DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70

Semestre  Europeo  -  Prime  disposizioni  urgenti  per   l'economia.
(11G0113) 
 
 Vigente al: 25-4-2012  
 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo  economico  e
della competitivita' del Paese, anche mediante l'adozione  di  misure
volte   alla   semplificazione   dei   procedimenti    amministrativi
concernenti, in particolare, la disciplina  dei  contratti  pubblici,
dell'attivita' edilizia e di quella fiscale,  nonche'  ad  introdurre
misure per il rilancio dell'economia nelle aree del  Mezzogiorno  del
Paese, introducendo anche efficaci strumenti per promuovere  sinergie
tra le istituzioni  di  ricerca  e  le  imprese,  anche  al  fine  di
garantire  il  rispetto  degli  impegni  assunti  in   sede   europea
indispensabili, nell'attuale  quadro  di  finanza  pubblica,  per  il
conseguimento dei connessi obiettivi di stabilita' e crescita; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 maggio 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Credito di imposta per la ricerca scientifica 
 
  1. E' istituito, sperimentalmente per gli  anni  2011  e  2012,  un
credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti  di
ricerca, in Universita' ovvero enti pubblici di ricerca.  Universita'
ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i  progetti  cosi'
finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc.
con  altre  qualificate  strutture  di  ricerca,  anche  private,  di
equivalente livello scientifico.  Altre  strutture  finanziabili  via
credito  di  imposta  possono  essere  individuate  con  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  ((,  previo
parere delle competenti  Commissioni  parlamentari.  Il  parere  deve
essere espresso entro quindici giorni  dalla  data  di  trasmissione.
Decorso inutilmente il  termine  senza  che  le  Commissioni  abbiano
espresso il parere di rispettiva competenza, il decreto  puo'  essere
adottato)). 
  2. Il credito di imposta compete in tre quote annuali  a  decorrere
da ciascuno degli anni 2011 e  2012  per  l'importo  percentuale  che
eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio
2008-2010. Resta fermo che l'importo degli investimenti  in  progetti
di  ricerca  di  cui  al  comma   1   e'   integralmente   deducibile
dall'imponibile delle imprese. 
  3. Operativamente: 
    a) per Universita' ed enti pubblici di ricerca si intendono: 
      1) le Universita',  statali  e  non  statali,  e  gli  Istituti
Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti; 
      2) gli enti pubblici di  ricerca  di  cui  all'articolo  6  del
Contratto collettivo  quadro  per  la  definizione  dei  comparti  di
contrattazione per il quadriennio  2006-2009,  nonche'  l'ASI-Agenzia
Spaziale Italiana ((e gli istituti di ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico)); 
      3) gli organismi di ricerca cosi' come definiti ((dalla lettera
d) del paragrafo 2.2 della comunicazione della Commissione n.  2006/C
323/01, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea n. C 323 del 30 dicembre 2006)); 
    b) il credito di imposta: 
      1) spetta per  gli  investimenti  realizzati  a  decorrere  dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e
fino alla chiusura del periodo di imposta in  corso  al  31  dicembre
2012; 
      2)  compete  nella  misura  del  90  per  cento   della   spesa
incrementale  di  investimento  se  lo  stesso  e'  commissionato  ai
soggetti di cui alla lettera a); 
      3)  deve  essere  indicato  nella  relativa  dichiarazione  dei
redditi e non concorre alla formazione del  reddito  ne'  della  base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
      4) non rileva ai fini del rapporto di cui agli  articoli  61  e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni; 
      5) e' utilizzabile esclusivamente  in  compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
successive modificazioni, con esclusione delle fattispecie di cui  al
comma 2,  lettere  e),  f),  g),  h-ter)  e  h-quater)  del  medesimo
articolo; 
      6) non e' soggetto al limite annuale  di  cui  all'articolo  1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  4. Le disposizioni applicative del presente articolo sono  adottate
con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate.  Le
disposizioni del presente articolo assorbono il  credito  di  imposta
per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 25 dell'articolo 1 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, che e' conseguentemente ((abrogato)). 
  5. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di 55 milioni di euro per l'anno 2011, di 180,8 milioni di  euro  per
l'anno 2012, di 157,2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 91 milioni
di euro per l'anno 2014. Ai sensi dell'articolo 17, comma  12,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze provvede al monitoraggio  degli  oneri  di  cui  al  presente
articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di  verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni,  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione  lineare,
fino alla  concorrenza  dello  scostamento  finanziario  riscontrato,
delle  dotazioni  finanziarie,  iscritte  a   legislazione   vigente,
nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della citata legge n. 196 del  2009,  delle  missioni  di
spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi  il
Fondo per il finanziamento ordinario delle  universita',  nonche'  le
risorse destinate alla ricerca e  al  finanziamento  del  cinque  per
mille dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  nonche'  il
fondo di cui alla  legge  30  aprile  1985,  n.  163,  e  le  risorse
destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.
Il Ministro dell'economia e delle  finanze  riferisce  senza  ritardo
alle Camere  con  apposita  relazione  in  merito  alle  cause  degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo. 
                               Art. 2 
 
 
     Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno 
 
  1. In funzione e nella prospettiva di una sistematica definizione a
livello europeo della fiscalita' di  vantaggio  per  le  regioni  del
Mezzogiorno, fiscalita' che deve essere relativa a lavoro, ricerca  e
imprese, coerentemente con la decisione assunta nel "Patto Euro plus"
del 24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti  specifici  ai  fini
della promozione della produttivita'  nelle  regioni  in  ritardo  di
sviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito d'imposta  per
ogni  lavoratore  assunto  nel  Mezzogiorno  a  tempo  indeterminato.
((L'assunzione deve essere operata nei ventiquattro  mesi  successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto)). In  attesa  di
una  estensione  coerente  con  il  citato  "Patto  Euro  plus",   il
funzionamento del credito di  imposta  si  basa  sui  requisiti  oggi
previsti dalla  Commissione  Europea  e  specificati  nei  successivi
commi. ((8)) 
  2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al  Regolamento  (CE)  n.
800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008,  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in  applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell'articolo 40 del
predetto Regolamento, ai datori di  lavoro  che,  ((nei  ventiquattro
mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto))
aumentano il numero di lavoratori dipendenti  a  tempo  indeterminato
assumendo    lavoratori     definiti     dalla     CommissioneEuropea
"svantaggiati"ai sensi del numero 18  dell'articolo  2  del  predetto
Regolamento, nelle  regioni  del  Mezzogiorno  (Abruzzo,  Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia)  e'  concesso
per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta  nella  misura
del 50% dei costi salariali di cui al numero 15 del citato articolo 2
sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento
del numero dei lavoratori dipendenti a tempo  indeterminato  riguardi
lavoratori definiti dalla Commissione Europea "molto svantaggiati" ai
sensi del numero 19 dell'articolo  2  del  predetto  Regolamento,  il
credito  d'imposta  e'  concesso  nella  misura  del  50%  dei  costi
salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi  all'assunzione.
Ai sensi dei numeri 18 e 19 dell'articolo 2 del  citato  Regolamento,
per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di  impiego
regolarmente retribuito da  almeno  sei  mesi,  ovvero  privi  di  un
diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano
superato i 50 anni di eta', ovvero che vivano soli  con  una  o  piu'
persone a carico,  ovvero  occupati  in  professioni  o  settori  con
elevato tasso di disparita' uomo-donna - ivi definito - ovvero membri
di una minoranza nazionale  con  caratteristiche  ivi  definite;  per
lavoratori molto svantaggiati, si intendono  i  lavoratori  privi  di
lavoro da almeno 24 mesi. ((8)) 
  3. Il credito di imposta e' calcolato sulla base  della  differenza
tra il numero dei lavoratori  con  contratto  a  tempo  indeterminato
rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con  contratto  a
tempo indeterminato mediamente occupati nei  dodici  mesi  precedenti
((alla data di assunzione.)). Per le  assunzioni  di  dipendenti  con
contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta  in
misura  proporzionale  alle  ore  prestate  rispetto  a  quelle   del
contratto nazionale. ((8)) 
  4. L'incremento della base occupazionale va  considerato  al  netto
delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa'  controllate
o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile  o  facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. 
  5. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di  lavoro  a
decorrere dal mese successivo a quello  dell'entrata  in  vigore  del
presente decreto, ogni  lavoratore  assunto  con  contratto  a  tempo
indeterminato costituisce  incremento  della  base  occupazionale.  I
lavoratori assunti con  contratto  di  lavoro  a  tempo  parziale  si
assumono nella base occupazionale in misura  proporzionale  alle  ore
prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. 
  6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al  periodo  d'imposta  per  il  quale  e'  concesso  ed  e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni, ((entro due anni dalla data di assunzione)). Esso  non
concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e  non  rileva
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e  109,  comma  5,  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. ((8)) 
  7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade: 
    a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo  indeterminato
e' inferiore o pari a quello  rilevato  mediamente  nei  dodici  mesi
precedenti ((alla data di assunzione)); ((8)) 
    b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo
minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie
imprese; 
    c) nei casi in cui vengano definitivamente  accertate  violazioni
non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva  in
materia di lavoro  dipendente  per  le  quali  siano  state  irrogate
sanzioni di importo non inferiore a  euro  5.000,  oppure  violazioni
alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste
dalle vigenti disposizioni, nonche' nei casi  in  cui  siano  emanati
provvedimenti definitivi  della  magistratura  contro  il  datore  di
lavoro per condotta antisindacale. 
  7-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 7,  i  datori
di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di  cui
hanno gia' usufruito. Nel caso ricorra la  fattispecie  di  cui  alla
lettera c) del  comma  7,  e'  dovuta  la  restituzione  del  credito
maturato e  usufruito  dal  momento  in  cui  e'  stata  commessa  la
violazione. Il credito d'imposta regolato dal presente  articolo,  di
cui abbia gia' usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una
procedura concorsuale, e' considerato  credito  prededucibile.  Dalla
data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera
c) del comma 7 decorrono i termini per procedere  al  recupero  delle
minori somme versate o del maggiore  credito  riportato,  comprensivi
degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle
relative sanzioni. 
  8.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, con il Ministro  per  i  rapporti  con  le
regioni e per la  coesione  territoriale  e  con  il  Ministro  della
gioventu', previa intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e tenendo conto  dei
notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo
di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei  fondi  strutturali
comunitari, sono stabiliti i limiti  di  finanziamento  garantiti  da
ciascuna delle Regioni di cui al comma 1 nonche' le  disposizioni  di
attuazione dei  commi  precedenti  anche  al  fine  di  garantire  il
rispetto delle condizioni  che  consentono  l'utilizzo  dei  suddetti
fondi strutturali comunitari  per  il  cofinanziamento  del  presente
credito d'imposta. 
  ((8-bis. All'attuazione  del  presente  articolo  si  provvede  nel
limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del  comma  9;
con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati  termini  e
modalita' di fruizione del credito di imposta al  fine  del  rispetto
del previsto limite di spesa.)) ((8)) 
  9. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo  sono
individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo
congiunto delle risorse nazionali e  comunitarie  del  Fondo  Sociale
Europeo e del  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale  destinate  al
finanziamento dei programmi  operativi,  regionali  e  nazionali  nei
limiti stabiliti con il decreto di cui  al  ((comma  8)).  Le  citate
risorse nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni 2011, 2012  e
2013  sono  versate  all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   e
successivamente riassegnate per le suddette finalita'  di  spesa,  ad
apposito  programma  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze.  A  tal  fine,  le  Amministrazioni
titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di  rotazione  di
cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,  gli  importi,
comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito  di  imposta
dalla UE, da versare all'entrata del bilancio dello Stato.  ((PERIODO
SOPPRESSO  DAL  D.L.  9  FEBBRAIO  2012,   N.   5,   CONVERTITO   CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N.  35)).  ((PERIODO  SOPPRESSO
DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.
4 APRILE 2012, N. 35)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012,
N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N.  35))."
((8)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 59, comma 2) che  le
modifiche introdotte al presente articolo hanno effetto dal 14 maggio
2011, data di entrata in vigore del decreto-legge 13 maggio 2011,  n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.
106. 
                             Art. 2-bis 
 
     (((Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno) 
 
  1. In coerenza con la decisione assunta nel  "Patto  Europlus"  del
24-25 marzo 2011 e con il Piano per il Sud  approvato  dal  Consiglio
dei Ministri il 26 novembre 2010,  che  si  prefigge  in  particolare
l'obiettivo di concentrare nello strumento del credito d'imposta  gli
interventi rivolti ad aiutare le imprese a  superare  le  strozzature
alla loro crescita, il credito d'imposta per gli  investimenti  nelle
aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 1,  commi  da  271  a  279,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,  e'
rifinanziato con fondi strutturali europei. 
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, i limiti
di  finanziamento  per  ciascuna  regione  interessata,   la   durata
dell'agevolazione nonche' le disposizioni di attuazione necessarie  a
garantire la coerenza dello strumento con le priorita' e le procedure
dei fondi strutturali europei, in  particolare  quelle  previste  dal
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio  2006,  e
con la  cornice  programmatica  definita  con  il  Quadro  strategico
nazionale 2007-2013. I crediti d'imposta possono essere fruiti  entro
i limiti delle disponibilita' previste dal decreto di cui al presente
comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d'imposta fino
all'esaurimento delle risorse finanziarie. L'Agenzia  delle  entrate,
con proprio provvedimento, individua le  modalita'  per  l'attuazione
della presente clausola. 
  3. Tenuto conto dei notevoli ritardi nel loro impegno e nella  loro
spesa, le risorse necessarie  all'attuazione  del  presente  articolo
sono  individuate,  previo  consenso   della   Commissione   europea,
nell'utilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo  di  sviluppo
regionale  (FESR)  e  del  cofinanziamento  nazionale  destinate   ai
territori delle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,
Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. 
  4. Le citate risorse nazionali e dell'Unione europea, per  ciascuno
degli anni in cui il credito  d'imposta  e'  reso  operativo  con  il
decreto di cui al comma 2,  sono  versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette  finalita'
di spesa,  ad  apposito  programma  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle   finanze.   A   tale   fine,   le
amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano  al  Fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge  16  aprile  1987,  n.
183, gli importi, dell'Unione europea  e  nazionali,  riconosciuti  a
titolo  di  credito  d'imposta  dall'Unione   europea,   da   versare
all'entrata del bilancio dello  Stato.  Ai  sensi  dell'articolo  17,
comma  12,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di
cui al presente articolo. 
  5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia  e
delle finanze riferisce alle Camere, con  apposita  relazione,  sullo
stato di attuazione del presente articolo)). 
                               Art. 3 
 
 
Reti  d'impresa,  "Zone  a  burocrazia  zero",  Distretti  turistici,
                         nautica da diporto 
 
  1. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106. 
  2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106. 
  3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106. 
  4. Possono essere istituiti nei territori costieri, con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del
settore che operano nei medesimi  territori,  previa  intesa  con  le
Regioni interessate, i  Distretti  turistici  con  gli  obiettivi  di
riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale  e
internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree  e  dei  settori
del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella
produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze  giuridiche
alle  imprese  che  vi  operano  con  particolare  riferimento   alle
opportunita'   di   investimento,   di   accesso   al   credito,   di
semplificazione  e  celerita'   nei   rapporti   con   le   pubbliche
amministrazioni. 
  5. Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione dei  Distretti
e' effettuata dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e
delle finanze e  con  i  Comuni  interessati,  previa  conferenza  di
servizi, che e' obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del
settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza
di servizi  deve  sempre  partecipare  l'Agenzia  del  demanio.  ((Il
relativo procedimento si  intende  concluso  favorevolmente  per  gli
interessati   se   l'amministrazione    competente    non    comunica
all'interessato,  nel  termine  di  novanta  giorni  dall'avvio   del
procedimento, il provvedimento di diniego)). 
  6. Nei Distretti turistici si applicano le seguenti disposizioni: 
    a) alle imprese  dei  Distretti,  costituite  in  rete  ai  sensi
dell'articolo  3,  comma  4-ter  e  seguenti,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33,  e  successive  modificazioni,  si  applicano  le
disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria,  per
la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 1,  comma  368,  lettere
b), c) e d) della legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e  successive
modificazioni,  previa  autorizzazione  rilasciata  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il  Ministero
dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi  dalla  relativa
richiesta. Alle medesime imprese, ancorche' non costituite  in  rete,
si applicano comunque, su richiesta, le disposizioni  agevolative  in
materia fiscale di cui all'articolo 1, comma 368, lettera  a),  della
citata legge n. 266 del 2005; 
    b) i Distretti costituiscono "Zone a burocrazia  zero"  ai  sensi
dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai  medesimi
si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma  2
del predetto articolo 43; 
    c) nei Distretti sono attivati sportelli unici  di  coordinamento
delle attivita'  delle  Agenzie  fiscali  e  dell'INPS.  Presso  tali
sportelli le imprese del  distretto  intrattengono  rapporti  per  la
risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti
e possono presentare richieste e istanze, anche rivolte  a  qualsiasi
altra  amministrazione  statale,  nonche'  ricevere  i  provvedimenti
conclusivi dei relativi procedimenti. Con  decreto  interdirigenziale
dei predetti enti, nonche' con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri di natura non regolamentare, su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono emanate, in coordinamento con  la
disciplina vigente in materia di Sportello  unico  per  le  attivita'
produttive e di  comunicazione  unica,  le  disposizioni  applicative
occorrenti ad assicurare  la  funzionalita'  degli  sportelli  unici,
rispettivamente, per le questioni di competenza  dei  predetti  enti,
nonche' di competenza delle amministrazioni statali. Per le attivita'
di ispezione e  controllo  di  competenza  delle  Agenzie  fiscali  e
dell'INPS gli sportelli unici assicurano controlli  unitari,  nonche'
una pianificazione e l'esercizio di tali attivita' in  modo  tale  da
influire il meno possibile  sull'ordinaria  attivita'  propria  delle
imprese dei Distretti. Dall'attuazione delle disposizioni di  cui  ai
periodi precedenti non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri.  Le
amministrazioni  provvedono  agli  adempimenti   ivi   previsti   con
l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
in base alla legislazione vigente. 
  7. Per semplificare gli adempimenti  amministrativi  relativi  alla
navigazione da diporto per scopi commerciali ed alla realizzazione di
pontili galleggianti a carattere stagionale, al Codice della  nautica
da diporto di cui decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i commi
1 e 2 dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti: 
    "1.  Le  disposizioni  del  presente  codice  si  applicano  alla
navigazione da diporto, anche  se  esercitata  per  fini  commerciali
mediante le unita' da diporto di  cui  all'articolo  3  del  presente
codice, ivi comprese le navi di cui  all'articolo  3  della  legge  8
luglio 2003, n. 172. 
    2. Ai fini del presente codice  si  intende  per  navigazione  da
diporto quella effettuata in  acque  marittime  ed  interne  a  scopi
sportivi  o  ricreativi  e  senza  fine  di  lucro,  nonche'   quella
esercitata a  scopi  commerciali,  anche  mediante  le  navi  di  cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma  restando  la
disciplina ivi prevista.''. 
  8. Per incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici  e
razionalizzare il procedimento di rilascio delle relative concessioni
demaniali marittime: 
    a) all'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n.  84,  dopo  il
comma 2, e' inserito il seguente: 
    "2-bis. Nel  caso  di  strutture  o  ambiti  idonei,  allo  stato
sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali
di preminente interesse pubblico,  nella  predisposizione  del  piano
regolatore  portuale,  deve  essere  valutata,  con   priorita',   la
possibile  finalizzazione  delle  predette  strutture  ed  ambiti  ad
approdi turistici come definiti dall'articolo 2  del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2  dicembre  1997,  n.
509."; 
    b) ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni
a regioni ed enti locali in base alla legge 5  maggio  2009,  n.  42,
nonche' alle rispettive  norme  di  attuazione,  al  procedimento  di
revisione  del  quadro  normativo  in  materia  di   rilascio   delle
concessioni demaniali marittime per  le  strutture  portuali  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del  Presidente
della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, si applicano i criteri e le
modalita'   di   affidamento   appositamente   definiti   nell'ambito
dell'intesa raggiunta ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto
legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25, in sede di conferenza Stato - Regioni. 
                               Art. 4 
 
