Consultate
www.uil.it/immigrazione
. Aggiornamento quotidiano sui temi
di
interesse di cittadini e lavoratori stranieri
Newsletter periodica dĠinformazione
(aggiornata alla data del 18 aprile
2012)
Direttiva 52 della Commissione europea: schema di ratifica del
Consiglio dei Ministri
Sanzioni pi dure per chi assume un immigrato irregolare.
Permesso di soggiorno temporaneo per lo straniero che denuncia casi di grave
sfruttamento
Dipartimento Politiche Migratorie: appuntamenti pag.
2
Addio a
Le Quyen Ngo Dnh, responsabile immigrazione della Caritas diocesana pag. 2
Cdm: ratifica della direttiva 2009/52/CE pag.
2
Ministro Riccardi: Òserve un regime transitorio
per gli irregolariÓ pag.
4
IMU, lĠimposta non dovuta se lĠimporto non
supera i 200 Û pag.
5
Rifugiati – Serve soluzione per sorte di
40 mila libici e tunisini pag.
6
Scuola – Il boom finito, arrivano meno
alunni stranieri pag.
7
Media – Ordine dei Giornalisti: Òbasta con vu cumpr,
clandestino, badante e zingaro pag.
8
OIM – Evitare trasferimento nei CIE di
migranti detenuti
pag.9
A cura del
Servizio Politiche Territoriali della Uil
Dipartimento
Politiche Migratorie
Rassegna ad
uso esclusivamente interno e gratuito, riservata agli iscritti UIL
Tel.
064753292- 4744753- Fax: 064744751
Dipartimento Politiche Migratorie:
appuntamenti
Roma, 18 aprile 2012, ore 10,
Provincia di Roma
Convegno Unar e Redattore
Sociale: ÒGiornalismo e immigrazione: come evitare stereotipi, pregiudizi e
discriminazioni
(Angela Scalzo)
Monteporzio Catone, 21 aprile
2012
Italia Lavoro - Progetto
Co.In. Comunicare lĠIntegrazione- Seminario ÒImmigrati e mercato del lavoro in
ItaliaÓ
(Guglielmo Loy)
Roma, 26 aprile 2012, ore 16.00,
via del Velabro
Assemblea dei soci del CIR
(Giuseppe Casucci)
Roma, 03 maggio 2012, ore 12.00,
sede UIL Nazionale
Incontro di Luca Visentini,
Segr. Conf. CES con gli uffici immigrazione di Cgil, Cisl e UIL
(Piero Soldini, Ilaria Fontanin,
Giuseppe Casucci)
(www.stranieriinitalia.it) Roma
– 16 aprile 2012 –é morta stamattina alle porte della Capitale, in
un incidente stradale sulla via Pontina, Lệ Quyn Ng
Đnh, 53 anni, responsabile dellĠArea immigrati della Caritas diocesana di
Roma. Nata a Saigon il 26 luglio 1959 – ricorda una nota della Caritas di
Roma - Lệ
Quyn Ng Đnh era arrivata in Italia con lo status di rifugiata nel 1990.
Dal dicembre 1992 al novembre 1996 era stata responsabile del Centro ascolto
stranieri della Caritas romana, dal dicembre 1996 rivestiva il suo attuale
incarico, coordinando e supervisionando i servizi e i progetti destinati a
immigrati, rifugiati e vittime di tratta: centri di ascolto, sportelli
informativi, centri di accoglienza per uomini, donne e famiglie, asili nido.
