TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012 , n. 5
Testo del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5  (in  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.  33  del  9
febbraio 2012), coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012,
n. 35 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1),  recante:
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di  sviluppo.».
(12A04078) 
          
Titolo I

Disposizioni in materia di semplificazioni


Capo I

Disposizioni generali in materia di semplificazioni

 
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate sul video fra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di  conclusione
                del procedimento e poteri sostitutivi 
 
  1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e  9
sono sostituiti dai seguenti: 
  «8. La  tutela  in  materia  di  silenzio  dell'amministrazione  e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo  ((,  di  cui  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 )). Le sentenze passate  in
giudicato che accolgono  il  ricorso  proposto  avverso  il  silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica,
alla Corte dei conti. 
  9. La mancata o tardiva emanazione  del  provvedimento  costituisce
elemento di valutazione della  performance  individuale,  nonche'  di
responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente
e del funzionario inadempiente. 
  9-bis. L'organo di  governo  individua,  nell'ambito  delle  figure
apicali dell'amministrazione, il soggetto cui  attribuire  il  potere
sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione
il potere sostitutivo si considera attribuito al  dirigente  generale
o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o  in  mancanza  al
funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione. 
  9-ter. Decorso  inutilmente  il  termine  per  la  conclusione  del
procedimento o quello superiore di cui al comma 7,  il  privato  puo'
rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis  perche',  entro  un
termine pari alla meta' di quello originariamente previsto,  concluda
il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di
un commissario. 
  9-quater. Il responsabile individuato ai  sensi  del  comma  9-bis,
entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di  governo,  i
procedimenti, suddivisi  per  tipologia  e  strutture  amministrative
competenti,  nei  quali  non  e'  stato  rispettato  il  termine   di
conclusione  ((  previsto  ))  dalla  legge  o  dai  regolamenti.  Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza  di
parte (( sono espressamente indicati ))  il  termine  previsto  dalla
legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.». 
  2. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si  applicano  nei
procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per  i  quali
restano ferme le particolari norme che li disciplinano. 

        
           
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  2  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi", come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 2. (Conclusione del procedimento) 
              1. Ove il procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad
          un'istanza, ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le
          pubbliche amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo
          mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 
              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del Consiglio dei  ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione. 
              5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
              6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
              7. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  17,  i
          termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del  presente  articolo
          possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
          non  superiore  a  trenta  giorni,  per  l'acquisizione  di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 
              8.    La    tutela    in    materia     di     silenzio
          dell'amministrazione  e'  disciplinata   dal   codice   del
          processo amministrativo, di cui al  decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in  giudicato  che
          accolgono  il  ricorso   proposto   avverso   il   silenzio
          inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse,  in  via
          telematica, alla Corte dei conti. 
              9. La mancata o tardiva  emanazione  del  provvedimento
          costituisce  elemento  di  valutazione  della   performance
          individuale,  nonche'  di  responsabilita'  disciplinare  e
          amministrativo-contabile del dirigente  e  del  funzionario
          inadempiente. 
              9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle
          figure  apicali  dell'amministrazione,  il   soggetto   cui
          attribuire  il  potere  sostitutivo  in  caso  di  inerzia.
          Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo
          si  considera  attribuito  al  dirigente  generale  o,   in
          mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o  in  mancanza
          al   funzionario   di   piu'   elevato   livello   presente
          nell'amministrazione. 
              9-ter.  Decorso   inutilmente   il   termine   per   la
          conclusione del procedimento o quello superiore di  cui  al
          comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di  cui
          al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di
          quello originariamente previsto, concluda  il  procedimento
          attraverso le strutture competenti o con la  nomina  di  un
          commissario. 
              9-quater. Il  responsabile  individuato  ai  sensi  del
          comma 9-bis, entro il 30 gennaio  di  ogni  anno,  comunica
          all'organo  di  governo,  i  procedimenti,  suddivisi   per
          tipologia e strutture amministrative competenti, nei  quali
          non e' stato rispettato il termine di conclusione  previsto
          dalla  legge  o   dai   regolamenti.   Le   Amministrazioni
          provvedono  all'attuazione  del  presente  comma,  con   le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica. 
              9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su
          istanza di parte sono  espressamente  indicati  il  termine
          previsto  dalla  legge   o   dai   regolamenti   e   quello
          effettivamente impiegato.". 
              Il  decreto  legislativo  2   luglio   2010,   n.   104
          (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.
          69, recante delega al governo per il riordino del  processo
          amministrativo), e' pubblicato nella Gazz.  Uff.  7  luglio
          2010, n. 156, S.O. 

        
      
          
Titolo I

Disposizioni in materia di semplificazioni


Capo I

Disposizioni generali in materia di semplificazioni

                               Art. 2 
 
 
    Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA 
 
  1. All'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma  1,
dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000,  n.  445,  nonche'»  sono  inserite   le   seguenti:   «,   ove
espressamente previsto dalla normativa vigente,». 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'articolo  19  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, recante "Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi", come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attivita'
          - Scia) 
              1. Ogni atto di  autorizzazione,  licenza,  concessione
          non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
          comprese le domande per  le  iscrizioni  in  albi  o  ruoli
          richieste per  l'esercizio  di  attivita'  imprenditoriale,
          commerciale  o  artigianale   il   cui   rilascio   dipenda
          esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti
          richiesti dalla legge o da atti amministrativi a  contenuto
          generale, e non sia previsto  alcun  limite  o  contingente
          complessivo  o  specifici   strumenti   di   programmazione
          settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito
          da  una  segnalazione   dell'interessato,   con   la   sola
          esclusione dei casi in cui sussistano  vincoli  ambientali,
          paesaggistici o culturali e  degli  atti  rilasciati  dalle
          amministrazioni  preposte  alla  difesa   nazionale,   alla
          pubblica  sicurezza,  all'immigrazione,   all'asilo,   alla
          cittadinanza,    all'amministrazione    della    giustizia,
          all'amministrazione delle finanze, ivi  compresi  gli  atti
          concernenti le reti  di  acquisizione  del  gettito,  anche
          derivante dal  gioco,  nonche'  di  quelli  previsti  dalla
          normativa per le costruzioni in zone sismiche e  di  quelli
          imposti dalla normativa  comunitaria.  La  segnalazione  e'
          corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
          e dell'atto di notorieta' per  quanto  riguarda  tutti  gli
          stati, le qualita'  personali  e  i  fatti  previsti  negli
          articoli 46 e 47 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          nonche',  ove  espressamente   previsto   dalla   normativa
          vigente, dalle  attestazioni  e  asseverazioni  di  tecnici
          abilitati, ovvero dalle  dichiarazioni  di  conformita'  da
          parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'  articolo  38,
          comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, relative  alla  sussistenza  dei  requisiti  e  dei
          presupposti di cui al primo periodo;  tali  attestazioni  e
          asseverazioni  sono  corredate  dagli   elaborati   tecnici
          necessari  per  consentire  le  verifiche   di   competenza
          dell'amministrazione. Nei casi  in  cui  la  legge  prevede
          l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi,  ovvero
          l'esecuzione di verifiche preventive,  essi  sono  comunque
          sostituiti   dalle   autocertificazioni,   attestazioni   e
          asseverazioni o certificazioni di cui  al  presente  comma,
          salve  le  verifiche  successive  degli  organi   e   delle
          amministrazioni  competenti.  La  segnalazione,   corredata
          delle dichiarazioni, attestazioni e  asseverazioni  nonche'
          dei relativi  elaborati  tecnici,  puo'  essere  presentata
          mediante posta raccomandata con avviso di  ricevimento,  ad
          eccezione dei procedimenti per cui e'  previsto  l'utilizzo
          esclusivo  della  modalita'  telematica;  in  tal  caso  la
          segnalazione  si  considera  presentata  al  momento  della
          ricezione da parte dell'amministrazione. 
              2. L'attivita' oggetto della segnalazione  puo'  essere
          iniziata dalla data della presentazione della  segnalazione
          all'amministrazione competente. 
              3. L'amministrazione competente, in caso  di  accertata
          carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma  1,
          nel  termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
          segnalazione di cui  al  medesimo  comma,  adotta  motivati
          provvedimenti di divieto di prosecuzione  dell'attivita'  e
          di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo
          che, ove  cio'  sia  possibile,  l'interessato  provveda  a
          conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi
          effetti entro un termine fissato  dall'amministrazione,  in
          ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto  comunque
          salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere
          determinazioni  in  via  di  autotutela,  ai  sensi   degli
          articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni
          sostitutive di certificazione  e  dell'atto  di  notorieta'
          false  o   mendaci,   l'amministrazione,   ferma   restando
          l'applicazione delle sanzioni penali di  cui  al  comma  6,
          nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445, puo'  sempre  e  in  ogni  tempo  adottare  i
          provvedimenti di cui al primo periodo. 
              4. Decorso il termine per l'adozione dei  provvedimenti
          di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al  comma
          6-bis, all'amministrazione e' consentito  intervenire  solo
          in presenza del pericolo di  un  danno  per  il  patrimonio
          artistico e culturale, per l'ambiente, per la  salute,  per
          la sicurezza  pubblica  o  la  difesa  nazionale  e  previo
          motivato  accertamento  dell'impossibilita'   di   tutelare
          comunque    tali    interessi    mediante     conformazione
          dell'attivita' dei privati alla normativa vigente. 
              4-bis.  Il  presente  articolo  non  si  applica   alle
          attivita' economiche a  prevalente  carattere  finanziario,
          ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
          materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia  di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58. 
              5. 
              6. Ove il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  che  corredano  la  segnalazione  di  inizio
          attivita', dichiara o attesta  falsamente  l'esistenza  dei
          requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
          la reclusione da uno a tre anni. 
              6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
          di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma  3  e'
          ridotto a trenta giorni. Fatta salva  l'applicazione  delle
          disposizioni di cui al  comma  4  e  al  comma  6,  restano
          altresi' ferme  le  disposizioni  relative  alla  vigilanza
          sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
          alle sanzioni previste dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. 
              6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
          la denuncia e la  dichiarazione  di  inizio  attivita'  non
          costituiscono     provvedimenti     taciti     direttamente
          impugnabili.   Gli    interessati    possono    sollecitare
          l'esercizio delle verifiche  spettanti  all'amministrazione
          e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione  di
          cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104." 

        
      
          
Titolo I

Disposizioni in materia di semplificazioni


Capo I

Disposizioni generali in materia di semplificazioni

                               Art. 3 
 
 
Riduzione degli  oneri  amministrativi  e  disposizioni  in  tema  di
         verifica dell'impatto della regolamentazione - VIR 
 
  1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il comma  2
e' sostituito dai seguenti: 
  «2. Entro il 31 gennaio di ogni anno,  le  amministrazioni  statali
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una  relazione
sul bilancio complessivo degli  oneri  amministrativi,  a  carico  di
cittadini e imprese, introdotti e eliminati con  gli  atti  normativi
approvati nel corso dell'anno  precedente,  ((  ivi  compresi  quelli
introdotti con atti di recepimento di direttive  dell'Unione  europea
che determinano livelli di  regolazione  superiori  a  quelli  minimi
richiesti dalle direttive medesime )), come valutati  nelle  relative
analisi di impatto della regolamentazione (AIR),  in  conformita'  ai
criteri di cui all'articolo 6, comma 3. Per gli  atti  normativi  non
sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i  medesimi  criteri
per  la  stima  e  la  quantificazione  degli  oneri   amministrativi
introdotti o eliminati. Per oneri amministrativi si intendono i costi
degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei  confronti
delle  pubbliche   amministrazioni   nell'ambito   del   procedimento
amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante  raccolta,
elaborazione,   trasmissione,   conservazione   e    produzione    di
informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. 
  2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2 verificate, per
quanto di competenza, dal Dipartimento per  gli  affari  giuridici  e
legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  il
Dipartimento  della  funzione   pubblica   predispone,   sentite   le
associazioni  imprenditoriali  e  le  associazioni  dei   consumatori
rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto  legislativo
6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo,  una  relazione
complessiva,   contenente   il   bilancio   annuale    degli    oneri
amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con
riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione e' comunicata al
DAGL e pubblicata nel sito istituzionale  del  Governo  entro  il  31
marzo di ciascun anno. 
  2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando  gli  oneri  introdotti
sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini  del  relativo
pareggio, adotta,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di
cui al comma 2-bis, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  per  la  riduzione  di
oneri amministrativi di  competenza  statale  previsti  da  leggi.  I
regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo  economico,  di
concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni  di  cui
al  comma  2-bis,  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
  a) proporzionalita' degli adempimenti amministrativi alle  esigenze
di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai  diversi
soggetti destinatari,  nonche'  alla  dimensione  dell'impresa  e  al
settore di attivita'; 
  b) eliminazione  di  dichiarazioni,  attestazioni,  certificazioni,
comunque denominati, nonche' degli adempimenti amministrativi e delle
procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici
in relazione ai soggetti destinatari e alle attivita' esercitate; 
  c) utilizzo  delle  autocertificazioni  e,  ove  necessario,  delle
attestazioni e delle  asseverazioni  dei  tecnici  abilitati  nonche'
delle  dichiarazioni  di  conformita'  da  parte  dell'Agenzia  delle
imprese; 
  d)  informatizzazione   degli   adempimenti   e   delle   procedure
amministrative,    secondo    la    disciplina    del    ((    codice
dell'amministrazione digitale, di cui al  ))  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82; 
  e) coordinamento delle attivita' di controllo al  fine  di  evitare
duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando  la  proporzionalita'  ((
delle stesse )) in relazione alla  tutela  degli  interessi  pubblici
coinvolti. 
  2-quater. Per la riduzione  di  oneri  amministrativi  previsti  da
regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma  2-ter,
con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma  1,  della
legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la  semplificazione,  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di  concerto  con  i  Ministri  competenti  e  sentite  le
associazioni di cui al comma 2-bis. 
  2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi  previsti  da
regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di cui
comma 2-ter, con decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988,  n.  400,  sulla  proposta  del  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione,  del  Ministro  dello  sviluppo
economico  e  dei  Ministri  competenti  per  materia,   sentite   le
associazioni di cui al comma 2-bis. 
  2-sexies.  Alle  attivita'  di  cui  al   presente   articolo,   le
amministrazioni  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2-septies. Le disposizioni del presente articolo non  si  applicano
con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia
e di giochi pubblici.». 
  2. All'articolo 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n.  246,
il secondo ed il terzo periodo sono soppressi. 
  3. All'articolo 15, comma 2, lettera a), della  legge  12  novembre
2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole «dopo il comma  5»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dopo il comma 5-bis»; 
  b) le parole «5-bis.» sono sostituite dalle seguenti: «5-ter.».». 
  (( 3-bis. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del  presente  decreto  e'  adottato,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa  intesa  in
sede di Conferenza unificata ai sensi  dell'articolo  9  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il  programma  2012-2015  per  la
riduzione degli oneri amministrativi gravanti  sulle  amministrazioni
pubbliche nelle materie  di  competenza  statale.  Per  la  riduzione
relativa alle materie di competenza regionale, si provvede  ai  sensi
dell'articolo 20-ter  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e  dei
successivi accordi attuativi. 
  3-ter. Il programma di cui al comma  3-bis  individua  le  aree,  i
tempi e le metodologie di intervento garantendo la  partecipazione  e
la  consultazione,  anche  attraverso  strumenti  telematici,   delle
amministrazioni  ai  fini   dell'individuazione   degli   adempimenti
amministrativi da semplificare e dell'elaborazione delle  conseguenti
proposte. Per l'attuazione del programma si applicano le disposizioni
di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni. 
  3-quater. Sulla base  degli  esiti  delle  attivita'  definite  nel
programma di cui al  comma  3-bis  il  Governo  emana,  entro  il  31
dicembre  di  ciascun  anno,  uno  o  piu'   regolamenti   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni, per la riduzione di  oneri  amministrativi,
previsti  da  leggi  dello  Stato,  gravanti  sulle   amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.  I  regolamenti  sono
adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni,   su   proposta   del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e la  semplificazione,  di  concerto  con  gli  altri
Ministri competenti per materia, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi: 
  a) eliminazione o riduzione  degli  adempimenti  ridondanti  e  non
necessari rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; 
  b)  eliminazione  o  riduzione  degli   adempimenti   eccessivi   e
sproporzionati rispetto  alle  esigenze  di  tutela  degli  interessi
pubblici; 
  c) eliminazione delle  duplicazioni  e  riduzione  della  frequenza
degli adempimenti; 
  d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure. 
  3-quinquies. Per la riduzione degli oneri amministrativi  derivanti
da regolamenti o atti amministrativi statali  si  procede  attraverso
l'attuazione di appositi piani, adottati su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli
altri  Ministri  competenti  per  materia,  sentita   la   Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, nei quali sono indicate  le
misure  normative,  organizzative   e   tecnologiche   da   adottare,
assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti titolari dei  centri  di
responsabilita' amministrativa. 
  3-sexies. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  25  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e  successive  modificazioni,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa
intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo  9  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' adottato,  nel  quadro
delle indicazioni e delle raccomandazioni  dei  competenti  organismi
dell'Unione europea, il programma 2012-2015 per la misurazione  e  la
riduzione dei tempi dei procedimenti  amministrativi  e  degli  oneri
regolatori gravanti su imprese e su cittadini, ivi inclusi gli  oneri
amministrativi.  Il  programma  e'  ispirato   al   principio   della
proporzionalita' degli oneri alla tutela  degli  interessi  pubblici,
tiene conto  dei  risultati  delle  attivita'  di  misurazione  e  di
riduzione gia' realizzate e individua, in raccordo con  il  programma
di cui al  comma  3-bis,  le  aree  di  regolazione,  i  tempi  e  le
metodologie di intervento  nonche'  gli  strumenti  di  verifica  dei
risultati, assicurando la consultazione dei cittadini, delle  imprese
e delle loro associazioni. Per la riduzione degli oneri nelle materie
di competenza regionale si provvede  ai  sensi  dell'articolo  20-ter
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi. 
  3-septies. Per l'attuazione del programma di cui al comma  3-sexies
si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a  7  dell'articolo
25  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni. 
  3-octies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro  per  la
pubblica amministrazione e  la  semplificazione  rende  comunicazioni
alle Camere  sullo  sviluppo  e  sui  risultati  delle  politiche  di
semplificazione  nell'anno  precedente,  con   particolare   riguardo
all'attuazione del  presente  decreto  e  dei  programmi  di  cui  al
presente articolo. )) 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  3,  della
          legge 11 novembre 2011,  n.  180,  recante  "Norme  per  la
          tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese": 
              "Art. 6. (Procedure di valutazione) 
              3. I criteri per l'effettuazione della stima dei  costi
          amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo14  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246, introdotto dal comma 2  del
          presente articolo, sono stabiliti, entro centoventi  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione  e  del  Ministro  per   la   semplificazione
          normativa, tenuto conto delle  attivita'  svolte  ai  sensi
          dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 8  dellacitata  legge
          n. 180 del 2011, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  8.  (Compensazione   degli   oneri   regolatori,
          informativi e amministrativi) 
              1.   Negli   atti   normativi   e   nei   provvedimenti
          amministrativi   a   carattere   generale   che    regolano
          l'esercizio   di   poteri   autorizzatori,   concessori   o
          certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici  o  la
          concessione di  benefici,  non  possono  essere  introdotti
          nuovi oneri  regolatori,  informativi  o  amministrativi  a
          carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza
          contestualmente ridurne o eliminarne  altri,  per  un  pari
          importo  stimato,  con   riferimento   al   medesimo   arco
          temporale. 
              2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni
          statali  trasmettono  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri
          amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti
          e eliminati con gli  atti  normativi  approvati  nel  corso
          dell'anno precedente, ivi compresi  quelli  introdotti  con
          atti di recepimento di direttive  dell'Unione  europea  che
          determinano  livelli  di  regolazione  superiori  a  quelli
          minimi richiesti dalle direttive  medesime,  come  valutati
          nelle relative analisi di  impatto  della  regolamentazione
          (AIR), in conformita' ai criteri  di  cui  all'articolo  6,
          comma 3. Per gli atti normativi non sottoposti ad  AIR,  le
          Amministrazioni utilizzano i medesimi criteri per la  stima
          e la quantificazione degli oneri amministrativi  introdotti
          o eliminati. Per oneri amministrativi si intendono i  costi
          degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti  nei
          confronti delle pubbliche amministrazioni  nell'ambito  del
          procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento
          comportante    raccolta,    elaborazione,     trasmissione,
          conservazione e produzione di informazioni e documenti alla
          pubblica amministrazione. 
              2-bis. Sulla base delle relazioni di  cui  al  comma  2
          verificate, per quanto di competenza, dal Dipartimento  per
          gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della  funzione
          pubblica    predispone,     sentite     le     associazioni
          imprenditoriali   e   le   associazioni   dei   consumatori
          rappresentative a livello nazionale ai  sensi  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  recante  Codice  del
          consumo, una relazione complessiva, contenente il  bilancio
          annuale degli oneri amministrativi introdotti e  eliminati,
          che evidenzia  il  risultato  con  riferimento  a  ciascuna
          amministrazione. La  relazione  e'  comunicata  al  DAGL  e
          pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro  il  31
          marzo di ciascun anno. 
              2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando  gli  oneri
          introdotti sono superiori a quelli eliminati,  il  Governo,
          ai fini  del  relativo  pareggio,  adotta,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  entro  novanta
          giorni dalla pubblicazione della relazione di cui al  comma
          2-bis, uno o piu' regolamenti ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma 2, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  per  la
          riduzione di oneri  amministrativi  di  competenza  statale
          previsti da leggi. I regolamenti sono adottati, su proposta
          dei  Ministri  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
          semplificazione e dello sviluppo economico, di concerto con
          i Ministri competenti e sentite le associazioni di  cui  al
          comma 2-bis, nel rispetto dei seguenti principi  e  criteri
          direttivi: 
              a) proporzionalita'  degli  adempimenti  amministrativi
          alle esigenze di tutela degli interessi pubblici  coinvolti
          in relazione ai diversi soggetti destinatari, nonche'  alla
          dimensione dell'impresa e al settore di attivita'; 
              b)   eliminazione   di   dichiarazioni,   attestazioni,
          certificazioni,   comunque   denominati,   nonche'    degli
          adempimenti amministrativi e delle procedure non  necessari
          rispetto alla tutela degli interessi pubblici in  relazione
          ai soggetti destinatari e alle attivita' esercitate; 
              c) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario,
          delle  attestazioni  e  delle  asseverazioni  dei   tecnici
          abilitati nonche' delle  dichiarazioni  di  conformita'  da
          parte dell'Agenzia delle imprese; 
              d)  informatizzazione   degli   adempimenti   e   delle
          procedure amministrative, secondo la disciplina del  codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
              e) coordinamento delle attivita' di controllo  al  fine
          di evitare duplicazioni e sovrapposizioni,  assicurando  la
          proporzionalita' delle  stesse  in  relazione  alla  tutela
          degli interessi pubblici coinvolti. 
              2-quater. Per  la  riduzione  di  oneri  amministrativi
          previsti  da  regolamenti  si  procede,  nel  rispetto  dei
          criteri di cui comma 2-ter, con  regolamenti,  adottati  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione,  del  Ministro  dello
          sviluppo economico e del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto  con  i  Ministri  competenti  e
          sentite le associazioni di cui al comma 2-bis. 
              2-quinquies. Per la riduzione di  oneri  amministrativi
          previsti  da  regolamenti  ministeriali,  si  procede,  nel
          rispetto dei criteri di cui comma 2-ter,  con  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei ministri,  adottati  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,  sulla  proposta  del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e la semplificazione,  del  Ministro  dello
          sviluppo economico e dei Ministri competenti  per  materia,
          sentite le associazioni di cui al comma 2-bis. 
              2-sexies. Alle attivita' di cui al  presente  articolo,
          le  amministrazioni  provvedono  con  le   risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
              2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si
          applicano con riferimento agli atti  normativi  in  materia
          tributaria, creditizia e di giochi pubblici.". 
              Il  decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,
          recante:" Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della
          legge 29 luglio 2003, n. 229", e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri": 
              "Art. 17. (Regolamenti) 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.". 
              Il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante
          "Codice dell'amministrazione digitale", e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo 14,  comma  4,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246, recante "Semplificazione  e
          riassetto normativo per l'anno2005", come modificato  dalla
          presente legge: 
              "4. La  verifica  dell'impatto  della  regolamentazione
          (VIR) consiste  nella  valutazione,  anche  periodica,  del
          raggiungimento delle finalita' e nella stima  dei  costi  e
          degli effetti prodotti da atti  normativi  sulle  attivita'
          dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione  e  sul
          funzionamento delle pubbliche amministrazioni.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 15,  comma  2,  della
          legge 12 novembre 2011, n. 183, recante : "Disposizioni per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato. (Legge di stabilita' 2012).", come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  15.  (Norme  in   materia   di   certificati   e
          dichiarazioni sostitutive  e  divieto  di  introdurre,  nel
          recepimento di direttive dell'Unione  europea,  adempimenti
          aggiuntivi  rispetto  a  quelli  previsti  dalle  direttive
          stesse)In vigore dal 10 febbraio 2012 
              (Omissis). 
              "2. All'articolo 14 della legge 28  novembre  2005,  n.
          246, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) dopo il comma 5-bis, e' inserito il seguente: 
              "5-ter. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a),
          da' altresi' conto, in apposita sezione, del  rispetto  dei
          livelli minimi di  regolazione  comunitaria  ai  sensi  dei
          commi 24-bis, 24-ter e 24-quater". 
              Si riporta il testo degli articoli 8 e  9  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali.": 
              "Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza unificata) 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate  dall'articolo  17della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno." 
              "Art. 9. (Funzioni) 
              1.  La  Conferenza  unificata   assume   deliberazioni,
          promuove e sancisce  intese  ed  accordi,  esprime  pareri,
          designa rappresentanti in  relazione  alle  materie  ed  ai
          compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai
          comuni e alle comunita' montane. 
              2. La Conferenza unificata e'  comunque  competente  in
          tutti i casi in cui regioni, province, comuni  e  comunita'
          montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi  su  un
          medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: 
              a) esprime parere: 
              1) sul disegno di legge finanziaria e  sui  disegni  di
          legge collegati; 
              2)  sul  documento  di   programmazione   economica   e
          finanziaria; 
              3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base
          all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
              b) promuove e sancisce  intese  tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane. Nel caso  di  mancata
          intesa o di urgenza si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 3, commi 3 e 4; 
              c) promuove e sancisce accordi  tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
          l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  in
          collaborazione attivita' di interesse comune; 
              d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti  delle
          autonomie locali indicati, rispettivamente, dai  presidenti
          delle regioni e province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei  casi  previsti  dalla
          legge; 
              e) assicura lo  scambio  di  dati  e  informazioni  tra
          Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane  nei
          casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione  di
          protocolli di intesa  tra  le  amministrazioni  centrali  e
          locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6; 
              f) e' consultata sulle linee generali  delle  politiche
          del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
          mobilita'  del  personale  connessi  al   conferimento   di
          funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali; 
              g) esprime gli indirizzi per  l'attivita'  dell'Agenzia
          per i servizi sanitari regionali. 
              3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'
          sottoporre alla Conferenza unificata,  anche  su  richiesta
          delle autonomie regionali e locali, ogni altro  oggetto  di
          preminente interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita' montane. 
              4.  Ferma  restando  la  necessita'  dell'assenso   del
          Governo per l'adozione delle  deliberazioni  di  competenza
          della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni,  delle
          province, dei comuni e delle comunita' montane  e'  assunto
          con il consenso distinto dei membri dei  due  gruppi  delle
          autonomie che compongono,  rispettivamente,  la  Conferenza
          Stato-regioni e la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita'  dei
          membri  dei  due  predetti  gruppi.  Ove  questa  non   sia
          raggiunta  l'assenso  e'  espresso  dalla  maggioranza  dei
          rappresentanti di ciascuno dei due gruppi. 
              5. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          compiti di: 
              a)  coordinamento  nei  rapporti  tra  lo  Stato  e  le
          autonomie locali; 
              b) studio, informazione e confronto nelle problematiche
          connesse agli indirizzi di politica  generale  che  possono
          incidere sulle funzioni proprie o delegate  di  province  e
          comuni e comunita' montane. 
              6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  in
          particolare, e' sede di discussione ed esame: 
              a)  dei  problemi  relativi   all'ordinamento   ed   al
          funzionamento  degli  enti  locali,  compresi  gli  aspetti
          relativi alle politiche finanziarie  e  di  bilancio,  alle
          risorse  umane  e  strumentali,  nonche'  delle  iniziative
          legislative  e  degli  atti  generali  di  governo  a  cio'
          attinenti; 
              b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione  ed
          erogazione dei servizi pubblici; 
              c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui
          al presente comma che venga sottoposto, anche su  richiesta
          del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al  parere
          della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei  Ministri
          o dal Presidente delegato. 
              7. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          inoltre il compito di favorire: 
              a) l'informazione e le iniziative per il  miglioramento
          dell'efficienza dei servizi pubblici locali; 
              b) la promozione di accordi o contratti di programma ai
          sensi dell'articolo 12 della legge  23  dicembre  1992,  n.
          498; 
              c)  le  attivita'  relative  alla   organizzazione   di
          manifestazioni che coinvolgono piu' comuni  o  province  da
          celebrare in ambito nazionale.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 20-ter della legge 15
          marzo 1997, n.  59,  recante  "Delega  al  Governo  per  il
          conferimento di funzioni e compiti  alle  regioni  ed  enti
          locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa": 
              "Art. 20-ter 
              1. Il Governo, le regioni e  le  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, in attuazione del principio  di  leale
          collaborazione,   concludono,   in   sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano  o  di  Conferenza
          unificata, anche sulla base delle migliori pratiche e delle
          iniziative  sperimentali  statali,  regionali   e   locali,
          accordi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28
          agosto 1997, n. 281, o  intese  ai  sensi  dell'articolo  8
          della legge 5 giugno 2003, n.  131,  per  il  perseguimento
          delle comuni  finalita'  di  miglioramento  della  qualita'
          normativa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, al  fine,
          tra l'altro, di: 
              a)  favorire  il  coordinamento  dell'esercizio   delle
          rispettive competenze normative  e  svolgere  attivita'  di
          interesse comune  in  tema  di  semplificazione,  riassetto
          normativo e qualita' della regolazione; 
              b)  definire  principi,  criteri,  metodi  e  strumenti
          omogenei  per  il  perseguimento   della   qualita'   della
          regolazione statale e regionale, in armonia con i  principi
          generali stabiliti  dalla  presente  legge  e  dalle  leggi
          annuali  di  semplificazione  e  riassetto  normativo,  con
          specifico  riguardo  ai  processi  di  semplificazione,  di
          riassetto  e   codificazione,   di   analisi   e   verifica
          dell'impatto della regolazione e di consultazione; 
              c)  concordare,  in  particolare,  forme  e   modalita'
          omogenee  di  analisi   e   verifica   dell'impatto   della
          regolazione  e  di  consultazione  con  le   organizzazioni
          imprenditoriali   per   l'emanazione   dei    provvedimenti
          normativi statali e regionali; 
              d) valutare, con l'ausilio istruttorio anche dei gruppi
          di lavoro gia' esistenti tra regioni,  la  configurabilita'
          di modelli procedimentali omogenei sul territorio nazionale
          per  determinate  attivita'  private   e   valorizzare   le
          attivita'  dirette   all'armonizzazione   delle   normative
          regionali.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 25 del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  recante  "Disposizioni
          urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria": 
              "Art. 25. (Taglia-oneri amministrativi) 
              1. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, su proposta del  Ministro  per
          la pubblica amministrazione e l'innovazione e del  Ministro
          per la semplificazione normativa, e' approvato un programma
          per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti  da
          obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza
          dello Stato, con  l'obiettivo  di  giungere,  entro  il  31
          dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per  una  quota
          complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la
          riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si
          provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo
          1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi. 
              2. In attuazione del programma di cui al  comma  1,  il
          Dipartimento della funzione pubblica coordina le  attivita'
          di  misurazione   in   raccordo   con   l'Unita'   per   la
          semplificazione  e  la  qualita'  della  regolazione  e  le
          amministrazioni interessate per materia. 
              3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la
          pubblica amministrazione e l'innovazione e con il  Ministro
          per  la  semplificazione  normativa,  adotta  il  piano  di
          riduzione degli oneri amministrativi relativo alle  materie
          affidate alla competenza di ciascun Ministro, che definisce
          le   misure   normative,   organizzative   e   tecnologiche
          finalizzate al  raggiungimento  dell'obiettivo  di  cui  al
          comma 1, assegnando i relativi programmi  ed  obiettivi  ai
          dirigenti   titolari   dei   centri   di    responsabilita'
          amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per
          la semplificazione e la qualita' della regolazione  di  cui
          al comma 2 dell'articolo 1  del  decreto-legge  10  gennaio
          2006, n. 4, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9
          marzo 2006, n. 80, che assicura la  coerenza  generale  del
          processo nonche' il raggiungimento dell'obiettivo finale di
          cui al  comma  1.  Le  regioni,  le  province  e  i  comuni
          adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla  base
          delle attivita' di misurazione, programmi di  interventi  a
          carattere normativo, amministrativo e  organizzativo  volti
          alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi.  Per
          il coordinamento  delle  metodologie  della  misurazione  e
          della  riduzione  degli  oneri,  e'  istituito  presso   la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della
          finanza pubblica, un Comitato  paritetico  formato  da  sei
          membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal  Ministro
          per la semplificazione normativa, due dal  Ministro  per  i
          rapporti con le regioni e per la coesione  territoriale,  e
          da sei membri designati dalla citata Conferenza  unificata,
          rispettivamente, tre tra i  rappresentanti  delle  regioni,
          uno tra i rappresentanti delle province e  due  tra  quelli
          dei comuni. Per la partecipazione  al  Comitato  paritetico
          non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati
          della misurazione di cui al comma 15 sono  comunicati  alle
          Camere e ai Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa. 
              4.  Con  decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e  l'innovazione  e  del  Ministro  per  la
          semplificazione normativa, si provvede a definire le  linee
          guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3  e
          delle forme di verifica dell'effettivo  raggiungimento  dei
          risultati, anche  utilizzando  strumenti  di  consultazione
          pubblica delle categorie e dei soggetti interessati. 
              5. Sulla base degli esiti  della  misurazione  di  ogni
          materia, congiuntamente ai piani  di  cui  al  comma  3,  e
          comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo e' delegato
          ad adottare uno o piu' regolamenti ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione  e  del  Ministro  per   la   semplificazione
          normativa,  di  concerto  con  il  Ministro  o  i  Ministri
          competenti, contenenti gli  interventi  normativi  volti  a
          ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle  imprese  e
          sui cittadini nei  settori  misurati  e  a  semplificare  e
          riordinare  la   relativa   disciplina.   Tali   interventi
          confluiscono nel processo di riassetto di cui  all'articolo
          20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
              6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti
          con le attivita' di misurazione  e  riduzione  degli  oneri
          amministrativi gravanti sulle imprese  e'  data  tempestiva
          notizia  sul  sito  web  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  del  Ministro  per   la
          semplificazione normativa e  dei  Ministeri  e  degli  enti
          pubblici statali interessati. 
              7.  Del  raggiungimento  dei  risultati  indicati   nei
          singoli piani  ministeriali  di  semplificazione  si  tiene
          conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche": 
              " Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione) 
              1. (Omissis). 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              (Omissis).". 

        
      
          
Capo II

Semplificazioni per i cittadini

                               Art. 4 
 
Semplificazioni in materia  di  documentazione  per  le  persone  con
  disabilita' (( e patologie croniche )) e partecipazione  ai  giochi
  paralimpici 
 
  1.  I  verbali  delle  commissioni   mediche   integrate   di   cui
all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche
l'esistenza dei requisiti sanitari  necessari  per  la  richiesta  di
rilascio del contrassegno invalidi di cui al  comma  2  dell'articolo
381 del (( regolamento di cui al  ))  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,  e  successive  modificazioni,
nonche' per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti  per
le persone con disabilita'. 
  2.  Le  attestazioni  medico  legali  richieste  per  l'accesso  ai
benefici di cui al comma 1  possono  essere  sostituite  dal  verbale
della commissione medica integrata. Il verbale e' presentato in copia
con  dichiarazione  sostitutiva   dell'atto   di   notorieta'   sulla
conformita' all'originale, resa dall'istante ai  sensi  dell'articolo
19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in
materia di  documentazione  amministrativa  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  che  dovra'
altresi' dichiarare che quanto ivi attestato non e'  stato  revocato,
sospeso o modificato. 
  (( 2-bis. Con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro della  salute,  previo  parere
della  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,  sono
disciplinate le modalita' per il riconoscimento  della  validita'  su
tutto il territorio nazionale del contrassegno  invalidi  di  cui  al
comma 2 dell'articolo 381 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,  e  successive
modificazioni. )) 
  3. Il Governo e' autorizzato ad emanare uno o piu'  regolamenti  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
volti ad individuare gli ulteriori benefici per l'accesso ai quali  i
verbali delle commissioni mediche integrate di  cui  all'articolo  20
del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 attestano  l'esistenza
dei requisiti sanitari,  nonche'  le  modalita'  per  l'aggiornamento
delle procedure informatiche e  per  lo  scambio  dei  dati  per  via
telematica. 
  4. I regolamenti di cui al comma 3 sono  emanati  su  proposta  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del  Ministro  per  la
pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione  e   dei   Ministri
interessati, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e  con  il  Ministro  della  salute,  previa  intesa  con  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del  decreto  legislativo
28 agosto  1997,  n.  281,  sentito  l'Osservatorio  nazionale  sulla
condizione delle persone con disabilita', di cui alla legge  3  marzo
2009, n. 18. 
  (( 4-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per  le
persone  affette  dalle  malattie  croniche  e  invalidanti  di   cui
all'articolo 5, comma 1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  29
aprile 1998, n. 124, ed eliminare oneri di  accertamento  impropri  a
carico della pubblica amministrazione, entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, e' definito, con decreto del Ministro della  salute,  previo
accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  il  periodo
minimo di validita' dell'attestato di esenzione dalla  partecipazione
al costo  delle  prestazioni  sanitarie  in  relazione  alle  diverse
patologie e alla possibilita' di miglioramento, valutata in base alle
evidenze scientifiche. )) 
  5. Al fine di dare continuita'  all'attivita'  di  preparazione  in
vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra  2012,  e'
autorizzata in favore del Comitato italiano paralimpico la spesa di 6
milioni di euro per  l'anno  2012.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione (( di spesa  ))
di cui  all'articolo  7-quinquies,  comma  1,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, relativa  al  Fondo  per  interventi  urgenti  ed
indifferibili, (( come integrata, da  ultimo,  ))  dall'articolo  33,
comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 20 del  decreto-legge
          1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  3  agosto  2009,  n.  102,  recante   "Provvedimenti
          anticrisi, nonche' proroga di termini": 
              "Art.  20.  (Contrasto  alle  frodi   in   materia   di
          invalidita' civile) 
                
              1. A decorrere  dal  1°  gennaio  2010  ai  fini  degli
          accertamenti  sanitari  di  invalidita'   civile,   cecita'
          civile,  sordita'  civile,  handicap   e   disabilita'   le
          Commissioni mediche delle  Aziende  sanitarie  locali  sono
          integrate  da  un   medico   dell'INPS   quale   componente
          effettivo.  In  ogni  caso  l'accertamento  definitivo   e'
          effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del  presente
          articolo l'INPS medesimo si avvale  delle  proprie  risorse
          umane, finanziarie  e  strumentali,  anche  attraverso  una
          razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del
          decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  30
          marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121  del
          26  maggio  2007,  concernente   il   trasferimento   delle
          competenze residue  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze all'INPS. 
              2. L'INPS accerta altresi' la permanenza dei  requisiti
          sanitari nei confronti dei titolari di invalidita'  civile,
          cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. In
          caso di comprovata insussistenza dei  prescritti  requisiti
          sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5 del  Regolamento
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21
          settembre 1994, n. 698. Per il  triennio  2010-2012  l'INPS
          effettua, con le risorse umane  e  finanziarie  previste  a
          legislazione  vigente,  in  via  aggiuntiva   all'ordinaria
          attivita' di accertamento della  permanenza  dei  requisiti
          sanitari e reddituali, un programma  di  100.000  verifiche
          per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue  per  ciascuno
          degli anni 2011  e  2012  nei  confronti  dei  titolari  di
          benefici economici di invalidita' civile. 
              3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte  ad
          ottenere i  benefici  in  materia  di  invalidita'  civile,
          cecita' civile, sordita' civile,  handicap  e  disabilita',
          complete della certificazione medica attestante  la  natura
          delle infermita'  invalidanti,  sono  presentate  all'INPS,
          secondo modalita' stabilite dall'ente medesimo.  L'Istituto
          trasmette, in tempo reale e in via telematica,  le  domande
          alle Aziende Sanitarie Locali. 
              4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della
          salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e  non
          oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          legge   di   conversione   del   presente   decreto,   sono
          disciplinate le modalita' attraverso le quali sono affidate
          all'INPS le attivita' relative all'esercizio delle funzioni
          concessorie nei procedimenti di invalidita' civile, cecita'
          civile,  sordita'  civile,  handicap  e  disabilita'.   Nei
          sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS
          apposita    convenzione    che    regola    gli     aspetti
          tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la
          gestione del procedimento per l'erogazione dei  trattamenti
          connessi allo stato di invalidita' civile. 
              (Omissis).". 
                
              Si riporta il testo dell'articolo 381 del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,
          recante "Regolamento di  esecuzione  e  di  attuazione  del
          nuovo codice della strada": 
              " Art. 381. (Strutture e segnaletica per  la  mobilita'
          delle persone invalide) 
              (Omissis). 
              2. Per  la  circolazione  e  la  sosta  dei  veicoli  a
          servizio  delle   persone   invalide   con   capacita'   di
          deambulazione sensibilmente ridotta,  il  sindaco  rilascia
          apposita  autorizzazione  in   deroga,   previo   specifico
          accertamento  sanitario.  L'autorizzazione  e'  resa   nota
          mediante l'apposito "contrassegno  invalidi"  di  cui  alla
          figura V.4. Il contrassegno e' strettamente personale,  non
          e' vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto
          il territorio nazionale. L'indicazione delle  strutture  di
          cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di
          "simbolo di accessibilita'" di cui alla figura V.5. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo 19  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa": 
              "Art. 19. (Modalita' alternative all'autenticazione  di
          copie) 
              1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
          di cui all'articolo 47 puo' riguardare anche il  fatto  che
          la copia  di  un  atto  o  di  un  documento  conservato  o
          rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una
          pubblicazione ovvero la copia di  titoli  di  studio  o  di
          servizio sono conformi  all'originale.  Tale  dichiarazione
          puo' altresi' riguardare la conformita' all'originale della
          copia   dei   documenti   fiscali   che    devono    essere
          obbligatoriamente conservati dai privati.". 
              Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
          agosto  1997,  n.  281,  vedasi  i  Riferimenti   normativi
          all'articolo 3. 
              Per il testo dell'articolo 17  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, vedasi i Riferimenti  normativi  all'articolo
          3. 
              La legge 3 marzo 2009, n. 18  recante  :  "Ratifica  ed
          esecuzione  della  Convenzione  delle  Nazioni  Unite   sui
          diritti  delle  persone  con  disabilita',  con  Protocollo
          opzionale,  fatta  a  New  York  il  13  dicembre  2006   e
          istituzione dell'Osservatorio  nazionale  sulla  condizione
          delle  persone  con  disabilita'",  e'   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2009, n. 61. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del   decreto
          legislativo 29 aprile 1998, n. 124, recante  "Ridefinizione
          del sistema di partecipazione al  costo  delle  prestazioni
          sanitarie  e  del   regime   delle   esenzioni,   a   norma
          dell'articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre  1997,  n.
          449". 
              "Art. 5. (Esenzione dalla partecipazione in relazione a
          particolari condizioni di malattia) 
              1. Con distinti regolamenti del Ministro della  sanita'
          da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, sono individuate,  rispettivamente:
          a) le condizioni di malattia croniche o invalidanti; b)  le
          malattie rare. Le condizioni e malattie di cui alle lettere
          a) e b) danno diritto  all'esenzione  dalla  partecipazione
          per le prestazioni di  assistenza  sanitaria  indicate  dai
          medesimi regolamenti.  Nell'individuare  le  condizioni  di
          malattia, il  Ministro  della  sanita'  tiene  conto  della
          gravita' clinica, del grado di invalidita',  nonche'  della
          onerosita' della  quota  di  partecipazione  derivante  dal
          costo del relativo trattamento. 
              Omissis.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7-quinquies  del
          decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  recante  "Misure
          urgenti  a  sostegno  dei  settori  industriali  in  crisi,
          nonche' disposizioni in materia di  produzione  lattiera  e
          rateizzazione del  debito  nel  settore  lattiero-caseario"
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33: 
              "Art. 7-quinquies. ( Fondi) 
              1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi
          urgenti  e  indifferibili,  con  particolare  riguardo   ai
          settori dell'istruzione  e  agli  interventi  organizzativi
          connessi ad eventi celebrativi, e' istituito un fondo nello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni
          di euro. 
              2. L'utilizzo del fondo di cui al comma 1  e'  disposto
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
          il quale sono individuati gli interventi da finanziare e  i
          relativi importi, indicando ove necessario le modalita'  di
          utilizzo delle risorse. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo  33  della  legge  12
          novembre  2011,  n.  183,  recante  "Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          (Legge di stabilita' 2012)": 
              "Art. 33. (Disposizioni diverse) 
                
              1.  La  dotazione  del  fondo   di   cui   all'articolo
          7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10  febbraio  2009,
          n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  aprile
          2009, n. 33, e' incrementata di 1.143 milioni di  euro  per
          l'anno 2012 ed e' ripartita, con decreti del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,   tra   le   finalita'   indicate
          nell'elenco n. 3 allegato alla presente  legge.  Una  quota
          pari a 100 milioni di  euro  del  fondo  di  cui  al  primo
          periodo e' destinata per l'anno 2012  al  finanziamento  di
          interventi    urgenti    finalizzati    al     riequilibrio
          socio-economico,  ivi  compresi  interventi  di  messa   in
          sicurezza del territorio, e allo sviluppo dei  territori  e
          alla promozione di attivita' sportive, culturali e  sociali
          di cui all'articolo 1,  comma  40,  quarto  periodo,  della
          legge 13 dicembre 2010, n. 220. E' altresi' rifinanziata di
          50 milioni di euro, per l'anno  2013,  l'autorizzazione  di
          spesa  di  cui  all'articolo  13,   comma   3-quater,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133.  Alla
          ripartizione della predetta quota e all'individuazione  dei
          beneficiari  si   provvede   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  in  coerenza  con  apposito
          atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili di carattere finanziario. 
              (Omissis.:". 

        
      
          
Capo II

Semplificazioni per i cittadini

                               Art. 5 
 
 
                 Cambio di residenza in tempo reale 
 
  1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo  13,  comma  1,
lettere a), b) e c),  del  ((  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica )) 30 maggio 1989, n. 223, sono rese  nel
termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i  fatti
utilizzando una modulistica conforme a  quella  pubblicata  sul  sito
istituzionale  del  Ministero  dell'interno.  Nella  modulistica   e'
inserito il richiamo alle sanzioni previste dall'articolo 76  del  ((
testo unico di cui al )) decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni. 
  2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e  sottoscritte  di
fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le  modalita'  di
cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
  3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del (( testo unico di
cui al )) decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  l'ufficiale
d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi  alla  presentazione
delle dichiarazioni  di  cui  al  comma  1,  effettua  le  iscrizioni
anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche ((  e
delle corrispondenti cancellazioni  ))  decorrono  dalla  data  della
dichiarazione. 
  4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano
le disposizioni previste dagli articoli  75  e  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove  nel  corso
degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano
discordanze  con  la  dichiarazione  resa,  l'ufficiale  di  anagrafe
segnala quanto  e'  emerso  alla  competente  autorita'  di  pubblica
sicurezza (( e al comune di provenienza )). 
  5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della  legge  23  agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto  con
il Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,
sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio
1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina
e adeguarla alle disposizioni introdotte con  il  presente  articolo,
anche  con  riferimento  al  ripristino  della  posizione  anagrafica
precedente in caso di accertamenti negativi o di  verificata  assenza
dei  requisiti,  prevedendo  altresi'  che,   se   nel   termine   di
quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del
comma 2 non e' stata effettuata la comunicazione di cui  all'articolo
10-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241,  con  l'indicazione  degli
eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti  svolti  con  esito
negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione  di
fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'articolo
20 della stessa legge n. 241 del 1990. 
  (( 5-bis. In occasione di consultazioni elettorali o  referendarie,
qualora l'ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione
anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini
degli adempimenti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 4), del
testo unico delle leggi per la disciplina  dell'elettorato  attivo  e
per la tenuta e la  revisione  delle  liste  elettorali,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo  1967,  n.  223,  le
conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre
il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione. )) 
  6. Le  disposizioni  del  presente  articolo  acquistano  efficacia
decorsi novanta giorni dalla data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del presente decreto. 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 13  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante
          "Approvazione  del  nuovo  regolamento   anagrafico   della
          popolazione residente": 
              "Art. 13. (Dichiarazioni anagrafiche) 
              1.  Le  dichiarazioni  anagrafiche  da   rendersi   dai
          responsabili di cui all'articolo 6 del presente regolamento
          concernono i seguenti fatti: 
              a)  trasferimento  di  residenza  da  altro  comune   o
          dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero; 
              b)  costituzione  di  nuova   famiglia   o   di   nuova
          convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione
          della famiglia o della convivenza; 
              c) cambiamento di abitazione; 
              d)  cambiamento  dell'intestatario  della   scheda   di
          famiglia o del responsabile della convivenza; 
              e) cambiamento della qualifica professionale; 
              f) cambiamento del titolo di studio. 
              2. Le dichiarazioni  di  cui  alle  lettere  precedenti
          devono essere rese nel termine di venti giorni  dalla  data
          in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di  cui
          alla  lettera  a)  devono  essere  rese  mediante   modello
          conforme all'apposito esemplare  predisposto  dall'Istituto
          centrale  di  statistica;  ai   dichiaranti   deve   essere
          rilasciata ricevuta. 
              3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d),  e)
          ed f),  possono  essere  rese  anche  a  mezzo  di  lettera
          raccomandata; le dichiarazioni di cui alle lettere e) ed f)
          devono essere corredate dalla necessaria documentazione. 
              4.  Le  dichiarazioni  anagrafiche   sono   esenti   da
          qualsiasi tassa o diritto.". 
              Si riporta il testo degli articoli  38,  75  e  76  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative
          e    regolamentari    in    materia    di    documentazione
          amministrativa". 
              "Art. 38. (Modalita' di invio  e  sottoscrizione  delle
          istanze) 
              1. Tutte le istanze e le  dichiarazioni  da  presentare
          alla pubblica amministrazione o ai gestori o  esercenti  di
          pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via
          telematica. 
              2. Le  istanze  e  le  dichiarazioni  inviate  per  via
          telematica, vi comprese le domande per la partecipazione  a
          selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi  titolo,
          in tutte le pubbliche amministrazioni, o  per  l'iscrizione
          in albi, registri o  elenchi  tenuti  presso  le  pubbliche
          amministrazioni, sono valide se effettuate  secondo  quanto
          previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo  7  marzo
          2005, n. 82. 
              3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di
          notorieta' da produrre agli  organi  della  amministrazione
          pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi  sono
          sottoscritte dall'interessato in  presenza  del  dipendente
          addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
          fotostatica non autenticata di un  documento  di  identita'
          del sottoscrittore. La copia fotostatica del  documento  e'
          inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza  sottoscritta
          dall'interessato e la  copia  del  documento  di  identita'
          possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti
          di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta'  e'
          consentita nei limiti  stabiliti  dal  regolamento  di  cui
          all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
              3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione  e
          la presentazione  di  istanze,  progetti,  dichiarazioni  e
          altre  attestazioni  nonche'  per  il  ritiro  di  atti   e
          documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o
          esercenti  di  pubblici  servizi  puo'  essere  validamente
          conferito ad altro soggetto con  le  modalita'  di  cui  al
          presente articolo." 
              "Art. 75. (Decadenza dai benefici) 
              1. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  76,
          qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la  non
          veridicita'   del   contenuto   della   dichiarazione,   il
          dichiarante decade dai benefici  eventualmente  conseguenti
          al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
          veritiera". 
              "Art. 76. (Norme penali) 
              1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma  atti
          falsi o ne fa uso nei  casi  previsti  dal  presente  testo
          unico e' punito ai sensi del codice penale  e  delle  leggi
          speciali in materia. 
              2. L'esibizione di un atto  contenente  dati  non  piu'
          rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 
              3. Le dichiarazioni sostitutive  rese  ai  sensi  degli
          articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese  per  conto  delle
          persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
          come fatte a pubblico ufficiale. 
              4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
          per  ottenere  la  nomina  ad   un   pubblico   ufficio   o
          l'autorizzazione all'esercizio di una professione  o  arte,
          il  giudice,  nei   casi   piu'   gravi,   puo'   applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione e arte.". 
              Si riporta il testo degli articoli 5 e  6  del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  recante  "Testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero": 
              "Art. 5. (Permesso di soggiorno) 
              1. Possono soggiornare nel territorio dello  Stato  gli
          stranieri entrati regolarmente ai  sensi  dell'articolo  4,
          che siano muniti di carta di soggiorno  o  di  permesso  di
          soggiorno rilasciati, e in corso di validita', a norma  del
          presente testo unico o che siano in possesso di permesso di
          soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
          autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei
          limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. 
              2. Il permesso  di  soggiorno  deve  essere  richiesto,
          secondo  le   modalita'   previste   nel   regolamento   di
          attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
          si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso  nel
          territorio dello Stato ed e' rilasciato  per  le  attivita'
          previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
          Il  regolamento  di  attuazione  puo'  provvedere  speciali
          modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi  per
          motivi di turismo, di giustizia, di attesa  di  emigrazione
          in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
          di culto nonche' ai soggiorni in case  di  cura,  ospedali,
          istituti civili e religiosi e altre convivenze. 
              2-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  permesso   di
          soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. 
              2-ter. La  richiesta  di  rilascio  e  di  rinnovo  del
          permesso di soggiorno e' sottoposta  al  versamento  di  un
          contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
          un  massimo  di  200  euro   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'interno, che  stabilisce  altresi'  le  modalita'  del
          versamento  nonche'  le  modalita'  di   attuazione   della
          disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma  2.  Non  e'
          richiesto il versamento del contributo per il  rilascio  ed
          il  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  per  asilo,  per
          richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per  motivi
          umanitari. 
              3. La durata del permesso di soggiorno  non  rilasciato
          per  motivi  di  lavoro  e'  quella  prevista   dal   visto
          d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
          in   attuazione   degli   accordi   e   delle   convenzioni
          internazionali in  vigore.  La  durata  non  puo'  comunque
          essere: 
              a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo; 
              b) (Omissis).; 
              c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di
          un  corso  per  studio   o   per   formazione   debitamente
          certificata;   il   permesso   e'   tuttavia    rinnovabile
          annualmente nel caso di corsi pluriennali; 
              d) (Omissis).; 
              e)   superiore   alle    necessita'    specificatamente
          documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
          unico o dal regolamento di attuazione. 
              3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'
          rilasciato  a  seguito  della  stipula  del  contratto   di
          soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis.  La  durata
          del relativo permesso di soggiorno  per  lavoro  e'  quella
          prevista dal contratto di soggiorno  e  comunque  non  puo'
          superare: 
              a) in relazione ad  uno  o  piu'  contratti  di  lavoro
          stagionale, la durata complessiva di nove mesi; 
              b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
          tempo determinato, la durata di un anno; 
              c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
          tempo indeterminato, la durata di due anni. 
              3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto  in
          Italia almeno due  anni  di  seguito  per  prestare  lavoro
          stagionale puo' essere rilasciato,  qualora  si  tratti  di
          impieghi  ripetitivi,  un  permesso  pluriennale,  a   tale
          titolo, fino a tre  annualita',  per  la  durata  temporale
          annuale di  cui  ha  usufruito  nell'ultimo  dei  due  anni
          precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto  di
          ingresso e' rilasciato ogni anno. Il permesso  e'  revocato
          immediatamente nel  caso  in  cui  lo  straniero  violi  le
          disposizioni del presente testo unico. 
              3-quater. Possono inoltre  soggiornare  nel  territorio
          dello Stato gli stranieri muniti di permesso  di  soggiorno
          per   lavoro   autonomo   rilasciato   sulla   base   della
          certificazione della competente rappresentanza  diplomatica
          o  consolare  italiana  della  sussistenza  dei   requisiti
          previsti dall'articolo 26  del  presente  testo  unico.  Il
          permesso di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad
          un periodo di due anni. 
              3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o  consolare
          italiana che rilascia il visto di ingresso  per  motivi  di
          lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il
          visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
          dell'articolo  26,  ne  da'  comunicazione  anche  in   via
          telematica al Ministero  dell'interno  e  all'INPS  nonche'
          all'INAIL  per  l'inserimento  nell'archivio  previsto  dal
          comma  9  dell'articolo  22   entro   trenta   giorni   dal
          ricevimento della documentazione. Uguale  comunicazione  e'
          data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso  per
          ricongiungimento familiare di  cui  all'articolo  29  entro
          trenta giorni dal ricevimento della documentazione. 
              3-sexies. Nei casi di  ricongiungimento  familiare,  ai
          sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno
          non puo' essere superiore a due anni. 
              4. Il rinnovo del permesso di  soggiorno  e'  richiesto
          dallo straniero al questore della provincia in cui  dimora,
          almeno  sessanta  giorni  prima  della  scadenza,   ed   e'
          sottoposto alla verifica delle condizioni previste  per  il
          rilascio e delle diverse condizioni previste  dal  presente
          testo unico. Fatti salvi i  diversi  termini  previsti  dal
          presente testo unico e dal regolamento  di  attuazione,  il
          permesso di soggiorno  e'  rinnovato  per  una  durata  non
          superiore a quella stabilita con rilascio iniziale. 
              4-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  rinnovo   del
          permesso   di   soggiorno   e'   sottoposto    a    rilievi
          fotodattiloscopici. 
              5. Il permesso di  soggiorno  o  il  suo  rinnovo  sono
          rifiutati  e,  se  il  permesso  di  soggiorno   e'   stato
          rilasciato, esso e' revocato, quando mancano  o  vengono  a
          mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
          nel territorio dello Stato,  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo  22,  comma  9,  e  sempre  che   non   siano
          sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e
          che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
          Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio,  di
          revoca o di diniego di rinnovo del  permesso  di  soggiorno
          dello  straniero  che   ha   esercitato   il   diritto   al
          ricongiungimento    familiare    ovvero    del    familiare
          ricongiunto, ai sensi  dell'articolo  29,  si  tiene  anche
          conto  della  natura  e  della  effettivita'  dei   vincoli
          familiari  dell'interessato  e  dell'esistenza  di   legami
          familiari e sociali con il suo  Paese  d'origine,  nonche',
          per lo straniero gia' presente  sul  territorio  nazionale,
          anche  della  durata  del  suo   soggiorno   nel   medesimo
          territorio nazionale. 
              5-bis. Nel valutare la  pericolosita'  dello  straniero
          per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o  di  uno
          dei Paesi con i quali l'Italia abbia  sottoscritto  accordi
          per la soppressione dei controlli alle frontiere interne  e
          la libera circolazione delle persone ai fini  dell'adozione
          del provvedimento di revoca o di  diniego  di  rinnovo  del
          permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene  conto
          anche di eventuali condanne  per  i  reati  previsti  dagli
          articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a),  del
          codice di procedura penale,  ovvero  per  i  reati  di  cui
          all'articolo 12, commi 1 e 3. 
              5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato
          quando  si  accerti  la  violazione  del  divieto  di   cui
          all'articolo 29, comma 1-ter. 
              6. Il rifiuto o la revoca  del  permesso  di  soggiorno
          possono essere altresi' adottati sulla base di  convenzioni
          o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia,  quando
          lo  straniero  non  soddisfi  le  condizioni  di  soggiorno
          applicabili  in  uno  degli  Stati  contraenti,  salvo  che
          ricorrano  seri  motivi,  in   particolare   di   carattere
          umanitario  o  risultanti  da  obblighi  costituzionali   o
          internazionali  dello  Stato  italiano.  Il   permesso   di
          soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato  dal  questore
          secondo  le   modalita'   previste   nel   regolamento   di
          attuazione. 
              7. Gli stranieri muniti del  permesso  di  soggiorno  o
          titolo equipollente rilasciato dall'autorita' di uno  Stato
          appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in
          Italia  sono  tenuti  a  dichiarare  la  loro  presenza  al
          questore con le modalita' e nei termini di cui al comma  2.
          Agli   stessi   e'   rilasciata   idonea   ricevuta   della
          dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma euro 103
          a euro 309. Qualora la dichiarazione non venga  resa  entro
          60 giorni dall'ingresso nel  territorio  dello  Stato  puo'
          essere disposta l'espulsione amministrativa. 
              8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno  di
          cui all'articolo 9 sono  rilasciati  mediante  utilizzo  di
          mezzi   a   tecnologia   avanzata    con    caratteristiche
          anticontraffazione conformi ai  modelli  da  approvare  con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro per l'innovazione e le tecnologie,  in  attuazione
          del regolamento (CE) n. 1030/2002  del  Consiglio,  del  13
          giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello  uniforme
          per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
          terzi. Il permesso di soggiorno e  la  carta  di  soggiorno
          rilasciati  in  conformita'  ai  predetti  modelli   recano
          inoltre  i  dati  personali  previsti,  per  la  carta   di
          identita' e gli altri documenti elettronici,  dall'articolo
          36  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445. 
              8-bis.  Chiunque  contraffa'  o  altera  un  visto   di
          ingresso  o  reingresso,  un  permesso  di  soggiorno,   un
          contratto di soggiorno o una  carta  di  soggiorno,  ovvero
          contraffa' o altera documenti al  fine  di  determinare  il
          rilascio di un visto di ingresso o  di  reingresso,  di  un
          permesso di soggiorno, di un contratto di  soggiorno  o  di
          una  carta  di  soggiorno  oppure  utilizza  uno  di   tali
          documenti  contraffatti  o  alterati,  e'  punito  con   la
          reclusione da uno a sei anni. Se la  falsita'  concerne  un
          atto o parte di un atto che faccia fede fino a  querela  di
          falso la reclusione e' da tre a  dieci  anni.  La  pena  e'
          aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale. 
              9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato  o
          convertito entro venti giorni dalla data in  cui  e'  stata
          presentata la domanda,  se  sussistono  i  requisiti  e  le
          condizioni  previsti  dal  presente  testo  unico   e   dal
          regolamento di attuazione  per  il  permesso  di  soggiorno
          richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo  di
          permesso da rilasciare in applicazione del  presente  testo
          unico. 
              9-bis.  In  attesa  del  rilascio  o  del  rinnovo  del
          permesso di soggiorno, anche ove non  venga  rispettato  il
          termine di venti giorni di  cui  al  precedente  comma,  il
          lavoratore straniero puo'  legittimamente  soggiornare  nel
          territorio   dello   Stato   e   svolgere   temporaneamente
          l'attivita'  lavorativa  fino  ad  eventuale  comunicazione
          dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da  notificare  anche
          al datore di lavoro, con l'indicazione  dell'esistenza  dei
          motivi ostativi al rilascio o al rinnovo  del  permesso  di
          soggiorno.  L'attivita'  di  lavoro  di  cui   sopra   puo'
          svolgersi alle seguenti condizioni: 
              a) che  la  richiesta  del  rilascio  del  permesso  di
          soggiorno per motivi di lavoro  sia  stata  effettuata  dal
          lavoratore straniero all'atto della stipula  del  contratto
          di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento
          d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia
          stata presentata prima  della  scadenza  del  permesso,  ai
          sensi del  precedente  comma  4,  e  dell'articolo  13  del
          decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999,
          n. 394,  o  entro  sessanta  giorni  dalla  scadenza  dello
          stesso; 
              b) che sia stata rilasciata dal competente  ufficio  la
          ricevuta   attestante   l'avvenuta   presentazione    della
          richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso." 
              "Art. 6. (Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno) 
              1. Il permesso di soggiorno rilasciato  per  motivi  di
          lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari per  essere
          utilizzato anche per le altre attivita' consentite.  Quello
          rilasciato per motivi di studio e  formazione  puo'  essere
          convertito, comunque prima della  sua  scadenza,  e  previa
          stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo
          rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei
          requisiti  previsti  dall'articolo  26,  in   permesso   di
          soggiorno per motivi  di  lavoro  nell'ambito  delle  quote
          stabilite a norma dell'articolo  3,  comma  4,  secondo  le
          modalita' previste dal regolamento di attuazione. 
              2. Fatta  eccezione  per  i  provvedimenti  riguardanti
          attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo, per
          quello inerenti all'accesso alle prestazioni  sanitarie  di
          cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni
          scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno
          di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti  agli
          uffici della pubblica amministrazione ai fini del  rilascio
          di   licenze,   autorizzazioni,   iscrizioni    ed    altri
          provvedimenti  di  interesse   dello   straniero   comunque
          denominati. 
              3. Lo straniero che,  a  richiesta  degli  ufficiali  e
          agenti  di  pubblica  sicurezza,   non   ottempera,   senza
          giustificato   motivo,   all'ordine   di   esibizione   del
          passaporto o di altro documento di  identificazione  e  del
          permesso di soggiorno o di altro  documento  attestante  la
          regolare presenza nel territorio dello Stato e' punito  con
          l'arresto fino ad un anno e  con  l'ammenda  fino  ad  euro
          2.000. 
              4. Qualora vi sia motivo di  dubitare  della  identita'
          personale dello straniero, questi e' sottoposto  a  rilievi
          fotodattiloscopici e segnaletici. 
              5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o
          dal regolamento  di  attuazione,  l'autorita'  di  pubblica
          sicurezza, quando vi siano fondate ragioni,  richiede  agli
          stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilita'
          di un reddito,  da  lavoro  o  da  altra  fonte  legittima,
          sufficiente  al  sostentamento  proprio  e  dei   familiari
          conviventi nel territorio dello Stato. 
              6. Salvo quanto e' stabilito nelle leggi  militari,  il
          Prefetto puo' vietare agli stranieri il soggiorno in comuni
          o in localita' che comunque interessano la difesa  militare
          dello Stato. Tale divieto e' comunicato agli stranieri  per
          mezzo della autorita' locale di pubblica  sicurezza  o  col
          mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono
          al divieto, possono  essere  allontanati  per  mezzo  della
          forza pubblica. 
              7.  Le  iscrizioni  e  variazioni   anagrafiche   dello
          straniero regolarmente soggiornante  sono  effettuate  alle
          medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalita'
          previste dal regolamento di attuazione.  In  ogni  caso  la
          dimora dello straniero si considera abitualmente  anche  in
          caso di documentata ospitalita' da piu' di tre mesi  presso
          un  centro  di  accoglienza.  Dell'avvenuta  iscrizione   o
          variazione  l'ufficio  da'  comunicazione   alla   questura
          territorialmente competente. 
              8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri  che
          soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al
          questore competente per territorio, entro i quindici giorni
          successivi, le eventuali variazioni del  proprio  domicilio
          abituale. 
              9. Il documento di  identificazione  per  stranieri  e'
          rilasciato  su  modello  conforme  al  tipo  approvato  con
          decreto del Ministro dell'interno. Esso non e'  valido  per
          l'espatrio,  salvo  che  sia  diversamente  disposto  dalle
          convenzioni o dagli accordi internazionali. 
              10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5  e  al
          presente  articolo  e'   ammesso   ricorso   al   tribunale
          amministrativo regionale competente". 
              Per il testo dell'articolo 17  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, vedasi i riferimenti  normativi  all'articolo
          3. 
              Si riporta l'epigrafe del decreto del Presidente  della
          Repubblica 30 maggio 1989, n. 223: "Decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.  Approvazione  del
          nuovo regolamento anagrafico della popolazione  residente",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 giugno  1989,  n.
          132. 
              Si riporta il testo degli articoli 10-bis  e  20  della
          citata legge n. 241 del 1990: 
              "Art.  10-bis.  (Comunicazione  dei   motivi   ostativi
          all'accoglimento dell'istanza) 
              1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile
          del procedimento  o  l'autorita'  competente,  prima  della
          formale adozione di  un  provvedimento  negativo,  comunica
          tempestivamente  agli   istanti   i   motivi   che   ostano
          all'accoglimento della domanda. Entro il termine  di  dieci
          giorni dal ricevimento  della  comunicazione,  gli  istanti
          hanno  il  diritto  di  presentare  per  iscritto  le  loro
          osservazioni,  eventualmente  corredate  da  documenti.  La
          comunicazione di cui al primo periodo interrompe i  termini
          per concludere il procedimento che  iniziano  nuovamente  a
          decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o,
          in mancanza, dalla scadenza del termine di cui  al  secondo
          periodo.  Dell'eventuale  mancato  accoglimento   di   tali
          osservazioni  e'  data  ragione   nella   motivazione   del
          provvedimento finale. Le disposizioni di  cui  al  presente
          articolo non si applicano alle procedure concorsuali  e  ai
          procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti
          a  seguito  di  istanza  di  parte  e  gestiti  dagli  enti
          previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi  che
          ostano  all'accoglimento  della  domanda   inadempienze   o
          ritardi attribuibili all'amministrazione." 
              "Art. 20. (Silenzio assenso) 
              1. Fatta salva  l'applicazione  dell'articolo  19,  nei
          procedimenti  ad  istanza  di  parte  per  il  rilascio  di
          provvedimenti       amministrativi       il        silenzio
          dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di
          accoglimento della domanda, senza necessita'  di  ulteriori
          istanze o  diffide,  se  la  medesima  amministrazione  non
          comunica all'interessato, nel termine di  cui  all'articolo
          2, commi 2 o 3, il provvedimento  di  diniego,  ovvero  non
          procede ai sensi del comma 2. 
              2.  L'amministrazione  competente  puo'  indire,  entro
          trenta giorni dalla presentazione dell'istanza  di  cui  al
          comma 1, una conferenza di servizi ai sensi  del  capo  IV,
          anche tenendo conto delle situazioni giuridiche  soggettive
          dei controinteressati. 
              3. Nei casi in  cui  il  silenzio  dell'amministrazione
          equivale ad accoglimento della  domanda,  l'amministrazione
          competente  puo'  assumere   determinazioni   in   via   di
          autotutela,  ai  sensi  degli   articoli   21-quinquies   e
          21-nonies. 
              4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano  agli  atti   e   procedimenti   riguardanti   il
          patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa
          nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e
          la cittadinanza, la salute e la  pubblica  incolumita',  ai
          casi in cui la normativa comunitaria impone  l'adozione  di
          provvedimenti amministrativi formali, ai  casi  in  cui  la
          legge  qualifica  il  silenzio  dell'amministrazione   come
          rigetto dell'istanza,  nonche'  agli  atti  e  procedimenti
          individuati con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
          funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti. 
              5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis. 
              (Omissis).". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  32  decreto  del
          Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante:
          "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina
          dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
          liste elettorali": 
              "Art. 32. 
              Alle liste elettorali, rettificate in  conformita'  dei
          precedenti articoli,  non  possono  apportarsi,  sino  alla
          revisione del semestre successivo, altre variazioni se  non
          in conseguenza: 
              1) della morte; 
              2) della perdita della cittadinanza italiana; 
              Le circostanze di cui  al  presente  ed  al  precedente
          numero debbono risultare da documento autentico; 
              3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da
          sentenza   o   da   altro   provvedimento    dell'autorita'
          giudiziaria. A tale scopo,  il  questore  incaricato  della
          esecuzione dei provvedimenti che  applicano  le  misure  di
          prevenzione di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  b),
          nonche' il cancelliere o il funzionario competenti  per  il
          casellario giudiziale, inviano, ciascuno per  la  parte  di
          competenza,   certificazione   delle   sentenze    e    dei
          provvedimenti  che  importano  la   perdita   del   diritto
          elettorale al comune di residenza dell'interessato  ovvero,
          quando il luogo di residenza non sia conosciuto,  a  quello
          di  nascita.  La  certificazione  deve   essere   trasmessa
          all'atto delle registrazioni di competenza. Se  la  persona
          alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento  non
          risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale
          e'  stata  comunicata  la  notizia,  il   sindaco,   previi
          eventuali accertamenti per mezzo degli organi  di  pubblica
          sicurezza, la  partecipa  al  comune  nelle  cui  liste  il
          cittadino e' compreso; 
              4) del trasferimento della residenza. Gli iscritti  che
          hanno perduto la residenza nel Comune sono cancellati dalle
          relative  liste,  in  base  al   certificato   dell'ufficio
          anagrafico  attestante  la   avvenuta   cancellazione   dal
          registro di popolazione. I gia' iscritti nelle  liste,  che
          hanno acquistato la residenza  nel  Comune,  sono  iscritti
          nelle  relative  liste,  in  base  alla  dichiarazione  del
          sindaco del Comune di provenienza, attestante  la  avvenuta
          cancellazione  da  quelle  liste.   La   dichiarazione   e'
          richiesta  d'ufficio  dal  Comune   di   nuova   iscrizione
          anagrafica; 
              5) dell'acquisto  del  diritto  elettorale  per  motivi
          diversi  dal  compimento  del  18°  anno  di  eta'  o   del
          riacquisto del diritto stesso per la  cessazione  di  cause
          ostative.  Ai  fini  della  iscrizione  il   sindaco   deve
          acquisire  presso  l'ufficio  anagrafico  e  richiedere  al
          casellario giudiziale e all'autorita' di pubblica sicurezza
          le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato
          e' in possesso dei requisiti di legge per  l'esercizio  del
          diritto di voto nel comune. 
              (Omissis).". 

        
      
          
Capo II

Semplificazioni per i cittadini

                               Art. 6 
 
 
    Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni 
 
  1.  Sono  effettuate  esclusivamente  in  modalita'  telematica  in
conformita' alle disposizioni (( del codice  ))  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni: 
  a) le comunicazioni e le trasmissioni  tra  comuni  di  atti  e  di
documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e al decreto del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n.  223,  nonche'  dal  testo  unico
delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la  tenuta
e la  revisione  delle  liste  elettorali,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223; 
  b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai  regolamenti
di cui al regio decreto 6 maggio 1940,  n.  635,  e  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; 
  c) le comunicazioni inviate ai  comuni  dai  notai  ai  fini  delle
annotazioni delle convenzioni matrimoniali  a  margine  dell'atto  di
matrimonio ai sensi dell'articolo 162 del codice civile; 
  d) le trasmissioni e l'accesso alle liste di cui all'articolo  1937
del ((  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al  ))  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  2. Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'interno,  di  concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  da  emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono disciplinati le modalita' e i termini per  l'attuazione
del comma 1, lettere a), b) e c). 
  3. Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'interno,  di  concerto
con il Ministro della difesa, da  emanare  entro  centottanta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   sono
disciplinati le modalita' e i termini per l'attuazione del  comma  1,
lettera d). 
  (( 3-bis. All'articolo 99 del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Fino all'adozione dei regolamenti di  cui  al  comma  1  le
amministrazioni acquisiscono d'ufficio la certificazione antimafia  e
la certificazione camerale con la dicitura antimafia». )) 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82  e'  gia'
          citato nei riferimenti normativi all'articolo 2. 
              Si riporta l'epigrafe del decreto del Presidente  della
          Repubblica 3 novembre 2000, n. 396: "Decreto del Presidente
          della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.  Regolamento  per
          la revisione e la  semplificazione  dell'ordinamento  dello
          stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12,  della  L.
          15  maggio  1997,  n.  127",  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 30 dicembre 2000, n. 303, S.O. 
                
              Si riporta l'epigrafe del decreto del Presidente  della
          Repubblica 30 maggio 1989, n. 223: "Decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.  Approvazione  del
          nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 giugno  1989,  n.
          132. 
                
              L'epigrafe del decreto del Presidente della  Repubblica
          20 marzo 1967,  n.  223  e'  gia'  citata  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 5. 
                
              Si riporta l'epigrafe del regio decreto 6 maggio  1940,
          n. 635: "Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.  Approvazione
          del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18  giugno
          1931,  n.  773  delle  leggi   di   pubblica   sicurezza.",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1940,  n.
          149, S.O. 
                
              Si riporta l'epigrafe del decreto del Presidente  della
          Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Decreto del  Presidente
          della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394.  Regolamento
          recante  norme  di  attuazione  del   testo   unico   delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme   sulla   condizione   dello   straniero,   a   norma
          dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio
          1998, n. 286", pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  3
          novembre 1999, n. 258, S.O. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  162  del  Codice
          civile: 
              "Art. 162. (Forma delle convenzioni matrimoniali) 
              Le convenzioni matrimoniali  debbono  essere  stipulate
          per atto pubblico sotto pena di nullita'. 
              La scelta del regime di separazione puo'  anche  essere
          dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio. 
              Le convenzioni possono essere stipulate in ogni  tempo,
          ferme restando le disposizioni dell'articolo 194. 
              Le convenzioni matrimoniali non possono essere  opposte
          ai terzi quando  a  margine  dell'atto  di  matrimonio  non
          risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante
          e le generalita' dei contraenti, ovvero la scelta di cui al
          secondo comma". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  1937  del  decreto
          legislativo  15  marzo  2010,  n.   66,   recante   "Codice
          dell'ordinamento militare". 
              "Art. 1937. (Trasmissione delle liste di leva e accesso
          a esse) 
              1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 1936,  la
          lista di leva e' firmata dal Sindaco  e,  nei  primi  dieci
          giorni  del  mese  di  aprile,  e'  trasmessa   per   copia
          autentica,  ovvero  resa  accessibile  al  Ministero  della
          difesa, anche per via telematica con le  modalita'  di  cui
          all'articolo 1931.". 
                
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  99  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle
          leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  nonche'
          nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,
          a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
          136", come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 99. (Modalita' di funzionamento della banca dati) 
              1. Con uno o piu' regolamenti  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  da
          adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
          del   presente   decreto,   su   proposta   del    Ministro
          dell'interno, di concerto con  i  Ministri  della  pubblica
          amministrazione e dell'innovazione, della giustizia,  dello
          sviluppo economico e delle infrastrutture e dei  trasporti,
          sentito il Garante per la protezione  dei  dati  personali,
          sono disciplinate le modalita': 
              a) di funzionamento della banca dati; 
              b) di autenticazione, autorizzazione e di registrazione
          degli accessi e delle  operazioni  effettuate  sulla  banca
          dati; 
              c) di accesso da parte del  personale  delle  Forze  di
          polizia e dell'Amministrazione civile dell'interno; 
              d)  di  accesso  da  parte  della  Direzione  nazionale
          antimafia  per  lo   svolgimento   dei   compiti   previsti
          dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale; 
              e) di  consultazione  da  parte  dei  soggetti  di  cui
          all'articolo 97, comma 1; 
              f) di collegamento con il Centro Elaborazione  Dati  di
          cui all'articolo 96. 
              2.  Il  sistema   informatico,   comunque,   garantisce
          l'individuazione  del  soggetto   che   effettua   ciascuna
          interrogazione e conserva la traccia di ciascun accesso. 
              2-bis. Fino all'adozione  dei  regolamenti  di  cui  al
          comma  1  le  amministrazioni  acquisiscono  d'ufficio   la
          certificazione antimafia e la certificazione  camerale  con
          la dicitura antimafia.". 

        
      
          
Capo II

Semplificazioni per i cittadini

                            (( Art. 6-bis 
 
 
Disposizioni  per  il  pagamento  dell'imposta  di  bollo   per   via
                             telematica 
 
  1. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via
telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio  di  un'istanza  a
una  pubblica  amministrazione  o  a  qualsiasi  ente   o   autorita'
competente, con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
di concerto con il Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione, da emanare entro centottanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono stabilite le  modalita'  per  il  calcolo  e  per  il  pagamento
dell'imposta di bollo per via telematica, anche attraverso l'utilizzo
di carte di credito, di debito o prepagate, per tutti i casi  in  cui
questa e' dovuta. )) 

        
      
          
Capo II

Semplificazioni per i cittadini

                            (( Art. 6-ter 
 
Modifica all'articolo 5 del codice di cui al  decreto  legislativo  7
  marzo  2005,  n.  82,  in  materia  di  pagamenti  alle   pubbliche
  amministrazioni con modalita' informatiche 
 
  1.  All'articolo  5,  comma  1,  del  codice   dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine sono tenute: 
  a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste  di
pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale  i
privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico; 
  b) a specificare i dati e i codici  da  indicare  obbligatoriamente
nella causale di versamento». 
  2. Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con  le
disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia  decorsi  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. )) 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 5 decreto legislativo
          7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione
          digitale, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 5.  (Effettuazione  di  pagamenti  con  modalita'
          informatiche) 
              1.  Le  pubbliche   amministrazioni   consentono,   sul
          territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse
          spettanti,  a  qualsiasi  titolo  dovuti,  fatte  salve  le
          attivita' di riscossione dei tributi regolate da specifiche
          normative, con l'uso delle tecnologie  dell'informazione  e
          della comunicazione.A tal fine sono tenute: 
              a) a pubblicare nei propri siti istituzionali  e  sulle
          richieste di pagamento i codici identificativi  dell'utenza
          bancaria  sulla  quale  i  privati  possono  effettuare   i
          pagamenti mediante bonifico; 
              b)  a  specificare  i  dati  e  i  codici  da  indicare
          obbligatoriamente nella causale di versamento. 
              2.  Le  pubbliche  amministrazioni   centrali   possono
          avvalersi, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  di  prestatori  di  servizi  di  pagamento   per
          consentire ai privati di effettuare  i  pagamenti  in  loro
          favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito
          o  prepagate  e  di  ogni  altro  strumento  di   pagamento
          elettronico  disponibile.  Il  prestatore  dei  servizi  di
          pagamento   che   riceve   l'importo   dell'operazione   di
          pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito
          al tesoriere dell'ente,  registrando  in  apposito  sistema
          informatico,  a   disposizione   dell'amministrazione,   il
          pagamento eseguito e la relativa causale, la corrispondenza
          di ciascun pagamento, i capitoli e gli  articoli  d'entrata
          oppure le contabilita' speciali interessate. 
              3.  Con  decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e l'innovazione ed  i  Ministri  competenti
          per materia, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  sentito  DigitPA   sono   individuate   le
          operazioni di pagamento interessate dai  commi  1  e  2,  i
          tempi da cui decorre la disposizione di cui al comma 1,  le
          relative modalita' per il riversamento, la  rendicontazione
          da  parte  del  prestatore  dei  servizi  di  pagamento   e
          l'interazione tra i sistemi  e  i  soggetti  coinvolti  nel
          pagamento,  nonche'  il  modello  di  convenzione  che   il
          prestatore di servizi di pagamento deve  sottoscrivere  per
          effettuare il servizio. 
              4. Le regioni, anche per quanto concerne i propri  enti
          e le amministrazioni del Servizio  sanitario  nazionale,  e
          gli enti locali adeguano i propri ordinamenti al  principio
          di cui al comma 1.". 

        
      
          
Capo II

Semplificazioni per i cittadini

                               Art. 7 
 
 
Disposizioni in materia di scadenza dei documenti  d'identita'  e  di
                           riconoscimento 
 
  1. I documenti di identita' e di riconoscimento di cui all'articolo
1, comma 1, lettere c), d) ed e), del (( testo unico  di  cui  al  ))
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
sono  rilasciati  o  rinnovati  con   validita'   fino   alla   data,
corrispondente  al  giorno  e   mese   di   nascita   del   titolare,
immediatamente  successiva  alla  scadenza  che  sarebbe   altrimenti
prevista per il documento medesimo. 
  2. La disposizione di cui  al  comma  1  si  applica  ai  documenti
rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Le tessere di riconoscimento  rilasciate  dalle  amministrazioni
dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  28
luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale. 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  1  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa": 
              "Art.1. (Definizioni) 
              1. Ai fini del presente testo unico si intende per: 
              (Omissis). 
              c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di
          fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo,
          magnetico o informatico, da  una  pubblica  amministrazione
          italiana o di altri Stati, che  consenta  l'identificazione
          personale del titolare; 
              d) DOCUMENTO D'IDENTITA' la carta d'identita'  ed  ogni
          altro  documento  munito  di  fotografia  del  titolare   e
          rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o  informatico,
          da una  pubblica  amministrazione  competente  dello  Stato
          italiano o di altri Stati, con la finalita'  prevalente  di
          dimostrare l'identita' personale del suo titolare; 
              e)  DOCUMENTO  D'IDENTITA'  ELETTRONICO  il   documento
          analogo alla carta d'identita' elettronica  rilasciato  dal
          comune fino al compimento del quindicesimo anno di eta'; 
              (Omissis).". 
              Si riporta l'epigrafe del decreto del Presidente  della
          Repubblica 28 luglio 1967, n. 851: "Decreto del  Presidente
          della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851. Norme  in  materia
          di   tessere    di    riconoscimento    rilasciate    dalle
          Amministrazioni dello  Stato",  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 30 settembre 1967, n. 245. 

        
      
          
Capo II

Semplificazioni per i cittadini

                               Art. 8 
 
Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e  prove  selettive,
  nonche' norme sulla composizione della Commissione per  l'esame  di
  avvocato 
 
  1. Le domande (( e i relativi allegati )) per la  partecipazione  a
selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni
centrali  banditi  a  decorrere  dal  30  giugno  2012  sono  inviate
esclusivamente  per  via  telematica  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 65 del (( codice di cui  al  ))  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82. Sono nulle le clausole dei bandi in contrasto  con
la presente disposizione.  Le  amministrazioni  provvedono  a  quanto
previsto dal presente comma  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto  previsto  nel
comma 1. 
  3. L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina ((  adottata
al livello dell'Unione europea )), all'equiparazione  dei  titoli  di
studio e professionali  provvede  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca.  ((  Secondo  le
disposizioni del primo periodo e' altresi' stabilita )) l'equivalenza
tra  i  titoli  accademici  e   di   servizio   rilevanti   ai   fini
dell'ammissione al concorso e della nomina.». 
  4. All'articolo 22, comma 3, del regio  decreto-legge  27  novembre
1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  gennaio
1934, n. 36, le parole: «un titolare ed un supplente sono  professori
ordinari o associati  di  materie  giuridiche  presso  un'universita'
della Repubblica ovvero presso un istituto superiore» sono sostituite
dalle  seguenti:  «un  titolare  ed  un  supplente  sono   professori
ordinari, professori associati o ricercatori  di  materie  giuridiche
presso un'universita' della  Repubblica  ovvero  presso  un  istituto
superiore.». 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  65  del  decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  recante  il   "Codice
          dell'amministrazione digitale": 
                
              "Art. 65.  (Istanze  e  dichiarazioni  presentate  alle
          pubbliche amministrazioni per via telematica) 
              1.  Le  istanze  e  le  dichiarazioni  presentate  alle
          pubbliche  amministrazioni  per  via  telematica  ai  sensi
          dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: 
              a) se sottoscritte mediante la firma digitale,  il  cui
          certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato; 
              b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal  sistema
          informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o
          della carta nazionale dei servizi,  nei  limiti  di  quanto
          stabilito  da  ciascuna  amministrazione  ai  sensi   della
          normativa vigente; 
              c) ovvero quando l'autore e' identificato  dal  sistema
          informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64,
          comma  2,  nei  limiti  di  quanto  stabilito  da  ciascuna
          amministrazione ai sensi della  normativa  vigente  nonche'
          quando le istanze e le dichiarazioni sono  inviate  con  le
          modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
              c-bis) ovvero  se  trasmesse  dall'autore  mediante  la
          propria casella di posta elettronica certificata purche' le
          relative credenziali  di  accesso  siano  state  rilasciate
          previa  identificazione  del  titolare,   anche   per   via
          telematica secondo modalita' definite con  regole  tecniche
          adottate ai sensi dell'articolo 71, e  cio'  sia  attestato
          dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
          In tal  caso,  la  trasmissione  costituisce  dichiarazione
          vincolante ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  1,  secondo
          periodo. Sono fatte salve  le  disposizioni  normative  che
          prevedono  l'uso  di  specifici  sistemi  di   trasmissione
          telematica nel settore tributario. 
              1-bis.  Con  decreto  del  Ministro  per  la   pubblica
          amministrazione e  l'innovazione  e  del  Ministro  per  la
          semplificazione  normativa,  su   proposta   dei   Ministri
          competenti per materia, possono essere individuati  i  casi
          in  cui  e'  richiesta  la  sottoscrizione  mediante  firma
          digitale. 
              2. Le istanze e le dichiarazioni  inviate  o  compilate
          sul sito secondo le modalita' previste  dal  comma  1  sono
          equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni  sottoscritte
          con firma autografa  apposta  in  presenza  del  dipendente
          addetto al procedimento. 
              3. 
              4.  Il  comma  2  dell'articolo  38  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  e'
          sostituito dal seguente: 
              2. Le  istanze  e  le  dichiarazioni  inviate  per  via
          telematica  sono  valide  se  effettuate   secondo   quanto
          previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo  7  marzo
          2005, n. 82».". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  38,  comma  3,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  recante  "Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche", come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art. 38. (Accesso dei  cittadini  degli  Stati  membri
          della Unione europea) 
              (Omissis). 
              3. Nei casi in cui non sia intervenuta  una  disciplina
          di livello comunitario,  all'equiparazione  dei  titoli  di
          studio  e  professionali  si  provvede  con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
          dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce
          l'equivalenza  tra  i  titoli  accademici  e  di   servizio
          rilevanti ai  fini  dell'ammissione  al  concorso  e  della
          nomina.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  22,  comma  3,  del
          regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  22  gennaio  1934,  n.  36,
          recante "Ordinamento delle professioni  di  avvocato  e  di
          procuratore", come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 22. 
              (Omissis). 
              3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare
          non oltre trenta giorni  dalla  pubblicazione  del  decreto
          contenente il bando di esame, e'  nominata  la  commissione
          composta da cinque membri titolari e cinque supplenti,  dei
          quali due titolari e due supplenti sono avvocati,  iscritti
          da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari
          e  due  supplenti  sono  magistrati,  con   qualifica   non
          inferiore a magistrato di Corte di appello;un  titolare  ed
          un supplente sono professori ordinari, professori associati
          o ricercatori di materie giuridiche  presso  un'universita'
          della Repubblica ovvero presso un  istituto  superiore.  La
          commissione ha sede presso il  Ministero  della  giustizia.
          Per le  funzioni  di  segretario,  il  Ministro  nomina  un
          dipendente dell'Amministrazione,  appartenente  all'area  C
          del personale amministrativo, come delineata dal  contratto
          collettivo nazionale di lavoro del comparto  Ministeri  del
          16 febbraio 1999. 
              (Omissis).". 

        
      
          
Capo II

Semplificazioni per i cittadini

                               Art. 9 
 
 
          Dichiarazione unica di conformita' degli impianti 
 
  1. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo  economico  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' approvato il modello
di dichiarazione unica di conformita' che sostituisce  i  modelli  di
cui agli allegati I e II del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37, (( e, con riferimento agli impianti
termici rientranti nell'ambito di applicazione  dell'articolo  1  del
predetto decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  n.  37  del
2008, la dichiarazione  di  cui  ))  all'articolo  284,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  2. La  dichiarazione  unica  di  conformita'  e  la  documentazione
allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed  esibite,
a richiesta dell'amministrazione, per  i  relativi  controlli.  Resta
fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato
di agibilita' da parte del comune o in caso di allacciamento  di  una
nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua. 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'epigrafe del decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37: 
              Decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico   22
          gennaio   2008,   "Regolamento   concernente   l'attuazione
          dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera  a)  della
          legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante il Riordino delle
          disposizioni in materia di attivita' di installazione degli
          impianti  all'interno  degli  edifici",  pubblicato   sulla
          gazzetta ufficiale del. 12 marzo 2008, n. 61. 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  284,  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia
          ambientale": 
              "Art. 284. (Installazione o modifica) 
              1.  Nel  corso   delle   verifiche   finalizzate   alla
          dichiarazione   di   conformita'   prevista   dal   decreto
          ministeriale 22 gennaio  2008,  n.  37,  per  gli  impianti
          termici civili di potenza  termica  nominale  superiore  al
          valore di soglia, l'installatore verifica e dichiara  anche
          che l'impianto e' conforme alle caratteristiche tecniche di
          cui all'articolo 285 ed e' idoneo  a  rispettare  i  valori
          limite di cui all'articolo 286. Tali  dichiarazioni  devono
          essere espressamente riportate in  un  atto  allegato  alla
          dichiarazione di  conformita',  messo  a  disposizione  del
          responsabile   dell'esercizio    e    della    manutenzione
          dell'impianto da parte dell'installatore  entro  30  giorni
          dalla conclusione dei lavori.  L'autorita'  che  riceve  la
          dichiarazione  di  conformita'   ai   sensi   del   decreto
          ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37,  provvede  ad  inviare
          tale atto  all'autorita'  competente.  In  occasione  della
          dichiarazione  di  conformita',  l'installatore  indica  al
          responsabile   dell'esercizio    e    della    manutenzione
          dell'impianto  l'elenco  delle  manutenzioni  ordinarie   e
          straordinarie necessarie  ad  assicurare  il  rispetto  dei
          valori limite  di  cui  all'articolo  286,  affinche'  tale
          elenco sia inserito nel libretto di centrale  previsto  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,  n.
          412. Se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione
          dell'impianto  non  e'  ancora   individuato   al   momento
          dell'installazione,   l'installatore,   entro   30   giorni
          dall'installazione, invia l'atto e l'elenco di cui sopra al
          soggetto committente, il quale li mette a disposizione  del
          responsabile   dell'esercizio    e    della    manutenzione
          dell'impianto    entro    30    giorni    dalla    relativa
          individuazione. 
              2. Per gli impianti termici civili di  potenza  termica
          nominale superiore al valore di soglia, in  esercizio  alla
          data di entrata in vigore della parte quinta  del  presente
          decreto, il libretto di centrale previsto dall'articolo  11
          del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
          n. 412 deve  essere  integrato,  a  cura  del  responsabile
          dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il
          31 dicembre 2012,  da  un  atto  in  cui  si  dichiara  che
          l'impianto e' conforme alle caratteristiche tecniche di cui
          all'articolo 285 ed e' idoneo a rispettare i valori  limite
          di cui all'articolo 286. Entro  il  31  dicembre  2012,  il
          libretto di centrale  deve  essere  inoltre  integrato  con
          l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e  straordinarie
          necessarie ad assicurare il rispetto dei valori  limite  di
          cui all'articolo  286.  Il  responsabile  dell'esercizio  e
          della manutenzione dell'impianto provvede ad  inviare  tali
          atti integrativi all'autorita' competente entro  30  giorni
          dalla redazione.". 

        
      
          
Capo II

Semplificazioni per i cittadini

                               Art. 10 
 
 
                       Parcheggi pertinenziali 
 
  1. L'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo  1989,  n.  122,  e'
sostituito dal seguente: 
  «5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  41-sexies,  della
legge  17  agosto  1942,  n.  1150,  e  successive  modificazioni,  e
l'immodificabilita'  dell'esclusiva  destinazione  a  parcheggio,  la
proprieta' dei parcheggi realizzati a norma del comma 1  puo'  essere
trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che
ha legittimato la costruzione e nei  successivi  atti  convenzionali,
solo  con  contestuale  destinazione  del  parcheggio  trasferito   a
pertinenza di altra unita' immobiliare sita nello  stesso  comune.  I
parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono  essere  ceduti
separatamente dall'unita'  immobiliare  alla  quale  sono  legati  da
vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli ((, ad
eccezione  di  espressa  previsione   contenuta   nella   convenzione
stipulata con il comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato
l'atto di cessione )).». 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  41-sexies,  della
          legge  17  agosto  1942,  n.  1150,   recante   la   "Legge
          urbanistica.": 
              "Art. 41-sexies. 
              Nelle  nuove  costruzioni  ed  anche  nelle   aree   di
          pertinenza  delle  costruzioni   stesse,   debbono   essere
          riservati  appositi  spazi  per  parcheggi  in  misura  non
          inferiore ad un metro quadrato per ogni 10  metri  cubi  di
          costruzione. 
              Gli spazi per parcheggi realizzati in forza  del  primo
          comma non sono gravati da vincoli  pertinenziali  di  sorta
          ne' da diritti d'uso a  favore  dei  proprietari  di  altre
          unita' immobiliari e  sono  trasferibili  autonomamente  da
          esse.". 

        
      
          
Capo II

Semplificazioni per i cittadini

                               Art. 11 
 
Semplificazioni in materia  di  circolazione  stradale,  abilitazioni
  alla guida, affidamento del  servizio  informazioni  sul  traffico,
  «bollino blu» e apparecchi di controllo della velocita' 
 