                  Costruzione delle opere pubbliche 
 
  1. Per ridurre  i  tempi  di  costruzione  delle  opere  pubbliche,
soprattutto se di interesse strategico, per semplificare le procedure
di affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un piu'
efficace sistema di controllo e infine per  ridurre  il  contenzioso,
sono  apportate  alla  disciplina   vigente,   in   particolare,   le
modificazioni che seguono: 
    a)  estensione  del  campo  di  applicazione  della  finanza   di
progetto,  anche  con   riferimento   al   cosiddetto   "leasing   in
costruendo"; 
    b) limite alla possibilita' di iscrivere "riserve"; 
    c) introduzione di un tetto di spesa per le "varianti"; 
    d) introduzione di un tetto di  spesa  per  le  opere  cosiddette
"compensative"; 
    e)  contenimento  della  spesa  per  compensazione,in   caso   di
variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione; 
    f) riduzione della spesa per gli accordi bonari; 
    g) istituzione nelle Prefetture  di  un  elenco  di  fornitori  e
prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso; 
    h) disincentivo per le liti "temerarie"; 
    i)  individuazione,  accertamento  e  prova  dei   requisiti   di
partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla  Banca
dati nazionale dei contratti pubblici; 
    l)  estensione  del  criterio  di   autocertificazione   per   la
dimostrazione dei requisiti richiesti  per  l'esecuzione  dei  lavori
pubblici; 
    m) controlli essenzialmente "ex post" sul possesso dei  requisiti
di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti; 
    n) tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare,  cause  che
possono essere solo quelle previste dal codice dei contratti pubblici
e  dal  relativo  regolamento  di  esecuzione   e   attuazione,   con
irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente  previste  dalle
stazioni appaltanti nella documentazione di gara; 
    o)  obbligo  di  scorrimento  della  graduatoria,  in   caso   di
risoluzione del contratto; 
    p) razionalizzazione e semplificazione del  procedimento  per  la
realizzazione di infrastrutture strategiche di  preminente  interesse
nazionale ("Legge obiettivo"); 
    q) innalzamento dei limiti di  importo  per  l'affidamento  degli
appalti di lavori mediante procedura negoziata; 
    r)  innalzamento  dei  limiti  di  importo  per  l'accesso   alla
procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori.  Inoltre,
e' elevata da cinquanta a settanta anni la soglia per la  presunzione
di interesse culturale degli immobili pubblici. 
  2. Conseguentemente, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163
sono, tra l'altro, apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 27, comma 1, le  parole:  "dall'applicazione  del
presente codice" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dall'ambito  di
applicazione oggettiva del presente codice"; 
    b) all'articolo 38: 
      1) al comma 1: 
        1.1) alla lettera b), le parole: «il socio»  sono  sostituite
dalle seguenti: «i soci» e dopo le parole: "gli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico" sono inserite  le
seguenti: "o il socio  unico  persona  fisica,  ovvero  il  socio  di
maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci," ; 
        1.2) alla lettera c), le parole: «del socio» sono  sostituite
dalle seguenti: «dei soci»; dopo  le  parole:  "degli  amministratori
muniti di poteri di rappresentanza  o  del  direttore  tecnico"  sono
inserite le seguenti: "o del socio unico persona fisica,  ovvero  del
socio di maggioranza in caso di societa' con meno di quattro  soci,";
le parole: "cessati dalla carica nel triennio" sono sostituite  dalle
seguenti: "cessati  dalla  carica  nell'anno";  le  parole  "di  aver
adottato atti o misure di  completa  dissociazione"  sono  sostituite
dalle  seguenti:  "che   vi   sia   stata   completa   ed   effettiva
dissociazione"; le parole: «resta salva in ogni  caso  l'applicazione
dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del
codice  di  procedura  penale»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando  il  reato
e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo  la  condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima»; 
        1.3) alla lettera d) dopo le parole: "19 marzo 1990, n.  55;"
sono aggiunte  le  seguenti:  "l'esclusione  ha  durata  di  un  anno
decorrente  dall'accertamento  definitivo  della  violazione   e   va
comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;"; 
        1.4) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N.106; 
        1.5) alla lettera g) dopo la parola: "violazioni" e' inserita
la seguente: "gravi"; 
        1.6) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: 
          «h) nei cui confronti, ai sensi del  comma  1-ter,  risulta
l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7,  comma
10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti  per  la  partecipazione  a
procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti.»; 
        1.7) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N.106; 
        1.8) la lettera m-bis) e' sostituita dalla seguente: 
          "m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma
9-quater, risulta l'iscrizione  nel  casellario  informatico  di  cui
all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa  dichiarazione  o
falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA."; 
        1.9) alla lettera m-ter), sono soppresse le parole: ",  anche
in assenza nei loro confronti di un procedimento  per  l'applicazione
di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste," e
le parole: "nei tre anni antecedenti" sono sostituite dalle seguenti:
"nell'anno antecedente"; 
      2) al comma 1-bis, le parole: "I casi di  esclusione  previsti"
sono sostituite dalle seguenti: "Le cause di esclusione  previste"  e
dopo le parole: "affidate ad un custode o amministratore giudiziario"
sono inserite le seguenti: ",  limitatamente  a  quelle  riferite  al
periodo precedente al predetto affidamento,"; 
      3) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
        "1-ter. In caso di presentazione  di  falsa  dichiarazione  o
falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti  di
subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione  all'Autorita'
che, se ritiene che siano state  rese  con  dolo  o  colpa  grave  in
considerazione della rilevanza o della  gravita'  dei  fatti  oggetto
della  falsa   dichiarazione   o   della   presentazione   di   falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel  casellario  informatico  ai
fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli  affidamenti  di
subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per  un  periodo  di  un
anno, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata  e  perde  comunque
efficacia."; 
      4) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        "2. Il candidato o il concorrente  attesta  il  possesso  dei
requisiti mediante  dichiarazione  sostitutiva  in  conformita'  alle
previsioni  del  testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  in
cui indica tutte le condanne penali riportate,  ivi  comprese  quelle
per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del  comma
1, lettera c),  il  concorrente  non  e'  tenuto  ad  indicare  nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati  ovvero  dichiarati
estinti dopo la condanna stessa, ne' le condanne revocate, ne' quelle
per le quali e'  intervenuta  la  riabilitazione.  PERIODO  SOPPRESSO
DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106. Ai fini del comma 1, lettera g),  si
intendono gravi le violazioni che comportano un omesso  pagamento  di
imposte  e  tasse  per  un  importo  superiore  all'importo  di   cui
all'articolo 48 bis, commi 1 e  2-bis,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.  Ai  fini  del  comma  1,
lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del
documento unico di regolarita' contributiva di  cui  all'articolo  2,
comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;  i  soggetti  di
cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo  47,
comma 2,  il  possesso  degli  stessi  requisiti  prescritti  per  il
rilascio del documento unico di regolarita' contributiva. Ai fini del
comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega,  alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo
di  cui  all'articolo  2359  del  codice  civile  rispetto  ad  alcun
soggetto,  e  di  aver  formulato  l'offerta  autonomamente;  b)   la
dichiarazione di non essere a conoscenza  della  partecipazione  alla
medesima  procedura  di  soggetti  che  si   trovano,   rispetto   al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta  autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione  alla
medesima  procedura  di  soggetti  che  si   trovano,   rispetto   al
concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359  del
codice civile, e di aver  formulato  l'offerta  autonomamente.  Nelle
ipotesi di cui alle lettere a),  b)  e  c),  la  stazione  appaltante
esclude i concorrenti per i quali accerta  che  le  relative  offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi. La verifica e l'eventuale  esclusione  sono  disposte  dopo
l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica."; 
    c) all'articolo 40, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) al comma 3, lettera a), e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo:  "I  soggetti  accreditati  sono  tenuti   a   inserire   la
certificazione di cui alla presente  lettera  relativa  alle  imprese
esecutrici di lavori pubblici nell'elenco ufficiale istituito  presso
l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui  all'articolo
4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;"; 
      1-bis) al comma 4, lettera e), dopo le  parole:  "attivita'  di
qualificazione"  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",   ferma   restando
l'inderogabilita' dei minimi tariffari"; 
      2) dopo il comma 9-ter, e' aggiunto il seguente: 
        "9-quater. In caso di presentazione di falsa dichiarazione  o
falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA  ne  danno
segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state  rese  con
dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita'
dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione  di
falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico
ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e  dagli  affidamenti
di subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per
un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata  e
perde comunque efficacia."; 
    c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      "3-bis. Le stazioni  appaltanti  provvedono  a  inserire  nella
Banca dati nazionale dei contratti  pubblici  prevista  dall'articolo
62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo  il  modello  predisposto  e
pubblicato dall'Autorita' nel sito informatico presso l'Osservatorio,
previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  la
certificazione attestante le prestazioni di cui al comma  1,  lettera
a), del presente articolo rese dai  fornitori  e  dai  prestatori  di
servizi, entro trenta  giorni  dall'avvenuto  rilascio;  in  caso  di
inadempimento si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 11"; 
    d) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Documenti  e
informazioni complementari - Tassativita' delle cause di esclusione"; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        "1-bis. La  stazione  appaltante  esclude  i  candidati  o  i
concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste
dal presente codice e dal regolamento  e  da  altre  disposizioni  di
legge vigenti, nonche' nei casi di incertezza assoluta sul  contenuto
o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o  di
altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrita' del  plico
contenente  l'offerta  o  la  domanda  di  partecipazione   o   altre
irregolarita'  relative  alla  chiusura  dei  plichi,  tali  da   far
ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato  violato  il
principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito
non possono contenere ulteriori prescrizioni a  pena  di  esclusione.
Dette prescrizioni sono comunque nulle"; 
    e) all'articolo 48, comma 1, dopo il primo periodo,  e'  inserito
il  seguente:  "Le  stazioni  appaltanti,  in  sede   di   controllo,
verificano il possesso del requisito di qualificazione  per  eseguire
lavori attraverso il casellario informatico di  cui  all'articolo  7,
comma  10,  ovvero   attraverso   il   sito   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati a  contraente
generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi  la  verifica
del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma  1,  lettera
a), del presente codice e' effettuata tramite la Banca dati nazionale
dei contratti  pubblici  prevista  dall'articolo  62-bis  del  codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82"; 
    e-bis) all'articolo 49, comma 2, lettera c),  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti  parole:  ",  nonche'  il  possesso  dei  requisiti
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento"; 
    e-ter) all'articolo 55, comma 6, secondo periodo, dopo le parole:
"Alle  procedure  ristrette,"  sono  inserite   le   seguenti:   "per
l'affidamento di lavori,"; 
    f) all'articolo 56, comma 1,  lettera  a),  l'ultimo  periodo  e'
soppresso; 
    g) all'articolo 57, comma 2,  lettera  a),  l'ultimo  periodo  e'
soppresso; 
    g-bis) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole: "Nelle procedure
ristrette  relative  a"  sono  inserite  le  seguenti:   "servizi   o
forniture, ovvero a"; 
    h) all'articolo 64, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      "4-bis. I bandi  sono  predisposti  dalle  stazioni  appaltanti
sulla base di modelli (bandi - tipo) approvati dall'Autorita', previo
parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  sentite
le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause
tassative di esclusione di  cui  all'articolo  46,  comma  1-bis.  Le
stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente
in ordine alle deroghe al bando - tipo."; 
    i) all'articolo 74, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      "2-bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l'utilizzo
di   moduli   di   dichiarazione   sostitutiva   dei   requisiti   di
partecipazione di ordine generale  e,  per  i  contratti  relativi  a
servizi e forniture o per i contratti relativi a  lavori  di  importo
pari o inferiore a 150.000  euro,  dei  requisiti  di  partecipazione
economico-finanziari   e   tecnico-organizzativi.   I   moduli   sono
predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard
definiti  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, acquisito l'avviso dell'Autorita'.". 
    i-bis) all'articolo 81, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
      "3-bis. L'offerta migliore e'  altresi'  determinata  al  netto
delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base  dei
minimi salariali definiti dalla contrattazione  collettiva  nazionale
di settore tra  le  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  e  le
organizzazioni   dei   datori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale, e delle  misure  di  adempimento
delle disposizioni in materia di salute e  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro"; 
    i-ter) all'articolo 87, comma 2, la lettera g) e' abrogata; 
    l) all'articolo 122: 
      1) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        "7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di
euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti,  a  cura  del
responsabile del procedimento,  nel  rispetto  dei  principi  di  non
discriminazione,   parita'   di   trattamento,   proporzionalita'   e
trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57,  comma
6; l'invito e' rivolto, per lavori di  importo  pari  o  superiore  a
500.000 euro, ad almeno dieci  soggetti  e,  per  lavori  di  importo
inferiore a 500.000 euro, ad almeno  cinque  soggetti  se  sussistono
aspiranti idonei in tali numeri.  I  lavori  affidati  ai  sensi  del
presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a
terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per  cento
dell'importo   della   medesima   categoria;   per    le    categorie
specialistiche di cui all'articolo 37, comma  11,  restano  ferme  le
disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura  di
affidamento,  conforme  all'allegato  IX  A,  punto  quinto   (avviso
relativo  agli  appalti  aggiudicati),  contiene  l'indicazione   dei
soggetti invitati ed e' trasmesso per la  pubblicazione,  secondo  le
modalita' di cui ai commi 3 e 5 del presente  articolo,  entro  dieci
giorni dalla data  dell'aggiudicazione  definitiva;  non  si  applica
l'articolo 65, comma 1"; 
      2) il comma 7-bis e' abrogato; 
    m) all'articolo  123,  comma  1,  le  parole:  "1  milione"  sono
sostituite dalle seguenti: " un milione e cinquecentomila"; 
    m-bis) all'articolo 125, comma 11, primo e  secondo  periodo,  le
parole:   "ventimila   euro"   sono   sostituite   dalle    seguenti:
"quarantamila euro"; 
    n) all'articolo 132, comma 3, sono aggiunte, infine, le  seguenti
parole: "al netto del 50 per cento dei  ribassi  d'asta  conseguiti";
((6)) 
    o) all'articolo 133, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: 
      "4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il  prezzo
di singoli materiali  da  costruzione,  per  effetto  di  circostanze
eccezionali,  subisca  variazioni  in  aumento  o   in   diminuzione,
superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato  dal  Ministero
delle infrastrutture  e  dei  trasporti  nell'anno  di  presentazione
dell'offerta con il decreto  di  cui  al  comma  6,  si  fa  luogo  a
compensazioni, in aumento  o  in  diminuzione,  per  la  meta'  della
percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle  risorse  di
cui al comma 7. 
      5. La compensazione e' determinata applicando  la  meta'  della
percentuale di variazione che eccede il 10 per cento  al  prezzo  dei
singoli  materiali  da  costruzione   impiegati   nelle   lavorazioni
contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma
6 nelle quantita' accertate dal direttore dei lavori."; 
    p) all'articolo 140, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  nella  rubrica  le   parole:   "per   grave   inadempimento
dell'esecutore" sono soppresse; 
      2) al comma 1, primo periodo, le parole: "prevedono  nel  bando
di gara che" sono soppresse e le parole: "per grave inadempimento del
medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "ai  sensi  degli  articoli
135 e 136"; 
    q) all'articolo 153, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) al  comma  9  le  parole  "asseverato  da  una  banca"  sono
sostituite dalle seguenti: "asseverato da un istituto di credito o da
societa' di servizi costituite dall'istituto  di  credito  stesso  ed
iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi
dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o
da una societa' di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge  23
novembre 1939, n. 1966"; 
      2) i commi 19 e 20, sono sostituiti dai seguenti: 
        "19.  Gli  operatori  economici   possono   presentare   alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative  alla  realizzazione
in concessione di lavori pubblici o di lavori  di  pubblica  utilita'
non presenti nella programmazione triennale di cui  all'articolo  128
ovvero    negli     strumenti     di     programmazione     approvati
dall'amministrazione  aggiudicatrice  sulla  base   della   normativa
vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una  bozza  di
convenzione, il piano economico-finanziario  asseverato  da  uno  dei
soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione  delle
caratteristiche   del   servizio   e   della   gestione.   Il   piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese  sostenute  per
la predisposizione della  proposta,  comprensivo  anche  dei  diritti
sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice  civile.
La proposta e' corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso
dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui  all'articolo
75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura  dell'importo
di cui al comma 9, terzo periodo, nel  caso  di  indizione  di  gara.
L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il  pubblico
interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice
puo' invitare il proponente ad apportare al progetto  preliminare  le
modifiche necessarie per la sua approvazione. Se  il  proponente  non
apporta le modifiche richieste, la proposta non puo' essere  valutata
di  pubblico  interesse.  Il  progetto   preliminare,   eventualmente
modificato,  e'  inserito  nella  programmazione  triennale  di   cui
all'articolo 128 ovvero negli strumenti di  programmazione  approvati
dall'amministrazione  aggiudicatrice  sulla  base   della   normativa
vigente ed  e'  posto  in  approvazione  con  le  modalita'  indicate
all'articolo 97; il proponente e' tenuto ad  apportare  le  eventuali
ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto;  in
difetto,  il  progetto  si  intende  non   approvato.   Il   progetto
preliminare approvato e' posto a base di gara  per  l'affidamento  di
una concessione, alla quale e' invitato il proponente, che assume  la
denominazione   di    promotore.    Nel    bando    l'amministrazione
aggiudicatrice puo' chiedere ai concorrenti, compreso  il  promotore,
la presentazione di eventuali varianti  al  progetto.  Nel  bando  e'
specificato  che  il  promotore  puo'  esercitare   il   diritto   di
prelazione. I concorrenti, compreso il promotore,  devono  essere  in
possesso dei requisiti di cui al comma  8,  e  presentare  un'offerta
contenente una bozza di convenzione, il  piano  economico-finanziario
asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo  periodo,  la
specificazione delle caratteristiche del servizio e  della  gestione,
nonche' le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i
commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore  non  risulta  aggiudicatario,
puo'  esercitare,   entro   quindici   giorni   dalla   comunicazione
dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione  e  divenire
aggiudicatario  se  dichiara  di   impegnarsi   ad   adempiere   alle
obbligazioni   contrattuali   alle   medesime   condizioni    offerte
dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non
esercita  la  prelazione  ha   diritto   al   pagamento,   a   carico
dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la  predisposizione
della proposta nei limiti indicati  nel  comma  9.  Se  il  promotore
esercita la prelazione, l'originario  aggiudicatario  ha  diritto  al
pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle  spese  per  la
predisposizione dell'offerta nei limiti cui al comma 9. 
        19-bis. La proposta di cui al comma 19, primo  periodo,  puo'
riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria
di cui all'articolo 160-bis. 
        20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19,  primo
periodo, i soggetti in possesso dei requisiti  di  cui  al  comma  8,
nonche' i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi,
finanziari e  gestionali,  specificati  dal  regolamento,  nonche'  i
soggetti di  cui  agli  articoli  34  e  90,  comma  2,  lettera  b),
eventualmente associati o consorziati con  enti  finanziatori  e  con
gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica
utilita' rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo  1,  comma
1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le
Camere  di   commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura,
nell'ambito degli scopi di utilita' sociale  e  di  promozione  dello
sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono  aggregarsi  alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di  cui
al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale."; 
    r) all'articolo 165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 2, le parole "dell'avviso"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "della lista"; 
      2) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il
progetto preliminare delle infrastrutture, oltre  a  quanto  previsto
nell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI deve  evidenziare,  con
apposito adeguato  elaborato  cartografico,  le  aree  impegnate,  le
relative eventuali fasce  di  rispetto  e  le  occorrenti  misure  di
salvaguardia;  deve  inoltre  indicare  ed   evidenziare   anche   le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di
spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso  il  limite  di
spesa, comunque non superiore al  due  per  cento  dell'intero  costo
dell'opera, per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto
territoriale e  sociale  strettamente  correlate  alla  funzionalita'
dell'opera. Nella percentuale indicata  devono  rientrare  anche  gli
oneri di mitigazione di impatto  ambientale  individuati  nell'ambito
della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure  da
adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari."; 
      2-bis) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        "4.  I   soggetti   aggiudicatori   rimettono   il   progetto
preliminare  al   Ministero   e,   ove   competenti,   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al  Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero per i  beni  e  le  attivita'
culturali, nonche' alle regioni o province  autonome  competenti  per
territorio. Il  medesimo  progetto  e'  altresi'  rimesso  agli  enti
gestori  delle  interferenze  e  a  ciascuna  delle   amministrazioni
interessate  dal  progetto  rappresentate  nel  CIPE  e  a  tutte  le
ulteriori  amministrazioni  competenti  a   rilasciare   permessi   e
autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche', nei casi previsti,  al
Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici  o  ad  altra  commissione
consultiva   competente.   Le   valutazioni   delle   amministrazioni
interessate e degli  enti  gestori  delle  interferenze,  riguardanti
eventuali proposte e richieste, sono acquisite dal Ministero a  mezzo
di apposita conferenza di servizi,  convocata  non  prima  di  trenta
giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati
e  conclusa  non  oltre  sessanta  giorni  dalla  data  del  predetto
ricevimento. La conferenza di servizi ha finalita' istruttoria  e  ad
essa non si applicano le disposizioni degli articoli  14  e  seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive  modificazioni,  in
materia di conferenza di servizi. Nei sessanta giorni successivi alla
conclusione della  conferenza  di  servizi  il  Ministero  valuta  le
proposte e le richieste pervenute in sede di conferenza di servizi da
parte delle pubbliche amministrazioni competenti  e  dei  gestori  di
opere interferenti, ivi incluso, nei casi  previsti,  il  parere  del
Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici  o  di  altra  commissione
consultiva competente, e formula la propria proposta al CIPE che, nei
trenta giorni successivi, approva il progetto preliminare"; 
      2-ter) al comma 5, il primo periodo e' soppresso; 
      3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
        "5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione
del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera  CIPE  di
approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base di
gara. In caso  di  mancato  adempimento  il  CIPE,  su  proposta  del
Ministero, puo' disporre la revoca del finanziamento a  carico  dello
Stato."; 
      4) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
        "7-bis.  Per  le  infrastrutture   il   vincolo   preordinato
all'esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla data  in  cui
diventa efficace  la  delibera  del  CIPE  che  approva  il  progetto
preliminare dell'opera. Entro tale termine, puo' essere approvato  il
progetto  definitivo  che  comporta  la  dichiarazione  di   pubblica
utilita' dell'opera. In caso di  mancata  approvazione  del  progetto
definitivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio
decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del
testo unico in materia edilizia approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario  reiterare
il vincolo preordinato all'esproprio, la  proposta  e'  formulata  al
CIPE da parte del Ministero, su istanza del  soggetto  aggiudicatore.
La reiterazione del vincolo e' disposta  con  deliberazione  motivata
del CIPE secondo quanto previsto dal comma 5, terzo e quarto periodo.
La  disposizione  del  presente  comma   deroga   alle   disposizioni
dell'articolo 9, commi 2, 3 e 4, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327."; 
    s) all'articolo 166 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 3, il terzo periodo e' soppresso; 
      1-bis) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        "4. Nei quarantacinque giorni successivi il Ministero  valuta
la compatibilita' delle  proposte  e  richieste  pervenute  entro  il
termine di cui al comma 3 da parte  delle  pubbliche  amministrazioni
competenti e dei gestori di opere  interferenti  con  le  indicazioni
vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula  la
propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi,  approva,
con eventuali integrazioni o modificazioni, il  progetto  definitivo,
anche ai fini delle dichiarazioni di pubblica utilita'"; 
      2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
        "4-bis. Il decreto di esproprio puo' essere emanato entro  il
termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa  efficace
la delibera del CIPE che approva il progetto  definitivo  dell'opera,
salvo che nella medesima deliberazione non sia  previsto  un  termine
diverso. Il CIPE puo' disporre la proroga dei  termini  previsti  dal
presente comma per casi di forza maggiore o  per  altre  giustificate
ragioni. La proroga puo' essere disposta  prima  della  scadenza  del
termine e per un periodo di tempo che  non  supera  i  due  anni.  La
disposizione   del   presente   comma   deroga   alle    disposizioni
dell'articolo 13, commi 4 e  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001 n. 327."; 
      3) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
        "5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione
del  bando  di  gara  non  oltre  novanta  giorni   dalla   data   di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  delibera  del  CIPE  di
approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base  di
gara. In caso di  mancato  adempimento,  il  CIPE,  su  proposta  del
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  puo'  disporre  la
revoca del finanziamento a carico dello Stato. 
        5-ter. La  procedura  prevista  dal  presente  articolo  puo'
trovare applicazione anche con riguardo a  piu'  progetti  definitivi
parziali dell'opera, a condizione che tali progetti siano riferiti  a
lotti idonei a costituire  parte  funzionale,  fattibile  e  fruibile
dell'intera opera e siano dotati di copertura finanziaria;  resta  in
ogni caso ferma la validita' della valutazione di impatto  ambientale
effettuata con riguardo al progetto preliminare  relativo  all'intera
opera"; 
    t) all'articolo 167, sono apportate le seguenti modifiche: 
      01) al comma 5, primo periodo, le parole: "nei  tempi  previsti
dall'articolo  166."  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "nei  tempi
previsti dagli articoli 165 e 166, comma 5. La conferenza di  servizi
si  svolge  sul  progetto  definitivo  con  le   modalita'   previste
dall'articolo 165, comma 4."; 
      1) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
        "7-bis. Le varianti di cui ai  commi  6  e  7  devono  essere
strettamente correlate alla funzionalita' dell'opera  e  non  possono
comportare incrementi del costo rispetto al progetto preliminare."; 
      2) al comma 10, le parole:  "novanta  giorni"  sono  sostituite
dalle seguenti: "sessanta giorni"; 
    u) all'articolo 168, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      01) nella rubrica, la parola: "definitivo" e' sostituita  dalla
seguente: "preliminare"; 
      02) al comma 1, primo periodo, le parole: "di cui  all'articolo
166" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 165"; 
      1) al comma  2,  secondo  periodo,  le  parole:  "del  progetto
definitivo"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "del   progetto
preliminare" e il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "In ogni
caso, ciascun soggetto partecipante alla conferenza  deve  comunicare
le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o di  varianti
alla soluzione  localizzativa  alla  base  del  progetto  preliminare
presentato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data
di ricezione del progetto preliminare"; 
      2) al comma 3, al secondo  periodo,  le  parole:  "il  progetto
definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "il progetto preliminare"
e le  parole:  "sessanta  giorni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"quarantacinque giorni"; al terzo periodo, le  parole:  "il  progetto
definitivo"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "il    progetto
preliminare"; 
      3) al comma 4, primo periodo, le parole:  "novantesimo  giorno"
sono sostituite dalle seguenti: "sessantesimo giorno"  e  le  parole:
"ricezione del progetto definitivo" sono sostituite  dalle  seguenti:
"ricezione del progetto preliminare"; 
      3-bis)  al  comma  5,  secondo  periodo,  le  parole:  "con  la
localizzazione" e le parole: "individuati  nel  progetto  preliminare
laddove gia' approvato" sono soppresse; 
      4) al comma 6, primo periodo, le parole: "progetto  definitivo"
sono sostituite dalle seguenti: "progetto preliminare" e  le  parole:
"novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"; 
    v) all'articolo 169, comma 3, primo periodo, dopo le parole:  "la
attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi" sono inserite
le seguenti: "ovvero l'utilizzo di una quota superiore  al  cinquanta
per cento dei ribassi d'asta conseguiti"; ((6)) 
    z) all'articolo 170, comma 3, le parole:  "novanta  giorni"  sono
sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"; 
    aa) all'articolo 176, comma 20, primo periodo, le parole:  "comma
5" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2"; 
    bb) all'articolo 187, comma 1, lettera a), e' aggiunto, in  fine,
il seguente periodo: "I soggetti accreditati sono tenuti  a  inserire
la predetta certificazione nell'elenco ufficiale di cui  all'articolo
40, comma 3, lettera a);"; 
    cc) all'articolo 189: 
      1) al comma 3 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "I
certificati  indicano  le  lavorazioni  eseguite   direttamente   dal
contraente generale nonche' quelle eseguite  mediante  affidamento  a
soggetti terzi ovvero eseguite da imprese controllate  o  interamente
possedute;  le  suddette  lavorazioni,  risultanti  dai  certificati,
possono essere utilizzate ai  fini  della  qualificazione  SOA  nelle
corrispondenti categorie"; 
      2) al comma 4,  lettera  b),  primo  periodo,  le  parole:  "di
direttori tecnici con qualifica  di  dipendenti  o  dirigenti,"  sono
sostituite dalle  seguenti:  "di  almeno  un  direttore  tecnico  con
qualifica di dipendente o dirigente, nonche'"; 
    dd) all'articolo 204, comma 1, le parole " cinquecentomila  euro"
sono sostituite dalle seguenti: "un milione di euro" ed e'  aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Si applica l'articolo  122,  comma  7,
secondo e terzo periodo"; 
    ee) all'articolo  206,  comma  1,  dopo  le  parole:  "38;"  sono
aggiunte le parole "46, comma 1-bis;" e dopo le parole "nell'invito a
presentare offerte; 87; 88;" sono aggiunte le seguenti: "95; 96;"; 
    ff) all'articolo 219: 
      1) ai commi 6 e 7, dopo le parole: "del comma 6" sono  inserite
le seguenti: "dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE"; 
      2) al comma 10, dopo le  parole:  "di  cui  al  comma  6"  sono
inserite le seguenti: "dell'articolo 30"; 
    gg) all'articolo 240: 
      01) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Le
disposizioni del presente articolo non si applicano ai  contratti  di
cui alla parte  II,  titolo  III,  capo  IV,  affidati  a  contraente
generale"; 
      1) al comma 5, dopo le parole: "responsabile del  procedimento"
sono inserite le seguenti: "entro trenta giorni  dalla  comunicazione
di cui al comma 3"; 
      2) al comma 6, le  parole:  "al  ricevimento"  sono  sostituite
dalle seguenti: "entro trenta giorni dal ricevimento"  e  le  parole:
"da  detto  ricevimento",  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dalla
costituzione della commissione"; 
      3) al comma 10, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Il
compenso per la commissione non puo' comunque superare  l'importo  di
65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti."; 
      4) al  comma  14,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "della
commissione" la parola  "e'"  e'  sostituita  dalle  seguenti:  "puo'
essere"; 
    hh) all'articolo 240-bis: 
      1) al comma 1  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
"L'importo complessivo delle riserve non puo'  in  ogni  caso  essere
superiore al venti per cento dell'importo contrattuale."; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
        "1-bis. Non possono essere oggetto  di  riserva  gli  aspetti
progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del  regolamento,  sono
stati oggetto di verifica."; 
    ii) nella parte IV, dopo l'articolo 246 e' aggiunto il seguente: 
      "Art. 246-bis Responsabilita' per lite temeraria: 
        1. Nei giudizi in materia di contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi  e  forniture,  il  giudice,  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 26 del codice del processo amministrativo approvato con
decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104,  condanna  d'ufficio  la
parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria  in  misura
non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo  del  contributo
unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio  quando  la
decisione  e'  fondata   su   ragioni   manifeste   od   orientamenti
giurisprudenziali consolidati. Al gettito delle sanzioni previste dal
presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione del
codice del processo amministrativo approvato con  il  citato  decreto
legislativo n. 104 del 2010."; 
    ll) all'articolo 253 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 9-bis, primo e  secondo  periodo,  le  parole:  "31
dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013", e,
al terzo periodo, dopo la parola: "anche" sono aggiunte le  seguenti:
"alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per  la  dimostrazione
dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonche'"; 
      1-bis) al comma 15, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle
seguenti: "cinque anni"; 
      2)  al  comma  15-bis  le  parole:  "31  dicembre  2010"   sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"; 
      3) dopo il comma 20 e' inserito il seguente: 
        "20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al  31
dicembre 2013 le disposizioni di cui agli articoli 122,  comma  9,  e
124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 28."; 
      4) al comma 21 il secondo periodo e' sostituito  dai  seguenti:
"La verifica e' conclusa entro  il  31  dicembre  2011.  In  sede  di
attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni  di  cui
all'articolo 6, comma 11, e all'articolo 40, comma 4, lettera g).". 
    mm) all'allegato XXI, allegato tecnico di cui all'articolo 164, 
      1) all'articolo 16, comma 4, lettera d), le parole: "al 10  per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "all' 8 per cento"; 
      2) all'articolo 28, comma 2, lett.  a),  dopo  le  parole  "per
lavori di importo" sono inserite le seguenti: "pari o"; 
      3) all'articolo 29, comma 1, lett.  a),  dopo  le  parole:  "di
lavori di importo" sono inserite le seguenti: "pari o". 
    nn) all'allegato XXII, nel Quadro C: esecuzione dei lavori: 
      1) le parole: "responsabile della  condotta  dei  lavori"  sono
sostituite dalle seguenti: "responsabile di progetto  o  responsabile
di cantiere"; 
      2)  prima  delle  parole:  "Dichiarazione  sull'esecuzione  dei
lavori" e' inserita la seguente tabella: 
      "Indicazione delle lavorazioni eseguite ai sensi  dell'articolo
189, comma 3, ultimo periodo. 
    