Dal luglio del 2000 al dicembre del 2007 era stata anche responsabile del
Coordinamento nazionale Asilo della Caritas italiana e del Progetto rifugiati,
coordinando le attivit in materia di asilo di 46 Caritas diocesane. Membro
della Commissione migrazioni di Caritas Europa, di cui era stata anche
presidente, dal giugno 2009 era presidente sella sezione italiana
dell'Associazione per lo studio del problema mondiale dei rifugiati,
organizzazione non governativa a carattere internazionale, con status
consultivo presso le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa". Per gli
'eminenti servizi resi all'Italia', su proposta del ministero dell'Interno, Lệ Quyn Ng
Đnh nel 2008 stata la prima in Italia a ricevere la cittadinanza
italiana con decreto del Presidente della Repubblica. La motivazione:
'Eccezionale interesse dello Stato'. "La sua scomparsa e' un grave lutto
che ha colpito la Chiesa di Roma e tutto il mondo del volontariato e della
solidariet. Sconcerto, smarrimento e un sentimento di profondo dolore sono
nell'animo di tutti gli operatori ei volontari della Caritas romana"
commenta Enrico Feroci, direttore della Caritas diocesana di Roma. ''Lệ Quyn e'
stata un esempio - prosegue Feroci - La sua opera a favore degli ultimi e dei
poveri, che per tanti anni ha svolto con entusiasmo e fede, e' stata per noi un
motivo di crescita umana e professionale. Sapeva coniugare le sue doti umane,
l'esperienza che le derivava dall'essere una rifugiata, a una profonda fede in
Dio e un radicato rispetto per l'uomo. Con i suoi consigli e il lavoro
infaticabile sapeva ricordarci sempre che la nostra opera e' per i poveri e gli
svantaggiati. Siamo vicini alla sua famiglia e alla comunit parrocchiale di
San Gregorio Barbarigo, dove con assiduit partecipava all''Eucarestia
domenicale'".
La casistica ridotta ai casi pi gravi di sfruttamento e
lĠincentivo offerto agli immigrati che denunciano non appare migliorativo
rispetto a quanto gi previsto dallĠart. 18 del Testo Unico sullĠimmigrazione
Beppe Casucci, Coord. Nazionale Dipartimento
Politiche Migratorie UIL
Roma, 17 aprile 2012 – Il
Consiglio dei Ministri di ieri ha predisposto uno schema di decreto ai fini
della ratifica della direttiva n. 52 della Commissione europea del 2009. Si
tratta di un atto dovuto, in quanto la direttiva aveva due anni di tempo per
essere inclusa nella legislazione italiana; tempi scaduti dal primo luglio
dello scorso anno. Ora il testo del decreto verr inviato al parere delle
Commissioni parlamentari e poi allĠesame ed approvazione di Camera e Senato. La
bozza di provvedimento licenziata dal Consiglio dei Ministri, come del resto la
stessa direttiva 52, riguarda le
sanzioni a carico dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi
il cui soggiorno e' irregolare. Il tutto va ad integrare le disposizioni del
Testo Unico per l'immigrazione del 1998. La direttiva prevede un ''nuovo regime
sanzionatorio'' per ''il datore di lavoro che sia stato condannato, anche con
sentenza non definitiva, per i reati di: favoreggiamento dell'immigrazione
clandestina; reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o alla sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivit illecita;
intermediazione illecita (vedi caporalato); sfruttamento del lavoro o assunzione
di lavoratori privi di permesso di soggiorno ovvero con permesso scaduto. Le
nuove disposizioni in approvazione, oltre a prevedere sanzioni amministrative e
penali pi severe, intendono disporre che Òil datore di lavoro condannato non
possa poi ottenere il nulla osta per successive attivit imprenditoriali''. Al
fine di favorire l'emersione di situazioni di lavoro etnico irregolare o
addirittura di situazioni illegali si prevede, per le sole ipotesi di
particolare sfruttamento lavorativo, che lo straniero che presenta denuncia o coopera
nel procedimento penale possa ottenere, a talune condizioni, il rilascio di un
permesso di soggiorno di durata temporanea (correlata alla durata del
procedimento penale). Viene, inoltre, previsto un pi duro sistema di sanzioni
pecuniarie che vanno a colpire anche le persone giuridiche le quali si siano
avvantaggiate ricorrendo all'impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno e'
irregolare. Colpiti anche le catene di sub appalti che utilizzino lavoro nero
etnico, con estensione della responsabilit allĠazienda committente. Si prevede
infine una programmazione annuale dell'attivit di vigilanza sui luoghi di
lavoro e la comunicazione annuale da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, alla Commissione europea, del numero totale di ispezioni
effettuate l'anno precedente e dei risultati delle stesse. Si tratta dunque di
una notizia estremamente positiva in quanto la normativa italiana verr dotata
di nuovi e pi puntuali strumenti per combattere il lavoro nero etnico, una
piaga funzionale ad una economia sommersa che lĠIstat valuta essere oltre il
20% del nostro PIL nazionale. Ricordiamo anche che nel 2010 la discussione in
Parlamento su questa direttiva si era bloccata proprio sullĠaspetto del
permesso di soggiorno temporaneo alla vittima che denuncia il proprio
sfruttatore. Nondimeno, la chance di un permesso di soggiorno (temporaneo) per
il migrante irregolare che denunci situazioni di lavoro nero viene ristretta ai
casi pi gravi di tratta o sfruttamento lavorativo; nel contempo la durata del
permesso che viene promesso alla vittima (limitato alla durata del contenzioso
legale) potrebbe rivelarsi un incentivo troppo povero per convincere i
gravemente sfruttati (e spesso ricattati dalla loro stessa condizione di
clandestinit) a denunciare i propri sfruttatori. Da qui alcune legittime
perplessit sulla effettiva efficacia dallo strumento proposto dallĠEuropa. Per
quanto riguarda lĠItalia, va anche ricordato che la casistica di permesso
umanitario in casi gravi di tratta o sfruttamento in Italia gi da anni
prevista dallĠart. 18 del Testo Unico sullĠimmigrazione. Nondimeno, siamo un
giudizio positivo sullĠimpianto nel suo insieme pensato per colpire lo
sfruttamento del lavoro irregolare di origine immigrata.