  1. Al decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni, recante «Nuovo Codice  della  strada»,  e  di  seguito
denominato  «Codice  della  strada»,  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  a)  all'articolo  115,  l'abrogazione  del  comma  2-bis,  disposta
dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile  2011,  n.  59,  e'
anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
  b) all'articolo 119, comma 4, l'alinea e' sostituito dal  seguente:
«4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici e'  effettuato  da
commissioni  mediche  locali,  costituite   dai   competenti   organi
regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di  Bolzano  che
provvedono  altresi'  alla  nomina  dei  rispettivi  presidenti,  nei
riguardi:»; 
  c)  all'articolo  119,  comma  4,  la  lettera   b-bis),   inserita
dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile  2011,  n.  59,  e'
soppressa; 
  d) all'articolo 122, comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso; 
  e)  all'articolo  126,  comma  6,  come  modificato   dal   decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59,  le  parole:  «,  previa  verifica
della  sussistenza  dei  requisiti  fisici  e  psichici  presso   una
commissione medica locale,  ai  sensi  dell'articolo  119,  comma  4,
lettera b-bis» sono soppresse. 
  2. (soppresso). 
  3. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2011,  n.  59,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 115, comma  2,  del  Codice  della  strada,  i
titolari di certificato  di  idoneita'  alla  guida  del  ciclomotore
ovvero di patente di guida, al compimento  dell'ottantesimo  anno  di
eta', rinnovano la validita' dei predetti titoli abilitativi ogni due
anni. 
  4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente  decreto,  provvede  a  modificare  l'articolo  330  del
regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,  n.
495, in conformita' alle modifiche introdotte (( dalla lettera b) del
comma 1 del presente articolo )). 
  5. All'articolo 7,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) alla lettera b), le parole: «in aggiunta a quelli festivi;» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «in  aggiunta  a  quelli  festivi,   da
individuarsi  in  modo  da  contemperare  le  esigenze  di  sicurezza
stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli
effetti che i divieti determinano sulla  attivita'  di  autotrasporto
nonche' sul sistema economico produttivo nel suo complesso.»; 
  b) la lettera c) e' (( abrogata )).». 
  6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009,
sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di  formazione
preliminare per l'esame di idoneita'  professionale  le  persone  che
hanno  assolto  all'obbligo  scolastico  e  superato  un   corso   di
istruzione secondaria di secondo grado;  sono  dispensate  dall'esame
per la dimostrazione  dell'idoneita'  professionale  le  persone  che
dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa,  l'attivita'  in
una o piu'  imprese  di  trasporto  italiane  o  ((  di  altro  Stato
dell'Unione europea )) da almeno dieci anni precedenti il 4  dicembre
2009 e siano in attivita' alla data di entrata in vigore del presente
decreto. (( Restano ferme le  disposizioni  concernenti  i  corsi  di
formazione )) previsti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del
regolamento (CE) n. 1071/2009. 
  (( 6-bis. Sono incluse nell'ambito di applicazione del  regolamento
(CE)  n.  1071/2009  le  imprese  che  esercitano  o  che   intendono
esercitare la professione di trasportatore di  merci  su  strada  con
veicoli  di  massa  complessiva  a  pieno  carico  superiore  a   1,5
tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli. Le  condizioni
da rispettare per i requisiti per l'esercizio  della  professione  di
trasportatore su strada di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n.
1071/2009  sono  quelle  previste  dal   regolamento   stesso,   come
individuate nel decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 25  novembre  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011.  Per  le  imprese  di
trasporto di merci su strada per conto di  terzi  che  esercitano  la
professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino
a  3,5  tonnellate,  il  requisito  di  idoneita'  professionale   e'
soddisfatto  attraverso  la  frequenza  di  uno  specifico  corso  di
formazione preliminare e di un corso  di  formazione  periodica  ogni
dieci anni, organizzati e  disciplinati  ai  sensi  dell'articolo  8,
comma 8, del citato decreto dipartimentale 25 novembre 2011. 
  6-ter. Le imprese di trasporto su strada  gia'  in  attivita'  alla
data del 4 dicembre 2011 e autorizzate provvisoriamente all'esercizio
della professione, ove non soddisfino i requisiti per l'accesso  alla
professione entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo  12  del
decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione  ed
i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 277 del 28 novembre 2011, sono cancellate, a cura del Dipartimento
per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi   informativi   e
statistici, dal Registro  elettronico  nazionale  delle  imprese  che
esercitano la professione di autotrasportatore su strada  e,  per  le
imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, dall'Albo
nazionale  delle  persone  fisiche  e   giuridiche   che   esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi. Le imprese  di  trasporto
di merci su strada per conto di terzi che esercitano  la  professione
solo con veicoli di massa complessiva  a  pieno  carico  fino  a  3,5
tonnellate devono dimostrare di soddisfare i requisiti per  l'accesso
alla professione entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
  6-quater. I soggetti  che  svolgono  le  funzioni  di  gestore  dei
trasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n.  1071/2009,  in  possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'  e  di
idoneita' professionale, possono essere  designati  a  svolgere  tali
funzioni presso una sola impresa e  non  possono  essere  chiamati  a
svolgere le medesime funzioni ai sensi del  paragrafo  2  del  citato
articolo.  I  soggetti  che  svolgono  le  funzioni  di  gestore  dei
trasporti ai sensi della lettera b) del paragrafo 2  dell'articolo  4
del regolamento (CE) n. 1071/2009 possono  essere  designati  da  una
sola impresa con un parco complessivo massimo di cinquanta veicoli  e
non possono avere legami con nessuna altra impresa  di  trasporto  su
strada. 
  6-quinquies. Le  imprese  di  trasporto  di  merci  su  strada  che
intendono  esercitare  la  professione  solo  con  veicoli  di  massa
complessiva a pieno carico fino a 3,5  tonnellate,  per  accedere  al
mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono  essere  in
possesso dei requisiti per  l'accesso  alla  professione  e  iscritte
all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che  esercitano
l'autotrasporto  di  cose  per  conto  di  terzi,  e  sono  tenute  a
dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra  impresa
di autotrasporto, o l'intero parco  veicolare,  purche'  composto  di
veicoli di categoria non inferiore a Euro 5,  da  altra  impresa  che
cessa l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure
di aver acquisito e  immatricolato  almeno  due  veicoli  adibiti  al
trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5. 
  6-sexies. All'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre  2007,
n. 244, le parole: «Euro 3», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: «Euro 5». )) 
  7. Il centro di  coordinamento  delle  informazioni  sul  traffico,
sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale di  cui  all'articolo  73
del ((  regolamento  di  cui  al  ))  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' autorizzato  ad  affidare  in
concessione, ai sensi (( dell'articolo 30 del codice  di  cui  al  ))
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di  produzione,
distribuzione e trasmissione, sul canale  radiofonico  e  televisivo,
delle informazioni sul traffico  e  sulla  viabilita',  nonche'  ogni
altro servizio utile  al  proprio  funzionamento,  qualora  da  detto
affidamento derivi un minor onere per il bilancio dello Stato. 
  8. A decorrere dall'anno 2012 il controllo  obbligatorio  ((  delle
emissioni dei gas di scarico )) degli autoveicoli e  dei  motoveicoli
e' effettuato esclusivamente al momento della revisione  obbligatoria
periodica del mezzo. 
  9. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto  su
strada disciplinati dal regolamento (CEE) n.  3821/85,  e  successive
modificazioni,  sono  controllati  ogni  due  anni   dalle   officine
autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi.  L'attestazione
di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della
revisione periodica prevista dall'articolo 80  del  ((  Codice  della
strada )). 
  10. All'articolo 10 del  decreto-legge  6  febbraio  1987,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30  marzo  1987,  n.  132,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) i commi 1 e 4 sono abrogati; 
  b) al comma 2, dopo le  parole:  «Le  officine»  sono  inserite  le
seguenti: «autorizzate alla riparazione dei tachigrafi» e le  parole:
«di cui al comma 1» sono soppresse. 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 115, comma 2 e comma
          2 bis; 119,  comma  4,  122,  126,  comma  6,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il "Nuovo codice
          della strada", come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 115 (Requisiti per la  guida  dei  veicoli  e  la
          conduzione di animali). 
              2. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato: 
              a)  anni  sessantacinque  per  guidare   autotreni   ed
          autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico  sia
          superiore a 20 t. Tale limite puo' essere elevato, anno per
          anno,  fino  a  sessantotto  anni  qualora  il   conducente
          consegua uno specifico attestato  sui  requisiti  fisici  e
          psichici a seguito di visita medica specialistica  annuale,
          con oneri a carico del richiedente,  secondo  le  modalita'
          stabilite nel regolamento; 
              b)  anni  sessanta  per  guidare  autobus,   autocarri,
          autotreni,   autoarticolati,   autosnodati,   adibiti    al
          trasporto di persone. Tale limite puo' essere elevato, anno
          per anno, fino a sessantotto  anni  qualora  il  conducente
          consegua uno specifico attestato  sui  requisiti  fisici  e
          psichici a seguito di visita medica specialistica  annuale,
          con oneri a carico del richiedente,  secondo  le  modalita'
          stabilite nel regolamento. 
              2-bis. (abrogato)." 
              "Art.  119  (Requisiti  fisici  e   psichici   per   il
          conseguimento della patente di guida). 
              (Omissis). 
              4. L'accertamento dei requisiti psichici  e  fisici  e'
          effettuato da commissioni mediche  locali,  costituite  dai
          competenti organi regionali ovvero dalle province  autonome
          di Trento e di Bolzano che provvedono altresi' alla  nomina
          dei rispettivi presidenti, nei riguardi: 
              a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in  cui  il
          giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base ai
          soli accertamenti clinici si dovra' procedere ad una  prova
          pratica di guida su  veicolo  adattato  in  relazione  alle
          particolari esigenze; 
              b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni
          di eta' ed abbiano titolo  a  guidare  autocarri  di  massa
          complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5  t,  autotreni
          ed autoarticolati, adibiti al trasporto  di  cose,  la  cui
          massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore  a  20
          t, macchine operatrici; 
              b-bis (soppressa); 
              c) di  coloro  per  i  quali  e'  fatta  richiesta  dal
          prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri; 
              d) di coloro nei  confronti  dei  quali  l'esito  degli
          accertamenti clinici, strumentali e di  laboratorio  faccia
          sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita'
          e la sicurezza della guida; 
              d-bis)  dei  soggetti  affetti  da   diabete   per   il
          conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti  C,
          D, CE, DE e sottocategorie.  In  tal  caso  la  commissione
          medica e' integrata da un medico  specialista  diabetologo,
          sia ai fini  degli  accertamenti  relativi  alla  specifica
          patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale; 
              (Omissis)." 
              "Art. 122 (Esercitazioni di guida). 
              (Omissis). 
              2.   L'autorizzazione   consente    all'aspirante    di
          esercitarsi su veicoli delle  categorie  per  le  quali  e'
          stata richiesta la  patente  o  l'estensione  di  validita'
          della medesima, purche' al suo fianco si trovi, in funzione
          di  istruttore,   persona   di   eta'   non   superiore   a
          sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa
          categoria, conseguita da almeno dieci anni,  ovvero  valida
          per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti  gli
          effetti, vigilare sulla marcia  del  veicolo,  intervenendo
          tempestivamente ed efficacemente in caso di necessita'. 
              (Omissis)." 
              "Art. 126 (Durata  e  conferma  della  validita'  della
          patente di guida). 
              (Omissis). 
              6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2,
          3, 4 e 5, al  compimento  dell'ottantesimo  anno  di  eta',
          rinnovano la validita' della  patente  posseduta  ogni  due
          anni. 
              (Omissis).". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del   decreto
          legislativo 18 aprile 2011, n. 59 recante "Attuazione delle
          direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la  patente
          di guida": 
              "Art. 2 (Modifiche all'articolo 115  del  Codice  della
          strada, in materia di requisiti per la guida dei veicoli  e
          la conduzione di animali). 
              1.  All'articolo  115  del  Codice  della  strada  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
              «1. Fatte salve le disposizioni specifiche  in  materia
          di  carta  di  qualificazione  del  conducente,  chi  guida
          veicoli o conduce animali deve essere idoneo per  requisiti
          fisici e psichici e aver compiuto: 
              a) anni quattordici per guidare: 
                  1) veicoli a trazione animale o condurre animali da
          tiro, da soma o da sella, ovvero armenti,  greggi  o  altri
          raggruppamenti di animali; 
                  2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la
          patente  di  guida  della   categoria   AM,   purche'   non
          trasportino altre persone oltre al conducente; 
                b) anni sedici per guidare: 
              1) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  della
          categoria A1, purche' non trasportino altre  persone  oltre
          al conducente; 
              2) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  della
          categoria B1, purche' non trasportino altre  persone  oltre
          al conducente; 
                c) anni diciotto per guidare: 
              1) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  delle
          categorie AM, A1 e B1, che trasportano altre persone  oltre
          al conducente; 
              2) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  della
          categoria A2; 
              3) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  delle
          categorie B e BE; 
              4) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  delle
          categorie C1 e C1E; 
                d) anni venti per guidare: 
              1) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  della
          categoria A, a condizione che il  conducente  sia  titolare
          della patente di guida della categoria  A2  da  almeno  due
          anni; 
                e) anni ventuno per guidare: 
              1) tricicli cui  abilita  la  patente  di  guida  della
          categoria A; 
              2) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  delle
          categorie C e CE; 
              3) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  delle
          categorie D1 e D1E; 
              4) veicoli per i quali e' richiesto un  certificato  di
          abilitazione professionale  di  tipo  KA  o  KB  nonche'  i
          veicoli che circolano in  servizio  di  emergenza,  di  cui
          all'articolo 177; 
                f) anni ventiquattro per guidare: 
              1) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  della
          categoria A; 
              2) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  delle
          categorie D e DE.»; 
              b) il comma 2-bis e' abrogato; 
              c) al comma 3,  la  parola:  «Chiunque»  e'  sostituita
          dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo
          126,  comma  12,  chiunque»,  ed  il  secondo  periodo   e'
          sostituito dal seguente: «Qualora trattasi  di  veicoli  di
          cui al comma 1, lettera e), numero 4),  ovvero  di  veicoli
          per la cui guida e' richiesta la  carta  di  qualificazione
          del conducente, e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro.»; 
              d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il minore
          degli anni diciotto, munito di patente delle categorie  AM,
          A1 e B1, che trasporta altre persone sui veicoli  alla  cui
          guida le predette patenti rispettivamente lo  abilitano  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da 38 euro a 155 euro.».". 
              Si riporta il testo degli articoli 7, comma  2,  e  330
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  16  dicembre
          1992, n. 495, recante il "Regolamento di  esecuzione  e  di
          attuazione del nuovo codice della strada", come  modificati
          dalla presente legge: 
              "Art. 7 (Limitazioni alla  circolazione.  Condizioni  e
          deroghe). 
              (Omissis). 
              2. Con il decreto di cui al  comma  1,  riguardante  la
          circolazione sulle strade fuori dei  centri  abitati,  sono
          indicati i giorni nei quali e' vietata, nel rispetto  delle
          condizioni e delle deroghe indicate  nei  provvedimenti  di
          cui ai commi 4 e 5, la  circolazione  dei  veicoli  per  il
          trasporto di cose indicati dal comma 3;  tra  detti  giorni
          sono compresi: 
              a) i giorni festivi; 
              b) altri  particolari  giorni,  in  aggiunta  a  quelli
          festivi,  da  individuarsi  in  modo  da  contemperare   le
          esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili
          condizioni di traffico,  con  gli  effetti  che  i  divieti
          determinano sulla attivita' di  autotrasporto  nonche'  sul
          sistema economico produttivo nel suo complesso. 
              c) (abrogata). 
              (Omissis)." 
              "Art. 330 (Commissioni mediche locali). 
              1. Il presidente della  commissione  medica  locale  e'
          nominato con decreto del Ministro  dei  trasporti  e  della
          navigazione di concerto con il Ministro  della  sanita'  su
          designazione del responsabile dell'unita' sanitaria  locale
          presso la quale opera la commissione. 
              2. Il presidente di tale  commissione  deve  essere  il
          medico  responsabile  dell'ufficio   medico   legale,   ove
          esistente, ovvero, in mancanza di detto ufficio, il  medico
          responsabile  del  settore  cui,  secondo  le  disposizioni
          interne, siano attribuite  le  corrispondenti  funzioni  in
          materia. 
              3. La commissione e' composta di due membri effettivi e
          di  due  supplenti  ricompresi  fra   i   medici   di   cui
          all'articolo 119, comma 2, del  codice.  [Un  altro  membro
          effettivo  ed  uno  supplente  sono  ricompresi   fra   gli
          psicologi di cui all'articolo 119, comma  9,  del  codice.]
          Tali medici, tutti in attivita' di servizio, sono designati
          dalle amministrazioni  competenti.  I  membri  partecipanti
          alle  sedute  della  commissione,  effettivi  o  supplenti,
          devono appartenere ad amministrazioni diverse . 
              4.  Qualora  l'accertamento  medico  sia  richiesto  da
          mutilati  o  minorati   fisici,   la   composizione   della
          commissione e' integrata da un  ingegnere  appartenente  al
          ruolo della  carriera  direttiva  tecnica  della  Direzione
          generale della M.C.T.C., nonche' da un medico  appartenente
          ai servizi territoriali della riabilitazione. 
              5.  Il  presidente,  sulla  base   delle   designazioni
          ricevute, costituisce la commissione medica locale  e  puo'
          designare  a  presiederla,  in  caso  di  sua   assenza   o
          impedimento,  un  vicepresidente  scelto   fra   i   membri
          effettivi. In tal caso il vicepresidente e'  sostituito  da
          uno dei supplenti. 
              6. La commissione puo' avvalersi di singoli  consulenti
          oppure di  istituti  medici  specialistici  appartenenti  a
          strutture  pubbliche,  con  onere  a  carico  del  soggetto
          esaminato. 
              7.  La   commissione   opera   presso   idonei   locali
          dell'unita' sanitaria locale, facilmente accessibili  anche
          per i mutilati e minorati fisici. 
              8. Il presidente convoca la commissione in relazione al
          numero ed  alla  natura  delle  richieste  ed  assicura  il
          funzionamento dell'ufficio di segreteria della  commissione
          avvalendosi  di  personale  in  servizio  presso   l'unita'
          sanitaria locale. 
              9. Per ogni commissione opera un ufficio di  segreteria
          che organizza le sedute curando, altresi', la  convocazione
          di coloro che devono sottoporsi agli accertamenti  sanitari
          e  la  raccolta  e  l'archiviazione  della   documentazione
          sanitaria degli  esaminati.  L'interessato  che  ne  faccia
          richiesta puo', a sue spese, essere  assistito  durante  la
          visita da un medico di fiducia. 
              10. Nel  caso  previsto  dall'articolo  119,  comma  4,
          lettera  c)  del   codice,   l'accertamento   deve   essere
          effettuato presso la commissione medica locale indicata nel
          provvedimento    con    cui    e'     disposto.     L'esito
          dell'accertamento  deve  essere  comunicato   all'autorita'
          richiedente. 
              11.  Il  giudizio  di  non  idoneita'  formulato  dalla
          commissione   medica   locale   deve   essere    comunicato
          all'ufficio  provinciale  della  Direzione  generale  della
          M.C.T.C.  nel  cui  territorio  di  competenza   opera   la
          commissione stessa. 
              12. Il certificato deve essere  compilato  in  ciascuna
          delle parti relative ai requisiti prescritti per  la  guida
          dei veicoli ai quali abilita la  patente  richiesta  ovvero
          posseduta e, se necessario, puo' essere integrato da  fogli
          aggiuntivi. 
              13. I giudizi delle  commissioni  mediche  locali  sono
          formulati a maggioranza. In  caso  di  parita'  prevale  il
          giudizio del presidente o, in  caso  di  sua  assenza,  del
          vicepresidente che presiede la seduta. 
              14. I  certificati  delle  commissioni  mediche  locali
          devono   essere   consegnati   agli   interessati    previa
          sottoscrizione per ricevuta ed apposizione  della  data  di
          consegna,  ovvero   inoltrati   per   posta   con   lettera
          raccomandata con avviso di ricevimento. 
              15.  Entro  il  mese  di  febbraio  di  ogni  anno   il
          presidente  della  commissione  medica  locale,  invia   al
          Ministero dei trasporti e  della  navigazione  e  a  quello
          della sanita' una dettagliata relazione  sul  funzionamento
          dell'organo  presieduto,  relativa   all'anno   precedente,
          indicando il numero e il tipo di visite mediche  effettuate
          nelle diverse sedute e quant'altro ritenuto  necessario.  I
          dati piu' significativi  vengono  pubblicati  nel  rapporto
          annuale previsto dall'articolo 1, comma 2, del codice. 
              16. Possono essere costituite piu' commissioni  mediche
          locali con il limite, di norma, di una per ogni milione  di
          abitanti nel capoluogo di  provincia  e  di  una  per  ogni
          cinquecentomila abitanti in ogni provincia, esclusi  quelli
          del capoluogo. L'istituzione di tali commissioni, richiesta
          dal sindaco del capoluogo di provincia o, nell'ambito della
          provincia, dal sindaco del comune di  maggiore  importanza,
          e' subordinata all'accertamento dell'esistenza di obiettive
          condizioni da parte del Ministero  dei  trasporti  e  della
          navigazione di concerto con il Ministero della sanita'. 
              17. Il Ministro dei trasporti e della  navigazione,  di
          concerto  con  i  Ministri  della  sanita'  e  del  tesoro,
          determina i diritti dovuti dagli utenti per  le  operazioni
          di competenza delle commissioni mediche locali, le quote da
          destinare per  le  spese  di  funzionamento  delle  stesse,
          comprese quelle relative all'ufficio di segreteria, nonche'
          le quote per gli emolumenti  ed  i  rimborsi  di  spese  ai
          componenti  delle  commissioni  medesime.  La  misura   dei
          diritti dovuti dagli utenti deve essere determinata in modo
          tale da garantire  l'integrale  copertura  delle  spese  di
          funzionamento delle suddette commissioni.". 
              Si riporta il testo degli articoli 3,  4,  8  e  9  del
          regolamento (CE) n. 1071/2009, recante il "Regolamento  del
          parlamento europeo e del  consiglio  che  stabilisce  norme
          comuni  sulle  condizioni  da  rispettare  per   esercitare
          l'attivita'  di  trasportatore  su  strada  e   abroga   la
          direttiva 96/26/CE del Consiglio (Testo rilevante  ai  fini
          del SEE)". 
              "Art. 3 (Requisiti per l'esercizio della professione di
          trasportatore su strada). 
              1.  Le  imprese  che  esercitano  la   professione   di
          trasportatore su strada: 
              a) hanno una sede effettiva  e  stabile  in  uno  Stato
          membro; 
              b) sono onorabili; 
              c) possiedono un'adeguata idoneita' finanziaria; e 
              d) possiedono l'idoneita' professionale richiesta. 
              2.  Gli  Stati  membri  possono  decidere  di   imporre
          requisiti    supplementari,     proporzionati     e     non
          discriminatori,  che  le  imprese  devono  soddisfare   per
          esercitare la professione di trasportatore su strada." 
              "Art. 4 (Gestore dei trasporti). 
              1.   L'impresa   che   esercita   la   professione   di
          trasportatore su strada indica almeno una  persona  fisica,
          il gestore dei trasporti,che sia in possesso dei  requisiti
          di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), e che: 
              a)  diriga  effettivamente   e   continuativamente   le
          attivita' di trasporto dell'impresa; 
              b) abbia un vero  legame  con  l'impresa,  essendo  per
          esempio dipendente, direttore, proprietario o azionista,  o
          l'amministri o, se l'impresa e'  una  persona  fisica,  sia
          questa persona; e 
              c) sia residente nella Comunita'. 
              2.  Se  non  soddisfa   il   requisito   dell'idoneita'
          professionale di cui all'articolo 3, paragrafo  1,  lettera
          d),  un'impresa  puo'  essere  autorizzata   dall'autorita'
          competente ad esercitare la professione di trasportatore su
          strada senza un gestore dei trasporti  designato  ai  sensi
          del paragrafo 1 del presente articolo, purche': 
              a) indichi una persona fisica residente nella Comunita'
          che soddisfi i requisiti di cui all'articolo  3,  paragrafo
          1, lettere b) e d),e che sia abilitata, per  contratto,  ad
          esercitare le funzioni digestore dei  trasporti  per  conto
          dell'impresa; 
              b) il contratto che lega l'impresa alla persona di  cui
          alla lettera a) precisi i compiti che questa deve  svolgere
          effettivamente  e  continuativamente  e  indichi   le   sue
          responsabilita' in  qualita'  digestore  dei  trasporti.  I
          compiti da precisare sono in particolare quelli riguardanti
          la gestione della manutenzione dei veicoli, la verifica dei
          contratti e dei documenti di trasporto, la contabilita'  di
          base,  la  distribuzione  dei  carichi  e  dei  servizi  ai
          conducenti e ai veicoli e la verifica  delle  procedure  di
          sicurezza; 
              c) la persona di cui alla lettera a) possa dirigere, in
          qualita' digestore dei trasporti, le attivita' di trasporto
          di un massimo di quattro imprese diverse esercitate con  un
          parco  complessivo  comprendente   al   massimo   cinquanta
          veicoli. Gli Stati membri possono decidere  di  ridurre  il
          numero di imprese e/o le dimensioni del  parco  complessivo
          di veicoli che tale persona puo' gestire; e 
              d) la persona di cui alla lettera a) svolga  i  compiti
          precisati  solo  nell'interesse  dell'impresa  e   le   sue
          responsabilita'  siano  esercitate   indipendentemente   da
          qualsiasi impresa per cui  l'impresa  svolge  attivita'  di
          trasporto. 
              3. Gli Stati membri possono decidere che,  inoltre,  un
          gestore dei trasporti designato ai sensi  del  paragrafo  1
          non possa essere designato ai sensi del paragrafo 2 o  solo
          in relazione a un numero limitato di imprese o a  un  parco
          di veicoli inferiore a  quanto  previsto  al  paragrafo  2,
          lettera c).4. 
              4.  L'impresa  notifica  all'autorita'  competente   il
          gestore o i gestori dei trasporti designati." 
              "Art.   8    (Condizioni    relative    al    requisito
          dell'idoneita' professionale). 
              1. Per soddisfare il requisito di cui  all'articolo  3,
          paragrafo  1,  lettera  d),  la  persona   o   le   persone
          interessate  possiedono  le  conoscenze  corrispondenti  al
          livello di cui all'allegato I, parte I, nelle  materie  ivi
          elencate. Tali  conoscenze  sono  comprovate  da  un  esame
          scritto obbligatorio che  puo'  essere  integrato,  se  uno
          Stato membro decide in tal senso, da un  esame  orale.  Gli
          esami sono  organizzati  in  conformita'  dell'allegato  I,
          parte II. A tal fine, gli Stati membri possono decidere  di
          imporre una formazione preliminare all'esame. 
              2. Le  persone  interessate  sostengono  l'esame  nello
          Stato membro in cui hanno la loro residenza normale o nello
          Stato membro in cui lavorano. 
              Per «residenza normale» si intende il luogo in cui  una
          persona  dimora  abitualmente,  ossia  durante  almeno  185
          giorni l'anno, a motivo di legami  personali  che  rivelano
          l'esistenza di una stretta correlazione tra la  persona  in
          questione e il luogo in cui abita. 
              Tuttavia,  nel  caso  di  una  persona  i  cui   legami
          professionali risultino in un luogo diverso da  quello  dei
          suoi  legami   personali   e   che,   pertanto,   soggiorni
          alternativamente in luoghi diversi situati in  due  o  piu'
          Stati membri, si  presume  che  la  residenza  normale  sia
          quella del luogo dei legami personali, purche' tale persona
          vi ritorni regolarmente. Questa condizione non e' richiesta
          allorche' la persona soggiorna  in  uno  Stato  membro  per
          l'esecuzione di una  missione  di  durata  determinata.  La
          frequenza di un'universita' o di una scuola non implica  il
          trasferimento della residenza normale. 
              3.  Solo  le  autorita'  o  gli  organismi  debitamente
          autorizzati a tal fine  da  uno  Stato  membro,  secondo  i
          criteri  definiti  dallo  stesso,  possono  organizzare   e
          certificare gli esami scritti e orali di cui  al  paragrafo
          1.  Gli  Stati  membri  verificano  periodicamente  che  le
          modalita'  secondo  cui   tali   autorita'   od   organismi
          organizzano gli esami siano conformi all'allegato I. 
              4. Gli Stati membri  possono  debitamente  autorizzare,
          secondo criteri da essi definiti, gli organismi che offrono
          ai  candidati  una  formazione  di  qualita'  elevata   per
          prepararli agli esami e formazione continua per  consentire
          ai gestori dei trasporti che lo desiderino di aggiornare le
          loro   conoscenze.   Detti    Stati    membri    verificano
          periodicamente  che  tali  organismi  rispondano  in   ogni
          momento  ai  criteri  sulla  base  dei  quali  sono   stati
          autorizzati. 
              5. Gli Stati membri possono promuovere  una  formazione
          periodica  sulle  materie  elencate   nell'allegato   I   a
          intervalli di dieci anni per garantire che  i  gestori  dei
          trasporti siano informati dei cambiamenti che  intervengono
          nel settore. 
              6. Gli Stati membri possono esigere che le persone  che
          sono in possesso di un attestato di idoneita' professionale
          ma che, nei  cinque  anni  precedenti,  non  hanno  diretto
          un'impresa di trasporti di merci su strada o un'impresa  di
          trasporti   di   persone   su   strada    effettuino    una
          riqualificazione per  aggiornare  la  loro  conoscenza  dei
          recenti sviluppi della legislazione di cui all'allegato  I,
          parte I. 
              7. Uno  Stato  membro  puo'  dispensare  dall'esame  in
          determinate materie i titolari di taluni diplomi rilasciati
          nell'ambito  dell'istruzione  superiore  o  dell'istruzione
          tecnica  nello  Stato  stesso,   da   esso   specificamente
          designati a tal fine ed implicanti le conoscenze  in  tutte
          le materie elencate all'allegato I. La dispensa si  applica
          solo alle sezioni della parte  I  dell'allegato  I  per  le
          quali il diploma contempla tutte le  materie  elencate  nel
          titolo di ogni sezione. 
              Uno Stato membro puo' dispensare da  determinate  parti
          degli  esami  i  titolari   di   attestati   di   idoneita'
          professionale validi per operazioni di trasporto  nazionale
          nello Stato membro in questione. 
              8. Ai fini della prova dell'idoneita' professionale  e'
          presentato  un  attestato   rilasciato   dall'autorita'   o
          dall'organismo di cui al paragrafo 3.  L'attestato  non  e'
          trasferibile  ad  altre  persone.  Esso  e'  conforme  agli
          elementi di sicurezza e al modello di attestato di cui agli
          allegati II e III ed e' munito del sigillo dell'autorita' o
          dell'organismo   debitamente   riconosciuto   che   lo   ha
          rilasciato. 
              9. La  Commissione  adatta  al  progresso  tecnico  gli
          allegati I, II e III.  Tali  misure,  intese  a  modificare
          elementi non  essenziali  del  presente  regolamento,  sono
          adottate  secondo  la  procedura  di  regolamentazione  con
          controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3. 
              10. La Commissione incoraggia e facilita lo scambio  di
          esperienze e di informazioni fra Stati membri o  attraverso
          organismi da essa eventualmente  designati  in  materia  di
          formazione, esami e autorizzazioni." 
              "Art. 9 (Dispensa dall'esame). 
              1. Gli Stati  membri  possono  decidere  di  dispensare
          dagli esami di cui all'articolo 8, paragrafo 1, le  persone
          che dimostrino di  aver  diretto  in  maniera  continuativa
          un'impresa di trasporti di merci su strada o un'impresa  di
          trasporti di persone su strada in uno o piu'  Stati  membri
          nei dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009. 
              2. A tal fine, al Corpo della Guardia di  finanza  sono
          demandati compiti di  prevenzione,  ricerca  e  repressione
          delle violazioni in materia di: 
              a) imposte  dirette  e  indirette,  tasse,  contributi,
          monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo  erariale  o
          locale; 
              b) diritti doganali, di confine e altre risorse proprie
          nonche' uscite del bilancio dell'Unione europea; 
              c) ogni altra entrata  tributaria,  anche  a  carattere
          sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale  o
          locale; 
              d) attivita' di gestione svolte da soggetti privati  in
          regime concessorio, ad espletamento di  funzioni  pubbliche
          inerenti la potesta' amministrativa d'imposizione; 
              e) risorse e  mezzi  finanziari  pubblici  impiegati  a
          fronte di uscite del bilancio pubblico nonche' di programmi
          pubblici di spesa; 
              f) entrate ed uscite relative  alle  gestioni  separate
          nel comparto della previdenza,  assistenza  e  altre  forme
          obbligatorie di sicurezza sociale pubblica; 
              g) demanio e patrimonio dello Stato,  ivi  compreso  il
          valore aziendale netto  di  unita'  produttive  in  via  di
          privatizzazione o di dismissione; 
              h)  valute,  titoli,  valori  e  mezzi   di   pagamento
          nazionali,  europei  ed  esteri,   nonche'   movimentazioni
          finanziarie e di capitali; 
              i)  mercati  finanziari  e  mobiliari,   ivi   compreso
          l'esercizio del credito e la  sollecitazione  del  pubblico
          risparmio; 
              l) diritti  d'autore,  know-how,  brevetti,  marchi  ed
          altri diritti di privativa  industriale,  relativamente  al
          loro esercizio e sfruttamento economico; 
              m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale
          o dell'Unione europea. 
              3. Il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi anche
          del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare, fatto
          salvo quanto previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera
          c), della legge 31 dicembre 1982, n.  979,  dagli  articoli
          200, 201 e 202 del codice della navigazione e dagli accordi
          internazionali, e i compiti istituzionali  conferiti  dalle
          leggi vigenti al Corpo delle Capitanerie di porto, funzioni
          di  polizia  economica  e  finanziaria  in  via  esclusiva,
          richiedendo  la  collaborazione  di  altri  organismi   per
          l'esercizio dei propri  compiti,  nonche',  fermo  restando
          quanto previsto dalla legge 1° aprile  1981,  n.  121,  per
          quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia  in
          materia di ordine e di  sicurezza  pubblica,  attivita'  di
          contrasto dei traffici illeciti. 
              4. Ferme restando le  norme  del  codice  di  procedura
          penale e delle altre leggi vigenti, i militari  del  Corpo,
          nell'espletamento  dei  compiti  di  cui  al  comma  2,  si
          avvalgono  delle  facolta'  e  dei  poteri  previsti  dagli
          articoli  32  e  33  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni, 51 e 52 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni. 
              5. Ai fini dell'assolvimento  dei  compiti  di  cui  al
          presente articolo continuano ad applicarsi, per i fatti che
          possono   configurarsi   come   violazioni   fiscali,    le
          disposizioni di cui agli articoli  36,  ultimo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, aggiunto dall'articolo  19,  comma  1,  lettera  d)
          della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 32  della  legge  7
          gennaio 1929, n. 4.". 
              Si riporta il testo degli articoli 8,  12  del  decreto
          del Capo dipartimento per i trasporti, la navigazione ed  i
          sistemi  informativi  e  statistici  del  Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  del  25  novembre  2011,
          recante: "Disposizioni tecniche di prima  applicazione  del
          Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 21 ottobre 2009,  circa  norme  comuni  sulle
          condizioni da  rispettare  per  esercitare  l'attivita'  di
          trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE  del
          Consiglio": 
              "Art. 8 (Requisito della idoneita' professionale). 
              1. Per l'impresa  di  trasporto  su  strada,  ai  sensi
          dell'articolo 3, commi 1 e 2, il  requisito  dell'idoneita'
          professionale e' sussistente se  esso  e'  posseduto  dalla
          persona che viene da essa designata, ai sensi dell'articolo
          4, al fine di dirigere l'attivita' di trasporto. 
              2. Il requisito dell'idoneita'  professionale  consiste
          nel  possesso  della  conoscenza  delle  materie  riportate
          nell'allegato 1, parte 1, del regolamento (CE) 1071/2009 ed
          e' accertato con il superamento dell'esame scritto  di  cui
          all'articolo 8 del medesimo Regolamento, che si compone  di
          due prove: 
              a) domande scritte sotto  forma  di  domande  a  scelta
          multipla con quattro opzioni di risposta; 
              b) esercizi scritti e studi di casi. 
              Il  punteggio  complessivo  attribuibile   alla   prova
          scritta  e'  composto  per  il  60  per  cento  dai   punti
          conseguiti per la prova di cui alla lettera a) e per il  40
          per cento dai punti conseguiti per la  prova  di  cui  alla
          lettera b). Per l'insieme delle prove  i  candidati  devono
          ottenere una media di almeno il 60 per cento del  punteggio
          complessivo attribuibile. La percentuale di punti ottenuti,
          rispetto al punteggio massimo  totalizzabile  per  ciascuna
          prova, non deve essere inferiore al 50  per  cento  per  la
          prova di cui alla lettera a) ed al  40  per  cento  per  la
          prova di cui alla lettera b). 
              3. Possono partecipare alle prove di esame le  persone,
          maggiori  d'eta',  non  interdette  giudizialmente  e   non
          inabilitate, che abbiano assolto all'obbligo  scolastico  e
          superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado
          ovvero  frequentato  uno  specifico  corso  di   formazione
          preliminare presso organismi debitamente autorizzati  dalle
          strutture del Dipartimento per i trasporti, la  navigazione
          ed i sistemi informativi e statistici del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              4. Gli esami scritti per l'idoneita' professionale sono
          organizzati e certificati dalle amministrazioni provinciali
          competenti per la residenza anagrafica o  per  l'iscrizione
          nell'anagrafe degli italiani residenti  all'estero,  ovvero
          per la residenza normale del candidato. 
              5. Le  persone  che  non  abbiano  assolto  all'obbligo
          scolastico o superato un corso di istruzione secondaria  di
          secondo  grado  possono  richiedere   alla   provincia   di
          partecipare alla prova d'esame senza  aver  frequentato  un
          corso di  formazione  preliminare  qualora  nel  territorio
          della stessa provincia, individuata ai sensi del  comma  4,
          non sia stato attivato un corso di  formazione  preliminare
          nei nove mesi che precedono la richiesta di  partecipazione
          alle prove d'esame. 
              6.  I   titolari   di   un   attestato   di   idoneita'
          professionale devono frequentare  un  corso  di  formazione
          periodica  ogni  dieci  anni,  organizzato   dagli   stessi
          organismi previsti al comma 3. I titolari di  attestato  di
          idoneita' professionale che non abbiano diretto  un'impresa
          di trasporto negli ultimi cinque anni sono soggetti,  prima
          di poter  essere  designati  come  gestore,  alla  medesima
          tipologia di formazione. 
              7.  Il  requisito   di   idoneita'   professionale   e'
          dimostrato  mediante  l'esibizione  dell'attestato  di  cui
          all'Allegato  III  del  regolamento  (CE)   n.   1071/2009,
          rilasciato dalle Province. 
              8. Con separati provvedimenti del  Dipartimento  per  i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti sono stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per
          autorizzare gli organismi di cui  al  comma  3,  i  quesiti
          degli esami e la disciplina dei corsi di formazione di  cui
          ai commi 3 e 6. 
              9. I quesiti  degli  esami  di  cui  al  comma  2  sono
          predisposti  dal   Dipartimento   per   i   trasporti,   la
          navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e  statistici  in
          collaborazione  con  il  Comitato   centrale   per   l'Albo
          nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
          l'autotrasporto di cose per conto di terzi. 
              10. Coloro  che  risultino  titolari  di  attestato  di
          idoneita' professionale  per  i  trasporti  internazionali,
          possono continuare a svolgere l'attivita'  di  gestore  per
          imprese  che  operano   sia   in   ambito   nazionale   che
          internazionale.  Qualora  siano   titolari   di   attestato
          rilasciato anteriormente al 4 dicembre 2011, che abiliti ad
          esercitare   l'attivita'   di   trasportatore   su   strada
          esclusivamente in ambito nazionale, ai fini  dell'esercizio
          dell'attivita'  in  ambito  internazionale  e'   necessario
          dimostrare  il  superamento  dell'esame  per  il  requisito
          dell'idoneita'  professionale,  ovvero  la  titolarita'  di
          attestato  di  idoneita'  professionale  per  i   trasporti
          internazionali." 
              "Art. 12 (Disposizioni finali e transitorie). 
              1. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
          sistemi informativi e statistici, Direzione generale per il
          trasporto  stradale  e  l'intermodalita',  disciplina   gli
          eventuali ulteriori profili amministrativi  e  procedurali,
          anche non compresi negli articoli  che  precedono,  che  si
          rendessero  necessari  per  la  compiuta  applicazione  del
          regolamento (CE)  n.  1071/2009  e  del  presente  decreto,
          nonche' in funzione  dell'eventuale  coordinamento  con  la
          normativa nazionale vigente. 
              2. In sede di  prima  applicazione,  decorrente  dal  4
          dicembre 2011, vengono acquisiti  al  Registro  elettronico
          nazionale delle imprese di  cui  all'articolo  11,  sezione
          imprese e gestori,  i  dati  contenuti  negli  archivi  del
          centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture
          e  dei  trasporti  -  Dipartimento  per  i  trasporti,   la
          navigazione ed i sistemi informativi e statistici di cui al
          comma 2, punto 1, del citato articolo, sia per  le  imprese
          di trasporto di persone su strada  autorizzate  all'accesso
          al mercato, sia per le imprese di  trasporto  di  merci  su
          strada  per  conto  di  terzi  autorizzate  all'accesso  al
          mercato e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche
          e giuridiche che esercitano  l'autotrasporto  di  cose  per
          conto di terzi, sulla base anche dei dati conservati a cura
          del  Comitato   centrale   per   l'Albo   nazionale   degli
          autotrasportatori. L'acquisizione dei dati avviene, in ogni
          caso,   con   riserva   di    verifica    successiva    del
          soddisfacimento dei requisiti da parte  delle  imprese  che
          esercitano la professione di trasportatore su strada. 
              3. Le imprese di cui al comma 2 sono autorizzate in via
          provvisoria all'esercizio della professione nel  territorio
          nazionale  fino  alla  verifica   della   sussistenza   dei
          requisiti previsti dal  Regolamento  (CE)  n.  1071/2009  e
          possono essere  ammesse,  sempre  in  via  provvisoria,  al
          mercato del trasporto internazionale anche nel caso in  cui
          si trovino in una delle seguenti condizioni: 
              a) impresa gia' dispensata ai sensi  dell'articolo  18,
          comma 3, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e
          successive modificazioni; 
              b) impresa di cui all'articolo 5, comma 1, del  decreto
          ministeriale 28 aprile 2005, n. 161, che  ha  ottenuto  una
          valutazione positiva per l'esercizio dell'autotrasporto  di
          merci in campo internazionale dalla  Commissione  istituita
          presso il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,
          Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose  e
          il   Comitato   centrale   per   l'Albo   nazionale   degli
          autotrasportatori di cose per conto di terzi; 
              c) impresa di cui all'articolo 5, comma 2, del  decreto
          ministeriale 28 aprile 2005, n. 161,  gia'  rientranti  nel
          campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto
          ministeriale 16 maggio 1991, n. 198,  che  utilizzino  solo
          autoveicoli dello stesso tipo e sempre che le  disposizioni
          vigenti in materia di trasporti internazionali prevedano il
          regime   della   licenza   comunitaria   o   il    rilascio
          dell'autorizzazione internazionale. 
              4. Le imprese di trasporto di merci su strada per conto
          di terzi prive di idoneita'  finanziaria  e  professionale,
          nonche' le restanti imprese di trasporto su strada gia'  in
          attivita', comprese le imprese precedentemente esentate  ai
          sensi dell'articolo  1,  commi  2  e  3,  del  decreto  del
          Ministro dei trasporti  16  maggio  1991,  n.  198,  devono
          chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 9,  comma  2,
          dimostrando il possesso dei requisiti di  cui  al  presente
          decreto, secondo le procedure ed i  termini  stabiliti  con
          provvedimento  del  Dipartimento  per   i   trasporti,   la
          navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e  statistici   -
          Direzione  Generale  per  il  trasporto  stradale   e   per
          l'intermodalita',  da  emanarsi   entro   sessanta   giorni
          dall'entrata  in   vigore   del   presente   decreto,   che
          prevedera',   ove   possibile,   il   ricorso    anche    a
          autocertificazioni o a dichiarazioni  sostitutive  di  atto
          notorio dell'impresa e del gestore dei  trasporti.  Qualora
          risultasse che i requisiti non  sono  soddisfatti  entro  i
          termini stabiliti ai sensi del  presente  comma,  l'impresa
          viene cancellata dal Registro di cui all'articolo  11,  con
          conseguente cancellazione dall'Albo nazionale delle persone
          fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose
          per conto di terzi e, quindi, con la conseguente cessazione
          dell'attivita' e con la perdita dei requisiti per l'accesso
          al mercato. 
              5. Ai sensi dell'articolo 13 del  regolamento  (CE)  n.
          1071/2009, la verifica circa la sussistenza  dei  requisiti
          per  l'esercizio  della  professione  di  trasportatore  su
          strada,  di  cui  all'articolo  3,  comma  1  del  presente
          decreto, viene comunque disposta entro sei mesi dalla  data
          a partire dalla quale si applica il predetto regolamento. 
              6. Per i profili connessi con gli aspetti sanzionatori,
          fino al pieno esercizio della delega di cui all'articolo  3
          della  legge  4  giugno  2010,  n.  96  («Disposizioni  per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  Legge  comunitaria
          2009»), s'intendono applicabili le sanzioni,  connesse  con
          le violazioni degli  obblighi  di  comunicazione,  previste
          dall'articolo 19 del decreto legislativo 22 dicembre  2000,
          n. 395.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  227,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2008)": 
              "Art. 2 (Riforma della disciplina in materia di imprese
          di autotrasporto di cose per conto di terzi). 
              (Omissis). 
              227. Le imprese che intendono esercitare la professione
          di  autotrasportatore  di  cose  per  conto  di  terzi,  in
          possesso   dei   requisiti   di   onorabilita',   capacita'
          finanziaria e professionale,  ed  iscritte  all'albo  degli
          autotrasportatori  per  conto  di  terzi,  sono  tenute   a
          dimostrare di aver  acquisito,  per  cessione  di  azienda,
          altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare,
          purche' composto di veicoli di categoria  non  inferiore  a
          Euro  5,  di  altra  impresa  che  cessa   l'attivita'   di
          autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver  acquisito
          ed  immatricolato,  singolarmente  o  in  forma  associata,
          veicoli adibiti al  trasporto  di  cose  di  categoria  non
          inferiore a Euro 5  e  aventi  massa  complessiva  a  pieno
          carico non inferiore a ottanta tonnellate." 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo 73  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,
          recante "Regolamento di  esecuzione  e  di  attuazione  del
          nuovo codice della strada": 
              "Art. 73 (Competenze). 
              1. Il coordinamento degli enti proprietari delle strade
          per il perseguimento dei  fini  indicati  all'articolo  35,
          comma 1, del codice, e nei casi richiamati  e'  promosso  e
          gestito dall'Ispettorato generale per la circolazione e  la
          sicurezza stradale del Ministero dei  lavori  pubblici  nei
          termini e con le modalita' previsti dall'articolo 14  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241 . 
              2. L'Ispettorato generale  per  la  circolazione  e  la
          sicurezza  stradale  cura  e  svolge,  in  piena  autonomia
          funzionale e operativa, le attribuzioni di  competenza  del
          Ministero   dei   lavori   pubblici   nel   settore   della
          circolazione  e  quelle  previste  comunque  dal   presente
          regolamento e dalla legislazione vigente in materia. 
              3. All'Ispettorato  generale  spetta  il  coordinamento
          dell'attivita' di raccolta dei dati  e  delle  informazioni
          necessari  alla  elaborazione  del  rapporto  annuale   sui
          problemi  della  circolazione  stradale  sotto  i   profili
          sociale, ambientale, economico e culturale da presentare al
          Parlamento  nei  termini  e  con  le   modalita'   indicate
          nell'articolo 1. 
              4. L'Ispettorato generale  coordina,  d'intesa  con  il
          Ministero   dell'interno,   l'attivita'   del   Centro   di
          coordinamento  delle  informazioni  sul   traffico,   sulla
          viabilita' e sulla sicurezza stradale (CCISS) istituito con
          decreto interministeriale 8 maggio 1990, n. 154  presso  il
          Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per  la
          circolazione  e  la  sicurezza  stradale  e   diretto   dal
          dirigente ad esso preposto. 
              5. Il dirigente preposto all'Ispettorato generale,  nel
          rispetto anche delle direttive formulate dal Ministro o dal
          Sottosegretario  di  Stato   all'uopo   delegato,   informa
          entrambi tali organi delle soluzioni adottate. 
              6.  L'Ispettorato  generale  provvede   alla   autonoma
          gestione del proprio Centro di elaborazione automatica  dei
          dati. Alle informazioni contenute nel  sistema  informativo
          nazionale, gestito dal Centro  di  elaborazione  automatica
          dei dati, si puo' accedere ai sensi e per gli effetti della
          legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              7.  Presso  l'Ispettorato  generale  e'  costituito  il
          Centro di documentazione sui problemi della circolazione  e
          della sicurezza stradale, che e' articolato in due  sezioni
          e in una medioteca. La prima sezione raccoglie documenti in
          lingua  italiana;  nella  seconda  sezione  sono   raccolti
          documenti prodotti in lingua diversa da quella italiana. 
              8. L'Ispettorato generale e' dotato di un  ufficio  che
          si  occupa  della  gestione  amministrativo-contabile   dei
          capitoli  dello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero  dei  lavori  pubblici  destinati   al   supporto
          finanziario  delle  attivita'  indicate  nel  codice  della
          strada.   All'Ispettorato   generale   si   applicano    le
          disposizioni di cui all'articolo 8, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. 
              9. L'Ispettorato generale  e'  preposto  alla  gestione
          dell'archivio nazionale delle strade  di  cui  all'articolo
          226 del codice con le modalita' indicate dall'articolo 401. 
              10.  Le  attivita'  dell'Ispettorato  generale  per  la
          circolazione e la sicurezza stradale non  comportano  oneri
          aggiuntivi, dovendo svolgersi nei limiti di  spesa  fissati
          dal  codice.  La   quota   annuale   dei   proventi   delle
          maggiorazioni di cui all'articolo 101, comma 1 del  codice,
          destinati all'Ispettorato generale per la circolazione e la
          sicurezza stradale, e' utilizzata per le finalita'  di  cui
          all'articolo 208, comma 2, del codice e agli oneri ad  essi
          conseguenti.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  30  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il "Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE". 
              "Art. 30 (Concessione di servizi). 
              1. Salvo quanto  disposto  nel  presente  articolo,  le
          disposizioni del codice non si applicano  alle  concessioni
          di servizi. 
              2. Nella concessione di servizi la controprestazione  a
          favore del concessionario consiste unicamente  nel  diritto
          di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente  il
          servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara
          anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di
          praticare nei confronti degli  utenti  prezzi  inferiori  a
          quelli corrispondenti alla somma del costo del  servizio  e
          dell'ordinario  utile  di  impresa,  ovvero   qualora   sia
          necessario assicurare al  concessionario  il  perseguimento
          dell'equilibrio economico - finanziario degli  investimenti
          e della connessa gestione in relazione  alla  qualita'  del
          servizio da prestare. 
              3. La  scelta  del  concessionario  deve  avvenire  nel
          rispetto  dei  principi  desumibili  dal  Trattato  e   dei
          principi generali relativi  ai  contratti  pubblici  e,  in
          particolare,  dei   principi   di   trasparenza,   adeguata
          pubblicita', non discriminazione, parita'  di  trattamento,
          mutuo   riconoscimento,   proporzionalita',   previa   gara
          informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se
          sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione
          all'oggetto della concessione, e con predeterminazione  dei
          criteri selettivi. 
              4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono
          forme piu' ampie di tutela della concorrenza. 
              5.  Restano  ferme,  purche'   conformi   ai   principi
          dell'ordinamento comunitario le discipline  specifiche  che
          prevedono, in luogo delle concessione di servizi  a  terzi,
          l'affidamento di servizi a soggetti che sono a  loro  volta
          amministrazioni aggiudicatrici. 
              6. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede  ad  un
          soggetto  che  non  e'  un'amministrazione   aggiudicatrice
          diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attivita'  di
          servizio pubblico, l'atto di concessione prevede  che,  per
          gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito  di
          tale attivita', detto soggetto rispetti il principio di non
          discriminazione in base alla nazionalita'. 
              7. Si applicano le  disposizioni  della  parte  IV.  Si
          applica, inoltre, in  quanto  compatibile  l'articolo  143,
          comma 7."; 
              Si riporta l'epigrafe del regolamento (CEE) n. 3821/85,
          recante: "Regolamento della Commissione che  adegua  taluni
          regolamenti  nel  settore  del   latte   e   dei   prodotti
          lattiero-caseari, in seguito  all'adesione  della  Spagna",
          pubblicato nella gazzetta ufficiale della comunita' europea
          del 31 dicembre 1985. 
              Si riporta il testo dell'articolo 10 del  decreto-legge
          6 febbraio 1987,  n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 marzo 1987, n. 132,  recante:  "Disposizioni
          urgenti in materia di autotrasporto di cose e di  sicurezza
          stradale", come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 10. 
              1. (abrogato). 
              2.  Le  officine  autorizzate  alla   riparazione   dei
          tachigrafi, ove richiesto, devono  mettere  a  disposizione
          degli ispettori  metrici  incaricati  delle  operazioni  di
          sorveglianza di cui all'articolo 8  della  L.  13  novembre
          1978,  n.  727  ,  le  apparecchiature  necessarie  per  le
          riparazioni autorizzate. 
              3. Le officine e i montatori che effettuano montaggio o
          riparazione di cronotachigrafi in forza  di  autorizzazione
          rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 novembre
          1978, n. 727 , e recanti data non  anteriore  a  quella  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto,  appongono  sui
          prescritti sigilli dei cronotachigrafi montati  o  riparati
          un marchio uniforme, le cui caratteristiche sono  stabilite
          dal   Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato, il quale  determina,  altresi',  tempi  e
          modalita' per la sostituzione dei marchi gia' in dotazione,
          nonche' le tariffe massime per le operazioni da eseguire  a
          norma del presente comma. 
              4. (abrogato)". 

        
      
          
Capo II

Semplificazioni per i cittadini

                           (( Art. 11-bis 
 
 
Disciplina sanzionatoria per le esercitazioni di guida in  autostrada
                 o su strade extraurbane principali 
 
  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione  del  presente  decreto,  sono  disciplinate  le
condizioni alle quali il minore conducente, ai sensi del  regolamento
di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
11 novembre 2011, n. 213, puo' esercitarsi alla guida in autostrada o
su strade extraurbane principali, ovvero  in  condizione  di  visione
notturna,  prevedendo  in  particolare  che,  nelle  autostrade   con
carreggiate a tre o piu' corsie, sia vietato al  predetto  minore  di
impegnare altre corsie all'infuori delle due  piu'  vicine  al  bordo
destro della carreggiata. Si applica, in tal caso, la sanzione di cui
all'articolo 176, comma 21, del Codice  della  strada,  e  successive
modificazioni. 
  2. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 122, comma 5-bis,
del Codice della strada, la  disposizione  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo si applica anche al titolare di  autorizzazione  ad
esercitarsi alla guida,  di  cui  al  citato  articolo  122,  che  si
eserciti in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero  in
condizioni di visione notturna.  In  tal  caso,  al  di  fuori  delle
esercitazioni con un'autoscuola, sul veicolo non puo' prendere posto,
oltre al conducente, un'altra persona che non  sia  l'accompagnatore.
Si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 122, comma 9,  del
Codice della strada, e successive modificazioni. )) 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'epigrafe del decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti 11 novembre  2011,  n.  213:
          "Regolamento    recante     disciplina     del     rilascio
          dell'autorizzazione  a   minore   ai   fini   della   guida
          accompagnata e relativa modalita' di esercizio,  pubblicato
          sulla gazzetta ufficiale del 23  dicembre  2011,  n.  298",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23  dicembre  2011,
          n. 298 . 
              Si riporta il testo degli articoli 122 e 176, comma 21,
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo
          codice della strada": 
              " Art. 122 (Esercitazioni di guida).  -  1.  A  chi  ha
          fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida
          ovvero per l'estensione di validita' della patente ad altre
          categorie di veicoli ed e' in possesso dei requisiti fisici
          e psichici prescritti e' rilasciata  un'autorizzazione  per
          esercitarsi alla guida, previo superamento della  prova  di
          controllo delle cognizioni di cui al comma 1  dell'articolo
          121, che  deve  avvenire  entro  sei  mesi  dalla  data  di
          presentazione della  domanda  per  il  conseguimento  della
          patente. Entro il termine di cui al periodo precedente  non
          sono consentite piu' di due prove. 
              2.   L'autorizzazione   consente    all'aspirante    di
          esercitarsi su veicoli delle  categorie  per  le  quali  e'
          stata richiesta la  patente  o  l'estensione  di  validita'
          della medesima, purche' al suo fianco si trovi, in funzione
          di  istruttore,   persona   di   eta'   non   superiore   a
          sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa
          categoria, conseguita da almeno dieci anni,  ovvero  valida
          per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti  gli
          effetti, vigilare sulla marcia  del  veicolo,  intervenendo
          tempestivamente ed efficacemente in caso di necessita'.  Se
          il veicolo non e' munito di doppi comandi a  pedale  almeno
          per il freno  di  servizio  e  per  l'innesto  a  frizione,
          l'istruttore non puo' avere eta' superiore a sessanta anni. 
              3.  Agli  aspiranti  autorizzati  ad  esercitarsi   per
          conseguire la patente di categoria A non  si  applicano  le
          norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5. 
              4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami  di
          guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti
          la lettera alfabetica «P». Tale contrassegno e'  sostituito
          per i veicoli  delle  autoscuole  con  la  scritta  «scuola
          guida».  Le  caratteristiche  di  tali  contrassegni  e  le
          modalita'   di   applicazione   saranno   determinate   nel
          regolamento. 
              5. Le esercitazioni su  veicoli  nei  quali  non  possa
          prendere posto,  oltre  al  conducente,  altra  persona  in
          funzione di  istruttore  sono  consentite  in  luoghi  poco
          frequentati. 
              5-bis. L'aspirante al conseguimento  della  patente  di
          guida di  categoria  B  deve  effettuare  esercitazioni  in
          autostrada o su  strade  extraurbane  e  in  condizione  di
          visione  notturna  presso  un'autoscuola   con   istruttore
          abilitato e autorizzato. Con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina
          e le modalita' di svolgimento delle esercitazioni di cui al
          presente comma. 
              6. L'autorizzazione e' valida per sei mesi. 
              7.   Chiunque   guida   senza   l'autorizzazione    per
          l'esercitazione,  ma  avendo  a  fianco,  in  funzione   di
          istruttore, persona provvista di patente di guida ai  sensi
          del comma 2, e' soggetto alla sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596. La  stessa
          sanzione si applica alla persona che funge da istruttore. 
              8. Chiunque,  autorizzato  per  l'esercitazione,  guida
          senza avere a fianco, in funzione  di  istruttore,  persona
          provvista di patente  valida  ai  sensi  del  comma  2,  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 398 a euro 1.596. Alla violazione consegue la
          sanzione accessoria del fermo  amministrativo  del  veicolo
          per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II,  del
          titolo VI. Alla violazione di cui al comma  5  consegue  la
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          80 a euro 318. 
              9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 80 a euro 318." 
              "Art. 176 (Comportamenti durante la circolazione  sulle
          autostrade  e  sulle  strade  extraurbane  principali).   -
          (Omissis). 
              21. Chiunque viola le altre disposizioni  del  presente
          articolo  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 80 a euro 318. 
              (Omissis).". 

        
      
          
Capo III

Semplificazione per le imprese


Sezione I

Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle
attivita' economiche e di controlli sulle imprese

                               Art. 12 
 
Semplificazione   procedimentale   per   l'esercizio   di   attivita'
  economiche (( e segnalazione certificata  di  inizio  attivita'  in
  caso di esercizio congiunto dell'attivita' di estetista, anche  non
  prevalente, con altre attivita' commerciali. )) 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dalle norme  di  liberalizzazione
delle attivita' economiche e di riduzione degli oneri  amministrativi
per le imprese e tenendo conto anche dei risultati  del  monitoraggio
di cui all'articolo 11, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 settembre  2010,  n.  160,  le  Regioni,  le  Camere  di
commercio industria agricoltura e artigianato, i  comuni  e  le  loro
associazioni, le agenzie per le  imprese  ove  costituite,  le  altre
amministrazioni competenti e le organizzazioni e le  associazioni  di
categoria interessate ((, comprese le organizzazioni  dei  produttori
di cui al decreto legislativo 18 maggio  2001,  n.  228,  ))  possono
stipulare convenzioni, su  proposta  dei  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e  per  lo  sviluppo  economico,
sentita la Conferenza unificata Stato regioni  ed  autonomie  locali,
per attivare percorsi sperimentali di semplificazione  amministrativa
per gli impianti  produttivi  e  le  iniziative  ed  attivita'  delle
imprese sul territorio,  in  ambiti  delimitati  e  a  partecipazione
volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai  termini  per
l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai  soggetti
partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica. 
  2.  Nel  rispetto  del   principio   costituzionale   di   liberta'
dell'iniziativa economica privata in condizioni di piena  concorrenza
e pari opportunita' tra tutti i soggetti, che ammette solo i  limiti,
i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili  danni  alla
salute,  all'ambiente,  al  paesaggio,  al  patrimonio  artistico   e
culturale, alla sicurezza,  alla  liberta',  alla  dignita'  umana  e
possibili contrasti con l'utilita' sociale,  con  l'ordine  pubblico,
con  il  sistema  tributario  e  con  gli  obblighi   comunitari   ed
internazionali  della  Repubblica,  il  Governo  adotta  uno  o  piu'
regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, al fine di semplificare i  procedimenti  amministrativi
concernenti l'attivita' di impresa ((, compresa quella  agricola,  ))
secondo i seguenti principi e criteri direttivi. 
  a)   semplificazione   e    razionalizzazione    delle    procedure
amministrative, anche mediante  la  previsione  della  conferenza  di
servizi telematica ed aperta a tutti gli  interessati,  e  anche  con
modalita' asincrona; 
  b)  previsione  di  forme  di  coordinamento,   anche   telematico,
attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite
i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci,
Unioncamere,  Regioni  ((,  agenzie  per  le  imprese  ))  e  Portale
nazionale impresa in un giorno, in modo che sia  possibile  conoscere
contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed  i  vantaggi  per  ogni
intervento, iniziativa ed attivita' sul territorio; 
  c) individuazione delle norme da abrogare a decorrere  dall'entrata
in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente abrogate  ai  sensi
della  vigente  normativa  in  materia  di   liberalizzazione   delle
attivita' economiche e di riduzione degli oneri amministrativi  sulle
imprese. 
  (( c-bis) definizione delle modalita' operative per  l'integrazione
dei dati telematici tra le diverse amministrazioni. )) 
  3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro il  31  dicembre
2012, tenendo conto dei risultati della  sperimentazione  di  cui  al
comma 1 e di quanto previsto dai regolamenti di cui  all'articolo  1,
comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,  su  proposta  dei
Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello
sviluppo  economico,  sentita  la   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
previo parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato
che si intende reso in senso favorevole decorsi trenta  giorni  dalla
richiesta. 
  4.  Con  i  regolamenti  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  sono  altresi'  individuate  le
attivita' sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di
inizio  di  attivita'  (SCIA)  con  asseverazioni  o  a  segnalazione
certificata di inizio di attivita' (SCIA) senza asseverazioni  ovvero
a mera comunicazione e quelle del tutto libere. 
  (( 4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al  comma
2  dell'articolo  10  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.   7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,  n.  40,  e
successive modificazioni, si applicano anche  in  caso  di  esercizio
congiunto   dell'attivita'   di   estetista   con   altra   attivita'
commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza. )) 
  5. Le Regioni (( e le province autonome di Trento e di Bolzano  )),
nell'esercizio della loro potesta' normativa, disciplinano la materia
oggetto  del  presente  articolo  nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n.  241,  dall'articolo  3
del  decreto-legge  13  agosto  2011,   n.   138,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e  dall'articolo
34 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tale fine,  il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
promuovono  anche  sulla  base  delle  migliori  pratiche   e   delle
iniziative sperimentali  statali,  regionali  e  locali,  accordi,  o
intese ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15  marzo  1997,  n.
59. 
  6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i
servizi  finanziari,  come  definiti  dall'articolo  4  del   decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonche' i procedimenti tributari  e
in materia di giochi pubblici (( e di tabacchi  lavorati,  ))  per  i
quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.  

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'articolo  11,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 7  settembre  2010,
          n. 160, recante: "Regolamento per la semplificazione ed  il
          riordino della disciplina  sullo  sportello  unico  per  le
          attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38,  comma  3,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133": 
              "Art.  11  (Raccordo  tra  Istituzioni  e  monitoraggio
          sistematico). 
              1.  I  Ministri  dello  sviluppo  economico,   per   la
          semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione
          e l'innovazione, in collaborazione con la Conferenza  delle
          Regioni,   l'ANCI    e    Unioncamere,    assicurando    il
          coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle
          imprese, predispongono forme di monitoraggio sull'attivita'
          e  sul  funzionamento  del   SUAP,   anche   con   riguardo
          all'articolazione   sul    territorio    delle    attivita'
          imprenditoriali  e  degli  insediamenti  produttivi,   alle
          condizioni di efficienza del mercato e alla rispondenza dei
          servizi pubblici alle esigenze  di  cittadini  ed  imprese,
          prevedendo altresi' la  possibilita',  per  le  imprese  ed
          altri  soggetti   pubblici   e   privati,   di   effettuare
          segnalazioni  e  rilevare  criticita'.  I  monitoraggi  che
          comportino il trattamento di dati personali sono realizzati
          nel rispetto del decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.
          196,  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei   dati
          personali. I risultati del monitoraggio sono trasmessi, per
          i primi tre anni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  disciplina,  al  Parlamento  in   una   relazione
          annuale.  Di  essi  sono  informati,  ove  necessario,   il
          responsabile  del  SUAP  e  le  amministrazioni   pubbliche
          interessate, anche ai fini dell'attivazione di controlli  e
          verifiche di competenza.". 
              Si riporta l'epigrafe del decreto legislativo 18 maggio
          2001, n. 228: "Decreto legislativo 18 maggio 2001,  n.  228
          recante  "Orientamento  e   modernizzazione   del   settore
          agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n.
          57, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 15 giugno 2001,
          n. 137", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio
          2012, n. 30 ; 
              Per il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  vedasi  i  riferimenti   normativi
          all'articolo 3. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  10,  comma  2,  del
          decreto-legge  31  gennaio  2007,  n,  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.  40,  recante:
          "Misure  urgenti  per  la  tutela   dei   consumatori,   la
          promozione della  concorrenza,  lo  sviluppo  di  attivita'
          economiche, la nascita di nuove imprese, la  valorizzazione
          dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione  di
          autoveicoli": 
              "Art. 10 (Misure urgenti  per  la  liberalizzazione  di
          alcune attivita' economiche). 
              (Omissis). 
              2. Le attivita' di acconciatore di cui  alle  leggi  14
          febbraio 1963, n. 161, e  successive  modificazioni,  e  17
          agosto 2005, n. 174, e l'attivita' di estetista di cui alla
          legge 4  gennaio  1990,  n.  1,  sono  soggette  alla  sola
          dichiarazione  di  inizio  attivita',  da  presentare  allo
          sportello unico del comune, laddove  esiste,  o  al  comune
          territorialmente  competente  ai  sensi   della   normativa
          vigente, e non possono essere subordinate al  rispetto  del
          criterio della distanza  minima  o  di  parametri  numerici
          prestabiliti, riferiti  alla  presenza  di  altri  soggetti
          svolgenti la medesima attivita', e al rispetto dell'obbligo
          di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il  possesso
          dei  requisiti   di   qualificazione   professionale,   ove
          prescritti,  e  la  conformita'  dei  locali  ai  requisiti
          urbanistici ed igienico-sanitari.". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  3,  del
          decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante: "Disposizioni
          urgenti   per   la   concorrenza,   lo    sviluppo    delle
          infrastrutture e la competitivita'": 
              "Art. 1 (Liberalizzazione delle attivita' economiche  e
          riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese). 
              (Omissis). 
              3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e  2
          e  secondo  i  criteri  ed  i  principi  direttivi  di  cui
          all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, il  Governo,  previa  approvazione  da  parte
          delle Camere di una sua relazione che  specifichi,  periodi
          ed  ambiti  di  intervento  degli  atti  regolamentari,  e'
          autorizzato ad adottare entro il 31  dicembre  2012  uno  o
          piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le  attivita'
          per  le  quali  permane  l'atto   preventivo   di   assenso
          dell'amministrazione,  e  disciplinare  i   requisiti   per
          l'esercizio delle attivita' economiche, nonche' i termini e
          le  modalita'  per  l'esercizio  dei  poteri  di  controllo
          dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge
          e regolamentari dello Stato che,  ai  sensi  del  comma  1,
          vengono abrogate a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in
          vigore dei regolamenti stessi.  L'Autorita'  garante  della
          concorrenza e del mercato rende  parere  obbligatorio,  nel
          termine di trenta giorni decorrenti dalla  ricezione  degli
          schemi di regolamento, anche  in  merito  al  rispetto  del
          principio di proporzionalita'. In mancanza del  parere  nel
          termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente.". 
              Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
          agosto  1997,  n.   281,   vedasi   riferimenti   normativi
          all'articolo 3. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  29  della  legge  7
          agosto 1990 n. 241, recante: "Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi": 
              "Art. 29 (Ambito di applicazione della legge). 
              1. Le disposizioni della presente  legge  si  applicano
          alle  amministrazioni  statali   e   agli   enti   pubblici
          nazionali.  Le  disposizioni  della   presente   legge   si
          applicano, altresi', alle societa' con totale o  prevalente
          capitale  pubblico,   limitatamente   all'esercizio   delle
          funzioni  amministrative.  Le  disposizioni  di  cui   agli
          articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis  e  6,  nonche'
          quelle  del  capo  IV-bis   si   applicano   a   tutte   le
          amministrazioni pubbliche. 
              2. Le regioni e  gli  enti  locali,  nell'ambito  delle
          rispettive competenze,  regolano  le  materie  disciplinate
          dalla   presente   legge   nel   rispetto    del    sistema
          costituzionale e delle garanzie del cittadino nei  riguardi
          dell'azione  amministrativa,  cosi'   come   definite   dai
          principi stabiliti dalla presente legge. 
              2-bis.   Attengono   ai   livelli   essenziali    delle
          prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera
          m), della Costituzione le disposizioni della presente legge
          concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di
          garantire    la    partecipazione    dell'interessato    al
          procedimento,   di   individuarne   un   responsabile,   di
          concluderlo entro il termine  prefissato  e  di  assicurare
          l'accesso  alla  documentazione   amministrativa,   nonche'
          quelle relative alla durata massima dei procedimenti. 
              2-ter. Attengono altresi' ai livelli  essenziali  delle
          prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera
          m), della Costituzione le disposizioni della presente legge
          concernenti la  dichiarazione  di  inizio  attivita'  e  il
          silenzio assenso e  la  conferenza  di  servizi,  salva  la
          possibilita'  di  individuare,  con  intese  in   sede   di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni  non
          si applicano. 
              2-quater.  Le  regioni   e   gli   enti   locali,   nel
          disciplinare  i   procedimenti   amministrativi   di   loro
          competenza, non  possono  stabilire  garanzie  inferiori  a
          quelle assicurate ai privati dalle  disposizioni  attinenti
          ai livelli essenziali delle prestazioni  di  cui  ai  commi
          2-bis e 2-ter, ma possono prevedere  livelli  ulteriori  di
          tutela. 
              2-quinquies.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e   le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  adeguano  la
          propria  legislazione  alle   disposizioni   del   presente
          articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative  norme
          di attuazione.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 3  del  decreto-legge
          13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante:"  Ulteriori
          misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per  lo
          sviluppo": 
              "Art.  3  (Abrogazione   delle   indebite   restrizioni
          all'accesso  e  all'esercizio  delle  professioni  e  delle
          attivita' economiche). 
              1. Comuni, Province, Regioni e  Stato,  entro  un  anno
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti  al
          principio secondo cui l'iniziativa e l'attivita'  economica
          privata sono libere ed e' permesso tutto cio'  che  non  e'
          espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: 
              a) vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e
          dagli obblighi internazionali; 
              b)  contrasto  con  i   principi   fondamentali   della
          Costituzione; 
              c) danno alla sicurezza, alla liberta',  alla  dignita'
          umana e contrasto con l'utilita' sociale; 
              d) disposizioni indispensabili per la protezione  della
          salute umana,  la  conservazione  delle  specie  animali  e
          vegetali, dell'ambiente, del  paesaggio  e  del  patrimonio
          culturale; 
              e) disposizioni relative alle attivita' di raccolta  di
          giochi pubblici  ovvero  che  comunque  comportano  effetti
          sulla finanza pubblica. 
              2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo
          sviluppo  economico  e  attua   la   piena   tutela   della
          concorrenza tra le imprese. 
              3. Sono in  ogni  caso  soppresse,  alla  scadenza  del
          termine di  cui  al  comma  1,  le  disposizioni  normative
          statali incompatibili  con  quanto  disposto  nel  medesimo
          comma, con conseguente diretta applicazione degli  istituti
          della   segnalazione   di    inizio    di    attivita'    e
          dell'autocertificazione  con  controlli  successivi.  Nelle
          more della decorrenza del predetto  termine,  l'adeguamento
          al  principio  di  cui  al  comma  1  puo'  avvenire  anche
          attraverso  gli  strumenti   vigenti   di   semplificazione
          normativa.  Entro  il  31  dicembre  2012  il  Governo   e'
          autorizzato ad adottare uno o  piu'  regolamenti  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,  con  i  quali  vengono  individuate  le  disposizioni
          abrogate per effetto di quanto disposto nel presente  comma
          ed e' definita la disciplina regolamentare della materia ai
          fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1. 
              4. 
              5. Fermo restando l'esame di Stato di cui  all'articolo
          33, quinto comma, della  Costituzione  per  l'accesso  alle
          professioni regolamentate,  gli  ordinamenti  professionali
          devono garantire che  l'esercizio  dell'attivita'  risponda
          senza eccezioni ai principi  di  libera  concorrenza,  alla
          presenza diffusa dei professionisti su tutto il  territorio
          nazionale, alla differenziazione e  pluralita'  di  offerta
          che garantisca l'effettiva  possibilita'  di  scelta  degli
          utenti   nell'ambito   della   piu'   ampia    informazione
          relativamente  ai  servizi   offerti.   Con   decreto   del
          Presidente della Repubblica emanato ai sensi  dell'articolo
          17, comma 2, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  gli
          ordinamenti professionali dovranno essere  riformati  entro
          12 mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto per recepire i seguenti principi: 
              a) l'accesso  alla  professione  e'  libero  e  il  suo
          esercizio  e'   fondato   e   ordinato   sull'autonomia   e
          sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del
          professionista.   La   limitazione,   in   forza   di   una
          disposizione di legge,  del  numero  di  persone  che  sono
          titolate ad esercitare una certa professione  in  tutto  il
          territorio dello Stato o in una certa area  geografica,  e'
          consentita unicamente laddove essa risponda  a  ragioni  di
          interesse pubblico, tra cui in particolare quelle  connesse
          alla  tutela  della  salute  umana,  e  non  introduca  una
          discriminazione   diretta   o   indiretta   basata    sulla
          nazionalita' o, in  caso  di  esercizio  dell'attivita'  in
          forma  societaria,  della  sede   legale   della   societa'
          professionale; 
              b) previsione dell'obbligo  per  il  professionista  di
          seguire  percorsi   di   formazione   continua   permanente
          predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati  dai
          consigli nazionali, fermo restando  quanto  previsto  dalla
          normativa vigente in  materia  di  educazione  continua  in
          medicina (ECM). La violazione  dell'obbligo  di  formazione
          continua determina un illecito disciplinare e come tale  e'
          sanzionato sulla base di quanto stabilito  dall'ordinamento
          professionale che dovra' integrare tale previsione; 
              c) la  disciplina  del  tirocinio  per  l'accesso  alla
          professione deve conformarsi  a  criteri  che  garantiscano
          l'effettivo svolgimento dell'attivita' formativa e  il  suo
          adeguamento costante all'esigenza di assicurare il  miglior
          esercizio della professione. Al tirocinante  dovra'  essere
          corrisposto  un  equo  compenso  di  natura   indennitaria,
          commisurato al suo concreto apporto. Al fine di  accelerare
          l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio  non
          potra' essere superiore a diciotto  mesi  e  potra'  essere
          svolto, in presenza  di  una  apposita  convenzione  quadro
          stipulata  fra  i  Consigli  Nazionali   e   il   Ministero
          dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, in concomitanza  al
          corso di studio per il conseguimento della laurea di  primo
          livello o  della  laurea  magistrale  o  specialistica.  Le
          disposizioni della presente lettera non si  applicano  alle
          professioni sanitarie per  le  quali  resta  confermata  la
          normativa vigente; 
              d) il compenso spettante al professionista e'  pattuito
          per  iscritto  all'atto  del   conferimento   dell'incarico
          professionale. Il professionista e'  tenuto,  nel  rispetto
          del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente  il
          livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le
          informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento
          del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di
          mancata determinazione consensuale del compenso, quando  il
          committente e' un ente pubblico, in  caso  di  liquidazione
          giudiziale  dei  compensi,  ovvero  nei  casi  in  cui   la
          prestazione professionale e' resa nell'interesse dei  terzi
          si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto
          dal Ministro della Giustizia; 
              e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto  a
          stipulare  idonea  assicurazione  per  i  rischi  derivanti
          dall'esercizio     dell'attivita'     professionale.     Il
          professionista deve rendere noti  al  cliente,  al  momento
          dell'assunzione dell'incarico, gli  estremi  della  polizza
          stipulata  per  la  responsabilita'  professionale   e   il
          relativo massimale. Le condizioni  generali  delle  polizze
          assicurative  di  cui  al  presente  comma  possono  essere
          negoziate,  in  convenzione  con  i  propri  iscritti,  dai
          Consigli  Nazionali  e   dagli   enti   previdenziali   dei
          professionisti; 
              f) gli  ordinamenti  professionali  dovranno  prevedere
          l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi  da
          quelli  aventi  funzioni  amministrative,  ai  quali   sono
          specificamente affidate l'istruzione e la  decisione  delle
          questioni  disciplinari  e  di  un  organo   nazionale   di
          disciplina.   La   carica   di   consigliere    dell'Ordine
          territoriale o di consigliere  nazionale  e'  incompatibile
          con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e
          territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si
          applicano alle professioni sanitarie  per  le  quali  resta
          confermata la normativa vigente; 
              g) la pubblicita' informativa, con ogni  mezzo,  avente
          ad oggetto l'attivita' professionale,  le  specializzazioni
          ed i titoli professionali  posseduti,  la  struttura  dello
          studio ed i  compensi  delle  prestazioni,  e'  libera.  Le
          informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette
          e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie. 
              5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali
          in contrasto con i principi di cui al comma 5,  lettere  da
          a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in
          vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e,  in
          ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012. 
              5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012,  provvede
          a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non
          risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un  testo
          unico da emanare ai sensi dell' articolo 17-bis della legge
          23 agosto 1988, n. 400. 
              6.  Fermo  quanto  previsto  dal   comma   5   per   le
          professioni, l'accesso alle attivita' economiche e il  loro
          esercizio si basano sul principio di liberta' di impresa. 
              7. Le disposizioni vigenti  che  regolano  l'accesso  e
          l'esercizio delle attivita' economiche devono garantire  il
          principio di  liberta'  di  impresa  e  di  garanzia  della
          concorrenza. Le disposizioni relative  all'introduzione  di
          restrizioni all'accesso  e  all'esercizio  delle  attivita'
          economiche  devono  essere   oggetto   di   interpretazione
          restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma  1
          del presente articolo. 
              8. Le restrizioni in materia di  accesso  ed  esercizio
          delle  attivita'   economiche   previste   dall'ordinamento
          vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore
          del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al
          comma 1 del presente articolo. 
              9. Il termine "restrizione",  ai  sensi  del  comma  8,
          comprende: 
              a) la limitazione, in  forza  di  una  disposizione  di
          legge,  del  numero  di  persone  che  sono   titolate   ad
          esercitare una attivita' economica in tutto  il  territorio
          dello Stato o in una certa area  geografica  attraverso  la
          concessione di licenze o autorizzazioni amministrative  per
          l'esercizio,  senza  che  tale  numero   sia   determinato,
          direttamente o indirettamente sulla base della  popolazione
          o di altri criteri di fabbisogno; 
              b)   l'attribuzione   di   licenze   o   autorizzazioni
          all'esercizio di una attivita' economica solo  dove  ce  ne
          sia  bisogno   secondo   l'autorita'   amministrativa;   si
          considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da
          parte di persone che hanno gia'  licenze  o  autorizzazioni
          per l'esercizio di una attivita' economica non soddisfa  la
          domanda da parte  di  tutta  la  societa'  con  riferimento
          all'intero  territorio  nazionale  o  ad  una  certa   area
          geografica; 
              c) il divieto di esercizio di una  attivita'  economica
          al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a
          esercitarla solo all'interno di una determinata area; 
              d)   l'imposizione   di   distanze   minime   tra    le
          localizzazioni delle sedi  deputate  all'esercizio  di  una
          attivita' economica; 
              e) il divieto di esercizio di una  attivita'  economica
          in piu' sedi oppure in una o piu' aree geografiche; 
              f)  la  limitazione  dell'esercizio  di  una  attivita'
          economica ad alcune categorie o divieto, nei  confronti  di
          alcune  categorie,   di   commercializzazione   di   taluni
          prodotti; 
              g)  la  limitazione  dell'esercizio  di  una  attivita'
          economica attraverso l'indicazione  tassativa  della  forma
          giuridica richiesta all'operatore; 
              h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per  la
          fornitura  di  beni  o  servizi,  indipendentemente   dalla
          determinazione,    diretta    o     indiretta,     mediante
          l'applicazione di un coefficiente di profitto  o  di  altro
          calcolo su base percentuale; 
              i)  l'obbligo  di  fornitura   di   specifici   servizi
          complementari all'attivita' svolta. 
              10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma
          9 precedente possono essere  revocate  con  regolamento  da
          emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
          agosto 1988, n.  400,  emanato  su  proposta  del  Ministro
          competente entro quattro mesi dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto, fermo in ogni caso  quanto  previsto  dal
          comma 1 del presente articolo. 
              11.  Singole  attivita'   economiche   possono   essere
          escluse,  in  tutto  o  in  parte,  dall'abrogazione  delle
          restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso,  la
          suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal
          comma 9, puo' essere concessa, con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
          competente di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle   finanze,   sentita   l'Autorita'   garante    della
          concorrenza e del mercato, entro quattro mesi dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, qualora: 
              a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse
          pubblico, tra  cui  in  particolare  quelle  connesse  alla
          tutela della salute umana; 
              b)  la  restrizione  rappresenti   un   mezzo   idoneo,
          indispensabile  e,  dal  punto  di  vista  del   grado   di
          interferenza  nella  liberta'  economica,   ragionevolmente
          proporzionato all'interesse pubblico cui e' destinata; 
              c) la restrizione  non  introduca  una  discriminazione
          diretta o indiretta basata sulla nazionalita' o,  nel  caso
          di societa', sulla sede legale dell'impresa. 
              11-bis. In conformita' alla direttiva  2006/123/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  dicembre  2006,
          sono  invece  esclusi  dall'abrogazione  delle  restrizioni
          disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e  noleggio
          con conducente non  di  linea,  svolti  esclusivamente  con
          veicoli categoria M1, di cui  all'articolo  6  del  decreto
          legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 
              12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo
          15 marzo 2010, n. 66, recante  il  codice  dell'ordinamento
          militare, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
              «d) i proventi monetari derivanti  dalle  procedure  di
          cui alla  lettera  a)  sono  determinati  con  decreto  del
          Ministro  della  difesa,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi
          strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata
          del bilancio dello Stato  per  essere  destinati,  mediante
          riassegnazione anche in deroga ai limiti  previsti  per  le
          riassegnazioni, con decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, fino al 31  dicembre  2013,  agli  stati  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
          una quota corrispondente al 55 per cento, da  assegnare  al
          fondo ammortamento dei titoli di  Stato,  e  del  Ministero
          della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento,
          nonche'   agli   enti   territoriali    interessati    alle
          valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le
          somme  riassegnate   al   Ministero   della   difesa   sono
          finalizzate esclusivamente a spese di investimento.  E'  in
          ogni caso  precluso  l'utilizzo  di  questa  somma  per  la
          copertura  di  oneri  di  parte  corrente.  Ai  fini  della
          valorizzazione dei medesimi beni,  le  cui  procedure  sono
          concluse entro il termine perentorio di centottanta  giorni
          dal  loro  avvio,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo  4,  comma  4-decies,  del  decreto-legge   25
          gennaio 2010, n. 2, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 marzo 2010, n.  42,  ovvero  all'articolo  34  del
          decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.   267,   e   la
          determinazione finale delle conferenze  di  servizio  o  il
          decreto  di  approvazione  degli  accordi   di   programma,
          comportanti variazione degli  strumenti  urbanistici,  sono
          deliberati dal  consiglio  comunale  entro  trenta  giorni,
          decorsi i quali i due  citati  provvedimenti,  in  caso  di
          mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il
          medesimo termine perentorio e il  meccanismo  del  silenzio
          assenso per la ratifica delle determinazioni  finali  delle
          conferenze  di  servizi  si  applicano  alle  procedure  di
          valorizzazione di cui all'articolo 314»." 
              12-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 13  maggio
          2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12
          luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) al comma 1, le parole: «In caso di» sono  sostituite
          dalle seguenti: «Entro dieci giorni dalla» e le parole  da:
          «cancellate» fino a: «avvenuto pagamento»  sono  sostituite
          dalle    seguenti:    «integrate    dalla     comunicazione
          dell'avvenuto   pagamento.   La    richiesta    da    parte
          dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo
          l'avvenuto pagamento»; 
              b) al comma 2, dopo le parole: «gia'  registrate»  sono
          inserite le seguenti: «e regolarizzate»  e  le  parole  da:
          «estinte» fino a: «presente decreto» sono sostituite  dalle
          seguenti: «aggiornate secondo le medesime modalita' di  cui
          al comma precedente».". 
              Si riporta il testo dell'articolo 34 del  decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge   22   dicembre   2011,   n.   214,   recante:
          "Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici": 
              "Art. 34 (Liberalizzazione delle  attivita'  economiche
          ed eliminazione dei controlli ex-ante). 
              1. Le disposizioni previste dal presente articolo  sono
          adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed
          m), della Costituzione, al fine di garantire la liberta' di
          concorrenza secondo condizioni di pari  opportunita'  e  il
          corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' per
          assicurare  ai  consumatori  finali  un  livello  minimo  e
          uniforme di condizioni di accessibilita' ai beni e  servizi
          sul territorio nazionale. 
              2.  La  disciplina  delle   attivita'   economiche   e'
          improntata  al  principio  di  liberta'  di   accesso,   di
          organizzazione e di svolgimento, fatte  salve  le  esigenze
          imperative  di   interesse   generale,   costituzionalmente
          rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario,  che
          possono   giustificare   l'introduzione   di   previ   atti
          amministrativi di assenso o autorizzazione o di  controllo,
          nel rispetto del principio di proporzionalita'. 
              3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle
          norme vigenti: 
              a) il divieto di esercizio di una  attivita'  economica
          al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a
          esercitarla solo all'interno di una determinata area; 
              b)   l'imposizione   di   distanze   minime   tra    le
          localizzazioni delle sedi  deputate  all'esercizio  di  una
          attivita' economica; 
              c) il divieto di esercizio di una  attivita'  economica
          in piu' sedi oppure in una o piu' aree geografiche; 
              d)  la  limitazione  dell'esercizio  di  una  attivita'
          economica ad alcune categorie o divieto, nei  confronti  di
          alcune  categorie,   di   commercializzazione   di   taluni
          prodotti; 
              e)  la  limitazione  dell'esercizio  di  una  attivita'
          economica attraverso l'indicazione  tassativa  della  forma
          giuridica richiesta all'operatore; 
              f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per  la
          fornitura di beni o servizi; 
              g)  l'obbligo  di  fornitura   di   specifici   servizi
          complementari all'attivita' svolta. 
              4. L'introduzione di un regime amministrativo  volto  a
          sottoporre   a   previa   autorizzazione   l'esercizio   di
          un'attivita' economica deve essere giustificato sulla  base
          dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente
          rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario,  nel
          rispetto del principio di proporzionalita'. 
              5. L'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato
          e' tenuta a rendere parere  obbligatorio,  da  rendere  nel
          termine di trenta giorni  decorrenti  dalla  ricezione  del
          provvedimento, in  merito  al  rispetto  del  principio  di
          proporzionalita' sui  disegni  di  legge  governativi  e  i
          regolamenti  che  introducono  restrizioni  all'accesso   e
          all'esercizio di attivita' economiche. 
              6. Quando e'  stabilita,  ai  sensi  del  comma  4,  la
          necessita' di alcuni requisiti per l'esercizio di attivita'
          economiche,  la  loro   comunicazione   all'amministrazione
          competente  deve   poter   essere   data   sempre   tramite
          autocertificazione  e  l'attivita'  puo'  subito  iniziare,
          salvo il successivo controllo amministrativo,  da  svolgere
          in un termine definito; restano  salve  le  responsabilita'
          per i danni eventualmente arrecati a  terzi  nell'esercizio
          dell'attivita' stessa. 
              7.  Le  Regioni  adeguano  la  legislazione   di   loro
          competenza ai principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e
          6. 
              8.  Sono  escluse  dall'ambito  di   applicazione   del
          presente articolo le professioni, il trasporto  di  persone
          mediante autoservizi  pubblici  non  di  linea,  i  servizi
          finanziari  come  definiti  dall'articolo  4  del   decreto
          legislativo  26  marzo  2010,  n.  59  e   i   servizi   di
          comunicazione come definiti  dall'articolo  5  del  decreto
          legislativo 26 marzo  2010,  n.  59  (Attuazione  direttiva
          2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).". 
              Per il testo dell'articolo 20-ter della legge 15  marzo
          1997, n. 59, vedasi i riferimenti normativi all'articolo 3. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del   decreto
          legislativo 26 marzo  2010,  n.  59,  recante:  "Attuazione
          della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
          interno": 
              "Art. 4 (Servizi finanziari). 
              1.  Sono  esclusi  dall'ambito  di   applicazione   del
          presente  decreto  i  servizi  finanziari,  ivi  inclusi  i
          servizi bancari  e  nel  settore  del  credito,  i  servizi
          assicurativi   e   di    riassicurazione,    il    servizio
          pensionistico professionale o individuale, la  negoziazione
          dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e
          quelli di consulenza nel settore degli investimenti. 
              2.  Le  disposizioni  del  presente  decreto   non   si
          applicano, in particolare: 
              a) alle attivita' ammesse al  mutuo  riconoscimento  di
          cui all'articolo  1,  comma  2,  lettera  f),  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
              b) quando hanno ad oggetto gli strumenti finanziari  di
          cui alla sezione C dell'Allegato al decreto legislativo  24
          febbraio  1998,  n.  58,  alle  attivita',  ai  servizi  di
          investimento ed ai servizi accessori di cui alla sezione  A
          ed alla sezione B del medesimo Allegato.". 

        
      
          
Capo III

Semplificazione per le imprese


Sezione I

Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle
attivita' economiche e di controlli sulle imprese

                           (( Art. 12-bis 
 
 
    Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni 
 
  1. Al fine di semplificare l'attivita' dei responsabili  finanziari
degli enti locali e ridurre la duplicazione delle  comunicazioni  dei
dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione,  sono  adottate  nuove
modalita' per le comunicazioni obbligatorie  di  dati  a  carico  dei
comuni nei confronti di altre amministrazioni pubbliche,  finalizzate
all'utilizzo di un unico modulo  per  la  trasmissione  dei  dati  da
comunicare   a   soggetti   diversi   appartenenti   alla    pubblica
amministrazione. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. )) 

        
      
          
Capo III

Semplificazione per le imprese


Sezione I

Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle
attivita' economiche e di controlli sulle imprese

                               Art. 13 
 
 
(( Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
             al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 )) 
 
  1. Al regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 13, primo comma, le parole:  «un  anno,  computato»
sono sostituite dalle seguenti: «tre anni, computati»; 
  b) all'articolo 42, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: (( «La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita
dalla legge, ha validita' annuale» )); 
  c) all'articolo 51, primo comma, le  parole:  «durano  fino  al  31
dicembre dell'anno in cui furono rilasciate»  sono  sostituite  dalle
seguenti: (( «hanno validita' di tre anni dalla  data  del  rilascio»
)); 
  d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso; 
  e) all'articolo 99, primo comma, le parole: «agli otto giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «ai trenta giorni»; 
  f) all'articolo 115: 
  1) al primo comma, le parole: «senza  licenza  del  Questore»  sono
sostituite dalle seguenti: «senza darne comunicazione al Questore»; 
  2) al secondo e al quarto comma, la parola: «licenza» e' sostituita
dalla seguente: «comunicazione»; 
  3) il sesto comma e' sostituito  dal  seguente:  «Le  attivita'  di
recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono  soggette
alla licenza del Questore. A esse si  applica  il  quarto  comma  del
presente articolo e la licenza del questore abilita allo  svolgimento
delle attivita' di recupero senza limiti territoriali,  osservate  le
prescrizioni  di  legge  o   di   regolamento   e   quelle   disposte
dall'autorita'.»; 
    g) gli articoli 12, primo comma, 86,  secondo  comma,  107,  115,
terzo comma, sono abrogati. 
  2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo  comma,  159,
173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati. 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 12, 13, primo comma;
          42, terzo comma; 51, primo comma; 75-bis, primo comma;  86,
          secondo comma; 99, primo comma; 107; 115, del regio decreto
          18 giugno 1931, n. 773, recante:  "Approvazione  del  testo
          unico delle leggi di pubblica sicurezza",  come  modificati
          dalla presente legge: 
              "Art. 12. 
              (comma abrogato) 
              Per le persone che sono nate  posteriormente  al  1885,
          quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio  delle
          autorizzazioni di polizia e' sottoposto alla condizione che
          il richiedente stenda domanda e apponga di  suo  pugno,  in
          calce alla domanda, la propria firma e le  indicazioni  del
          proprio stato e domicilio. Di cio'  il  pubblico  ufficiale
          fara' attestazione." 
              "Art. 13. 
              Quando   la   legge   non   disponga   altrimenti,   le
          autorizzazioni di polizia hanno  la  durata  di  tre  anni,
          computati secondo il calendario comune, con decorrenza  dal
          giorno del rilascio." 
              "Art. 42. 
              3. Il Questore ha facolta' di dare  licenza  per  porto
          d'armi lunghe  da  fuoco  e  il  Prefetto  ha  facolta'  di
          concedere,  in  caso  di  dimostrato  bisogno,  licenza  di
          portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o  bastoni
          animati la cui lama non abbia  una  lunghezza  inferiore  a
          centimetri  65.  La  licenza,  la  cui   durata   non   sia
          diversamente stabilita dalla legge, ha validita' annuale." 
              "Art. 51 . 
              Le licenze per la fabbricazione e per  il  deposito  di
          esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle  per
          la vendita delle materie stesse hanno validita' di tre anni
          dalla data del rilascio. Le une  e  le  altre  sono  valide
          esclusivamente per i locali in esse indicati. 
              Le licenze di trasporto  possono  essere  permanenti  o
          temporanee. 
              E' consentita la rappresentanza.". 
              "Art. 75-bis: 
              1.  Chiunque  intenda  esercitare,  a  fini  di  lucro,
          attivita' di produzione, di duplicazione, di  riproduzione,
          di vendita, di noleggio o di cessione i qualsiasi titolo di
          nastri,  dischi,  videocassette,   musicassette   o   altro
          supporto  contenente  fonogrammi  o  videogrammi  di  opere
          cinematografiche o audiovisive o sequenze  di  immagini  in
          movimento, ovvero intenda detenere  tali  oggetti  ai  fini
          dello svolgimento delle  attivita'  anzidette,  deve  darne
          preventivo avviso al questore  che  ne  rilascia  ricevuta,
          attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro." 
              "Art. 86. 
              Non possono esercitarsi, senza  licenza  del  Questore,
          alberghi,  compresi  quelli  diurni,   locande,   pensioni,
          trattorie, osterie, caffe'  o  altri  esercizi  in  cui  si
          vendono al minuto o si consumano vino,  birra,  liquori  od
          altre bevande anche non alcooliche, ne' sale pubbliche  per
          bigliardi o per altri  giuochi  leciti  o  stabilimenti  di
          bagni, ovvero locali di stallaggio e simili. 
              Relativamente agli apparecchi  e  congegni  automatici,
          semiautomatici ed  elettronici  di  cui  all'articolo  110,
          commi 6 e 7, la licenza e' altresi' necessaria: 
              a) per l'attivita' di produzione o di importazione; 
              b) per l'attivita'  di  distribuzione  e  di  gestione,
          anche indiretta; 
              c)  per  l'installazione  in  esercizi  commerciali   o
          pubblici diversi  da  quelli  gia'  in  possesso  di  altre
          licenze  di  cui  al  primo  o  secondo  comma  o  di   cui
          all'articolo 88 ovvero per l'installazione  in  altre  aree
          aperte al pubblico od in circoli privati." 
              "Art. 99. 
              Nel  caso  di  chiusura  dell'esercizio  per  un  tempo
          superiore ai trenta  giorni,  senza  che  sia  dato  avviso
          all'autorita' locale di pubblica sicurezza, la  licenza  e'
          revocata. 
              La licenza e', altresi', revocata nel caso in  cui  sia
          decorso il termine di chiusura comunicato all'autorita'  di
          pubblica  sicurezza,  senza  che  l'esercizio   sia   stato
          riaperto. 
              Tale termine non puo'  essere  superiore  a  tre  mesi,
          salvo il caso di forza maggiore." 
              "Art. 107. 
              (abrogato)." 
              "Art. 115. 
              Non possono aprirsi o condursi agenzie di  prestiti  su
          pegno o altre agenzie di affari, quali che siano  l'oggetto
          e la durata, anche sotto forma di agenzie  di  vendita,  di
          esposizioni, mostre o fiere  campionarie  e  simili,  senza
          darne comunicazione al Questore. 
              La comunicazione e' necessaria  anche  per  l'esercizio
          del mestiere di sensale o di intromettitore. 
              La comunicazione vale esclusivamente pei locali in essa
          indicati. 
              E' ammessa la rappresentanza. 
              Le attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti per
          conto di terzi sono soggette alla licenza del  Questore.  A
          esse si applica il quarto comma del presente articolo e  la
          licenza  del  questore  abilita  allo   svolgimento   delle
          attivita' di recupero senza limiti territoriali,  osservate
          le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte
          dall'autorita'. 
              Per le attivita' previste dal sesto comma del  presente
          articolo, l'onere di affissione  di  cui  all'articolo  120
          puo' essere assolto mediante l'esibizione  o  comunicazione
          al committente della licenza e delle relative prescrizioni,
          con la compiuta indicazione delle operazioni  consentite  e
          delle relative tariffe. 
              Il  titolare  della  licenza  e',  comunque,  tenuto  a
          comunicare  preventivamente   all'ufficio   competente   al
          rilascio  della  stessa   l'elenco   dei   propri   agenti,
          indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a  tenere
          a  disposizione  degli  ufficiali  e  agenti  di   pubblica
          sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti  sono
          tenuti ad esibire copia della  licenza  ad  ogni  richiesta
          degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire
          alle persone con cui trattano compiuta  informazione  della
          propria qualita' e dell'agenzia per la quale operano.". 
              Si riporta il testo degli articoli  121,  123,  secondo
          comma, 124, secondo comma, 159, 173 e 184 del regio decreto
          6  maggio  1940,  n.  635,   recante:   "Approvazione   del
          regolamento per l'esecuzione  del  testo  unico  18  giugno
          1931, n. 773  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza",  come
          modificati dalla presente legge: 
              "Art. 121. 
              (abrogato)." 
              "Art. 123. 
              Chi intende  promuovere  manifestazioni  sportive,  con
          carattere educativo, esclusa qualsiasi finalita' di lucro o
          di speculazione, deve darne avviso all'autorita' locale  di
          pubblica  sicurezza  almeno  tre  giorni  prima  di  quello
          fissato per la manifestazione." 
              "Art. 124. 
              E' richiesta  la  licenza  dell'autorita'  di  pubblica
          sicurezza, a termine dell'art. 69 della legge (134), per  i
          piccoli trattenimenti  che  si  danno  al  pubblico,  anche
          temporaneamente, in baracche  o  in  locali  provvisori,  o
          all'aperto,  da  commedianti,   burattinai,   tenitori   di
          giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili." 
              "Art. 159. 
              (abrogato)." 
              "Art. 173. 
              (abrogato)." 
              "Art. 184. 
              (abrogato). 

        
      
          
Capo III

Semplificazione per le imprese


Sezione I

Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle
attivita' economiche e di controlli sulle imprese

                               Art. 14 
 
 
             Semplificazione dei controlli sulle imprese 
 
  1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese  le  aziende
agricole, e' ispirata,  fermo  quanto  previsto  dalla  normativa  ((
dell'Unione  europea  )),  ai  principi  della   semplicita',   della
proporzionalita' dei controlli  stessi  e  dei  relativi  adempimenti
burocratici  alla  effettiva  tutela   del   rischio,   nonche'   del
coordinamento  dell'azione  svolta  dalle  amministrazioni   statali,
regionali e locali. 
  2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute  a  pubblicare
sul     proprio     sito      istituzionale      e      sul      sito
www.impresainungiorno.gov.it  la  lista  dei  controlli  a  cui  sono
assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore  di
attivita', indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalita' di
svolgimento delle relative attivita'. 
  3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema  produttivo  e  la
competitivita' delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli
interessi pubblici, il Governo  e'  autorizzato  ad  adottare,  anche
sulla  base  delle  attivita'  di  misurazione  degli  oneri  di  cui
all'articolo  25,  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno
o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto  1988,  n.  400,  volti  a  razionalizzare,   semplificare   e
coordinare i controlli sulle imprese. 
  4. I regolamenti sono emanati  su  proposta  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la  semplificazione,  del  Ministro  dello
sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite  le
associazioni  imprenditoriali  ((  e  le   organizzazioni   sindacali
comparativamente piu' rappresentative su base nazionale, ))  in  base
ai seguenti principi e criteri  direttivi,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter,  della  legge  15  marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni: 
  a)  proporzionalita'  dei  controlli  e  dei  connessi  adempimenti
amministrativi al rischio inerente all'attivita' controllata, nonche'
alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; 
  b) eliminazione di attivita' di controllo non  necessarie  rispetto
alla tutela degli interessi pubblici; 
  c) coordinamento e programmazione  dei  controlli  da  parte  delle
amministrazioni  in  modo  da  assicurare  la  tutela  dell'interesse
pubblico evitando duplicazioni  e  sovrapposizioni  e  da  recare  il
minore intralcio al normale esercizio delle  attivita'  dell'impresa,
definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle  verifiche  e
delle ispezioni gia' effettuate; 
  d) collaborazione con i soggetti controllati al fine  di  prevenire
rischi e situazioni di irregolarita'; 
  e)  informatizzazione   degli   adempimenti   e   delle   procedure
amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale; 
  f) (( razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di
controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione
del sistema di gestione per la qualita' ISO )), o  altra  appropriata
certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo
di certificazione accreditato da un ente di accreditamento  designato
da uno Stato membro dell'Unione  europea  ai  sensi  del  Regolamento
2008/765/CE, o  firmatario  degli  Accordi  internazionali  di  mutuo
riconoscimento (IAF MLA). 
  5. Le regioni ((, le province autonome di Trento e di Bolzano ))  e
gli enti locali, nell'ambito dei propri  ordinamenti,  conformano  le
attivita' di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma
4. A tale fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee  guida
mediante intesa in sede di Conferenza unificata. 
  6. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  ai
controlli (( in materia fiscale, finanziaria e di salute e  sicurezza
sui  luoghi  di  lavoro,  ))  per  i  quali  continuano   a   trovare
applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia. 
  (( 6-bis. Nell'ambito dei lavori pubblici e privati  dell'edilizia,
le amministrazioni  pubbliche  acquisiscono  d'ufficio  il  documento
unico  di  regolarita'  contributiva  con   le   modalita'   di   cui
all'articolo 43 del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.445,  e
successive modificazioni. )) 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Per il testo dell'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  vedasi  i  riferimenti
          normativi all'articolo 3. 
              Si riporta il testo dell'articolo 25, del decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  recante:  "Disposizioni
          urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria": 
              "Art. 25. (Taglia-oneri amministrativi) 
              1. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, su proposta del  Ministro  per
          la pubblica amministrazione e l'innovazione e del  Ministro
          per la semplificazione normativa, e' approvato un programma
          per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti  da
          obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza
          dello Stato, con  l'obiettivo  di  giungere,  entro  il  31
          dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per  una  quota
          complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la
          riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si
          provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo
          1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi. 
              2. In attuazione del programma di cui al  comma  1,  il
          Dipartimento della funzione pubblica coordina le  attivita'
          di  misurazione   in   raccordo   con   l'Unita'   per   la
          semplificazione  e  la  qualita'  della  regolazione  e  le
          amministrazioni interessate per materia. 
              3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la
          pubblica amministrazione e l'innovazione e con il  Ministro
          per  la  semplificazione  normativa,  adotta  il  piano  di
          riduzione degli oneri amministrativi relativo alle  materie
          affidate alla competenza di ciascun Ministro, che definisce
          le   misure   normative,   organizzative   e   tecnologiche
          finalizzate al  raggiungimento  dell'obiettivo  di  cui  al
          comma 1, assegnando i relativi programmi  ed  obiettivi  ai
          dirigenti   titolari   dei   centri   di    responsabilita'
          amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per
          la semplificazione e la qualita' della regolazione  di  cui
          al comma 2 dell'articolo 1  del  decreto-legge  10  gennaio
          2006, n. 4, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9
          marzo 2006, n. 80, che assicura la  coerenza  generale  del
          processo nonche' il raggiungimento dell'obiettivo finale di
          cui al  comma  1.  Le  regioni,  le  province  e  i  comuni
          adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla  base
          delle attivita' di misurazione, programmi di  interventi  a
          carattere normativo, amministrativo e  organizzativo  volti
          alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi.  Per
          il coordinamento  delle  metodologie  della  misurazione  e
          della  riduzione  degli  oneri,  e'  istituito  presso   la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della
          finanza pubblica, un Comitato  paritetico  formato  da  sei
          membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal  Ministro
          per la semplificazione normativa, due dal  Ministro  per  i
          rapporti con le regioni e per la coesione  territoriale,  e
          da sei membri designati dalla citata Conferenza  unificata,
          rispettivamente, tre tra i  rappresentanti  delle  regioni,
          uno tra i rappresentanti delle province e  due  tra  quelli
          dei comuni. Per la partecipazione  al  Comitato  paritetico
          non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati
          della misurazione di cui al comma 15 sono  comunicati  alle
          Camere e ai Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa. 
              4.  Con  decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e  l'innovazione  e  del  Ministro  per  la
          semplificazione normativa, si provvede a definire le  linee
          guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3  e
          delle forme di verifica dell'effettivo  raggiungimento  dei
          risultati, anche  utilizzando  strumenti  di  consultazione
          pubblica delle categorie e dei soggetti interessati. 
              5. Sulla base degli esiti  della  misurazione  di  ogni
          materia, congiuntamente ai piani  di  cui  al  comma  3,  e
          comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo e' delegato
          ad adottare uno o piu' regolamenti ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione  e  del  Ministro  per   la   semplificazione
          normativa,  di  concerto  con  il  Ministro  o  i  Ministri
          competenti, contenenti gli  interventi  normativi  volti  a
          ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle  imprese  e
          sui cittadini nei  settori  misurati  e  a  semplificare  e
          riordinare  la   relativa   disciplina.   Tali   interventi
          confluiscono nel processo di riassetto di cui  all'articolo
          20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
              6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti
          con le attivita' di misurazione  e  riduzione  degli  oneri
          amministrativi gravanti sulle imprese  e'  data  tempestiva
          notizia  sul  sito  web  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  del  Ministro  per   la
          semplificazione normativa e  dei  Ministeri  e  degli  enti
          pubblici statali interessati. 
              7.  Del  raggiungimento  dei  risultati  indicati   nei
          singoli piani  ministeriali  di  semplificazione  si  tiene
          conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.". 
              Per il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  vedasi  i  riferimenti   normativi
          all'articolo 3. 
              Si riporta il testo degli articoli 20  e  20-bis  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al Governo per
          il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed  enti
          locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa": 
              "Art. 20. 
              1. Il Governo, sulla base di un programma di  priorita'
          di interventi, definito, con  deliberazione  del  Consiglio
          dei Ministri, in  relazione  alle  proposte  formulate  dai
          Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, entro la data del 30 aprile, presenta  al  Parlamento,
          entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la
          semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire,
          per  l'anno  successivo,  gli  indirizzi,  i  criteri,   le
          modalita' e le materie di intervento, anche ai  fini  della
          ridefinizione  dell'area  di  incidenza   delle   pubbliche
          funzioni  con  particolare   riguardo   all'assetto   delle
          competenze dello Stato, delle regioni e degli enti  locali.
          In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione
          sullo stato  di  attuazione  della  semplificazione  e  del
          riassetto. 
              2. Il disegno di  legge  di  cui  al  comma  1  prevede
          l'emanazione di  decreti  legislativi,  relativamente  alle
          norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche'  di
          regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,
          per le norme regolamentari di competenza dello Stato. 
              3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
          le singole materie,  stabiliti  con  la  legge  annuale  di
          semplificazione e riassetto  normativo,  l'esercizio  delle
          deleghe legislative di cui ai commi 1 e  2  si  attiene  ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) definizione del riassetto normativo e  codificazione
          della  normativa  primaria  regolante  la  materia,  previa
          acquisizione del parere del Consiglio di  Stato,  reso  nel
          termine di novanta giorni dal ricevimento della  richiesta,
          con determinazione dei principi fondamentali nelle  materie
          di legislazione concorrente; 
              a-bis) coordinamento formale e  sostanziale  del  testo
          delle  disposizioni  vigenti,   apportando   le   modifiche
          necessarie per garantire la coerenza  giuridica,  logica  e
          sistematica della normativa e per  adeguare,  aggiornare  e
          semplificare il linguaggio normativo; 
              b) indicazione esplicita delle  norme  abrogate,  fatta
          salva l'applicazione dell'articolo  15  delle  disposizioni
          sulla legge in generale premesse al codice civile; 
              c) indicazione dei principi  generali,  in  particolare
          per quanto attiene alla informazione, alla  partecipazione,
          al contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita'  che
          regolano  i  procedimenti  amministrativi   ai   quali   si
          attengono i regolamenti previsti dal comma 2  del  presente
          articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge  7
          agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
              d)   eliminazione   degli   interventi   amministrativi
          autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
          liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
          pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
          pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
          regolazione dei mercati e alla  tutela  della  concorrenza,
          alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
          all'ordinato   assetto   del   territorio,   alla    tutela
          dell'igiene e della salute pubblica; 
              e) sostituzione degli atti di autorizzazione,  licenza,
          concessione, nulla osta, permesso e  di  consenso  comunque
          denominati che non implichino esercizio di discrezionalita'
          amministrativa e il cui rilascio dipenda  dall'accertamento
          dei requisiti e presupposti di legge, con una  denuncia  di
          inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato
          all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni
          e dalle certificazioni eventualmente richieste; 
              f)  determinazione  dei  casi  in  cui  le  domande  di
          rilascio di un atto di consenso, comunque  denominato,  che
          non implichi esercizio di discrezionalita'  amministrativa,
          corredate  dalla  documentazione  e  dalle   certificazioni
          relative  alle  caratteristiche   tecniche   o   produttive
          dell'attivita' da  svolgere,  eventualmente  richieste,  si
          considerano accolte qualora non venga  comunicato  apposito
          provvedimento di  diniego  entro  il  termine  fissato  per
          categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
          procedimento,    con    esclusione,    in    ogni     caso,
          dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto; 
              g) revisione e riduzione delle funzioni  amministrative
          non direttamente rivolte: 
              1) alla regolazione ai fini  dell'incentivazione  della
          concorrenza; 
              2) alla eliminazione delle rendite  e  dei  diritti  di
          esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria; 
              3)  alla  eliminazione   dei   limiti   all'accesso   e
          all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative; 
              4)    alla    protezione    di    interessi    primari,
          costituzionalmente rilevanti, per  la  realizzazione  della
          solidarieta' sociale; 
              5) alla tutela dell'identita' e  della  qualita'  della
          produzione tipica e tradizionale e della professionalita'; 
              h) promozione degli interventi di  autoregolazione  per
          standard qualitativi e delle certificazioni di  conformita'
          da parte delle categorie  produttive,  sotto  la  vigilanza
          pubblica o di organismi indipendenti,  anche  privati,  che
          accertino e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi  delle
          attivita' economiche e professionali, nonche' dei  processi
          produttivi e dei prodotti o dei servizi; 
              i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i  poteri
          amministrativi  autorizzatori   o   ridotte   le   funzioni
          pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
          private,    previsione     dell'autoconformazione     degli
          interessati a modelli di regolazione, nonche'  di  adeguati
          strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli  di
          regolazione   vengono   definiti   dalle    amministrazioni
          competenti   in    relazione    all'incentivazione    della
          concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per  il
          rispetto  dei  parametri  di   pubblico   interesse,   alla
          flessibilita' dell'adeguamento dei  parametri  stessi  alle
          esigenze manifestatesi nel settore regolato; 
              l)  attribuzione  delle  funzioni   amministrative   ai
          comuni, salvo  il  conferimento  di  funzioni  a  province,
          citta'  metropolitane,  regioni  e   Stato   al   fine   di
          assicurarne l'esercizio unitario in  base  ai  principi  di
          sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
          determinazione dei principi  fondamentali  di  attribuzione
          delle funzioni secondo gli stessi criteri  da  parte  delle
          regioni   nelle   materie   di    competenza    legislativa
          concorrente; 
              m)   definizione    dei    criteri    di    adeguamento
          dell'organizzazione  amministrativa   alle   modalita'   di
          esercizio delle funzioni di cui al presente comma; 
              n) indicazione esplicita  dell'autorita'  competente  a
          ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
          ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981,  n.
          689. 
              3-bis.  Il  Governo,  nelle   materie   di   competenza
          esclusiva   dello   Stato,   completa   il   processo    di
          codificazione   di   ciascuna   materia   emanando,   anche
          contestualmente al decreto legislativo  di  riassetto,  una
          raccolta organica delle norme  regolamentari  regolanti  la
          medesima  materia,  se  del  caso  adeguandole  alla  nuova
          disciplina di livello primario e semplificandole secondo  i
          criteri di cui ai successivi commi. 
              4. I decreti legislativi e  i  regolamenti  di  cui  al
          comma 2, emanati sulla base della legge di  semplificazione
          e riassetto  normativo  annuale,  per  quanto  concerne  le
          funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
          principi: 
              a) semplificazione dei procedimenti  amministrativi,  e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali, in  modo  da  ridurre  il  numero  delle  fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli  organi  che
          risultino superflui e costituendo centri interservizi  dove
          ricollocare  il  personale   degli   organi   soppressi   e
          raggruppare competenze diverse ma  confluenti  in  un'unica
          procedura, nel rispetto dei principi generali  indicati  ai
          sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
          alle regioni; 
              b)  riduzione  dei  termini  per  la  conclusione   dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi; 
              c) regolazione uniforme dei procedimenti  dello  stesso
          tipo che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni  o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione; 
              d) riduzione del numero di procedimenti  amministrativi
          e accorpamento dei procedimenti  che  si  riferiscono  alla
          medesima attivita'; 
              e) semplificazione e accelerazione delle  procedure  di
          spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di
          disposizioni che prevedano termini  perentori,  prorogabili
          per  una  sola  volta,  per   le   fasi   di   integrazione
          dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
          provvedimenti si intendono adottati; 
              f) aggiornamento delle procedure,  prevedendo  la  piu'
          estesa   e   ottimale   utilizzazione   delle    tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
          con i destinatari dell'azione amministrativa; 
              f-bis) generale possibilita' di  utilizzare,  da  parte
          delle amministrazioni e dei soggetti a  queste  equiparati,
          strumenti di diritto privato, salvo  che  nelle  materie  o
          nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
          essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi; 
              f-ter) conformazione  ai  principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione e adeguatezza,  nella  ripartizione  delle
          attribuzioni  e   competenze   tra   i   diversi   soggetti
          istituzionali,  nella  istituzione  di  sedi   stabili   di
          concertazione e nei rapporti tra i  soggetti  istituzionali
          ed   i   soggetti   interessati,    secondo    i    criteri
          dell'autonomia,   della   leale    collaborazione,    della
          responsabilita' e della tutela dell'affidamento; 
              f-quater) riconduzione delle intese,  degli  accordi  e
          degli atti equiparabili comunque denominati, nonche'  delle
          conferenze di servizi, previste  dalle  normative  vigenti,
          aventi il carattere della  ripetitivita',  ad  uno  o  piu'
          schemi base o modelli di riferimento nei  quali,  ai  sensi
          degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, e  successive  modificazioni,  siano  stabilite  le
          responsabilita',  le   modalita'   di   attuazione   e   le
          conseguenze degli eventuali inadempimenti; 
              f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche
          e amministrative pubbliche  da  parte  di  altre  pubbliche
          amministrazioni, sulla base di accordi  conclusi  ai  sensi
          dell'articolo 15 della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni. 
              5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
          su proposta del Ministro competente,  di  concerto  con  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per  la
          funzione pubblica, con i  Ministri  interessati  e  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
          del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
          del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,   e,
          successivamente, dei pareri delle Commissioni  parlamentari
          competenti che sono  resi  entro  il  termine  di  sessanta
          giorni dal ricevimento della richiesta. 
              6. I regolamenti di cui al comma  2  sono  emanati  con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
          funzione pubblica, di concerto con il Ministro  competente,
          previa acquisizione del parere della  Conferenza  unificata
          di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997,  n.  281,  quando  siano  coinvolti  interessi  delle
          regioni e delle autonomie locali, del parere del  Consiglio
          di Stato nonche' delle competenti Commissioni parlamentari.
          I pareri della Conferenza  unificata  e  del  Consiglio  di
          Stato sono  resi  entro  novanta  giorni  dalla  richiesta;
          quello   delle   Commissioni    parlamentari    e'    reso,
          successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni  dalla
          richiesta.  Per  la   predisposizione   degli   schemi   di
          regolamento la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  ove
          necessario,  promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro
          competente, riunioni tra  le  amministrazioni  interessate.
          Decorsi sessanta giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle
          Commissioni  parlamentari,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque emanati. 
              7.  I  regolamenti  di  cui  al  comma   2,   ove   non
          diversamente previsto dai decreti legislativi,  entrano  in
          vigore il quindicesimo giorno successivo  alla  data  della
          loro pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale.  Con  effetto
          dalla stessa data sono abrogate le norme, anche  di  legge,
          regolatrici dei procedimenti. 
              8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
          ai principi di cui  al  comma  4,  ai  seguenti  criteri  e
          principi: 
              a) trasferimento ad organi monocratici o  ai  dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con conferenze di servizi o con  interventi,  nei  relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; 
              b)  individuazione  delle   responsabilita'   e   delle
          procedure di verifica e controllo; 
              c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
          rispondenti alle finalita' e  agli  obiettivi  fondamentali
          definiti dalla legislazione di settore o che  risultino  in
          contrasto  con   i   principi   generali   dell'ordinamento
          giuridico nazionale o comunitario; 
              d) soppressione dei procedimenti  che  comportino,  per
          l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
          benefici conseguibili,  anche  attraverso  la  sostituzione
          dell'attivita'  amministrativa   diretta   con   forme   di
          autoregolamentazione   da    parte    degli    interessati,
          prevedendone comunque forme di controllo; 
              e)   adeguamento   della   disciplina   sostanziale   e
          procedimentale dell'attivita' e degli  atti  amministrativi
          ai principi della normativa comunitaria, anche  sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio; 
              f) soppressione  dei  procedimenti  che  derogano  alla
          normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
          sussistano piu' le ragioni che giustifichino  una  difforme
          disciplina settoriale; 
              g) regolazione, ove possibile,  di  tutti  gli  aspetti
          organizzativi e di tutte le fasi del procedimento. 
              8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli  obiettivi
          di semplificazione e di qualita' della regolazione  con  la
          definizione della posizione italiana da sostenere  in  sede
          di Unione  europea  nella  fase  di  predisposizione  della
          normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
          legislativo  30  luglio   1999,   n.   303.   Assicura   la
          partecipazione italiana ai programmi di  semplificazione  e
          di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
          a livello europeo. 
              9. I Ministeri sono titolari del potere  di  iniziativa
          della  semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle
          materie  di  loro  competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di
          indirizzo e coordinamento della  Presidenza  del  Consiglio
          dei  Ministri,  che  garantisce   anche   l'uniformita'   e
          l'omogeneita'   degli    interventi    di    riassetto    e
          semplificazione. La Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
          garantisce,  in  caso  di  inerzia  delle   amministrazioni
          competenti,  l'attivazione  di  specifiche  iniziative   di
          semplificazione e di riassetto normativo. 
              10. Gli organi responsabili di direzione politica e  di
          amministrazione  attiva  individuano   forme   stabili   di
          consultazione e di partecipazione delle  organizzazioni  di
          rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
          rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
          di semplificazione. 
              11.   I   servizi   di   controllo   interno   compiono
          accertamenti sugli effetti prodotti dalle  norme  contenute
          nei regolamenti di semplificazione e di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica  delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa." 
              "Art. 20-bis. 
              1.   I   regolamenti   di    delegificazione    possono
          disciplinare  anche  i  procedimenti   amministrativi   che
          prevedono obblighi la cui violazione  costituisce  illecito
          amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente: 
              a) eliminare  o  modificare  detti  obblighi,  ritenuti
          superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del
          procedimento;  detta  eliminazione  comporta  l'abrogazione
          della corrispondente sanzione amministrativa; 
              b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi,  le
          sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si
          applicano  alle  violazioni  delle   corrispondenti   norme
          delegificate,  secondo  apposite  disposizioni  di   rinvio
          contenute nei regolamenti di semplificazione.". 
              Per il testo dell'articolo 20-ter della citata legge n.
          59 del 1997, vedasi nei riferimenti normativi all'art. 3. 
              Si riporta l'epigrafe del decreto legislativo 20  marzo
          2005, n. 82: 
              "Decreto legislativo 20 marzo  2005,  n.  82,  recante:
          Codice dell'amministrazione digitale". 
              Si riporta l'epigrafe del Regolamento 2008/765/CE: 
              "Regolamento del parlamento europeo e del CONSIGLIO che
          pone norme in materia di  accreditamento  e  vigilanza  del
          mercato per  quanto  riguarda  la  commercializzazione  dei
          prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93". 
              Si riporta il testo dell'articolo 43  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa": 
              "Art. 43. (Accertamenti d'ufficio) 
              1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici
          servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le  informazioni
          oggetto  delle  dichiarazioni  sostitutive  di   cui   agli
          articoli 46 e 47, nonche' tutti i dati e  i  documenti  che
          siano in possesso delle pubbliche  amministrazioni,  previa
          indicazione,  da  parte  dell'interessato,  degli  elementi
          indispensabili per il reperimento delle informazioni o  dei
          dati  richiesti,  ovvero  ad  accettare  la   dichiarazione
          sostitutiva prodotta dall'interessato. 
              2. Fermo restando il divieto di accesso a dati  diversi
          da quelli di cui e'  necessario  acquisire  la  certezza  o
          verificare l'esattezza, si considera operata per  finalita'
          di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto
          dal  decreto  legislativo  11  maggio  1999,  n.  135,   la
          consultazione   diretta,   da   parte   di   una   pubblica
          amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli
          archivi  dell'amministrazione   certificante,   finalizzata
          all'accertamento  d'ufficio  di  stati,  qualita'  e  fatti
          ovvero  al  controllo   sulle   dichiarazioni   sostitutive
          presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto  ai  propri
          archivi     l'amministrazione     certificante     rilascia
          all'amministrazione procedente apposita  autorizzazione  in
          cui vengono indicati i limiti e le  condizioni  di  accesso
          volti ad assicurare la riservatezza dei dati  personali  ai
          sensi della normativa vigente. 
              3.   Quando    l'amministrazione    procedente    opera
          l'acquisizione d'ufficio ai  sensi  del  precedente  comma,
          puo' procedere anche per fax e via telematica. 
              4. Al fine di  agevolare  l'acquisizione  d'ufficio  di
          informazioni e dati relativi a stati, qualita' personali  e
          fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici  registri,  le
          amministrazioni certificanti sono tenute a consentire  alle
          amministrazioni procedenti, senza oneri,  la  consultazione
          per  via  telematica  dei  loro  archivi  informatici,  nel
          rispetto della riservatezza dei dati personali. 
              5. In tutti i casi in cui l'amministrazione  procedente
          acquisisce  direttamente  informazioni  relative  a  stati,
          qualita'  personali  e   fatti   presso   l'amministrazione
          competente  per  la  loro  certificazione,  il  rilascio  e
          l'acquisizione del certificato  non  sono  necessari  e  le
          suddette informazioni  sono  acquisite,  senza  oneri,  con
          qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro
          fonte di provenienza. 
              6. I documenti trasmessi da chiunque  ad  una  pubblica
          amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o
          informatico idoneo ad accertarne la fonte  di  provenienza,
          soddisfano il requisito  della  forma  scritta  e  la  loro
          trasmissione  non  deve  essere  seguita  da   quella   del
          documento originale.". 

        
      
          
Sezione II

Semplificazione in materia di lavoro

                               Art. 15 
 
 
Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata  dal
               lavoro delle lavoratrici in gravidanza 
 
  1. A decorrere dal 1° aprile  2012,  all'articolo  17  del  decreto
legislativo 26  marzo  2001,  n.  151,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  La  Direzione
territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto  previsto
dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato
di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla  lettera  a),
comma 1, dell'articolo 16 o fino ai  periodi  di  astensione  di  cui
all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno  o  piu'
periodi, la cui durata sara' determinata dalla Direzione territoriale
del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel  caso  di  gravi
complicanze della gravidanza o di persistenti forme  morbose  che  si
presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando
le condizioni di lavoro o ambientali siano  ritenute  pregiudizievoli
alla salute della donna e del bambino; c) quando la  lavoratrice  non
possa essere spostata ad  altre  mansioni,  secondo  quanto  previsto
dagli articoli 7 e 12.»; 
  b) al comma 3, le parole: «e' disposta dal servizio  ispettivo  del
Ministero del lavoro» sono sostituite dalle  seguenti:  «e'  disposta
dall'azienda sanitaria locale, con  modalita'  definite  con  Accordo
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,»; 
  c) al comma 4,  le  parole:  «puo'  essere  disposta  dal  servizio
ispettivo del Ministero del lavoro» sono sostituite  dalle  seguenti:
«e' disposta dalla Direzione territoriale del  lavoro».  Al  medesimo
comma la parola: «constati» e' sostituita dalla seguente: «emerga»; 
  d) al comma 5, le parole: «dei servizi ispettivi» sono soppresse. 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 26 marzo 2001, n.  151,  recante  "Testo  unico
          delle disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela  e
          sostegno della  maternita'  e  della  paternita',  a  norma
          dell'articolo 15 della  L.  8  marzo  2000,  n.  53",  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 17. (Estensione del divieto) 
              1. Il divieto e'  anticipato  a  tre  mesi  dalla  data
          presunta del parto quando le lavoratrici sono  occupate  in
          lavori che, in relazione all'avanzato stato di  gravidanza,
          siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.  Tali  lavori
          sono determinati con propri decreti  dal  Ministro  per  il
          lavoro e la previdenza sociale, sentite  le  organizzazioni
          sindacali  nazionali  maggiormente  rappresentative.   Fino
          all'emanazione    del    primo    decreto     ministeriale,
          l'anticipazione del  divieto  di  lavoro  e'  disposta  dal
          servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per
          territorio. 
              2. La  Direzione  territoriale  del  lavoro  e  la  ASL
          dispongono, secondo  quanto  previsto  dai  commi  3  e  4,
          l'interdizione dal lavoro delle  lavoratrici  in  stato  di
          gravidanza fino  al  periodo  di  astensione  di  cui  alla
          lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi  di
          astensione di cui all'articolo 7, comma 6,  e  all'articolo
          12, comma 2, per uno o piu' periodi, la  cui  durata  sara'
          determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla
          ASL per i seguenti motivi: 
              a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o  di
          persistenti forme morbose che  si  presume  possano  essere
          aggravate dallo stato di gravidanza; 
              b) quando le condizioni di lavoro  o  ambientali  siano
          ritenute pregiudizievoli alla  salute  della  donna  e  del
          bambino; 
              c) quando la lavoratrice non possa essere  spostata  ad
          altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7  e
          12. 
              3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera  a)  del
          comma 2 e'  disposta  dall'azienda  sanitaria  locale,  con
          modalita'  definite  con  Accordo  sancito   in   sede   di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo
          le risultanze dell'accertamento  medico  ivi  previsto.  In
          ogni caso il  provvedimento  dovra'  essere  emanato  entro
          sette   giorni   dalla   ricezione    dell'istanza    della
          lavoratrice. 
              4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e  c)
          del comma 2 e' disposta dalla  Direzione  territoriale  del
          lavoro, d'ufficio o su istanza della  lavoratrice,  qualora
          nel corso  della  propria  attivita'  di  vigilanza  emerga
          l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione
          medesima. 
              5. I provvedimenti previsti dai presente articolo  sono
          definitivi". 

        
      
          
Sezione II

Semplificazione in materia di lavoro

                               Art. 16 
 
 
Misure per la semplificazione dei flussi informativi  in  materia  di
interventi e  servizi  sociali,  del  controllo  della  fruizione  di
prestazioni  sociali  agevolate,  per  lo  scambio   dei   dati   tra
      Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale 
 
  1. Al fine di semplificare e  razionalizzare  lo  scambio  di  dati
volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e  la  gestione
delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi  e  servizi
sociali  inviano  ((  all'INPS  le   informazioni   sui   beneficiari
unitamente a quelle ))  sulle  prestazioni  concesse,  raccordando  i
flussi informativi di cui all'articolo 21,  della  legge  8  novembre
2000, n. 328, agli articoli 13 e 38 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, nonche' all'articolo 5, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214. Lo scambio  di  dati  avviene  telematicamente,  senza  nuovi  o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica  e  nel  rispetto   delle
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati  personali,
di cui al  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  secondo
modalita' definite con provvedimento del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. 
  2. Le comunicazioni di  cui  al  comma  1,  integrate  con  i  dati
relativi alle condizioni economiche dei beneficiari, nonche' con  gli
altri dati pertinenti presenti negli archivi dell'INPS, alimentano il
Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122. Le informazioni di cui  al  periodo  precedente,
unitamente alle altre informazioni  sulle  prestazioni  assistenziali
presenti nel Casellario, sono utilizzate e  scambiate,  nel  rispetto
delle disposizioni del codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  con
le amministrazioni competenti per fini di  gestione,  programmazione,
monitoraggio della spesa  sociale  e  valutazione  dell'efficienza  e
dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici,
di ricerca e di studio. In particolare, le informazioni raccolte sono
trasmesse in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, nonche', con riferimento al  proprio  ambito
territoriale di azione, alle  regioni  e  province  autonome,  ((  ai
comuni  ))  e   agli   altri   enti   pubblici   responsabili   della
programmazione di prestazioni e di servizi sociali e  socio-sanitari,
ai  fini  dell'alimentazione  del  Sistema  informativo  dei  servizi
sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
(( Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  presenta,  entro
il 28  febbraio  di  ogni  anno,  alla  Commissione  parlamentare  di
controllo sull'attivita' degli enti gestori di forme obbligatorie  di
previdenza e assistenza sociale, di cui all'articolo 56 della legge 9
marzo 1989, n. 88, una relazione sullo  stato  di  completamento  del
Casellario dell'assistenza nonche'  sulla  fruibilita'  dei  dati  da
parte di tutte le istituzioni pubbliche ai sensi del presente  comma.
)) Dall'attuazione del presente comma non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, nonche' al fine  di
poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad  analisi  e
studi mirati  alla  elaborazione  e  programmazione  integrata  delle
politiche socio-sanitarie e di rendere piu' efficiente ed efficace la
relativa  spesa  e   la   presa   in   carico   della   persona   non
autosufficiente, le informazioni di cui al comma 2, anche  sensibili,
trasmesse dagli enti pubblici responsabili  dell'erogazione  e  della
programmazione di prestazioni e di servizi sociali  e  socio-sanitari
attivati a favore delle persone non autosufficienti sono, senza nuovi
o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  integrate  e  coordinate
dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario
e dagli altri sistemi informativi dell'INPS. Le informazioni raccolte
ai sensi  del  presente  comma  sono  trasmesse  dall'INPS  in  forma
individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali e al Ministero della  salute,  nonche',  con  riferimento  al
proprio ambito  territoriale  di  azione,  alle  regioni  e  province
autonome, (( ai comuni )) e agli  altri  enti  pubblici  responsabili
della  programmazione  di  prestazioni  e  di   servizi   sociali   e
socio-sanitari. (( L'INPS rende note le informazioni  cosi'  raccolte
all'interno del bilancio sociale annuale,  nel  quale  devono  essere
distinte le  entrate  e  le  uscite  attinenti  rispettivamente  alla
previdenza e all'assistenza. Al fine di una  migliore  programmazione
delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative,  entro
il 31 marzo di ogni anno, il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali presenta alle Camere una relazione sulle politiche sociali  e
assistenziali, riferita all'anno precedente. 
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il
Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza  unificata
ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
281, sono disciplinate le modalita' di attuazione  del  comma  3  del
presente articolo. )) 
  5. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  al  secondo  periodo  la  parola  «INPS»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «ente erogatore»; 
  b) il terzo periodo e' soppresso; 
  c) al  quarto  periodo,  le  parole  «discordanza  tra  il  reddito
dichiarato ai fini fiscali  e  quello  indicato  nella  dichiarazione
sostitutiva unica» sono sostituite dalle seguenti:  «discordanza  tra
il  reddito  dichiarato  ai  fini  fiscali  o  altre  componenti   ((
dell'indicatore della situazione  economica  equivalente  (ISEE)  )),
anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria  e  quanto
indicato nella dichiarazione sostitutiva unica»; 
  d) sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «In  caso  di
discordanza rilevata,  l'INPS  comunica  gli  esiti  delle  verifiche
all'ente che ha  erogato  la  prestazione,  nonche'  il  valore  ISEE
ricalcolato sulla base degli elementi  acquisiti  dall'Agenzia  delle
Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze  della
verifica effettuata, il beneficiario  non  avrebbe  potuto  fruire  o
avrebbe fruito  in  misura  inferiore  della  prestazione.  Nei  casi
diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva,  per
il quale la sanzione e' immediatamente irrogabile,  l'ente  erogatore
invita il soggetto interessato a chiarire  i  motivi  della  rilevata
discordanza,  ai  sensi  della  normativa  vigente.  In  assenza   di
osservazioni  da  parte  dell'interessato  o  in  caso   di   mancato
accoglimento  delle  stesse,  la  sanzione  e'  irrogata  in   misura
proporzionale  al  vantaggio  economico  indebitamente  conseguito  e
comunque nei limiti di cui al primo periodo.». 
  6. All'articolo 7, comma 2, lettera h), del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2011, n. 106, dopo le parole: «in via telematica,» sono  inserite  le
seguenti: «nel rispetto dei principi di cui agli articoli 20, commi 2
e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,»  e,  alla
medesima lettera,  dopo  le  parole:  «informazioni  personali»  sono
inserite le seguenti: «, anche sensibili». 
  (( 6-bis. All'articolo 20, comma 12, del  decreto-legge  25  giugno
2008, n.112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n.133, dopo la parola: «relative» sono  inserite  le  seguenti:
«alle cancellazioni dall'anagrafe  della  popolazione  residente  per
irreperibilita',». )) 
  7. Al fine di favorire  la  modernizzazione  e  l'efficienza  degli
strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi
derivanti dalla gestione del  denaro  contante  e  degli  assegni,  a
decorrere dal 1° maggio 2012 per i  pagamenti  effettuati  presso  le
sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale  si  utilizzano
esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o  postali,
ivi comprese le carte di  pagamento  prepagate  e  le  carte  di  cui
all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  8. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.  412,  dopo  il
comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Con  decreto  del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, sono individuate le  fattispecie  e  i
termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS  motivata
da obiettive ragioni di carattere organizzativo  e  funzionale  anche
relative   alla   tempistica   di   acquisizione   delle   necessarie
informazioni da parte dell'Amministrazione  finanziaria,  il  termine
del recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in ogni caso, non  oltre
il secondo anno successivo a quello della verifica.»; 
  b) all'articolo 16, comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti  i
seguenti: «Le domande,  gli  atti  e  ogni  altra  documentazione  da
allegare ai sensi e per gli effetti del presente comma  sono  inviate
all'Ente mediante l'utilizzo dei  sistemi  di  cui  all'articolo  38,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  Con  le  medesime
modalita' l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei  procedimenti  nei
confronti dei richiedenti ovvero degli  intermediari  abilitati  alla
trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli
istituti di patronato e di assistenza sociale. Agli effetti di  tutto
quanto  sopra  previsto,  nonche'  di  quanto  stabilito  dal  citato
articolo 38, l'obbligo della conservazione di documenti in  originale
resta  in  capo  ai  beneficiari  della  prestazione   di   carattere
previdenziale o assistenziale.». 
  9. All'articolo 10, comma 6, terzo periodo,  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, le parole: «limitatamente al giudizio di primo
grado» sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione  del  giudizio
di cassazione». 
  10. Dall'attuazione  del  comma  9  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'articolo  21  della  legge  8
          novembre  2000,  n.  328,  recante  "Legge  quadro  per  la
          realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
          sociali": 
              "Art. 21. (Sistema informativo dei servizi sociali) 
              1. Lo  Stato,  le  regioni,  le  province  e  i  comuni
          istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per
          assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del
          sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali  e
          poter disporre  tempestivamente  di  dati  ed  informazioni
          necessari  alla  programmazione,  alla  gestione   e   alla
          valutazione delle politiche sociali, per  la  promozione  e
          l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con
          le strutture sanitarie, formative,  con  le  politiche  del
          lavoro e dell'occupazione. 
              2. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge e' nominata,  con  decreto  del
          Ministro  per  la  solidarieta'  sociale,  una  commissione
          tecnica, composta da sei esperti di  comprovata  esperienza
          nel settore sociale ed in campo  informativo,  di  cui  due
          designati dal Ministro stesso,  due  dalla  Conferenza  dei
          presidenti delle  regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, due dalla  Conferenza  Stato-citta'  e
          autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare
          proposte  in  ordine  ai  contenuti,  al  modello  ed  agli
          strumenti attraverso i quali  dare  attuazione  ai  diversi
          livelli  operativi  del  sistema  informativo  dei  servizi
          sociali. La commissione e' presieduta da uno degli  esperti
          designati dal  Ministro  per  la  solidarieta'  sociale.  I
          componenti della commissione durano in carica due anni. Gli
          oneri derivanti dall'applicazione del presente  comma,  nel
          limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del
          Fondo nazionale per le politiche sociali. 
              3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con
          proprio  decreto,  su  proposta   del   Ministro   per   la
          solidarieta' sociale, sentite la  Conferenza  unificata  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, e  l'Autorita'  per  l'informatica  nella  pubblica
          amministrazione, definisce le modalita' e individua,  anche
          nell'ambito  dei   sistemi   informativi   esistenti,   gli
          strumenti necessari per il  coordinamento  tecnico  con  le
          regioni e gli  enti  locali  ai  fini  dell'attuazione  del
          sistema informativo dei servizi sociali, in conformita' con
          le specifiche tecniche della rete unitaria delle  pubbliche
          amministrazioni di cui  all'articolo  15,  comma  1,  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto
          dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n.  281  del
          1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra  le
          amministrazioni  centrali,  regionali  e   delle   province
          autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province  e
          i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti
          necessari ed appropriati per l'attivazione  e  la  gestione
          del sistema  informativo  dei  servizi  sociali  a  livello
          locale. 
              4. Gli oneri derivanti dall'applicazione  del  presente
          articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche
          sociali. Nell'ambito dei piani di cui agli  articoli  18  e
          19, sono definite le risorse destinate  alla  realizzazione
          del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti
          di spesa stabiliti in tali piani.". 
              Si  riporta  il  testo  degli  articoli  13  e  38  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  recante
          "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
          di  competitivita'  economica",   come   modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 13. (Casellario dell'assistenza) 
              1.  E'  istituito  presso  l'Istituto  Nazionale  della
          Previdenza Sociale, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, il "Casellario  dell'Assistenza"  per  la
          raccolta, la conservazione e  la  gestione  dei  dati,  dei
          redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi
          titolo alle prestazioni di natura assistenziale. 
              2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale  delle
          posizioni  assistenziali  e  delle  relative   prestazioni,
          condivisa  tra  tutte  le  amministrazioni  centrali  dello
          Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit  e  gli
          organismi gestori  di  forme  di  previdenza  e  assistenza
          obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati  e  le
          informazioni contenute nei propri archivi  e  banche  dati,
          per  la  realizzazione  di  una  base  conoscitiva  per  la
          migliore gestione della rete dell'assistenza  sociale,  dei
          servizi e delle risorse. La  formazione  e  l'utilizzo  dei
          dati  e  delle  informazioni  del  Casellario  avviene  nel
          rispetto  della  normativa  sulla   protezione   dei   dati
          personali. 
              3.  Gli  enti,  le   amministrazioni   e   i   soggetti
          interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica
          al Casellario di cui al comma 1, i dati e  le  informazioni
          relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi
          e banche dati secondo criteri e modalita'  di  trasmissione
          stabilite dall'INPS. 
              4.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sono   disciplinate   le
          modalita' di attuazione del presente articolo. 
              5. L'INPS e le  amministrazioni  pubbliche  interessate
          provvedono all'attuazione di quanto previsto  dal  presente
          articolo con le risorse  umane  e  finanziarie  previste  a
          legislazione vigente. 
              6. All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
          n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14  sono
          apportate le seguenti modifiche: 
              a) al comma 8 sono soppresse le parole: "il  1°  luglio
          di ciascun anno ed ha  valore  per  la  corresponsione  del
          relativo  trattamento   fino   al   30   giugno   dell'anno
          successivo"; 
              b) al comma 8 e' aggiunto il seguente periodo: "Per  le
          prestazioni  collegate  al  reddito  rilevano   i   redditi
          conseguiti nello stesso anno per prestazioni per  le  quali
          sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario  centrale
          dei pensionati di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  31  dicembre  1971,  n.  1388,   e   successive
          modificazioni e integrazioni."; 
              c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10-bis.  Ai
          fini  della  razionalizzazione  degli  adempimenti  di  cui
          all'articolo 13 della legge 30 dicembre  1991,  n.  412,  i
          titolari di prestazioni collegate al  reddito,  di  cui  al
          precedente  comma  8,  che  non  comunicano   integralmente
          all'Amministrazione finanziaria  la  situazione  reddituale
          incidente sulle prestazioni in godimento,  sono  tenuti  ad
          effettuare la comunicazione dei dati reddituali  agli  Enti
          previdenziali  che  erogano  la  prestazione.  In  caso  di
          mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite
          dagli  Enti  stessi,  si  procede  alla  sospensione  delle
          prestazioni  collegate  al  reddito  nel  corso   dell'anno
          successivo a quello in cui  la  dichiarazione  dei  redditi
          avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60  giorni  dalla
          sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si
          procede alla revoca in  via  definitiva  delle  prestazioni
          collegate al reddito  e  al  recupero  di  tutte  le  somme
          erogate a  tale  titolo  nel  corso  dell'anno  in  cui  la
          dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere  resa.  Nel
          caso in cui la comunicazione  dei  redditi  sia  presentata
          entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti  procedono
          al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo
          alla  comunicazione,  previo  accertamento   del   relativo
          diritto anche per l'anno in corso." 
              "Art. 38. (Altre disposizioni in materia tributaria) 
              1. Gli enti che erogano prestazioni sociali  agevolate,
          comprese quelle erogate nell'ambito delle  prestazioni  del
          diritto   allo   studio   universitario,   a   seguito   di
          presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di  cui
          all'articolo 4 del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.
          109, comunicano  all'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale, nel rispetto  delle  disposizioni  del  codice  in
          materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e  nei  termini  e  con
          modalita' telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla
          base  di  direttive  del  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche  sociali,  i  dati   dei   soggetti   che   hanno
          beneficiato delle prestazioni  agevolate.  Le  informazioni
          raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero
          del   lavoro   e   delle   politiche   sociali   ai    fini
          dell'alimentazione  del  Sistema  informativo  dei  servizi
          sociali, di cui all'articolo  21  della  legge  8  novembre
          2000, n. 328. 
              2. Con apposita  convezione  stipulata  tra  l'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale  e  l'Agenzia   delle
          Entrate, nel rispetto  delle  disposizioni  del  codice  in
          materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  sono  disciplinate  le
          modalita' attuative e le specifiche tecniche per lo scambio
          delle informazioni necessarie  all'emersione  dei  soggetti
          che  in  ragione  del  maggior  reddito  accertato  in  via
          definitiva non avrebbero potuto fruire o  avrebbero  fruito
          in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate  di
          cui al comma 1. 
              3.  Fermo  restando  la  restituzione   del   vantaggio
          conseguito   per   effetto   dell'indebito   accesso   alla
          prestazione sociale agevolata, nei confronti  dei  soggetti
          che in ragione del maggior reddito accertato  hanno  fruito
          illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui
          al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000  euro.  La
          sanzione e' irrogata dall'ente erogatore,  avvalendosi  dei
          poteri e delle modalita' vigenti. Le medesime  sanzioni  si
          applicano nei confronti di coloro per i  quali  si  accerti
          sulla base dello scambio  di  informazioni  tra  l'lstituto
          nazionale  della  previdenza  sociale  e  l'Agenzia   delle
          Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato  ai  fini
          fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione
          economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale,
          note  all'anagrafe  tributaria  e  quanto  indicato   nella
          dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo  4  del
          decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  109,  qualora  in
          ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso
          alle prestazioni agevolate di cui al comma 1.  In  caso  di
          discordanza  rilevata,  l'INPS  comunica  gli  esiti  delle
          verifiche all'ente che ha erogato la  prestazione,  nonche'
          il  valore  ISEE  ricalcolato  sulla  base  degli  elementi
          acquisiti  dall'Agenzia  delle  Entrate.  L'ente  erogatore
          accerta  se,  in  esito  alle  risultanze  della   verifica
          effettuata, il beneficiario non  avrebbe  potuto  fruire  o
          avrebbe fruito in misura inferiore della  prestazione.  Nei
          casi diversi dall'accertamento del maggior reddito  in  via
          definitiva, per il  quale  la  sanzione  e'  immediatamente
          irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato
          a chiarire i motivi della rilevata  discordanza,  ai  sensi
          della normativa vigente.  In  assenza  di  osservazioni  da
          parte dell'interessato o in caso  di  mancato  accoglimento
          delle  stesse,  la   sanzione   e'   irrogata   in   misura
          proporzionale   al   vantaggio   economico    indebitamente
          conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo. 
              4. Al fine di razionalizzare le modalita'  di  notifica
          in materia fiscale sono adottate le seguenti misure: 
              a) all'articolo 60, del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              1)  al  primo  comma,  lettera  a),  le  parole  «delle
          imposte» sono soppresse; 
              2)  al  primo  comma,  lettera  d),  le  parole  «dalla
          dichiarazione  annuale  ovvero  da  altro  atto  comunicato
          successivamente  al  competente   ufficio   imposte»   sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «da  apposita   comunicazione
          effettuata al competente ufficio», e dopo le parole «avviso
          di ricevimento», sono inserite le seguenti: «ovvero in  via
          telematica con modalita' stabilite  con  provvedimento  del
          Direttore dell'Agenzia delle Entrate»; 
              3) al secondo comma, le parole  «non  risultante  dalla
          dichiarazione annuale» sono soppresse; 
              4) al terzo comma,  le  parole  «non  risultanti  dalla
          dichiarazione annuale» sono soppresse e  le  parole  «della
          comunicazione prescritta nel  secondo  comma  dell'articolo
          36» sono sostituite dalle  seguenti:  «della  dichiarazione
          prevista  dagli  articoli  35  e  35-ter  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero
          del modello previsto per la  domanda  di  attribuzione  del
          numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone
          fisiche   non   obbligati    alla    presentazione    della
          dichiarazione di inizio attivita' IVA.»; 
              b) all'articolo 26 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il  primo  comma
          e' inserito il seguente: «La notifica della  cartella  puo'
          essere eseguita, con le modalita' di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005,  n.  68,  a
          mezzo   posta   elettronica   certificata,    all'indirizzo
          risultante dagli elenchi a tal fine previsti  dalla  legge.
          Tali elenchi sono consultabili, anche  in  via  telematica,
          dagli agenti della riscossione. Non si  applica  l'articolo
          149-bis del codice di procedura civile.». 
              5.  Al  fine  di  potenziare  ed  estendere  i  servizi
          telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le
          Agenzie   fiscali,   nonche'   gli   enti    previdenziali,
          assistenziali  e  assicurativi,  con  propri  provvedimenti
          possono  definire  termini  e  modalita'   per   l'utilizzo
          esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della  posta
          elettronica certificata,  anche  a  mezzo  di  intermediari
          abilitati, per la presentazione da parte degli  interessati
          di denunce, istanze,  atti  e  garanzie  fideiussorie,  per
          l'esecuzione   di   versamenti    fiscali,    contributivi,
          previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la
          richiesta   di   attestazioni    e    certificazioni.    Le
          amministrazioni ed  enti  indicati  al  periodo  precedente
          definiscono altresi' l'utilizzo dei  servizi  telematici  o
          della posta certificata, anche per gli atti,  comunicazioni
          o  servizi  dagli  stessi  resi.  Con   provvedimento   del
          Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti gli atti
          per  i  quali  la  registrazione  prevista  per  legge   e'
          sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una
          delle parti, la quale assume qualita'  di  fatto  ai  sensi
          dell'articolo  2704,  primo  comma,  del   codice   civile.
          All'articolo 3-ter, comma 1,  primo  periodo,  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 463,  le  parole:  «trenta
          giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni». 
              6. Data la valenza del codice  fiscale  quale  elemento
          identificativo di ogni soggetto, da indicare in  ogni  atto
          relativo  a  rapporti   intercorrenti   con   la   Pubblica
          Amministrazione,   l'Amministrazione   finanziaria    rende
          disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso,  la
          possibilita' di verificare, mediante i dati disponibili  in
          Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il
          codice fiscale e i dati anagrafici inseriti. Tenuto inoltre
          conto che i rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli
          intercorrenti  tra  queste  e  altri  soggetti  pubblici  o
          privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale,
          per favorire  la  qualita'  delle  informazioni  presso  la
          Pubblica  Amministrazione  e  nelle  more  della   completa
          attivazione   dell'indice    delle    anagrafi    INA-SAIA,
          l'Amministrazione  finanziaria   rende   accessibili   alle
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' alle
          societa' interamente partecipate da  enti  pubblici  o  con
          prevalente capitale pubblico inserite nel  conto  economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto Nazionale di statistica  (ISTAT),
          ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30  dicembre
          2004, numero 311, nonche' ai  concessionari  e  gestori  di
          pubblici servizi ed, infine, ai privati che  cooperano  con
          le attivita' dell'Amministrazione  finanziaria,  il  codice
          fiscale  registrato  nell'Anagrafe  tributaria  ed  i  dati
          anagrafici  ad  esso  correlati,  al  fine  di  verificarne
          l'esistenza  e  la  corrispondenza,  oltre  che  consentire
          l'acquisizione delle corrette  informazioni  ove  mancanti.
          Tali informazioni sono rese disponibili, previa stipula  di
          apposita  convenzione,  anche  con   le   modalita'   della
          cooperazione applicativa. 
              7. Le imposte dovute in  sede  di  conguaglio  di  fine
          anno, per importi complessivamente superiori  a  100  euro,
          relative a redditi di  pensione  di  cui  all'articolo  49,
          comma 2, lettera a), del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000
          euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici  rate,
          senza  applicazione  di  interessi,  a  partire  dal   mese
          successivo a quello in cui e' effettuato  il  conguaglio  e
          non oltre quello relativamente al quale  le  ritenute  sono
          versate nel mese di dicembre. In  caso  di  cessazione  del
          rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai  suoi
          eredi, gli importi residui da versare. 
              8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione  di
          cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  a
          richiesta degli interessati il cui reddito di pensione  non
          superi 18.000 euro, trattengono  l'importo  del  canone  di
          abbonamento Rai in un numero massimo di undici  rate  senza
          applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio  e
          non oltre quello relativamente al quale  le  ritenute  sono
          versate  nel  mese  di  dicembre.  Con  provvedimento   del
          Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro  60
          giorni dalla entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto,  sono  individuati  i  termini  e  le
          modalita'  di  versamento  delle  somme  trattenute  e   le
          modalita' di certificazione. La richiesta  da  parte  degli
          interessati deve essere presentata  entro  il  15  novembre
          dell'anno   precedente   a   quello   cui   si    riferisce
          l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del  rapporto,  il
          sostituto comunica al contribuente, o ai  suoi  eredi,  gli
          importi  residui  da  versare.  Le  predette  modalita'  di
          trattenuta mensile possono essere  applicate  dai  medesimi
          soggetti, a richiesta degli  interessati,  con  reddito  di
          pensione non superiore a 18.000 euro,  con  riferimento  ad
          altri tributi, previa apposita convenzione con il  relativo
          ente percettore. 
              9. 
              10.  All'articolo  3,  comma  24,   lettera   b),   del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
          parole « decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46», sono
          inserite  le  seguenti:  «Ai  fini  e   per   gli   effetti
          dell'articolo  19,  comma  2,  lettera   d)   del   decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie
          del ramo di  azienda  relativo  alle  attivita'  svolte  in
          regime di concessione per conto degli enti  locali  possono
          richiedere i  dati  e  le  notizie  relative  ai  beni  dei
          contribuenti iscritti  nei  ruoli  in  carico  alle  stesse
          all'Ente locale, che a tal fine puo'  accedere  al  sistema
          informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.». 
              11. All'articolo 74 del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al  comma  2,  lettera
          b), sono aggiunte, infine, le parole: «nonche'  l'esercizio
          di attivita' previdenziali e assistenziali da parte di enti
          privati di previdenza obbligatoria». Le disposizioni di cui
          all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 25 settembre
          2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
          novembre 2001, n. 410,  si  applicano  anche  agli  apporti
          effettuati  da  enti  pubblici  e  privati  di   previdenza
          obbligatoria. 
              12. Le  disposizioni  contenute  nell'articolo  25  del
          decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46,  non  si
          applicano,  limitatamente  al  periodo  compreso  tra   l'1
          gennaio 2010 e il  31  dicembre  2012,  ai  contributi  non
          versati e agli accertamenti notificati successivamente alla
          data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore. 
              13. Gli obblighi dichiarativi previsti dall'articolo  4
          del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.  227,  non  si
          applicano: 
              a) alle persone fisiche che prestano lavoro  all'estero
          per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica  o
          amministrativa o per  un  suo  ente  locale  e  le  persone
          fisiche  che  lavorano  all'estero  presso   organizzazioni
          internazionali  cui  aderisce  l'Italia  la  cui  residenza
          fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli  ordinari
          criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi,
          in base ad accordi internazionali ratificati. Tale  esonero
          si  applica  limitatamente  al  periodo  di  tempo  in  cui
          l'attivita' lavorativa e' svolta all'estero; 
              b) ai soggetti residenti  in  Italia  che  prestano  la
          propria attivita' lavorativa in via continuativa all'estero
          in zone di  frontiera  ed  in  altri  Paesi  limitrofi  con
          riferimento agli investimenti e alle  attivita'  estere  di
          natura finanziaria detenute nel Paese in  cui  svolgono  la
          propria attivita' lavorativa. 
              13-bis.  Nell'  articolo  111  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo  il  comma  1  e'
          inserito il seguente: 
              «1-bis.   La   variazione   delle   riserve    tecniche
          obbligatorie relative al ramo vita concorre  a  formare  il
          reddito  dell'esercizio  per  la  parte  corrispondente  al
          rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri  proventi
          che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare
          complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti
          o  esclusi,  ivi  compresa  la  quota  non  imponibile  dei
          dividendi  di  cui  all'articolo  89,  comma  2,  e   delle
          plusvalenze di cui all'articolo  87.  In  ogni  caso,  tale
          rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per  cento  e
          non superiore al 98,5 per cento». 
              13-ter. Le disposizioni contenute nel comma 1-bis dell'
          articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, introdotto  dal  comma  13-bis  del  presente
          articolo, hanno effetto, nella misura ridotta  del  50  per
          cento,   anche   sul   versamento   del   secondo   acconto
          dell'imposta sul  reddito  delle  societa'  dovuto  per  il
          periodo di imposta in corso alla data di entrata in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto. 
              13-quater. In deroga all' articolo  3  della  legge  27
          luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 13-bis
          e 13-ter si applicano a decorrere dal periodo di imposta in
          corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. A decorrere  dal  periodo
          di imposta successivo a quello  in  corso  al  31  dicembre
          2013,  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze potranno essere riconsiderate le percentuali di cui
          al citato comma 1-bis dell' articolo 111  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 
              13-quinquies.  Per  l'anno  finanziario  2010   possono
          altresi' beneficiare del riparto della quota del cinque per
          mille i soggetti gia'  inclusi  nel  corrispondente  elenco
          degli enti della ricerca  scientifica  e  dell'Universita',
          predisposto per  le  medesime  finalita',  per  l'esercizio
          finanziario    2009.    Il    Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita' e della  ricerca  procede  ad  effettuare,
          entro il 30 novembre 2010, i controlli, anche  a  campione,
          tesi ad accertare che gli enti inclusi nell'elenco del 2009
          posseggano anche al 30 giugno 2010 i  requisiti  che  danno
          diritto al beneficio. 
              13-sexies. All' articolo  3-bis  del  decreto-legge  25
          marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo il comma 2,  e'  inserito
          il seguente: 
              «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  non  si
          applicano  alle  societa'   a   prevalente   partecipazione
          pubblica.». 
              13-septies. All' articolo 2, comma 1,  del  regolamento
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21
          dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera tt), e' aggiunta  la
          seguente: 
              «tt-bis) le prestazioni  di  servizi  effettuate  dalle
          imprese di cui all'  articolo  23,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 22 luglio 1999,  n.  261,  attraverso  la  rete
          degli uffici postali e filatelici, dei punti di  accesso  e
          degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il
          pubblico nonche'  quelle  rese  al  domicilio  del  cliente
          tramite gli addetti al recapito».". 
              Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  recante  "Disposizioni
          urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento  dei
          conti pubblici": 
              "Art. 5. (Introduzione dell'ISEE per la concessione  di
          agevolazioni  fiscali   e   benefici   assistenziali,   con
          destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie) 
              1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare,  previo  parere
          delle Commissioni  parlamentari  competenti,  entro  il  31
          maggio 2012, sono rivisti le modalita' di determinazione  e
          i campi di applicazione  dell'indicatore  della  situazione
          economica equivalente  (ISEE)  al  fine  di:  adottare  una
          definizione  di  reddito   disponibile   che   includa   la
          percezione  di  somme,  anche  se  esenti  da   imposizione
          fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio  e  di
          reddito dei diversi componenti della famiglia  nonche'  dei
          pesi  dei  carichi  familiari,  in  particolare  dei  figli
          successivi al secondo  e  di  persone  disabili  a  carico;
          migliorare   la   capacita'   selettiva    dell'indicatore,
          valorizzando in misura maggiore la componente  patrimoniale
          sita sia in Italia sia  all'estero,  al  netto  del  debito
          residuo per l'acquisto della stessa e  tenuto  conto  delle
          imposte   relative;   permettere    una    differenziazione
          dell'indicatore per le diverse  tipologie  di  prestazioni.
          Con il medesimo decreto sono  individuate  le  agevolazioni
          fiscali e  tariffarie  nonche'  le  provvidenze  di  natura
          assistenziale che, a decorrere dal  1°  gennaio  2013,  non
          possono essere piu' riconosciute ai soggetti in possesso di
          un ISEE superiore alla soglia individuata  con  il  decreto
          stesso.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono definite  le  modalita'
          con  cui  viene  rafforzato  il   sistema   dei   controlli
          dell'ISEE, anche attraverso la condivisione  degli  archivi
          cui  accedono  la  pubblica  amministrazione  e  gli   enti
          pubblici e prevedendo la costituzione  di  una  banca  dati
          delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE,
          attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti
          erogatori, nel rispetto delle disposizioni  del  codice  in
          materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni  sui
          beneficiari e sulle prestazioni  concesse.  Dall'attuazione
          del presente articolo non devono derivare nuovi o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti
          dall'applicazione  del  presente  articolo  a  favore   del
          bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e
          di assistenza sono versati all'entrata del  bilancio  dello
          Stato per essere riassegnati  al  Ministero  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali  per  l'attuazione  di  politiche
          sociali e  assistenziali.  Con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  si  provvede  a
          determinare    le    modalita'    attuative     di     tale
          riassegnazione.". 
              Si riporta l'epigrafe del decreto legislativo 30 giugno
          2003, n. 196: "Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,
          recante  "Codice  in  materia  di   protezione   dei   dati
          personali" (G. U. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.).". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  21  della  legge  8
          novembre  2000,  n.  328,  recante  "Legge  quadro  per  la
          realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
          sociali": 
              "Art. 21. (Sistema informativo dei servizi sociali) 
              1. Lo  Stato,  le  regioni,  le  province  e  i  comuni
          istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per
          assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del
          sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali  e
          poter disporre  tempestivamente  di  dati  ed  informazioni
          necessari  alla  programmazione,  alla  gestione   e   alla
          valutazione delle politiche sociali, per  la  promozione  e
          l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con
          le strutture sanitarie, formative,  con  le  politiche  del
          lavoro e dell'occupazione. 
              2. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge e' nominata,  con  decreto  del
          Ministro  per  la  solidarieta'  sociale,  una  commissione
          tecnica, composta da sei esperti di  comprovata  esperienza
          nel settore sociale ed in campo  informativo,  di  cui  due
          designati dal Ministro stesso,  due  dalla  Conferenza  dei
          presidenti delle  regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, due dalla  Conferenza  Stato-citta'  e
          autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare
          proposte  in  ordine  ai  contenuti,  al  modello  ed  agli
          strumenti attraverso i quali  dare  attuazione  ai  diversi
          livelli  operativi  del  sistema  informativo  dei  servizi
          sociali. La commissione e' presieduta da uno degli  esperti
          designati dal  Ministro  per  la  solidarieta'  sociale.  I
          componenti della commissione durano in carica due anni. Gli
          oneri derivanti dall'applicazione del presente  comma,  nel
          limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del
          Fondo nazionale per le politiche sociali. 
              3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con
          proprio  decreto,  su  proposta   del   Ministro   per   la
          solidarieta' sociale, sentite la  Conferenza  unificata  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, e  l'Autorita'  per  l'informatica  nella  pubblica
          amministrazione, definisce le modalita' e individua,  anche
          nell'  ambito  dei  sistemi  informativi   esistenti,   gli
          strumenti necessari per il  coordinamento  tecnico  con  le
          regioni e gli  enti  locali  ai  fini  dell'attuazione  del
          sistema informativo dei servizi sociali, in conformita' con
          le specifiche tecniche della rete unitaria delle  pubbliche
          amministrazioni di cui  all'articolo  15,  comma  1,  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto
          dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n.  281  del
          1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra  le
          amministrazioni  centrali,  regionali  e   delle   province
          autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province  e
          i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti
          necessari ed appropriati per l'attivazione  e  la  gestione
          del sistema  informativo  dei  servizi  sociali  a  livello
          locale. 
              4. Gli oneri derivanti dall'applicazione  del  presente
          articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche
          sociali. Nell'ambito dei piani di cui agli  articoli  18  e
          19, sono definite le risorse destinate  alla  realizzazione
          del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti
          di spesa stabiliti in tali piani.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  56  della  legge  9
          marzo 1989, n. 88, recante "Ristrutturazione  dell'Istituto
          nazionale  della   previdenza   sociale   e   dell'Istituto
          nazionale per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro": 
              "Art. 56. (Istituzione di una Commissione  parlamentare
          di controllo) 
              1. Il controllo parlamentare sull'attivita' degli  enti
          gestori di forme obbligatorie di  previdenza  e  assistenza
          sociale e'  esercitato  da  una  Commissione  parlamentare,
          composta da nove  senatori  e  nove  deputati  nominati  in
          rappresentanza   e   proporzionalmente   ai   vari   gruppi
          parlamentari dai Presidenti delle due Camere. 
              2. La Commissione vigila: 
              a)  sull'efficienza  del  servizio  in  relazione  alle
          esigenze degli utenti,  sull'equilibrio  delle  gestioni  e
          sull'utilizzo dei fondi disponibili; 
              b) sulla programmazione dell'attivita' degli enti e sui
          risultati  di   gestione   in   relazione   alle   esigenze
          dell'utenza; 
              c)   sull'operativita'   delle   leggi    in    materia
          previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee  di
          sviluppo dell'economia nazionale. 
              3. Con relazione annuale, i presidenti  degli  enti  di
          cui al comma 1 espongono la situazione dei rispettivi  enti
          anche al fine di  correlare  l'attivita'  gestionale  degli
          enti medesimi con le linee  di  tendenza  degli  interventi
          legislativi. 
              4. La  Commissione  assume  le  funzioni  svolte  dalla
          Commissione parlamentare nominata ai sensi  della  legge  6
          giugno 1973, n. 327, relativa alla vigilanza sugli istituti
          di previdenza. 
              5.  La  Commissione  e'  costituita  entro   tre   mesi
          dall'entrata in vigore della presente legge.". 
              Per il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 28
          agosto  1997,  n.  281,  vedasi  i  riferimenti   normativi
          all'articolo 3. 
              Si riporta il testo dell'articolo 7, comma  2,  lettera
          h), del decreto-legge 13 maggio 2011,  n.  70,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.  106,
          recante "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti  per
          l'economia", come modificato dalla presente legge:: 
              "Art. 7. (Semplificazione fiscale) 
              1. (Omissis). 
              2. In funzione di quanto  previsto  al  comma  1,  sono
          introdotte le seguenti disposizioni: 
              da a) a g) (Omissis). 
              h) le agenzie  fiscali  e  gli  enti  di  previdenza  e
          assistenza obbligatoria e il Ministero del lavoro  e  delle
          politiche  sociali  possono  stipulare,  nei  limiti  delle
          risorse disponibili  in  base  alla  legislazione  vigente,
          apposite convenzioni con le  Amministrazioni  pubbliche  di
          cui all' articolo 1, comma 2, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n.  165,  gli  enti  pubblici  economici  e  le
          Autorita' amministrative indipendenti per acquisire, in via
          telematica, nel rispetto dei principi di cui agli  articoli
          20, commi 2 e 4, e 22 del  decreto  legislativo  30  giugno
          2003, n. 196, i dati e  le  informazioni  personali,  anche
          sensibili, anche in  forma  disaggregata,  che  gli  stessi
          detengono per obblighi istituzionali al fine di ridurre gli
          adempimenti dei cittadini e delle imprese e  rafforzare  il
          contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali,  contributive
          nonche'  per  accertare  il  diritto  e  la  misura   delle
          prestazioni previdenziali, assistenziali e di  sostegno  al
          reddito. Con la convenzione  sono  indicati  i  motivi  che
          rendono necessari i dati e  le  informazioni  medesime.  La
          mancata fornitura dei dati di  cui  alla  presente  lettera
          costituisce evento valutabile ai fini della responsabilita'
          disciplinare  e,   ove   ricorra,   della   responsabilita'
          contabile;". 
              Si riporta il testo degli articoli 20 e 22 del  decreto
          legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  "Codice  in
          materia di protezione dei dati personali": 
              "Art. 20. (Principi applicabili al trattamento di  dati
          sensibili) 
              1. Il  trattamento  dei  dati  sensibili  da  parte  di
          soggetti pubblici e'  consentito  solo  se  autorizzato  da
          espressa disposizione di legge nella quale sono specificati
          i tipi di dati che possono essere trattati e di  operazioni
          eseguibili e le finalita' di rilevante  interesse  pubblico
          perseguite. 
              2. Nei casi in cui una disposizione di legge  specifica
          la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
          di  dati  sensibili  e   di   operazioni   eseguibili,   il
          trattamento e' consentito solo in riferimento  ai  tipi  di
          dati e di operazioni identificati e resi  pubblici  a  cura
          dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
          alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
          rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con  atto  di
          natura regolamentare  adottato  in  conformita'  al  parere
          espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154,  comma  1,
          lettera g), anche su schemi tipo. 
              3. Se il trattamento non e' previsto  espressamente  da
          una disposizione  di  legge  i  soggetti  pubblici  possono
          richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
          quelle demandate ai  medesimi  soggetti  dalla  legge,  che
          perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico e  per
          le  quali  e'  conseguentemente   autorizzato,   ai   sensi
          dell'articolo  26,  comma  2,  il  trattamento   dei   dati
          sensibili. Il trattamento e' consentito solo se il soggetto
          pubblico  provvede  altresi'  a  identificare   e   rendere
          pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui  al
          comma 2. 
              4. L'identificazione dei tipi di dati e  di  operazioni
          di  cui  ai  commi  2  e  3  e'  aggiornata   e   integrata
          periodicamente." 
              "Art. 22. (Principi applicabili al trattamento di  dati
          sensibili e giudiziari) 
              1. I soggetti pubblici conformano  il  trattamento  dei
          dati sensibili  e  giudiziari  secondo  modalita'  volte  a
          prevenire   violazioni   dei   diritti,   delle    liberta'
          fondamentali e della dignita' dell'interessato. 
              2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo  13  i
          soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
          che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale  e'
          effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 
              3. I soggetti pubblici possono  trattare  solo  i  dati
          sensibili  e   giudiziari   indispensabili   per   svolgere
          attivita' istituzionali che non possono  essere  adempiute,
          caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di
          dati personali di natura diversa. 
              4. I dati sensibili  e  giudiziari  sono  raccolti,  di
          regola, presso l'interessato. 
              5. In applicazione dell'articolo 11, comma  1,  lettere
          c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente
          l'esattezza  e  l'aggiornamento  dei   dati   sensibili   e
          giudiziari, nonche' la loro  pertinenza,  completezza,  non
          eccedenza  e  indispensabilita'  rispetto  alle   finalita'
          perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai  dati
          che l'interessato fornisce di propria iniziativa.  Al  fine
          di assicurare che  i  dati  sensibili  e  giudiziari  siano
          indispensabili rispetto agli obblighi  e  ai  compiti  loro
          attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente  il
          rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche  a
          seguito  delle  verifiche,  risultano   eccedenti   o   non
          pertinenti  o  non  indispensabili   non   possono   essere
          utilizzati, salvo  che  per  l'eventuale  conservazione,  a
          norma di legge, dell'atto o del documento che li  contiene.
          Specifica  attenzione   e'   prestata   per   la   verifica
          dell'indispensabilita'  dei  dati  sensibili  e  giudiziari
          riferiti a soggetti diversi da quelli  cui  si  riferiscono
          direttamente le prestazioni o gli adempimenti. 
              6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in  elenchi,
          registri  o  banche  di  dati,  tenuti  con  l'ausilio   di
          strumenti  elettronici,  sono  trattati  con  tecniche   di
          cifratura   o   mediante    l'utilizzazione    di    codici
          identificativi o di altre  soluzioni  che,  considerato  il
          numero  e  la  natura  dei  dati   trattati,   li   rendono
          temporaneamente inintelligibili anche a chi e'  autorizzato
          ad accedervi e permettono di identificare  gli  interessati
          solo in caso di necessita'. 
              7. I dati idonei a rivelare lo stato  di  salute  e  la
          vita sessuale sono conservati separatamente da  altri  dati
          personali trattati per finalita' che non richiedono il loro
          utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di
          cui al  comma  6  anche  quando  sono  tenuti  in  elenchi,
          registri o banche di  dati  senza  l'ausilio  di  strumenti
          elettronici. 
              8. I dati idonei a rivelare  lo  stato  di  salute  non
          possono essere diffusi. 
              9.   Rispetto   ai   dati   sensibili   e    giudiziari
          indispensabili ai sensi del comma 3,  i  soggetti  pubblici
          sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni  di
          trattamento  indispensabili  per  il  perseguimento   delle
          finalita' per le quali il trattamento e' consentito,  anche
          quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
          vigilanza, di controllo o ispettivi. 
              10. I dati sensibili e giudiziari  non  possono  essere
          trattati nell'ambito di  test  psico-attitudinali  volti  a
          definire il profilo o la personalita' dell'interessato.  Le
          operazioni di raffronto tra dati  sensibili  e  giudiziari,
          nonche' i trattamenti di dati  sensibili  e  giudiziari  ai
          sensi  dell'articolo  14,  sono  effettuati   solo   previa
          annotazione scritta dei motivi. 
              11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di  cui
          al comma 10, se effettuati utilizzando banche  di  dati  di
          diversi titolari, nonche' la diffusione dei dati  sensibili
          e giudiziari, sono ammessi solo  se  previsti  da  espressa
          disposizione di legge. 
              12. Le disposizioni di cui al presente articolo  recano
          principi  applicabili,   in   conformita'   ai   rispettivi
          ordinamenti, ai trattamenti disciplinati  dalla  Presidenza
          della Repubblica, dalla Camera  dei  deputati,  dal  Senato
          della Repubblica e dalla Corte costituzionale.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  20,  comma  12,  del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.112,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.133,  recante
          "Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria",  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 20. (Disposizioni in materia contributiva) 
              Da 1 a 11. Omissis. 
              12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  del
          presente  decreto  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale  mette  a   disposizione   dei   Comuni   modalita'
          telematiche di trasmissione per le  comunicazioni  relative
          alle   cancellazioni   dall'anagrafe   della    popolazione
          residente per irreperibilita', ai decessi e alle variazioni
          di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro  due
          giorni dalla data dell'evento.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 4  del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, recante  "Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica": 
              "Art.  4.  (Modernizzazione  dei  pagamenti  effettuati
          dalle Pubbliche Amministrazioni) 
              1.  Ai  fini  di  favorire  ulteriore  efficienza   nei
          pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di
          enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e  utenti,  il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   promuove   la
          realizzazione di un servizio  nazionale  per  pagamenti  su
          carte  elettroniche  istituzionali,  inclusa   la   tessera
          sanitaria. 
              2. Ai fini dell'attuazione del  presente  articolo,  il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   con   propri
          provvedimenti: 
              a) individua  gli  standard  tecnici  del  servizio  di
          pagamento e  le  modalita'  con  cui  i  soggetti  pubblici
          distributori di carte  elettroniche  istituzionali  possono
          avvalersene; 
              b)  individua  il  soggetto   gestore   del   servizio,
          selezionato sulla base  dei  requisiti  qualitativi  e  del
          livello di servizio offerto ai cittadini; 
              c) disciplina le modalita' di utilizzo del servizio  da
          parte dei soggetti pubblici,  anche  diversi  dal  soggetto
          distributore delle carte, che intendono offrire  ai  propri
          utenti tale modalita' di erogazione di pagamenti; 
              d) stabilisce nel 20 per  cento  delle  commissioni  di
          interscambio  conseguite  dal  gestore  del  servizio   per
          pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte
          il canone a carico del gestore finanziario del servizio; 
              e) disciplina  le  modalita'  di  certificazione  degli
          avvenuti pagamenti; 
              f) stabilisce le modalita' di monitoraggio del servizio
          e dei flussi di pagamento. 
              3. Il corrispettivo di cui al comma 2, lettera  d),  e'
          versato all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze, tra i soggetti pubblici distributori  delle  carte
          elettroniche, i soggetti pubblici erogatori dei pagamenti e
          lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze. 
              4. Per le spese attuative di cui al  presente  articolo
          si provvede nei limiti delle entrate di cui al comma 3, con
          la quota di competenza del Ministero dell'economia e  delle
          finanze. 
              4-bis. Per le amministrazioni di cui all'  articolo  2,
          comma 197, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  non  si
          applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizioni
          di cui all' articolo 383 del regolamento di  cui  al  regio
          decreto 23 maggio 1924, n. 827. 
              4-ter. Al fine di armonizzare le  disposizioni  di  cui
          all' articolo 2, comma 197, della legge 23  dicembre  2009,
          n. 191,  con  i  nuovi  criteri  indicati  dalla  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, dal 1° gennaio  2011  le  competenze
          fisse ed  accessorie  al  personale  delle  amministrazioni
          centrali dello Stato  sono  imputate  alla  competenza  del
          bilancio dell'anno finanziario in cui  vengono  disposti  i
          pagamenti e le eventuali somme rimaste da pagare alla  fine
          di ogni esercizio relativamente alle competenze  accessorie
          sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere riassegnate ai competenti capitoli/piani  gestionali
          dell'esercizio successivo. 
              4-quater.  I  pagamenti  delle  retribuzioni  fisse  ed
          accessorie dei  pubblici  dipendenti,  effettuati  mediante
          utilizzo delle procedure informatiche  e  dei  servizi  del
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          dell'Amministrazione generale del personale e dei  servizi,
          sono emessi con il solo riferimento ai pertinenti  capitoli
          di bilancio e successivamente,  a  pagamento  avvenuto,  ne
          viene disposta l'imputazione agli specifici articoli in cui
          si  ripartisce  il  capitolo   medesimo.   Sono   riportati
          nell'elenco previsto dall'  articolo  26,  comma  3,  della
          legge  31  dicembre  2009,   n.   196,   i   capitoli   con
          l'indicazione dei soli articoli  relativi  alle  competenze
          fisse. Non possono essere disposte variazioni  compensative
          tra le dotazioni degli articoli di cui al citato  elenco  e
          gli altri articoli in cui si ripartisce il capitolo. 
              4-quinquies. Gli importi relativi  ai  pagamenti  delle
          competenze  fisse  ed  accessorie  disposti  attraverso  le
          procedure  informatiche  e  dei   servizi   del   Ministero
          dell'economia    e    delle    finanze    -    Dipartimento
          dell'Amministrazione generale del personale e dei  servizi,
          e non andati a buon  fine,  sono  versati  dalla  tesoreria
          statale  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   la
          successiva riassegnazione allo specifico  piano  gestionale
          dei pertinenti capitoli di spesa, al fine della riemissione
          con  le  medesime  modalita'  dei  titoli   originari.   Le
          procedure di rinnovo dei pagamenti sono  stabilite  con  il
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
          natura non regolamentare di cui all' articolo 2, comma 197,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
              4-sexies. All'inizio di ogni anno,  le  amministrazioni
          di  cui  al  comma  4-bis  stabiliscono,  con  decreto  del
          Ministro competente, una  dotazione  finanziaria  per  ogni
          struttura periferica, sia decentrata che delegata, a valere
          sugli stanziamenti concernenti le competenze accessorie  al
          personale,  entro  i  cui  limiti  le  medesime   strutture
          periferiche programmano le attivita'. La predetta dotazione
          viene successivamente definita,  nel  rispetto  dei  citati
          limiti, in relazione ai  criteri  stabiliti  dagli  accordi
          sindacali intervenuti in sede di contrattazione  collettiva
          integrativa. 
              4-septies. Ai fini dell'applicazione dell' articolo  2,
          comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a modifica
          di quanto previsto dall' articolo 1, comma 601, della legge
          27 dicembre 2006, n. 296,  il  pagamento  delle  competenze
          accessorie spettanti al personale scolastico e'  effettuato
          mediante ordini collettivi di pagamento di cui  al  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17  dicembre
          2002 ed  e'  disposto  congiuntamente  al  pagamento  delle
          competenze  fisse,  fatta  eccezione   per   il   personale
          supplente breve nominato dai dirigenti scolastici,  le  cui
          competenze fisse, all'infuori dei casi di cui all' articolo
          2, comma 5, del decreto-legge 7  settembre  2007,  n.  147,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007,
          n. 176, continuano ad essere pagate a  carico  dei  bilanci
          delle scuole. 
              4-octies. Con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, all'inizio di  ogni  anno
          viene stabilita per  ciascuna  istituzione  scolastica  una
          dotazione   finanziaria   a   valere   sugli   stanziamenti
          concernenti le competenze accessorie dovute al personale di
          cui  al  comma  4-septies  ed  iscritti  nello   stato   di
          previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca, entro i cui limiti le medesime istituzioni
          programmano le conseguenti attivita'. La predetta dotazione
          viene successivamente definita, nel rispetto  dei  predetti
          limiti, in relazione ai  criteri  stabiliti  dagli  accordi
          sindacali intervenuti in sede di contrattazione  collettiva
          integrativa. 
              4-novies. Con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  potranno  essere
          disposte eventuali modifiche al regolamento riguardante  le
          istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile
          delle istituzioni scolastiche, a seguito delle disposizioni
          introdotte dai commi  4-septies  e  4-octies  del  presente
          articolo. 
              4-decies. Le maggiori entrate derivanti  dai  commi  da
          4-bis a 4-novies, al netto di quanto previsto all' articolo
          55, comma 7-bis, lettera c),  concorrono  a  costituire  la
          dotazione finanziaria nei limiti della quale  sono  attuate
          le disposizioni di cui all' articolo 42.". 
              Si riporta il testo degli articoli 13 e 16 della  legge
          30 dicembre 1991, n. 412, recante "Disposizioni in  materia
          di finanza pubblica", come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 13. (Norme di interpretazione autentica) 
              1. Le disposizioni di cui  all'articolo  52,  comma  2,
          della L. 9 marzo 1989, n. 88 , si  interpretano  nel  senso
          che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme
          corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del
          quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che
          risulti viziato da errore di  qualsiasi  natura  imputabile
          all'ente erogatore, salvo  che  l'indebita  percezione  sia
          dovuta a  dolo  dell'interessato.  L'omessa  od  incompleta
          segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul
          diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano
          gia'   conosciuti   dall'ente   competente,   consente   la
          ripetibilita' delle somme indebitamente percepite. 
              2.  L'INPS  procede  annualmente  alla  verifica  delle
          situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura
          o sul diritto alle prestazioni pensionistiche  e  provvede,
          entro   l'anno   successivo,   al   recupero   di    quanto
          eventualmente pagato in eccedenza. 
              2-bis. Con decreto del Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,   sono   individuate   le
          fattispecie e i termini entro  i  quali,  su  proposta  del
          Presidente  dell'INPS  motivata  da  obiettive  ragioni  di
          carattere organizzativo e funzionale  anche  relative  alla
          tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da
          parte  dell'Amministrazione  finanziaria,  il  termine  del
          recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in ogni caso,  non
          oltre il secondo anno successivo a quello della verifica. 
              3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n.
          93 (28), si interpreta nel senso che la salvaguardia  degli
          effetti giuridici derivanti dagli atti e dai  provvedimenti
          adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge  9
          dicembre 1987, n.  495  (29),  resta  delimitata  a  quelli
          adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni." 
              "Art. 16. (Disposizioni varie in materia previdenziale) 
              Da 1 a 5. (Omissis). 
              6. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria
          sono tenuti a corrispondere  gli  interessi  legali,  sulle
          prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza  del
          termine previsto per  l'adozione  del  provvedimento  sulla
          domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli
          atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del
          procedimento, salvi i  documenti  attestanti  atti,  fatti,
          qualita'  e  stati  soggettivi,  gia'  in  possesso   della
          pubblica amministrazione procedente o  di  altre  pubbliche
          amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi  e  per  gli
          effetti dell'articolo 18, comma 2,  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso  in  cui
          la domanda risulti  incompleta,  gli  interessi  legali  ed
          altri  oneri  accessori  decorrono  dalla  data   del   suo
          perfezionamento.   Gli   enti   indicano    preventivamente
          attraverso  idonei  strumenti   di   pubblicita'   l'elenco
          completo della documentazione necessaria al fine dell'esame
          della  domanda.Le  domande,   gli   atti   e   ogni   altra
          documentazione da allegare ai sensi e per gli  effetti  del
          presente comma sono inviate  all'Ente  mediante  l'utilizzo
          dei  sistemi  di  cui  all'articolo  38,   comma   5,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  Con  le
          medesime modalita' l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei
          procedimenti nei confronti  dei  richiedenti  ovvero  degli
          intermediari    abilitati    alla    trasmissione     della
          documentazione lavoristica e previdenziale e degli istituti
          di patronato e di assistenza sociale. Agli effetti di tutto
          quanto sopra previsto,  nonche'  di  quanto  stabilito  dal
          citato  articolo  38,  l'obbligo  della  conservazione   di
          documenti in originale resta in capo ai  beneficiari  della
          prestazione di  carattere  previdenziale  o  assistenziale.
          L'importo dovuto  a  titolo  di  interessi  e'  portato  in
          detrazione dalle somme eventualmente  spettanti  a  ristoro
          del maggior danno subito dal titolare della prestazione per
          la diminuzione del valore del suo credito.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  10,  comma  6,  del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante
          "Misure di contrasto all'evasione  fiscale  e  disposizioni
          urgenti  in  materia  tributaria   e   finanziaria",   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.10. (Trasferimento all'I.N.P.S. di  competenze  in
          materia  di  invalidita'   civile   e   certificazione   di
          regolarita'  contributiva   ai   fini   dei   finanziamenti
          comunitari) 
              Da 1 a 5. Omissis. 
              6. A decorrere dalla data  di  effettivo  esercizio  da
          parte dell'I.N.P.S.  delle  funzioni  trasferite  gli  atti
          introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di
          invalidita' civile, cecita' civile, sordomutismo,  handicap
          e disabilita', nonche' le sentenze  ed  ogni  provvedimento
          reso in detti giudizi devono essere notificati all'I.N.P.S.
          La  notifica  va  effettuata  presso  le  sedi  provinciali
          dell'I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali  di  cui  al
          presente comma l'I.N.P.S. con esclusione  del  giudizio  di
          cassazione,  e'  rappresentato  e  difeso  direttamente  da
          propri dipendenti. 

        
      
          
Sezione II

Semplificazione in materia di lavoro

                               Art. 17 
 
 
Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE ((  e
        di documentazione amministrativa per gli immigrati )) 
 
  1. La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo  9-bis,  comma
2, del  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti
gli effetti di legge, anche  agli  obblighi  di  comunicazione  della
stipula del contratto di soggiorno per  lavoro  subordinato  concluso
direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in  possesso
di permesso di soggiorno, in corso di  validita',  che  abiliti  allo
svolgimento di attivita' di lavoro subordinato  di  cui  all'articolo
5-bis del testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  2. All'articolo 24 del testo unico delle  disposizioni  concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Qualora lo sportello unico per  l'immigrazione,  decorsi  i
venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro  il
proprio diniego, la richiesta si intende accolta,  nel  caso  in  cui
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 
  a) la richiesta riguardi  uno  straniero  gia'  autorizzato  l'anno
precedente a prestare lavoro stagionale presso lo  stesso  datore  di
lavoro richiedente; 
  b)  il  lavoratore  stagionale  nell'anno  precedente   sia   stato
regolarmente assunto dal datore  di  lavoro  e  abbia  rispettato  le
condizioni indicate nel permesso di soggiorno.». 
  b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui  al  comma  3,
l'autorizzazione al lavoro  stagionale  si  intende  prorogato  e  il
permesso  di  soggiorno  puo'  essere  rinnovato  in  caso  di  nuova
opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo  stesso  o  da  altro
datore di lavoro.». 
  3. L'autorizzazione al lavoro stagionale (( di cui agli articoli 38
e 38-bis del regolamento di cui al )) decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, puo' essere concessa, nel rispetto
dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo  24,  comma
3, del testo unico, anche a piu' datori di lavoro,  oltre  al  primo,
che impiegano lo stesso lavoratore straniero per  periodi  di  lavoro
successivi  ed  e'  rilasciata  a  ciascuno  di  essi,  ancorche'  il
lavoratore, a partire  dal  secondo  rapporto  di  lavoro,  si  trovi
legittimamente  presente  nel   territorio   nazionale   in   ragione
dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro  stagionale.
In tale ipotesi, il lavoratore e' esonerato dall'obbligo  di  rientro
nello Stato di provenienza per il  rilascio  di  ulteriore  visto  da
parte dell'autorita' consolare e il permesso di soggiorno per  lavoro
stagionale deve essere rinnovato, nel rispetto dei  limiti  temporali
minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3,  del  testo  unico,
fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. 
  4. Al comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l'ultimo periodo e'  aggiunto
il  seguente:  «La  richiesta  di  assunzione,  per   le   annualita'
successive alla prima, puo' essere effettuata da un datore di  lavoro
anche diverso dal datore di  lavoro  che  ha  ottenuto  il  nullaosta
triennale al lavoro stagionale.». 
  (( 4-bis. All'articolo 3, comma  2,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  le
parole: «, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi
e nei regolamenti concernenti la disciplina  dell'immigrazione  e  la
condizione dello straniero» sono soppresse. 
  4-ter. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e  successive
modificazioni, le parole: «, fatte salve le  disposizioni  del  testo
unico o del presente regolamento  che  prevedono  l'esibizione  o  la
produzione di specifici documenti» sono soppresse. 
  4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter  acquistano
efficacia a far data dal 1° gennaio 2013. 
  4-quinquies. Con decreto del  Ministro  dell'interno,  da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione,  sono  individuate  le
modalita' per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario
giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali
in corso sul territorio nazionale, dei dati  anagrafici  e  di  stato
civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste  di
collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle
necessarie per il rinnovo del permesso di  soggiorno  per  motivi  di
studio  nonche'  le  misure   idonee   a   garantire   la   celerita'
nell'acquisizione della documentazione. )) 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 9-bis, comma  2,  del
          decreto-legge 10 ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  novembre  1996,  n.  608,
          recante  "Disposizioni  urgenti  in   materia   di   lavori
          socialmente utili, di interventi a sostegno del  reddito  e
          nel settore previdenziale": 
              "Art. 9-bis. (Disposizioni in materia di collocamento) 
              1. 
              2. In caso di  instaurazione  del  rapporto  di  lavoro
          subordinato e di lavoro  autonomo  in  forma  coordinata  e
          continuativa, anche nella modalita' a  progetto,  di  socio
          lavoratore di cooperativa e di associato in  partecipazione
          con apporto lavorativo, i datori  di  lavoro  privati,  ivi
          compresi quelli agricoli, e  gli  enti  pubblici  economici
          sono tenuti a darne comunicazione  al  Servizio  competente
          nel cui ambito territoriale e' ubicata la  sede  di  lavoro
          entro il giorno antecedente a quello di  instaurazione  dei
          relativi  rapporti,  mediante  documentazione  avente  data
          certa di trasmissione. La  comunicazione  deve  indicare  i
          dati anagrafici del lavoratore, la data di  assunzione,  la
          data di cessazione qualora il  rapporto  non  sia  a  tempo
          indeterminato,  la  tipologia  contrattuale,  la  qualifica
          professionale  e  il  trattamento  economico  e   normativo
          applicato. Nel settore turistico e dei pubblici esercizi il
          datore di lavoro che non sia in possesso di uno o piu' dati
          anagrafici  inerenti  al  lavoratore  puo'   integrare   la
          comunicazione entro il terzo  giorno  successivo  a  quello
          dell'instaurazione del rapporto di  lavoro,  purche'  dalla
          comunicazione    preventiva    risultino     in     maniera
          inequivocabile     la     tipologia     contrattuale      e
          l'identificazione del prestatore  di  lavoro.  La  medesima
          procedura  si  applica  ai  tirocini  di  formazione  e  di
          orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza  lavorativa
          ad essi assimilata. Le Agenzie di  lavoro  autorizzate  dal
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute
          a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
          alla data di assunzione, al  Servizio  competente  nel  cui
          ambito territoriale e'  ubicata  la  loro  sede  operativa,
          l'assunzione, la proroga e  la  cessazione  dei  lavoratori
          temporanei  assunti  nel  mese  precedente.  Le   pubbliche
          amministrazioni  sono  tenute  a   comunicare,   entro   il
          ventesimo  giorno  del  mese  successivo   alla   data   di
          assunzione, di proroga, di trasformazione e di  cessazione,
          al servizio  competente  nel  cui  ambito  territoriale  e'
          ubicata la sede di lavoro,  l'assunzione,  la  proroga,  la
          trasformazione e  la  cessazione  dei  rapporti  di  lavoro
          relativi al mese precedente. 
              2-bis.  In  caso  di  urgenza  connessa   ad   esigenze
          produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo'  essere
          effettuata  entro  cinque  giorni  dall'instaurazione   del
          rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di  comunicare
          entro  il  giorno  antecedente  al   Servizio   competente,
          mediante comunicazione avente data certa  di  trasmissione,
          la data di inizio della  prestazione,  le  generalita'  del
          lavoratore e del datore di lavoro. 
              3. 
              4. 
              5. 
              6. Il datore di lavoro ha  facolta'  di  effettuare  le
          dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti
          per il tramite dei soggetti di  cui  all'articolo  1  della
          legge 11 gennaio  1979,  n.  12,  e  degli  altri  soggetti
          abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione
          e all'amministrazione del personale dipendente del  settore
          agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei  datori  di
          lavoro alla quale egli aderisca o conferisca  mandato.  Nei
          confronti di quest'ultima  puo'  altresi'  esercitare,  con
          riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la
          facolta' di cui  all'articolo  5,  comma  1,  della  citata
          legge.    Nei    confronti    del    soggetto    incaricato
          dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova
          applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5. 
              7. 
              8. 
              9. Per far fronte ai maggiori  impegni  in  materia  di
          ispezione e di servizi all'impiego derivanti  dal  presente
          decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          organizza corsi di riqualificazione  professionale  per  il
          personale   interessato,   finalizzati   allo   svolgimento
          dell'attivita'  di  vigilanza  e  di  ispezione.  Per  tali
          finalita' e' autorizzata la spesa di lire 500  milioni  per
          l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per  ciascuno  degli  anni
          1996, 1997 e 1998. Al  relativo  onere,  comprensivo  delle
          spese di missione per  tutto  il  personale,  di  qualsiasi
          livello coinvolto nell'attivita' formativa  si  provvede  a
          carico del Fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
          decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
              10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da  ultimo,
          dell'articolo 1, comma 13,  del  decreto-legge  1°  ottobre
          1996, n. 511, conservano efficacia. 
              11.  Salvo  diversa  determinazione  della  commissione
          regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a
          singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
          presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche  sono
          individuati tra i soggetti  che  si  presentano  presso  le
          sezioni   circoscrizionali   per   l'impiego   nel   giorno
          prefissato per  l'avviamento.  A  tale  scopo  gli  uffici,
          attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
          diffusione  alle  richieste  pervenute,  da  evadere  entro
          quindici  giorni.  All'individuazione  dei  lavoratori   da
          avviare si  perviene  secondo  l'ordine  di  punteggio  con
          precedenza per coloro che  risultino  gia'  inseriti  nelle
          graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28  febbraio
          1987, n. 56 . 
              12. Ai fini della formazione delle graduatorie  di  cui
          al comma 11 si tiene conto  dell'anzianita'  di  iscrizione
          nelle liste nel limite  massimo  di  sessanta  mesi,  salvo
          diversa  deliberazione  delle  commissioni  regionali   per
          l'impiego le quali possono anche  rideterminare,  ai  sensi
          dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n.
          56 , l'incidenza, sulle  graduatorie,  degli  elementi  che
          concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti  generali
          assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego
          valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni
          modificative del decreto del Presidente della Repubblica  9
          maggio 1994, n. 487 , capo III, contemplate dal comma 13. 
              13. Nel rispetto di quanto  previsto  dall'articolo  2,
          comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , al fine  di
          realizzare una piu'  efficiente  azione  amministrativa  in
          materia  di   collocamento,   sono   dettate   disposizioni
          modificative delle norme del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 18 aprile 1994, n. 345 , intese a semplificare e
          razionalizzare i  procedimenti  amministrativi  concernenti
          gli esoneri parziali, le compensazioni  territoriali  e  le
          denunce dei datori di lavoro, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , capi III e  IV,  e
          del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
          n.  346  .  Il  relativo  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica e' emanato, entro centottanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto, su proposta  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con il Ministro per la funzione pubblica e, per la  materia
          disciplinata  dal  citato  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 346 del 1994 ,  anche  con  il  concerto  del
          Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata  in
          vigore del decreto e comunque per un periodo non  superiore
          a centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto rimane  sospesa  l'efficacia  delle  norme
          recate dal citato decreto n. 345 del 1994 , n. 346 del 1994
          e del D.P.R. n. 487 del 1994 , capo IV e l'allegata tabella
          dei criteri per la formazione delle graduatorie. 
              14. 
              15.  Contro  i  provvedimenti  adottati  dagli   uffici
          provinciali del  lavoro  e  della  massima  occupazione  in
          materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro
          in favore dei cittadini extracomunitari, nonche'  contro  i
          provvedimenti adottati dagli  ispettorati  provinciali  del
          lavoro in materia di rilascio dei  libretti  di  lavoro  in
          favore della medesima categoria di lavoratori,  e'  ammesso
          ricorso, entro il termine di trenta giorni  dalla  data  di
          ricevimento del provvedimento  impugnato,  rispettivamente,
          al direttore dell'ufficio  regionale  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione  e   al   direttore   dell'ispettorato
          regionale  del  lavoro,  competenti  per  territorio,   che
          decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso  i
          predetti provvedimenti, pendenti alla data  del  14  giugno
          1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale.". 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  5-bis  e  24  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante  "Testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero", come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 5-bis. (Permesso di soggiorno) 
              1. Possono soggiornare nel territorio dello  Stato  gli
          stranieri entrati regolarmente ai  sensi  dell'articolo  4,
          che siano muniti di carta di soggiorno  o  di  permesso  di
          soggiorno rilasciati, e in corso di validita', a norma  del
          presente testo unico o che siano in possesso di permesso di
          soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
          autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei
          limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. 
              2. Il permesso  di  soggiorno  deve  essere  richiesto,
          secondo  le   modalita'   previste   nel   regolamento   di
          attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
          si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso  nel
          territorio dello Stato ed e' rilasciato  per  le  attivita'
          previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
          Il  regolamento  di  attuazione  puo'  provvedere  speciali
          modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi  per
          motivi di turismo, di giustizia, di attesa  di  emigrazione
          in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
          di culto nonche' ai soggiorni in case  di  cura,  ospedali,
          istituti civili e religiosi e altre convivenze. 
              2-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  permesso   di
          soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. 
              2-ter. La  richiesta  di  rilascio  e  di  rinnovo  del
          permesso di soggiorno e' sottoposta  al  versamento  di  un
          contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
          un  massimo  di  200  euro   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'interno, che  stabilisce  altresi'  le  modalita'  del
          versamento  nonche'  le  modalita'  di   attuazione   della
          disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma  2.  Non  e'
          richiesto il versamento del contributo per il  rilascio  ed
          il  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  per  asilo,  per
          richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per  motivi
          umanitari. 
              3. La durata del permesso di soggiorno  non  rilasciato
          per  motivi  di  lavoro  e'  quella  prevista   dal   visto
          d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
          in   attuazione   degli   accordi   e   delle   convenzioni
          internazionali in  vigore.  La  durata  non  puo'  comunque
          essere: 
              a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo; 
              b). 
              c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di
          un  corso  per  studio   o   per   formazione   debitamente
          certificata;   il   permesso   e'   tuttavia    rinnovabile
          annualmente nel caso di corsi pluriennali; 
              d). 
              e)   superiore   alle    necessita'    specificatamente
          documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
          unico o dal regolamento di attuazione. 
              3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'
          rilasciato  a  seguito  della  stipula  del  contratto   di
          soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis.  La  durata
          del relativo permesso di soggiorno  per  lavoro  e'  quella
          prevista dal contratto di soggiorno  e  comunque  non  puo'
          superare: 
              a) in relazione ad  uno  o  piu'  contratti  di  lavoro
          stagionale, la durata complessiva di nove mesi; 
              b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
          tempo determinato, la durata di un anno; 
              c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
          tempo indeterminato, la durata di due anni. 
              3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto  in
          Italia almeno due  anni  di  seguito  per  prestare  lavoro
          stagionale puo' essere rilasciato,  qualora  si  tratti  di
          impieghi  ripetitivi,  un  permesso  pluriennale,  a   tale
          titolo, fino a tre  annualita',  per  la  durata  temporale
          annuale di  cui  ha  usufruito  nell'ultimo  dei  due  anni
          precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto  di
          ingresso e' rilasciato ogni anno. Il permesso  e'  revocato
          immediatamente nel  caso  in  cui  lo  straniero  violi  le
          disposizioni del presente testo unico. 
              3-quater. Possono inoltre  soggiornare  nel  territorio
          dello Stato gli stranieri muniti di permesso  di  soggiorno
          per   lavoro   autonomo   rilasciato   sulla   base   della
          certificazione della competente rappresentanza  diplomatica
          o  consolare  italiana  della  sussistenza  dei   requisiti
          previsti dall'articolo 26  del  presente  testo  unico.  Il
          permesso di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad
          un periodo di due anni. 
              3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o  consolare
          italiana che rilascia il visto di ingresso  per  motivi  di
          lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il
          visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
          dell'articolo  26,  ne  da'  comunicazione  anche  in   via
          telematica al Ministero  dell'interno  e  all'INPS  nonche'
          all'INAIL  per  l'inserimento  nell'archivio  previsto  dal
          comma  9  dell'articolo  22   entro   trenta   giorni   dal
          ricevimento della documentazione. Uguale  comunicazione  e'
          data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso  per
          ricongiungimento familiare di  cui  all'articolo  29  entro
          trenta giorni dal ricevimento della documentazione. 
              3-sexies. Nei casi di  ricongiungimento  familiare,  ai
          sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno
          non puo' essere superiore a due anni. 
              4. Il rinnovo del permesso di  soggiorno  e'  richiesto
          dallo straniero al questore della provincia in cui  dimora,
          almeno  sessanta  giorni  prima  della  scadenza,   ed   e'
          sottoposto alla verifica delle condizioni previste  per  il
          rilascio e delle diverse condizioni previste  dal  presente
          testo unico. Fatti salvi i  diversi  termini  previsti  dal
          presente testo unico e dal regolamento  di  attuazione,  il
          permesso di soggiorno  e'  rinnovato  per  una  durata  non
          superiore a quella stabilita con rilascio iniziale. 
              4-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  rinnovo   del
          permesso   di   soggiorno   e'   sottoposto    a    rilievi
          fotodattiloscopici. 
              5. Il permesso di  soggiorno  o  il  suo  rinnovo  sono
          rifiutati  e,  se  il  permesso  di  soggiorno   e'   stato
          rilasciato, esso e' revocato, quando mancano  o  vengono  a
          mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
          nel territorio dello Stato,  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo  22,  comma  9,  e  sempre  che   non   siano
          sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e
          che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
          Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio,  di
          revoca o di diniego di rinnovo del  permesso  di  soggiorno
          dello  straniero  che   ha   esercitato   il   diritto   al
          ricongiungimento    familiare    ovvero    del    familiare
          ricongiunto, ai sensi  dell'articolo  29,  si  tiene  anche
          conto  della  natura  e  della  effettivita'  dei   vincoli
          familiari  dell'interessato  e  dell'esistenza  di   legami
          familiari e sociali con il suo  Paese  d'origine,  nonche',
          per lo straniero gia' presente  sul  territorio  nazionale,
          anche  della  durata  del  suo   soggiorno   nel   medesimo
          territorio nazionale. 
              5-bis. Nel valutare la  pericolosita'  dello  straniero
          per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o  di  uno
          dei Paesi con i quali l'Italia abbia  sottoscritto  accordi
          per la soppressione dei controlli alle frontiere interne  e
          la libera circolazione delle persone ai fini  dell'adozione
          del provvedimento di revoca o di  diniego  di  rinnovo  del
          permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene  conto
          anche di eventuali condanne  per  i  reati  previsti  dagli
          articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a),  del
          codice di procedura penale,  ovvero  per  i  reati  di  cui
          all'articolo 12, commi 1 e 3. 
              5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato
          quando  si  accerti  la  violazione  del  divieto  di   cui
          all'articolo 29, comma 1-ter. 
              6. Il rifiuto o la revoca  del  permesso  di  soggiorno
          possono essere altresi' adottati sulla base di  convenzioni
          o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia,  quando
          lo  straniero  non  soddisfi  le  condizioni  di  soggiorno
          applicabili  in  uno  degli  Stati  contraenti,  salvo  che
          ricorrano  seri  motivi,  in   particolare   di   carattere
          umanitario  o  risultanti  da  obblighi  costituzionali   o
          internazionali  dello  Stato  italiano.  Il   permesso   di
          soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato  dal  questore
          secondo  le   modalita'   previste   nel   regolamento   di
          attuazione. 
              7. Gli stranieri muniti del  permesso  di  soggiorno  o
          titolo equipollente rilasciato dall'autorita' di uno  Stato
          appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in
          Italia  sono  tenuti  a  dichiarare  la  loro  presenza  al
          questore con le modalita' e nei termini di cui al comma  2.
          Agli   stessi   e'   rilasciata   idonea   ricevuta   della
          dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma euro 103
          a euro 309. Qualora la dichiarazione non venga  resa  entro
          60 giorni dall'ingresso nel  territorio  dello  Stato  puo'
          essere disposta l'espulsione amministrativa. 
              8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno  di
          cui all'articolo 9 sono  rilasciati  mediante  utilizzo  di
          mezzi   a   tecnologia   avanzata    con    caratteristiche
          anticontraffazione conformi ai  modelli  da  approvare  con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro per l'innovazione e le tecnologie,  in  attuazione
          del regolamento (CE) n. 1030/2002  del  Consiglio,  del  13
          giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello  uniforme
          per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
          terzi. Il permesso di soggiorno e  la  carta  di  soggiorno
          rilasciati  in  conformita'  ai  predetti  modelli   recano
          inoltre  i  dati  personali  previsti,  per  la  carta   di
          identita' e gli altri documenti elettronici,  dall'articolo
          36  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445. 
              8-bis.  Chiunque  contraffa'  o  altera  un  visto   di
          ingresso  o  reingresso,  un  permesso  di  soggiorno,   un
          contratto di soggiorno o una  carta  di  soggiorno,  ovvero
          contraffa' o altera documenti al  fine  di  determinare  il
          rilascio di un visto di ingresso o  di  reingresso,  di  un
          permesso di soggiorno, di un contratto di  soggiorno  o  di
          una  carta  di  soggiorno  oppure  utilizza  uno  di   tali
          documenti  contraffatti  o  alterati,  e'  punito  con   la
          reclusione da uno a sei anni. Se la  falsita'  concerne  un
          atto o parte di un atto che faccia fede fino a  querela  di
          falso la reclusione e' da tre a  dieci  anni.  La  pena  e'
          aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale. 
              9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato  o
          convertito entro venti giorni dalla data in  cui  e'  stata
          presentata la domanda,  se  sussistono  i  requisiti  e  le
          condizioni  previsti  dal  presente  testo  unico   e   dal
          regolamento di attuazione  per  il  permesso  di  soggiorno
          richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo  di
          permesso da rilasciare in applicazione del  presente  testo
          unico. 
              9-bis.  In  attesa  del  rilascio  o  del  rinnovo  del
          permesso di soggiorno, anche ove non  venga  rispettato  il
          termine di venti giorni di  cui  al  precedente  comma,  il
          lavoratore straniero puo'  legittimamente  soggiornare  nel
          territorio   dello   Stato   e   svolgere   temporaneamente
          l'attivita'  lavorativa  fino  ad  eventuale  comunicazione
          dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da  notificare  anche
          al datore di lavoro, con l'indicazione  dell'esistenza  dei
          motivi ostativi al rilascio o al rinnovo  del  permesso  di
          soggiorno.  L'attivita'  di  lavoro  di  cui   sopra   puo'
          svolgersi alle seguenti condizioni: 
              a) che  la  richiesta  del  rilascio  del  permesso  di
          soggiorno per motivi di lavoro  sia  stata  effettuata  dal
          lavoratore straniero all'atto della stipula  del  contratto
          di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento
          d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia
          stata presentata prima  della  scadenza  del  permesso,  ai
          sensi del  precedente  comma  4,  e  dell'articolo  13  del
          decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999,
          n. 394,  o  entro  sessanta  giorni  dalla  scadenza  dello
          stesso; 
              b) che sia stata rilasciata dal competente  ufficio  la
          ricevuta   attestante   l'avvenuta   presentazione    della
          richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso." 
              "Art. 24. (Lavoro stagionale) 
              1.  Il  datore   di   lavoro   italiano   o   straniero
          regolarmente soggiornante in Italia, o le  associazioni  di
          categoria per  conto  dei  loro  associati,  che  intendano
          instaurare in Italia un rapporto di  lavoro  subordinato  a
          carattere stagionale con uno  straniero  devono  presentare
          richiesta   nominativa    allo    sportello    unico    per
          l'immigrazione  della  provincia  di  residenza  ai   sensi
          dell'articolo 22. Nei casi  in  cui  il  datore  di  lavoro
          italiano  o  straniero  regolarmente  soggiornante   o   le
          associazioni  di  categoria  non  abbiano  una   conoscenza
          diretta dello straniero, la richiesta, redatta  secondo  le
          modalita'   previste   dall'articolo   22,   deve    essere
          immediatamente   comunicata   al   centro   per   l'impiego
          competente, che  verifica  nel  termine  di  cinque  giorni
          l'eventuale  disponibilita'  di   lavoratori   italiani   o
          comunitari a ricoprire  l'impiego  stagionale  offerto.  Si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3. 
              2.  Lo  sportello  unico  per  l'immigrazione  rilascia
          comunque  l'autorizzazione  nel  rispetto  del  diritto  di
          precedenza   maturato,   decorsi   dieci    giorni    dalla
          comunicazione di cui al comma 1 e non  oltre  venti  giorni
          dalla data di  ricezione  della  richiesta  del  datore  di
          lavoro. 
              2-bis. Qualora lo sportello unico  per  l'immigrazione,
          decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi  al
          datore di  lavoro  il  proprio  diniego,  la  richiesta  si
          intende accolta, nel caso in cui  ricorrano  congiuntamente
          le seguenti condizioni: 
              a) la richiesta riguardi uno straniero gia' autorizzato
          l'anno precedente a prestare lavoro  stagionale  presso  lo
          stesso datore di lavoro richiedente; 
              b) il lavoratore stagionale  nell'anno  precedente  sia
          stato regolarmente assunto dal datore  di  lavoro  e  abbia
          rispettato  le  condizioni   indicate   nel   permesso   di
          soggiorno. 
              3. L'autorizzazione al lavoro stagionale  ha  validita'
          da  venti  giorni  ad  un  massimo   di   nove   mesi,   in
          corrispondenza   della   durata   del   lavoro   stagionale
          richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi
          di lavori di piu' breve periodo da svolgere presso  diversi
          datori di lavoro. 
              3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui  al
          comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale  si  intende
          prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere  rinnovato
          in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale  offerta
          dallo stesso o da altro datore di lavoro. 
              4. Il lavoratore stagionale, ove  abbia  rispettato  le
          condizioni  indicate  nel  permesso  di  soggiorno  e   sia
          rientrato nello Stato  di  provenienza  alla  scadenza  del
          medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
          nell'anno successivo  per  ragioni  di  lavoro  stagionale,
          rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non  abbiano
          mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
          Puo', inoltre, convertire  il  permesso  di  soggiorno  per
          lavoro stagionale  in  permesso  di  soggiorno  per  lavoro
          subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se
          ne verifichino le condizioni. 
              5.  Le  commissioni  regionali   tripartite,   di   cui
          all'articolo  4,  comma  1,  del  decreto  legislativo   23
          dicembre  1997,  n.   469,   possono   stipulare   con   le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a
          livello regionale dei lavoratori e dei  datori  di  lavoro,
          con le regioni e con gli enti locali, apposite  convenzioni
          dirette a favorire l'accesso dei  lavoratori  stranieri  ai
          posti  di  lavoro  stagionale.   Le   convenzioni   possono
          individuare il trattamento economico e normativo,  comunque
          non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e
          le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro  della
          manodopera, nonche' eventuali incentivi diretti o indiretti
          per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi  e  le
          misure complementari relative all'accoglienza. 
              6. Il datore di lavoro che occupa alle sue  dipendenze,
          per lavori di carattere stagionale, uno  o  piu'  stranieri
          privi del permesso  di  soggiorno  per  lavoro  stagionale,
          ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato  o  annullato,
          e' punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12". 
              Si riporta il testo degli  articoli  38  e  38-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.
          394, recante "Regolamento recante norme di  attuazione  del
          testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          a norma dell'articolo 1, comma  6,  del  D.Lgs.  25  luglio
          1998, n. 286", come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 38. (Accesso al lavoro stagionale). 
              1.  Il  nullaosta  al  lavoro  stagionale,  anche   con
          riferimento all'accorpamento di gruppi di  lavori  di  piu'
          breve periodo da svolgere presso diversi datori di  lavoro,
          ha validita' da 20  giorni  ad  un  massimo  di  nove  mesi
          decorrenti dalla data di sottoscrizione  del  contratto  di
          soggiorno.  Il  nullaosta  e'  rilasciato  dallo  Sportello
          unico, per la durata corrispondente  a  quella  del  lavoro
          stagionale richiesto, non oltre 20  giorni  dalla  data  di
          ricevimento delle richieste di  assunzione  del  datore  di
          lavoro, con le modalita' definite dagli articoli  30-bis  e
          31, commi 1, limitatamente alla parte in cui si prevede  la
          richiesta di parere al questore, 2, 3, 4, 5, 6 e 7,  e  nel
          rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori
          stranieri, di cui  all'articolo  24,  comma  4,  del  testo
          unico. 
              1-bis. In caso di richiesta numerica,  redatta  secondo
          le modalita' di cui all'articolo 30-bis, lo Sportello unico
          procede all'immediata comunicazione della stessa, anche per
          via telematica, al Centro per l'impiego competente che, nel
          termine di 5 giorni, verifica l'eventuale disponibilita' di
          lavoratori   nazionali,   comunitari   o    extracomunitari
          regolarmente  iscritti  nelle  liste  di  collocamento   o,
          comunque, censiti come disoccupati in cerca di  occupazione
          a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si  applicano  le
          disposizioni di cui agli articoli 30-quinquies, comma  2  e
          30-sexies. I termini ivi previsti sono ridotti della meta'. 
              1-ter. In caso di certificazione negativa pervenuta dal
          Centro per l'impiego o di espressa conferma della richiesta
          di nullaosta o, comunque, nel caso di decorso di 10  giorni
          senza alcun riscontro da parte del Centro per l'impiego, lo
          Sportello unico da' ulteriore corso alla procedura. 
              2. Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori  stranieri
          che hanno fatto rientro nello  Stato  di  provenienza  alla
          scadenza  del  permesso  di  soggiorno  rilasciato   l'anno
          precedente  per  lavoro   stagionale   hanno   diritto   di
          precedenza presso lo stesso datore di lavoro o  nell'ambito
          delle  medesime   richieste   cumulative,   nonche'   nelle
          richieste  senza  indicazione   nominativa,   rispetto   ai
          lavoratori  stranieri  che  non  si  trovano  nelle  stesse
          condizioni. 
              3.  Per  le  attivita'  stagionali,  le  richieste   di
          autorizzazione al lavoro possono  essere  presentate  anche
          dalle  associazioni  di  categoria  per  conto   dei   loro
          associati. 
              4. La autorizzazione al lavoro stagionale a piu' datori
          di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero  per
          periodi di lavoro complessivamente compresi nella stazione,
          nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui
          all'articolo 24, comma 3,  del  testo  unico,  deve  essere
          unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa,
          presentata contestualmente, ed e' rilasciata a ciascuno  di
          essi.  Sono  ammesse  ulteriori  autorizzazioni   anche   a
          richiesta di datori di lavoro diversi, purche'  nell'ambito
          del periodo massimo previsto. 
              5. Ai fini  della  verifica  della  corrispondenza  del
          trattamento  retributivo  ed  assicurativo   offerto   allo
          straniero con  quello  previsto  dai  contratti  collettivi
          nazionali di categoria, lo Sportello unico si conforma alle
          convenzioni di cui all'articolo  24,  comma  5,  del  testo
          unico, eventualmente stipulate. 
              6. 
              7. I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello
          Stato  di  provenienza  alla  scadenza  del   permesso   di
          soggiorno   rilasciato   l'anno   precedente   per   lavoro
          stagionale, i quali sono autorizzati a  tornare  in  Italia
          per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai  quali
          sia offerto un contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
          determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di  cui
          all'articolo  29,  possono  richiedere  alla  questura   il
          rilascio  del   permesso   di   soggiorno,   osservate   le
          disposizioni dell'articolo 9 del presente  regolamento.  Il
          permesso di soggiorno e' rilasciato entro 20  giorni  dalla
          presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le
          condizioni  previste  dal  testo  unico  e   dal   presente
          articolo." 
              "Art.  38-bis.   (Permesso   pluriennale   per   lavoro
          stagionale). 
              1. Il datore di lavoro dello  straniero  che  si  trova
          nelle condizioni di cui all'articolo 5,  comma  3-ter,  del
          testo unico, puo' richiedere il rilascio del  nullaosta  al
          lavoro pluriennale in favore del  medesimo  lavoratore.  Lo
          Sportello unico, accertati i requisiti di cui  al  medesimo
          articolo, rilascia il nullaosta secondo le modalita' di cui
          all'articolo 38. 
              2.   Il   nullaosta   triennale   e'   rilasciato   con
          l'indicazione del  periodo  di  validita',  secondo  quanto
          previsto dall'articolo 5, comma 3-ter, del testo unico. 
              3.  Sulla  base  del  nullaosta  triennale  al   lavoro
          stagionale,  i  visti  di  ingresso   per   le   annualita'
          successive  alla   prima   sono   concessi   dall'autorita'
          consolare, previa esibizione della proposta di contratto di
          soggiorno per lavoro stagionale,  trasmessa  al  lavoratore
          interessato dal datore di lavoro, che provvede, altresi', a
          trasmetterne copia allo Sportello unico competente. Entro 8
          giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale,  il
          lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico  per
          sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro, secondo
          le  disposizioni  dell'articolo   35.   La   richiesta   di
          assunzione, per le annualita' successive alla  prima,  puo'
          essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso  dal
          datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale  al
          lavoro stagionale. 
              4. Il rilascio dei nullaosta  pluriennali  avviene  nei
          limiti delle quote di ingresso  per  lavoro  stagionale.  I
          nullaosta  pluriennali  e  la  rispettiva  loro  estensione
          temporale   annuale   sono   considerati   in    sede    di
          determinazione dei flussi relativi agli anni  successivi  a
          quello di rilascio.". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  3,  comma  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative
          e    regolamentari    in    materia    di    documentazione
          amministrativa", come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3. (Soggetti) 
              1. (Omissis). 
              2. I cittadini di  Stati  non  appartenenti  all'Unione
          regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare  le
          dichiarazioni sostitutive di cui  agli  articoli  46  e  47
          limitatamente agli stati,  alle  qualita'  personali  e  ai
          fatti certificabili o  attestabili  da  parte  di  soggetti
          pubblici italiani.". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.
          394, recante "Regolamento recante norme di  attuazione  del
          testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          a norma dell'articolo 1, comma  6,  del  D.Lgs.  25  luglio
          1998, n. 286", come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2. (Rapporti con la pubblica amministrazione) 
              1. I cittadini stranieri regolarmente  soggiornanti  in
          Italia possono utilizzare le dichiarazioni  sostitutive  di
          cui  all'articolo  46  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  limitatamente  agli
          stati,  fatti  e   qualita'   personali   certificabili   o
          attestabili  da  parte  di  soggetti  pubblici  o   privati
          italiani.". 

        
      
          
Sezione II

Semplificazione in materia di lavoro

                               Art. 18 
 
 
Semplificazione  in  materia  di   assunzioni   e   di   collocamento
                            obbligatorio 
 
  1.  All'articolo  9-bis,  comma  2,  terzo  periodo,  ((   del   ))
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le  parole:  «Nel  settore
turistico» sono inserite le seguenti: «e dei pubblici esercizi». 
  (( 1-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996,  n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.
608, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis e'  inserito  il
seguente: 
  «2-ter. In caso di assunzione contestuale  di  due  o  piu'  operai
agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di  lavoro,
l'obbligo  di  cui  al  comma  2   e'   assolto   mediante   un'unica
comunicazione contenente le generalita' del datore di  lavoro  e  dei
lavoratori, la data di inizio e di cessazione della  prestazione,  le
giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale». )) 
  2. (( All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «La
comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata  al  centro  per
l'impiego entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di
lavoro». )) 
  3. All'articolo 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  10
ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche: 
  (( a) al comma 1, le parole: «al competente  servizio  provinciale»
sono sostituite dalle  seguenti:  «al  servizio  provinciale  per  il
collocamento mirato competente sul territorio dove si trova  la  sede
legale dell'impresa »; 
  b) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «In  caso
di  unita'  produttive  ubicate  in  piu'  province,  l'ufficio   del
collocamento mirato competente sul territorio dove si trova  la  sede
legale dell'impresa  provvede  ad  istruire  la  pratica  e  provvede
d'ufficio alla comunicazione dovuta ai  servizi  provinciali  per  il
collocamento competenti sui territori dove  sono  ubicate  le  unita'
produttive dell'impresa procedente»; 
  c) al comma 3, primo periodo, le parole: «al  servizio  provinciale
competente» sono sostituite dalle seguenti: «al servizio  provinciale
per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la
sede legale dell'impresa ». )) 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si   riporta   il   testo   dell'articolo   9-bis   del
          decreto-legge 1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  novembre  1996,  n.  608,
          recante  "Disposizioni  urgenti  in   materia   di   lavori
          socialmente utili, di interventi a sostegno del  reddito  e
          nel settore previdenziale", come modificato dalla  presente
          legge, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 9-bis. (Disposizioni in materia di collocamento) 
              1. 
              2. In caso di  instaurazione  del  rapporto  di  lavoro
          subordinato e di lavoro  autonomo  in  forma  coordinata  e
          continuativa, anche nella modalita' a  progetto,  di  socio
          lavoratore di cooperativa e di associato in  partecipazione
          con apporto lavorativo, i datori  di  lavoro  privati,  ivi
          compresi quelli agricoli, e  gli  enti  pubblici  economici
          sono tenuti a darne comunicazione  al  Servizio  competente
          nel cui ambito territoriale e' ubicata la  sede  di  lavoro
          entro il giorno antecedente a quello di  instaurazione  dei
          relativi  rapporti,  mediante  documentazione  avente  data
          certa di trasmissione. La  comunicazione  deve  indicare  i
          dati anagrafici del lavoratore, la data di  assunzione,  la
          data di cessazione qualora il  rapporto  non  sia  a  tempo
          indeterminato,  la  tipologia  contrattuale,  la  qualifica
          professionale  e  il  trattamento  economico  e   normativo
          applicato. Nel settore turistico e dei pubblici esercizi il
          datore di lavoro che non sia in possesso di uno o piu' dati
          anagrafici  inerenti  al  lavoratore  puo'   integrare   la
          comunicazione entro il terzo  giorno  successivo  a  quello
          dell'instaurazione del rapporto di  lavoro,  purche'  dalla
          comunicazione    preventiva    risultino     in     maniera
          inequivocabile     la     tipologia     contrattuale      e
          l'identificazione del prestatore  di  lavoro.  La  medesima
          procedura  si  applica  ai  tirocini  di  formazione  e  di
          orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza  lavorativa
          ad essi assimilata. Le Agenzie di  lavoro  autorizzate  dal
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute
          a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
          alla data di assunzione, al  Servizio  competente  nel  cui
          ambito territoriale e'  ubicata  la  loro  sede  operativa,
          l'assunzione, la proroga e  la  cessazione  dei  lavoratori
          temporanei  assunti  nel  mese  precedente.  Le   pubbliche
          amministrazioni  sono  tenute  a   comunicare,   entro   il
          ventesimo  giorno  del  mese  successivo   alla   data   di
          assunzione, di proroga, di trasformazione e di  cessazione,
          al servizio  competente  nel  cui  ambito  territoriale  e'
          ubicata la sede di lavoro,  l'assunzione,  la  proroga,  la
          trasformazione e  la  cessazione  dei  rapporti  di  lavoro
          relativi al mese precedente. 
              2-bis.  In  caso  di  urgenza  connessa   ad   esigenze
          produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo'  essere
          effettuata  entro  cinque  giorni  dall'instaurazione   del
          rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di  comunicare
          entro  il  giorno  antecedente  al   Servizio   competente,
          mediante comunicazione avente data certa  di  trasmissione,
          la data di inizio della  prestazione,  le  generalita'  del
          lavoratore e del datore di lavoro. 
              2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o  piu'
          operai agricoli a tempo determinato da parte  del  medesimo
          datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma  2  e'  assolto
          mediante un'unica comunicazione contenente  le  generalita'
          del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio  e
          di cessazione della  prestazione,  le  giornate  di  lavoro
          presunte e l'inquadramento contrattuale. 
              3 
              4. 
              5. 
              6. Il datore di lavoro ha  facolta'  di  effettuare  le
          dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti
          per il tramite dei soggetti di  cui  all'articolo  1  della
          legge 11 gennaio  1979,  n.  12,  e  degli  altri  soggetti
          abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione
          e all'amministrazione del personale dipendente del  settore
          agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei  datori  di
          lavoro alla quale egli aderisca o conferisca  mandato.  Nei
          confronti di quest'ultima  puo'  altresi'  esercitare,  con
          riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la
          facolta' di cui  all'articolo  5,  comma  1,  della  citata
          legge.    Nei    confronti    del    soggetto    incaricato
          dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova
          applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5. 
              7. 
              8. 
              9. Per far fronte ai maggiori  impegni  in  materia  di
          ispezione e di servizi all'impiego derivanti  dal  presente
          decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          organizza corsi di riqualificazione  professionale  per  il
          personale   interessato,   finalizzati   allo   svolgimento
          dell'attivita'  di  vigilanza  e  di  ispezione.  Per  tali
          finalita' e' autorizzata la spesa di lire 500  milioni  per
          l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per  ciascuno  degli  anni
          1996, 1997 e 1998. Al  relativo  onere,  comprensivo  delle
          spese di missione per  tutto  il  personale,  di  qualsiasi
          livello coinvolto nell'attivita' formativa  si  provvede  a
          carico del Fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
          decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
              10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da  ultimo,
          dell'articolo 1, comma 13,  del  decreto-legge  1°  ottobre
          1996, n. 511, conservano efficacia. 
              11.  Salvo  diversa  determinazione  della  commissione
          regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a
          singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
          presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche  sono
          individuati tra i soggetti  che  si  presentano  presso  le
          sezioni   circoscrizionali   per   l'impiego   nel   giorno
          prefissato per  l'avviamento.  A  tale  scopo  gli  uffici,
          attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
          diffusione  alle  richieste  pervenute,  da  evadere  entro
          quindici  giorni.  All'individuazione  dei  lavoratori   da
          avviare si  perviene  secondo  l'ordine  di  punteggio  con
          precedenza per coloro che  risultino  gia'  inseriti  nelle
          graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28  febbraio
          1987, n. 56 . 
              12. Ai fini della formazione delle graduatorie  di  cui
          al comma 11 si tiene conto  dell'anzianita'  di  iscrizione
          nelle liste nel limite  massimo  di  sessanta  mesi,  salvo
          diversa  deliberazione  delle  commissioni  regionali   per
          l'impiego le quali possono anche  rideterminare,  ai  sensi
          dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n.
          56 , l'incidenza, sulle  graduatorie,  degli  elementi  che
          concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti  generali
          assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego
          valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni
          modificative del decreto del Presidente della Repubblica  9
          maggio 1994, n. 487 , capo III, contemplate dal comma 13. 
              13. Nel rispetto di quanto  previsto  dall'articolo  2,
          comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , al fine  di
          realizzare una piu'  efficiente  azione  amministrativa  in
          materia  di   collocamento,   sono   dettate   disposizioni
          modificative delle norme del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 18 aprile 1994, n. 345 , intese a semplificare e
          razionalizzare i  procedimenti  amministrativi  concernenti
          gli esoneri parziali, le compensazioni  territoriali  e  le
          denunce dei datori di lavoro, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , capi III e  IV,  e
          del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
          n.  346  .  Il  relativo  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica e' emanato, entro centottanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto, su proposta  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con il Ministro per la funzione pubblica e, per la  materia
          disciplinata  dal  citato  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 346 del 1994 ,  anche  con  il  concerto  del
          Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata  in
          vigore del decreto e comunque per un periodo non  superiore
          a centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto rimane  sospesa  l'efficacia  delle  norme
          recate dal citato decreto n. 345 del 1994 , n. 346 del 1994
          e del D.P.R. n. 487 del 1994 , capo IV e l'allegata tabella
          dei criteri per la formazione delle graduatorie. 
              14. 
              15.  Contro  i  provvedimenti  adottati  dagli   uffici
          provinciali del  lavoro  e  della  massima  occupazione  in
          materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro
          in favore dei cittadini extracomunitari, nonche'  contro  i
          provvedimenti adottati dagli  ispettorati  provinciali  del
          lavoro in materia di rilascio dei  libretti  di  lavoro  in
          favore della medesima categoria di lavoratori,  e'  ammesso
          ricorso, entro il termine di trenta giorni  dalla  data  di
          ricevimento del provvedimento  impugnato,  rispettivamente,
          al direttore dell'ufficio  regionale  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione  e   al   direttore   dell'ispettorato
          regionale  del  lavoro,  competenti  per  territorio,   che
          decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso  i
          predetti provvedimenti, pendenti alla data  del  14  giugno
          1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  10,  comma  3,  del
          decreto legislativo  6  settembre  2001,  n.  368,  recante
          "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo
          quadro sul lavoro a tempo determinato concluso  dall'UNICE,
          dal CEEP e dal CES", come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 10. (Esclusioni e discipline specifiche) 
              Da 1 a 2. (Omissis). 
              3. Nei settori del turismo e dei pubblici  esercizi  e'
          ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione
          di speciali servizi di durata non superiore a  tre  giorni,
          determinata  dai  contratti  collettivi  stipulati  con   i
          sindacati locali o nazionali aderenti  alle  confederazioni
          maggiormente  rappresentative  sul  piano   nazionale.   La
          comunicazione dell'assunzione  deve  essere  effettuata  al
          centro  per   l'impiego   entro   il   giorno   antecedente
          l'instaurazione del rapporto di lavoro. Tali rapporti  sono
          esclusi dal campo  di  applicazione  del  presente  decreto
          legislativo.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  4  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  10  ottobre  2000,  n.  333,
          recante "Regolamento di esecuzione della L. 12 marzo  1999,
          n.  68,  recante  norme  per  il  diritto  al  lavoro   dei
          disabili", come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 4. (Sospensione degli obblighi) 
              1.  Ai  fini  della   fruizione   dell'istituto   della
          sospensione   dagli   obblighi   di   assunzione   di   cui
          all'articolo 3, comma 5, della citata legge n. 68 del 1999,
          il datore di lavoro privato presenta apposita comunicazione
          al  servizio  provinciale  per   il   collocamento   mirato
          competente sul territorio dove  si  trova  la  sede  legale
          dell'impresa  ovvero  al  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali in caso di unita' produttive  ubicate  in
          piu'  province,  corredata  da  documentazione   idonea   a
          dimostrare la sussistenza di una delle condizioni di cui al
          citato  comma  5,  allegando  il   relativo   provvedimento
          amministrativo che riconosce tale condizione.  In  caso  di
          unita' produttive ubicate in piu' province,  l'ufficio  del
          collocamento mirato competente sul territorio dove si trova
          la sede legale dell'impresa provvede ad istruire la pratica
          e provvede d'ufficio alla comunicazione dovuta  ai  servizi
          provinciali per il collocamento  competenti  sui  territori
          dove  sono  ubicate  le  unita'   produttive   dell'impresa
          procedente. 
              2. La sospensione opera per un periodo pari alla durata
          dei trattamenti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge
          n. 68 del 1999, e  cessa  contestualmente  al  termine  del
          trattamento che giustifica la sospensione stessa. Entro  60
          giorni da tale data, il datore di lavoro di cui al comma  1
          presenta la  richiesta  di  avviamento  dei  lavoratori  da
          assumere ai sensi dell'articolo 9, comma  1,  della  citata
          legge n. 68 del 1999. 
              3. In  attesa  dell'emanazione  del  provvedimento  che
          ammette  l'impresa  ad   uno   dei   trattamenti   di   cui
          all'articolo 3, comma 5, della legge n.  68  del  1999,  il
          datore di lavoro interessato presenta domanda  al  servizio
          provinciale  per  il  collocamento  mirato  competente  sul
          territorio dove si trova la sede legale dell'impresa ovvero
          al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  ai  fini
          della  concessione  della  sospensione   temporanea   degli
          obblighi. Il servizio  ovvero  il  Ministero,  valutata  la
          situazione dell'impresa, puo' concedere la sospensione  con
          provvedimento  di  autorizzazione  per   un   periodo   non
          superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta. 
              4.  La   sospensione   degli   obblighi   occupazionali
          riconosciuta ai sensi del presente articolo puo' riguardare
          anche i lavoratori di cui all'articolo 18, comma  2,  della
          legge n. 68 del 1999.". 

        
      
          
Sezione II

Semplificazione in materia di lavoro

                               Art. 19 
 
 
        Semplificazione in materia di libro unico del lavoro 
 
  1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, dopo il primo periodo, (( e' inserito il seguente )):  «Ai  fini
del primo periodo, la nozione di omessa  registrazione  si  riferisce
alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun  singolo  dato
di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione
si riferisce alle scritturazioni dei dati di  cui  ai  commi  1  e  2
diverse  rispetto  alla  qualita'  o  quantita'   della   prestazione
lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.». 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'articolo  39,  comma  7,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  recante
          "Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria",  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 39. (Adempimenti di natura formale nella gestione
          dei rapporti di lavoro) 
              Da 1 a 6. (Omissis). 
              7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa
          o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che
          determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali
          o  fiscali   e'   punita   con   la   sanzione   pecuniaria
          amministrativa da 150 a 1500 euro e  se  la  violazione  si
          riferisce a piu' di dieci lavoratori la sanzione va da  500
          a 3000 euro. Ai fini  del  primo  periodo,  la  nozione  di
          omessa   registrazione   si   riferisce   alle    scritture
          complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui
          manchi  la  registrazione  e   la   nozione   di   infedele
          registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati  di
          cui ai commi  1  e  2  diverse  rispetto  alla  qualita'  o
          quantita' della prestazione lavorativa effettivamente  resa
          o  alle  somme  effettivamente   erogate.   La   violazione
          dell'obbligo di cui al comma 3 e' punita  con  la  sanzione
          pecuniaria  amministrativa  da  100  a  600  euro,  se   la
          violazione si riferisce  a  piu'  di  dieci  lavoratori  la
          sanzione va da 150 a 1500 euro.  La  mancata  conservazione
          per il termine previsto dal decreto di cui al  comma  4  e'
          punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da  100  a
          600 euro. Alla contestazione delle sanzioni  amministrative
          di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza
          che  effettuano  accertamenti  in  materia  di   lavoro   e
          previdenza. Autorita' competente a ricevere il rapporto  ai
          sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689
          e' la Direzione  provinciale  del  lavoro  territorialmente
          competente." 

        
      
          
Sezione III

Semplificazioni in materia di appalti pubblici

                               Art. 20 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
 
   1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
  «Art. 6-bis. (Banca dati nazionale dei contratti  pubblici).  -  1.
Dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante  il  possesso  dei
requisiti   di   carattere   generale,    tecnico-organizzativo    ed
economico-finanziario   per   la   partecipazione   alle    procedure
disciplinate dal presente Codice e' acquisita presso  la  Banca  dati
nazionale  dei  contratti  pubblici,  istituita  presso   l'Autorita'
dall'articolo 62-bis del (( codice dell'amministrazione digitale,  di
cui al )) decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale  fanno
parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente codice. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Autorita'  stabilisce  con
propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare
e la valutazione delle offerte in relazione ai quali e'  obbligatoria
l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonche' i termini
e  le  regole  tecniche  per  l'acquisizione,  l'aggiornamento  e  la
consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati. 
  3. Le stazioni appaltanti e gli enti  aggiudicatori  verificano  il
possesso dei requisiti di cui al comma 1  esclusivamente  tramite  la
Banca dati nazionale dei contratti pubblici.  Ove  la  disciplina  di
gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico
organizzativi diversi da quelli di cui e' prevista l'inclusione nella
Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso  di  tali  requisiti  e'
verificato dalle stazioni appaltanti  mediante  l'applicazione  delle
disposizioni previste dal presente codice e dal  regolamento  di  cui
all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti. 
  4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e
la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti
a metterli a disposizione dell'Autorita' entro i termini e secondo le
modalita' previste dalla stessa Autorita'. Con le medesime modalita',
gli operatori economici sono tenuti altresi' ad integrare i  dati  di
cui al comma 1, contenuti nella Banca dati  nazionale  dei  contratti
pubblici. 
  5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti  e  gli
enti aggiudicatori verificano il possesso dei  requisiti  secondo  le
modalita' previste dalla normativa vigente. 
  6. Per i dati scambiati a fini  istituzionali  con  la  banca  dati
unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita  dall'articolo  13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si  applica  l'articolo  6,
comma 10, del presente decreto.»; 
  b) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 1, dopo le parole: «spese dello sponsor» sono  inserite
le seguenti: «per importi superiori a quarantamila euro»; 
  2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis.  Ai  contratti
di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad  oggetto
beni culturali si applicano altresi'  le  disposizioni  dell'articolo
199-bis del presente codice.»; 
  c) all'articolo 27, comma 1, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «L'affidamento  dei  contratti  di  finanziamento,  comunque
stipulati,  dai   concessionari   di   lavori   pubblici   che   sono
amministrazioni  aggiudicatrici  o  enti  aggiudicatori  avviene  nel
rispetto dei  principi  di  cui  al  presente  comma  e  deve  essere
preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti.»; 
  d) all'articolo 38, comma 1-ter, le parole: «per un periodo  di  un
anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un anno»; 
  e)  all'articolo  42,  al  comma  3-bis,   le   parole:   «prevista
dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui all'articolo 6-bis del presente Codice»; 
  f) all'articolo 48, comma 1,  le  parole:  «prevista  dall'articolo
62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti:  «di
cui all'articolo 6-bis del presente Codice»; 
  g)  all'articolo  189,  comma  3,  nono  periodo,  le  parole:   «i
certificati  sono  redatti  in  conformita'   al   modello   di   cui
all'allegato XXII» sono sostituite  dalle  seguenti:  «i  certificati
sono redatti in conformita' ai modelli definiti dal regolamento.»; 
  h) dopo l'articolo 199, e' inserito il seguente: 
  «Art. 199-bis. (Disciplina delle  procedure  per  la  selezione  di
sponsor). - 1. Al fine di assicurare  il  rispetto  dei  principi  di
economicita',  efficacia,  imparzialita',  parita'  di   trattamento,
trasparenza,   proporzionalita',   di   cui   all'articolo   27,   le
amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione  degli
interventi  relativi  ai  beni  culturali  integrano   il   programma
triennale dei lavori di cui all'articolo 128 con un apposito allegato
che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione  ai  quali
intendono ricercare sponsor per il finanziamento o  la  realizzazione
degli interventi. A tal fine  provvedono  a  predisporre  i  relativi
studi di fattibilita', anche semplificati, o i progetti  preliminari.
In tale allegato possono essere altresi' inseriti gli interventi  per
i quali siano pervenute dichiarazioni  spontanee  di  interesse  alla
sponsorizzazione. La ricerca dello  sponsor  avviene  mediante  bando
pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per
almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione e' dato avviso su almeno
due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' per contratti di importo
superiore  alle  soglie  di  cui  all'articolo  28,  nella   Gazzetta
Ufficiale  dell'Unione  europea.  L'avviso  contiene   una   sommaria
descrizione di ciascun intervento, con l'indicazione  del  valore  di
massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte  in
aumento sull'importo del finanziamento minimo  indicato.  Nell'avviso
e' altresi' specificato se si intende acquisire una  sponsorizzazione
di  puro  finanziamento,  anche  mediante  accollo,  da  parte  dello
sponsor,  delle   obbligazioni   di   pagamento   dei   corrispettivi
dell'appalto dovuti dall'amministrazione, ovvero una sponsorizzazione
tecnica,  consistente  in  una  forma  di  partenariato  estesa  alla
progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a
cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di  sponsorizzazione
tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione  delle
offerte. Nel bando e  negli  avvisi  e'  stabilito  il  termine,  non
inferiore a sessanta giorni, entro il quale  i  soggetti  interessati
possono far pervenire offerte  impegnative  di  sponsorizzazione.  Le
offerte pervenute sono  esaminate  direttamente  dall'amministrazione
aggiudicatrice o, in caso di interventi  il  cui  valore  stimato  al
netto dell'imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione  di
euro e nei casi di particolare complessita', mediante una commissione
giudicatrice. L'amministrazione  procede  a  stilare  la  graduatoria
delle  offerte  e  puo'  indire  una  successiva   fase   finalizzata
all'acquisizione di ulteriori  offerte  migliorative,  stabilendo  il
termine ultimo per i rilanci. L'amministrazione procede, quindi, alla
stipula del contratto di sponsorizzazione  con  il  soggetto  che  ha
offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione  pura,
o ha proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore, in  caso  di
sponsorizzazione tecnica. 
  2. Nel caso in cui non sia  stata  presentata  nessuna  offerta,  o
nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano
irregolari ovvero inammissibili, in  ordine  a  quanto  disposto  dal
presente codice in relazione ai requisiti  degli  offerenti  e  delle
offerte,  o  non  siano  rispondenti  ai  requisiti   formali   della
procedura, la stazione appaltante  puo',  nei  successivi  sei  mesi,
ricercare di propria iniziativa  lo  sponsor  con  cui  negoziare  il
contratto  di  sponsorizzazione,  ferme  restando  la  natura  e   le
condizioni   essenziali    delle    prestazioni    richieste    nella
sollecitazione pubblica. I progetti per i quali  non  sono  pervenute
offerte utili,  ai  sensi  del  precedente  periodo,  possono  essere
nuovamente  pubblicati  nell'allegato  del  programma  triennale  dei
lavori dell'anno successivo. 
  3. Restano fermi i presupposti  e  i  requisiti  di  compatibilita'
stabiliti dall'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
n. 42,  e  successive  modificazioni,  recante  il  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, nonche' i requisiti di  partecipazione  di
ordine generale  dei  partecipanti  stabiliti  nell'articolo  38  del
presente codice, nonche', per i soggetti incaricati  di  tutta  o  di
parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di  idoneita'
professionale, di qualificazione per  eseguire  lavori  pubblici,  di
capacita'  economica  e  finanziaria,  tecnica  e  professionale  dei
fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41
e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo 201
del presente codice.». 
  2. In materia di contratti  di  sponsorizzazione,  resta  fermo  il
disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31  marzo  2011,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011,  n.
75. 
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5  ottobre  2010,  n.
207, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 73, comma 3, alinea, ((  dopo  le  parole  )):  «In
aggiunta alla sanzione pecuniaria,» sono inserite  le  seguenti:  «in
caso  di  violazioni   commesse,   secondo   valutazione   da   parte
dell'Autorita', con dolo o colpa grave,»; 
  b) l'articolo 84 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 84. (Criteri di accertamento  e  di  valutazione  dei  lavori
eseguiti all'estero). -  1.  Per  i  lavori  eseguiti  all'estero  da
imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la
certificazione di esecuzione dei lavori, corredata  dalla  copia  del
contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove
emesso, dal certificato di collaudo. 
  2. La certificazione e' rilasciata, su richiesta  dell'interessato,
da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero  degli  affari
esteri, con spese a carico  del  medesimo  interessato  ((;  da  essa
risultano )) i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il  loro
ammontare,  i  tempi  di  esecuzione,  indicazioni   utili   relative
all'incidenza  dei  subappalti  per  ciascuna  categoria  nonche'  la
dichiarazione che i lavori sono stati  eseguiti  regolarmente  e  con
buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato  con  le
indicazioni necessarie per la  completa  individuazione  dell'impresa
subappaltatrice, del periodo di  esecuzione  e  della  categoria  dei
lavori eseguiti. La  certificazione  e'  rilasciata  secondo  modelli
semplificati, individuati dall'Autorita', sentito  il  Ministero  per
gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed e'  soggetta,  ove
necessario, a  legalizzazione  da  parte  delle  autorita'  consolari
italiane all'estero. 
  3.  Per  i  soli  lavori  subappaltati  ad  imprese   italiane,   i
subappaltatori,  ai  fini  del  conseguimento  della  qualificazione,
possono utilizzare il certificato rilasciato  all'esecutore  italiano
ai  sensi  del  comma  2  e,  qualora   non   sia   stato   richiesto
dall'esecutore, il certificato puo' essere richiesto direttamente dal
subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma. 
  4. La certificazione e' prodotta in lingua italiana ovvero,  se  in
lingua  diversa  dall'italiano,  e'  corredata  da   una   traduzione
certificata   conforme   in   lingua   italiana   rilasciata    dalla
rappresentanza diplomatica  o  consolare  ovvero  una  traduzione  in
lingua italiana eseguita da un  traduttore  ufficiale.  Il  consolato
italiano all'estero,  una  volta  conseguita  la  certificazione,  la
trasmette alla competente  struttura  centrale  del  Ministero  degli
affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di
cui all'articolo 8, con le modalita' stabilite dall'Autorita' secondo
i modelli semplificati sopra citati. 
  5. Qualora l'interessato abbia ultimato i  lavori  e  non  disponga
piu'  di  propria  rappresentanza  nel  Paese  di  esecuzione  o   la
rappresentanza non sia in  grado  di  svolgere  a  pieno  le  proprie
funzioni a causa di palesi difficolta' nel medesimo Paese, puo'  fare
riferimento alla struttura  competente  del  Ministero  degli  affari
esteri.». 
  4. A quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto legislativo n.
163 del 2006, introdotto  dal  comma  1,  lettera  a),  del  presente
articolo, le amministrazioni provvedono con le  risorse  finanziarie,
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  62-bis  del  decreto
          legislativo  7  marzo  2005,   n.   82,   recante   "Codice
          dell'amministrazione digitale": 
              "Art.  62-bis.  (Banca  dati  nazionale  dei  contratti
          pubblici) 
              1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi
          derivanti  dagli   obblighi   informativi   ed   assicurare
          l'efficacia, la trasparenza e il controllo in  tempo  reale
          dell'azione amministrativa per  l'allocazione  della  spesa
          pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine  del
          rispetto  della  legalita'  e  del  corretto  agire   della
          pubblica   amministrazione   e   prevenire   fenomeni    di
          corruzione,  si  utilizza  la  "Banca  dati  nazionale  dei
          contratti pubblici" (BDNCP) istituita,  presso  l'Autorita'
          per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi
          e forniture,  della  quale  fanno  parte  i  dati  previsti
          dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
          163,  e  disciplinata,  ai  sensi  del   medesimo   decreto
          legislativo, dal relativo regolamento attuativo.". 
              Si riporta il testo degli articoli 5, 6, comma  10,  7,
          26, 27, 28, 38, 39, 40, 41, 42,  48,  comma  1,  128,  189,
          comma 3, 201, del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.
          163, recante "Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
          lavori, servizi e forniture in attuazione  delle  direttive
          2004/17/CE e 2004/18/CE", come  modificati  dalla  presente
          legge:: 
              "Art. 5. (Regolamento e capitolati) 
              1.  Lo  Stato  detta  con  regolamento  la   disciplina
          esecutiva e attuativa del presente codice in  relazione  ai
          contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  di
          amministrazioni  ed  enti  statali  e,  limitatamente  agli
          aspetti di cui all'articolo 4, comma  3,  in  relazione  ai
          contratti  di  ogni  altra   amministrazione   o   soggetto
          equiparato. 
              2. Il regolamento indica quali disposizioni,  esecutive
          o   attuative   di   disposizioni   rientranti   ai   sensi
          dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale
          esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e  province
          autonome. 
              3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto  al
          regolamento per i contratti del Ministero della difesa,  il
          regolamento di cui al comma 1 e' adottato con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di  Stato,  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400. 
              4. Il regolamento e' adottato su proposta del  Ministro
          delle infrastrutture, di  concerto  con  i  Ministri  delle
          politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni  culturali
          e ambientali, delle attivita' produttive,  dell'economia  e
          delle finanze, sentiti i  Ministri  interessati,  e  previo
          parere del Consiglio superiore dei lavori  pubblici.  Sullo
          schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime  parere
          entro quarantacinque giorni  dalla  data  di  trasmissione,
          decorsi i quali il regolamento puo' essere emanato. Con  la
          procedura di cui al presente  comma  si  provvede  altresi'
          alle   successive   modificazioni   e   integrazioni    del
          regolamento. 
              5. Il regolamento, oltre alle materie per le  quali  e'
          di volta in volta  richiamato,  detta  le  disposizioni  di
          attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a: 
              a) programmazione dei lavori pubblici; 
              b) rapporti funzionali tra i  soggetti  che  concorrono
          alla  realizzazione  dei  lavori,  dei  servizi   e   delle
          forniture, e relative competenze; 
              c)  competenze  del  responsabile  del  procedimento  e
          sanzioni previste a suo carico; 
              d) progettazione dei lavori, servizi e  forniture,  con
          le annesse normative tecniche; 
              e) forme di pubblicita' e di conoscibilita' degli  atti
          procedimentali, nonche' procedure di accesso a tali atti; 
              f)  modalita'  di  istituzione  e  gestione  del   sito
          informatico presso l'Osservatorio; 
              g)  requisiti  soggettivi   compresa   la   regolarita'
          contributiva  attestata  dal  documento   unico,   di   cui
          all'articolo 2, comma 2,  del  decreto-legge  25  settembre
          2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualita',  nonche'
          qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri
          stabiliti dal  presente  codice,  anche  prevedendo  misure
          incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte  ad
          attenuare i costi della qualificazione  per  le  piccole  e
          medie imprese; 
              h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi
          gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione
          e di idee, gli affidamenti in economia, i  requisiti  e  le
          modalita' di funzionamento delle commissioni giudicatrici; 
              i)  direzione  dei  lavori,  servizi  e   forniture   e
          attivita' di supporto tecnico-amministrativo; 
              l) procedure di esame delle proposte di variante; 
              m)  ammontare  delle  penali,  secondo  l'importo   dei
          contratti e cause che  le  determinano,  nonche'  modalita'
          applicative; 
              n) quota subappaltabile dei  lavori  appartenenti  alla
          categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118; 
              o)  norme  riguardanti  le  attivita'  necessarie   per
          l'avvio dell'esecuzione dei  contratti,  e  le  sospensioni
          disposte dal direttore dell'esecuzione o  dal  responsabile
          del procedimento; 
              p) modalita' di corresponsione ai soggetti che eseguono
          il  contratto  di  acconti  in  relazione  allo  stato   di
          avanzamento della esecuzione; 
              q) tenuta dei documenti contabili; 
              r) intervento sostitutivo della stazione appaltante  in
          caso   di   inadempienza   retributiva    e    contributiva
          dell'appaltatore; 
              s)     collaudo     e     attivita'     di     supporto
          tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo
          semplificato  sulla  base  di  apposite  certificazioni  di
          qualita', le  ipotesi  di  collaudo  in  corso  d'opera,  i
          termini per il collaudo, le condizioni di  incompatibilita'
          dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i
          relativi compensi, i  requisiti  professionali  secondo  le
          caratteristiche dei lavori; 
              s-bis)  tutela  dei  diritti  dei  lavoratori,  secondo
          quanto gia'  previsto  ai  sensi  del  regolamento  recante
          capitolato  generale  di  appalto  dei   lavori   pubblici,
          approvato con decreto del Ministro dei lavori  pubblici  19
          aprile 2000, n. 145. 
              6. Per assicurare la compatibilita' con gli ordinamenti
          esteri delle procedure di  affidamento  ed  esecuzione  dei
          lavori, servizi e forniture, eseguiti  sul  territorio  dei
          rispettivi Stati esteri, nell'ambito  di  attuazione  della
          legge 26 febbraio 1987,  n.  49,  sulla  cooperazione  allo
          sviluppo, nonche' per lavori su immobili all'estero ad  uso
          dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri,  il
          regolamento, sentito  il  Ministero  degli  affari  esteri,
          tiene conto  della  specialita'  delle  condizioni  per  la
          realizzazione di  lavori,  servizi  e  forniture,  e  delle
          procedure  applicate  in   materia   dalle   organizzazioni
          internazionali e dalla Unione europea. 
              7. Le stazioni appaltanti possono adottare  capitolati,
          contenenti la  disciplina  di  dettaglio  e  tecnica  della
          generalita' dei propri contratti o di specifici  contratti,
          nel rispetto del presente codice e del regolamento  di  cui
          al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito
          costituiscono parte integrante del contratto. 
              8. Per gli  appalti  di  lavori  delle  amministrazioni
          aggiudicatrici statali e' adottato il capitolato  generale,
          con decreto del Ministro delle infrastrutture,  sentito  il
          parere del Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici,  nel
          rispetto del presente codice e del regolamento  di  cui  al
          comma  1.  Tale  capitolato,   menzionato   nel   bando   o
          nell'invito, costituisce parte integrante del contratto. 
              9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al
          comma 8 puo' essere richiamato nei bandi o negli inviti  da
          parte   delle    stazioni    appaltanti    diverse    dalle
          amministrazioni aggiudicatrici statali." 
              "Art.  6.(Autorita'  per  la  vigilanza  sui  contratti
          pubblici di lavori, servizi e forniture) 
              Da 1 a 9. (Omissis). 
              10.  Tutte  le  notizie,  le  informazioni  o  i   dati
          riguardanti gli operatori economici oggetto di  istruttoria
          da  parte   dell'Autorita'   sono   tutelati,   sino   alla
          conclusione  dell'istruttoria  medesima,  dal  segreto   di
          ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
          I  funzionari  dell'Autorita',  nell'esercizio  delle  loro
          funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati  dal
          segreto d'ufficio." 
              "Art. 7.(Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
          lavori, servizi e forniture) 
              1. Nell'ambito dell'Autorita' opera l'Osservatorio  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          composto da una sezione centrale  e  da  sezioni  regionali
          aventi sede presso le regioni e  le  province  autonome.  I
          modi e i  protocolli  della  articolazione  regionale  sono
          definiti  dall'Autorita'  di  concerto  con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano. 
              2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di
          valutazione e verifica degli investimenti pubblici  di  cui
          all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre
          1997, n. 430. 
              3. L'Osservatorio,  in  collaborazione  con  il  CNIPA,
          opera  mediante  procedure  informatiche,  sulla  base   di
          apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli
          analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del
          Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale  e  degli
          altri Ministeri  interessati,  dell'Istituto  nazionale  di
          statistica   (ISTAT),   dell'Istituto    nazionale    della
          previdenza  sociale  (INPS),  dell'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
          delle  regioni,  dell'Unione   province   d'Italia   (UPI),
          dell'Associazione nazionale comuni italiani  (ANCI),  delle
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          delle casse edili, della CONSIP. 
              4. La  sezione  centrale  dell'Osservatorio  si  avvale
          delle sezioni  regionali  competenti  per  territorio,  per
          l'acquisizione   delle   informazioni    necessarie    allo
          svolgimento dei seguenti compiti, oltre a  quelli  previsti
          da altre norme: 
              a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei  dati
          informativi concernenti i contratti pubblici  su  tutto  il
          territorio  nazionale  e,   in   particolare,   di   quelli
          concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni
          e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della
          mano d'opera e le relative norme di sicurezza,  i  costi  e
          gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi  di
          esecuzione e le modalita' di attuazione degli interventi, i
          ritardi e le disfunzioni; 
              b) determina annualmente costi standardizzati per  tipo
          di lavoro in  relazione  a  specifiche  aree  territoriali,
          facendone oggetto  di  una  specifica  pubblicazione  sulla
          Gazzetta Ufficiale; 
              c) determina annualmente costi standardizzati per  tipo
          di servizio e fornitura  in  relazione  a  specifiche  aree
          territoriali,   facendone   oggetto   di   una    specifica
          pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti  dall'ISTAT,  e
          tenendo conto dei parametri qualita' - prezzo di  cui  alle
          convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi  dell'articolo
          26, legge 23 dicembre 1999, n. 488; 
              d)  pubblica  annualmente  per  estremi   i   programmi
          triennali   dei   lavori   pubblici    predisposti    dalle
          amministrazioni  aggiudicatrici,   nonche'   l'elenco   dei
          contratti pubblici affidati (36); 
              e)  promuove  la  realizzazione  di   un   collegamento
          informatico con le  stazioni  appaltanti,  nonche'  con  le
          regioni, al fine di acquisire informazioni in  tempo  reale
          sui contratti pubblici; 
              f) garantisce l'accesso generalizzato,  anche  per  via
          informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni; 
              g)   adempie   agli   oneri   di   pubblicita'   e   di
          conoscibilita' richiesti dall'Autorita'; 
              h) favorisce la formazione di archivi  di  settore,  in
          particolare in materia contrattuale, e la  formulazione  di
          tipologie unitarie da mettere a disposizione  dei  soggetti
          interessati; 
              i) gestisce il proprio sito informatico; 
              l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di  cui
          all'articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per  i
          contratti  pubblici  di  lavori,  forniture  e  servizi  di
          rilevanza comunitaria) e di cui all'articolo 251 (contenuto
          del  prospetto  statistico  per  i  contratti  pubblici  di
          lavori, forniture e servizi nei  settori  di  gas,  energia
          termica, elettricita', acqua, trasporti,  servizi  postali,
          sfruttamento di area geografica). 
              5.   Al   fine   della   determinazione    dei    costi
          standardizzati di cui al  comma  4,  lettera  c),  l'ISTAT,
          avvalendosi, ove necessario,  delle  Camere  di  commercio,
          cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato
          dei   principali   beni   e   servizi    acquisiti    dalle
          amministrazioni    aggiudicatrici,     provvedendo     alla
          comparazione, su base statistica, tra  questi  ultimi  e  i
          prezzi di mercato. Gli elenchi  dei  prezzi  rilevati  sono
          pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno
          e il 31 dicembre. Per i  prodotti  e  servizi  informatici,
          laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione
          di  prezzi  di  mercato,  dette  rilevazioni  sono  operate
          dall'ISTAT  di  concerto  con  il  Centro   nazionale   per
          l'informatica nella  pubblica  amministrazione  di  cui  al
          decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 
              5-bis. Nella determinazione dei  costi  standardizzati,
          di cui al comma 4, lettere b) e  c),  si  tiene  conto  del
          costo del lavoro determinato dal  Ministero  del  lavoro  e
          della   previdenza   sociale,   secondo   quanto   previsto
          dall'articolo 87, comma 2, lettera g). 
              6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa
          con  quello  per  la   funzione   pubblica,   assicura   lo
          svolgimento delle attivita' di cui al  comma  5,  definendo
          modalita',   tempi   e   responsabilita'   per   la    loro
          realizzazione. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
          vigila  sul  rispetto  da   parte   delle   amministrazioni
          aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi  per
          la  rilevazione  dei  prezzi  corrisposti  e,  in  sede  di
          concerto per la presentazione al Parlamento del disegno  di
          legge recante il bilancio di previsione dello  Stato,  puo'
          proporre  riduzioni  da  apportare  agli  stanziamenti   di
          bilancio delle amministrazioni inadempienti. 
              7. In relazione alle attivita',  agli  aspetti  e  alle
          componenti  peculiari  dei  lavori,  servizi  e   forniture
          concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte
          seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  i
          compiti di cui alle lettere a), b) e c) del  comma  4  sono
          svolti  dalla  sezione   centrale   dell'Osservatorio,   su
          comunicazione del soprintendente per i  beni  ambientali  e
          architettonici avente sede nel  capoluogo  di  regione,  da
          effettuare  per  il   tramite   della   sezione   regionale
          dell'Osservatorio. 
              8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono
          tenuti a  comunicare  all'Osservatorio,  per  contratti  di
          importo superiore a 150.000 euro: 
              a) entro trenta giorni dalla  data  dell'aggiudicazione
          definitiva o di definizione della  procedura  negoziata,  i
          dati concernenti il contenuto dei  bandi,  dei  verbali  di
          gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione,  il
          nominativo dell'affidatario e del progettista; 
              b) limitatamente ai settori  ordinari,  entro  sessanta
          giorni dalla data del  loro  compimento  ed  effettuazione,
          l'inizio, gli stati  di  avanzamento  e  l'ultimazione  dei
          lavori, servizi, forniture, l'effettuazione  del  collaudo,
          l'importo finale. 
              Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non
          e' necessaria la comunicazione dell'emissione  degli  stati
          di  avanzamento.  Le  norme  del  presente  comma  non   si
          applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22,
          23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni  appaltanti  e  gli
          enti aggiudicatori trasmettono all'Autorita', entro  il  31
          gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero
          e i dati essenziali relativi  a  detti  contratti  affidati
          nell'anno  precedente.  Il  soggetto  che   ometta,   senza
          giustificato  motivo,  di  fornire  i  dati  richiesti   e'
          sottoposto, con provvedimento dell'Autorita', alla sanzione
          amministrativa del pagamento  di  una  somma  fino  a  euro
          25.822. La sanzione e' elevata fino a euro 51.545  se  sono
          forniti dati non veritieri. 
              9. I dati di cui al comma  8,  relativi  ai  lavori  di
          interesse   regionale,   provinciale   e   comunale,   sono
          comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che  li
          trasmettono alla sezione centrale. 
              10.  E'  istituito  il   casellario   informatico   dei
          contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture  presso
          l'Osservatorio.  Il  regolamento  di  cui  all'articolo   5
          disciplina il casellario informatico dei contratti pubblici
          di lavori, servizi e forniture,  nonche'  le  modalita'  di
          funzionamento del sito informatico  presso  l'Osservatorio,
          prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi  e
          gli estremi dei programmi non ancora  scaduti  e  per  atti
          scaduti,  stabilendo  altresi'  il   termine   massimo   di
          conservazione degli atti nell'archivio degli atti  scaduti,
          nonche' un archivio per la pubblicazione di massime  tratte
          da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali." 
              "Art. 26 (Contratti di sponsorizzazione) 
              1. Ai contratti di sponsorizzazione e  ai  contratti  a
          questi assimilabili, di cui siano parte  un'amministrazione
          aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che
          non sia  un'amministrazione  aggiudicatrice  o  altro  ente
          aggiudicatore,  aventi  ad  oggetto   i   lavori   di   cui
          all'allegato  I,  nonche'  gli  interventi  di  restauro  e
          manutenzione di beni mobili e delle superfici  decorate  di
          beni  architettonici  sottoposti  a  tutela  ai  sensi  del
          decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  ovvero  i
          servizi  di  cui  all'allegato  II,  ovvero  le   forniture
          disciplinate  dal  presente  codice,  quando  i  lavori,  i
          servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura  e
          a spese dello sponsor per importi superiori a  quarantamila
          euro, si applicano i principi del Trattato  per  la  scelta
          dello  sponsor  nonche'  le  disposizioni  in  materia   di
          requisiti  di  qualificazione  dei  progettisti   e   degli
          esecutori del contratto. 
              2.  L'amministrazione  aggiudicatrice  o   altro   ente
          aggiudicatore beneficiario delle  opere,  dei  lavori,  dei
          servizi,  delle  forniture,  impartisce   le   prescrizioni
          opportune  in  ordine  alla  progettazione,  nonche'   alla
          direzione ed esecuzione del contratto. 
              2-bis. Ai  contratti  di  sponsorizzazione  di  lavori,
          servizi e forniture aventi ad  oggetto  beni  culturali  si
          applicano altresi' le  disposizioni  dell'articolo  199-bis
          del presente codice". 
              "Art. 27. (Principi relativi ai contratti esclusi) 
              1.  L'affidamento  dei  contratti  pubblici  aventi  ad
          oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto  o  in
          parte, dall'ambito di applicazione oggettiva  del  presente
          codice, avviene nel rispetto dei principi di  economicita',
          efficacia,   imparzialita',   parita'    di    trattamento,
          trasparenza, proporzionalita'.  L'affidamento  deve  essere
          preceduto  da  invito  ad  almeno  cinque  concorrenti,  se
          compatibile con l'oggetto del  contratto.L'affidamento  dei
          contratti  di  finanziamento,   comunque   stipulati,   dai
          concessionari di lavori pubblici che  sono  amministrazioni
          aggiudicatrici o enti aggiudicatori  avviene  nel  rispetto
          dei principi  di  cui  al  presente  comma  e  deve  essere
          preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti. 
              2. Si applica altresi' l'articolo 2, commi 2, 3 e 4. 
              3. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se e'
          ammesso o meno il subappalto, e, in  caso  affermativo,  le
          relative    condizioni    di    ammissibilita'.    Se    le
          amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si
          applica l'articolo 118." 
              "Art. 28. (Importi delle soglie dei contratti  pubblici
          di rilevanza comunitaria) 
              1. Fatto salvo  quanto  previsto  per  gli  appalti  di
          forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per
          i contratti pubblici di  rilevanza  comunitaria  il  valore
          stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto  (i.v.a.)
          e' pari o superiore alle soglie seguenti: 
              a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di  forniture
          e di servizi diversi da quelli di cui  alla  lettera  b.2),
          aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici  che  sono
          autorita' governative centrali indicate nell'allegato IV; 
              b) 211.000 euro; 
              b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi
          aggiudicati  da  stazioni  appaltanti  diverse  da   quelle
          indicate nell'allegato IV; 
              b.2) per gli appalti pubblici di  servizi,  aggiudicati
          da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto
          servizi della categoria 8 dell'allegato II  A,  servizi  di
          telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A,  le
          cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC
          7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B; 
              c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici  e
          per le concessioni di lavori pubblici." 
              "Art. 38. (Requisiti di ordine generale) 
              1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure  di
          affidamento delle concessioni e degli  appalti  di  lavori,
          forniture e  servizi,  ne'  possono  essere  affidatari  di
          subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti  i
          soggetti: 
              a)  che  si  trovano  in  stato   di   fallimento,   di
          liquidazione coatta, di concordato preventivo,  o  nei  cui
          riguardi sia in corso un procedimento per la  dichiarazione
          di una di tali situazioni; 
              b) nei  cui  confronti  e'  pendente  procedimento  per
          l'applicazione di una delle misure di  prevenzione  di  cui
          all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423  o  di
          una delle cause ostative previste  dall'articolo  10  della
          legge 31 maggio 1965, n. 575;  l'esclusione  e  il  divieto
          operano  se  la  pendenza  del  procedimento  riguarda   il
          titolare o il direttore tecnico, se si  tratta  di  impresa
          individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta  di
          societa' in nome collettivo,  i  soci  accomandatari  o  il
          direttore tecnico se si tratta di societa'  in  accomandita
          semplice,  gli   amministratori   muniti   di   poteri   di
          rappresentanza o il direttore  tecnico  o  il  socio  unico
          persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in  caso  di
          societa' con meno di quattro soci, se si  tratta  di  altro
          tipo di societa'; 
              c) nei cui confronti e' stata pronunciata  sentenza  di
          condanna passata in giudicato, o emesso decreto  penale  di
          condanna  divenuto   irrevocabile,   oppure   sentenza   di
          applicazione   della   pena   su   richiesta,   ai    sensi
          dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
          gravi in danno dello Stato o della Comunita'  che  incidono
          sulla  moralita'  professionale;  e'  comunque   causa   di
          esclusione la condanna, con sentenza passata in  giudicato,
          per uno o piu' reati di partecipazione a  un'organizzazione
          criminale, corruzione, frode, riciclaggio,  quali  definiti
          dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo  1,
          direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano  se
          la sentenza o il decreto sono stati emessi  nei  confronti:
          del titolare o  del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di
          impresa individuale; dei soci o del direttore  tecnico,  se
          si  tratta  di  societa'  in  nome  collettivo;  dei   soci
          accomandatari o del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di
          societa'  in  accomandita  semplice;  degli  amministratori
          muniti di poteri di rappresentanza o del direttore  tecnico
          o del socio unico  persona  fisica,  ovvero  del  socio  di
          maggioranza in caso di societa' con meno di  quattro  soci,
          se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni
          caso l'esclusione e il divieto operano anche nei  confronti
          dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente  la
          data di pubblicazione del bando di gara, qualora  l'impresa
          non  dimostri  che  vi  sia  stata  completa  ed  effettiva
          dissociazione   della   condotta   penalmente   sanzionata;
          l'esclusione e il divieto in ogni caso non  operano  quando
          il  reato  e'  stato   depenalizzato   ovvero   quando   e'
          intervenuta la riabilitazione ovvero  quando  il  reato  e'
          stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
          revoca della condanna medesima; 
              d)  che  hanno  violato  il  divieto  di   intestazione
          fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
          n.  55;  l'esclusione  ha  durata  di  un  anno  decorrente
          dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
          disposta se la violazione non e' stata rimossa; 
              e) che  hanno  commesso  gravi  infrazioni  debitamente
          accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
          obbligo derivante dai rapporti di  lavoro,  risultanti  dai
          dati in possesso dell'Osservatorio; 
              f) che, secondo  motivata  valutazione  della  stazione
          appaltante, hanno  commesso  grave  negligenza  o  malafede
          nell'esecuzione delle prestazioni affidate  dalla  stazione
          appaltante che bandisce la gara; o che  hanno  commesso  un
          errore   grave   nell'esercizio   della   loro    attivita'
          professionale, accertato con qualsiasi mezzo  di  prova  da
          parte della stazione appaltante; 
              g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
          accertate, rispetto agli  obblighi  relativi  al  pagamento
          delle imposte e tasse, secondo la legislazione  italiana  o
          quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
              h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta
          l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo
          7, comma 10, per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o
          falsa documentazione in merito  a  requisiti  e  condizioni
          rilevanti per la partecipazione a procedure di gara  e  per
          l'affidamento dei subappalti; 
              i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
          accertate,   alle   norme   in   materia   di    contributi
          previdenziali  e  assistenziali,  secondo  la  legislazione
          italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
              l)  che  non  presentino  la  certificazione   di   cui
          all'articolo 17 della legg 12 marzo 1999, n. 68,  salvo  il
          disposto del comma 2; 
              m) nei cui confronti e'  stata  applicata  la  sanzione
          interdittiva di cui all'articolo 9, comma  2,  lettera  c),
          del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231  o  altra
          sanzione che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la
          pubblica   amministrazione   compresi    i    provvedimenti
          interdittivi di  cui  all'articolo  36-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
              m-bis) nei cui confronti, ai  sensi  dell'articolo  40,
          comma  9-quater,  risulta   l'iscrizione   nel   casellario
          informatico di cui  all'articolo  7,  comma  10,  per  aver
          presentato falsa dichiarazione o  falsa  documentazione  ai
          fini del rilascio dell'attestazione SOA. 
              m-ter) di  cui  alla  precedente  lettera  b)  che  pur
          essendo stati vittime dei reati  previsti  e  puniti  dagli
          articoli 317 e 629 del codice  penale  aggravati  ai  sensi
          dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,  n.  152,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,
          n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorita'
          giudiziaria,  salvo   che   ricorrano   i   casi   previsti
          dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981,
          n. 689.  La  circostanza  di  cui  al  primo  periodo  deve
          emergere dagli indizi a base della richiesta  di  rinvio  a
          giudizio formulata nei  confronti  dell'imputato  nell'anno
          antecedente alla pubblicazione  del  bando  e  deve  essere
          comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha
          omesso  la  predetta  denuncia,   dal   procuratore   della
          Repubblica procedente all'Autorita' di cui all'articolo  6,
          la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
          dell'Osservatorio; 
              m-quater)  che  si  trovino,  rispetto  ad   un   altro
          partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
          situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
          civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se  la
          situazione di controllo o  la  relazione  comporti  che  le
          offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
              1-bis. Le cause di  esclusione  previste  dal  presente
          articolo  non  si  applicano  alle   aziende   o   societa'
          sottoposte a sequestro o confisca  ai  sensi  dell'articolo
          12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,   n.   306,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575,  ed  affidate
          ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a
          quelle  riferite  al   periodo   precedente   al   predetto
          affidamento, o finanziario. 
              1-ter. In caso di presentazione di falsa  dichiarazione
          o falsa documentazione, nelle procedure  di  gara  e  negli
          affidamenti di subappalto, la stazione  appaltante  ne  da'
          segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano  state
          rese  con  dolo  o  colpa  grave  in  considerazione  della
          rilevanza o della gravita' dei fatti  oggetto  della  falsa
          dichiarazione    o    della    presentazione    di    falsa
          documentazione,   dispone   l'iscrizione   nel   casellario
          informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
          e dagli affidamenti di subappalto ai  sensi  del  comma  1,
          lettera h), fino ad un anno, decorso il quale  l'iscrizione
          e' cancellata e perde comunque efficacia. 
              2. Il candidato o il concorrente  attesta  il  possesso
          dei  requisiti  mediante   dichiarazione   sostitutiva   in
          conformita'  alle  previsioni   del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  in
          cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese
          quelle per le quali abbia beneficiato della  non  menzione.
          Ai fini del comma 1, lettera  c),  il  concorrente  non  e'
          tenuto ad indicare  nella  dichiarazione  le  condanne  per
          reati  depenalizzati  ovvero  dichiarati  estinti  dopo  la
          condanna stessa, ne' le condanne revocate, ne'  quelle  per
          le quali e' intervenuta  la  riabilitazione.  Ai  fini  del
          comma 1, lettera g), si intendono gravi le  violazioni  che
          comportano un omesso pagamento di imposte e  tasse  per  un
          importo superiore all'importo di cui  all'articolo  48-bis,
          commi  1  e  2-bis,  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.   602;   costituiscono
          violazioni  definitivamente   accertate   quelle   relative
          all'obbligo di pagamento di  debiti  per  imposte  e  tasse
          certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma  1,  lettera
          i), si intendono gravi le violazioni ostative  al  rilascio
          del documento unico  di  regolarita'  contributiva  di  cui
          all'articolo 2, comma 2,  del  decreto-legge  25  settembre
          2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui  all'articolo  47,
          comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il
          possesso degli stessi requisiti prescritti per il  rilascio
          del documento unico di regolarita'  contributiva.  Ai  fini
          del comma 1,  lettera  m-quater),  il  concorrente  allega,
          alternativamente: a) la dichiarazione di  non  trovarsi  in
          alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
          codice  civile  rispetto  ad  alcun  soggetto,  e  di  aver
          formulato l'offerta autonomamente; b) la  dichiarazione  di
          non essere a conoscenza della partecipazione alla  medesima
          procedura  di  soggetti  che  si   trovano,   rispetto   al
          concorrente, in una delle situazioni di  controllo  di  cui
          all'articolo 2359 del codice civile, e  di  aver  formulato
          l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione  di  essere  a
          conoscenza della partecipazione alla medesima procedura  di
          soggetti  che  si  trovano,  rispetto  al  concorrente,  in
          situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
          civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.  Nelle
          ipotesi di cui alle  lettere  a),  b)  e  c),  la  stazione
          appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le
          relative  offerte  sono  imputabili  ad  un  unico   centro
          decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica  e
          l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura  delle
          buste contenenti l'offerta economica. 
              3. Ai fini degli accertamenti relativi  alle  cause  di
          esclusione  di  cui  al  presente  articolo,   si   applica
          l'articolo 43, del decreto del Presidente della  Repubblica
          28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo,  per  l'affidatario,
          l'obbligo di presentare la  certificazione  di  regolarita'
          contributiva di cui all'articolo 2, del  decreto  legge  25
          settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22  novembre
          2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del  decreto
          legislativo  14  agosto   1996,   n.   494   e   successive
          modificazioni e integrazioni. In  sede  di  verifica  delle
          dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni  appaltanti
          chiedono al competente ufficio del  casellario  giudiziale,
          relativamente ai candidati o ai concorrenti, i  certificati
          del  casellario  giudiziale  di  cui  all'articolo  21  del
          decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2002,
          n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33,  comma  1,
          del medesimo decreto n. 313 del 2002. 
              4. Ai fini degli accertamenti relativi  alle  cause  di
          esclusione di cui al presente articolo,  nei  confronti  di
          candidati  o  concorrenti  non  stabiliti  in  Italia,   le
          stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o  ai
          concorrenti di fornire i necessari documenti  probatori,  e
          possono altresi' chiedere la cooperazione  delle  autorita'
          competenti. 
              5. Se nessun documento o certificato e'  rilasciato  da
          altro  Stato   dell'Unione   europea,   costituisce   prova
          sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli  Stati
          membri  in  cui  non  esiste  siffatta  dichiarazione,  una
          dichiarazione resa dall'interessato innanzi a  un'autorita'
          giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un
          organismo professionale qualificato a riceverla  del  Paese
          di origine o di provenienza." 
              "Art. 39. (Requisiti di idoneita' professionale) 
              1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o  di
          altro Stato membro  residenti  in  Italia,  possono  essere
          invitati a provare la loro iscrizione  nel  registro  della
          camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o
          nel   registro   delle    commissioni    provinciali    per
          l'artigianato, o presso i competenti ordini  professionali.
          Si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 3. 
              2. Se si tratta di un cittadino di altro  Stato  membro
          non residente in Italia, puo' essergli richiesto di provare
          la sua iscrizione, secondo le modalita' vigenti nello Stato
          di  residenza,  in  uno  dei   registri   professionali   o
          commerciali di  cui  all'allegato  XI  A  per  gli  appalti
          pubblici di lavori,  all'allegato  XI  B  per  gli  appalti
          pubblici di forniture e all'allegato XI C per  gli  appalti
          pubblici  di  servizi,  mediante  dichiarazione  giurata  o
          secondo le modalita' vigenti nello Stato membro  nel  quale
          e' stabilito. 
              3. I fornitori appartenenti  a  Stati  membri  che  non
          figurano nei citati allegati attestano,  sotto  la  propria
          responsabilita',  che  il  certificato  prodotto  e'  stato
          rilasciato da uno dei registri professionali o  commerciali
          istituiti nel Paese in cui sono residenti. 
              4. Nelle  procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti
          pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti  devono
          essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero
          appartenere a  una  particolare  organizzazione  per  poter
          prestare  nel  proprio  paese  d'origine  il  servizio   in
          questione, la stazione appaltante  puo'  chiedere  loro  di
          provare  il  possesso   di   tale   autorizzazione   ovvero
          l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi." 
              "Art. 40. (Qualificazione per eseguire lavori pubblici) 
              1. I soggetti esecutori a qualsiasi  titolo  di  lavori
          pubblici devono essere qualificati  e  improntare  la  loro
          attivita'    ai    principi    della    qualita',     della
          professionalita' e della correttezza. Allo  stesso  fine  i
          prodotti, i processi, i servizi e  i  sistemi  di  qualita'
          aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a
          certificazione, ai sensi della normativa vigente. 
              2. Con il regolamento previsto dall'articolo  5,  viene
          disciplinato il sistema di qualificazione, unico per  tutti
          gli esecutori a qualsiasi titolo  di  lavori  pubblici,  di
          importo superiore a 150.000 euro,  articolato  in  rapporto
          alle tipologie e all'importo  dei  lavori  stessi.  Con  il
          regolamento di cui all'articolo 5 possono  essere  altresi'
          periodicamente revisionate le categorie  di  qualificazione
          con la possibilita' di prevedere eventuali nuove categorie. 
              3. Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi
          di   diritto   privato   di   attestazione,   appositamente
          autorizzati dall'Autorita'. L'attivita' di attestazione  e'
          esercitata nel rispetto del principio  di  indipendenza  di
          giudizio,  garantendo  l'assenza  di  qualunque   interesse
          commerciale   o   finanziario   che    possa    determinare
          comportamenti  non  imparziali  o  discriminatori.  Le  SOA
          nell'esercizio  dell'attivita'  di  attestazione  per   gli
          esecutori di lavori pubblici svolgono  funzioni  di  natura
          pubblicistica, anche agli  effetti  dell'articolo  1  della
          legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni
          dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479
          del codice penale. Prima del rilascio  delle  attestazioni,
          le  SOA   verificano   tutti   i   requisiti   dell'impresa
          richiedente. Agli organismi di attestazione e' demandato il
          compito di attestare l'esistenza nei  soggetti  qualificati
          di: 
              a) certificazione di sistema di qualita' conforme  alle
          norme europee della serie UNI EN ISO 9000  e  alla  vigente
          normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati  ai
          sensi delle norme europee della serie UNI CEI  EN  45000  e
          della  serie  UNI  CEI  EN  ISO/IEC   17000.   I   soggetti
          accreditati sono tenuti a inserire la certificazione di cui
          alla presente lettera relativa alle imprese  esecutrici  di
          lavori  pubblici  nell'elenco  ufficiale  istituito  presso
          l'organismo nazionale italiano  di  accreditamento  di  cui
          all' articolo 4, comma 2, della legge 23  luglio  2009,  n.
          99; 
              b)    requisiti    di    ordine    generale     nonche'
          tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle
          disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.  Tra
          i requisiti tecnico - organizzativi rientrano i certificati
          rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori  pubblici  da
          parte  delle  stazioni   appaltanti.   Gli   organismi   di
          attestazione  acquisiscono  detti  certificati   unicamente
          dall'Osservatorio, cui  sono  trasmessi,  in  copia,  dalle
          stazioni appaltanti. 
              4. Il regolamento definisce in particolare: 
              a). 
              b) le modalita' e i  criteri  di  autorizzazione  e  di
          eventuale  decadenza  nei  confronti  degli  organismi   di
          attestazione,    nonche'    i     requisiti     soggettivi,
          organizzativi,  finanziari  e  tecnici   che   i   predetti
          organismi devono possedere. 
              c) le  modalita'  di  attestazione  dell'esistenza  nei
          soggetti qualificati della certificazione  del  sistema  di
          qualita', di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di
          cui al comma  3,  lettera  b),  nonche'  le  modalita'  per
          l'eventuale  verifica  annuale   dei   predetti   requisiti
          relativamente ai dati di bilancio; 
              d)  i  requisiti  di  ordine  generale  in  conformita'
          all'articolo 38, e  i  requisiti  tecnico-organizzativi  ed
          economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con  le
          relative misure in rapporto all'entita'  e  alla  tipologia
          dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche
          quelli   relativi   alla   regolarita'    contributiva    e
          contrattuale, ivi compresi i versamenti alle  casse  edili.
          Tra i requisiti di capacita'  tecnica  e  professionale  il
          regolamento comprende, nei casi appropriati, le  misure  di
          gestione ambientale. 
              e)  i  criteri  per  la  determinazione  delle  tariffe
          applicabili all'attivita' di qualificazione, ferma restando
          l'inderogabilita' dei minimi tariffari; 
              f) le modalita' di verifica  della  qualificazione;  la
          durata dell'efficacia della  qualificazione  e'  di  cinque
          anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei
          requisiti di  ordine  generale  nonche'  dei  requisiti  di
          capacita'  strutturale  da  indicare  nel  regolamento;  il
          periodo di durata della validita' delle categorie  generali
          e speciali oggetto della revisione di cui al  comma  2;  la
          verifica di mantenimento sara' tariffata  proporzionalmente
          alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre
          quinti della stessa; 
              f-bis) le modalita' per assicurare,  nel  quadro  delle
          rispettive competenze, l'azione coordinata  in  materia  di
          vigilanza sull'attivita' degli  organismi  di  attestazione
          avvalendosi  delle  strutture  e  delle  risorse   gia'   a
          disposizione per tale finalita' e senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica; 
              g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive,
          fino   alla   decadenza   dell'autorizzazione,    per    le
          irregolarita', le illegittimita' e le illegalita'  commesse
          dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonche'  in  caso
          di  inerzia  delle  stesse  a  seguito  di   richiesta   di
          informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione
          di vigilanza da parte dell'Autorita', secondo  un  criterio
          di  proporzionalita'  e  nel  rispetto  del  principio  del
          contraddittorio; 
              g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie  di  cui
          all'articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive,  fino
          alla decadenza  dell'attestazione  di  qualificazione,  nei
          confronti degli operatori economici che  non  rispondono  a
          richieste di informazioni e atti  formulate  dall'Autorita'
          nell'esercizio del  potere  di  vigilanza  sul  sistema  di
          qualificazione, ovvero forniscono informazioni o  atti  non
          veritieri; 
              h) la formazione di elenchi,  su  base  regionale,  dei
          soggetti che hanno conseguito la qualificazione di  cui  al
          comma 3; tali elenchi  sono  redatti  e  conservati  presso
          l'Autorita', che ne assicura la pubblicita' per il  tramite
          dell'Osservatorio. 
              5. E' vietata, per l'affidamento  di  lavori  pubblici,
          l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai  soggetti  di
          cui all'articolo 32, salvo quanto disposto per la procedura
          ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia. 
              6. Il regolamento stabilisce  gli  specifici  requisiti
          economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi  che  devono
          possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici
          che  non  intendano  eseguire  i  lavori  con  la   propria
          organizzazione di impresa. 
              7. Le imprese alle quali venga rilasciata da  organismi
          accreditati, ai sensi delle norme europee della  serie  UNI
          CEI EN 45000 e della serie UNI CEI  EN  ISO/IEC  17000,  la
          certificazione di sistema di qualita' conforme  alle  norme
          europee della serie  UNI  EN  ISO  9000,  usufruiscono  del
          beneficio che  la  cauzione  e  la  garanzia  fideiussoria,
          previste rispettivamente dall'articolo 75  e  dall'articolo
          113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del
          50 per cento. 
              8.   Il   regolamento   stabilisce   quali    requisiti
          economico-finanziari   e    tecnico-organizzativi    devono
          possedere le  imprese  per  essere  affidatarie  di  lavori
          pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando  la
          necessita' del possesso dei requisiti di ordine generale di
          cui all'articolo 38. 
              9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare
          espressamente le referenze che hanno permesso  il  rilascio
          dell'attestazione e i dati da esse risultanti  non  possono
          essere contestati immotivatamente. 
              9-bis. Le SOA  sono  responsabili  della  conservazione
          della  documentazione  e  degli  atti  utilizzati  per   il
          rilascio  delle  attestazioni  anche  dopo  la   cessazione
          dell'attivita' di attestazione. Le SOA sono altresi' tenute
          a rendere disponibile  la  documentazione  e  gli  atti  ai
          soggetti  indicati  nel  regolamento,  anche  in  caso   di
          sospensione o decadenza  dell'autorizzazione  all'esercizio
          dell'attivita' di attestazione; in caso  di  inadempimento,
          si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste
          dall'articolo 6, comma 11. In  ogni  caso  le  SOA  restano
          tenute alla conservazione della documentazione e degli atti
          di cui al primo  periodo  per  dieci  anni  o  nel  diverso
          termine indicato con il regolamento di cui all'articolo 5. 
              9-ter.   Le   SOA   hanno   l'obbligo   di   comunicare
          all'Autorita' l'avvio del procedimento di accertamento  del
          possesso dei requisiti nei confronti delle imprese  nonche'
          il relativo esito. Le SOA hanno l'obbligo di dichiarare  la
          decadenza  dell'attestazione  di   qualificazione   qualora
          accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei
          requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto
          meno  il  possesso  dei  predetti  requisiti;  in  caso  di
          inadempienza l'Autorita' procede a dichiarare la  decadenza
          dell'autorizzazione alla SOA  all'esercizio  dell'attivita'
          di attestazione. 
              9-quater.   In   caso   di   presentazione   di   falsa
          dichiarazione  o  falsa  documentazione,  ai   fini   della
          qualificazione, le SOA ne danno segnalazione  all'Autorita'
          che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave
          in considerazione della  rilevanza  o  della  gravita'  dei
          fatti   oggetto   della   falsa   dichiarazione   o   della
          presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione
          nel casellario informatico ai  fini  dell'esclusione  dalle
          procedure di gara e  dagli  affidamenti  di  subappalto  ai
          sensi dell'articolo 38, comma 1,  lettera  m-bis),  per  un
          periodo di  un  anno,  decorso  il  quale  l'iscrizione  e'
          cancellata e perde comunque efficacia." 
              "Art.  41.  (Capacita'  economica  e  finanziaria   dei
          fornitori e dei prestatori di servizi) 
              1.  Negli  appalti   di   forniture   o   servizi,   la
          dimostrazione  della  capacita'  finanziaria  ed  economica
          delle imprese concorrenti puo' essere fornita mediante  uno
          o piu' dei seguenti documenti: 
              a) dichiarazione  di  almeno  due  istituti  bancari  o
          intermediari autorizzati ai sensi del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385; 
              b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa,  ovvero
          dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizioni
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445; 
              c)  dichiarazione,  sottoscritta  in  conformita'  alle
          disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 2000, n. 445,  concernente  il  fatturato  globale
          d'impresa e l'importo relativo ai servizi o  forniture  nel
          settore oggetto della gara,  realizzati  negli  ultimi  tre
          esercizi. 
              2. Le amministrazioni precisano nel  bando  di  gara  i
          requisiti che  devono  essere  posseduti  dal  concorrente,
          nonche' gli altri eventuali che ritengono di richiedere.  I
          documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere
          richiesti a prestatori di servizi o di forniture  stabiliti
          in Stati membri che  non  prevedono  la  pubblicazione  del
          bilancio. 
              3. Se il concorrente non e' in grado, per  giustificati
          motivi, ivi compreso quello concernente la  costituzione  o
          l'inizio dell'attivita' da meno di tre anni, di  presentare
          le referenze richieste, puo' provare la  propria  capacita'
          economica e finanziaria mediante qualsiasi altro  documento
          considerato idoneo dalla stazione appaltante. 
              4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera  a),  e'
          presentata  gia'  in  sede  di  offerta.   Il   concorrente
          aggiudicatario  e'  tenuto  ad  esibire  la  documentazione
          probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui  al  comma
          1, lettere b) e c)." 
              "Art.  42.  (Capacita'  tecnica  e  professionale   dei
          fornitori e dei prestatori di servizi) 
              1.  Negli   appalti   di   servizi   e   forniture   la
          dimostrazione delle capacita' tecniche dei concorrenti puo'
          essere fornita in uno o piu' dei seguenti modi,  a  seconda
          della natura, della quantita' o dell'importanza e  dell'uso
          delle forniture o dei servizi: 
              a) presentazione dell'elenco dei principali  servizi  o
          delle principali forniture prestati negli ultimi  tre  anni
          con  l'indicazione  degli  importi,  delle   date   e   dei
          destinatari, pubblici o privati, dei  servizi  o  forniture
          stessi; se trattasi  di  servizi  e  forniture  prestati  a
          favore  di  amministrazioni  o  enti  pubblici,  esse  sono
          provate  da  certificati   rilasciati   e   vistati   dalle
          amministrazioni o  dagli  enti  medesimi;  se  trattasi  di
          servizi e forniture  prestati  a  privati,  l'effettuazione
          effettiva della prestazione e' dichiarata da questi  o,  in
          mancanza, dallo stesso concorrente; 
              b) indicazione dei  tecnici  e  degli  organi  tecnici,
          facenti direttamente capo, o meno,  al  concorrente  e,  in
          particolare,  di  quelli  incaricati   dei   controlli   di
          qualita'; 
              c) descrizione  delle  attrezzature  tecniche  tale  da
          consentire    una    loro    precisa    individuazione    e
          rintracciabilita', delle misure adottate  dal  fornitore  o
          dal prestatore del  servizio  per  garantire  la  qualita',
          nonche' degli strumenti di  studio  o  di  ricerca  di  cui
          dispone; 
              d) controllo, effettuato dalla stazione  appaltante  o,
          nel caso  di  concorrente  non  stabilito  in  Italia,  per
          incarico  della  stazione  appaltante,  da   un   organismo
          Ufficiale competente del  Paese  in  cui  e'  stabilito  il
          concorrente, purche' tale organismo acconsenta, allorche' i
          prodotti  da  fornire  o  il  servizio  da  prestare  siano
          complessi o  debbano  rispondere,  eccezionalmente,  a  uno
          scopo determinato; il controllo verte  sulla  capacita'  di
          produzione e, se necessario, di studio  e  di  ricerca  del
          concorrente e sulle misure utilizzate da  quest'ultimo  per
          il controllo della qualita'; 
              e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei
          prestatori  di  servizi  o   dei   dirigenti   dell'impresa
          concorrente e, in particolare, dei  soggetti  concretamente
          responsabili della prestazione di servizi; 
              f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente
          nei casi  appropriati,  stabiliti  dal  regolamento,  delle
          misure  di  gestione  ambientale  che  l'operatore   potra'
          applicare durante la realizzazione dell'appalto; 
              g) per gli appalti di servizi, indicazione  del  numero
          medio annuo di dipendenti del concorrente e  il  numero  di
          dirigenti impiegati negli ultimi tre anni; 
              h) per gli appalti di servizi, dichiarazione  indicante
          l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di
          cui  il  prestatore  di  servizi  disporra'  per   eseguire
          l'appalto; 
              i)  indicazione  della  quota   di   appalto   che   il
          concorrente intenda, eventualmente, subappaltare; 
              l) nel  caso  di  forniture,  produzione  di  campioni,
          descrizioni o  fotografie  dei  beni  da  fornire,  la  cui
          autenticita' sia certificata  a  richiesta  della  stazione
          appaltante; 
              m) nel caso di  forniture,  produzione  di  certificato
          rilasciato dagli istituti o  servizi  ufficiali  incaricati
          del controllo qualita', di riconosciuta competenza, i quali
          attestino  la  conformita'  dei  beni  con  riferimento   a
          determinati requisiti o norme. 
              2. La stazione appaltante precisa nel bando di  gara  o
          nella lettera d'invito, quali dei  suindicati  documenti  e
          requisiti devono essere presentati o dimostrati. 
              3.  Le  informazioni  richieste  non  possono  eccedere
          l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione  deve,  comunque,
          tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici
          e commerciali. 
              3-bis. Le stazioni  appaltanti  provvedono  a  inserire
          nella Banca dati nazionale dei contratti  pubblici  di  cui
          all'articolo 6-bis del presente Codice, secondo il  modello
          predisposto   e   pubblicato   dall'Autorita'   nel    sito
          informatico  presso  l'Osservatorio,  previo   parere   del
          Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   la
          certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1,
          lettera a), del presente articolo rese dai fornitori e  dai
          prestatori di servizi, entro  trenta  giorni  dall'avvenuto
          rilascio;  in  caso  di  inadempimento  si  applica  quanto
          previsto dall'articolo 6, comma 11. 
              4. I  requisiti  previsti  nel  comma  1  del  presente
          articolo possono essere provati in sede  di  gara  mediante
          dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizione
          del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
          2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario e' richiesta la
          documentazione probatoria, a conferma di quanto  dichiarato
          in sede di gara. 
              4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione  dei
          principi comunitari e delle  regole  di  concorrenza  negli
          appalti  di  servizi  o  di  servizi  pubblici  locali,  la
          stazione appaltante considera, in ogni caso,  rispettati  i
          requisiti tecnici prescritti anche  ove  la  disponibilita'
          dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento  del
          servizio sia assicurata  mediante  contratti  di  locazione
          finanziaria con soggetti terzi." 
              "Art. 48. (Controlli sul possesso dei requisiti) 
              1.  Le   stazioni   appaltanti   prima   di   procedere
          all'apertura  delle   buste   delle   offerte   presentate,
          richiedono ad un numero di offerenti non  inferiore  al  10
          per cento delle offerte presentate, arrotondato  all'unita'
          superiore, scelti con sorteggio  pubblico,  di  comprovare,
          entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima,  il
          possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e
          tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di
          gara, presentando la documentazione indicata in detto bando
          o nella lettera di invito. Le stazioni appaltanti, in  sede
          di controllo,  verificano  il  possesso  del  requisito  di
          qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario
          informatico  di  cui  all'articolo  7,  comma  10,   ovvero
          attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti per i contratti affidati a  contraente  generale;
          per i fornitori e per i prestatori di servizi  la  verifica
          del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1,
          lettera a), del presente codice e'  effettuata  tramite  la
          Banca  dati  nazionale  dei  contratti  pubblici   di   cui
          all'articolo 6-bis del presente Codice. Quando  tale  prova
          non sia  fornita,  ovvero  non  confermi  le  dichiarazioni
          contenute nella domanda di partecipazione  o  nell'offerta,
          le  stazioni  appaltanti   procedono   all'esclusione   del
          concorrente  dalla  gara,  all'escussione  della   relativa
          cauzione  provvisoria  e  alla   segnalazione   del   fatto
          all'Autorita' per i provvedimenti  di  cui  all'articolo  6
          comma 11. L'Autorita' dispone altresi'  la  sospensione  da
          uno a dodici mesi dalla partecipazione  alle  procedure  di
          affidamento." 
              "Art. 128. (Programmazione dei lavori pubblici) 
              1. L'attivita' di realizzazione dei lavori  di  cui  al
          presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro
          si svolge sulla base di un programma triennale  e  di  suoi
          aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici
          predispongono  e  approvano,  nel  rispetto  dei  documenti
          programmatori, gia' previsti  dalla  normativa  vigente,  e
          della  normativa  urbanistica,  unitamente  all'elenco  dei
          lavori da realizzare nell'anno stesso. 
              2. Il programma triennale costituisce momento attuativo
          di  studi  di   fattibilita'   e   di   identificazione   e
          quantificazione dei propri bisogni che  le  amministrazioni
          aggiudicatrici  predispongono  nell'esercizio  delle   loro
          autonome competenze e, quando esplicitamente  previsto,  di
          concerto con altri soggetti, in conformita' agli  obiettivi
          assunti come prioritari. Gli  studi  individuano  i  lavori
          strumentali  al  soddisfacimento  dei   predetti   bisogni,
          indicano   le   caratteristiche    funzionali,    tecniche,
          gestionali  ed  economico  -  finanziarie  degli  stessi  e
          contengono  l'analisi  dello  stato  di   fatto   di   ogni
          intervento  nelle  sue  eventuali  componenti   storico   -
          artistiche, architettoniche, paesaggistiche,  e  nelle  sue
          componenti   di   sostenibilita'   ambientale,   socio    -
          economiche, amministrative e tecniche.  In  particolare  le
          amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorita'  i
          bisogni  che  possono   essere   soddisfatti   tramite   la
          realizzazione di lavori finanziabili con capitali  privati,
          in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema  di
          programma triennale e i  suoi  aggiornamenti  annuali  sono
          resi pubblici,  prima  della  loro  approvazione,  mediante
          affissione nella sede delle amministrazioni  aggiudicatrici
          per almeno sessanta  giorni  consecutivi  ed  eventualmente
          mediante pubblicazione sul  profilo  di  committente  della
          stazione appaltante. 
              3. Il programma triennale deve prevedere un  ordine  di
          priorita'. Nell'ambito di  tale  ordine  sono  da  ritenere
          comunque prioritari i lavori di manutenzione,  di  recupero
          del patrimonio esistente, di completamento dei lavori  gia'
          iniziati,  i  progetti  esecutivi  approvati,  nonche'  gli
          interventi  per  i  quali  ricorra   la   possibilita'   di
          finanziamento con capitale privato maggioritario. 
              4. Nel programma triennale  sono  altresi'  indicati  i
          beni immobili pubblici che,  al  fine  di  quanto  previsto
          dall'articolo  53,  comma  6,  possono  essere  oggetto  di
          diretta alienazione anche del solo diritto  di  superficie,
          previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati
          e  valutati  anche  rispetto  ad  eventuali  caratteri   di
          rilevanza storico-artistica, architettonica,  paesaggistica
          e  ambientale  e  ne  viene  acquisita  la   documentazione
          catastale e ipotecaria. 
              5.   Le   amministrazioni   aggiudicatrici   nel   dare
          attuazione  ai  lavori  previsti  dal  programma  triennale
          devono rispettare le priorita'  ivi  indicate.  Sono  fatti
          salvi gli interventi  imposti  da  eventi  imprevedibili  o
          calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da sopravvenute
          disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri  atti
          amministrativi adottati a livello statale o regionale. 
              6. L'inclusione di un  lavoro  nell'elenco  annuale  e'
          subordinata, per i lavori di importo inferiore a  1.000.000
          di euro, alla previa approvazione almeno di uno  studio  di
          fattibilita' e, per i lavori di importo pari o superiore  a
          1.000.000 di euro, alla previa  approvazione  almeno  della
          progettazione preliminare, redatta ai  sensi  dell'articolo
          93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali  e'
          sufficiente  l'indicazione  degli  interventi  accompagnata
          dalla stima sommaria dei costi, nonche' per i lavori di cui
          all'articolo 153 per i quali e' sufficiente  lo  studio  di
          fattibilita'. 
              7. Un lavoro puo' essere inserito nell'elenco  annuale,
          limitatamente ad uno o piu' lotti, purche' con  riferimento
          all'intero lavoro  sia  stata  elaborata  la  progettazione
          almeno  preliminare   e   siano   state   quantificate   le
          complessive   risorse   finanziarie   necessarie   per   la
          realizzazione   dell'intero   lavoro.    In    ogni    caso
          l'amministrazione aggiudicatrice  nomina,  nell'ambito  del
          personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare
          la funzionalita', fruibilita'  e  fattibilita'  di  ciascun
          lotto. 
              8. I progetti dei lavori degli enti  locali  ricompresi
          nell'elenco annuale devono essere conformi  agli  strumenti
          urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti  locali  siano
          sprovvisti   di   tali   strumenti   urbanistici,   decorso
          inutilmente un  anno  dal  termine  ultimo  previsto  dalla
          normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
          medesima,  gli  enti  stessi  sono  esclusi  da   qualsiasi
          contributo o agevolazione dello Stato in materia di  lavori
          pubblici. Resta ferma l'applicabilita'  delle  disposizioni
          di cui agli articoli  9,  10,  11  e  19  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di  cui
          all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
          267. 
              9. L'elenco annuale predisposto  dalle  amministrazioni
          aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
          preventivo, di cui costituisce  parte  integrante,  e  deve
          contenere  l'indicazione  dei  mezzi  finanziari  stanziati
          sullo stato di previsione o sul  proprio  bilancio,  ovvero
          disponibili in base a contributi  o  risorse  dello  Stato,
          delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
          gia'  stanziati  nei  rispettivi  stati  di  previsione   o
          bilanci, nonche' acquisibili ai sensi dell'articolo  3  del
          decreto-legge 31 ottobre  1990,  n.  310,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  1990,  n.  403,  e
          successive   modificazioni.   Un   lavoro   non    inserito
          nell'elenco annuale puo' essere realizzato solo sulla  base
          di un autonomo piano finanziario che non  utilizzi  risorse
          gia' previste tra i mezzi  finanziari  dell'amministrazione
          al momento della formazione  dell'elenco,  fatta  eccezione
          per le risorse resesi  disponibili  a  seguito  di  ribassi
          d'asta o di economie. Agli  enti  locali  si  applicano  le
          disposizioni previste dal  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267. 
              10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale  o  non
          ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,
          non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
          di pubbliche amministrazioni. 
              11. Le amministrazioni aggiudicatrici  sono  tenute  ad
          adottare il programma triennale e gli elenchi  annuali  dei
          lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti  con
          decreto del  Ministro  delle  infrastrutture;  i  programmi
          triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono  pubblicati
          sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture  di
          cui al decreto del Ministro dei lavori  pubblici  6  aprile
          2001, n. 20 e  per  estremi  sul  sito  informatico  presso
          l'Osservatorio. 
              12. I programmi triennali e gli aggiornamenti  annuali,
          fatta eccezione per quelli  predisposti  dagli  enti  e  da
          amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono
          altresi'   trasmessi   al   CIPE,   entro   trenta   giorni
          dall'approvazione per la verifica della loro compatibilita'
          con i documenti programmatori vigenti." 
              "Art. 189. (Requisiti di ordine speciale) 
              Da 1 a 2. (Omissis). 
              3. La adeguata idoneita'  tecnica  e  organizzativa  e'
          dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro
          non inferiore al  quaranta  per  cento  dell'importo  della
          classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori
          di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per
          cento della classifica richiesta, ovvero,  in  alternativa,
          di tre lavori  di  importo  complessivo  non  inferiore  al
          sessantacinque per  cento  della  classifica  richiesta.  I
          lavori valutati sono quelli  eseguiti  regolarmente  e  con
          buon  esito  e  ultimati  nel  quinquennio  precedente   la
          richiesta  di  qualificazione,  ovvero  la  parte  di  essi
          eseguita nello stesso quinquennio. Per  i  lavori  iniziati
          prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta,
          si presume un andamento lineare. L'importo  dei  lavori  e'
          costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso
          d'asta,  incrementato  dall'eventuale  revisione  prezzi  e
          dalle risultanze definitive del  contenzioso  eventualmente
          insorto per  riserve  dell'appaltatore  diverse  da  quelle
          riconosciute a titolo risarcitorio. Per  la  valutazione  e
          rivalutazione dei lavori eseguiti e per i  lavori  eseguiti
          all'estero  si  applicano  le  disposizioni   dettate   dal
          regolamento. Per lavori eseguiti  con  qualsiasi  mezzo  si
          intendono, in conformita' all'articolo 3,  comma  7  quelli
          aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera  rispondente
          ai  bisogni  del  committente,  con   piena   liberta'   di
          organizzazione del processo realizzativo, ivi  compresa  la
          facolta' di affidare a terzi anche la totalita' dei  lavori
          stessi, nonche' di  eseguire  gli  stessi,  direttamente  o
          attraverso societa' controllate.  Possono  essere  altresi'
          valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione
          e  gestione,  aggiudicate  con   procedura   di   gara.   I
          certificati dei lavori indicano l'importo, il periodo e  il
          luogo di esecuzione  e  precisano  se  questi  siano  stati
          effettuati  a  regola  d'arte  e  con  buon  esito.   Detti
          certificati riguardano l'importo globale dei lavori oggetto
          del contratto, ivi  compresi  quelli  affidati  a  terzi  o
          realizzati da imprese controllate o interamente  possedute,
          e recano l'indicazione dei responsabili di  progetto  o  di
          cantiere; i certificati  sono  redatti  in  conformita'  ai
          modelli definiti dal regolamento. I certificati indicano le
          lavorazioni eseguite direttamente dal  contraente  generale
          nonche' quelle eseguite  mediante  affidamento  a  soggetti
          terzi ovvero eseguite da imprese controllate o  interamente
          possedute;  le   suddette   lavorazioni,   risultanti   dai
          certificati,  possono  essere  utilizzate  ai  fini   della
          qualificazione SOA nelle corrispondenti categorie." 
              "Art. 201. (Qualificazione) 
              1. Il regolamento di cui all'articolo 5, disciplina gli
          specifici  requisiti   di   qualificazione   dei   soggetti
          esecutori  dei  lavori  di   cui   all'articolo   198,   ad
          integrazione  di  quelli  generali  definiti  dal  medesimo
          regolamento. 
              2. In particolare, per i soggetti esecutori dei  lavori
          di cui all'articolo 198, il regolamento disciplina: 
              a) la puntuale verifica,  in  sede  di  rilascio  delle
          attestazioni di qualificazione, del possesso dei  requisiti
          specifici  da  parte  dei  soggetti  esecutori  dei  lavori
          indicati all'articolo 198; 
              b) la definizione di nuove categorie di  qualificazione
          che tengano conto delle specificita' dei settori nei  quali
          si suddividono gli interventi dei predetti lavori; 
              c) i contenuti e la  rilevanza  delle  attestazioni  di
          regolare esecuzione dei  predetti  lavori,  ai  fini  della
          qualificazione degli esecutori,  anche  in  relazione  alle
          professionalita' utilizzate; 
              d) forme di  verifica  semplificata  del  possesso  dei
          requisiti, volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione
          delle imprese artigiane. 
              3. Con decreto del Ministro per i beni e  le  attivita'
          culturali,   di   concerto   con    il    Ministro    delle
          infrastrutture,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n.  281,  sono  definiti  ulteriori  specifici
          requisiti di  qualificazione  dei  soggetti  esecutori  dei
          lavori di cui all'articolo 198, ad integrazione  di  quelli
          definiti dal regolamento di cui all'articolo  5,  anche  al
          fine  di  consentire  la   partecipazione   delle   imprese
          artigiane. 
              4. Per l'esecuzione dei  lavori  indicati  all'articolo
          198, e' sempre necessaria la qualificazione nella categoria
          di riferimento, a  prescindere  dall'incidenza  percentuale
          che il valore degli interventi  sui  beni  tutelati  assume
          nell'appalto complessivo.". 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  120  del  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  recante  "Codice  dei
          beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'articolo  10
          della L. 6 luglio 2002, n. 137": 
              "Art. 120. (Sponsorizzazione di beni culturali) 
              1.  E'  sponsorizzazione   di   beni   culturali   ogni
          contributo,  anche  in  beni  o  servizi,  erogato  per  la
          progettazione o l'attuazione di iniziative in  ordine  alla
          tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale,
          con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine,
          l'attivita'  o  il  prodotto  dell'attivita'  del  soggetto
          erogante.  Possono  essere  oggetto   di   sponsorizzazione
          iniziative del Ministero, delle regioni, degli  altri  enti
          pubblici territoriali nonche' di altri soggetti pubblici  o
          di persone giuridiche private senza fine di  lucro,  ovvero
          iniziative di soggetti privati su beni  culturali  di  loro
          proprieta'.  La  verifica  della  compatibilita'  di  dette
          iniziative con le esigenze della tutela e'  effettuata  dal
          Ministero in conformita'  alle  disposizioni  del  presente
          codice. 
              2. La promozione di cui al comma 1  avviene  attraverso
          l'associazione  del  nome,  del   marchio,   dell'immagine,
          dell'attivita' o del prodotto  all'iniziativa  oggetto  del
          contributo, in forme compatibili con il carattere artistico
          o storico, l'aspetto e il  decoro  del  bene  culturale  da
          tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il  contratto  di
          sponsorizzazione. 
              3. Con il contratto di sponsorizzazione  sono  altresi'
          definite le modalita' di erogazione del contributo  nonche'
          le forme del controllo, da  parte  del  soggetto  erogante,
          sulla realizzazione dell'iniziativa cui  il  contributo  si
          riferisce.". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  comma  7,  del
          decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n.  75,  recante
          "Disposizioni urgenti in favore della cultura,  in  materia
          di incroci tra settori della stampa e della televisione, di
          razionalizzazione   dello   spettro   radioelettrico,    di
          abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione  di
          nuovi impianti  nucleari,  di  partecipazioni  della  Cassa
          depositi e prestiti, nonche'  per  gli  enti  del  Servizio
          sanitario nazionale della regione Abruzzo": 
              "Art.  2.  (Potenziamento  delle  funzioni  di   tutela
          dell'area archeologica di Pompei) 
              Da 1 a 6. (Omissis). 
              7.  Allo  scopo  di  favorire  l'apporto   di   risorse
          provenienti  da  soggetti  privati  per  l'esecuzione   dei
          lavori, dei servizi e delle forniture di cui  al  comma  1,
          gli obblighi  di  pubblicita',  imparzialita',  parita'  di
          trattamento, trasparenza, proporzionalita', previsti  dagli
          articoli 26 e 27 del codice dei contratti pubblici, di  cui
          al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
          modificazioni,  per   i   contratti   di   sponsorizzazione
          finalizzati all'acquisizione di risorse finanziarie o  alla
          realizzazione degli  interventi  ricompresi  nel  programma
          straordinario di cui al comma 1, si considerano assolti con
          la pubblicazione  di  un  avviso  pubblico  nella  Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  e,  ove  occorrente,
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea,  nonche'  su
          due quotidiani a diffusione nazionale,  per  almeno  trenta
          giorni,  contenente   un   elenco   degli   interventi   da
          realizzare,  con  l'indicazione  dell'importo  di   massima
          stimato  previsto  per  ciascuno  intervento.  In  caso  di
          presentazione   di   una   pluralita'   di   proposte    di
          sponsorizzazione, la Soprintendenza provvede ad assegnare a
          ciascun candidato gli specifici  interventi,  definendo  le
          correlate  modalita'  di  valorizzazione  del   marchio   o
          dell'immagine  aziendale  dello  sponsor,  secondo   quanto
          previsto dall'articolo 120 del codice dei beni culturali  e
          del paesaggio, di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, e successive modificazioni. In caso di mancata
          o   insufficiente   presentazione   di   candidature,    il
          Soprintendente  puo'  ricercare  ulteriori  sponsor,  senza
          altre formalita' e anche mediante trattativa privata.". 
              Si riporta l'epigrafe del decreto del Presidente  della
          Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207: 
              Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
          n. 207, recante "Regolamento di  esecuzione  ed  attuazione
          del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  recante
          "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE" (G. U. 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.). 
              Si riporta il testo degli articoli 8, 73, comma 3, e 84
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
          n. 207, recante "Regolamento di  esecuzione  ed  attuazione
          del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  recante
          "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE"", come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 8. (Casellario informatico) 
              1.  Il  casellario  informatico  istituito   ai   sensi
          dell'articolo 7, comma 10, del codice e' articolato in  tre
          sezioni distinte, contenenti i dati relativi agli operatori
          economici per  l'esecuzione  di  lavori,  la  fornitura  di
          prodotti, la prestazione di servizi. La sezione relativa ai
          lavori e' articolata in due subsezioni rispettivamente  per
          le imprese qualificate SOA e non qualificate;  in  caso  di
          contratti misti, i dati sono inseriti in  tutte  e  tre  le
          sezioni. 
              2.  Nella  subsezione  del  casellario  relativa   alle
          imprese qualificate SOA esecutrici di lavori pubblici  sono
          inseriti i seguenti dati: 
              a) ragione sociale, indirizzo, partita IVA e numero  di
          matricola di iscrizione alla camera di commercio, industria
          e artigianato; 
              b)  generalita',  compreso  il  codice   fiscale,   dei
          soggetti che hanno la rappresentanza legale, dei  direttori
          tecnici e degli organi con potere di rappresentanza; 
              c)   categorie   ed   importi   della    qualificazione
          conseguita; 
              d) data di cessazione dell'efficacia  dell'attestazione
          di qualificazione; 
              e)  ragione  sociale  della  SOA  che   ha   rilasciato
          l'attestazione; 
              f) cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio
          precedente la data dell'ultima attestazione conseguita; 
              g)  costo  del  personale  sostenuto  nel   quinquennio
          precedente la data dell'ultima  qualificazione  conseguita,
          con indicazione specifica  del  costo  relativo  a  operai,
          tecnici,  diplomati,  titolari  di  diploma  universitario,
          laurea, laurea breve; 
              h) costo degli ammortamenti tecnici, degli ammortamenti
          figurativi  e  dei  canoni  di  locazione  finanziaria   e,
          suddivisi tra quelli con durata  superiore  e  inferiore  a
          cinque  anni,  dei  canoni  di  noleggio  a   freddo,   per
          attrezzatura tecnica, sostenuto nel quinquennio  precedente
          la data dell'ultima qualificazione conseguita; 
              i) natura  ed  importo  dei  lavori  eseguiti  in  ogni
          categoria    nel    quinquennio     precedente     l'ultima
          qualificazione  conseguita,  risultanti   dai   certificati
          rilasciati dalle stazioni appaltanti; 
              l) elenco dell'attrezzatura tecnica in proprieta' o  in
          locazione finanziaria; 
              m) importo dei  versamenti  effettuati  rispettivamente
          all'INPS, all'INAIL e  alle  casse  edili  in  ordine  alla
          retribuzione corrisposta ai dipendenti; 
              n) stato di liquidazione o cessazione di attivita'; 
              o) procedure concorsuali pendenti; 
              p)  episodi  di  grave  negligenza   o   errore   grave
          nell'esecuzione dei  contratti  ovvero  gravi  inadempienze
          contrattuali, anche  in  riferimento  all'osservanza  delle
          norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da
          rapporto  di  lavoro,  comunicate  dai  soggetti   di   cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera b); 
              q) provvedimenti di condanna di  cui  all'articolo  38,
          comma 1, lettera c), del codice; 
              r) provvedimenti di esclusione  dalle  gare,  ai  sensi
          delle  vigenti  disposizioni  in  materia,   adottati   dai
          soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b); 
              s) falsita'  nelle  dichiarazioni  rese  in  merito  ai
          requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione
          alle procedure di gara e per l'affidamento dei  subappalti;
          il periodo annuale, ai  fini  dell'articolo  38,  comma  1,
          lettera h), del codice, decorre dalla  data  di  iscrizione
          nel casellario; 
              t) le sanzioni di cui all'articolo 74; 
              u)  l'elenco  dei  direttori  tecnici   delle   imprese
          attestate dalle SOA ai fini del rispetto  dell'unicita'  di
          incarico prevista dall'articolo 87, comma 3; 
              v) le imprese ausiliate in possesso dell'attestato SOA,
          nonche' l'elenco dei requisiti di cui all'articolo 79 messi
          a disposizione dell'impresa ausiliaria; 
              z) le certificazioni di qualita'  aziendali  rilasciate
          dagli organismi di certificazione; 
              aa) violazioni definitivamente accertate degli obblighi
          relativi al pagamento di imposte e tasse; 
              bb) falsita' nelle  dichiarazioni  rese  in  merito  ai
          requisiti e alle condizioni rilevanti per la qualificazione
          di cui agli articoli 78, comma 5, e 79, comma 18; 
              cc) i provvedimenti interdittivi  a  contrarre  con  le
          pubbliche amministrazioni  e  alla  partecipazione  a  gare
          pubbliche di cui all'articolo 14 del decreto legislativo  9
          aprile 2008, n. 81; 
              dd) tutte le altre notizie riguardanti le imprese  che,
          anche indipendentemente dall'esecuzione  dei  lavori,  sono
          dall'Autorita' ritenute utili  ai  fini  della  tenuta  del
          casellario,  compresa  la  scadenza  del  certificato   del
          sistema di qualita' aziendale. 
              I dati di cui alle lettere da a) a m), da u)  a  z),  e
          bb) sono inseriti da parte delle SOA, secondo le  modalita'
          telematiche previste dall'Autorita'; i  dati  di  cui  alla
          lettera bb) sono inseriti direttamente  dall'Autorita'  nei
          casi di inerzia previsti agli articoli 78, comma 5,  e  79,
          comma 18; i dati di cui alle lettere da n) a s), aa) e  dd)
          sono  inseriti,  a  cura  dell'Autorita',  a   seguito   di
          segnalazioni da parte dei soggetti di cui  all'articolo  3,
          comma 1, lettera b); i dati di cui  alla  lettera  t)  sono
          inseriti direttamente dall'Autorita'; i dati  di  cui  alla
          lettera cc)  sono  inseriti  dall'Autorita'  a  seguito  di
          segnalazione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti. 
              3. Nella subsezione di cui  al  comma  2  sono  inoltre
          inseriti i seguenti dati, secondo quanto previsto nel comma
          7: 
              a) le comunicazioni dei soggetti di cui all'articolo 3,
          comma 1, lettera b), previste dall'articolo 7, commi 8 e 9,
          del codice; 
              b) i certificati dei lavori  di  cui  all'articolo  40,
          comma 3, lettera b), del codice; 
              c) le dichiarazioni relative agli avvalimenti,  di  cui
          all'articolo 49, comma 2, del codice; 
              d) le comunicazioni, di cui all'articolo 63,  comma  4,
          da parte degli organismi di certificazione; 
              e) le attestazioni, trasmesse dalle SOA ai sensi  degli
          articoli 70, comma 6, e 77, comma 7; 
              f) le certificazioni e attestazioni di cui all'articolo
          84; 
              g) i certificati di  lavori  di  cui  all'articolo  86,
          comma 7, trasmessi dalle SOA, ai  sensi  dell'articolo  83,
          comma 6; 
              h) le relazioni  dettagliate  sul  comportamento  delle
          imprese di cui al comma 6. 
              I dati di cui alle lettere a), b) e  h)  sono  inseriti
          nel casellario informatico dai soggetti di cui all'articolo
          3, comma 1, lettera b); i dati di cui alla lettera c)  sono
          inseriti, a cura dell'Autorita', a seguito di  trasmissione
          delle  dichiarazioni  da  parte   dai   soggetti   di   cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera b); i  dati  di  cui  alla
          lettera d) sono inseriti, a cura dell'Autorita', a  seguito
          di segnalazione da parte degli organismi di certificazione;
          i dati di cui alle lettere e) e g) sono inseriti dalle SOA;
          i  dati  di  cui  alla  lettera  f)  sono  inseriti   dalla
          competente struttura centrale del  Ministero  degli  affari
          esteri. 
              4. Per le imprese non qualificate, esecutrici di lavori
          pubblici di  importo  pari  o  inferiore  a  150.000  euro,
          nonche' per i fornitori di prodotti e per i  prestatori  di
          servizi, rispettivamente  nella  subsezione  relativa  alle
          imprese non  qualificate  esecutrici  di  lavori  pubblici,
          nella sezione relativa  ai  fornitori  di  prodotti,  nella
          sezione relativa ai prestatori di servizi, sono inseriti, a
          cura dell'Autorita', a seguito di segnalazioni da parte dei
          soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), i dati
          di cui al comma 2, lettere a), b), n), o), p), q), r),  s),
          z), aa), bb) e cc), nonche' i  dati  di  cui  al  comma  3,
          lettera c).  Per  i  servizi  e  le  forniture  di  importo
          superiore a 150.000  euro  sono  altresi'  inseriti,  nelle
          rispettive sezioni, i dati di cui al comma 3,  lettera  a).
          Sono altresi' inserite tutte le altre notizie riguardanti i
          predetti operatori economici che,  anche  indipendentemente
          dall'esecuzione  dei  lavori,  forniture  e  servizi,  sono
          dall'Osservatorio ritenute utili ai fini della  tutela  del
          casellario. 
              5. Le imprese qualificate per i lavori  sono  tenute  a
          comunicare all'Osservatorio, entro trenta  giorni  dal  suo
          verificarsi,  ogni  variazione  relativa  ai  requisiti  di
          ordine generale previsti dall'articolo 78. 
              6. Per le imprese qualificate per i lavori, i  soggetti
          di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), inviano dopo la
          presentazione del certificato di collaudo o del certificato
          di regolare esecuzione, ovvero dopo  la  risoluzione  o  il
          recesso, una  relazione  dettagliata  all'Osservatorio  sul
          comportamento dell'esecutore e dei subappaltatori,  redatta
          secondo la scheda tipo definita dall'Autorita' e pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale. Tale relazione e' predisposta dal
          responsabile del procedimento, eventualmente integrata  con
          ulteriori valutazioni espresse dalla  stazione  appaltante,
          ed e' trasmessa entro sessanta  giorni  dall'emissione  del
          certificato di collaudo o di  regolare  esecuzione,  ovvero
          entro sessanta giorni dalla risoluzione del contratto o dal
          recesso dal contratto. 
              7. I soggetti di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera
          b), la competente struttura centrale  del  Ministero  degli
          affari  esteri  e  le  SOA,  nell'ambito  delle  rispettive
          competenze  individuate  al  comma   3,   ultimo   periodo,
          inseriscono  nel   casellario   informatico,   secondo   le
          modalita' telematiche previste dall'Autorita': 
              a) i certificati dei lavori  di  cui  all'articolo  40,
          comma 3, lettera b), del codice entro trenta  giorni  dalla
          richiesta dell'esecutore; 
              b) le dichiarazioni di cui all'articolo  49,  comma  2,
          del codice, trasmesse dai soggetti di cui  all'articolo  3,
          comma    1,    lettera    b),    entro    trenta     giorni
          dall'aggiudicazione definitiva, ovvero, in caso di  mancata
          aggiudicazione,  entro  trenta  giorni  dal   provvedimento
          conclusivo della procedura; 
              c) le certificazioni per i lavori eseguiti  all'estero,
          di cui all'articolo 84, entro trenta giorni dalla ricezione
          da parte della competente struttura centrale del  Ministero
          degli   affari   esteri   della   certificazione   di   cui
          all'articolo 84, comma 3; 
              d) i certificati di cui all'articolo 86, comma 7, entro
          trenta giorni dal rilascio dell'attestazione da parte della
          SOA; 
              e) le relazioni  dettagliate  sul  comportamento  delle
          imprese esecutrici di cui  al  comma  6,  nel  termine  ivi
          previsto; 
              f) le comunicazioni di cui al comma 3, lettera a),  nei
          termini previsti dal codice; 
              g) le comunicazioni di cui  al  comma  3,  lettera  d),
          segnalate da parte degli organismi  di  certificazione  nei
          termini previsti dall'articolo 63, comma 4; 
              h) le attestazioni di cui al comma 3, lettera  e),  nei
          termini previsti dagli articoli 70, comma 6, e 77, comma 7. 
              8. In caso di inosservanza dei termini di cui al  comma
          7, si applicano le sanzioni di cui  all'articolo  6,  comma
          11,  del  codice.  Inoltre,  l'operatore   economico   puo'
          produrre  l'originale  o  copia  autentica  del   documento
          direttamente all'Autorita', che, previa verifica della  sua
          autenticita', ne dispone l'inserzione nel casellario. 
              9.  Nel  casellario  sono  inseriti   i   provvedimenti
          relativi alle sanzioni, alle sospensioni e alle pronunce di
          decadenza previste dall'articolo  73  nei  confronti  delle
          SOA. 
              10. Fermo quanto previsto dal successivo  comma  11,  i
          dati aggregati del casellario sono  resi  pubblici  a  cura
          dell'Osservatorio e sono a disposizione dei soggetti di cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera b),  per  l'individuazione
          degli operatori  economici  nei  cui  confronti  sussistono
          cause di  esclusione  dalle  procedure  di  affidamento  di
          contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  nonche'
          delle SOA per lo svolgimento dell'attivita' di attestazione
          e di verifica e controllo. 
              11.  Tutte  le  notizie,  le  informazioni  e  i   dati
          riguardanti gli operatori economici e le SOA contenute  nel
          casellario sono riservati e  tutelati  nel  rispetto  della
          normativa vigente, fatte salve le segnalazioni  cui  devono
          provvedere i soggetti  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
          lettera b). 
              12.  Per  l'inserimento  dei   dati   nel   casellario,
          l'Autorita'  assicura,   in   relazione   alle   specifiche
          caratteristiche  e  circostanze,   la   partecipazione   al
          procedimento secondo le disposizioni della legge  7  agosto
          1990, n. 241 e successive modificazioni." 
              "Art. 73. (Sanzioni pecuniarie nei confronti delle  SOA
          - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio
          dell'attivita' di attestazione) 
              Da 1 a 2. Omissis. 
              3. In aggiunta alla sanzione  pecuniaria,  in  caso  di
          violazioni   commesse,   secondo   valutazione   da   parte
          dell'Autorita', con dolo  o  colpa  grave,  si  applica  la
          sanzione della sospensione: 
              a) per un periodo fino a centoventi giorni, in caso  di
          piu' violazioni di cui al comma 1, o di nuova violazione di
          cui al comma 1 dopo una precedente sanzione; 
              b) per un periodo fino a  duecentoquaranta  giorni,  in
          caso di piu' violazioni di cui ai commi 1 e 2, o  di  nuova
          violazione del comma 2 dopo  una  precedente  sanzione  per
          violazioni di cui al comma 1, o viceversa; 
              c) per un periodo fino ad un  anno,  in  caso  di  piu'
          violazioni di cui al comma 2, o di nuova violazione di  cui
          al comma 2 dopo una precedente sanzione. 
              Si applica la sanzione della decadenza in caso di nuova
          violazione dopo una precedente sospensione, se  il  periodo
          di  sospensione  da  irrogare  per  la  nuova   violazione,
          cumulato con quella precedente,  sia  pari  o  superiore  a
          trecentosessanta  giorni,  nonche'  nel   caso   di   nuova
          violazione dopo quattro sanzioni che abbiano comportato  la
          sospensione per un  periodo  complessivamente  superiore  a
          centoventi giorni." 
              "Art. 84. (Criteri di accertamento e di valutazione dei
          lavori eseguiti all'estero) 
              1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede
          legale in  Italia,  il  richiedente  produce  alla  SOA  la
          certificazione di esecuzione dei  lavori,  corredata  dalla
          copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori
          eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo. 
              2.  La  certificazione  e'  rilasciata,  su   richiesta
          dell'interessato, da un tecnico di fiducia del consolato  o
          del Ministero degli affari esteri, con spese a  carico  del
          medesimo  interessato,  dalla  quale  risultano  i   lavori
          eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i
          tempi   di   esecuzione,   indicazioni    utili    relative
          all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonche'
          la  dichiarazione  che  i  lavori   sono   stati   eseguiti
          regolarmente e con buon  esito.  I  relativi  importi  sono
          inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie  per
          la completa  individuazione  dell'impresa  subappaltatrice,
          del periodo di esecuzione  e  della  categoria  dei  lavori
          eseguiti. La certificazione e' rilasciata  secondo  modelli
          semplificati,  individuati   dall'Autorita',   sentito   il
          Ministero  per  gli  affari  esteri  per  gli  aspetti   di
          competenza ed e' soggetta, ove necessario, a legalizzazione
          da parte delle autorita' consolari italiane all'estero. 
              3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese  italiane,
          i  subappaltatori,  ai   fini   del   conseguimento   della
          qualificazione,   possono   utilizzare    il    certificato
          rilasciato all'esecutore italiano ai sensi del comma  2  e,
          qualora  non  sia  stato   richiesto   dall'esecutore,   il
          certificato  puo'   essere   richiesto   direttamente   dal
          subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma. 
              4. La certificazione e'  prodotta  in  lingua  italiana
          ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, e' corredata da
          una traduzione  certificata  conforme  in  lingua  italiana
          rilasciata dalla  rappresentanza  diplomatica  o  consolare
          ovvero una traduzione in lingua  italiana  eseguita  da  un
          traduttore ufficiale. Il consolato italiano all'estero, una
          volta  conseguita  la  certificazione,  la  trasmette  alla
          competente struttura centrale del  Ministero  degli  affari
          esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico
          di  cui  all'articolo  8,  con   le   modalita'   stabilite
          dall'Autorita' secondo i modelli semplificati sopra citati. 
              5. Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e  non
          disponga  piu'  di  propria  rappresentanza  nel  Paese  di
          esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere
          a pieno le proprie funzioni a causa di  palesi  difficolta'
          nel medesimo Paese, puo' fare  riferimento  alla  struttura
          competente del Ministero degli affari esteri.". 

        
      
          
Sezione III

Semplificazioni in materia di appalti pubblici

                               Art. 21 
 
 
               Responsabilita' solidale negli appalti 
 
  1. L'articolo 29, comma 2, del  decreto  legislativo  10  settembre
2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: 
  «2. In caso di appalto  di  opere  o  di  servizi,  il  committente
imprenditore  o  datore  di  lavoro  e'  obbligato  in   solido   con
l'appaltatore, nonche' con ciascuno  degli  eventuali  subappaltatori
entro  il  limite  di  due  anni  dalla  cessazione  dell'appalto,  a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti  retributivi,  comprese  le
quote  di  trattamento  di  fine  rapporto,  nonche'   i   contributi
previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione  al  periodo
di esecuzione del contratto di appalto,  restando  escluso  qualsiasi
obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo  il  responsabile
dell'inadempimento. (( Ove convenuto in  giudizio  per  il  pagamento
unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o  datore  di
lavoro  puo'  eccepire,  nella  prima  difesa,  il  beneficio   della
preventiva escussione del patrimonio  dell'appaltatore  medesimo.  In
tal caso il giudice accerta la responsabilita' solidale  di  entrambi
gli obbligati,  ma  l'azione  esecutiva  puo'  essere  intentata  nei
confronti del committente imprenditore o datore di lavoro  solo  dopo
l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione
puo' essere sollevata anche se l'appaltatore non e'  stato  convenuto
in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o  datore  di
lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali
il  lavoratore   puo'   agevolmente   soddisfarsi.   Il   committente
imprenditore o datore di lavoro che ha  eseguito  il  pagamento  puo'
esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo
le regole generali )) ». 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'articolo  29,  comma  2,  del
          decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276,  recante
          "Attuazione delle  deleghe  in  materia  di  occupazione  e
          mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,  n.
          30", come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 29. (Appalto) 
              1. Omissis. 
              2. In caso  di  appalto  di  opere  o  di  servizi,  il
          committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in
          solido  con  l'appaltatore,  nonche'  con  ciascuno   degli
          eventuali subappaltatori entro il limite di due anni  dalla
          cessazione dell'appalto, a corrispondere  ai  lavoratori  i
          trattamenti retributivi, comprese le quote  di  trattamento
          di fine rapporto, nonche' i contributi  previdenziali  e  i
          premi  assicurativi  dovuti  in  relazione  al  periodo  di
          esecuzione  del  contratto  di  appalto,  restando  escluso
          qualsiasi obbligo per le sanzioni civili  di  cui  risponde
          solo il responsabile dell'inadempimento. Ove  convenuto  in
          giudizio per il pagamento  unitamente  all'appaltatore,  il
          committente imprenditore o datore di lavoro puo'  eccepire,
          nella  prima  difesa,   il   beneficio   della   preventiva
          escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal
          caso il giudice  accerta  la  responsabilita'  solidale  di
          entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva  puo'  essere
          intentata nei  confronti  del  committente  imprenditore  o
          datore di lavoro solo  dopo  l'infruttuosa  escussione  del
          patrimonio  dell'appaltatore.   L'eccezione   puo'   essere
          sollevata anche se l'appaltatore non e' stato convenuto  in
          giudizio, ma in tal  caso  il  committente  imprenditore  o
          datore di  lavoro  deve  indicare  i  beni  del  patrimonio
          dell'appaltatore sui quali il lavoratore  puo'  agevolmente
          soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro
          che ha eseguito il pagamento puo'  esercitare  l'azione  di
          regresso nei confronti del coobbligato  secondo  le  regole
          generali." 

        
      
          
Sezione III

Semplificazioni in materia di appalti pubblici

                               Art. 22 
 
 
Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE  e  norme
di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti
       di programma con le Societa' di gestione aeroportuali. 
 
  1. All'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole:  «delle  opere  pubbliche»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei progetti e dei programmi di intervento pubblico»; 
    b) le parole: «relativamente ai progetti di opere pubbliche» sono
soppresse; 
    c) le parole: «il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti»
sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro proponente,  sentito  il
Segretario del CIPE,». 
  2. Il recepimento della direttiva 2009/12/CE in materia di  diritti
aeroportuali,  di  cui  al  Capo  II,  articoli  da  71  a  82,   del
decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  fa   comunque   salvo   il
completamento  delle  procedure  in  corso  volte  alla  stipula  dei
contratti di programma con le societa' di gestione  aeroportuali,  ai
sensi degli articoli 11-novies del decreto-legge 30  settembre  2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,
n. 248, e 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102.
Tali procedure devono concludersi entro e non oltre  il  31  dicembre
2012 e, comunque, la durata  dei  contratti  di  programma  stipulati
secondo quanto disposto nel primo periodo  e'  fissata  nel  rispetto
della normativa nazionale e comunitaria in materia e  dei  rispettivi
modelli tariffari. 
  3. La misura dei diritti aeroportuali stabilita  nei  contratti  di
programma  stipulati  anteriormente   all'entrata   in   vigore   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, puo' essere determinata  secondo
le modalita' di cui al capo II del decreto medesimo alla scadenza dei
contratti stessi. 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'articolo  41,  comma  4,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita'  e
          il consolidamento  dei  conti  pubblici",  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 41. (Misure per le opere di interesse strategico) 
              Da 1 a 3. (Omissis). 
              4. Al fine di garantire la certezza  dei  finanziamenti
          destinati alla realizzazione dei progetti e  dei  programmi
          di intervento pubblico, le delibere assunte dal CIPE,  sono
          formalizzate e trasmesse al Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti  dalla
          seduta in  cui  viene  assunta  la  delibera.  In  caso  di
          criticita' procedurali tali da non consentire  il  rispetto
          del predetto termine il  Ministro  proponente,  sentito  il
          Segretario del CIPE, riferisce al  Consiglio  dei  Ministri
          per le conseguenti determinazioni.". 
              Si riporta  l'epigrafe  del  decreto-legge  24  gennaio
          2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
          marzo 2012, n. 27: 
              Decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,  recante
          "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
          infrastrutture e la competitivita'" (G. U. 24 gennaio 2012,
          n. 19, S.O.). 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo   11-novies   del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante
          "Misure di contrasto all'evasione  fiscale  e  disposizioni
          urgenti in materia tributaria e finanziaria": 
              "Art.  11-nonies.   (Razionalizzazione   e   incremento
          dell'efficienza del settore dei gestori aeroportuali) 
              1. Alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
              a) il comma  10  dell'articolo  10  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              "10. La misura dei diritti  aeroportuali  di  cui  alla
          legge 5 maggio 1976, n. 324, e' determinata per  i  singoli
          aeroporti, sulla base di criteri stabiliti  dal  CIPE,  con
          decreti del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.
          Con i medesimi  decreti  viene  altresi'  fissata,  per  un
          periodo predeterminato, comunque compreso tra tre e  cinque
          anni, la variazione massima annuale applicabile ai medesimi
          diritti  aeroportuali.   La   variazione   e'   determinata
          prendendo a riferimento il tasso di inflazione programmato,
          l'obiettivo di recupero della  produttivita'  assegnato  al
          gestore  aeroportuale,  la   remunerazione   del   capitale
          investito,  gli   ammortamenti   dei   nuovi   investimenti
          realizzati con capitale proprio  o  di  credito,  che  sono
          stabiliti in contratti di programma  stipulati  tra  l'Ente
          nazionale  per  l'aviazione  civile  (ENAC)  e  il  gestore
          aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. La misura iniziale dei diritti e l'obiettivo
          di   recupero   della   produttivita'   assegnato   vengono
          determinati tenendo conto: 
              a) di un sistema di contabilita' analitica, certificato
          da  societa'   di   revisione   contabile,   che   consenta
          l'individuazione dei  ricavi  e  dei  costi  di  competenza
          afferenti a  ciascuno  dei  servizi,  regolamentati  e  non
          regolamentati,   quali   lo   svolgimento   di    attivita'
          commerciali, offerti sul sedime aeroportuale; 
              b) del livello qualitativo e quantitativo  dei  servizi
          offerti; 
              c) delle esigenze di recupero  dei  costi,  in  base  a
          criteri  di  efficienza  e  di  sviluppo  delle   strutture
          aeroportuali; 
              d)  dell'effettivo  conseguimento  degli  obiettivi  di
          tutela ambientale; 
              e) di una quota non  inferiore  al  50  per  cento  del
          margine conseguito dal gestore  aeroportuale  in  relazione
          allo svolgimento nell'ambito  del  sedime  aeroportuale  di
          attivita' non regolamentate"; 
              b) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti: 
              "10-bis. E' soppressa la maggiorazione del 50 per cento
          dei diritti aeroportuali applicata nei casi  di  approdo  o
          partenza nelle ore notturne, di cui  alla  legge  5  maggio
          1976, n. 324. 
              10-ter.  Il  Ministro  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, puo' definire norme semplificative, rispetto
          a quelle previste al comma 10, per  la  determinazione  dei
          diritti aeroportuali per gli aeroporti aventi  un  traffico
          inferiore a 600.000 unita' di carico, ciascuna  equivalente
          ad un passeggero o cento chili di merce o di posta. 
              10-quater. La metodologia di cui al comma 10 si applica
          anche per la determinazione dei corrispettivi per i servizi
          di  sicurezza  previsti  dall'articolo  5,  comma  3,   del
          decreto-legge  18  gennaio  1992,  n.  9,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1992,  n.  217,
          nonche' per la determinazione  della  tassa  di  imbarco  e
          sbarco sulle merci trasportate per via  aerea  in  base  al
          decreto-legge 28 febbraio  1974,  n.  47,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117". 
              2. Il comma 190 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
          1996, n. 662, e' abrogato.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 34-bis, del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  recante
          "Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini": 
              "Art. 17. (Enti pubblici:  economie,  controlli,  Corte
          dei conti) 
              Da 1 a 34. (Omissis). 
              34-bis. Al  fine  di  incentivare  l'adeguamento  delle
          infrastrutture di sistemi aeroportuali nazionali e comunque
          con traffico superiore a otto milioni di passeggeri  annui,
          nonche' quelli  aventi  strutture  con  sedimi  in  regioni
          diverse, nel  caso  in  cui  gli  investimenti  si  fondino
          sull'utilizzo di capitali di mercato  del  gestore,  l'Ente
          nazionale per l'aviazione civile (ENAC)  e'  autorizzato  a
          stipulare contratti di programma in deroga  alla  normativa
          vigente in materia, introducendo  sistemi  di  tariffazione
          pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard
          europei, siano orientati ai costi  delle  infrastrutture  e
          dei servizi, a obiettivi  di  efficienza  e  a  criteri  di
          adeguata remunerazione degli investimenti e  dei  capitali,
          con modalita' di aggiornamento valide per  l'intera  durata
          del rapporto. In tali casi il contratto  e'  approvato  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          adottare entro sessanta giorni dalla stipula del  contratto
          di programma, su proposta del Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, e puo' graduare le  modifiche  tariffarie,
          prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad
          un  riequilibrio  del  piano  economico-finanziario   della
          societa' di gestione.". 

        
      
          
Sezione IV

Semplificazione in materia di ambiente

                               Art. 23 
 
 
Autorizzazione unica in materia ambientale per  le  piccole  e  medie
                               imprese 
 
  1. Ferme restando le  disposizioni  in  materia  di  autorizzazione
integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure  e  ridurre
gli oneri per le PMI (( e per gli impianti non soggetti  alle  citate
disposizioni in materia di autorizzazione  integrata  ambientale  )),
anche sulla base dei risultati delle attivita' di  misurazione  degli
oneri amministrativi di cui  all'articolo  25  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008,  n.  133,  il  Governo  e'  autorizzato  ad  emanare  un
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  dell'ambiente  ((  e  della
tutela del territorio )) e del mare, del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e del  Ministro  dello  sviluppo
economico,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  al   decreto
legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   volto   a   disciplinare
l'autorizzazione unica ambientale e a  semplificare  gli  adempimenti
amministrativi delle piccole e medie imprese (( e degli impianti  non
soggetti alle disposizioni in  materia  di  autorizzazione  integrata
ambientale )), in base ai seguenti principi e criteri direttivi,  nel
rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni: 
    a)  l'autorizzazione  sostituisce  ogni  atto  di  comunicazione,
notifica ed autorizzazione previsto  dalla  legislazione  vigente  in
materia ambientale; 
    b) l'autorizzazione unica ambientale e' rilasciata  da  un  unico
ente; 
    c)  il  procedimento  deve  essere  improntato  al  principio  di
proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in  relazione  alla
dimensione  dell'impresa  e  al   settore   di   attivita',   nonche'
all'esigenza  di  tutela  degli  interessi  pubblici  e  non   dovra'
comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese. 
  2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto  e  dalla  data  di
entrata in vigore  del  medesimo  regolamento  sono  identificate  le
norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono
abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. 
  (( 2-bis. La realizzazione delle  infrastrutture  di  ricarica  dei
veicoli elettrici e' sottoposta alla  disciplina  della  segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge  7
agosto 1990, n.241, e successive modificazioni. )) 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'epigrafe del Titolo III-bis,  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
          ambientale":  Titolo  III-bis  L'autorizzazione   integrata
          ambientale". 
              Si riporta il testo dell'articolo 25 del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  recante  "Disposizioni
          urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria": 
              "Art. 25. (Taglia-oneri amministrativi) 
              1. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, su proposta del  Ministro  per
          la pubblica amministrazione e l'innovazione e del  Ministro
          per la semplificazione normativa, e' approvato un programma
          per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti  da
          obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza
          dello Stato, con  l'obiettivo  di  giungere,  entro  il  31
          dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per  una  quota
          complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la
          riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si
          provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo
          1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi. 
              2. In attuazione del programma di cui al  comma  1,  il
          Dipartimento della funzione pubblica coordina le  attivita'
          di  misurazione   in   raccordo   con   l'Unita'   per   la
          semplificazione  e  la  qualita'  della  regolazione  e  le
          amministrazioni interessate per materia. 
              3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la
          pubblica amministrazione e l'innovazione e con il  Ministro
          per  la  semplificazione  normativa,  adotta  il  piano  di
          riduzione degli oneri amministrativi relativo alle  materie
          affidate alla competenza di ciascun Ministro, che definisce
          le   misure   normative,   organizzative   e   tecnologiche
          finalizzate al  raggiungimento  dell'obiettivo  di  cui  al
          comma 1, assegnando i relativi programmi  ed  obiettivi  ai
          dirigenti   titolari   dei   centri   di    responsabilita'
          amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per
          la semplificazione e la qualita' della regolazione  di  cui
          al comma 2 dell'articolo 1  del  decreto-legge  10  gennaio
          2006, n. 4, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9
          marzo 2006, n. 80, che assicura la  coerenza  generale  del
          processo nonche' il raggiungimento dell'obiettivo finale di
          cui al  comma  1.  Le  regioni,  le  province  e  i  comuni
          adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla  base
          delle attivita' di misurazione, programmi di  interventi  a
          carattere normativo, amministrativo e  organizzativo  volti
          alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi.  Per
          il coordinamento  delle  metodologie  della  misurazione  e
          della  riduzione  degli  oneri,  e'  istituito  presso   la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della
          finanza pubblica, un Comitato  paritetico  formato  da  sei
          membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal  Ministro
          per la semplificazione normativa, due dal  Ministro  per  i
          rapporti con le regioni e per la coesione  territoriale,  e
          da sei membri designati dalla citata Conferenza  unificata,
          rispettivamente, tre tra i  rappresentanti  delle  regioni,
          uno tra i rappresentanti delle province e  due  tra  quelli
          dei comuni. Per la partecipazione  al  Comitato  paritetico
          non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati
          della misurazione di cui al comma 15 sono  comunicati  alle
          Camere e ai Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa. 
              4.  Con  decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e  l'innovazione  e  del  Ministro  per  la
          semplificazione normativa, si provvede a definire le  linee
          guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3  e
          delle forme di verifica dell'effettivo  raggiungimento  dei
          risultati, anche  utilizzando  strumenti  di  consultazione
          pubblica delle categorie e dei soggetti interessati. 
              5. Sulla base degli esiti  della  misurazione  di  ogni
          materia, congiuntamente ai piani  di  cui  al  comma  3,  e
          comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo e' delegato
          ad adottare uno o piu' regolamenti ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione  e  del  Ministro  per   la   semplificazione
          normativa,  di  concerto  con  il  Ministro  o  i  Ministri
          competenti, contenenti gli  interventi  normativi  volti  a
          ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle  imprese  e
          sui cittadini nei  settori  misurati  e  a  semplificare  e
          riordinare  la   relativa   disciplina.   Tali   interventi
          confluiscono nel processo di riassetto di cui  all'articolo
          20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
              6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti
          con le attivita' di misurazione  e  riduzione  degli  oneri
          amministrativi gravanti sulle imprese  e'  data  tempestiva
          notizia  sul  sito  web  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  del  Ministro  per   la
          semplificazione normativa e  dei  Ministeri  e  degli  enti
          pubblici statali interessati. 
              7.  Del  raggiungimento  dei  risultati  indicati   nei
          singoli piani  ministeriali  di  semplificazione  si  tiene
          conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.". 
              Per il testo dell'articolo 17  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
          vedasi i riferimenti normativi all'articolo 3. 
              Si riporta l'epigrafe del decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281: 
              Decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  recante
          "Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali"  (G.  U.  30
          agosto 1997, n. 202). 
              Per il testo degli articoli 20, 20-bis e 20-ter,  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo  per
          il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed  enti
          locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa",  vedasi  i  riferimenti
          normativi all'articolo 14. 
              Per il testo dell'articolo  19  della  legge  7  agosto
          1990,  n.  241,  recante  "Nuove  norme   in   materia   di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi", vedasi i  riferimenti  normativi
          all'articolo 2. 