-------------------------------------------------------------
| Impresa  |  Codice  |  Categoria  |  Importo  |  Importo  |
|          |  fiscale |             | in cifre  | in lettere|
-------------------------------------------------------------
|          |          |             |           |           |
|          |          |             |           |           |
-------------------------------------------------------------
|          |          |             |           |           |
|          |          |             |           |           |
-------------------------------------------------------------
|          |          |             |           |           |
|          |          |             |           |           |
-------------------------------------------------------------"



    
  2-bis. Le disposizioni di cui alla lettera  ee)  del  comma  2  del
presente articolo, limitatamente all'applicazione ai settori speciali
degli articoli 95 e 96 del codice di cui al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, non si  applicano  alle  societa'  operanti  nei
predetti settori le cui procedure in materia  siano  disciplinate  da
appositi protocolli di intesa stipulati con amministrazioni pubbliche
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto. 
  3. Le disposizioni di cui al  comma  2,  lettere  b),  d),  e-bis),
i-bis), i-ter), l), dd) e  ll),  numero  1-bis),  si  applicano  alle
procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice  una  gara  sono
pubblicati  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto-legge,  nonche',  in  caso   di   contratti   senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data  di
entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono  ancora  stati
inviati gli inviti a presentare le offerte. 
  3-bis. La disposizione di cui al comma 2, lettera e),  relativa  ai
fornitori e ai prestatori di servizi, si applica alle procedure i cui
bandi o avvisi con  i  quali  si  indice  una  gara  sono  pubblicati
successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del  modello
di cui  all'articolo  42,  comma  3-bis,  del  codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  introdotto  dal  comma  2  del
presente articolo, da  parte  dell'Autorita'  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonche',  in  caso
di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure  i
cui inviti a presentare le offerte sono  inviati  successivamente  al
trentesimo giorno dalla pubblicazione del predetto modello  da  parte
della medesima Autorita'. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera m),  si  applicano  a
decorrere  dalla  pubblicazione   dell'avviso   per   la   formazione
dell'elenco annuale per l'anno 2012. 
  5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera o),  si  applicano  a
partire dal decreto ministeriale di cui all'articolo  133,  comma  6,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di rilevazione  delle
variazioni percentuali per l'anno 2011,  da  adottarsi  entro  il  31
marzo 2012, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1°
gennaio 2011. Restano ferme la precedente disciplina per  il  calcolo
delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti al 2011  e
le rilevazioni effettuate con i precedenti  decreti  ministeriali  ai
sensi del predetto articolo 133, comma 6, del decreto legislativo  n.
163 del 2006. 
  6. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera q), numero 2), non si
applicano alle procedure gia' avviate alla data di entrata in  vigore
del presente decreto-legge, per le quali continuano ad applicarsi  le
disposizioni di cui all'articolo 153, commi  19  e  20,  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione previgente. 
  7. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numero 2), non si
applicano ai progetti preliminari gia' approvati alla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge. 
  8. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere r), numero 3)  e  s),
numero 3), si applicano con riferimento alle delibere CIPE pubblicate
successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente
decreto-legge. 
  9. In relazione al comma 2, lettera r), numero 4) i termini di  cui
al comma 7-bis dell'articolo 165 del decreto  legislativo  12  aprile
2006  n.  163,  si  applicano  anche  ai  progetti  preliminari  gia'
approvati dal CIPE alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge. 
  10. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere s), numero  1),  t),
numero 2), e z), si  applicano  ai  progetti  definitivi  non  ancora
((pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti))  alla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge. 
  ((10-bis. Le disposizioni di cui al comma  2,  lettera  r),  numeri
2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera  t),  numero
01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari
sono pervenuti al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto.  Alle  opere  i   cui   progetti
preliminari sono pervenuti al Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto  continuano  ad   applicarsi   le
disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data.)) 
  11. In relazione al comma 2, lettera s), numero 2) i termini di cui
al comma 4-bis dell'articolo 166 del decreto  legislativo  12  aprile
2006 n. 163, si applicano anche ai progetti definitivi gia' approvati
dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. 
  12. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numeri 1) e 2),
si   applicano   ai   procedimenti   di   accordo   bonario   avviati
successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente
decreto-legge. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numero
3) si applicano alle commissioni costituite successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto legge. Le  disposizioni  di
cui al comma 2, lettera hh), si applicano ai contratti i cui bandi  o
avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente
alla data di entrata in vigore del presente  decreto-legge,  nonche',
in caso di contratti  senza  pubblicazione  di  bandi  o  avvisi,  ai
contratti per i quali, alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a  presentare
le offerte. 
  13. Per  l'efficacia  dei  controlli  antimafia  nei  subappalti  e
subcontratti successivi  ai  contratti  pubblici  aventi  ad  oggetto
lavori, servizi e forniture,  presso  ogni  prefettura  e'  istituito
l'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a  rischio
di inquinamento mafioso, ai quali possono  rivolgersi  gli  esecutori
dei lavori, servizi e forniture.  La  prefettura  effettua  verifiche
periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti  rischi  e,
in caso di esito  negativo,  dispone  la  cancellazione  dell'impresa
dall'elenco. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
su  proposta  dei  Ministri  per  la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno,  della
giustizia, delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  dello  sviluppo
economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, sono  definite  le  modalita'  per
l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica, dell'elenco di cui al primo  periodo,  nonche'  per
l'attivita' di verifica. Le stazioni appaltanti di  cui  all'articolo
3, comma 33, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, acquisiscono d'ufficio, anche per via  telematica,  a  titolo
gratuito ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del testo unico  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,
la prescritta documentazione circa  la  sussistenza  delle  cause  di
decadenza, sospensione o  divieto  previste  dall'articolo  10  della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 
  14. Fatta salva la disciplina di cui all'art.  165,  comma  3,  del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per  il  triennio  2011  -
2013 non possono essere approvati progetti preliminari  o  definitivi
che prevedano oneri superiori al  due  per  cento  dell'intero  costo
dell'opera per le eventuali opere e misure compensative  dell'impatto
territoriale e  sociale  strettamente  correlate  alla  funzionalita'
dell'opera. Nella predetta percentuale  devono  rientrare  anche  gli
oneri di mitigazione di impatto  ambientale  individuati  nell'ambito
della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure  da
adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari. 
  14-bis. Per i contratti di forniture e servizi fino a  20.000  euro
stipulati con la pubblica amministrazione e con le societa' in house,
i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione  sostitutiva
ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del  testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445,  in  luogo  del  documento  di  regolarita'   contributiva.   Le
amministrazioni  procedenti  sono  tenute  ad  effettuare   controlli
periodici sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi
dell'articolo 71 del medesimo testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 
  15. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre  2010,  n.
207 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera  b)  e'  inserita  la
seguente: "b-bis) dell'articolo  14,  intendendosi  il  richiamo  ivi
contenuto agli  articoli  21  e  22,  riferito  rispettivamente  agli
articoli 5 e 6 dell'allegato XXI al codice;"; 
    a-bis) all'articolo 16, il comma 2 e' abrogato; 
    a-ter) all'articolo 47, comma 2, lettera a), dopo le parole: "per
i lavori di importo" sono inserite le seguenti: "pari o"; 
    a-quater) all'articolo 48, comma 1, lettera a), dopo  le  parole:
"per i lavori di importo" sono inserite le seguenti: "pari o"; 
    a-quinquies)  all'articolo  92,  comma  2,  l'ultimo  periodo  e'
sostituito dal seguente: "Nell'ambito dei propri requisiti posseduti,
la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in
misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle  mandanti  con
riferimento alla specifica gara"; 
    b) all'articolo 66, comma 1, dopo le parole  "agli  articoli  34"
sono inserite le seguenti: ", limitatamente  ai  soggetti  ammessi  a
partecipare alle procedure per l'affidamento dei  contratti  pubblici
relativi a lavori,". 
    b-bis) all'articolo 267, comma 10, le parole: "secondo  periodo,"
sono soppresse; 
    c) all'articolo 357: 
      1) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta
ferma la validita' dei contratti gia' stipulati e da  stipulare,  per
la cui esecuzione e' prevista nel bando o nell'avviso di gara  ovvero
nella lettera di invito la qualificazione in  una  o  piu'  categorie
previste dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34"; 
      2) al comma 12, al primo  e  al  secondo  periodo,  la  parola:
"centottantunesimo"      e'      sostituita      dalla      seguente:
"trecentosessantaseiesimo" e, al secondo periodo, le parole: "OG 10,"
e "OS 20," sono soppresse; 
      2-bis) dopo il comma 12 e' inserito il seguente: 
        "12-bis. I certificati di  esecuzione  dei  lavori,  relativi
alla categoria OS 20 di cui all'Allegato A annesso al regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 25  gennaio  2000,  n.
34, e successive  modificazioni,  sono  utilizzabili  ai  fini  della
qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A  annesso
al presente regolamento. Le attestazioni relative alla  categoria  OS
20, rilasciate nella vigenza del citato regolamento di cui al decreto
del Presidente della  Repubblica  n.  34  del  2000,  possono  essere
utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui e' richiesta
la qualificazione nella categoria  OS  20-A  di  cui  all'allegato  A
annesso al presente regolamento"; 
      3) al comma 14, al primo periodo, la parola:  "centottantesimo"
e'  sostituita  dalla  seguente:  "trecentosessantacinquesimo"  e  le
parole: "OG 10," e "OS 20," sono soppresse; dopo il  secondo  periodo
e' inserito il seguente: 
        "Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS  35,
di cui all'allegato A annesso al presente  regolamento,  le  stazioni
appaltanti,  su  richiesta  dell'impresa  interessata  o  della   SOA
attestante,  provvedono  a  emettere  nuovamente  i  certificati   di
esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla  categoria  OG  3
ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A annesso
al regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  25
gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, laddove  relativi  a
lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10  e
OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento,  secondo
l'allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri
6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota  parte  attribuita  a  ciascuna  delle
categorie individuate nel  citato  allegato  A  annesso  al  presente
regolamento, fermo restando quanto previsto  all'articolo  83,  comma
5"; 
      4)   al   comma   15,   al   primo    periodo,    la    parola:
"centottantunesimo"      e'      sostituita      dalla      seguente:
"trecentosessantaseiesimo" e le parole  "OG  10,"  e  "OS  20,"  sono
soppresse; dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Ai  fini
della  qualificazione  nelle  categorie  OG  10  e  OS  35,  di   cui
all'allegato  A  annesso  al  presente   regolamento,   le   stazioni
appaltanti provvedono a emettere  i  certificati  di  esecuzione  dei
lavori relativi rispettivamente  alla  categoria  OG  3  ovvero  alle
categorie OG 3, OG 6,  OS  21,  di  cui  all'allegato  A  annesso  al
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25
gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, ove  verifichino  la
presenza  di  lavorazioni  anche  ricomprese  rispettivamente   nelle
categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato  A  annesso  al  presente
regolamento, secondo l'allegato B.1 annesso al presente  regolamento,
indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita
a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A  annesso
al presente regolamento, fermo restando quanto previsto  all'articolo
83, comma 5"; 
      5)  al  comma  16,  primo  e  secondo   periodo,   le   parole:
"centottanta"       sono       sostituite       dalle       seguenti:
"trecentosessantacinque"; 
      6) al comma 17, la parola:  "centottantunesimo"  e'  sostituita
dalla seguente: "trecentosessantaseiesimo"; 
      7) al comma 22, dopo le parole: "articolo 79, comma  17",  sono
inserite le seguenti: "e  all'articolo  107,  comma  2";  le  parole:
"centottantunesimo"     sono     sostituite      dalle      seguenti:
"trecentosessantaseiesimo"  e  e'  aggiunto,  in  fine  il   seguente
periodo: "In  relazione  all'articolo  107,  comma  2,  nel  suddetto
periodo transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni  di  cui
all'articolo 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554."; 
      8) al comma 24 la  parola:  "centottantunesimo"  e'  sostituita
dalla seguente: "trecentosessantaseiesimo"; 
      9) al comma 25, la parola: "centottanta"  e'  sostituita  dalla
seguente: "trecentosessantacinque"; 
    d) all'articolo 358, comma  1,  dopo  le  parole:  "del  presente
regolamento"  sono  inserite  le  parole  ",  fermo  restando  quanto
disposto dall'articolo 357". 
    d-bis) all'allegato A, alla declaratoria della categoria  OS  35,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' l'utilizzo  di
tecnologie   di   video-ispezione,   risanamento,   rinnovamento    e
sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie  per
miniscavi superficiali". 
  16. Per riconoscere massima attuazione al Federalismo  Demaniale  e
semplificare i procedimenti  amministrativi  relativi  ad  interventi
edilizi nei  Comuni  che  adeguano  gli  strumenti  urbanistici  alle
prescrizioni dei piani paesaggistici regionali, al  Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 10, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      "5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64  e  178,  non  sono
soggette alla disciplina del presente  Titolo  le  cose  indicate  al
comma 1 che siano opera di autore vivente o  la  cui  esecuzione  non
risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni,
se immobili, nonche' le cose indicate al comma 3, lettere a)  ed  e),
che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga  ad
oltre cinquanta anni"; 
    b) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano  opera
di autore non piu' vivente e  la  cui  esecuzione  risalga  ad  oltre
cinquanta anni, se mobili, o ad oltre  settanta  anni,  se  immobili,
sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a  quando
non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2."; 
    c) all'articolo 54, comma 2, lettera  a),  il  primo  periodo  e'
cosi' sostituito: 
      "a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all'articolo  10,
comma 1, che siano  opera  di  autore  non  piu'  vivente  e  la  cui
esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se  mobili,  o  ad  oltre
settanta anni, se immobili, fino alla conclusione del procedimento di
verifica previsto dall'articolo 12."; 
    d) all'articolo 59, comma 1, dopo le  parole  "la  proprieta'  o"
sono inserite le seguenti: ", limitatamente ai beni mobili,"; 
    d-bis)  all'articolo  67,  comma  1,  lettera  d),   la   parola:
",comunque," e' soppressa e  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: ", rinnovabili una sola volta"; 
    e) all'articolo 146: 
      1) al comma 4, terzo periodo, la parola: "valida" e' sostituita
dalla seguente: "efficace"; 
      2) al comma 5, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:
"Il parere  del  soprintendente,  all'esito  dell'approvazione  delle
prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici  tutelati,  predisposte  ai
sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma
1, lettere b), c) e d), nonche' della positiva verifica da parte  del
Ministero, su  richiesta  della  regione  interessata,  dell'avvenuto
adeguamento degli strumenti urbanistici, assume  natura  obbligatoria
non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni
dalla ricezione degli atti, si considera favorevole"; 
      3) al comma 6, secondo periodo, dopo  le  parole:  "degli  enti
locali," sono inserite le seguenti: "agli enti parco,"; 
      4) al comma 7, primo periodo, le parole: "141-bis e 143,  comma
3, lettere b), c) e d)" sono sostituite dalle  seguenti:  "141-bis  e
143, comma 1, lettere b), c)  e  d)";  al  medesimo  comma  7,  terzo
periodo,  le  parole:  "accompagnandola  con  una  relazione  tecnica
illustrativa nonche' dando comunicazione all'interessato  dell'inizio
del procedimento ai sensi delle  vigenti  disposizioni  di  legge  in
materia  di  procedimento  amministrativo"  sono   sostituite   dalle
seguenti: "accompagnandola con  una  relazione  tecnica  illustrativa
nonche' con  una  proposta  di  provvedimento,  e  da'  comunicazione
all'interessato  dell'inizio   del   procedimento   e   dell'avvenuta
trasmissione degli atti al soprintendente,  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo"; 
      5) al comma 8, il secondo periodo e' sostituito  dai  seguenti:
"Il  soprintendente,  in  caso  di  parere  negativo,  comunica  agli
interessati  il  preavviso  di  provvedimento   negativo   ai   sensi
dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.  Entro  venti
giorni dalla ricezione  del  parere,  l'amministrazione  provvede  in
conformita'"; 
      6) al comma 11, le parole:  "diventa  efficace  decorsi  trenta
giorni dal suo rilascio ed" sono soppresse; 
      7) il comma 14 e' sostituito dal seguente: "14. Le disposizioni
dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle  istanze  concernenti  le
attivita' di coltivazione di cave e torbiere nonche' per le attivita'
minerarie  di  ricerca  ed  estrazione  incidenti  sui  beni  di  cui
all'articolo 134"; 
      8) il comma 15 e' abrogato; 
  17. All'articolo 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.  85,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2, sono  soppresse  le  parole  "i  beni  oggetto  di
accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o
la valorizzazione dei rispettivi patrimoni  immobiliari  sottoscritti
alla data di entrata in vigore del presente decreto;". 
    b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
      "5-bis. I beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato  e  gli
enti territoriali per la razionalizzazione o  la  valorizzazione  dei
rispettivi patrimoni immobiliari,  gia'  sottoscritti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto  legislativo,  possono  essere
attribuiti, su richiesta, all'ente che ha  sottoscritto  l'accordo  o
l'intesa  ovvero  ad  altri  enti  territoriali,  qualora  gli   enti
sottoscrittori  dell'accordo  o  intesa  non  facciano  richiesta  di
attribuzione a norma del presente decreto salvo che, ai  sensi  degli
articoli 3 e 5, risultino esclusi dal trasferimento ovvero altrimenti
disciplinati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
previa ricognizione da parte dell'Agenzia  del  demanio,  sentita  la
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti termini  e  modalita'  per  la
cessazione  dell'efficacia  dei  predetti  accordi  o  intese,  senza
effetti sulla finanza pubblica. 
      5-ter. Il  decreto  ministeriale  di  cui  al  comma  5-bis  e'
adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. La disposizione di cui al comma 5-bis non trova applicazione
qualora gli accordi o le intese abbiano gia' avuto  attuazione  anche
parziale alla data di entrata in vigore del presente  decreto.  Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 196 bis, della legge  23
dicembre 2009, n. 191.". 
  18. In sede di prima applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
comma 17, la richiesta di cui all'articolo 5, comma 5-bis, deldecreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, come modificato dal comma 17 lett.
b), puo' essere presentata, ai sensi dell'articolo 3,  comma  4,  del
citato decreto legislativo n. 85 del 2010, entro il termine di trenta
giorni dalla data di adozione del  decreto  ministeriale  di  cui  al
comma 17  lettera  b)  dall'ente  che  ha  sottoscritto  l'accordo  o
l'intesa. La successiva attribuzione dei beni e' effettuata con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  adottati  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per  i
rapporti con le regioni e per la  coesione  territoriale  e  con  gli
altri Ministri competenti per materia, entro 90 giorni dalla data  di
adozione del citato decreto di cui al comma 17 lettera b). 
  19.  A  decorrere  dal  bilancio  relativo  all'esercizio  2010   i
contributi in conto capitale autorizzati in favore di ANAS S.p.A.  ai
sensi dell'articolo 7  del  decreto  legge  8  luglio  2002,  n.  138
convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,  n.  178,  e
successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli  gia'
trasformati in capitale sociale,  possono  essere  considerati  quali
contributi  in  conto  impianti,  secondo  la   disciplina   di   cui
all'articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  19-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25  marzo  2010,
n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010,  n.
73, dopo le  parole:  "Il  Fondo  e'  ripartito,"  sono  inserite  le
seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, per i programmi nazionali  di  riparto,  e  con  le  singole
regioni  interessate,  per  finanziamenti  specifici  riguardanti   i
singoli porti, nonche'". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 44, comma 3) che
"L'articolo 4, comma 2, lettere n) e v), del decreto-legge 13  maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2011, n. 106,  si  interpreta  nel  senso  che  le  disposizioni  ivi
contenute si applicano ai contratti  stipulati  successivamente  alla
data di entrata in vigore del medesimo  decreto-legge;  ai  contratti
gia'  stipulati  alla  predetta  data  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni dell'articolo 132, comma  3,  e  dell'articolo  169  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo  vigente  prima
della medesima data; ai fini del calcolo  dell'eventuale  superamento
del limite previsto dal predetto articolo 4, comma 2, lettera v), del
decreto-legge n. 70  del  2011,  non  sono  considerati  gli  importi
relativi a varianti gia' approvate alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto-legge." 
                               Art. 5 
 
 
                         Costruzioni private 
 
  1.  Per  liberalizzare  le  costruzioni  private   sono   apportate
modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono: 
    a) introduzione  del"  silenzio  assenso"  per  il  rilascio  del
permesso di costruire,  ad  eccezione  dei  casi  in  cui  sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici e culturali; 
    b) estensione della segnalazione certificata di inizio  attivita'
(SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con  denuncia
di inizio attivita' (DIA); 
    c) tipizzazione di un nuovo  schema  contrattuale  diffuso  nella
prassi: la "cessione di cubatura"; 
    d)  la   registrazione   dei   contratti   di   ((trasferimento))
immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione  all'autorita'  locale
di pubblica sicurezza; 
    e)   per   gli    edifici    adibiti    a    civile    abitazione
l'"autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato sostituisce
la cosiddetta relazione "acustica"; 
    f)  obbligo  per  i  Comuni  di  pubblicare  sul   proprio   sito
istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici; 
    g)esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica
(VAS)  per  gli  strumenti  attuativi  di  piani   urbanistici   gia'
sottoposti a valutazione ambientale strategica; 
    h) legge nazionale quadro  per  la  riqualificazione  incentivata
delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali; 
    ((h-bis) modalita' di intervento in presenza di  piani  attuativi
seppur decaduti)). 
  2. Conseguentemente, alla disciplina vigente  sono  apportate,  tra
l'altro, le seguenti modificazioni: 
    a) al Testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
in  materia  edilizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
      1)  all'articolo  5,   comma   3,   lettera   a),   la   parola
"autocertificazione" e' sostituita dalla seguente: "dichiarazione"; 
      ((1-bis) all'articolo  5,  dopo  il  comma  4  e'  aggiunto  il
seguente: 
        "4-bis. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande,
le dichiarazioni, le segnalazioni,  le  comunicazioni  e  i  relativi
elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalita'
telematica e provvede  all'inoltro  telematico  della  documentazione
alle altre amministrazioni  che  intervengono  nel  procedimento,  le
quali adottano modalita' telematiche di ricevimento e di trasmissione
in  conformita'  alle  modalita'  tecniche   individuate   ai   sensi
dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.  Tali
modalita'  assicurano  l'interoperabilita'  con  le  regole  tecniche
definite dal regolamento ai sensi  dell'articolo  38,  comma  3,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni.  Ai
predetti adempimenti si provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica")); 
      2) ((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106)); 
      3) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: 
        "Art. 20 - (Procedimento per  il  rilascio  del  permesso  di
costruire). 1. La domanda per il rilascio del permesso di  costruire,
sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai  sensi  dell'articolo
11, va presentata allo sportello unico corredata  da  un'attestazione
concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati  progettuali
richiesti  dal  regolamento  edilizio,  e  quando  ne   ricorrano   i
presupposti, dagli  altri  documenti  previsti  dalla  parte  II.  La
domanda  e'  accompagnata  da  una  dichiarazione   del   progettista
abilitato che asseveri la conformita'  del  progetto  agli  strumenti
urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti,  e
alle altre normative di settore  aventi  incidenza  sulla  disciplina
dell'attivita' edilizia e, in particolare, alle  norme  antisismiche,
di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie  nel  caso  in  cui  la
verifica in  ordine  a  tale  conformita'  non  comporti  valutazioni
tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica. 
  2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il
nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli  articoli
4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni.
L'esame delle domande  si  svolge  secondo  l'ordine  cronologico  di
presentazione. 
  3. Entro sessanta giorni  dalla  presentazione  della  domanda,  il
responsabile  del  procedimento   cura   l'istruttoria,   acquisisce,
avvalendosi  dello   sportello   unico,   secondo   quanto   previsto
all'articolo 5, commi 3 e 4,  i  prescritti  pareri  e  gli  atti  di
assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano gia'
stati  allegati  alla  domanda  dal  richiedente   e,   valutata   la
conformita' del progetto alla normativa vigente, formula una proposta
di provvedimento, corredata da  una  dettagliata  relazione,  con  la
qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. 
  4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga  che  ai  fini
del rilascio del  permesso  di  costruire  sia  necessario  apportare
modifiche di modesta entita' rispetto al progetto  originario,  puo',
nello stesso termine di cui al comma 3,  richiedere  tali  modifiche,
illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla  richiesta
di modifica entro il termine fissato  e,  in  caso  di  adesione,  e'
tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni.
La richiesta di cui al presente  comma  sospende,  fino  al  relativo
esito, il decorso del termine di cui al comma 3. 
  5. Il termine di cui al comma 3 puo'  essere  interrotto  una  sola
volta dal responsabile del procedimento, entro  trenta  giorni  dalla
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta
di documenti che integrino o completino la documentazione  presentata
e che non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o  che
questa non possa acquisire autonomamente. In  tal  caso,  il  termine
ricomincia a decorrere dalla data di ricezione  della  documentazione
integrativa. 
  6. Il provvedimento finale,  che  lo  sportello  unico  provvede  a
notificare  all'interessato,  e'  adottato  dal   dirigente   o   dal
responsabile dell'ufficio, entro il termine di  trenta  giorni  dalla
proposta di cui al comma 3, ovvero  dall'esito  della  conferenza  di
servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di  cui  al  primo
periodo del presente comma e'  fissato  in  quaranta  giorni  con  la
medesima decorrenza  qualora  il  dirigente  o  il  responsabile  del
procedimento  abbia  comunicato  all'istante  i  motivi  che   ostano
all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo  10-bis  della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Dell'avvenuto
rilascio del permesso  di  costruire  e'  data  notizia  al  pubblico
mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi  del  permesso  di
costruire sono indicati nel  cartello  esposto  presso  il  cantiere,
secondo le modalita' stabilite dal regolamento edilizio. 
  7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati  per  i  comuni
con piu' di 100.000 abitanti, nonche' per i progetti  particolarmente
complessi  secondo  la  motivata  risoluzione  del  responsabile  del
procedimento. 
  8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del  provvedimento
conclusivo,ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non  abbia
opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di  costruire  si
intende formato il  silenzio-assenso,  fatti  salvi  i  casi  in  cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali
si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10. 
  9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad  un
vincolo la cui tutela compete, anche in via di  delega,  alla  stessa
amministrazione comunale, il termine di cui al comma  6  decorre  dal
rilascio del  relativo  atto  di  assenso.  Ove  tale  atto  non  sia
favorevole, decorso  il  termine  per  l'adozione  del  provvedimento
conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato
il silenzio-rifiuto. 
  10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione  comunale,  ove
il parere favorevole  del  soggetto  preposto  alla  tutela  non  sia
prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale  acquisisce
il relativo assenso nell'ambito della conferenza di  servizi  di  cui
all'articolo 5, comma 4.  Il  termine  di  cui  al  comma  6  decorre
dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso
il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda
di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. 
  11. Il termine per il rilascio del permesso di  costruire  per  gli
interventi di cui all'articolo 22,  comma  7,  e'  di  settantacinque
giorni dalla data di presentazione della domanda. 
  12. Fermo restando  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa  in
relazione  agli  adempimenti  di  competenza  delle   amministrazioni
statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni  contenute  nelle
leggi regionali che prevedano misure di ulteriore  semplificazione  e
ulteriori riduzioni di termini procedimentali. 
  13. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque,  nelle
dichiarazioni o attestazioni o  asseverazioni  di  cui  al  comma  1,
dichiara  o  attesta  falsamente  l'esistenza  dei  requisiti  o  dei
presupposti di cui al medesimo comma e' punito con la  reclusione  da
uno a tre anni.  In  tali  casi,  il  responsabile  del  procedimento
informa il competente ordine professionale  per  l'irrogazione  delle
sanzioni disciplinari."; 
      4) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente: 
        "Articolo 21 -  (Intervento  sostitutivo  regionale).  1.  Le
regioni,  con  proprie  leggi,  determinano  forme  e  modalita'  per
l'eventuale  esercizio   del   potere   sostitutivo   nei   confronti
dell'ufficio dell'amministrazione comunale competente per il rilascio
del permesso di costruire." 
      5) all'articolo  34,  dopo  il  comma  2-bis,  e'  aggiunto  il
seguente: 
        "2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo,  non
si ha parziale difformita' del  titolo  abilitativo  in  presenza  di
violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie  coperta  che
non eccedano per singola unita' immobiliare  il  2  per  cento  delle
misure progettuali."; 
      6) all'articolo 59, comma 2, le parole:  "Il  Ministro  per  le
infrastrutture e i trasporti" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"; 
      7)  all'articolo  82,  comma   2,   le   parole   "qualora   le
autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi 6 e  7,  non  possano
venire concesse, per il" sono sostituite dalle  seguenti:  "nel  caso
di". 
    b) Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate  le  seguenti
modifiche: 
      1) all'articolo 14 quater, comma 3, secondo periodo, le  parole
"nei successivi" sono sostituite dalla seguente "entro". 
      2) all'articolo 19, comma 1, primo  periodo,  dopo  le  parole:
"nonche' di quelli'', sono aggiunte  le  seguenti:  ''previsti  dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche  e  di  quelli'',  alla
fine del comma e' aggiunto il  seguente  periodo:  "La  segnalazione,
((corredata  delle))  dichiarazioni,  attestazioni  e   asseverazioni
nonche'  dei  relativi  elaborati  tecnici,  puo'  essere  presentata
((mediante posta raccomandata)) con  avviso  di  ricevimento  ((,  ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto  l'utilizzo  esclusivo
della  modalita'  telematica));  in  tal  caso  la  segnalazione   si
considera  presentata   al   momento   della   ricezione   da   parte
dell'amministrazione.", e dopo il comma 6 e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente comma: 
        "6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il  termine  di
sessanta giorni di cui al primo periodo del  comma  3  e'  ridotto  a
trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni  di  cui
al comma 6, restano altresi'  ferme  le  disposizioni  relative  alla
vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica  6
giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.". 
    c) Le disposizioni di cui all'articolo 19 della  legge  7  agosto
1990, n. 241 si interpretano nel senso che  le  stesse  si  applicano
alle denunce di inizio attivita' in materia edilizia disciplinate dal
decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.380,  con
esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla  normativa
statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso  di
costruire. Le disposizioni di  cui  all'articolo  19  della  legge  7
agosto 1990, n. 241  si  interpretano  altresi'  nel  senso  che  non
sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi  regionali  che,  in
attuazione dell'articolo 22, comma  4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  abbiano  ampliato  l'ambito
applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma  3,  del
medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano  vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia  non  sostituisce  gli
atti di autorizzazione  o  nulla  osta,  comunque  denominati,  delle
amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e  del  patrimonio
culturale. 
  3.  Per  garantire  certezza   nella   circolazione   dei   diritti
edificatori, all'articolo 2643 ((...)) del codice civile, dopo il  n.
2), e' inserito il seguente: 
    "((2-bis)  i  contratti  che   trasferiscono,   costituiscono   o
modificano i diritti edificatori  comunque  denominati,  previsti  da
normative statali o regionali, ovvero da strumenti di  pianificazione
territoriale))". 
  ((3-bis. Per agevolare il trasferimento  dei  diritti  immobiliari,
dopo il comma 49 dell'articolo 31 della legge 23  dicembre  1998,  n.
448, sono inseriti i seguenti: 
    "49-bis.  I  vincoli  relativi  alla  determinazione  del  prezzo
massimo di cessione delle singole unita' abitative e loro  pertinenze
nonche' del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle
convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22  ottobre  1971,  n.
865, e successive modificazioni,  per  la  cessione  del  diritto  di
proprieta', stipulate precedentemente alla data di entrata in  vigore
della legge 17 febbraio 1992, n. 179,  ovvero  per  la  cessione  del
diritto  di  superficie,  possono  essere  rimossi,  dopo  che  siano
trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento,  con
convenzione in forma  pubblica  stipulata  a  richiesta  del  singolo
proprietario  e  soggetta  a  trascrizione   per   un   corrispettivo
proporzionale alla  corrispondente  quota  millesimale,  determinato,
anche per le unita' in diritto di superficie, in misura pari  ad  una
percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del  comma
48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma  e'
stabilita,  anche  con  l'applicazione  di  eventuali  riduzioni   in
relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura  non
regolamentare del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo  3  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
    49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche
alle convenzioni previste dall'articolo 18 del testo unico di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380")). 
  4.  Per  semplificare  le  procedure  di  trasferimento  dei   beni
immobili, la registrazione dei contratti di ((trasferimento))  aventi
ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe  l'obbligo
previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21  marzo  1978,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. 
  ((4-bis.  Per  agevolare   la   circolazione   delle   informazioni
concernenti gli immobili, e' abolito il  divieto  di  riutilizzazione
commerciale  dei  dati  ipotecari  e  catastali.  E'  consentito   il
riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni  catastali  e
ipotecari a fini commerciali o non commerciali  diversi  dallo  scopo
iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i  quali  i
documenti sono stati  prodotti,  fermo  restando  il  rispetto  della
normativa in materia di protezione dei dati  personali.  E'  comunque
consentita la fornitura di documenti, dati e  informazioni  da  parte
dell'Agenzia  del  territorio,  in  formato  elaborabile,   su   base
convenzionale, secondo modalita', tempi  e  costi  da  stabilire  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio. Il comma 367
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  e'  abrogato.
Non sono dovuti l'importo fisso annuale e la maggiorazione del 20 per
cento di cui al comma 370 del citato articolo 1 della  legge  n.  311
del 2004, e successive modificazioni. La tabella  allegata  al  testo
unico di cui al decreto  legislativo  31  ottobre  1990,  n.  347,  e
successive  modificazioni,  e'  sostituita  dalla  tabella   di   cui
all'allegato 1 annesso al presente decreto. Le disposizioni di cui al
presente comma acquistano efficacia  a  decorrere  dal  1º  settembre
2011)). 
  5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di
costruire relativamente agli edifici  adibiti  a  civile  abitazione,
alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'articolo 8, dopo il comma  3,
e' aggiunto il seguente: 
    ''3-bis. Nei comuni che hanno proceduto  al  coordinamento  degli
strumenti  urbanistici  di  cui  ((alla  lettera  b)  del   comma   1
dell'articolo 6)), per gli edifici adibiti a  civile  abitazione,  ai
fini dell'esercizio dell'attivita' edilizia ovvero del  rilascio  del
permesso di costruire, la relazione acustica  e'  sostituita  da  una
autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto  dei
requisiti di  protezione  acustica  in  relazione  alla  zonizzazione
acustica di riferimento". 
  6.  Per  semplificare  l'accesso  di  cittadini  ed  imprese   agli
elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli  strumenti
urbanistici, all'articolo 32 della legge 18 giugno  2009,  n.  69,  e
successive modificazioni, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
    "1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, gli elaborati tecnici
allegati alle delibere di adozione  o  approvazione  degli  strumenti
urbanistici, nonche' delle loro varianti, sono  pubblicati  nei  siti
informatici delle amministrazioni comunali, senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica". 
  7. La disposizione di cui al comma 6 si  applica  decorsi  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 
  8.  Per  semplificare  le  procedure  di   attuazione   dei   piani
urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti,  all'articolo  16
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive  modificazioni,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      «Lo strumento attuativo di piani urbanistici gia' sottoposti  a
valutazione ambientale strategica non  e'  sottoposto  a  valutazione
ambientale strategica ne' a verifica di assoggettabilita' qualora non
comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione
ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo  delle  nuove
previsioni  e   delle   dotazioni   territoriali,   gli   indici   di
edificabilita', gli usi ammessi  e  i  contenuti  piani  volumetrici,
tipologici e costruttivi degli interventi, dettando  i  limiti  e  le
condizioni  di   sostenibilita'   ambientale   delle   trasformazioni
previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici
comporti  variante  allo  strumento  sovraordinato,  la   valutazione
ambientale  strategica  e  la  verifica  di  assoggettabilita'   sono
comunque  limitate  agli  aspetti  che  non  sono  stati  oggetto  di
valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di
valutazione ambientale strategica e di verifica di  assoggettabilita'
sono ricompresi nel procedimento di adozione e  di  approvazione  del
piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie
di cui al presente comma». 
  ((8-bis. All'articolo 17 della legge 17 agosto  1942,  n.  1150,  e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      "Qualora, decorsi due anni dal  termine  per  l'esecuzione  del
piano particolareggiato, non abbia trovato  applicazione  il  secondo
comma,  nell'interesse  improcrastinabile   dell'Amministrazione   di
dotare le aree di infrastrutture e servizi, il comune,  limitatamente
all'attuazione anche parziale di comparti  o  comprensori  del  piano
particolareggiato decaduto, accoglie  le  proposte  di  formazione  e
attuazione di singoli  sub-comparti,  indipendentemente  dalla  parte
restante del comparto, per iniziativa  dei  privati  che  abbiano  la
titolarita' dell'intero  sub-comparto,  purche'  non  modifichino  la
destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiarie  rispettando  gli
stessi rapporti dei parametri urbanistici dello  strumento  attuativo
decaduti. I sub-comparti di cui al presente comma  non  costituiscono
variante urbanistica e sono approvati dal  consiglio  comunale  senza
l'applicazione delle procedure di cui agli articoli 15 e 16")). 
  9. Al fine  di  incentivare  la  razionalizzazione  del  patrimonio
edilizio   esistente   nonche'   di   promuovere   e   agevolare   la
riqualificazione di aree urbane degradate con  presenza  di  funzioni
eterogenee e tessuti edilizi  disorganici  o  incompiuti  nonche'  di
edifici  a  destinazione  non  residenziale  dismessi  o  in  via  di
dismissione  ovvero  da  rilocalizzare,  tenuto  conto  anche   della
necessita' di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle
fonti rinnovabili, ((le Regioni))  approvano  entro  sessanta  giorni
((dalla data di entrata in vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto)) specifiche leggi per incentivare tali azioni anche
con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano: 
    a) il riconoscimento di  una  volumetria  aggiuntiva  rispetto  a
quella preesistente come misura premiale; 
    b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area  o  aree
diverse; 
    c)  l'ammissibilita'  delle  modifiche  di  destinazione   d'uso,
purche'  si  tratti  di   destinazioni   tra   loro   compatibili   o
complementari; 
    d) le modifiche  della  sagoma  necessarie  per  l'armonizzazione
architettonica con gli organismi edilizi esistenti. 
  10. Gli interventi di cui al  comma  9  non  possono  riferirsi  ad
edifici  abusivi  o  siti  nei  centri   storici   o   in   aree   ad
inedificabilita' assoluta, con esclusione degli edifici per  i  quali
sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria. 
  11. Decorso il termine di cui al comma 9,  e  sino  all'entrata  in
vigore della normativa regionale, agli interventi di  cui  al  citato
comma si applica l'articolo  14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380  anche  per  il  mutamento  delle
destinazioni  d'uso.  Resta  fermo   il   rispetto   degli   standard
urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza  sulla
disciplina dell'attivita'  edilizia  e  in  particolare  delle  norme
antisismiche,  di  sicurezza,  antincendio,  igienico-sanitarie,   di
quelle relative all'efficienza energetica, di  quelle  relative  alla
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,  nonche'  delle  disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
  12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano  anche  nelle
Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano  compatibilmente  con  le  disposizioni  degli   statuti   di
autonomia e con le relative norme di attuazione. 
  13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto  nei
commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni ((dalla  data
di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto)), e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, si
applicano, altresi', le seguenti disposizioni: 
    a) e' ammesso il rilascio del permesso in deroga  agli  strumenti
urbanistici ai sensi dell'articolo  14  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il  mutamento  delle
destinazioni d'uso,  purche'  si  tratti  di  destinazioni  tra  loro
compatibili o complementari; 
    (( b) i  piani  attuativi,  come  denominati  dalla  legislazione
regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono
approvati dalla giunta comunale)). 
  14. Decorso il termine di 120 giorni ((dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto)),   le
disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo  quanto  previsto  al
comma 10, e al secondo periodo  del  comma  11,  sono  immediatamente
applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto
all'approvazione  delle  specifiche  leggi   regionali.   Fino   alla
approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva  da  riconoscere
quale misura premiale, ai sensi del ((comma  9,  lettera  a)  )),  e'
realizzata in misura non  superiore  complessivamente  al  venti  per
cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al
dieci per cento della superficie coperta per gli edifici  adibiti  ad
uso diverso.  Le  volumetrie  e  le  superfici  di  riferimento  sono
calcolate, rispettivamente, sulle distinte  tipologie  edificabili  e
pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato  in  sede
di presentazione della documentazione relativa al titolo  abilitativo
previsto. 
  15. All'articolo 2, comma 12,  del  decreto  legislativo  14  marzo
2011, n.  23  le  parole  "1°  maggio  2011"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "1° luglio 2011". 
                               Art. 6 
 
