LEGGE 12 aprile 1995, n. 116

  Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e  l'Unione
Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI).
 
 Vigente al: 10-12-2012  
 

   La Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato:
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                    (Rapporti tra Stato ed UCEBI)
   1.    I  rapporti  tra  lo  Stato  e l'Unione Cristiana Evangelica
Battista d'Italia (UCEBI)  sono  regolati  dalle  disposizioni  degli
articoli  che  seguono,  sulla base dell'intesa stipulata il 29 marzo
1993, allegata alla presente legge.
   2.  Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di  avere
efficacia ed applicabilita' nei confronti dell'UCEBI, delle Chiese da
essa rappresentate e degli enti, istituzioni, associazioni, organismi
e  delle persone che in essa hanno parte, le disposizioni della legge
24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto  28  febbraio  1930,  n.
289.
                               Art. 2.
                        (Liberta' religiosa)
   1.   La Repubblica italiana da'  atto  dell'autonomia  dell'UCEBI,
liberamente organizzata secondo il proprio ordinamento. La Repubblica
italiana,  richiamandosi  ai  diritti  di  liberta'  garantiti  dalla
Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri,  l'organizzazione
dell'UCEBI,  delle  Chiese  da  essa rappresentate, degli enti, delle
istituzioni, delle associazioni e  degli  organismi  in  essa  aventi
parte,  le  relazioni  fra  essi  intercorrenti e gli atti in materia
disciplinare e spirituale si svolgono senza alcuna ingerenza da parte
dello Stato.
                               Art. 3.
                        (Ministri dell'UCEBI)
   1.  L'UCEBI, attesa l'esistenza di una pluralita' di ministeri  al
suo  interno,  comunica  agli  organi  competenti  i  nominativi  dei
ministri designati per i compiti previsti negli articoli 5,  6,  7  e
10.
                               Art. 4.
                (Esercizio della liberta' religiosa)
   1.   L'appartenenza alle forze armate, alla  polizia  o  ad  altri
servizi  assimilati,  la  degenza  in  ospedali,  case  di  cura o di
assistenza pubbliche, la permanenza in istituti di prevenzione e pena
non possono dar  luogo  ad  alcun  impedimento  nell'esercizio  della
liberta'  religiosa  e  nell'adempimento  delle  pratiche  di  culto,
secondo quanto disposto dagli articoli 5, 6 e 7.
                               Art. 5.
            (Assistenza spirituale agli appartenenti alle
            forze armate, alla polizia e ad altri servizi
                             assimilati)
   1.  Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia  e  ad  altri
servizi  assimilati  che  lo richiedono hanno diritto di partecipare,
nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attivita' religiose  ed
ecclesiastiche delle Chiese rappresentate dall'UCEBI, nelle localita'
ove essi si trovano per ragione del loro servizio.
   2.    Qualora  nelle localita' ove essi si trovano per ragione del
loro  servizio  non  esistano  Chiese  rappresentate  dall'UCEBI,   i
soggetti  di  cui  al  comma  1  che  lo  richiedono possono comunque
ottenere, nel rispetto delle esigenze di  servizio,  il  permesso  di
frequentare   la   Chiesa  evangelica  piu'  vicina.  Ove  in  ambito
provinciale  non  ci  sia  alcuna  attivita'  di  culto   di   Chiese
rappresentate  dall'UCEBI,  la Chiesa piu' vicina invia il ministro a
cio' designato per prestare l'assistenza spirituale e  presiedere  le
riunioni nei locali messi a disposizione dall'ente competente.
   3.   In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1
aventi parte nelle Chiese rappresentate dall'UCEBI, l'ente competente
adotta le misure necessarie, d'intesa con i  familiari  del  defunto,
per assicurare che il funerale segua secondo le liturgie delle Chiese
battiste.
   4.    I  ministri  dell'UCEBI,  che  prestano  servizio militare o
assimilati, sono posti in condizione di  poter  svolgere,  unitamente
agli   obblighi  del  servizio,  anche  il  ministero  di  assistenza
spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.
   5.   Tali forme  di  assistenza  si  svolgono  senza  alcun  onere
finanziario per lo Stato.
                               Art. 6.
                (Assistenza spirituale ai ricoverati)
   1.   L'assistenza spirituale  ai  ricoverati  aventi  parte  nelle
Chiese  rappresentate  dall'UCEBI  e  agli  altri  ricoverati  che ne
facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura  o
di  riposo  o  nei pensionati, e' assicurata dalla Chiesa piu' vicina
fra quelle rappresentate dall'UCEBI. L'accesso nei suddetti  istituti
dei   ministri,   designati   dalle   Chiese  a  prestare  assistenza
spirituale, e' libero e senza limiti di orario.
   2.  Le direzioni di tali istituti sono tenute a  trasmettere  alle
Chiese  suddette  le  richieste di assistenza spirituale ricevute dai
ricoverati.
   3.  Tale assistenza e' prestata senza alcun onere per lo  Stato  o
per altri enti pubblici.
                               Art. 7.
                 (Assistenza spirituale ai detenuti)
   1.    Negli  istituti  penitenziari  l'assistenza  spirituale   ai
detenuti   e'   assicurata   dalle  Chiese  rappresentate  dall'UCEBI
attraverso  ministri  da  loro   designati   e   inclusi   dall'UCEBI
nell'apposita  lista  di  cui  all'articolo  3.  Tali  ministri  sono
compresi nella categoria dei  soggetti  che  possono  visitare  senza
particolare autorizzazione gli istituti medesimi.