C – impiego di cittadini di Paesi
terzi con soggiorno irregolare
Il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri riguarda le sanzioni a
carico dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui
soggiorno irregolare. Si tratta di un decreto che recepisce una direttiva
comunitaria del 2009 e va ad integrare le previsioni del ÔTesto unico
dellĠimmigrazione del 1998.
Il nuovo regime
sanzionatorio prevede
che il datore di lavoro che sia stato condannato, anche con sentenza non
definitiva, per i reati di favoreggiamento dellĠimmigrazione clandestina, di
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o alla sfruttamento della
prostituzione, o di minori da impiegare in attivit illecita, di
intermediazione illecita, di sfruttamento del lavoro o di assunzione di
lavoratori privi di permesso di soggiorno ovvero con permesso scaduto, non
potr poi ottenere il nulla osta a successive attivit imprenditoriali.
Al fine di favorire
lĠemersione degli illeciti si
prevede, per le sole ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, che lo
straniero che presenta denuncia o coopera nel procedimento penale possa
ottenere, a talune condizioni, il rilascio di un permesso di soggiorno di
durata temporanea (correlata alla durata del procedimento penale).
Viene, inoltre, previsto un efficace sistema di sanzioni pecuniarie che vanno a colpire anche le persone
giuridiche le quali si siano avvantaggiate ricorrendo allĠimpiego di cittadini
stranieri il cui soggiorno irregolare.
Si prevede infine una programmazione
annuale dellĠattivit di vigilanza sui luoghi di lavoro e la comunicazione annuale da parte del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, alla Commissione europea, del numero totale di
ispezioni effettuate lĠanno precedente e dei risultati delle stesse.
Lo schema di decreto, approvato in via preliminare, sar inviato al parere
delle Commissioni parlamentari.
(art.26) Per facilitare
lĠapplicazione della presente direttiva opportuno predisporre meccanismi
efficaci che permettano ai cittadini di paesi terzi di presentare denuncia, sia
direttamente sia tramite terzi come i sindacati o altre associazioni. é
opportuno che i terzi designati per fornire assistenza nella presentazione
delle denunce siano tutelati contro eventuali sanzioni ai sensi delle norme che
vietano il favoreggiamento del soggiorno illegale.
(art. 27) In aggiunta ai
meccanismi di denuncia, opportuno che gli Stati membri possano rilasciare
permessi di soggiorno di durata limitata, commisurata a quella dei relativi
procedimenti nazionali, ai cittadini di paesi terzi che sono stati oggetto di
condizioni lavorative di particolare sfruttamento o sono stati minori assunti
illegalmente e che cooperano nei procedimenti penali nei confronti dei datori
di lavoro. Tali permessi dovrebbero essere concessi con modalit comparabili a
quelle applicabili ai cittadini di paesi terzi rientranti nellĠambito di
applicazione della direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004,
riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi
vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in unĠazione di favoreggiamento
dellĠimmigrazione illegale che cooperino con le autorit competenti.
Intervista
al Ministro per lĠIntegrazione, di Marco Ludovico, www.ilsole24ore.com
Roma,
15 aprile 2012 - Sanzioni per i datori di lavoro che impiegano stranieri
irregolari. Dietro l'apparente formalit dello schema di decreto legislativo
Çdi attuazione della direttiva 2009/52È dell'Unione europea, approvato in prima
lettura venerd dal Consiglio dei ministri, si cela invece un testo non senza
conseguenze. Gi con il secondo governo Prodi l'allora titolare dell'Interno,
Giuliano Amato, sollev il tema della lotta al lavoro nero degli immigrati.