 
 Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici 
 
  1. Per ridurre  gli  oneri  derivanti  dalla  normativa  vigente  e
gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese sono  apportate
con il seguente provvedimento, operativo in una logica  che  trovera'
ulteriore sviluppo, le modificazioni che seguono: 
    a)  in  corretta  applicazione   della   normativa   europea   le
comunicazioni relative alla  riservatezza  dei  dati  personali  sono
limitate alla tutela  dei  cittadini,  conseguentemente  non  trovano
applicazione nei rapporti tra imprese; 
    b) le pubbliche amministrazioni  devono  pubblicare  sul  proprio
sito istituzionale l'elenco degli  atti  e  documenti  necessari  per
ottenere provvedimenti amministrativi; altri atti o documenti possono
essere  richiesti  solo  se  strettamente  necessari  e  non  possono
costituire ragione di rigetto dell'istanza del privato; 
    c) riduzione degli adempimenti concernenti l'utilizzo di  piccoli
serbatoi di GPL; 
    d)  facolta'  di  effettuare  "on  line"  qualunque   transazione
finanziaria ASL- imprese e cittadini; 
    d-bis) riduzione e semplificazione delle comunicazioni, da  parte
dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali; 
    e) per i trasporti eccezionali l'attuale autorizzazione  prevista
per ciascun trasporto e' sostituita, per i trasporti  della  medesima
tipologia ripetuti  nel  tempo,  da  un'autorizzazione  periodica  da
rilasciarsi con modalita' semplificata; 
    f)  riduzione  degli  oneri   amministrativi   da   parte   delle
amministrazioni territoriali. 
    f-bis) garanzia della tutela della  sicurezza  stradale  e  della
regolarita' del mercato  dell'autotrasporto  di  cose  per  conto  di
terzi. 
  2. Conseguentemente, alla disciplina vigente  sono  apportate,  tra
l'altro, le seguenti modificazioni: 
    a) al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
      1) all'articolo 5 e' aggiunto in fine il seguente comma: 
        "3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a  persone
giuridiche, imprese, enti o associazioni  effettuato  nell'ambito  di
rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per  le
finalita' amministrativo - contabili, come definite all'articolo  34,
comma 1-ter, non e' soggetto all'applicazione del presente codice."; 
      2) all'articolo 13 e' aggiunto in fine il seguente comma: 
        "5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non e' dovuta in caso
di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli  interessati
ai fini dell'eventuale instaurazione di un  rapporto  di  lavoro.  Al
momento del primo contatto successivo all'invio  del  curriculum,  il
titolare e' tenuto a fornire all'interessato,  anche  oralmente,  una
informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al  comma  1,
lettere a), d) ed f)."; 
      3) all'articolo 24, comma 1, lettera g) le  parole:  "anche  in
riferimento all'attivita' di gruppi bancari e di societa' controllate
o collegate" sono soppresse e dopo la lettera  i)  sono  aggiunte  le
seguenti: 
        "i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula,  nei  casi  di
cui all'articolo 13, comma 5-bis; 
        i-ter) con esclusione della diffusione e fatto  salvo  quanto
previsto  dall'articolo  130  del  presente   codice,   riguarda   la
comunicazione di dati tra societa', enti o associazioni con  societa'
controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile ovvero con  societa'  sottoposte  a  comune  controllo,
nonche' tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni
temporanei di imprese  con  i  soggetti  ad  essi  aderenti,  per  le
finalita' amministrativo contabili, come  definite  all'articolo  34,
comma 1-ter, e purche' queste finalita' siano previste  espressamente
con   determinazione   resa   nota    agli    interessati    all'atto
dell'informativa di cui all'articolo 13."; 
    4) all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera b)  e'  aggiunta  la
seguente: 
      "b-bis) dei dati contenuti  nei  curricula,  nei  casi  di  cui
all'articolo 13, comma 5-bis."; 
    5) all'articolo 34, il comma 1-bis e' sostituito dai seguenti: 
      "1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non
sensibili e che trattano  come  unici  dati  sensibili  e  giudiziari
quelli relativi  ai  propri  dipendenti  e  collaboratori,  anche  se
extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la
tenuta di un aggiornato documento programmatico  sulla  sicurezza  e'
sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare  del
trattamento ai sensi dell'articolo 47  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.445,  di
trattare soltanto tali dati in  osservanza  delle  misure  minime  di
sicurezza previste dal presente codice  e  dal  disciplinare  tecnico
contenuto nell'allegato B). In relazione a tali trattamenti,  nonche'
a   trattamenti   comunque   effettuati   per   correnti    finalita'
amministrativo - contabili, in particolare  presso  piccole  e  medie
imprese, liberi professionisti e artigiani, il  Garante,  sentiti  il
Ministro per la  semplificazione  normativa  e  il  Ministro  per  la
pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  individua  con  proprio
provvedimento, da aggiornare periodicamente,  modalita'  semplificate
di  applicazione  del  disciplinare  tecnico  contenuto  nel   citato
allegato B) in ordine all'adozione delle  misure  minime  di  cui  al
comma 1. 
      1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in  materia
di protezione  dei  dati  personali,  i  trattamenti  effettuati  per
finalita'  amministrativo  -  contabili  sono  quelli  connessi  allo
svolgimento delle attivita' di natura organizzativa,  amministrativa,
finanziaria  e  contabile,  a  prescindere  dalla  natura  dei   dati
trattati. In particolare,  perseguono  tali  finalita'  le  attivita'
organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di  obblighi
contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di  lavoro
in  tutte  le  sue   fasi,   alla   tenuta   della   contabilita'   e
all'applicazione  delle  norme   in   materia   fiscale,   sindacale,
previdenziale - assistenziale, di  salute,  igiene  e  sicurezza  sul
lavoro"; 
      6) all'articolo 130, comma 3-bis,  dopo  le  parole:  "mediante
l'impiego del telefono" sono inserite le  seguenti:  "e  della  posta
cartacea" e dopo le parole:  "l'iscrizione  della  numerazione  della
quale e' intestatario" sono inserite le seguenti: "e degli altri dati
personali di cui all'articolo 129, comma 1,"; 
    a-bis) all'articolo 67-sexies decies del codice del  consumo,  di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' aggiunto,  in
fine, il seguente comma: 
      "3-bis. E' fatta salva  la  disciplina  prevista  dall'articolo
130, comma 3-bis, del  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  e
successive modificazioni, per i trattamenti dei  dati  inclusi  negli
elenchi di abbonati a disposizione del pubblico"; 
    b) allo scopo  di  rendere  effettivamente  trasparente  l'azione
amministrativa  e  di  ridurre  gli  oneri  informativi  gravanti  su
cittadini e imprese: 
      1) le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro  il  30  ottobre
2011,  pubblicano  sui  propri  siti   istituzionali,   per   ciascun
procedimento amministrativo ad  istanza  di  parte  rientrante  nelle
proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante  ha
l'onere di produrre a  corredo  dell'istanza.  Dall'attuazione  della
presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per
la  finanza  pubblica  e  le  attivita'  ivi  previste  sono   svolte
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e  strumentali  previste
in base alla legislazione vigente; 
      2) in caso di mancato adempimento di quanto previsto al  numero
1)  la  pubblica  amministrazione  procedente  non  puo'   respingere
l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto  o  documento  e
deve invitare l'istante  a  regolarizzare  la  documentazione  in  un
termine  congruo.  Il  provvedimento   di   diniego   non   preceduto
dall'invito di  cui  al  periodo  precedente  e'  nullo.  Il  mancato
adempimento di quanto previsto dal numero 1 e' altresi'  valutato  ai
fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai  dirigenti
responsabili; 
      3) il mancato adempimento di quanto previsto al numero 1),  nei
procedimenti di cui all'articolo 19 della legge  7  agosto  1990,  n.
241, legittima comunque l'istante ad iniziare l'attivita' dalla  data
di presentazione della segnalazione certificata di inizio  attivita'.
In tal caso l'amministrazione non puo' adottare  i  provvedimenti  di
cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 prima
della scadenza del termine fissato per la regolarizzazione  ai  sensi
del numero 2; 
      4) la disposizione di cui al numero 1 non si  applica  per  gli
atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza e' prevista
da norme di legge, regolamento o da atti  pubblicati  sulla  Gazzetta
Ufficiale della repubblica Italiana; 
      5) i regolamenti ministeriali o  interministeriali,  nonche'  i
provvedimenti amministrativi  a  carattere  generale  adottati  dalle
amministrazioni dello Stato,  al  fine  di  regolare  l'esercizio  di
poteri autorizzatori, concessori o certificatori,  nonche'  l'accesso
ai servizi pubblici ovvero la  concessione  di  benefici,  recano  in
allegato  l'elenco  di  tutti  gli  oneri  informativi  gravanti  sui
cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti  medesimi.
Per onere informativo si intende qualunque adempimento  che  comporta
la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione  e  la
produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione; 
      6) nei casi in cui  non  e'  prevista  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli  atti  di  cui  al
numero 4) gli  stessi  sono  pubblicati  sui  siti  istituzionali  di
ciascuna amministrazione, secondo i criteri e le  modalita'  definiti
con apposito regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro  per  la
semplificazione  normativa,  entro  novanta  giorni  dall'entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. I questionari
di cui alla lettera c)  del  comma  1  dell'articolo  5  del  decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul  sito
internet della Societa' per gli studi di settore - SOSE  s.p.a.;  con
provvedimento  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' data
notizia della data in cui i questionari sono disponibili. Dalla  data
di pubblicazione del suddetto provvedimento  decorre  il  termine  di
sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c). 
    c) per ridurre gli adempimenti connessi all'utilizzo dei  piccoli
serbatoi  di  gas  di  petrolio  liquefatto,  l'articolo   2,   comma
16-septies, del decreto legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito
con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  e'  abrogato.
Resta salvo quanto previsto dalle normative di sicurezza  vigenti  in
materia di installazione, esercizio e manutenzione  dei  serbatoi  di
gas  di  petrolio  liquefatto  di  cui  al   decreto   del   Ministro
dell'interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
120 del 24 maggio 2004; 
    d) Per accelerare il processo  di  automazione  amministrativa  e
migliorare i servizi per i cittadini, riducendone i costi connessi: 
      1)  le  aziende  sanitarie  del  Servizio  sanitario  nazionale
adottano, ai sensi degli articoli 5, 63 e 64 del decreto  legislativo
7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della  finanza  pubblica,  procedure  telematiche  per
consentire il pagamento online delle prestazioni erogate, nonche'  la
consegna,  tramite  web,  posta  elettronica  certificata   o   altre
modalita' digitali, dei referti  medici.  Le  aziende  sanitarie  del
Servizio sanitario nazionale mettono a  disposizione  dell'utenza  il
servizio di pagamento online ed effettuano la  consegna  dei  referti
medici esclusivamente in forma digitale nel termine di novanta giorni
dall'entrata in vigore del decreto di cui al numero 2). Resta in ogni
caso  salvo  il  diritto  dell'interessato  di  ottenere,   anche   a
domicilio, copia cartacea del referto redatto in  forma  elettronica,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
      2) con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  da
adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, su proposta  del  Ministro  per  la
Pubblica Amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze  e  con  il
Ministro della Semplificazione normativa, previo parere  del  Garante
per  protezione  dei  dati  personali,  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformita' con le
regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  le  disposizioni
necessarie per l'attuazione di quanto disposto al numero 1; 
      2-bis) in caso di  trasferimento  di  residenza  delle  persone
fisiche,  i  comuni,  su  richiesta  degli  interessati,   ne   danno
comunicazione all'azienda sanitaria  locale  nel  cui  territorio  e'
ricompresa la nuova residenza. La comunicazione e' effettuata,  entro
un mese dalla data  di  registrazione  della  variazione  anagrafica,
telematicamente o su supporto cartaceo secondo le modalita' stabilite
con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di
concerto  con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano.  L'azienda  sanitaria  locale  provvede  ad  aggiornare   il
libretto    sanitario,    trasmettendo    alla    nuova     residenza
dell'intestatario  il  nuovo  libretto   ovvero   un   tagliando   di
aggiornamento  da  apporre  su  quello  esistente,   secondo   quanto
stabilito  con  il  decreto   di   cui   al   secondo   periodo.   Le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della  presente
disposizione  nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
    d-bis) per ridurre e per semplificare le comunicazioni, da  parte
dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali: 
      1) all'articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996,  n.
662, le parole: "entro il 31 marzo di ciascun anno"  sono  sostituite
dalla seguente: "annualmente"; 
      2) all'articolo 1 della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e
successive modificazioni, dopo il comma 248 e' inserito il seguente: 
        "248-bis. Il termine per la presentazione della dichiarazione
di  responsabilita'  di  cui  al   comma   248   e'   stabilito   con
determinazione del presidente dell'INPS"; 
      3) all'articolo 2, comma 3, della legge  11  ottobre  1990,  n.
289, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora la  predetta
indennita' sia erogata  per  la  frequenza  di  scuole,  pubbliche  o
private, per tutta la durata dell'obbligo  formativo  scolastico,  e'
obbligatorio  trasmettere  la   sola   comunicazione   dell'eventuale
cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici"; 
      4) alla legge 29  ottobre  1971,  n.  889,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
        4.1) il quarto  comma  dell'articolo  10  e'  sostituito  dal
seguente: 
        "Entro il 30 giugno dello  stesso  anno,  le  aziende  devono
trasmettere con modalita' telematiche  all'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale l'elenco degli elementi  accessori,  di  cui  alla
lettera  d)  del  primo  comma  dell'articolo  5,  che   sono   stati
corrisposti al personale dipendente, solo se di nuova  istituzione  o
modificati rispetto a quelli gia' portati a conoscenza  dell'Istituto
medesimo"; 
        4.2) l'articolo 18 e' abrogato; 
    e) per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni
relative ai trasporti  eccezionali  su  gomma,  all'articolo  10  del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, dopo  il  comma  9  e'  inserito  il
seguente: 
      "9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato  ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
e successive modificazioni, modifica il regolamento di  esecuzione  e
di attuazione del nuovo codice della strada, di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo  che
per i trasporti eccezionali su gomma  sia  sufficiente  prevedere  la
trasmissione, per  via  telematica,  della  prescritta  richiesta  di
autorizzazione, corredata della necessaria  documentazione,  all'ente
proprietario o concessionario per le  autostrade,  strade  statali  e
militari, e  alle  regioni  per  la  rimanente  rete  viaria,  almeno
quindici giorni prima della data fissata per il viaggio"; 
    f) All'articolo 25  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 3: 
        1.1) al primo periodo, dopo le parole:  "piano  di  riduzione
degli oneri amministrativi" sono inserite le seguenti:"relativo  alle
materie affidate alla competenza di ciascun Ministro"; 
        1.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le  regioni,
le  province  e  i  comuni  adottano,   nell'ambito   della   propria
competenza, sulla base delle attivita' di misurazione,  programmi  di
interventi a  carattere  normativo,  amministrativo  e  organizzativo
volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi.  Per  il
coordinamento delle metodologie della misurazione e  della  riduzione
degli oneri, e' istituito  presso  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica,  un  Comitato  paritetico  formato  da  sei  membri
designati,  rispettivamente,  due  dal  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione  e   l'innovazione,   due   dal   Ministro   per   la
semplificazione normativa, due dal Ministro per  i  rapporti  con  le
regioni e per la coesione territoriale, e  da  sei  membri  designati
dalla  citata  Conferenza  unificata,  rispettivamente,  tre  tra   i
rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province
e due tra quelli  dei  comuni.  Per  la  partecipazione  al  Comitato
paritetico  non  sono  previsti  compensi  o  rimborsi  di  spese.  I
risultati della misurazione di cui al comma 15 sono  comunicati  alle
Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e  l'innovazione
e per la semplificazione normativa."; 
      2) al comma 5, dopo le parole: " oneri amministrativi  gravanti
sulle imprese", sono inserite le seguenti:" e sui cittadini". 
    f-bis) dopo il comma 3  dell'articolo  38  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e  successive  modificazioni,  sono  inseriti  i
seguenti: 
      "3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30  settembre  2011
prevista dall'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160,  non  hanno
provveduto  ad  accreditare  lo  sportello  unico  per  le  attivita'
produttive ovvero a fornire  alla  camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura  competente  per  territorio  gli  elementi
necessari  ai  fini   dell'avvalimento   della   stessa,   ai   sensi
dell'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il  prefetto
invia  entro  trenta  giorni  una  diffida  e,  sentita  la   regione
competente, nomina un commissario ad acta, scelto in  relazione  alle
specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle  regioni  o
delle camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura
competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari  ad
assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro  per
la semplificazione normativa, sentito il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure
che risultino indispensabili per attuare, sul  territorio  nazionale,
lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua  attuazione,
la  continuita'  della  funzione  amministrativa,  anche   attraverso
parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina. 
      3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento  delle
funzioni affidate agli sportelli unici per le attivita' produttive, i
comuni adottano le misure  organizzative  e  tecniche  che  risultino
necessarie"; 
    f-ter)  al  fine  di  semplificare   e   di   razionalizzare   il
procedimento di applicazione  delle  sanzioni  di  cui  al  comma  14
dell'articolo 83-bis  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, al comma 15 del  medesimo  articolo  83-bis
del decreto-legge n. 112 del  2008,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni,  le  parole:
"dall'autorita' competente,  individuata  con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti:
"dal Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  secondo  le
modalita' individuate con decreto dello stesso Ministro"; 
    f-quater) all'articolo 2215-bis del codice civile sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
      1) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti: 
        "Gli obblighi di numerazione  progressiva  e  di  vidimazione
previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per  la  tenuta
dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta  con
strumenti  informatici,  mediante  apposizione,  almeno   una   volta
all'anno,  della  marcatura  temporale   e   della   firma   digitale
dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato. 
        Qualora per un anno non siano state  eseguite  registrazioni,
la firma digitale e la  marcatura  temporale  devono  essere  apposte
all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre  il
periodo annuale di cui al terzo comma"; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
        "Per i libri e per i registri la cui tenuta  e'  obbligatoria
per disposizione di legge o di regolamento di natura  tributaria,  il
termine di cui al terzo comma opera secondo le norme  in  materia  di
conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni"; 
    f-quinquies) al testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  dopo  l'articolo  43  e'
inserito il seguente: 
      "Art. 43-bis (Certificazione e documentazione d'impresa). -  1.
Lo sportello unico per le attivita' produttive: 
        a) trasmette alle altre amministrazioni  pubbliche  coinvolte
nel procedimento le comunicazioni  e  i  documenti  attestanti  atti,
fatti,   qualita',   stati   soggettivi,   nonche'   gli   atti    di
autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta  comunque
denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per  le  attivita'
produttive o acquisiti da  altre  amministrazioni  ovvero  comunicati
dall'impresa  o  dalle  agenzie  per  le  imprese,  ivi  comprese  le
certificazioni di qualita' o ambientali; 
        b) invia alla camera di commercio, industria,  artigianato  e
agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento
nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)  e  al
fine della raccolta e conservazione in un fascicolo  informatico  per
ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui  alla
lettera a). 
      2. Le comunicazioni tra lo sportello  unico  per  le  attivita'
produttive, le amministrazioni pubbliche,  le  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per  le
imprese avvengono esclusivamente in modalita' telematica  secondo  le
disposizioni vigenti. 
      3.  Le  amministrazioni  non  possono  richiedere  ai  soggetti
interessati la produzione dei documenti da  acquisire  ai  sensi  del
comma 1, lettera a). 
      4. All'attuazione  del  presente  articolo  le  amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie di sponibili a legislazione vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"; 
    f-sexies) nel decreto-legge 31 gennaio 2007,  n.  7,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo  l'articolo
9 e' inserito il seguente: 
      "Art. 9-bis  (Iscrizione  all'albo  provinciale  delle  imprese
artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese).  -
1. Ai fini dell'avvio  dell'attivita'  d'impresa  in  conformita'  ai
requisiti  di  qualifica  artigiana,  disciplinati  ai  sensi   delle
disposizioni  vigenti,  l'interessato  presenta   una   dichiarazione
attestante il possesso di tali requisiti  mediante  la  comunicazione
unica per la nascita dell'impresa, di cui all'articolo 9, secondo  le
regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
152 del 3 luglio 2009. 
      2. La dichiarazione di cui al comma  1  determina  l'iscrizione
all'albo  provinciale  delle  imprese  artigiane,  ove   previsto   e
disciplinato dalla legislazione  regionale,  con  la  decorrenza  ivi
prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del  registro  delle
imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi
di iscrizione nel registro delle imprese. 
      3. Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti  e
i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza  dei
requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, nonche' le modalita'  per
la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni  ai  soggetti
interessati, assegnando  termini  congrui  per  la  presentazione  di
proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonche' ai
fini della presentazione dei  ricorsi  ai  sensi  delle  disposizioni
vigenti. 
      4. Qualora, a seguito di  accertamento  o  verifica  ispettiva,
emergano  gli  elementi  per  l'iscrizione  alla  gestione   di   cui
all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e  all'articolo  31
della  legge  9  marzo  1989,  n.  88,  l'ente  accertatore  comunica
all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per  l'iscrizione
all'albo provinciale delle imprese artigiane. La  comunicazione,  ove
previsto  e  disciplinato  dalla   normativa   regionale,   determina
l'iscrizione  all'albo  provinciale  delle  imprese   artigiane   con
decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto  dal  comma  3  del
presente articolo. I provvedimenti di variazione o  di  cancellazione
adottati, ai sensi del citato comma 3,  per  mancanza  dei  requisiti
tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per  il
periodo di esercizio effettivo dell'attivita'. 
      5. All'attuazione  del  presente  articolo  le  amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"; 
    f-septies) per semplificare le modalita' di riconoscimento  delle
organizzazioni di  produttori  e  favorire  l'accesso  delle  imprese
agricole ai mercati, i consorzi agrari disciplinati  dall'articolo  9
della legge 23 luglio 2009, n. 99, possono istituire al loro interno,
previo adeguamento degli statuti,  per  ciascun  settore  o  prodotto
agricolo,  una  o  piu'  sezioni   di   attivita',   cui   aderiscono
esclusivamente imprenditori  agricoli  iscritti  nel  registro  delle
imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
successive modificazioni. Le predette sezioni, con gestioni separate,
possono ottenere il riconoscimento come organizzazioni di  produttori
ai sensi del decreto legislativo 27 maggio  2005,  n.  102.  In  tale
ipotesi,  i  vincoli  e   i   controlli   relativi   si   riferiscono
esclusivamente alla sezione e agli imprenditori aderenti; 
    f-octies)  al  fine  di  garantire  che   un   adeguato   periodo
transitorio consenta  la  progressiva  entrata  in  operativita'  del
Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, per i soggetti
di  cui  all'articolo  1,  comma  5,   del   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  26  maggio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio  2011,
il relativo termine, da individuare entro sessanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
nei modi di cui all'articolo 28, comma 2, del regolamento di  cui  al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 18 febbraio 2011, n. 52, non puo' essere antecedente ((al 30
giugno 2012)). 
  2-bis. Ai fini della semplificazione degli adempimenti  di  cui  al
decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, all'articolo 19, comma 6,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli atti  concernenti
la nomina degli investigatori incaricati non si esercita il controllo
preventivo di cui all'articolo 3,  comma  1,  lettera  f-ter),  della
legge 14 gennaio 1994, n. 20". 
  2-ter. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
"Fermo restando l'obbligo del versamento del  contributo  di  cui  al
comma 3 al Fondo regionale per l'occupazione  dei  disabili,  per  le
aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che  comportano
il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore  al
60 per cento, la procedura di esonero prevista dal presente  articolo
e' sostituita da  un'autocertificazione  del  datore  di  lavoro  che
attesta  l'esclusione  dei  lavoratori  interessati  dalla  base   di
computo". 
  3.  Nel  perseguimento  dell'obiettivo  di  riduzione  degli  oneri
amministrativi definito in sede di Unione  europea,  con  le  risorse
disponibili  a  legislazione  vigente,  le  autorita'  amministrative
indipendenti di vigilanza  e  garanzia  effettuano,  nell'ambito  dei
propri ordinamenti,  la  misurazione  degli  oneri  amministrativi  a
carico delle imprese con l'obiettivo di ridurre tali oneri  entro  il
31 dicembre 2012, proponendo le misure  legislative  e  regolamentari
ritenute idonee a realizzare tale riduzione. 
                               Art. 7 
 
