definizione di ogni pretesa del soggetto
proprietario dellimpianto, di cui allarticolo 6 del predetto
decreto-legge n. 195 del 2009, vale come liquidazione risarcitoria
transattiva tra le parti private e quelle pubbliche interessate. Ogni atto
perfezionato in attuazione della disposizione di cui al precedente periodo
è esente da imposizione.
11. Allarticolo
32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera
n-bis) è aggiunta la seguente:
«n-ter) delle spese sostenute della regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra, diverse da quelle necessarie per lacquisto del termovalorizzatore stesso, nei limiti dellammontare delle entrate riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 50 milioni di euro annui, e delle risorse già finalizzate, ai sensi dellarticolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di cui allarticolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato.».
(Norma di copertura)
1. Agli oneri derivanti dallarticolo 3, comma 10, dallarticolo 4, comma 11, dallarticolo 8, commi 16, lettere e) e h), e 24, pari complessivamente a 184,6 milioni di euro per lanno 2012, a 245,6 milioni di euro per lanno 2013, a 246,4 milioni di euro a decorrere dallanno 2014, che aumentano ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno a 252 milioni di euro per lanno 2013 e a 252,8 milioni di euro a decorrere dallanno 2014, si provvede mediante utilizzo delle minori spese di cui allarticolo 8, comma 21, del presente decreto.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 marzo 2012.
NAPOLITANO
Monti
Visto, il Guardasigilli: Severino