Oggi questione Çche rilanciamo con convinzione per combattere contro ogni
forma di sfruttamento di persone prive delle tutele di legge sul lavoro solo
perch irregolariÈ spiega Andrea Riccardi, ministro
dell'Integrazione.
D. é un principio che non si
discute, ministro Riccardi.
R. Ma intensificare le pene potrebbe
scatenare un clima di caccia alle streghe. Occorre distinguere le situazioni.
Ci sono molti settori, dall'edilizia all'agricoltura, in cui l'utilizzo senza
scrupoli di manodopera straniera irregolare massiccio. Per non parlare della
criminalit, italiana e straniera, che recluta disperati. Tutto questo va
combattuto e sanzionato senza cedimenti. é opportuno, semmai, definire norme di
transizione, anche breve, come di solito avviene in questi casi.
D. Sta immaginando un sistema di
emersione del lavoro nero, una regolarizzazione dei clandestini?
R. No, il tema prematuro. Penso,
invece, che il nuovo sistema di sanzioni vada applicato non senza una prudente
transitoriet proprio per evitare contenziosi e conflitti tra soggetti deboli. La
crisi ha indebolito tutti i soggetti dell'economia.
S, ma io intendo riferirmi, in
particolare, alla figura delle badanti. Un ruolo fondamentale nell'assistenza
degli anziani, com' noto.
D. Quali sono i suoi timori?
R. Immaginiamo, inutile
nasconderlo, situazioni di anziani, o peggio ancora di disabili, assistiti da
una badante pagata con modalit, per cos dire, irregolare. Le norme allo
studio, se non calibrate bene, rischiano di fornire uno strumento, che potrebbe
diffondersi a dismisura, di contenzioso, se non peggio di intimidazione, contro
l'anziano o il disabile. é un possibile effetto, che va scongiurato, della
norma che prevede il permesso di soggiorno dato in cambio della denuncia del
datore di lavoro. Il risultato aberrante sarebbe cos di scatenare con una
disposizione di per s giusta una guerra tra chi, da una parte o dall'altra,
vive in difficolt anche estreme.
D. In nome del rispetto delle
regole, insomma, si incentiva il conflitto?
R. Mi pare che il tessuto sociale
oggi sia piuttosto incandescente. Ogni cautela perci doverosa, nel rispetto
della legalit. Ecco perch credo servano norme di accompagnamento per ridurre
al minimo i casi dei rischi che ho spiegato. Poi, per, occorre allargare anche
la prospettiva. Perch recepire una direttiva dell'Unione europea non pu
essere, in questo momento, solo un atto notarile.
D. Abbiamo appena detto, per, che
serve attenzione a introdurre nuove norme in questi settori e in questo
momento.
R. S, ma proprio l'attenzione a
questi temi che occorre rinnovare, con forza. Non si pu ignorare il fatto che,
secondo la Caritas, in Italia ci sono 500mila stranieri irregolari. Molti, va
detto, lo sono perch hanno perso il lavoro.
D. La recessione in atto non poteva
non avere anche questa conseguenze.
R. Certo. Ma sappiamo bene anche che
ci sono molti impieghi in cui solo gli stranieri sono disponibili e non gli
italiani. é evidente che ci sono esigenze che attengono a ciascun dicastero:
quelle del lavoro, quelle della sicurezza e della legalit, ma anche quelle
dell'integrazione, reciproca, aggiungo, tra immigrati e italiani, di cui sono
responsabile.
La sintesi di queste posizioni qual
?
Una visione complessiva di governo. é
sufficiente, quello che chiedo, la giusta attenzione. Per oltrepassare le
singole questioni e incidere in modo significativo proprio in questo periodo di
congiuntura difficile.
IMU
Per
gli immobili ubicati allĠestero di propriet di un
residente in Italia.
