LEGGE 8 marzo 1989, n. 101

  Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle
Comunita' ebraiche italiane.
 
 Vigente al: 10-12-2012  
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
1.  I  rapporti  tra lo Stato e l'Unione delle Comunita' israelitiche
italiane,  la  quale,  ai   sensi   dell'articolo   19,   assume   la
denominazione  di  Unione  delle  Comunita'  ebraiche  italiane, sono
regolati dalle disposizioni degli articoli che  seguono,  sulla  base
dell'intesa  stipulata  il  27  febbraio 1987, allegata alla presente
legge.
                               Art. 2.
1.  In conformita' ai principi della Costituzione, e' riconosciuto il
diritto di professare e praticare liberamente la religione ebraica in
qualsiasi  forma,  individuale  o associata, di farne propaganda e di
esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti.
2.  E' garantita agli ebrei, alle loro associazioni e organizzazioni,
alle  Comunita'  ebraiche  e  all'Unione  delle  Comunita'   ebraiche
italiane  la  piena  liberta'  di  riunione  e  di manifestazione del
pensiero con la parola e lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
3.  Gli  atti  relativi  al  magistero  rabbinico,  l'affissione e la
distribuzione di pubblicazioni  e  stampati  di  carattere  religioso
all'interno  e  all'ingresso  dei  luoghi di culto nonche' delle sedi
delle Comunita' e dell'Unione e le raccolte  di  fondi  ivi  eseguite
sono liberi e non soggetti ad oneri.
4.  E'  assicurata in sede penale la parita' di tutela del sentimento
religioso e dei diritti di liberta' religiosa, senza  discriminazioni
tra i cittadini e tra i culti.
5.  Il  disposto dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654,
si intende riferito  anche  alle  manifestazioni  di  intolleranza  e
pregiudizio religioso.
                               Art. 3.
1.  Ai  ministri  di  culto  nominati dalle Comunita' e dall'Unione a
norma dello Statuto dell'ebraismo italiano e'  assicurato  il  libero
esercizio  del  magistero. Essi non sono tenuti a dare a magistrati o
altre autorita' informazioni su persone o materie di cui siano venuti
a conoscenza per ragione del loro ministero.
2.  I predetti ministri di culto sono esonerati dal servizio militare
su loro richiesta vistata dall'Unione, e, in  caso  di  mobilitazione
generale, sono dispensati dalla chiamata alle armi quando svolgano le
funzioni  di  Rabbino  Capo;  gli  altri,  se  chiamati  alle   armi,
esercitano il loro magistero nelle forze armate.
3.  Ai  fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli
8, 9, 10, 14 e 31 l'Unione  rilascia  apposita  certificazione  delle
qualifiche dei ministri di culto.
                               Art. 4.
1.  La  Repubblica  italiana  riconosce  agli  ebrei  il  diritto  di
osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima  del  tramonto
del sole del venerdi' ad un'ora dopo il tramonto del sabato.
2.  Gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o
che esercitano attivita' autonoma o commerciale, i militari e  coloro
che  siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di
fruire,  su  loro  richiesta  del  riposo   sabbatico   come   riposo
settimanale.   Tale   diritto   e'   esercitato   nel   quadro  della
flessibilita' dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro  caso  le
ore  lavorative  non prestate il sabato sono recuperate la domenica o
in  altri  giorni  lavorativi  senza  diritto   ad   alcun   compenso
straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei
servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.
3. Nel fissare il diario di prove di concorso le autorita' competenti
terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo  sabbatico.  Nel
fissare il diario degli esami le autorita' scolastiche adotteranno in
ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai  candidati  ebrei
che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame
fissate in giorno di sabato.
4.  Si  considerano  giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla
scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori  o  dell'alunno
se maggiorenne.
                               Art. 5.
1.  Alle  seguenti  festivita'  religiose  ebraiche  si  applicano le
disposizioni relative al riposo sabbatico di cui all'articolo 4:
 a) Capodanno (Rosh Hashana'), primo e secondo giorno;
 b) Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);
 c)  Festa  delle Capanne (Succoth), primo, secondo, settimo e ottavo
giorno;
 d) Festa della Legge (Simhat Tora');
 e)  Pasqua  (Pesach),  vigilia,  primo  e  secondo giorno, settimo e
ottavo giorno;
 f) Pentecoste (Shavuoth), primo e secondo giorno;
 g) Digiuno del 9 di Av.
2.  Entro il 30 giugno di ogni anno il calendario di dette festivita'
cadenti nell'anno solare  successivo  e'  comunicato  dall'Unione  al
Ministero  dell'interno,  il  quale ne dispone la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
                               Art. 6.
1. Agli ebrei che lo richiedano e' consentito prestare a capo coperto
il giuramento previsto dalle leggi dello Stato.
2.  La  macellazione  eseguita  secondo  il  rito ebraico continua ad
essere regolata dal decreto ministeriale 11 giugno  1980,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 168 del 20 giugno 1980, in conformita'
alla legge e alla tradizione ebraiche.
                               Art. 7.
1.  L'appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi
assimilati, la degenza in ospedali, case  di  cura  o  di  assistenza
pubbliche,  la  permanenza  negli  istituti di prevenzione e pena non
possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della  liberta'
religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto.
2.  E' riconosciuto agli ebrei che si trovano nelle condizioni di cui
al  comma  1  il  diritto  di  osservare,  a  loro  richiesta  e  con
l'assistenza  della Comunita' competente, le prescrizioni ebraiche in
materia alimentare senza oneri per le istituzioni nelle quali essi si
trovano.
                               Art. 8.
1.  L'assistenza  spirituale  ai  militari  ebrei  e'  assicurata dai
ministri di culto designati a tal  fine  sulla  base  di  intese  tra
l'Unione e le autorita' governative competenti.
2.  I  militari ebrei hanno diritto di partecipare nei giorni e nelle
ore fissati, alle attivita' di culto che si svolgono nelle  localita'
dove essi si trovano per ragione del loro servizio militare.
3.  Qualora  non  esistano  sinagoghe  o  comunque  non  si  svolgano
attivita' di culto nel luogo ove prestano  il  servizio,  i  militari
ebrei   potranno   comunque   ottenere,   nel  rispetto  di  esigenze
particolari di servizio, il permesso di frequentare la sinagoga  piu'
vicina.
4.  In  caso  di  decesso  in  servizio di militari ebrei, il comando
militare avverte la Comunita' competente, onde  assicurare,  d'intesa
con  i  familiari  del defunto, che le esequie si svolgano secondo il
rito ebraico.
                               Art. 9.
1.   L'assistenza  spirituale  ai  ricoverati  ebrei  negli  istituti
ospedalieri, nelle case  di  cura  o  di  riposo  e'  assicurata  dai
ministri di culto di cui all'articolo 3.
2.  L'accesso  di  tali  ministri  ai predetti istituti e' a tal fine
libero e senza limitazione di orario.  Le  direzioni  degli  istituti
comunicano  alle  Comunita' competenti per territorio le richieste di
assistenza spirituale avanzate dai ricoverati.
                               Art. 10.
1.  Negli istituti penitenziari e' assicurata l'assistenza spirituale
dai ministri di culto designati dall'Unione.
2.  A  tal  fine l'Unione trasmette all'autorita' competente l'elenco
dei ministri di culto responsabili dell'assistenza  spirituale  negli
istituti  penitenziari  compresi  nella  circoscrizione delle singole
Comunita'.  Tali  ministri  sono  compresi  tra  coloro  che  possono
visitare  gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
3. L'assistenza spirituale e' svolta a richiesta dei detenuti o delle
loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto in locali idonei
messi   a  disposizione  dell'istituto  penitenziario.  Il  direttore
dell'istituto informa di ogni  richiesta  avanzata  dai  detenuti  la
Comunita' competente per territorio.
                               Art. 11.
1.  Nelle  scuole  pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento e'
impartito nel rispetto della liberta' di coscienza e di  religione  e
della  pari  dignita'  dei  cittadini senza distinzione di religione,
come pure e' esclusa ogni ingerenza  sulla  educazione  e  formazione
religiosa degli alunni ebrei.
2.  La Repubblica italiana, nel garantire la liberta' di coscienza di
tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie
il  diritto  di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto
e' esercitato dagli alunni o da coloro cui compete la potesta' su  di
essi ai sensi delle leggi dello Stato.
3.   Per   dare  reale  efficacia  all'attuazione  di  tale  diritto,
l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso  non
abbia  luogo  secondo  orari  e  modalita' che abbiano per gli alunni
effetti comunque discriminanti e che  non  siano  previste  forme  di
insegnamento  religioso  diffuso  nello  svolgimento dei programmi di
altre discipline. In ogni caso  non  possono  essere  richieste  agli
alunni pratiche religiose o atti di culto.
