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Corte di Giustizia UE boccia trilinguismo. Vittoria dell'Italia

28 novembre 2012Parole chiave:
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La pubblicazione in tre lingue (inglese, francese e tedesco) dei bandi di concorso dell'Unione Europea e l'obbligo di sostenere le prove di selezione in una di queste tre lingue costituiscono una "discriminazione" fondata sulla lingua. E' quanto ha stabilito la Corte di giustizia dell'Unione Europea a cui si era rivolta l'Italia, dopo che il Tribunale dell'Unione aveva respinto il ricorso del nostro Paese per l'annullamento di bandi solo in tre lingue.

Si tratta di "un'importante vittoria del nostro Paese", come ha commentato il Ministro per gli Affari Europei, Enzo Moavero Milanesi, ricordando come "l'Italia sia fortemente impegnata nell'affermare il principio e il valore del multilinguismo e nella tutela della lingua italiana nell'Unione Europea, rispetto a prassi che tendono a favorire le tre lingue: francese, inglese e tedesco, generando, nei fatti, una penalizzazione dei cittadini di madrelingua diversa".


I bandi al centro della controversia

Tutto nasce nel 2007 quando l'EPSO, organismo incaricato dell'organizzazione delle procedure di assunzione dei funzionari dell'Unione, ha pubblicato alcuni bandi di concorso per amministratori e assistenti nel settore dell'informazione, della comunicazione e dei media.

I bandi sono stati pubblicati nelle lingue tedesca, inglese e francese nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Inoltre, per l'ammissione e lo svolgimento dei test di preselezione, erano richieste una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione come lingua principale e una conoscenza soddisfacente del tedesco, dell'inglese o del francese come seconda lingua, differente da quella principale. Inoltre, era previsto che le convocazioni, la corrispondenza tra l'EPSO e i candidati, nonché i test di preselezione si sarebbero svolti unicamente in tedesco, in inglese o in francese. Le medesime condizioni erano previste per l'ammissione alle prove scritte, nonché per lo svolgimento di queste ultime .


Il ricorso dell'Italia

L'Italia ha contestato tale procedura e, in particolare, la mancata pubblicazione integrale dei bandi nelle lingue ufficiali diverse da quelle tedesca, inglese e francese, nonché l'arbitraria limitazione della scelta della seconda lingua a tre lingue soltanto ai fini della partecipazione ai concorsi, delle comunicazioni con l'EPSO e dello svolgimento delle prove. E ha chiesto l'annullamento dei bandi prima dinanzi al Tribunale che però ha rigettato il ricorso, poi impugnando la decisione del Tribunale di fronte alla Corte di Giustizia.


La sentenza della Corte di Giustizia

Nella sua sentenza, la Corte ha innanzitutto ricordato che il regime linguistico dell'Unione Europea definisce come lingue ufficiali e lingue di lavoro delle istituzioni dell'Unione le 23 lingue attuali dell'Unione. Non solo. La Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea deve essere pubblicata in tutte le lingue ufficiali e, secondo lo Statuto dei funzionari dell'Unione, i bandi di concorso generale devono essere pubblicati nella Gazzetta.

Una combinazione di regole che, spiega la Corte, avrebbe dovuto implicare "che i concorsi controversi avrebbero dovuto essere pubblicati integralmente in tutte le lingue ufficiali. Poiché tali disposizioni non prevedono alcuna eccezione".

D'altra parte, rileva la Corte, "un potenziale candidato la cui lingua materna non fosse una delle tre lingue in cui erano stati pubblicati integralmente i bandi avrebbe dovuto procurarsi la citata Gazzetta in una di tali lingue e leggere il bando in questa lingua prima di decidere se presentare la propria candidatura. Un candidato siffatto era dunque svantaggiato rispetto ad un candidato di lingua materna inglese, francese o tedesca, sia sotto il profilo della corretta comprensione di tali bandi sia relativamente al termine per preparare ed inviare la propria candidatura".

L'altro punto al centro del ricorso era la limitazione della scelta della seconda lingua ai fini della partecipazione a un concorso. Una limitazione, precisa la Corte, che "può essere giustificata dall'interesse del servizio" e comunque deve essere prevista chiaramente per "permettere ai candidati di conoscere con sufficiente anticipo le conoscenze linguistiche richieste e per potersi preparare ai concorsi nelle migliori condizioni". Ma in questo caso, non esisteva alcun presupposto di tal genere e "i bandi controversi non contenevano alcuna motivazione giustificante la scelta delle tre lingue ammesse".

D'altro canto, suggerisce la Corte, affinché "le istituzioni possano assicurarsi i candidati migliori (in termini di competenza, di rendimento e di integrità) può essere preferibile che questi ultimi siano autorizzati a sostenere le prove di selezione nella loro lingua materna o in quella che essi padroneggiano meglio", evidenziando come "un bilanciamento tra la limitazione del numero di lingue dei concorsi e l'obiettivo di individuare i candidati aventi le più elevate qualità di competenza e le possibilità di apprendimento, da parte dei funzionari assunti, delle lingue necessarie all'interesse del servizio" è una considerazione che le istituzioni europee devono tener in conto.

Per questi motivi, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale e i bandi relativi ai concorsi generali. In ogni caso, "al fine di salvaguardare il legittimo affidamento dei candidati selezionati, i risultati dei concorsi non verranno rimessi in discussione".


Per saperne di più:
Moavero: "Il no della Corte UE al trilinguismo accoglie le ragioni dell'Italia"
La sentenza della Corte di Giustizia dell'UE sul sito InfoCuria

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