Riceviamo dallĠOn. Marco Causi - Il
decreto semplificazioni tributarie DL16/2012 interviene sulle disposizioni
in materia di tassazione degli immobili detenuti all'estero (art. 19,
commi da 13 a 17 DL 201/2011) prevedendo che l'imposta non dovuta se l'importo
non supera i 200 euro (determinato sulla base del valore costituito dal costo
risultante dallĠatto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il
valore di mercato rilevabile nel luogo in cui situato lĠimmobile). L'articolo
8, comma 16, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, reca, una serie di
modifiche all'articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In
particolare le lettere da e) a g) del citato comma 16 prevedono alcune disposizioni
volte a modificare la disciplina in materia di tassazione degli immobili
detenuti all'estero. Si ricorda che i commi da 13 a 17
dell'articolo 19 del citato decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 hanno
istituito lĠimposta sul valore degli immobili situati allĠestero. LĠimposta
colpisce gli immobili siti allĠestero, destinati a qualsiasi uso, e trova applicazione
dal 2011. Per effetto dell'intervento del citato articolo 8, comma 16, lettere
da e) ad f) del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 vengono apportate le
seguenti modifiche alla disciplina della tassazione degli immobili detenuti
all'estero:
La lettera e) modifica il
comma 15 dell'articolo 19 concernente l'imposta sugli immobili detenuti
all'estero. Per effetto di tali modifiche si prevede anzitutto che lĠimposta,
stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili, non dovuta se lĠimporto non
supera 200 euro .
Al riguardo viene pertanto specificato che il valore costituito dal costo
risultante dallĠatto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il
valore di mercato rilevabile nel luogo in cui situato lĠimmobile.
In secondo luogo si prevede
che, per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in
Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato
scambio di informazioni, il valore quello utilizzato nel Paese estero per lĠassolvimento
di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in mancanza, quello come
precedentemente individuato. La lettera f ) inserisce
all'articolo 19 il nuovo comma 15- bis al fine di
prevedere anzitutto una riduzione dellĠimposta (dallo 0,76 per cento allo 0,4
per cento del valore degli immobili) per i soggetti che prestano lavoro
allĠestero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o
amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano
allĠestero presso organizzazioni internazionali cui aderisce lĠItalia la cui
residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri
previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi
internazionali ratificati. La riduzione riguarda esclusivamente lĠimmobile
adibito ad abitazione principale allĠestero e le relative pertinenze e si
applica limitatamente al periodo di tempo in cui lĠattivit lavorativa svolta
allĠestero. Viene in secondo luogo introdotta una detrazione forfetaria di 200
euro da scomputare dallĠimposta dovuta per lĠunit immobiliare adibita ad
abitazione principale e le relative pertinenze, che va rapportata:
Ż al
periodo dellĠanno durante il quale si verifica il vincolo di destinazione;
Ż alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per gli anni 2012 e 2013 la
detrazione aumentata di 50 euro per ciascun figlio di et non superiore a
ventisei anni, purch dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nellĠunit immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale detrazione, al
netto della detrazione di base, non pu superare lĠimporto di 400 euro.
La lettera g) modifica il
comma 16 dell'articolo 19 al fine di prevedere, per gli immobili situati in
Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio
economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, la
possibilit di dedurre dallĠimposta sugli immobili dovuta in Italia le
eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso
immobile (purch non si sia gi fruito dellĠarticolo 165 del TUIR, ossia del
credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero).