 
                       Semplificazione fiscale 
 
  1. Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle  imprese  e
piu' in generale  sui  contribuenti,  alla  disciplina  vigente  sono
apportate modificazioni cosi' articolate: 
  a) esclusi i casi straordinari di controlli per  salute,  giustizia
ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte
di  qualsiasi   autorita'   competente   deve   essere   oggetto   di
programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento  tra
i vari  soggetti  interessati  al  fine  di  evitare  duplicazioni  e
sovrapposizioni nell'attivita' di controllo. Codificando  la  prassi,
la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso  le
imprese, opera, per quanto possibile, in borghese; 
    b)  abolizione,   per   lavoratori   dipendenti   e   pensionati,
dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a  detrazioni
per familiari a carico. L'obbligo sussiste solo in caso di variazione
dei dati; 
    c) abolizione  di  comunicazioni  all'Agenzia  delle  entrate  in
occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36  per
cento; 
    d) i contribuenti in regime di contabilita' semplificata  possono
dedurre fiscalmente l'intero costo, per singole spese non superiori a
1.000 euro, nel periodo d'imposta in cui ricevono la fattura; 
    e)  abolizione  della  comunicazione  telematica  da  parte   dei
contribuenti per acquisti d'importo superiore a 3.000 euro in caso di
pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat; 
    f) i contribuenti non devono fornire informazioni che siano  gia'
in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi
possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni; 
    g) la richiesta per rimborso d'imposta fatta dal contribuente  in
dichiarazione puo' essere mutata in richiesta di compensazione  entro
120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa; 
    h) i versamenti e gli  adempimenti,  anche  se  solo  telematici,
previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria
che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati  al
primo giorno lavorativo successivo; 
    i) estensione del regime di contabilita' semplificata a 400  mila
euro di ricavi, per le imprese di servizi,  e  a  700  mila  euro  di
ricavi per le altre imprese; 
    l) abolizione della compilazione della scheda carburante in  caso
di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate; 
    m) attenuazione del principio del "solve et repete". In  caso  di
richiesta di sospensione giudiziale  degli  atti  esecutivi,  non  si
procede all'esecuzione fino alla decisione  del  giudice  e  comunque
fino al centoventesimo giorno; 
    n) per favorire  la  tutela  dei  propri  diritti  da  parte  dei
contribuenti, semplificazioni in tema di  riscossione  di  contributi
previdenziali risultanti da liquidazione,  controllo  e  accertamento
delle dichiarazioni dei redditi; 
    o) abolizione, per importi minori, della richiesta  per  ottenere
la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo  delle
dichiarazioni e alla liquidazione di redditi  soggetti  a  tassazione
separata, ed esclusione della fideiussione per la prima rata; 
    p) innalzamento a 10 mila euro della soglia di  valore  dei  beni
d'impresa per i quali  e'  possibile  ricorrere  ad  attestazione  di
distruzione mediante atto notorio; 
    q) innalzamento a 300 euro dell'importo per potere riepilogare in
un solo documento le fatture ricevute nel mese; 
    r) concentrazione in unica scadenza dei termini entro i quali gli
enti pubblici effettuano i versamenti fiscali con il modello F24 EP; 
    s) e'  del  10  per  cento  l'aliquota  IVA  dovuta  per  singolo
contratto di somministrazione di gas naturale per  la  combustione  a
fini civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato); 
    t) nuova opportunita' di rideterminazione del valore di  acquisto
dei terreni edificabili e  delle  partecipazioni  non  negoziate  nei
mercati  regolamentati,  attraverso  il   pagamento   di   un'imposta
sostitutiva. 
    t-bis) riconoscimento del requisito di ruralita' dei fabbricati. 
  2. In funzione di quanto previsto al comma 1,  sono  introdotte  le
seguenti disposizioni: 
    a)  al  fine  di  ridurre  al  massimo  la  possibile   turbativa
nell'esercizio delle attivita' delle imprese di  cui  all'articolo  2
dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003, recante "Raccomandazione  della  Commissione  relativa
alla  definizione  delle  microimprese,  piccole  e  medie  imprese",
nonche' di evitare duplicazioni e sovrapposizioni  nell'attivita'  di
controllo nei riguardi di  tali  imprese,  assicurando  altresi'  una
maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione  di
sprechi nell'attivita' amministrativa, gli accessi dovuti a controlli
di  natura  amministrativa  disposti  nei  confronti  delle  predette
imprese devono essere oggetto di programmazione da parte  degli  enti
competenti e  di  coordinamento  tra  i  vari  soggetti  interessati.
Conseguentemente: 
      1) a livello statale, con decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, da adottare entro novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono disciplinati modalita' e termini idonei a garantire una concreta
programmazione dei  controlli  in  materia  fiscale  e  contributiva,
nonche' il piu' efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso
i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della
Guardia di Finanza, dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato e dell'INPS e  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali - Direzione generale per l'attivita' ispettiva, dando, a  tal
fine,  il  massimo  impulso  allo  scambio  telematico  di   dati   e
informazioni fra le citate Amministrazioni. Con il  medesimo  decreto
e' altresi' assicurato che, a fini di coordinamento,  ciascuna  delle
predette Amministrazioni informa preventivamente le altre dell'inizio
di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse  eventuali
elementi acquisiti utili ai fini  delle  attivita'  di  controllo  di
rispettiva competenza. Gli appartenenti al  Corpo  della  Guardia  di
finanza, per quanto possibile, eseguono gli accessi in borghese; 
      2) a livello substatale, gli  accessi  presso  i  locali  delle
imprese disposti dalle  amministrazioni  locali  inserite  nel  conto
economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  ivi
comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e le  aziende
ed agenzie regionali e  locali  comunque  denominate,  devono  essere
oggetto di programmazione periodica. Il coordinamento  degli  accessi
e' affidato al comune, che puo' avvalersi delle camere di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura competenti  per  territorio.  Le
amministrazioni   interessate   provvedono    all'attuazione    delle
disposizioni di cui al  presente  numero  nell'ambito  delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
      3) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214; 
      4) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214; 
      5) le disposizioni di cui ai numeri 1)-4) non si  applicano  ai
controlli ed agli accessi in materia di repressione dei  reati  e  di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui  al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' a quelli funzionali
alla  tutela  dell'igiene  pubblica,  della   pubblica   incolumita',
dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si applicano altresi'  ai
controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni
di necessita' ed urgenza; 
    b)  le  disposizioni  di  cui  alla  lettera   a)   costituiscono
attuazione dei principi  di  cui  all'articolo  117,  secondo  comma,
lettere e), m), p) e r), della Costituzione nonche' dei  principi  di
cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 dicembre 2006 e della  normativa  comunitaria  in  materia  di
microimprese, piccole e medie imprese. Le Regioni a statuto  speciale
e le Province autonome  di  Trento  e  Bolzano  adeguano  la  propria
legislazione alle disposizioni di cui  alla  lettera  a),  secondo  i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione; 
    c) dopo il secondo periodo del comma  5  dell'articolo  12  della
legge 27 luglio 2000, n. 212,  recante  disposizioni  in  materia  di
Statuto dei diritti del contribuente, e' aggiunto  il  seguente:  "Il
periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo
periodo, cosi' come l'eventuale proroga ivi prevista, non puo' essere
superiore a quindici giorni lavorativi  contenuti  nell'arco  di  non
piu' di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica  sia  svolta
presso la sede di imprese in contabilita' semplificata  e  lavoratori
autonomi. In  entrambi  i  casi,  ai  fini  del  computo  dei  giorni
lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva  presenza
degli operatori civili o  militari  dell'Amministrazione  finanziaria
presso la sede del contribuente."; 
    d) le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge  27  luglio
2000, n. 212, concernente disposizioni  in  materia  di  statuto  dei
diritti  del  contribuente,  si  applicano  anche  nelle  ipotesi  di
attivita'  ispettive  o  di  controllo  effettuate  dagli   enti   di
previdenza e assistenza obbligatoria; 
    e)  all'articolo  23,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
      1) al secondo periodo: 
        1.1) le parole "agli articoli 12 e 13" sono sostituite  dalle
seguenti: all'articolo 12"; 
        1.2) la parola "annualmente" e' soppressa; 
      2) e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "La  dichiarazione
ha effetto anche per i periodi  di  imposta  successivi.  L'omissione
della comunicazione relativa alle variazioni comporta  l'applicazione
delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni"; 
    f) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106; 
    g) i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze  nonche'
i provvedimenti, comunque denominati, degli organi di  vertice  delle
relative  articolazioni,  delle  agenzie  fiscali,  degli   enti   di
previdenza e assistenza obbligatoria,  sono  adottati  escludendo  la
duplicazione  delle  informazioni  gia'  disponibili  ai   rispettivi
sistemi   informativi,    salvo    le    informazioni    strettamente
indispensabili per il corretto adempimento e per il  pagamento  delle
somme, dei tributi e contributi dovuti; 
    h) le agenzie fiscali e  gli  enti  di  previdenza  e  assistenza
obbligatoria e il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
possono stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base  alla
legislazione vigente, apposite  convenzioni  con  le  Amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165,  gli  enti  pubblici  economici  e  le  Autorita'
amministrative indipendenti per acquisire, in via  telematica,  ((nel
rispetto dei principi di cui agli articoli 20, commi 2 e 4, e 22  del
decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,))  i  dati   e   le
informazioni  personali  ((,  anche  sensibili)),  anche   in   forma
disaggregata, che gli stessi detengono per obblighi istituzionali  al
fine di ridurre gli adempimenti  dei  cittadini  e  delle  imprese  e
rafforzare  il  contrasto  alle  evasioni  e  alle   frodi   fiscali,
contributive nonche' per accertare  il  diritto  e  la  misura  delle
prestazioni previdenziali, assistenziali e di  sostegno  al  reddito.
Con la convenzione sono indicati i motivi  che  rendono  necessari  i
dati e le informazioni medesime. La mancata fornitura dei dati di cui
alla presente lettera costituisce evento  valutabile  ai  fini  della
responsabilita' disciplinare e, ove  ricorra,  della  responsabilita'
contabile; 
    i) all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica  22
luglio 1998, n. 322, dopo il comma 8-bis  e'  aggiunto  il  seguente:
"8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive possono essere integrate  dai  contribuenti  per
modificare  la  originaria  richiesta  di   rimborso   dell'eccedenza
d'imposta  esclusivamente  per   la   scelta   della   compensazione,
sempreche' il rimborso stesso non sia stato  gia'  erogato  anche  in
parte, mediante dichiarazione da presentare entro  120  giorni  dalla
scadenza  del  termine  ordinario  di   presentazione,   secondo   le
disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando  modelli  conformi  a
quelli approvati  per  il  periodo  d'imposta  cui  si  riferisce  la
dichiarazione."; 
    l) gli adempimenti  ed  i  versamenti  previsti  da  disposizioni
relative  a  materie  amministrate  da  articolazioni  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorche'
previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che  devono  essere
effettuati nei confronti delle  medesime  articolazioni  o  presso  i
relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo,
sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo; 
    m) all'articolo 18, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,  le
parole "lire seicento milioni" e "lire un miliardo" sono  sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "400.000 euro" e "700.000 euro"; 
    n) al fine di semplificare  le  procedure  di  riscossione  delle
somme dovute in base agli avvisi di accertamento emessi  dall'Agenzia
delle entrate, contenenti l'intimazione ad adempiere  all'obbligo  di
pagamento  degli  importi   negli   stessi   indicati,   nonche'   di
razionalizzare gli oneri a carico dei  contribuenti  destinatari  dei
predetti atti, all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, alinea, la  parola  "notificati"  e'  sostituita
dalla seguente: "emessi"; 
      2) al comma 1, lettera a): 
        2.1) dopo le parole  "delle  imposte  sui  redditi",  ovunque
ricorrano, sono aggiunte le seguenti: ", dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive"; 
        2.2) nel  secondo  periodo,  dopo  la  parola  "sanzioni"  e'
soppressa la seguente: ", anche"; 
        2.3) nel terzo periodo, dopo le parole "entro sessanta giorni
dal ricevimento della raccomandata;" sono aggiunte le  seguenti:  "la
sanzione  amministrativa  prevista  dall'articolo  13   del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non  si  applica  nei  casi  di
omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei  termini
di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati"; 
      3) al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo:  "L'esecuzione  forzata  e'  sospesa  per  un   periodo   di
centottanta giorni  dall'affidamento  in  carico  agli  agenti  della
riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale  sospensione  non
si applica con riferimento  alle  azioni  cautelari  e  conservative,
nonche' ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a  tutela
del creditore"; 
      3-bis) al comma  1,  lettera  c),  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Nell'ipotesi di cui alla presente lettera,  e  ove
gli agenti  della  riscossione,  successivamente  all'affidamento  in
carico degli atti di cui alla lettera a),  vengano  a  conoscenza  di
elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di  pregiudicare  la
riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b)"; 
      4) al comma 1, lettera e), dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente:   "Ai   fini   dell'espropriazione   forzata   l'esibizione
dell'estratto dell'atto  di  cui  alla  lettera  a),  come  trasmesso
all'agente della riscossione con  le  modalita'  determinate  con  il
provvedimento di cui alla  lettera  b),  tiene  luogo,  a  tutti  gli
effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in  tutti  i  casi  in  cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza."; 
    o) All'articolo 21  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma  1  sono
aggiunti i seguenti: 
     "1-bis.  Al   fine   di   semplificare   gli   adempimenti   dei
contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di  cui  al
comma 1,  effettuate  nei  confronti  di  contribuenti  non  soggetti
passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e' escluso  qualora
il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito,  di
debito  o  prepagate  emesse   da   operatori   finanziari   soggetti
all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7,  sesto  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
605. 
     1-ter.  Gli  operatori  finanziari   soggetti   all'obbligo   di
comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605  che  emettono
carte di credito, di debito o prepagate, comunicano all'Agenzia delle
entrate le operazioni di cui al comma 1-bis in relazione  alle  quali
il  pagamento  dei  corrispettivi  sia  avvenuto  mediante  carte  di
credito, di debito o  prepagate  emesse  dagli  operatori  finanziari
stessi, secondo modalita' e termini stabiliti con  provvedimento  del
Direttore dell'Agenzia delle entrate."; 
    p) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica  10
novembre 1997, n. 444 - recante il regolamento per la semplificazione
delle annotazioni  da  apporre  sulla  documentazione  relativa  agli
acquisti di carburanti per autotrazione - dopo il comma 3 e' inserito
il seguente: 
      "3-bis. In deroga a quanto stabilito al  comma  1,  i  soggetti
all'imposta sul  valore  aggiunto  che  effettuano  gli  acquisti  di
carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di  debito
o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo
di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  605,  non  sono
soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante  previsto  dal
presente regolamento".; 
    q) la lettera a), del comma 1, dell'articolo 1  del  decreto  del
Ministro delle  finanze  di  concerto  con  il  Ministro  dei  lavori
pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, e' sostituita dalla seguente: 
      " a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati  catastali
identificativi dell'immobile  e  se  i  lavori  sono  effettuati  dal
detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne  costituisce
titolo e gli  altri  dati  richiesti  ai  fini  del  controllo  della
detrazione e a conservare ed  esibire  a  richiesta  degli  uffici  i
documenti  che  saranno  indicati  in  apposito   Provvedimento   del
Direttore dell'Agenzia delle entrate."; 
    r) l'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,
e' abrogato; 
    s) all'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, nel comma 3, in fine sono aggiunti i seguenti periodi: "I costi,
concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese  di
competenza di due periodi  d'imposta,  in  deroga  all'articolo  109,
comma 2, lettera b), sono  deducibili  nell'esercizio  nel  quale  e'
stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si  applica
solo nel caso in cui l'importo del costo indicato  dal  documento  di
spesa non sia superiore a euro 1.000."; 
    t)  al  fine  di  semplificare  ed  uniformare  le  procedure  di
iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto
nazionale della Previdenza sociale, compresi i contributi ed i  premi
previdenziali ed assistenziali  di  cui  al  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 462, assicurando in tal  modo  l'unitarieta'  nella
gestione operativa della  riscossione  coattiva  di  tutte  le  somme
dovute all'Istituto, sono introdotte le seguenti disposizioni: 
      1) l'articolo 32-bis del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.
185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' abrogato; 
      2) le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, relative al recupero, tramite avviso di addebito
con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici  dell'INPS,  delle
somme a qualunque titolo dovute all'Istituto, si riferiscono anche ai
contributi e  premi  previdenziali  ed  assistenziali  risultanti  da
liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia  delle
entrate in base alle dichiarazioni dei redditi,  fatto  salvo  quanto
disposto dal numero 3) della presente lettera; 
      3)  resta  ferma  la  competenza  dell'Agenzia  delle   entrate
relativamente all'iscrizione a  ruolo  dei  contributi  e  dei  premi
previdenziali ed assistenziali  di  cui  al  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n.  462,  nonche'  di  interessi  e  di  sanzioni  per
ritardato o omesso versamento che risultano dovuti: 
        3.1) per gli anni d'imposta 2007 e 2008 in  base  agli  esiti
dei controlli automatici e formali di cui agli articoli  2  e  3  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462; 
        3.2) per gli anni d'imposta 2006 e successivi  in  base  agli
accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009; 
    u) all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1: 
      1.1) al primo periodo, le parole «se superiori a duemila euro,»
sono soppresse; 
      1.2) al secondo periodo: 
        1.2.1) le parole «Se le somme  dovute  sono  superiori»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «Se  l'importo  complessivo  delle  rate
successive alla prima e' superiore»; 
        1.2.2) dopo le parole «comprese quelle a titolo  di  sanzione
in misura piena,» sono inserite le seguenti: «dedotto l'importo della
prima rata,»; 
        1.3) al terzo periodo, dopo  le  parole  «comprese  quelle  a
titolo di sanzione in misura piena» sono  inserite  le  seguenti:  «,
dedotto l'importo della prima rata»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
      3) al comma 6: 
        3.1) al primo periodo, le parole «, superiori  a  cinquecento
euro,» sono soppresse; 
        3.2) il secondo periodo e' soppresso; 
      3-bis) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
        "6-bis. Le rate previste dal presente articolo possono essere
anche di  importo  decrescente,  fermo  restando  il  numero  massimo
stabilito"; 
    u-bis)  all'articolo  77  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e  successive  modificazioni,
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
      "2-bis. L'agente della riscossione e' tenuto  a  notificare  al
proprietario dell'immobile una  comunicazione  preventiva  contenente
l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute  entro  il
termine di trenta giorni, sara' iscritta l'ipoteca di  cui  al  comma
1"; 
    v) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106; 
    z)  all'articolo  2,  comma  4,  lettera  b),  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, le parole "lire
dieci milioni" sono sostituite con le seguenti "euro 10.000"; 
    aa) all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica  9
dicembre 1996, n. 695, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) al comma 1 le parole  "lire  trecentomila"  sono  sostituite
dalla seguenti: "euro 300; 
      2) al comma 6 le parole  "lire  trecentomila"  sono  sostituite
dalla  seguenti:  "euro  300"  e  le  parole  "al   comma   5"   sono
sostituitedalle seguenti: "all'articolo 25, primo comma, del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"; 
      3) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente comma  "6-bis.  Per
le fatture emesse a norma del  secondo  comma  dell'articolo  17  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni, si applicano le disposizioni dei commi 1  e
6 del presente articolo."; 
    bb) all'articolo 32-ter del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le somme di
cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di  scadenza.
Se il termine scade di sabato o di giorno festivo  il  versamento  e'
tempestivo se  effettuato  il  primo  giorno  lavorativo  successivo.
Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo
di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonche'  il
termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della  legge  29  dicembre
1990, n. 405, per  il  pagamento  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
dovuta a titolo  di  acconto  del  versamento  relativo  al  mese  di
dicembre".  Le  disposizioni  introdotte  dal  presente   numero   si
applicano a partire dal 1° luglio 2011; 
      2) al comma 3 le parole:  "Ai  versamenti  eseguiti  nel  corso
dell'anno  2008"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Ai  versamenti
relativi ai periodi d'imposta in corso  al  31  dicembre  degli  anni
2008, 2009 e 2010, da eseguire"; sono altresi' soppresse  le  parole:
"previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
n. 471, e successive modificazioni,"; 
    cc) le disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta
sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi  civili,
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26,
trovano applicazione con riferimento ad  ogni  singolo  contratto  di
somministrazione di gas naturale  per  combustione  per  usi  civili,
indipendentemente dal numero di unita' immobiliari riconducibili allo
stesso, sia con riguardo alla misura delle aliquote di accisa di  cui
all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  sia
con riguardo al limite di 480 metri cubi annui di cui al n.  127-bis)
della tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633; 
    cc-bis) per garantire il pieno rispetto dei principi del  diritto
dell'Unione europea in materia di imposta  sul  valore  aggiunto  sui
tabacchi lavorati, all'articolo 39-sexies, comma 1, del  testo  unico
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: "Per le cessioni e per  le  importazioni
di tabacchi lavorati effettuate  prima  dell'immissione  al  consumo,
l'imposta e' applicata in  base  al  regime  ordinario  previsto  dal
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633.
Resta ferma l'applicabilita', ove ne  ricorrano  i  presupposti,  del
regime di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30  agosto  1993,  n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.
427,  e  successive  modificazioni".  Le  disposizioni  di  cui  alla
presente lettera si applicano a decorrere dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto; 
    cc-ter) all'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.
427,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      1) al comma 1: 
        1.1) alla lettera a), dopo le parole: "depositi fiscali" sono
inserite le seguenti: "di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera  e),
del testo unico di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, e successive modificazioni"; 
        1.2) alla lettera b), dopo  le  parole:  "depositi  doganali"
sono  inserite  le  seguenti:  "di  cui  all'articolo  525,   secondo
paragrafo, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del  2
luglio 1993, e successive modificazioni"; 
      2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "dei  beni  dal
deposito" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi quelli  relativi
ai dati di cui al comma 6, ultimo periodo,"; 
      3) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole:  "previa   prestazione   di   idonea   garanzia   commisurata
all'imposta. La prestazione  della  garanzia  non  e'  dovuta  per  i
soggetti certificati ai sensi dell'articolo  14-bis  del  regolamento
(CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993,  e  successive
modificazioni, e per quelli esonerati ai sensi dell'articolo  90  del
testo unico delle disposizioni legislative in  materia  doganale,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23  gennaio  1973,  n.
43"; 
      4) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Fino
all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche
dati delle Agenzie fiscali, il soggetto  che  procede  all'estrazione
comunica, altresi', al gestore del deposito IVA i dati relativi  alla
liquidazione dell'imposta di cui al presente  comma,  anche  ai  fini
dello svincolo della garanzia di cui  al  comma  4,  lettera  b);  le
modalita'   di   integrazione   telematica   sono    stabilite    con
determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane,  di  concerto
con il direttore dell'Agenzia delle entrate"; 
    dd) al comma 2 dell'articolo  2  del  decreto-legge  24  dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21febbraio
2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      1)  al  primo  periodo,  le  parole  "1°  gennaio  2010"   sono
sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2011"; 
      2) al secondo  periodo.,  le  paro1e  "31  ottobre  2010"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012"; 
      3)  al  terzo  periodo,  le  parole  "'31  ottobre  2010"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012"; 
    dd-bis)   tra   i   soggetti   che   possono   avvalersi    della
rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni nei termini e
con le modalita' stabiliti dalle disposizioni di cui alla lettera dd)
sono incluse le societa' di capitali i cui beni, per  il  periodo  di
applicazione delle disposizioni di cui agli  articoli  5  e  7  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448,  e  successive  modificazioni,  siano
stati oggetto di misure cautelari e che  all'esito  del  giudizio  ne
abbiano riacquistato la piena titolarita'; 
    ee) i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori
di   acquisto   di   partecipazioni   non   negoziate   nei   mercati
regolamentati, ovvero dei valori di acquisto dei terreni  edificabili
e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7  della  legge
28 dicembre  2001,  n.  448,  qualora  abbiano  gia'  effettuato  una
precedente rideterminazione del valore  dei  medesimi  beni,  possono
detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la  nuova  rivalutazione
l'importo relativo all'imposta sostitutiva gia' versata. Al fine  del
controllo della legittimita' della detrazione, con  il  provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del  modello
di dichiarazione dei redditi, sono individuati  i  dati  da  indicare
nella dichiarazione stessa. 
    ff) i soggetti che non  effettuano  la  detrazione  di  cui  alla
lettera ee) possono chiedere il rimborso  della  imposta  sostitutiva
gia' pagata, ai sensi dell'articolo 38  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il termine di decadenza
per la richiesta  di  rimborso  decorre  dalla  data  del  versamento
dell'intera  imposta  o  della   prima   rata   relativa   all'ultima
rideterminazione effettuata. L'importo del rimborso non  puo'  essere
comunque   superiore   all'importo   dovuto   in   base    all'ultima
rideterminazione del valore effettuata; 
    gg) le disposizioni di cui alla lettera ff) si applicano anche ai
versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente
decreto; nei casi in cui a tale data il termine di decadenza  per  la
richiesta di rimborso risulta essere scaduto, la stessa  puo'  essere
effettuata entro il termine di dodici mesi a decorrere dalla medesima
data. 
    gg-bis) all'articolo 1, comma 299, della legge 23 dicembre  2005,
n. 266,  le  parole:  ",  succedute  alle  Istituzioni  pubbliche  di
assistenza e beneficenza" sono soppresse; 
    gg-ter) a decorrere dal 31 dicembre 2012, in deroga alle  vigenti
disposizioni, la societa' Equitalia  Spa,  nonche'  le  societa'  per
azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo  3,  comma  7,
del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248,  e  la  societa'
Riscossione  Sicilia  Spa  cessano  di  effettuare  le  attivita'  di
accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle
entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e  delle  societa'  da
essi partecipate; 
    gg-quater) a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter),  i
comuni effettuano la  riscossione  coattiva  delle  proprie  entrate,
anche tributarie: 
      1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di  cui
al regio decreto 14 aprile  1910,  n.  639,  che  costituisce  titolo
esecutivo, nonche' secondo le disposizioni del titolo II del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in  quanto
compatibili, comunque nel rispetto dei  limiti  di  importo  e  delle
condizioni stabilite per gli agenti  della  riscossione  in  caso  di
iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare; 
      2) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214; 
    gg-quinquies) in tutti i casi di riscossione coattiva  di  debiti
fino a euro  duemila  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla
data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  le  azioni
cautelari ed esecutive  sono  precedute  dall'invio,  mediante  posta
ordinaria, di due  solleciti  di  pagamento,  il  secondo  dei  quali
decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo; 
    gg-sexies) ai fini di cui alla lettera gg-quater), il  sindaco  o
il legale rappresentante della societa' nomina uno o piu'  funzionari
responsabili  della  riscossione,  i  quali  esercitano  le  funzioni
demandate  agli  ufficiali  della  riscossione  nonche'  quelle  gia'
attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di
cui  al  regio  decreto  14  aprile  1910,  n.  639.   I   funzionari
responsabili  sono  nominati  fra  persone  la  cui  idoneita'   allo
svolgimento  delle  predette   funzioni   e'   accertata   ai   sensi
dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999,  n.  112,  e
successive modificazioni; 
    gg-septies) in conseguenza delle disposizioni di cui alle lettere
da gg-ter) a gg-sexies): 
      1) all'articolo 4 del decreto-legge 24 settembre 2002, n.  209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.  265,
i commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies sono abrogati;(7) 
      2) all'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007,  n.
244, le parole  da:  "degli  enti  locali"  fino  a:  "dati  e"  sono
sostituite dalle seguenti: "tributarie o patrimoniali delle  regioni,
delle province e dei comuni se effettuata in forma diretta o mediante
le societa' di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b),  numero  3),
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  e'  consentito  di
accedere ai dati e alle"; 
      3) il comma 2 dell'articolo 36 del  decreto-legge  31  dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2008, n. 31, e' abrogato;(7) 
      4) il comma 28-sexies dell'articolo  83  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e' abrogato; 
    gg-octies) in caso  di  cancellazione  del  fermo  amministrativo
iscritto sui beni mobili registrati ai  sensi  dell'articolo  86  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e
successive modificazioni, il debitore non e' tenuto al  pagamento  di
spese ne' all'agente  della  riscossione  ne'  al  pubblico  registro
automobilistico gestito dall'Automobile  Club  d'Italia  (ACI)  o  ai
gestori degli altri pubblici registri; 
    gg-novies) all'articolo 47 del decreto  legislativo  31  dicembre
1992, n. 546, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      "5-bis. L'istanza di sospensione e'  decisa  entro  centottanta
giorni dalla data di presentazione della stessa"; 
    gg-decies) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16; 
    gg-undecies) all'articolo 76 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e  successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        "1.  Il  concessionario  puo'  procedere   all'espropriazione
immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui  si  procede
supera complessivamente: 
        a) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta  a  ruolo  sia
contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede  e
il debitore sia proprietario  dell'unita'  immobiliare  dallo  stesso
adibita a propria abitazione principale, ai sensi  dell'articolo  10,
comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
        b) ottomila euro, negli altri casi"; 
      2)  al  comma  2,  le  parole:  "all'importo   indicato"   sono
sostituite dalle seguenti: "agli importi indicati". 
  2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. 
  2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. 
  2-quater.  COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  6  DICEMBRE  2011,  N.  201,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. 
  2-quinquies.  All'articolo  15,  primo  comma,  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive
modificazioni, le parole: "la meta'" sono sostituite dalle  seguenti:
"un terzo". 
  2-sexies. All'articolo 30, comma  1,  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   602,   e   successive
modificazioni, dopo la parola: "ruolo" sono inserite le seguenti:  ",
esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi,". 
  2-septies. La disposizione dell'articolo 30, comma 1,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  come  da
ultimo modificato  dal  comma  2-sexies  del  presente  articolo,  si
applica ai ruoli consegnati a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  2-octies. All'articolo 1, comma 150, della legge 24 dicembre  2007,
n. 244, le parole: "tre  punti  percentuali"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "un punto percentuale". 
  2-novies. All'articolo 19, comma  1,  secondo  periodo,  del  testo
unico di cui al decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e
successive  modificazioni,  le  parole:   "La   Direzione   regionale
dell'Agenzia delle dogane" sono sostituite dalle seguenti: "L'Ufficio
delle dogane". 
    