   2.    L'assistenza  spirituale  e'  svolta nei suddetti istituti a
richiesta dei detenuti o delle loro famiglie  o  per  iniziativa  dei
ministri  designati,  in  locali  idonei  messi  a disposizione dalla
direzione dell'istituto penitenziario.
   3.   La  direzione  informa  di  ogni  richiesta  proveniente  dai
detenuti  la  Chiesa  piu' vicina fra quelle rappresentate dall'UCEBI
perche' possa provvedere in merito.
   4.  Tale assistenza e' prestata senza alcun onere finanziario  per
lo Stato e gli altri enti pubblici.
                               Art. 8.
                      (Insegnamento religioso)
   1.  La Repubblica italiana, nel garantire la liberta' di coscienza
di  tutti,  riconosce  agli  alunni  delle   scuole   pubbliche   non
universitarie  il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi.
Tale diritto e' esercitato ai sensi delle  leggi  dello  Stato  dagli
alunni  o  da coloro cui compete la potesta' parentale o la tutela su
di essi.
   2.   Per dare reale  efficacia  all'attuazione  di  tale  diritto,
l'ordinamento  scolastico provvede affinche' l'insegnamento religioso
non abbia luogo secondo orari e modalita' che abbiano per gli  alunni
effetti  comunque  discriminanti e affinche' non siano previste forme
di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi  di
altre discipline.
   3.    In  ogni  caso,  non  possono  essere  richiesti agli alunni
pratiche religiose o atti di culto.
                               Art. 9.
                  (Richieste in ordine allo studio
                        del fatto religioso)
   1.  La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la  scuola
pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile, aperto
al  contributo  di  tutte le componenti della societa', assicura alle
Chiese  rappresentate  dall'UCEBI  il  diritto  di  rispondere   alle
richieste  provenienti  dagli  alunni,  dalle  loro  famiglie e dagli
organi scolastici in ordine allo studio del fatto religioso  e  delle
sue  implicazioni,  nel  quadro  delle  attivita'  culturali previste
dall'ordinamento scolastico dello Stato.
   2.    L'esercizio  di  tale  diritto  avviene  senza  alcun  onere
finanziario per lo Stato.
                              Art. 10.
                            (Matrimonio)
   1.   La  Repubblica  italiana  riconosce  gli  effetti  civili  al
matrimonio  celebrato  davanti  ad un ministro, cittadino italiano, a
cio' designato da una Chiesa avente parte  nell'UCEBI,  a  condizione
che  la  celebrazione  sia  preceduta  dalle pubblicazioni nella casa
comunale e che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello
stato civile.
   2.   Coloro che  intendono  celebrare  il  matrimonio  secondo  la
previsione  del  comma  1 comunicano tale intento all'ufficiale dello
stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
   3.   L'ufficiale dello stato civile,  dopo  avere  proceduto  alle
pubblicazioni,  accerta  che  nulla  si  oppone alla celebrazione del
matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne da' attestazione in
un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il  nulla
osta,  oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguira' secondo
la previsione del comma 1 e nel comune  indicato  dai  nubendi,  deve
altresi'  attestare  che  ad  essi  sono stati spiegati, dal predetto
ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, mediante  lettura  degli
articoli del codice civile al riguardo.
   4.    Il  ministro,  davanti  al quale e' avvenuta la celebrazione
nuziale, compila immediatamente dopo, in duplice originale, l'atto di
matrimonio,  al  quale  allega  uno   dei   nulla   osta   rilasciati
dall'ufficiale  dello  stato  civile. Non oltre cinque giorni dopo la
celebrazione, il ministro,  davanti  al  quale  questa  e'  avvenuta,
trasmette  all'ufficiale   dello stato civile del comune del luogo un
originale dell'atto di matrimonio ed il secondo originale  del  nulla
osta.
   5.     L'ufficiale  dello  stato  civile,  verificata  la  formale
regolarita' dell'atto e  l'autenticita'  del  nulla  osta,  trascrive
l'atto  stesso  entro  le  ventiquattro  ore dal ricevimento, dandone
notizia al ministro che glielo ha inviato.
   6.    Il  matrimonio  ha  effetti   civili   dal   momento   della
celebrazione,  anche  se l'ufficiale dello stato civile per qualsiasi
ragione abbia eseguito la trascrizione oltre i termini prescritti.
                              Art. 11.
               (Riconoscimento di enti ecclesiastici)
   1.     Ferma  restando   la   personalita'   giuridica   dell'Ente
patrimoniale  dell'UCEBI, ente ecclesiastico riconosciuto con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  20  gennaio  1961,  n.  19,  sono
riconosciute  come  enti  ecclesiastici  le Chiese costituite in ente
nell'ordinamento  battista,  ai  sensi  dell'articolo  22  del  Patto
costitutivo,  aventi sede in Italia. Il riconoscimento e' concesso su
domanda del Presidente dell'UCEBI, che allega  la  delibera  motivata
dall'Assemblea  generale  unitamente  allo  statuto della Chiesa come
documenti idonei a dar titolo al riconoscimento.
   2.  Possono essere altresi' riconosciute come  enti  ecclesiastici
le istituzioni costituite in ente nell'ordinamento battista, con sede
in  italia, che abbiano fine di culto, solo o congiunto con quelli di
istruzione o assistenza.
   3.  Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
       a)  attivita' di culto, quelle dirette all'esercizio del culto
e alla cura delle  anime,  alla  formazione  dei  ministri,  a  scopi
missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;
       b)  attivita' diverse da quelle di culto, quelle di assistenza
e  beneficienza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le
attivita' commerciali o a scopo di lucro.