Rifugiati
Migranti
e profughi da Tunisia e Libia
Serve
una soluzione non palliativi sulla sorte dei 40 mila africani arrivati dal Nord Africa
A cura
del Dipartimento Politiche Migratorie della UIL
Nel
corso del 2011, a causa dei rivolgimenti sociali della cosiddetta Òprimavera
arabaÓ e della guerra in Libia, sono arrivati dalle coste nordafricane in
imbarcazioni di fortuna oltre 60 mila persone, in parte migranti, in parte
titolati a presentare richiesta dĠasilo. Per circa 25 mila tunisini, arrivati
prima del 5 aprile 2011, stato concesso un permesso per protezione
umanitaria, che pu essere convertito in permesso di lavoro (senza necessit di
decreto flussi). Per gli altri,
arrivati dopo il quella data, e per circa 30 mila profughi e migranti arrivati
dalle coste della Libia (in parte lavoratori sub sahariani fuggiti dalla
guerra, in parte profughi dal Corno dĠAfrica), non stato previsto nulla. Attualmente il permesso di protezione
temporanea per i tunisini scaduto lo scorso 5 aprile. Si calcola che circa 11
mila tunisini siano ancora presenti in Italia e siano da due settimane sprovvisti
di ogni forma di permesso o protezione. A questi vanno aggiunti 30 mila centroafricani arrivati dalle coste della Libia, che
da un anno vagano per lĠItalia o finiscono nei CIE, senza che nessuna
assistenza venga loro garantita (tranne quella preziosa delle associazioni
religiose, di volontariato o lĠappoggio dei sindacati). Molti di queste persone
hanno fatto (incautamente) richiesta dĠasilo, nella maggior parte dei casi
negata dalle autorit. Il problema vero che non si ipotizzata per loro
nessuna soluzione: non vengono espulsi perch probabilmente la cosa appare
impraticabile e inumana; non vengono regolarizzati perch la legge non lo
permette (ma, allora, perch lĠeccezione per i tunisini?). Come spesso succede
da noi, le cose restano sospese a mezzĠaria in una sorta di limbo le cui
conseguenze le pagano per i diretti interessati. Per
rimanere ai tunisini, abbiamo notizie che un provvedimento di proroga del permesso
di protezione umanitaria sia stato redatto per tempo dal Governo, ma che sia
attualmente bloccato alla Corte dei Conti per motivi a noi non noti. Ad avviso
della UIL, questo modo di fare le cose a met sbagliato per almeno tre
ragioni:
a) Perch
concede la protezione umanitaria solo ad una parte dei tunisini e non a tutti
quelli arrivati durante i rivolgimenti in Patria.
b) Perch
non estende i permessi a chi fuggito da una situazione di guerra come quella
avuta in Libia.
c) Perch
affrontare una situazione cos seria con provvedimenti parziali e palliativi,
serve solo a causare sofferenza a quelle persone e una cattiva impressione
nellĠopinione pubblica che non capisce la ratio dellĠagire pubblico in materia
di immigrazione.
Se
riteniamo oggi conclusa la situazione di emergenza in quellĠarea, restano due
possibilit: o regolarizziamo chi di loro trova un lavoro in Italia o pensiamo
a forme di ritorno volontario assistito, magari sulla base di accordi con il
nuovo governo libico e con la Tunisia, dove molti di loro prima lavoravano.
Quello che veramente importante, soprattutto in questa situazione di grave
crisi economica, di non usare due pesi e due misure e –
tantomeno – offrire palliativi che spostano in avanti il problema ma non
lo risolvono mai. Che senso ha infatti se, da una parte giustamente si
ratifica la direttiva 52 per combattere il lavoro irregolare, ma dallĠaltra si
lasciano 40 mila persone nel limbo dellĠirregolarit?
Immigrazione e scuola
Societ
Roma, 11 apr.
(Adnkronos) - Decine di migliaia di immigrati "sans-papiers" in
marcia per l'Europa, obiettivo finale il Parlamento europeo di Strasburgo.
Questo, in sintesi, l'obiettivo della marcia organizzata dalla Coalizione
Internazionale dei Sans-papiers e migranti e che far tappa in cinque paesi
europei tra cui l'Italia, passando da Torino. Un mese esatto, dal due giugno al
due luglio, con partenza da Bruxelles e toccando Maastricht, Schengen,
Mannheim, Berna, Torino appunto e Strasburgo. L'obiettivo dicono gli immigrati
-tramite una dei portavoce, Mina Merrar- che oggi hanno presentato la marcia in
piazza Montecitorio a Roma, e' di "rivendicare la libert di circolazione
e di residenza, la regolarizzazione globale di tutti i sans-papiers,
l'esercizio totale dei diritti dei migranti, la protezione e il rispetto dei
diritti dei richiedenti asilo, la cittadinanza di residenza, il rispetto dei
diritti dei rom e dei sinti". "Questa marcia europea - affermano- e'
innanzitutto diretta contro le leggi repressive (arresti, detenzioni,
espulsioni) di cui gli Stati europei si sono dotati dalla creazione dello
spazio Schengen, con istituzioni come Frontex, per 'trattare' la questione
dell'immigrazione. L'applicazione di queste leggi sta diventando sempre pi brutale,
xenofoba e arbitraria, motivi per i quali riteniamo che sia arrivato il momento
per i Sans-papiers e per i migranti di marciare verso il Parlamento Europeo di
Strasburgo e portare ai deputati le nostre richieste e proposte".