4.  La  Repubblica  italiana,  nel  garantire il carattere pluralista
della scuola, assicura agli incaricati designati dall'Unione o  dalle
Comunita' il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti
dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici in ordine
allo  studio dell'ebraismo. Tali attivita' si inseriscono nell'ambito
delle attivita' culturali previste dall'ordinamento  scolastico.  Gli
oneri   finanziari   sono  comunque  a  carico  dell'Unione  o  delle
Comunita'.
                               Art. 12.
1.  Alle  Comunita',  alle  associazioni  e  agli  enti  ebraici,  in
conformita'   al   principio   della   liberta'   della   scuola    e
dell'insegnamento  e  nei  termini  previsti  dalla  Costituzione, e'
riconosciuto il diritto  di  istituire  liberamente  scuole  di  ogni
ordine e grado e istituti di educazione.
2.  A  tali  scuole  che  ottengano  la  parita'  e' assicurata piena
liberta' ed ai loro alunni un trattamento scolastico  equipollente  a
quello  degli  alunni  delle  scuole  di  Stato  e  degli  altri enti
territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.
3.   Alle  scuole  elementari  delle  Comunita'  resta  garantito  il
trattamento di cui esse attualmente godono ai sensi dell'articolo  24
del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.
                               Art. 13.
1.  Sono  riconosciuti  la  laurea  rabbinica e il diploma di cultura
ebraica rilasciati al termine di corsi almeno triennali dal  Collegio
Rabbinico  Italiano di Roma, dalla Scuola Rabbinica Margulies Disegni
di Torino e dalle altre scuole rabbiniche  approvate  dall'Unione,  a
studenti  in  possesso  del  titolo  di  studio  di scuola secondaria
superiore.
2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati
al Ministero della pubblica istruzione.
3.  Gli studenti dei suddetti istituti possono usufruire degli stessi
rinvii  dal  servizio  militare   accordati   agli   studenti   delle
universita'  e delle scuole universitarie per i corsi di pari durata.
                               Art. 14.
1.  Sono  riconosciuti  gli  effetti civili ai matrimoni celebrati in
Italia secondo il rito ebraico davanti ad uno dei ministri  di  culto
di   cui  all'articolo  3  che  abbia  la  cittadinanza  italiana,  a
condizione che l'atto relativo  sia  trascritto  nei  registri  dello
stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.
2.  Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma 1
devono comunicare tale intenzione all'ufficiale di  stato  civile  al
quale richiedono le pubblicazioni.
3.  L'ufficiale  dello  stato  civile  il  quale abbia proceduto alle
pubblicazioni accerta che nulla  si  opponga  alla  celebrazione  del
matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne da' attestazione in
un nulla osta che rilascia in duplice copia ai nubendi.
4. Subito dopo la celebrazione il ministro di culto spiega ai coniugi
gli effetti civili del matrimonio dando lettura  degli  articoli  del
codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. I coniugi
potranno altresi' rendere le  dichiarazioni  che  la  legge  consente
siano rese nell'atto del matrimonio.
5.  Il  ministro  di  culto davanti al quale ha luogo la celebrazione
nuziale allega il  nulla  osta  rilasciato  dall'ufficiale  di  stato
civile,  all'atto del matrimonio che egli redige in duplice originale
subito dopo  la  celebrazione.  Dall'atto  del  matrimonio  oltre  le
indicazioni richieste dalla legge civile devono risultare:
 a)  il nome ed il cognome del ministro di culto dinnanzi al quale e'
stato celebrato il matrimonio;
 b)  la  menzione  dell'avvenuta  lettura  degli  articoli del codice
civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi;
 c)  le  dichiarazioni  di  cui  al  comma  4  eventualmente rese dai
coniugi.
6.  Entro  cinque giorni da quello della celebrazione, il ministro di
culto  trasmette  per  la  trascrizione  un  originale  dell'atto  di
matrimonio  insieme  al  nulla osta all'ufficiale di stato civile del
comune dove e' avvenuta la celebrazione.
7.   L'ufficiale   dello  stato  civile,  constatata  la  regolarita'
dell'atto e l'autenticita'  del  nulla  osta  allegato,  effettua  la
trascrizione  nei  registri  dello stato civile entro le ventiquattro
ore successive al ricevimento e ne da' notizia al ministro di  culto.
8.  Il  matrimonio  ha effetti civili dal momento della celebrazione,
anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto  abbia
omesso di effettuarne la trascrizione nel termine prescritto.
9.  Resta  ferma  la  facolta'  di  celebrare  e sciogliere matrimoni
religiosi, senza alcun effetto o rilevanza civile, secondo la legge e
la tradizione ebraiche.
                               Art. 15.
1.  Gli  edifici  destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico,
anche se appartengono a privati, non possono  essere  sottratti  alla
loro  destinazione, neppure per effetto di alienazione, fino a che la
destinazione stessa non sia cessata con il consenso  della  Comunita'
competente o dell'Unione.
2. Tali edifici non possono essere requisiti, occupati, espropriati o
demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Unione.
3.  Salvi  i  casi  di urgente necessita', la forza pubblica non puo'
entrare per l'esercizio delle sue  funzioni  in  tali  edifici  senza
previo avviso e presi accordi con la Comunita' competente.
                               Art. 16.
1.  I  piani  regolatori  cimiteriali  prevedono  su  richiesta della
comunita' competente per territorio reparti speciali per la sepoltura
di defunti ebrei.
2.  Alla  Comunita'  che faccia domanda di aver un reparto proprio e'
data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.
3.  Le  sepolture  nei cimiteri delle Comunita' e nei reparti ebraici
dei cimiteri comunali sono perpetue  in  conformita'  della  legge  e
della tradizione ebraiche.
4.  A  tal  fine,  fermi  restando  gli oneri di legge a carico degli
interessati  o,  in  mancanza,  della  Comunita'  o  dell'Unione,  le
concessioni  di  cui all'articolo 91 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, sono rinnovate alla  scadenza  di
ogni novantanove anni.
5.  L'inumazione  nei  reparti  di cui al comma 2 ha luogo secondo il
regolamento emanato dalla Comunita' competente.
6. Nei cimiteri ebraici e' assicurata l'osservanza delle prescrizioni
rituali ebraiche.
                               Art. 17.
1.  Lo  Stato, l'Unione e le Comunita' collaborano per la tutela e la
valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e  artistico,
culturale,  ambientale e architettonico, archeologico, archivistico e
librario dell'ebraismo italiano.
2.  Entro  dodici mesi dalla data di entrata in vigore delle presente
legge sara' costituita una Commissione mista per le finalita' di  cui
al  comma 1 e con lo scopo di agevolare la raccolta, il riordinamento
e il godimento dei beni culturali ebraici.
3.   La   Commissione   determina   le  modalita'  di  partecipazione
dell'Unione  alla  conservazione  e  alla  gestione  delle  catacombe
ebraiche  e  le condizioni per il rispetto in esse delle prescrizioni
rituali ebraiche.
4.  Alla medesima Commissione e' data notizia del reperimento di beni
di cui al comma 1.
                               Art. 18.
1.   Le   Comunita'  ebraiche,  in  quanto  istituzioni  tradizionali
dell'ebraismo in  Italia,  sono  formazioni  sociali  originarie  che
provvedono,   ai  sensi  dello  Statuto  dell'ebraismo  italiano,  al
soddisfacimento delle esigenze religiose degli ebrei secondo la legge
e la tradizione ebraiche.
2.  La  Repubblica  italiana  prende  atto  che  le  Comunita' curano
l'esercizio  del  culto,  l'istruzione  e   l'educazione   religiosa,
promuovono  la  cultura  ebraica, provvedono a tutelare gli interessi
collettivi degli ebrei in  sede  locale,  contribuiscono  secondo  la
legge  e  la  tradizione  ebraiche  all'assistenza degli appartenenti
delle Comunita' stesse.
3.  Le  Comunita'israelitiche  di Ancona, Bologna, Casale Monferrato,
Ferrara, Firenze, Genova, Livorno, Mantova, Merano,  Milano,  Modena,
Napoli, Padova, Parma, Pisa, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Vercelli
e  Verona  conservano   la   personalita'   giuridica   e   l'assetto
territoriale   di   cui   sono   attualmente  dotate  e  assumono  la
denominazione di Comunita' ebraiche.
4.  La  costituzione  di  nuove  Comunita', nonche' la modifica delle
rispettive  circoscrizioni  territoriali,  la   unificazione   e   la
estinzione  di  quelle  esistenti  sono  riconosciute con decreto del
Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di  Stato,
su domanda congiunta della Comunita' e dell'Unione.
                               Art. 19.
1.   L'Unione  delle  Comunita'  israelitiche  italiane  conserva  la
personalita' giuridica di cui  e'  attualmente  dotata  e  assume  la
denominazione di Unione delle Comunita' ebraiche italiane.
2.  L'Unione  e' l'ente rappresentativo della confessione ebraica nei
rapporti con  lo  Stato  e  per  le  materie  di  interesse  generale
dell'ebraismo.
3.  L'Unione  cura  e  tutela  gli interessi religiosi degli ebrei in
Italia;  promuove  la  conservazione  delle  tradizioni  e  dei  beni
culturali  ebraici;  coordina ed integra l'attivita' delle Comunita';
mantiene i contatti con le collettivita' e  gli  enti  ebraici  degli
altri paesi.
                               Art. 20.
1.  Le  modifiche  apportate allo Statuto dell'ebraismo italiano sono
depositate a cura dell'Unione presso il Ministero dell'interno  entro
trenta giorni dalla loro adozione.
2.  Presso  il  Ministero  dell'interno  sono altresi' depositati gli
statuti degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti  e  le  loro
eventuali modifiche.
3.   Il  Ministero  rilascia  copia  di  tali  atti  attestandone  la
conformita' al testo depositato.
                               Art. 21.
1.  Altre  istituzioni  ed enti ebraici aventi sede in Italia possono
essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti  civili,  in
quanto  abbiano  fini di religione o di culto, ai sensi dell'articolo
26, comma 2, lettera a), e siano approvati dalla Comunita' competente
per  territorio  e  dall'Unione.  Il loro riconoscimento ha luogo con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  udito  il  parere   del
Consiglio di Stato.
2.  Conservano  la  personalita'  giuridica  i  seguenti  enti aventi
finalita' di culto che svolgono altresi' attivita' diverse da  quelle
di cui all'articolo 26, comma 2, lettera a):
 a) Asili infantili israelitici - Roma;
 b) Ospedale israelitico - Roma;
 c) Casa di riposo per israeliti poveri ed invalidi - Roma;
 d) Orfanotrofio israelitico italiano "'G. e V. Pitigliani" - Roma;
 e) Deputazione ebraica di assistenza e servizio sociale - Roma;
 f) Ospizio israelitico e ospedale "Settimio Saadun" - Firenze;
 g) Societa' israelitica di misericordia - Siena.
3.  Le  istituzioni  ed  enti  ebraici che acquistano o conservano la
personalita' giuridica, ai sensi della presente  legge,  assumono  la
qualifica di enti ebraici civilmente riconosciuti.
                               Art. 22.
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e
nel modo di esistenza  degli  enti  ebraici  civilmente  riconosciuti
acquista  efficacia  civile  mediante  riconoscimento con decreto del
Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di  Stato.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti
prescritti  per  il  suo  riconoscimento,  puo'  essere  revocato  il
riconoscimento  stesso  con  decreto del Presidente della Repubblica,
sentita l'Unione e udito il parere del Consiglio di Stato.
3.  La  estinzione  degli  enti  ebraici  civilmente  riconosciuti ha
efficacia civile mediante l'iscrizione  nel  registro  delle  persone
giuridiche  del  provvedimento dell'organo statutariamente competente
che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione.
4.  L'Unione o la Comunita' interessata trasmette il provvedimento al
Ministero dell'interno che, con proprio decreto, dispone l'iscrizione
di  cui  al  comma  3  e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente
soppresso o estinto. Tale devoluzione avviene secondo quanto  prevede
il  provvedimento  dell'organo  statutariamente  competente, salvi in
ogni caso la  volonta'  dei  disponenti,  i  diritti  dei  terzi,  le
disposizioni  statutarie,  e  osservate,  in caso di trasferimento ad
altro ente, le leggi civili relative agli  acquisti  da  parte  delle
persone giuridiche.
                               Art. 23.
1.  Con  l'entrata  in  vigore  della presente legge sono soppressi i
seguenti enti:
 a) Pio istituto Trabotti - Mantova;
 b) Opere pie israelitiche - Torino;
 c) Compagnia della misericordia israelitica - Vercelli;
 d) Asilo infantile "Levi" - Vercelli;
 e) Opera pia "Foa" - Vercelli;
 f) Pia opera di misericordia israelitica - Verona;
 g) Opera pia Moise' Vita Jacur - Verona;
 h) Opera pia Carolina Calabi - Verona;
 i) Pia scuola israelitica di lavori femminili - Verona;
 l) Opera pia beneficenza israelitica - Livorno;
 m) Opera pia Moar Abetulot - Livorno;
 n) Opera del tempio israelitico - Bologna;
 o) Opere pie israelitiche unificate - Alessandria;
 p) Istituto Infantile ed elementare israelitico "Clava" - Asti;
 q) Congregazione israelitica di carita' e beneficenza - Asti;
 r)  Opera  di  beneficenza  israelitica  -  Casale  Monferrato
(Alessandria);
 s) Ospizio marino israelitico italiano "Lazzaro Levi" Ferrara;
 t) Ospizio marino israelitico - Firenze;
 u) Opere pie israelitiche - Padova;
 v) Fondazione Lelio professor Della Torre - Padova;
 z) Istituto per l'assistenza agli israeliti poveri - Merano.
2. La soppressione di altri enti ebraici civilmente riconosciuti puo'
essere   disposta   mediante   delibera   dei    rispettivi    organi
amministrativi  da  adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
3.  Il  patrimonio  degli enti soppressi a termini dei commi 1 e 2 e'
trasferito alle Comunita' di appartenenza.
4.  I trasferimenti e tutti gli atti ed adempimenti necessari a norma
di legge sono esenti da ogni tributo ed onere se effettuati entro  il
termine  di  diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente legge.
                               Art. 24.
1.  L'Unione  delle Comunita', le Comunita' e agli altri enti ebraici
civilmente riconosciuti devono iscriversi, agli effetti  civili,  nel
registro  delle  persone  giuridiche  entro  due  anni  dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2.  A  tale  fine  l'Unione  e  le  Comunita'  depositano  lo Statuto
dell'ebraismo italiano indicando le rispettive  sedi,  il  cognome  e
nome  degli  amministratori,  con  la  menzione di quelli ai quali e'
attribuita la rappresentanza.
3.  Per  gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti, nel registro
delle  persone  giuridiche  devono   comunque   risultare,   con   le
indicazioni  prescritte  dagli articoli 33 e 34 del codice civile, le
norme di funzionamento e i poteri degli organi di  rappresentanza  di
ciascun ente.
4.  All'Unione,  alle  Comunita' e agli altri enti ebraici civilmente
riconosciuti non puo' essere fatto, ai fini della  registrazione,  un
trattamento  diverso  da  quello  previsto  per le persone giuridiche
private.
5. Decorso il termine di cui al comma 1, l'Unione, le Comunita' e gli
altri enti ebraici civilmente riconosciuti possono concludere  negozi
giuridici   solo   previa   iscrizione  nel  registro  delle  persone
giuridiche.
                               Art. 25.
1. L'attivita' di religione e di culto dell'Unione, delle Comunita' e
degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti si  svolge  a  norma
dello  Statuto  dell'ebraismo  italiano  e degli statuti dei predetti
enti, senza ingerenze da parte dello Stato,  delle  regioni  e  degli
altri enti territoriali.
2.  La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione
dell'Unione, delle Comunita' e degli altri  enti  ebraici  civilmente
riconosciuti si svolgono sotto il controllo degli organi competenti a
norma dello Statuto, senza ingerenze  da  parte  dello  Stato,  delle
regioni e degli altri enti territoriali.
3.  Per  l'acquisto di beni immobili, per l'accettazione di donazioni
ed eredita' e per il conseguimento di  legati  da  parte  degli  enti
predetti  si  applicano  le  disposizioni delle leggi civili relative
alle persone giuridiche.
                               Art. 26.
1.  La  Repubblica  italiana  prende  atto  che secondo la tradizione
ebraica  le  esigenze  religiose   comprendono   quelle   di   culto,
assistenziali e culturali.