   4.  Sulla base della documentazione ad essi fornita, i  competenti
organi  statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui si chiede
il  riconoscimento  della  personalita'   giuridica,   al   carattere
ecclesiastico ed ai fini dell'ente si propone.
   5.    Il  riconoscimento  e'  concesso  con  decreto  del Ministro
dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.
                              Art. 12.
                 (Gestione degli enti ecclesiastici)
   1.    La  gestione  ordinaria  e   gli   atti   di   straordinaria
amministrazione  degli  enti  ecclesiastici  riconosciuti si svolgono
sotto il controllo dei competenti  organi  a  norma  dell'ordinamento
battista  e  senza  ingerenza  da  parte dello Stato, delle regioni e
degli altri enti territoriali.
   2.  Gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni  ed
eredita'    ed    il    conseguimento   di   legati   sono   soggetti
all'autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli acquisti delle
persone giuridiche.
                              Art. 13.
                      (Iscrizione nel registro
                      delle persone giuridiche)
   1.  Gli enti ecclesiastici devono iscriversi agli  effetti  civili
nel   registro  delle  persone  giuridiche,  nel  quale,  oltre  alle
indicazioni prescritte dagli articoli 33  e  34  del  codice  civile,
devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di
rappresentanza dell'ente.
   2.  L'Ente patrimoniale dell'UCEBI deve effettuare tale iscrizione
entro due anni dalla data di entrata in vigore delle presente legge.
   3.    Decorso  il  termine  di cui al comma 2, l'Ente patrimoniale
dell'UCEBI puo' concludere negozi giuridici  solo  previa  iscrizione
nel registro delle persone giuridiche.
                              Art. 14.
            (Regime tributario degli enti ecclesiastici)
   1.   Agli effetti  tributari  gli  enti  ecclesiastici  civilmente
riconosciuti,  aventi  fine  di  culto,  come anche le loro attivita'
dirette a tale  scopo,  sono  equiparati  a  quelli  aventi  fini  di
istruzione e di assistenza.
   2.    Le  attivita' diverse da quelle di culto svolte da tali enti
sono soggette, nel rispetto dell'autonomia  e  dei  fini  degli  enti
stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al regime
tributario previsto per le medesime.
                              Art. 15.
                (Mutamenti degli enti ecclesiastici)
   1.  Ogni mutamento sostanziale nel fine,  nella  destinazione  del
patrimonio  e  nel  modo di esistenza di uno degli enti ecclesiastici
acquista efficacia civile mediante  riconoscimento  con  decreto  del
Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.
   2.    In  caso  di  mutamento  che faccia perdere all'ente uno dei
requisiti prescritti per il suo riconoscimento, puo' essere  revocato
il  riconoscimento  stesso  con  decreto  del  Ministro dell'interno,
sentito il presidente dell'UCEBI e udito il parere del  Consiglio  di
Stato.
   3.    La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da
parte  del  presidente  dell'UCEBI  determina  la   cessazione,   con
provvedimento statale, della personalita' giuridica dell'ente stesso.
   4.   La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene
secondo  quanto  prevede  il  provvedimento  dell'Assemblea  generale
dell'UCEBI,  salvi comunque la volonta' dei disponenti, i diritti dei
terzi  e  le  disposizioni  statutarie,  e  osservate,  in  caso   di
trasferimento  ad  altro ente, le leggi civili relative agli acquisti
delle persone giuridiche.
                              Art. 16. 
                   (Deduzione agli effetti IRPEF) 
   1. La Repubblica italiana prende atto che le Chiese  rappresentate
dall'UCEBI intendono  provvedere  al  mantenimento  del  culto  e  al
sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie. 
   2. A decorrere dal periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, le  persone  fisiche  possono
dedurre dal proprio reddito complessivo,  agli  effetti  dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le erogazioni liberali  in
denaro, fino all'importo di lire 2 milioni, a favore  dell'UCEBI  per
fini di culto, istruzione e beneficienza che le  sono  propri  e  per
medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'UCEBI. 
   3. Le relative modalita' sono determinate con decreto del Ministro
delle finanze, previo accordo con l'UCEBI. 
   4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 MARZO 2012, N. 34)). ((1)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 12 marzo 2012, n. 34 ha disposto (con l'art. 4, comma 1)  che
"Le modifiche apportate alla legge 12 aprile 1995, n. 116,  decorrono
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore  della
presente legge". 
                              Art. 17.
                   (Tutela degli edifici di culto)
   1.  Gli edifici aperti al culto pubblico  da  parte  delle  Chiese
aventi  parte  nell'UCEBI  non  possono  essere  requisiti, occupati,
espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo  con
l'UCEBI.
   2.  Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo'
entrare,  per  l'esercizio  delle sue funzioni, in tali edifici senza
aver preso accordi con i ministri delle singole Chiese.
                              Art. 18.
                     (Tutela dei beni culturali)
   1.  La Repubblica italiana e l'UCEBI si  impegnano  a  collaborare
per  la  tutela  e la valorizzazione dei beni afferenti il patrimonio
storico e culturale delle Chiese rappresentate dall'UCEBI.
                              Art. 19.
               (Manifestazione del pensiero religioso)
   1.  Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni  e  stampati
relativi   alla   vita   religiosa   e  alla  missione  delle  Chiese
rappresentate dall'UCEBI, effettuate all'interno e  all'ingresso  dei
luoghi  di  culto  e  degli  edifici  ecclesiastici  utilizzati dalle
suddette Chiese, e le altre collette a fini  ecclesiastici  avvengono
senza  autorizzazione ne' altra ingerenza da parte degli organi dello
Stato e sono esenti da qualunque tributo.
   2.  Considerato che l'ordinamento radiotelevisivo  si  informa  ai
principi  di  liberta' di manifestazione del pensiero e di pluralismo
dettati dala Costituzione,  nel  quadro  della  pianificazione  delle
radiofrequenze  si  tiene  conto  delle  richieste  presentate  dalle
emittenti gestite dalle Chiese facenti parte dell'UCEBI  operanti  in
ambito  locale,  relative  alla  disponibilita'  di  bacini di utenza
idonei  a  favorire  l'economicita'  della  gestione  ed  un'adeguata
pluralita' di emittenti in conformita' alla disciplina del settore.
                              Art. 20.
           (Regime tributario degli assegni corrisposti ai
                        ministri dell'UCEBI)
   1.  Gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale
dei ministri iscritti nei ruoli dell'UCEBI sono equiparati,  ai  soli
fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente.
                              Art. 21.
                       (Trasferimenti di beni)
   1.    I  trasferimenti  di  beni  immobili  in  favore   dell'Ente
patrimoniale  dell'UCEBI della Philadelphia s.r.l., di cui all'atto a
rogito del dottor Antonio Califano, coadiutore  del  notaio  Nazareno
Dobici di Roma, in data 27 dicembre 1974, repertorio n. 806489/23921,
dalla The Spezia Mission Limited, di cui all'atto a rogito del notaio
Alberto  Politi  in  Roma  in  data  9  febbraio  1978, repertorio n.
2071/697, dalla SPES s.r.l., di cui  all'atto  a  rogito  del  dottor
Nazareno  Dobici  di  Roma  in  data  13 novembre 1974, repertorio n.
805445/23733, e dal Foreign Mission Board  of  the  Southern  Baptist
Convention,  di  cui  all'atto  a rogito del notaio Alberto Politi di
Roma in data 2 marzo 1993, repertorio n. 31787/12226, sono esenti  da
ogni   tributo   ed   onere,  fatte  salve  le  somme  gia'  percette
dall'amministrazione finanziaria.
                              Art. 22.
                        (Norme di attuazione)
   1.  Le autorita' competenti, nell'emanare le norme  di  attuazione
della  presente  legge, debbono tener conto delle esigenze fatte loro
presenti dall'UCEBI e avviano, se richieste, opportune consultazioni.
                              Art. 23.
                        (Norme contrastanti)
   1.  Ogni norma contrastante con la presente legge cessa  di  avere
efficacia  ed applicabilita' nei confronti delle Chiese, istituzioni,
enti, associazioni  e  organismi  rappresentati  dall'UCEBI,  nonche'
delle  persone  che  in  essi  hanno  parte, dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
                              Art. 24.
                         (Ulteriori intese)
   1.    Le  parti  sottoporranno  a   nuovo   esame   il   contenuto
dell'allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge,  ai  sensi  dell'articolo 8 della
Costituzione.
   2.    Ove,  nel  frattempo,  una  delle   due   parti   ravvisasse
l'opportunita'  di  modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti
torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procedera'  con
la   stipulazione   di   una   nuova  intesa  e  con  la  conseguente
presentazione  al  Parlamento  di  apposito  disegno  di   legge   di
approvazione ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
   3.    In  occasione  di  disegni  di  legge relativi a materie che
coinvolgono rapporti delle Chiese  rappresentate  dall'UCEBI  con  lo
Stato,  verranno  promosse previamente, in conformita' all'articolo 8
della Costituzione, le intese del caso.
                              Art. 25.
                       (Copertura finanziaria)
   1.  Alle minori entrate derivanti dall'applicazione  dell'articolo
16,  valutate  in  lire  935  milioni  per l'anno 1996 ed in lire 550
milioni annue  a  decorrere  dall'anno  1997,  si  provvede  mediante
utilizzo  delle  proiezioni  per  gli  stessi anni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo  6856
dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995,
all'uopo  utilizzando  parzialmente  l'accantonamento  relativo  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
   2.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   La  presente legge, munita dal sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 12 aprile 1995
                              SCALFARO
                          DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
                              ALLEGATO 
           INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
         E L'UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA, 
             IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA TERZO, 
                         DELLA COSTITUZIONE 
                              PREAMBOLO 
   La Repubblica italiana,  richiamandosi  ai  principi  di  liberta'
religiosa garantiti dalla Costituzione e ai diritti  di  liberta'  di
coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei  diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali ratificata con legge 4 agosto
1955, n. 848, e successive  integrazioni  e  ratifiche  e  dai  patti
internazionali relativi ai diritti economici, sociali e  culturali  e
ai diritti civili e  politici  del  1966,  ratificati  con  legge  25
ottobre 1977, n. 881, 
   e  l'Unione  Cristiana  Evangelica  Battista   d'Italia   (UCEBI),
richiamandosi alla parola dell'Evangelo da cui  discendono,  al  fine
della presente intesa, i seguenti principi: 
   1) il battesimo dei credenti e la  pari  responsabilita'  di  essi
davanti a Dio e nei reciproci rapporti ecclesiastici; 
   2) il valore della Chiesa  locale,  quale  autonoma  assemblea  di
credenti in cui si esprime visibilmente la Chiesa di Cristo; 
   3) la non ingerenza reciproca fra  Stato  e  Chiese  nel  rispetto
dell'ordinamento costituzionale dello Stato; 
   considerato che in forza dell'articolo 8, commi secondo  e  terzo,
della  Costituzione,  le  Confessioni  religiose  hanno  diritto   di
organizzarsi secondo i propri statuti e che i loro  rapporti  con  lo
Stato sono regolati per legge sulla base  d'intese  con  le  relative
rappresentanze; ritenuto che la legislazione sui  culti  ammessi  del
1929  e  1930  non  e'  idonea  a  regolare  i  reciproci   rapporti,
riconosciuta l'opportunita' di addivenire alla predetta intesa; 
   convengono che la legge  di  approvazione  della  presente  intesa
sostituisce a ogni effetto la  legislazione  sui  culti  ammessi  nei
confronti  dell'UCEBI,  delle  Chiese,  delle  persone,  degli  enti,
istituzioni, associazioni e organismi in essa UCEBI aventi parte. 
   Nell'addivenire alla presente intesa la Repubblica italiana prende
atto che: 
   l'UCEBI, a nome delle Chiese da essa rappresentate e  dei  singoli
che in queste hanno parte, afferma  che  la  fede  non  necessita  di
tutela penale diretta, 
   l'UCEBI, a nome delle Chiese da essa rappresentate e  dei  singoli
che in queste hanno parte, dichiara,  coerentemente  con  i  principi
della loro fede, di voler  continuare  a  sostenere  tutte  le  spese
inerenti all'esercizio del culto senza oneri a carico dello  Stato  o
di altri enti pubblici. 
                             Articolo 1. 
           (Abrogazione della normativa sui culti ammessi) 
   1. Con l'entrata in  vigore  nella  legge  di  approvazione  della
presente intesa cessano di  avere  efficacia  ed  applicabilita'  nei
confronti dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI),
delle  Chiese  da  essa  rappresentate  e  degli  enti,  istituzioni,
associazioni, organismi e delle persone che in essa hanno  parte,  le
disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto
28 febbraio 1930, n. 289. 
                             Articolo 2. 
                        (Liberta' religiosa) 
   1. La Repubblica  italiana  da'  atto  dell'autonomia  dell'UCEBI,
liberamente organizzata secondo il proprio ordinamento. La Repubblica
italiana,  richiamandosi  ai  diritti  di  liberta'  garantiti  dalla
Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri,  l'organizzazione
dell'UCEBI, delle Chiese da essa  rappresentate,  degli  enti,  delle
istituzioni, delle associazioni e  degli  organismi  in  essa  aventi
parte; le relazioni fra  essi  intercorrenti,  gli  atti  in  materia
disciplinare e spirituale si svolgono senza alcuna ingerenza da parte
dello Stato. 
                             Articolo 3. 
                        (Ministri dell'UCEBI) 
   1. L'UCEBI, attesa l'esistenza di una pluralita' di  ministeri  al
suo  interno,  comunica  agli  organi  competenti  i  nominativi  dei
ministri designati per i compiti previsti negli articoli 5, 6, 7 e 10
della presente intesa. 
                             Articolo 4. 
                (Esercizio della liberta' religiosa) 
   1. L'appartenenza alle forze  armate,  alla  polizia  o  ad  altri
servizi assimilati, la  degenza  in  ospedali,  case  di  cura  o  di
assistenza pubbliche, la permanenza  in  istituti  di  prevenzione  e
pena, non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della
liberta'  religiosa  e  nell'adempimento  delle  pratiche  di  culto,
secondo quanto disposto dagli articoli 5, 6 e 7. 
                             Articolo 5. 
(Assistenza spirituale agli  appartenenti  alle  forze  armate,  alla
               polizia e ad altri servizi assimilati) 
   1. Gli appartenenti alle forze armate, alla  polizia  e  ad  altri
servizi assimilati che lo richiedono hanno  diritto  di  partecipare,
nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attivita' religiose  ed
ecclesiastiche delle Chiese rappresentate dall'UCEBI, nelle localita'
ove essi si trovano per ragione del loro servizio. 
   2. Qualora nelle localita' ove essi si  trovano  per  ragione  del
loro  servizio  non  esistano  Chiese  rappresentate  dall'UCEBI,   i
soggetti di cui  al  comma  1  che  lo  richiedono  possono  comunque
ottenere, nel rispetto delle esigenze di  servizio,  il  permesso  di
frequentare  la  Chiesa  evangelica  piu'  vicina.  Ove   in   ambito
provinciale  non  ci  sia  alcuna  attivita'  di  culto   di   Chiese
rappresentate dall'UCEBI, la Chiesa piu' vicina invia il  ministro  a
cio' designato per prestare l'assistenza spirituale e  presiedere  le
riunioni nei locali messi a disposizione dall'ente competente. 
   3. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al  comma  1
aventi parte nelle Chiese rappresentate dall'UCEBI, l'ente competente
adotta le misure necessarie, d'intesa con i  familiari  del  defunto,
per assicurare che il funerale segua secondo le liturgie delle Chiese
battiste. 
   4.  I  ministri  dell'UCEBI,  che  prestano  servizio  militare  o
assimilati, sono posti in condizione di  poter  svolgere,  unitamente
agli  obblighi  del  servizio,  anche  il  ministero  di   assistenza
spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano. 
   5.  Tali  forme  di  assistenza  si  svolgono  senza  alcun  onere
finanziario per lo Stato. 
                             Articolo 6. 
                (Assistenza spirituale ai ricoverati) 
   1. L'assistenza spirituale ai ricoverati aventi parte nelle Chiese
rappresentate dall'UCEBI e agli  altri  ricoverati  che  ne  facciano
richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo
o nei pensionati, e' assicurata dalla Chiesa piu' vicina  fra  quelle
rappresentate  dall'UCEBI.  L'accesso  nei  suddetti   istituti   dei
ministri, designati dalle Chiese a prestare assistenza spirituale, e'
libero e senza limiti di orario. 
   2. Le direzioni di tali istituti sono tenute  a  trasmettere  alle
Chiese suddette le richieste di assistenza  spirituale  ricevute  dai
ricoverati. 
   3. Tale assistenza e' prestata senza alcun onere per  lo  Stato  o
per altri enti pubblici. 
                             Articolo 7. 
                 (Assistenza spirituale ai detenuti) 
   1. Negli istituti penitenziari l'assistenza spirituale ai detenuti
e'  assicurata  dalle  Chiese  rappresentate  dall'UCEBI   attraverso
ministri da loro designati e inclusi dall'UCEBI  nell'apposita  lista
di cui all'articolo 3. Tali ministri sono  compresi  nella  categoria
dei soggetti che possono visitare  senza  particolare  autorizzazione
gli istituti medesimi. 
   2. L'assistenza spirituale  e'  svolta  nei  suddetti  istituti  a
richiesta dei detenuti o delle loro famiglie  o  per  iniziativa  dei
ministri designati, in  locali  idonei  messi  a  disposizione  dalla
direzione dell'istituto penitenziario. 
   3. La direzione informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti
la Chiesa piu' vicina fra  quelle  rappresentate  dall'UCEBI  perche'
possa provvedere in merito. 
   4. Tale assistenza e' prestata senza alcun onere  finanziario  per
lo Stato e gli altri enti pubblici. 
                             Articolo 8. 
                (Insegnamento religioso nelle scuole) 
   1. La Repubblica italiana, nel garantire la liberta' di  coscienza
di  tutti,  riconosce  agli  alunni  delle   scuole   pubbliche   non
universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti  religiosi.
Tale diritto e' esercitato ai sensi delle  leggi  dello  Stato  dagli
alunni o da coloro cui compete la potesta' parentale o la  tutela  su
di essi. 
   2.  Per  dare  reale  efficacia  all'attuazione  di  tale  diritto
l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso  non
abbia luogo secondo orari e modalita'  che  abbiano  per  gli  alunni
effetti comunque discriminanti e a che non siano  previste  forme  di
insegnamento religioso diffuso nello  svolgimento  dei  programmi  di
altre discipline. 
   3. In ogni caso, non possono essere richiesti agli alunni pratiche
religiose o atti di culto. 
                             Articolo 9. 
        (Richieste in ordine allo studio del fatto religioso) 
   1. La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che  la  scuola
pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile, aperto
al contributo di tutte le componenti della  societa',  assicura  alle
Chiese  rappresentate  dall'UCEBI  il  diritto  di  rispondere   alle
richieste provenienti dagli  alunni,  dalle  loro  famiglie  e  dagli
organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e  delle
sue implicazioni,  nel  quadro  delle  attivita'  culturali  previste
dall'ordinamento scolastico dello Stato. 
   2.  L'esercizio  di  tale  diritto  avviene  senza   alcun   onere
finanziario per lo Stato. 
                            Articolo 10. 
                            (Matrimonio) 
   1.  La  Repubblica  italiana  riconosce  gli  effetti  civili   al
matrimonio celebrato davanti ad un ministro,  cittadino  italiano,  a
cio' designato da una Chiesa avente parte  nell'UCEBI,  a  condizione
che la celebrazione sia  preceduta  dalle  pubblicazioni  nella  casa
comunale e che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello
stato civile. 
   2.  Coloro  che  intendono  celebrare  il  matrimonio  secondo  la
previsione del comma 1 comunicano tale  intento  all'ufficiale  dello
stato civile al quale richiedono le pubblicazioni. 
   3. L'ufficiale dello  stato  civile,  dopo  avere  proceduto  alle
pubblicazioni, accerta che nulla  si  oppone  alla  celebrazione  del
matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne da' attestazione in
un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il  nulla
osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguira'  secondo
la previsione del comma 1 e nel comune  indicato  dai  nubendi,  deve
altresi' attestare che ad essi  sono  stati  spiegati,  dal  predetto
ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, mediante  lettura  degli
articoli del codice civile al riguardo. 
   4. Il ministro, davanti  al  quale  e'  avvenuta  la  celebrazione
nuziale, compila immediatamente dopo, in duplice originale, l'atto di
matrimonio,  al  quale  allega  uno   dei   nulla   osta   rilasciati
dall'ufficiale dello stato civile. Non oltre cinque  giorni  dopo  la
celebrazione, il ministro,  davanti  al  quale  questa  e'  avvenuta,
trasmette all'ufficiale dello stato civile del comune  del  luogo  un
originale dell'atto di matrimonio ed il secondo originale  del  nulla
osta. 
   5.  L'ufficiale  dello  stato  civile,   verificata   la   formale
regolarita' dell'atto e  l'autenticita'  del  nulla  osta,  trascrive
l'atto stesso entro le  ventiquattro  ore  dal  ricevimento,  dandone
notizia al ministro che glielo ha inviato. 