Ecco le linee
guida per l'applicazione della Carta di Roma, elaborate dall'Ordine dei
giornalisti, Federazione nazionale della stampa e Unchr con la partecipazione
dell'Unar
(Fei/Zn/Adnkronos) Roma, 18 aprile 2012 - Basta con le
parole 'politically incorrect' per definire, sui media, immigrati o rom. Niente
pi vu cumpr, clandestino, badante o zingaro. A dettare il vocabolario dei
termini giuridicamente appropriati - oltre che il giusto modo di affrontare
sulla stampa i temi dell'immigrazione - sono le Linee guida per l'applicazione
della Carta di Roma, elaborate dall'Ordine dei giornalisti, Federazione
nazionale della stampa e Unchr, con la partecipazione dell'Unar, presentate in
anteprima a Milano, in uno dei tre seminari dal titolo
"Sgomberiamoli", organizzati da Redattore sociale e Fnsi. Un
documento che - attuando la Carta di Roma del 2008, il codice deontologico su
migranti, richiedenti asilo, rifugiati e vittime della tratta - propone,
dunque, gli strumenti di lavoro per un'informazione corretta su queste
tematiche. A partire dalla messa al bando di informazioni sommarie e distorte e
di termini stigmatizzanti, a favore di parole giuridicamente pi appropriate
che permettano di "restituire al lettore la massima aderenza alla realt
dei fatti, evitando l'uso di termini impropri". "Diversi studi, cos
come carte deontologiche specifiche - si legge nelle Linee Guida - hanno
riportato l'attenzione sull'importanza e il peso che ha il linguaggio
utilizzato nei media nella rappresentazione dei migranti". Dunque "si
raccomanda di evitare l'utilizzo di termini stigmatizzanti come badante,
clandestino, zingaro, vu cumpra' ecc." e "informazioni imprecise,
sommarie o distorte, ad esempio l'uso delle locuzioni ''presumibilmente'' e
''forse'' associati all'appartenenza nazionale o religiosa andrebbero sempre
evitate. Quanto all'ampio spazio dedicato dai media, soprattutto quelli locali,
alla cronaca, "negli ultimi anni - si legge nel documento - quello della
cronaca nera e' andato via via crescendo, cosi' come il 'peso' delle notizie
che vedono gli immigrati autori di reato". Da qui una serie di
raccomandazioni, come quella di "assegnare lo stesso spazio e rilievo alle
notizie di cronaca in cui gli autori e le vittime di reato sono di origine
straniera rispetto a quelle in cui autori e vittime di reato sono
autoctoni". E ancora: "si invitano i giornalisti a garantire
l'anonimato del richiedente asilo, rifugiato, vittima della tratta, migrante
coinvolto in fatti di cronaca, anche se non di rilevanza penale, che possono
recare danno alla sua persona. Conoscere e rispettare le norme penali, civili
ed amministrative e i vari strumenti giuridici nazionali ed internazionali sui
diritti umani in materia di protezione, e' utile al dovere di cronaca e per
utilizzare termini giuridicamente appropriati tra le varie categorie". Una
raccomandazione particolare riguarda poi la tutela delle vittime della tratta
"la cui garanzia dell'anonimato e' basilare per la riuscita del percorso
di uscita dal racket dello sfruttamento e per non ostacolare gli sforzi delle
associazioni e della giustizia al riguardo". "L'uso della nazionalit
- si legge ancora nelle Linee Guida - deve essere usato con maggiore
responsabilit e consapevolezza dal giornalista rispetto a quanto avviene
attualmente. Si raccomanda di non citare l'origine etnica, religiosa o la
nazionalit di migranti, richiedenti asilo o rifugiati se arrestati o colpevoli
di reati nei casi in cui tale informazione non sia essenziale alla comprensione
della notizia". Fra le altre raccomandazioni, quella di 'trattare' con
cautela, analizzando in maniera approfondita, i dati relativi ai temi
dell'immigrazione, a partire dalle cosiddette 'statistiche sulla criminalitÔ:
illustrazioni poco rigorose - ammonisce il documento - sono pericolose e
dannose quando inducono il pubblico ad una lettura semplicistica e
propagandistica. Il monito e' "non scadere nel sensazionalismo e indurre
cos 'sentimenti di terrore, paura o caos nell'opinione pubblica', cos come
anche suggerito dal Consiglio d'Europa". "Notizie su terrorismo,
fondamentalismo religioso, crimini e devianza, e migrazioni meritano
un'attenzione particolare e un livello maggiore di attenzione sulle conseguenze
che sul territorio possono avere sulla convivenza pacifica e democratica".