-------------
AGGIORNAMENTO (7)
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art.  29,  comma
5-bis) che "L'abrogazione delle disposizioni  previste  dall'articolo
7, comma 2, lettera gg-septies), numeri 1) e 3), del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106, acquista efficacia a  decorrere  dalla  data  di
applicazione  delle  disposizioni  di  cui  alle  lettere  gg-ter)  e
gg-quater) del medesimo comma 2".

    
                               Art. 8 
 
 
                          Impresa e Credito 
 
  1. Per agevolare il reinserimento nel lavoro delle donne  prive  di
un regolare impiego, al decreto legislativo  10  settembre  2003,  n.
276, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 54, comma 1, lettera e), dopo le parole"qualsiasi
eta'" sono aggiunte le seguenti:"prive  di  un  impiego  regolarmente
retribuito da almeno sei mesi"; 
    b) all'articolo 59,  comma  3,  le  parole"  n.  2204/2002  della
Commissione, del 5 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee il 13 dicembre 2002"  sono  sostituite  dalle
seguenti:"n. 800/2008 della Commissione , del 6 agosto 2008 ((...))". 
  2. Per ampliare il campo di applicazione dei  soggetti  beneficiari
del regime di attrazione europea, al comma  1  dell'articolo  41  del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, dopo le  parole  "che  intraprendono  in  Italia  nuove
attivita' economiche" sono inserite le parole ", comprese  quelle  di
direzione e coordinamento," ((ed e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo:    "La    normativa    dello    Stato    membro    prescelta
dall'interpellante che trova applicazione e' quella vigente nel primo
giorno del periodo di imposta  nel  corso  del  quale  e'  presentata
l'istanza di interpello")). 
  3. Per accelerare la chiusura delle  procedure  di  amministrazione
straordinaria che si protraggono da  molti  anni  si  dispone  quanto
segue: 
    a) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, i commissari liquidatori nominati a norma  dell'articolo  1,
comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle  procedure  di
amministrazione  straordinaria  disciplinate  dal  decreto-legge   30
gennaio 1979, n. 26, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3
aprile 1979, n. 95, per le quali non risultino avviate le  operazioni
di chiusura, provvedono a pubblicare un  invito  per  la  ricerca  di
terzi assuntori di concordati  da  proporre  ai  creditori,  a  norma
dell'articolo 214 del regio decreto16 marzo 1942, n. 267,  e  secondo
gli indirizzi impartiti dal Ministero dello sviluppo economico, dando
preferenza alle proposte riguardanti tutte  le  societa'  del  gruppo
poste in amministrazione straordinaria; 
    b) in caso di mancata individuazione  dell'assuntore,  entro  sei
mesi dalla conclusione dei procedimenti di cui ((alla lettera a)  )),
il commissario liquidatore avvia la procedura di cui agli  ((articoli
da 69 a 77)) del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270; 
    c) al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,  sono  apportate
le seguenti modifiche : 
      (( 01)  all'articolo  38,  dopo  il  comma  2  e'  inserito  il
seguente: 
        "2-bis. Nei casi di  cui  all'articolo  50-bis,  il  Ministro
dello   sviluppo   economico   puo'   nominare   lo   stesso   organo
commissariale")); 
      1) dopo l'articolo 50 e' aggiunto il seguente: 
      "Art. 50-bis. (Cessione di azienda o ramo  d'azienda  nell'anno
anteriore la dichiarazione di insolvenza). 1. Nel caso di cessione di
azienda o di ramo d'azienda che  costituisca  l'attivita'  prevalente
dell'impresa cessionaria, in qualsiasi  forma  attuata,  qualora  per
l'impresa cedente e l'impresa cessionaria sia intervenuta,  anche  in
tempi  diversi,  la  dichiarazione  dello  stato  di  insolvenza  con
conseguente apertura della procedura di amministrazione straordinaria
per entrambe, entro un anno dall'avvenuta cessione, l'impresa cedente
risponde in solido con l'impresa cessionaria  dei  debiti  da  questa
maturati fino alla data dell'insolvenza. 
      "2) all'articolo 55, dopo il comma 1, e' aggiunto  il  seguente
comma: 
        1-bis. Ai fini dell'applicazione  dell'articolo  50  bis,  il
Ministro dello sviluppo  economico  adotta  le  direttive  idonee  ad
assicurare  che  i  programmi  delle  procedure  siano  coordinati  e
finalizzati alla salvaguardia  dell'unita'  operativa  dei  complessi
aziendali dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria."; 
      3) ((Gli articoli 38, comma 2-bis,  50-bis  e  55  del  decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270)), come modificato dalle precedenti
lettere  si  applicano  anche  alle  procedure   di   amministrazione
straordinaria in corso di svolgimento alla data di entrata in  vigore
della  presente  disposizione.  ((In  tal  caso,  il  Ministro  dello
sviluppo economico puo', entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  nominare  un
nuovo e unico organo commissariale. I commissari  in  carica  cessano
dall'incarico alla data della nomina del nuovo organo))." 
      4) l'articolo 47, ((comma 1,)), e' sostituito dal seguente: 
        "1.  L'ammontare  del  compenso  spettante   al   commissario
giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di
sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione  sono  determinati
con regolamento del Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  I  criteri   di
determinazione del compenso dei Commissari straordinari devono  tener
conto dell'impegno connesso alla gestione dell'esercizio dell'impresa
e  dei  risultati  conseguiti   dalla   procedura   con   riferimento
all'attuazione  dell'indirizzo  programmatico   prescelto   a   norma
dell'articolo 27, comma  2,  e  del  raggiungimento  degli  obiettivi
fissati nel programma in ordine ai tempi e al grado di  soddisfazione
dei  creditori  e  al  complessivo  costo  della  procedura.  Per  la
liquidazione  del  compenso   ai   commissari   straordinari,   trova
applicazione l'articolo 39, commi 2, 3 e 4 ((, del regio decreto)) 16
marzo 1942, n. 267" 
      5) ((al comma 1)) dell'articolo 56,  dopo  la  lettera  d),  e'
aggiunta la seguente: 
        "(( d-bis) )) i costi generali e  specifici  complessivamente
stimati per l'attuazione della procedura, con esclusione del compenso
dei commissari e del comitato di sorveglianza." . 
  4. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale dei  flussi  di
credito per gli investimenti a medio-lungo termine  delle  piccole  e
medie  imprese  del  Mezzogiorno  e  sostenere  progetti  etici   nel
Mezzogiorno, sono apportate le modificazioni che seguono: 
    a) possono  essere  emessi  specifici  Titoli  di  Risparmio  per
l'Economia Meridionale (di  seguito  "Titoli")  da  parte  di  banche
italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad  operare  in
Italia, in osservanza delle previsioni del ((testo unico delle  leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1º
settembre 1993, n. 385, e delle)) relative disposizioni di attuazione
delle Autorita' creditizie. 
    b)  i  Titoli  sono  strumenti  finanziari  aventi  scadenza  non
inferiore a diciotto mesi; sono titoli nominativi ovvero al portatore
e corrispondono interessi con periodicita'  almeno  annuale;  possono
essere sottoscritti da persone fisiche  non  esercenti  attivita'  di
impresa; sono assoggettati alla disciplina del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione  I;  non
sono strumenti finanziari subordinati,  irredimibili  o  rimborsabili
previa autorizzazione della Banca d'Italia di  cui  all'articolo  12,
comma 7, del ((testo unico di cui al citato  decreto  legislativo  n.
385 del 1993)), ne' altri strumenti  computabili  nel  patrimonio  di
vigilanza. 
    c) le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239
si applicano agli strumenti finanziari ((di cui alle lettere a) e  b)
del presente comma)). Sugli interessi  relativi  ai  suddetti  titoli
l'imposta sostitutiva  di  cui  all'articolo  2  del  citato  decreto
legislativo n. 239 del 1996 si applica nella misura del 5 per  cento.
Per  i  rapporti  di  gestione  individuale  di  portafoglio  di  cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,  gli
interessi e gli altri proventi dei titoli di cui alla lettera a)  non
concorrono alla determinazione del risultato della  gestione  secondo
le disposizioni di cui alla lettera d). 
    d) i  Titoli  possono  essere  emessi  per  un  importo  nominale
complessivo massimo di 3 miliardi di euro annui. Il predetto  importo
e' eventualmente modificato entro il 31  gennaio  di  ogni  anno  con
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  di  natura  non
regolamentare. 
    e) per ciascun gruppo bancario il limite massimo di emissione  e'
pari al 20 per cento dell'importo nominale complessivo annuo ((di cui
alla lettera d) )). Per singole banche non facenti parte di un gruppo
bancario, il limite massimo  e'  del  5  per  cento.  In  ogni  caso,
l'emissione di Titoli ((di cui alle lettere da a) a d)  ))  non  puo'
superare il 30 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato  del
gruppo bancario o individuale della banca non  facente  parte  di  un
gruppo bancario. 
    f) con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
natura non regolamentare sono stabilite eventuali ulteriori modalita'
attuative e di monitoraggio dei Titoli di  Risparmio  per  l'Economia
Meridionale. 
    g) sono abrogati i commi da 178 a  181  dell'articolo  2  ((della
legge 23 dicembre 2009, n. 191)). 
  ((4-bis. Al fine di promuovere l'accesso al microcredito  da  parte
delle piccole e medie imprese sono adottate le seguenti disposizioni: 
    a) il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito,
di cui all'articolo 4-bis, comma  8,  del  decreto-legge  10  gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, e'  costituito  in  ente  pubblico  non  economico  dotato  di
autonomia amministrativa, organizzativa,  patrimoniale,  contabile  e
finanziaria, e assume la  denominazione  di  Ente  nazionale  per  il
microcredito, di seguito denominato "Ente"; 
    b) all'Ente vengono attribuite le funzioni di  ente  coordinatore
nazionale  con  compiti  di  promozione,   indirizzo,   agevolazione,
valutazione e monitoraggio degli strumenti  microfinanziari  promossi
dall'Unione  europea   nonche'   delle   attivita'   microfinanziarie
realizzate a valere su fondi dell'Unione europea; 
    c)  lo  statuto  dell'Ente,  approvato  dal  consiglio  nazionale
dell'Ente, d'intesa con la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
puo' essere modificato con delibera del consiglio nazionale dell'Ente
stesso trasmessa al Ministero vigilante; 
    d) i componenti degli organi dell'Ente, il segretario e  il  vice
segretario generale in carica alla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto permangono nella carica per
un periodo di quattro anni e possono essere riconfermati; 
    e) gli emolumenti spettanti agli organi in base alla delibera del
consiglio  di  amministrazione  del   Comitato   nazionale   italiano
permanente per il microcredito in data 17 febbraio 2009, diminuiti in
conformita' alle disposizioni di cui all'articolo  6,  comma  3,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non possono essere aumentati  nei
due esercizi contabili successivi alla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto; 
    f) ai fini dell'assolvimento dei  propri  compiti  istituzionali,
l'Ente puo' avvalersi di un contingente di personale non superiore  a
20 unita'. Di tale contingente, un numero non superiore a  15  unita'
puo' essere acquisito da  altre  pubbliche  amministrazioni  mediante
collocamento in posizione di comando o fuori  ruolo,  secondo  quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilita'
dei posti nell'amministrazione  di  provenienza.  All'attuazione  del
periodo precedente si provvede nell'ambito delle risorse  finanziarie
destinate a  legislazione  vigente  al  Comitato  nazionale  italiano
permanente per il microcredito. Le restanti 5 unita'  possono  essere
reclutate  a  tempo  indeterminato  mediante  procedure   concorsuali
pubbliche a valere sulle facolta' assunzionali della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri.  In  relazione  alle  assunzioni  di  cui  al
periodo precedente, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
da adottare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente  decreto,  si  provvede  alla
riduzione della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e alla definizione delle modalita'  di  trasferimento  delle
corrispondenti risorse finanziarie all'Ente; 
    g) le risorse iscritte nello stato di  previsione  del  Ministero
dello  sviluppo  economico  per  interventi  a  favore  del  Comitato
nazionale italiano permanente per  il  microcredito  sono  trasferite
all'Ente. Le spese per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente,
ivi incluse le spese per il personale, sono  autorizzate  nei  limiti
delle risorse di cui al presente comma)). 
  5. Per favorire l'operativita' nonche' per garantire la  disciplina
del Fondo di garanzia sono apportate le modifiche che seguono: 
    a) all'articolo 1, comma 847, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) le parole "del Fondo di cui all'articolo 15  della  legge  7
agosto 1997, ((n. 266,))" sono soppresse; 
      2) le parole "vengono soppressi" sono sostituite  dalle  parole
"viene soppresso"; 
      3) dopo ((le parole)) "il Fondo opera con interventi  mirati  a
facilitare   operazioni"    sono    aggiunte    le    parole    "((di
finanziamento,))". 
    b) ai fini di una  migliore  finalizzazione  verso  l'accesso  al
credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli  interventi
del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma  100,  lettera  a)
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' per  un  utilizzo  piu'
efficiente delle risorse finanziarie  disponibili,  con  decreti  del
Ministro dello sviluppo economico ((di  concerto  con  il))  Ministro
dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e  integrati
i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e  per  la
gestione del Fondo di cui al decreto del  ((Ministro  dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato))  31  maggio  1999,  n.  248   e
successivi    decreti    attuativi,    anche    introducendo    delle
differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito
e  di  onere  della  garanzia  in  modo  da  meglio   perseguire   le
finalizzazioni sopra  citate.  A  tali  fini,  il  Fondo  puo'  anche
sostenere con garanzia concessa  a  titolo  oneroso  il  capitale  di
rischio investito da fondi comuni di investimento  mobiliari  chiusi.
Le predette modifiche riguardanti il funzionamento del  Fondo  devono
complessivamente assicurare il rispetto degli  equilibri  di  finanza
pubblica; 
    c) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  dopo  il
comma 361, sono aggiunti i seguenti: 
      "361-bis. Fermo restando quanto previsto dai  commi  358,  359,
360 e 361, ((una quota fino al 50 per cento)) delle risorse di cui al
comma 354 che risultino inutilizzate al 30 giugno 2011 e, a decorrere
dall'anno 2012, al 31 dicembre di ciascun anno, ((e'  destinata))  al
finanziamento agevolato delle imprese attraverso l'intermediazione di
enti creditizi con priorita' per quelle di dimensioni piccole e medie
e anche mediante meccanismi di condivisione del  rischio  creditizio,
nel rispetto dei seguenti criteri: 
        ((  a)  ))  l'intensita'  dell'agevolazione  per  le  imprese
beneficiarie non puo' superare la quota di aiuto  di  Stato  definita
«de  minimis»,  di  cui  al  Regolamento  (CE)  n.  1998/2006   della
Commissione del 15 dicembre 2006; 
        (( b) )) la  durata  dei  finanziamenti  agevolati  non  puo'
essere superiore a  quindici  anni,  ad  eccezione  delle  iniziative
infrastrutturali, per le quali non puo'  essere  superiore  a  trenta
anni; 
        (( c) )) il rimborso delle spese di gestione di cui al  comma
360 e' posto, per il cinquanta per  cento,  a  carico  delle  imprese
finanziate." 
      "361-ter. Ai fini ((del comma 361-bis)) sono da intendersi come
inutilizzate  le  risorse  per  le  quali  non  siano  ancora   state
pubblicate  le  modalita'  attuative  del  procedimento   automatico,
valutativo o negoziale, ovvero, per i  procedimenti  gia'  in  corso,
quelle destinate ad iniziative per le quali non  risulti  avviata  la
relativa valutazione, nonche' quelle  derivanti  da  rimodulazione  o
rideterminazione delle agevolazioni concedibili. Sono da  intendersi,
altresi', come inutilizzate le  risorse  provenienti  da  rientri  di
capitale dei finanziamenti gia'  erogati  e  da  revoche  formalmente
comminate,  che  abbiano  avuto  luogo  nell'anno   precedente,   non
riallocate dal CIPE, ovvero, se riallocate nell'anno precedente,  per
le  quali  siano  verificate  le  condizioni  di   cui   al   periodo
precedente." 
      "361-quater. Dall'attuazione dei commi 361- bis e 361 - ter non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze  possono  essere  definiti  ulteriori
criteri e modalita' di attuazione degli stessi."; 
    d) all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108,  le
parole: "aumentato della  meta'."  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"aumentato di un quarto, cui si  aggiunge  un  margine  di  ulteriori
quattro punti percentuali. La differenza tra il  limite  e  il  tasso
medio non puo' essere superiore a otto punti percentuali.". 
    e)  all'articolo  23-bis,   comma   9,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole  "societa'  quotate
in mercati regolamentati e" sono aggiunte le seguenti: "alle societa'
da  queste  direttamente  o  indirettamente  controllate   ai   sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, nonche'"; 
    (( f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del testo unico di cui al
decreto  legislativo  1º  settembre  1993,  n.  385,   e   successive
modificazioni, e' inserito il seguente: 
      "2-bis.  Se  il  cliente  non  e'  un   consumatore   ne'   una
micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti  di  durata
diversi da quelli a  tempo  indeterminato  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo possono  essere  inserite  clausole,  espressamente
approvate dal cliente, che prevedano la possibilita' di modificare  i
tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi  e  condizioni,
predeterminati nel contratto")). 
    ((g) le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 118 del  testo
unico di cui al  decreto  legislativo  1º  settembre  1993,  n.  385,
introdotto dalla lettera f) del presente comma, non si  applicano  ai
contratti in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla  predetta
data sono inefficaci)). 
  6.  La  materia  della  "rinegoziazione  dei  contratti  di   mutuo
ipotecario" e' regolata come segue : 
    a)  fino  al  31  dicembre  2012  il  mutuatario  che   -   prima
dell'entrata in vigore ((del presente decreto)) - ha stipulato, o  si
e' accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di  mutuo
ipotecario di importo originario non superiore a ((200  mila  euro)),
per l'acquisto o la ristrutturazione di unita' immobiliari adibite ad
abitazione, a tasso e a  rata  variabile  per  tutta  la  durata  del
contratto, ha diritto di ottenere dal finanziatore la  rinegoziazione
del mutuo alle condizioni di cui (( alla lettera b)  )),  qualora  al
momento  della  richiesta  presenti  un'attestazione,  rilasciata  da
soggetto  abilitato,  dell'indicatore  della   situazione   economica
equivalente (ISEE) non superiore a ((35 mila euro  e,  salvo  diverso
accordo tra le parti,)) non abbia avuto ritardi nel  pagamento  delle
rate del mutuo; 
    b) la rinegoziazione assicura ((, in funzione delle esigenze  del
cliente, per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o,
con l'accordo del cliente, per un periodo inferiore,)) l'applicazione
di un tasso annuo nominale  fisso  non  superiore  al  tasso  che  si
ottiene in base al minore tra l'IRS in euro a 10 anni e l'IRS in euro
di  durata  pari  alla  durata  residua  del  mutuo  ovvero,  se  non
disponibile,  la  quotazione  dell'IRS  per  la  durata   precedente,
riportato alla data di  rinegoziazione  alla  pagina  ISDAFIX  2  del
circuito  ((Reuters)),  maggiorato  di  uno  spread  pari  a   quello
indicato, ai fini della determinazione del tasso,  nel  contratto  di
mutuo; 
    c) il mutuatario e il  finanziatore  possono  concordare  che  la
rinegoziazione  di  cui  alle  precedenti  lettere   comporti   anche
l'allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo
di cinque anni, purche' la durata residua del  mutuo  all'atto  della
rinegoziazione non diventi superiore a venticinque anni; 
    d) le garanzie  ipotecarie  gia'  prestate  a  fronte  del  mutuo
oggetto di rinegoziazione ai sensi ((del presente comma))  continuano
ad assistere il rimborso, secondo le modalita' convenute, del  debito
che risulti alla originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il
compimento di alcuna formalita' o  annotazione.  Resta  fermo  quanto
previsto dall'articolo  39,  comma  5,  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n.  385.  La  disposizione  di  cui  ((alla  presente
lettera)) si applica anche al finanziamento erogato  dalla  banca  al
mutuatario  in   qualita'   di   debitore   ceduto   nell'ambito   di
un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di
emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge  30
aprile 1999, n. 130, al fine di  consentire  il  rimborso  del  mutuo
secondo  il  piano  di  ammortamento  in  essere  al  momento   della
rinegoziazione. In tal caso la banca e' surrogata  di  diritto  nelle
garanzie ipotecarie, senza  il  compimento  di  alcuna  formalita'  o
annotazione, ma la surroga ha effetto solo a  seguito  dell'integrale
soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto
dell'operazione di cartolarizzazione o di emissione  di  obbligazioni
bancarie garantite; 
    e) qualora la banca, al fine di realizzare la  rinegoziazione  di
cui alle lettere precedenti,  riacquisti  il  credito  in  precedenza
oggetto  di  un'operazione  di  cartolarizzazione  con  cessione  dei
crediti ovvero di emissione di obbligazioni  bancarie  garantite,  la
banca  cessionaria  ne  da'  notizia  mediante  pubblicazione   nella
Gazzetta Ufficiale, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i
crediti acquistati dallo stesso cedente. I privilegi e le garanzie di
qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque  esistenti  a  favore
del cedente, conservano la loro validita' ed il loro grado  a  favore
della  banca  cessionaria  senza  bisogno  di  alcuna  formalita'   o
annotazione. 
  7. Per allineare allo standard europeo l'esercizio del credito sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) l'articolo 20, comma 1, del  Decreto  Legislativo  27  gennaio
2010, n. 11, e' sostituito dal seguente: 
      "1. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura
che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione
venga accreditato sul conto del prestatore di  servizi  di  pagamento
del beneficiario entro la fine della giornata  operativa  successiva.
Fino al 1° gennaio 2012 le parti di un contratto per  la  prestazione
di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di
esecuzione diverso da quello previsto dal  primo  periodo  ovvero  di
fare riferimento al termine indicato dalle regole stabilite  per  gli
strumenti di pagamento dell'area unica dei pagamenti in euro che  non
puo' comunque essere superiore  a  tre  giornate  operative.  Per  le
operazioni di pagamento disposte  su  supporto  cartaceo,  i  termini
massimi di cui ai periodi precedenti possono essere prorogati di  una
ulteriore giornata operativa."; 
    b) al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono apportate  le
seguenti modifiche: 
      (( 1)  all'articolo  31  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
comma:)) "L'assegno bancario puo'  essere  presentato  al  pagamento,
anche nel caso previsto dall'articolo 34, in forma sia  cartacea  sia
elettronica."; 
      2)  ((il  numero  3)  del  primo  comma  dell'articolo  45   e'
sostituito dal seguente: 
        "3) con dichiarazione)) della Banca d'Italia,  quale  gestore
delle stanze di compensazione o delle attivita' di compensazione e di
regolamento delle operazioni relative agli  assegni,  attestante  che
l'assegno bancario, presentato in forma  elettronica,  non  e'  stato
pagato."; 
      (( 3)  all'articolo  61  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
comma:)) "Il protesto o la constatazione equivalente  possono  essere
effettuati in forma elettronica sull'assegno presentato al  pagamento
in forma elettronica."; 
      4) all'articolo 86, ((primo comma, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo)): "All'assegno circolare  si  applica  altresi'  la
disposizione dell'assegno bancario di cui  all'articolo  31,  ((terzo
comma))."; 
    c) ((all'articolo 66 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      "Le copie informatiche)) di assegni cartacei  sostituiscono  ad
ogni effetto di legge gli originali da cui sono  tratte  se  la  loro
conformita' all'originale  e'  assicurata  dalla  banca  negoziatrice
mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle
disposizioni attuative e  delle  regole  tecniche  dettate  ai  sensi
((dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e),  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70")); 
    d) con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12  mesi  ((dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto)), il Ministro dell'Economia e
delle Finanze, sentita la Banca  d'Italia,  disciplina  le  modalita'
attuative delle disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c); 
    e)  la  Banca  d'Italia,  entro  12  mesi   dall'emanazione   del
regolamento  di  cui  alla  lettera  d),   disciplina   con   proprio
regolamento le regole tecniche per l'applicazione delle  disposizioni
di cui alle precedenti lettere e del regolamento ministeriale; 
    f) ((le modifiche apportate al regio decreto 21 dicembre 1933, n.
1736, dalla lettera b)  del  presente  comma  entrano  in  vigore  il
quindicesimo giorno successivo alla))  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del regolamento della  Banca  d'Italia  di
cui alla lettera e); 
    ((f-bis) dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge 15  dicembre
1990, n. 386, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: 
      "3-bis.  L'autenticazione  di  cui  al  comma  3  del  presente
articolo e' effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445. L'autenticazione deve essere rilasciata  gratuitamente,
tranne i previsti diritti, nella stessa data della  richiesta,  salvo
motivato diniego")). 
  8. Per semplificare le operazioni di  portabilita'  dei  mutui,  al
decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 6 dell'articolo 40-bis e' sostituito dal seguente: 
      "6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da  banche  ed
intermediari  finanziari,  ovvero  concessi  da  enti  di  previdenza
obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti."; 
    b) al comma 2 dell'articolo  ((120-ter,))  le  parole  "e  quelle
contenute nell'articolo 40-bis" sono soppresse. 
    c) l'articolo 120-quater e' modificato nel modo seguente: 
      1) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio  di  concerto
con il Ministero della giustizia, sono stabilite specifiche modalita'
di presentazione, per via telematica, dell'atto di surrogazione."; 
      2) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        "7. Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma 1 non  si
perfezioni entro il termine di trenta giorni  lavorativi  dalla  data
della richiesta al finanziatore originario di avvio  delle  procedure
di  collaborazione  da  parte  del  mutuante  surrogato  ((...)),  il
finanziatore originario e' tenuto a risarcire il  cliente  in  misura
pari all'uno per cento  del  debito  residuo  del  finanziamento  per
ciascun  mese  o  frazione  di  mese  di  ritardo.  Resta  ferma   la
possibilita' per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante
surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo  stesso
imputabili."; 
      3) al comma 9, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
        a-bis)  si  applicano  ai  soli  contratti  di  finanziamento
conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone  fisiche  o
micro-imprese, come definite dall'articolo 1, comma  1,  lettera  t),
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11; 
    d)  l'articolo  161,  comma  7-quater  e'  modificato  nel   modo
seguente: 
      1) le parole "comma 1" sono sostituite dalle  seguenti:  "comma
3"; 
      2) dopo il periodo: "A tal fine, la  quietanza  rilasciata  dal
finanziatore originario e il contratto  stipulato  con  il  creditore
surrogato sono forniti  al  notaio  per  essere  prodotti  unitamente
all'atto  di  surrogazione.",  e'  aggiunto  il  seguente:  "Con   il
provvedimento  di  cui  al  comma  3  dell'articolo  120-quater  sono
stabilite le modalita' con cui la quietanza, il contratto e l'atto di
surrogazione   sono    presentati    al    conservatore    al    fine
dell'annotazione.". 
  9. All'articolo  32  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' abrogato; 
    b) il comma 3 e' sostituito dai  seguenti:  "3.  Le  disposizioni
degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
trovano  applicazione,  in  ogni  caso,  per  i   fondi   partecipati
esclusivamente da uno o piu' dei seguenti partecipanti: 
      a) Stato o ente pubblico; 
      b) Organismi d'investimento collettivo del risparmio; 
      c) Forme di previdenza complementare nonche' enti di previdenza
obbligatoria; 
      d) Imprese di assicurazione,  limitatamente  agli  investimenti
destinati alla copertura delle riserve tecniche; 
      e) Intermediari bancari e finanziari assoggettati  a  forme  di
vigilanza prudenziale; 
      f) Soggetti  e  patrimoni  indicati  nelle  precedenti  lettere
costituiti all'estero in paesi o territori che consentano uno scambio
d'informazioni finalizzato ad individuare i beneficiari effettivi del
reddito o del risultato della gestione e  sempreche'  siano  indicati
nel decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di  cui
all'articolo 168-bis, comma 1, del  Testo  unico  delle  imposte  sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; 
      g)  enti   privati   residenti   in   Italia   che   perseguano
esclusivamente le finalita' indicate nell'articolo 1, comma 1,  lett.
c-bis) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 nonche'  societa'  residenti
in Italia che perseguano esclusivamente finalita' mutualistiche; 
      h)  veicoli  costituiti  in  forma  societaria  o  contrattuale
partecipati in misura superiore al 50 per cento dai soggetti indicati
nelle precedenti lettere. 
  3-bis. Ferma restando l'applicazione degli articoli 6, 8  e  9  del
decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai fondi diversi
da quelli di cui al  comma  3,  i  redditi  conseguiti  dal  fondo  e
rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza  ai
partecipanti,  diversi  dai  soggetti  indicati  nel  comma  3,   che
possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento
del patrimonio del fondo. La percentuale di partecipazione  al  fondo
e' rilevata al termine del periodo  d'imposta  o,  se  inferiore,  al
termine del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle  quote
di partecipazione da essi detenute.  Ai  fini  della  verifica  della
percentuale  di  partecipazione  nel  fondo  si  tiene  conto   delle
partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il  tramite
di societa' controllate, di  societa'  fiduciarie  o  per  interposta
persona.  Il   controllo   societario   e'   individuato   ai   sensi
dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del  codice  civile  anche
per le partecipazioni possedute da soggetti diversi  dalle  societa'.
Si tiene altresi' conto delle partecipazioni  imputate  ai  familiari
indicati nell'articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte  sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Il partecipante e' tenuto ad attestare alla societa' di
gestione del  risparmio  la  percentuale  di  possesso  di  quote  di
partecipazioni detenute ai sensi del presente comma. Per  i  soggetti
che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore  al  5
per cento, individuate con  i  criteri  di  cui  al  presente  comma,
nonche' per i soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il regime di
imposizione dei proventi di cui all'articolo 7 del  decreto-legge  25
settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge  23
novembre 2001, n. 410."; 
    c) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: "4. I redditi dei fondi
imputati ai sensi del comma  3-bis  concorrono  alla  formazione  del
reddito  complessivo   del   partecipante   indipendentemente   dalla
percezione e proporzionalmente alla sua quota  di  partecipazione.  I
medesimi redditi, se  conseguiti  da  soggetti  non  residenti,  sono
soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo d'imposta del  20  per
cento, con le modalita' di cui all'articolo 7  del  decreto-legge  25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, al momento della loro corresponsione. In  caso
di cessione, le quote di partecipazione indicate nel comma 3-bis sono
assimilate  alle  quote  di  partecipazione  in  societa'   ed   enti
commerciali indicati nell'articolo 5 del testo  unico  delle  imposte
sui redditi di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917.  Ai  fini  della  determinazione  dei  redditi
diversi  di  natura  finanziaria   si   applicano   le   disposizioni
dell'articolo 68, comma  3,  del  citato  testo  unico.  In  caso  di
cessione, il costo e' aumentato  o  diminuito,  rispettivamente,  dei
redditi e delle perdite  imputati  ai  partecipanti  ed  e'  altresi'
diminuito, fino a concorrenza ((dei risultati)) di gestione imputati,
dei proventi distribuiti ai partecipanti.  Relativamente  ai  redditi
imputati ai soggetti residenti ai sensi del  presente  comma  non  si
applica la ritenuta  di  cui  all'articolo  7  del  decreto-legge  25
settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni  nella  legge  23
novembre 2001, n. 410. 
  4-bis. I partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3,  che
alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione
al fondo superiore al 5 per cento, determinata con i criteri  di  cui
al comma 3-bis, sono tenuti a  corrispondere  un'imposta  sostitutiva
delle imposte sui redditi ((nella misura)) del 5 per cento del valore
medio delle quote possedute  nel  periodo  d'imposta  risultante  dai
prospetti periodici redatti nel periodo d'imposta 2010. Il  costo  di
sottoscrizione o di acquisto  delle  quote  e'  riconosciuto  fino  a
concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della  base
imponibile per  l'applicazione  dell'imposta  sostitutiva.  Eventuali
minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti. L'imposta  e'
versata dal partecipante con le modalita' e nei termini previsti  per
il versamento a saldo delle imposte  risultanti  dalla  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta 2011. L'imposta puo' essere
versata  a  cura  della  societa'  di  gestione   del   risparmio   o
dell'intermediario depositario  delle  quote  in  due  rate  di  pari
importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed  entro  il  16
giugno 2012. A tal fine  il  partecipante  e'  tenuto  a  fornire  la
provvista. In mancanza, la societa' di gestione  del  risparmio  puo'
effettuare la  liquidazione  parziale  della  quota  per  l'ammontare
necessario al versamento dell'imposta."; 
    d)  il  comma  5  e'  sostituito   dal   seguente:   "5.   Previa
deliberazione dell'assemblea dei partecipanti, per i fondi  che  alla
data del 31  dicembre  2010  presentavano  un  assetto  partecipativo
diverso da quello  indicato  nel  comma  3  e  nei  quali  almeno  un
partecipante  deteneva  quote  per  un   ammontare   superiore   alla
percentuale indicata nel comma 3-bis, la  societa'  di  gestione  del
risparmio puo' altresi' deliberare  entro  il  31  dicembre  2011  la
liquidazione del fondo comune d'investimento. In tal caso la societa'
di gestione del risparmio preleva, a titolo  di  imposta  sostitutiva
delle imposte sui redditi, un ammontare  pari  al  7  per  cento  del
valore netto  del  fondo  risultante  dal  prospetto  redatto  al  31
dicembre 2010. L'imposta e' versata dalla societa'  di  gestione  del
risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2012 e  ((,
per la restante parte,)) in due rate di pari importo da versarsi,  la
prima entro il 31 marzo 2013 e la seconda entro il 31 marzo 2014.  La
liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni.
Sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2011 e fino alla  conclusione
della liquidazione la societa'  di  gestione  del  risparmio  applica
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi  e  dell'IRAP  nella
misura del 7 per cento. Non si applicano le  disposizioni  dei  commi
3-bis e 4-bis. L'imposta sostitutiva e'  versata  dalla  societa'  di
gestione del risparmio ((entro il 16 febbraio)) dell'anno  successivo
rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione."; 
    e) il primo periodo del comma 5-bis e' sostituito  dal  seguente:
"Nell'ipotesi indicata nel comma 5 non si applica la ritenuta di  cui
all'articolo  7  del  decreto-legge  25  settembre  2001,   n.   351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
e successive modificazioni e i proventi non sono  imponibili  fino  a
concorrenza dell'ammontare assoggettato  all'imposta  sostitutiva  di
cui al comma 5 ((, secondo periodo))."; 
    f) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9.  Con  provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite  le  modalita'
di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 3-bis, 4,  4-bis
e 5.". 
  10.((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106)). 
  11.  Al  fine  di  agevolare  l'applicazione   delle   disposizioni
contenute ((nel regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio,  del  21
giugno  2005,  relativo  al  finanziamento  della  politica  agricola
comune, e in particolare dei pagamenti diretti agli  agricoltori,  in
conformita' all'articolo 43 del regolamento  (CE)  n.  73/  2009  del
Consiglio, del  19  gennaio  2009,  e  agli  articoli  12  e  27  del
regolamento (CE) n.  1120/2009  della  Commissione,  del  29  ottobre
2009)), e' consentita la cessione dei relativi crediti agli  Istituti
finanziari   a   condizione   che   l'operazione   finanziaria    sia
contabilizzata come sconto di credito tra soggetti privati, in deroga
((al terzo comma dell'articolo 2 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727)). 
  12. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, con decreto del Ministro delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono definite le modalita'  di  cessione  dei  crediti
derivanti  dai  finanziamenti   della   Politica   Agricola   Comune,
assicurando l'assenza  di  effetti  negativi  sui  saldi  di  finanza
pubblica. 
  ((12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: "consorzi con attivita'  esterna",
ovunque ricorrono, sono inserite  le  seguenti:  "nonche'  quelli  di
garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti"; 
    b) al comma 8 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  ",
nonche' da liberi professionisti")). 
                             Art. 8-bis 
 