   6. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione,
anche se l'ufficiale dello stato civile per qualsiasi  ragione  abbia
eseguito la trascrizione oltre i termini prescritti. 
                            Articolo 11. 
               (Riconoscimento di enti ecclesiastici) 
   1. Ferma restando la personalita' giuridica dell'Ente patrimoniale
dell'UCEBI,  ente  ecclesiastico   riconosciuto   con   decreto   del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 19, sono riconosciute
come enti ecclesiastici le Chiese costituite in ente nell'ordinamento
battista, ai sensi dell'articolo 22  del  Patto  costitutivo,  aventi
sede  in  Italia.  Il  riconoscimento  e'  concesso  su  domanda  del
Presidente dell'UCEBI, che allega la delibera motivata dall'Assemblea
generale unitamente allo statuto della Chiesa come documenti idonei a
dar titolo al riconoscimento. 
   2. Possono essere altresi' riconosciute come enti ecclesiastici le
istituzioni costituite in ente nell'ordinamento battista, con sede in
italia, che abbiano fine di culto, solo o  congiunto  con  quelli  di
istruzione o assistenza. 
   3. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: 
       a) attivita' di culto, quelle dirette all'esercizio del  culto
e alla cura delle  anime,  alla  formazione  dei  ministri,  a  scopi
missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana; 
       b) attivita' diverse da quelle di culto, quelle di  assistenza
e beneficienza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso,  le
attivita' commerciali o a scopo di lucro. 
   4. Sulla base della documentazione ad essi fornita,  i  competenti
organi statali verificano la  corrispondenza  dell'ente,  di  cui  si
chiede il riconoscimento della personalita' giuridica,  al  carattere
ecclesiastico ed ai fini dell'ente si propone. 
   5.  Il  riconoscimento  e'  concesso  con  decreto  del   Ministro
dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato. 
                            Articolo 12. 
                 (Gestione degli enti ecclesiastici) 
   1.  La  gestione   ordinaria   e   gli   atti   di   straordinaria
amministrazione degli enti  ecclesiastici  riconosciuti  si  svolgono
sotto il controllo dei competenti  organi  a  norma  dell'ordinamento
battista e senza ingerenza da parte  dello  Stato,  delle  regioni  e
degli altri enti territoriali. 
   2. Gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di  donazioni  ed
eredita'   ed   il   conseguimento   di    legati    sono    soggetti
all'autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli acquisti delle
persone giuridiche. 
                            Articolo 13. 
         (Iscrizione nel registro delle persone giuridiche) 
   1. Gli enti ecclesiastici devono iscriversi  agli  effetti  civili
nel  registro  delle  persone  giuridiche,  nel  quale,  oltre   alle
indicazioni prescritte dagli articoli 33  e  34  del  codice  civile,
devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di
rappresentanza dell'ente. 
   2. L'Ente patrimoniale dell'UCEBI deve effettuare tale  iscrizione
entro due anni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
approvazione della presente intesa. 
   3.  Decorso  il  termine  di  cui  al  comma  precedente,   l'ente
patrimoniale dell'UCEBI puo' concludere negozi giuridici solo  previa
iscrizione nel registro delle persone giuridiche. 
                            Articolo 14. 
            (Regime tributario degli enti ecclesiastici) 
   1.  Agli  effetti  tributari  gli  enti  ecclesiastici  civilmente
riconosciuti, aventi fine di  culto,  come  pure  le  loro  attivita'
dirette a tale  scopo,  sono  equiparati  a  quelli  aventi  fini  di
istruzione e di assistenza. 
   2. Le attivita' diverse da quelle di culto, svolte da  tali  enti,
sono soggette, nel rispetto dell'autonomia  e  dei  fini  degli  enti
stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al regime
tributario previsto per le medesime. 
                            Articolo 15. 
                (Mutamenti degli enti ecclesiastici) 
   1. Ogni mutamento sostanziale nel  fine,  nella  destinazione  del
patrimonio e nel  modo  di  esistenza  di  uno  degli  enti  suddetti
acquista efficacia civile mediante  riconoscimento  con  decreto  del
Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato. 
   2. In caso di  mutamento  che  faccia  perdere  all'ente  uno  dei
requisiti prescritti per il suo riconoscimento, puo' essere  revocato
il riconoscimento  stesso  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,
sentito il presidente dell'UCEBI e udito il parere del  Consiglio  di
Stato. 
   3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di  un  ente  da
parte  del  presidente  dell'UCEBI  determina  la   cessazione,   con
provvedimento statale, della personalita' giuridica dell'ente stesso. 
   4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o  estinto  avviene
secondo  quanto  prevede  il  provvedimento  dell'Assemblea  generale
dell'UCEBI, salvi comunque la volonta' dei disponenti, i diritti  dei
terzi  e  le  disposizioni  statutarie,  e  osservate,  in  caso   di
trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative  agli  acquisti
delle persone giuridiche. 
                            Articolo 16. 
                   (Deduzione agli effetti IRPEF) 
   1. La Repubblica italiana prende atto che le Chiese  rappresentate
dall'UCEBI intendono provvedere  al  mantenimento  del  culto  ed  al
sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie. 
   2. A decorrere dal periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, le persone
fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  le   erogazioni
liberali in denaro, fino all'importo  di  lire  2.000.000,  a  favore
dell'UCEBI per fini di culto, istruzione e beneficienza che  le  sono
propri e per medesimi fini delle Chiese e  degli  enti  aventi  parte
nell'UCEBI. 