"Nelle generalizzazioni che hanno caratterizzato gran parte
dell'informazione sull'immigrazione, la questione dello status del cittadino
straniero sul territorio italiano - si sottolinea nel documento - e' stato
considerato spesso un particolare di scarso rilievo". Bisognerebbe invece
prestare particolare attenzione, ad esempio, in caso di interviste, "chi
proviene da contesti socioculturali diversi, nei quali il ruolo dei mezzi di
informazione e' limitato e circoscritto, pu non conoscere le dinamiche
mediatiche e non essere quindi in grado di valutare tutte le conseguenze
dell'esposizione attraverso i media". Per questo "e' importante
comunicare con chiarezza alla persona che decide di rilasciare un'intervista le
possibili conseguenze e adottare accortezze specifiche per chi parla in ambito
detentivo, nei Cie e Cara (valutando i rischi di repressione successiva alla
testimonianza.). Valutare con sensibilit lo stato di salute e i possibili
traumi fisico-psichici della persona, in particolare le donne (gravide o
neo-partorienti), e dopo le attivit di primo soccorso in mare".
Importante in questi casi "munirsi del servizio di un mediatore culturale
e/o interprete in campo sociale, per riportare con correttezza le informazioni,
e il rispetto dell'opinione e delle rappresentazioni culturali
dell'intervistato". Un monito, infine, a fotografi e cineoperatori a
"non riprendere mai in volto rifugiati, richiedenti asilo e vittime della
tratta o di pubblicare le immagini dei volti 'fuori fuoco'".
OIM: evitare il trasferimento
nei CIE di migranti detenuti e che possono essere identificati in carcere.
Procedura utile a evitare unĠinutile prolungamento di pena per i
migranti e ad allegerire la gestione dei centri
Roma, 13 aprile 2012 - Identificare gi in carcere quei migranti che stanno scontando una
condanna ed evitare cos che vengano trasferiti nei Centri di Identificazione ed
Espulsione (CIE) al solo fine di procedere a unĠidentificazione che poteva
esser fatta prima. Questa la proposta dellĠOIM, intesa a evitare che i
migranti che hanno gi scontato un periodo di detenzione carceraria siano
costretti a subire un inutile prolungamento
della loro pena nei CIE – in particolare ora che il limite massimo di
trattenimento stato esteso a 18
mesi - solo per essere
identificati. ÒSi stima che pi della met dei migranti trattenuti nei CIE
provengano direttamente dalle
carceri, dove per non vengono avviate le procedure di identificazione,
delegate alle strutture dei Centri di Identificazione ed EspulsioneÓ, afferma Jos Angel Oropeza, direttore
dellĠUfficio di Coordinamento per il Mediterraneo dellĠOIM. ÒQuesta pratica da
una parte impone ai migranti che hanno terminato il loro periodo di detenzione
in carcere un ulteriore lungo e inutile trattenimento a scopi puramente amministrativi, e
dallĠaltra appesantisce i CIE, dove lĠaumento del numero di persone detenute fa
salire i costi di mantenimento delle strutture e
rende al contempo sempre pi difficoltosa la gestione dei centri stessiÓ. da sottolineare
che una direttiva del 2007 del Ministro dellĠInterno Amato e del Ministro della Giustizia Mastella aveva gi previsto che le procedure di
identificazione dei migranti
detenuti in carcere fossero espletate allĠinterno delle stesse strutture penitenziarie,
in modo da - come citava la direttiva stessa – Òevitare le criticit
emerse in questi anni in relazione al trattenimento nei Cpt di questi
soggettiÓ. ÒUltimamenteÓ, spiega Oropeza, Òper ottenere da parte dei consoli
dei paesi di origine la documentazione necessaria allĠidentificazione, i
migranti vengono spesso spostati tra vari centri, diventando oggetto di
un inutile ÒrimpalloÓ che li porta da una parte allĠaltra
dĠItalia e che spesso si rivela infruttuosoÓ. In Italia sono attualmente attivi 13 Centri
di Identificazione ed Espulsione siti in Sicilia, Calabria, Puglia, Lazio,
Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia.