LEGGE 19 maggio 1975, n. 151

Riforma del diritto di famiglia.
 
 Vigente al: 10-12-2012  
 
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  45 del codice civile, approvato con il regio decreto 16
marzo 1942, n. 262, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  45  - Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto. -
Ciascuno  dei  coniugi  ha  il  proprio domicilio nel luogo in cui ha
stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.
  Il  minore  ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o
quello  del  tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio
e'  stato  annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o
comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del
genitore con il quale convive.
  L'interdetto ha il domicilio del tutore".
                               Art. 2.

  L'articolo 51 del codice civile sostituito dal seguente:
  "Art.  51 - Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente. -
Il  coniuge  dell'assente,  oltre cio' che gli spetta per effetto del
regime  patrimoniale  dei  coniugi  e per titolo di successione, puo'
ottenere  dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da
determinarsi  secondo  le  condizioni  della famiglia e l'entita' del
patrimonio dell'assente".
                               Art. 3.

  Il primo comma dell'articolo 81 del codice civile e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  81  -  Risarcimento  dei  danni. - La promessa di matrimonio
fatta  vicendevolmente  per  atto pubblico o per scrittura privata da
una  persona  maggiore  di  eta'  o  dal  minore  ammesso a contrarre
matrimonio   a   norma  dell'articolo  84,  oppure  risultante  dalla
richiesta  della  pubblicazione,  obbliga  il  promittente  che senza
giusto  motivo  ricusi  di  eseguirla  a risarcire il danno cagionato
all'altra  parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a
causa di quella promessa.
  Il  danno  e'  risarcito  entro  il  limite  in  cui  le spese e le
obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti.".
                               Art. 4.

  L'articolo 84 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  84  -  Eta'.  -  I  minori  di  eta'  non  possono contrarre
matrimonio.  - Il tribunale su istanza dell'interessato, accertata la
sua  maturita'  psico-fisica  e  la fondatezza delle ragioni addotte,
sentito  il  pubblico  ministero,  i  genitori  o il tutore, puo' con
decreto  emesso  in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al
matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.
  Il  decreto  e'  comunicato  al  pubblico ministero, agli sposi, ai
genitori e al tutore.
  Contro  il  decreto  puo' essere proposto reclamo, con ricorso alla
corte  d'appello,  nel  termine  perentorio  di  dieci  giorni  dalla
comunicazione.
  La  corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in
camera di consiglio.
  Il decreto acquista efficacia quando e' decorso il termine previsto
nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo".
                               Art. 5.

  L'articolo 87 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  87  -  Parentela,  affinita', adozione e affiliazione. - Non
possono contrarre matrimonio fra loro:
    1)  gli  ascendenti  e  i discendenti in linea retta, legittimi o
naturali;
    2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
    3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
    4)  gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso
in cui l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o
    per  il  quale  e'  stata pronunziata la cessazione degli effetti
    civili; 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
    6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
    7) i figli adottivi della stessa persona;
    8) l'adottato e i figli dell'adottante;
    9)  l'adottato  e  il  coniuge  dell'adottante,  l'adottante e il
coniuge dell'adottato.
  I  divieti  contenuti  nei  numeri 6), 7), 8) e 9) sono applicabili
all'affiliazione.
  I  divieti  contenuti  nei  numeri 2) e 3) si applicano anche se il
rapporto dipende da filiazione naturale.
  Il  tribunale,  su ricorso degli interessati, con decreto emesso in
camera  di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo' autorizzare
il  matrimonio  nei casi indicati dai numeri 3), 5), 6), 7), 8) e 9),
anche  se  si  tratti  di  affiliazione  o  di  filiazione  naturale.
L'autorizzazione  puo'  essere  accordata anche nel caso indicato dal
numero 4), quando l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato nullo.
 Il decreto e' notificato agli interessati e al pubblico ministero.
  Si  applicano  le  disposizioni  dei  commi  quarto, quinto e sesto
dell'articolo 84".
                               Art. 6.

  L'articolo 89 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  89 - Divieto temporaneo di nuove nozze. - Non puo' contrarre
matrimonio  la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento,
dall'annullamento   o  dalla  cessazione  degli  effetti  civili  del
precedente  matrimonio,  eccettuato  il  caso in cui il matrimonio e'
stato  dichiarato nullo, ai sensi dell'articolo 122, per l'impotenza,
anche soltanto di generare, di uno dei coniugi.
  Il  tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il
pubblico   ministero,   puo'  autorizzare  il  matrimonio  quando  e'
inequivocabilmente  escluso  lo  stato  di gravidanza o se risulta da
sentenza  passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la
moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento
o  la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le
disposizioni  dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 e del
comma quinto dell'articolo 87.
  Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza e' terminata".
                               Art. 7.

  L'articolo 90 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  90  -  Assistenza  del  minore.  -  Con  il  decreto  di cui
all'articolo  84  il  tribunale  o la corte d'appello nominano, se le
circostanze  lo  esigono,  un curatore speciale che assista il minore
nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali".
                               Art. 8.

  Il primo e il secondo comma dell'articolo 97 del codice civile sono
sostituiti dai seguenti:
  "Art.  97  -  Documenti  per  la  pubblicazione.  - Chi richiede la
pubblicazione  deve  presentare  all'ufficiale  dello stato civile un
estratto  per  riassunto  dell'atto di nascita di entrambi gli sposi,
nonche'  ogni  altro documento necessario a provare la liberta' degli
sposi.
  Coloro  che  esercitano  o  hanno  esercitato  la  potesta' debbono
dichiarare  all'ufficiale  di  stato civile al quale viene rivolta la
richiesta    di    pubblicazione,    sotto   la   propria   personale
responsabilita',  che  gli  sposi  non  si  trovano  in  alcuna delle
condizioni che impediscono il matrimonio a norma dell'articolo 87, di
cui  debbono  prendere  conoscenza  attraverso  la  lettura  chiara e
completa  latta dall'ufficiale di stato civile, con ammonizione delle
conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci".
                               Art. 9.

  L'articolo 100 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  100 - Riduzione del termine e omissione della pubblicazione.
-  Il  tribunale,  su  istanza  degli  interessati,  con  decreto non
impugnabile  emesso  in  camera  di  consiglio,  sentito  il pubblico
ministero,   puo'   ridurre,  per  gravi  motivi,  il  termine  della
pubblicazione.  In questo caso la riduzione del termine e' dichiarata
nella pubblicazione.
  Puo'   anche  autorizzare,  con  le  stesse  modalita',  per  cause
gravissime,  l'omissione della pubblicazione, quando venga presentato
un atto di notorieta' con il quale quattro persone, ancorche' parenti
degli  sposi,  dichiarano  con  giuramento,  davanti  al  pretore del
mandamento   di   uno  degli  sposi,  di  ben  conoscerli,  indicando
esattamente  il  nome  e  cognome,  la professione e la residenza dei
medesimi  e  dei loro genitori, e assicurano sulla loro coscienza che
nessuno  degli  impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e
89 si oppone al matrimonio.
  Il  pretore deve far precedere all'atto di notorieta' la lettura di
detti  articoli  e ammonire i dichiaranti sulla importanza della loro
attestazione e sulla gravita' delle possibili conseguenze.
  Quando  e'  stata  autorizzata l'omissione della pubblicazione, gli
sposi,  per  essere  ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono
presentare  all'ufficiale  dello stato civile, insieme col decreto di
autorizzazione, gli atti previsti dall'articolo 97".
                              Art. 10.

  L'articolo 107 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  107  - Forma della celebrazione. - Nel giorno indicato dalle
parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni,
anche  se  parenti,  da' lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e
147;  riceve  da  ciascuna  delle  parti  personalmente,  l'una  dopo
l'altra,   la   dichiarazione   che   esse   si   vogliono   prendere
rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse
sono unite in matrimonio.
  L'atto  di  matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la
celebrazione".
                              Art. 11.

  L'articolo 111 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art. 111 - Celebrazione per procura. - I militari e le persone che
per  ragioni  di  servizio  si  trovano al seguito delle forze armate
possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.
  La  celebrazione del matrimonio per procura puo' anche farsi se uno
degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi
dal   tribunale  nella  cui  circoscrizione  risiede  l'altro  sposo.
L'autorizzazione  e'  concessa  con decreto non impugnabile emesso in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
  La  procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale
il matrimonio si deve contrarre.
  La  procura  deve  essere  fatta per atto pubblico; i militari e le
persone  al  seguito  delle forze armate, in tempo di guerra, possono
farla nelle forme speciali ad essi consentite.
  Il  matrimonio  non  puo'  essere  celebrato  quando sono trascorsi
centottanta giorni da quello in cui la procura e' stata rilasciata.
  La   coabitazione,  anche  temporanea,  dopo  la  celebrazione  del
matrimonio,  elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata
dall'altro coniuge al momento della celebrazione".
                              Art. 12.

  L'articolo 117 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  117 - Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84,
86,  87 e 88. - Il matrimonio contratto con violazione degli articoli
86,  87  e  88  puo'  essere  impugnato dai coniugi, dagli ascendenti
prossimi,  dal  pubblico  ministero e da tutti coloro che abbiano per
impugnarlo un interesse legittimo e attuale.
  Il matrimonio contratto con violazione dell'articolo 84 puo' essere
impugnato  dai  coniugi,  da  ciascuno  dei  genitori  e dal pubblico
ministero.  La  relativa  azione di annullamento puo' essere proposta
personalmente  dal  minore non oltre un anno dal raggiungimento della
maggiore  eta'.  La  domanda,  proposta  dal  genitore o dal pubblico
ministero,  deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio,
il  minore  abbia  raggiunto  la  maggiore  eta'  ovvero vi sia stato
concepimento  o procreazione e in ogni caso sia accertata la volonta'
del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.
  Il  matrimonio  contratto  dal coniuge dell'assente non puo' essere
impugnato finche' dura l'assenza.
  Nei  casi  in  cui  si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai
sensi  del  quarto  comma  dell'articolo  87,  il matrimonio non puo'
essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.
  La  disposizione  del  primo comma del presente articolo si applica
anche nel caso di nullita' del matrimonio previsto dall'articolo 68".
                              Art. 13.

  L'articolo 118 del codice civile e' abrogato.
                              Art. 14.

  L'articolo 119 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  119  -  Interdizione.  -  Il  matrimonio  di  chi  e'  stato
interdetto  per infermita' di mente puo' essere impugnato dal tutore,
dal  pubblico  ministero  e  da tutti coloro che abbiano un interesse
legittimo  se,  al  tempo  del  matrimonio,  vi  era gia' sentenza di
interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione e' stata
pronunziata  posteriormente  ma  l'infermita'  esisteva  al tempo del
matrimonio.  Puo'  essere  impugnato,  dopo  revocata l'interdizione,
anche  dalla  persona  che era interdetta. - L'azione non puo' essere
proposta  se,  dopo revocata l'interdizione, vi e' stata coabitazione
per un anno".
                              Art. 15.

  L'articolo 120 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  120  - Incapacita' di intendere o di volere. - Il matrimonio
puo'  essere  impugnato  da  quello  dei  coniugi che, quantunque non
interdetto,  provi di essere stato incapace di intendere o di volere,
per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione
del matrimonio.
  L'azione  non  puo' essere proposta se vi e' stata coabitazione per
un  anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle
facolta' mentali".
                              Art. 16.

  L'articolo 121 del codice civile e' abrogato.
                              Art. 17.

  L'articolo 122 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  122  -  Violenza  ed  errore.  -  Il  matrimonio puo' essere
impugnato  da quello dei coniugi il cui consenso e' stato estorto con
violenza o determinato da timore di eccezionale gravita' derivante da
cause esterne allo sposo.
  Il  matrimonio puo' altresi' essere impugnato da quello dei coniugi
il  cui  consenso  e' stato dato per effetto di errore sull'identita'
della persona o di errore essenziale su qualita' personali dell'altro
coniuge.
  L'errore  sulle  qualita'  personali  e' essenziale qualora, tenute
presenti  le  condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso
non  avrebbe  prestato  il  suo  consenso  se  le  avesse esattamente
conosciute e purche' l'errore riguardi:
    1)  l'esistenza  di  una  malattia  fisica  o  psichica  o di una
anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della
vita coniugale;
    2)  l'esistenza  di  una  sentenza  di  condanna  per delitto non
colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di
intervenuta  riabilitazione  prima della celebrazione del matrimonio.
L'azione  di  annullamento  non  puo'  essere  proposta  prima che la
sentenza sia divenuta irrevocabile;
    3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
    4)  la  circostanza  che l'altro coniuge sia stato condannato per
delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni.
L'azione  di  annullamento  non  puo'  essere  proposta  prima che la
condanna sia divenuta irrevocabile;
    5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto
caduto  in  errore,  purche'  vi  sia  stato disconoscimento ai sensi
dell'articolo 233, se la gravidanza e' stata portata a termine.
  L'azione  non  puo' essere proposta se vi e' stata coabitazione per
un  anno  dopo  che  siano  cessate  la violenza o le cause che hanno
determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore".
                              Art. 18.

  L'articolo 123 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  123  - Simulazione. - Il matrimonio puo' essere impugnato da
ciascuno  dei  coniugi  quando  gli  sposi  abbiano  convenuto di non
adempiere  agli  obblighi  e  di  non  esercitare  i  diritti da esso
discendenti.
  L'azione   non   puo'   essere   proposta  decorso  un  anno  dalla
celebrazione  del  matrimonio  ovvero  nel  caso  in cui i contraenti
abbiano  convissuto  come  coniugi  successivamente alla celebrazione
medesima".
                              Art. 19.