   3. Le relative modalita' sono determinate con decreto del Ministro
delle finanze, previo accordo con l'UCEBI. 
   4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 MARZO 2012, N. 34)). ((1)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 12 marzo 2012, n. 34 ha  disposto  (con  l'art.  3,  comma  1
dell'allegato) che "Le modifiche apportate all'Intesa stipulata il 29
marzo 1993 decorrono dal periodo di imposta in  corso  alla  data  di
entrata in vigore della legge di approvazione della presente Intesa". 
                            Articolo 17. 
                   (Tutela degli edifici di culto) 
   1. Gli edifici aperti al culto  pubblico  da  parte  delle  Chiese
aventi parte  nell'UCEBI  non  possono  essere  requisiti,  occupati,
espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo  con
l'UCEBI. 
   2. Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non  puo'
entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in  tali  edifici  senza
aver preso accordi con i ministri delle singole Chiese. 
                            Articolo 18. 
                     (Tutela dei beni culturali) 
   1. La Repubblica italiana e l'UCEBI si impegnano a collaborare per
la tutela e  la  valorizzazione  dei  beni  afferenti  il  patrimonio
storico e culturale delle Chiese rappresentate dall'UCEBI. 
                            Articolo 19. 
               (Manifestazione del pensiero religioso) 
   1. Le affissioni e la distribuzione di  pubblicazioni  e  stampati
relativi  alla  vita  religiosa  e   alla   missione   delle   Chiese
rappresentate dall'UCEBI, effettuate all'interno e  all'ingresso  dei
luoghi di  culto  e  degli  edifici  ecclesiastici  utilizzati  dalle
suddette Chiese, e le altre collette a fini  ecclesiastici  avvengono
senza autorizzazione ne' altra ingerenza da parte degli organi  dello
Stato e sono esenti da qualunque tributo. 
   2. Considerato che l'ordinamento  radiotelevisivo  si  informa  ai
principi di liberta' di manifestazione del pensiero e  di  pluralismo
dettati dalla Costituzione, nel  quadro  della  pianificazione  delle
radiofrequenze  si  tiene  conto  delle  richieste  presentate  dalle
emittenti gestite dalle Chiese facenti parte dell'UCEBI  operanti  in
ambito locale, relative  alla  disponibilita'  di  bacini  di  utenza
idonei  a  favorire  l'economicita'  della  gestione  ed  un'adeguata
pluralita' di emittenti in conformita' alla disciplina del settore. 
                            Articolo 20. 
(Regime tributario degli assegni corrisposti ai ministri dell'UCEBI) 
   1. Gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o  parziale
dei ministri iscritti nei ruoli dell'UCEBI sono equiparati,  ai  soli
fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente. 
                            Articolo 21. 
                       (Trasferimenti di beni) 
   1.  I  trasferimenti  di  beni  immobili   in   favore   dell'Ente
patrimoniale dell'UCEBI dalla Philadelphia s.r.l., di cui all'atto  a
rogito del dottor Antonio Califano, coadiutore  del  notaio  Nazareno
Dobici di Roma, in data 27 dicembre 1974, repertorio n. 806489/23921,
dalla The Spezia Mission Limited, di cui all'atto a rogito del notaio
Alberto Politi in  Roma  in  data  9  febbraio  1978,  repertorio  n.
2071/697, dalla SPES s.r.l., di cui  all'atto  a  rogito  del  dottor
Nazareno Dobici di Roma in  data  13  dicembre  1974,  repertorio  n.
805445/23733, e dal Foreign Mission Board  of  the  Southern  Baptist
Convention, di cui all'atto a rogito del  notaio  Alberto  Politi  di
Roma in data 2 marzo 1993, repertorio n. 31787/12226, sono esenti  da
ogni  tributo  e  onere,  fatte  salve   le   somme   gia'   percette
dall'amministrazione finanziaria. 
                            Articolo 22. 
                        (Norme di attuazione) 
   1. Le autorita' competenti, nell'emanare le  norme  di  attuazione
della legge di approvazione  della  presente  intesa,  debbono  tener
conto delle esigenze fatte loro presenti  dall'UCEBI  e  avviano,  se
richieste, opportune consultazioni. 
                            Articolo 23. 
                        (Norme contrastanti) 
   1. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa  di  avere
efficacia e applicabilita' nel confronti delle  Chiese,  istituzioni,
enti, associazioni e  organismi  rappresentati  dall'UCEBI,  e  delle
persone che in essi hanno parte dalla data di entrata in vigore della
legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8  della  Costituzione,
dell'intesa stessa. 
                            Articolo 24. 
                         (Ulteriori intese) 
   1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'allegata
intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della  legge
di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. 
   2.  Ove,  nel  frattempo,   una   delle   due   parti   ravvisasse
l'opportunita' di modifiche al testo della presente intesa, le  parti
torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procedera'  con
la  stipulazione  di  una  nuova  intesa   e   con   la   conseguente
presentazione  al  Parlamento  di  apposito  disegno  di   legge   di
approvazione ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. 
   3. In occasione  di  disegni  di  legge  relativi  a  materie  che
coinvolgono rapporti delle Chiese  rappresentate  dall'UCEBI  con  lo
Stato, verranno promosse previamente, in conformita'  all'articolo  8
della Costituzione, le intese del caso. 
                            Articolo 25. 
                 (Legge di approvazione dell'intesa) 
   1. Il Governo presentera' al Parlamento apposito disegno di  legge
di approvazione della presente intesa, ai sensi dell'articolo 8 della
Costituzione.