      (Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento) 
 
  1. ((Entro dieci giorni dalla)) regolarizzazione dei pagamento,  le
segnalazioni relative a ritardi di pagamenti da parte  delle  persone
fisiche o giuridiche gia' inserite nelle banche  dati  devono  essere
((integrate dalla comunicazione dell'avvenuto pagamento. La richiesta
da parte dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente  dopo
l'avvenuto pagamento)). 
  2. Le segnalazioni gia' registrate ((e regolarizzate)), se relative
al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei  o  di
un'unica rata  semestrale,  devono  essere  ((aggiornate  secondo  le
medesime modalita' di cui al comma precedente)). 
  3.  La  Banca  d'Italia  e'  autorizzata  ad  apportare  le  dovute
modifiche alla circolare 11  febbraio  1991,  n.  139,  e  successivi
aggiornamenti, per l'attuazione del presente articolo. 
                               Art. 9 
 
 
                           Scuola e merito 
 
  1. Al fine di qualificare e rendere tempestiva  l'individuazione  e
l'attuazione  di  iniziative  e  progetti  strategici  di   rilevante
interesse per la promozione ed attuazione di investimenti in  materia
di ricerca scientifica e tecnologica e sviluppo  sperimentale,  anche
coordinati  o  integrabili  con   analoghe   iniziative   di   natura
prevalentemente industriale, nonche' per concorrere sul  piano  della
ricerca alla attrazione  di  investimenti  e  alla  realizzazione  di
progetti di sviluppo o di infrastrutture  tecnologiche  di  rilevanti
dimensioni a beneficio della comunita' scientifica, accademica e  per
il rafforzamento della struttura produttiva  del  Paese,  soprattutto
nelle aree svantaggiate e in quelle  del  Mezzogiorno,  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ((, d'intesa con il
Ministero dello sviluppo  economico,))  e'  autorizzato  a  stipulare
appositi contratti di programma per la ricerca con soggetti  pubblici
e  privati,  anche  in  forma  associata,  nonche'   con   distretti,
denominati "Contratti di programma per la Ricerca Strategica", per la
realizzazione di  interventi  oggetto  di  programmazione  negoziata,
secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297, individuando regole e  procedure  uniformi  ed  eventualmente
innovative per la piu' efficace e  speditiva  attuazione  e  gestione
congiunta degli interventi, nonche' per il monitoraggio e la verifica
dei risultati. ((La disposizione  contenuta  nel  presente  comma  si
applica anche agli accordi di programma previsti dall'articolo 13 del
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
tecnologica 8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001)). 
  2. Con decreto ((del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, adottato di concerto con il  Ministro  dello  sviluppo
economico,)) possono essere introdotte disposizioni volte a stabilire
ulteriori modalita' e termini di regolamentazione dello strumento  di
cui al comma 1, anche in deroga alla vigente normativa in materia  di
programmazione negoziata. 
  3. E' istituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti  del  codice
civile, la Fondazione per il Merito (di seguito "Fondazione") per  la
realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per  il
merito di cui all'articolo 4 della legge 30  dicembre  2010,  n.  240
nonche' con lo scopo di promuovere la  cultura  del  merito  e  della
qualita' degli apprendimenti nel sistema  scolastico  e  nel  sistema
universitario. Per il raggiungimento dei propri scopi  la  Fondazione
instaura  rapporti  con  omologhi  enti  ed  organismi  in  Italia  e
all'estero. Puo' altresi' svolgere funzioni connesse con l'attuazione
di programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione
europea, ai sensi della vigente normativa comunitaria. 
  4.  Sono   membri   fondatori   della   Fondazione   il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e ((della ricerca)) ed il Ministero
dell'economia e delle finanze, ai quali viene inoltre  attribuita  la
vigilanza sulla Fondazione medesima. 
  5. Lo statuto  della  Fondazione,  e'  approvato  con  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro della gioventu'. Lo statuto disciplina, inoltre: 
    a) la partecipazione alla Fondazione di  altri  enti  pubblici  e
privati  nonche'  le  modalita'  con  cui   tali   soggetti   possono
partecipare  finanziariamente  allo  sviluppo  del   fondo   di   cui
all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
    b) l'istituzione e il funzionamento di  un  comitato  consultivo,
formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori ((, dei collegi
di cui all'articolo 4, comma 4, della  legge  30  dicembre  2010,  n.
240,)) e  degli  studenti,  questi  ultimi  designati  dal  Consiglio
nazionale degli studenti universitari (CNSU), senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
    Il  decreto  di  cui  al  presente  comma  individua  inoltre  il
contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle
prove, con l'esenzione per gli studenti privi di  mezzi,  nonche'  le
modalita' di predisposizione e svolgimento delle stesse. 
  6. Alla Fondazione e' affidata la gestione del Fondo per il  merito
di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  sulla
base di un'apposita convenzione stipulata con i  ministeri  vigilanti
con  oneri  a  carico  del  Fondo.  Con  atti  del   proprio   organo
deliberante, la Fondazione disciplina, tra le altre materie: 
    a) i criteri e le modalita' di restituzione della quota di cui al
comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.
240, prevedendo una graduazione  della  stessa  in  base  al  reddito
percepito nell'attivita' lavorativa; 
    b) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni  di  cui
all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e i criteri e  le
modalita' per la loro eventuale differenziazione; 
    c)  i  criteri  e  le  modalita'  di  utilizzo  del  Fondo  e  la
ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra  le  destinazioni  di
cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.  240;
d)  la  predisposizione  di  idonee  iniziative  di  divulgazione   e
informazione, nonche' di  assistenza  a  studenti  e  universita'  in
merito alle modalita' di accesso agli interventi di cui  al  presente
articolo; 
    e)  le  modalita'   di   monitoraggio,   con   idonei   strumenti
informatici,  della  concessione  dei  premi,   dei   buoni   e   dei
finanziamenti, del rimborso degli  stessi,  nonche'  dell'esposizione
del fondo. 
    ((...)). 
  ((6-bis. La  Fondazione  trasmette  al  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca gli atti di cui  al  comma  6  entro
cinque giorni dalla loro adozione. Essi si intendono approvati quando
siano trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione  senza  che  il
Ministero abbia formulato rilievi)). 
  7. In attuazione dell'articolo 4 della legge 30 dicembre  2010,  n.
240, la Fondazione recepisce e  si  conforma  con  atti  del  proprio
organo  deliberante  alle  direttive  emanate  mediante  decreti  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  8. Alla Fondazione viene demandato il coordinamento operativo della
somministrazione delle prove nazionali standard previste dal comma  1
dell'articolo 4  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  la  cui
realizzazione e' affidata alle istituzioni del Sistema  nazionale  di
valutazione  di  cui  all'articolo  2,  comma  4-undevicies  ((,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10)). 
  9. Fermo quanto indicato  al  ((comma  15)),  il  patrimonio  della
Fondazione puo' inoltre essere costituito da  apporti  dei  Ministeri
fondatori ed incrementato da ulteriori apporti dello  Stato,  nonche'
dalle risorse provenienti da ulteriori soggetti pubblici  e  privati.
La Fondazione  potra',  altresi',  avere  accesso  alle  risorse  del
Programma  Operativo  Nazionale  "Ricerca   e   Competitivita'   Fesr
2007/2013" e di altri programmi cofinanziati  dai  Fondi  strutturali
europei, nel rispetto della normativa  comunitaria  vigente  e  degli
obiettivi specifici dei programmi  stessi.  Alla  Fondazione  possono
essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e
del patrimonio indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di
particolare valore artistico e storico e' effettuato di intesa con il
Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  non  modifica  il
regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del
codice civile, dei beni demaniali trasferiti. 
  10. Ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi di
cui  all'articolo  4  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  la
Fondazione e' autorizzata  a  concedere  finanziamenti  e  rilasciare
garanzie ai soggetti indicati all'articolo 4, comma 1 della legge  30
dicembre 2010,  n.  240.  A  dette  attivita'  non  si  applicano  le
disposizioni di cui al Titolo V del decreto legislativo  1  settembre
1993, n. 385. I suddetti finanziamenti integrano i requisiti  di  cui
all'articolo 5, comma 7, lettera a) e comma 24, del decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269,  convertito,  con  modificazioni,  in  legge,
dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326. 
  11. Al fine di costituire il patrimonio  della  Fondazione  nonche'
per  la  realizzazione  dello  scopo  della  fondazione,  i  soggetti
fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonche' gli  enti  ad
essi succeduti, possono  disporre  la  devoluzione  di  risorse  alla
Fondazione. 
  12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di  costituzione  della
Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa  sono  esclusi
da  ogni  tributo  e  diritto  e  vengono  effettuati  in  regime  di
neutralita' fiscale. 
  13. Nel caso in cui il beneficiario dei buoni di studio di  cui  al
comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.
240 non ottemperi ai versamenti previsti, la  Fondazione  procede  al
recupero della somma dovuta, avvalendosi  anche  della  procedura  di
riscossione  coattiva  mediante  ruolo  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e  dell'articolo
17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 
  14. La restituzione della quota di cui  al  comma  1,  lettera  b),
dell' articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240  avviene  anche
attraverso le modalita' di cui al titolo II  ed  al  titolo  III  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1950,  n.  180,  e
successive modifiche. La disposizione di cui all'articolo  54,  primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.
180, e  successive  modifiche  non  si  applica  alle  operazioni  di
restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo
4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
  15. Per l'attuazione dei commi dal 3 al 14 del presente articolo e'
autorizzata la spesa per l'anno 2011 di 9 milioni  di  euro,a  favore
del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della ((legge  30  dicembre
2010, n. 240)), e di 1 milione di euro, per la costituzione del fondo
di dotazione della Fondazione. A favore della Fondazione, e' altresi'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno
2012. 
  16. All'articolo 4 della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3 sono soppresse le lettere c), d), i), l) ed m) 
    b) i commi 5 e 9 sono ((abrogati)). 
  17.  Per  garantire  continuita'  nella  erogazione  del   servizio
scolastico e educativo e conferire il  maggiore  possibile  grado  di
certezza  nella  pianificazione  degli  organici  della  scuola,  nel
rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad
una specifica sessione negoziale concernente  interventi  in  materia
contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il  rispetto
del criterio di invarianza  finanziaria,  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  la
pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,   nel   rispetto   degli
obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, e'  definito  un
piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di  personale
docente, educativo ed ATA, per gli anni  2011-2013,  sulla  base  dei
posti  vacanti  e  disponibili  in  ciascun  anno,   delle   relative
cessazioni del predetto personale e degli effetti del  ((processo  di
riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133)); il piano puo' prevedere la retrodatazione giuridica  dall'anno
scolastico 2010 - 2011di quota parte delle  assunzioni  di  personale
docente e ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi  al
medesimo anno scolastico 2010 -  2011,  fermo  restando  il  rispetto
degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica.  Il  piano
e'   annualmente   verificato    dal    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  d'intesa   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze e ((con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,))  ai  fini  di
eventuali rimodulazioni che si dovessero  rendere  necessarie,  fermo
restando il regime autorizzatorio in materia  di  assunzioni  di  cui
all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449  e
successive modificazioni. ((Al personale docente a tempo determinato,
assegnato a pluriclassi, che presta effettivamente servizio  in  modo
continuativo e' riconosciuto il diritto a  una  speciale  valutazione
del  servizio  prestato  nelle  sedi  considerate  situate  in   zona
disagiata,  secondo  criteri  definiti  con  decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca)). 
  18. All'articolo 10 del decreto legislativo 6  settembre  2001,  n.
368, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis.  Stante  quanto
stabilito dalle disposizioni ((di cui all'articolo 40, comma 1, della
legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e   successive   modificazioni,
all'articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999,  n.  124,  e
all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165,)) sono altresi' esclusi dall'applicazione del presente decreto i
contratti a tempo determinato stipulati  per  il  conferimento  delle
supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessita'  di
garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo
anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA  con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato  ed  anche  determinato.  In
ogni caso non si applica l'articolo  5,  comma  4-bis,  del  presente
decreto.". 
  ((19. All'articolo 4 del  decreto-legge  3  luglio  2001,  n.  255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto  2001,  n.  333,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ai commi 1 e 2, le parole:  "31  luglio",  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto"; 
    b) il comma 3 e' abrogato)). 
  20. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge  7
aprile 2004, n. 97, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
giugno 2004, n. 143, ((e' sostituito  dal  seguente:  "A  decorrere))
dall'anno scolastico 2011/2012 ((, senza  possibilita'  di  ulteriori
nuovi inserimenti,)) l'aggiornamento delle graduatorie,  divenute  ad
esaurimento ((in forza dell'articolo)) 1, comma 605, lett. c),  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' effettuato con cadenza triennale e
con possibilita' di trasferimento in un'unica provincia ((secondo  il
proprio  punteggio,  nel  rispetto  della  fascia  di   appartenenza.
L'aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all'articolo 5,
comma 5, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  della
pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle
supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5,  della  legge  3  maggio
1999, n. 124, e' effettuato con cadenza triennale))". 
  ((21. Il primo periodo del comma  3  dell'articolo  399  del  testo
unico di cui al  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  e
successive modificazioni, e'  sostituito  dal  seguente:  "I  docenti
destinatari di nomina  a  tempo  indeterminato  decorrente  dall'anno
scolastico   2011/2012    possono    chiedere    il    trasferimento,
l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia  dopo
cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarita'". 
  21-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2, 3 e  4,
del  decreto-legge  25  settembre  2009,  n.  134,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167,  restano  valide
anche con riferimento all'anno scolastico 2011/2012, relativamente al
personale della scuola che, nel suddetto anno, non  possa  stipulare,
per carenza di posti, contratto di supplenza della  stessa  tipologia
di  quello  dell'anno  precedente  o,  comunque,   dell'ultimo   anno
lavorativo nel triennio precedente)). 
                               Art. 10 
 