        
      
          
Sezione IV

Semplificazione in materia di ambiente

                               Art. 24 
 
 
Modifiche  alle  norme  in  materia  ambientale  di  cui  al  decreto
                 legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    
    a) all'articolo 6, comma  17,  sesto  periodo,  dopo  le  parole:
«titoli abilitativi gia' rilasciati alla stessa data»  sono  inserite
le seguenti: «, anche ai fini delle eventuali relative proroghe»; 
    b)  all'articolo  10,  comma  1,  secondo  periodo,   la   parola
«richiesta» e' sostituita dalla seguente: «rilasciata»; 
    c) all'articolo 29-decies, comma 1,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Per gli impianti localizzati in  mare,  l'Istituto
superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale  esegue  i
controlli di  cui  al  comma  3,  coordinandosi  con  gli  uffici  di
vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.»; 
    d) all'articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 2, le parole da: «e'  rilasciata»  a:  «smaltimento
alternativo» sono sostituite dalle  seguenti:  «e'  rilasciata  dalla
regione,  fatta  eccezione  per  gli  interventi  ricadenti  in  aree
protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982,  n.  979  e  6
dicembre 1991, n. 394,  per  i  quali  e'  rilasciata  dal  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»; 
      2) al comma 3, dopo la parola «autorizzazione» e'  inserita  la
seguente «regionale»; 
    (( d-bis) all'articolo 194, comma 3, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente  periodo:  «Le   imprese   che   effettuano   il   trasporto
transfrontaliero di rifiuti,  fra  i  quali  quelli  da  imballaggio,
devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione  dell'autorita'
del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella  legislazione
nazionale non vi siano  norme  ambientali  meno  rigorose  di  quelle
previste dal diritto dell'Unione europea, ivi incluso un  sistema  di
controllo sulle  emissioni  di  gas  serra,  e  che  l'operazione  di
recupero nel Paese  di  destinazione  sia  effettuata  con  modalita'
equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle  previste  dalla
legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza»; )) 
    e) all'articolo 216-bis,  comma  7,  dopo  il  primo  periodo  e'
inserito il seguente: «Nelle more dell'emanazione del decreto di  cui
al primo periodo, le autorita' competenti  possono  autorizzare,  nel
rispetto della normativa (( dell'Unione europea )), le operazioni  di
rigenerazione degli oli usati anche in deroga all'allegato A, tabella
3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando  i
limiti stabiliti dalla predetta tabella  in  relazione  al  parametro
PCB/PCT.»; 
    f) all'articolo 228, dopo il comma 3, e'  inserito  il  seguente:
«3-bis. I produttori e  gli  importatori  di  pneumatici  o  le  loro
eventuali forme associate  determinano  annualmente  l'ammontare  del
rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno  solare
successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo  comunicano,  entro
il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del  mare  anche  specificando  gli  oneri  e  le
componenti di costo che giustificano l'ammontare del  contributo.  Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  se
necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine  di  disporre
della completezza delle informazioni da divulgare anche a  mezzo  del
proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno.
E' fatta salva la facolta' di procedere  nell'anno  solare  in  corso
alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di
pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo  richiesto
per l'anno solare in corso.»; 
    (( f-bis) all'articolo 242, comma 7, dopo il secondo  periodo  e'
inserito  il  seguente:  «Nell'ambito  dell'articolazione   temporale
potra'  essere  valutata  l'adozione  di  tecnologie  innovative,  di
dimostrata efficienza ed  efficacia,  a  costi  sopportabili,  resesi
disponibili  a  seguito  dello   sviluppo   tecnico-scientifico   del
settore»; )) 
    g) all'articolo 268, comma 1, alla lettera p) le parole da:  «per
le piattaforme» alle parole «gas naturale liquefatto off-shore;» sono
soppresse; 
    h) (( all'articolo 281, il comma 5 e' sostituito dal seguente: ))
« (( 5 )). Le integrazioni e le modifiche degli allegati  alle  norme
in materia di tutela dell'aria e della riduzione delle  emissioni  in
atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con  il  Ministro  della  salute,  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico  e,  per  quanto  di  competenza,  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»; 
    i) all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dopo il  punto  1.4  e'  inserito  il  seguente:
«1.4-bis terminali di rigassificazione e altri  impianti  localizzati
in mare su piattaforme off-shore;». 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 6,  comma  17,  sesto
          periodo, 10, comma 1, 29-decies, comma 1, 109, comma 2 e 3,
          194, comma 3, 216-bis, comma 7, 228,  242,  comma  7,  268,
          comma 1, 281, comma 5, e il testo dell'allegato  VIII  alla
          parte seconda del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
          152, recante "Norme in materia ambientale", come modificati
          dalla presente legge: 
              "Art. 6. (Oggetto della disciplina). 
              (Omissis). 
              17.  (Omissis).  Resta  ferma  l'efficacia  dei  titoli
          abilitativi gia' rilasciati alla stessa data, anche ai fini
          delle eventuali relative proroghe; 
              (Omissis)." 
              "Art.10.   (Norme   per   il   coordinamento    e    la
          semplificazione dei procedimenti). 
              1. (Omissis). Qualora si tratti di progetti  rientranti
          nella  previsione  di  cui  al  comma  7  dell'articolo  6,
          l'autorizzazione   integrata   ambientale    puo'    essere
          rilasciata solo dopo che, ad esito della  verifica  di  cui
          all'articolo  20,  l'autorita'  competente  valuti  di  non
          assoggettare i progetti a VIA." 
              "Art.    29-decies    (Rispetto    delle     condizioni
          dell'autorizzazione integrata ambientale). 
              1. Il  gestore,  prima  di  dare  attuazione  a  quanto
          previsto dall'autorizzazione integrata ambientale,  ne  da'
          comunicazione all'autorita' competente.  Per  gli  impianti
          localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione
          e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al  comma
          3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del  Ministero
          dello sviluppo economico." 
              "Art. 109. (Immersione in mare di  materiale  derivante
          da attivita' di escavo e attivita' di posa in mare di  cavi
          e condotte). 
              (Omissis). 
              2.  L'autorizzazione   all'immersione   in   mare   dei
          materiali di cui al comma  1,  lettera  a),  e'  rilasciata
          dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti
          in aree protette nazionali di cui alle  leggi  31  dicembre
          1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n.  394,  per  i  quali  e'
          rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  in  conformita'  alle  modalita'
          stabilite con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio, di concerto  con  i  Ministri  delle
          infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole  e
          forestali, delle attivita' produttive previa intesa con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
          emanarsi entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della parte terza del presente decreto." 
              3. L'immersione in mare di materiale di cui al comma 1,
          lettera b), e' soggetta ad  autorizzazione  regionale,  con
          esclusione dei nuovi manufatti soggetti alla valutazione di
          impatto ambientale. Per le opere  di  ripristino,  che  non
          comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti,
          e' dovuta la sola comunicazione all'autorita' competente." 
              "Art. 194 (Spedizioni transfrontaliere). 
              (Omissis). 
              3. Fatte salve le norme che disciplinano  il  trasporto
          internazionale di  merci,  le  imprese  che  effettuano  il
          trasporto transfrontaliero  nel  territorio  italiano  sono
          iscritte  all'Albo  nazionale  gestori  ambientali  di  cui
          all'articolo 212. L'iscrizione all'Albo, qualora effettuata
          per il solo esercizio dei trasporti  transfrontalieri,  non
          e' subordinata alla prestazione delle garanzie  finanziarie
          di cui al comma 10 del medesimo articolo  212.  Le  imprese
          che effettuano il trasporto  transfrontaliero  di  rifiuti,
          fra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni
          spedizione una dichiarazione dell'autorita'  del  Paese  di
          destinazione dalla quale  risulti  che  nella  legislazione
          nazionale non vi siano norme ambientali  meno  rigorose  di
          quelle  previste  dal  diritto  dell'Unione  europea,   ivi
          incluso un sistema di  controllo  sulle  emissioni  di  gas
          serra,  e  che  l'operazione  di  recupero  nel  Paese   di
          destinazione sia effettuata con modalita' equivalenti,  dal
          punto  di  vista  ambientale,  a  quelle   previste   dalla
          legislazione  in  materia   di   rifiuti   del   Paese   di
          provenienza." 
              "Art. 216-bis (Oli usati). 
              (Omissis). 
              7.  Con   uno   o   piu'   regolamenti   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  da
          adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il  Ministro  dello
          sviluppo economico, entro centottanta giorni dalla data  di
          entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   sono
          definite le norme tecniche per la gestione di oli usati  in
          conformita' a quanto disposto dal presente articolo.  Nelle
          more dell'emanazione del decreto di cui al  primo  periodo,
          le autorita' competenti possono autorizzare,  nel  rispetto
          della  normativa  dell'Unione  europea,  le  operazioni  di
          rigenerazione degli oli usati anche in deroga  all'allegato
          A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio  1996,  n.
          392, fermi  restando  i  limiti  stabiliti  dalla  predetta
          tabella in relazione al parametro PCB/PCT." 
              "Art. 228. (Pneumatici fuori uso). 
              1.  Fermo  restando  il  disposto  di  cui  al  decreto
          legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonche' il disposto  di
          cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto,  al  fine
          di  garantire  il  perseguimento  di  finalita'  di  tutela
          ambientale  secondo  le  migliori   tecniche   disponibili,
          ottimizzando, anche tramite attivita' di ricerca,  sviluppo
          e formazione, il recupero dei pneumatici fuori  uso  e  per
          ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione  e'
          fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici  di
          provvedere,  singolarmente  o  in  forma  associata  e  con
          periodicita' almeno annuale, alla gestione di  quantitativi
          di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi  immessi
          sul  mercato  e  destinati  alla  vendita  sul   territorio
          nazionale. 
              2. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio,   d'intesa   con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, da  emanarsi  nel
          termine di giorni  centoventi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  parte  quarta  del  presente  decreto,  sono
          disciplinati i tempi e le modalita' attuative  dell'obbligo
          di   cui   al   comma   1.   In   tutte   le   fasi   della
          commercializzazione dei pneumatici e' indicato  in  fattura
          il contributo a  carico  degli  utenti  finali  necessario,
          anche in relazione alle diverse  tipologie  di  pneumatici,
          per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui  al
          comma 1. 
              3. Il trasferimento all'eventuale  struttura  operativa
          associata,  da  parte  dei  produttori  e  importatori   di
          pneumatici che ne fanno parte, delle  somme  corrispondenti
          al contributo per la gestione, calcolato  sul  quantitativo
          di pneumatici  immessi  sul  mercato  nell'anno  precedente
          costituisce adempimento dell'obbligo di cui al comma 1  con
          esenzione del produttore o  importatore  da  ogni  relativa
          responsabilita'. 
              3-bis. I produttori e gli importatori di  pneumatici  o
          le loro eventuali forme associate  determinano  annualmente
          l'ammontare  del  rispettivo  contributo   necessario   per
          l'adempimento, nell'anno solare successivo, degli  obblighi
          di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31  ottobre  di
          ogni anno, al Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare anche specificando  gli  oneri  e  le
          componenti  di  costo  che  giustificano  l'ammontare   del
          contributo. Il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni
          e chiarimenti al fine di disporre della  completezza  delle
          informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale
          informatico entro il 31 dicembre del  rispettivo  anno.  E'
          fatta salva la facolta' di procedere  nell'anno  solare  in
          corso alla rideterminazione,  da  parte  dei  produttori  e
          degli importatori  di  pneumatici  o  le  rispettive  forme
          associate, del contributo richiesto per  l'anno  solare  in
          corso. 
              4.  I  produttori  e  gli  importatori  di   pneumatici
          inadempienti  agli  obblighi  di  cui  al  comma   1   sono
          assoggettati  ad  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          proporzionata alla  gravita'  dell'inadempimento,  comunque
          non superiore al doppio del  contributo  incassato  per  il
          periodo considerato" 
              "Art. 242. (Procedure operative ed amministrative). 
              (Omissis). 
              7. Qualora gli esiti della  procedura  dell'analisi  di
          rischio dimostrino che la concentrazione  dei  contaminanti
          presenti nel sito e' superiore ai valori di  concentrazione
          soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone
          alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del
          documento di analisi  di  rischio,  il  progetto  operativo
          degli interventi di  bonifica  o  di  messa  in  sicurezza,
          operativa o permanente, e,  ove  necessario,  le  ulteriori
          misure di riparazione e di ripristino ambientale,  al  fine
          di minimizzare e ricondurre ad  accettabilita'  il  rischio
          derivante dallo stato di contaminazione presente nel  sito.
          Nel caso di interventi di bonifica o di messa in  sicurezza
          di cui al periodo precedente,  che  presentino  particolari
          complessita' a causa  della  natura  della  contaminazione,
          degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie
          o dell'estensione dell'area  interessata  dagli  interventi
          medesimi, il  progetto  puo'  essere  articolato  per  fasi
          progettuali  distinte  al  fine  di  rendere  possibile  la
          realizzazione degli interventi per singole aree o per  fasi
          temporali   successive.   Nell'ambito    dell'articolazione
          temporale potra' essere valutata l'adozione  di  tecnologie
          innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a  costi
          sopportabili, resesi disponibili a seguito  dello  sviluppo
          tecnico-scientifico del settore. La regione,  acquisito  il
          parere del comune e della  provincia  interessati  mediante
          apposita  conferenza  di  servizi  e  sentito  il  soggetto
          responsabile,   approva   il   progetto,   con    eventuali
          prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal  suo
          ricevimento. Tale termine  puo'  essere  sospeso  una  sola
          volta,  qualora  la  regione  ravvisi  la   necessita'   di
          richiedere,   mediante   atto    adeguatamente    motivato,
          integrazioni documentali  o  approfondimenti  al  progetto,
          assegnando un congruo termine per l'adempimento. In  questa
          ipotesi il termine per l'approvazione del progetto  decorre
          dalla presentazione del progetto integrato.  Ai  soli  fini
          della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle
          attrezzature   necessarie   all'attuazione   del   progetto
          operativo  e   per   il   tempo   strettamente   necessario
          all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di  cui
          al presente  comma  sostituisce  a  tutti  gli  effetti  le
          autorizzazioni, le concessioni, i concerti,  le  intese,  i
          nulla  osta,  i  pareri  e  gli  assensi   previsti   dalla
          legislazione  vigente  compresi,  in  particolare,   quelli
          relativi  alla  valutazione  di  impatto  ambientale,   ove
          necessaria, alla gestione delle  terre  e  rocce  da  scavo
          all'interno  dell'area  oggetto  dell'intervento  ed   allo
          scarico delle acque emunte  dalle  falde.  L'autorizzazione
          costituisce,  altresi',  variante  urbanistica  e  comporta
          dichiarazione  di  pubblica   utilita',   di   urgenza   ed
          indifferibilita'  dei  lavori.  Con  il  provvedimento   di
          approvazione del progetto sono stabiliti anche i  tempi  di
          esecuzione, indicando altresi'  le  eventuali  prescrizioni
          necessarie  per  l'esecuzione  dei  lavori  ed  e'  fissata
          l'entita'  delle  garanzie  finanziarie,  in   misura   non
          superiore  al  cinquanta  per  cento  del   costo   stimato
          dell'intervento, che devono essere prestate in favore della
          regione per la  corretta  esecuzione  ed  il  completamento
          degli interventi medesimi." 
              "Art. 268. (Definizioni) 
              1. (omissis); p) autorita' competente per il controllo:
          l'autorita' a cui la legge regionale attribuisce il compito
          di eseguire in via ordinaria i controlli circa il  rispetto
          dell'autorizzazione  e  delle  disposizioni  del   presente
          titolo,  ferme  restando  le  competenze  degli  organi  di
          polizia giudiziaria; in caso di  stabilimenti  soggetti  ad
          autorizzazione  alle  emissioni  tale  autorita'  coincide,
          salvo diversa indicazione della legge regionale, con quella
          di cui alla lettera  o);  per  stabilimenti  sottoposti  ad
          autorizzazione integrata ambientale e  per  i  controlli  a
          questa connessi, l'autorita' competente per il controllo e'
          quella  prevista  dalla  normativa  che   disciplina   tale
          autorizzazione;  l'autorita'  competente  e'  il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
          si avvale  eventualmente  dell'Istituto  Superiore  per  la
          Protezione e la Ricerca  Ambientale  e  del  sistema  delle
          Agenzie ambientali, con oneri a  carico  del  gestore.  Con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare di concerto  con  il  Ministro  dello
          sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore
          della presente disposizione sono determinate  e  aggiornate
          ogni due anni, sulla base del costo effettivo del servizio,
          le tariffe a carico del gestore e le relative modalita'  di
          versamento  per  la  copertura  delle  spese  relative   ai
          controlli finalizzati  alla  verifica  del  rispetto  delle
          condizioni stabilite dalle procedure di cui  alla  presente
          Parte V  in  relazione  alle  piattaforme  off-shore  e  ai
          terminali di rigassificazione di  gas  naturale  liquefatto
          off-shore; (omissis)." 
              "Art. 281. (Disposizioni transitorie e finali). 
              5. Le integrazioni e le modifiche degli  allegati  alle
          norme in materia di  tutela  dell'aria  e  della  riduzione
          delle emissioni in  atmosfera  del  presente  decreto  sono
          adottate con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro della  salute,  con  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico e, per quanto  di  competenza,  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281." 
              "Allegato  VIII  alla  parte  seconda   (Categorie   di
          attivita' industriali di cui all'articolo 6, comma 12). 
              1. Gli impianti o le parti di impianti  utilizzati  per
          la ricerca, lo  sviluppo  e  la  sperimentazione  di  nuovi
          prodotti e processi non rientrano nel titolo III bis  della
          seconda parte del presente decreto. 
              2. I valori limite riportati di seguito si  riferiscono
          in genere alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora
          uno stesso gestore ponga in essere varie attivita' elencate
          alla medesima voce in uno stesso impianto o in  una  stessa
          localita', si sommano le capacita' di tali attivita'. 
              1. Attivita' energetiche. 
              1.1 Impianti di  combustione  con  potenza  termica  di
          combustione di oltre 50 MW. 
              1.2. Raffinerie di petrolio e di gas. 
              1.3. Cokerie. 
              1.4. Impianti  di  gassificazione  e  liquefazione  del
          carbone. 
              1.4-bis. Terminali di rigassificazione e altri impianti
          localizzati in mare su piattaforme off-shore. 
              2. Produzione e trasformazione dei metalli. 
              2.1  Impianti  di  arrostimento  o  sinterizzazione  di
          minerali metallici compresi i minerali solforati. 
              2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione
          primaria  o  secondaria),  compresa  la   relativa   colata
          continua di capacita' superiore a 2,5 tonnellate all'ora. 
              2.3. Impianti destinati alla trasformazione di  metalli
          ferrosi mediante: 
              a) laminazione a caldo con una capacita' superiore a 20
          tonnellate di acciaio grezzo all'ora; 
              b) forgiatura con  magli  la  cui  energia  di  impatto
          supera 50 kJ per maglio e allorche' la  potenza  calorifica
          e' superiore a 20 MW; 
              c) applicazione di strati protettivi  di  metallo  fuso
          con una capacita' di trattamento superiore a  2  tonnellate
          di acciaio grezzo all'ora. 
              2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una  capacita'  di
          produzione superiore a 20 tonnellate al giorno. 
              2.5. Impianti: 
              a) destinati a ricavare metalli grezzi non  ferrosi  da
          minerali, nonche' concentrati o  materie  prime  secondarie
          attraverso    procedimenti    metallurgici,    chimici    o
          elettrolitici; 
              b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i
          prodotti di recupero (affinazione, formatura in  fonderia),
          con una capacita' di fusione superiore a  4  tonnellate  al
          giorno per il piombo e il  cadmio  o  a  20  tonnellate  al
          giorno per tutti gli altri metalli. 
              2.6. Impianti  per  il  trattamento  di  superficie  di
          metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici
          o  chimici  qualora  le  vasche  destinate  al  trattamento
          utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³. 
              3. Industria dei prodotti minerali. 
              3.1. Impianti  destinati  alla  produzione  di  clinker
          (cemento) in forni rotativi la cui capacita' di  produzione
          supera 500 tonnellate al giorno oppure  di  calce  viva  in
          forni rotativi la cui capacita'  di  produzione  supera  50
          tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni  aventi  una
          capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno. 
              3.2. Impianti destinati alla produzione  di  amianto  e
          alla fabbricazione di prodotti dell'amianto. 
              3.3. Impianti per la fabbricazione del  vetro  compresi
          quelli destinati alla produzione di  fibre  di  vetro,  con
          capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno. 
              3.4. Impianti  per  la  fusione  di  sostanze  minerali
          compresi  quelli  destinati  alla   produzione   di   fibre
          minerali,  con  una  capacita'  di  fusione  di  oltre   20
          tonnellate al giorno. 
              3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici
          mediante cottura, in particolare tegole,  mattoni,  mattoni
          refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacita'
          di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con  una
          capacita' di forno superiore a 4 m³ e con una  densita'  di
          colata per forno superiore a 300 kg/ m³. 
              4. Industria chimica. 
              Nell'ambito delle categorie di attivita' della  sezione
          4  si  intende  per  produzione  la  produzione  su   scala
          industriale mediante trasformazione chimica delle  sostanze
          o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6. 
              4.1 Impianti chimici per la fabbricazione  di  prodotti
          chimici organici di base come: 
              a) idrocarburi semplici (lineari o  anulari,  saturi  o
          insaturi, alifatici o aromatici); 
              b)   idrocarburi   ossigenati,   segnatamente   alcoli,
          aldeidi,  chetoni,  acidi  carbossilici,  esteri,  acetati,
          eteri, perossidi, resine, epossidi; 
              c) idrocarburi solforati; 
              d) idrocarburi  azotati,  segnatamente  ammine,  amidi,
          composti nitrosi,  nitrati  o  nitrici,  nitrili,  cianati,
          isocianati; 
              e) idrocarburi fosforosi; 
              f) idrocarburi alogenati; 
              g) composti organometallici; 
              h)  materie  plastiche   di   base   (polimeri,   fibre
          sintetiche, fibre a base di cellulosa); 
              i) gomme sintetiche; 
              l) sostanze coloranti e pigmenti; 
              m) tensioattivi e agenti di superficie. 
              4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di  prodotti
          chimici inorganici di base, quali: 
              a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro  di  idrogeno,
          fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti
          di zolfo, ossidi di azoto,  idrogeno,  biossido  di  zolfo,
          bicloruro di carbonile; 
              b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido
          fosforico,   acido   nitrico,   acido   cloridrico,   acido
          solforico, oleum e acidi solforati; 
              c)  basi,  quali  idrossido  d'ammonio,  idrossido   di
          potassio, idrossido di sodio; 
              d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di  potassio,
          carbonato  di  potassio,  carbonato  di  sodio,  perborato,
          nitrato d'argento; 
              e)  metalloidi,  ossidi  metallici  o  altri   composti
          inorganici, quali carburo di calcio,  silicio,  carburo  di
          silicio. 
              4.3.  Impianti  chimici   per   la   fabbricazione   di
          fertilizzanti  a  base  di  fosforo,   azoto   o   potassio
          (fertilizzanti semplici o composti). 
              4.4 Impianti chimici per la fabbricazione  di  prodotti
          di base fitosanitari e di biocidi. 
              4.5 Impianti che utilizzano un procedimento  chimico  o
          biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici  di
          base. 
              4.6.  Impianti  chimici   per   la   fabbricazione   di
          esplosivi. 
              5. Gestione dei rifiuti. 
              Salvi  l'articolo  11  della  direttiva  75/442/CEE   e
          l'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE,  del  12  dicembre
          1991 del Consiglio, relativa ai rifiuti pericolosi. 
              5.1. Impianti  per  l'eliminazione  o  il  ricupero  di
          rifiuti pericolosi, della  lista  di  cui  all'articolo  1,
          paragrafo 4,  della  direttiva  91/689/CEE  quali  definiti
          negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e
          R  9)  della  direttiva  75/442/CEE   e   nella   direttiva
          75/439/CEE del 16 giugno 1975  del  Consiglio,  concernente
          l'eliminazione degli oli usati, con capacita' di  oltre  10
          tonnellate al giorno. 
              5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali
          definiti nella direttiva 89/369/CEE dell'8 giugno 1989  del
          Consiglio,  concernente  la  prevenzione  dell'inquinamento
          atmosferico provocato dai nuovi impianti  di  incenerimento
          dei rifiuti urbani, e nella  direttiva  89/429/CEE  del  21
          giugno  1989  del  Consiglio,  concernente   la   riduzione
          dell'inquinamento atmosferico provocato dagli  impianti  di
          incenerimento  dei  rifiuti  urbani,  con   una   capacita'
          superiore a 3 tonnellate all'ora. 
              5.3.  Impianti  per  l'eliminazione  dei  rifiuti   non
          pericolosi  quali  definiti  nell'allegato   11   A   della
          direttiva 75/442/CEE ai  punti  D  8,  D  9  con  capacita'
          superiore a 50 tonnellate al giorno. 
              5.4. Discariche che ricevono piu' di 10  tonnellate  al
          giorno  o  con  una  capacita'  totale  di   oltre   25.000
          tonnellate, ad esclusione delle discariche  per  i  rifiuti
          inerti. 
              6. Altre attivita'. 
              6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione: 
              a) di pasta per carta a partire dal legno  o  da  altre
          materie fibrose; 
              b) di carta  e  cartoni  con  capacita'  di  produzione
          superiore a 20 tonnellate al giorno; 
              6.2. Impianti  per  il  pretrattamento  (operazioni  di
          lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura  di
          fibre o di tessili la cui capacita' di  trattamento  supera
          le 10 tonnellate al giorno. 
              6.3. Impianti per la  concia  delle  pelli  qualora  la
          capacita' di trattamento superi le 12 tonnellate al  giorno
          di prodotto finito. 
              6.4: 
              a)  Macelli  aventi  una  capacita'  di  produzione  di
          carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno; 
              b)  Trattamento   e   trasformazione   destinati   alla
          fabbricazione di prodotti alimentari a partire da:  materie
          prime animali (diverse dal  latte)  con  una  capacita'  di
          produzione di prodotti finiti di  oltre  75  tonnellate  al
          giorno ovvero materie prime vegetali con una  capacita'  di
          produzione di prodotti finiti di oltre  300  tonnellate  al
          giorno (valore medio su base trimestrale); 
              c) Trattamento  e  trasformazione  del  latte,  con  un
          quantitativo di latte ricevuto di oltre 200  tonnellate  al
          giorno (valore medio su base annua). 
              6.5. Impianti  per  l'eliminazione  o  il  recupero  di
          carcasse e di residui  di  animali  con  una  capacita'  di
          trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno. 
              6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame  o
          di suini con piu' di: 
              a) 40.000 posti pollame; 
              b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o 
              c) 750 posti scrofe. 
              6.7. Impianti  per  il  trattamento  di  superficie  di
          materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi  organici,
          in  particolare   per   apprettare,   stampare,   spalmare,
          sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire
          o impregnare, con una  capacita'  di  consumo  di  solvente
          superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno. 
              6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone
          duro) o grafite per uso elettrico  mediante  combustione  o
          grafitizzazione. 
              6.8-bis. Cattura di  flussi  di  CO  2  provenienti  da
          impianti che rientrano nel presente allegato ai fini  dello
          stoccaggio geologico a norma  del  decreto  legislativo  di
          recepimento  della  direttiva  2009/31/CE  in  materia   di
          stoccaggio geologico di biossido di carbonio.". 
              Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
          agosto  1997,  n.  281,  vedasi  i  riferimenti   normativi
          all'articolo 3. 

        
      
          
Sezione V

Semplificazione in materia di agricoltura

                               Art. 25 
 
 
          Misure di semplificazione per le imprese agricole 
 
  1.  Al  fine  di   semplificare   e   accelerare   i   procedimenti
amministrativi per  l'erogazione  agli  aventi  diritto  di  aiuti  o
contributi previsti dalla normativa dell'Unione  europea  nell'ambito
della Politica  agricola  comune,  l'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura (AGEA), per l'acquisizione delle informazioni necessarie,
utilizza ((, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica )),
secondo i  protocolli  standard  previsti  nel  sistema  pubblico  di
connettivita', anche le banche dati informatiche  dell'Agenzia  delle
entrate,  dell'INPS  e  delle   Camere   di   commercio,   industria,
artigianato ed agricoltura. Le modalita' di applicazione delle misure
di semplificazione previste dal  presente  comma  sono  definite  con
apposite convenzioni tra l'AGEA e le amministrazioni  sopra  indicate
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. I dati relativi alla azienda agricola  contenuti  nel  fascicolo
aziendale  elettronico  di  cui  all'articolo  9  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e  all'articolo
13, del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  99,  fanno  fede  nei
confronti delle pubbliche  amministrazioni  per  i  rapporti  che  il
titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con  esse  ((
anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di
cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo  27  maggio  1999,  n.
165,  e  successive  modificazioni,  che  ne  curano  la   tenuta   e
l'aggiornamento )). Le modalita' operative per la  consultazione  del
fascicolo   aziendale   elettronico   da   parte   delle    pubbliche
amministrazioni  sono  definite  con  decreto  del   Ministro   delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  da  adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto. 
  3. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 9 settembre
2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2005, n.  231,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «Gli  organismi
pagatori, al fine  della  compiuta  attuazione  del  presente  comma,
predispongono e mettono a disposizione  degli  utenti  le  procedure,
anche informatiche, e le circolari applicative correlate.». 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  9  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  1  dicembre  1999,  n.  503,
          "Regolamento recante norme per  l'istituzione  della  Carta
          dell'agricoltore e  del  pescatore  e  dell'anagrafe  delle
          aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma  3,
          del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173": 
              "Art. 9. (Fascicolo aziendale). 
              1. Per i fini di semplificazione ed armonizzazione,  di
          cui all'articolo 14, comma 3, del  decreto  legislativo  n.
          173 del 1998, e' istituito,  nell'ambito  dell'anagrafe,  a
          decorrere dal  30  giugno  2000,  il  fascicolo  aziendale,
          modello cartaceo  ed  elettronico  riepilogativo  dei  dati
          aziendali,  finalizzato  all'aggiornamento,  per   ciascuna
          azienda, delle informazioni di cui all'articolo 3. 
              2.  Anteriormente  alla  data  di  cui  al   comma   1,
          attraverso le procedure progressivamente  rese  disponibili
          dai SIAN, ciascun soggetto iscritto  all'anagrafe  verifica
          le informazioni relative al titolo di  conduzione  ed  alla
          consistenza  aziendale,  con   l'obbligo   di   confermarne
          l'attualita' ovvero di comunicare le eventuali variazioni o
          integrazioni. Nell'ambito  delle  predette  procedure  sono
          indicati tempi e modalita' per le conferme, le variazioni o
          le integrazioni.  In  caso  di  mancata  conferma  entro  i
          termini indicati dalle procedure, valgono i dati risultanti
          nel fascicolo aziendale. Qualora  ai  fini  della  verifica
          delle  consistenze   aziendali   sia   necessario   rendere
          disponibile all'azienda, attraverso i servizi del SIAN,  la
          riproduzione dei dati catastali, la  stessa  e'  tenuta  al
          pagamento degli oneri di cui al decreto del Ministero delle
          finanze del 27 giugno 1996  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, con le facilitazioni previste  per  gli  enti
          statali e territoriali, nonche' dal protocollo d'intesa tra
          il Ministero delle finanze e il Ministero  delle  politiche
          agricole e forestali del 30 giugno 1998. 
              3. Le variazioni ed integrazioni  comunicate  ai  sensi
          del comma 2 sono valide anche  ai  fini  dell'aggiornamento
          del repertorio delle notizie  economiche  e  amministrative
          (REA) e vengono trasmesse dal SIAN al  sistema  informativo
          delle  camere  di  commercio  con  le  modalita'   di   cui
          all'articolo 5. 
              4. A  partire  dal  1°  luglio  2000,  le  aziende  che
          eventualmente  non  risultano  iscritte  all'anagrafe  sono
          tenute,    nel    momento    in    cui    si    manifestano
          all'amministrazione, ai fini  dell'ammissione  a  qualsiasi
          beneficio comunitario, nazionale o regionale, a  comunicare
          le informazioni relative al beneficio richiesto che saranno
          inserite nel fascicolo aziendale.". 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  13,  del  decreto
          legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante "Disposizioni  in
          materia di soggetti e  attivita',  integrita'  aziendale  e
          semplificazione  amministrativa  in  agricoltura,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettere  d),  f),  g),  l),  ee),
          della legge 7 marzo 2003, n. 38": 
              "Art. 13. (Fascicolo aziendale e Carta dell'agricoltore
          e del pescatore). 
              1.  Il   fascicolo   aziendale   elettronico   di   cui
          all'articolo 9 del decreto del Presidente della  Repubblica
          1° dicembre 1999, n. 503, unico per azienda,  e'  integrato
          con i dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c),
          e all'articolo 21 del regolamento  (CE)  n.  1782/2003  del
          Consiglio, del 29 settembre 2003. 
              L'aggiornamento del  fascicolo  aziendale  elettronico,
          attraverso procedure certificate  del  Sistema  informativo
          agricolo  nazionale  (SIAN),  puo'  essere  effettuato  dai
          soggetti di cui all'articolo 6, comma 1,  lettera  a),  del
          decreto del Presidente della Repubblica n.  503  del  1999,
          nonche' dai soggetti di cui all'articolo 3-bis del  decreto
          legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sulla base di  apposite
          convenzioni stipulate con l'Agenzia per  le  erogazioni  in
          agricoltura (AGEA). Per  qualsiasi  accesso  nel  fascicolo
          aziendale elettronico, finalizzato all'aggiornamento  delle
          informazioni ivi contenute, e' assicurata l'identificazione
          del  soggetto  che  vi   abbia   proceduto.   La   pubblica
          amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici  economici,
          registra inoltre nel fascicolo aziendale gli aiuti concessi
          al soggetto che esercita attivita' agricola  in  attuazione
          della normativa comunitaria, nazionale e regionale. 
              2. La Carta dell'agricoltore e del  pescatore,  di  cui
          all'articolo 7 del decreto del Presidente della  Repubblica
          n. 503 del 1999, e' realizzata in coerenza  con  l'articolo
          36  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, e  con  il  decreto  legislativo  23
          febbraio 2002, n. 10, nonche' secondo quanto  previsto  dal
          decreto  del  Ministro  dell'interno  19  luglio  2000,   e
          successive  modificazioni,   pubblicato   nel   Supplemento
          Ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  169  del  21  luglio
          2000. 
              3. Il codice unico di identificazione aziende agricole,
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del  Presidente
          della Repubblica n. 503 del 1999, costituisce sistema unico
          di  identificazione  di  ciascun  soggetto   che   esercita
          attivita'  agricola  anche  ai  sensi   dell'articolo   18,
          paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1782/2003. 
              4. L'AGEA, quale  autorita'  competente  ai  sensi  del
          Titolo  II,  capitolo  4  regolamento  (CE)  n.  1782/2003,
          assicura, attraverso i servizi del SIAN,  la  realizzazione
          dell'Anagrafe delle aziende agricole, di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica n. 503  del  1999,  nonche'  di
          quanto previsto dai commi 1 e 2. 
              5. Nel caso di  banche  dati  decentrate  detenute  dai
          soggetti di cui all'articolo 6, comma 1,  lettera  a),  del
          decreto del Presidente della Repubblica n.  503  del  1999,
          l'AGEA assicura le condizioni  previste  dall'articolo  19,
          comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003. 
              6.  Le  modalita'   operative   per   la   gestione   e
          l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico e della
          Carta dell'agricoltore e  del  pescatore,  e  per  il  loro
          aggiornamento, sono  stabilite  con  decreto  del  Ministro
          delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  3-bis  del  decreto
          legislativo 27 maggio 1999, n. 165,  recante  "Soppressione
          dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le  erogazioni  in
          agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15
          marzo 1997, n. 59": 
              "Art.  3-bis.   (Centri   autorizzati   di   assistenza
          agricola). 
              1. Gli organismi pagatori, ai sensi e nel rispetto  del
          punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, fatte
          salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti
          iscritti agli ordini e ai collegi  professionali,  possono,
          con apposita convenzione, incaricare "Centri autorizzati di
          assistenza  agricola"  (CAA),  di  cui  al  comma   2,   ad
          effettuare, per conto dei propri utenti  e  sulla  base  di
          specifico mandato scritto, le seguenti attivita': 
              a) tenere  ed  eventualmente  conservare  le  scritture
          contabili; 
              b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di
          coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a
          benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la
          regolarita'  formale  delle  dichiarazioni  immettendone  i
          relativi  dati  nel  sistema  informativo   attraverso   le
          procedure del SIAN; 
              c) interrogare le banche dati del SIAN  ai  fini  della
          consultazione dello stato di ciascuna pratica  relativa  ai
          propri associati. 
              2. I Centri di cui  al  comma  1  sono  istituiti,  per
          l'esercizio dell'attivita' di assistenza agli  agricoltori,
          nella forma di societa' di capitali,  dalle  organizzazioni
          professionali agricole maggiormente rappresentative,  o  da
          loro associazioni, da associazioni  dei  produttori  e  dei
          lavoratori, da  associazioni  di  liberi  professionisti  e
          dagli enti di patronato e di assistenza professionale,  che
          svolgono servizi analoghi,  promossi  dalle  organizzazioni
          sindacali.  Con  decreto  del  Ministro   delle   politiche
          agricole  e   forestali,   d'intesa   con   la   Conferenza
          Stato-regioni,  sono  stabiliti  i  requisiti   minimi   di
          garanzia  e  di  funzionamento  per  lo  svolgimento  delle
          attivita' di cui al comma 1. 
              3. Per le attivita' di cui al comma 1, i Centri  hanno,
          in particolare, la  responsabilita'  della  identificazione
          del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione
          dell'azienda,  della  corretta  immissione  dei  dati,  del
          rispetto per quanto di competenza  delle  disposizioni  dei
          regolamenti (CE)  n.  1287/95  e  n.  1663/95,  nonche'  la
          facolta'  di  accedere   alle   banche   dati   del   SIAN,
          esclusivamente per il tramite di procedure di  interscambio
          dati. La disponibilita' dei dati relativi ai propri  utenti
          che abbiano rilasciato delega espressa  in  tal  senso  non
          costituisce violazione di quanto disposto  dalla  legge  30
          dicembre  1996,  n.  675,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni. 
              4.  Le  regioni  verificano  i  requisiti   minimi   di
          funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza.  Le
          regioni,   inoltre,    possono    incaricare    i    Centri
          dell'effettuazione di ulteriori servizi e attivita'. 
              4-bis.  Gli  organismi  pagatori,  nel   rispetto   del
          regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio
          1995, e fatti salvi i controlli obbligatori previsti  dalla
          normativa  comunitaria,  nonche'  le  previsioni  contenute
          nelle convenzioni di cui al comma  1,  sono  autorizzati  a
          conferire   immediata   esigibilita'   alle   dichiarazioni
          presentate tramite i  centri  di  assistenza  agricola.  Il
          Ministro delle politiche agricole e forestali, con  proprio
          decreto,  previo  parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari, definisce le caratteristiche delle  procedure
          e delle garanzie integrative secondo  quanto  previsto  dal
          comma 2.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 5-quinquies,
          del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  2005,  n.  231,
          recante  "Interventi  urgenti  in  agricoltura  e  per  gli
          organismi pubblici del  settore,  nonche'  per  contrastare
          andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari",
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3. (Attuazione della politica agricola comune). 
              (Omissis). 
              5-quinquies.  Le  domande  di  aiuto   presentate   dai
          produttori  agricoli  per  l'accesso  al  pagamento   unico
          disaccoppiato  sono  valide  per  richiedere   gli   stessi
          contributi comunitari  anche  per  gli  anni  successivi  a
          quello di presentazione, a condizione che non sia  cambiato
          nessuno  degli  elementi  delle  domande   previsti   dalla
          normativa comunitaria.  Gli  organismi  pagatori,  al  fine
          della compiuta attuazione del presente comma, predispongono
          e mettono a disposizione degli utenti le  procedure,  anche
          informatiche, e le circolari applicative correlate." 

        
      
          
Sezione V

Semplificazione in materia di agricoltura

                               Art. 26 
 
 
          Definizione di bosco e di arboricoltura da legno 
 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001,  n.  227,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, lettera c), dopo le parole:  «la  continuita'  del
bosco» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «non identificabili  come
pascoli, prati e pascoli arborati»; 
    b) al comma 6,  dopo  le  parole:  «i  castagneti  da  frutto  in
attualita'  di  coltura   e   gli   impianti   di   frutticoltura   e
d'arboricoltura da  legno  di  cui  al  comma  5»  sono  inserite  le
seguenti:  «ivi  comprese,  le  formazioni   forestali   di   origine
artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione  a
misure  agro  ambientali  promosse  nell'ambito  delle  politiche  di
sviluppo rurale dell'Unione europea  una  volta  scaduti  i  relativi
vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di  interesse
storico  coinvolti  da   processi   di   forestazione,   naturale   o
artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi» e, in fine,  sono
aggiunte le seguenti:  «non  identificabili  come  pascoli,  prati  o
pascoli arborati (( o come tartufaie coltivate )).». 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  3,  lettera
          c), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, recante
          "Orientamento e modernizzazione del  settore  forestale,  a
          norma dell'articolo 7 della legge 5  marzo  2001,  n.  57",
          come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 2. (Definizione di bosco e  di  arboricoltura  da
          legno). 
              3. (Omissis). 
              c) le radure e tutte le  altre  superfici  d'estensione
          inferiore  a  2000  metri  quadrati  che  interrompono   la
          continuita' del  bosco  non  identificabili  come  pascoli,
          prati e pascoli arborati;". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  comma  6,  del
          decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  227,   recante
          "Orientamento e modernizzazione del  settore  forestale,  a
          norma dell'articolo 7 della legge 5  marzo  2001,  n.  57",
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2. (Definizione di bosco e  di  arboricoltura  da
          legno). 
              6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali  di
          cui al comma 2 e ove non diversamente gia'  definito  dalle
          regioni stesse si considerano bosco i  terreni  coperti  da
          vegetazione forestale arborea associata  o  meno  a  quella
          arbustiva di origine naturale o artificiale,  in  qualsiasi
          stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia
          mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati,  le
          alberature stradali, i castagneti da frutto  in  attualita'
          di   coltura   e   gli   impianti   di   frutticoltura    e
          d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le
          formazioni forestali di origine artificiale  realizzate  su
          terreni agricoli a  seguito  dell'adesione  a  misure  agro
          ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo
          rurale dell'Unione europea una  volta  scaduti  i  relativi
          vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali  di
          interesse storico coinvolti da  processi  di  forestazione,
          naturale  o  artificiale,  oggetto  di  recupero   a   fini
          produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni  su
          cui essi sorgono devono avere estensione  non  inferiore  a
          2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore  a  20
          metri e copertura  non  inferiore  al  20  per  cento,  con
          misurazione effettuata dalla base  esterna  dei  fusti.  E'
          fatta salva la definizione bosco  a  sughera  di  cui  alla
          legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono  altresi'  assimilati  a
          bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le
          finalita' di difesa idrogeologica del territorio,  qualita'
          dell'aria,    salvaguardia    del    patrimonio     idrico,
          conservazione della biodiversita', protezione del paesaggio
          e dell'ambiente in generale, nonche' le radure e  tutte  le
          altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri  quadri
          che   interrompono   la   continuita'   del    bosco    non
          identificabili come pascoli, prati  o  pascoli  arborati  o
          come tartufaie coltivate." 

        
      
          
Sezione V

Semplificazione in materia di agricoltura

                               Art. 27 
 
 
             Esercizio dell'attivita' di vendita diretta 
 
  1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, il primo periodo e' sostituito dal seguente: 
  «2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e'
soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di
produzione e puo' essere effettuata a decorrere dalla data  di  invio
della medesima comunicazione.». 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  4,  comma  2,  del
          decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,   recante
          "Orientamento e modernizzazione  del  settore  agricolo,  a
          norma dell'articolo 7 della legge 5  marzo  2001,  n.  57",
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 4. (Esercizio dell'attivita' di vendita). 
              (Omissis). 
              2. La vendita diretta dei prodotti  agricoli  in  forma
          itinerante e' soggetta a comunicazione al comune del  luogo
          ove  ha  sede  l'azienda  di  produzione  e   puo'   essere
          effettuata a decorrere dalla data di invio  della  medesima
          comunicazione. Per la vendita al  dettaglio  esercitata  su
          superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di
          altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano
          la disponibilita' non  e'  richiesta  la  comunicazione  di
          inizio attivita'.". 

        
      
          
Sezione V

Semplificazione in materia di agricoltura

                               Art. 28 
 
 
Modifiche relative alla movimentazione aziendale  dei  rifiuti  e  al
                         deposito temporaneo 
 
  1. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
dopo il comma 9 e' inserito il seguente:  «9-bis.  La  movimentazione
dei rifiuti tra fondi appartenenti alla  medesima  azienda  agricola,
ancorche' (( effettuata  ))  percorrendo  la  pubblica  via,  non  e'
considerata trasporto ai fini del presente  decreto  qualora  risulti
comprovato da elementi  oggettivi  ed  univoci  che  sia  finalizzata
unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei  rifiuti
in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore  a
dieci  chilometri.  Non  e'   altresi'   considerata   trasporto   la
movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore  agricolo  di
cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito  che
sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola di  cui
e' socio, qualora sia  finalizzata  al  raggiungimento  del  deposito
temporaneo.». 
  2. All'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «nel luogo in cui  gli  stessi
sono prodotti» sono inserite le seguenti: «o,  per  gli  imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso  il  sito
che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola  di
cui gli stessi sono soci». 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 183, comma 1, lettera
          bb) e dell'articolo 193 del decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, recante "Norme in materia  ambientale",  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 183. (Definizioni). 
              1.   (Omissis).;   bb)   "deposito   temporaneo":    il
          raggruppamento  dei   rifiuti   effettuato,   prima   della
          raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o,  per
          gli imprenditori agricoli  di  cui  all'articolo  2135  del
          codice civile, presso il sito che sia nella  disponibilita'
          giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono
          soci, alle seguenti condizioni: (Omissis);" 
              "Art. 193. (Trasporto dei rifiuti). 
              1.  Per  gli  enti  e  le  imprese  che  raccolgono   e
          trasportano  i  propri  rifiuti  non  pericolosi   di   cui
          all'articolo 212, comma 8, e che  non  aderiscono  su  base
          volontaria al sistema di controllo della tracciabilita' dei
          rifiuti (SISTRI) di  cui  all'articolo  188-bis,  comma  2,
          lett.  a)  i  rifiuti  devono  essere  accompagnati  da  un
          formulario di identificazione dal  quale  devono  risultare
          almeno i seguenti dati: 
              a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti  e  del
          detentore; 
              b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto; 
              c) impianto di destinazione; 
              d) data e percorso dell'istradamento; 
              e) nome ed indirizzo del destinatario. 
              2. Il formulario di identificazione di cui al  comma  1
          deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato
          e firmato dal produttore dei rifiuti  e  controfirmate  dal
          trasportatore che in tal modo da' atto di aver  ricevuto  i
          rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere  presso  il
          produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo
          dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due
          dal trasportatore,  che  provvede  a  trasmetterne  una  al
          predetto produttore dei rifiuti. Le  copie  del  formulario
          devono essere conservate per cinque anni. 
              3. Il trasportatore  non  e'  responsabile  per  quanto
          indicato nella Scheda SISTRI - Area  movimentazione  o  nel
          formulario  di  identificazione  di  cui  al  comma  1  dal
          produttore o dal detentore dei rifiuti e per  le  eventuali
          difformita' tra  la  descrizione  dei  rifiuti  e  la  loro
          effettiva natura e  consistenza,  fatta  eccezione  per  le
          difformita' riscontrabili con la diligenza richiesta  dalla
          natura dell'incarico. 
              4. Durante  la  raccolta  ed  il  trasporto  i  rifiuti
          pericolosi  devono  essere  imballati  ed  etichettati   in
          conformita' alle norme vigenti in materia di imballaggio  e
          etichettatura delle sostanze pericolose. 
              5. Fatto salvo  quanto  previsto  per  i  comuni  e  le
          imprese di trasporto  dei  rifiuti  urbani  nel  territorio
          della regione Campania, tenuti ad  aderire  al  sistema  di
          controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui
          all'articolo 188-bis, comma 2,  lett.  a),  nonche'  per  i
          comuni e le imprese  di  trasporto  di  rifiuti  urbani  in
          regioni diverse dalla regione Campania di cui  all'articolo
          188-ter, comma 2, lett. e), che aderiscono  al  sistema  di
          controllo della tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI),  le
          disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si  applicano  al
          trasporto di rifiuti urbani  effettuato  dal  soggetto  che
          gestisce il servizio pubblico, ne' ai trasporti di  rifiuti
          non  pericolosi  effettuati  dal  produttore  dei   rifiuti
          stessi, in modo occasionale e saltuario, che  non  eccedano
          la quantita' di trenta chilogrammi o di trenta  litri,  ne'
          al trasporto di rifiuti urbani  effettuato  dal  produttore
          degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183,
          comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari
          i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non
          piu'  di  quattro  volte  l'anno  non  eccedenti  i  trenta
          chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque,  i  cento
          chilogrammi o cento litri l'anno. 
              6.  In  ordine  alla  definizione  del  modello  e  dei
          contenuti del formulario di identificazione, si applica  il
          decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145. 
              7.  I  formulari  di  identificazione   devono   essere
          numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate
          o dalle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura  o  dagli  uffici   regionali   e   provinciali
          competenti in materia di rifiuti e devono  essere  annotati
          sul registro Iva  acquisti.  La  vidimazione  dei  predetti
          formulari di identificazione e' gratuita e non e'  soggetta
          ad alcun diritto o imposizione tributaria. 
              8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri
          rifiuti  non  pericolosi  che  non   aderiscono   su   base
          volontaria al sistema di controllo della tracciabilita' dei
          rifiuti (SISTRI) di  cui  all'articolo  188-bis,  comma  2,
          lett. a), il formulario di identificazione  e'  validamente
          sostituito,   per   i   rifiuti   oggetto   di   spedizioni
          transfrontaliere, dai documenti  previsti  dalla  normativa
          comunitaria di cui all'articolo  194,  anche  con  riguardo
          alla tratta percorsa su territorio nazionale. 
              9. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo  13
          del decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.  99,  relativa
          all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura,
          e' sostituita dalla Scheda SISTRI - Area movimentazione  di
          cui al decreto del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009  o,  per
          le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema
          di controllo della tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di
          cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), dal formulario
          di  identificazione  di  cui  al  comma  1.  Le  specifiche
          informazioni  di  cui   all'allegato   IIIA   del   decreto
          legislativo n. 99 del 1992  devono  essere  indicate  nello
          spazio relativo  alle  annotazioni  della  medesima  Scheda
          SISTRI  -  Area  movimentazione   o   nel   formulario   di
          identificazione.    La    movimentazione    dei     rifiuti
          esclusivamente  all'interno  di   aree   private   non   e'
          considerata  trasporto  ai  fini  della  parte  quarta  del
          presente decreto. 
              9-bis.  La  movimentazione  dei   rifiuti   tra   fondi
          appartenenti  alla  medesima  azienda  agricola,  ancorche'
          effettuata percorrendo la pubblica via, non e'  considerata
          trasporto ai fini  del  presente  decreto  qualora  risulti
          comprovato  da  elementi  oggettivi  ed  univoci  che   sia
          finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa
          a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e  la  distanza
          fra i fondi non sia superiore a dieci  chilometri.  Non  e'
          altresi'  considerata  trasporto  la   movimentazione   dei
          rifiuti  effettuata  dall'imprenditore  agricolo   di   cui
          all'articolo 2135 del codice civile  dai  propri  fondi  al
          sito  che  sia   nella   disponibilita'   giuridica   della
          cooperativa  agricola  di  cui  e'   socio,   qualora   sia
          finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo. 
              10.  La  microraccolta  dei  rifiuti,  intesa  come  la
          raccolta di rifiuti da parte di  un  unico  raccoglitore  o
          trasportatore presso piu' produttori o detentori svolta con
          lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel piu'  breve
          tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del  sistema  di
          controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui
          all'articolo 188-bis, comma  2,  lett.  a),  relative  alla
          movimentazione   dei   rifiuti,   e   nei   formulari    di
          identificazione dei rifiuti devono essere  indicate,  nello
          spazio relativo al  percorso,  tutte  le  tappe  intermedie
          previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire  delle
          variazioni, nello spazio  relativo  alle  annotazioni  deve
          essere  indicato  a  cura  del  trasportatore  il  percorso
          realmente effettuato. 
              11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione  di
          trasporto, nonche' le soste tecniche per le  operazioni  di
          trasbordo, ivi compreso quelle  effettuate  con  cassoni  e
          dispositivi scarrabili non  rientrano  nelle  attivita'  di
          stoccaggio di cui all'articolo 183, comma  1,  lettera  v),
          purche' le stesse siano dettate da esigenze di trasporto  e
          non superino le quarantotto ore, escludendo dal  computo  i
          giorni interdetti alla circolazione. 
              12. Nel caso di trasporto intermodale  di  rifiuti,  le
          attivita' di carico e scarico,  di  trasbordo,  nonche'  le
          soste  tecniche  all'interno  dei  porti  e   degli   scali
          ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione
          e scali merci non rientrano nelle attivita'  di  stoccaggio
          di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) purche' siano
          effettuate nel piu' breve tempo possibile  e  non  superino
          comunque, salvo impossibilita'  per  caso  fortuito  o  per
          forza  maggiore,  il  termine  massimo  di  sei  giorni   a
          decorrere dalla data in cui  hanno  avuto  inizio  predette
          attivita'. Ove si prospetti l'impossibilita'  del  rispetto
          del  predetto  termine  per  caso  fortuito  o  per   forza
          maggiore, il detentore del rifiuto ha  l'obbligo  di  darne
          indicazione nello spazio relativo  alle  annotazioni  della
          medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione  e  informare,
          senza indugio e comunque prima della scadenza del  predetto
          termine,  il  comune  e   la   provincia   territorialmente
          competente indicando  tutti  gli  aspetti  pertinenti  alla
          situazione. Ferme restando le competenze  degli  organi  di
          controllo, il detentore del rifiuto dovra' adottare,  senza
          indugio e a propri  costi  e  spese,  tutte  le  iniziative
          opportune per prevenire eventuali pregiudizi  ambientali  e
          effetti nocivi per  la  salute  umana.  La  decorrenza  del
          termine massimo di sei  giorni  resta  sospesa  durante  il
          periodo in cui perduri l'impossibilita' per caso fortuito o
          per forza maggiore. In caso di  persistente  impossibilita'
          per caso fortuito o  per  forza  maggiore  per  un  periodo
          superiore a 30 giorni a decorrere  dalla  data  in  cui  ha
          avuto inizio  l'attivita'  di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma, il detentore del rifiuto sara' obbligato  a
          conferire,  a  propri  costi  e  spese,  i  rifiuti  ad  un
          intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che
          effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad  un
          soggetto pubblico  o  privato  addetto  alla  raccolta  dei
          rifiuti, in conformita' agli articoli 177 e 179. 
              13. La copia  cartacea  della  scheda  del  sistema  di
          controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui
          all'articolo 188-bis, comma  2,  lett.  a),  relativa  alla
          movimentazione   dei   rifiuti   e   il    formulario    di
          identificazione   di   cui   al   comma    1    costituisce
          documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui
          all'articolo 7-bis  del  decreto  legislativo  21  novembre
          2005, n. 286 e al decreto del Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti 30 giugno 2009.". 

        
      
          
Sezione V

Semplificazione in materia di agricoltura

                               Art. 29 
 
 
       Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero 
 
  1. I progetti di riconversione del comparto bieticolo  saccarifero,
ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  marzo  2006,  n.
81,  e  successivamente  approvati  dal  Comitato   interministeriale
istituito in base all'articolo 2, comma 1, del  citato  decreto-legge
n. 2 del 2006, rivestono carattere di interesse  nazionale  anche  ai
fini  della  definizione   e   del   perfezionamento   dei   processi
autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Comitato interministeriale di cui al comma 1  dispone  le
norme idonee nel quadro  delle  competenze  amministrative  regionali
atte a garantire l'esecutivita' dei progetti  suddetti,  nomina,  nei
casi  di  particolare  necessita',  ai  sensi  dell'articolo  20  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un  commissario  ad
acta per l'attuazione degli accordi definiti in  sede  regionale  con
coordinamento del  Comitato  interministeriale.  Al  Commissario  non
spettano compensi e  ad  eventuali  rimborsi  di  spese  si  provvede
nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti. 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1 e comma 3,
          del decreto-legge 10 gennaio 2006  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,  n.  81,  recante
          "Interventi  urgenti  per   i   settori   dell'agricoltura,
          dell'agroindustria, della  pesca,  nonche'  in  materia  di
          fiscalita' d'impresa": 
              "Art. 2. (Interventi urgenti nel  settore  bieticolo  -
          saccarifero). 
              1. Al fine di fronteggiare la grave crisi  del  settore
          bieticolo - saccarifero e' istituito presso  la  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri  un  Comitato  interministeriale
          composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che  lo
          presiede,  dal  Ministro   delle   politiche   agricole   e
          forestali, con le funzioni di Vice-presidente, dal Ministro
          dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle attivita'
          produttive, dal  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, dal Ministro per le politiche  comunitarie  e  dal
          Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del   territorio
          nonche'  da  tre  presidenti  di  regioni  designati  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano.  Le
          funzioni di segreteria, senza alcun onere per  il  bilancio
          dello Stato, sono svolte  da  un  dirigente  del  Ministero
          delle  politiche  agricole  e  forestali,  preposto  ad  un
          Ufficio dirigenziale generale." 
              2. (Omissis). 
              3. Le imprese saccarifere presentano al Ministero delle
          politiche agricole e forestali, entro sessanta giorni dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto, un progetto
          di riconversione per ciascuno  degli  impianti  industriali
          ove cessera' la  produzione  di  zucchero.  I  progetti  di
          riconversione,   finalizzati   anche   alla    salvaguardia
          dell'occupazione nel  territorio  oggetto  dell'intervento,
          sono approvati dal Ministero  delle  politiche  agricole  e
          forestali, sentite le  Amministrazioni  interessate,  anche
          avvalendosi del  supporto  tecnico  dell'Istituto  sviluppo
          agroalimentare s.p.a. (ISA).". 
              Si riporta il testo dell'articolo 20 del  decreto-legge
          29 novembre 2008 n.  185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Misure  urgenti
          per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
          per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
          nazionale": 
              "Art. 20. (Norme straordinarie  per  la  velocizzazione
          delle procedure esecutive di  progetti  facenti  parte  del
          quadro  strategico  nazionale  e  simmetrica  modifica  del
          relativo regime di contenzioso amministrativo). 
              1.  In  considerazione  delle  particolari  ragioni  di
          urgenza connesse con la  contingente  situazione  economico
          finanziaria del Paese ed al fine di sostenere  e  assistere
          la spesa per investimenti, compresi quelli necessari per la
          messa in sicurezza delle scuole, con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
          competente  per  materia  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sono   individuati   gli
          investimenti pubblici di competenza  statale,  ivi  inclusi
          quelli di pubblica utilita',  con  particolare  riferimento
          agli  interventi   programmati   nell'ambito   del   Quadro
          Strategico  Nazionale  programmazione  nazionale,  ritenuti
          prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonche'
          per le implicazioni occupazionali ed  i  connessi  riflessi
          sociali, nel  rispetto  degli  impegni  assunti  a  livello
          internazionale. Il decreto di  cui  al  presente  comma  e'
          emanato di concerto anche con il  Ministro  dello  sviluppo
          economico  quando  riguardi  interventi   programmati   nei
          settori dell'energia e delle telecomunicazioni. Per  quanto
          riguarda gli interventi di competenza regionale si provvede
          con decreto del Presidente della  Giunta  Regionale  ovvero
          dei Presidenti delle  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano. 
              2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i
          tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento e
          il  quadro  finanziario  dello  stesso.  Sul  rispetto  dei
          suddetti tempi vigilano commissari  straordinari  delegati,
          nominati con i medesimi provvedimenti. 
              3.  Il  commissario  nominato  ai  sensi  del  comma  2
          monitora  l'adozione  degli  atti   e   dei   provvedimenti
          necessari  per   l'esecuzione   dell'investimento;   vigila
          sull'espletamento delle procedure realizzative e su  quelle
          autorizzative, sulla stipula dei  contratti  e  sulla  cura
          delle attivita' occorrenti al finanziamento, utilizzando le
          risorse disponibili assegnate a tale  fine.  Esercita  ogni
          potere di impulso, attraverso il piu' ampio  coinvolgimento
          degli enti e dei  soggetti  coinvolti,  per  assicurare  il
          coordinamento degli stessi ed il rispetto dei  tempi.  Puo'
          chiedere agli  enti  coinvolti  ogni  documento  utile  per
          l'esercizio dei propri compiti. Quando non sia rispettato o
          non  sia  possibile  rispettare  i  tempi   stabiliti   dal
          cronoprogramma, il commissario comunica  senza  indugio  le
          circostanze del ritardo al Ministro competente,  ovvero  al
          Presidente della Giunta regionale  o  ai  Presidenti  delle
          province  autonome  di  Trento  e   di   Bolzano.   Qualora
          sopravvengano circostanze che impediscano la  realizzazione
          totale  o  parziale   dell'investimento,   il   commissario
          straordinario  delegato  propone  al  Ministro   competente
          ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti
          delle province autonome di Trento e di  Bolzano  la  revoca
          dell'assegnazione delle risorse. 
              4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3,
          il commissario  ha,  sin  dal  momento  della  nomina,  con
          riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad  ogni  atto
          necessario  per  la  sua  esecuzione,   i   poteri,   anche
          sostitutivi,  degli  organi  ordinari  o  straordinari.  Il
          commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente
          e  nel  rispetto  comunque  della   normativa   comunitaria
          sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi  e
          forniture, nonche' dei principi  generali  dell'ordinamento
          giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto  disposto
          dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n 133; i decreti di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo contengono l'indicazione  delle  principali  norme
          cui si intende derogare. 
              5.   Il   commissario,   se    alle    dipendenze    di
          un'amministrazione  pubblica  statale,  dalla  data   della
          nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico,
          e' collocato fuori ruolo ai sensi della normativa  vigente,
          fermo restando quanto previsto dal  comma  9  del  presente
          articolo per quanto concerne la spesa relativa. Al  rientro
          dal fuori ruolo, al dipendente  di  cui  al  primo  periodo
          viene attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza  di
          disponibilita'    di    posti,    il    dipendente    viene
          temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria,  da
          riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i
          relativi  oneri  sono   compensati   mediante   contestuale
          indisponibilita'  di  un  numero  di   posti   dirigenziali
          equivalenti dal  punto  di  vista  finanziario,  idonei  ad
          assicurare il rispetto del limite di  spesa  sostenuto  per
          tali finalita' a legislazione vigente. Per  lo  svolgimento
          dei compiti di cui al  presente  articolo,  il  commissario
          puo'   avvalersi   degli   uffici   delle   amministrazioni
          interessate e del soggetto competente in via ordinaria  per
          la realizzazione dell'intervento. 
              6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze  emesse
          dal commissario  non  possono  comportare  oneri  privi  di
          copertura finanziaria in violazione dell'articolo 81  della
          Costituzione e determinare effetti peggiorativi  sui  saldi
          di  finanza  pubblica,  in  contrasto  con  gli   obiettivi
          correlati con il patto di stabilita' con l'Unione Europea. 
              7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri  delega  il
          coordinamento e la vigilanza  sui  commissari  al  Ministro
          competente per materia che esplica  le  attivita'  delegate
          avvalendosi delle  strutture  ministeriali  vigenti,  senza
          nuovi o maggiori oneri. Per gli  interventi  di  competenza
          regionale il Presidente della Giunta Regionale individua la
          competente struttura regionale.  Le  strutture  di  cui  al
          presente comma segnalano alla Corte dei Conti ogni  ritardo
          riscontrato nella realizzazione dell'investimento, ai  fini
          dell'eventuale esercizio dell'azione di responsabilita'  di
          cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  a
          carico del bilancio dello Stato. 
              9.  Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro competente  per  materia
          in relazione alla tipologia degli interventi,  di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          stabiliti i criteri  per  la  corresponsione  dei  compensi
          spettanti ai commissari straordinari  delegati  di  cui  al
          comma  2.  Alla  corrispondente  spesa  si   fara'   fronte
          nell'ambito delle risorse assegnate  per  la  realizzazione
          dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3,
          quarto e quinto periodo, il compenso non e' erogato qualora
          non   siano   rispettati   i   termini   per   l'esecuzione
          dell'intervento. Per gli interventi di competenza regionale
          si  provvede  con  decreti  del  Presidente  della   Giunta
          Regionale. 
              10. Per la realizzazione delle infrastrutture  e  degli
          insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale
          si applica quanto specificamente previsto dalla  Parte  II,
          Titolo III, Capo IV,  del  codice  dei  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi  e  forniture,  di  cui  decreto
          legislativo 12 aprile 2006,  n.  163.  Nella  progettazione
          esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture
          e  insediamenti   produttivi   strategici   di   preminente
          interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo
          IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n.  163
          del 2006, approvati prima della data di entrata  in  vigore
          del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  2004,
          n.  142,  si   applicano   i   limiti   acustici   previsti
          nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto del  Presidente
          della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'articolo
          11, comma  2,  del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 142 del 2004. 
              10-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  18  aprile
          1994, n. 383, e' sostituito dal seguente: 
              "4. L'approvazione dei progetti, nei  casi  in  cui  la
          decisione  sia  adottata  dalla  conferenza   di   servizi,
          sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa,  i  pareri,
          le  concessioni,  anche  edilizie,  le  autorizzazioni,  le
          approvazioni, i nullaosta,  previsti  da  leggi  statali  e
          regionali. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso  il
          proprio dissenso nell'ambito della conferenza  di  servizi,
          l'amministrazione  statale  procedente,  d'intesa  con   la
          regione  interessata,  valutate  le  specifiche  risultanze
          della conferenza di servizi e tenuto conto delle  posizioni
          prevalenti espresse  in  detta  sede,  assume  comunque  la
          determinazione   di   conclusione   del   procedimento   di
          localizzazione   dell'opera.   Nel   caso   in    cui    la
          determinazione   di   conclusione   del   procedimento   di
          localizzazione dell'opera  non  si  realizzi  a  causa  del
          dissenso  espresso  da   un'amministrazione   dello   Stato
          preposta          alla          tutela          ambientale,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica incolumita' ovvero dalla regione  interessata,  si
          applicano le disposizioni di cui  all'articolo  81,  quarto
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          luglio 1977, n. 616". 
              10-ter.  Al  fine  della  sollecita   progettazione   e
          realizzazione delle  infrastrutture  e  degli  insediamenti
          produttivi di cui al comma 10 del  presente  articolo,  per
          l'attivita' della struttura tecnica  di  missione  prevista
          dall'articolo 163, comma 3, lettera a), del  citato  codice
          di  cui  al  decreto  legislativo  n.  163  del  2006,   e'
          autorizzata l'ulteriore spesa di  1  milione  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari  a
          1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e  2010,  si
          provvede      mediante       corrispondente       riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma
          40, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  e  successive
          modificazioni. 
              10-quater. Al fine di accedere al  finanziamento  delle
          opere di cui al presente comma da parte della Banca europea
          per   gli   investimenti   (BEI),   il   Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate
          di  collaborazione   con   la   BEI   stessa.   L'area   di
          collaborazione con la  BEI  riguarda  prioritariamente  gli
          interventi    relativi    alle    opere    infrastrutturali
          identificate  nel  primo  programma  delle   infrastrutture
          strategiche, approvato dal Comitato  interministeriale  per
          la programmazione economica con  delibera  n.  121  del  21
          dicembre 2001, pubblicata nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo  2002,  e  finanziato
          dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443,  ovvero  identificate
          nella direttiva 2004/54/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi
          di  sicurezza  per  le   gallerie   della   rete   stradale
          transeuropea (TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo  IV,
          del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163  del
          2006,  nel  rispetto  dei  requisiti  e  delle   specifiche
          necessari per l'ammissibilita' al  finanziamento  da  parte
          della BEI e del principio di sussidiarieta' al quale questa
          e' tenuta statutariamente ad attenersi. 
              10-quinquies. Ai fini di cui  al  comma  10-quater,  il
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  comunica
          ogni anno alla  BEI  una  lista  di  progetti,  tra  quelli
          individuati     dal     Documento     di     programmazione
          economico-finanziaria ai sensi dell'articolo  1,  comma  1,
          della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  e   successive
          modificazioni, suscettibili  di  poter  beneficiare  di  un
          finanziamento da parte della BEI stessa. 
              10-quinquies.1. I soggetti  beneficiari  di  contributi
          pubblici  pluriennali,  fermo  restando   quanto   previsto
          dall'articolo  4,  commi  177  e  177-bis  della  legge  24
          dicembre 2003 n. 350 e  successive  modificazioni,  possono
          richiedere il finanziamento da parte  della  Banca  europea
          per  gli  investimenti  secondo  le  forme  documentali   e
          contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni
          di finanziamento di scopo. 
              10-sexies. Al decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
          152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
          modificazioni: 
              a) all'articolo 185, comma 1, dopo la  lettera  c),  e'
          aggiunta la seguente: 
              "c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo
          stato  naturale  escavato  nel  corso   dell'attivita'   di
          costruzione,  ove  sia  certo  che   il   materiale   sara'
          utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale  nello
          stesso sito in cui e' stato scavato"; 
              b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti
          parole: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185,". 

        
      
          
Sezione VI

Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca

                               Art. 30 
 
 
Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale  e  di
                         ricerca industriale 
 
  1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e  di
gestione dei progetti di ricerca, per ciascun progetto i partecipanti
possono individuare tra di loro un soggetto capofila.  Il  ricorso  a
tale soluzione  organizzativa  e'  incentivato  secondo  modalita'  e
criteri fissati ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  2.  Il  soggetto
capofila assolve i seguenti compiti: 
    a) rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei  rapporti  con
l'amministrazione  che  concede  le  agevolazioni,  anche   ai   fini
dell'avvalimento e della garanzia dei requisiti; 
    b) ai fini  dell'accesso  alle  agevolazioni,  presenta  in  nome
proprio e per conto delle altre  imprese  ed  enti  partecipanti,  la
proposta o progetto  di  ricerca  e  le  eventuali  variazioni  degli
stessi; 
    c) richiede, in nome proprio e per conto delle  imprese  ed  enti
che realizzano i progetti e gli interventi, le erogazioni  per  stato
di avanzamento, attestando la  regolare  esecuzione  dei  progetti  e
degli investimenti stessi nonche' delle eventuali variazioni; 
    d) effettua  il  monitoraggio  periodico  sullo  svolgimento  del
programma. 
  3-ter. E' consentita la variazione non rilevante  dei  progetti  di
ricerca industriale, in termini soggettivi nel limite del  venti  per
cento dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in
qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno,
oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa  fino  al
limite del venti per cento  del  valore  del  progetto,  in  fase  di
valutazione  preventiva  degli  stessi  ai  fini  dell'ammissione  al
finanziamento, nel caso  in  cui  altri  soggetti  partecipanti  alla
compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto  rinunciatario  o
escluso per  motivazioni  di  carattere  economico-finanziario  senza
alterare  la  qualita'  e  il  valore  del  progetto,  garantendo  il
raggiungimento degli obiettivi dichiarati. 
  3-quater.  Nella  fase  attuativa   del   progetto,   il   comitato
tecnico-scientifico  di  cui  all'articolo   7   puo'   valutare   la
rimodulazione  del  progetto  medesimo  per   variazioni   rilevanti,
superiori al predetto limite del venti per cento e non  eccedenti  il
cinquanta  per  cento,  in  caso  di   sussistenza   di   motivazioni
tecnico-scientifiche    o    economico-finanziarie    di    carattere
straordinario. 
  3-quinquies.  Sulle  richieste  di  rimodulazione  di  elementi   o
contenuti progettuali di secondaria  entita',  non  rientranti  nelle
ipotesi  di  cui  ai   commi   3-ter   e   3-quater,   il   Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca    provvede
direttamente, acquisito il parere dell'esperto  incaricato  nei  casi
piu' complessi. 
  3-sexies. La domanda di rimodulazione del  progetto,  nel  caso  di
indicazione di sostituzione nelle attivita' facenti capo al  soggetto
rinunciatario  o  escluso,  e'  presentata  dai  partecipanti  o  dal
soggetto capofila entro trenta giorni dall'accertamento  formale,  da
parte del Ministero, della rinuncia o esclusione per  motivazioni  di
carattere economico-finanziario. 
  3-septies. Sono inoltre considerati soggetti ammissibili i soggetti
individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente  alle
attivita' svolte nel quadro di programmi  dell'Unione  europea  o  di
accordi internazionali. 
  3-octies.  Le  variazioni  del  progetto  senza  aumento  di  spesa
approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente
recepite in ambito nazionale.»; 
    b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), sono inserite,
in fine, le seguenti  parole:  «,  nonche'  sulla  base  di  progetti
cofinanziati dall'Unione europea a seguito di bandi internazionali di
ricerca industriale»; 
    c) all'articolo 6: 
      1) al comma  2,  dopo  le  parole:  «spese  ammissibili,»  sono
inserite le seguenti: «ivi  comprese,  con  riferimento  ai  progetti
svolti nel quadro di  programmi  dell'Unione  europea  o  di  accordi
internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e
per il coordinamento generale del progetto,»; 
      2) al comma 4 e' aggiunto in fine  il  seguente  periodo:  «Una
quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilita'  complessive
del Fondo agevolazioni ricerca e' comunque destinata al finanziamento
degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o
di accordi internazionali.»; 
    d) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
  «4-bis. La valutazione ex ante  degli  aspetti  tecnico-scientifici
dei progetti o programmi presentati di cui al comma 1 e il parere  di
cui al comma 2 non sono richiesti per i progetti gia' selezionati nel
quadro di programmi dell'Unione europea o di  accordi  internazionali
cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali  di
ricerca.  I  progetti  sono  ammessi  al  finanziamento   fino   alla
concorrenza delle risorse disponibili  nell'ambito  del  riparto  del
Fondo agevolazioni ricerca. 
  4-ter. Al fine di accelerare l'iter di valutazione dei progetti  di
ricerca  industriale  presentati  ai  sensi  del   presente   decreto
legislativo e di snellire le procedure di controllo e  di  spesa,  le
imprese industriali, anche nelle forme associate di cui  all'articolo
4, possono, in alternativa alle procedure ordinarie  e  con  oneri  a
proprio carico, verificare e attestare il possesso dei  requisiti  di
affidabilita'    economico-finanziaria,    ovvero     la     regolare
rendicontazione  amministrativo-contabile  delle  attivita'   svolte,
attraverso  una  relazione  tecnica  e  un'attestazione   di   merito
rilasciata in  forma  giurata  e  sotto  esplicita  dichiarazione  di
responsabilita' da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del  decreto  legislativo
27 gennaio 2010,  n.  39.  Su  tali  relazioni  e  attestazioni  sono
effettuate verifiche a campione. 
  4-quater. Al fine  di  favorire  la  realizzazione  di  progetti  e
attivita' di ricerca, in un'ottica di merito di progetto, in caso  di
insufficiente possesso dei previsti requisiti economico-finanziari da
parte delle imprese proponenti,  l'ammissione  alle  agevolazioni  e'
comunque possibile sulla base della  produzione  di  una  polizza  di
garanzia a copertura dell'intero  ammontare  dell'agevolazione  e  di
specifici accordi con una o piu' imprese (( utilizzatrici  finali  ))
dei  risultati  del  progetto  ovvero  nelle  forme  dell'avvalimento
concesso da altro soggetto partecipante alla  compagine  in  possesso
dei  necessari  requisiti.  In  tal  caso,  la  certificazione  della
rispondenza  deve  riguardare  le  sole  imprese  indicate   per   lo
sfruttamento industriale dei risultati della ricerca. 
  4-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma  4-quater,  la  relazione
tecnica   contiene   una   compiuta    analisi    delle    principali
caratteristiche del progetto, con specifici approfondimenti  dedicati
alle prospettive industriali dello stesso e degli  accordi  stipulati
tra il soggetto proponente e gli utilizzatori  finali  del  risultato
della ricerca. 
  4-sexies. Nelle procedure in cui la concessione degli incentivi  e'
anche  subordinata  al  positivo  esito  di  sopralluoghi  presso  il
soggetto richiedente, detto  adempimento  puo'  avvenire  nella  fase
successiva  all'ammissione  alle  agevolazioni,  ed  ai  fini   della
procedura  valutativa  l'amministrazione   si   avvale   delle   sole
risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni  siano  coperte
da polizza di garanzia. L'esito negativo di tali verifiche successive
assume natura di condizione  risolutiva  del  rapporto  e  di  revoca
dell'agevolazione, con recupero del finanziamento concesso. 
  4-septies.    Con    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  sono   definite   modalita'   di
attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.». 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  degli  articoli  2,  3,  comma  1,
          lettera a), numero 2), 4, 6, comma  2  e  comma  4,  7  del
          decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n.  297,   recante
          "Riordino della disciplina e  snellimento  delle  procedure
          per il sostegno della ricerca  scientifica  e  tecnologica,
          per la diffusione delle tecnologie, per  la  mobilita'  dei
          ricercatori", come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 2. (Soggetti ammissibili). 
              1. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui  al
          presente titolo: 
              a) le  imprese  che  esercitano  le  attivita'  di  cui
          all'articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3); 
              b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge
          8 agosto 1985, n. 443; 
              c) i  centri  di  ricerca  con  personalita'  giuridica
          autonoma promossi dai soggetti di cui alle lettere a) e b); 
              d) societa', consorzi e  societa'  consortili  comunque
          costituite, con partecipazione in ogni caso superiore al 50
          per cento, ovvero al 30 per cento se  hanno  sede  in  aree
          depresse, da imprese  e  centri  di  ricerca  di  cui  alle
          lettere  a),  b)  e  c),  nonche'  eventualmente  da  altri
          soggetti tra: universita',  enti  di  ricerca,  ENEA,  ASI,
          societa' di assicurazione, banche iscritte all'albo di  cui
          all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre  1993,
          n.  385,  intermediari  finanziari   iscritti   nell'elenco
          generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
          settembre 1993, n. 385, fondi  mobiliari  chiusi  istituiti
          con legge 14 agosto 1993, n. 344, societa' finanziarie  per
          l'innovazione e lo  sviluppo  istituite  con  l'articolo  2
          della legge 31 luglio 1991, n. 317, fondi mobiliari  chiusi
          di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24  febbraio
          1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti  all'albo  di
          cui all'articolo 107 del decreto legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385; 
              e)  societa'  di   recente   costituzione   ovvero   da
          costituire, finalizzate all'utilizzazione  industriale  dei
          risultati  della  ricerca,  per   le   attivita'   di   cui
          all'articolo  3,  comma  1,  lettera  b),  n.  1,  con   la
          partecipazione azionaria o il concorso, o comunque  con  il
          relativo impegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti: 
              1) professori e ricercatori universitari, personale  di
          ricerca dipendente da enti di ricerca, ENEA e ASI,  nonche'
          dottorandi di ricerca e titolari di assegni di  ricerca  di
          cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
          n. 449, sulla base di regolamenti delle universita' e degli
          enti di appartenenza,  che  ne  disciplinino  la  procedura
          autorizzativa e il collocamento in  aspettativa  ovvero  il
          mantenimento in servizio o nel corso di studio, nonche'  le
          questioni relative ai diritti di proprieta' intellettuale e
          che  definiscano  le  limitazioni  volte  a   prevenire   i
          conflitti di interesse con  le  societa'  costituite  o  da
          costituire; 
              2) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e f); 
              3) societa' di assicurazione, banche iscritte  all'albo
          di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre
          1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti  nell'elenco
          generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
          settembre 1993, n. 385, fondi  mobiliari  chiusi  istituiti
          con legge 14 agosto 1993, n. 344, societa' finanziarie  per
          l'innovazione e lo  sviluppo  istituite  con  l'articolo  2
          della legge n. 317 del  31  luglio  1991,  fondi  mobiliari
          chiusi di cui all'articolo 37 del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998,  n.  58,  intermediari  finanziari  iscritti
          all'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1°
          settembre 1993, n. 385; 
              f) universita', enti  di  ricerca,  anche  a  carattere
          regionale, ENEA ed ASI per i casi di cui alle lettere d) ed
          e)  e  al  comma  2,  nonche'  per  le  attivita'  di   cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 2, e per attivita',
          proposte in collaborazione  con  i  soggetti  di  cui  alle
          lettere a), b), c), d), e), di ricerca e di alta formazione
          tecnologica finalizzate agli obiettivi di cui  all'articolo
          1, comma 1. 
              f-bis) i parchi scientifici e tecnologici istituiti con
          legge regionale. 
              2. I soggetti industriali possono presentare i progetti
          di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1,  2  e
          3, nonche' comma 1, lettera d), n. 2, anche  congiuntamente
          con universita', enti di ricerca, ENEA ed ASI. Nel caso  di
          progetti relativi ad attivita' svolte nelle  aree  depresse
          del  paese,  la  partecipazione  finanziaria  dei  soggetti
          industriali non puo'  essere  inferiore  al  30  per  cento
          dell'impegno finanziario previsto. Per progetti relativi ad
          attivita' svolte nelle restanti aree del paese la  predetta
          percentuale non puo' essere inferiore al 51 per cento. 
              3.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  accedono   agli
          interventi di cui  al  presente  titolo  esclusivamente  se
          hanno stabile organizzazione sul territorio nazionale. 
              3-bis.  Ai  fini  della  semplificazione  dei  rapporti
          istruttori e di  gestione  dei  progetti  di  ricerca,  per
          ciascun progetto i partecipanti possono individuare tra  di
          loro un soggetto capofila.  Il  ricorso  a  tale  soluzione
          organizzativa e' incentivato secondo  modalita'  e  criteri
          fissati ai sensi dell'articolo  6,  comma  2.  Il  soggetto
          capofila assolve i seguenti compiti: 
              a) rappresenta le  imprese  ed  enti  partecipanti  nei
          rapporti con l'amministrazione che concede le agevolazioni,
          anche  ai  fini  dell'avvalimento  e  della  garanzia   dei
          requisiti; 
              b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni, presenta  in
          nome proprio e  per  conto  delle  altre  imprese  ed  enti
          partecipanti, la  proposta  o  progetto  di  ricerca  e  le
          eventuali variazioni degli stessi; 
              c) richiede, in nome proprio e per conto delle  imprese
          ed enti che realizzano i  progetti  e  gli  interventi,  le
          erogazioni per stato di avanzamento, attestando la regolare
          esecuzione dei progetti e degli investimenti stessi nonche'
          delle eventuali variazioni; 
              d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento
          del programma. 
              3-ter. E' consentita la variazione  non  rilevante  dei
          progetti di ricerca industriale, in termini soggettivi  nel
          limite del venti per cento dei soggetti  che  rappresentano
          il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma  giuridica
          organizzato e fatto salvo  il  minimo  di  uno,  oppure  in
          termini oggettivi di rappresentanza partecipativa  fino  al
          limite del venti per cento del valore del progetto, in fase
          di   valutazione   preventiva   degli   stessi   ai    fini
          dell'ammissione al finanziamento, nel  caso  in  cui  altri
          soggetti partecipanti alla compagine  dimostrino  di  poter
          surrogare  il  soggetto   rinunciatario   o   escluso   per
          motivazioni  di   carattere   economico-finanziario   senza
          alterare la qualita' e il valore del  progetto,  garantendo
          il raggiungimento degli obiettivi dichiarati. 
              3-quater.  Nella  fase  attuativa  del   progetto,   il
          comitato tecnico-scientifico di  cui  all'articolo  7  puo'
          valutare  la  rimodulazione  del  progetto   medesimo   per
          variazioni rilevanti,  superiori  al  predetto  limite  del
          venti per cento e non eccedenti il cinquanta per cento,  in
          caso di sussistenza di motivazioni  tecnico-scientifiche  o
          economico-finanziarie di carattere straordinario. 
              3-quinquies.  Sulle  richieste  di   rimodulazione   di
          elementi o contenuti progettuali di secondaria entita', non
          rientranti nelle ipotesi di cui ai commi 3-ter e  3-quater,
          il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca  provvede   direttamente,   acquisito   il   parere
          dell'esperto incaricato nei casi piu' complessi. 
              3-sexies. La domanda di rimodulazione del progetto, nel
          caso di indicazione di sostituzione nelle attivita' facenti
          capo al soggetto rinunciatario o escluso, e' presentata dai
          partecipanti o dal soggetto capofila  entro  trenta  giorni
          dall'accertamento formale, da parte  del  Ministero,  della
          rinuncia  o  esclusione  per   motivazioni   di   carattere
          economico-finanziario. 
              3-septies.   Sono    inoltre    considerati    soggetti
          ammissibili  i   soggetti   individuati   come   tali   dai
          regolamenti comunitari, relativamente alle attivita' svolte
          nel quadro di programmi dell'Unione europea  o  di  accordi
          internazionali. 
              3-octies. Le variazioni del progetto senza  aumento  di
          spesa approvate in ambito comunitario o internazionale sono
          automaticamente recepite in ambito nazionale. 
              "Art. 3. (Attivita' finanziabili). 
              1. (Omissis). 2) le  attivita'  svolte  nel  quadro  di
          programmi dell'Unione europea o di accordi  internazionali,
          sulla base di progetti autonomamente presentati da soggetti
          industriali, assimilati e associati, nonche' sulla base  di
          progetti cofinanziati  dall'Unione  europea  a  seguito  di
          bandi internazionali di ricerca industriale; (Omissis)." 
              "Art. 4. (Strumenti). 
              1. Sono strumenti di intervento: 
              a) i contributi a fondo perduto; 
              b) il credito agevolato; 
              c) i contributi in conto interessi; 
              d) i crediti di imposta ai sensi dell'articolo 5  della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le integrazioni di  cui
          al comma 2; 
              e) la prestazione di garanzie; 
              f) gli atti di cui all'articolo 2, commi da 203 a  207,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in  conformita'  alle
          delibere   del   Comitato    interministeriale    per    la
          programmazione economica (CIPE); 
              g) il bonus fiscale, ai sensi dell'articolo 7, commi  1
          e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 
              2. I crediti di  cui  all'articolo  5  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449, possono essere erogati anche per  le
          attivita' di cui  all'articolo  3,  comma  1,  lettera  b),
          numero  1),  anche  con  riferimento  agli  utili  e   alle
          plusvalenze derivanti dalle partecipazioni ivi  previste  e
          alle imposte sostitutive dovute dai fondi mobiliari chiusi,
          in conformita' ad apposite  modifiche  e  integrazioni  del
          decreto interministeriale 22 luglio 1998, n.  275,  nonche'
          nei  limiti  delle  disponibilita'   finanziarie   di   cui
          all'articolo 5, comma 7, della legge 27 dicembre  1997,  n.
          449. 
              3. Per gli interventi  di  finanziamento  previsti  dal
          presente titolo ed erogati dal  MURST  non  sono  richieste
          garanzie. I crediti nascenti dai finanziamenti  erogati  ai
          sensi del presente  titolo  sono  assistiti  da  privilegio
          generale che  prevale  su  ogni  titolo  di  prelazione  da
          qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio  per
          spese di  giustizia  e  di  quelli  previsti  dall'articolo
          2751-bis  del  codice  civile,  fatti  salvi  i  precedenti
          diritti di prelazione spettanti a terzi." 
              "Art. 6. (Modalita' di attuazione). 
              2. Con decreti di natura non regolamentare emanati  dal
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica,  pubblicati  nella  Gazzetta   Ufficiale,   in
          conformita'  alle  procedure  automatiche,   valutative   e
          negoziali di cui al decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          123, sono definite le spese ammissibili ivi  comprese,  con
          riferimento ai progetti  svolti  nel  quadro  di  programmi
          dell'Unione europea o di accordi internazionali, quelle per
          la  disseminazione  dei  risultati  ottenuti   e   per   il
          coordinamento generale  del  progetto,  le  caratteristiche
          specifiche delle attivita' e degli strumenti  di  cui  agli
          articoli 3 e 4, le modalita' e i tempi di  attivazione,  le
          misure  delle  agevolazioni,  le   modalita'   della   loro
          concessione ed erogazione, i  tempi  di  definizione  delle
          procedure  e  delle  singole  fasi,  nel   rispetto   della
          normativa   comunitaria   vigente,   delle   norme    sulla
          semplificazione dell'attivita' amministrativa e sulla firma
          digitale,  nonche'  prevedendo  adempimenti   ridotti   per
          attivita' di non rilevante entita'. 
              4.  Il  Ministro  dell'universita'  e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica emana apposite direttive  per  la
          ripartizione del  Fondo  di  cui  all'articolo  5  tra  gli
          interventi di cui all'articolo 3 e per l'attivazione  degli
          strumenti di cui all'articolo 4. Una quota non inferiore al
          15 per cento delle  disponibilita'  complessive  del  Fondo
          agevolazioni ricerca e' comunque destinata al finanziamento
          degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione
          europea o di accordi internazionali." 
              "Art. 7. (Servizi e consulenza). 
              1. Il MURST, con  onere  a  carico  del  Fondo  di  cui
          all'articolo 5, ai sensi della normativa  vigente  per  gli
          appalti di servizi, puo'  avvalersi,  per  gli  adempimenti
          tecnici,  amministrativi  ed   istruttori   connessi   alla
          concessione delle agevolazioni, nonche' per le attivita' di
          monitoraggio,  di  banche,  societa'   finanziarie,   altri
          soggetti qualificati, dotati di comprovata  competenza,  di
          risorse  umane  specialistiche  e  di   strumenti   tecnici
          adeguati, in  conformita'  all'articolo  3,  comma  2,  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonche', per  la
          valutazione degli aspetti tecnico-scientifici dei  progetti
          o programmi presentati dai soggetti di cui all'articolo  2,
          di esperti iscritti in apposito elenco  del  MURST,  previo
          accertamento di requisiti di  onorabilita',  qualificazione
          scientifica  e  esperienza  professionale   nella   ricerca
          industriale. Il CIVR, con onere a carico del Fondo  di  cui
          all'articolo 5, puo' avvalersi dei predetti esperti per  le
          attivita' di valutazione di cui all'articolo 8. 
              2. Nelle procedure valutative e negoziali il MURST, nel
          quadro del programma nazionale per la ricerca (PNR) di  cui
          al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ove adottato,
          ammette agli interventi di  sostegno  di  cui  al  presente
          titolo la richiesta dei  soggetti  di  cui  all'articolo  2
          previo parere, sulla validita'  tecnico-scientifica,  sulle
          ricadute economico-finanziarie,  sugli  strumenti  e  sulle
          misure  dell'agevolazione,  di  un  apposito  comitato.  Il
          comitato e' costituito da un presidente e da dieci esperti,
          scelti  tra  personalita'  di  alta  qualificazione  o   di
          comprovata   competenza   professionale   in   materia   di
          applicazione della ricerca industriale. I  componenti  sono
          nominati con decreto del Ministro dell'universita' e  della
          ricerca scientifica e tecnologica. I Ministri  del  tesoro,
          del   bilancio   e    della    programmazione    economica,
          dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  della
          sanita', dell'ambiente e delle politiche agricole designano
          ciascuno un proprio rappresentante. 
              3. I componenti il comitato durano  in  carica  quattro
          anni e sono rinnovabili una sola  volta.  Le  modalita'  di
          funzionamento nonche', sentito il Ministero del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica, il compenso  dei
          componenti, a carico del Fondo di cui all'articolo 5,  sono
          determinate con decreto  del  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca  scientifica  e  tecnologica,  articolando  i
          lavori  del  comitato  in  ordine  all'attivita'   relativa
          rispettivamente  al  territorio  nazionale  e   alle   aree
          depresse del paese. Il predetto decreto determina  altresi'
          i casi di astensione dei componenti il comitato in sede  di
          esami di progetti e domande,  sulla  base  degli  interessi
          diretti e indiretti con i soggetti ammessi all'intervento e
          delle altre fattispecie di cui all'articolo 51  del  codice
          di procedura civile. 
              4. Il MURST riunisce, con cadenza  almeno  trimestrale,
          il comitato di cui  al  comma  2,  i  rappresentanti  delle
          organizzazioni  maggiormente  rappresentative  nei  settori
          industriale e artigianale e delle organizzazioni  sindacali
          maggiormente  rappresentative  al   fine   di   evidenziare
          elementi utili per il monitoraggio  e  per  la  definizione
          degli indirizzi in ordine agli interventi. 
              4-bis.   La   valutazione   ex   ante   degli   aspetti
          tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati  di
          cui al comma 1 e il parere di  cui  al  comma  2  non  sono
          richiesti per i progetti gia'  selezionati  nel  quadro  di
          programmi dell'Unione europea o di  accordi  internazionali
          cofinanziati  anche  dalla  stessa  a  seguito   di   bandi
          internazionali di  ricerca.  I  progetti  sono  ammessi  al
          finanziamento   fino   alla   concorrenza   delle   risorse
          disponibili nell'ambito del riparto del Fondo  agevolazioni
          ricerca. 
              4-ter. Al fine di accelerare l'iter di valutazione  dei
          progetti di ricerca industriale  presentati  ai  sensi  del
          presente decreto legislativo e di snellire le procedure  di
          controllo e di spesa, le imprese industriali,  anche  nelle
          forme  associate  di  cui  all'articolo  4,   possono,   in
          alternativa alle procedure ordinarie e con oneri a  proprio
          carico, verificare e attestare il possesso dei requisiti di
          affidabilita'  economico-finanziaria,  ovvero  la  regolare
          rendicontazione  amministrativo-contabile  delle  attivita'
          svolte, attraverso una relazione tecnica e  un'attestazione
          di merito rilasciata in forma  giurata  e  sotto  esplicita
          dichiarazione di responsabilita' da soggetti  iscritti  nel
          registro dei revisori legali di cui all'articolo  1,  comma
          1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.
          39.  Su  tali  relazioni  e  attestazioni  sono  effettuate
          verifiche a campione. 
              4-quater. Al  fine  di  favorire  la  realizzazione  di
          progetti e attivita' di ricerca, in un'ottica di merito  di
          progetto, in caso di insufficiente  possesso  dei  previsti
          requisiti  economico-finanziari  da  parte  delle   imprese
          proponenti,  l'ammissione  alle  agevolazioni  e'  comunque
          possibile sulla base della produzione  di  una  polizza  di
          garanzia     a     copertura     dell'intero      ammontare
          dell'agevolazione e di specifici accordi  con  una  o  piu'
          imprese utilizzatrici finali  dei  risultati  del  progetto
          ovvero  nelle  forme  dell'avvalimento  concesso  da  altro
          soggetto  partecipante  alla  compagine  in  possesso   dei
          necessari requisiti. In tal caso, la  certificazione  della
          rispondenza deve riguardare le sole imprese indicate per lo
          sfruttamento industriale dei risultati della ricerca. 
              4-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 4-quater,  la
          relazione  tecnica  contiene  una  compiuta  analisi  delle
          principali  caratteristiche  del  progetto,  con  specifici
          approfondimenti dedicati alle prospettive industriali dello
          stesso e degli accordi stipulati tra il soggetto proponente
          e gli utilizzatori finali del risultato della ricerca. 
              4-sexies. Nelle procedure in cui la  concessione  degli
          incentivi  e'  anche  subordinata  al  positivo  esito   di
          sopralluoghi  presso   il   soggetto   richiedente,   detto
          adempimento   puo'   avvenire   nella    fase    successiva
          all'ammissione  alle  agevolazioni,  ed   ai   fini   della
          procedura valutativa l'amministrazione si avvale delle sole
          risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni siano
          coperte da polizza di garanzia. L'esito  negativo  di  tali
          verifiche successive assume natura di condizione risolutiva
          del rapporto e di revoca  dell'agevolazione,  con  recupero
          del finanziamento concesso. 
              4-septies. Con decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca sono definite modalita' di
          attuazione   degli   interventi   previsti   nel   presente
          articolo.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  1,  lettera
          g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante
          "Attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  relativa   alle
          revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
          che modifica le direttive 78/660/CEE e  83/349/CEE,  e  che
          abroga la direttiva 84/253/CEE": 
              "Art. 1. 
              1. (Omissis). 
              g) "Registro/Registro dei revisori legali": il registro
          nel quale sono iscritti i revisori legali e le societa'  di
          revisione legale, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma
          1;". 

        
      
          
Sezione VI

Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca

                               Art. 31 
 
 
       Misure di semplificazione in materia di ricerca di base 
 
  1. Nelle more del riordino del sistema di valutazione, al  fine  di
assicurare la semplificazione e l'accelerazione  delle  procedure  di
gestione dei progetti di ricerca di base, le verifiche  scientifiche,
amministrative e contabili relative ai risultati e alle attivita' dei
progetti sono effettuate esclusivamente al termine degli  stessi.  Il
costo delle valutazioni scientifiche ex post  grava  per  intero  sui
fondi destinati al finanziamento dei progetti, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010,  n.
240, (( senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica )). 
  2. I commi 313, 314 e 315 dell'articolo 2 della legge  24  dicembre
2007, n. 244, sono abrogati. 
  3. All'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n.  240,
il periodo da «Restano ferme le norme» fino alla fine  del  comma  e'
sostituito dal seguente: «Una percentuale del  dieci  per  cento  del
Fondo per gli investimenti nella ricerca  scientifica  e  tecnologica
(FIRST), di cui all'articolo 1 comma 870,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, e' destinata a interventi in favore di  ricercatori  di
eta' inferiore a 40 anni, secondo procedure stabilite con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.». 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 21,  comma  3,  della
          legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme  in  materia
          di   organizzazione   delle   universita',   di   personale
          accademico e reclutamento, nonche' delega  al  Governo  per
          incentivare  la  qualita'  e   l'efficienza   del   sistema
          universitario": 
              "Art.  21.  (Comitato  nazionale  dei  garanti  per  la
          ricerca). 
              (Omissis). 
              3. La spesa per il  funzionamento  del  CNGR  e  per  i
          compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione
          dei progetti di ricerca e' compresa nell'ambito  dei  fondi
          riguardanti il finanziamento dei progetti  o  programmi  di
          ricerca, per un importo massimo  non  superiore  al  3  per
          cento dei predetti fondi, senza nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza pubblica. Il decreto del Ministro che  nomina  i
          componenti del CNGR determina le  indennita'  spettanti  ai
          suoi componenti.". 
              Il testo dell'articolo 2, comma 313, 314 e  315,  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2008), abrogati dalla presente legge,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre  2007,  n.
          300, S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo 20,  comma  1,  della
          legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme  in  materia
          di   organizzazione   delle   universita',   di   personale
          accademico e reclutamento, nonche' delega  al  Governo  per
          incentivare  la  qualita'  e   l'efficienza   del   sistema
          universitario", come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 20. (Valutazione tra pari per  la  selezione  dei
          progetti di ricerca). 
              1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, da emanare, di concerto con il Ministro e con  il
          Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della  presente  legge,  si  provvede,  a
          valere  sulle  risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali
          disponibili  a  legislazione  vigente,   per   un   periodo
          sperimentale di tre anni ad applicare  il  principio  della
          tecnica  di  valutazione  tra  pari,  svolta  da   comitati
          composti  per  almeno  un  terzo   da   studiosi   operanti
          all'estero, ai fini della selezione di tutti i progetti  di
          ricerca,  finanziati  a  carico  delle   risorse   di   cui
          all'autorizzazione di spesa  recata  dall'articolo  12  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
          modificazioni, e a carico del Fondo  per  gli  investimenti
          nella   ricerca   scientifica   e   tecnologica,   di   cui
          all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, ferma  restando  la  possibilita'  di  una  disciplina
          particolare in relazione al Fondo per le agevolazioni  alla
          ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto  legislativo  27
          luglio 1999, n. 297. Una percentuale del  dieci  per  cento
          del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica  e
          tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1 comma 870, della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' destinata  a  interventi
          in favore di ricercatori  di  eta'  inferiore  a  40  anni,
          secondo  procedure  stabilite  con  decreto  del   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca." 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  870,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato-legge finanziaria 2007)": 
              "Art.1. 
              (Omissis). 
              870. Al fine di garantire la  massima  efficacia  degli
          interventi nel settore della ricerca, e'  istituito,  nello
          stato di previsione del Ministero dell'universita' e  della
          ricerca,  il  Fondo  per  gli  investimenti  nella  ricerca
          scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le
          risorse annuali per i  progetti  di  ricerca  di  interesse
          nazionale delle universita', nonche' le risorse  del  Fondo
          per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del
          decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del  Fondo  per
          gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo
          104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto  di
          competenza del Ministero dell'universita' e della  ricerca,
          del Fondo per le aree sottoutilizzate di  cui  all'articolo
          61 della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,  e  successive
          modificazioni.". 
              Riferimenti normativi: (Art.31-bis) 
              Si riporta l'epigrafe della legge  3  luglio  1998,  n.
          210: 
              Legge 3 luglio 1998, n.  210,  recante  "Norme  per  il
          reclutamento dei ricercatori e dei professori  universitari
          di ruolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6  luglio
          1998, n. 155. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  14,  comma  1,  del
          decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77,  recante
          "Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici nella  regione  Abruzzo  nel  mese  di
          aprile 2009 e ulteriori interventi  urgenti  di  protezione
          civile": 
              "Art. 14. (Ulteriori disposizioni finanziarie). 
              1.  Al   fine   di   finanziare   gli   interventi   di
          ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto,
          il CIPE assegna agli stessi interventi  la  quota  annuale,
          compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con  le
          assegnazioni gia' disposte, di un importo non  inferiore  a
          2.000 milioni e non  superiore  a  4.000  milioni  di  euro
          nell'ambito  della  dotazione  del  Fondo   per   le   aree
          sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013,
          a valere sulle risorse complessivamente assegnate al  Fondo
          strategico per il Paese a sostegno dell'economia  reale  di
          cui  all'articolo  18,  comma  1,   lettera   b-bis),   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  nonche'
          un importo pari a 408,5 milioni  di  euro  a  valere  sulle
          risorse del Fondo infrastrutture di  cui  all'articolo  18,
          comma 1, lettera b), del citato decreto-legge  n.  185  del
          2008. Tali importi possono essere utilizzati anche senza il
          vincolo di cui al comma 3 del citato articolo 18.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del   decreto
          legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante "Disposizioni in
          materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la
          rimozione  di  squilibri  economici  e  sociali,  a   norma
          dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42": 
              "Art. 4. (Fondo per lo sviluppo e la coesione). 
              1.  Il  Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate,  di  cui
          all'articolo 61 della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,
          assume la denominazione di  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione, di seguito denominato: "Fondo". 
              Il Fondo e' finalizzato a dare unita'  programmatica  e
          finanziaria  all'insieme  degli  interventi  aggiuntivi   a
          finanziamento nazionale, che sono rivolti  al  riequilibrio
          economico e sociale tra le diverse aree del Paese. 
              2. Il Fondo ha carattere pluriennale  in  coerenza  con
          l'articolazione temporale della  programmazione  dei  Fondi
          strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarieta' e
          la complementarieta' delle procedure di  attivazione  delle
          relative  risorse  con  quelle   previste   per   i   fondi
          strutturali dell'Unione europea. 
              3.  Il  Fondo  e'  destinato  a  finanziare  interventi
          speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali,
          secondo  le  modalita'  stabilite  dal  presente   decreto.
          L'intervento del Fondo e' finalizzato al  finanziamento  di
          progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale  sia
          di   carattere   immateriale,   di    rilievo    nazionale,
          interregionale  e  regionale,  aventi  natura   di   grandi
          progetti o di investimenti articolati in singoli interventi
          di consistenza progettuale  ovvero  realizzativa  tra  loro
          funzionalmente  connessi,  in  relazione  a   obiettivi   e
          risultati quantificabili e  misurabili,  anche  per  quanto
          attiene  al  profilo  temporale.  La  programmazione  degli
          interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente
          articolo e' realizzata tenendo conto  della  programmazione
          degli interventi di carattere ordinario.". 

        
      
          
Sezione VI

Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca

                           (( Art. 31-bis 
 
 
Scuola sperimentale di dottorato internazionale  Gran  Sasso  Science
                          Institute - GSSI 
 
  1. Al fine di rilanciare  lo  sviluppo  dei  territori  terremotati
dell'Abruzzo mediante la  ricostituzione  e  il  rafforzamento  delle
capacita' del  sistema  didattico,  scientifico  e  produttivo  e  di
realizzare  un  polo  di  eccellenza   internazionale   grazie   alla
valorizzazione di competenze  e  strutture  altamente  specialistiche
gia' esistenti nel territorio, nonche' di  favorire  l'attrazione  di
risorse di alto livello prevalentemente nel campo  delle  scienze  di
base, e' istituita la Scuola sperimentale di dottorato internazionale
denominata Gran Sasso Science Institute (GSSI). 
  2. La scuola ha come soggetto attivatore  l'Istituto  nazionale  di
fisica nucleare (INFN) e opera in via sperimentale per un triennio  a
decorrere dall'anno accademico 2013-2014. L'INFN,  sulla  base  delle
risultanze del lavoro del comitato ordinatore  di  cui  al  comma  4,
coinvolge universita' e ove necessario altri enti di ricerca. 
  3. La scuola ha l'obiettivo di attrarre  competenze  specialistiche
di   alto   livello   nel   campo   delle   scienze   di    base    e
dell'intermediazione tra ricerca  e  impresa  (fisica,  matematica  e
informatica,   gestione    dell'innovazione    e    dello    sviluppo
territoriale),  attraverso  attivita'  didattica  post-laurea,  e  di
formare ricercatori altamente qualificati.  A  tal  fine,  la  scuola
attiva, ai sensi  e  per  gli  effetti  della  vigente  normativa  in
materia, secondo quanto previsto dalla legge 3 luglio 1998,  n.  210,
come da ultimo modificata dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, corsi
di dottorato di ricerca, con  particolare  riguardo  alla  dimensione
internazionale e  al  rapporto  con  le  imprese  ad  alto  contenuto
scientifico e tecnologico, e cura altresi'  attivita'  di  formazione
post-dottorato. 
  4. Il piano strategico, che individua le istituzioni  universitarie
da  coinvolgere,  lo  statuto  e  i  regolamenti  della  scuola  sono
elaborati in  fase  di  costituzione  da  un  comitato  ordinatore  e
approvati dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze.
Il  comitato  ordinatore,  nominato   con   decreto   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  e'  composto  da
cinque esperti di  elevata  professionalita'.  Il  comitato  opera  a
titolo  gratuito,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  5. Fino al completamento del triennio di sperimentazione di cui  al
comma 2,  per  il  finanziamento  delle  attivita'  della  scuola  e'
autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte,  quanto  a  6  milioni  di  euro
annui, a valere sui fondi per la ricostruzione  dell'Abruzzo  di  cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  e,
quanto a 6 milioni di euro annui, a valere  sulle  risorse  destinate
alla regione Abruzzo nell'ambito del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione di cui all'articolo 4  del  decreto  legislativo  31  maggio
2011, n. 88. 
  6.  Allo  scadere  del  triennio,  previo  reperimento  di   idonea
copertura finanziaria, con  apposito  provvedimento  legislativo,  la
scuola  puo'  assumere  carattere  di  stabilita'  a  seguito   della
valutazione  dei  risultati  da  parte  dell'Agenzia   nazionale   di
valutazione del  sistema  universitario  e  della  ricerca,  mediante
decreto   di   riconoscimento    e    approvazione    del    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.
)) 

        
      
          
Sezione VI

Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca

                               Art. 32 
 
 
Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di
           spesa e di controllo nel settore della ricerca. 
 
  1. Al fine di finanziare con risorse nazionali progetti a esclusiva
ricaduta nazionale valutati positivamente in sede comunitaria ma  non
ammessi al  relativo  finanziamento,  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sulla base di un avviso pubblico di
presentazione di specifiche domande  di  finanziamento  e  fino  alla
concorrenza delle risorse stanziate per tali finalita',  prende  atto
dei  risultati  delle  valutazioni  effettuate  e  delle  graduatorie
adottate in sede  comunitaria.  Nel  predetto  avviso  pubblico  puo'
essere definita la priorita' degli  interventi,  anche  in  relazione
alla coerenza degli stessi con le strategie nazionali. 
  2. Al fine di consentire  la  semplificazione  delle  procedure  di
utilizzazione  del  Fondo  per   gli   investimenti   nella   ricerca
scientifica e tecnologica, all'articolo 1  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 872 e' sostituito dal seguente: 
  «872. In coerenza con gli indirizzi del Programma  nazionale  della
ricerca,  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al  comma
870 tra gli strumenti previsti nel  decreto  di  cui  al  comma  873,
destinando  una  quota  non  inferiore  al   15   per   cento   delle
disponibilita'  complessive  del  fondo  al  finanziamento  degli  ((
interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione  europea  o
di   accordi   internazionali».   Il    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,  con  proprio  decreto  da  emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, provvede a  fissare  i  criteri  di
selezione  dei  progetti,  prevedendo  misure  premiali  per   quelli
presentati da piccole e medie imprese )); 
    b) il comma 873 e' sostituito dal seguente: 
  «873.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'   e   della
ricerca, con decreto (( adottato ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 )), definisce i criteri di accesso
e le modalita' di utilizzo e gestione del fondo cui al comma 870  per
la concessione delle agevolazioni per la ricerca  di  competenza  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al  fine
di garantire la massima efficacia  e  omogeneita'  degli  interventi,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 
  (( 3. Gli oneri derivanti dalla costituzione  e  dal  funzionamento
delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione
e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore  di
esperti di alta qualificazione  tecnico-scientifica,  sono  a  carico
delle  risorse  del  Fondo  per  gli   investimenti   nella   ricerca
scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1,  comma  870,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. )) 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 870,  872  e
          873,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,   recante
          "Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato  (legge  finanziaria  2007)",  come
          modificati dalla presente legge: 
              " 870. Al fine di garantire la massima efficacia  degli
          interventi nel settore della ricerca, e'  istituito,  nello
          stato di previsione del Ministero dell'universita' e  della
          ricerca,  il  Fondo  per  gli  investimenti  nella  ricerca
          scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le
          risorse annuali per i  progetti  di  ricerca  di  interesse
          nazionale delle universita', nonche' le risorse  del  Fondo
          per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del
          decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del  Fondo  per
          gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo
          104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto  di
          competenza del Ministero dell'universita' e della  ricerca,
          del Fondo per le aree sottoutilizzate di  cui  all'articolo
          61 della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,  e  successive
          modificazioni. 
              872.  In  coerenza  con  gli  indirizzi  del  Programma
          nazionale  della  ricerca,  il  Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca  con  proprio  decreto  di
          concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          provvede alla ripartizione del fondo di cui  al  comma  870
          tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873,
          destinando una quota non inferiore al 15  per  cento  delle
          disponibilita' complessive del fondo al finanziamento degli
          interventi presentati nel quadro di  programmi  dell'Unione
          europea  o  di   accordi   internazionali.   Il   Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  con
          proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, provvede a fissare i criteri di selezione
          dei  progetti,  prevedendo  misure  premiali   per   quelli
          presentati da piccole e medie imprese. 
              873. Il Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, con decreto adottato ai sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  definisce
          i criteri di accesso e le modalita' di utilizzo e  gestione
          del fondo  cui  al  comma  870  per  la  concessione  delle
          agevolazioni per la ricerca  di  competenza  del  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al  fine
          di garantire  la  massima  efficacia  e  omogeneita'  degli
          interventi, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.". 
              Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  vedasi  i  Riferimenti   normativi
          all'articolo 3. 

        
      
          
Sezione VI

Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca

                               Art. 33 
 
 
(( Aspettativa per l'attribuzione di borse di studio, assegni o altre
forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali  e
                 semplificazioni per la ricerca. )) 
 
  1. Il personale dipendente inquadrato  nel  ruolo  dei  ricercatori
degli enti pubblici di ricerca e delle universita' che, (( in seguito
all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre  forme  similari
di sovvenzione dell'Unione europea o  internazionali  )),  svolga  la
relativa attivita' di  ricerca  presso  l'ente  di  appartenenza,  e'
collocato in aspettativa  senza  assegni  su  richiesta,  ((  per  il
periodo massimo di durata della borsa  di  studio,  assegno  o  altra
forma similare  di  sovvenzione.  Lo  svolgimento  dell'attivita'  di
ricerca inerente alla borsa di studio, assegno o altra forma similare
di  sovvenzione  ))  e  la  relativa  retribuzione  vengono  regolati
dall'ente mediante un contratto di lavoro  a  tempo  determinato.  La
retribuzione massima spettante al  ricercatore  ((  rimane  a  carico
della borsa di studio, assegno o altra forma similare di  sovvenzione
dell'Unione europea o internazionale )) e non  puo'  eccedere  quella
prevista  per  il  livello  apicale,  appartenente  alla  fascia   di
ricercatore piu'  elevata  del  profilo  di  ricercatore  degli  enti
pubblici di ricerca. 
  2. Al personale dipendente inquadrato  nel  ruolo  dei  ricercatori
degli enti pubblici di ricerca e delle universita' che, (( in seguito
all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre  forme  similari
di sovvenzione dell'Unione europea o  internazionali  )),  svolga  la
relativa attivita' di ricerca presso soggetti e organismi pubblici  o
privati, nazionali o internazionali si applica l'articolo 23-bis  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni. 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  23-bis  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche": 
              "Art. 23-bis. (Disposizioni in materia di mobilita' tra
          pubblico e privato) 
              1. In deroga all'articolo  60  del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati  civili
          dello  Stato,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  i  dirigenti  delle
          pubbliche amministrazioni, nonche'  gli  appartenenti  alla
          carriera diplomatica  e  prefettizia  e,  limitamente  agli
          incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e
          contabili e gli avvocati e  procuratori  dello  Stato  sono
          collocati, salvo motivato diniego  dell'amministrazione  di
          appartenenza in ordine  alle  proprie  preminenti  esigenze
          organizzative,  in  aspettativa  senza   assegni   per   lo
          svolgimento  di  attivita'  presso  soggetti  e  organismi,
          pubblici o privati, anche operanti in sede  internazionale,
          i quali provvedono al relativo  trattamento  previdenziale.
          Resta  ferma  la   disciplina   vigente   in   materia   di
          collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di
          aspettativa  comporta  il  mantenimento   della   qualifica
          posseduta. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei  periodi
          contributivi a domanda  dell'interessato,  ai  sensi  della
          legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso  una  qualsiasi  delle
          forme assicurative nelle quali abbia maturato gli  anni  di
          contribuzione.  Quando  l'incarico  e'   espletato   presso
          organismi   operanti    in    sede    internazionale,    la
          ricongiunzione  dei  periodi  contributivi  e'   a   carico
          dell'interessato,       salvo       che       l'ordinamento
          dell'amministrazione   di   destinazione    non    disponga
          altrimenti. 
              2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma  10,  sono
          collocati a domanda in aspettativa  senza  assegni  per  lo
          svolgimento dei medesimi incarichi di cui al  comma  1  del
          presente     articolo,     salvo      motivato      diniego
          dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie
          preminenti esigenze organizzative. 
              3.  Per  i  magistrati   ordinari,   amministrativi   e
          contabili, e per gli avvocati e  procuratori  dello  Stato,
          gli  organi  competenti  deliberano  il   collocamento   in
          aspettativa, fatta salva per  i  medesimi  la  facolta'  di
          valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda. 
              4. Nel caso di svolgimento di attivita' presso soggetti
          diversi dalle  amministrazioni  pubbliche,  il  periodo  di
          collocamento in aspettativa di cui  al  comma  1  non  puo'
          superare i cinque anni e non e'  computabile  ai  fini  del
          trattamento di quiescenza e previdenza. 
              5. L'aspettativa per  lo  svolgimento  di  attivita'  o
          incarichi presso soggetti privati o pubblici da  parte  del
          personale di cui  al  comma  1  non  puo'  comunque  essere
          disposta se: 
              a) il personale, nei  due  anni  precedenti,  e'  stato
          addetto a funzioni di vigilanza, di controllo  ovvero,  nel
          medesimo  periodo  di  tempo,  ha  stipulato  contratti   o
          formulato  pareri  o  avvisi  su   contratti   o   concesso
          autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali  intende
          svolgere  l'attivita'.  Ove  l'attivita'  che  si   intende
          svolgere sia presso una  impresa,  il  divieto  si  estende
          anche al caso in cui le  predette  attivita'  istituzionali
          abbiano interessato imprese che, anche  indirettamente,  la
          controllano o ne sono controllate, ai  sensi  dell'articolo
          2359 del codice civile; 
              b) il personale intende svolgere attivita' in organismi
          e imprese private  che,  per  la  loro  natura  o  la  loro
          attivita',  in  relazione  alle  funzioni   precedentemente
          esercitate,   possa   cagionare   nocumento    all'immagine
          dell'amministrazione   o    comprometterne    il    normale
          funzionamento o l'imparzialita'. 
              6. Il dirigente non  puo',  nei  successivi  due  anni,
          ricoprire  incarichi  che  comportino   l'esercizio   delle
          funzioni individuate alla lettera a) del comma 5. 
              7. Sulla base di appositi protocolli di intesa  tra  le
          parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          possono  disporre,  per  singoli  progetti   di   interesse
          specifico   dell'amministrazione   e   con   il    consenso
          dell'interessato, l'assegnazione  temporanea  di  personale
          presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I
          protocolli  disciplinano  le  funzioni,  le  modalita'   di
          inserimento, l'onere per la corresponsione del  trattamento
          economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel
          caso di assegnazione temporanea presso  imprese  private  i
          predetti   protocolli   possono    prevedere    l'eventuale
          attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a  carico
          delle imprese medesime. 
              8. Il  servizio  prestato  dai  dipendenti  durante  il
          periodo di  assegnazione  temporanea  di  cui  al  comma  7
          costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di
          carriera. 
              9. Le disposizioni del presente  articolo  non  trovano
          comunque applicazione nei confronti del personale  militare
          e delle Forze di polizia, nonche' del Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco. 
              10. Con regolamento da emanare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 1, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono
          individuati   i   soggetti   privati   e   gli    organismi
          internazionali di  cui  al  comma  1  e  sono  definite  le
          modalita' e le procedure attuative del presente articolo.". 

        
      
          
Sezione VII

Altre disposizioni di semplificazione

                               Art. 34 
 
 
Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attivita' di
installazione,  ampliamento  e  manutenzione  degli  impianti   negli
                              edifici. 
 
  1. L'abilitazione delle imprese di cui all'articolo 3, del  decreto
del Ministro  dello  sviluppo  economico  22  gennaio  2008,  n.  37,
concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici
indipendentemente dalla destinazione d'uso. 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  3  del  decreto  del
          Ministro dello sviluppo economico, 22 gennaio 2008, n.  37,
          recante "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo
          11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della  legge  n.  248
          del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in
          materia  di  attivita'  di  installazione  degli   impianti
          all'interno degli edifici": 
              "Art. 3. (Imprese abilitate) 
              1. Le imprese, iscritte nel registro delle  imprese  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  7  dicembre
          1995,  n.  581  e  successive  modificazioni,  di   seguito
          registro  delle  imprese,  o  nell'Albo  provinciale  delle
          imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.  443,
          di seguito albo delle  imprese  artigiane,  sono  abilitate
          all'esercizio delle attivita' di  cui  all'articolo  1,  se
          l'imprenditore  individuale  o  il  legale   rappresentante
          ovvero il responsabile tecnico da essi  preposto  con  atto
          formale, e' in possesso dei requisiti professionali di  cui
          all'articolo 4. 
              2. Il responsabile tecnico di cui  al  comma  1  svolge
          tale funzione per  una  sola  impresa  e  la  qualifica  e'
          incompatibile con ogni altra attivita' continuativa. 
              3. Le imprese che  intendono  esercitare  le  attivita'
          relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano  la
          dichiarazione di inizio attivita', ai  sensi  dell'articolo
          19  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e   successive
          modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera
          e quale voce, di quelle elencate nel medesimo  articolo  1,
          comma 2, intendono  esercitare  l'attivita'  e  dichiarano,
          altresi', il possesso dei  requisiti  tecnico-professionali
          di  cui  all'articolo  4,  richiesti  per   i   lavori   da
          realizzare. 
              4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione  di
          cui  al  comma  3,  unitamente  alla  domanda  d'iscrizione
          all'albo  delle  imprese  artigiane  per  la  verifica  del
          possesso dei prescritti requisiti  tecnico-professionali  e
          il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le
          altre imprese presentano la dichiarazione di cui  al  comma
          3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso  l'ufficio
          del registro delle imprese. 
              5. Le imprese  non  installatrici,  che  dispongono  di
          uffici tecnici interni sono autorizzate  all'installazione,
          alla trasformazione, all'ampliamento  e  alla  manutenzione
          degli  impianti,  relativi  esclusivamente   alle   proprie
          strutture interne e nei limiti della  tipologia  di  lavori
          per i quali il responsabile possiede i  requisiti  previsti
          all'articolo 4. 
              6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle  quali
          sono stati riconosciuti i requisiti  tecnico-professionali,
          hanno diritto ad un certificato di riconoscimento,  secondo
          i   modelli   approvati   con    decreto    del    Ministro
          dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  dell'11
          giugno 1992. Il certificato e' rilasciato dalle  competenti
          commissioni provinciali  per  l'artigianato,  di  cui  alla
          legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni,  o
          dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge  29
          dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.". 

        
      
          
Sezione VII

Altre disposizioni di semplificazione

                               Art. 35 
 
 
Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento  e
          conferimento di funzioni ai magistrati ordinari. 
 
  1. (( Il terzo  comma  dell'articolo  2397  del  codice  civile  e'
abrogato. )) 
  2. All'articolo 2477 del codice civile: 
    a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «L'atto costitutivo
puo' prevedere, determinandone le competenze (( e i  poteri  )),  ivi
compresa la revisione legale dei conti, la nomina  di  un  organo  di
controllo o di un revisore. Se lo statuto non  dispone  diversamente,
l'organo di controllo e' costituito da un solo membro effettivo.»; 
    
    b) al secondo, terzo, quarto  e  sesto  comma,  le  parole:  «del
sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organo di controllo  o
del revisore»; 
    c) il quinto comma e'  sostituito  dal  seguente:  «Nel  caso  di
nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano  le
disposizioni sul collegio sindacale  previste  per  le  societa'  per
azioni.». 
  (( 2-bis. La disposizione di  cui  all'articolo  6,  comma  2,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel  senso  che  il
carattere onorifico della partecipazione  agli  organi  collegiali  e
della  titolarita'  di  organi  degli  enti  che  comunque   ricevono
contributi a carico della finanza pubblica e' previsto per gli organi
diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori
dei conti. )) 
  3. Salvo quanto stabilito dall'articolo 195 del  regio  decreto  30
gennaio 1941, n. 12, e per il conferimento delle  funzioni  direttive
apicali  di  legittimita',  la  disposizione  dell'articolo  194  del
medesimo regio decreto si interpreta nel senso che  il  rispetto  del
termine ivi  previsto  e'  richiesto  per  tutti  i  trasferimenti  o
conferimenti di funzioni,  anche  superiori  o  comunque  diverse  da
quelle ricoperte, dei magistrati ordinari. 
  4. L'articolo 195 del regio decreto 30  gennaio  1941,  n.  12,  e'
sostituito dal seguente: «Art.  195  -  (Disposizioni  speciali).  Le
disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al  presidente
aggiunto della corte  di  cassazione,  al  presidente  del  tribunale
superiore delle acque pubbliche,  al  procuratore  generale  aggiunto
presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione  della  corte
di cassazione, agli avvocati generali della corte di  cassazione,  ai
presidenti e ai procuratori generali di corte di appello.». 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  2397  del  codice
          civile, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2397. (Composizione del collegio) 
              Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri
          effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere  nominati
          due sindaci supplenti. 
              Almeno un membro  effettivo  ed  uno  supplente  devono
          essere scelti tra i revisori legali iscritti  nell'apposito
          registro. I  restanti  membri,  se  non  iscritti  in  tale
          registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli  albi
          professionali individuati con decreto  del  Ministro  della
          giustizia, o fra i professori  universitari  di  ruolo,  in
          materie economiche o giuridiche.". 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  2477  del  codice
          civile, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.2477. (Sindaco e revisione legale dei conti) 
              L'atto costitutivo puo'  prevedere,  determinandone  le
          competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei
          conti, la  nomina  di  un  organo  di  controllo  o  di  un
          revisore. Se lo statuto non dispone diversamente,  l'organo
          di controllo e' costituito da un solo membro effettivo. 
              La nomina dell'organo di controllo o  del  revisore  e'
          obbligatoria se il capitale  sociale  non  e'  inferiore  a
          quello minimo stabilito per le societa' per azioni. 
              La nomina dell'organo di controllo o  del  revisore  e'
          altresi' obbligatoria se la societa': 
              a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 
              b) controlla  una  societa'  obbligata  alla  revisione
          legale dei conti; 
              c) per due esercizi consecutivi  ha  superato  due  dei
          limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. 
              L'obbligo di nomina  dell'organo  di  controllo  o  del
          revisore di cui alla lettera c) del terzo comma  cessa  se,
          per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono
          superati. 
              Nel caso di nomina di un  organo  di  controllo,  anche
          monocratico, si  applicano  le  disposizioni  sul  collegio
          sindacale previste per le societa' per azioni. 
              L'assemblea che approva  il  bilancio  in  cui  vengono
          superati i limiti indicati al secondo e  terzo  comma  deve
          provvedere, entro trenta giorni, dell'organo di controllo o
          del revisore. Se  l'assemblea  non  provvede,  alla  nomina
          provvede il tribunale su richiesta  di  qualsiasi  soggetto
          interessato.". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  6,  comma  2,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  recante  "Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica", convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
              "Art.  6.   (Riduzione   dei   costi   degli   apparati
          amministrativi) 
              (Omissis). 
              2. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto la partecipazione agli organi  collegiali,
          anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
          contributi a carico delle  finanze  pubbliche,  nonche'  la
          titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica;  essa
          puo' dar  luogo  esclusivamente  al  rimborso  delle  spese
          sostenute ove previsto  dalla  normativa  vigente;  qualora
          siano gia' previsti  i  gettoni  di  presenza  non  possono
          superare l'importo di 30  euro  a  seduta  giornaliera.  La
          violazione di quanto previsto dal presente comma  determina
          responsabilita' erariale e gli atti adottati  dagli  organi
          degli enti e  degli  organismi  pubblici  interessati  sono
          nulli. Gli enti  privati  che  non  si  adeguano  a  quanto
          disposto dal presente comma non possono  ricevere,  neanche
          indirettamente,  contributi  o  utilita'  a  carico   delle
          pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione,  in  base
          alla  vigente  normativa,  del  5  per  mille  del  gettito
          dell'imposta  sul  reddito  delle   persone   fisiche.   La
          disposizione del presente comma non si  applica  agli  enti
          previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del
          1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e  comunque
          alle universita', enti e fondazioni di ricerca e  organismi
          equiparati,  alle  camere  di  commercio,  agli  enti   del
          Servizio sanitario  nazionale,  agli  enti  indicati  nella
          tabella  C   della   legge   finanziaria   ed   agli   enti
          previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS,  alle
          associazioni di  promozione  sociale,  agli  enti  pubblici
          economici   individuati   con   decreto    del    Ministero
          dell'economia e delle finanze  su  proposta  del  Ministero
          vigilante, nonche' alle societa'. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo degli articoli 192, 194 e 195,  del
          regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante  "Ordinamento
          giudiziario", come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 192. (Assegnazione delle sedi per tramutamento) 
              L'assegnazione delle sedi per tramutamento e'  disposta
          secondo le norme seguenti: 
              La  vacanza  di  sedi  giudiziarie  e'  annunciata  nel
          Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia  e  giustizia.
          L'annuncio puo', peraltro, essere omesso per necessita'  di
          servizio. 
              Le domande di tramutamento ad altra sede  sono  dirette
          per via gerarchica al Ministro  di  grazia  e  giustizia  e
          possono   essere   presentate   in    qualunque    momento,
          indipendentemente   dall'attualita'   della    vacanza    o
          dall'annuncio di questa nel Bollettino Ufficiale. 
              All'assegnazione di ciascuna sede si  procede  in  base
          alle domande. La scelta tra  gli  aspiranti  e'  fatta  dal
          Ministro, con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi,
          al suo  stato  di  famiglia  e  di  salute,  al  merito  ed
          all'anzianita'. 
              Sono  titoli  di  preferenza,  a  parita'  delle  altre
          condizioni personali quelli indicati nell'articolo 148. 
              Non sono ammesse domande di tramutamento con  passaggio
          dalle funzioni  giudicanti  alle  requirenti  o  viceversa,
          salvo che per tale passaggio esista  il  parere  favorevole
          del consiglio superiore della magistratura. 
              Se  la  vacanza  e'  stata  annunciata  nel  Bollettino
          Ufficiale, i magistrati  che  aspirano  alla  sede  vacante
          debbono fare domanda di  tramutamento,  ove  non  l'abbiano
          presentata  precedentemente,  entro  dieci   giorni   dalla
          pubblicazione dell'annuncio. Trascorso tale termine, non si
          tiene conto della domanda." 
              "Art. 194. (Tramutamenti successivi) 
              Il  magistrato  destinato,  per  trasferimento  o   per
          conferimento di funzioni, ad una sede da lui  chiesta,  non
          puo' essere trasferito ad altre sedi o assegnato  ad  altre
          funzioni prima di tre anni dal giorno  in  cui  ha  assunto
          effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano  gravi
          motivi di salute ovvero gravi  ragioni  di  servizio  o  di
          famiglia." 
              "Art. 195. (Disposizioni speciali) 
              Le  disposizioni  degli  articoli  192  e  194  non  si
          applicano al presidente aggiunto della corte di cassazione,
          al  presidente  del   tribunale   superiore   delle   acque
          pubbliche, al procuratore generale aggiunto presso la corte
          di cassazione, ai presidenti  di  sezione  della  corte  di
          cassazione,  agli  avvocati   generali   della   corte   di
          cassazione, ai presidenti  e  ai  procuratori  generali  di
          corte di appello.". 

        
      
          
Sezione VII

Altre disposizioni di semplificazione

                               Art. 36 
 
 
            Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana 
 
  1. All'articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile, il numero
5) e' sostituito dal seguente: 
  «5) i crediti  dell'impresa  artigiana,  definita  ai  sensi  delle
disposizioni legislative vigenti,  nonche'  delle  societa'  ed  enti
cooperativi di produzione e lavoro per i  corrispettivi  dei  servizi
prestati e della vendita dei manufatti;». 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 2751-bis  del  codice
          civile, come modificato dalla presente legge: 
              Art.2751-bis. (Crediti per retribuzioni e  provvigioni,
          crediti dei coltivatori diretti,  delle  societa'  od  enti
          cooperativi e delle imprese artigiane) 
              Hanno  privilegio  generale  sui   mobili   i   crediti
          riguardanti: 
              1) le retribuzioni dovute, sotto  qualsiasi  forma,  ai
          prestatori di lavoro  subordinato  e  tutte  le  indennita'
          dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro,
          nonche' il credito del lavoratore per i  danni  conseguenti
          alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro,
          dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed
          il credito per il risarcimento del danno subito per effetto
          di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile; 
              2) le retribuzioni dei professionisti e di  ogni  altro
          prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi  due
          anni di prestazione; 
              3) le provvigioni derivanti  dal  rapporto  di  agenzia
          dovute per l'ultimo anno di  prestazione  e  le  indennita'
          dovute per la cessazione del rapporto medesimo; 
              4) i crediti del coltivatore diretto, sia  proprietario
          che affittuario, mezzadro, colono,  soccidario  o  comunque
          compartecipante, per  i  corrispettivi  della  vendita  dei
          prodotti, nonche' i  crediti  del  mezzadro  o  del  colono
          indicati dall'articolo 2765; 
              5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai  sensi
          delle  disposizioni  legislative  vigenti,  nonche'   delle
          societa' ed enti cooperativi di produzione e lavoro  per  i
          corrispettivi dei servizi  prestati  e  della  vendita  dei
          manufatti; 
              5-bis) i crediti delle societa' cooperative agricole  e
          dei loro consorzi per i  corrispettivi  della  vendita  dei
          prodotti; 
              5-ter) i crediti delle  imprese  fornitrici  di  lavoro
          temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997,  n.  196,  per
          gli  oneri  retributivi  e  previdenziali  addebitati  alle
          imprese utilizzatrici.". 

        
      
          
Sezione VII

Altre disposizioni di semplificazione

                               Art. 37 
 
 
Comunicazione dell'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  al
                       registro delle imprese 
 
  1. (( Dopo  il  comma  6  dell'articolo  16  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, e' inserito il seguente: 
  «6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda
di iscrizione da parte di un'impresa costituita in  forma  societaria
che non  ha  iscritto  il  proprio  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata,  in  luogo  dell'irrogazione  della  sanzione   prevista
dall'articolo 2630 del codice civile, sospende  la  domanda  per  tre
mesi, in attesa che essa  sia  integrata  con  l'indirizzo  di  posta
elettronica certificata». )) 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 16 del  decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure  urgenti  per  il
          sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e  per
          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
          nazionale", convertito, con modificazioni  dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 16. (Riduzione dei costi amministrativi a  carico
          delle imprese) 
              1. All'articolo 21 della legge  30  dicembre  1991,  n.
          413, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) alla fine  del  comma  9  e'  aggiunto  il  seguente
          periodo: "La mancata  comunicazione  del  parere  da  parte
          dell'Agenzia  delle  entrate  entro  120  giorni   e   dopo
          ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del
          contribuente equivale a silenzio assenso."; 
              b) il comma 10 e' soppresso. 
              2. All'articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
          223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  agosto
          2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati. 
              3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
          i commi da 30 a 32 sono abrogati. 
              4. All'articolo 1, della legge  24  dicembre  2007,  n.
          244, i commi da 363 a 366 sono abrogati. 
              5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
          1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1, lettera a), le parole "un  ottavo"  sono
          sostituite dalle seguenti: "un dodicesimo"; 
              b) al comma 1, lettera b), le parole "un  quinto"  sono
          sostituite dalle seguenti: "un decimo"; 
              c) al comma 1, lettera  c),  le  parole:  "un  ottavo",
          ovunque ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "un
          dodicesimo". 
              5-bis. La lettera h) del comma 4  dell'articolo  50-bis
          del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.  427,  si
          interpreta nel senso che  le  prestazioni  di  servizi  ivi
          indicate,  relative  a  beni  consegnati  al   depositario,
          costituiscono ad ogni  effetto  introduzione  nel  deposito
          IVA. 
              6. Le  imprese  costituite  in  forma  societaria  sono
          tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
          certificata nella domanda di iscrizione al  registro  delle
          imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato  su
          tecnologie che certifichino data e ora dell'invio  e  della
          ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del  contenuto
          delle stesse, garantendo l'interoperabilita'  con  analoghi
          sistemi  internazionali.  Entro  tre  anni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto  tutte  le  imprese,
          gia' costituite in forma societaria alla medesima  data  di
          entrata in vigore, comunicano  al  registro  delle  imprese
          l'indirizzo di posta elettronica certificata.  L'iscrizione
          dell'indirizzo  di  posta   elettronica   certificata   nel
          registro  delle  imprese  e  le  sue  successive  eventuali
          variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai  diritti
          di segreteria. 
              6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che  riceve
          una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita
          in  forma  societaria  che  non  ha  iscritto  il   proprio
          indirizzo  di  posta  elettronica  certificata,  in   luogo
          dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630
          del codice civile, sospende la domanda  per  tre  mesi,  in
          attesa che essa sia  integrata  con  l'indirizzo  di  posta
          elettronica certificata. 
              7.  I  professionisti  iscritti  in  albi  ed   elenchi
          istituiti con legge dello Stato  comunicano  ai  rispettivi
          ordini o collegi il proprio indirizzo di posta  elettronica
          certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui
          al comma 6 entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano  in
          un  elenco  riservato,  consultabile  in   via   telematica
          esclusivamente  dalle  pubbliche  amministrazioni,  i  dati
          identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo  di
          posta elettronica certificata. 
              7-bis.  L'omessa  pubblicazione  dell'elenco  riservato
          previsto dal  comma  7,  ovvero  il  rifiuto  reiterato  di
          comunicare alle pubbliche amministrazioni i  dati  previsti
          dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento  e
          di   commissariamento   del    collegio    o    dell'ordine
          inadempiente. 
              8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai
          sensi dell'articolo 47, comma 3,  lettera  a),  del  Codice
          dell'Amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono  una  casella
          di  posta  certificata  o  analogo   indirizzo   di   posta
          elettronica di cui al  comma  6  per  ciascun  registro  di
          protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per
          l'informatica nella pubblica amministrazione, che  provvede
          alla  pubblicazione  di   tali   caselle   in   un   elenco
          consultabile  per  via  telematica.   Dall'attuazione   del
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica e si deve  provvedere
          nell'ambito delle risorse disponibili. 
              9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi  1  e
          2, del  codice  dell'amministrazione  digitale  di  cui  al
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  le  comunicazioni
          tra i soggetti di cui ai  commi  6,  7  e  8  del  presente
          articolo,  che  abbiano  provveduto  agli  adempimenti  ivi
          previsti,  possono  essere  inviate  attraverso  la   posta
          elettronica  certificata  o  analogo  indirizzo  di   posta
          elettronica di cui al comma 6, senza  che  il  destinatario
          debba dichiarare la propria  disponibilita'  ad  accettarne
          l'utilizzo. 
              10. La consultazione per  via  telematica  dei  singoli
          indirizzi  di  posta  elettronica  certificata  o  analoghi
          indirizzi di posta  elettronica  di  cui  al  comma  6  nel
          registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai
          sensi del presente articolo  avviene  liberamente  e  senza
          oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi  e'  consentita
          alle sole pubbliche amministrazioni  per  le  comunicazioni
          relative   agli   adempimenti   amministrativi   di    loro
          competenza. 
              10-bis.   Gli   intermediari   abilitati    ai    sensi
          dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge  24  novembre
          2000,  n.  340,  sono  obbligati  a  richiedere   per   via
          telematica la registrazione  degli  atti  di  trasferimento
          delle partecipazioni di cui all'articolo 36,  comma  1-bis,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  nonche'
          al  contestuale  pagamento  telematico  dell'imposta  dagli
          stessi liquidata e  sono  altresi'  responsabili  ai  sensi
          dell'articolo 57, commi  1  e  2,  del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti l'imposta di registro, di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131. In  materia  di  imposta  di  bollo  si  applicano  le
          disposizioni  previste  dall'articolo  1,  comma   1-bis.1,
          numero 3), della tariffa,  parte  prima,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642,  come
          sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto
          1992, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          ufficiale  n.  196  del  21  agosto  1992,   e   successive
          modificazioni. 
              10-ter. Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate sono stabiliti i termini e  le  modalita'  di
          esecuzione per via telematica degli adempimenti di  cui  al
          comma 10-bis. 
              11. Il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  11  febbraio
          2005, n. 68, e' abrogato. 
              12.  I  commi  4  e  5  dell'articolo  23  del  decreto
          legislativo  7  marzo  2005,   n.   82,   recante   "Codice
          dell'amministrazione   digitale",   sono   sostituiti   dai
          seguenti: 
              "4. Le  copie  su  supporto  informatico  di  qualsiasi
          tipologia di  documenti  analogici  originali,  formati  in
          origine su  supporto  cartaceo  o  su  altro  supporto  non
          informatico, sostituiscono ad ogni  effetto  di  legge  gli
          originali  da  cui  sono  tratte  se  la  loro  conformita'
          all'originale e' assicurata  da  chi  lo  detiene  mediante
          l'utilizzo della propria  firma  digitale  e  nel  rispetto
          delle regole tecniche di cui all'articolo 71. 
              5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri possono essere individuate  particolari  tipologie
          di documenti analogici originali unici  per  le  quali,  in
          ragione  di  esigenze  di  natura  pubblicistica,   permane
          l'obbligo  della  conservazione  dell'originale   analogico
          oppure, in caso di  conservazione  ottica  sostitutiva,  la
          loro conformita' all'originale deve essere  autenticata  da
          un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'  autorizzato
          con  dichiarazione  da  questi  firmata   digitalmente   ed
          allegata al documento informatico. 
              12-bis. Dopo  l'articolo  2215  del  codice  civile  e'
          inserito il seguente: "Articolo 2215-bis. - (Documentazione
          informatica). - I libri, i repertori,  le  scritture  e  la
          documentazione  la   cui   tenuta   e'   obbligatoria   per
          disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti
          dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere
          formati e tenuti con strumenti informatici. 
              Le registrazioni contenute  nei  documenti  di  cui  al
          primo  comma  debbono  essere  rese  consultabili  in  ogni
          momento con i  mezzi  messi  a  disposizione  dal  soggetto
          tenutario e costituiscono informazione primaria e originale
          da  cui  e'  possibile  effettuare,  su  diversi  tipi   di
          supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla
          legge. 
              Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione  e
          gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di  legge  o
          di  regolamento  per  la  tenuta  dei  libri,  repertori  e
          scritture, ivi  compreso  quello  di  regolare  tenuta  dei
          medesimi, sono assolti, in caso  di  tenuta  con  strumenti
          informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data
          dalla messa in opera, della  marcatura  temporale  e  della
          firma digitale dell'imprenditore, o di altro  soggetto  dal
          medesimo delegato,  inerenti  al  documento  contenente  le
          registrazioni relative ai tre mesi precedenti. 
              Qualora  per  tre  mesi  non   siano   state   eseguite
          registrazioni, la firma digitale e la  marcatura  temporale
          devono essere apposte all'atto di una nuova  registrazione,
          e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui
          al terzo comma. 
              I  libri,  i  repertori  e  le  scritture  tenuti   con
          strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente
          articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli
          2709 e 2710 del codice civile.". 
              12-ter. L'obbligo di bollatura  dei  documenti  di  cui
          all'articolo 2215-bis del  codice  civile,  introdotto  dal
          comma 12-bis del presente articolo, in caso di  tenuta  con
          strumenti informatici, e' assolto in base a quanto previsto
          all'articolo 7 del decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 23 gennaio 2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004. 
              12-quater. All'articolo 2470  del  codice  civile  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al primo  comma,  le  parole:  "dell'iscrizione  nel
          libro dei soci secondo quanto previsto nel" sono sostituite
          dalle seguenti: "del deposito di cui al"; 
              b) al secondo comma, il secondo periodo e' soppresso e,
          al  terzo  periodo,  le  parole:   "e   l'iscrizione   sono
          effettuati"   sono   sostituite   dalle    seguenti:    "e'
          effettuato"; 
              c) il settimo comma e' sostituito dal seguente: 
              "Le dichiarazioni  degli  amministratori  previste  dai
          commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta
          giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale". 
              12-quinquies. Al primo  comma  dell'articolo  2471  del
          codice civile, le  parole:  "Gli  amministratori  procedono
          senza indugio all'annotazione  nel  libro  dei  soci"  sono
          soppresse. 
              12-sexies. Al primo comma dell'articolo 2472 del codice
          civile, le parole: "libro dei soci" sono  sostituite  dalle
          seguenti: "registro delle imprese". 
              12-septies. All'articolo 2478 del  codice  civile  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) il numero 1) del primo comma e' abrogato; 
              b) al secondo comma, le parole:  "I  primi  tre  libri"
          sono sostituite  dalle  seguenti:  "I  libri  indicati  nei
          numeri 2) e 3) del primo comma" e le parole: "e il  quarto"
          sono sostituite dalle seguenti: "; il  libro  indicato  nel
          numero 4) del primo comma deve essere tenuto". 
              12-octies. Al secondo comma dell'articolo 2478-bis  del
          codice civile, le parole: "devono essere  depositati"  sono
          sostituite dalle seguenti: "deve essere  depositata"  e  le
          parole: "e l'elenco dei soci  e  degli  altri  titolari  di
          diritti sulle partecipazioni sociali" sono soppresse. 
              12-novies. All'articolo 2479-bis, primo comma,  secondo
          periodo, del codice civile, le  parole:  "libro  dei  soci"
          sono sostituite dalle seguenti: "registro delle imprese". 
              12-decies.  Al  comma  1-bis   dell'articolo   36   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  il
          secondo periodo e' soppresso. 
              12-undecies.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi   da
          12-quater a 12-decies entrano  in  vigore  il  sessantesimo
          giorno successivo alla data  di  entrata  in  vigore  della
          legge di  conversione  del  presente  decreto.  Entro  tale
          termine,    gli    amministratori    delle    societa'    a
          responsabilita' limitata depositano, con esenzione da  ogni
          imposta e tassa, apposita dichiarazione  per  integrare  le
          risultanze del registro delle imprese con quelle del  libro
          dei soci.". 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  2630  del  codice
          civile: 
              "Art.   2630.   (Omessa    esecuzione    di    denunce,
          comunicazioni e depositi) 
              Chiunque, essendovi tenuto  per  legge  a  causa  delle
          funzioni rivestite in  una  societa'  o  in  un  consorzio,
          omette  di  eseguire,  nei  termini  prescritti,   denunce,
          comunicazioni o depositi presso il registro delle  imprese,
          ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e
          nella   rete   telematica   le   informazioni    prescritte
          dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e  quarto  comma,
          e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  103
          euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la  comunicazione  o  il
          deposito  avvengono  nei  trenta  giorni  successivi   alla
          scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa
          pecuniaria e' ridotta ad un terzo. 
              Se  si  tratta  di  omesso  deposito  dei  bilanci,  la
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  e'  aumentata  di  un
          terzo.". 

        
      
          
Sezione VII

Altre disposizioni di semplificazione

                               Art. 38 
 
 
 Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali 
 
  1. All'articolo 101, comma 2, del  decreto  legislativo  24  aprile
2006, n. 219, dopo le parole: «La persona responsabile  di  cui  alla
lettera b) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e di cui al comma
2-bis» e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Con  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministero
della  salute,  sentita  l'AIFA,  possono  essere  stabilite,  per  i
depositi che  trattano  esclusivamente  gas  medicinali,  deroghe  al
disposto di cui al primo periodo.». 
  2. All'articolo 101, del decreto legislativo  24  aprile  2006,  n.
219, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, le funzioni di
persona responsabile di  depositi  che  trattano  esclusivamente  gas
medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno
dei seguenti requisiti: 
    a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui  al  decreto
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di  cui
al decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle  classi  di
seguito specificate: 
      I. classe  LM-8  Classe  dei  corsi  di  laurea  magistrale  in
biotecnologie industriali; 
      II. classe LM-9  Classe  dei  corsi  di  laurea  magistrale  in
biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; 
      III. classe LM-21 Classe dei  corsi  di  laurea  magistrale  in
ingegneria chimica; 
    b) abbia conseguito una laurea di cui  al  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999,  n.  509,  e   al   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  22   ottobre   2004,   n.   270,
appartenente a una delle classi di seguito specificate, a  condizione
che siano stati superati gli  esami  di  chimica  farmaceutica  e  di
legislazione farmaceutica: 
      I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie; 
      II. classe  L-9  Classe  dei  corsi  di  laurea  in  ingegneria
industriale; 
      III. classe L-27 Classe  dei  corsi  di  laurea  in  scienze  e
tecnologie chimiche; 
      IV. classe L-29  Classe  dei  corsi  di  laurea  in  scienze  e
tecnologie farmaceutiche; 
    c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non  continuativi,
successivamente all'entrata in  vigore  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino  di
distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali; 
  2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto
alla data di entrata in vigore ((  della  presente  disposizione  )),
anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera  b),  e
dal comma 2-bis).». 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  101,  del  decreto
          legislativo 24 aprile 2006,  n.  219,  recante  "Attuazione
          della  direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
          modifica) relativa ad un codice comunitario  concernente  i
          medicinali  per  uso   umano,   nonche'   della   direttiva
          2003/94/CE", come modificati dalla presente legge: 
              "Art.101.  (Requisiti   richiesti   per   l'ottenimento
          dell'autorizzazione) 
              1. Per ottenere l'autorizzazione, il  richiedente  deve
          soddisfare le condizioni seguenti: 
              a)  disporre  di  locali,   di   installazioni   e   di
          attrezzature idonei,  sufficienti  a  garantire  una  buona
          conservazione e una buona distribuzione dei medicinali; 
              b)  disporre  di  adeguato  personale  nonche'  di  una
          persona responsabile, in possesso del diploma di laurea  in
          farmacia  o  in  chimica  o   in   chimica   e   tecnologia
          farmaceutiche o  in  chimica  industriale,  che  non  abbia
          riportato condanne penali per reati contro il patrimonio  o
          comunque connessi al commercio di medicinali  non  conforme
          alle disposizioni del presente decreto, ne' condanne penali
          definitive di almeno due anni per delitti non colposi; 
              c) impegnarsi a rispettare gli obblighi cui e' soggetto
          a norma dell'articolo 104. 
              2. La persona responsabile di cui alla lettera  b)  del
          comma 1 e di cui al comma 2-bis deve  svolgere  la  propria
          attivita' a  carattere  continuativo  nella  sede  indicata
          nell'autorizzazione  con  un  orario  compatibile  con   le
          necessita' derivanti  dalle  dimensioni  dell'attivita'  di
          distribuzione espletata. Con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministero  della
          salute, sentita l'AIFA, possono  essere  stabilite,  per  i
          depositi  che  trattano  esclusivamente   gas   medicinali,
          deroghe al disposto di cui al primo periodo. 
              2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2,  le
          funzioni di persona responsabile di depositi  che  trattano
          esclusivamente gas medicinali  possono  essere  svolte  dal
          soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti: 
              a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.  509,  o  una
          laurea  magistrale,  di  cui  al   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   22
          ottobre 2004, n. 270, appartenente a una  delle  classi  di
          seguito specificate: 
              I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in
          biotecnologie industriali; 
              II. classe LM-9 Classe dei corsi di  laurea  magistrale
          in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; 
              III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale
          in ingegneria chimica; 
              b) abbia conseguito una laurea di cui  al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999,  n.  509,  e  al  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di
          seguito specificate, a condizione che siano stati  superati
          gli  esami  di  chimica  farmaceutica  e  di   legislazione
          farmaceutica: 
              I.  classe  L-2  Classe  dei   corsi   di   laurea   in
          biotecnologie; 
              II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria
          industriale; 
              III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in  scienze
          e tecnologie chimiche; 
              IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e
          tecnologie farmaceutiche; 
              c) abbia svolto, per  almeno  cinque  anni,  anche  non
          continuativi, successivamente  all'entrata  in  vigore  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538,  funzioni  di
          direttore   tecnico   di   magazzino    di    distribuzione
          all'ingrosso o di deposito di gas medicinali. 
              2-ter.  Sono  comunque  fatte   salve   le   situazioni
          regolarmente in atto alla data di entrata in  vigore  della
          presente disposizione,  anche  in  mancanza  dei  requisiti
          previsti dal comma 1, lettera b), e dal comma 2-bis). 
              3. La responsabilita' di  piu'  magazzini  appartenenti
          allo stesso titolare puo'  essere  affidata  a  una  stessa
          persona, purche' l'attivita' da questa  svolta  in  ciascun
          magazzino sia compatibile con quanto previsto al comma 2." 
              Si  riporta  l'epigrafe  del   decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          3 novembre 1999, n. 509: 
              Decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,  recante
          "Regolamento   recante   norme   concernenti    l'autonomia
          didattica degli atenei.". 
              Si  riporta  l'epigrafe  del   decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della  ricerca  scientifica  22  ottobre
          2004, n. 270: 
              Decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica  22  ottobre  2004,  n.  270,   "Modifiche   al
          regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
          degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre  1999,  n.  509
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica.". 
              Si  riporta  l'epigrafe  del  decreto  legislativo   30
          dicembre 1992, n. 538: 
              Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  538,  recante
          "Attuazione  della  direttiva  92/25/CEE   riguardante   la
          distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano.". 

        
      
          
Sezione VII

Altre disposizioni di semplificazione

                               Art. 39 
 
 
Soppressione  del  requisito  di   idoneita'   fisica   per   avviare
           l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione. 
 
  1. All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la
lettera c) e' (( abrogata )). 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, lett. c),
          della legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante  "Disposizioni
          in materia  di  sicurezza  della  circolazione  stradale  e
          disciplina   dell'attivita'   di   autoriparazione",   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 7. (Responsabile tecnico) 
                
              1. Il responsabile tecnico di cui alla lettera  c)  del
          comma 1 dell'articolo 3 deve possedere i seguenti requisiti
          personali: 
              a) essere cittadino italiano o di  altro  Stato  membro
          della Comunita' europea, ovvero di  uno  Stato,  anche  non
          appartenente alla Comunita' europea, con cui  sia  operante
          la condizione di reciprocita'; 
              b) non avere riportato condanne  definitive  per  reati
          commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione,
          modificazione e ripristino  di  veicoli  a  motore  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, per i quali e' prevista  una  pena
          detentiva; 
              c) (abrogata). 
              2.  Il  responsabile  tecnico  deve  inoltre  possedere
          almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali: 
              a) avere  esercitato  l'attivita'  di  autoriparazione,
          alle dipendenze di imprese operanti nel  settore  nell'arco
          degli ultimi cinque  anni,  come  operaio  qualificato  per
          almeno tre anni; tale ultimo periodo e' ridotto ad un  anno
          qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di  studio
          a carattere tecnico-professionale  attinente  all'attivita'
          diverso da quelli di  cui  alla  lettera  c)  del  presente
          comma; 
              b) avere frequentato, con esito positivo,  un  apposito
          corso regionale teorico-pratico di qualificazione,  seguito
          da  almeno  un  anno   di   esercizio   dell'attivita'   di
          autoriparazione, come operaio qualificato, alle  dipendenze
          di imprese operanti  nel  settore  nell'arco  degli  ultimi
          cinque anni; 
              c)  avere  conseguito,  in  materia  tecnica  attinente
          all'attivita',  un  diploma  di  istruzione  secondaria  di
          secondo grado o un diploma di laurea. 
              3. I programmi e le modalita' di svolgimento dei  corsi
          di cui alla lettera b) del comma 2 sono ispirati a  criteri
          di uniformita' a livello nazionale e  sono  definiti  dalle
          regioni, sentite le organizzazioni sindacali  di  categoria
          maggiormente rappresentative, in  conformita'  ai  principi
          della legge 21 dicembre 1978, n. 845.". 

        
      
          
Sezione VII

Altre disposizioni di semplificazione

                               Art. 40 
 
 
Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e  festiva
        per le imprese di panificazione di natura produttiva. 
 
  1. Il secondo periodo dell'articolo 11, comma  13,  della  legge  3
agosto 1999, n. 265, e' soppresso. 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  11,  della  legge  3
          agosto 1999, n. 265, recante "Disposizioni  in  materia  di
          autonomia  e  ordinamento  degli   enti   locali,   nonche'
          modifiche alla L. 8 giugno 1990, n. 142",  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art.11. (Funzionamento dei  consigli  e  delle  giunte
          comunali e provinciali) 
                
              (Omissis). 
              13. E' abrogata la legge 13 luglio 1966, n. 611. 
              (Omissis). ". 

        
      
          
Sezione VII

Altre disposizioni di semplificazione

                               Art. 41 
 
 
Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti
                             e bevande. 
 
  1. L'attivita' temporanea di somministrazione di alimenti e bevande
in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose,  tradizionali
e  culturali  o  eventi  locali  straordinari,  e'   avviata   previa
segnalazione certificata di inizio attivita' priva  di  dichiarazioni
asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7  agosto  1990,  n.
241, e non e' soggetta al possesso  dei  requisiti  previsti  ((  dal
comma 6 dell'articolo 71 )) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59. 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Per il testo dell'articolo  19  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, vedasi i riferimenti  normativi  all'articolo
          2. 
                
              Si riporta il testo  dell'articolo  71,  comma  6,  del
          decreto  legislativo  26  marzo  2010,   n.   59   recante:
          "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
          nel mercato interno.": 
              "Art. 71. (Requisiti di accesso e  di  esercizio  delle
          attivita' commerciali) 
              (Omissis). In vigore dal 8 maggio 2010 
              6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita'  di
          commercio relativa al settore merceologico alimentare e  di
          un'attivita' di somministrazione  di  alimenti  e  bevande,
          anche  se  effettuate  nei   confronti   di   una   cerchia
          determinata di persone, e' consentito a chi e' in  possesso
          di uno dei seguenti requisiti professionali: 
              a)  avere  frequentato  con  esito  positivo  un  corso
          professionale  per  il  commercio,  la  preparazione  o  la
          somministrazione degli alimenti, istituito  o  riconosciuto
          dalle regioni o dalle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano; 
              b) avere prestato la  propria  opera,  per  almeno  due
          anni, anche non continuativi, nel  quinquennio  precedente,
          presso imprese esercenti l'attivita' nel settore alimentare
          o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande,
          in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita
          o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o
          in qualita' di socio lavoratore o, se trattasi di  coniuge,
          parente o affine, entro il terzo  grado,  dell'imprenditore
          in  qualita'  di  coadiutore  familiare,  comprovata  dalla
          iscrizione  all'Istituto  nazionale   per   la   previdenza
          sociale; 
              c)  essere  in  possesso  di  un  diploma   di   scuola
          secondaria superiore o di laurea,  anche  triennale,  o  di
          altra scuola ad indirizzo professionale, almeno  triennale,
          purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti
          al commercio, alla  preparazione  o  alla  somministrazione
          degli alimenti.". 

        
      
          
Sezione VII

Altre disposizioni di semplificazione

                               Art. 42 
 
 
Razionalizzazione  delle  misure  di  sostegno  finanziario  per  gli
             interventi conservativi sui beni culturali. 
 
  1.  All'articolo  31  del  ((  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al )) decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,
dopo il  comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:  «2-bis.  L'ammissione
dell'intervento autorizzato  ai  contributi  statali  previsti  dagli
articoli 35 e 37 e' disposta  dagli  organi  del  Ministero  in  base
all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente  con
decreto  ministeriale,  adottato  di  concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze.». 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli  31,  35  e  37  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante: "Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'articolo
          10 della L. 6 luglio 2002, n. 137", come  modificati  dalla
          presente legge: 
              "Art. 31. (Interventi conservativi volontari) 
              1. Il restauro e gli altri interventi  conservativi  su
          beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o
          detentore a qualsiasi  titolo  sono  autorizzati  ai  sensi
          dell'articolo 21. 
              2. In sede  di  autorizzazione,  il  soprintendente  si
          pronuncia,       a       richiesta        dell'interessato,
          sull'ammissibilita' dell'intervento ai  contributi  statali
          previsti dagli articoli 35 e 37 e  certifica  eventualmente
          il carattere  necessario  dell'intervento  stesso  ai  fini
          della concessione delle  agevolazioni  tributarie  previste
          dalla legge. 
              2-bis.  L'ammissione  dell'intervento  autorizzato   ai
          contributi statali previsti  dagli  articoli  35  e  37  e'
          disposta dagli organi del Ministero in  base  all'ammontare
          delle  risorse  disponibili,  determinate  annualmente  con
          decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero
          dell'economia e delle finanze ." 
              "Art. 35.(Intervento finanziario del Ministero) 
              1. Il Ministero ha facolta' di  concorrere  alla  spesa
          sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene
          culturale  per  l'esecuzione  degli   interventi   previsti
          dall'articolo 31, comma 1, per un ammontare  non  superiore
          alla  meta'  della  stessa.  Se  gli  interventi  sono   di
          particolare rilevanza o riguardano beni in uso o  godimento
          pubblico, il Ministero puo' concorrere alla spesa  fino  al
          suo intero ammontare. 
              2. La disposizione del comma 1 si  applica  anche  agli
          interventi sugli archivi storici previsti dall'articolo 30,
          comma 4. 
              3.  Per  la  determinazione   della   percentuale   del
          contributo di cui al  comma  1  si  tiene  conto  di  altri
          contributi  pubblici  e  di  eventuali  contributi  privati
          relativamente  ai  quali  siano  stati  ottenuti   benefici
          fiscali." 
              "Art. 37.(Contributo in conto interessi) 
              1. Il Ministero  puo'  concedere  contributi  in  conto
          interessi  sui  mutui  o  altre  forme   di   finanziamento
          accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori
          o detentori a qualsiasi titolo di  beni  culturali  per  la
          realizzazione degli interventi conservativi autorizzati. 
              2. Il  contributo  e'  concesso  nella  misura  massima
          corrispondente agli interessi calcolati ad un  tasso  annuo
          di sei punti percentuali sul capitale erogato. 
              3.  Il  contributo  e'  corrisposto  direttamente   dal
          Ministero all'istituto  di  credito  secondo  modalita'  da
          stabilire con convenzioni. 
              4. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso
          anche per interventi conservativi su opere di  architettura
          contemporanea di cui il Ministero  abbia  riconosciuto,  su
          richiesta   del   proprietario,   il   particolare   valore
          artistico". 

        
      
          
Sezione VII

Altre disposizioni di semplificazione

                               Art. 43 
 
 
Semplificazioni  in  materia  di  verifica  dell'interesse  culturale
nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare
                              pubblico. 
 
  1. Al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico di cui all'articolo 6 della legge
12 novembre 2011,  n.  183,  all'articolo  66  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, all'articolo  27  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, e agli articoli 307, comma 10,  e  314  ((  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al )) decreto legislativo 15  marzo
2010, n. 66, nel rispetto delle esigenze  di  tutela  del  patrimonio
culturale, con decreto non avente natura regolamentare  del  Ministro
per i beni e le attivita' culturali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni  ((
dalla data di  entrata  in  vigore  ))  del  presente  decreto,  sono
definite modalita' tecniche operative, anche informatiche, idonee  ad
accelerare le procedure di verifica dell'interesse culturale  di  cui
all'articolo 12, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e
successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e  del
paesaggio. 
  2.  Le  Amministrazioni  provvedono  all'attuazione  del   presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'articolo  6  della  legge  12
          novembre  2011,  n.  183  recante  "Disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          (Legge di stabilita' 2012).": 
              "Art. 6. (Disposizioni in materia  di  dismissioni  dei
          beni immobili pubblici) 
                
              1.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato a conferire o trasferire  beni  immobili  dello
          Stato, a uso diverso da quello  residenziale,  fatti  salvi
          gli  immobili  inseriti  negli  elenchi  predisposti  o  da
          predisporre ai sensi  del  decreto  legislativo  28  maggio
          2010, n. 85, e degli enti  pubblici  non  territoriali  ivi
          inclusi quelli di cui all'articolo 1, comma 3, della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196, ad uno o  piu'  fondi  comuni  di
          investimento immobiliare, ovvero ad una  o  piu'  societa',
          anche  di  nuova  costituzione.  I   predetti   beni   sono
          individuati con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
          Ufficiale. Il primo decreto di  individuazione  e'  emanato
          entro il 30 aprile 2012; sono conferiti o  trasferiti  beni
          immobili  di  proprieta'  dello  Stato  e  una  quota   non
          inferiore al 20 per  cento  delle  carceri  inutilizzate  e
          delle  caserme  assegnate  in   uso   alle   Forze   armate
          dismissibili.  Con  uno  o  piu'  decreti  di  natura   non
          regolamentare del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
          sono conferiti o trasferiti i suddetti beni immobili e sono
          stabiliti i criteri e le procedure per  l'individuazione  o
          l'eventuale costituzione della  societa'  di  gestione  del
          risparmio o delle societa',  nonche'  per  il  collocamento
          delle quote del fondo o delle azioni  delle  societa'  e  i
          limiti per l'eventuale assunzione di finanziamenti da parte
          del   predetto   fondo   e   delle   societa'.   Ai    fini
          dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la  spesa
          di 1 milione di euro l'anno a decorrere dall'anno 2012. 
              2. Alla cessione delle quote dei fondi o  delle  azioni
          delle societa' di cui al comma 1 si  provvede  mediante  le
          modalita' previste  dai  suddetti  decreti  di  natura  non
          regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
          che dovranno  prioritariamente  prevedere  il  collocamento
          mediante offerta  pubblica  di  vendita,  applicandosi,  in
          quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto-legge
          31 maggio 1994,  n.  332,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  30  luglio  1994,  n.   474.   Il   Ministero
          dell'economia  e  delle   finanze   puo'   accettare   come
          corrispettivo  delle  predette  cessioni  anche  titoli  di
          Stato, secondo i criteri e le caratteristiche definite  nei
          decreti ministeriali di cui al comma 1. 
              3. I proventi netti derivanti dalle cessioni di cui  al
          comma 2 sono destinati alla riduzione del debito  pubblico.
          Nel   caso   di   operazioni   che   abbiano   ad   oggetto
          esclusivamente immobili liberi, i proventi della  cessione,
          previo versamento all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,
          sono destinati al Fondo per l'ammortamento  dei  titoli  di
          Stato. Negli altri casi i decreti ministeriali  di  cui  al
          comma  1  prevedono  l'attribuzione   di   detti   proventi
          all'Agenzia del demanio per l'acquisto sul mercato, secondo
          le indicazioni del Ministero dell'economia e delle  finanze
          - Dipartimento del tesoro, di  titoli  di  Stato  da  parte
          della medesima Agenzia, che li detiene fino alla  scadenza.
          L'Agenzia destina gli  interessi  dei  suddetti  titoli  di
          Stato al pagamento dei canoni di locazione e degli oneri di
          gestione  connessi.  Tali  operazioni  non  sono   soggette
          all'imposta di bollo e ad ogni altra imposta indiretta, ne'
          ad ogni altro tributo o diritto di terzi. 
              4. Alle societa' di cui  al  comma  1  si  applica,  in
          quanto compatibile, il trattamento fiscale disciplinato per
          le societa' di  investimento  immobiliare  quotate  di  cui
          all'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296. Ai conferimenti ed ai trasferimenti dei beni  immobili
          ai fondi comuni di investimento ed alle societa' di cui  al
          comma  1  si  applicano,   per   quanto   compatibili,   le
          disposizioni  di  cui  agli  articoli  da   1   a   3   del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,  n.  410.  La
          valutazione dei beni conferiti o trasferiti e' effettuata a
          titolo gratuito dall'Agenzia del territorio,  d'intesa  con
          l'Agenzia  del  demanio  relativamente  agli  immobili   di
          proprieta' dello Stato dalla stessa gestiti. 
              5. I decreti ministeriali di cui al comma  1  prevedono
          la  misura  degli  eventuali  canoni  di  locazione   delle
          pubbliche  amministrazioni  sulla  base  della  valutazione
          tecnica  effettuata  dall'Agenzia  del  demanio.   Indicano
          inoltre  la  misura   del   contributo   a   carico   delle
          amministrazioni utilizzatrici in  relazione  alle  maggiori
          superfici utilizzate rispetto ai piani di razionalizzazione
          di cui all'articolo 2, comma 222, della legge  23  dicembre
          2009, n. 191. 
              6.  Relativamente   alle   societa'   partecipate   dal
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  le  eventuali
          maggiori entrate, fino ad un massimo  di  5  milioni  annui
          rispetto alle previsioni, derivanti dalla distribuzione  di
          utili d'esercizio o di riserve sotto forma di  dividendi  o
          la attribuzione  di  risorse  per  riduzioni  di  capitale,
          possono essere utilizzate, nel rispetto degli obiettivi  di
          finanza pubblica e secondo criteri e limiti  stabiliti  con
          decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  per
          aumenti  di  capitale  di   societa'   partecipate,   anche
          indirettamente,  dal  medesimo  Ministero,  ovvero  per  la
          sottoscrizione   di   capitale   di   societa'   di   nuova
          costituzione.  Le  somme  introitate  a  tale  titolo  sono
          riassegnate, anche in deroga  ai  limiti  previsti  per  le
          riassegnazioni, con decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  ad  apposito  capitolo   dello   stato   di
          previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle
          finanze  per  essere  versate  ad   apposita   contabilita'
          speciale di tesoreria. Le disposizioni del  presente  comma
          si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione  della
          presente legge. 
              7. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
          98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: 
              "8-bis. I fondi istituiti dalla  societa'  di  gestione
          del risparmio del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          possono acquistare immobili ad uso  ufficio  di  proprieta'
          degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi o da altre
          pubbliche  amministrazioni  nonche'   altri   immobili   di
          proprieta' dei medesimi  enti  di  cui  sia  completato  il
          processo di  valorizzazione  edilizio-urbanistico,  qualora
          inseriti  in  programmi  di  valorizzazione,   recupero   e
          sviluppo del territorio. Le azioni della predetta  societa'
          di  gestione  del  risparmio  possono  essere   trasferite,
          mediante  decreto  del  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze, a titolo gratuito  all'Agenzia  del  demanio.  Con
          apposita convenzione la stessa  societa'  di  gestione  del
          risparmio puo' avvalersi in via transitoria  del  personale
          dell'Agenzia del demanio". 
              8. Allo scopo di accelerare e semplificare le procedure
          di  dismissione  del  patrimonio  immobiliare  dello  Stato
          all'estero, la vendita dei cespiti individuati nel piano di
          razionalizzazione del patrimonio  immobiliare  dello  Stato
          ubicato all'estero ai sensi dell'articolo 1, commi  1311  e
          1312, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e'  effettuata
          mediante trattativa  privata,  salve  comprovate  esigenze,
          anche in deroga al parere della  Commissione  immobili  del
          Ministero degli affari esteri di cui  all'articolo  80  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18. La stima del valore di  mercato  dei  beni  di  cui  al
          presente comma puo' essere effettuata anche avvalendosi  di
          soggetti competenti nel luogo dove  e'  ubicato  l'immobile
          oggetto della vendita. I relativi contratti di vendita sono
          assoggettati al controllo preventivo di legittimita'  della
          Corte dei conti. 
              9. Le  risorse  nette  derivanti  dalle  operazioni  di
          dismissione di cui al comma 8 sono destinate alla riduzione
          del debito pubblico.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 66 del  decreto-legge
          24 gennaio 2012, n.1 recante "Disposizioni urgenti  per  la
          concorrenza,  lo  sviluppo  delle   infrastrutture   e   la
          competitivita'.": 
              "Art. 66. (Dismissione di terreni demaniali agricoli  e
          a vocazione agricola) 
                
              1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e forestali, con  decreto  di
          natura  non  regolamentare  da  adottare  d'intesa  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, anche  sulla  base
          dei  dati  forniti  dall'Agenzia  del  demanio  nonche'  su
          segnalazione dei soggetti interessati, individua i  terreni
          agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre
          finalita' istituzionali,  di  proprieta'  dello  Stato  non
          ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi  del  decreto
          legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  nonche'  di  proprieta'
          degli  enti  pubblici  nazionali,  da   alienare   a   cura
          dell'Agenzia del demanio mediante procedura negoziata senza
          pubblicazione  del  bando  per  gli  immobili   di   valore
          inferiore a 100.000  euro  e  mediante  asta  pubblica  per
          quelli  di  valore  pari  o  superiore  a   100.000   euro.
          L'individuazione del bene ne determina il trasferimento  al
          patrimonio disponibile dello Stato. Ai  citati  decreti  di
          individuazione  si  applicano  le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 1, commi  3,  4  e  5,  del  decreto-legge  25
          settembre 2001,  n.  351,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il prezzo dei terreni
          da porre a base  delle  procedure  di  vendita  di  cui  al
          presente comma e' determinato sulla base di valori agricoli
          medi di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  8
          giugno 2001, n. 327. Con il decreto di cui al primo periodo
          sono altresi' stabilite  le  modalita'  di  attuazione  del
          presente articolo. 
              2. I beni di cui al comma  1  possono  formare  oggetto
          delle operazioni di riordino fondiario di cui  all'articolo
          4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441. 
              3. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al
          comma   1,   al    fine    di    favorire    lo    sviluppo
          dell'imprenditorialita' agricola giovanile e'  riconosciuto
          il diritto di prelazione ai giovani imprenditori  agricoli,
          cosi' come definiti ai sensi  del  decreto  legislativo  21
          aprile 2000, n. 185. 
              4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si
          applicano le  agevolazioni  previste  dall'articolo  5-bis,
          commi 2 e 3, del decreto legislativo  18  maggio  2001,  n.
          228. 
              5. I giovani imprenditori agricoli  che  acquistano  la
          proprieta' dei  terreni  alienati  ai  sensi  del  presente
          articolo possono accedere ai benefici di cui  al  capo  III
          del titolo I del decreto legislativo  21  aprile  2000,  n.
          185, e successive modificazioni. 
              6. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette
          di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.  394,  l'Agenzia  del
          demanio acquisisce preventivamente l'assenso  alla  vendita
          da parte degli enti gestori delle medesime aree. 
              7.  Le  regioni,  le  province,  i  comuni,  anche   su
          richiesta dei soggetti interessati possono vendere, per  le
          finalita' e con le modalita' di cui al comma 1, i  beni  di
          loro proprieta' agricoli e a vocazione agricola e  compresi
          quelli attribuiti  ai  sensi  del  decreto  legislativo  28
          maggio  2010,  n.  85;  a  tal   fine   possono   conferire
          all'Agenzia del demanio  mandato  irrevocabile  a  vendere.
          L'Agenzia provvede al  versamento  agli  enti  territoriali
          gia' proprietari dei proventi derivanti  dalla  vendita  al
          netto dei costi sostenuti e documentati. 
              8 Ai terreni alienati ai sensi  del  presente  articolo
          non puo' essere  attribuita  una  destinazione  urbanistica
          diversa da quella agricola prima del decorso di venti  anni
          dalla trascrizione  dei  relativi  contratti  nei  pubblici
          registri immobiliari. 
              9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione
          di cui ai commi precedenti al  netto  dei  costi  sostenuti
          dall'Agenzia del demanio  per  le  attivita'  svolte,  sono
          destinate alla riduzione  del  debito  pubblico.  Gli  enti
          territoriali destinano le predette risorse  alla  riduzione
          del proprio debito e, in assenza del debito o per la  parte
          eventualmente eccedente al  Fondo  per  l'ammortamento  dei
          titoli di Stato. 
              10. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e
          successive modificazioni e' abrogato.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  27  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201 recante "Disposizioni urgenti per  la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici.": 
              "Art. 27. (Dismissioni immobili) 
              1. Dopo l'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio
          2011, n. 111 e' inserito il seguente articolo: 
              "Art.33-bis. 
              Strumenti sussidiari per  la  gestione  degli  immobili
          pubblici 
              1. Per la valorizzazione,  trasformazione,  gestione  e
          alienazione  del   patrimonio   immobiliare   pubblico   di
          proprieta'  dei  Comuni,  Province,  Citta'  metropolitane,
          Regioni, Stato e degli Enti vigilati dagli stessi,  nonche'
          dei  diritti  reali  relativi  ai  beni   immobili,   anche
          demaniali, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
          Agenzia del demanio promuove, anche ai sensi  del  presente
          decreto, iniziative idonee per la costituzione, senza nuovi
          o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  di  societa',
          consorzi o fondi immobiliari. 
              2.  L'avvio  della  verifica  di   fattibilita'   delle
          iniziative  di  cui  al  presente  articolo   e'   promosso
          dall'Agenzia del demanio ed e' preceduto dalle attivita' di
          cui al comma 4 dell'articolo  3-ter  del  decreto-legge  25
          settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni  dalla
          legge 23 novembre 2001,  n.  410.  Qualora  siano  compresi
          immobili soggetti a vincoli di tutela,  per  l'acquisizione
          di pareri e nulla-osta  preventivi  ovvero  orientativi  da
          parte delle Amministrazioni preposte alla tutela, l'Agenzia
          del demanio procede alla convocazione di una conferenza dei
          servizi di cui all'articolo 14-bis  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241 che si deve esprimere  nei  termini  e  con  i
          criteri  indicati  nel  predetto  articolo.   Conclusa   la
          procedura  di  individuazione  degli  immobili  di  cui  al
          presente comma, i soggetti interessati si pronunciano entro
          60 giorni  dal  ricevimento  della  proposta.  Le  risposte
          positive costituiscono intesa  preventiva  all'avvio  delle
          iniziative. In caso di mancata espressione entro i  termini
          anzidetti, la proposta deve essere considerata inattuabile. 
              3. Qualora le iniziative di cui  al  presente  articolo
          prevedano forme societarie, ad esse partecipano i  soggetti
          apportanti e il Ministero dell'economia e delle  finanze  -
          Agenzia del demanio, che aderisce anche nel caso in cui non
          vi siano inclusi beni di proprieta' dello Stato in qualita'
          di  finanziatore  e  di  struttura  tecnica  di   supporto.
          L'Agenzia del demanio individua,  attraverso  procedure  di
          evidenza   pubblica,   gli   eventuali   soggetti   privati
          partecipanti. La stessa Agenzia, per lo  svolgimento  delle
          attivita' relative all'attuazione  del  presente  articolo,
          puo'  avvalersi  di  soggetti  specializzati  nel  settore,
          individuati tramite procedure ad  evidenza  pubblica  o  di
          altri soggetti pubblici. Lo svolgimento delle attivita'  di
          cui al presente comma  dovra'  avvenire  nel  limite  delle
          risorse finanziarie disponibili. Le  iniziative  realizzate
          in forma societaria sono soggette al controllo della  Corte
          dei Conti sulla  gestione  finanziaria,  con  le  modalita'
          previste dall'articolo 12 della legge  21  marzo  1958,  n.
          259. 
              4. I rapporti tra il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze - Agenzia del demanio  e  i  soggetti  partecipanti
          sono disciplinati dalla legge, e da un  atto  contenente  a
          pena di nullita' i diritti e i doveri  delle  parti,  anche
          per gli aspetti patrimoniali.  Tale  atto  deve  contenere,
          inoltre, la definizione delle modalita' e  dei  criteri  di
          eventuale    annullamento    dell'iniziativa,    prevedendo
          l'attribuzione   delle   spese    sostenute,    in    quota
          proporzionale, tra i soggetti partecipanti. 
              5. Il trasferimento alle societa' o l'inclusione  nelle
          iniziative concordate ai sensi del  presente  articolo  non
          modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823  e
          829, primo comma, del codice  civile,  dei  beni  demaniali
          trasferiti.  Per  quanto  concerne  i  diritti   reali   si
          applicano  le  leggi  generali  e  speciali  vigenti.  Alle
          iniziative di cui al presente articolo,  se  costituite  in
          forma di societa', consorzi o fondi immobiliari si  applica
          la  disciplina  prevista  dal  codice  civile,  ovvero   le
          disposizioni generali  sui  fondi  comuni  di  investimento
          immobiliare. 
              6. L'investimento nelle iniziative avviate ai sensi del
          presente articolo e' compatibile con i fondi disponibili di
          cui all'articolo 2, comma  488,  della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244. 
              7. I commi 1 e 2 dell'articolo 58 del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112 convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, sono cosi' sostituiti: 
              "1.   Per   procedere   al   riordino,    gestione    e
          valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  di   Regioni,
          Province, Comuni e altri Enti locali, nonche' di societa' o
          Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di
          essi,  con  delibera  dell'organo  di  Governo   individua,
          redigendo apposito elenco, sulla base e  nei  limiti  della
          documentazione esistente presso i propri archivi e  uffici,
          i  singoli  beni  immobili  ricadenti  nel  territorio   di
          competenza, non  strumentali  all'esercizio  delle  proprie
          funzioni  istituzionali,  suscettibili  di   valorizzazione
          ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto il  piano  delle
          alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari   allegato   al
          bilancio di  previsione  nel  quale,  previa  intesa,  sono
          inseriti immobili di proprieta' dello Stato individuati dal
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Agenzia  del
          demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio. 
              2. L'inserimento degli immobili nel piano ne  determina
          la conseguente classificazione come patrimonio disponibile,
          fatto  salvo   il   rispetto   delle   tutele   di   natura
          storico-artistica,    archeologica,    architettonica     e
          paesaggistico-ambientale. Il piano e' trasmesso  agli  Enti
          competenti, i  quali  si  esprimono  entro  trenta  giorni,
          decorsi i quali, in caso di mancata  espressione  da  parte
          dei medesimi Enti,  la  predetta  classificazione  e'  resa
          definitiva. La  deliberazione  del  consiglio  comunale  di
          approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione
          se trattasi di societa'  o  Ente  a  totale  partecipazione
          pubblica, del  piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni
          determina  le   destinazioni   d'uso   urbanistiche   degli
          immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata
          in  vigore  della   presente   disposizione,   disciplinano
          l'eventuale equivalenza della deliberazione  del  consiglio
          comunale di  approvazione  quale  variante  allo  strumento
          urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge
          28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando  le  procedure
          semplificate per  la  relativa  approvazione.  Le  Regioni,
          nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di
          copianificazione per l'eventuale  verifica  di  conformita'
          agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine  di
          concludere il procedimento entro il termine  perentorio  di
          90  giorni  dalla  deliberazione  comunale.   Trascorsi   i
          predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo  25
          della  legge  28  febbraio  1985,  n.   47.   Le   varianti
          urbanistiche di cui al presente  comma,  qualora  rientrino
          nelle previsioni di cui  al  paragrafo  3  dell'articolo  3
          della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono
          soggette a valutazione ambientale strategica"." 
              2. Dopo l'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre
          2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla  legge  23
          novembre 2001, n. 410, e' aggiunto il seguente articolo: 
              "Art. 3-ter 
              Processo di valorizzazione degli immobili pubblici 
              1.  L'attivita'  dei  Comuni,   Citta'   metropolitane,
          Province,  Regioni   e   dello   Stato,   anche   ai   fini
          dell'attuazione  del  presente  articolo,  si   ispira   ai
          principi    di    cooperazione    istituzionale    e     di
          copianificazione, in base ai quali essi  agiscono  mediante
          intese e accordi procedimentali, prevedendo,  tra  l'altro,
          l'istituzione di sedi stabili di concertazione al  fine  di
          perseguire il coordinamento, l'armonizzazione, la  coerenza
          e la riduzione dei tempi delle procedure di  pianificazione
          del territorio. 
              2.  Al  fine  di   contribuire   alla   stabilizzazione
          finanziaria, nonche' per promuovere iniziative  volte  allo
          sviluppo economico e alla coesione sociale e per  garantire
          la  stabilita'  del  Paese,  il  Presidente  della   Giunta
          regionale,  d'intesa  con   la   Provincia   e   i   comuni
          interessati, promuove, anche tramite la  sottoscrizione  di
          uno o piu' protocolli d'intesa ai  sensi  dell'articolo  15
          della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  la  formazione  di
          "programmi unitari di valorizzazione territoriale"  per  il
          riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili  di
          proprieta' della Regione  stessa,  della  Provincia  e  dei
          comuni  e  di  ogni  soggetto  pubblico,   anche   statale,
          proprietario, detentore o  gestore  di  immobili  pubblici,
          nonche'   degli   immobili   oggetto   di   procedure    di
          valorizzazione di cui  al  decreto  legislativo  28  maggio
          2010, n. 85. Nel caso in  cui  tali  programmi  unitari  di
          valorizzazione  territoriale  non  coinvolgano  piu'   Enti
          territoriali,  il  potere  d'impulso  puo'  essere  assunto
          dall'Organo  di  governo  di  detti  Enti.   Qualora   tali
          programmi  unitari  di  valorizzazione  siano  riferiti  ad
          immobili  di  proprieta'  dello  Stato  o   in   uso   alle
          Amministrazioni centrali dello Stato, il  potere  d'impulso
          e' assunto, ai sensi  del  comma  15  dell'articolo  3  del
          presente  decreto,  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze - Agenzia del demanio, concordando le modalita'  di
          attuazione  e  i  reciproci  impegni   con   il   Ministero
          utilizzatore. 
              3.  Nel  rispetto  dei  principi   di   sussidiarieta',
          differenziazione e  adeguatezza  di  cui  all'articolo  118
          della Costituzione, nonche' di leale collaborazione tra  le
          istituzioni, lo Stato partecipa  ai  programmi  di  cui  al
          comma 2 coinvolgendo, a tal fine, tutte le  Amministrazioni
          statali competenti, con particolare  riguardo  alle  tutele
          differenziate ove presenti  negli  immobili  coinvolti  nei
          predetti  programmi,  per  consentire  la  conclusione  dei
          processi di valorizzazione di cui al presente articolo. 
              4. Per l'attuazione delle norme contenute nel  presente
          articolo il Ministero dell'economia e finanze - Agenzia del
          demanio e le strutture tecniche della Regione e degli  enti
          locali  interessati  possono  individuare,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le  azioni,
          gli strumenti,  le  risorse,  con  particolare  riguardo  a
          quelle potenzialmente derivanti  dalla  valorizzazione  del
          patrimonio immobiliare pubblico,  che  saranno  oggetto  di
          sviluppo   nell'ambito    dei    programmi    unitari    di
          valorizzazione territoriale, eventualmente costituendo  una
          struttura unica di attuazione del  programma,  anche  nelle
          forme di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio
          2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
          luglio 2011, n. 111. 
              5. I programmi unitari di  valorizzazione  territoriale
          sono finalizzati ad avviare, attuare e concludere, in tempi
          certi, autodeterminati dalle Amministrazioni  partecipanti,
          nel rispetto dei limiti e dei principi generali di  cui  al
          presente articolo, un processo di valorizzazione unico  dei
          predetti immobili in coerenza con gli indirizzi di sviluppo
          territoriale e con la programmazione  economica  che  possa
          costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di
          riferimento,  elemento  di   stimolo   ed   attrazione   di
          interventi di  sviluppo  sostenibile  locale,  nonche'  per
          incrementare le dotazioni di servizi pubblici locali  e  di
          quelle relative all'abitare. Restano esclusi dai  programmi
          unitari di  valorizzazione  territoriale  disciplinati  dal
          presente articolo, i beni gia'  inseriti  in  programmi  di
          valorizzazione di cui decreto  ministeriale  richiamato  al
          comma 5-bis dell'articolo  5  del  decreto  legislativo  28
          maggio 2010, n. 85, nonche' di alienazione e  permuta  gia'
          avviati e quelli per i  quali,  alla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  articolo,   risultano   sottoscritti
          accordi  tra  Amministrazioni  pubbliche,  a  meno  che   i
          soggetti  sottoscrittori  concordino   congiuntamente   per
          l'applicazione della presente disciplina. 
              6. Qualora sia necessario riconfigurare  gli  strumenti
          territoriali e urbanistici per dare attuazione ai programmi
          di valorizzazione di cui al comma 2,  il  Presidente  della
          Giunta regionale,  ovvero  l'Organo  di  governo  preposto,
          promuove la sottoscrizione di un accordo  di  programma  ai
          sensi dell'articolo 34 del decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, nonche' in base alla relativa legge regionale
          di   regolamentazione   della   volonta'    dei    soggetti
          esponenziali del territorio di procedere alla variazione di
          detti strumenti di  pianificazione,  al  quale  partecipano
          tutti i soggetti, anche in qualita' di mandatari  da  parte
          degli enti proprietari, che sono interessati all'attuazione
          del programma. 
              7. Nell'ambito dell'accordo  di  programma  di  cui  al
          comma  6,  puo'  essere   attribuita   agli   enti   locali
          interessati dal procedimento una quota compresa tra il 5% e
          il  15%  del  ricavato   della   vendita   degli   immobili
          valorizzati se di proprieta' dello Stato da  corrispondersi
          a richiesta dell'ente locale interessato,  in  tutto  o  in
          parte, anche come quota parte dei beni oggetto del processo
          di valorizzazione. Qualora tali immobili, ai  fini  di  una
          loro  valorizzazione,  siano  oggetto  di   concessione   o
          locazione   onerosa,   all'Amministrazione   comunale    e'
          riconosciuta una somma non inferiore al 50% e non superiore
          al 100% del  contributo  di  costruzione  dovuto  ai  sensi
          dell'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380  e  delle
          relative  leggi  regionali  per  l'esecuzione  delle  opere
          necessarie alla riqualificazione e  riconversione,  che  il
          concessionario o  il  locatario  corrisponde  all'atto  del
          rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo  edilizio.
          La regolamentazione per l'attribuzione di tali  importi  e'
          definita nell'accordo  stesso,  in  modo  commisurato  alla
          complessita' dell'intervento e alla riduzione dei tempi del
          procedimento    e    tali    importi    sono    finalizzati
          all'applicazione dei commi da 138  a  150  dell'articolo  1
          della legge 13 dicembre 2010, n. 220.  I  suddetti  importi
          sono versati all'Ente territoriale direttamente al  momento
          dell'alienazione degli immobili valorizzati. 
              8. L'accordo deve  essere  concluso  entro  il  termine
          perentorio di 120 giorni dalla data della  sua  promozione.
          Le  Regioni  possono   disciplinare   eventuali   ulteriori
          modalita' di conclusione del predetto accordo di programma,
          anche ai fini della celere approvazione della variante agli
          strumenti di  pianificazione  urbanistica  e  dei  relativi
          effetti,   della   riduzione   dei    termini    e    delle
          semplificazioni procedurali che i soggetti partecipanti  si
          impegnano ad attuare, al fine di accelerare  le  procedure,
          delle modalita'  di  superamento  delle  criticita',  anche
          tramite  l'adozione  di  forme  di  esercizio  dei   poteri
          sostitutivi previste  dal  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, nonche' ogni altra modalita'  di  definizione
          del procedimento utile a garantire il rispetto del  termine
          di 120 giorni anzidetto. Qualora l'accordo non sia concluso
          entro il termine di 120 giorni sono attivate dal Presidente
          della Giunta regionale le  procedure  di  cui  al  comma  7
          dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
          267, che si devono concludere entro i successivi 60 giorni,
          acquisendo motivate proposte di adeguamento o richieste  di
          prescrizioni da parte delle Amministrazioni partecipanti al
          programma  unitario  di  valorizzazione  territoriale.   Il
          programma   unitario   di   valorizzazione    territoriale,
          integrato dalle modifiche relative alle  suddette  proposte
          di   adeguamento   e   prescrizioni   viene    ripresentato
          nell'ambito del procedimento di conclusione dell'accordo di
          programma. La ratifica dell'accordo di programma  da  parte
          dell'Amministrazione  comunale,   ove   ne   ricorrano   le
          condizioni, puo' assumere l'efficacia di  cui  al  comma  2
          dell'articolo  22  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 
              9. Il Presidente della Giunta Regionale, le Province  e
          i  comuni,   ovvero   l'Amministrazione   promuovente   per
          l'attuazione dei processi di valorizzazione di cui al comma
          2, possono concludere uno o piu'  accordi  di  cooperazione
          con il Ministero per i beni e le  attivita'  culturali,  ai
          sensi  dei  commi  4  e  5  dell'articolo  5  del   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche per supportare la
          formazione  del  programma   unitario   di   valorizzazione
          territoriale, identificando gli elementi vincolanti per  la
          trasformazione  dei  beni  immobili,  in  coerenza  con  la
          sostenibilita'  economica-finanziaria   e   attuativa   del
          programma stesso. 
              10. Gli organi periferici dello  Stato,  preposti  alla
          valutazione  delle  tutele  di  natura   storico-artistica,
          archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale  si
          esprimono nell'ambito  dell'accordo  di  cui  al  comma  6,
          unificando  tutti  i  procedimenti  previsti  dal   decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,   n.   42.   Qualora   tale
          espressione  non  avvenga   entro   i   termini   stabiliti
          nell'accordo di programma, il Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali puo' avocare a se'  la  determinazione,
          assegnando alle proprie strutture centrali un  termine  non
          superiore a 30 giorni per l'emanazione dei pareri, resi  ai
          sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche
          proponendo  eventuali  adeguamenti   o   prescrizioni   per
          l'attuazione  del  programma  unitario  di   valorizzazione
          territoriale. Analoga facolta' e' riservata al Ministro per
          l'ambiente, per la tutela del territorio e del mare, per  i
          profili di sua competenza. 
              11. Per le finalita' di cui al  presente  articolo,  e'
          possibile avvalersi di quanto previsto negli articoli 33  e
          33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111  e
          delle procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
          pubblica. Per il finanziamento degli studi di  fattibilita'
          e  delle  azioni  di  supporto  dei  programmi  unitari  di
          valorizzazione territoriale, l'Agenzia del  demanio,  anche
          in cofinanziamento con la Regione, le Province e i  comuni,
          puo' provvedere a  valere  sui  propri  utili  di  gestione
          ovvero sul  capitolo  relativo  alle  somme  da  attribuire
          all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei  beni  immobili,
          per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento  e
          la valorizzazione dei beni del  demanio  e  del  patrimonio
          immobiliare  statale,  nonche'  per  gli  interventi  sugli
          immobili confiscati alla criminalita' organizzata. 
              12. In deroga a quanto previsto all'ultimo periodo  del
          comma 2, per la valorizzazione degli  immobili  in  uso  al
          Ministero della difesa, lo stesso Ministro,  previa  intesa
          con il Presidente della Giunta regionale  o  il  Presidente
          della Provincia, nonche' con  gli  Organi  di  governo  dei
          comuni  provvede  alla  individuazione  delle  ipotesi   di
          destinazioni d'uso da attribuire agli immobili  stessi,  in
          coerenza con quanto previsto dagli strumenti territoriali e
          urbanistici. Qualora gli stessi  strumenti  debbano  essere
          oggetto di  riconformazione,  il  Presidente  della  Giunta
          regionale o  il  Presidente  della  Provincia  promuove  un
          accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche  ai  sensi  della
          relativa legislazione regionale applicabile. A tale accordo
          di programma possono essere applicate le procedure  di  cui
          al presente articolo. 
              13. Per garantire la conservazione, il  recupero  e  il
          riutilizzo degli immobili non necessari in  via  temporanea
          alle finalita' di difesa dello Stato e' consentito,  previa
          intesa con il Comune  e  con  l'Agenzia  del  demanio,  per
          quanto di sua competenza, l'utilizzo dello strumento  della
          concessione di valorizzazione di  cui  all'articolo  3-bis.
          L'utilizzo deve  avvenire  nel  rispetto  delle  volumetrie
          esistenti, anche attraverso interventi di cui alla  lettera
          c) del comma 1 dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.
          380  e  delle   relative   leggi   regionali   e   possono,
          eventualmente,   essere   monetizzati    gli    oneri    di
          urbanizzazione.  Oltre  alla  corresponsione  della   somma
          prevista nel predetto articolo 3-bis, e' rimessa al Comune,
          per la durata della concessione stessa, un'aliquota del  10
          per cento  del  canone  relativo.  Il  concessionario,  ove
          richiesto, e'  obbligato  al  ripristino  dello  stato  dei
          luoghi  al  termine  del  periodo  di  concessione   o   di
          locazione. Nell'ambito degli  interventi  previsti  per  la
          concessione dell'immobile  possono  essere  concordati  con
          l'Amministrazione comunale l'eventuale esecuzione di  opere
          di riqualificazione degli immobili per consentire  parziali
          usi pubblici dei beni stessi, nonche' le modalita'  per  il
          rilascio  delle  licenze  di  esercizio   delle   attivita'
          previste  e  delle   eventuali   ulteriori   autorizzazioni
          amministrative." 
              3. All'articolo 7, comma 1,  della  legge  12  novembre
          2011, n. 183, dopo le parole "a  vocazione  agricola"  sono
          inserite  le  seguenti  parole  "e   agricoli,   anche   su
          segnalazione dei soggetti interessati,". 
              3-bis. All'articolo 7, comma 2, della legge 12 novembre
          2011, n.  183,  dopo  le  parole  "terreni  alienati"  sono
          inserite le seguenti "ai sensi del presente articolo". 
              3-ter. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre
          2011, n. 183, e' aggiunto il seguente periodo:  "Il  prezzo
          dei terreni da porre a base delle procedure di  vendita  di
          cui al presente comma e' determinato sulla base  di  valori
          agricoli medi di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.". 
              3-quater. All'articolo  7,  comma  4,  della  legge  12
          novembre 2011, n. 183,  dopo  le  parole  "i  comuni"  sono
          aggiunte le seguenti ", anche  su  richiesta  dei  soggetti
          interessati". 
              3-quinquies. All'articolo 7, comma 4,  della  legge  12
          novembre 2011,  n.  183,  le  parole  "aventi  destinazione
          agricola" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "a  vocazione
          agricola e agricoli". 
              4. All'articolo 2, comma 222 della  legge  23  dicembre
          2009,  n.  191,  le  parole  "c)  stipula  i  contratti  di
          locazione ovvero rinnova, qualora ne persista  il  bisogno,
          quelli   in   scadenza    sottoscritti    dalle    predette
          amministrazioni e, salvo quanto previsto alla  lettera  d),
          adempie i predetti  contratti;  d)  consegna  gli  immobili
          locati alle amministrazioni interessate che,  per  il  loro
          uso e custodia, ne assumono ogni responsabilita' e onere. A
          decorrere dal 1° gennaio 2011, e' nullo ogni  contratto  di
          locazione  di  immobili  non  stipulato  dall'Agenzia   del
          demanio,  fatta  eccezione  per  quelli   stipulati   dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   e   dichiarati
          indispensabili per  la  protezione  degli  interessi  della
          sicurezza  dello  Stato  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri. Nello  stato  di  previsione  della
          spesa  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          istituito un fondo unico destinato alle spese per canoni di
          locazione   di    immobili    assegnati    alle    predette
          amministrazioni dello Stato. Per la  quantificazione  delle
          risorse finanziarie da  assegnare  al  fondo,  le  predette
          amministrazioni   comunicano   annualmente   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   l'importo   dei   canoni
          locativi. Le risorse del fondo sono impiegate  dall'Agenzia
          del demanio per il pagamento dei canoni di locazione." sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "c)  rilascia  alle  predette
          amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di
          locazione  ovvero  al  rinnovo  di  quelli   in   scadenza,
          ancorche' sottoscritti dall'Agenzia del demanio.  E'  nullo
          ogni  contratto  di  locazione  stipulato  dalle   predette
          amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula
          dell'Agenzia  del  demanio,  fatta  eccezione  per   quelli
          stipulati dalla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  e
          dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi
          della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri.   Le   predette   amministrazioni
          adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento
          dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilita'  e
          onere per l'uso e la custodia  degli  immobili  assunti  in
          locazione. Le medesime amministrazioni hanno  l'obbligo  di
          comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30  giorni  dalla
          data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di
          locazione e di trasmettere alla stessa  Agenzia  copia  del
          contratto annotato degli estremi di registrazione presso il
          competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate." 
              5. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
          98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio  2011,  n.   111,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al  comma  2,  le  parole  "1°  gennaio  2012"  sono
          soppresse e sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2013"; 
              b) al comma 7, primo periodo, dopo  le  parole  "limiti
          stabiliti  dalla  normativa  vigente,"  sono  inserite   le
          seguenti "dandone  comunicazione,  limitatamente  ai  nuovi
          interventi, all'Agenzia del demanio che ne  assicurera'  la
          copertura finanziaria a valere sui fondi di cui al comma  6
          a condizione che gli  stessi  siano  ricompresi  nel  piano
          generale degli interventi."; 
              c) al comma 8, dopo le parole "manutenzione ordinaria e
          straordinaria" le parole "si avvale" sono soppresse e  sono
          inserite  le  seguenti  parole  "puo'  dotarsi  di  proprie
          professionalita'  e  di  strutture  interne   appositamente
          dedicate,  sostenendo  i  relativi  oneri  a  valere  sulle
          risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello  0,5%.
          Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia  del  demanio  puo'
          avvalersi". 
              6. Il comma 442 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
          2004, n. 311, e' abrogato e, conseguentemente, al comma 441
          dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  le
          parole "nonche' agli alloggi di  cui  al  comma  442"  sono
          soppresse. 
              7. All'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge  15
          dicembre  1990,  n.  396,  le  parole   "nonche'   definire
          organicamente il piano di  localizzazione  delle  sedi  del
          Parlamento, del  Governo,  delle  amministrazioni  e  degli
          uffici pubblici anche attraverso il  conseguente  programma
          di riutilizzazione dei beni pubblici" sono soppresse. 
              7-bis. Il comma  4  dell'articolo  62  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, e' abrogato. 
              7-ter. I commi 208 e 209 dell'articolo 1 della legge 27
          dicembre 2006, n. 296, sono abrogati. 
              7-quater. Al comma 4  dell'articolo  3  del  D.P.R.  27
          aprile 2006, n. 204, e' soppressa la lettera h). 
              8. All'articolo 5, comma 5 del decreto  legislativo  28
          maggio 2010, n. 85: sono soppresse le parole  "In  sede  di
          prima  applicazione  del  presente  decreto";   le   parole
          "entrata in vigore del presente  decreto"  sono  sostituite
          dalle seguenti  parole:  "presentazione  della  domanda  di
          trasferimento". 
              9.  Per  fronteggiare  l'eccessivo  affollamento  degli
          istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, il
          Ministero della giustizia puo'  individuare  beni  immobili
          statali,  comunque   in   uso   all'Amministrazione   della
          giustizia, suscettibili di valorizzazione e dismissione  in
          favore di soggetti pubblici e  privati,  mediante  permuta,
          anche parziale, con immobili gia' esistenti o da  edificare
          e da destinare a nuovi istituti penitenziari. Nel  caso  in
          cui gli immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari
          siano da edificare i soggetti di cui al precedente  periodo
          non devono essere inclusi nella lista delle Amministrazioni
          Pubbliche redatta  dall'ISTAT  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le procedure
          di  valorizzazione  e  dismissione  sono   effettuate   dal
          Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia  del  demanio,
          anche in deroga  alle  norme  in  materia  di  contabilita'
          generale dello Stato, nel rispetto  dei  principi  generali
          dell'ordinamento giuridico - contabile. 
              10. Per le finalita' di cui al comma  9,  il  Ministero
          della giustizia, valutate le esigenze  dell'Amministrazione
          penitenziaria,  individua  i  comuni  all'interno  del  cui
          territorio devono insistere gli immobili gia'  esistenti  o
          da edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari e
          determina le opere da realizzare. 
              11. Il Ministero  della  giustizia  affida  a  societa'
          partecipata al 100% dal  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, in qualita' di centrale di committenza,  ai  sensi
          dell'  articolo  33  del  codice  dei  contratti   pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  il   compito   di
          provvedere alla  stima  dei  costi,  alla  selezione  delle
          proposte per la realizzazione  delle  nuove  infrastrutture
          penitenziarie, presentate dai soggetti di cui al  comma  9,
          con preferenza per le  proposte  conformi  alla  disciplina
          urbanistico - edilizia vigente. 
              12. Per  l'approvazione  degli  interventi  volti  alla
          realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie e di
          eventuali  variazioni  degli  strumenti   urbanistici,   la
          centrale di committenza di cui al comma 11  puo'  convocare
          una o piu' conferenze di servizi e  promuovere  accordi  di
          programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo
          18  agosto  2000,  n.  267,  con  la  partecipazione  delle
          Regioni, degli enti locali e  delle  altre  amministrazioni
          interessate. 
              13. Gli immobili realizzati all'esito  delle  procedure
          previste dal presente articolo sono oggetto di permuta  con
          immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della
          giustizia, suscettibili di valorizzazione e/o  dismissione.
          A tal fine, il Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia
          del Demanio, individua  con  uno  o  piu'  decreti  i  beni
          immobili  oggetto  di  dismissione,  secondo  le   seguenti
          procedure: 
              a) le valorizzazioni e/o  dismissioni  sono  effettuate
          dal Ministero  della  giustizia,  che  puo'  avvalersi  del
          supporto tecnico-operativo dell'Agenzia  del  Demanio,  e/o
          dell'Agenzia  del  Territorio   e/o   della   centrale   di
          committenza di cui al comma 11; 
              b) la determinazione del valore degli immobili  oggetto
          di dismissione e'  effettuata  con  decreto  del  Ministero
          della  giustizia,  previo  parere  di   congruita'   emesso
          dall'Agenzia   del   Demanio,   che   tiene   conto   della
          valorizzazione dell'immobile medesimo; 
              c) il Ministero della giustizia comunica  al  Ministero
          per i beni e le attivita' culturali l'elenco degli immobili
          da  valorizzare   e   dismettere,   insieme   alle   schede
          descrittive di cui all'articolo 12, comma 3 del codice  dei
          beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui   al   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni
          e le attivita' culturali si  pronuncia,  entro  il  termine
          perentorio  di  trenta   giorni   dalla   ricezione   della
          comunicazione,  in  ordine  alla  verifica   dell'interesse
          storico-artistico e individua, in caso positivo,  le  parti
          degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo  agli
          indirizzi di carattere generale  di  cui  all'articolo  12,
          comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n.
          42  del  2004.  Per  i  beni  riconosciuti   di   interesse
          storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione
          costituisce dichiarazione ai  sensi  dell'articolo  13  del
          citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste
          dal citato codice sono rilasciate o negate  entro  sessanta
          giorni  dalla  ricezione  dell'istanza.  Qualora  entro  il
          termine di 60 giorni le amministrazioni competenti  non  si
          siano pronunciate,  le  approvazioni  e  le  autorizzazioni
          previste dal citato codice si intendono acquisite con esito
          positivo. Le disposizioni del citato codice, parti prima  e
          seconda, si applicano anche dopo la dismissione; 
              d) gli immobili  da  dismettere  sono  individuati  con
          decreto dal Ministero della  giustizia,  sentita  l'Agenzia
          del  demanio,  ed  entrano  a  far  parte  del   patrimonio
          disponibile dello Stato; 
              e)  per  l'approvazione  della   valorizzazione   degli
          immobili individuati e delle conseguenti  variazioni  degli
          strumenti urbanistici, la centrale di committenza di cui al
          comma 11 puo' convocare una o piu' conferenze di servizi  e
          promuovere accordi di programma ai sensi  dell'articolo  34
          del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  con  la
          partecipazione delle Regioni, degli  enti  locali  e  delle
          altre amministrazioni interessate; 
              f) i contratti di permuta sono approvati dal  Ministero
          della giustizia.  L'approvazione  puo'  essere  negata  per
          sopravvenute  esigenze  di  carattere  istituzionale  dello
          stesso Ministero; 
              g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto  di
          permuta,  esclusivamente  in  favore   dell'Amministrazione
          statale, sono versati all'entrata del bilancio dello  Stato
          per una quota pari all'80 per cento. La restante quota  del
          20  per  cento  e'   assegnata   agli   enti   territoriali
          interessati alle valorizzazioni. 
              14.  Gli  oneri  economici  derivanti  dalle  attivita'
          svolte dalla societa' indicata nel comma 11, in virtu'  del
          presente articolo sono posti  a  carico  dei  soggetti  che
          risulteranno cessionari dei beni oggetto di  valorizzazione
          e/o dismissione 
              15. I soggetti di cui al comma 9, in caso  di  immobili
          di nuova realizzazione, devono assumere  a  proprio  carico
          gli  oneri  di  finanziamento  e  di  costruzione.   Devono
          altresi' essere previste forme di penalita'  a  carico  dei
          medesimi  soggetti  per  la  realizzazione  di  opere   non
          conformi alla proposta. 
              16. In considerazione della necessita' di procedere  in
          via urgente all'acquisizione di  immobili  da  destinare  a
          nuovi istituti penitenziari, le conferenze  di  servizi  di
          cui ai precedenti commi 12 e 13, lettera e), sono  concluse
          entro il termine di quindici giorni dal loro avvio;  e  gli
          accordi di programma di cui ai medesimi commi sono conclusi
          e approvati entro il termine  di  trenta  giorni  dal  loro
          avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli
          strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco  deve  essere
          ratificata dal consiglio  comunale  entro  quindici  giorni
          dall'approvazione dell'accordo, decorsi i  quali  l'accordo
          stesso si intende comunque ratificato. 
              17. E' fatto salvo quanto disposto dagli statuti  delle
          Regioni a statuto speciale e  delle  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di  attuazione
          relativamente al trasferimento dei beni oggetto  dei  commi
          da 9 a 16.". 
              Si riporta il testo degli articoli 307, comma 10, e 314
          del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66  recante
          "Codice dell'ordinamento militare.": 
              "Art. 307. (Dismissioni  di  altri  beni  immobili  del
          Ministero della difesa) 
              (Omissis). 
              10. Il Ministero della difesa - Direzione generale  dei
          lavori e del demanio, sentito il Ministero dell'economia  e
          delle finanze - Agenzia del demanio, individua, con  uno  o
          piu' decreti, gli immobili  militari,  non  compresi  negli
          elenchi di cui al comma 2, da alienare secondo le  seguenti
          procedure: 
              a) le alienazioni, permute, valorizzazioni  e  gestioni
          dei beni, che possono  essere  effettuate  anche  ai  sensi
          dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008  n.  112,
          convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in deroga alla
          legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui  al
          regio decreto 17 giugno 1909, n. 454,  nonche'  alle  norme
          della contabilita' generale dello Stato, fermi  restando  i
          principi generali dell'ordinamento giuridico  -  contabile,
          sono effettuate direttamente dal Ministero della  difesa  -
          Direzione generale  dei  lavori  e  del  demanio  che  puo'
          avvalersi del supporto tecnico-operativo  di  una  societa'
          pubblica  o  a  partecipazione  pubblica  con   particolare
          qualificazione professionale ed esperienza commerciale  nel
          settore immobiliare; 
              b) la determinazione del valore dei  beni  da  porre  a
          base  d'asta  e'  decretata  dal  Ministero  della   difesa
          Direzione generale dei lavori e del demanio, previo  parere
          di  congruita'  emesso  da  una  commissione  appositamente
          nominata  dal  Ministro  della  difesa,  presieduta  da  un
          magistrato amministrativo o da un avvocato  dello  Stato  e
          composta da rappresentanti dei  Ministeri  della  difesa  e
          dell'economia e delle finanze, nonche'  da  un  esperto  in
          possesso  di  comprovata  professionalita'  nella  materia.
          Dall'istituzione  della  Commissione  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai
          componenti  della  stessa  non  spetta  alcun  compenso   o
          rimborso spese; 
              c) i contratti di trasferimento di  ciascun  bene  sono
          approvati dal Ministero della difesa.  L'approvazione  puo'
          essere  negata  per  sopravvenute  esigenze  di   carattere
          istituzionale dello stesso Ministero; 
              d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui
          alla lettera a) sono determinati con decreto  del  Ministro
          della difesa, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali  di
          finanza pubblica, e sono versati all'entrata  del  bilancio
          dello Stato per essere destinati,  mediante  riassegnazione
          anche in deroga ai limiti previsti per  le  riassegnazioni,
          con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          fino al 31 dicembre 2013,  agli  stati  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e  delle  finanze,  per  una  quota
          corrispondente al 55  per  cento,  da  assegnare  al  fondo
          ammortamento dei titoli di Stato,  e  del  Ministero  della
          difesa, per una  quota  corrispondente  al  35  per  cento,
          nonche'   agli   enti   territoriali    interessati    alle
          valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le
          somme  riassegnate   al   Ministero   della   difesa   sono
          finalizzate esclusivamente a spese di investimento.  E'  in
          ogni caso  precluso  l'utilizzo  di  questa  somma  per  la
          copertura  di  oneri  di  parte  corrente.  Ai  fini  della
          valorizzazione dei medesimi beni,  le  cui  procedure  sono
          concluse entro il termine perentorio di centottanta  giorni
          dal  loro  avvio,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo  4,  comma  4-decies,  del  decreto-legge   25
          gennaio 2010, n. 2, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 marzo 2010, n.  42,  ovvero  all'articolo  34  del
          decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.   267,   e   la
          determinazione finale delle conferenze  di  servizio  o  il
          decreto  di  approvazione  degli  accordi   di   programma,
          comportanti variazione degli  strumenti  urbanistici,  sono
          deliberati dal  consiglio  comunale  entro  trenta  giorni,
          decorsi i quali i due  citati  provvedimenti,  in  caso  di
          mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il
          medesimo termine perentorio e il  meccanismo  del  silenzio
          assenso per la ratifica delle determinazioni  finali  delle
          conferenze  di  servizi  si  applicano  alle  procedure  di
          valorizzazione di cui all'articolo 314; 
              e)  le  alienazioni  e  permute  dei  beni  individuati
          possono essere  effettuate  a  trattativa  privata,  se  il
          valore del singolo bene, determinato ai sensi del  presente
          comma, lettera b) e' inferiore a euro 400.000,00; 
              f) ai fini delle  permute  e  delle  alienazioni  degli
          immobili  da  dismettere,  con  cessazione  del   carattere
          demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle
          schede descrittive di cui all'articolo  12,  comma  3,  del
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  l'elenco  di
          tali immobili al  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio  di
          quarantacinque giorni dalla ricezione della  comunicazione,
          in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico  e
          individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi
          soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere
          generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice
          di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.  Per  i  beni
          riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento
          della  relativa  condizione  costituisce  dichiarazione  ai
          sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e
          le  autorizzazioni  previste   dal   citato   codice   sono
          rilasciate o negate entro novanta  giorni  dalla  ricezione
          della istanza. Le disposizioni  del  citato  codice,  parti
          prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione." 
              "Art. 314. (Fondi comuni  di  investimento  immobiliare
          per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari) 
              1.   Allo   scopo   di   conseguire,   attraverso    la
          valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari,  le
          risorse    necessarie    a    soddisfare    le     esigenze
          infrastrutturali e  alloggiative  delle  Forze  armate,  il
          Ministero della  difesa  e'  autorizzato  a  promuovere  la
          costituzione di uno o piu'  fondi  comuni  di  investimento
          immobiliare,  d'intesa  con  i  comuni  con  i  quali  sono
          sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 2. 
              2. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  della  difesa
          sono individuati gli immobili da trasferire o da  conferire
          ai  fondi,  che  possono  costituire  oggetto  di  appositi
          accordi di programma di valorizzazione con i comuni nel cui
          ambito essi sono ubicati. L'inserimento degli immobili  nei
          citati  decreti  ne  determina  la   classificazione   come
          patrimonio  disponibile  dello  Stato.  Tali  decreti,   da
          pubblicare  nella   Gazzetta   Ufficiale,   hanno   effetto
          dichiarativo della proprieta',  in  assenza  di  precedenti
          trascrizioni,   e   producono    gli    effetti    previsti
          dall'articolo  2644  del  codice  civile,  nonche'  effetti
          sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici
          competenti  provvedono,  se  necessario,  alle  conseguenti
          attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura. Avverso
          l'inserimento degli immobili nei citati decreti e'  ammesso
          ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla data  di
          pubblicazione   dei   medesimi   decreti   nella   Gazzetta
          Ufficiale, fermi restando gli altri rimedi di legge. 
              3. Per gli immobili oggetto degli accordi di  programma
          di valorizzazione che  sono  assoggettati  alla  disciplina
          prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio,  di
          cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  e'
          acquisito il parere  della  competente  soprintendenza  del
          Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali,  che  si
          esprime entro trenta giorni. 
              4. Il  Ministero  della  difesa  individua,  attraverso
          procedura  competitiva,  la  societa'   di   gestione   del
          risparmio  (SGR)  per  il  funzionamento  dei  fondi  e  le
          cessioni delle  relative  quote,  fermo  restando  che  gli
          immobili conferiti che sono  ancora  in  uso  al  Ministero
          della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati
          a titolo gratuito fino alla riallocazione  delle  funzioni,
          da realizzare sulla base del crono-programma stabilito  con
          il decreto di conferimento degli immobili al fondo 
              5. Alle operazioni connesse all'attuazione del presente
          articolo  si  applicano,   per   quanto   compatibili,   le
          disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18  e  19,
          3-bis, comma 1, 3-ter e 4, commi 2-bis e  2-quinquies,  del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23  novembre  2001,  n.  410,  e
          successive modificazioni. 
              6. I proventi monetari derivanti dalla  cessione  delle
          quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai
          fondi, sono destinate secondo le percentuali e le modalita'
          previste dall'articolo 307, comma 10, lettera  d).  A  tale
          fine possono essere destinate alle finalita' del fondo casa
          di cui all'articolo 1836 fino al 5 per cento delle  risorse
          di pertinenza del Ministero della difesa.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  12  del  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni
          culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della
          L. 6 luglio 2002, n. 137.": 
              "Art. 12. (Verifica dell'interesse culturale) 
              1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano
          opera di autore  non  piu'  vivente  e  la  cui  esecuzione
          risalga ad oltre cinquanta anni,  se  mobili,  o  ad  oltre
          settanta  anni,   se   immobili,   sono   sottoposte   alle
          disposizioni della presente Parte fino  a  quando  non  sia
          stata effettuata la verifica di cui al comma 2. 
              2. I competenti organi del Ministero,  d'ufficio  o  su
          richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
          corredata dai  relativi  dati  conoscitivi,  verificano  la
          sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
          o etnoantropologico nelle cose di cui  al  comma  1,  sulla
          base di  indirizzi  di  carattere  generale  stabiliti  dal
          Ministero medesimo al fine  di  assicurare  uniformita'  di
          valutazione. 
              3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
          al comma 2  e'  corredata  da  elenchi  dei  beni  e  dalle
          relative   schede   descrittive.   I   criteri    per    la
          predisposizione degli elenchi, le  modalita'  di  redazione
          delle schede descrittive e di  trasmissione  di  elenchi  e
          schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
          concerto con l'Agenzia del demanio e, per i  beni  immobili
          in uso  all'amministrazione  della  difesa,  anche  con  il
          concerto della competente direzione generale dei  lavori  e
          del demanio. Il  Ministero  fissa,  con  propri  decreti  i
          criteri  e  le  modalita'  per  la  predisposizione  e   la
          presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
          documentazione conoscitiva, da parte degli  altri  soggetti
          di cui al comma 1. 
              4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura  non  sia
          stato riscontrato l'interesse di cui al comma  2,  le  cose
          medesime sono escluse dall'applicazione delle  disposizioni
          del presente Titolo. 
              5. Nel caso di verifica  con  esito  negativo  su  cose
          appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e  degli
          altri enti pubblici territoriali, la  scheda  contenente  i
          relativi dati e' trasmessa ai competenti  uffici  affinche'
          ne dispongano la sdemanializzazione,  qualora,  secondo  le
          valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
          altre ragioni di pubblico interesse. 
              6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
          per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione  sono
          liberamente alienabili, ai fini del presente codice . 
              7. L'accertamento  dell'interesse  artistico,  storico,
          archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
          agli indirizzi generali di  cui  al  comma  2,  costituisce
          dichiarazione ai sensi  dell'articolo  13  ed  il  relativo
          provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'articolo
          15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
          disposizioni del presente Titolo. 
              8. Le schede descrittive degli immobili  di  proprieta'
          dello  Stato  oggetto  di  verifica  con  esito   positivo,
          integrate  con  il  provvedimento  di  cui  al   comma   7,
          confluiscono in un archivio informatico, conservato  presso
          il Ministero e accessibile al Ministero e  all'agenzia  del
          demanio,  per  finalita'  di  monitoraggio  del  patrimonio
          immobiliare  e  di  programmazione  degli   interventi   in
          funzione delle rispettive competenze istituzionali . 
              9. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          alle cose di cui al comma 1 anche qualora  i  soggetti  cui
          esse appartengono mutino in qualunque modo la  loro  natura
          giuridica. 
          10.  Il  procedimento  di  verifica   si   conclude   entro
          centoventi giorni dal ricevimento della richiesta . ". 

        
      
          
Sezione VII

Altre disposizioni di semplificazione

                               Art. 44 
 
 
      Semplificazioniin materia di interventi di lieve entita' 
 
  1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro  per
i  beni  e  le  attivita'  culturali,  d'intesa  con  la   Conferenza
unificata,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  3   del   decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono  dettate  disposizioni
modificative e integrative al regolamento di  cui  all'articolo  146,
comma 9, quarto periodo, (( del codice di cui al decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 )), e successive modificazioni, (( al fine  di
precisare )) le ipotesi di interventi di lieve entita', nonche'  allo
scopo di operare  ulteriori  semplificazioni  procedimentali,  ferme,
comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
  2. (soppresso). 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Per il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
          agosto 1988, n.400 recante  "Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri.", vedasi i riferimenti normativi all'articolo 3. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  recante:  "Definizione
          ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,  per
          le materie ed i compiti di interesse comune delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali": 
              "Art. 3. (Intese) 
                
              1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede
          un'intesa nella Conferenza Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  146,  comma  9,  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante  "Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'articolo
          10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.", come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 146. (Autorizzazione) 
              (Omissis). 
              9. Decorso inutilmente  il  termine  di  cui  al  primo
          periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia  reso
          il prescritto  parere,  l'amministrazione  competente  puo'
          indire  una  conferenza   di   servizi,   alla   quale   il
          soprintendente partecipa o fa pervenire il parere  scritto.
          La conferenza si pronuncia entro il termine  perentorio  di
          quindici giorni. In  ogni  caso,  decorsi  sessanta  giorni
          dalla ricezione degli atti  da  parte  del  soprintendente,
          l'amministrazione  competente  provvede  sulla  domanda  di
          autorizzazione.  Con  regolamento  da  emanarsi  ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, entro il 31 dicembre 2008, su  proposta  del  Ministro
          d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
          dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, sono stabilite procedure semplificate per il  rilascio
          dell'autorizzazione in relazione  ad  interventi  di  lieve
          entita' in base a criteri di snellimento  e  concentrazione
          dei procedimenti, ferme, comunque,  le  esclusioni  di  cui
          agli articoli 19, comma 1 e  20,  comma  4  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.". 
              Per il testo dell'articolo 19, comma 1, della  legge  7
          agosto  1990,  n.  241,  vedasi  i  riferimenti   normativi
          all'articolo 2. 
              Per il testo dell'articolo 20, comma 4, della  legge  7
          agosto  1990,  n.  241,  vedasi  i  riferimenti   normativi
          all'articolo 5. 

        
      
          
Sezione VII

Altre disposizioni di semplificazione

                               Art. 45 
 
 
            Semplificazioni in materia di dati personali 
 
  1. (( Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
al decreto legislativo )) 30 giugno 2003, n. 196, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 21 dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e'  altresi'  consentito
quando e' effettuato in attuazione  di  protocolli  d'intesa  per  la
prevenzione e il contrasto dei fenomeni di  criminalita'  organizzata
stipulati  con  il  Ministero  dell'interno  o  con  i  suoi   uffici
periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del  decreto  legislativo
30 luglio  1999,  n.  300,  ((  previo  parere  del  Garante  per  la
protezione dei dati personali, )) che specificano  la  tipologia  dei
dati trattati e delle operazioni eseguibili.»; 
    b) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.»; 
    c) all'articolo 34 e' soppressa la lettera g) del comma 1  ed  e'
abrogato il comma 1-bis; 
    d) nel disciplinare  tecnico  in  materia  di  misure  minime  di
sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi  da  19  a
19.8 e 26. 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta  il  testo  degli  articoli  21,  27  e  34,
          paragrafi da 19 a 19.8 e 26, dell'allegato B  ,del  decreto
          legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  recante  "Codice  in
          materia di protezione dei dati personali.". come modificati
          dalla presente legge: 
              "Art. 21. (Principi applicabili al trattamento di  dati
          giudiziari) 
                
              1. Il  trattamento  di  dati  giudiziari  da  parte  di
          soggetti pubblici e'  consentito  solo  se  autorizzato  da
          espressa disposizione di legge o provvedimento del  Garante
          che  specifichino  le  finalita'  di  rilevante   interesse
          pubblico del trattamento, i tipi  di  dati  trattati  e  di
          operazioni eseguibili. 
              1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari  e'  altresi'
          consentito quando e' effettuato in attuazione di protocolli
          d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni  di
          criminalita'  organizzata  stipulati   con   il   Ministero
          dell'interno  o  con  i  suoi  uffici  periferici  di   cui
          all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
          1999,  n.  300,  che  specificano  la  tipologia  dei  dati
          trattati e delle operazioni eseguibili. 
              2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4,
          si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari. " 
              "Art. 27. (Garanzie per i dati giudiziari) 
              1. Il  trattamento  di  dati  giudiziari  da  parte  di
          privati o di enti pubblici economici e' consentito soltanto
          se  autorizzato  da  espressa  disposizione  di   legge   o
          provvedimento del Garante  che  specifichino  le  rilevanti
          finalita' di interesse pubblico del trattamento, i tipi  di
          dati trattati e di operazioni eseguibili. Si applica quanto
          previsto dall'articolo 21, comma 1-bis." 
              "Art. 34. (Trattamenti con strumenti elettronici) 
              1. Il trattamento  di  dati  personali  effettuato  con
          strumenti elettronici e' consentito solo se sono  adottate,
          nei  modi  previsti  dal  disciplinare  tecnico   contenuto
          nell'allegato B), le seguenti misure minime : 
              a) autenticazione informatica; 
              b) adozione di procedure di gestione delle  credenziali
          di autenticazione; 
              c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione; 
              d)    aggiornamento    periodico    dell'individuazione
          dell'ambito   del   trattamento   consentito   ai   singoli
          incaricati e addetti  alla  gestione  o  alla  manutenzione
          degli strumenti elettronici; 
              e) protezione degli strumenti elettronici  e  dei  dati
          rispetto a trattamenti illeciti di  dati,  ad  accessi  non
          consentiti e a determinati programmi informatici; 
              f) adozione di procedure per la custodia  di  copie  di
          sicurezza, il ripristino della disponibilita'  dei  dati  e
          dei sistemi; 
              g) (soppressa); 
              h) adozione  di  tecniche  di  cifratura  o  di  codici
          identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a
          rivelare lo stato di salute o la vita  sessuale  effettuati
          da organismi sanitari. 
              1-bis. (abrogato). 
              1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  in
          materia di protezione dei  dati  personali,  i  trattamenti
          effettuati  per  finalita'  amministrativo-contabili   sono
          quelli connessi allo svolgimento delle attivita' di  natura
          organizzativa, amministrativa, finanziaria e  contabile,  a
          prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare,
          perseguono  tali  finalita'  le   attivita'   organizzative
          interne,  quelle  funzionali  all'adempimento  di  obblighi
          contrattuali e precontrattuali, alla gestione del  rapporto
          di  lavoro  in  tutte  le  sue  fasi,  alla  tenuta   della
          contabilita' e  all'applicazione  delle  norme  in  materia
          fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute,
          igiene e sicurezza sul lavoro. 
              Paragrafi  19-19.8   (Documento   programmatico   sulla
          sicurezza) 
                
              19. (soppresso). 
              19.1 (soppresso) 
              19.2. (soppresso). 
              19.3. (soppresso). 
              19.4. (soppresso). 
              19.5. (soppresso). 
              19.6 (soppresso). 
              19.7. (soppresso). 
              19.8 (soppresso). 
              26.(soppresso).". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  15,  comma  2,  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante:
          "Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
          dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59": 
              "Art. 15.(Ordinamento) 
              (Omissis). 
          2. L'organizzazione periferica del ministero e'  costituita
          dagli Uffici territoriali del governo di  cui  all'articolo
          11,  anche  con  compiti  di  rappresentanza  generale  del
          governo sul territorio, dalle Questure  e  dalle  strutture
          periferiche del corpo nazionale dei vigili del fuoco.". 

        
      
          
Sezione VII

Altre disposizioni di semplificazione

                               Art. 46 
 
 
Disposizioni in materia di enti pubblici non economici  vigilati  dal
Ministero della difesa e di Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e
                            degli utenti. 
 
  1. Con uno o piu' regolamenti  da  emanare,  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
agosto 1988, n.  400,  su  proposta  del  Ministro  della  difesa  di
concerto  con  i  Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione  e  dell'economia  e  delle   finanze,   sentite   le
organizzazioni  sindacali  in   relazione   alla   destinazione   del
personale, si puo'  procedere  alla  trasformazione  in  soggetti  di
diritto privato secondo quanto previsto dell'articolo 2,  comma  634,
lettere b) ed f), della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  degli  enti
pubblici non economici vigilati dal  Ministero  della  difesa,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Anche al fine di assicurare il  necessario  coordinamento  delle
associazioni dei consumatori ed utenti in merito all'attuazione delle
disposizioni di semplificazione procedimentale  e  documentale  nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 136, comma  4,  lettera
h), del (( codice del consumo, di cui al  ))  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206, al  Consiglio  Nazionale  dei  Consumatori  e
degli Utenti, di cui  al  medesimo  articolo,  non  si  applicano  le
vigenti norme in materia di soppressione degli organi collegiali e di
riduzione dei relativi componenti, fatti salvi i  risparmi  di  spesa
gia' conseguiti ed il carattere gratuito dei relativi incarichi. 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Per il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
          agosto  1988,  n.400,  vedasi   i   riferimenti   normativi
          all'articolo 3. 
                
              Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 634, lettere
          b) ed f), della legge 24  dicembre  2007,  n.  244  recante
          "Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).": 
              "Art. 2. (Autorizzazione dell'adozione  di  regolamenti
          di delegificazione per il riordino, di  Enti  ed  organismi
          pubblici statali.) 
              (Omissis). 
              634. Al fine di conseguire gli obiettivi di  stabilita'
          e  crescita,  di  ridurre  il  complesso  della  spesa   di
          funzionamento   delle   amministrazioni    pubbliche,    di
          incrementare l'efficienza e di migliorare la  qualita'  dei
          servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
          ottobre 2009, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  o
          dei Ministri interessati, di concerto con il  Ministro  per
          la pubblica amministrazione e  l'innovazione,  il  Ministro
          per  la  semplificazione   normativa,   il   Ministro   per
          l'attuazione  del  programma  di  Governo  e  il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze  sentite  le  organizzazioni
          sindacali in relazione  alla  destinazione  del  personale,
          sono  riordinati,  trasformati  o  soppressi  e  messi   in
          liquidazione, enti ed organismi pubblici  statali,  nonche'
          strutture pubbliche  statali  o  partecipate  dallo  Stato,
          anche in  forma  associativa,  nel  rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi : 
              a) fusione di enti,  organismi  e  strutture  pubbliche
          comunque  denominate  che  svolgono  attivita'  analoghe  o
          complementari,  con  conseguente  riduzione   della   spesa
          complessiva  e  corrispondente  riduzione  del   contributo
          statale di funzionamento; 
              b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici  che
          non svolgono funzioni  e  servizi  di  rilevante  interesse
          pubblico   in   soggetti   di   diritto   privato,   ovvero
          soppressione e messa in liquidazione degli  stessi  secondo
          le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
          e successive modificazioni, fermo restando quanto  previsto
          dalla lettera e) del presente comma, nonche'  dall'articolo
          9, comma 1-bis, lettera c),  del  decreto-legge  15  aprile
          2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          giugno 2002, n. 112; 
              c) fusione, trasformazione o  soppressione  degli  enti
          che svolgono attivita' in materie devolute alla  competenza
          legislativa regionale ovvero attivita' relative a  funzioni
          amministrative conferite alle regioni o agli enti locali; 
              d)  razionalizzazione   degli   organi   di   indirizzo
          amministrativo, di gestione e consultivi  e  riduzione  del
          numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
          per cento, con salvezza della  funzionalita'  dei  predetti
          organi; 
              e) previsione che, per gli enti soppressi  e  messi  in
          liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
          dell'attivo della singola liquidazione in conformita'  alle
          norme sulla liquidazione coatta amministrativa; 
              f)  abrogazione  delle  disposizioni  legislative   che
          prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
          del  bilancio  dello  Stato  o  di  altre   amministrazioni
          pubbliche, degli enti ed  organismi  pubblici  soppressi  e
          posti in liquidazione o trasformati in soggetti di  diritto
          privato ai sensi della lettera b); 
              g)  trasferimento,  all'amministrazione   che   riveste
          preminente competenza  nella  materia,  delle  funzioni  di
          enti, organismi e strutture soppressi; 
              h) la riduzione del numero  degli  uffici  dirigenziali
          esistenti presso  gli  enti  con  corrispondente  riduzione
          degli   organici   del   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale ed il contenimento delle spese  relative  alla
          logistica ed al funzionamento; 
              i)  la  riduzione  da   parte   delle   amministrazioni
          vigilanti del numero dei  propri  uffici  dirigenziali  con
          corrispondente  riduzione  delle  dotazioni  organiche  del
          personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  nonche'   il
          contenimento  della  spesa   per   la   logistica   ed   il
          funzionamento.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  136,  comma  4,  del
          decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206  recante
          "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7  della  L.  29
          luglio 2003, n. 229.": 
              "Art. 136. (Consiglio nazionale dei consumatori e degli
          utenti) 
              (Omissis). 
              4. E' compito del Consiglio: 
              a) esprimere pareri, ove  richiesto,  sugli  schemi  di
          atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei
          consumatori e degli utenti; 
              b)  formulare  proposte  in  materia  di   tutela   dei
          consumatori  e  degli  utenti,  anche  in  riferimento   ai
          programmi e alle politiche comunitarie; 
              c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi
          del consumo e sui diritti dei consumatori e  degli  utenti,
          ed il  controllo  della  qualita'  e  della  sicurezza  dei
          prodotti e dei servizi; 
              d)  elaborare  programmi  per   la   diffusione   delle
          informazioni presso i consumatori e gli utenti; 
              e)  favorire   iniziative   volte   a   promuovere   il
          potenziamento dell'accesso dei consumatori e  degli  utenti
          ai mezzi di  giustizia  previsti  per  la  soluzione  delle
          controversie; 
              f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento  tra
          le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei
          consumatori e  degli  utenti,  assumendo  anche  iniziative
          dirette a promuovere la  piu'  ampia  rappresentanza  degli
          interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito  delle
          autonomie locali. A tale fine  il  presidente  convoca  una
          volta all'anno una sessione a carattere  programmatico  cui
          partecipano  di  diritto  i  presidenti   degli   organismi
          rappresentativi dei consumatori  e  degli  utenti  previsti
          dagli ordinamenti regionali e delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano; 
              g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o
          privati di altri Paesi e dell'Unione europea; 
              h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
          -   Dipartimento   della   funzione   pubblica,   eventuali
          difficolta',    impedimenti    od    ostacoli,     relativi
          all'attuazione   delle   disposizioni   in    materia    di
          semplificazione   procedimentale   e   documentale    nelle
          pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono  verificate
          dal  predetto  Dipartimento  anche  mediante  l'Ispettorato
          della  funzione  pubblica  e  l'Ufficio   per   l'attivita'
          normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e
          delle procedure.". 

        
      
          
Titolo II

Disposizioni in materia di sviluppo


Capo I

Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della
innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture
energetiche


Sezione I

Innovazione tecnologica

                               Art. 47 
 
 
                      Agenda digitale italiana 
 
  1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda  digitale  europea,  di
cui  alla  comunicazione  della  Commissione   europea   COM(2010)245
definitivo/2 del 26 agosto  2010,  il  Governo  persegue  l'obiettivo
prioritario  della  modernizzazione   dei   rapporti   tra   pubblica
amministrazione, cittadini e imprese,  attraverso  azioni  coordinate
dirette a favorire lo  sviluppo  di  domanda  e  offerta  di  servizi
digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettivita' a  larga
banda, a incentivare cittadini  e  imprese  all'utilizzo  di  servizi
digitali e a promuovere la crescita di capacita' industriali adeguate
a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
il   Ministro   per   la   coesione   territoriale,    il    Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, e' istituita una cabina di  regia  per
l'attuazione   dell'agenda   digitale   italiana,   coordinando   gli
interventi  pubblici  volti  alle  medesime  finalita'  da  parte  di
regioni, province autonome ed enti locali. ((  All'istituzione  della
cabina di regia di cui al presente comma si provvede con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2, nell'attuare  l'agenda
digitale italiana nel quadro delle  indicazioni  sancite  dall'agenda
digitale europea, persegue i seguenti obiettivi: 
  a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al
servizio  delle   «comunita'   intelligenti»   (smart   communities),
finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali  in
settori quali la  mobilita',  il  risparmio  energetico,  il  sistema
educativo, la sicurezza, la sanita', i servizi sociali e la cultura; 
  b) promozione del paradigma  dei  dati  aperti  (open  data)  quale
modello di valorizzazione del  patrimonio  informativo  pubblico,  al
fine di creare strumenti e servizi innovativi; 
  c) potenziamento delle  applicazioni  di  amministrazione  digitale
(e-government) per il miglioramento dei servizi ai cittadini  e  alle
imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita
pubblica e per realizzare un'amministrazione aperta e trasparente; 
  d) promozione della diffusione e del controllo di  architetture  di
cloud  computing  per  le  attivita'  e  i  servizi  delle  pubbliche
amministrazioni; 
  e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti
pre-commerciali al fine di stimolare la domanda  di  beni  e  servizi
innovativi basati su tecnologie digitali; 
  f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete internet in
grandi spazi pubblici collettivi  quali  scuole,  universita',  spazi
urbani e locali pubblici in genere; 
  g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico
e universitario, al fine di rendere l'offerta educativa  e  formativa
coerente con i cambiamenti in atto nella societa'; 
  h) consentire l'utilizzo dell'infrastruttura  di  cui  all'articolo
81, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di  consentire
la  messa  a  disposizione  dei  cittadini  delle  proprie  posizioni
debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche dati  delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del  citato
codice di cui al decreto legislativo n. 82  del  2005,  e  successive
modificazioni; 
  i) individuare i criteri, i  tempi  e  le  relative  modalita'  per
effettuare  i  pagamenti  con  modalita'  informatiche   nonche'   le
modalita' per  il  riversamento,  la  rendicontazione  da  parte  del
prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i
soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando  il  modello  di
convenzione che il  prestatore  di  servizi  deve  sottoscrivere  per
effettuare il pagamento. 
  2-ter. Le disposizioni di cui al  comma  2-bis  si  applicano,  ove
possibile tecnicamente e senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza
pubblica, ovvero direttamente o indirettamente  aumenti  di  costi  a
carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio
di attivita' amministrative. 
  2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1 e al fine
di  garantire  la  massima  concorrenzialita'   nel   mercato   delle
telecomunicazioni, in linea con  quanto  previsto  dall'articolo  34,
comma 3, lettera g), del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
l'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni,  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,  secondo  le  procedure  previste  dalla  direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo  2002,
come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 25 novembre 2009, individua le misure idonee a: 
  a)  assicurare   l'offerta   disaggregata   dei   prezzi   relativi
all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai servizi  accessori,  in
modo che il prezzo del servizio di  accesso  all'ingrosso  alla  rete
fissa indichi separatamente il costo della  prestazione  dell'affitto
della linea e il costo delle attivita' accessorie, quali il  servizio
di attivazione della linea  stessa  e  il  servizio  di  manutenzione
correttiva; 
  b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti, acquisire tali
servizi anche da imprese terze  operanti  in  regime  di  concorrenza
sotto la vigilanza e secondo  le  modalita'  indicate  dall'Autorita'
medesima, assicurando,  comunque,  il  mantenimento  della  sicurezza
della rete. )) 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, 81, comma
          2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82  recante
          "Codice dell'amministrazione digitale.": 
              "Art. 2. (Finalita' e ambito di applicazione) 
              (Omissis). 
              2. Le disposizioni del  presente  codice  si  applicano
          alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
          2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  nel
          rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo  117
          della  Costituzione,  nonche'  alle  societa',  interamente
          partecipate da enti  pubblici  o  con  prevalente  capitale
          pubblico inserite nel  conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n.311." 
              "Art. 81. (Ruolo DigitPA) 
              (Omissis). 
              2-bis. Al fine di dare  attuazione  a  quanto  disposto
          dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione,  attraverso
          il  Sistema  pubblico  di  connettivita',  una  piattaforma
          tecnologica per  l'interconnessione  e  l'interoperabilita'
          tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di  servizi
          di pagamento abilitati, al fine di  assicurare,  attraverso
          strumenti   condivisi    di    riconoscimento    unificati,
          l'autenticazione    certa    dei    soggetti    interessati
          all'operazione  in  tutta  la  gestione  del  processo   di
          pagamento.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  34,  comma  3,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          recante: "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e
          il consolidamento dei conti pubblici": 
              "Art. 34. (Liberalizzazione delle attivita'  economiche
          ed eliminazione dei controlli ex-ante) 
              (Omissis). 
              3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle
          norme vigenti: 
              g)  l'obbligo  di  fornitura   di   specifici   servizi
          complementari all'attivita' svolta.". 
              Si riporta l'epigrafe della  direttiva  2002/21/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio  del  7  marzo  2002:  "
          Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune
          per le reti  ed  i  servizi  di  comunicazione  elettronica
          (direttiva quadro)". 

        
      
          
Titolo II

Disposizioni in materia di sviluppo


Capo I

Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della
innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture
energetiche


Sezione I

Innovazione tecnologica

                           (( Art. 47-bis 
 
 
           Semplificazione in materia di sanita' digitale 
 
  1. Nei  limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, nei piani di sanita' nazionali  e
regionali  si  privilegia  la  gestione  elettronica  delle  pratiche
cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella  clinica  elettronica,
cosi' come i sistemi di prenotazione elettronica per  l'accesso  alle
strutture da  parte  dei  cittadini  con  la  finalita'  di  ottenere
vantaggi in termini di accessibilita' e contenimento dei costi, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 

        
      
          
Titolo II

Disposizioni in materia di sviluppo


Capo I

Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della
innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture
energetiche


Sezione I

Innovazione tecnologica

                           (( Art. 47-ter 
 
 
                 Digitalizzazione e riorganizzazione 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  sono
aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. Le funzioni  legate  alle  tecnologie  dell'informazione  e
della comunicazione, di seguito denominate "funzioni ICT", nei comuni
sono  obbligatoriamente  ed  esclusivamente   esercitate   in   forma
associata, secondo le forme  previste  dal  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dei  comuni  con
popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio
coincide integralmente con quello di una o piu' isole e il comune  di
Campione d'Italia. 
  3-ter. Le funzioni  ICT  di  cui  al  comma  3-bis  comprendono  la
realizzazione e la  gestione  di  infrastrutture  tecnologiche,  rete
dati, fonia, apparati,  di  banche  dati,  di  applicativi  software,
l'approvvigionamento  di  licenze  per  il  software,  la  formazione
informatica e la consulenza nel settore dell'informatica. 
  3-quater. La medesima funzione ICT non puo' essere svolta  da  piu'
di una forma associativa. 
  3-quinquies. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni,
che sono tenuti ad esercitare le funzioni  ICT  in  forma  associata,
deve raggiungere e' fissato in 30.000 abitanti, salvo quanto disposto
dal comma 3-sexies. 
  3-sexies. Entro due mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, nelle materie di cui all'articolo  117,  commi
terzo e quarto, della Costituzione, la regione individua con  propria
legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito  del
Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale
e  omogenea  per  area  geografica  per  lo  svolgimento,  in   forma
obbligatoriamente  associata  da  parte  dei  comuni  con  dimensione
territoriale inferiore ai 5.000 abitanti, delle funzioni  di  cui  al
comma 3-ter, secondo i principi di economicita', di efficienza  e  di
riduzione delle spese, fermo  restando  quanto  stabilito  dal  comma
3-bis del presente articolo. 
  3-septies. A partire dalla data fissata dal decreto di cui al comma
3-octies, i comuni non possono  singolarmente  assumere  obbligazioni
inerenti alle funzioni e ai servizi di cui ai commi  3-bis  e  3-ter.
Per tale  scopo,  all'interno  della  gestione  associata,  i  comuni
individuano un'unica stazione appaltante. 
  3-octies. Le funzioni di cui al comma 3-bis e i relativi  tempi  di
attuazione sono definiti con decreto del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e  la  semplificazione,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione». )) 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'articolo  15,  comma  3,  del
          decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  recante  "Codice
          dell'amministrazione  digitale.",  come  modificato   dalla
          presente legge: 
                
              "Art. 15. (Digitalizzazione e riorganizzazione) 
              (Omissis). 
              3. La digitalizzazione  dell'azione  amministrativa  e'
          attuata  dalle  pubbliche  amministrazioni  con   modalita'
          idonee  a  garantire  la  partecipazione  dell'Italia  alla
          costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico
          di dati e servizi fra le amministrazioni dei  Paesi  membri
          dell'Unione europea. 
              3-bis.   Le    funzioni    legate    alle    tecnologie
          dell'informazione  e  della   comunicazione,   di   seguito
          denominate    "funzioni    ICT",    nei     comuni     sono
          obbligatoriamente ed  esclusivamente  esercitate  in  forma
          associata, secondo le forme previste dal testo unico di cui
          al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dei
          comuni con popolazione fino a  5.000  abitanti,  esclusi  i
          comuni il cui territorio coincide integralmente con  quello
          di una o piu' isole e il comune di Campione d'Italia. 
              3-ter.  Le  funzioni  ICT  di  cui   al   comma   3-bis
          comprendono   la   realizzazione   e   la    gestione    di
          infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di
          banche dati, di applicativi software,  l'approvvigionamento
          di licenze per il software, la formazione informatica e  la
          consulenza nel settore dell'informatica. 
              3-quater. La medesima  funzione  ICT  non  puo'  essere
          svolta da piu' di una forma associativa. 
              3-quinquies. Il limite demografico minimo che l'insieme
          dei comuni, che sono tenuti ad esercitare le  funzioni  ICT
          in forma associata, deve raggiungere e' fissato  in  30.000
          abitanti, salvo quanto disposto dal comma 3-sexies. 
              3-sexies. Entro due  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione,
          la   regione   individua   con   propria   legge,    previa
          concertazione con  i  comuni  interessati  nell'ambito  del
          Consiglio   delle   autonomie   locali,    la    dimensione
          territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo
          svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da  parte
          dei comuni con dimensione territoriale inferiore  ai  5.000
          abitanti, delle funzioni di cui al comma 3-ter,  secondo  i
          principi di economicita',  di  efficienza  e  di  riduzione
          delle spese, fermo  restando  quanto  stabilito  dal  comma
          3-bis del presente articolo. 
              3-septies. A partire dalla data fissata dal decreto  di
          cui al comma 3-octies, i comuni non  possono  singolarmente
          assumere obbligazioni inerenti alle funzioni e  ai  servizi
          di cui ai commi 3-bis e 3-ter. Per tale scopo,  all'interno
          della gestione associata,  i  comuni  individuano  un'unica
          stazione appaltante. 
              3-octies. Le  funzioni  di  cui  al  comma  3-bis  e  i
          relativi tempi di attuazione sono definiti con decreto  del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione,  previa  intesa  in  sede  di   Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione". 
              Si riporta l'epigrafe del decreto legislativo 18 agosto
          2000,  n.   267,   recante   "Testo   unico   delle   leggi
          sull'ordinamento degli enti locali". 
              Si riporta il testo dell'articolo 117,  commi  3  e  4,
          della Costituzione: 
              "Art. 117. 
              (Omissis). 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato . 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato . 
              (Omissis).". 
              Per il testo dell'articolo 8, del  decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n.  281,  vedasi  i  riferimenti  normativi
          all'articolo 3. 

        
      
          
Titolo II

Disposizioni in materia di sviluppo


Capo I

Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della
innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture
energetiche


Sezione I

Innovazione tecnologica

                          (( Art. 47-quater 
 
 
       Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni 
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 57-bis del codice  dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. Le amministrazioni  aggiornano  gli  indirizzi  e  i  contenuti
dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno  semestrale
secondo le indicazioni di DigitPA.  La  mancata  comunicazione  degli
elementi  necessari  al  completamento   dell'indice   e   del   loro
aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita'  dirigenziale
e dell'attribuzione della  retribuzione  di  risultato  ai  dirigenti
responsabili». )) 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 57- bis  del  decreto
          legislativo   7   marzo   2005   n.82,   recante    "Codice
          dell'amministrazione  digitale",  come   modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 57-bis.Indice  degli  indirizzi  delle  pubbliche
          amministrazioni. 
              1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attivita'
          istituzionali e' istituito l'indice degli  indirizzi  delle
          amministrazioni pubbliche, nel  quale  sono  indicati,  gli
          indirizzi  di  posta  elettronica  da  utilizzare  per   le
          comunicazioni e  per  lo  scambio  di  informazioni  e  per
          l'invio di documenti a tutti gli effetti di  legge  fra  le
          amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini. 
              2. La realizzazione  e  la  gestione  dell'indice  sono
          affidate a DigitPA, che puo' utilizzare a tal fine  elenchi
          e repertori gia' formati dalle amministrazioni pubbliche. 
              3. Le amministrazioni aggiornano  gli  indirizzi  ed  i
          contenuti  dell'indice  tempestivamente  e   comunque   con
          cadenza  almeno  semestrale  secondo  le   indicazioni   di
          DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi  necessari
          al completamento dell'indice e del  loro  aggiornamento  e'
          valutata  ai  fini  della  responsabilita'  dirigenziale  e
          dell'attribuzione  della  retribuzione  di   risultato   ai
          dirigenti responsabili". 

        
      
          
Titolo II

Disposizioni in materia di sviluppo


Capo I

Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della
innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture
energetiche


Sezione I

Innovazione tecnologica

                        (( Art. 47-quinquies 
 
 
           Organizzazione e finalita' dei servizi in rete 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 63 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  sono
aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. A partire dal 1° gennaio 2014, allo scopo di incentivare  e
favorire  il  processo  di  informatizzazione  e  di  potenziare   ed
estendere i servizi telematici, i soggetti  di  cui  all'articolo  2,
comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i  servizi  telematici,
ivi inclusa la posta  elettronica  certificata,  per  l'utilizzo  dei
propri servizi, anche a  mezzo  di  intermediari  abilitati,  per  la
presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e
garanzie  fideiussorie,  per  l'esecuzione  di  versamenti   fiscali,
contributivi, previdenziali, assistenziali  e  assicurativi,  nonche'
per la richiesta di attestazioni e certificazioni. 
  3-ter. A partire dal 1° gennaio 2014 i soggetti indicati  al  comma
3-bis  utilizzano  esclusivamente  servizi  telematici  o  la   posta
elettronica certificata anche per gli  atti,  le  comunicazioni  o  i
servizi dagli stessi resi. 
  3-quater. I soggetti  indicati  al  comma  3-bis,  almeno  sessanta
giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano  nel
sito web istituzionale l'elenco dei provvedimenti adottati  ai  sensi
dei commi 3-bis e 3-ter, nonche' termini e modalita' di utilizzo  dei
servizi  e  dei  canali  telematici   e   della   posta   elettronica
certificata. 
  3-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e  successive  modificazioni,  da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al
principio di esclusivita' indicato dal comma 3-bis, anche al fine  di
escludere l'insorgenza di nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica». )) 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2,  comma  2,  e
          dell'articolo 63 del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,
          n.82, recante "Codice dell'amministrazione digitale",  come
          modificati dalla presente legge: 
                
              "Art. 2. (Finalita' e ambito di applicazione) 
              (Omissis). 
              2. Le disposizioni del  presente  codice  si  applicano
          alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
          2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  nel
          rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo  117
          della  Costituzione,  nonche'  alle  societa',  interamente
          partecipate da enti  pubblici  o  con  prevalente  capitale
          pubblico inserite nel  conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311." 
              "Art. 63.(Organizzazione e  finalita'  dei  servizi  in
          rete) 
              1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le
          modalita' di erogazione dei  servizi  in  rete  in  base  a
          criteri  di  valutazione  di  efficacia,  economicita'   ed
          utilita' e nel rispetto dei principi di eguaglianza  e  non
          discriminazione, tenendo comunque  presenti  le  dimensioni
          dell'utenza,   la   frequenza   dell'uso   e    l'eventuale
          destinazione all'utilizzazione da  parte  di  categorie  in
          situazioni di disagio. 
              2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di  servizi
          pubblici progettano e realizzano i servizi in rete  mirando
          alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in
          particolare garantendo la completezza del procedimento,  la
          certificazione dell'esito e  l'accertamento  del  grado  di
          soddisfazione dell'utente.  A  tal  fine,  sono  tenuti  ad
          adottare  strumenti  idonei  alla  rilevazione   immediata,
          continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformita'
          alle regole tecniche da emanare ai sensi dell'articolo  71.
          Per le amministrazioni e  i  gestori  di  servizi  pubblici
          regionali e locali le regole tecniche sono adottate  previo
          parere  della  Commissione  permanente  per   l'innovazione
          tecnologica nelle  regioni  e  negli  enti  locali  di  cui
          all'articolo 14, comma 3-bis. 
              3.  Le  pubbliche   amministrazioni   collaborano   per
          integrare i procedimenti di rispettiva competenza  al  fine
          di agevolare gli adempimenti  di  cittadini  ed  imprese  e
          rendere piu' efficienti i procedimenti che interessano piu'
          amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione. 
              3-bis. A partire dal 1° gennaio  2014,  allo  scopo  di
          incentivare e favorire il processo di  informatizzazione  e
          di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti
          di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i
          canali  e  i  servizi  telematici,  ivi  inclusa  la  posta
          elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi,
          anche  a  mezzo   di   intermediari   abilitati,   per   la
          presentazione  da  parte  degli  interessati  di   denunce,
          istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di
          versamenti    fiscali,     contributivi,     previdenziali,
          assistenziali e assicurativi, nonche' per la  richiesta  di
          attestazioni e certificazioni. 
              3-ter.  A  partire  dal  1°  gennaio  2014  i  soggetti
          indicati al comma 3-bis utilizzano  esclusivamente  servizi
          telematici o la posta elettronica certificata anche per gli
          atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi. 
              3-quater. I soggetti indicati al  comma  3-bis,  almeno
          sessanta giorni prima della  data  della  loro  entrata  in
          vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l'elenco  dei
          provvedimenti adottati ai sensi dei commi  3-bis  e  3-ter,
          nonche' termini e modalita' di utilizzo dei servizi  e  dei
          canali telematici e della posta elettronica certificata. 
              3-quinquies. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e successive modificazioni, da emanare entro sei  mesi
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, sono stabilite  le  deroghe  e  le  eventuali
          limitazioni al principio di esclusivita' indicato dal comma
          3-bis, anche al fine di escludere l'insorgenza di  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica.". 
              Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
          agosto  1997,  n.281,  vedasi   i   riferimenti   normativi
          all'articolo 3. 

        
      
          
Titolo II

Disposizioni in materia di sviluppo


Capo I

Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della
innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture
energetiche


Sezione I

Innovazione tecnologica

                          (( Art. 47-sexies 
 
 
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per
                           via telematica 
 
  1.  La  lettera  a)  del  comma  1  dell'articolo  65  del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, e' sostituita dalla seguente: 
  «a)  se  sottoscritte  mediante  la  firma  digitale  o  la   firma
elettronica qualificata, il  cui  certificato  e'  rilasciato  da  un
certificatore accreditato;». )) 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  65  del  decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n.   82,   recante:   "Codice
          dell'amministrazione  digitale",  come   modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art.  65.(Istanze  e  dichiarazioni  presentate   alle
          pubbliche amministrazioni per via telematica) 
              1.  Le  istanze  e  le  dichiarazioni  presentate  alle
          pubbliche  amministrazioni  per  via  telematica  ai  sensi
          dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: 
              a) se sottoscritte mediante  la  firma  digitale  o  la
          firma  elettronica  qualificata,  il  cui  certificato   e'
          rilasciato da un certificatore accreditato; 
              b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal  sistema
          informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o
          della carta nazionale dei servizi,  nei  limiti  di  quanto
          stabilito  da  ciascuna  amministrazione  ai  sensi   della
          normativa vigente; 
              c) ovvero quando l'autore e' identificato  dal  sistema
          informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64,
          comma  2,  nei  limiti  di  quanto  stabilito  da  ciascuna
          amministrazione ai sensi della  normativa  vigente  nonche'
          quando le istanze e le dichiarazioni sono  inviate  con  le
          modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
              c-bis) ovvero  se  trasmesse  dall'autore  mediante  la
          propria casella di posta elettronica certificata purche' le
          relative credenziali  di  accesso  siano  state  rilasciate
          previa  identificazione  del  titolare,   anche   per   via
          telematica secondo modalita' definite con  regole  tecniche
          adottate ai sensi dell'articolo 71, e  cio'  sia  attestato
          dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
          In tal  caso,  la  trasmissione  costituisce  dichiarazione
          vincolante ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  1,  secondo
          periodo. Sono fatte salve  le  disposizioni  normative  che
          prevedono  l'uso  di  specifici  sistemi  di   trasmissione
          telematica nel settore tributario. 
              1-bis.  Con  decreto  del  Ministro  per  la   pubblica
          amministrazione e  l'innovazione  e  del  Ministro  per  la
          semplificazione  normativa,  su   proposta   dei   Ministri
          competenti per materia, possono essere individuati  i  casi
          in  cui  e'  richiesta  la  sottoscrizione  mediante  firma
          digitale. 
          ( Omissis).". 

        
      
          
Sezione II

Disposizioni in materia di universita'

                               Art. 48 
 
 
     Dematerializzazione di procedure in materia di universita' 
 
   1. Alla legge 2  agosto  1999,  n.  264,  dopo  l'articolo  5,  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 5-bis. 1. Le procedure di iscrizione  alle  universita'  sono
effettuate  esclusivamente   per   via   telematica.   Il   Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca   cura   la
costituzione  e  l'aggiornamento  di  un  portale  unico,  almeno  in
italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato
utile per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti. 
  (( 1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma  1
e in relazione a quanto previsto  dall'articolo  15  della  legge  12
novembre 2011, n. 183, in  materia  di  certificati  e  dichiarazioni
sostitutive, le universita' possono accedere  all'anagrafe  nazionale
degli studenti di cui  all'articolo  3  del  decreto  legislativo  15
aprile 2005, n. 76, e successive  modificazioni,  per  verificare  la
veridicita' dei titoli autocertificati. )) 
  2. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e
la registrazione degli esiti degli esami, di profitto  e  di  laurea,
sostenuti  dagli  studenti   universitari   ((   sono   eseguite   ))
esclusivamente con modalita'  informatiche  senza  nuovi  o  maggiori
oneri a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  universita'  adeguano
conseguentemente i propri regolamenti.». 
  (( 1-bis. L'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3
del  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  e   successive
modificazioni, e' utilizzata, oltre che ai fini di cui agli  articoli
1  e  2  dello  stesso  decreto  legislativo  n.  76  del  2005,  per
l'assolvimento    dei    compiti    istituzionali    del    Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  nonche'  come
supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico.
)) 
  2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  5  della  legge  2
          agosto 1999, n, 264, recante: "Norme in materia di  accessi
          ai corsi universitari": 
              "Art. 5. 
              1. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per
          il rilascio dei titoli di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
          lettere a) e b), della L. 19 novembre  1990,  n.  341,  gli
          studenti nei confronti dei quali  i  competenti  organi  di
          giurisdizione amministrativa, anteriormente  alla  data  di
          entrata in vigore  della  presente  legge,  abbiano  emesso
          ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti  preclusivi
          della iscrizione ai predetti corsi. Sono validi ai sensi  e
          per gli effetti della legislazione universitaria gli  esami
          sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo. 
              2.  Sono  altresi'  regolarmente  iscritti   ai   corsi
          universitari di cui al comma 1 gli studenti che siano stati
          comunque ammessi dagli  atenei  alla  frequenza  dei  corsi
          dell'anno accademico 1998-1999 entro il 31 marzo 1999. 
              3. Le disposizioni di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
          lettera e),  acquistano  efficacia  a  decorrere  dall'anno
          accademico 2000-2001. 
              4. Fino alla data di entrata in  vigore  di  specifiche
          modificazioni del  regolamento  adottato  con  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica  21  luglio  1997,  n.  245,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  175  del  29   luglio   1997,   le
          universita'  determinano  i  posti  per  i  corsi  di   cui
          all'articolo  2,  comma  1,  lettera   a),   e   comma   2,
          conformandosi ai criteri di cui all'articolo 3, comma 2,  e
          disponendo prove d'ammissione  ai  sensi  dell'articolo  4,
          comma 1.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  15  della  legge  12
          novembre  2011  n.183,   recante   "Disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          (Legge di stabilita' 2012)": 
              "Art.15.(Norme   in   materia    di    certificati    e
          dichiarazioni sostitutive  e  divieto  di  introdurre,  nel
          recepimento di direttive dell'Unione  europea,  adempimenti
          aggiuntivi  rispetto  a  quelli  previsti  dalle  direttive
          stesse) 
              1.  Al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  2000,  n.  445,  recante  il  testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione amministrativa, sono apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) all'articolo  40  la  rubrica  e'  sostituita  dalla
          seguente: «40. (L) Certificati» e sono premessi i  seguenti
          commi: 
              «01.  Le  certificazioni  rilasciate   dalla   pubblica
          amministrazione in ordine a  stati,  qualita'  personali  e
          fatti sono valide e  utilizzabili  solo  nei  rapporti  tra
          privati.  Nei  rapporti  con  gli  organi  della   pubblica
          amministrazione  e  i  gestori  di   pubblici   servizi   i
          certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti
          dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. 
              02.  Sulle  certificazioni  da  produrre  ai   soggetti
          privati e' apposta, a pena di nullita',  la  dicitura:  "Il
          presente certificato non puo' essere prodotto  agli  organi
          della pubblica amministrazione  o  ai  privati  gestori  di
          pubblici servizi"»; 
              b) all'articolo 41, il comma 2 e' abrogato; 
              c) all'articolo  43,  il  comma  1  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «1.  Le  amministrazioni  pubbliche  e  i  gestori   di
          pubblici servizi sono  tenuti  ad  acquisire  d'ufficio  le
          informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui
          agli articoli 46 e 47, nonche' tutti i dati e  i  documenti
          che siano  in  possesso  delle  pubbliche  amministrazioni,
          previa  indicazione,  da  parte   dell'interessato,   degli
          elementi   indispensabili   per   il   reperimento    delle
          informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad  accettare  la
          dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (L)»; 
              d) nel capo III, sezione III,  dopo  l'articolo  44  e'
          aggiunto il seguente: 
              «Art.  44-bis.  (L)  -   (Acquisizione   d'ufficio   di
          informazioni)  -   1.   Le   informazioni   relative   alla
          regolarita' contributiva sono acquisite  d'ufficio,  ovvero
          controllate ai  sensi  dell'articolo  71,  dalle  pubbliche
          amministrazioni procedenti, nel  rispetto  della  specifica
          normativa di settore»; 
              e) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente: 
              «Art.  72.  (L)  -  (Responsabilita'  in   materia   di
          accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli). - 1.
          Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43,
          dei   controlli   di   cui   all'articolo   71   e    della
          predisposizione   delle   convenzioni   quadro    di    cui
          all'articolo 58 del codice  dell'amministrazione  digitale,
          di cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  le
          amministrazioni   certificanti   individuano   un   ufficio
          responsabile  per  tutte  le  attivita'  volte  a  gestire,
          garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso
          diretto  agli  stessi  da   parte   delle   amministrazioni
          procedenti. 
              2. Le  amministrazioni  certificanti,  per  il  tramite
          dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note,
          attraverso  la   pubblicazione   sul   sito   istituzionale
          dell'amministrazione, le misure organizzative adottate  per
          l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione  d'ufficio
          dei dati e  per  l'effettuazione  dei  controlli  medesimi,
          nonche' le modalita' per la loro esecuzione. 
              3. La mancata  risposta  alle  richieste  di  controllo
          entro  trenta  giorni  costituisce  violazione  dei  doveri
          d'ufficio e viene in ogni caso presa in  considerazione  ai
          fini  della   misurazione   e   della   valutazione   della
          performance individuale dei responsabili dell'omissione»; 
              f) all'articolo 74, comma 2: 
              1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
              «a) la richiesta e l'accettazione di certificati  o  di
          atti di notorieta' »; 
              2) e' aggiunta la seguente lettera: 
              «c-bis) il  rilascio  di  certificati  non  conformi  a
          quanto previsto all'articolo 40, comma 02». 
              2. All'articolo 14 della legge  28  novembre  2005,  n.
          246, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) dopo il comma 5-bis, e' inserito il seguente: 
              «5-ter. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a),
          da' altresi' conto, in apposita sezione, del  rispetto  dei
          livelli minimi di  regolazione  comunitaria  ai  sensi  dei
          commi 24-bis, 24-ter e 24-quater»; 
              b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
              «24-bis.  Gli  atti   di   recepimento   di   direttive
          comunitarie  non  possono  prevedere  l'introduzione  o  il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle  direttive  stesse,  salvo  quanto
          previsto al comma 24-quater. 
              24-ter. Costituiscono livelli di regolazione  superiori
          a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie: 
              a)  l'introduzione  o  il  mantenimento  di  requisiti,
          standard, obblighi e oneri non strettamente  necessari  per
          l'attuazione delle direttive; 
              b) l'estensione dell'ambito soggettivo o  oggettivo  di
          applicazione delle regole rispetto a quanto previsto  dalle
          direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i
          destinatari; 
              c)  l'introduzione  o  il  mantenimento  di   sanzioni,
          procedure o meccanismi operativi piu' gravosi  o  complessi
          di quelli strettamente  necessari  per  l'attuazione  delle
          direttive. 
              24-quater.   L'amministrazione    da'    conto    delle
          circostanze eccezionali,  valutate  nell'analisi  d'impatto
          della regolamentazione, in relazione alle  quali  si  rende
          necessario il superamento del livello minimo di regolazione
          comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad  AIR,
          le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di  analisi
          definiti dalle direttive di cui al  comma  6  del  presente
          articolo". 
              Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 del decreto
          legislativo 15 aprile 2005,  n.  76,  recante:  Definizione
          delle norme generali sul  diritto-dovere  all'istruzione  e
          alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1,  lettera
          c), della L. 28 marzo 2003, n. 53": 
              "Art.   1.(Diritto-dovere   all'istruzione    e    alla
          formazione) 
              1. La  Repubblica  promuove  l'apprendimento  in  tutto
          l'arco della vita e assicura a tutti pari  opportunita'  di
          raggiungere elevati livelli culturali e  di  sviluppare  le
          capacita'  e  le  competenze,   attraverso   conoscenze   e
          abilita', generali e specifiche, coerenti con le attitudini
          e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella  vita
          sociale e nel mondo del lavoro,  anche  con  riguardo  alle
          dimensioni locali, nazionale ed europea. 
              2. L'obbligo scolastico di cui  all'articolo  34  della
          Costituzione,  nonche'  l'obbligo   formativo,   introdotto
          dall'articolo 68 della legge 17  maggio  1999,  n.  144,  e
          successive  modificazioni,  sono  ridefiniti  ed  ampliati,
          secondo quanto previsto dal presente articolo, come diritto
          all'istruzione e formazione e correlativo dovere. 
              3.  La  Repubblica  assicura   a   tutti   il   diritto
          all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o,
          comunque, sino al conseguimento di una qualifica di  durata
          almeno triennale entro il diciottesimo anno di  eta'.  Tale
          diritto si realizza  nelle  istituzioni  del  primo  e  del
          secondo ciclo del sistema  educativo  di  istruzione  e  di
          formazione,  costituite  dalle  istituzioni  scolastiche  e
          dalle istituzioni formative  accreditate  dalle  regioni  e
          dalle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  anche
          attraverso  l'apprendistato  di  cui  all'articolo  48  del
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese
          le scuole paritarie riconosciute ai sensi  della  legge  10
          marzo  2000,  n.  62,   secondo   livelli   essenziali   di
          prestazione definiti a  norma  dell'articolo  117,  secondo
          comma, lettera m), della Costituzione. 
              4. I genitori, o chi  ne  fa  le  veci,  che  intendano
          provvedere privatamente o direttamente  all'istruzione  dei
          propri figli, ai fini  dell'esercizio  del  diritto-dovere,
          devono  dimostrare  di  averne  la  capacita'   tecnica   o
          economica  e  darne  comunicazione  anno  per   anno   alla
          competente   autorita',   che   provvede   agli   opportuni
          controlli. 
              5. Nelle istituzioni scolastiche statali  la  fruizione
          del diritto di cui al comma 3 non e' soggetta  a  tasse  di
          iscrizione e di frequenza. 
              6.  La  fruizione  dell'offerta  di  istruzione  e   di
          formazione come previsto dal presente  decreto  costituisce
          per tutti ivi compresi, ai sensi dell'articolo 38 del testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  i
          minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre
          che un diritto  soggettivo,  un  dovere  sociale  ai  sensi
          dell'articolo  4,  secondo   comma,   della   Costituzione,
          sanzionato come previsto dall'articolo 5. 
              7.  La  Repubblica  garantisce,   attraverso   adeguati
          interventi,  l'integrazione  nel   sistema   educativo   di
          istruzione e formazione  delle  persone  in  situazione  di
          handicap, a norma della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  e
          successive modificazioni. 
              8. L'attuazione del diritto e del correlativo dovere di
          cui al presente articolo si realizza con le  gradualita'  e
          modalita' previste dall'articolo 6." 
              "Art.     2.(Realizzazione      del      diritto-dovere
          all'istruzione e alla formazione) 
              1. Il diritto-dovere ha inizio  con  l'iscrizione  alla
          prima classe della scuola primaria, secondo quanto previsto
          dal decreto legislativo 19  febbraio  2004,  n.  59,  fatta
          salva   la   possibilita'   di   frequenza   della   scuola
          dell'infanzia di cui al medesimo decreto legislativo. 
              2. Le scuole secondarie di primo grado organizzano,  in
          raccordo  con  le  istituzioni  del  sistema  educativo  di
          istruzione e formazione del secondo ciclo ed  i  competenti
          servizi territoriali, iniziative di  orientamento  ai  fini
          della scelta dei  percorsi  educativi  del  secondo  ciclo,
          sulla base dei percorsi di ciascun allievo,  personalizzati
          e documentati. 
              3. I giovani che hanno conseguito il titolo  conclusivo
          del primo ciclo sono iscritti ad un  istituto  del  sistema
          dei  licei  o  del  sistema  di  istruzione  e   formazione
          professionale di cui  all'articolo  1,  comma  3,  fino  al
          conseguimento del diploma liceale o di un titolo o  di  una
          qualifica professionale di durata almeno triennale entro il
          diciottesimo  anno  di  eta',  fatto  salvo  il  limite  di
          frequentabilita'   delle   singole    classi    ai    sensi
          dell'articolo 192, comma  4,  del  decreto  legislativo  16
          aprile  1994,  n.  297,  nonche'  quello  derivante   dalla
          contrazione di una ferma volontaria nelle carriere iniziali
          delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri. 
              4.  Ai  fini  di  cui  al  comma  3,  l'iscrizione   e'
          effettuata presso le istituzioni del sistema  dei  licei  o
          presso  quelle  del  sistema  di  istruzione  e  formazione
          professionale che realizzano profili educativi, culturali e
          professionali, ai  quali  conseguono  titoli  e  qualifiche
          professionali di differente livello, valevoli su  tutto  il
          territorio nazionale e spendibili nell'Unione  europea,  se
          rispondenti ai livelli essenziali di  prestazione  definiti
          ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della  legge
          28 marzo 2003, n. 53, e secondo le norme  regolamentari  di
          cui all'articolo  7,  comma  1,  lettera  c),  della  legge
          medesima. 
              5. All'attuazione  del  diritto-dovere  concorrono  gli
          alunni, le loro  famiglie,  le  istituzioni  scolastiche  e
          formative, nonche' i soggetti che assumono con il contratto
          di  apprendistato,  di  cui  all'articolo  48  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  ed  il  tutore
          aziendale di cui al  comma  4,  lettera  f),  del  predetto
          articolo,  condividendo  l'obiettivo   della   crescita   e
          valorizzazione  della  persona   umana   secondo   percorsi
          formativi  rispondenti  alle  attitudini  di   ciascuno   e
          finalizzati al pieno successo formativo." 
              "Art.  3.(Sistema  nazionale   delle   anagrafi   degli
          studenti) 
              1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, e  nel  rispetto
          delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno  2003,
          n. 196,  l'anagrafe  nazionale  degli  studenti  presso  il
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          opera il trattamento  dei  dati  sui  percorsi  scolastici,
          formativi e in apprendistato dei  singoli  studenti  e  dei
          dati relativi alla valutazione degli  studenti,  a  partire
          dal primo anno della  scuola  primaria,  avvalendosi  delle
          dotazioni umane e strumentali del  medesimo  Ministero.  Il
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          acquisisce  dalle   istituzioni   scolastiche   statali   e
          paritarie i dati personali, sensibili  e  giudiziari  degli
          studenti e altri dati utili alla prevenzione e al contrasto
          della dispersione scolastica. 
              2. Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo,  gia'
          costituite ai sensi dell'articolo 68 della legge 17  maggio
          1999, n. 144, e successive modificazioni, sono  trasformate
          in anagrafi regionali degli studenti, che contengono i dati
          sui percorsi scolastici, formativi e in  apprendistato  dei
          singoli studenti a partire  dal  primo  anno  della  scuola
          primaria. 
              3. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano assicurano l'integrazione delle anagrafi  regionali
          degli studenti con le anagrafi comunali della  popolazione,
          anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 4  e  5
          del presente  decreto,  nonche'  il  coordinamento  con  le
          funzioni svolte dalle Province  attraverso  i  servizi  per
          l'impiego  in  materia  di  orientamento,  informazione   e
          tutorato. 
              4.   Con   apposito   accordo    tra    il    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede  di
          Conferenza unificata  di  cui  al  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281,  e'  assicurata  l'integrazione  delle
          anagrafi di cui ai commi 1, 2 e  3  nel  Sistema  nazionale
          delle anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede
          a: 
              a) definire gli standard tecnici  per  lo  scambio  dei
          flussi informativi; 
              b) assicurare l'interoperabilita' delle anagrafi; 
              c) definire l'insieme delle informazioni che permettano
          la tracciabilita' dei percorsi scolastici e  formativi  dei
          singoli studenti. 
              5. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.". 

        
      
          
Sezione II

Disposizioni in materia di universita'

                               Art. 49 
 
 
 Misure di semplificazione e funzionamento in materia di universita' 
 
   1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) al comma 1, lettera m),  secondo  periodo,  tra  la  parola:
«durata»  e  la  parola:  «quadriennale»  e'  inserita  la  seguente:
«massima»; 
      2) al comma 1, lettera p), le  parole:  «uno  effettivo  e  uno
supplente  scelti  dal  Ministero  tra  dirigenti  e  funzionari  del
Ministero stesso» sono sostituite dalle seguenti:  «uno  effettivo  e
uno supplente designati dal Ministero»; 
      3) al comma  9:  al  primo  periodo,  tra  le  parole:  «organi
collegiali» e: «delle universita'»  sono  inserite  le  seguenti:  «e
quelli monocratici elettivi»; 
  (( a-bis) all'articolo 4, comma 3, la lettera o) e' abrogata; )) 
    b) all'articolo 6: 
      1) al comma 4 le parole: «, nonche' compiti di  tutorato  e  di
didattica integrativa» sono soppresse; 
      2) al comma 12 il quinto periodo e' soppresso; 
    c) all'articolo 7: 
      1) al comma 3 il secondo periodo e' soppresso; 
      2) al comma 5 le  parole:  «corsi  di  laurea  ((  o  ))»  sono
soppresse; 
    d) all'articolo 10, comma 5, le parole: «trasmissione degli  atti
al consiglio di  amministrazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«avvio del procedimento stesso»; 
    e) all'articolo 12, comma 3, le  parole  da:  «individuate»  fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:  «che  sono  gia'
inserite tra le  universita'  non  statali  legalmente  riconosciute,
subordinatamente  al  mantenimento   dei   requisiti   previsti   dai
provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e
b)»; 
    f) all'articolo 15, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «agli
articoli» e' inserita la seguente: «16,»; 
  (( f-bis) all'articolo 16, comma  3,  lettera  e),  la  parola:  «,
anche» e' soppressa; )) 
    g) all'articolo 16, comma 4, le parole: «dall'articolo  18»  sono
sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6»; 
    h) all'articolo 18: 
      1) al comma 1, lettera a), dopo  le  parole:  «procedimento  di
chiamata» sono inserite le seguenti: «sulla Gazzetta Ufficiale,»; 
      2) al comma 1, lettera b), dopo  le  parole:  «per  il  settore
concorsuale» sono inserite le seguenti: «ovvero per uno  dei  settori
concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore» e sono soppresse le
seguenti parole: «alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge»; 
      3) al comma 3 le parole da: «di durata» e fino  alla  fine  del
comma sono sostituite dalle seguenti: «di importo  non  inferiore  al
costo  quindicennale  per  i  posti  di  professore  di  ruolo  e  di
ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera  b),  ovvero  di
importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti  di
ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)»; 
      4) al comma 5, lettera e), sono soppresse le parole:  «a  tempo
indeterminato» e dopo  la  parola:  «universita'»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e a soggetti esterni»; 
      5) al comma 5, lettera f), le parole: «da tali amministrazioni,
enti o imprese, purche'» sono soppresse; 
    i) all'articolo 21: 
      1) al comma 2  le  parole:  «valutazione  dei  risultati»  sono
sostituite dalle seguenti: «selezione e valutazione dei  progetti  di
ricerca»; 
      2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,
purche' nell'elenco predetto sia  comunque  possibile  ottemperare  a
quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In  caso  contrario  si
procede a costituire un nuovo elenco con le modalita' di cui al comma
1.  L'elenco  ha  validita'  biennale  e  scaduto  tale  termine   e'
ricostituito con le modalita' di cui al comma 1.»; 
      3) al comma 5 le parole: «tre componenti che durano  in  carica
tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due componenti che  durano
in carica quattro anni»; 
    l) all'articolo 23, comma 1: 
      1) al primo periodo, dopo la parola: «oneroso» sono inserite le
seguenti: (( «di importo  non  inferiore  a  quello  fissato  con  il
decreto di cui  al  comma  2»  )),  dopo  le  parole:  «attivita'  di
insegnamento» sono inserite le seguenti: «di alta  qualificazione»  e
le parole da «che siano dipendenti» fino alla fine del  periodo  sono
soppresse; 
      2) il terzo periodo e' soppresso; 
    m) all'articolo 24: 
      1) al comma 2, lettera a), dopo  le  parole:  «pubblicita'  dei
bandi» sono inserite le seguenti: «sulla Gazzetta Ufficiale,»; 
      2) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
  «9-bis. Per tutto il periodo di durata  dei  contratti  di  cui  al
presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche  sono
collocati,  senza  assegni  ne'   contribuzioni   previdenziali,   in
aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in  cui  tale
posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.»; 
    n) all'articolo 29: 
      1) al comma 9, dopo le  parole:  «della  presente  legge»  sono
inserite le seguenti: «e di cui all'articolo 1, comma 9, della  legge
4 novembre 2005, n. 230»; 
      2) al comma 11, lettera c), dopo la parola «commi» e'  inserita
la seguente: «7,». 
  2. All'articolo 4, comma 78, primo periodo, della legge 12 novembre
2011, n. 183, le parole da: «al medesimo» fino a: «decennio  e»  sono
soppresse. 
  3. Dalle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  (( 3-bis. A valere sulle risorse previste dall'articolo  29,  comma
19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,  e  limitatamente  all'anno
2012, e' riservata una quota non superiore a 11 milioni di  euro  per
le finalita' di cui  all'articolo  5,  comma  3,  lettera  g),  della
medesima legge. )) 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  1,  lettera
          m) e lettera p),  e  comma  9,  4,  comma  3,  lettera  o),
          articolo 5, comma 3, lettera a) e lettera b), 6, comma 4  e
          comma 12, 7, comma 3 e comma 5, 10, comma 5, 12,  comma  3,
          15, comma 1, 16, 18, 21, comma 2, comma 4 e  comma  5,  23,
          comma 1 e comma 2, 24, 29, comma 9 e comma 11,  lettera  c)
          della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  recante  "Norme  in
          materia di organizzazione delle universita',  di  personale
          accademico e reclutamento, nonche' delega  al  Governo  per
          incentivare  la  qualita'  e   l'efficienza   del   sistema
          universitario", come modificati dalla presente legge: 
              "Art.  2.  (Organi  e   articolazione   interna   delle
          universita'). 
              1. (Omissis). 
              m) durata in carica del  consiglio  di  amministrazione
          per un massimo di quattro anni; durata massima quadriennale
          del mandato fatta eccezione per quello  dei  rappresentanti
          degli studenti,  di  durata  biennale;  rinnovabilita'  del
          mandato per una sola volta; 
              (Omissis). 
              p) composizione del collegio dei revisori dei conti  in
          numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di  cui
          un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra
          i magistrati amministrativi  e  contabili  e  gli  avvocati
          dello Stato; uno effettivo e uno supplente,  designati  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze;  uno  effettivo  e
          uno  supplente  designati   dal   Ministero;   nomina   dei
          componenti con decreto rettorale; durata del mandato per un
          massimo di quattro anni; rinnovabilita'  dell'incarico  per
          una sola volta e divieto di  conferimento  dello  stesso  a
          personale dipendente della medesima universita'; iscrizione
          di  almeno  due  componenti  al   Registro   dei   revisori
          contabili; 
              (Omissis). 
              9. Gli organi collegiali e quelli monocratici  elettivi
          delle universita' decadono al momento della costituzione di
          quelli previsti  dal  nuovo  statuto.  Gli  organi  il  cui
          mandato scade entro il termine di cui al comma 1 restano in
          carica fino alla costituzione degli  stessi  ai  sensi  del
          nuovo statuto. Il mandato dei rettori in carica al  momento
          dell'adozione dello statuto di  cui  ai  commi  5  e  6  e'
          prorogato fino al termine dell'anno accademico  successivo.
          Sono comunque fatte salve le scadenze dei mandati in  corso
          previste alla data dell'elezione dei rettori eletti,  o  in
          carica, se  successive  al  predetto  anno  accademico.  Il
          mandato dei rettori i quali, alla data di entrata in vigore
          della presente  legge,  sono  stati  eletti  ovvero  stanno
          espletando il primo mandato e' prorogato di due anni e  non
          e' rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo
          periodo del presente comma." 
              "Art. 4. (Fondo per il merito). 
              3. (Omissis). 
              o) (abrogata)." 
              "Art. 5.  (Delega  in  materia  di  interventi  per  la
          qualita' e l'efficienza del sistema universitario). 
              (Omissis). 
              3. (Omissis). 
              a) introduzione di un sistema di  accreditamento  delle
          sedi e dei corsi di studio universitari di cui all'articolo
          3  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   22
          ottobre  2004,  n.  270,  fondato   sull'utilizzazione   di
          specifici indicatori definiti ex  ante  dall'ANVUR  per  la
          verifica del possesso  da  parte  degli  atenei  di  idonei
          requisiti   didattici,   strutturali,   organizzativi,   di
          qualificazione dei docenti e delle  attivita'  di  ricerca,
          nonche' di sostenibilita' economico-finanziaria; 
              b) introduzione di un sistema di valutazione  periodica
          basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante, da  parte
          dell'ANVUR,  dell'efficienza  e  dei  risultati  conseguiti
          nell'ambito della didattica e della ricerca  dalle  singole
          universita' e dalle loro articolazioni interne;" 
              "Art.  6.  (Stato  giuridico  dei  professori   e   dei
          ricercatori di ruolo). 
              4.  Ai  ricercatori   a   tempo   indeterminato,   agli
          assistenti del ruolo ad esaurimento e ai  tecnici  laureati
          di cui all'articolo 50 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,  che  hanno  svolto  tre
          anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della  legge
          19 novembre  1990,  n.  341,  e  successive  modificazioni,
          nonche'  ai   professori   incaricati   stabilizzati   sono
          affidati,  con  il  loro  consenso  e  fermo  restando   il
          rispettivo  inquadramento  e   trattamento   giuridico   ed
          economico, corsi e moduli curriculari  compatibilmente  con
          la programmazione didattica definita dai competenti  organi
          accademici. Ad essi e' attribuito il titolo  di  professore
          aggregato per l'anno accademico in cui essi  svolgono  tali
          corsi e  moduli.  Il  titolo  e'  conservato  altresi'  nei
          periodi di congedo straordinario per motivi  di  studio  di
          cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello
          in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna universita',
          nei limiti delle disponibilita' di bilancio e sulla base di
          criteri e  modalita'  stabiliti  con  proprio  regolamento,
          determina la retribuzione  aggiuntiva  dei  ricercatori  di
          ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati  moduli
          o corsi curriculari. 
              12. I professori  e  i  ricercatori  a  tempo  definito
          possono svolgere attivita' libero-professionali e di lavoro
          autonomo  anche  continuative,  purche'   non   determinino
          situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di
          appartenenza. La condizione di professore a tempo  definito
          e' incompatibile con l'esercizio  di  cariche  accademiche.
          Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta
          incompatibilita'.  Possono  altresi'   svolgere   attivita'
          didattica e di ricerca presso universita' o enti di ricerca
          esteri, previa autorizzazione del  rettore  che  valuta  la
          compatibilita'    con    l'adempimento    degli    obblighi
          istituzionali." 
              "Art. 7. (Norme in materia di mobilita' dei  professori
          e dei ricercatori). 
              (Omissis). 
              3.   Al    fine    di    incentivare    la    mobilita'
          interuniversitaria del personale accademico, ai  professori
          e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi
          sede in altra regione  rispetto  a  quella  della  sede  di
          provenienza, o nella  stessa  regione  se  previsto  da  un
          accordo di programma  approvato  dal  Ministero  ovvero,  a
          seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una  sede
          diversa  da  quella   di   appartenenza,   possono   essere
          attribuiti incentivi finanziari,  a  carico  del  fondo  di
          finanziamento ordinario. 
              5. Con decreto del Ministro sono  stabiliti  criteri  e
          modalita' per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza   pubblica,   la   mobilita'   interregionale   dei
          professori universitari che hanno prestato servizio  presso
          sedi soppresse a seguito di procedure di  razionalizzazione
          dell'offerta didattica." 
              "Art. 10. (Competenza disciplinare). 
              (Omissis). 
              5. Il procedimento si estingue ove la decisione di  cui
          al comma 4 non intervenga nel termine di centottanta giorni
          dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine  e'
          sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina
          ovvero del consiglio di amministrazione  nel  caso  in  cui
          siano in corso le operazioni  preordinate  alla  formazione
          dello stesso che ne impediscono il regolare  funzionamento.
          Il termine e' altresi' sospeso, per non piu' di due volte e
          per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione
          a ciascuna sospensione, ove il collegio  ritenga  di  dover
          acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori.
          Il rettore e'  tenuto  a  dare  esecuzione  alle  richieste
          istruttorie avanzate dal collegio." 
              "Art.   12.   (Universita'   non   statali   legalmente
          riconosciute). 
              (Omissis). 
              3. Le previsioni di cui al  presente  articolo  non  si
          applicano alle  universita'  telematiche  ad  eccezione  di
          quelle che  sono  gia'  inserite  tra  le  universita'  non
          statali  legalmente   riconosciute,   subordinatamente   al
          mantenimento  dei  requisiti  previsti  dai   provvedimenti
          emanati ai sensi dell'articolo 5, comma  3,  lettere  a)  e
          b);" 
              "Art.    15.    (Settori    concorsuali    e    settori
          scientifico-disciplinari). 
              1. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge  il  Ministro,  con  proprio
          decreto di natura non regolamentare, sentito  il  Consiglio
          universitario nazionale (CUN), definisce,  secondo  criteri
          di affinita', i settori concorsuali in relazione  ai  quali
          si   svolgono   le   procedure   per    il    conseguimento
          dell'abilitazione  di  cui  all'articolo  16.   I   settori
          concorsuali sono raggruppati in  macrosettori  concorsuali.
          Ciascun  settore  concorsuale  puo'  essere  articolato  in
          settori  scientifico-disciplinari,  che   sono   utilizzati
          esclusivamente per quanto previsto agli  articoli  16,  18,
          22,  23  e  24  della  presente  legge,  nonche'   per   la
          definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo
          17, commi 95 e seguenti, della legge  15  maggio  1997,  n.
          127." 
              "Art.16.  (Istituzione  dell'abilitazione   scientifica
          nazionale). 
              1. E' istituita l'abilitazione  scientifica  nazionale,
          di seguito  denominata  «abilitazione».  L'abilitazione  ha
          durata quadriennale e richiede requisiti  distinti  per  le
          funzioni di  professore  di  prima  e  di  seconda  fascia.
          L'abilitazione attesta la  qualificazione  scientifica  che
          costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e
          alla seconda fascia dei professori. 
              2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai
          sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  sono
          disciplinate le modalita' di espletamento  delle  procedure
          finalizzate   al   conseguimento   dell'abilitazione,    in
          conformita' ai criteri di cui al comma 3. 
              3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono: 
              a)  l'attribuzione   dell'abilitazione   con   motivato
          giudizio fondato sulla valutazione analitica dei  titoli  e
          delle   pubblicazioni   scientifiche,   previa    sintetica
          descrizione del contributo individuale  alle  attivita'  di
          ricerca e  sviluppo  svolte,  ed  espresso  sulla  base  di
          criteri e parametri differenziati per funzioni e  per  area
          disciplinare, definiti con decreto del Ministro; 
              b) la possibilita' che il decreto di cui  alla  lettera
          a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun
          candidato  puo'  presentare  ai  fini   del   conseguimento
          dell'abilitazione, anche differenziato  per  fascia  e  per
          area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dodici; 
              c) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza
          e congruita' dei criteri e parametri di cui alla lettera a)
          e di revisione o  adeguamento  degli  stessi  con  apposito
          decreto ministeriale; 
              d)  l'indizione  obbligatoria,  con  frequenza  annuale
          inderogabile,  delle   procedure   per   il   conseguimento
          dell'abilitazione; 
              e) i termini  e  le  modalita'  di  espletamento  delle
          procedure   di   abilitazione,   distinte    per    settori
          concorsuali, e l'individuazione di modalita'  informatiche,
          idonee a  consentire  la  conclusione  delle  stesse  entro
          cinque mesi dall'indizione; la garanzia  della  pubblicita'
          degli  atti  e  dei  giudizi  espressi  dalle   commissioni
          giudicatrici; 
              f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a
          carico delle disponibilita' di bilancio  degli  atenei,  di
          un'unica commissione nazionale di durata  biennale  per  le
          procedure di abilitazione alle funzioni  di  professore  di
          prima e di seconda fascia, mediante  sorteggio  di  quattro
          commissari all'interno di una lista di professori  ordinari
          costituita ai sensi della lettera  h)  e  sorteggio  di  un
          commissario all'interno di una lista, curata dall'ANVUR, di
          studiosi e di esperti di pari livello  in  servizio  presso
          universita' di un Paese aderente all'Organizzazione per  la
          cooperazione   e   lo   sviluppo   economico   (OCSE).   La
          partecipazione  alla  commissione  nazionale  di  cui  alla
          presente lettera  non  da'  luogo  alla  corresponsione  di
          compensi, emolumenti ed indennita'; 
              g) il divieto che della commissione di cui alla lettera
          f)  faccia  parte  piu'  di  un  commissario  della  stessa
          universita'; la possibilita' che i commissari  in  servizio
          presso atenei italiani  siano,  a  richiesta,  parzialmente
          esentati dalla ordinaria attivita'  didattica,  nell'ambito
          della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per
          la finanza pubblica; la  corresponsione  ai  commissari  in
          servizio all'estero di un compenso determinato con  decreto
          non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze; 
              h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f)
          all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e
          contenente   i   nominativi   dei    professori    ordinari
          appartenenti allo stesso che hanno presentato  domanda  per
          esservi inclusi, corredata della documentazione concernente
          la   propria   attivita'   scientifica   complessiva,   con
          particolare     riferimento     all'ultimo     quinquennio;
          l'inclusione nelle liste dei soli professori  positivamente
          valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in  possesso
          di  un  curriculum,  reso  pubblico  per  via   telematica,
          coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a)
          del presente comma, riferiti alla fascia e  al  settore  di
          appartenenza; 
              i) il sorteggio di cui alla  lettera  h)  assicura  che
          della commissione faccia parte almeno  un  commissario  per
          ciascun settore  scientifico-disciplinare,  ricompreso  nel
          settore concorsuale, al  quale  afferiscano  almeno  trenta
          professori ordinari; la commissione puo'  acquisire  pareri
          scritti  pro  veritate   sull'attivita'   scientifica   dei
          candidati da parte di esperti revisori  in  possesso  delle
          caratteristiche di cui  alla  lettera  h);  i  pareri  sono
          pubblici ed allegati agli atti della procedura; 
              l)  il  divieto  per  i   commissari   di   far   parte
          contemporaneamente  di   piu'   di   una   commissione   di
          abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato,
          di  commissioni  per  il   conferimento   dell'abilitazione
          relativa a qualunque settore concorsuale; 
              m) la preclusione, in  caso  di  mancato  conseguimento
          dell'abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel
          biennio successivo per l'attribuzione della  stessa  o  per
          l'attribuzione dell'abilitazione alla funzione superiore; 
              n)  la  valutazione   dell'abilitazione   come   titolo
          preferenziale   per   l'attribuzione   dei   contratti   di
          insegnamento di cui all'articolo 23, comma 2; 
              o) lo svolgimento delle procedure per il  conseguimento
          dell'abilitazione  presso  universita'  dotate  di   idonee
          strutture e l'individuazione delle procedure per la  scelta
          delle  stesse;  le  universita'  prescelte  assicurano   le
          strutture e il supporto  di  segreteria  nei  limiti  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  e
          sostengono gli oneri relativi al funzionamento di  ciascuna
          commissione;  di  tale   onere   si   tiene   conto   nella
          ripartizione del fondo di finanziamento ordinario. 
              4. Il conseguimento dell'abilitazione  scientifica  non
          costituisce titolo  di  idoneita'  ne'  da'  alcun  diritto
          relativamente al reclutamento in ruolo  o  alla  promozione
          presso un'universita' al di fuori delle procedure  previste
          dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6." 
              "Art. 18. (Chiamata dei professori). 
              1. Le universita', con proprio regolamento adottato  ai
          sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano,  nel
          rispetto del codice etico, la chiamata  dei  professori  di
          prima  e  di  seconda  fascia  nel  rispetto  dei  principi
          enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui  alla
          raccomandazione della Commissione delle  Comunita'  europee
          n. 251 dell'11 marzo 2005, e  specificamente  dei  seguenti
          criteri: 
              a)  pubblicita'  del  procedimento  di  chiamata  sulla
          Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e  su  quelli  del
          Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore
          concorsuale  e  di  un  eventuale  profilo   esclusivamente
          tramite    indicazione    di    uno    o    piu'    settori
          scientifico-disciplinari;  informazioni  dettagliate  sulle
          specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul  relativo
          trattamento economico e previdenziale; 
              b)  ammissione  al  procedimento,  fatto  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso
          dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno
          dei   settori   concorsuali   ricompresi    nel    medesimo
          macrosettore e per le funzioni  oggetto  del  procedimento,
          ovvero per funzioni superiori  purche'  non  gia'  titolari
          delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti  per  la
          chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono
          partecipare  altresi'  i  professori,  rispettivamente,  di
          prima e di seconda fascia gia'  in  servizio,  nonche'  gli
          studiosi stabilmente impegnati all'estero in  attivita'  di
          ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni
          di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla  base  di
          tabelle  di  corrispondenza,  aggiornate  ogni  tre   anni,
          definite dal Ministro, sentito il CUN.  In  ogni  caso,  ai
          procedimenti per la chiamata, di cui al presente  articolo,
          non possono partecipare coloro  che  abbiano  un  grado  di
          parentela o di affinita', fino al  quarto  grado  compreso,
          con un  professore  appartenente  al  dipartimento  o  alla
          struttura che effettua la chiamata ovvero con  il  rettore,
          il direttore generale o  un  componente  del  consiglio  di
          amministrazione dell'ateneo; 
              c) applicazione dei criteri di  cui  alla  lettera  b),
          ultimo periodo, in relazione al conferimento degli  assegni
          di ricerca di cui all'articolo 22 e alla  stipulazione  dei
          contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi
          titolo erogati dall'ateneo; 
              d) valutazione delle  pubblicazioni  scientifiche,  del
          curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di cui
          alla lettera b). Le universita' possono stabilire il numero
          massimo  delle  pubblicazioni  in  conformita'   a   quanto
          prescritto dal decreto di cui  all'articolo  16,  comma  3,
          lettera  b),  e  accertare,   oltre   alla   qualificazione
          scientifica    dell'aspirante,    anche    le    competenze
          linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue
          dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche  dei  corsi  di
          studio in lingua estera; 
              e) formulazione della proposta di chiamata da parte del
          dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta
          dei  professori  di  prima  fascia  per  la   chiamata   di
          professori di prima fascia, e dei professori di prima e  di
          seconda fascia per la chiamata dei  professori  di  seconda
          fascia,  e  approvazione  della  stessa  con  delibera  del
          consiglio di amministrazione. 
              2. Nell'ambito  delle  disponibilita'  di  bilancio  di
          ciascun  ateneo  i  procedimenti  per   la   chiamata   dei
          professori di prima e di seconda fascia di cui al comma  1,
          nonche'   per   l'attribuzione   dei   contratti   di   cui
          all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono  effettuati
          sulla  base   della   programmazione   triennale   di   cui
          all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311, e di  cui  all'articolo  1-ter  del  decreto-legge  31
          gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle  disposizioni  di
          cui all'articolo 5, comma 4,  lettera  d),  della  presente
          legge. La programmazione  assicura  la  sostenibilita'  nel
          tempo degli oneri stipendiali, compresi  i  maggiori  oneri
          derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli
          incrementi annuali e  dalla  dinamica  di  progressione  di
          carriera del personale. La programmazione assicura altresi'
          la copertura finanziaria degli oneri  derivanti  da  quanto
          previsto dall'articolo 24, comma 5. 
              3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori  di
          cui al comma 1 e dall'attribuzione  dei  contratti  di  cui
          all'articolo 24 possono essere a  carico  totale  di  altri
          soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula  di
          convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale
          per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di  cui
          all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di  importo  e
          durata non inferiore a quella del contratto per i posti  di
          ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a). 
              4.  Ciascuna  universita'  statale,  nell'ambito  della
          programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
          ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore  di
          ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio  non
          hanno prestato servizio,  o  non  sono  stati  titolari  di
          assegni di ricerca ovvero  iscritti  a  corsi  universitari
          nell'universita' stessa. 
              5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca
          delle universita', qualunque ne sia l'ente finanziatore,  e
          lo  svolgimento  delle  attivita'  di  ricerca  presso   le
          universita' sono riservati esclusivamente: 
              a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a
          tempo determinato; 
              b)  ai  titolari  degli  assegni  di  ricerca  di   cui
          all'articolo 22; 
              c) agli studenti dei corsi  di  dottorato  di  ricerca,
          nonche'  a  studenti  di   corsi   di   laurea   magistrale
          nell'ambito di specifiche attivita' formative; 
              d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23; 
              e)  al  personale  tecnico-amministrativo  in  servizio
          presso le universita'  e  a  soggetti  esterni  purche'  in
          possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca; 
              f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di
          enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a  titolari  di
          borse  di  studio  o  di  ricerca  banditi  sulla  base  di
          specifiche  convenzioni  e  senza  oneri   finanziari   per
          l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi  allo
          svolgimento dell'attivita' di  ricerca  e  degli  eventuali
          costi assicurativi. 
              6.  Alla  partecipazione   ai   progetti   di   ricerca
          finanziati  dall'Unione  europea  o  da  altre  istituzioni
          straniere,  internazionali   o   sovranazionali,   e   allo
          svolgimento delle relative attivita' si applicano le  norme
          previste dai relativi bandi." 
              "Art.  21.  (Comitato  nazionale  dei  garanti  per  la
          ricerca). 
              (Omissis). 
              2. Il CNGR indica criteri generali per le attivita'  di
          selezione e valutazione dei progetti di ricerca, tenendo in
          massima  considerazione  le  raccomandazioni  approvate  da
          organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtu' di
          convenzioni e trattati; nomina gli studiosi che fanno parte
          dei comitati di selezione di cui al comma  1  dell'articolo
          20 e coordina le attivita' dei comitati suddetti;  subentra
          alla commissione  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  del
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca 26  marzo  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  173  del  26  luglio  2004,   nonche'   alla
          commissione di garanzia prevista per i programmi di ricerca
          di  interesse  nazionale.  Le  predette  commissioni   sono
          soppresse dalla data in cui sono nominati i componenti  del
          CNGR. Con specifici accordi di programma dotati di adeguata
          copertura degli oneri  da  essi  derivanti,  il  CNGR  puo'
          provvedere all'espletamento delle  procedure  di  selezione
          dei progetti  o  programmi  di  ricerca  attivati  da  enti
          pubblici o privati. Nell'esercizio delle sue  funzioni,  il
          CNGR  si  avvale  delle  risorse   umane,   strumentali   e
          finanziarie   del   Ministero   relative   alle   attivita'
          contemplate dal presente comma. 
              4.   Il   CNGR   definisce   le   proprie   regole   di
          organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno
          il  presidente,  a  maggioranza  dei  due  terzi  dei  suoi
          componenti. I dipendenti pubblici possono essere  collocati
          in aspettativa per la durata del mandato. I componenti  del
          CNGR restano in carica per un triennio e non possono essere
          nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque
          anni.  Essi  cessano  automaticamente   dalla   carica   al
          compimento del  settantesimo  anno  di  eta'.  Se  uno  dei
          componenti cessa dalla  carica  prima  della  scadenza  del
          proprio  mandato,  il  componente  che  viene  nominato  in
          sostituzione resta in carica  per  la  durata  residua  del
          mandato. Il predetto  componente  e'  scelto  dal  Ministro
          nello stesso elenco di cui al secondo periodo del comma  1,
          purche'  nell'elenco  predetto   sia   comunque   possibile
          ottemperare a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo.
          In caso contrario si procede a costituire un  nuovo  elenco
          con le modalita' di cui al comma 1. L'elenco  ha  validita'
          biennale e scaduto tale  termine  e'  ricostituito  con  le
          modalita' di cui al comma 1. 
              5. In sede di prima applicazione,  mediante  sorteggio,
          sono individuati due componenti  del  CNGR  che  durano  in
          carica due anni e  due  componenti  che  durano  in  carica
          quattro  anni.  Il  CNGR  predispone   rapporti   specifici
          sull'attivita' svolta e una relazione annuale in materia di
          valutazione della ricerca, che trasmette  al  Ministro,  il
          quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti  e
          delle relazioni del CNGR." 
              "Art. 23. (Contratti per attivita' di insegnamento). 
              1. Le  universita',  anche  sulla  base  di  specifiche
          convenzioni con gli  enti  pubblici  e  le  istituzioni  di
          ricerca di cui all'articolo 8 del  regolamento  di  cui  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30
          dicembre 1993, n. 593, possono  stipulare  contratti  della
          durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente  per
          un periodo massimo di cinque  anni,  a  titolo  gratuito  o
          oneroso di importo non inferiore a quello  fissato  con  il
          decreto di cui al comma 2, per attivita' di insegnamento di
          alta qualificazione  di  alta  qualificazione  al  fine  di
          avvalersi  della  collaborazione   di   esperti   di   alta
          qualificazione in possesso di un  significativo  curriculum
          scientifico o  professionale.  I  predetti  contratti  sono
          stipulati dal rettore, su proposta  dei  competenti  organi
          accademici. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione  di
          quelli  stipulati  nell'ambito  di  convenzioni  con   enti
          pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il  5
          per cento dell'organico dei  professori  e  ricercatori  di
          ruolo in servizio presso l'ateneo. 
              2. Fermo restando  l'affidamento  a  titolo  oneroso  o
          gratuito di incarichi di insegnamento al personale  docente
          e  ricercatore  universitario,  le   universita'   possono,
          altresi', stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito
          delle proprie disponibilita' di bilancio, per fare fronte a
          specifiche  esigenze  didattiche,  anche  integrative,  con
          soggetti in possesso di adeguati  requisiti  scientifici  e
          professionali.  Il  possesso  del  titolo  di  dottore   di
          ricerca, della specializzazione medica,  dell'abilitazione,
          ovvero  di  titoli   equivalenti   conseguiti   all'estero,
          costituisce titolo preferenziale ai fini  dell'attribuzione
          dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti  previo
          espletamento di procedure disciplinate con  regolamenti  di
          ateneo, nel rispetto del codice etico,  che  assicurino  la
          valutazione comparativa  dei  candidati  e  la  pubblicita'
          degli atti. Il trattamento economico spettante ai  titolari
          dei predetti contratti e' determinato, entro tre mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
          del Ministro, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze." 
              "Art. 24. (Ricercatori a tempo determinato). 
              1.  Nell'ambito  delle  risorse  disponibili   per   la
          programmazione, al fine di svolgere attivita'  di  ricerca,
          di didattica, di didattica integrativa e di  servizio  agli
          studenti, le universita'  possono  stipulare  contratti  di
          lavoro  subordinato  a  tempo  determinato.  Il   contratto
          stabilisce,  sulla  base  dei  regolamenti  di  ateneo,  le
          modalita' di svolgimento delle attivita' di  didattica,  di
          didattica integrativa e di servizio agli  studenti  nonche'
          delle attivita' di ricerca. 
              2.  I  destinatari  sono  scelti   mediante   procedure
          pubbliche di selezione disciplinate dalle  universita'  con
          regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel
          rispetto dei principi enunciati  dalla  Carta  europea  dei
          ricercatori, di cui alla raccomandazione della  Commissione
          delle Comunita'  europee  n.  251  dell'11  marzo  2005,  e
          specificamente dei seguenti criteri: 
              a) pubblicita' dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale,  sul
          sito dell'ateneo e su quelli del  Ministero  e  dell'Unione
          europea; specificazione del settore  concorsuale  e  di  un
          eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno
          o  piu'  settori   scientifico-disciplinari;   informazioni
          dettagliate sulle specifiche  funzioni,  sui  diritti  e  i
          doveri   e   sul   relativo   trattamento    economico    e
          previdenziale;  previsione  di  modalita'  di  trasmissione
          telematica delle candidature nonche', per quanto possibile,
          dei titoli e delle pubblicazioni; 
              b) ammissione alle procedure dei possessori del  titolo
          di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero,  per  i
          settori  interessati,  del  diploma   di   specializzazione
          medica, nonche' di eventuali ulteriori  requisiti  definiti
          nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti gia'
          assunti a tempo indeterminato come professori  universitari
          di prima o di seconda fascia o come ricercatori,  ancorche'
          cessati dal servizio; 
              c) valutazione preliminare dei candidati, con  motivato
          giudizio analitico  sui  titoli,  sul  curriculum  e  sulla
          produzione scientifica, ivi compresa la tesi di  dottorato,
          secondo criteri e parametri, riconosciuti anche  in  ambito
          internazionale,  individuati  con  decreto  del   Ministro,
          sentiti l'ANVUR e  il  CUN;  a  seguito  della  valutazione
          preliminare, ammissione dei candidati comparativamente piu'
          meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per  cento
          del numero degli stessi e  comunque  non  inferiore  a  sei
          unita', alla discussione pubblica con  la  commissione  dei
          titoli e della produzione  scientifica;  i  candidati  sono
          tutti ammessi alla discussione qualora il loro  numero  sia
          pari o inferiore a sei; attribuzione  di  un  punteggio  ai
          titoli e a  ciascuna  delle  pubblicazioni  presentate  dai
          candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa;
          possibilita' di prevedere un numero massimo,  comunque  non
          inferiore  a  dodici,  delle  pubblicazioni   che   ciascun
          candidato puo' presentare. Sono  esclusi  esami  scritti  e
          orali, ad eccezione di una prova orale volta  ad  accertare
          l'adeguata conoscenza di  una  lingua  straniera;  l'ateneo
          puo' specificare nel bando la lingua straniera  di  cui  e'
          richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue
          dell'ateneo stesso  ovvero  alle  esigenze  didattiche  dei
          corsi di studio in lingua estera; la  prova  orale  avviene
          contestualmente  alla  discussione  dei  titoli   e   delle
          pubblicazioni. Nelle more dell'emanazione  del  decreto  di
          cui al primo periodo, si applicano i parametri e criteri di
          cui  al  decreto  del  Ministro  adottato   in   attuazione
          dell'articolo 1, comma 7,  del  decreto-legge  10  novembre
          2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
          gennaio 2009, n. 1; 
              d) formulazione della proposta di chiamata da parte del
          dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta
          dei professori di prima e di seconda fascia e  approvazione
          della stessa con delibera del consiglio di amministrazione. 
              3. I contratti hanno le seguenti tipologie: 
              a) contratti di durata triennale prorogabili  per  soli
          due anni, per una sola volta, previa  positiva  valutazione
          delle attivita' didattiche e di ricerca svolte,  effettuata
          sulla base di modalita', criteri e parametri  definiti  con
          decreto del Ministro; i predetti contratti  possono  essere
          stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse; 
              b) contratti triennali  non  rinnovabili,  riservati  a
          candidati che hanno usufruito dei  contratti  di  cui  alla
          lettera  a),  ovvero,  per  almeno  tre  anni   anche   non
          consecutivi, di assegni di ricerca ai  sensi  dell'articolo
          51, comma 6, della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e
          successive modificazioni,  o  di  borse  post-dottorato  ai
          sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398,
          ovvero di analoghi contratti, assegni  o  borse  in  atenei
          stranieri. 
              4. I contratti di cui al comma 3, lettera  a),  possono
          prevedere il regime di tempo pieno o di tempo  definito.  I
          contratti di cui al comma 3,  lettera  b),  sono  stipulati
          esclusivamente con regime di tempo pieno.  L'impegno  annuo
          complessivo  per  lo   svolgimento   delle   attivita'   di
          didattica, di didattica  integrativa  e  di  servizio  agli
          studenti e' pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a
          200 ore per il regime di tempo definito. 
              5.  Nell'ambito  delle  risorse  disponibili   per   la
          programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma
          3,  lettera  b),  l'universita'  valuta  il  titolare   del
          contratto  stesso,  che  abbia  conseguito   l'abilitazione
          scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della  chiamata
          nel ruolo di professore associato, ai  sensi  dell'articolo
          18, comma 1, lettera e). In caso di  esito  positivo  della
          valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello
          stesso, e' inquadrato nel ruolo dei  professori  associati.
          La valutazione  si  svolge  in  conformita'  agli  standard
          qualitativi   riconosciuti   a    livello    internazionale
          individuati con apposito regolamento di ateneo  nell'ambito
          dei  criteri  fissati  con   decreto   del   Ministro.   La
          programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la
          disponibilita' delle risorse necessarie in  caso  di  esito
          positivo della procedura di valutazione. Alla procedura  e'
          data pubblicita' sul sito dell'ateneo. 
              6.  Nell'ambito  delle  risorse  disponibili   per   la
          programmazione,    fermo    restando    quanto     previsto
          dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in  vigore
          della presente legge e fino al 31 dicembre del  sesto  anno
          successivo, la procedura di cui  al  comma  5  puo'  essere
          utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima
          e  seconda  fascia  di  professori  di  seconda  fascia   e
          ricercatori   a    tempo    indeterminato    in    servizio
          nell'universita'   medesima,   che    abbiano    conseguito
          l'abilitazione scientifica di cui all'articolo  16.  A  tal
          fine le universita'  possono  utilizzare  fino  alla  meta'
          delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i
          posti disponibili di professore di ruolo. A  decorrere  dal
          settimo  anno  l'universita'  puo'  utilizzare  le  risorse
          corrispondenti fino alla meta'  dei  posti  disponibili  di
          professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5. 
              7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22,
          comma 9. 
              8. Il trattamento economico  spettante  ai  destinatari
          dei contratti di cui al comma 3, lettera  a),  e'  pari  al
          trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato  a
          seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti
          di cui al comma 3, lettera b), il trattamento  annuo  lordo
          onnicomprensivo e' pari al trattamento  iniziale  spettante
          al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino  a  un
          massimo del 30 per cento. 
              9. I contratti di cui al presente  articolo  non  danno
          luogo  a  diritti   in   ordine   all'accesso   ai   ruoli.
          L'espletamento del contratto di cui al comma 3, lettere  a)
          e b), costituisce titolo  preferenziale  nei  concorsi  per
          l'accesso alle pubbliche amministrazioni. 
              9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti  di
          cui   al   presente   articolo,    i    dipendenti    delle
          amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni ne'
          contribuzioni  previdenziali,  in  aspettativa  ovvero   in
          posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia
          prevista dagli ordinamenti di appartenenza.". 
              "Art. 29. (Norme transitorie e finali). 
              (Omissis). 
              9. A valere  sulle  risorse  previste  dalla  legge  di
          stabilita' per il 2011 per il fondo  per  il  finanziamento
          ordinario delle universita', e'  riservata  una  quota  non
          superiore a 13 milioni di euro per l'anno 2011, 93  milioni
          di euro per l'anno 2012 e  173  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2013, per la chiamata di professori  di
          seconda fascia, secondo le procedure di cui  agli  articoli
          18  e  24,  comma  6,  della  presente  legge  e   di   cui
          all'articolo 1, comma 9, della legge 4  novembre  2005,  n.
          230. L'utilizzo delle  predette  risorse  e'  disposto  con
          decreto del Ministro, adottato di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle
          Commissioni parlamentari competenti. 
              11. (Omissis). 
              c) l'articolo 1, commi 7, 8, 10, 11 e 14, della legge 4
          novembre 2005, n. 230;". 
              Si riporta il testo dell'articolo 4,  comma  78,  della
          legge 12 novembre 2011, n. 183, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (Legge di stabilita' 2012)": 
              "Art. 4. (Riduzioni delle spese  non  rimodulabili  dei
          Ministeri). 
              (Omissis). 
              78. Le autorizzazioni di  cui  all'articolo  17,  primo
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
          luglio 1980, n. 382, di cui all'articolo 10 della legge  18
          marzo 1958, n. 311, e di cui all'articolo 8 della legge  18
          marzo 1958, n. 349, possono essere concesse  non  oltre  il
          compimento  del  trentacinquesimo  anno  di  anzianita'  di
          servizio. Nel concedere le autorizzazioni, il Rettore tiene
          conto delle esigenze di funzionamento dell'Universita'  ivi
          incluso  il  contenimento  della  spesa  per  la  didattica
          sostitutiva. I conseguenti risparmi di spesa rimangono alle
          universita'.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 5, comma  3,  lettera
          g), e 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,
          recante  "Norme  in   materia   di   organizzazione   delle
          universita',  di  personale  accademico   e   reclutamento,
          nonche' delega al Governo per  incentivare  la  qualita'  e
          l'efficienza del sistema universitario": 
              "Art. 5.  (Delega  in  materia  di  interventi  per  la
          qualita' e l'efficienza del sistema universitario). 
              (Omissis). 
              3. (Omissis). 
              g) revisione del trattamento economico dei  ricercatori
          non confermati a tempo indeterminato,  nel  primo  anno  di
          attivita',  nel  rispetto  del  limite  di  spesa  di   cui
          all'articolo 29, comma 22, primo periodo." 
              "Art. 29. (Norme transitorie e finali). 
              (Omissis). 
              19. In attuazione di quanto disposto dagli articoli  6,
          comma 14, e 8 della presente legge, e fermo restando quanto
          previsto dall'articolo 9, comma 21,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, e' autorizzata la spesa di 18
          milioni di euro per l'anno 2011 e di 50 milioni di euro per
          ciascuno degli anni 2012 e 2013. Con decreto del  Ministro,
          adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze entro quarantacinque giorni dalla data  di  entrata
          in vigore della presente legge,  sono  indicati  criteri  e
          modalita'  per  l'attuazione   del   presente   comma   con
          riferimento alla ripartizione delle risorse tra gli  atenei
          e alla selezione dei  destinatari  dell'intervento  secondo
          criteri di merito accademico  e  scientifico.  Al  relativo
          onere si provvede, quanto a 18 milioni di euro  per  l'anno
          2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
          di spesa di cui all'articolo 17, comma  2,  della  legge  7
          agosto 1990, n. 245, e quanto a  50  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2012 e  2013,  mediante  corrispondente
          riduzione  delle  proiezioni,  per   l'anno   2012,   dello
          stanziamento  del  fondo  speciale   di   parte   corrente,
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2010-2012,
          nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e  speciali»
          della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2010,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. Il Ministro dell'economia
          e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". 

        
      
          
Sezione III

Disposizioni per l'istruzione

                               Art. 50 
 
 
                      Attuazione dell'autonomia 
 
  (( 1. Allo scopo di  consolidare  e  sviluppare  l'autonomia  delle
istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo
criteri di flessibilita'  e  valorizzando  la  responsabilita'  e  la
professionalita' del personale della scuola, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, entro sessanta giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, nel rispetto dei principi e degli obiettivi di  cui
all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e  successive
modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalita': 
    a) potenziamento dell'autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,
anche  attraverso  l'eventuale  ridefinizione,  nel  rispetto   della
vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai  trasferimenti
delle risorse  alle  medesime,  previo  avvio  di  apposito  progetto
sperimentale; 
    b)  definizione,  per  ciascuna  istituzione  scolastica,  di  un
organico   dell'autonomia,   funzionale    all'ordinaria    attivita'
didattica, educativa,  amministrativa,  tecnica  e  ausiliaria,  alle
esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e
sostegno  agli  alunni  con   bisogni   educativi   speciali   e   di
programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai  fini
di una estensione del tempo scuola; 
    c) costituzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e
successive  modificazioni,  di  reti  territoriali  tra   istituzioni
scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse
umane, strumentali e finanziarie; 
    d) definizione di un organico di rete per  le  finalita'  di  cui
alla lettera c) nonche' per l'integrazione degli alunni  con  bisogni
educativi  speciali,  la  formazione   permanente,   la   prevenzione
dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e  formativo
e dei fenomeni di bullismo,  specialmente  per  le  aree  di  massima
corrispondenza tra poverta' e dispersione scolastica; 
    e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e  d),  nei
limiti previsti dall'articolo 64 del citato decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,  sulla  base  dei  posti
corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilita' per almeno un
triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole  e  sugli  ambiti
provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve  le  esigenze
che ne determinano la rimodulazione annuale. 
  2.  Gli  organici   di   cui   al   comma   1   sono   determinati,
complessivamente, nel rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n.  133,  e  successive  modificazioni,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, e fatto salvo anche per  gli  anni  2012  e  successivi
l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi  per  i
posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con cadenza triennale, nei  limiti  dei  risparmi  di  spesa
accertati con la procedura di cui al comma  9  dell'articolo  64  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  e'  definita  la  consistenza
numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla  base
della previsione dell'andamento demografico della popolazione in eta'
scolare. In sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, e' adottato il decreto di cui al presente comma per gli anni
scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016.  A  decorrere  dall'anno
scolastico 2012-2013,  continua  ad  applicarsi  il  citato  comma  9
dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  per  le
finalita' di cui all'articolo  8,  comma  14,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e successive  modificazioni,  con  le  modalita'
previste, per le necessita' dell'organico  dell'autonomia  e  per  le
finalita' dell'organico di rete. 
  4. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, entro centottanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  verifica
la possibilita' di emanare, in analogia  con  la  previsione  di  cui
all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  e
successive modificazioni, misure in materia di giochi pubblici  utili
al fine di assicurare maggiori entrate. A decorrere  dall'anno  2013,
le  eventuali  maggiori  entrate  derivanti   dall'attuazione   delle
disposizioni di cui al  presente  comma,  accertate  annualmente  con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate
allo   stato   di   previsione   del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per essere destinate alle  finalita'
di cui al presente articolo. 
  5. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. )) 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 64 del  decreto-legge
          25 giugno 2008 n. 112, recante: "Disposizioni  urgenti  per
          lo   sviluppo    economico,    la    semplificazione,    la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria": 
              "Art. 64. (Disposizioni in  materia  di  organizzazione
          scolastica) 
              1. Ai fini di una migliore qualificazione  dei  servizi
          scolastici e di una piena valorizzazione professionale  del
          personale  docente,  a   decorrere   dall'anno   scolastico
          2009/2010, sono  adottati  interventi  e  misure  volti  ad
          incrementare,  gradualmente,  di  un  punto   il   rapporto
          alunni/docente,  da  realizzare   comunque   entro   l'anno
          scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale  rapporto
          ai relativi standard  europei  tenendo  anche  conto  delle
          necessita' relative agli alunni diversamente abili 
              2. Si procede, altresi', alla revisione dei  criteri  e
          dei parametri previsti per la definizione  delle  dotazioni
          organiche  del   personale   amministrativo,   tecnico   ed
          ausiliario (ATA),  in  modo  da  conseguire,  nel  triennio
          2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento  della
          consistenza numerica della dotazione  organica  determinata
          per l'anno scolastico 2007/2008. Per  ciascuno  degli  anni
          considerati, detto decremento non deve essere inferiore  ad
          un terzo della riduzione complessiva da  conseguire,  fermo
          restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e  412,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              3. Per la realizzazione delle  finalita'  previste  dal
          presente    articolo,    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza Unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e  previo  parere  delle
          Commissioni Parlamentari competenti per materia  e  per  le
          conseguenze di  carattere  finanziario,  predispone,  entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto,  un  piano  programmatico  di  interventi
          volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
          risorse umane e strumentali disponibili,  che  conferiscano
          una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico 
              4. Per l'attuazione del piano di cui al  comma  3,  con
          uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto ed  in  modo
          da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano  di
          cui al comma 3, in relazione agli  interventi  annuali  ivi
          previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400,  su   proposta   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza unificata di cui  al  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  anche  modificando  le
          disposizioni  legislative  vigenti,  si  provvede  ad   una
          revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
          e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
          criteri: 
              a. razionalizzazione ed accorpamento  delle  classi  di
          concorso, per una maggiore flessibilita'  nell'impiego  dei
          docenti; 
              b. ridefinizione  dei  curricoli  vigenti  nei  diversi
          ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione  dei
          piani  di  studio  e  dei  relativi   quadri   orari,   con
          particolare   riferimento   agli   istituti    tecnici    e
          professionali; 
              c.  revisione  dei  criteri  vigenti  in   materia   di
          formazione delle classi; 
              d. rimodulazione dell'attuale organizzazione  didattica
          della  scuola   primaria   ivi   compresa   la   formazione
          professionale  per  il  personale  docente  interessato  ai
          processi   di   innovazione   ordinamentale   senza   oneri
          aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
              e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la
          determinazione della consistenza complessiva degli organici
          del  personale  docente  ed   ATA,   finalizzata   ad   una
          razionalizzazione degli stessi; 
              f. ridefinizione dell'assetto organizzativo - didattico
          dei centri di istruzione per gli  adulti,  ivi  compresi  i
          corsi serali, previsto dalla vigente normativa; 
              f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita' per la
          determinazione    e    articolazione     dell'azione     di
          ridimensionamento   della   rete   scolastica   prevedendo,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente,  l'attivazione  di  servizi  qualificati  per   la
          migliore fruizione dell'offerta formativa; 
              f-ter.  nel  caso  di  chiusura  o  accorpamento  degli
          istituti scolastici aventi  sede  nei  piccoli  comuni,  lo
          Stato, le regioni  e  gli  enti  locali  possono  prevedere
          specifiche misure finalizzate alla  riduzione  del  disagio
          degli utenti. 
              4-bis. Ai fini di contribuire al  raggiungimento  degli
          obiettivi   di   razionalizzazione   dell'attuale   assetto
          ordinamentale di cui al comma 4,  nell'ambito  del  secondo
          ciclo  di  istruzione  e  formazione  di  cui  al   decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con  l'obiettivo
          di ottimizzare le risorse  disponibili,  all'  articolo  1,
          comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le  parole
          da «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento  generali
          e specifici» sino a «Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
          Bolzano» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «L'obbligo  di
          istruzione si assolve anche nei percorsi  di  istruzione  e
          formazione professionale di cui al  Capo  III  del  decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla  completa
          messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche  nei
          percorsi   sperimentali   di   istruzione   e    formazione
          professionale di cui al comma 624 del presente articolo». 
              4-ter.  Le  procedure  per  l'accesso  alle  Scuole  di
          specializzazione  per  l'insegnamento  secondario  attivate
          presso le universita' sono sospese  per  l'anno  accademico
          2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di  cui
          alle lettere a) ed e) del comma 4. 
              4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi  di
          cui al presente articolo, le regioni  e  gli  enti  locali,
          nell'ambito  delle  rispettive   competenze,   per   l'anno
          scolastico 2009/2010, assicurano il  dimensionamento  delle
          istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri
          fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233,  da
          realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In  ogni
          caso  per  il  predetto  anno  scolastico  la   consistenza
          numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non
          deve superare quella relativa al precedente anno scolastico
          2008/2009. 
              4-quinquies.  Per  gli  anni  scolastici  2010/2011   e
          2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca e il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentito  il  Ministro  per  i  rapporti  con  le   regioni,
          promuovono,  entro  il  15  giugno  2009,  la  stipula   di
          un'intesa in sede di Conferenza unificata per  disciplinare
          l'attivita' di dimensionamento della  rete  scolastica,  ai
          sensi  del  comma  4,  lettera  f-ter),   con   particolare
          riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.
          Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati
          alla   riqualificazione   del   sistema   scolastico,    al
          contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi  e  alle
          modalita'  di  realizzazione,  mediante  la  previsione  di
          appositi protocolli d'intesa tra le regioni  e  gli  uffici
          scolastici regionali. 
              4-sexies. In sede di Conferenza unificata  si  provvede
          al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni  di  cui
          ai  commi  4-quater  e  4-quinquies.  In   relazione   agli
          adempimenti di cui al comma  4-quater  il  monitoraggio  e'
          finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio  2009,
          degli  eventuali  interventi  necessari  per  garantire  il
          conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. 
              5.   I   dirigenti   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca,  compresi  i  dirigenti
          scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione  di
          cui al presente  articolo,  ne  assicurano  la  compiuta  e
          puntuale realizzazione.  Il  mancato  raggiungimento  degli
          obiettivi prefissati,  verificato  e  valutato  sulla  base
          delle vigenti  disposizioni  anche  contrattuali,  comporta
          l'applicazione delle misure connesse  alla  responsabilita'
          dirigenziale previste dalla predetta normativa. 
              6. Fermo restando il disposto di  cui  all'articolo  2,
          commi 411 e 412, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
          dall'attuazione dei  commi  1,  2,  3,  e  4  del  presente
          articolo, devono  derivare  per  il  bilancio  dello  Stato
          economie lorde di spesa, non inferiori  a  456  milioni  di
          euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di  euro  per  l'anno
          2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno  2011  e  a  3.188
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. 
              7.  Ferme  restando  le  competenze  istituzionali   di
          controllo e verifica in capo al Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca   e   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri e'  costituito,  contestualmente
          all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori  oneri
          a carico del bilancio dello Stato, un comitato di  verifica
          tecnico-finanziaria   composto   da   rappresentanti    del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
          di monitorare il processo attuativo delle  disposizioni  di
          cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
          realizzazione  degli  obiettivi  finanziari  ivi  previsti,
          segnalando eventuali scostamenti per le  occorrenti  misure
          correttive. Ai componenti del  Comitato  non  spetta  alcun
          compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 
              8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
          obiettivi di risparmio di cui al comma  6,  si  applica  la
          procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera  b),
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              9. Una quota parte delle economie di spesa  di  cui  al
          comma 6 e' destinata, nella misura del  30  per  cento,  ad
          incrementare  le  risorse  contrattuali  stanziate  per  le
          iniziative dirette alla  valorizzazione  ed  allo  sviluppo
          professionale della carriera del personale della  Scuola  a
          decorrere  dall'anno  2010,  con  riferimento  ai  risparmi
          conseguiti  per  ciascun  anno  scolastico.   Gli   importi
          corrispondenti alle  indicate  economie  di  spesa  vengono
          iscritti in bilancio in un apposito Fondo  istituito  nello
          stato   di   previsione   del   Ministero   dell'istruzione
          dell'universita' e della  ricerca,  a  decorrere  dall'anno
          successivo   a    quello    dell'effettiva    realizzazione
          dell'economia di  spesa,  e  saranno  resi  disponibili  in
          gestione con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  subordinatamente  alla
          verifica dell'effettivo ed  integrale  conseguimento  delle
          stesse rispetto ai risparmi previsti.". 
              Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
          agosto  1997,  n.  281,  vedasi  i  riferimenti   normativi
          all'articolo 3. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  19,  comma  7,  del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  recante  "Disposizioni
          urgenti per la stabilizzazione finanziaria  convertito  con
          modificazioni,   dalla   legge   15   luglio    2011,    n.
          111,Conversione   in   legge,   con   modificazioni,    del
          decreto-legge   recante   disposizioni   urgenti   per   la
          stabilizzazione finanziaria:": 
              "Art.  19.  (Razionalizzazione  della  spesa   relativa
          all'organizzazione scolastica) 
              (Omissis). 
              7.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2012/2013   le
          dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA
          della scuola  non  devono  superare  la  consistenza  delle
          relative  dotazioni  organiche   dello   stesso   personale
          determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in  applicazione
          dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione  di  anno,  la
          quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per
          il bilancio dello Stato, a  decorrere  dall'anno  2012,  ai
          sensi del  combinato  disposto  di  cui  ai  commi  6  e  9
          dell'articolo 64 citato.". 
              Si riporta l'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31
          maggio 2010, n.78, recante:":Misure urgenti in  materia  di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica": 
              "Art. 8. (Razionalizzazione e risparmi di  spesa  delle
          amministrazioni pubbliche) 
              (Omissis). 
              14. Fermo quanto previsto dall'articolo 9,  le  risorse
          di cui all'articolo  64,  comma  9,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque  destinate,  con
          le stesse modalita' di cui al comma 9, secondo periodo, del
          citato articolo 64,  al  settore  scolastico.  Alle  stesse
          finalita' possono essere destinate risorse  da  individuare
          in esito ad una specifica  sessione  negoziale  concernente
          interventi in materia contrattuale per il  personale  della
          scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del  bilancio
          dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati  dei
          saldi di finanza pubblica. La  destinazione  delle  risorse
          previste dal presente comma e'  stabilita  con  decreto  di
          natura  non  regolamentare  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentite   le
          organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.". 
              Si riporta l'articolo  3,  comma  83,  della  legge  23
          dicembre 1996 n. 662, recante:" Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica": 
              "Art. 3. (Disposizioni in materia di entrata) 
              (Omissis). 
              83. Con decreto del Ministro delle finanze, da  emanare
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, sono stabiliti  nuovi  giochi  ed  estrazioni
          infrasettimanali del  gioco  del  lotto.  Con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di  concerto  con  i  Ministri  del
          tesoro e per i beni  culturali  e  ambientali,  da  emanare
          entro il 30 giugno di ogni anno,  sulla  base  degli  utili
          erariali  derivanti  dal  gioco  del  lotto  accertati  nel
          rendiconto  dell'esercizio  immediatamente  precedente,  e'
          riservata in favore del Ministero per i  beni  culturali  e
          ambientali una quota  degli  utili  derivanti  dalla  nuova
          estrazione  del  gioco  del  lotto,  non  superiore  a  300
          miliardi di lire, per il recupero e  la  conservazione  dei
          beni   culturali,   archeologici,    storici,    artistici,
          archivistici e librari, nonche' per interventi di  restauro
          paesaggistico e per attivita' culturali.". 

        
      
          
Sezione III

Disposizioni per l'istruzione

                               Art. 51 
 
 
         Potenziamento del sistema nazionale di valutazione 
 
  1. Nelle more della definizione di un sistema organico e  integrato
di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell'universita', della
ricerca e  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,
l'INVALSI  assicura,  oltre  allo  svolgimento  dei  compiti  di  cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.  213,  e
all'articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  il
coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di  cui
all'articolo 2, comma 4-undevicies,  del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10. A tale fine, in via sperimentale,  l'Invalsi  si  avvale
dell'Agenzia per la diffusione di tecnologie  per  l'innovazione.  Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attivita' ordinaria
d'istituto, alle  rilevazioni  nazionali  degli  apprendimenti  degli
studenti, di  cui  all'articolo  1,  comma  5,  del  decreto-legge  7
settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
ottobre 2007, n. 176. 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 2009, n.  213,  recante:  "Riordino
          degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo  1  della
          legge 27 settembre 2007, n. 165": 
              "Art. 17. (Istituto nazionale per  la  valutazione  del
          sistema di istruzione e di formazione) 
              1. L'Istituto nazionale per la valutazione del  sistema
          di istruzione e di formazione (INVALSI) mantiene la  natura
          giuridica e le competenze definite dal decreto  legislativo
          19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006,  n.
          296,  dal  decreto-legge  7   settembre   2007,   n.   147,
          convertito, con modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007,
          n. 176.  Gli  attuali  membri  del  Comitato  di  indirizzo
          restano  in  carica  per  tutta  la  durata   del   mandato
          inizialmente ricevuto. 
              2. Nell'ambito della costruzione del Sistema  nazionale
          di valutazione l'INVALSI ha pertanto i seguenti compiti: 
              a) lo  studio  e  la  predisposizione  di  strumenti  e
          modalita' oggettive di valutazione degli apprendimenti e la
          cura dell'elaborazione e  della  diffusione  dei  risultati
          della valutazione; 
              b) la promozione di  periodiche  rilevazioni  nazionali
          sugli  apprendimenti   che   interessano   le   istituzioni
          scolastiche e istruzione  e  formazione  professionale,  il
          supporto   e   l'assistenza   tecnica   alle    istituzioni
          scolastiche  e  formative  anche  attraverso  la  messa   a
          disposizione di prove oggettive per  la  valutazione  degli
          apprendimenti  finalizzate  anche  alla  realizzazione   di
          autonome iniziative di valutazione e autovalutazione; 
              c)  lo  studio  di  modelli  e   metodologie   per   la
          valutazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione e
          formazione professionale e dei fattori che influenzano  gli
          apprendimenti; 
              d) la predisposizione di prove  a  carattere  nazionale
          per  gli  esami  di  Stato,  nell'ambito  della   normativa
          vigente; 
              e)  lo  svolgimento  di  attivita'  di  ricerca  e   la
          collaborazione alle attivita' di  valutazione  del  sistema
          scolastico   al   fine   di   realizzare   iniziative    di
          valorizzazione del merito anche in  collaborazione  con  il
          sistema universitario; 
              f) lo svolgimento di attivita' di ricerca,  nell'ambito
          delle  proprie  finalita'  istituzionali,  sia  su  propria
          iniziativa che su  mandato  di  enti  pubblici  e  privati,
          assicurando inoltre la partecipazione italiana  a  progetti
          internazionali in campo valutativo; 
              g) lo svolgimento di attivita' di supporto e assistenza
          tecnica alle  regioni  e  agli  enti  territoriali  per  la
          realizzazione  di  autonome  iniziative  di   monitoraggio,
          valutazione e autovalutazione; 
              h)  lo  svolgimento  di  attivita'  di  formazione  del
          personale docente e dirigente della scuola sui  temi  della
          valutazione in collaborazione con l'ANSAS.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  613,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2007)": 
              "613.  L'INVALSI,  fermo   restando   quanto   previsto
          dall'articolo 20  del  contratto  collettivo  nazionale  di
          lavoro relativo al personale dell'area  V  della  dirigenza
          per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo  biennio
          economico 2002-2003, pubblicato nel  supplemento  ordinario
          n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio  2006  e
          nel  rispetto  delle  prerogative  del  dirigente  generale
          dell'ufficio  scolastico  regionale,   sulla   base   delle
          indicazioni del Ministro della pubblica istruzione,  assume
          i seguenti compiti: 
              a)  formula  al  Ministro  della  pubblica   istruzione
          proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione
          dei dirigenti scolastici; 
              b) definisce le procedure da seguire per la valutazione
          dei dirigenti scolastici; 
              c) formula proposte per la  formazione  dei  componenti
          del team di valutazione; 
              d) realizza il  monitoraggio  sullo  sviluppo  e  sugli
          esiti del sistema di valutazione.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  4-undecies,
          del decreto-legge 29  dicembre  2010,  n.  225,  recante  :
          "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  e
          di interventi urgenti in materia tributaria e  di  sostegno
          alle imprese e alle famiglie". convertito con modificazioni
          dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10: 
              "4-undecies. All'articolo 83-bis del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 14 la parola: «6,» e' soppressa; 
              b) al comma  15  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:  «Un  elenco  contenente  le   sole   informazioni
          necessarie  per  l'identificazione  dei  destinatari  delle
          sanzioni e per l'individuazione del periodo  di  decorrenza
          delle stesse puo' essere pubblicato nel sito internet della
          suddetta  autorita'  competente  ai  fini  della   relativa
          conoscenza  e  per  l'adozione  degli  eventuali  specifici
          provvedimenti da parte degli enti e  delle  amministrazioni
          preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  5,  del
          decreto  legge  7  settembre  2007,  n.  147,   recante   :
          "Disposizioni  urgenti  per  assicurare  l'ordinato   avvio
          dell'anno scolastico 2007-2008 ed in  materia  di  concorsi
          per    ricercatori    universitari",     convertito     con
          modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176: 
              "5. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19
          novembre 2004, n. 286,  come  modificato  dall'articolo  1,
          comma 612, lettera d), della legge  27  dicembre  2006,  n.
          296, il primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il
          comitato di indirizzo e' composto dal Presidente e  da  due
          membri, nel rispetto del principio di pari opportunita', in
          possesso  di  requisiti  di  qualificazione  scientifica  e
          conoscenza  riconosciuta  dei  sistemi  di   istruzione   e
          valutazione in Italia e all'estero. Almeno uno  dei  membri
          deve  provenire  dal  mondo  della  scuola.».  A  decorrere
          dall'anno scolastico 2007-2008 il Ministro  della  pubblica
          istruzione fissa,  con  direttiva  annuale,  gli  obiettivi
          della valutazione esterna condotta dal  Servizio  nazionale
          di valutazione in relazione  al  sistema  scolastico  e  ai
          livelli di apprendimento  degli  studenti,  per  effettuare
          verifiche periodiche  e  sistematiche  sulle  conoscenze  e
          abilita' degli studenti, di norma, alla  classe  seconda  e
          quinta della scuola primaria, alla  prima  e  terza  classe
          della scuola secondaria di I grado e alla seconda e  quinta
          classe  del  secondo  ciclo,  nonche'   altre   rilevazioni
          necessarie  per  la   valutazione   del   valore   aggiunto
          realizzato dalle scuole.". 

        
      
          
Sezione III

Disposizioni per l'istruzione

                               Art. 52 
 
 
Misure    di    semplificazione    e    promozione    dell'istruzione
   tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS 
 
  (( 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca, adottato di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo  economico  e
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa  con  la
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida  per  conseguire  i
seguenti  obiettivi,  a  sostegno  dello   sviluppo   delle   filiere
produttive del territorio e dell'occupazione dei giovani: 
    a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale,  tra
i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e  di
quelli di istruzione e formazione professionale di  competenza  delle
regioni; 
    b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; 
    c) promuovere la realizzazione di percorsi in  apprendistato,  ai
sensi dell'articolo 3 del testo unico di cui al  decreto  legislativo
14 settembre 2011, n. 167, anche per il  rientro  in  formazione  dei
giovani. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,
con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  adottato  d'intesa  con  la
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida per: 
    a) realizzare un'offerta coordinata di  percorsi  degli  istituti
tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo  da  valorizzare
la collaborazione multiregionale e  facilitare  l'integrazione  delle
risorse disponibili con la costituzione di non piu'  di  un  istituto
tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica  e
relativi ambiti; 
    b)   semplificare   gli   organi   di   indirizzo,   gestione   e
partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS; 
    c) prevedere, nel rispetto del principio di  sussidiarieta',  che
le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano  essere
adottate con voti di diverso peso  ponderale  e  con  diversi  quorum
funzionali e strutturali. )) 
  3.  Le  Amministrazioni  provvedono  all'attuazione  del   presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica. 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Per il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 28
          agosto  1997,  n.  281,  vedasi  i  riferimenti   normativi
          all'articolo 3. 
              Si riporta il testo dell'articolo 13 del  decreto-legge
          31 gennaio 2007, n. 7,  recante:  "Misure  urgenti  per  la
          tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
          sviluppo di  attivita'  economiche,  la  nascita  di  nuove
          imprese,      la       valorizzazione       dell'istruzione
          tecnico-professionale e la  rottamazione  di  autoveicoli",
          convertito con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.
          40: 
              "Art.  13.  (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          istruzione  tecnico-professionale   e   di   valorizzazione
          dell'autonomia   scolastica.   Misure   in    materia    di
          rottamazione   di    autoveicoli.    Semplificazione    del
          procedimento di  cancellazione  dell'ipoteca  per  i  mutui
          immobiliari. Revoca delle concessioni per la  progettazione
          e la  costruzione  di  linee  ad  alta  velocita'  e  nuova
          disciplina degli affidamenti contrattuali nella  revoca  di
          atti amministrativi. Clausola di salvaguardia.  Entrata  in
          vigore). 
              1. Fanno parte del sistema  dell'istruzione  secondaria
          superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
          226, e successive  modificazioni,  i  licei,  gli  istituti
          tecnici e gli istituti professionali  di  cui  all'articolo
          191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo
          16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al  conseguimento
          di  un  diploma   di   istruzione   secondaria   superiore.
          Nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, al
          primo  periodo  del  comma  6  sono  soppresse  le  parole:
          «economico,» e «tecnologico», e il comma  8  e'  sostituito
          dal  seguente:  «8.  I  percorsi  del  liceo  artistico  si
          articolano  in  indirizzi  per  corrispondere  ai   diversi
          fabbisogni formativi». Nel medesimo decreto legislativo  n.
          226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'articolo 2 e gli
          articoli 6 e 10. 
              1-bis.   Gli   istituti   tecnici   e   gli    istituti
          professionali  di  cui  al  comma  1  sono   riordinati   e
          potenziati   come   istituti   tecnici   e   professionali,
          appartenenti   al   sistema   dell'istruzione    secondaria
          superiore, finalizzati istituzionalmente  al  conseguimento
          del diploma di cui al medesimo comma  1;  gli  istituti  di
          istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto
          dall'articolo 3 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,  attivano
          ogni opportuno collegamento  con  il  mondo  del  lavoro  e
          dell'impresa, ivi compresi il  volontariato  e  il  privato
          sociale, con la formazione professionale, con l'universita'
          e la ricerca e con gli enti locali . 
              1-ter. Nel quadro del riordino e del  potenziamento  di
          cui al comma 1-bis, con uno o piu' regolamenti adottati con
          decreto del Ministro della  pubblica  istruzione  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,   previo   parere   delle    competenti    Commissioni
          parlamentari da rendere entro il termine di  trenta  giorni
          dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso  il
          quale i regolamenti possono comunque essere adottati,  sono
          previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e
          il  loro  ammodernamento  nell'ambito   di   ampi   settori
          tecnico-professionali, articolati in un'area di  istruzione
          generale,  comune  a  tutti  i  percorsi,  e  in  aree   di
          indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi
          risultati di apprendimento; la previsione di un  monte  ore
          annuale delle  lezioni  sostenibile  per  gli  allievi  nei
          limiti del monte ore complessivo annuale gia' previsto  per
          i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo  17
          ottobre 2005, n. 226, e del monte ore  complessivo  annuale
          da definire ai sensi dell'articolo 1,  comma  605,  lettera
          f), della legge 27 dicembre 2006, n.  296;  la  conseguente
          riorganizzazione delle discipline di insegnamento  al  fine
          di potenziare le attivita' laboratoriali,  di  stage  e  di
          tirocini;  l'orientamento  agli  studi  universitari  e  al
          sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore. 
              1-quater. I regolamenti di  cui  al  comma  1-ter  sono
          adottati entro il 31 luglio 2008. [abrogato]. 
              1-quinquies.  Sono  adottate  apposite   linee   guida,
          predisposte  dal  Ministro  della  pubblica  istruzione   e
          d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza unificata di  cui
          all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, al fine di
          realizzare organici raccordi tra i percorsi degli  istituti
          tecnico-professionali  e  i  percorsi   di   istruzione   e
          formazione professionale finalizzati  al  conseguimento  di
          qualifiche e  diplomi  professionali  di  competenza  delle
          regioni compresi in un apposito repertorio nazionale. 
              1-sexies.  All'attuazione  dei   commi   da   1-bis   a
          1-quinquies si provvede nell'ambito  delle  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              2.   Fatta   salva   l'autonomia   delle    istituzioni
          scolastiche e nel  rispetto  delle  competenze  degli  enti
          locali e  delle  regioni,  possono  essere  costituiti,  in
          ambito     provinciale     o     sub-provinciale,     «poli
          tecnico-professionali»  tra  gli  istituti  tecnici  e  gli
          istituti  professionali,  le  strutture  della   formazione
          professionale accreditate ai sensi dell'articolo  1,  comma
          624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e  le  strutture
          che  operano  nell'ambito  del  sistema  dell'istruzione  e
          formazione tecnica superiore denominate  «istituti  tecnici
          superiori»  nel  quadro  della  riorganizzazione   di   cui
          all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296.  I   «poli»   sono   costituiti   sulla   base   della
          programmazione dell'offerta  formativa,  comprensiva  della
          formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono
          alla loro realizzazione in  relazione  alla  partecipazione
          delle  strutture  formative  di  competenza  regionale.   I
          «poli», di natura consortile, sono  costituiti  secondo  le
          modalita'  previste  dall'articolo   7,   comma   10,   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il fine di  promuovere
          in modo stabile e  organico  la  diffusione  della  cultura
          scientifica e tecnica e  di  sostenere  le  misure  per  la
          crescita sociale, economica e produttiva  del  Paese.  Essi
          sono dotati di propri organi  da  definire  nelle  relative
          convenzioni. All'attuazione del presente comma si  provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori
          oneri  per  la  finanza  pubblica.  Sono  fatte  salve   le
          competenze  delle  regioni  a  statuto  speciale  e   delle
          province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
          loro statuti e alle relative norme di attuazione. 
              3. Al testo unico delle imposte sui redditi di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies)
          e' aggiunta la seguente: «i-octies) le erogazioni  liberali
          a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e  grado,
          statali e paritari senza scopo  di  lucro  appartenenti  al
          sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10  marzo
          2000,  n.  62,  e  successive  modificazioni,   finalizzate
          all'innovazione  tecnologica,  all'edilizia  scolastica   e
          all'ampliamento  dell'offerta  formativa;   la   detrazione
          spetta a condizione che il versamento  di  tali  erogazioni
          sia  eseguito  tramite  banca  o  ufficio  postale   ovvero
          mediante  gli   altri   sistemi   di   pagamento   previsti
          dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241.»; 
              b) all'articolo 100, comma 2, dopo  la  lettera  o)  e'
          aggiunta la seguente:  «o-bis)  le  erogazioni  liberali  a
          favore degli istituti scolastici di ogni  ordine  e  grado,
          statali e paritari senza scopo  di  lucro  appartenenti  al
          sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10  marzo
          2000,  n.  62,  e  successive  modificazioni,   finalizzate
          all'innovazione  tecnologica,  all'edilizia  scolastica   e
          all'ampliamento dell'offerta formativa, nel  limite  del  2
          per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella
          misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta  a
          condizione  che  il  versamento  di  tali  erogazioni   sia
          eseguito tramite banca o ufficio  postale  ovvero  mediante
          gli altri sistemi di pagamento  previsti  dall'articolo  23
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»; 
              c) all'articolo 147, comma 1, le parole: «e  i-quater)»
          sono sostituite dalle seguenti: «, i-quater) e i-octies)». 
              4. All'onere derivante dal  comma  3,  valutato  in  54
          milioni di euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di  euro  a
          decorrere dall'anno 2009, si provvede: 
              a)   per   l'anno   2008,   mediante   utilizzo   delle
          disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali di cui
          all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre  2001,  n.
          452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          2002, n. 16, che a tale  fine  sono  vincolate  per  essere
          versate all'entrata del bilancio dello Stato  nel  predetto
          anno. Con decreto del Ministro della  pubblica  istruzione,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e  le
          modalita' per la determinazione delle somme da vincolare su
          ciascuna delle predette contabilita' speciali ai  fini  del
          relativo versamento; 
              b)  a  decorrere  dal  2009   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              6. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  provvede
          al monitoraggio degli oneri di cui al  comma  3,  anche  ai
          fini dell'adozione  dei  provvedimenti  correttivi  di  cui
          all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
          468, e  successive  modificazioni.  Gli  eventuali  decreti
          emanati ai sensi dell'articolo  7,  secondo  comma,  n.  2,
          della legge 5 agosto 1978, n.  468,  prima  della  data  di
          entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure  di  cui
          al presente  comma,  sono  tempestivamente  trasmessi  alle
          Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. 
              6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce,
          dopo due anni di applicazione, alle competenti  Commissioni
          parlamentari sull'andamento delle  erogazioni  liberali  di
          cui al comma 3. 
              7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di  cui
          al comma 3 non possono far parte del consiglio di  istituto
          e della giunta  esecutiva  delle  istituzioni  scolastiche.
          Sono esclusi dal divieto coloro che  hanno  effettuato  una
          donazione per un valore  non  superiore  a  2.000  euro  in
          ciascun anno scolastico. I dati concernenti  le  erogazioni
          liberali di  cui  al  comma  3,  e  in  particolare  quelli
          concernenti  la  persona  fisica  o  giuridica  che  le  ha
          effettuate, sono dati personali agli effetti del codice  in
          materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
              8. Le disposizioni di cui al comma 3  hanno  effetto  a
          decorrere dal periodo di imposta in corso  dal  1°  gennaio
          2007. 
              8-bis. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a)  al  comma  1,  dell'articolo  1  dopo  le   parole:
          «costituito  dal  sistema»  sono  aggiunte   le   seguenti:
          «dell'istruzione secondaria superiore»  e  conseguentemente
          le parole: «dei licei» sono soppresse; al  medesimo  comma,
          le  parole:  «Esso  e'  il  secondo  grado  in  cui»   sono
          sostituite dalle seguenti: «Assolto l'obbligo di istruzione
          di cui all'articolo 1, comma 622 della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296, nel secondo ciclo»; 
              b) all'articolo 2, comma 3, i riferimenti agli allegati
          C/3 e C/8 sono soppressi; 
              c)  all'articolo  3,  comma  2,  ultimo  periodo,  sono
          soppressi i riferimenti agli articoli 6 e 10; 
              d) all'allegato B le parole da: «Liceo economico»  fino
          a:  «i  fenomeni  economici  e  sociali»   e   da:   «Liceo
          tecnologico» fino alla fine sono soppresse. 
              8-ter. Dalle  abrogazioni  previste  dall'articolo  31,
          comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005,  n.  226,
          sono escluse le disposizioni del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  che  fanno
          riferimento agli istituti tecnici e professionali. 
              8-quater. Il contributo concesso dall'articolo 1, comma
          224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e  il  beneficio
          previsto dal comma 225 del medesimo articolo,  al  fine  di
          favorire il contenimento delle emissioni inquinanti  ed  il
          risparmio energetico nell'ambito del  riordino  del  regime
          giuridico dei  veicoli,  si  applicano  limitatamente  alla
          rottamazione senza sostituzione e non spettano in  caso  di
          acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro  tre  anni
          dalla  data  della  rottamazione  medesima.   Il   medesimo
          contributo e il beneficio predetti sono estesi alle  stesse
          condizioni e modalita' indicate nelle  citate  disposizioni
          anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o  euro  1
          consegnate ad un  demolitore  a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  sino  al  31
          dicembre 2007. 
              8-quinquies. All'articolo 1, comma 225, della legge  27
          dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «di domicilio,» sono
          inserite le seguenti: «ovvero del comune dove e' ubicata la
          sede di lavoro,». 
              8-sexies. 
              8-septies. 
              8-octies. 
              8-novies. 
              8-decies. 
              8-undecies. 
              8-duodecies.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi   da
          8-sexies a 8-terdecies trovano applicazione a decorrere dal
          sessantesimo giorno successivo  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto.
          Dalla medesima data decorrono i termini  di  cui  ai  commi
          8-septies e 8-novies per  i  mutui  immobiliari  estinti  a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  stessa
          legge  di  conversione  e  sono  abrogate  le  disposizioni
          legislative e regolamentari statali  incompatibili  con  le
          disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-undecies e  le
          clausole in contrasto con le prescrizioni di cui  ai  commi
          da 8-sexies a 8-terdecies sono nulle e  non  comportano  la
          nullita' del contratto. 
              8-terdecies. Per i mutui di cui ai commi da 8-sexies  a
          8-duodecies estinti prima della data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto  e  la  cui
          ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data,
          il termine di cui al comma  8-septies  decorre  dalla  data
          della richiesta della quietanza da parte del  debitore,  da
          effettuarsi mediante lettera  raccomandata  con  avviso  di
          ricevimento. 
              8-quaterdecies. 
              8-quinquiesdecies.  Al  fine  di  consentire   che   la
          realizzazione del Sistema alta  velocita'  avvenga  tramite
          affidamenti e modalita' competitivi conformi alla normativa
          vigente a livello nazionale e comunitario, nonche' in tempi
          e con limiti di spesa compatibili con  le  priorita'  ed  i
          programmi di investimento delle infrastrutture ferroviarie,
          nel rispetto dei vincoli economici e finanziari imposti dal
          decreto legislativo 8  luglio  2003,  n.  188,  al  gestore
          dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e  degli  impegni
          assunti dallo Stato nei confronti  dell'Unione  europea  in
          merito alla riduzione del disavanzo e del debito pubblico: 
              a) sono revocate le  concessioni  rilasciate  alla  TAV
          S.p.A. dall'Ente Ferrovie dello  Stato  il  7  agosto  1991
          limitatamente alla tratta Milano - Verona e alla sub-tratta
          Verona    -    Padova,    comprensive    delle     relative
          interconnessioni, e il 16 marzo 1992  relativa  alla  linea
          Milano    -    Genova,    comprensiva    delle     relative
          interconnessioni,  e   successive   loro   integrazioni   e
          modificazioni; 
              b) e' altresi' revocata l'autorizzazione rilasciata  al
          Concessionario  della  Rete  Ferroviaria  Italiana   S.p.A.
          all'articolo 5 del decreto del  Ministro  dei  trasporti  e
          della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138 T,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui  consente
          di proseguire nel rapporto convenzionale  con  la  societa'
          TAV S.p.A., relativo alla progettazione e costruzione della
          linea Terzo valico dei Giovi/Milano - Genova, della  tratta
          Milano - Verona e della sub-tratta Verona - Padova. 
              8-sexiesdecies. Per effetto delle  revoche  di  cui  al
          comma 8-quinquiesdecies i rapporti convenzionali  stipulati
          da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15  ottobre
          1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di
          continuita', con RFI S.p.A. e i relativi  atti  integrativi
          prevedono la quota di lavori che deve essere  affidata  dai
          contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale
          conforme alle previsioni delle direttive comunitarie. 
              8-septiesdecies. 
              8-duodevicies. All'articolo 21-quinquies della legge  7
          agosto 1990, n.  241,  dopo  il  comma  1  e'  aggiunto  il
          seguente: 
              «1-bis. Ove la revoca  di  un  atto  amministrativo  ad
          efficacia  durevole  o  istantanea   incida   su   rapporti
          negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
          interessati e' parametrato al solo danno emergente e  tiene
          conto sia dell'eventuale  conoscenza  o  conoscibilita'  da
          parte   dei   contraenti   della   contrarieta'   dell'atto
          amministrativo oggetto di  revoca  all'interesse  pubblico,
          sia dell'eventuale  concorso  dei  contraenti  o  di  altri
          soggetti all'erronea valutazione  della  compatibilita'  di
          tale atto con l'interesse pubblico». 
              8-undevicies. 
              8-vicies. Le disposizioni  del  presente  decreto  sono
          applicabili  nelle  regioni  a  statuto  speciale  e  nelle
          province autonome di Trento e  di  Bolzano  compatibilmente
          con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione,
          anche con riferimento alle disposizioni del titolo V  della
          parte seconda  della  Costituzione  per  le  parti  in  cui
          prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto  a  quelle
          gia' attribuite. 
              8-vicies semel. Il presente decreto entra in vigore  il
          giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e   sara'
          presentato alle Camere per la conversione in legge.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del   decreto
          legislativo 14 settembre  2011,  n.  167,  recante:  "Testo
          unico dell'apprendistato, a norma  dell'articolo  1,  comma
          30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.": 
              "Art. 3. ( Apprendistato per  la  qualifica  e  per  il
          diploma professionale) 
              1.   Possono   essere   assunti   con   contratto    di
          apprendistato  per  la   qualifica   e   per   il   diploma
          professionale, in tutti i settori di attivita',  anche  per
          l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i  soggetti  che
          abbiano compiuto quindici anni e  fino  al  compimento  del
          venticinquesimo anno di eta'. La durata  del  contratto  e'
          determinata in considerazione della qualifica o del diploma
          da conseguire e non puo' in ogni caso essere superiore, per
          la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro  nel
          caso di diploma quadriennale regionale. 
              2.   La   regolamentazione   dei   profili    formativi
          dell'apprendistato  per  la  qualifica  e  per  il  diploma
          professionale e'  rimessa  alle  regioni  e  alle  province
          autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province Autonome di Trento e  di  Bolzano,  e  sentite  le
          associazioni dei datori  di  lavoro  e  dei  prestatori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale, nel rispetto dei  seguenti  criteri  e  principi
          direttivi: 
              a) definizione della qualifica o diploma  professionale
          ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 
              b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od
          interna  alla  azienda,  congruo  al  conseguimento   della
          qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto
          stabilito al comma 1 e secondo  standard  minimi  formativi
          definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre  2005,
          n. 226; 
              c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a
          livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni
          dei datori e prestatori  di  lavoro  comparativamente  piu'
          rappresentative per la  determinazione,  anche  all'interno
          degli enti bilaterali, delle modalita' di erogazione  della
          formazione aziendale nel rispetto degli  standard  generali
          fissati dalle regioni.". 