  L'articolo 128 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  128  - Matrimonio putativo. - Se il matrimonio e' dichiarato
nullo,  gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei
coniugi,  fino  alla  sentenza  che  pronunzia  la nullita', quando i
coniugi  stessi  lo  hanno  contratto in buona fede, oppure quando il
loro  consenso  e' stato estorto con violenza o determinato da timore
di eccezionale gravita' derivante da cause esterne agli sposi.
  Gli  effetti  del  matrimonio valido si producono anche rispetto ai
figli  nati  o  concepiti  durante  il  matrimonio  dichiarato nullo,
nonche'  rispetto  ai  figli nati prima del matrimonio e riconosciuti
anteriormente alla sentenza che dichiara la nullita'.
  Se  le  condizioni  indicate  nel primo comma si verificano per uno
solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei
figli.
  Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i
coniugi,  ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati
o  concepiti  durante  lo  stesso,  salvo  che la nullita' dipenda da
bigamia o incesto.
  Nell'ipotesi  di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti
non  si verifichino gli effetti del matrimonio valido, hanno lo stato
di  figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento e'
consentito".
                              Art. 20.

  L'articolo 129 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  129  -  Diritti  dei  coniugi  in  buona  fede.  - Quando le
condizioni  del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue
i  coniugi, il giudice puo' disporre a carico di uno di essi e per un
periodo  non  superiore  a  tre anni l'obbligo di corrispondere somme
periodiche  di  denaro,  in  proporzione  alle sue sostanze, a favore
dell'altro,  ove  questi  non abbia adeguati redditi propri e non sia
passato a nuove nozze.
  Per  i  provvedimenti  che  il giudice adotta riguardo ai figli, si
applica l'articolo 155".
                              Art. 21.

  Dopo l'articolo 129 del codice civile e inserito il seguente:
  "Art.  129-bis  -  Responsabilita'  del  coniuge in mala fede e del
terzo.  -  Il  coniuge  al  quale  sia  imputabile  la  nullita'  del
matrimonio e' tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede,
qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennita', anche in
mancanza  di  prova  del  danno  sofferto. L'indennita' deve comunque
comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. E'
tenuto  altresi'  a  prestare  gli alimenti al coniuge in buona fede,
sempre che non vi siano altri obbligati.
  Il  terzo  al  quale  sia  imputabile la nullita' del matrimonio e'
tenuto  a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio e'
annullato, l'indennita' prevista nel comma precedente.
  In  ogni  caso  il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel
determinare  la  nullita' del matrimonio e' solidalmente responsabile
con lo stesso per il pagamento dell'indennita'".
                              Art. 22.

  L'articolo 139 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art. 139 - Cause di nullita' note a uno dei coniugi. - VII coniuge
il  quale,  conoscendo prima della celebrazione una causa di nullita'
del matrimonio, l'abbia lasciata ignorare all'altro, e' punito, se il
matrimonio  e'  annullato,  con l'ammenda da lire quarantamila a lire
duecentomila".
                              Art. 23.

  L'articolo 140 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  140  - Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze. -
La  donna  che contrae matrimonio contro il divieto dell'articolo 89,
l'ufficiale  che  lo  celebra  e  l'altro  coniuge  sono  puniti  con
l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila".
                              Art. 24.

  L'articolo 143 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  143  -  Diritti  e  doveri  reciproci  dei coniugi. - Con il
matrimonio  il  marito  e  la  moglie acquistano gli stessi diritti e
assumono i medesimi doveri.
  Dal   matrimonio   deriva   l'obbligo   reciproco   alla  fedelta',
all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse
della famiglia e alla coabitazione.
  Entrambi  i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie
sostanze   e   alla  propria  capacita'  di  lavoro  professionale  o
casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia".
                              Art. 25.

  Dopo l'articolo 143 del codice civile sono inseriti i seguenti:
  "Art.  143-bis  -  Cognome  della  moglie.  - La moglie aggiunge al
proprio  cognome  quello  del  marito  e lo conserva durante lo stato
vedovile, fino a che passi a nuove nozze".
  "Art.  143-ter - Cittadinanza della moglie. - La moglie conserva la
cittadinanza  italiana,  salvo  sua  espressa  rinunzia, anche se per
effetto  del  matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del
marito assume una cittadinanza straniera".
                              Art. 26.

  L'articolo 144 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  144  -  Indirizzo  della  vita  familiare  e residenza della
famiglia.  -  I  coniugi  concordano  tra loro l'indirizzo della vita
familiare  e  fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze
di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
  A  ciascuno  dei  coniugi  spetta  il potere di attuare l'indirizzo
concordato".
                              Art. 27.

  L'articolo 145 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  145  -  Intervento  del  giudice.  -  In  caso di disaccordo
ciascuno  dei  coniugi  puo' chiedere, senza formalita', l'intervento
del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per
quanto  opportuno,  dai  figli  conviventi  che  abbiano  compiuto il
sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.
  Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione
della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia
richiesto  espressamente  e  congiuntamente  dai coniugi, adotta, con
provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene piu' adeguata
alle esigenze dell'unita' e della vita della famiglia".
                              Art. 28.

  L'articolo 146 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  146 - Allontanamento dalla residenza familiare. - Il diritto
all'assistenza  morale  e  materiale  previsto  dall'articolo  143 e'
sospeso  nei  confronti  del  coniuge che, allontanatosi senza giusta
causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi.
  La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
  costituisce   giusta   causa   di  allontanamento  dalla  residenza
  familiare.
Il giudice puo', secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei
beni  del  coniuge  allontanatosi,  nella  misura  atta  a  garantire
l'adempimento  degli  obblighi  previsti  dagli  articoli  143, terzo
comma, e 147".
                              Art. 29.

  L'articolo 147 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art. 147 - Doveri verso i figli. - Il matrimonio impone ad ambedue
i  coniugi  l'obbligo  di  mantenere,  istruire  ed  educare la prole
tenendo  conto  delle  capacita',  dell'inclinazione naturale e delle
aspirazioni dei figli".
                              Art. 30.

  L'articolo 148 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  148  -  Concorso  negli  oneri. - I coniugi devono adempiere
l'obbligazione  prevista nell'articolo precedente in proporzione alle
rispettive   sostanze   e   secondo   la  loro  capacita'  di  lavoro
professionale o casalingo.
  Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti
legittimi o naturali, in ordine di prossimita', sono tenuti a fornire
ai  genitori  stessi  i mezzi necessari affinche' possano adempiere i
loro doveri nei confronti dei figli.
  In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di
chiunque   vi   ha   interesse,  sentito  l'inadempiente  ed  assunte
informazioni,  puo'  ordinare  con  decreto che una quota dei redditi
dell'obbligato,  in proporzione agli stessi, sia versata direttamente
all'altro  coniuge  o  a  chi  sopporta le spese per il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione della prole.
  Il  decreto,  notificato  agli  interessati  ed  al terzo debitore,
costituisce  titolo  esecutivo,  ma  le  parti  ed  il terzo debitore
possono  proporre  opposizione  nel  termine  di  venti  giorni dalla
notifica.
  L'opposizione  e'  regolata dalle norme relative all'opposizione al
decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.
  Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme
del   processo   ordinario,   la   modificazione   e  la  revoca  del
provvedimento".
                              Art. 31.

  L'articolo 149 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  149  -  Scioglimento  del  matrimonio.  -  Il  matrimonio si
scioglie  con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti
dalla legge.
  Gli  effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai
sensi dell'articolo 82 o dell'articolo 83, e regolarmente trascritto,
cessano  alla  morte  di  uno dei coniugi e negli altri casi previsti
dalla legge".
                              Art. 32.

  L'articolo 150 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  150  -  Separazione  personale.  - E' ammessa la separazione
personale dei coniugi.
  La  separazione puo' essere giudiziale o consensuale. Il diritto di
chiedere  la  separazione  giudiziale  o  la  omologazione  di quella
consensuale spetta esclusivamente ai coniugi".
                              Art. 33.

  L'articolo 151 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  151  -  Separazione giudiziale. - La separazione puo' essere
chiesta  quando si verificano, anche indipendentemente dalla volonta'
di  uno  o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile
la  prosecuzione  della convivenza o da recare grave pregiudizio alla
educazione della prole.
  Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano
le   circostanze  e  ne  sia  richiesto,  a  quale  dei  coniugi  sia
addebitabile la separazione, in considera.
  zione  del  suo  comportamento contrario ai doveri che derivano dal
matrimonio".
                              Art. 34.

  Gli articoli 152 e 153 del codice civile sono abrogati.
                              Art. 35.

  L'articolo 154 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  154  -  Riconciliazione.  - La riconciliazione tra i coniugi
comporta  l'abbandono  della  domanda  di  separazione personale gia'
proposta".
                              Art. 36.

  L'articolo 155 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  155  -  Provvedimenti  riguardo  ai  figli. - Il giudice che
pronunzia  la  separazione  dichiara a quale dei coniugi i figli sono
affidati  e  adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con
esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.
  In  particolare  il  giudice stabilisce la misura e il modo con cui
l'altro  coniuge  deve  contribuire al mantenimento, all'istruzione e
all'educazione  dei figli, nonche' le modalita' di esercizio dei suoi
diritti nei rapporti con essi.
  Il  coniuge  cui  sono affidati i figli, salva diversa disposizione
del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potesta' su di essi; egli
deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia
diversamente  stabilito,  le  decisioni  di  maggiore interesse per i
figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non
siano  affidati  ha  il  diritto  e  il dovere di vigilare sulla loro
istruzione  ed  educazione e puo' ricorrere al giudice quando ritenga
che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
  L'abitazione  nella  casa familiare spetta di preferenza, e ove sia
possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli.
  Il  giudice  da'  inoltre  disposizioni circa l'amministrazione dei
beni  dei  figli  e,  nell'ipotesi che l'esercizio della potesta' sia
affidato  ad  entrambi  i  genitori,  il  concorso  degli  stessi  al
godimento dell'usufrutto legale.
  In ogni caso il giudice puo' per gravi motivi ordinare che la prole
sia collocata presso una terza persona o, nella impossibilita', in un
istituto di educazione.
  Nell'emanare  i  provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e
al  contributo  al  loro  mantenimento,  il  giudice deve tener conto
dell'accordo  fra  le  parti:  i provvedimenti possono essere diversi
rispetto  alle  domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo
l'assunzione  di  mezzi  di  prova  dedotti  dalle  parti  o disposti
d'ufficio dal giudice.
  I  coniugi  hanno  diritto  di  chiedere in ogni tempo la revisione
delle    disposizioni    concernenti    l'affidamento    dei   figli,
l'attribuzione   dell'esercizio  della  potesta'  su  di  essi  e  le
disposizioni relative alla misura e alle modalita' del contributo".
                              Art. 37.

  L'articolo 156 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art. 156 - Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra
i  coniugi.  -  Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a
vantaggio  del  coniuge  cui  non  sia addebitabile la separazione il
diritto  di  ricevere  dall'altro coniuge quanto e' necessario al suo
mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
  L'entita' di tale somministrazione e' determinata in relazione alle
circostanze e ai redditi dell'obbligato.
  Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli
433 e seguenti.
  Il  giudice che pronunzia la separazione puo' imporre al coniuge di
prestare  idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che
egli  possa  sottrarsi  all'adempimento  degli  obblighi previsti dai
precedenti commi e dall'articolo 155.
  La   sentenza  costituisce  titolo  per  l'iscrizione  dell'ipoteca
giudiziale ai sensi dell'articolo 2818.
  In  caso  di  inadempienza,  su  richiesta  dell'avente diritto, il
giudice  puo'  disporre  il  sequestro  di parte dei beni del coniuge
obbligato   e   ordinare  ai  terzi,  tenuti  a  corrispondere  anche
periodicamente  somme  di danaro all'obbligato, che una parte di esse
venga versata direttamente agli aventi diritto.
  Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di
parte, puo' disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui
ai commi precedenti".
                              Art. 38.

  Dopo l'articolo 156 del codice civile e' inserito il seguente:
  "Art.  156-bis  -  Cognome  della moglie. - Il giudice puo' vietare
alla  moglie  l'uso  del cognome del marito quando tale uso sia a lui
gravemente  pregiudizievole, e puo' parimenti autorizzare la moglie a
non  usare  il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave
pregiudizio".
                              Art. 39.

  L'articolo 157 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art. 157 - Cessazione degli effetti della separazione.
  - I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della
sentenza  di  separazione,  senza che sia necessario l'intervento del
giudice,  con  una  espressa dichiarazione o con un comportamento non
equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
  La  separazione  puo'  essere  pronunziata  nuovamente  soltanto in
relazione    a    fatti   e   comportamenti   intervenuti   dopo   la
riconciliazione".
                              Art. 40.

  L'articolo 158 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art. 158 - Separazione consensuale. - La separazione per il solo
  consenso  dei  coniugi  non  ha  effetto  senza  l'omologazione del
  giudice.
Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al
mantenimento  dei  figli e' in contrasto con l'interesse di questi il
giudice  riconvoca  i  coniugi  indicando ad essi le modificazioni da
adottare  nell'interesse  dei figli e, in caso di inidonea soluzione,
puo' rifiutare allo stato l'omologazione".
                              Art. 41.

  L'articolo 159 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  159  -  Del  regime  patrimoniale legale tra i coniugi. - Il
regime  patrimoniale  legale  della  famiglia, in mancanza di diversa
convenzione  stipulata a norma dell'articolo 162, e' costituito dalla
comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo".
                              Art. 42.