2. Agli effetti delle leggi civili si considerano peraltro:
 a)   attivita'   di   religione   o   di   culto,   quelle   dirette
all'espletamento del magistero rabbinico,  all'esercizio  del  culto,
alla  prestazione  di  servizi  rituali, alla formazione dei rabbini,
allo studio dell'ebraismo e all'educazione ebraica;
 b)  attivita'  diverse  da quelle di religione o di culto, quelle di
assistenza  e  beneficenza,  istruzione,  educazione  e  cultura,  e,
comunque, le attivita' commerciali o a scopo di lucro.
                               Art. 27.
1.  Agli  effetti tributari l'Unione, le Comunita' e gli enti ebraici
civilmente riconosciuti aventi fine di religione  o  di  culto,  come
pure  le  attivita'  dirette  a  tali scopi, sono equiparati a quelli
aventi fini di beneficenza o di istruzione.
2.  Tali enti hanno diritto di svolgere liberamente attivita' diverse
da quelle di religione o di culto che restano, pero',  soggette  alle
leggi  dello  Stato concernenti tali attivita' e al regime tributario
per le medesime.
                               Art. 28.
1.  Gli  impegni  finanziari per la costruzione di edifici di culto e
delle  relative  pertinenze  destinate  ad  attivita'  connesse  sono
determinati dalle autorita' civili competenti secondo le disposizioni
delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28  gennaio  1977,  n.  10,  e
successive modifiche e integrazioni.
2.  Gli  edifici  di  culto  e  le predette pertinenze, costruiti con
contributi regionali e comunali, non possono  essere  sottratti  alla
loro  destinazione,  neppure  per effetto di alienazione, se non sono
decorsi almeno venti anni dalla erogazione del contributo. Il vincolo
e' trascritto nei registri immobiliari.
3. Tale vincolo puo' essere estinto prima del compimento del termine,
d'intesa tra la Comunita' competente e l'autorita'  civile  erogante,
previa  restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in
proporzione  alla  riduzione  del  termine,   e   con   rivalutazione
determinata  in  misura  pari  alla variazione, accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  e
impiegati.  Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo
sono nulli.
                               Art. 29.
1.  L'assistenza  da  parte  delle  istituzioni ebraiche che svolgono
attivita' assistenziale e sanitaria non pregiudica per gli ebrei  ivi
assistiti  il  godimento  dei diritti riconosciuti dalle leggi civili
nella specifica materia.
2.  Non puo' comunque essere fatto alle predette istituzioni ebraiche
un trattamento diverso da quello che le leggi  civili  prevedono  per
altre   istituzioni  private  che  erogano  servizi  assistenziali  e
sanitari.
3.  Nelle istituzioni ebraiche che svolgono attivita' assistenziale e
sanitaria e' garantito il  diritto  di  liberta'  religiosa  ad  ogni
utente.  Gli  assistiti  e ricoverati di altro credo religioso che ne
facciano richiesta  hanno  diritto  all'assistenza  religiosa,  senza
limiti di orario, da parte del ministro del culto di appartenenza. In
ogni caso gli ospedali ebraici non sono tenuti a disporre il servizio
di  assistenza  religiosa  previsto  dall'articolo 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.
                              Art. 30. 
 
  1.  La  Repubblica  italiana  prende  atto  che  le  entrate  delle
Comunita' ebraiche di cui all'articolo 18 sono costituite  anche  dai
contributi annuali dovuti, a norma dello Statuto, dagli  appartenenti
alle medesime. 
  (( 2. A decorrere dal periodo di imposta  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa,  stipulata
il 6 novembre 1996, integrativa dell'intesa del 27 febbraio 1987,  le
persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo, agli effetti
della  imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,   i   predetti
contributi annuali versati alle Comunita' stesse, relativi al periodo
di imposta nel  quale  sono  stati  versati,  nonche'  le  erogazioni
liberali in denaro relative allo stesso periodo, eseguite  in  favore
della Unione delle Comunita' ebraiche italiane ovvero delle Comunita'
di  cui  all'articolo  18  della  presente  legge,  fino  all'importo
complessivo di lire due milioni )). 
  3. Le modalita' relative sono stabilite con  decreto  del  Ministro
delle finanze. 
  (( 4. Su richiesta di una  delle  parti,  al  fine  di  predisporre
eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione  dell'importo
deducibile e dell'aliquota IRPEF ad opera di una apposita commissione
paritetica, nominata dalla autorita' governativa e dall'Unione  delle
Comunita' ebraiche italiane )). 
                               Art. 31.
1.  Nulla  e' innovato quanto al regime giuridico e previdenziale dei
rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Unione e  delle  Comunita'  in
atto alla data di entrata in vigore della presente legge.
2.  I ministri di culto di cui all'articolo 3 possono essere iscritti
al Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto.
                               Art. 32.
1.  Le  autorita'  competenti, nell'emanare norme di attuazione della
presente legge, terranno conto delle  esigenze  fatte  loro  presenti
dall'Unione e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.
                               Art. 33.
1.  Le  parti  sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'allegata
intesa al termine del decimo anno dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge.
2.  Ove, nel frattempo, una delle parti ravvisasse la opportunita' di
modifiche al testo della intesa, le parti torneranno a  convocarsi  a
tal  fine.  Alle  modifiche  si  procedera'  con  la  stipulazione di
ulteriori intese e con la conseguente presentazione al Parlamento  di
appositi  disegni  di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8
della Costituzione.
3.  In  occasione  della presentazione di disegni di legge relativi a
materie che coinvolgono rapporti della  confessione  ebraica  con  lo
Stato  verranno  promosse previamente, in conformita' dell'articolo 8
della Costituzione, le intese del caso tra il Governo e l'Unione.
                               Art. 34.
1.  Con  l'entrata  in  vigore  della presente legge sono abrogati il
regio decreto 30 ottobre  1930,  n.  1731,  e  il  regio  decreto  19
novembre  1931,  n. 1561, sulle Comunita' israelitiche e sull'Unione,
ed ogni altra norma contrastante con la legge stessa.
2.  Cessano  altresi'  di  avere efficacia nei confronti dell'Unione,
delle   Comunita',   nonche'   degli   enti,   istituzioni,   persone
appartenenti  all'ebraismo  in  Italia le disposizioni della legge 24
giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930,  n.  289,
come  da  ultimo  modificato dalla legge 26 febbraio 1982, n. 58, sui
culti ammessi nello Stato.
3.  In  deroga  a  quanto  previsto dal comma 1 restano soggette alle
disposizioni  dei  regi  decreti  ivi  menzionati  la  formazione   e
l'approvazione  dei  bilanci preventivi delle Comunita' e dell'Unione
deliberati nell'anno dell'entrata in vigore della presente legge e la
riscossione dei relativi contributi.
4.  Le disposizioni di cui all'articolo 30 si applicano a partire dal
primo periodo d'imposta successivo a quello della presente legge.
La  presente  legge,  munita  del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
 
Data a Roma, addi' 8 marzo 1989
 
                               COSSIGA
                     DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
                              ALLEGATO 
                               INTESA 
                      tra la Repubblica Italiana 
                                  e 
            l'Unione delle Comunita' Israelitiche Italiane 
                        Roma, 27 febbraio 1987 
                              PREAMBOLO 
La  Repubblica  italiana  e  l'Unione  delle  Comunita'  israelitiche
italiane, 
considerato che la  Costituzione  riconosce  i  diritti  fondamentali
della persona umana e le liberta' di  pensiero,  di  coscienza  e  di
religione, 
considerato che la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948, la Dichiarazione  internazionale  sull'eliminazione
di ogni forma di  intolleranza  e  di  discriminazione  basate  sulla
religione o sulle credenze del 25 novembre 1981, la  Convenzione  per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle  liberta'  fondamentali
del 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955,  n.  848,  e
successive integrazioni e relative ratifiche,  la  Dichiarazione  sui
diritti  del  fanciullo  del  20  novembre   1959,   la   Convenzione
internazionale sull'eliminazione di  ogni  forma  di  discriminazione
razziale del 7 marzo 1966 ratificata con legge 13  ottobre  1975,  n.
654, e i Patti internazionali relativi ai diritti economici,  sociali
e culturali e ai diritti civili e  politici  del  16  dicembre  1966,
ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881, garantiscono i  diritti
di liberta'  di  coscienza  e  di  religione  senza  discriminazione,
considerato che tali principi  universali  sono  aspirazione  perenne
dell'ebraismo nella sua plurimillenaria tradizione, 
considerato che in forza dell'articolo  8,  secondo  e  terzo  comma,
della  Costituzione  le  confessioni  religiose  hanno   diritto   di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino  con
l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo  Stato
sono  regolati  per  legge  sulla  base  d'intese  con  le   relative
rappresentanze, 
riconosciuta l'opportunita' di addivenire a  tale  intesa  convengono
che le disposizioni seguenti costituiscono intesa tra lo Stato  e  la
confessione ebraica ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. 