 
                        Servizi ai cittadini 
 
  1. Per incentivare l'uso degli strumenti elettronici nell'ottica di
aumentare l'efficienza nell'erogazione dei servizi ai cittadini e, in
particolare,  per  semplificare  il  procedimento  di  rilascio   dei
documenti obbligatori di identificazione, all'articolo  7-vicies  ter
del  decreto-legge  31  gennaio   2005,   n.   7,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,  n.  43,  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente comma: 
    "2-bis. L'emissione della carta d'identita' elettronica,  che  e'
documento obbligatorio di identificazione, e' riservata al  Ministero
dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in
materia di carte valori e di documenti di sicurezza della  Repubblica
e degli standard internazionali  di  sicurezza  e  nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. E' riservata, altresi', al Ministero  dell'interno  la  fase
dell'inizializzazione del  documento  identificativo,  attraverso  il
CNSD". 
  2. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze e della salute per gli aspetti
relativi alla tessera sanitaria,  unificata  alla  carta  d'identita'
elettronica ai sensi del comma 3 del presente articolo,  da  adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
sono  determinate  le  modalita'   tecniche   di   attuazione   della
disposizione di cui al comma 2 bis, dell' articolo 7-vicies ter,  del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1  del  presente
articolo ((, e definito un piano per il graduale rilascio, a  partire
dai  comuni  identificati  con  il  medesimo  decreto,  della   carta
d'identita' elettronica sul territorio nazionale)). Nelle more  della
definizione delle modalita' di convergenza  della  tessera  sanitaria
nella carta d'identita' elettronica,  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze continua ad assicurare  la  generazione  della  tessera
sanitaria su supporto  di  Carta  nazionale  dei  servizi,  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e' disposta
anche progressivamente, nell'ambito delle risorse umane,  strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la unificazione sul
medesimo supporto della carta d'identita' elettronica con la  tessera
sanitaria, nonche' il  rilascio  gratuito  del  documento  unificato,
mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione  e  rilascio,  di
tutte le risorse disponibili a legislazione vigente  per  la  tessera
sanitaria e per la carta di identita'  elettronica,  ivi  incluse  le
risorse dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.  Le  modalita'
tecniche  di  produzione,  distribuzione  e  gestione  del  documento
unificato sono stabilite con decreto del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e   l'innovazione   e,
limitatamente ai profili sanitari con il Ministro della Salute. 
  4. In funzione della realizzazione del progetto  di  cui  al  comma
2-bis, dell'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31  marzo  2005,  n.
43, aggiunto dal comma 1, e ai commi 2 e 3 del presente articolo, con
atto di indirizzo  strategico  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle societa' di cui
all'articolo 1 della legge 13  luglio  1966,  n.  559,  e  successive
modificazioni, e al comma 15 dell'articolo 83  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. Il consiglio di amministrazione  delle  predette
societa'  e'  conseguentemente  rinnovato  nel   numero   di   cinque
consiglieri entro 45 giorni dalla data  di  emanazione  dei  relativi
atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo  2383,
terzo comma, del codice civile. Il relativo statuto, ove  necessario,
dovra' conformarsi, entro il richiamato termine, alle  previsioni  di
cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge  24  dicembre  2007,  n.
244". 
  5.  All'articolo  3  del  testo  unico  delle  leggi  di   pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
      "Il sindaco e' tenuto a  rilasciare  alle  persone  aventi  nel
comune la loro residenza o  la  loro  dimora  una  carta  d'identita'
conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno."; 
    b) al secondo comma: 
      1) dopo il primo periodo,  e'  inserito  il  seguente:  "Per  i
minori di eta'  inferiore  a  tre  anni,  la  validita'  della  carta
d'identita' e' di tre anni; per i minori di eta' compresa fra  tre  e
diciotto anni, la validita' e' di cinque anni."; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Sono  esentati
dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di  eta'
inferiore a dodici anni"; 
    c) dopo il quarto comma e' inserito il seguente: 
      "Per i minori di eta' inferiore agli  anni  quattordici,  l'uso
della carta d'identita' ai fini  dell'espatrio  e'  subordinato  alla
condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi  ne
fa le veci, o che venga menzionato in una dichiarazione rilasciata da
chi  puo'  dare  l'assenso  o  l'autorizzazione,  convalidata   dalla
questura, o dalle autorita' consolari in caso di rilascio all'estero,
il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui
i minori medesimi sono affidati.". 
  6. All'articolo 16-bis, comma 1,  del  decreto  legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' aggiunto infine  il  seguente  periodo:  "In  caso  di
ritardo nella trasmissione all'Indice nazionale  delle  anagrafi,  il
responsabile del procedimento ne risponde a  titolo  disciplinare  e,
ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.". 
  7. All'articolo 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998, n. 407 e'
aggiunto in fine il seguente periodo:  "Al  pagamento  del  beneficio
provvedono gli enti previdenziali competenti per il  pagamento  della
pensione di reversibilita' o indiretta.". 
  8. Al fine di  salvaguardare  la  piena  operativita'  del  sistema
nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco, alla copertura dei  posti  disponibili  per  il
periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, nella qualifica  di
capo squadra del ruolo dei  capi  squadra  e  dei  capi  reparto,  si
provvede esclusivamente con le  procedure  di  cui  all'articolo  12,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
attraverso una o piu'  procedure  straordinarie.  Analogamente,  alla
copertura dei posti da conferire al 1° gennaio 2008  nella  qualifica
di capo reparto del ruolo dei capi squadra e  dei  capi  reparto,  si
provvede esclusivamente con le  procedure  di  cui  all'articolo  16,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
  9. Le procedure di cui al comma 8 si applicano anche alla copertura
dei posti disponibili al 31 dicembre 2010  nella  qualifica  di  capo
squadra e al 1° gennaio 2010 nella qualifica  di  capo  reparto,  ivi
compresi,  in  ragione  dell'unitarieta'  della  dotazione   organica
complessiva del ruolo, quelli derivanti  dall'avvio  delle  procedure
concorsuali per  la  nomina  a  capo  reparto.  Resta  fermo  che  le
procedure straordinarie di cui al presente articolo dovranno comunque
assicurare prioritariamente la  copertura  dei  posti  relativi  alla
qualifica di capo squadra. 
  10. La durata del corso di formazione di cui all'articolo 6,  comma
1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e'  stabilita  in
mesi sei, di cui almeno uno di applicazione pratica;  la  durata  del
corso di formazione di cui all'articolo  23,  comma  1,  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' stabilita in mesi  sei  e  la
durata del corso di formazione di cui all'articolo 42, comma  1,  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  e'  stabilita  in  mesi
dodici, di cui almeno tre di tirocinio operativo. 
  11. Al fine di garantire l'osservanza dei  principi  contenuti  nel
decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 in  tema  di  gestione  delle
risorse  idriche  e  di  organizzazione  del  servizio  idrico,   con
particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla
regolare determinazione e adeguamento  delle  tariffe,  nonche'  alla
promozione dell'efficienza,  dell'economicita'  e  della  trasparenza
nella gestione dei servizi idrici, e' istituita,  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,  l'Agenzia  nazionale
per la regolazione e la vigilanza in materia  di  acqua,  di  seguito
denominata "Agenzia". 
  12. L'Agenzia e' soggetto giuridicamente distinto e  funzionalmente
indipendente dal Governo. 
  13.  L'Agenzia  opera  sulla  base   di   principi   di   autonomia
organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, di  trasparenza  e  di
economicita'. 
  14.  L'Agenzia  svolge,  con  indipendenza  di  valutazione  e   di
giudizio, le seguenti funzioni: 
    a) definisce i livelli minimi di qualita' del  servizio,  sentite
le regioni, i gestori e le associazioni  dei  consumatori,  e  vigila
sulle modalita' della sua erogazione, esercitando, allo scopo, poteri
di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, irrogando, in caso
di inosservanza, in tutto  o  in  parte,  dei  propri  provvedimenti,
sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo  ad  euro
50.000 e non superiori nel massimo a euro 10.000.000 e,  in  caso  di
reiterazione  delle  violazioni,  qualora  cio'  non  comprometta  la
fruibilita'  del  servizio  da  parte  degli  utenti,  proponendo  al
soggetto affidante la sospensione o la decadenza  della  concessione;
determina altresi' obblighi di indennizzo automatico in favore  degli
utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti; 
    b) predispone una o piu' convenzioni tipo di cui all'articolo 151
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
    c) definisce, le componenti di costo per la determinazione  della
tariffa relativa ai servizi idrici per  i  vari  settori  di  impiego
dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento  ambientale
derivante  dai  diversi  tipi  e  settori  di  impiego  e  ai   costi
conseguenti a carico della collettivita'; 
    d) predispone il metodo tariffario  per  la  determinazione,  con
riguardo  a  ciascuna  delle  quote  in  cui  tale  corrispettivo  si
articola, della tariffa del servizio  idrico  integrato,  sulla  base
della valutazione  dei  costi  e  dei  benefici  dell'utilizzo  delle
risorse idriche e tenendo conto, in conformita' ai  principi  sanciti
dalla  normativa  comunitaria,  sia  del  costo   finanziario   della
fornitura del servizio che dei  relativi  costi  ambientali  e  delle
risorse, affinche' siano pienamente attuati il principio del recupero
dei costi ed il principio "chi inquina paga",  e  con  esclusione  di
ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia; fissa, altresi',
le   relative   modalita'   di   revisione    periodica,    vigilando
sull'applicazione delle tariffe, e, nel caso di inutile  decorso  dei
termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione
della tariffa da parte delle autorita' al riguardo  competenti,  come
individuate dalla legislazione regionale in conformita' a linee guida
approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare previa intesa raggiunta in sede  di  Conferenza
unificata, provvede nell'esercizio del potere sostitutivo, su istanza
delle amministrazioni  o  delle  parti  interessate,  entro  sessanta
giorni, previa diffida all'autorita' competente ad adempiere entro il
termine di venti giorni; 
    e) approva le tariffe predisposte dalle autorita' competenti; 
    f) verifica la corretta redazione del piano d'ambito,  esprimendo
osservazioni,   rilievi   e   impartendo,   a   pena   d'inefficacia,
prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e  sulla  necessita'
di modificare le clausole contrattuali e gli  atti  che  regolano  il
rapporto tra le Autorita' d'ambito territoriale ottimale e i  gestori
del servizio idrico integrato; 
    g) emana direttive per la trasparenza  della  contabilita'  delle
gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni, definendo indici
di valutazione anche su base comparativa  della  efficienza  e  della
economicita' delle gestioni a fronte dei servizi resi; 
    h) esprime pareri in materia  di  servizio  idrico  integrato  su
richiesta del  Governo,  delle  regioni,  degli  enti  locali,  delle
Autorita' d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori,
e tutela i diritti degli utenti anche valutando  reclami,  istanze  e
segnalazioni  in  ordine  al  rispetto  dei  livelli  qualitativi   e
tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio, nei  confronti
dei quali puo' intervenire con i provvedimenti di  cui  alla  lettera
a); 
    i) puo' formulare proposte di revisione della disciplina vigente,
segnalandone altresi' i casi di grave inosservanza e di non  corretta
applicazione; 
    l) predispone annualmente una  relazione  sull'attivita'  svolta,
con  particolare  riferimento  allo  stato  e  alle   condizioni   di
erogazione dei  servizi  idrici  e  all'andamento  delle  entrate  in
applicazione dei meccanismi di autofinanziamento, e la  trasmette  al
Parlamento e al Governo entro il 30  aprile  dell'anno  successivo  a
quello cui si riferisce. 
  15. All'Agenzia, a decorrere dalla data di cui al  comma  11,  sono
trasferite le funzioni gia' attribuite alla Commissione nazionale per
la vigilanza sulle risorse  idriche  dall'articolo  161  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalle altre disposizioni  vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  16. L'Agenzia e' organo collegiale costituito da tre componenti, di
cui  uno  con  funzioni  di  Presidente,  nominati  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del  Consiglio  dei
Ministri, due su proposta del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio  e  del  mare  e  uno  su  proposta  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e  di  Bolzano.  Le  designazioni  effettuate  dal
Governo  sono  previamente  sottoposte  al  parere  delle  competenti
Commissioni parlamentari, che si  esprimono  entro  20  giorni  dalla
richiesta. In nessun caso le  nomine  possono  essere  effettuate  in
mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni  a
maggioranza dei due terzi dei  componenti.  Le  medesime  Commissioni
possono procedere all'audizione delle persone designate. I componenti
dell'Agenzia sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralita' e
indipendenza, alta e riconosciuta professionalita' e  competenza  nel
settore. I componenti  dell'Agenzia  durano  in  carica  tre  anni  e
possono essere confermati una sola volta.  La  carica  di  componente
dell'Agenzia e' incompatibile con incarichi  politici  elettivi,  ne'
possono essere nominati componenti coloro che  abbiano  interessi  di
qualunque natura  in  conflitto  con  le  funzioni  dell'Agenzia.  Le
funzioni di controllo di regolarita'  amministrativo-contabile  e  di
verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono  affidate
al Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi, di cui uno
con funzioni di presidente, nominati  dal  Ministro  dell'economia  e
delle finanze. Due membri del Collegio sono scelti tra  gli  iscritti
al registro dei revisori legali di  cui  al  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 39. Con il medesimo provvedimento e' nominato  anche
un membro supplente. I componenti del collegio dei revisori durano in
carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta. 
  17.  Il  direttore   generale   svolge   funzioni   di   direzione,
coordinamento  e  controllo   della   struttura   dell'Agenzia.   Da'
attuazione alle deliberazioni e ai programmi da  questa  approvati  e
assicura    l'esecuzione    degli    adempimenti     di     carattere
tecnico-amministrativo, relativi alle attivita'  dell'Agenzia  ed  al
perseguimento  delle  sue  finalita'  istituzionali.   Il   direttore
generale e' nominato dall'Agenzia per un periodo  di  tre  anni,  non
rinnovabile.  Al  direttore  generale  non  si  applica  il  comma  8
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  18.  I  compensi  spettanti   ai   componenti   dell'Agenzia   sono
determinati con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare. Il compenso  e'  ridotto  almeno  della  meta'
qualora  il  componente  dell'Agenzia,  essendo  dipendente  di   una
pubblica  amministrazione,  opti  per  il  mantenimento  del  proprio
trattamento economico. 
  19. A pena di decadenza i componenti dell'Agenzia  e  il  direttore
generale  non  possono  esercitare,  direttamente  o  indirettamente,
alcuna attivita' professionale o di consulenza, essere amministratori
o dipendenti di soggetti  pubblici  o  privati  ne'  ricoprire  altri
uffici pubblici,  ne'  avere  interessi  diretti  o  indiretti  nelle
imprese  operanti  nel  settore.  I  componenti  dell'Agenzia  ed  il
direttore generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono
obbligatoriamente  collocati  fuori  ruolo  o  in  aspettativa  senza
assegni per l'intera durata dell'incarico ed  il  relativo  posto  in
organico e' reso indisponibile per tutta la durata dell'incarico. 
  20. Per  almeno  dodici  mesi  dalla  cessazione  dell'incarico,  i
componenti  dell'Agenzia  e  il  direttore   generale   non   possono
intrattenere,   direttamente   o    indirettamente,    rapporti    di
collaborazione, di consulenza o di impiego con  le  imprese  operanti
nel settore. La violazione di tale divieto e' punita,  salvo  che  il
fatto costituisca reato, con una sanzione  amministrativa  pecuniaria
pari  ad  un'annualita'  dell'importo  del  corrispettivo  percepito.
All'imprenditore che abbia violato  tale  divieto  si  applicano  una
sanzione amministrativa  pecuniaria  pari  allo  0,5  per  cento  del
fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a
euro 10 milioni, e, nei casi piu' gravi  o  quando  il  comportamento
illecito sia stato reiterato, la revoca  dell'atto  autorizzativo.  I
limiti massimo e minimo della sanzione amministrativa  pecuniaria  di
cui al terzo periodo sono rivalutati secondo il tasso  di  variazione
annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di  operai  e
impiegati rilevato dall'ISTAT. 
  21. L'Agenzia puo' essere sciolta per  gravi  e  motivate  ragioni,
inerenti al suo corretto funzionamento e al  perseguimento  dei  suoi
fini istituzionali, con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Con
il medesimo decreto e' nominato  un  commissario  straordinario,  che
esercita, per un periodo  non  superiore  a  sei  mesi,  le  funzioni
dell'Agenzia. Entro il termine  di  cui  al  periodo  precedente,  si
procede al rinnovo dell'Agenzia, secondo quanto  disposto  dal  comma
16. 
  22. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un
mese dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto, e' approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui  sono
definiti le  finalita'  e  i  compiti  istituzionali,  i  criteri  di
organizzazione e funzionamento,  le  competenze  degli  organi  e  le
modalita' di esercizio delle funzioni. Con analogo decreto,  adottato
entro trenta giorni dall'entrata  in  vigore  di  quello  di  cui  al
periodo  precedente,  e'  approvato  il  regolamento  che   definisce
l'organizzazione  e  il  funzionamento  interni  dell'Agenzia  e   ne
determina il contingente di personale, nel limite di  40  unita',  in
posizione di comando provenienti da amministrazioni statali con oneri
a carico dell'amministrazione di appartenenza, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  23. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, da adottare entro quindici giorni  dalla  data
di emanazione del decreto di cui al secondo  periodo  del  comma  22,
sono individuate le risorse finanziarie e strumentali  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da  trasferire
all'Agenzia ed e' disposto il comando, nel limite  massimo  di  venti
unita', del personale del medesimo Ministero e del mare gia' operante
presso la Commissione nazionale per la vigilanza sullerisorse idriche
alla data di entrata in vigore del presente decreto.  Alla  copertura
dei rimanenti posti del contingente di personale cui al comma  22  si
provvede mediante  personale  di  altre  amministrazioni  statali  in
posizione di comando, cui si applica l'articolo 17, comma  14,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  24.  Agli  oneri  derivanti  dal  funzionamento   dell'Agenzia   si
provvede: 
    a) mediante un contributo posto a  carico  di  tutti  i  soggetti
sottoposti  alla  sua  vigilanza,  il  cui  costo  non  puo'   essere
recuperato in tariffa, di importo non superiore all'uno per mille dei
ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data  di
entrata in vigore del presente decreto, per un totale dei  contributi
versati non superiore allo 0,2 % del valore complessivo  del  mercato
di competenza. Il contributo e' determinato dalla Agenzia con propria
deliberazione, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
ed il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del
mare, ed e' versato entro il 31 luglio  di  ogni  anno.  Le  relative
somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia. 
    b) in sede di prima applicazione, anche mediante  apposito  fondo
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare,  nel  quale  confluiscono  le
risorse di cui al comma 23, la cui  dotazione  non  puo'  superare  1
milione di euro a decorrere dall'anno 2011 e puo' essere ridotta  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,
sulla base del gettito effettivo del contributo di cui  alla  lettera
a) e dei costi complessivi dell'Agenzia. 
  25. In  sede  di  prima  applicazione,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 22, secondo periodo, e' stabilito  l'ammontare  delle
risorse di cui alla lettera b) del comma 24, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente per il Ministero  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  sono  conseguentemente
rideterminate le dotazioni finanziarie del medesimo Ministero e  sono
stabilite la misura del contributo di cui alla lettera a)  del  comma
24, e le relative modalita' di versamento al bilancio dell'Agenzia. 
  26. A decorrere dall'entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, e' soppressa la Commissione  nazionale  per  la
vigilanza sulle risorse idriche di cui all'articolo 161  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  il  predetto  articolo  161  e'
abrogato nelle parti incompatibili con  le  disposizioni  di  cui  al
presente articolo. Alla nomina dell'Agenzia di cui  al  comma  11  si
provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, e sino a quel momento, in deroga
a quanto stabilito dal comma 15, le funzioni  gia'  attribuite  dalla
legge alla Commissione  nazionale  per  la  vigilanza  sulle  risorse
idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152 continuano ad essere esercitate da quest'ultima. Entro lo  stesso
termine si provvede alla nomina del direttore generale e del Collegio
dei revisori dei conti. 
  26-bis.  La  tutela  avverso  i   provvedimenti   dell'Agenzia   e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo. 
  27. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello  Stato
ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
  28. L'articolo 23-bis, comma 8, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 25  settembre
2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  novembre
2009, n. 166, si interpreta nel senso che, a decorrere dalla  entrata
in vigore di quest'ultimo,  e'  da  considerarsi  cessato  il  regime
transitorio di cui all'articolo 2,  comma  3,  del  decreto-legge  17
marzo 1995, n. 79, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
maggio 1995, n. 172 
                               Art. 11 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. La dotazione del fondo per interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all' articolo 10, comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 1,4  milioni  di  euro  per
l'anno 2011, di 13,3 milioni di euro per l'anno 2012, di 0,4  milioni
di euro per l'anno 2013, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2014 e  di
1,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. 
  2. Agli oneri derivanti ((dal comma 1  del  presente  articolo))  e
dagli articoli 1, comma 5, 7, comma 2, lettere n) e da dd) a gg),  8,
commi 2, 3 e 9, 9, comma  15,  e  10,  comma  24,  lettera  b),  pari
complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2011, 203,1 milioni
di euro per l'anno 2012, 188 milioni di euro per l'anno  2013,  148,3
milioni di euro per l'anno 2014 e 28,3 milioni di  euro  a  decorrere
dall'anno  2015,  che  per  l'anno  2012  aumentano  ai  fini   della
compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno a  293,1
milioni di euro, si provvede rispettivamente: 
    a) quanto ad euro 100 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 25,  della
legge 13  dicembre  2010,  n.  220,  a  seguito  ((dell'abrogazione))
disposta dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto; 
    b) quanto ad euro 293,1 milioni di  euro  per  l'anno  2012,  188
milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni  di  euro  per  l'anno
2014 e 28,3 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2015,  mediante
utilizzo delle maggiori entrate  recate  dall'articolo  7,  comma  2,
lettere da dd) a gg), e dall'articolo 8, commi ((3 e 9)). 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 12 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 13 maggio 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
    


((                                                 ALLEGATO 1
                                            (Articolo 5, comma 4-bis)

                   Tabella delle tasse ipotecarie


=====|========================|=======|===========================|
 N.  |       OPERAZIONI       |Tariffa|           Note            |
ord. |                        |in euro|                           |
=====|========================|=======|===========================|
 1   |Esecuzione di formalita'|       |                           |
     |                        |       |                           |
1.1  |per ogni nota di        | 35,00 |Compresa la certificazione |
     |trascrizione, iscrizione|       |di eseguita formalita' da  |
     |o domanda di annotazione|       |apporre in calce al duplo  |
     |                        |       |della nota da restituire   |
     |                        |       |al richiedente.            |
     |                        |       |                           |
1.2  |per ogni formalita' con |       |                           |
     |efficacia anche di      | 55,00 |                           |
     |voltura, oltre quanto   |       |                           |
     |previsto nel punto      |       |                           |
     |precedente              |       |                           |
     |                        |       |                           |
 2   |Ispezione nell'ambito   |       |                           |
     |di ogni singola circo-  |       |                           |
     |scrizione del servizio  |       |                           |
     |di pubblicita' immobi-  |       |                           |
     |liare ovvero sezione    |       |                           |
     |staccata degli uffici   |       |                           |
     |provinciali dell'Agenzia|       |                           |
     |del territorio          |       |                           |
     |                        |       |                           |
2.1  |ispezione nominativa,   |       |                           |
     |per immobile o con-     |       |                           |
     |giunta per nominativo   |       |                           |
     |e per immobile          |       |                           |
     |                        |       |                           |
     |                        |       |                           |
2.1.1|ricerca su base         |       |L'importo e' comprensivo   |
     |informativa:            |       |delle prime 30 formalita', |
     |per ogni nominativo     |       |o frazione di 30,          |
     |richiesto               |       |contenute nell'elenco      |
     |ovvero per ciascuna     |       |sintetico, incluse         |
     |unita' immobiliare      |       |eventuali formalita'       |
     |richiesta ovvero        |       |validate del periodo       |
     |per ciascuna richiesta  |  7,00 |anteriore all'automazione  |
     |congiunta               |       |degli uffici;              |
     |                        |       |l'indicazione della        |
     |                        |       |presenza di annotazione non|
     |                        |       |sí considera formalita'.   |
     |                        |       |L'importo e' dovuto        |
     |                        |       |all'atto della richiesta,  |
     |                        |       |salva specifica disciplina |
     |                        |       |delle ipotesi per le quali |
     |                        |       |viene corrisposto al       |
     |                        |       |momento dell'erogazione    |
     |                        |       |del servizio.              |
     |                        |       |                           |
2.1.2|per ogni gruppo di 15   |       |L'importo e' dovuto per le |
     |formalita', o frazione  |       |formalita' contenute       |
     |di 15, eccedenti le     |       |nell'elenco sintetico ecce-|
     |prime 30 contenute nel- |  3,50 |denti le prime 30.         |
     |l'elenco sintetico      |       |L'indicazione della        |
     |                        |       |presenza di annotazione non|
     |                        |       |si considera formalita'.   |
=====|========================|=======|===========================|


=====|========================|=======|===========================|
 N.  |       OPERAZIONI       |Tariffa|           Note            |
ord. |                        |in euro|                           |
=====|========================|=======|===========================|
2.1.3|ricerca nei registri    |       |L'importo e' dovuto        |
     |cartacei: per ogni      |  3,00 |all'atto della richiesta.  |
     |nominativo richiesto    |       |Per registri cartacei si   |
     |                        |       |intendono repertori,       |
     |                        |       |tavole, rubriche e         |
     |                        |       |schedari. Non e' consentita|
     |                        |       |al pubblico l'ispezione    |
     |                        |       |diretta di tavole, rubriche|
     |                        |       |e schedari.                |
     |                        |       |                           |
2.1.4|per ogni titolo stampato|  8,00 |E' consentito l'accesso    |
     |per ogni nota stampata  |  4,00 |diretto alla nota o al     |
     |                        |       |titolo solo se, unitamente |
     |                        |       |all'identificativo della   |
     |                        |       |formalita' o del titolo,   |
     |                        |       |viene indicato il          |
     |                        |       |nominativo di uno dei      |
     |                        |       |soggetti ovvero            |
     |                        |       |l'identificativo catastale |
     |                        |       |di uno degli immobili      |
     |                        |       |presenti sulla formalita'. |
     |                        |       |                           |
     |                        |       |                           |
2.1.5|per ogni nota o titolo  |  4,00 |Per le note cartacee       |
     |visionati               |       |relative al periodo        |
     |                        |       |automatizzato e per quelle |
     |                        |       |validate del periodo       |
     |                        |       |anteriore all'automazione  |
     |                        |       |degli uffici, l'importo    |
     |                        |       |e' dovuto in misura doppia.|
     |                        |       |                           |
2.1.6|tentativo di accesso    |  0,15 |L'importo e' dovuto per    |
     |non produttivo          |       |ogni accesso diretto       |
     |                        |       |al quale non consegua      |
     |                        |       |l'individuazione della nota|
     |                        |       |o del titolo, secondo      |
     |                        |       |modalita' e tempi da       |
     |                        |       |stabilire con provvedimento|
     |                        |       |del direttore dell'Agenzia |
     |                        |       |del territorio.            |
     |                        |       |                           |
 3   |Ricerca di un soggetto  |       |                           |
     |in ambito nazionale     |       |Il servizio sara' fornito  |
3.1  |per ogni nominativo     | 20,00 |progressivamente.          |
     |richiesto in ambito     |       |                           |
     |nazionale               |       |                           |
     |                        |       |                           |
 4   |Certificazione:         |       |                           |
     |                        |       |                           |
4.1  |certificati ipotecari   |       |L'importo e' dovuto        |
     |                        |       |all'atto                   |
4.1.1|per ogni certificato    | 30,00 |della richiesta.           |
     |riguardante una sola    |       |Se il certificato riguarda |
     |persona                 |       |cumulativamente il padre,  |
     |                        |       |la madre e i figli, nonche'|
     |                        |       |entrambi i coniugi,        |
     |                        |       |l'importo e' dovuto        |
     |                        |       |una volta sola.            |
4.1.2|per ogni nota visionata |  2,00 |Gli importi sono dovuti    |
     |dall'ufficio, fino ad un|       |anche nel caso di mancato  |
     |massimo di 1.000 note   |       |ritiro del certificato.    |
     |                        |       |                           |
4.2  |rilascio di copia       |       |                           |
=====|========================|=======|===========================|


=====|========================|=======|===========================|
 N.  |       OPERAZIONI       |Tariffa|           Note            |
ord. |                        |in euro|                           |
=====|========================|=======|===========================|
4.2.1|per ogni richiesta di   | 10,00 |L'importo e' dovuto        |
     |copia di nota o titolo  |       |all'atto della richiesta.  |
     |                        |       |                           |
 4.3 |altre certificazioni    |       |                           |
     |                        |       |                           |
4.3.1|per ogni altra          |       |                           |
     |certificazione o        |  5,00 |                           |
     |attestazione            |       |                           |
     |                        |       |                           |
  5  |Note d'ufficio          |       |                           |
     |                        |       |                           |
 5.1 |per le rinnovazioni di  |       |                           |
     |ipoteca da eseguirsi    |       |                           |
     |d'ufficio e per ogni    |       |                           |
     |altra nota di cui agli  | 10,00 |                           |
     |articoli 2647, ultimo   |       |                           |
     |comma, e 2834 del       |       |                           |
     |codice civile           |       |                           |
     |                        |       |                           |
  6  |Trasmissione telematica |       |                           |
     |di elenco dei soggetti  |       |                           |
     |presenti nelle formalita'       |                           |
     |di un determinato giorno|       |                           |
     |                        |       |                           |
 6.1 |per ogni soggetto       |  1,00 |L'importo e' dovuto        |
     |                        |       |anticipatamente.           |
     |                        |       |Il servizio sara' fornito  |
     |                        |       |progressivamente su base   |
     |                        |       |convenzionale aí soli      |
     |                        |       |soggetti autorizzati alla  |
     |                        |       |riutilizzazione            |
     |                        |       |commerciale.               |
     |                        |       |Fino all'attivazione del   |
     |                        |       |servizio di trasmissione   |
     |                        |       |telematica l'elenco dei    |
     |                        |       |soggetti continua ad essere|
     |                        |       |fornito su supporto        |
     |                        |       |cartaceo a richiesta di    |
     |                        |       |chiunque, previo pagamento |
     |                        |       |del medesimo tributo di    |
     |                        |       |euro 1,00 per              |
     |                        |       |ogni soggetto.             |
=====|========================|=======|===========================| ))