  L'articolo 160 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  160 - Diritti inderogabili. - Gli sposi non possono derogare
ne'  ai  diritti  ne'  ai doveri previsti dalla legge per effetto del
matrimonio".
                              Art. 43.

  L'articolo 162 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  162 - Forma delle convenzioni matrimoniali. - Le convenzioni
matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di
nullita'.
  La  scelta  del  regime di separazione puo' anche essere dichiarata
nell'atto di celebrazione del matrimonio.
  Le  convenzioni  possono  essere  stipulate  in  ogni  tempo, ferme
restando le disposizioni dell'articolo 194.
  Dopo  la celebrazione del matrimonio possono essere mutate soltanto
previa autorizzazione del giudice.
  Le  convenzioni  matrimoniali  non  possono essere opposte ai terzi
quando  a  margine  dell'atto di matrimonio non risultano annotati la
data   del   contratto,  il  notaio  rogante  e  le  generalita'  dei
contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma".
                              Art. 44.

  L'articolo 163 del codice civile e sostituito dal seguente:
  "Art.  163  -  Modifica  delle  convenzioni.  -  Le modifiche delle
convenzioni  matrimoniali,  anteriori o successive al matrimonio, non
hanno  effetto  se  l'atto  pubblico non e' stipulato col consenso di
tutte  le  persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o
dei loro eredi.
  Se  uno  dei  coniugi  muore dopo aver consentito con atto pubblico
alla  modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le
altre  parti  esprimono anche successivamente il loro consenso, salva
l'omologazione  del  giudice.  L'omologazione  puo' essere chiesta da
tutte  le  persone  che  hanno  partecipato  alla modificazione delle
convenzioni o dai loro eredi.
  Le  modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto
rispetto ai terzi solo se ne e' fatta annotazione in margine all'atto
del matrimonio.
  L'annotazione   deve   inoltre   essere   fatta   a  margine  della
trascrizione  delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta
a norma degli articoli 2643 e seguenti".
                              Art. 45.

  L'articolo 164 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  164  -  Simulazione  delle  convenzioni  matrimoniali.  - E'
consentita  ai  terzi  la  prova  della simulazione delle convenzioni
matrimoniali.
  Le  controdichiarazioni  scritte possono aver effetto nei confronti
di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza
ed  il  simultaneo  consenso di tutte le persone che sono state parti
nelle convenzioni matrimoniali".
                              Art. 46.

  L'articolo 165 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  165  - Capacita' del minore. - Il minore ammesso a contrarre
matrimonio  e'  pure  capace  di  prestare  il  consenso per tutte le
relative  convenzioni  matrimoniali,  le quali sono valide se egli e'
assistito dai genitori esercenti la potesta' su di lui o dal tutore o
dal curatore speciale nominato a norma dell'articolo 90".
                              Art. 47.

  Dopo l'articolo 166 del codice civile e' inserito il seguente:
  "Art.  166-bis  -  Divieto di costituzione di dote. - E' nulla ogni
convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote".
                              Art. 48.

  L'intitolazione  della  sezione  II  del  capo VI del titolo VI del
libro I del codice civile e' sostituita dalla seguente:

                       DEL FONDO PATRIMONIALE
                              Art. 49.

  L'articolo 167 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  167  -  Costituzione  del  fondo  patrimoniale. - Ciascuno o
ambedue  i  coniugi,  per  atto  pubblico,  o  un  terzo,  anche  per
testamento,  possono  costituire  un  fondo  patrimoniale, destinando
determinati  beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o
titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
  La   costituzione   del  fondo  patrimoniale  per  atto  tra  vivi,
effettuata  dal  terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi.
L'accettazione puo' essere fatta con atto pubblico posteriore.
  La costituzione puo' essere fatta anche durante il matrimonio.
  I  titoli  di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi
con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo".
                              Art. 50.

  L'articolo 168 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  168  - Impiego ed amministrazione del fondo. - La proprieta'
dei  beni  costituenti  il  fondo  patrimoniale  spetta ad entrambi i
coniugi,   salvo   che   sia   diversamente  stabilito  nell'atto  di
costituzione.
  I  frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati
per i bisogni della famiglia.
  L'amministrazione  dei  beni  costituenti  il fondo patrimoniale e'
regolata  dalle  norme  relative  all'amministrazione della comunione
legale".
                              Art. 51.

  L'articolo 169 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  169  -  Alienazione  dei  beni  del fondo. - Se non e' stato
espressamente  consentito  nell'atto  di costituzione, non si possono
alienare,  ipotecare,  dare  in  pegno  o comunque vincolare beni del
fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se
vi  sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con
provvedimento  emesso  in  camera  di  consiglio,  nei  soli  casi di
necessita' od utilita' evidente".
                              Art. 52.

  L'articolo 170 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  170  - Esecuzione sui beni e sui frutti. - La esecuzione sui
beni  del  fondo  e sui frutti di essi non puo' aver luogo per debiti
che  il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei
ai bisogni della famiglia".
                              Art. 53.

  L'articolo 171 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  171  -  Cessazione  del  fondo.  - La destinazione del fondo
termina  a  seguito  dell'annullamento  o  dello scioglimento o della
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
  Se  vi  sono  figli  minori  il fondo dura fino al compimento della
maggiore  eta'  dell'ultimo  figlio.  In  tale  caso  il giudice puo'
dettare,   su   istanza   di   chi  vi  abbia  interesse,  norme  per
l'amministrazione del fondo.
  Considerate  le  condizioni  economiche dei genitori e dei figli ed
ogni altra circostanza, il giudice puo' altresi' attribuire ai figli,
in godimento o in proprieta', una quota dei beni del fondo.
  Se   non   vi  sono  figli,  si  applicano  le  disposizioni  sullo
scioglimento della comunione legale".
                              Art. 54.

  Gli  articoli  172,  173,  174,  175  e  176 del codice civile sono
abrogati.
                              Art. 55.

  L'intitolazione  della  sezione  III  del capo VI del titolo VI del
libro I del codice civile e' sostituita dalla seguente:

                       DELLA COMUNIONE LEGALE

  E'  soppressa  la  suddivisione  in paragrafi della sezione III del
capo VI del titolo VI del libro I del codice civile.
                              Art. 56.

  L'articolo 177 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  177 - Oggetto della comunione. - Costituiscono oggetto della
comunione:
    a)  gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente
durante  il  matrimonio,  ad  esclusione  di  quelli relativi ai beni
personali;
    b)  i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e
non consumati allo scioglimento della comunione;
    c) i proventi dell'attivita' separata di ciascuno dei coniugi se,
allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; - d) le
aziende   gestite   da  entrambi  i  coniugi  e  costituite  dopo  il
matrimonio.
  Qualora  si  tratti  di  aziende  appartenenti  ad  uno dei coniugi
anteriormente  al  matrimonio  ma  gestite  da entrambi, la comunione
concerne solo gli utili e gli incrementi".
                              Art. 57.

  L'articolo 178 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  178  -  Beni  destinati  all'esercizio  di impresa. - I beni
destinati  all'esercizio  dell'impresa  di uno dei coniugi costituita
dopo  il  matrimonio  e  gli incrementi dell'impresa costituita anche
precedentemente  si  considerano  oggetto  della  comunione  solo  se
sussistono al momento dello scioglimento di questa".
                              Art. 58.

  L'articolo 179 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  179  -  Beni  personali.  -  Non costituiscono oggetto della
comunione e sono beni personali del coniuge:
    a)   i  beni  di  cui,  prima  del  matrimonio,  il  coniuge  era
proprietario  o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di
godimento;
    b)  i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di
donazione  o  successione,  quando  nell'atto  di  liberalita'  o nel
testamento   non   e'  specificato  che  essi  sono  attribuiti  alla
comunione;
    c)  i  beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i
loro accessori;
    d)  i  beni  che  servono  all'esercizio  della  professione  del
coniuge,  tranne  quelli  destinati  alla  conduzione  di  un'azienda
facente parte della comunione;
    e)  i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonche' la
pensione  attinente  alla  perdita  parziale o totale della capacita'
lavorativa;
    f)  i  beni  acquisiti  con  il prezzo del trasferimento dei beni
personali   sopraelencati  o  col  loro  scambio,  purche'  cio'  sia
espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
  L'acquisto   di   beni   immobili,   o   di  beni  mobili  elencati
nell'articolo  2683,  effettuato dopo il matrimonio, e' escluso dalla
comunione,  ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma,
quando  tale  esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia
stato parte anche l'altro coniuge".
                              Art. 59.

  L'articolo 180 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.   180   -   Amministrazione   dei  beni  della  comunione.  -
L'amministrazione  dei  beni  della  comunione e la rappresentanza in
giudizio  per  gli  atti  ad essa relativi spettano disgiuntamente ad
entrambi i coniugi.
  Il  compimento  degli  atti  eccedenti l'ordinaria amministrazione,
nonche'  la  stipula  dei  contratti  con  i  quali si concedono o si
acquistano  diritti  personali  di  godimento  e la rappresentanza in
giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i
coniugi".
                              Art. 60.

  L'articolo 181 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  181  -  Rifiuto di consenso. - Se uno dei coniugi rifiuta il
consenso   per   la   stipulazione   di   un  atto  di  straordinaria
amministrazione  o  per  gli  altri  atti  per  cui  il  consenso  e'
richiesto,  l'altro  coniuge  puo' rivolgersi al giudice per ottenere
l'autorizzazione  nel  caso  in  cui  la  stipulazione  dell'atto  e'
necessaria  nell'interesse  della famiglia o dell'azienda che a norma
della lettera d) dell'articolo 177 fa parte della comunione".
                              Art. 61.

  L'articolo 182 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  182 - Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi. - In
caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro,
in  mancanza  di  procura  del primo risultante da atto pubblico o da
scrittura  privata  autenticata, puo' compiere, previa autorizzazione
del  giudice  e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli
atti  necessari  per i quali e' richiesto, a norma dell'articolo 180,
il consenso di entrambi i coniugi.
  Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi puo' essere
delegato  dall'altro  al  compimento  di  tutti  gli  atti  necessari
all'attivita' dell'impresa".
                              Art. 62.

  L'articolo 183 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  183  - Esclusione dall'amministrazione. - Se uno dei coniugi
e'  minore  o  non  puo' amministrare ovvero se ha male amministrato,
l'altro    coniuge   puo'   chiedere   al   giudice   di   escluderlo
dall'amministrazione.
  Il coniuge privato dell'amministrazione puo' chiedere al giudice di
esservi   reintegrato,  se  sono  venuti  meno  i  motivi  che  hanno
determinato l'esclusione.
  La  esclusione  opera  di  diritto riguardo al coniuge interdetto e
permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione".
                              Art. 63.

  L'articolo 184 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  184 - Atti compiuti senza il necessario consenso. - Gli atti
compiuti  da  un  coniuge  senza  il  necessario  consenso dell'altro
coniuge  e  da  questo non convalidati sono annullabili se riguardano
beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683.
  L'azione  puo'  essere  proposta  dal  coniuge  il cui consenso era
necessario  entro  un  anno  dalla  data  in  cui ha avuto conoscenza
dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se
l'atto  non  sia  stato  trascritto  e quando il coniuge non ne abbia
avuto  conoscenza  prima  dello scioglimento della comunione l'azione
non puo' essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso.
  Se  gli  atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel
primo  comma,  il  coniuge  che  li  ha  compiuti  senza  il consenso
dell'altro  e' obbligato su istanza di quest'ultimo a ricostituire la
comunione  nello  stato  in cui era prima del compimento dell'atto o,
qualora cio' non sia possibile, al pagamento dell'equivalente secondo
i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione".
                              Art. 64.

  L'articolo 185 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  185  -  Amministrazione  dei  beni  personali del coniuge. -
All'amministrazione  dei beni che non rientrano nella comunione o nel
fondo  patrimoniale  si  applicano le disposizioni dei commi secondo,
terzo e quarto dell'articolo 217".
                              Art. 65.

  L'articolo 186 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  186  -  Obblighi gravanti sui beni della comunione. - I beni
della comunione rispondono:
    a)  di  tutti  i  pesi  ed  oneri  gravanti su di essi al momento
dell'acquisto;
    b) di tutti i carichi dell'amministrazione;
    c)   delle  spese  per  il  mantenimento  della  famiglia  e  per
l'istruzione   e  l'educazione  dei  figli  e  di  ogni  obbligazione
contratta  dai  coniugi,  anche  separatamente,  nell'interesse della
famiglia;
   d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi".
                              Art. 66.

  L'articolo 187 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.   187   -   Obbligazioni  contratte  dai  coniugi  prima  del
matrimonio.   -   I  beni  della  comunione,  salvo  quanto  disposto
nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno
dei coniugi prima del matrimonio".
                              Art. 67.

  L'articolo 188 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  188 - Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni. - I
beni  della  comunione,  salvo quanto disposto nell'articolo 189, non
rispondono  delle  obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le
successioni  conseguite  dai  coniugi  durante  il  matrimonio  e non
attribuite alla comunione".
                              Art. 68.

  L'articolo 189 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  189  - Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi. - I
beni  della  comunione,  fino al valore corrispondente alla quota del
coniuge   obbligato,  rispondono,  quando  i  creditori  non  possono
soddisfarsi  sui beni personali, delle obbligazioni contratte dopo il
matrimonio,  da  uno  dei coniugi per il compimento di atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro.
  I  creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito e'
sorto   anteriormente  al  matrimonio,  possono  soddisfarsi  in  via
sussidiaria  sui  beni della comunione, fino al valore corrispondente
alla  quota  del  coniuge  obbligato.  Ad essi, se chirografari, sono
preferiti i creditori della comunione".
                              Art. 69.