                             Articolo 1. 
                         (Liberta' religiosa) 
In conformita' ai principi della  Costituzione,  e'  riconosciuto  il
diritto di professare e praticare liberamente la religione ebraica in
qualsiasi forma, individuale o associata, di farne  propaganda  e  di
esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti. 
E' garantita agli ebrei, alle  loro  associazioni  e  organizzazioni,
alle  Comunita'  ebraiche  e  all'Unione  delle  Comunita'   ebraiche
italiane la piena  liberta'  di  riunione  e  di  manifestazione  del
pensiero con la parola e lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 
Gli  atti  relativi  al  magistero  rabbinico,  l'affissione   e   la
distribuzione di pubblicazioni  e  stampati  di  carattere  religioso
all'interno e all'ingresso dei luoghi di  culto  nonche'  delle  sedi
delle Comunita' e dell'Unione e le raccolte  di  fondi  ivi  eseguite
sono liberi e non soggetti ad oneri. 
E' assicurata in sede penale la  parita'  di  tutela  del  sentimento
religioso e dei diritti di liberta' religiosa, senza  discriminazioni
tra i cittadini e tra i culti. 
Il disposto dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n.  654,  si
intende  riferito  anche  alle  manifestazioni  di   intolleranza   e
pregiudizio religioso. 
                             Articolo 2. 
                         (Ministri di culto) 
Ai ministri di culto nominati dalle Comunita' e dall'Unione  a  norma
dello  Statuto  dell'ebraismo  italiano  e'  assicurato   il   libero
esercizio del magistero. 
Essi  non  sono  tenuti  a  dare  a  magistrati  o  altre   autorita'
informazioni su persone o materie di cui siano  venuti  a  conoscenza
per ragione del loro ministero. 
I predetti ministri di culto sono esonerati dal servizio militare  su
loro richiesta vistata  dall'Unione,  e,  in  caso  di  mobilitazione
generale, sono dispensati dalla chiamata alle armi quando svolgano le
funzioni  di  Rabbino  Capo;  gli  altri,  se  chiamati  alle   armi,
esercitano il loro magistero nelle forze armate. 
Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli  articoli  7,
8, 9,  13  e  30  l'Unione  rilascia  apposita  certificazione  delle
qualifiche dei ministri di culto. 
                             Articolo 3. 
                               (Sabato) 
La Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto  di  osservare
il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del  tramonto  del  sole
del venerdi' ad un'ora dopo il tramonto del sabato. 
Gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che
esercitano attivita' autonoma o commerciale, i militari e coloro  che
siano assegnati al servizio  civile  sostitutivo,  hanno  diritto  di
fruire,  su  loro  richiesta,  del  riposo  sabbatico   come   riposo
settimanale.  Tale   diritto   e'   esercitato   nel   quadro   della
flessibilita' dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro  caso  le
ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la  domenica  o
in  altri  giorni  lavorativi  senza  diritto   ad   alcun   compenso
straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei
servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico. 
Nel fissare il diario di prove di concorso  le  autorita'  competenti
terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo  sabbatico.  Nel
fissare il diario degli esami le autorita' scolastiche adotteranno in
ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai  candidati  ebrei
che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame
fissate in giorno di sabato. 
Si considerano giustificate  le  assenze  degli  alunni  ebrei  dalla
scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori  o  dell'alunno
se maggiorenne. 
                             Articolo 4. 
                     (Altre festivita' religiose) 
Alle  seguenti  festivita'  religiose  ebraiche   si   applicano   le
disposizioni relative al riposo sabbatico di cui all'articolo 3: 
Capodanno (Rosh Hashana'), 1° e 2° giorno; 
Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur); 
Festa delle Capanne (Succoth), 1°, 2°, 7° e 8°giorno; 
Festa della Legge (Simhat Tora'); 
Pasqua (Pesach), vigilia, 1° e 2° giorno, 7° e 8° giorno; 
Pentecoste (Shavuoth), 1° e 2° giorno; 
Digiuno del 9 di Av.; 
Entro il 30 giugno di ogni anno il  calendario  di  dette  festivita'
cadenti nell'anno solare  successivo  e'  comunicato  dall'Unione  al
Ministero dell'interno il quale ne  dispone  la  pubblicazione  sulla
Gazzetta Ufficiale. 
                             Articolo 5. 
                       (Prescrizioni religiose) 
Agli ebrei che lo richiedano e' consentito prestare a capo coperto il
giuramento previsto dalle leggi dello Stato. 
La macellazione eseguita secondo il rito ebraico continua  ad  essere
regolata dal decreto ministeriale 11 giugno  1980,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 giugno  1980,  in  conformita'  alla
legge e alla tradizione ebraiche. 
                             Articolo 6. 
                        (Assistenza religiosa) 
L'appartenenza alle forze armate, alla polizia  o  ad  altri  servizi
assimilati, la degenza in ospedali, case  di  cura  o  di  assistenza
pubbliche, la permanenza negli istituti di  prevenzione  e  pena  non
possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della  liberta'
religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto. 
E' riconosciuto agli ebrei che si trovano nelle condizioni di cui  al
primo  comma  il  diritto  di  osservare,  a  loro  richiesta  e  con
l'assistenza della Comunita' competente, le prescrizioni ebraiche  in
materia alimentare senza oneri per le istituzioni nelle quali essi si
trovano. 
                             Articolo 7. 
                  (Assistenza religiosa ai militari) 
L'assistenza spirituale ai militari ebrei e' assicurata dai  ministri
di culto designati a tal fine sulla base di intese tra l'Unione e  le
autorita' governative competenti. 
I militari ebrei hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore
fissate, alle attivita' di culto che si svolgono nelle localita' dove
essi si trovano per ragione del loro servizio militare. 
Qualora non esistano sinagoghe o comunque non si  svolgano  attivita'
di culto nel  luogo  ove  prestano  il  servizio,  i  militari  ebrei
potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze  particolari  di
servizio, il permesso di frequentare la sinagoga piu' vicina. 
In caso di decesso in servizio di militari ebrei, il comando militare
avverte la Comunita' competente,  onde  assicurare,  d'intesa  con  i
familiari del defunto, che le esequie si  svolgano  secondo  il  rito
ebraico. 
                             Articolo 8. 
                 (Assistenza religiosa ai ricoverati) 
L'assistenza  spirituale   ai   ricoverati   ebrei   negli   istituti
ospedalieri, nelle case di  cura  o  di  riposo,  e'  assicurata  dai
ministri di culto di cui all'articolo 2. 
L'accesso di tali ministri ai predetti istituti e' a tal fine  libero
e senza limitazione di orario. Le direzioni degli istituti comunicano
alle Comunita' competenti per territorio le richieste  di  assistenza
spirituale avanzate dai ricoverati. 
                             Articolo 9. 
                  (Assistenza religiosa ai detenuti) 
Negli istituti penitenziari e' assicurata l'assistenza spirituale dai
ministri di culto designati dall'Unione. 
A tal fine l'Unione trasmette all'autorita' competente  l'elenco  dei
ministri  di  culto  responsabili  dell'assistenza  spirituale  negli
istituti penitenziari compresi  nella  circoscrizione  delle  singole
Comunita'.  Tali  ministri  sono  compresi  tra  coloro  che  possono
visitare gli istituti penitenziari senza particolare  autorizzazione.
L'assistenza spirituale e' svolta a richiesta dei  detenuti  o  delle
loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto in locali idonei
messi  a  disposizione  dell'istituto  penitenziario.  Il   direttore
dell'istituto informa di ogni  richiesta  avanzata  dai  detenuti  la
Comunita' competente per territorio. 
                             Articolo 10. 
                 (Istruzione religiosa nelle scuole) 
Nelle scuole pubbliche di  ogni  ordine  e  grado  l'insegnamento  e'
impartito nel rispetto della liberta' di coscienza e di  religione  e
della pari dignita' dei cittadini  senza  distinzione  di  religione,
come pure e' esclusa ogni ingerenza  sulla  educazione  e  formazione
religiosa degli alunni ebrei. 
La Repubblica italiana, nel garantire la  liberta'  di  coscienza  di
tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie
il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi.  Tale  diritto
e' esercitato dagli alunni, o da coloro cui compete la potesta' su di
essi ai sensi delle leggi dello Stato. 
Per  dare   reale   efficacia   all'attuazione   di   tale   diritto,
l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso  non
abbia luogo secondo orari e modalita'  che  abbiano  per  gli  alunni
effetti comunque discriminanti e che  non  siano  previste  forme  di
insegnamento religioso diffuso nello  svolgimento  dei  programmi  di
altre discipline. In ogni caso  non  possono  essere  richieste  agli
alunni pratiche religiose o atti di culto. 
La Repubblica italiana, nel garantire il carattere  pluralista  della
scuola,  assicura  agli  incaricati  designati  dall'Unione  o  dalle
Comunita' il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti
dagli alunni, dalle loro  famiglie  o  dagli  organi  scolastici,  in
ordine allo  studio  dell'ebraismo.  Tali  attivita'  si  inseriscono
nell'ambito  delle  attivita'  culturali  previste   dall'ordinamento
scolastico. Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell'Unione o
delle Comunita'. 
                             Articolo 11. 
                          (Scuole ebraiche) 
Alle Comunita', alle associazioni e agli enti ebraici, in conformita'
al principio della liberta' della scuola e  dell'insegnamento  e  nei
termini previsti dalla Costituzione, e' riconosciuto  il  diritto  di
istituire liberamente scuole di ogni ordine e  grado  e  istituti  di
educazione. 
A tali scuole che ottengano la parita' e' assicurata  piena  liberta'
ed ai loro alunni un trattamento  scolastico  equipollente  a  quello
degli  alunni  delle  scuole  dello  Stato   e   degli   altri   enti
territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato. 
Alle scuole elementari delle Comunita' resta garantito il trattamento
di cui esse attualmente godono ai sensi dell'articolo  24  del  regio
decreto 28 febbraio 1930, n.289. 
                             Articolo 12. 
                         (Istituti rabbinici) 
Sono riconosciuti la laurea rabbinica e il diploma di cultura ebraica
rilasciati  al  termine  di  corsi  almeno  triennali  dal   Collegio
Rabbinico Italiano di Roma, dalla Scuola Rabbinica  Margulies-Disegni
di Torino e dalle altre scuole rabbiniche  approvate  dall'Unione,  a
studenti in possesso  del  titolo  di  studio  di  scuola  secondaria
superiore. 
I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al
Ministero della pubblica istruzione. 
Gli studenti dei suddetti istituti possono usufruire degli stessi 
                             rinvii dal servizio militare accordati 
                             agli studenti delle universita' e delle 
                             scuole universitarie per i corsi di pari 
                             durata. 
                            Articolo 13. 
                             (Matrimonio) 
Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia
secondo il rito ebraico davanti ad uno dei ministri di culto  di  cui
al precedente articolo 2,  che  abbia  la  cittadinanza  italiana,  a
condizione che l'atto relativo  sia  trascritto  nei  registri  dello
stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. 
Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del  precedente
comma devono comunicare tale intenzione all'ufficiale di stato civile
al quale richiedono le pubblicazioni. 
L'ufficiale  dello  stato  civile  il  quale  abbia  proceduto   alle
pubblicazioni accerta che  nulla  si  oppone  alla  celebrazione  del
matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne da' attestazione in
un nulla osta che rilascia in duplice originale ai nubendi. 
Subito dopo la celebrazione il ministro di culto  spiega  ai  coniugi
gli effetti civili del matrimonio dando lettura  degli  articoli  del
codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. I coniugi
potranno altresi' rendere le  dichiarazioni  che  la  legge  consente
siano rese nell'atto di matrimonio. 
Il ministro di culto  davanti  al  quale  ha  luogo  la  celebrazione
nuziale allega il nulla  osta,  rilasciato  dall'ufficiale  di  stato
civile, all'atto di matrimonio che egli redige in  duplice  originale
subito dopo la celebrazione. 
Dall'atto di matrimonio oltre le indicazioni  richieste  dalla  legge
civile devono risultare: 
il nome ed il cognome del ministro di  culto  dinnanzi  al  quale  e'
stato celebrato il matrimonio; 
la menzione dell'avvenuta lettura degli articoli  del  codice  civile
riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi; 
le dichiarazioni di  cui  al  quarto  comma  eventualmente  rese  dai
coniugi. 
Entro cinque giorni da quello  della  celebrazione,  il  ministro  di
culto  trasmette  per  la  trascrizione  un  originale  dell'atto  di
matrimonio insieme al nulla osta all'ufficiale di  stato  civile  del
comune dove e' avvenuta la celebrazione. 
L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarita' dell'atto e
l'autenticita' del nulla osta allegato, effettua la trascrizione  nei
registri  dello  stato  civile  entro  le  24   ore   successive   al
ricevimento, e ne da' notizia al ministro di culto. 
Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche
se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia omesso
di effettuarne la trascrizione nel termine prescritto. 
Resta  ferma  la  facolta'  di  celebrare  e   sciogliere   matrimoni
religiosi, senza alcun effetto o rilevanza civile, secondo la legge e
la tradizione ebraiche. 
                             Articolo 14. 
                          (Edifici di culto) 
Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico, anche
se appartengono a privati, non possono  essere  sottratti  alla  loro
destinazione neppure per  effetto  di  alienazione,  fino  a  che  la
destinazione stessa non sia cessata con il consenso  della  Comunita'
competente o dell'Unione. 
Tali edifici non possono essere requisiti,  occupati,  espropriati  o
demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Unione. 
Salvi i casi di  urgente  necessita',  la  forza  pubblica  non  puo'
entrare per l'esercizio delle sue funzioni  in  tali  edifici,  senza
previo avviso e presi accordi con la Comunita' competente. 
                             Articolo 15. 
                              (Cimiteri) 
I piani regolatori cimiteriali prevedono su richiesta della Comunita'
competente per  territorio  reparti  speciali  per  la  sepoltura  di
defunti ebrei. 
Alla Comunita' che faccia domanda di aver un reparto proprio e'  data
dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero. 
Le sepolture nei cimiteri delle Comunita' e nei reparti  ebraici  dei
cimiteri comunali sono perpetue in conformita' della  legge  e  della
tradizione ebraiche. 
A tal fine,  fermi  restando  gli  oneri  di  legge  a  carico  degli
interessati,  o  in  mancanza,  della  Comunita'  o  dell'Unione,  le
concessioni di cui all'articolo 91 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, sono rinnovate alla  scadenza  di
ogni 99 anni. 
L'inumazione nei reparti di cui al secondo comma ha luogo secondo  il
regolamento emanato dalla Comunita' competente. 
Nei cimiteri ebraici e' assicurata  l'osservanza  delle  prescrizioni
rituali ebraiche. 
                             Articolo 16. 
                    (Beni culturali e ambientali) 
Lo Stato, l'Unione e le Comunita' collaborano  per  la  tutela  e  la
valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e  artistico,
culturale, ambientale e architettonico, archeologico, archivistico  e
librario dell'ebraismo italiano. 
Entro 12 mesi dall'entrata in  vigore  della  legge  di  approvazione
della presente intesa sara' costituita una Commissione mista  per  le
finalita' di cui al precedente comma e con lo scopo di  agevolare  la
raccolta, il riordinamento e il godimento dei beni culturali ebraici. 
La Commissione determina le modalita' di  partecipazione  dell'Unione
alla conservazione e alla gestione  delle  catacombe  ebraiche  e  le
condizioni  per  il  rispetto  in  esse  delle  prescrizioni  rituali
ebraiche. 
Alla medesima Commissione e' data notizia del reperimento di beni  di
cui al primo comma. 
                             Articolo 17. 
                         (Comunita' ebraiche) 
Le   Comunita'   ebraiche,   in   quanto   istituzioni   tradizionali
dell'ebraismo in  Italia,  sono  formazioni  sociali  originarie  che
provvedono,  ai  sensi  dello  Statuto  dell'ebraismo  italiano,   al
soddisfacimento delle esigenze  religiose  degli  ebrei,  secondo  la
legge e la tradizione ebraiche. 
La  Repubblica  italiana  prende  atto  che   le   Comunita'   curano
l'esercizio  del  culto,  l'istruzione  e   l'educazione   religiosa,
promuovono la cultura ebraica, provvedono a  tutelare  gli  interessi
collettivi degli ebrei in  sede  locale,  contribuiscono  secondo  la
legge e la  tradizione  ebraiche  all'assistenza  degli  appartenenti
delle Comunita' stesse. 
Le Comunita' israelitiche  di  Ancona,  Bologna,  Casale  Monferrato,
Ferrara, Firenze, Genova, Livorno, Mantova, Merano,  Milano,  Modena,
Napoli, Padova, Parma, Pisa, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Vercelli
e  Verona  conservano   la   personalita'   giuridica   e   l'assetto
territoriale  di  cui  sono  attualmente   dotate   e   assumono   la
denominazione di Comunita' ebraiche. 
La  costituzione  di  nuove  Comunita',  nonche'  la  modifica  delle
rispettive  circoscrizioni  territoriali,  la   unificazione   o   la
estinzione di quelle esistenti, sono  riconosciute  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di  Stato,
su domanda congiunta della Comunita' e dell'Unione. 
                             Articolo 18. 
                       (Unione delle Comunita') 
L'Unione  delle   Comunita'   israelitiche   italiane   conserva   la
personalita' giuridica di cui  e'  attualmente  dotata  e  assume  la
denominazione di Unione delle Comunita' ebraiche italiane. 
L'Unione e' l'ente  rappresentativo  della  confessione  ebraica  nei
rapporti con  lo  Stato  e  per  le  materie  di  interesse  generale
dell'ebraismo. 
L'Unione cura e tutela gli interessi religiosi degli ebrei in Italia; 
promuove la conservazione  delle  tradizioni  e  dei  beni  culturali
ebraici; coordina ed integra l'attivita' delle Comunita'; mantiene  i
contatti con le collettivita' e gli enti ebraici degli altri paesi. 
                             Articolo 19. 
                       (Deposito dello Statuto) 
Lo Statuto dell'ebraismo italiano e' depositato dall'Unione presso il
Ministero  dell'interno  subito  dopo  la  sua  adozione   da   parte
dell'Unione medesima. 
Le successive modifiche sono depositate a cura dell'Unione presso  il
Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla loro adozione. 
Presso il Ministero dell'interno sono altresi' depositati gli statuti
degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti e le loro  eventuali
modifiche. 
Il Ministero rilascia copia di tali atti attestandone la  conformita'
al testo depositato. 
                             Articolo 20. 
                (Enti ebraici civilmente riconosciuti) 
Altre istituzioni ed enti  ebraici  aventi  sede  in  Italia  possono
essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti  civili,  in
quanto abbiano fini di religione o di culto  ai  sensi  dell'articolo
25, secondo comma, lettera a),  e  siano  approvati  dalla  Comunita'
competente per territorio e dall'Unione. Il  loro  riconoscimento  ha
luogo con decreto del Presidente della Repubblica,  udito  il  parere
del Consiglio di Stato. 
Conservano la personalita' giuridica i seguenti enti aventi finalita'
di culto che svolgono altresi' attivita' diverse  da  quelle  di  cui
all'articolo  25,  secondo  comma,  lettera   a):   Asili   infantili
israelitici - Roma; Ospedale israelitico - Roma; Casa di  riposo  per
israeliti  poveri  ed  invalidi  -  Roma;  Orfanotrofio   israelitico
italiano  "G.  e  V.  Pitigliani"  -  Roma;  Deputazione  ebraica  di
assistenza e servizio sociale - Roma; Ospizio israelitico e  ospedale
"Settimio Saadun" - Firenze; Societa' israelitica di  misericordia  -
Siena. 
Le istituzioni  ed  enti  ebraici  che  acquistano  o  conservano  la
personalita' giuridica ai sensi della  legge  di  approvazione  della
presente intesa assumono la  qualifica  di  enti  ebraici  civilmente
riconosciuti. 
                             Articolo 21. 
                    (Mutamento degli enti ebraici) 
Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione  dei  beni  e
nel modo di esistenza  degli  enti  ebraici  civilmente  riconosciuti
acquista efficacia civile mediante  riconoscimento  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di  Stato.
In caso di mutamento che faccia perdere all'ente  uno  dei  requisiti
prescritti  per  il  suo  riconoscimento  puo'  essere  revocato   il
riconoscimento stesso con decreto del  Presidente  della  Repubblica,
sentita l'Unione e udito il parere del Consiglio di Stato. 
La estinzione degli enti ebraici civilmente riconosciuti ha efficacia
civile mediante l'iscrizione nel registro  delle  persone  giuridiche
del provvedimento dell'organo statutariamente competente che sopprime
l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione. 
L'Unione o la Comunita' interessata  trasmette  il  provvedimento  al
Ministro dell'interno che, con proprio decreto, dispone  l'iscrizione
di cui al terzo comma e provvede alla devoluzione dei beni  dell'ente
soppresso o estinto. Tale devoluzione avviene secondo quanto  prevede
il provvedimento dell'organo  statutariamente  competente,  salvi  in
ogni caso la volonta' dei  disponenti,  i  diritti  dei  terzi  e  le
disposizioni statutarie, e osservate, in  caso  di  trasferimento  ad
altro ente, le leggi civili relative agli  acquisti  da  parte  delle
persone giuridiche. 
                             Articolo 22. 
                     (Estinzione di enti ebraici) 
Con l'entrata in vigore della legge di  approvazione  della  presente
intesa sono soppressi i seguenti enti: Pio istituto Trabotti Mantova; 
Opere  pie  israelitiche  -  Torino;  Compagnia  della   misericordia
israelitica - Vercelli; Asilo infantile "Levi"  Vercelli;  Opera  pia
"Foa" - Vercelli; Pia opera di  misericordia  israelitica  -  Verona;
Opera pia Moise' Vita Jacur - Verona; Opera  pia  Carolina  Calabi  -
Verona; Pia scuola israelitica di lavori femminili  -  Verona;  Opera
pia beneficenza israelitica - Livorno;  Opera  pia  Moar  Abetulot  -
Livorno;  Opera  del  tempio  israelitico  -   Bologna;   Opere   pie
israelitiche  unificate  -   Alessandria;   Istituto   Infantile   ed
elementare israelitico "Clava" - Asti; Congregazione  israelitica  di
carita' e beneficenza - Asti; Opera di beneficenza israelitica Casale
Monferrato  (Alessandria);  Ospizio   marino   israelitico   italiano
"Lazzaro Levi" - Ferrara; Ospizio marino israelitico - Firenze; Opere
pie israelitiche - Padova; Fondazione Lelio professor Della  Torre  -
Padova; Istituto per l'assistenza agli israeliti poveri - Merano. 
La soppressione di altri enti ebraici  civilmente  riconosciuti  puo'
essere   disposta   mediante   delibera   dei    rispettivi    organi
amministratori da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in  vigore
della legge di approvazione della presente intesa. 
Il patrimonio degli enti soppressi a  termini  del  primo  e  secondo
comma e' trasferito alle Comunita' di appartenenza. 
I trasferimenti e tutti gli atti ed adempimenti necessari a norma  di
legge sono esenti da ogni tributo ed onere  se  effettuati  entro  il
termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della  legge
di approvazione della presente intesa. 
                             Articolo 23. 
                 (Registro delle persone giuridiche) 
L'Unione delle Comunita', le  Comunita'  e  gli  altri  enti  ebraici
civilmente riconosciuti devono iscriversi, agli effetti  civili,  nel
registro delle persone  giuridiche  entro  due  anni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di approvazione della presente  intesa.
A  tal  fine  l'Unione  e  le   Comunita'   depositano   lo   Statuto
dell'ebraismo italiano indicando le rispettive  sedi,  il  cognome  e
nome degli amministratori con la  menzione  di  quelli  ai  quali  e'
attribuita la rappresentanza. 
Per gli altri enti  ebraici  civilmente  riconosciuti,  nel  registro
delle  persone  giuridiche  devono   comunque   risultare,   con   le
indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice  civile,  le
norme di funzionamento e i poteri degli organi di  rappresentanza  di
ciascun ente. 
All'Unione, alle Comunita', e  agli  altri  enti  ebraici  civilmente
riconosciuti non puo' essere fatto, ai fini della  registrazione,  un
trattamento diverso da quello  previsto  per  le  persone  giuridiche
private. 
Decorso il termine di cui al primo comma, l'Unione,  le  Comunita'  e
gli altri enti ebraici  civilmente  riconosciuti  possono  concludere
negozi giuridici solo previa iscrizione nel  registro  delle  persone
giuridiche. 
                             Articolo 24. 
                    (Attivita' degli enti ebraici) 
L'attivita' di religione e di culto dell'Unione,  delle  Comunita'  e
degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti si  svolge  a  norma
dello Statuto dell'ebraismo italiano e  degli  statuti  dei  predetti
enti senza ingerenze da parte dello  Stato,  delle  regioni  e  degli
altri enti territoriali. 
La gestione ordinaria e gli  atti  di  straordinaria  amministrazione
dell'Unione, delle Comunita' e degli altri  enti  ebraici  civilmente
riconosciuti si svolgono sotto il controllo degli organi competenti a
norma dello Statuto, senza ingerenze  da  parte  dello  Stato,  delle
regioni e degli altri enti territoriali. 
Per l'acquisto di beni immobili, per l'accettazione di  donazioni  ed
eredita' e per  il  conseguimento  di  legati  da  parte  degli  enti
predetti si applicano le disposizioni  delle  leggi  civili  relative
alle persone giuridiche. 
                             Articolo 25. 
       (Attivita' di religione e di culto e attivita' diverse) 
La Repubblica italiana prende atto che secondo la tradizione  ebraica
le esigenze religiose comprendono quelle di  culto,  assistenziali  e
culturali. 
Agli effetti civili si considerano peraltro: 
 a)   attivita'   di   religione   o   di   culto,   quelle   dirette
all'espletamento del magistero rabbinico,  all'esercizio  del  culto,
alla prestazione di servizi rituali,  alla  formazione  dei  rabbini,
allo studio dell'ebraismo e all'educazione ebraica. 
 b) attivita' diverse da quelle di religione o di  culto,  quelle  di
assistenza  e  beneficenza,  istruzione,  educazione  e  cultura,  e,
comunque le attivita' commerciali o a scopo di lucro. 
                             Articolo 26. 
                         (Regime tributario) 
Agli effetti tributari l'Unione, le  Comunita'  e  gli  enti  ebraici
civilmente riconosciuti aventi fine di religione  o  di  culto,  come
pure le attivita' dirette a tali  scopi,  sono  equiparati  a  quelli
aventi fini di beneficenza o di istruzione. 
Tali enti hanno il diritto di svolgere liberamente attivita'  diverse
da quelle di religione o di culto che restano, pero',  soggette  alle
leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al  regime  tributario
previsto per le medesime. 
                             Articolo 27. 
                  (Costruzione di edifici di culto) 
Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto e delle
relative pertinenze destinate ad attivita' connesse sono  determinati
dalle autorita' civili competenti secondo le disposizioni delle leggi
22 ottobre 1971, n. 865, e 28  gennaio  1977,  n.  10,  e  successive
modificazioni. 
Gli  edifici  di  culto  e  le  predette  pertinenze,  costruiti  con
contributi regionali e comunali, non possono  essere  sottratti  alla
loro destinazione, neppure per effetto di alienazione,  se  non  sono
decorsi almeno venti anni dalla erogazione del contributo. Il vincolo
e' trascritto nei registri immobiliari. 
Tale vincolo puo' essere estinto prima del  compimento  del  termine,
d'intesa tra la Comunita' competente e la autorita' civile  erogante,
previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo,  in
proporzione  alla  riduzione  del  termine,   e   con   rivalutazione
determinata in misura pari  alla  variazione,  accertata  dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  e
impiegati. Gli atti e i negozi che comportino violazione del  vincolo
sono nulli. 
                             Articolo 28. 
                 (Istituzioni ebraiche di assistenza) 
L'assistenza  da  parte  delle  istituzioni  ebraiche  che   svolgono
attivita' assistenziale e sanitaria non pregiudica per gli ebrei  ivi
assistiti il godimento dei diritti riconosciuti  dalle  leggi  civili
nella specifica materia. 
Non puo' comunque essere fatto alle predette istituzioni ebraiche  un
trattamento diverso da quello che le leggi civili  prevedono  per  le
altre  istituzioni  private  che  erogano  servizi  assistenziali   e
sanitari. 
Nelle istituzioni ebraiche che  svolgono  attivita'  assistenziale  e
sanitaria e' garantito il  diritto  di  liberta'  religiosa  ad  ogni
utente. Gli assistiti e ricoverati di altro credo  religioso  che  ne
facciano  richiesta  hanno  diritto  all'assistenza  religiosa  senza
limiti di orario, da parte del ministro del culto di appartenenza. In
ogni caso gli ospedali ebraici non sono tenuti a disporre il servizio
di assistenza religiosa previsto dall'articolo  35  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128. 
                             Articolo 29. 
                    (Deducibilita' dei contributi) 
La Repubblica italiana prende atto che  le  entrate  delle  Comunita'
ebraiche di cui all'articolo 17 sono costituite anche dai  contributi
annuali dovuti,  a  norma  dello  Statuto,  dagli  appartenenti  alle
medesime. 
In  considerazione  delle  finalita'  assistenziali  e  previdenziali
perseguite dalle Comunita', a norma  dello  Statuto,  in  favore  dei
propri appartenenti,  i  predetti  contributi  annuali  versati  alle
Comunita' stesse, relativi al periodo d'imposta nel quale sono  stati
versati,  sono  deducibili   dal   reddito   complessivo   imponibile
assoggettato all'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  fino  a
concorrenza del dieci per cento di tale reddito  e  comunque  per  un
importo     complessivamente      non      superiore      a      lire
settemilionicinquecentomila. 
Le modalita' relative sono stabilite con decreto del  Ministro  delle
finanze. 
Al  termine  di  ogni  triennio  successivo  al   1987,   un'apposita
Commissione mista nominata dall'autorita' governativa  e  dall'Unione
delle Comunita' procede alla revisione dell'importo deducibile di cui
al secondo comma al fine di predisporre eventuali modifiche. 
                             Articolo 30. 
              (Dipendenti dell'Unione e delle Comunita') 
Nulla e' innovato quanto al  regime  giuridico  e  previdenziale  dei
rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Unione e  delle  Comunita'  in
atto al momento dell'entrata in vigore della  legge  di  approvazione
della presente intesa. 
I ministri di culto di cui all'articolo 2 possono essere iscritti  al
Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto. 
                             Articolo 31. 
                        (Norme di attuazione) 
Le autorita' competenti, nell'emanare norme di attuazione della legge
di approvazione della presente intesa, terranno conto delle  esigenze
fatte loro presenti dall'Unione e avvieranno, se richieste, opportune
consultazioni. 
                             Articolo 32. 
                          (Ulteriori intese) 
Le parti sottoporranno a nuovo  esame  il  contenuto  della  presente
intesa al termine del decimo anno dalla data dell'entrata  in  vigore
della legge di approvazione dell'intesa stessa. 
Ove, nel frattempo, una delle parti  ravvisasse  la  opportunita'  di
modifiche al testo della  presente  intesa,  le  parti  torneranno  a
convocarsi  a  tal  fine.  Alle  modifiche  si  procedera'   con   la
stipulazione di ulteriori intese e con la  conseguente  presentazione
al Parlamento di appositi disegni di legge di approvazione, ai  sensi
dell'articolo 8 della Costituzione. 
In occasione della presentazione  di  disegni  di  legge  relativi  a
materie che coinvolgono rapporti della  confessione  ebraica  con  lo
Stato, verranno promosse previamente, in conformita' dell'articolo  8
della Costituzione, le intese del caso tra il Governo e l'Unione. 
                             Articolo 33. 
                         (Entrata in vigore) 
Con l'entrata in vigore della legge di  approvazione  della  presente
intesa, sono abrogati il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, e il
regio decreto 19 novembre 1931, n. 1561, sulle Comunita' israelitiche
e sull'Unione ed ogni altra norma contrastante con la legge stessa. 
Cessano altresi' di avere efficacia nei confronti dell'Unione,  delle
Comunita'  nonche'  degli  enti,  istituzioni,  persone  appartenenti
all'ebraismo in Italia le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 
1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, sui culti ammessi
nello Stato. 
In deroga a quanto previsto dal primo  comma  restano  soggette  alle
disposizioni  dei  regi  decreti  ivi  menzionati  la  formazione   e
l'approvazione dei bilanci preventivi delle Comunita'  e  dell'Unione
deliberati  nell'anno  dell'entrata  in   vigore   della   legge   di
approvazione della presente intesa  e  la  riscossione  dei  relativi
contributi. 
Le disposizioni di cui all'articolo 29 si  applicano  a  partire  dal
primo  periodo  d'imposta  successivo  a  quello   della   legge   di
approvazione della presente intesa. 
                             Articolo 34. 
                 (Legge di approvazione dell'intesa) 
In conformita' e in ottemperanza al disposto dell'articolo 8, secondo
comma, della Costituzione,  il  Congresso  straordinario  dell'Unione
approva il nuovo Statuto dell'ebraismo italiano. 
Successivamente al deposito di detto Statuto ai  sensi  dell'articolo
19  della  presente  intesa  il  Governo  presentera'  al  Parlamento
apposito disegno di legge di approvazione della medesima, alla  quale
sara' allegato il testo dell'intesa. 
Roma, 27 febbraio 1987. 
Il Presidente del Consiglio Il Presidente 
               (On. Bettino CRAXI) (Prof. Tullia ZEVI)