        
      
          
Sezione III

Disposizioni per l'istruzione

                               Art. 53 
 
 
Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei
 consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia 
 
  1.  Al  fine  di  garantire  su  tutto  il   territorio   nazionale
l'ammodernamento e la razionalizzazione  del  patrimonio  immobiliare
scolastico, anche in modo da  conseguire  una  riduzione  strutturale
delle spese correnti di  funzionamento,  il  CIPE,  su  proposta  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva  un  Piano  nazionale  di
edilizia scolastica (( sulla base  delle  indicazioni  fornite  dalle
regioni, dalle  province  e  dai  comuni,  tenendo  conto  di  quanto
stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23,  e
successive modificazioni )). La proposta di Piano e'  trasmessa  alla
Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto e il Piano e' approvato entro  i  successivi  60
giorni. 
  (( 1-bis. Il piano di cui al comma 1 comprende  la  verifica  dello
stato di attuazione degli interventi e la ricognizione sullo stato di
utilizzazione delle risorse precedentemente stanziate. )) 
  2. Il Piano di cui al comma 1 ha ad  oggetto  la  realizzazione  di
interventi di ammodernamento e  recupero  del  patrimonio  scolastico
esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di
costruzione  e  completamento  di  nuovi   edifici   scolastici,   da
realizzare, in un'ottica di razionalizzazione  e  contenimento  delle
spese  correnti  di  funzionamento,  nel  rispetto  dei  criteri   di
efficienza energetica e  di  riduzione  delle  emissioni  inquinanti,
favorendo il coinvolgimento di  capitali  pubblici  e  privati  anche
attraverso i seguenti interventi: 
    a)  la  ricognizione   del   patrimonio   immobiliare   pubblico,
costituito da aree ed edifici non piu' utilizzati, che possano essere
destinati alla realizzazione degli interventi previsti  dal  presente
articolo, sulla base di accordi  tra  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, l'Agenzia del demanio, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero  della  difesa  in
caso di aree ed edifici non  piu'  utilizzati  a  fini  militari,  le
regioni e gli enti locali; 
    b) la costituzione di uno o piu' fondi immobiliari destinati alla
valorizzazione  e  razionalizzazione   del   patrimonio   immobiliare
scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari
innovativi, articolati anche in  un  sistema  integrato  nazionale  e
locale,  per  l'acquisizione  e  la  realizzazione  di  immobili  per
l'edilizia scolastica; 
    c) la  messa  a  disposizione  di  beni  immobili  di  proprieta'
pubblica  a  uso  scolastico   suscettibili   di   valorizzazione   e
dismissione in  favore  di  soggetti  pubblici  o  privati,  mediante
permuta, anche parziale, con immobili gia' esistenti o da edificare e
da destinare a nuove scuole; 
    d) le  modalita'  di  compartecipazione  facoltativa  degli  enti
locali; 
    (( d-bis) la promozione di  contratti  di  partenariato  pubblico
privato, come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter, del  codice  di
cui al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni. )) 
  3. In coerenza con le indicazioni contenute nel Piano, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente  e  della
tutela del  territorio  e  del  mare  promuovono,  congiuntamente  la
stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con  decreto
dei medesimi Ministri, al fine di concentrare  gli  interventi  sulle
esigenze  dei  singoli  contesti  territoriali  e  sviluppare   utili
sinergie, promuovendo e valorizzando la  partecipazione  di  soggetti
pubblici e privati. 
  4. Nella delibera CIPE di cui al comma 1 sono inoltre  disciplinate
le modalita' e i termini per la  verifica  periodica  delle  fasi  di
realizzazione del Piano, in base al cronoprogramma approvato  e  alle
esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di
scostamenti,  la  diversa  allocazione  delle   risorse   finanziarie
pubbliche verso modalita' di attuazione piu' efficienti. 
  5. Nelle more della definizione e approvazione del Piano,  al  fine
di  assicurare  il  tempestivo  avvio  di  interventi  prioritari   e
immediatamente realizzabili di edilizia scolastica coerenti  con  gli
obiettivi di cui ai commi 1 e 2: 
    a)  il  CIPE,   su   proposta   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano di
messa  in  sicurezza  degli  edifici  scolastici   esistenti   e   di
costruzione di nuovi edifici scolastici, anche  favorendo  interventi
diretti al risparmio energetico e all'eliminazione delle locazioni  a
carattere oneroso, nell'ambito delle risorse assegnate  al  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  dall'articolo  33,
comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a  cento  milioni
di euro per l'anno 2012; 
    b) le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626, della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche nel triennio  2012/2014,
con estensione dell'ambito di applicazione  alle  scuole  primarie  e
dell'infanzia, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali  di
finanza pubblica. 
  6. Al fine di semplificare le procedure relative alle operazioni di
cui al presente articolo, il vincolo di destinazione a uso scolastico
e' acquisito automaticamente per i  nuovi  edifici  con  il  collaudo
dell'opera e cessa per gli edifici scolastici oggetto di permuta  con
l'effettivo trasferimento delle attivita' scolastiche presso la nuova
sede. 
  7. Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente  agli  standard
europei e alle piu' moderne concezioni  di  realizzazione  e  impiego
degli  edifici  scolastici,  perseguendo  altresi',  ove   possibile,
soluzioni protese al contenimento dei costi, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  da  emanare
entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
sono adottate le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici  minimi
e  massimi  di  funzionalita'  urbanistica,   edilizia,   anche   con
riferimento alle tecnologie in  materia  di  efficienza  e  risparmio
energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica
indispensabili  a  garantire  indirizzi  progettuali  di  riferimento
adeguati e omogenei sul territorio nazionale. 
  8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  9.  Gli  enti  proprietari  di  edifici   adibiti   a   istituzioni
scolastiche, le universita'  e  gli  enti  di  ricerca  vigilati  dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottano
entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
misure  di  gestione,  conduzione  e  manutenzione   degli   immobili
finalizzate al contenimento dei consumi di energia  e  alla  migliore
efficienza  degli  usi  finali  della  stessa,  anche  attraverso  il
ricorso, in deroga all'articolo 12 del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, ai contratti  di  servizio  energia  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412  e  al  decreto
legislativo  30  maggio  2008,  n.  115,  secondo  le   linee   guida
predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo  economico
e il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
          agosto 1997, n. 281, vedasi in nota all'articolo 3: 
              Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge 11
          gennaio  1996,  n.  23,  recante"  Norme   per   l'edilizia
          scolastica": 
              "Art. 3. (Competenze degli enti locali) 
              1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i),
          della legge  8  giugno  1990,  n.  142  ,  provvedono  alla
          realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria
          e straordinaria degli edifici: 
              a) i comuni, per quelli da destinare a sede  di  scuole
          materne, elementari e medie; 
              b) le province, per  quelli  da  destinare  a  sede  di
          istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria  superiore,
          compresi i  licei  artistici  e  gli  istituti  d'arte,  di
          conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori
          per le industrie  artistiche,  nonche'  di  convitti  e  di
          istituzioni educative statali. 
              2. In relazione agli obblighi per  essi  stabiliti  dal
          comma 1, i comuni e le province  provvedono  altresi'  alle
          spese varie di ufficio e per l'arredamento e a  quelle  per
          le  utenze  elettriche  e  telefoniche,  per  la  provvista
          dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed  ai  relativi
          impianti. 
              3.  Per  l'allestimento  e  l'impianto   di   materiale
          didattico e scientifico  che  implichi  il  rispetto  delle
          norme sulla sicurezza e  sull'adeguamento  degli  impianti,
          l'ente locale competente  e'  tenuto  a  dare  alle  scuole
          parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei  locali
          ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali  locali
          contestualmente all'impianto delle attrezzature. 
              4. Gli enti territoriali  competenti  possono  delegare
          alle singole istituzioni scolastiche,  su  loro  richiesta,
          funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici
          destinati  ad  uso  scolastico.  A  tal   fine   gli   enti
          territoriali assicurano le risorse  finanziarie  necessarie
          per l'esercizio delle funzioni delegate. 
              4-bis. Le disposizioni di cui ai  commi  1  e  2  hanno
          effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a
          quello in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge ." 
              "Art. 4. (Programmazione,  procedure  di  attuazione  e
          finanziamento degli interventi) 
              1. Per gli interventi previsti dalla presente legge  la
          Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a  concedere  agli
          enti territoriali competenti mutui ventennali con onere  di
          ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della
          capitalizzazione degli interessi di preammortamento. Per il
          primo piano annuale di attuazione di cui  al  comma  2  del
          presente articolo il complessivo  ammontare  dei  mutui  e'
          determinato in lire 225 miliardi. 
              2.  La  programmazione  dell'edilizia   scolastica   si
          realizza mediante piani generali triennali e piani  annuali
          di  attuazione  predisposti  e  approvati  dalle   regioni,
          sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla  base  delle
          proposte  formulate  dagli  enti  territoriali   competenti
          sentiti gli uffici  scolastici  provinciali,  che  all'uopo
          adottano le procedure consultive  dei  consigli  scolastici
          distrettuali e provinciali. 
              3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della  presente   legge,   il   Ministro   della   pubblica
          istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, con proprio decreto, stabilisce i  criteri  per
          la ripartizione dei fondi fra le regioni, indica  le  somme
          disponibili   nel   primo   triennio   suddividendole   per
          annualita' e fissa gli indirizzi  volti  ad  assicurare  il
          coordinamento degli interventi ai fini della programmazione
          scolastica nazionale. 
              4. Le regioni,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto  di  cui
          al  comma  3,  sulla   base   degli   indirizzi   formulati
          dall'Osservatorio  per   l'edilizia   scolastica   di   cui
          all'articolo 6, approvano e trasmettono al  Ministro  della
          pubblica istruzione i piani generali triennali contenenti i
          progetti  preliminari,   la   valutazione   dei   costi   e
          l'indicazione degli  enti  territoriali  competenti  per  i
          singoli  interventi.  Entro  la  stessa  data  le   regioni
          approvano i piani annuali relativi al triennio. In caso  di
          difformita' rispetto agli  indirizzi  della  programmazione
          scolastica nazionale, il Ministro della pubblica istruzione
          invita le regioni interessate a modificare opportunamente i
          rispettivi piani generali entro trenta  giorni  dalla  data
          del ricevimento delle  disposizioni  ministeriali.  Decorsi
          sessanta giorni dalla trasmissione dei piani, in assenza di
          osservazioni del Ministro  della  pubblica  istruzione,  le
          regioni provvedono alla loro pubblicazione  nei  rispettivi
          Bollettini ufficiali. 
              5. Entro centottanta  giorni  dalla  pubblicazione  del
          piano generale nel Bollettino ufficiale delle regioni,  gli
          enti territoriali competenti approvano i progetti esecutivi
          degli interventi relativi al  primo  anno  del  triennio  e
          provvedono alla richiesta di  concessione  dei  mutui  alla
          Cassa depositi e prestiti, dandone comunicazione,  mediante
          invio dei relativi atti deliberativi, alla regione. 
              6.  Entro   trenta   giorni   dal   ricevimento   della
          deliberazione di assunzione del mutuo, la Cassa depositi  e
          prestiti  comunica  la  concessione  del  mutuo  agli  enti
          territoriali competenti, dandone avviso alle regioni. 
              7.  Gli  enti  territoriali  competenti   sono   tenuti
          all'affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni
          dalla comunicazione della concessione del mutuo. 
              8. I piani generali triennali successivi al primo  sono
          formulati  dalle  regioni  entro   novanta   giorni   dalla
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  del
          Ministro  del  tesoro  recante  l'indicazione  delle  somme
          disponibili. Nella ripartizione dei fondi fra le regioni si
          tiene conto, oltre che dei criteri di cui al comma 3, dello
          stato di attuazione dei piani  precedenti.  Gli  interventi
          previsti e non realizzati nell'ambito di un piano triennale
          possono essere inseriti in quello successivo;  le  relative
          quote di finanziamento non utilizzate  vengono  ridestinate
          al fondo relativo al triennio di riferimento. 
              9. I termini di  cui  ai  commi  4,  5,  7  e  8  hanno
          carattere perentorio. Qualora  gli  enti  territoriali  non
          provvedano agli adempimenti di loro competenza,  provvedono
          automaticamente in via sostitutiva le regioni o le province
          autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in  conformita'  alla
          legislazione vigente. Decorsi trenta  giorni,  in  caso  di
          inadempienza delle regioni o  delle  province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano,  provvede  automaticamente  in  via
          sostitutiva il commissario del Governo.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 15-ter,  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, recante:  "Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE " : 
              "15-ter. Ai fini del presente codice, i  «contratti  di
          partenariato pubblico privato» sono  contratti  aventi  per
          oggetto una o piu' prestazioni quali la  progettazione,  la
          costruzione, la gestione  o  la  manutenzione  di  un'opera
          pubblica o di pubblica utilita', oppure la fornitura di  un
          servizio, compreso in ogni caso il finanziamento  totale  o
          parziale a carico di privati, anche in  forme  diverse,  di
          tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle
          prescrizioni  e   degli   indirizzi   comunitari   vigenti.
          Rientrano, a titolo esemplificativo,  tra  i  contratti  di
          partenariato pubblico privato la concessione di lavori,  la
          concessione  di  servizi,  la  locazione  finanziaria,   il
          contratto  di  disponibilita'   l'affidamento   di   lavori
          mediante finanza di progetto, le  societa'  miste.  Possono
          rientrare  altresi'  tra  le  operazioni  di   partenariato
          pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il
          corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in  tutto
          o in parte  posticipato  e  collegato  alla  disponibilita'
          dell'opera per il committente o  per  utenti  terzi.  Fatti
          salvi gli obblighi di comunicazione previsti  dall'articolo
          44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2008, n.  31,  alle  operazioni  di  partenariato  pubblico
          privato  si   applicano   i   contenuti   delle   decisioni
          Eurostat.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 33,  comma  8,  della
          legge 12 novembre 2011, n. 183, recante: "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato. (Legge di stabilita' 2012)": 
              "8. Per l'anno 2012 e' istituito un apposito fondo  con
          una dotazione di 750 milioni di euro, destinato,  quanto  a
          200 milioni di  euro  al  Ministero  della  difesa  per  il
          potenziamento ed il finanziamento  di  oneri  indifferibili
          del comparto difesa e sicurezza, quanto a  220  milioni  di
          euro al Ministero dell'interno per il potenziamento  ed  il
          finanziamento  di  oneri  indifferibili  della  Polizia  di
          Stato, dell'Arma dei carabinieri e dei  Vigili  del  fuoco,
          quanto a 30 milioni di  euro  al  Corpo  della  guardia  di
          finanza per il potenziamento ed il finanziamento  di  oneri
          indifferibili, quanto a 100 milioni di  euro  al  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  per  la
          messa in sicurezza degli edifici scolastici, quanto  a  100
          milioni di euro al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e del mare  per  interventi  in  materia  di
          difesa del suolo ed altri interventi urgenti, quanto a  100
          milioni di euro al Ministero dello sviluppo  economico  per
          il finanziamento del fondo di garanzia di cui  all'articolo
          15  della  legge  7  agosto  1997,  n.  266.  Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire il
          fondo di cui al presente comma.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  626,  legge
          n. 296 del 2006, recante : "Disposizioni per la  formazione
          del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
          finanziaria 2007).": 
              "626.   Nella   logica   degli   interventi   per    il
          miglioramento delle misure di prevenzione di cui al decreto
          legislativo  23  febbraio  2000,  n.   38,   e   successive
          modificazioni, il consiglio di  indirizzo  e  di  vigilanza
          dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro (INAIL) definisce, in via sperimentale
          per il triennio 2007-2009, d'intesa  con  il  Ministro  del
          lavoro e della previdenza sociale, con  il  Ministro  della
          pubblica istruzione  e  con  gli  enti  locali  competenti,
          indirizzi   programmatici   per   la   promozione   ed   il
          finanziamento di  progetti  degli  istituti  di  istruzione
          secondaria di primo grado e  superiore  per  l'abbattimento
          delle  barriere  architettoniche  o   l'adeguamento   delle
          strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza  e
          igiene del lavoro. Il consiglio di indirizzo e di vigilanza
          dell'INAIL determina altresi' l'entita'  delle  risorse  da
          destinare annualmente alle finalita'  di  cui  al  presente
          comma, utilizzando a tale fine  anche  le  risorse  che  si
          rendessero disponibili a conclusione  delle  iniziative  di
          attuazione dell'articolo 24 del citato decreto  legislativo
          n. 38 del 2000. Sulla base  degli  indirizzi  definiti,  il
          consiglio di amministrazione dell'INAIL definisce i criteri
          e le modalita' per l'approvazione dei  singoli  progetti  e
          provvede all'approvazione  dei  finanziamenti  dei  singoli
          progetti. ". 
              Si riporta il testo dell'articolo 12 del  decreto-legge
          6 luglio 2001, n. 98, recante:" Disposizioni urgenti per la
          stabilizzazione finanziaria.": 
              "Art. 12. (Acquisto, vendita, manutenzione e censimento
          di immobili pubblici) 
              1. A decorrere dal 1° gennaio  2012  le  operazioni  di
          acquisto e vendita di immobili,  effettuate  sia  in  forma
          diretta  sia  indiretta,  da  parte  delle  amministrazioni
          inserite nel conto  economico  consolidato  della  pubblica
          amministrazione, come individuate  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo  1
          della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  con  l'esclusione
          degli enti territoriali, degli enti previdenziali  e  degli
          enti  del  servizio  sanitario   nazionale,   nonche'   del
          Ministero degli  affari  esteri  con  riferimento  ai  beni
          immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica
          del rispetto dei saldi strutturali di finanza  pubblica  da
          attuarsi  con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Per  gli  enti
          previdenziali  pubblici  e   privati   restano   ferme   le
          disposizioni  di  cui  al  comma  15  dell'articolo  8  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              2. A decorrere dal 1° gennaio 2013: 
              a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni
          di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti,  relative   agli   interventi   manutentivi,   a
          carattere  ordinario  e  straordinario,  effettuati   sugli
          immobili di proprieta' dello Stato, in  uso  per  finalita'
          istituzionali  alle  Amministrazioni  dello  Stato  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  incluse  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e le  Agenzie,  anche
          fiscali, fatte salve  le  specifiche  previsioni  di  legge
          riguardanti il Ministero della difesa, il  Ministero  degli
          affari esteri e il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, nonche' il Ministero delle infrastrutture e  dei
          trasporti con riferimento a quanto previsto dagli  articoli
          41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e
          successive modificazioni, e dagli articoli 127  e  128  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e  successive
          modificazioni. Conseguentemente sono fatte salve le risorse
          attribuite  al  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti per gli interventi relativi agli edifici pubblici
          statali e agli immobili  demaniali,  le  cui  decisioni  di
          spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse,  dal
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita
          l'Agenzia del demanio; 
              b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio  le
          decisioni   di   spesa,   sentito   il   Ministero    delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,   per   gli   interventi
          manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili
          di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo  dalle
          Amministrazioni di cui alla lettera a); 
              c) restano ferme le decisioni di  spesa  del  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   relative   agli
          interventi manutentivi effettuati su beni  immobili  ovvero
          infrastrutture diversi da quelli di cui alle lettere  a)  e
          b). Tali interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio
          preventivamente, al fine del necessario  coordinamento  con
          le attivita' poste in essere ai sensi delle  lettere  a)  e
          b); 
              d) gli interventi di piccola manutenzione  sono  curati
          direttamente  dalle  Amministrazioni  utilizzatrici   degli
          immobili, anche  se  di  proprieta'  di  terzi.  Tutti  gli
          interventi  sono   comunicati   all'Agenzia   del   demanio
          preventivamente, al fine del necessario  coordinamento  con
          le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a),  b)
          e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al  fine
          di verificare le previsioni contrattuali in materia. 
              3. Le Amministrazioni di cui  al  comma  2  comunicano,
          entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012,  la
          previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e
          straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di
          proprieta' dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori  di
          manutenzione ordinaria che prevedono  di  effettuare  sugli
          immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati  a
          qualsiasi titolo. 
              4.  Anche  sulla  base   delle   previsioni   triennali
          presentate  e  delle  verifiche   effettuate,   sentiti   i
          Provveditorati per le opere pubbliche del  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  l'Agenzia  del  demanio
          assume le  decisioni  di  spesa  sulla  base  di  un  piano
          generale di interventi per il triennio  successivo,  volto,
          ove  possibile,  al  recupero  degli  spazi  interni  degli
          immobili di proprieta' dello Stato al fine  di  ridurre  le
          locazioni passive. Per le medesime finalita', l'Agenzia del
          demanio  puo'  stipulare  accordi   quadro   con   societa'
          specializzate  nella  riorganizzazione  dei   processi   di
          funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni
          di cui al comma 2, realizzano i  progetti  di  recupero,  a
          valere sulle risorse di cui al comma 6. 
              5. L'Agenzia del demanio, al  fine  di  realizzare  gli
          interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e  b),
          stipula convenzioni quadro con le strutture  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori
          oneri ovvero, in funzione della capacita' operativa di tali
          strutture,  stipula  accordi  quadro,  riferiti  ad  ambiti
          territoriali predefiniti, con  societa'  specializzate  nel
          settore individuate mediante procedure ad evidenza pubblica
          o  con  altri  soggetti  pubblici  per  la  gestione  degli
          appalti;  gli  appalti   sono   sottoposti   al   controllo
          preventivo   degli   uffici    centrali    del    bilancio.
          Dell'avvenuta stipula delle  convenzioni  o  degli  accordi
          quadro  e'  data  immediata  notizia  sul   sito   internet
          dell'Agenzia del demanio. 
              6. Gli stanziamenti per gli  interventi  manutentivi  a
          disposizione delle  Amministrazioni  di  cui  al  comma  2,
          lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal  1°  gennaio
          2013, in due appositi fondi, rispettivamente per  le  spese
          di parte corrente e di conto capitale per  le  manutenzioni
          ordinaria  e  straordinaria,  istituiti  nello   stato   di
          previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, impiegati dall'Agenzia  del  demanio.  Le  risorse
          necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da
          corrispondenti riduzioni  degli  stanziamenti  di  ciascuna
          Amministrazione, sulla base  delle  comunicazioni  di'  cui
          all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191. Restano  fermi  i  limiti  stabiliti
          dall'articolo 2, comma 618, della legge 24  dicembre  2007,
          n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
          2009, n. 191; dall'articolo 8 del decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
          luglio  2010,  n.  122.  Le  risorse  di  cui  al   periodo
          precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle
          che possono essere  assegnate  in  corso  d'anno  ai  sensi
          dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              7. Fino alla stipula degli accordi o delle  convenzioni
          quadro di cui al comma 5 e, comunque,  per  i  lavori  gia'
          appaltati alla data della stipula  degli  accordi  o  delle
          convenzioni quadro, gli interventi  manutentivi  continuano
          ad essere gestiti dalle Amministrazioni  interessate  fermi
          restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente dandone
          comunicazione,   limitatamente   ai    nuovi    interventi,
          all'Agenzia del demanio che  ne  assicurera'  la  copertura
          finanziaria a  valere  sui  fondi  di  cui  al  comma  6  a
          condizione  che  gli  stessi  siano  ricompresi  nel  piano
          generale degli  interventi.  Successivamente  alla  stipula
          dell'accordo o della  convenzione  quadro,  e'  nullo  ogni
          nuovo contratto di manutenzione ordinaria  e  straordinaria
          non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione  per
          quelli  stipulati  dalla  Presidenza  del   Consiglio   dei
          Ministri e  dichiarati  indispensabili  per  la  protezione
          degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Restano  esclusi
          dalla  disciplina  del  presente  comma  i  beni   immobili
          riguardanti il Ministero della difesa ed il Ministero per i
          beni  e  le  attivita'  culturali,   il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti  con  riferimento  a  quanto
          previsto dal comma 2, nonche' i  beni  immobili  all'estero
          riguardanti il Ministero  degli  affari  esteri,  salva  la
          preventiva   comunicazione   dei   piani   di    interventi
          all'Agenzia   del   demanio,   al   fine   del   necessario
          coordinamento con le attivita' poste  in  essere  ai  sensi
          comma 1 e con i  piani  di  razionalizzazione  degli  spazi
          elaborati  dall'Agenzia  stessa  previsti  all'articolo  2,
          comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
              8. L'Agenzia del  demanio,  al  fine  di  verificare  e
          monitorare  gli  interventi   necessari   di   manutenzione
          ordinaria  e  straordinaria,  puo'   dotarsi   di   proprie
          professionalita'  e  di  strutture  interne   appositamente
          dedicate,  sostenendo  i  relativi  oneri  a  valere  sulle
          risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello  0,5%.
          Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia  del  demanio  puo'
          avvalersi   delle    strutture    del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri
          ovvero, in  funzione  della  capacita'  operativa  di  tali
          strutture, puo', con procedure ad  evidenza  pubblica  e  a
          valere  sulle  risorse  di  cui  al  comma  6,  selezionare
          societa' specializzate ed indipendenti. 
              9. Per una compiuta attuazione  delle  disposizioni  di
          cui all'articolo 2, comma  222,  della  legge  23  dicembre
          2009, n. 191, volte alla razionalizzazione degli  spazi  ed
          al contenimento della  spesa  pubblica,  e  fermo  restando
          quanto ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni  di
          cui al comma 2 del presente articolo, a  decorrere  dal  1°
          gennaio  2013,  comunicano  annualmente   all'Agenzia   del
          demanio, a scopo conoscitivo, le previsioni  relative  alle
          nuove  costruzioni,  di   programmata   realizzazione   nel
          successivo  triennio.  Le  comunicazioni  devono  indicare,
          oltre  l'esatta  descrizione   dell'immobile   e   la   sua
          destinazione presente e futura,  l'ammontare  dei  relativi
          oneri e le connesse risorse finanziarie,  nonche'  i  tempi
          previsti per la realizzazione delle opere. 
              10. Con uno o piu' decreti di natura non  regolamentare
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  di  concerto
          con il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  da
          adottarsi, il primo, entro il termine di  90  giorni  dalla
          data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono
          definite, per l'attuazione della presente norma senza nuovi
          o maggiori oneri, le attivita' dei  Provveditorati  per  le
          opere pubbliche e le modalita', termini, criteri e  risorse
          disponibili. 
              11. Al comma 3 dell'articolo  8  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "di cui  al  comma
          222, periodo nono", sono sostituite dalle seguenti: "di cui
          all'articolo 2, comma 222". 
              12. All'articolo 13 del decreto-legge 25  giugno  2008,
          n. 112, recante:  "Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria", convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto  2008,  n.   133,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure per
          razionalizzare la gestione e la dismissione del  patrimonio
          residenziale pubblico"; 
              b) il comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  In
          attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo,  lettera
          m), e terzo della Costituzione, al fine  di  assicurare  il
          coordinamento della finanza pubblica, i livelli  essenziali
          delle prestazioni  e  favorire  l'accesso  alla  proprieta'
          dell'abitazione, entro il 31  dicembre  2011,  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro  per  i
          rapporti con le regioni  e  per  la  coesione  territoriale
          promuovono,  in  sede  di  Conferenza  unificata,  di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, la conclusione di accordi con regioni ed  enti  locali
          aventi ad oggetto la  semplificazione  delle  procedure  di
          alienazione degli immobili  di  proprieta'  degli  Istituti
          autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche'
          la dismissione e la razionalizzazione  del  patrimonio  dei
          predetti Istituti anche attraverso la promozione  di  fondi
          immobiliari   nell'ambito   degli    interventi    previsti
          dall'articolo  11,  comma  3,  lettera  a).  In   sede   di
          Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio
          dello stato di attuazione dei predetti accordi.". 
              13.  La  violazione  degli  obblighi  di  comunicazione
          stabiliti  dall'articolo  2,  comma  222,  della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191, e successive  modificazioni,  e  dai
          decreti di cui al medesimo comma, quindicesimo periodo,  e'
          causa di responsabilita' amministrativa. Le amministrazioni
          soggette  ai  suddetti  obblighi  individuano,  secondo  le
          rispettive strutture organizzative e i relativi profili  di
          competenza,  i  responsabili  della  comunicazione  stessa,
          trasmettendoli al Ministero dell'economia e delle finanze -
          Dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale.
          Per  la  comunicazione  delle  unita'  immobiliari  e   dei
          terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista
          dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del
          30 luglio 2010, il  termine  per  l'adempimento  e'  il  31
          luglio 2012. I termini  e  gli  ambiti  soggettivi  per  la
          comunicazione dei dati relativi  agli  altri  attivi  dello
          Stato sono previsti dai successivi decreti emanati ai sensi
          dell'articolo 2, comma 222,  quindicesimo  periodo  che  li
          individuano. 
              14. All'articolo  2,  comma  222,  dodicesimo  periodo,
          della  legge  23  dicembre  2009,  n.   191,   le   parole:
          «rendiconto patrimoniale dello Stato a  prezzi  di  mercato
          previsto  dall'articolo  6,  comma  8,  lettera   e),   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica del 30 gennaio 2008, n. 43 e del conto  generale
          del patrimonio dello  Stato  di  cui  all'articolo  14  del
          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279» sono  sostituite
          dalle    seguenti:    «rendiconto    patrimoniale     delle
          Amministrazioni pubbliche a valori di mercato». 
              15. All'articolo  2,  comma  222,  sedicesimo  periodo,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia
          del demanio ne effettua  la  segnalazione  alla  Corte  dei
          conti"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "l'Agenzia  del
          demanio e il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione  alla
          Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza". 
              Si riporta l'epigrafe del decreto del Presidente  della
          Repubblica 26 agosto 1993, n. 412: 
              Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
          n.  412,  recante  "Regolamento  recante   norme   per   la
          progettazione,   l'installazione,    l'esercizio    e    la
          manutenzione degli impianti termici degli edifici  ai  fini
          del contenimento dei  consumi  di  energia,  in  attuazione
          dell'articolo 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10". 
              Si riporta l'epigrafe del decreto legislativo 30 maggio
          2008, n. 115: 
              Decreto legislativo 30 maggio  2008,  n.  115,  recante
          "Attuazione    della    direttiva    2006/32/CE    relativa
          all'efficienza degli usi finali dell'energia  e  i  servizi
          energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE". 

        
      
          
Sezione IV

Altre disposizioni in materia di universita'

                               Art. 54 
 
 
                    Tecnologi a tempo determinato 
 
   1. Al fine di potenziare le  attivita'  di  ricerca  degli  atenei
anche nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall'Unione
europea e degli altri enti e organismi pubblici e privati, alla legge
30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente: 
  «Art. 24-bis (Tecnologi a  tempo  determinato).  -  1.  Nell'ambito
delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di  svolgere
attivita' di supporto tecnico  e  amministrativo  alle  attivita'  di
ricerca,  le  universita'  possono  stipulare  contratti  di   lavoro
subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso  almeno  del
titolo  di  laurea  ((  e  di  una  ))   particolare   qualificazione
professionale in relazione alla tipologia di attivita'  prevista.  Il
contratto stabilisce,  sulla  base  dei  regolamenti  di  ateneo,  le
modalita' di svolgimento delle attivita' predette. 
  2. I destinatari  dei  contratti  sono  scelti  mediante  procedure
pubbliche di selezione disciplinate dalle universita', fermi restando
l'obbligo di pubblicita' dei bandi, in italiano  e  in  inglese,  sul
sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea.  Il
bando  deve  contenere  informazioni  dettagliate  sulle   specifiche
funzioni,  i  diritti  e  i  doveri  e  il  trattamento  economico  e
previdenziale, nonche' sui requisiti di  qualificazione  richiesti  e
sulle modalita' di valutazione delle candidature. 
  3. I contratti hanno durata minima di 18 mesi  e  sono  prorogabili
per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La  durata
complessiva degli stessi non puo' in ogni  caso  essere  superiore  a
cinque  anni  con  la  medesima   universita'.   Restano   ferme   le
disposizioni del decreto legislativo 6  settembre  2001,  n.  368,  e
successive modificazioni. 
  4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei  contratti
di cui al comma 1, in relazione ai titoli di studio  e  all'eventuale
qualificazione   professionale   richiesta,   e'   stabilito    dalle
universita' ed e' determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un
importo  minimo  e  massimo  pari  rispettivamente   al   trattamento
complessivo attribuito  al  personale  della  categoria  D  posizione
economica 3 ed EP posizione  economica  3  dei  ruoli  del  personale
tecnico-amministrativo delle  universita'.  L'onere  del  trattamento
economico e' posto  a  carico  dei  fondi  relativi  ai  progetti  di
ricerca. 
  5. I contratti di cui  al  presente  articolo  non  danno  luogo  a
diritti in ordine all'accesso ai ruoli  del  personale  accademico  o
tecnico-amministrativo delle universita'.». 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Per il testo dell'articolo 24  del  legge  30  dicembre
          2010,  n.  240,  vedasi  nei  riferimenti  normativi   all'
          articolo 49. 
              Si  riporta  l'epigrafe  del  decreto   legislativo   6
          settembre 2001, n. 368 recante: "Attuazione della direttiva
          1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro  a  tempo
          determinato concluso  dall'UNICE,  dal  CEEP  e  dal  CES",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2001,  n.
          235.  

        
      
          
Sezione IV

Altre disposizioni in materia di universita'

                               Art. 55 
 
 
    Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria 
 
   1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra universita'
ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi,  fermo  restando  il
trattamento economico e previdenziale del (( personale  di  ruolo  ))
degli enti di ricerca stessi. 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art 6, comma 11,  della  legge
          30 dicembre 2010, n.  240  recante  "Norme  in  materia  di
          organizzazione delle universita', di personale accademico e
          reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare  la
          qualita' e l'efficienza del sistema universitario": 
              "11. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono
          svolgere attivita' didattica e di ricerca anche  presso  un
          altro ateneo, sulla base  di  una  convenzione  tra  i  due
          atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di  comune
          interesse.  La   convenzione   stabilisce   altresi',   con
          l'accordo dell'interessato, le  modalita'  di  ripartizione
          tra i due atenei dell'impegno annuo  dell'interessato,  dei
          relativi oneri stipendiali e delle modalita' di valutazione
          di cui al comma 7.  Per  un  periodo  complessivamente  non
          superiore a cinque anni l'impegno  puo'  essere  totalmente
          svolto  presso  il  secondo  ateneo,  che   provvede   alla
          corresponsione  degli  oneri  stipendiali.  In  tal   caso,
          l'interessato esercita il diritto di  elettorato  attivo  e
          passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione
          delle  attivita'  di   ricerca   e   delle   politiche   di
          reclutamento degli atenei,  l'apporto  dell'interessato  e'
          ripartito in  proporzione  alla  durata  e  alla  quantita'
          dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro,
          da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, sono stabiliti i  criteri  per
          l'attivazione delle convenzioni". 

        
      
          
Sezione V

Disposizioni per il turismo

                               Art. 56 
 
 
         Disposizioni per il settore turistico e per l'EXPO 
 
   1. (( Al codice della normativa statale in tema di  ordinamento  e
mercato del turismo, di cui al decreto legislativo )) 23 maggio 2011,
n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 22, comma 2, al primo periodo sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «e della promozione  di  forme  di  turismo
accessibile, mediante accordi con le  principali  imprese  turistiche
operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a  condizioni
vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone  con  disabilita'
((, senza nuovi o maggiori oneri )) per la finanza pubblica»; 
    b) all'articolo 27, comma 1, la lettera c) e' (( abrogata )). 
  2.  I  beni  immobili  confiscati  alla  criminalita'  organizzata,
individuati  dall'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione   e   la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata, che hanno caratteristiche tali  da  consentirne  un  uso
agevole per scopi turistici possono essere dati  in  concessione,  ((
secondo le modalita' previste dall'articolo 48, comma 3, lettera  c),
del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle  comunita',
agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni di cui al medesimo
articolo 48, comma 3, lettera c), del citato codice,  attribuendo  un
titolo di preferenza alle cooperative o ai  consorzi  di  cooperative
sociali di giovani di eta' inferiore a 35 anni )). Per l'avvio e  per
la ristrutturazione a scopi turistici  dell'immobile  possono  essere
promossi dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
accordi  e  convenzioni  con  banche  ed  istituti  di  credito   per
finanziamenti a condizioni vantaggiose ((,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri )) per la finanza pubblica. 
  3. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le parole: «al 4» sono sostituite dalle seguenti: «all'11». 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  22,  comma  2,  e
          dell'articolo  27,  comma  1,  lettera   c)   del   decreto
          legislativo 23 maggio 2011, n. 79,  recante  "Codice  della
          normativa statale in tema  di  ordinamento  e  mercato  del
          turismo, a norma dell'articolo 14 della legge  28  novembre
          2005,  n.   246,   nonche'   attuazione   della   direttiva
          2008/122/CE,  relativa  ai  contratti  di  multiproprieta',
          contratti relativi ai prodotti  per  le  vacanze  di  lungo
          termine,  contratti  di  rivendita  e  di   scambio"   come
          modificata dalla presente legge: 
              "Art. 22 (Circuiti nazionali di eccellenza  a  sostegno
          dell'offerta turistica e del sistema Italia). 
              (Omissis). 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri  o  del  Ministro  delegato,  di  concerto  con  i
          Ministri degli affari esteri,  dell'ambiente  della  tutela
          del territorio e del mare, dello sviluppo economico, per  i
          beni e le attivita'  culturali,  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, della gioventu' e per le  politiche
          europee,  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, si definiscono i circuiti nazionali di
          eccellenza, i percorsi, i prodotti e gli itinerari tematici
          omogenei che  collegano  regioni  diverse  lungo  tutto  il
          territorio nazionale, anche tenendo conto  della  capacita'
          ricettiva dei luoghi  interessati  e  della  promozione  di
          forme di  turismo  accessibile,  mediante  accordi  con  le
          principali  imprese  turistiche  operanti   nei   territori
          interessati attraverso pacchetti a  condizioni  vantaggiose
          per i giovani, gli anziani e  le  persone  con  disabilita'
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              Essi sono individuati come segue: 
              a) turismo della montagna; 
              b) turismo del mare; 
              c) turismo dei laghi e dei fiumi; 
              d) turismo della cultura; 
              e) turismo religioso; 
              f) turismo della natura e faunistico; 
              g) turismo dell'enogastronomia; 
              h) turismo termale e del benessere; 
              i) turismo dello sport e del golf; 
              l) turismo congressuale; 
              m) turismo giovanile; 
              n) turismo del made in Italy e della relativa attivita'
          industriale ed artigianale; 
              o) turismo delle arti e dello spettacolo." 
              "Art. 27 (Fondo buoni vacanze). 
              1.  Presso  il   Dipartimento   per   lo   sviluppo   e
          competitivita' del turismo  opera  il  Fondo  di  cui  alla
          disciplina prevista dall'  articolo  2,  comma  193,  della
          legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  di  seguito  denominato:
          "Fondo buoni vacanze". Ad esso affluiscono: 
              (Omissis). 
                c) (abrogata).". 
              Si riporta il testo dell'articolo 48, comma 3, lett. c)
          del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  recante:
          "Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136": 
              "3. I beni immobili sono: 
              c) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali, in
          via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e'
          sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione.
          Gli enti territoriali  provvedono  a  formare  un  apposito
          elenco dei beni confiscati ad essi  trasferiti,  che  viene
          periodicamente  aggiornato.  L'elenco,  reso  pubblico  con
          adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i  dati
          concernenti   la    consistenza,    la    destinazione    e
          l'utilizzazione dei beni nonche', in caso di assegnazione a
          terzi, i  dati  identificativi  del  concessionario  e  gli
          estremi, l'oggetto e la durata  dell'atto  di  concessione.
          Gli enti territoriali, anche  consorziandosi  o  attraverso
          associazioni, possono amministrare direttamente il bene  o,
          sulla  base  di   apposita   convenzione,   assegnarlo   in
          concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei  principi
          di  trasparenza,  adeguata   pubblicita'   e   parita'   di
          trattamento, a comunita',  anche  giovanili,  ad  enti,  ad
          associazioni  maggiormente   rappresentative   degli   enti
          locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge
          11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di  cui  alla
          legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita' terapeutiche e
          centri di recupero e cura di tossicodipendenti  di  cui  al
          testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n.  309,  nonche'  alle  associazioni  di  protezione
          ambientale riconosciute ai  sensi  dell'articolo  13  della
          legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La
          convenzione  disciplina  la  durata,  l'uso  del  bene,  le
          modalita' di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di
          risoluzione del rapporto e le modalita' del rinnovo. I beni
          non  assegnati  possono  essere   utilizzati   dagli   enti
          territoriali per finalita' di lucro e i  relativi  proventi
          devono  essere  reimpiegati  esclusivamente  per  finalita'
          sociali. Se  entro  un  anno  l'ente  territoriale  non  ha
          provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la
          revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario
          con poteri  sostitutivi.  Alla  scadenza  di  sei  mesi  il
          sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo
          stato della procedura;". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  54,  comma  1,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito   con
          modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  recante
          "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
          di competitivita' economica"come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art. 54 (EXPO). 
              1. Per la prosecuzione, per gli anni 2010 e successivi,
          delle   attivita'   indicate   all'articolo    41,    comma
          16-quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre  2008,  n.
          207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          2009, n. 14, fatto salvo il finanziamento  integrale  delle
          opere, puo' essere utilizzata, in misura proporzionale alla
          partecipazione azionaria detenuta dallo  Stato,  una  quota
          non superiore all'11 per cento  delle  risorse  autorizzate
          dall'articolo 14, comma  1,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito con modificazioni  dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133, destinate al finanziamento delle opere
          delle quali  la  Societa'  Expo  2015  S.p.a.  e'  soggetto
          attuatore,  ai  sensi  del  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri  22  ottobre  2008  e   successive
          modifiche, ferma restando la partecipazione pro quota  alla
          copertura  delle  medesime  spese  da  parte  degli   altri
          azionisti, a valere sui rispettivi finanziamenti.". 

        
      
          
Sezione VI

Disposizioni per le infrastrutture energetiche e la metanizzazione

                               Art. 57 
 
 
Disposizioni  per  le  infrastrutture  energetiche  strategiche,   la
       metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio 
 
   1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e  la  sicurezza
degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a
migliorare l'efficienza e la competitivita' nel settore  petrolifero,
sono individuati, quali infrastrutture e insediamenti  strategici  ai
sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i),  della  legge  23  agosto
2004, n. 239: 
    a) gli  stabilimenti  di  lavorazione  e  di  stoccaggio  di  oli
minerali; 
    b)  i  depositi  costieri   di   oli   minerali   come   definiti
dall'articolo 52 del Codice della navigazione; 
    c) i depositi di carburante per aviazione  siti  all'interno  del
sedime aeroportuale; 
    d)  i  depositi  di  stoccaggio  di  prodotti   petroliferi,   ad
esclusione del G.P.L., di capacita' autorizzata non inferiore a metri
cubi 10.000; 
    e) i depositi di stoccaggio di G.P.L.  di  capacita'  autorizzata
non inferiore a tonnellate 200; 
    f) gli oleodotti di cui all'articolo  1,  comma  8,  lettera  c),
numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239. 
  2. Fatte salve le competenze delle regioni  a  statuto  speciale  e
delle province autonome di Trento e di  Bolzano  e  le  normative  in
materia ambientale, per le infrastrutture e  insediamenti  strategici
di cui al comma 1, le autorizzazioni previste all'articolo  1,  comma
56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero
dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate. 
  3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata a seguito di un
procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel
rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge  7  agosto
1990, n. 241. Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e'
coordinato con i tempi sopra indicati. 
  4.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  26  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  le  autorizzazioni,  concessioni,
concerti, intese, nulla osta pareri o assensi eventualmente  previsti
per le modifiche di cui all'articolo 1,  comma  58,  della  legge  23
agosto 2004, n. 239, ((  sono  rilasciati  ))  entro  il  termine  di
centottanta giorni. 
  5. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, e' inserito il seguente: «4-bis. Le concessioni per l'impianto  e
l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui  all'articolo  52  del
codice   della   navigazione   e   delle   opere    necessarie    per
l'approvvigionamento degli stessi,  dichiarati  strategici  ai  sensi
della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.». 
  6. La disposizione di cui al comma 5 non  trova  applicazione  alle
concessioni gia' rilasciate  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  7. Al fine di ridurre gli oneri  sulle  imprese  e  migliorarne  la
competitivita'   economica    sui    mercati    internazionali,    la
semplificazione degli adempimenti, anche di natura ambientale, di cui
ai commi 3 e 4, nonche' assicurare la coerenza dei  vincoli  e  delle
prescrizioni con gli standard comunitari, il Ministero dello sviluppo
economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare,  promuove  accordi  di  programma  con   le
amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri  ((  per  la
finanza pubblica )),  per  la  realizzazione  delle  modifiche  degli
stabilimenti esistenti e per gli interventi di bonifica e  ripristino
nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della competitivita'
dell'attivita' produttiva degli  stabilimenti  di  lavorazione  e  di
stoccaggio  di  oli  minerali  strategici  per   l'approvvigionamento
energetico del Paese (( e degli impianti industriali )). 
  8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione  e  di
stoccaggio  di  oli  minerali  in  depositi  di  oli   minerali,   le
autorizzazioni ambientali (( gia' rilasciate ai gestori dei  suddetti
stabilimenti )), in quanto  necessarie  per  l'attivita'  autorizzata
residuale, mantengono la loro validita' fino alla naturale scadenza. 
  (( 8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1  a  8  si  applicano
anche alla lavorazione e allo stoccaggio di oli vegetali destinati ad
uso energetico. )) 
  9. Nel caso di  attivita'  di  reindustrializzazione  dei  siti  di
interesse nazionale, i sistemi di sicurezza operativa  gia'  in  atto
possono continuare a essere eserciti senza  necessita'  di  procedere
contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto  di
riutilizzo delle aree interessate, attestante la  non  compromissione
di  eventuali   successivi   interventi   di   bonifica,   ai   sensi
dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  10.  La  durata  delle  nuove  concessioni  per  le  attivita'   di
bunkeraggio a mezzo bettoline, di  cui  all'articolo  66  del  Codice
della  navigazione  e  all'articolo  60  ((   del   regolamento   per
l'esecuzione  del  medesimo  codice  della  navigazione  (Navigazione
marittima), di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
febbraio 1952, n. 328, )) e' fissata in almeno dieci anni. 
  11. E' abrogato il decreto del Ministro delle finanze 6 marzo 1997,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 64 del 18 marzo  1997  recante
«Disposizioni in materia di sostituzione del  tracciante  acetofenone
nella benzina super senza piombo con colorante verde». 
  12. Per gli interventi di metanizzazione di  cui  all'articolo  23,
comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.  51,  i  quali  siano
ancora in corso di esecuzione e non collaudati  decorsi  dodici  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i termini
di cui allo stesso comma  4  decorrono  dalla  entrata  in  esercizio
dell'impianto. 
  13. Sono fatte salve  le  disposizioni  tributarie  in  materia  di
accisa. 
  14. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane,  da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, e' consentito: 
    a) la detenzione promiscua di piu' parti  del  medesimo  prodotto
destinato per distinte operazioni di rifornimento; 
    b) l'utilizzo della bolletta doganale mensile  che  riepiloga  le
operazioni di bunkeraggio; 
    c) di effettuare le operazioni di  rifornimento  nell'arco  delle
ventiquattro ore con controllo a posteriori su base documentale. 
  15. Dall'attuazione del presente articolo ((  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica )). 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, lett. i),
          comma 8, lett. c), numero 6), comma  56,  comma  58,  della
          legge 23  agosto  2004,  n.  239,  recante:  "Riordino  del
          settore  energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il
          riassetto  delle  disposizioni  vigenti   in   materia   di
          energia": 
              "7. Sono  esercitati  dallo  Stato,  anche  avvalendosi
          dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, i seguenti
          compiti e funzioni amministrativi: 
              (Omissis). 
              i)  l'individuazione  delle  infrastrutture   e   degli
          insediamenti strategici, ai sensi della legge  21  dicembre
          2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002,  n.
          190, al fine di  garantire  la  sicurezza  strategica,  ivi
          inclusa quella degli approvvigionamenti  energetici  e  del
          relativo    utilizzo,    il    contenimento    dei    costi
          dell'approvvigionamento energetico del Paese,  lo  sviluppo
          delle tecnologie innovative per la generazione  di  energia
          elettrica  e  l'adeguamento  della  strategia  nazionale  a
          quella comunitaria per le infrastrutture energetiche;" 
              "8. Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni: 
              (Omissis). 
              c)  con  particolare  riguardo  al  settore  degli  oli
          minerali, intesi come oli minerali  greggi,  residui  delle
          loro distillazioni e tutte le specie e qualita' di prodotti
          petroliferi derivati  e  assimilati,  compresi  il  gas  di
          petrolio liquefatto e il biodiesel: 
              (Omissis). 
              6)  individuazione,  di  intesa   con   la   Conferenza
          unificata, della rete nazionale di oleodotti." 
              "56.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  2,
          lettera   a),   sono   attivita'   sottoposte   a    regimi
          autorizzativi: 
              a) l'installazione e l'esercizio di nuovi  stabilimenti
          di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali; 
              b) la dismissione degli stabilimenti di  lavorazione  e
          stoccaggio di oli minerali; 
              c)  la  variazione  della  capacita'   complessiva   di
          lavorazione degli stabilimenti di oli minerali; 
              d) la  variazione  di  oltre  il  30  per  cento  della
          capacita' complessiva  autorizzata  di  stoccaggio  di  oli
          minerali." 
              "58. Le modifiche degli stabilimenti di  lavorazione  o
          dei  depositi  di  oli  minerali,  non   ricomprese   nelle
          attivita' di cui al comma 56,  lettere  c)  e  d),  nonche'
          quelle  degli  oleodotti,   sono   liberamente   effettuate
          dall'operatore, nel rispetto  delle  normative  vigenti  in
          materia ambientale, sanitaria, fiscale,  di  sicurezza,  di
          prevenzione incendi e di demanio marittimo.". 
              Si riporta il testo degli articoli 52 e 66  del  citato
          Codice della navigazione: 
              "Art.  52  (Impianto  ed  esercizio   di   depositi   e
          stabilimenti ). 
              Le concessioni per l'impianto e l'esercizio di depositi
          e stabilimenti, i quali siano  situati  anche  soltanto  in
          parte entro i confini del  demanio  marittimo  o  del  mare
          territoriale, ovvero siano comunque collegati  al  mare,  a
          corsi d'acqua o canali marittimi, sono fatte a norma  delle
          disposizioni del presente titolo. 
              Per l'impianto  e  l'esercizio  di  stabilimenti  o  di
          depositi costieri di sostanze infiammabili o  esplosive  e'
          richiesta inoltre  l'autorizzazione  del  ministro  per  le
          comunicazioni. 
              L'impianto e l'esercizio dei  depositi  e  stabilimenti
          predetti  sono  sottoposti  alle  disposizioni  di  polizia
          stabilite   dall'autorita'    marittima.    L'impianto    e
          l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui  al  secondo
          comma sono sottoposti inoltre alle speciali disposizioni in
          materia." 
              "Art. 66 (Navi e galleggianti addetti al  servizio  dei
          porti). 
              Il comandante del porto regola  e  vigila,  secondo  le
          disposizioni del regolamento,  l'impiego  delle  navi,  dei
          galleggianti e delle altre costruzioni galleggianti addette
          al servizio del porto.". 
              Si riporta l'epigrafe della legge  7  agosto  1990,  n.
          241: 
              Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso  ai  documenti  amministrativi"  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.". 
              Si riporta il testo degli articoli 26 e 242 del decreto
          legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  recante:  "Norme  in
          materia ambientale": 
              "Art. 26 (Decisione). 
              1. Salvo quanto previsto dall'articolo  24  l'autorita'
          competente conclude con provvedimento espresso  e  motivato
          il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale  nei
          centocinquanta   giorni   successivi   alla   presentazione
          dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1. Nei  casi  in
          cui e' necessario procedere ad accertamenti ed indagini  di
          particolare complessita', l'autorita' competente, con  atto
          motivato, dispone  il  prolungamento  del  procedimento  di
          valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni
          dandone comunicazione al proponente. 
              2. L'inutile decorso dei termini previsti dal  presente
          articolo ovvero dall'articolo 24  implica  l'esercizio  del
          potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che
          provvede, su istanza delle amministrazioni  o  delle  parti
          interessate,  entro   sessanta   giorni,   previa   diffida
          all'organo competente ad adempire entro il termine di venti
          giorni. Per i progetti sottoposti a valutazione di  impatto
          ambientale  in  sede   non   statale,   si   applicano   le
          disposizioni di cui al periodo precedente fino  all'entrata
          in vigore di apposite  norme  regionali  e  delle  province
          autonome,  da  adottarsi  nel  rispetto  della   disciplina
          comunitaria vigente in materia e  dei  principi  richiamati
          all'articolo 7, comma 7, lettera e) del presente decreto. 
              2-bis.    La     tutela     avverso     il     silenzio
          dell'Amministrazione  e'  disciplinata  dalle  disposizioni
          generali del processo amministrativo. 
              3. L'autorita' competente puo' richiedere al proponente
          entro trenta giorni  dalla  scadenza  del  termine  di  cui
          all'articolo  24,   comma   4,   in   un'unica   soluzione,
          integrazioni   alla    documentazione    presentata,    con
          l'indicazione di un termine per la risposta  che  non  puo'
          superare i quarantacinque giorni, prorogabili,  su  istanza
          del proponente, per un massimo di ulteriori  quarantacinque
          giorni. L'autorita' competente esprime il provvedimento  di
          valutazione dell'impatto ambientale  entro  novanta  giorni
          dalla presentazione degli elaborati modificati. 
              3-bis.  L'autorita'  competente,  ove  ritenga  che  le
          modifiche apportate siano sostanziali e  rilevanti  per  il
          pubblico, dispone che il proponente  depositi  copia  delle
          stesse   ai   sensi   dell'articolo   23,   comma   3,   e,
          contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito  secondo
          le modalita' di cui all'articolo 24, commi 2 e 3. Entro  il
          termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto
          emendato ai sensi del  presente  articolo,  chiunque  abbia
          interesse puo' prendere visione del progetto e del relativo
          studio   di   impatto   ambientale,   presentare    proprie
          osservazioni, anche fornendo  nuovi  o  ulteriori  elementi
          conoscitivi e valutativi in relazione alle  sole  modifiche
          apportate agli elaborati ai sensi del comma  3.  In  questo
          caso, l'autorita' competente esprime  il  provvedimento  di
          valutazione dell'impatto ambientale  entro  novanta  giorni
          dalla scadenza del termine previsto  per  la  presentazione
          delle osservazioni. 
              3-ter. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle
          richieste   di   integrazioni   da   parte   dell'autorita'
          competente, non presentando  gli  elaborati  modificati,  o
          ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della
          valutazione. 
              4.  Il  provvedimento   di   valutazione   dell'impatto
          ambientale sostituisce o coordina tutte le  autorizzazioni,
          intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e  assensi
          comunque denominati in materia ambientale, necessari per la
          realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto. 
              5. Il  provvedimento  contiene  le  condizioni  per  la
          realizzazione,  esercizio  e  dismissione   dei   progetti,
          nonche' quelle relative ad eventuali  malfunzionamenti.  In
          nessun caso puo' farsi luogo all'inizio  dei  lavori  senza
          che  sia  intervenuto  il  provvedimento   di   valutazione
          dell'impatto ambientale. 
              6. I  progetti  sottoposti  alla  fase  di  valutazione
          devono  essere   realizzati   entro   cinque   anni   dalla
          pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto
          ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto
          il provvedimento puo'  stabilire  un  periodo  piu'  lungo.
          Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza
          del  proponente,   dall'autorita'   che   ha   emanato   il
          provvedimento, la  procedura  di  valutazione  dell'impatto
          ambientale deve essere  reiterata.  I  termini  di  cui  al
          presente  comma  si  applicano  ai   procedimenti   avviati
          successivamente alla data di entrata in vigore del  decreto
          legislativo 16 gennaio 2008, n. 4." 
              "Art. 242 (Procedure operative ed amministrative). 
              1. Al verificarsi di un evento che  sia  potenzialmente
          in  grado  di  contaminare   il   sito,   il   responsabile
          dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore  le
          misure  necessarie  di  prevenzione  e  ne  da'   immediata
          comunicazione  ai  sensi  e  con  le   modalita'   di   cui
          all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica
          all'atto di individuazione di contaminazioni  storiche  che
          possano ancora  comportare  rischi  di  aggravamento  della
          situazione di contaminazione. 
              2.  Il  responsabile  dell'inquinamento,   attuate   le
          necessarie  misure  di  prevenzione,  svolge,  nelle   zone
          interessate dalla contaminazione,  un'indagine  preliminare
          sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti  che
          il livello delle concentrazioni  soglia  di  contaminazione
          (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino  della
          zona   contaminata,   dandone   notizia,    con    apposita
          autocertificazione, al comune ed alla provincia  competenti
          per territorio entro quarantotto ore  dalla  comunicazione.
          L'autocertificazione conclude il procedimento  di  notifica
          di cui al presente articolo, ferme restando le attivita' di
          verifica e di controllo da parte dell'autorita'  competente
          da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso  in
          cui l'inquinamento non  sia  riconducibile  ad  un  singolo
          evento, i parametri da valutare devono essere  individuati,
          caso per caso, sulla base della storia  del  sito  e  delle
          attivita' ivi svolte nel tempo. 
              3. Qualora l'indagine preliminare di  cui  al  comma  2
          accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un  solo
          parametro,  il  responsabile   dell'inquinamento   ne   da'
          immediata notizia al comune ed alle province competenti per
          territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e
          di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi
          trenta  giorni,  presenta  alle  predette  amministrazioni,
          nonche' alla regione territorialmente competente  il  piano
          di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato  2
          alla parte quarta del  presente  decreto.  Entro  i  trenta
          giorni successivi la regione, convocata  la  conferenza  di
          servizi,  autorizza  il  piano  di  caratterizzazione   con
          eventuali   prescrizioni   integrative.    L'autorizzazione
          regionale costituisce assenso per tutte le  opere  connesse
          alla  caratterizzazione,  sostituendosi   ad   ogni   altra
          autorizzazione, concessione, concerto, intesa,  nulla  osta
          da parte della pubblica amministrazione. 
              4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione,
          al sito e' applicata la procedura di  analisi  del  rischio
          sito specifica per la determinazione  delle  concentrazioni
          soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della
          procedura di analisi di rischio sono stabiliti con  decreto
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
          economico e della salute entro il  30  giugno  2008.  Nelle
          more dell'emanazione del predetto decreto,  i  criteri  per
          l'applicazione della procedura di analisi di  rischio  sono
          riportati nell'Allegato 1 alla parte  quarta  del  presente
          decreto. Entro sei  mesi  dall'approvazione  del  piano  di
          caratterizzazione, il soggetto responsabile  presenta  alla
          regione i risultati dell'analisi di rischio. La  conferenza
          di   servizi   convocata   dalla   regione,    a    seguito
          dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il  soggetto
          responsabile, cui e' dato  un  preavviso  di  almeno  venti
          giorni, approva il documento di analisi di rischio entro  i
          sessanta  giorni  dalla  ricezione   dello   stesso.   Tale
          documento e' inviato  ai  componenti  della  conferenza  di
          servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la
          conferenza e,  in  caso  di  decisione  a  maggioranza,  la
          delibera di adozione fornisce  una  adeguata  ed  analitica
          motivazione rispetto alle  opinioni  dissenzienti  espresse
          nel corso della conferenza. 
              5 Qualora gli esiti  della  procedura  dell'analisi  di
          rischio dimostrino che la concentrazione  dei  contaminanti
          presenti nel sito e' inferiore alle  concentrazioni  soglia
          di rischio, la conferenza dei servizi,  con  l'approvazione
          del documento dell'analisi del rischio,  dichiara  concluso
          positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di
          servizi puo' prescrivere lo svolgimento di un programma  di
          monitoraggio  sul  sito  circa  la  stabilizzazione   della
          situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi
          di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal
          fine,  il  soggetto  responsabile,  entro  sessanta  giorni
          dall'approvazione di cui sopra,  invia  alla  provincia  ed
          alla  regione  competenti  per  territorio  un   piano   di
          monitoraggio nel quale sono individuati: 
              a) i parametri da sottoporre a controllo; 
              b) la frequenza e la durata del monitoraggio. 
              6. La regione, sentita la provincia, approva  il  piano
          di monitoraggio entro trenta giorni dal  ricevimento  dello
          stesso. L'anzidetto termine puo' essere  sospeso  una  sola
          volta, qualora l'autorita' competente ravvisi la necessita'
          di  richiedere,  mediante  atto   adeguatamente   motivato,
          integrazioni documentali o  approfondimenti  del  progetto,
          assegnando un congruo termine per l'adempimento. In  questo
          caso il termine per l'approvazione decorre dalla  ricezione
          del  progetto  integrato.  Alla  scadenza  del  periodo  di
          monitoraggio il soggetto responsabile ne da'  comunicazione
          alla regione ed  alla  provincia,  inviando  una  relazione
          tecnica riassuntiva degli esiti  del  monitoraggio  svolto.
          Nel caso in cui le attivita' di  monitoraggio  rilevino  il
          superamento di uno o piu' delle  concentrazioni  soglia  di
          rischio,  il  soggetto  responsabile  dovra'   avviare   la
          procedura di bonifica di cui al comma 7. 
              7. Qualora gli esiti della  procedura  dell'analisi  di
          rischio dimostrino che la concentrazione  dei  contaminanti
          presenti nel sito e' superiore ai valori di  concentrazione
          soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone
          alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del
          documento di analisi  di  rischio,  il  progetto  operativo
          degli interventi di  bonifica  o  di  messa  in  sicurezza,
          operativa o permanente, e,  ove  necessario,  le  ulteriori
          misure di riparazione e di ripristino ambientale,  al  fine
          di minimizzare e ricondurre ad  accettabilita'  il  rischio
          derivante dallo stato di contaminazione presente nel  sito.
          Nel caso di interventi di bonifica o di messa in  sicurezza
          di cui al periodo precedente,  che  presentino  particolari
          complessita' a causa  della  natura  della  contaminazione,
          degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie
          o dell'estensione dell'area  interessata  dagli  interventi
          medesimi, il  progetto  puo'  essere  articolato  per  fasi
          progettuali  distinte  al  fine  di  rendere  possibile  la
          realizzazione degli interventi per singole aree o per  fasi
          temporali successive. La regione, acquisito il  parere  del
          comune e  della  provincia  interessati  mediante  apposita
          conferenza di servizi e sentito il  soggetto  responsabile,
          approva  il  progetto,  con   eventuali   prescrizioni   ed
          integrazioni entro sessanta  giorni  dal  suo  ricevimento.
          Tale termine puo' essere sospeso una sola volta, qualora la
          regione ravvisi la necessita' di richiedere, mediante  atto
          adeguatamente   motivato,   integrazioni   documentali    o
          approfondimenti al progetto, assegnando un congruo  termine
          per  l'adempimento.  In  questa  ipotesi  il  termine   per
          l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del
          progetto integrato. Ai  soli  fini  della  realizzazione  e
          dell'esercizio  degli   impianti   e   delle   attrezzature
          necessarie all'attuazione del progetto operativo e  per  il
          tempo  strettamente  necessario  all'attuazione   medesima,
          l'autorizzazione  regionale  di  cui  al   presente   comma
          sostituisce a  tutti  gli  effetti  le  autorizzazioni,  le
          concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i  pareri
          e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi,
          in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto
          ambientale, ove necessaria, alla  gestione  delle  terre  e
          rocce    da    scavo    all'interno    dell'area    oggetto
          dell'intervento ed allo scarico delle  acque  emunte  dalle
          falde.  L'autorizzazione  costituisce,  altresi',  variante
          urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica  utilita',
          di  urgenza  ed  indifferibilita'  dei   lavori.   Con   il
          provvedimento di approvazione del progetto  sono  stabiliti
          anche  i  tempi  di  esecuzione,  indicando   altresi'   le
          eventuali  prescrizioni  necessarie  per  l'esecuzione  dei
          lavori ed e' fissata l'entita' delle garanzie  finanziarie,
          in misura non superiore al cinquanta per  cento  del  costo
          stimato dell'intervento,  che  devono  essere  prestate  in
          favore della regione  per  la  corretta  esecuzione  ed  il
          completamento degli interventi medesimi. 
              8. I criteri per  la  selezione  e  l'esecuzione  degli
          interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in
          sicurezza   operativa    o    permanente,    nonche'    per
          l'individuazione delle migliori tecniche  di  intervento  a
          costi  sostenibili   (B.A.T.N.E.E.C.   -   Best   Available
          Technology Not Entailing Excessive Costs)  ai  sensi  delle
          normative comunitarie sono riportati nell'Allegato  3  alla
          parte quarta del presente decreto, 
              9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i  siti
          contaminati, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed
          ambientale  ed  impedisce  un'ulteriore  propagazione   dei
          contaminanti. I progetti di messa  in  sicurezza  operativa
          sono  accompagnati  da  accurati  piani   di   monitoraggio
          dell'efficacia  delle  misure  adottate  ed   indicano   se
          all'atto  della  cessazione  dell'attivita'   si   rendera'
          necessario un intervento di bonifica  o  un  intervento  di
          messa in  sicurezza  permanente.  Possono  essere  altresi'
          autorizzati  interventi   di   manutenzione   ordinaria   e
          straordinaria e di messa  in  sicurezza  degli  impianti  e
          delle  reti  tecnologiche,  purche'  non  compromettano  la
          possibilita' di effettuare o completare gli  interventi  di
          bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di
          prevenzione dei rischi. 
              10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica,  messa  in
          sicurezza e ripristino ambientale di siti con attivita'  in
          esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo  di  garantire
          la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di
          approvazione  del  progetto   assicura   che   i   suddetti
          interventi siano  articolati  in  modo  tale  da  risultare
          compatibili con la prosecuzione della attivita'. 
              11.  Nel  caso   di   eventi   avvenuti   anteriormente
          all'entrata in  vigore  della  parte  quarta  del  presente
          decreto che si manifestino successivamente a tale  data  in
          assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute
          pubblica, il soggetto interessato  comunica  alla  regione,
          alla provincia e al comune competenti  l'esistenza  di  una
          potenziale   contaminazione   unitamente   al   piano    di
          caratterizzazione  del  sito,  al  fine   di   determinarne
          l'entita'  e  l'estensione  con  riferimento  ai  parametri
          indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai  commi
          4 e seguenti. 
              12. Le indagini ed attivita'  istruttorie  sono  svolte
          dalla provincia, che si  avvale  della  competenza  tecnica
          dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si
          coordina con le altre amministrazioni. 
              13.    La    procedura    di     approvazione     della
          caratterizzazione e del progetto di bonifica si  svolge  in
          Conferenza di servizi convocata dalla regione e  costituita
          dalle   amministrazioni   ordinariamente    competenti    a
          rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per  la
          realizzazione degli interventi compresi  nel  piano  e  nel
          progetto.  La  relativa  documentazione   e'   inviata   ai
          componenti della conferenza di servizi almeno venti  giorni
          prima della data fissata per la discussione e, in  caso  di
          decisione a  maggioranza,  la  delibera  di  adozione  deve
          fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle
          opinioni dissenzienti espresse nel corso della  conferenza.
          Compete alla  provincia  rilasciare  la  certificazione  di
          avvenuta bonifica. Qualora  la  provincia  non  provveda  a
          rilasciare tale  certificazione  entro  trenta  giorni  dal
          ricevimento  della  delibera  di  adozione,   al   rilascio
          provvede la regione.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 60 del citato  Codice
          della Navigazione: 
              "Art.  60  (Concessione   di   esercizio   di   servizi
          portuali). 
              L'esercizio di servizi portuali che richiedono  impiego
          di navi  e  galleggianti,  indicati  nell'articolo  66  del
          codice, e' soggetto a concessione dell'autorita'  marittima
          mercantile. 
              La concessione e' fatta nei modi e  con  le  formalita'
          stabilite dagli articoli 5 a 39.". 
              Si riporta l'epigrafe del decreto  del  Ministro  delle
          Finanze 6 marzo 1997: 
              Decreto  del  Ministro  delle  Finanze  6  marzo  1997,
          recante: "Sostituzione  del  tracciante  acetofenone  nella
          benzina super senza piombo con colorante verde", pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1997, n. 64. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  23,  comma  4,  del
          decreto-legge 30 dicembre  2005,  n.  273,  convertito  con
          modificazioni,  dalla  legge  23  febbraio  2006,  n.   51,
          recante:"  Definizione  e  proroga  di   termini,   nonche'
          conseguenti disposizioni urgenti": 
              "Art.  23  (Disposizioni  in  materia  di   energia   e
          attivita' produttive). 
              (Omissis). 
              4. I  termini  di  durata  delle  concessioni  e  degli
          affidamenti per la realizzazione delle reti e  la  gestione
          della distribuzione di gas naturale ai sensi  dell'articolo
          11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e dell'articolo  9
          della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono prorogati  fino  al
          dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in  vigore
          del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, oppure,  se
          successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto del
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  di  approvazione
          delle risultanze finali dell'intervento". 

        
      
          
Sezione VI

Disposizioni per le infrastrutture energetiche e la metanizzazione

                           (( Art. 57-bis 
 
 
Individuazione  delle  infrastrutture  energetiche  strategiche   nei
            settori dell'elettricita' e del gas naturale 
 
   1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e  la  sicurezza
degli approvvigionamenti di gas naturale e di energia elettrica,  nel
quadro  delle  misure  volte   a   migliorare   l'efficienza   e   la
competitivita'  nei  mercati  di  riferimento,  in  sede   di   prima
attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93, sono individuati, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, gli impianti  e  le  infrastrutture
energetiche ricadenti nel territorio nazionale e di  interconnessione
con l'estero identificati  come  prioritari,  anche  in  relazione  a
progetti di interesse comune di cui  alle  decisioni  del  Parlamento
europeo e del Consiglio  in  materia  di  orientamenti  per  le  reti
transeuropee nel  settore  dell'energia  e  al  regolamento  (CE)  n.
663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009. 
  2. L'individuazione degli impianti e delle infrastrutture di cui al
comma 1 e' aggiornata con periodicita' almeno  biennale,  nell'ambito
delle procedure di cui all'articolo  3  del  decreto  legislativo  1°
giugno 2011, n. 93. )) 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del   decreto
          legislativo 1 giugno  2011,  n.  93,  recante:"  Attuazione
          delle  direttive  2009/72/CE,   2009/73/CE   e   2008/92/CE
          relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia
          elettrica, del gas naturale e ad una procedura  comunitaria
          sulla  trasparenza  dei  prezzi   al   consumatore   finale
          industriale  di  gas  e  di  energia   elettrica,   nonche'
          abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE": 
              "Art.  3  (Infrastrutture  coerenti  con  la  strategia
          energetica nazionale). 
              1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  su  proposta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico,  d'intesa  con  la  Conferenza  Unificata,  sono
          individuate, sulla base degli scenari di  cui  all'articolo
          1, comma 2, e in coerenza con il Piano  d'Azione  Nazionale
          adottato in attuazione della direttiva 2009/28/CE e con  il
          Piano d'Azione  per  l'efficienza  energetica  adottato  in
          attuazione della direttiva 2006/32/CE,  con  riferimento  a
          grandi aree territoriali e a un adeguato periodo temporale,
          le necessita' minime di realizzazione o di  ampliamento  di
          impianti   di   produzione   di   energia   elettrica,   di
          rigassificazione di gas naturale liquefatto, di  stoccaggio
          in sotterraneo di gas naturale e di stoccaggio di  prodotti
          petroliferi, e le relative infrastrutture di trasmissione e
          di trasporto di  energia,  anche  di  interconnessione  con
          l'estero,    tenendo    conto    della    loro    effettiva
          realizzabilita' nei tempi previsti, al fine  di  conseguire
          gli obiettivi di politica energetica nazionale,  anche  con
          riferimento agli obblighi derivanti  dall'attuazione  delle
          direttive  comunitarie  in  materia  di   energia,   e   di
          assicurare adeguata sicurezza, economicita'  e  concorrenza
          nelle forniture di energia. 
              2. Il decreto di cui al comma 1 e' aggiornato,  con  le
          stesse modalita' di cui al  comma  1,  con  cadenza  almeno
          biennale in funzione delle esigenze di conseguimento  degli
          obiettivi indicati allo stesso comma, tenendo  conto  della
          effettiva   evoluzione   della    domanda    di    energia,
          dell'integrazione  del  sistema  energetico  italiano   nel
          mercato interno  dell'energia  e  dell'effettivo  grado  di
          avanzamento  della   realizzazione   delle   infrastrutture
          individuate. 
              3. Le amministrazioni interessate  a  qualunque  titolo
          nelle   procedure   autorizzative   delle    infrastrutture
          individuate ai sensi del  comma  1  attribuiscono  ad  esse
          priorita' e urgenza negli adempimenti e  nelle  valutazioni
          di propria competenza. 
              4.  Nel  caso  di  mancato  rispetto  da  parte   delle
          amministrazioni  regionali  competenti  dei   termini   per
          l'espressione dei pareri o per l'emanazione degli  atti  di
          propria  competenza,  il  Presidente  del   Consiglio   dei
          Ministri,  su  proposta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, assegna  alla  regione  interessata  un  congruo
          termine, per provvedere, non inferiore comunque a due mesi.
          Decorso  inutilmente  il  termine   di   cui   al   periodo
          precedente, il Consiglio dei Ministri, sentita  la  regione
          interessata,  su  proposta  del  Ministro  dello   sviluppo
          economico, nomina, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della
          legge 5 giugno 2003, n. 131, un apposito  commissario,  che
          provvede all'espressione  dei  pareri  ovvero  all'adozione
          degli atti. 
              5. Gli impianti e infrastrutture individuati  ai  sensi
          del comma 1 sono dichiarati di pubblica  utilita',  nonche'
          urgenti e indifferibili, ai sensi delle normative  vigenti,
          restando alla valutazione  dell'amministrazione  competente
          la possibilita' di effettuare tale dichiarazione anche  per
          altri impianti e infrastrutture della stessa tipologia, ove
          comunque corrispondenti agli obiettivi di cui al comma 1. 
              6. La corrispondenza agli obiettivi di cui al  comma  1
          e' inclusa  tra  i  criteri  di  valutazione  ai  fini  del
          riconoscimento dell'esenzione dall'accesso dei  terzi  alle
          infrastrutture prevista per impianti e  infrastrutture  del
          sistema elettrico e del gas naturale ai sensi delle vigenti
          disposizioni comunitarie. 
              7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  su  proposta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettere
          a), b) e c), e comma 11 della legge 23 agosto 2004, n. 239,
          sono  adottati  indirizzi  al  fine  di  mantenere  in  via
          prioritaria  per   gli   impianti   e   le   infrastrutture
          individuate ai sensi del comma 1 le misure esistenti  volte
          a facilitare la realizzazione di impianti e  infrastrutture
          di tale tipologia, nonche' di attribuire  agli  impianti  e
          alle infrastrutture non ricadenti negli obiettivi di cui al
          comma 1 i  maggiori  costi  dei  relativi  potenziamenti  o
          estensioni  delle  reti  di  trasmissione  e  trasporto  di
          energia necessari alla realizzazione degli stessi  impianti
          e infrastrutture. L'Autorita' per l'energia elettrica e  il
          gas esercita le proprie competenze  in  materia  tariffaria
          coerentemente con le finalita' di cui al presente comma.". 
              Si riporta l'epigrafe del Regolamento (CE) n.  663/2009
          del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009: 
              "Regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio  del  13  luglio  2009  che  istituisce   un
          programma per favorire  la  ripresa  economica  tramite  la
          concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore
          di progetti nel settore dell'energia". 

        
      
          
Sezione VI

Disposizioni per le infrastrutture energetiche e la metanizzazione

                               Art. 58 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 
 
   1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 45,  comma  6,  dopo  le  parole:  «comma  3  del
presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «, nonche', i  casi  in
cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di  avvio  del
procedimento  sanzionatorio,  possono   essere   adottate   modalita'
procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie.»; 
    b) all'articolo 45, dopo il comma 6,  e'  inserito  il  seguente:
«6-bis. Nei casi di particolare  urgenza  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas puo', d'ufficio, deliberare,  con  atto  motivato,
l'adozione  di  misure  cautelari,   anche   prima   dell'avvio   del
procedimento sanzionatorio.». 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  45  del  decreto
          legislativo 1 giugno  2011,  n.  93,  recante:  "Attuazione
          delle  direttive  2009/72/CE,   2009/73/CE   e   2008/92/CE
          relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia
          elettrica, del gas naturale e ad una procedura  comunitaria
          sulla  trasparenza  dei  prezzi   al   consumatore   finale
          industriale  di  gas  e  di  energia   elettrica,   nonche'
          abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE",  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 45 (Poteri sanzionatori). 
              1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dalla  legge  14
          novembre 1995, n. 481, l'Autorita' per l'energia  elettrica
          e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie in  caso
          di  inosservanza  delle  prescrizioni  e   degli   obblighi
          previsti dalle seguenti disposizioni: 
              a) articoli 13,  14,  15,  16  del  regolamento  CE  n.
          714/2009 e degli articoli 36, comma 3, 38, commi 1 e  2,  e
          41 del presente decreto; 
              b) articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 del regolamento
          CE n. 715/2009  e  degli  articoli  4,  8,  commi  4  e  5,
          dell'articolo 10, commi 1 e 3, e degli articoli 11, 12, 13,
          14, 15, 16, comma 8, 17, commi 4 e 5, 18, 19, 23 e  26  del
          presente decreto, nonche'  l'articolo  20,  commi  5-bis  e
          5-ter del decreto legislativo n. 164 del 2000. 
              2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  irroga
          altresi' sanzioni  amministrative  pecuniarie  in  caso  di
          mancato rispetto delle decisioni giuridicamente  vincolanti
          dell'ACER o dell'Autorita' medesima. 
              3. Entro trenta  giorni  dalla  notifica  dell'atto  di
          avvio    del    procedimento    sanzionatorio,    l'impresa
          destinataria puo' presentare  all'Autorita'  per  l'energia
          elettrica  e  il  gas  impegni  utili  al   piu'   efficace
          perseguimento degli interessi tutelati dalle  norme  o  dai
          provvedimenti  violati.  L'Autorita'   medesima,   valutata
          l'idoneita' di tali impegni, puo' renderli obbligatori  per
          l'impresa   proponente   e   concludere   il   procedimento
          sanzionatorio  senza  accertare  l'infrazione.  Qualora  il
          procedimento sia stato avviato per accertare violazioni  di
          decisioni dell'ACER, l'Autorita' valuta  l'idoneita'  degli
          eventuali  impegni,   sentita   l'ACER.   L'Autorita'   per
          l'energia elettrica e il gas puo' riavviare il procedimento
          sanzionatorio qualora l'impresa contravvenga  agli  impegni
          assunti o la decisione si fondi su informazioni incomplete,
          inesatte o  fuorvianti.  In  questi  casi  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas  puo'  irrogare  una  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  aumentata  fino  al  doppio  di
          quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni. 
              4.  Le  sanzioni  amministrative  pecuniarie   irrogate
          dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas non possono
          essere inferiori, nel minimo, a 2.500 euro e non superiori,
          nel massimo, a 154.937.069,73 euro.  Le  sanzioni  medesime
          non possono comunque superare il 10 per cento del fatturato
          realizzato  dall'impresa  verticalmente   integrata   nello
          svolgimento  delle  attivita'   afferenti   la   violazione
          nell'ultimo   esercizio   chiuso   prima   dell'avvio   del
          procedimento sanzionatorio. 
              5.  Ai  procedimenti  sanzionatori  dell'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas non si applica  l'articolo  26
          della legge 24 novembre 1981, n. 689.  Per  i  procedimenti
          medesimi, il termine per la notifica  degli  estremi  della
          violazione agli interessati residenti nel territorio  della
          Repubblica, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 24
          novembre 1981, n. 689, e' di centottanta giorni. 
              6.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          disciplina, con proprio  regolamento,  nel  rispetto  della
          legislazione vigente in materia, da adottare entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, i procedimenti sanzionatori di sua competenza,  in
          modo da assicurare agli  interessati  la  piena  conoscenza
          degli atti istruttori, il contraddittorio in forma  scritta
          e orale, la verbalizzazione e la separazione  tra  funzioni
          istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina
          altresi' le modalita' procedurali per la valutazione  degli
          impegni di cui al comma 3 del presente articolo, nonche', i
          casi  in  cui,  con  l'accordo  dell'impresa   destinataria
          dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio,  possono
          essere  adottate  modalita'  procedurali  semplificate   di
          irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. 
              6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas puo',  d'ufficio,  deliberare,
          con atto motivato, l'adozione di  misure  cautelari,  anche
          prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio. 
              7. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  ai  procedimenti  sanzionatori   di   competenza
          dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  avviati
          successivamente  all'entrata   in   vigore   del   presente
          decreto.". 

        
      
          
Capo II

Disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti

                               Art. 59 
 
 
            Disposizioni in materia di credito d'imposta 
 
   1. All'articolo  2  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 il secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«L'assunzione deve essere operata nei  ventiquattro  mesi  successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto»; 
    b) al comma 2 le parole: «nei dodici mesi successivi alla data di
entrata in  vigore  del  presente  decreto,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nei ventiquattro mesi successivi alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto»; 
    c) al comma 3 le parole: «alla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «alla data di assunzione.»; 
    d)  al  comma  6  le  parole:  «entro  tre  anni  dalla  data  di
assunzione» sono sostituite dalle seguenti:  «entro  due  anni  dalla
data di assunzione»; 
    e) al comma 7, lettera a), le parole: «alla data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto»   sono
sostituite dal seguente testo «alla data di assunzione»; 
    f)  dopo  il  comma  8   e'   inserito   il   seguente:   «8-bis.
All'attuazione del presente articolo si provvede nel  limite  massimo
delle  risorse  come  individuate  ai  sensi   del   comma   9;   con
provvedimento dell'Agenzia  delle  entrate  sono  dettati  termini  e
modalita' di fruizione del credito di imposta al  fine  del  rispetto
del previsto limite di spesa.»; 
    g) al comma 9, al primo periodo  le  parole:  «comma  precedente»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 8» e sono soppressi gli ultimi
tre periodi. 
  2. Le modifiche introdotte con il comma  1  hanno  effetto  dal  14
maggio 2011, data di entrata in vigore del  decreto-legge  13  maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2011, n. 106. 
  3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 2  del  decreto-legge
          13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni,  dalla
          legge 12 luglio 2011, n. 106, recante:" Semestre Europeo  -
          Prime disposizioni urgenti per l'economia", come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 2 (Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel
          Mezzogiorno). 
              1. In funzione e nella prospettiva di  una  sistematica
          definizione a livello europeo della fiscalita' di vantaggio
          per le regioni del Mezzogiorno, fiscalita' che deve  essere
          relativa a lavoro, ricerca e imprese, coerentemente con  la
          decisione assunta nel "Patto Euro  plus"  del  24-25  marzo
          2011 dove si prevedono strumenti specifici  ai  fini  della
          promozione della produttivita' nelle regioni in ritardo  di
          sviluppo, viene,  per  cominciare,  introdotto  un  credito
          d'imposta per ogni lavoratore  assunto  nel  Mezzogiorno  a
          tempo indeterminato. L'assunzione deve essere  operata  nei
          ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore
          del presente decreto. In attesa di una estensione  coerente
          con il citato  "Patto  Euro  plus",  il  funzionamento  del
          credito di imposta si  basa  sui  requisiti  oggi  previsti
          dalla Commissione  Europea  e  specificati  nei  successivi
          commi. 
              2.  Nel  rispetto  delle   disposizioni   di   cui   al
          Regolamento (CE)  n.  800/2008  della  Commissione,  del  6
          agosto  2008,  che  dichiara  alcune  categorie  di   aiuti
          compatibili con il mercato  comune  in  applicazione  degli
          articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi  dell'  articolo
          40 del predetto Regolamento, ai datori di lavoro  che,  nei
          ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore
          del presente decreto  aumentano  il  numero  di  lavoratori
          dipendenti  a  tempo  indeterminato  assumendo   lavoratori
          definiti dalla Commissione Europea "svantaggiati" ai  sensi
          del numero 18 dell'articolo  2  del  predetto  Regolamento,
          nelle  regioni  del   Mezzogiorno   (Abruzzo,   Basilicata,
          Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia)  e'
          concesso per  ogni  nuovo  lavoratore  assunto  un  credito
          d'imposta nella misura del 50% dei costi salariali  di  cui
          al numero 15 del citato articolo  2  sostenuti  nei  dodici
          mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento del numero
          dei lavoratori dipendenti a  tempo  indeterminato  riguardi
          lavoratori  definiti  dalla  Commissione   Europea   "molto
          svantaggiati" ai sensi del numero 19 dell' articolo  2  del
          predetto Regolamento,  il  credito  d'imposta  e'  concesso
          nella misura del 50%  dei  costi  salariali  sostenuti  nei
          ventiquattro mesi successivi all'assunzione. Ai  sensi  dei
          numeri 18 e 19 dell'articolo 2 del citato Regolamento,  per
          lavoratori svantaggiati si intendono  lavoratori  privi  di
          impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi,  ovvero
          privi  di  un  diploma  di   scuola   media   superiore   o
          professionale, ovvero che abbiano superato  i  50  anni  di
          eta', ovvero che vivano soli  con  una  o  piu'  persone  a
          carico,  ovvero  occupati  in  professioni  o  settori  con
          elevato tasso di disparita' uomo-donna  -  ivi  definito  -
          ovvero   membri   di   una    minoranza    nazionale    con
          caratteristiche  ivi   definite;   per   lavoratori   molto
          svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro  da
          almeno 24 mesi. 
              3. Il credito di imposta e' calcolato sulla base  della
          differenza tra il numero dei  lavoratori  con  contratto  a
          tempo indeterminato rilevato in ciascun mese  e  il  numero
          dei  lavoratori  con  contratto   a   tempo   indeterminato
          mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di
          assunzione. Per le assunzioni di dipendenti  con  contratto
          di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta  in
          misura proporzionale alle ore prestate  rispetto  a  quelle
          del contratto nazionale. 
              4. L'incremento della base occupazionale va considerato
          al netto delle diminuzioni  occupazionali  verificatesi  in
          societa' controllate o  collegate  ai  sensi  dell'articolo
          2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta
          persona, allo stesso soggetto. 
              5. Per i soggetti che assumono la qualifica  di  datori
          di  lavoro  a  decorrere  dal  mese  successivo  a   quello
          dell'entrata  in  vigore   del   presente   decreto,   ogni
          lavoratore assunto  con  contratto  a  tempo  indeterminato
          costituisce  incremento   della   base   occupazionale.   I
          lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale
          si   assumono   nella   base   occupazionale   in    misura
          proporzionale alle  ore  prestate  rispetto  a  quelle  del
          contratto nazionale. 
              6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione
          dei redditi relativa al periodo d'imposta per il  quale  e'
          concesso ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione
          ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio
          1997, n. 241, e successive modificazioni,  entro  due  anni
          dalla data di assunzione. Esso non concorre alla formazione
          del  reddito  e  del  valore  della  produzione   ai   fini
          dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  e  non
          rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e  109,
          comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917. 
              7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade: 
              a) se il numero  complessivo  dei  dipendenti  a  tempo
          indeterminato  e'  inferiore  o  pari  a  quello   rilevato
          mediamente  nei  dodici  mesi  precedenti  alla   data   di
          assunzione; 
              b) se i posti di lavoro creati non sono conservati  per
          un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel  caso
          delle piccole e medie imprese; 
              c) nei casi in cui  vengano  definitivamente  accertate
          violazioni non formali, sia alla normativa  fiscale  che  a
          quella contributiva in materia di lavoro dipendente per  le
          quali  siano  state  irrogate  sanzioni  di   importo   non
          inferiore a euro 5.000, oppure  violazioni  alla  normativa
          sulla salute e  sulla  sicurezza  dei  lavoratori  previste
          dalle vigenti disposizioni, nonche' nei casi in  cui  siano
          emanati provvedimenti definitivi della magistratura  contro
          il datore di lavoro per condotta antisindacale. 
              7-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c)  del  comma
          7, i datori di lavoro sono  tenuti  alla  restituzione  del
          credito d'imposta di cui hanno  gia'  usufruito.  Nel  caso
          ricorra la fattispecie di cui alla lettera c) del comma  7,
          e' dovuta la restituzione del credito maturato e  usufruito
          dal momento in cui e'  stata  commessa  la  violazione.  Il
          credito d'imposta regolato dal presente  articolo,  di  cui
          abbia gia' usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto
          a  una  procedura  concorsuale,  e'   considerato   credito
          prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle
          violazioni di cui alla lettera c) del comma 7  decorrono  i
          termini  per  procedere  al  recupero  delle  minori  somme
          versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli
          interessi calcolati al tasso legale, e  per  l'applicazione
          delle relative sanzioni. 
              8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i
          rapporti con le regioni e per la  coesione  territoriale  e
          con il Ministro  della  gioventu',  previa  intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni  e  le  province  autonome,  e  tenendo  conto  dei
          notevoli  ritardi  maturati,  in  assoluto  e  rispetto  al
          precedente ciclo di programmazione,  nell'impegno  e  nella
          spesa dei fondi strutturali comunitari,  sono  stabiliti  i
          limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni
          di cui al comma 1 nonche' le disposizioni di attuazione dei
          commi precedenti anche al fine  di  garantire  il  rispetto
          delle condizioni che  consentono  l'utilizzo  dei  suddetti
          fondi strutturali comunitari  per  il  cofinanziamento  del
          presente credito d'imposta. 
              8-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede
          nel limite massimo delle risorse come individuate ai  sensi
          del comma 9; con provvedimento dell'Agenzia  delle  entrate
          sono dettati termini e modalita' di fruizione  del  credito
          di imposta al fine del  rispetto  del  previsto  limite  di
          spesa. 
              9. Le risorse necessarie  all'attuazione  del  presente
          articolo   sono   individuate,   previo   consenso    della
          Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto delle  risorse
          nazionali e comunitarie del Fondo  Sociale  Europeo  e  del
          Fondo  Europeo   di   Sviluppo   Regionale   destinate   al
          finanziamento  dei   programmi   operativi,   regionali   e
          nazionali nei limiti stabiliti con il  decreto  di  cui  al
          comma 8. Le citate  risorse  nazionali  e  comunitarie  per
          ciascuno  degli  anni  2011,  2012  e  2013  sono   versate
          all'entrata del  bilancio  dello  Stato  e  successivamente
          riassegnate per le suddette finalita' di spesa, ad apposito
          programma  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze.   A   tal   fine,   le
          Amministrazioni titolari dei relativi programmi  comunicano
          al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge  16
          aprile 1987, n. 183, gli importi, comunitari  e  nazionali,
          riconosciuti a titolo di credito di imposta  dalla  UE,  da
          versare all'entrata del bilancio dello Stato. 

        
      
          
Capo II

Disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti

                               Art. 60 
 
 
Sperimentazione  finalizzata  alla  proroga  del   programma   «carta
                              acquisti» 
 
   1. Al  fine  di  favorire  la  diffusione  della  carta  acquisti,
istituita dall'articolo 81, comma 32,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione  di  maggiore
bisogno, anche al fine di  valutarne  la  possibile  generalizzazione
come strumento di contrasto alla poverta' assoluta,  e'  avviata  una
sperimentazione nei comuni con piu' di 250.000 abitanti. 
  2. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabiliti: 
    a) i nuovi criteri di  identificazione  dei  beneficiari  per  il
tramite dei Comuni, con riferimento ai ((  cittadini  italiani  e  di
altri Stati dell'Unione europea ovvero ai cittadini di  Stati  esteri
)) in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo; 
    b) l'ammontare della disponibilita' sulle singole carte acquisto,
in funzione del nucleo familiare; 
    c) le modalita' con cui i comuni adottano la carta  acquisti  ((,
anche attraverso l'integrazione o evoluzione del Sistema di  gestione
delle  agevolazioni  sulle  tariffe  energetiche  (SGATE),  ))   come
strumento all'interno del sistema integrato di interventi  e  servizi
sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328; 
    d) le caratteristiche del progetto  personalizzato  di  presa  in
carico, volto al reinserimento lavorativo e  all'inclusione  sociale,
anche attraverso il condizionamento del godimento del beneficio  alla
partecipazione al progetto; 
    e) la decorrenza della sperimentazione, la cui  durata  non  puo'
superare i dodici mesi; 
    f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio e'
attivata  la  sperimentazione,  anche  con  riferimento  ai  soggetti
individuati come gruppo di controllo ai fini della valutazione  della
sperimentazione stessa. 
  (( 2-bis. I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base di  dati
SGATE relativa ai soggetti gia' beneficiari del bonus gas e del bonus
elettrico, possono, al fine di incrementare  il  numero  di  soggetti
beneficiari della carta acquisti, adottare strumenti di comunicazione
personalizzata in favore della cittadinanza. )) 
  3. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede,  nel
limite massimo di 50 milioni di euro,  a  valere  sul  Fondo  di  cui
all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
viene corrispondentemente ridotto. 
  4. I commi 46,  47  e  48  dell'articolo  2  del  decreto-legge  29
dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26
febbraio 2011, n. 10, sono abrogati 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  81,  comma  32,  del
          decreto  legislativo  25  giugno  2008   n.   112   recante
          "Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria" 
              "Art. 81 (Settori petrolifero e del gas). 
              (Omissis). 
              32. In considerazione delle straordinarie tensioni  cui
          sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e  il  costo
          delle  bollette  energetiche,  nonche'  il  costo  per   la
          fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce
          deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e  su
          domanda di queste, e' concessa ai residenti di cittadinanza
          italiana che  versano  in  condizione  di  maggior  disagio
          economico, individuati ai sensi del  comma  33,  una  carta
          acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni  e  servizi,
          con onere a carico dello Stato". 
              Si riporta l'epigrafe della legge 8 novembre  2000,  n.
          328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema
          integrato di interventi  e  servizi  sociali.",  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2000, n. 265, S.O. 
              Il testo  dell'articolo  2,  commi  46,  47  e  48  del
          decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225 (Proroga  di  termini
          previsti  da  disposizioni  legislative  e  di   interventi
          urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese  e
          alle famiglie cosi' come modificato dalla presente  legge),
          abrogati dalla presente legge, e'  pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 29 dicembre 2010, n. 303. 

        
      
          
Titolo III

Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore

                               Art. 61 
 
 
Norme transitorie e disposizioni in materia  di  atti  amministrativi
                         sottoposti a intesa 
 
  1. Il Ministro per i beni e le  attivita'  culturali  approva,  con
proprio decreto da adottarsi entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, norme tecniche e linee  guida
applicative delle disposizioni contenute  nell'articolo  199-bis  del
decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  nonche'  di  quelle
contenute nell'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
n. 42, e modificazioni, anche in funzione di coordinamento rispetto a
fattispecie analoghe o collegate  di  partecipazione  di  privati  al
finanziamento o alla realizzazione degli interventi  conservativi  su
beni culturali, in  particolare  mediante  l'affissione  di  messaggi
promozionali sui ponteggi e  sulle  altre  strutture  provvisorie  di
cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari. 
  2.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  delle   disposizioni
regolamentari attuative dell'articolo 189, comma 3, nono periodo, del
decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive
modificazioni, come modificato dall'articolo 20 del presente decreto,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo  articolo
189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12  aprile  2006,
n. 163, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto,  fatta  salva  la  possibilita'  di  definire,  con
provvedimento dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici
di lavori,  servizi  e  forniture  d'intesa  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, modelli per  la  predisposizione  dei
certificati di esecuzione lavori del contraente generale. A decorrere
dalla medesima data di cui al primo periodo, e'  abrogato  l'allegato
XXII al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  3. Fatta salva la competenza legislativa esclusiva  delle  Regioni,
in caso di mancato raggiungimento dell'intesa  richiesta  con  una  o
piu' Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte  dello
Stato, il Consiglio dei Ministri, ove  ricorrano  gravi  esigenze  di
tutela della  sicurezza,  della  salute,  dell'ambiente  o  dei  beni
culturali ovvero per evitare un  grave  danno  all'Erario  puo',  nel
rispetto  del   principio   di   leale   collaborazione,   deliberare
motivatamente l'atto medesimo, anche senza  l'assenso  delle  Regioni
interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine
per la sua adozione da  parte  dell'organo  competente.  Qualora  nel
medesimo termine e' comunque raggiunta  l'intesa,  il  Consiglio  dei
Ministri  delibera  l'atto  motivando  con  esclusivo  riguardo  alla
permanenza dell'interesse pubblico. 
  4. La disposizione di cui al comma 3 non  si  applica  alle  intese
previste dalle leggi costituzionali, alle Regioni a Statuto  speciale
e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 199-bis  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006,  n.  163  recante  "Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE": 
              "Art.  199-bis  (Disciplina  delle  procedure  per   la
          selezione di sponsor). 
              1. Al fine di assicurare il rispetto  dei  principi  di
          economicita',   efficacia,   imparzialita',   parita'    di
          trattamento,   trasparenza,   proporzionalita',   di    cui
          all'articolo   27,   le   amministrazioni    aggiudicatrici
          competenti per la realizzazione degli  interventi  relativi
          ai beni culturali  integrano  il  programma  triennale  dei
          lavori di cui all'articolo 128 con un apposito allegato che
          indica i lavori, i servizi e le forniture in  relazione  ai
          quali intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la
          realizzazione degli interventi. A  tal  fine  provvedono  a
          predisporre  i  relativi  studi  di   fattibilita',   anche
          semplificati, o i progetti preliminari.  In  tale  allegato
          possono essere altresi' inseriti gli interventi per i quali
          siano pervenute dichiarazioni spontanee di  interesse  alla
          sponsorizzazione. La ricerca dello sponsor avviene mediante
          bando      pubblicato      sul      sito      istituzionale
          dell'amministrazione procedente per almeno  trenta  giorni.
          Di detta pubblicazione e' dato avviso  su  almeno  due  dei
          principali  quotidiani  a  diffusione  nazionale  e   nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  nonche'  per
          contratti  di  importo  superiore  alle   soglie   di   cui
          all'articolo  28,  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
          europea. L'avviso  contiene  una  sommaria  descrizione  di
          ciascun intervento, con l'indicazione del valore di massima
          e dei tempi di realizzazione, con la richiesta  di  offerte
          in aumento sull'importo del finanziamento minimo  indicato.
          Nell'avviso e' altresi' specificato se si intende acquisire
          una sponsorizzazione di puro finanziamento, anche  mediante
          accollo, da parte  dello  sponsor,  delle  obbligazioni  di
          pagamento    dei    corrispettivi    dell'appalto    dovuti
          dall'amministrazione, ovvero una sponsorizzazione  tecnica,
          consistente  in  una  forma  di  partenariato  estesa  alla
          progettazione e alla realizzazione  di  parte  o  di  tutto
          l'intervento a cura e a spese dello sponsor. Nel bando,  in
          caso  di  sponsorizzazione  tecnica,  sono   indicati   gli
          elementi e i criteri  di  valutazione  delle  offerte.  Nel
          bando e negli avvisi e' stabilito il termine, non inferiore
          a sessanta giorni, entro il quale  i  soggetti  interessati
          possono    far    pervenire    offerte    impegnative    di
          sponsorizzazione.  Le  offerte  pervenute  sono   esaminate
          direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice o, in caso
          di interventi il cui valore stimato al  netto  dell'imposta
          sul valore aggiunto sia superiore a un milione  di  euro  e
          nei  casi  di  particolare   complessita',   mediante   una
          commissione  giudicatrice.  L'amministrazione   procede   a
          stilare la graduatoria delle  offerte  e  puo'  indire  una
          successiva fase finalizzata all'acquisizione  di  ulteriori
          offerte migliorative, stabilendo il termine  ultimo  per  i
          rilanci. L'amministrazione procede,  quindi,  alla  stipula
          del contratto di sponsorizzazione con il  soggetto  che  ha
          offerto   il   finanziamento   maggiore,   in    caso    di
          sponsorizzazione pura, o ha proposto l'offerta realizzativa
          giudicata migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica. 
              2. Nel caso in cui non  sia  stata  presentata  nessuna
          offerta, o nessuna offerta  appropriata,  ovvero  tutte  le
          offerte presentate siano irregolari  ovvero  inammissibili,
          in  ordine  a  quanto  disposto  dal  presente  codice   in
          relazione ai requisiti degli offerenti e delle  offerte,  o
          non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura,
          la stazione  appaltante  puo',  nei  successivi  sei  mesi,
          ricercare  di  propria  iniziativa  lo  sponsor   con   cui
          negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme  restando
          la natura e  le  condizioni  essenziali  delle  prestazioni
          richieste nella sollecitazione pubblica. I progetti  per  i
          quali non  sono  pervenute  offerte  utili,  ai  sensi  del
          precedente periodo, possono  essere  nuovamente  pubblicati
          nell'allegato del programma triennale dei lavori  dell'anno
          successivo. 
              3.  Restano  fermi  i  presupposti  e  i  requisiti  di
          compatibilita'  stabiliti  dall'articolo  120  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,   n.   42,   e   successive
          modificazioni, recante il codice dei beni culturali  e  del
          paesaggio, nonche' i requisiti di partecipazione di  ordine
          generale dei partecipanti stabiliti  nell'articolo  38  del
          presente codice, nonche',  per  i  soggetti  incaricati  di
          tutta o di parte della realizzazione  degli  interventi,  i
          requisiti di idoneita' professionale, di qualificazione per
          eseguire  lavori  pubblici,  di   capacita'   economica   e
          finanziaria, tecnica e professionale dei  fornitori  e  dei
          prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41 e 42,
          oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo
          201 del presente codice". 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  120  del  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  recante  "Codice  dei
          beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'articolo  10
          della legge 6 luglio 2002, n. 137: 
              "Art. 120 (Sponsorizzazione di beni culturali). 
              1.  E'  sponsorizzazione   di   beni   culturali   ogni
          contributo,  anche  in  beni  o  servizi,  erogato  per  la
          progettazione o l'attuazione di iniziative in  ordine  alla
          tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale,
          con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine,
          l'attivita'  o  il  prodotto  dell'attivita'  del  soggetto
          erogante.  Possono  essere  oggetto   di   sponsorizzazione
          iniziative del Ministero, delle regioni, degli  altri  enti
          pubblici territoriali nonche' di altri soggetti pubblici  o
          di persone giuridiche private senza fine di  lucro,  ovvero
          iniziative di soggetti privati su beni  culturali  di  loro
          proprieta'.  La  verifica  della  compatibilita'  di  dette
          iniziative con le esigenze della tutela e'  effettuata  dal
          Ministero in conformita'  alle  disposizioni  del  presente
          codice . 
              2. La promozione di cui al comma 1  avviene  attraverso
          l'associazione  del  nome,  del   marchio,   dell'immagine,
          dell'attivita' o del prodotto  all'iniziativa  oggetto  del
          contributo, in forme compatibili con il carattere artistico
          o storico, l'aspetto e il  decoro  del  bene  culturale  da
          tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il  contratto  di
          sponsorizzazione. 
              3. Con il contratto di sponsorizzazione  sono  altresi'
          definite le modalita' di erogazione del contributo  nonche'
          le forme del controllo, da  parte  del  soggetto  erogante,
          sulla realizzazione dell'iniziativa cui  il  contributo  si
          riferisce". 
              Si riporta il testo dell'articolo 189,  comma  3,  nono
          periodo, del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163
          recante "Codice dei contratti pubblici relativi  a  lavori,
          servizi  e  forniture   in   attuazione   delle   direttive
          2004/17/CE e 2004/18/CE", come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 189 (Requisiti di ordine speciale). 
              (Omissis). 
              3. La adeguata idoneita'  tecnica  e  organizzativa  e'
          dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro
          non inferiore al  quaranta  per  cento  dell'importo  della
          classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori
          di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per
          cento della classifica richiesta, ovvero,  in  alternativa,
          di tre lavori  di  importo  complessivo  non  inferiore  al
          sessantacinque per  cento  della  classifica  richiesta.  I
          lavori valutati sono quelli  eseguiti  regolarmente  e  con
          buon  esito  e  ultimati  nel  quinquennio  precedente   la
          richiesta  di  qualificazione,  ovvero  la  parte  di  essi
          eseguita nello stesso quinquennio. Per  i  lavori  iniziati
          prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta,
          si presume un andamento lineare. L'importo  dei  lavori  e'
          costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso
          d'asta,  incrementato  dall'eventuale  revisione  prezzi  e
          dalle risultanze definitive del  contenzioso  eventualmente
          insorto per  riserve  dell'appaltatore  diverse  da  quelle
          riconosciute a titolo risarcitorio. Per  la  valutazione  e
          rivalutazione dei lavori eseguiti e per i  lavori  eseguiti
          all'estero  si  applicano  le  disposizioni   dettate   dal
          regolamento. Per lavori eseguiti  con  qualsiasi  mezzo  si
          intendono, in conformita' all'articolo 3,  comma  7  quelli
          aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera  rispondente
          ai  bisogni  del  committente,  con   piena   liberta'   di
          organizzazione del processo realizzativo, ivi  compresa  la
          facolta' di affidare a terzi anche la totalita' dei  lavori
          stessi, nonche' di  eseguire  gli  stessi,  direttamente  o
          attraverso societa' controllate.  Possono  essere  altresi'
          valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione
          e gestione aggiudicate con procedura di gara. I certificati
          dei lavori indicano l'importo, il periodo  e  il  luogo  di
          esecuzione e precisano se questi siano stati  effettuati  a
          regola  d'arte  e  con  buon   esito.   Detti   certificati
          riguardano  l'importo  globale  dei  lavori   oggetto   del
          contratto,  ivi  compresi  quelli  affidati   a   terzi   o
          realizzati da imprese controllate o interamente  possedute,
          e recano l'indicazione dei responsabili di  progetto  o  di
          cantiere; i certificati  sono  redatti  in  conformita'  ai
          modelli definiti dal regolamento. I certificati indicano le
          lavorazioni eseguite direttamente dal  contraente  generale
          nonche' quelle eseguite  mediante  affidamento  a  soggetti
          terzi ovvero eseguite da imprese controllate o  interamente
          possedute;  le   suddette   lavorazioni,   risultanti   dai
          certificati,  possono  essere  utilizzate  ai  fini   della
          qualificazione SOA nelle corrispondenti categorie". 

        
      
          
Titolo III

Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore

                               Art. 62 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  A far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di  entrata
in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto  sono  o
restano abrogate le disposizioni elencate nell'allegata Tabella A. 

        
           
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'epigrafe  della  legge  costituzionale  18
          ottobre 2001 n. 3, recante "Modifiche  al  titolo  V  della
          parte  seconda  della   Costituzione",   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001, n. 248. 

        
      
          
Titolo III

Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore

                           (( Art. 62-bis 
 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle  regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e  di  Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle  relative
norme di attuazione, anche con riferimento alla legge  costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3. )) 

        
      
          
Titolo III

Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore

                               Art. 63 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Inserire la tabella A, come sostituita dalla presente legge (n.  20
pagine in totale). 

        
      
          
Titolo III

Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore

                                                           Allegato A 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      

12.04.2012
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
19:04:29