  L'articolo 190 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  190  -  Responsabilita'  sussidiaria dei beni personali. - I
creditori  possono  agire  in  via  sussidiaria sui beni personali di
ciascuno  dei coniugi, nella misura della meta' del credito, quando i
beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di
essa gravanti".
                              Art. 70.

  L'articolo 191 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  191  -  Scioglimento  della  comunione.  -  La  comunione si
scioglie  per  la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno
dei  coniugi,  per  l'annullamento,  per  lo  scioglimento  o  per la
cessazione  degli  effetti  civili del matrimonio, per la separazione
personale,  per  la  separazione  giudiziale  dei beni, per mutamento
convenzionale  del  regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei
coniugi.
  Nel  caso  di  azienda di cui alla lettera d) dell'articolo 177, lo
scioglimento  della  comunione  puo'  essere  deciso, per accordo dei
coniugi, osservata la forma prevista dall'articolo 162".
                              Art. 71.

  L'articolo 192 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  192  -  Rimborsi  e  restituzioni. - Ciascuno dei coniugi e'
tenuto  a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio
comune  per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste
dall'articolo 186.
  E'  tenuto  altresi'  a  rimborsare  il  valore  dei  beni  di  cui
all'articolo  189,  a  meno che, trattandosi di atto di straordinaria
amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato
vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessita' della
famiglia.
  Ciascuno  dei  coniugi  puo' richiedere la restituzione delle somme
prelevate   dal   patrimonio  personale  ed  impiegate  in  spese  ed
investimenti del patrimonio comune.
  I  rimborsi  e  le  restituzioni  si  effettuano  al  momento dello
scioglimento  della  comunione; tuttavia il giudice puo' autorizzarli
in  un  momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo
consente.
  Il  coniuge  che  risulta creditore puo' chiedere di prelevare beni
comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si
applica il quarto comma.
  I  prelievi  si  effettuano  sul denaro, quindi sui mobili e infine
sugli immobili".
                              Art. 72.

  L'articolo 193 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  193  -  Separazione  giudiziale  dei  beni. - La separazione
giudiziale dei beni puo' essere pronunziata in caso di interdizione o
di  inabilitazione  di  uno  dei coniugi o di cattiva amministrazione
della comunione.
  Puo'  altresi'  essere pronunziata quando il disordine degli affari
di    uno    dei   coniugi   o   la   condotta   da   questi   tenuta
nell'amministrazione   dei  beni  mette  in  pericolo  gli  interessi
dell'altro  o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei
coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale
alle proprie sostanze e capacita' di lavoro.
  La  separazione  puo'  essere  chiesta da uno dei coniugi o dal suo
legale rappresentante.
  La  sentenza  che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in
cui  e'  stata  proposta la domanda ed ha lo effetto di instaurare il
regime  di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente
capo, salvi i diritti dei terzi.
  La  sentenza  e'  annotata  a  margine  dell'atto  di  matrimonio e
sull'originale delle convenzioni matrimoniali".
                              Art. 73.

  L'articolo 194 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  194 - Divisione dei beni della comunione. - La divisione dei
beni  della  comunione  legale si effettua ripartendo in parti uguali
l'attivo e il passivo.
  Il   giudice,   in   relazione   alle   necessita'  della  prole  e
all'affidamento  di essa, puo' costituire a favore di uno dei coniugi
l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge".
                              Art. 74.

  L'articolo 195 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  195  -  Prelevamento  dei  beni  mobili. - Nella divisione i
coniugi  o  i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che
appartenevano  ai  coniugi stessi prima della comunione o che sono ad
essi  pervenuti  durante  la medesima per successione o donazione. In
mancanza  di  prova  contraria  si presume che i beni mobili facciano
parte della comunione".
                              Art. 75.

  L'articolo 196 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  196  - Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose
da  prelevare.  -  Se non si trovano i beni mobili che ii coniuge o i
suoi   eredi   hanno  diritto  di  prelevare  a  norma  dell'articolo
precedente  essi  possono  ripeterne il valore provandone l'ammontare
anche per notorieta', salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a
consumazione  per  uso  o  perimento o per altra causa non imputabile
all'altro coniuge".
                              Art. 76.

  L'articolo 197 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  197  -  Limiti  al prelevamento nei riguardi dei terzi. - Il
prelevamento  autorizzato dagli articoli precedenti non puo' farsi, a
pregiudizio dei terzi, qualora la proprieta' individuale dei beni non
risulti  da  atto  avente  data certa. E' fatto salvo al coniuge o ai
suoi  eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti
all'altro coniuge nonche' sugli altri beni di lui".
                              Art. 77.

  Gli  articoli 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208
e 209 del codice civile sono abrogati.
                              Art. 78.

  L'intitolazione  della  sezione  IV  del  capo VI del titolo VI del
libro I del codice civile e' sostituita dalla seguente:

                    DELLA COMUNIONE CONVENZIONALE
                              Art. 79.

  L'articolo 210 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art. 210 - Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni.
-   I   coniugi  possono,  mediante  convenzione  stipulata  a  norma
dell'articolo  162,  modificare  il regime della comunione legale dei
beni  purche'  i  patti  non  siano  in contrasto con le disposizioni
dell'articolo 161.
  I  beni  indicati  alle  lettere e), d) ed e) dell'articolo 179 non
possono essere compresi nella comunione convenzionale.
  Non  sono  derogabili  le  norme  della  comunione  legale relative
all'amministrazione  dei beni della comunione e all'uguaglianza delle
quote  limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione
legale".
                              Art. 80.

  L'articolo 211 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.   211   -   Obbligazioni  dei  coniugi  contratte  prima  del
matrimonio.  -  I  beni della comunione rispondono delle obbligazioni
contratte  da  uno  dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al
valore dei beni di proprieta' del coniuge stesso prima del matrimonio
che,  in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono
entrati a far parte della comunione dei beni".
                              Art. 81.

  Gli articoli 212, 213 e 214 del codice civile sono abrogati.
                              Art. 82.

  L'intitolazione della sezione V del capo VI del titolo VI del libro
I del codice civile e' sostituita dalla seguente:

                 DEL REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI
                              Art. 83.

  L'articolo 215 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art. 215 - Separazione dei beni. - I coniugi possono convenire che
ciascuno   di   essi  conservi  la  titolarita'  esclusiva  dei  beni
acquistati durante il matrimonio".
                              Art. 84.
            L'articolo 216 del codice civile e' abrogato.
                              Art. 85.

  L'articolo 217 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  Art.  217 - Amministrazione e godimento dei beni. - Ciascun coniuge
ha  il  godimento  e  l'amministrazione  dei  beni di cui e' titolare
esclusivo.
  Se ad uno dei coniugi e' stata conferita la procura ad amministrare
i  beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli e'
tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato.
  Se  uno  dei  coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura
senza  l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a
richiesta  dell'altro  coniuge  o allo scioglimento o alla cessazione
degli  effetti  civili  del  matrimonio,  sono  tenuti a consegnare i
frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.
  Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra
i  beni  di  questo  o  comunque  compie  atti  relativi a detti beni
risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti".
                              Art. 86.

  L'articolo 218 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  218  - Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro
coniuge.  -  Il  coniuge  che  gode  dei  beni  dell'altro coniuge e'
soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario".
                              Art. 87.

  L'articolo 219 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  219  -  Prova  della  proprieta' dei beni. - Il coniuge puo'
provare  con  ogni  mezzo  nei  confronti  dell'altro  la  proprieta'
esclusiva di un bene.
  I  beni  di  cui  nessuno dei coniugi puo' dimostrare la proprieta'
esclusiva  sono  di  proprieta' indivisa per pari quota di entrambi i
coniugi".
                              Art. 88.

  Gli articoli 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 e 230
del codice civile sono abrogati.
                              Art. 89.

  Dopo  la sezione V del capo VI del titolo VI del I libro del codice
civile e' inserita la seguente:

                             Sezione VI
                       DELL'IMPRESA FAMILIARE

  "Art. 230-bis - Impresa familiare. - Salvo che sia configurabile un
diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua
attivita'  di  lavoro  nella  famiglia  o  nell'impresa  familiare ha
diritto  al  mantenimento  secondo  la  condizione patrimoniale della
famiglia  e  partecipa  agli  utili dell'impresa familiare ed ai beni
acquistati  con  essi nonche' agli incrementi della azienda, anche in
ordine  all'avviamento,  in proporzione alla quantita' e qualita' del
lavoro  prestato.  Le  decisioni  concernenti l'impiego degli utili e
degli incrementi nonche' quelle inerenti alla gestione straordinaria,
agli   indirizzi  produttivi  e  alla  cessazione  dell'impresa  sono
adottate,  a  maggioranza,  dai familiari che partecipano all'impresa
stessa.  I  familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena
capacita'  di  agire  sono  rappresentati nel voto da chi esercita la
potesta' su di essi.
  Il   lavoro   della  donna  e'  considerato  equivalente  a  quello
dell'uomo.
  Ai  fini  della  disposizione di cui al primo comma si intende come
familiare  il  coniuge,  i  parenti  entro il terzo grado, gli affini
entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il
  coniuge,  i  parenti  entro  il  terzo  grado,  gli affini entro il
  secondo.
Il diritto di partecipazione di cui al primo comma e'
intrasferibile,  salvo  che  il  trasferimento  avvenga  a  favore di
familiari  indicati  nel  comma  precedente  col  consenso di tutti i
partecipi.  Esso puo' essere liquidato in danaro alla cessazione, per
qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresi' in caso di
alienazione   dell'azienda.   Il  pagamento  puo'  avvenire  in  piu'
annualita', determinate, in difetto di accordo, dal giudice.
  In  caso  di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i
partecipi   di  cui  al  primo  comma  hanno  diritto  di  prelazione
sull'azienda.  Si  applica,  nei  limiti  in  cui  e' compatibile, la
disposizione dell'articolo 732.
  Le  comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono
regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme".
                              Art. 90.

  L'articolo 232 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art. 232 - Presunzione di concepimento durante il matrimonio. - Si
presume  concepito  durante  il matrimonio il figlio nato quando sono
trascorsi  centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non
sono  ancora  trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento,
dello  scioglimento  o  della  cessazione  degli  effetti  civili del
matrimonio.
  La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di
separazione   giudiziale,   o   dalla   omologazione  di  separazione
consensuale,  ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti
al  giudice  quando  gli  stessi  sono  stati  autorizzati  a  vivere
separatamente  nelle  more  del giudizio di separazione o dei giudizi
previsti nel comma precedente".
                              Art. 91.

  L'articolo 233 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  233  - Nascita del figlio prima dei centottanta giorni. - Il
figlio  nato  prima  che  siano  trascorsi  centottanta  giorni dalla
celebrazione del matrimonio e' reputata legittima se uno dei coniugi,
o il figlio stesso, non ne disconoscono la paternita'".
                              Art. 92.

  L'articolo 234 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  234  - Nascita del figlio dopo i trecento giorni. - Ciascuno
dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i
trecento   giorni   dall'annullamento,  dallo  scioglimento  o  dalla
cessazione  degli  effetti  civili del matrimonio, e' stato concepito
durante il matrimonio.
  Possono  analogamente provare il concepimento durante la convivenza
quando  il  figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di
separazione   giudiziale,   o   dalla   omologazione  di  separazione
consensuale,  ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al
giudice   quando   gli   stessi   sono  stati  autorizzati  a  vivere
separatamente  nelle  more  del giudizio di separazione o dei giudizi
previsti nel comma precedente:

  In  ogni caso il figlio puo' proporre azione per reclamare lo stato
di legittimo".
                              Art. 93.

  L'articolo 235 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  235  -  Disconoscimento  di  paternita'.  -  L'azione per il
disconoscimento   di  paternita'  del  figlio  concepito  durante  il
matrimonio e' consentita solo nei casi seguenti:
    1)  se  i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il
trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;
    2)  se  durante  il  tempo  predetto  il  marito  era  affetto da
impotenza, anche se soltanto di generare;
    3)  se  nel  detto  periodo  la moglie ha commesso adulterio o ha
tenuto  celata  al  marito  la  propria  gravidanza  e la nascita del
figlio.  In  tali  casi  il marito e' ammesso a provare che il figlio
presenta   caratteristiche   genetiche   o   del   gruppo   sanguigno
incompatibili  con  quelle  del  presunto  padre,  o ogni altro fatto
tendente ad escludere la paternita'.
  La sola dichiarazione della madre non esclude la paternita'.
  L'azione  di  disconoscimento  puo'  essere  esercitata anche dalla
madre  o dal figlio che ha raggiunto la maggiore eta' in tutti i casi
in cui puo' essere esercitata dal padre".
                              Art. 94.

  L'articolo 238 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  238 - Atto di nascita conforme al possesso di stato. - Salvo
quanto disposto dagli articoli 128, 233, 234, 235 e 239, nessuno puo'
reclamare  uno  stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto
di  nascita  di  figlio  legittimo  e  il  possesso di stato conforme
all'atto stesso.
  Parimenti  non si puo' contestare la legittimita' di colui il quale
ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita".
                              Art. 95.

  L'articolo 244 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  244  - Termini dell'azione di disconoscimento. - L'azione di
disconoscimento  della  paternita'  da  parte della madre deve essere
proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio.
  Il  marito  puo'  disconoscere il figlio nel termine di un anno che
decorre  dal  giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di
questa nel luogo in cui e' nato il figlio; dal giorno del suo ritorno
nel luogo in cui e' nato il figlio o in cui e' la residenza familiare
se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto
notizia  della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno
in cui ne ha avuto notizia.
  L'azione  di  disconoscimento della paternita' puo' essere proposta
dal  figlio,  entro  un anno dal compimento della maggiore eta' o dal
momento  in  cui  viene  successivamente  a  conoscenza dei fatti che
rendono ammissibile il disconoscimento.
  L'azione  puo'  essere  altresi'  promossa  da un curatore speciale
nominato  dal  giudice su istanza del figlio minore che ha compiuto i
sedici anni".
                              Art. 96.

  L'articolo 245 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  245  -  Sospensione del termine. - Se la parte interessata a
promuovere  l'azione  di disconoscimento della paternita' si trova in
stato  di  interdizione  per  infermita'  di mente, la decorrenza del
termine  indicato  nell'articolo  precedente  e'  sospesa,  nei  suoi
confronti,  sino  a  che dura lo stato di interdizione. L'azione puo'
tuttavia essere promossa dal tutore".
                              Art. 97.

  L'articolo 246 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.   246  -  Trasmissibilita'  dell'azione.  -  Se  il  titolare
dell'azione  di  disconoscimento  della paternita' muore senza averla
promossa,  ma  prima  che  ne sia decorso il termine, sono ammessi ad
esercitarla in sua vece:
    1)  nel  caso  di  morte  del  presunto  padre  o  della madre, i
discendenti  e  gli  ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte
del  presunto  padre  o della madre, o dalla nascita del figlio se si
tratta di figlio postumo;
    2)  nel  caso di morte del figlio, il coniuge o i discendenti; il
nuovo  termine  decorre  dalla  morte del figlio o dal raggiungimento
della maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendenti".
                              Art. 98.

  L'articolo 247 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  Art. 247 - Legittimazione passiva. - Il presunto padre, la madre ed
il    figlio   sono   litisconsorti   necessari   nel   giudizio   di
disconoscimento.
  Se  una delle parti e' minore o interdetta, l'azione e' proposta in
contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale
il giudizio deve essere promosso.
  Se   una  delle  parti  e'  un  minore  emancipato  o  un  maggiore
inabilitato,  l'azione  e'  proposta contro la stessa assistita da un
curatore parimenti nominato dal giudice.
  Se  il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si
propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente
o,  in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato
dal giudice".
                              Art. 99.

  L'articolo 248 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  248  -  Legittimazione  all'azione  di  contestazione  della
legittimita'.  Imprescrittibilita'.  -  L'azione  per  contestare  la
legittimita' spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo
genitore e a chiunque vi abbia interesse.
  L'azione e' imprescrittibile.
  Quando  l'azione  e'  proposta  nei confronti di persone premorte o
minori   o   altrimenti   incapaci,   si  osservano  le  disposizioni
dell'articolo precedente.
  Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori".
                              Art. 100.

  L'intitolazione  del  capo II del titolo VII del libro I del codice
civile e' sostituita dalla seguente:

                      DELLA FILIAZIONE NATURALE
                       E DELLA LEGITTIMAZIONE
                              Art. 101.

  L'intitolazione  della  sezione  I  del  capo II del titolo VII del
libro I del codice civile e' sostituita dalla seguente:

                      DELLA FILIAZIONE NATURALE
                              Art. 102.

  L'articolo 250 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  250  -  Riconoscimento.  -  Il  figlio  naturale puo' essere
riconosciuto,  nei modi previsti dall'articolo 254, dal padre e dalla
madre,  anche se gia' uniti in matrimonio con altra persona all'epoca
del concepimento.
  Il   riconoscimento   puo'  avvenire  tanto  congiuntamente  quanto
separatamente.
  Il  riconoscimento  del  figlio  che  ha compiuto i sedici anni non
produce effetto senza il suo assenso.
  Il  riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non
puo'  avvenire  senza  il consenso dell'altro genitore che abbia gia'
effettuato il riconoscimento.
  Il  consenso  non  puo'  essere  rifiutato  ove  il  riconoscimento
risponda  all'interesse  del figlio. Se vi e' opposizione, su ricorso
del  genitore  che  vuole  effettuare  il  riconoscimento, sentito il
minore  in  contraddittorio  con  il  genitore  che  si  oppone e con
l'intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza
che,  in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso
mancante.
  Il  riconoscimento  non  puo'  essere  fatto  dai  genitori che non
abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta'".
                              Art. 103.

  L'articolo 251 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  251  - Riconoscimento di figli incestuosi. - I figli nati da
persone,  tra  le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto
naturale,  in  linea  retta  all'infinito  o in linea collaterale nel
secondo  grado,  ovvero  un  vincolo di affinita' in linea retta, non
possono  essere  riconosciuti  dai loro genitori, salvo che questi al
tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o
che   sia   stato  dichiarato  nullo  il  matrimonio  da  cui  deriva
l'affinita'.  Quando uno solo dei genitori e' stato in buona fede, il
riconoscimento del figlio puo' essere fatto solo da lui.
  Il  riconoscimento  e'  autorizzato  dal  giudice,  avuto  riguardo
all'interesse  del  figlio  ed alla necessita' di evitare allo stesso
qualsiasi pregiudizio".
                              Art. 104.

  L'articolo 252 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art. 252 - Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella
famiglia  legittima.  - Qualora il figlio naturale di uno dei coniugi
sia  riconosciuto  durante  il  matrimonio  il  giudice,  valutate le
circostanze,  decide  in  ordine  all'affidamento del minore e adotta
ogni  altro  provvedimento  a  tutela  del  suo  interesse  morale  e
materiale.
  L'eventuale   inserimento   del   figlio  naturale  nella  famiglia
legittima  di  uno  dei  genitori puo' essere autorizzato dal giudice
qualora  cio'  non  sia  contrario  all'interesse  del  minore  e sia
accertato  il  consenso  dell'altro coniuge e dei figli legittimi che
abbiano  compiuto  il  sedicesimo  anno  di  eta' e siano conviventi,
nonche'   dell'altro   genitore  naturale  che  abbia  effettuato  il
riconoscimento.
  In  questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il genitore
cui  il figlio e' affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi
l'altro genitore.
  Qualora  il  figlio  naturale  sia  riconosciuto  anteriormente  al
matrimonio,   il   suo   inserimento   nella  famiglia  legittima  e'
subordinato  al  consenso  dell'altro  coniuge,  a meno che il figlio
fosse  gia'  convivente  con  il  genitore  all'atto del matrimonio o
l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio naturale.
  E'  altresi' richiesto il consenso dell'altro genitore naturale che
abbia effettuato il riconoscimento".
                              Art. 105.

  L'articolo 253 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  253  - Inammissibilita' del riconoscimento. - In nessun caso
e'  ammesso  un  riconoscimento  in  contrasto con lo stato di figlio
legittimo o legittimato in cui la persona si trova".
                              Art. 106.

  L'articolo 254 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "((Articolo))   254   -   Forma   ((del))   riconoscimento.   -  Il
riconoscimento  del  figlio  naturale  e' fatto nell'atto di nascita,
oppure  con  una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al
concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o davanti al
giudice  tutelare o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque
sia la forma di questo.
  La  domanda  di  legittimazione di un figlio naturale presentata al
giudice  o  la  dichiarazione della volonta' di legittimarlo espressa
dal  genitore  in  un  atto  pubblico  o  in  un  testamento  importa
riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo".
                              Art. 107.

  L'articolo 256 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art. 256 - irrevocabilita' del riconoscimento. - Il riconoscimento
e'  irrevocabile. Quando e' contenuto in un testamento ha effetto dal
giorno  della  morte  del  testatore, anche se il testamento e' stato
revocato".
                              Art. 108.

  L'articolo 258 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  258  -  Effetti  del riconoscimento. - Il riconoscimento non
produce  effetti  che  riguardo  al genitore da cui fu fatto, salvo i
casi previsti dalla legge.
  L'atto  di  riconoscimento  di  uno  solo  dei  genitori  non  puo'
contenere indicazioni relative all'altro genitore.
 Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.
  Il  pubblico  ufficiale  che  le  riceve  e l'ufficiale dello stato
civile  che  le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti
con  l'ammenda  da  lire ventimila a lire ottantamila. Le indicazioni
stesse devono essere cancellate".
                              Art. 109.

  Gli articoli 259 e 260 del codice civile sono abrogati.
                              Art. 110.

  L'articolo 261 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.   261   -   Diritti   e  doveri  derivanti  al  genitore  dal
riconoscimento.  -  Il  riconoscimento comporta da parte del genitore
l'assunzione  di  tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei
confronti dei figli legittimi".
                              Art. 111.

  L'articolo 262 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  262  -  Cognome  del  figlio. - Il figlio naturale assume il
cognome  del  genitore  che  per  primo  lo  ha  riconosciuto.  Se il
riconoscimento  e'  stato effettuato contemporaneamente da entrambi i
genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.
  Se  la  filiazione  nei  confronti  del  padre e' stata accertata o
riconosciuta  successivamente al riconoscimento da parte della madre,
il figlio naturale puo' assumere il cognome del padre aggiungendolo o
sostituendolo a quello della madre.
  Nel  caso  di  minore  eta'  del  figlio,  il  giudice decide circa
l'assunzione del cognome del padre".
                              Art. 112.

  L'articolo 264 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  264 - Impugnazione da parte del riconosciuto. - Colui che e'
stato  riconosciuto  non  puo',  durante  la  minore  eta' o lo stato
d'interdizione per infermita' di mente, impugnare il riconoscimento.
  Tuttavia  il  giudice,  con provvedimento in camera di consiglio su
istanza del pubblico ministero o del tutore o dell'altro genitore che
abbia  validamente  riconosciuto  il  figlio  o del figlio stesso che
abbia compiuto il sedicesimo anno di eta', puo' dare l'autorizzazione
per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale".
                              Art. 113.

  L'articolo 269 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  269 - Dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita'. -
La  paternita' e la maternita' naturale possono essere giudizialmente
dichiarate nei casi in cui il riconoscimento e' ammesso.
  La  prova  della paternita' e della maternita' puo' essere data con
ogni mezzo.
  La  maternita'  e' dimostrata provando la identita' di colui che si
pretende  essere  figlio  e di colui che fu partorito dalla donna, la
quale si assume essere madre.
  La  sola  dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti
tra  la  madre  e  il  preteso  padre  all'epoca del concepimento non
costituiscono prova della paternita' naturale".
                              Art. 114.

  L'articolo 270 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  270  -  Legittimazione  attiva  e  termine.  -  L'azione per
ottenere  che  sia  dichiarata  giudizialmente  la  paternita'  o  la
maternita' naturale e' imprescrittibile riguardo al figlio.
  Se  il  figlio  muore prima di avere iniziato l'azione, questa puo'
essere  promossa  dai  discendenti  legittimi, legittimati o naturali
riconosciuti, entro due anni dalla morte.
  L'azione promossa dal figlio, se egli muore, puo' essere proseguita
dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti".
                              Art. 115.

  Gli articoli 271 e 272 del codice civile sono abrogati.
                              Art. 116.

  L'articolo 273 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  273  - Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto. -
L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita'
o  la  maternita'  naturale  puo' essere promossa, nell'interesse del
minore,  dal genitore che esercita la potesta' prevista dall'articolo
316  o dal tutore. Il tutore pero' deve chiedere l'autorizzazione del
giudice, il quale puo' anche nominare un curatore speciale.
  Occorre  il  consenso  del  figlio  per promuovere o per proseguire
l'azione se egli ha compiuto l'eta' di sedici anni.
  Per  l'interdetto  l'azione  puo' essere promossa dal tutore previa
autorizzazione del giudice".
                              Art. 117.

  Il  primo  comma  dell'articolo 274 del codice civile e' sostituito
dal seguente:
  "Art.   274   -  Ammissibilita'  dell'azione.  -  L'azione  per  la
dichiarazione  giudiziale  di  paternita' o di maternita' naturale e'
ammessa  solo  quando  occorrono specifiche circostanze tali da farla
apparire giustificata".
                              Art. 118.

  L'articolo 275 del codice civile e' abrogato.
                              Art. 119.

  Il  secondo comma dell'articolo 277 del codice civile e' sostituito
dal seguente:
  "Il  giudice puo' anche dare i provvedimenti che stima utili per il
mantenimento,  l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela
degli interessi patrimoniali di lui".
                              Art. 120.

  L'articolo 278 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  278  - Indagini sulla paternita' o maternita'. - Le indagini
sulla paternita' o sulla maternita' non sono ammesse nei casi in cui,
a  norma dell'articolo 251, il riconoscimento dei figli incestuosi e'
vietato.
  Possono  essere  ammesse  dal  giudice  quando  vi e' stato ratto o
violenza   carnale   nel   tempo   che   corrisponde   a  quello  del
concepimento".
                              Art. 121.

  L'articolo 279 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  279  - Responsabilita' per il mantenimento e l'educazione. -
In  ogni  caso in cui non puo' proporsi l'azione per la dichiarazione
giudiziale  di  paternita'  o  di maternita', il figlio naturale puo'
agire  per  ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il
figlio  naturale  se maggiorenne e in stato di bisogno puo' agire per
ottenere gli alimenti.
  L'azione  e'  ammessa  previa  autorizzazione  del giudice ai sensi
dell'articolo 274.
  L'azione  puo'  essere promossa nell'interesse del figlio minore da
un  curatore  speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico
ministero o del genitore che esercita la potesta'".
                              Art. 122.

  L'articolo 280 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art. 280 - Legittimazione. - La legittimazione attribuisce a colui
che e' nato fuori del matrimonio la qualita' di figlio legittimo.
  Essa  avviene  per  susseguente  matrimonio dei genitori del figlio
naturale o per provvedimento del giudice".
                              Art. 123.

  L'articolo 281 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  281  -  Divieto  di  legittimazione.  -  Non  possono essere
legittimati i figli che non possono essere riconosciuti".
                              Art. 124.

  L'articolo 283 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.   283   -  Effetti  e  decorrenza  della  legittimazione  per
susseguente   matrimonio.  -  I  figli  legittimati  per  susseguente
matrimonio  acquistano  i  diritti dei figli legittimi dal giorno del
matrimonio,  se  sono  stati  riconosciuti  da  entrambi  i  genitori
nell'atto  di  matrimonio  o  anteriormente,  oppure  dal  giorno del
riconoscimento se questo e' avvenuto dopo il matrimonio".
                              Art. 125.

  L'articolo 284 del codice civile e' sostituito tal seguente:
  "Art.  284  -  Legittimazione  per  provvedimento del giudice. - La
legittimazione  puo'  essere  concessa  con provvedimento del giudice
soltanto  se  corrisponde  agli  interessi  del  figlio ed inoltre se
concorrono le seguenti condizioni:
    1)  che  sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che
il   genitore   abbia  compiuto  l'eta'  indicata  nel  quinto  comma
dell'articolo 250;
    2)  che  per  il genitore vi sia l'impossibilita' o un gravissimo
ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;
    3)  che  vi sia l'assenso dell'altro coniuge se il richiedente e'
unito in matrimonio e non e' legalmente separato;
    4)  che vi sia il consenso del figlio legittimando se ha compiuto
gli anni sedici, o dell'altro genitore o del curatore speciale, se il
figlio  e'  minore  degli  anni  sedici, salvo che il figlio sia gia'
riconosciuto.
  La  legittimazione  puo'  essere chiesta anche in presenza di figli
legittimi o legittimati. In tal caso il presidente del tribunale deve
ascoltare  i  figli  legittimi o legittimati, se di eta' superiore ai
sedici anni".
                              Art. 126.

  L'articolo 285 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  285  -  Condizioni  per  la legittimazione dopo la morte dei
genitori.  - Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un
atto  pubblico  la  volonta'  di legittimare i figli naturali, questi
possono,  dopo  la  morte  di  lui,  domandare  la  legittimazione se
sussisteva   la  condizione  prevista  nel  numero  2)  dell'articolo
precedente.
  In  questo  caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti,
discendenti  e  coniuge  o,  in  loro  mancanza, a due tra i prossimi
parenti del genitore entro il quarto grado".
                              Art. 127.

  L'articolo 287 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  287 - Legittimazione in base alla procura per il matrimonio.
-  Nei  casi  in  cui  e'  consentito  di celebrare il matrimonio per
procura,  quando  concorrono  le condizioni per la legittimazione per
susseguente  matrimonio  la  legittimazione  dei  figli  naturali con
provvedimento  del giudice puo' essere domandata in base alla procura
a  contrarre  il matrimonio, se questo non pote' essere celebrato per
la sopravvenuta morte del mandante.
  Quando  i  figli  non  sono  stati  riconosciuti, per domandarne la
legittimazione e' necessario che dalla procura risulti la volonta' di
riconoscerli o di legittimarli".
                              Art. 128.

  L'articolo 288 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  288 - Procedura. - La domanda di legittimazione accompagnata
dai  documenti  giustificativi  deve essere diretta al presidente del
tribunale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.
  Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la sussistenza
delle  condizioni  stabilite negli articoli precedenti e delibera, in
camera di consiglio, sulla domanda di legittimazione.
  Il  pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni dalla
comunicazione,   proporre   reclamo  alla  corte  d'appello.  Questa,
richiamati  gli  atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero.
  In  ogni  caso  la  sentenza che accoglie la domanda e' annotata in
calce all'atto di nascita del figlio".
                              Art. 129.

  L'articolo 289 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art. 289 - Azioni esperibili dopo la legittimazione.
  -  La  legittimazione  per  provvedimento del giudice non impedisce
l'azione  ordinaria  per  la  contestazione  dello  stato  di  figlio
legittimato  per  la mancanza delle condizioni indicate nel numero 1)
dell'articolo  284,  negli articoli 285, 286 e 287, ferma restando la
disposizione dell'articolo 263.
  Se manca la condizione indicata nel numero 3) dello articolo 284 la
contestazione  puo' essere promossa soltanto dal coniuge del quale e'
mancato l'assenso".
                              Art. 130.

  L'articolo 290 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.   290   -  Effetti  e  decorrenza  della  legittimazione  per
provvedimento  del giudice. - La legittimazione per provvedimento del
giudice   produce   gli   stessi  effetti  della  legittimazione  per
susseguente  matrimonio,  ma  soltanto dalla data del provvedimento e
nei  confronti  del  genitore  riguardo al quale la legittimazione e'
stata concessa.
  Se  il  provvedimento  interviene  dopo  la morte del genitore, gli
effetti  risalgono  alla  data  della  morte,  purche'  la domanda di
legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data".
                              Art. 131.

  L'articolo 293 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  293 - Divieto d'adozione di figli nati fuori del matrimonio.
-  I  figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai
loro genitori.
  Non  puo' tuttavia essere dichiarata la nullita' della adozione se,
al  momento  in  cui  questa  avvenne, la qualita' di figlio naturale
dell'adottato  non  risultava  da  riconoscimento  o da dichiarazione
giudiziale.
  Se  l'adottato e' un figlio naturale non riconoscibile, puo' essere
sempre dichiarata la nullita' dell'adozione".
                              Art. 132.

  L'articolo 297 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art. 297 - Assenso del coniuge o dei genitori. - Per l'adozione e'
necessario  l'assenso  dei  genitori  dello adottando e l'assenso del
coniuge   dell'adottante  e  dello  adottando,  se  coniugati  e  non
legalmente separati.
  Quando  e' negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale,
sentiti  gli  interessati,  su  istanza  dello  adottante,  puo', ove
ritenga   il   rifiuto   ingiustificato   o  contrario  all'interesse
dell'adottando,  pronunziare  ugualmente  l'adozione,  salvo  che  si
tratti dell'assenso dei genitori esercenti la potesta' o del coniuge,
se   convivente,   dell'adottante   o  dell'adottando.  Parimenti  il
tribunale  puo' pronunziare l'adozione quando e' impossibile ottenere
l'assenso per incapacita' o irreperibilita' delle persone chiamate ad
esprimerlo".
                              Art. 133.

  L'articolo 301 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art. 301 - Potesta' e amministrazione dei beni dell'adottato. - La
potesta'    sull'adottato    e   il   relativo   esercizio   spettano
all'adottante.
  L'adottante  ha  l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed
educarlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147.
  Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la
minore  eta'  dell'adottato, spetta all'adottante, il quale non ne ha
l'usufrutto  legale,  ma  puo'  impiegarne le rendite per le spese di
mantenimento,  istruzione  ed educazione del minore, con l'obbligo di
investirne   l'eccedenza   in   modo   fruttifero.  Si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 382".
                              Art. 134.

  L'articolo 303 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art. 303 - Cessazione della potesta' dell'adottante.
  -  Se  cessa  l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti
della  potesta',  il  tribunale,  su istanza dello adottato, dei suoi
parenti  o  affini  o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, puo'
dare   i   provvedimenti   opportuni  circa  la  cura  della  persona
dell'adottato,  la  sua  rappresentanza  e l'amministrazione dei suoi
beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potesta' sia
ripreso dai genitori".
                              Art. 135.

  L'articolo 310 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  310  - Cessazione degli effetti dell'adozione. - Gli effetti
dell'adozione cessano:
    1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione;
    2)    per   legittimazione   del   figlio   adottivo   da   parte
dell'adottante;
    3)    per   riconoscimento   del   figlio   adottivo   da   parte
dell'adottante".
                              Art. 136.

  La  rubrica  del  titolo  IX  del  libro  I  del  codice  civile e'
sostituita dalla seguente:

                     DELLA POTESTA' DEI GENITORI
                              Art. 137.

  L'articolo 315 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  315  -  Doveri del figlio verso i genitori. - Il figlio deve
rispettare  i  genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie
sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finche'
convive con essa".
                              Art. 138.

  L'articolo 316 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  316  - Esercizio della potesta' dei genitori. - Il figlio e'
soggetto  alla  potesta'  dei  genitori sino all'eta' maggiore o alla
emancipazione.
  La potesta' e' esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.
  In caso di contrasto su questioni di particolare importanza
ciascuno  dei  genitori  puo'  ricorrere  senza formalita' al giudice
indicando i provvedimenti che ritiene piu' idonei.
  Se  sussiste  un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il
figlio,   il   padre   puo'   adottare  i  provvedimenti  urgenti  ed
indifferibili.
  Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni
quattordici,  suggerisce  le  determinazioni  che  ritiene piu' utili
nell'interesse  del  figlio  e dell'unita' familiare. Se il contrasto
permane  il  giudice  attribuisce il potere di decisione a quello dei
genitori  che,  nel  singolo  caso,  ritiene  il piu' idoneo a curare
l'interesse del figlio".
                              Art. 139.

  L'articolo 317 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  317  -  Impedimento  di  uno  dei  genitori.  -  Nel caso di
lontananza,   di   incapacita'  o  di  altro  impedimento  che  renda
impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potesta', questa e'
esercitata in modo esclusivo dall'altro.
  La  potesta'  comune  dei  genitori  non cessa quando, a seguito di
separazione,  di  scioglimento, di annullamento o di cessazione degli
effetti  civili  del  matrimonio,  i figli vengono affidati ad uno di
essi.  L'esercizio  della potesta' e' regolato, in tali casi, secondo
quanto disposto nell'articolo 155".
                              Art. 140.

  Dopo l'articolo 317 del codice civile e' inserito il seguente:
  "Art.  317-bis  -  Esercizio  della  potesta'. - Al genitore che ha
riconosciuto il figlio naturale spetta la potesta' su di lui.
  Se  il  riconoscimento e' fatto da entrambi i genitori, l'esercizio
della  potesta'  spetta  congiuntamente  ad  entrambi  qualora  siano
conviventi.  Si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo 316. Se i
genitori non convivono lo esercizio della potesta' spetta al genitore
col  quale  il  figlio  convive  ovvero, se non convive con alcuno di
essi,   al   primo  che  ha  fatto  il  riconoscimento.  Il  giudice,
nell'esclusivo interesse del figlio, puo' disporre diversamente; puo'
anche  escludere  dall'esercizio  della potesta' entrambi i genitori,
provvedendo alla nomina di un tutore.
  Il  genitore  che non esercita la potesta' ha il potere di vigilare
sull'istruzione,  sull'educazione  e  sulle  condizioni  di  vita del
figlio minore".
                              Art. 141.

  L'articolo 318 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art. 318 - Abbandono della casa del genitore. - Il figlio non puo'
abbandonare  la  casa  dei genitori o del genitore che esercita su di
lui  la  potesta'  ne'  la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne
allontani  senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo,
se necessario, al giudice tutelare".
                              Art. 142.

  L'articolo 319 del codice civile e' abrogato.
                              Art. 143.

  L'articolo 320 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.   320  -  Rappresentanza  e  amministrazione.  -  I  genitori
congiuntamente,  o  quello  di  essi che esercita in via esclusiva la
potesta',  rappresentano  i  figli nati e nascituri in tutti gli atti
civili   e   ne   amministrano   i   beni.   Gli  atti  di  ordinaria
amministrazione,  esclusi  i  contratti con i quali si concedono o si
acquistano  diritti  personali  di godimento, possono essere compiuti
disgiuntamente da ciascun genitore.
  Si  applicano,  in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle
decisioni concordate, le disposizioni dello articolo 316.
  I  genitori  non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni
pervenuti  al  figlio  a  qualsiasi  titolo,  anche a causa di morte,
accettare  o  rinunziare  ad  eredita' o legati, accettare donazioni,
procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni
ultranovennali   o   compiere   altri  atti  eccedenti  la  ordinaria
amministrazione ne' promuovere, transigere o compromettere in arbitri
giudizi  relativi  a  tali  atti,  se  non  per necessita' o utilita'
evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.
  I  capitali  non  possono  essere riscossi senza autorizzazione del
giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.
  L'esercizio  di  una impresa commerciale non puo' essere continuato
se  non  con  l'autorizzazione  del  tribunale  su parere del giudice
tutelare.    Questi    puo'    consentire   l'esercizio   provvisorio
dell'impresa,  fino  a  quando  il  tribunale  abbia deliberato sulla
istanza.
  Se  sorge  conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti
alla  stessa  potesta',  o tra essi e i genitori o quello di essi che
esercita  in via esclusiva la potesta', il giudice tutelare nomina ai
figli  un  curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno
solo  dei genitori esercenti la potesta', la rappresentanza dei figli
spetta esclusivamente all'altro genitore".
                              Art. 144.

  L'articolo 321 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  321  -  Nomina di un curatore speciale. - In tutti i casi in
cui  i  genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via
esclusiva la potesta', non possono o non vogliono compiere uno o piu'
atti  di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione,
il  giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o
di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, puo'
nominare  al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento
di tali atti".
                              Art. 145.

  L'articolo 322 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  322 - Inosservanza delle disposizioni precedenti. - Gli atti
compiuti  senza  osservare  le  norme  dei  precedenti  articoli  del
presente  titolo  possono  essere  annullati  su istanza dei genitori
esercenti la potesta' o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa".
                              Art. 146.

  L'articolo 323 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  323  -  Atti  vietati ai genitori. - I genitori esercenti la
potesta'  sui  figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi
acquirenti  direttamente  o  per  interposta  persona  dei beni e dei
diritti del minore.
  Gli  atti  compiuti  in  violazione  del divieto previsto nel comma
precedente  possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi
eredi o aventi causa.
  I  genitori  esercenti la potesta' non possono diventare cessionari
di alcuna ragione o credito verso il minore".
                              Art. 147.

  L'articolo 324 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  324  -  Usufrutto legale. - I genitori esercenti la potesta'
hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio.
  I  frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e
all'istruzione ed educazione dei figli.
  Non sono soggetti ad usufrutto legale:
    1)  i  beni  acquistati  dal  figlio  con  i proventi del proprio
lavoro;
    2)  i  beni  lasciati  o  donati  al figlio per intraprendere una
carriera, un'arte o una professione;
    3)  i  beni  lasciati  o  donati con la condizione che i genitori
esercenti  la  potesta'  o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la
condizione  pero'  non  ha  effetto  per i beni spettanti al figlio a
titolo di legittima;
    4)  i beni pervenuti al figlio per eredita', legato o donazione e
accettati  nell'interesse  del figlio contro la volonta' dei genitori
esercenti   la   potesta'.   Se  uno  solo  di  essi  era  favorevole
all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui".
                              Art. 148.

  L'articolo 325 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  325  -  Obblighi  inerenti  all'usufrutto  legale. - Gravano
sull'usufrutto legale gli obblighi propri dello usufruttuario".
                              Art. 149.

  L'articolo 326 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  326  - Inalienabilita' dell'usufrutto legale. Esecuzione sui
frutti.  - L'usufrutto legale non puo' essere oggetto di alienazione,
di pegno o di ipoteca ne' di esecuzione da parte dei creditori.
  L'esecuzione  sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori
dei  genitori  o  di  quello di essi che ne e' titolare esclusivo non
puo'  aver  luogo  per debiti che il creditore conosceva essere stati
contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia".
                              Art. 150.

  L'articolo 327 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  327  -  Usufrutto  legale  di  uno  solo  dei genitori. - Il
genitore  che  esercita  in  modo  esclusivo  la  potesta' e' il solo
titolare dell'usufrutto legale".
                              Art. 151.

  L'articolo 328 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  328  -  Nuove  nozze.  - Il genitore che passa a nuove nozze
conserva l'usufrutto legale, con l'obbligo tuttavia di accantonare in
favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il
mantenimento, l'istruzione e l'educazione di quest'ultimo".
                              Art. 152.

  L'articolo 330 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  330  - Decadenza dalla potesta' sui figli. - Il giudice puo'
pronunziare  la  decadenza  dalla potesta' quando il genitore viola o
trascura  i  doveri  ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con
grave pregiudizio del figlio.
  In   tale   caso,  per  gravi  motivi,  il  giudice  puo'  ordinare
l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare".
                              Art. 153.

  L'articolo 331 del codice civile e' abrogato.
                              Art. 154.

  L'articolo 332 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  332  -  Reintegrazione  nella  potesta'.  -  Il giudice puo'
reintegrare  nella  potesta'  il genitore che ne e' decaduto, quando,
cessate le ragioni per le quali la decadenza e' stata pronunciata, e'
escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio".
                              Art. 155.

  L'articolo 333 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  333  -  Condotta  del  genitore  pregiudizievole ai figli. -
Quando  la  condotta  di  uno o di entrambi i genitori non e' tale da
dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma
appare  comunque  pregiudizievole  al  figlio, il giudice, secondo le
circostanze  puo'  adottare  i provvedimenti convenienti e puo' anche
disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare.
  Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento".
                              Art. 156.

  L'articolo 334 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  334 - Rimozione dall'amministrazione. - Quando il patrimonio
del  minore  e'  male  amministrato,  il  tribunale puo' stabilire le
condizioni  a  cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o
puo'  rimuovere  entrambi  o  uno  solo  di essi dall'amministrazione
stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.
  L'amministrazione  e'  affidata  ad  un curatore, se e' disposta la
rimozione di entrambi i genitori".
                              Art. 157.

  L'articolo 336 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art. 336 - Procedimento. - I provvedimenti indicati negli articoli
precedenti  sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti
o   del   pubblico   ministero   e,  quando  si  tratta  di  revocare
deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
  Il  tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni
e  sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento e'
richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.
  In  caso  di  urgente  necessita' il tribunale puo' adottare, anche
d'ufficio, provvedimenti temporanei nello interesse del figlio".
                              Art. 158.

  L'articolo 337 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  337  - Vigilanza del giudice tutelare. - Il giudice tutelare
deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia
stabilito  per l'esercizio della potesta' e per l'amministrazione dei
beni".
                              Art. 159.

  Gli articoli 338, 339, 340 e 341 del codice civile sono abrogati.
                              Art. 160.

  L'articolo 347 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art. 347 - Tutela di piu' fratelli. - E' nominato un solo tutore a
piu' fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino
la  nomina di piu' tutori. Se vi e' conflitto di interessi tra minori
soggetti  alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un
curatore speciale".
                              Art. 161.

  Il numero 3) dell'articolo 352 del codice civile e' abrogato.
                              Art. 162.

  L'articolo 359 del codice civile e' abrogato.
                              Art. 163.

  L'intitolazione  del  titolo  XI  del  libro I del codice civile e'
sostituita dalla seguente:

                DELL'AFFILIAZIONE E DELL'AFFIDAMENTO
                              Art. 164.

  L'articolo 405 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  405  -  Assenso  del  coniuge  per  l'affiliazione.  - Se il
richiedente  e' coniugato, e' necessario l'assenso del coniuge, salvo
che sia intervenuta separazione personale.
  Se  il  coniuge  e'  nella  impossibilita'  di  manifestare  la sua
volonta',  il  giudice  tutelare  puo', per gravi motivi, autorizzare
ugualmente l'affiliazione".
                              Art. 165.

  L'articolo 406 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art. 406 - Procedimento per la dichiarazione di affiliazione. - Il
giudice  tutelare, prima di provvedere sulla domanda di affiliazione,
raccoglie   informazioni   sulle   condizioni  familiari,  morali  ed
economiche  del  richiedente,  sul  modo  con  cui  ha  provveduto al
mantenimento,  all'istruzione  ed  all'educazione  del  minore, sulle
condizioni  fisiche,  morali ed intellettuali di questo. Deve inoltre
sentire  l'istituto  presso  il  quale il minore fu ricoverato, o dal
quale  fu  assistito,  i  prossimi  parenti  del  medesimo, il minore
stesso, nonche' il coniuge del richiedente se questi e' separato.
  Il  giudice  tutelare  puo'  prescrivere norme per il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione del minore.
  Il  provvedimento  che  accoglie  la  domanda  di  affiliazione  e'
omologato  dal  tribunale,  sentito  il  pubblico  ministero,  ed  e'
annotato a margine dell'atto di nascita del minore".
                              Art. 166.

  L'articolo 409 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art. 409 - Effetti dell'affiliazione. - L'affiliazione attribuisce
all'affiliante i poteri inerenti alla potesta' dei genitori.
  L'affiliante deve mantenere l'affiliato; deve istruirlo ed educarlo
conformemente   a   quanto  e'  prescritto  nell'articolo  147.  Sono
applicabili le disposizioni degli articoli 301, terzo comma, e 302.
  Il   coniuge   dell'affiliante  puo'  ottenere,  nelle  forme  gia'
indicate, che la qualita' di affiliante sia attribuita anche a lui.
  Se  il  minore  e'  stato affiliato da due coniugi, l'esercizio dei
poteri inerenti alla potesta' spetta ad entrambi".
                              Art. 167.

  L'articolo 411 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.   411   -   Estinzione   dell'affiliazione.  -  Nel  caso  di
reintegrazione  dei  genitori  nella potesta', di legittimazione o di
riconoscimento  del  minore  il  giudice  tutelare  delibera  se  sia
nell'interesse del minore continuare l'affiliazione, ovvero se sia da
conferire  al  genitore  l'esercizio  della potesta'. In quest'ultimo
caso dichiara estinta l'affiliazione.
  L'affiliazione non puo' tuttavia essere dichiarata estinta senza il
consenso  dell'affiliante nel caso di riconoscimento di un minore che
sia  stato affiliato a seguito di affidamento da parte di un istituto
di pubblica assistenza, salvo che ricorrano gravi e fondati motivi.
  Se  l'affiliazione continua, l'affiliato, a cui e' stato attribuito
il cognome dell'affiliante, non assume il cognome del genitore.
  Il  giudice  tutelare  puo'  prescrivere  in  ogni  caso  regole  o
condizioni per l'ulteriore educazione del minore".
                              Art. 168.

  L'articolo 433 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  433  -  Persone  obbligate.  -  All'obbligo  di prestare gli
alimenti sono tenuti, nell'ordine:
    1) il coniuge;
    2)  i  figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in
loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
    3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche
naturali; gli adottanti;
    4) i generi e le nuore;
    5) il suocero e la suocera;
    6)  i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza
dei germani sugli unilaterali".
                              Art. 169.

  L'articolo 435 del codice civile e' abrogato.
                              Art. 170.

  L'articolo 436 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  436  - Obbligo tra adottante e adottato. - Lo adottante deve
gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi
o naturali di lui".
                              Art. 171.

  L'articolo 467 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  467  -  Nozione.  -  La  rappresentazione  fa  subentrare  i
discendenti  legittimi  o  naturali  nel  luogo  e nel grado del loro
ascendente,  in  tutti  i  casi  in  cui  questi non puo' o non vuole
accettare l'eredita' o il legato.
  Si  ha  rappresentazione  nella successione testamentaria quando il
testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o
non  voglia  accettare  la  eredita' o il legato, e sempre che non si
tratti   di  legato  di  usufrutto  o  di  altro  diritto  di  natura
personale".
                              Art. 172.

  L'articolo 536 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art. 536 - Legittimari. - Le persone a favore delle quali la legge
riserva una quota di eredita' o altri diritti nella successione sono:
il  coniuge,  i  figli  legittimi,  i  figli naturali, gli ascendenti
legittimi.
  Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.
  A  favore  dei  discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali
vengono  alla  successione  in  luogo di questi, la legge riserva gli
stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali".
                              Art. 173.

  L'articolo 537 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  537  -  Riserva  a  favore dei figli legittimi e naturali. -
Salvo  quanto  disposto  dall'articolo  542, se il genitore lascia un
figlio solo, legittimo o naturale, a questi e' riservata la meta' del
patrimonio.
  Se  i figli sono piu', e' loro riservata la quota dei due terzi, da
dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali.
  I  figli  legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili
ereditari  la  porzione  spettante  ai  figli  naturali che non vi si
oppongano.  Nel  caso  di  opposizione decide il giudice, valutate le
circostanze personali e patrimoniali".
                              Art. 174.

  L'articolo 538 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  538  - Riserva a favore degli ascendenti legittimi. - Se chi
muore   non  lascia  figli  legittimi  ne'  naturali,  ma  ascendenti
legittimi,  a  favore di questi e' riservato un terzo del patrimonio,
salvo quanto disposto dall'articolo 544.
  In  caso di pluralita' di ascendenti, la riserva e' ripartita tra i
medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569".
                              Art. 175.

  L'articolo 539 del codice civile e' abrogato.
                              Art. 176.

  L'articolo 540 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art. 540 - Riserva a favore del coniuge. - A favore del coniuge e'
riservata  la  meta'  del  patrimonio  dell'altro  coniuge,  salve le
disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli.
  Al   coniuge,  anche  quando  concorra  con  altri  chiamati,  sono
riservati  i  diritti  di  abitazione  sulla casa adibita a residenza
familiare  e di uso sui mobili che la corredano, se di proprieta' del
defunto  o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e,
qualora  questa  non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di
riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli".
                              Art. 177.

  L'articolo 541 del codice civile e' abrogato.
                              Art. 178.

  L'articolo 542 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  542  -  Concorso  di coniuge e figli. - Se chi muore lascia,
oltre   al   coniuge,   un  solo  figlio,  legittimo  o  naturale,  a
quest'ultimo  e'  riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo
spetta al coniuge.
  Quando  i figli, legittimi o naturali, sono piu' di uno, ad essi e'
complessivamente  riservata  la  meta'  del  patrimonio  e al coniuge
spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i
figli, legittimi e naturali, e' effettuata in parti uguali.
  Si applica il terzo comma dell'articolo 537".
                              Art. 179.

  L'articolo 543 del codice civile e' abrogato.
                              Art. 180.

  L'articolo 544 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  544  -  Concorso di ascendenti legittimi e coniuge. - Quando
chi  muore  non  lascia  ne'  figli  legittimi ne' figli naturali, ma
ascendenti  legittimi  e  il  coniuge, a quest'ultimo e' riservata la
meta' del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.
  In  caso  di  pluralita' di ascendenti, la quota di riserva ad essi
attribuita  ai sensi del precedente comma e' ripartita tra i medesimi
secondo i criteri previsti dall'articolo 569".
                              Art. 181.

  Gli articoli 545, 546 e 547 del codice civile sono abrogati.
                              Art. 182.

  L'articolo 548 del codice civile e' sostituto dal seguente:
  "Art. 548 - Riserva a favore del coniuge separato. - Il coniuge cui
non  e'  stata  addebitata  la  separazione  con  sentenza passata in
giudicato,  ai  sensi  del  secondo  comma  dell'articolo 151, ha gli
stessi diritti successori del coniuge non separato.
  Il  coniuge  cui  e'  stata  addebitata la separazione con sentenza
passata  in  giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se
al  momento  dell'apertura  della successione godeva degli alimenti a
carico  del  coniuge deceduto. L'assegno e' commisurato alle sostanze
ereditarie  e  alla qualita' e al numero degli eredi legittimi, e non
e'   comunque   di  entita'  superiore  a  quella  della  prestazione
alimentare  goduta.  La  medesima disposizione si applica nel caso in
cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi".
                              Art. 183.

  L'articolo 565 del codice civile e' sostituto dal seguente:
  "Art.  565  -  Categorie  dei  successibili.  -  Nella  successione
legittima  l'eredita' si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi
e  naturali,  agli  ascendenti  legittimi, ai collaterali, agli altri
parenti  e  allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel
presente titolo".
                              Art. 184.

  I  capi  I  e  II del titolo II del libro II del codice civile sono
unificati, con la seguente intitolazione:

                    DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI

  Conseguentemente  il  capo III ed il capo IV dello stesso titolo II
del  libro  II  divengono, rispettivamente, il capo II e il capo III,
restando invariate le rubriche.
                              Art. 185.

  L'articolo 566 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  566 - Successione dei figli legittimi e naturali. - Al padre
ed  alla  madre  succedono  i  figli legittimi e e naturali, in parti
uguali.
  Si applica il terzo comma dell'articolo 537".
                              Art. 186.

  L'articolo 571 del codice civile e' sostituto dal seguente:
  "Art.  571  -  Concorso  di  genitori  o  ascendenti con fratelli e
sorelle.  -  Se  coi  genitori  o con uno soltanto di essi concorrono
fratelli  e  sorelle  germani  del  defunto,  tutti sono ammessi alla
successione  del  medesimo per capi, purche' in nessun caso la quota,
in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della meta'.
  Se  vi  sono  fratelli  e  sorelle  unilaterali,  ciascuno  di essi
consegue la meta' della quota che consegue ciascuno dei germani o dei
genitori, salva in ogni caso la quota della meta' in favore di questi
ultimi.
  Se  entrambi  i  genitori  non  possono  o non vogliono venire alla
successione  e  vi  sono  ulteriori  ascendenti,  a  questi ultimi si
devolve, nel modo determinato dall'articolo 569, la quota che sarebbe
spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro".
                              Art. 187.

  Gli articoli 574, 575 e 576 del codice civile sono abrogati.
                              Art. 188.

  L'articolo 580 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  580  -  Diritti  dei  figli naturali non riconoscibili. - Ai
figli  naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla
educazione,  a  norma  dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio
pari  all'ammontare  della rendita della quota di eredita' alla quale
avrebbero   diritto,  se  la  filiazione  fosse  stata  dichiarata  o
riconosciuta.
  I  figli  naturali  hanno  diritto di ottenere su loro richiesta la
capitalizzazione  dell'assegno  loro  spettante  a  norma  del  comma
precedente,  in  denaro,  ovvero,  a scelta degli eredi legittimi, in
beni ereditari".
                              Art. 189.

  L'articolo 581 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  581  -  Concorso  del  coniuge  con i figli. - Quando con il
coniuge   concorrono  figli  legittimi  o  figli  naturali,  o  figli
legittimi e naturali, il coniuge ha diritto alla meta' dell'eredita',
se  alla  successione  concorre  un  solo figlio, e ad un terzo negli
altri casi".
                              Art. 190.

  L'articolo 582 del codice civile e' sostituto dal seguente:
  "Art. 582 - Concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli
e  sorelle.  -  Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredita' se
egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche
se  unilaterali,  ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo
caso la parte residua e' devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle
sorelle,  secondo  le  disposizioni  dell'articolo 571, salvo in ogni
caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredita'".
                              Art. 191.

  L'articolo 583 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  583  -  Successione del solo coniuge. - In mancanza di figli
legittimi  o  naturali,  di  ascendenti,  di  fratelli  o sorelle, al
coniuge si devolve tutta l'eredita'"
                              Art. 192.

  L'articolo 584 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.   584  -  Successione  del  coniuge  putativo.  -  Quando  il
matrimonio  e'  stato  dichiarato  nullo  dopo  la  morte  di uno dei
coniugi,  al  coniuge  superstite  di  buona  fede  spetta  la  quota
attribuita  al  coniuge  dalle disposizioni che precedono. Si applica
altresi' la disposizione del secondo comma dell'articolo 540.
  Egli  e'  pero'  escluso dalla successione, quando la persona della
cui  eredita'  si  tratta  e'  legata da valide matrimonio al momento
della morte".
                              Art. 193.

  L'articolo 585 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  585 - Successione del coniuge separato. - Il coniuge cui non
e'  stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato
ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
  Nel  caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con
sentenza  passata  in  giudicato,  si  applicano  le disposizioni del
secondo comma dell'articolo 548".
                              Art. 194.

  L'articolo 593 del codice civile e' abrogato.
                              Art. 195.

  L'articolo 594 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  594  -  Assegno  ai  figli naturali non riconoscibili. - Gli
eredi,  i  legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto
hanno ricevuto, a corrispondere ai figli naturali di cui all'articolo
279  un  assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'articolo 580, se
il  genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei
figli  medesimi.  Se  il  genitore  ha  disposta in loro favore, essi
possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno".
                              Art. 196.

  L'articolo 595 del codice civile e' abrogato.
                              Art. 197.

  L'articolo 692 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art. 692 - Sostituzione fedecommissaria. - Ciascuno dei genitori o
degli  altri  ascendenti  in linea retta o il coniuge dell'interdetto
possono  istituire  rispettivamente  il  figlio, il discendente, o il
coniuge  con  l'obbligo  di  conservare e restituire alla sua morte i
beni  anche  costituenti la legittima, a favore della persona o degli
enti   che,   sotto   la  vigilanza  del  tutore,  hanno  avuto  cura
dell'interdetto medesimo.
  La  stessa  disposizione si applica nel caso del minore di eta', se
trovasi  nelle condizioni di abituale infermita' di mente tali da far
presumere  che  nel termine indicato dall'articolo 416 interverra' la
pronuncia di interdizione.
  Nel  caso  di  pluralita' di persone o enti di cui al primo comma i
beni  sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli
stessi hanno avuto cura dell'interdetto.
  La  sostituzione e' priva di effetto nel caso in cui l'interdizione
sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni
dal  raggiungimento  della  maggiore  eta'  del  minore  abitualmente
infermo  di  mente.  E'  anche  priva  di  effetto nel caso di revoca
dell'interdizione  o  rispetto  alle  persone o agli enti che abbiano
violato gli obblighi di assistenza.
  In ogni altro caso la sostituzione e' nulla".
                              Art. 198.

  E' abrogato il terzo comma dell'articolo 693 del codice civile.
                              Art. 199. 
 
  L'articolo 696 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 696 - Devoluzione al sostituito. - L'eredita' si  devolve  al
sostituito al momento della morte dell'istituito. 
  Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono
o si estinguono prima della morte di lui, i beni o  la  porzione  dei
beni  che  spetterebbe  loro  e'  devoluta  ai  successori  legittimi
dell'incapace". 
                              Art. 200.

  L'articolo 716 del codice civile e' abrogato.
                              Art. 201.

  L'articolo 737 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  737 - Soggetti tenuti alla collazione. - I figli legittimi e
naturali  e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che
concorrono  alla  successione  devono conferire ai coeredi tutto cio'
che   hanno   ricevuto  dal  defunto  per  donazione  direttamente  o
indirettamente salvo che il defunto non li abbia da cio' dispensati.
  La  dispensa  da  collazione  non produce effetto se non nei limiti
della quota disponibile".
                              Art. 202.

  L'articolo 738 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  738  -  Limiti  della  collazione per il coniuge. - Non sono
soggetti  a  collazione  le  donazioni  di  modico  valore  fatte  al
coniuge".
                              Art. 203.

  L'articolo 740 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  740  -  Donazioni  fatte  all'ascendente  dell'erede.  -  Il
discendente  che succede per rappresentazione deve conferire cio' che
e'   stato  donato  all'ascendente,  anche  nel  caso  in  cui  abbia
rinunziato all'eredita' di questo".
                              Art. 204.

  L'articolo 741 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  741  -  Collazione  di  assegnazioni  varie. - E' soggetto a
collazione cio' che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti
per   assegnazioni   fatte   a  causa  di  matrimonio,  per  avviarli
all'esercizio  di  una  attivita'  produttiva  o  professionale,  per
soddisfare  premi  relativi a contratti di assicurazione sulla vita a
loro favore o per pagare i loro debiti".
                              Art. 205.

  Gli articoli 780 e 2140 del codice civile sono abrogati.
                              Art. 206.

  L'articolo 2647 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  2647  - Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di
beni. - Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili,
la  costituzione  del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali
che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti
e  i  provvedimenti  di  scioglimento  della  comunione,  gli atti di
acquisto  di  beni  personali  a norma delle lettere c), d), e) ed f)
dell'articolo  179,  a  carico, rispettivamente, dei coniugi titolari
del  fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o che
cessa di far parte della comunione.
  Le   trascrizioni  previste  dal  precedente  comma  devono  essere
eseguite  anche  relativamente  ai  beni immobili che successivamente
entrano  a  far  parte  del  patrimonio familiare o risultano esclusi
dalla comunione tra i coniugi.
  La  trascrizione  del  vincolo  derivante  dal  fondo  patrimoniale
costituito   per   testamento  deve  essere  eseguita  d'ufficio  dal
conservatore  contemporaneamente  alla  trascrizione  dell'acquisto a
causa di morte".
                              Art. 207.

  L'articolo 2685 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  2685  -  Altri  atti  soggetti  a  trascrizione. - Si devono
trascrivere  le  divisioni  e gli altri atti menzionati nell'articolo
2646,  la  costituzione  del  fondo  patrimoniale  e  gli  altri atti
menzionati   nell'articolo   2647,   l'accettazione  dell'eredita'  e
l'acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai
numeri 1 e 2 dell'articolo 2684 o liberazione dai medesimi.
  La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili".
                              Art. 208.

  L'articolo 2817 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art. 2817 - Persone a cui compete. - Hanno ipoteca legale:
    1)  l'alienante  sopra  gli  immobili alienati per lo adempimento
degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione;
    2)  i  coeredi,  i soci e altri condividenti per il pagamento dei
conguagli  sopra  gli  immobili  assegnati  ai  condividenti ai quali
incombe tale obbligo;
    3) lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente
responsabile,  secondo le disposizioni del codice penale e del codice
di procedura penale".
                              Art. 209.

  Gli articoli 2832, 2833 e 2849 del codice civile sono abrogati.
                              Art. 210.

  Al  numero  2)  dell'articolo  2941  del  codice civile, le parole:
"patria  potesta'"  sono  sostituite  dalle  altre:  "potesta' di cui
all'articolo 316".

NORME FINALI E TRANSITORIE

                              Art. 211.

  Il  coniuge  cui  i  figli  sono affidati ha diritto in ogni caso a
percepire  gli  assegni  familiari per i figli, sia che ad essi abbia
diritto  per  un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare
l'altro coniuge.
                              Art. 212.

  Il  termine  di  sette anni previsto dall'articolo 3, n. 2, lettera
b), terzo comma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, per domandare lo
scioglimento  o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si
applica  nei  confronti  del  coniuge  a  cui con sentenza passata in
giudicato e' stata esclusivamente addebitata la separazione personale
ai  sensi dell'articolo 151, secondo comma, del codice civile, quando
vi sia opposizione dell'altro coniuge.
                              Art. 213.

  L'articolo 32 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile
e disposizioni transitorie approvate con regio decreto 30 marzo 1942,
n. 318, e' sostituito dal seguente:
  "Il  pubblico ministero deve essere sempre sentito nei procedimenti
di volontaria giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale".
                              Art. 214.

  L'articolo  33 delle disposizioni d'attuazione del codice civile e'
sostituito dal seguente:
  "Nel  caso  previsto dall'articolo 183 del codice, il tribunale, in
camera  di  consiglio,  provvede  con  decreto, su istanza dell'altro
coniuge, e sentito il pubblico ministero".
                              Art. 215.

  L'articolo  34 delle disposizioni d'attuazione del codice civile e'
sostituito dal seguente:
  "Sulla  domanda  del  figlio naturale per ottenere il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione di cui all'articolo 279, primo comma, del
codice provvede il tribunale per i minorenni".
                              Art. 216.

  Dopo  l'articolo  34  delle  disposizioni  di attuazione del codice
civile e' inserito il seguente:
  "Art.  34-bis.  -  Il  notaio  rogante  deve, nel termine di trenta
giorni  dalla  data del matrimonio o dalla data dell'atto pubblico di
modifica  delle  convenzioni,  ovvero di quella dell'omologazione del
caso  previsto  dal  secondo  comma  dell'articolo  163  del  codice,
richiedere  l'annotazione  a  margine  dell'atto  di matrimonio della
convenzione matrimoniale dell'atto di modifica della stessa.
  Nello   stesso   termine   deve  richiedere  l'annotazione  di  cui
all'ultimo comma dell'articolo 163 del codice".
                              Art. 217.

  L'articolo  35  delle disposizioni d'attuazione del codice civile e
sostituito dal seguente:
  "Il  riconoscimento  di  cui al secondo comma dell'articolo 251 del
codice  e'  autorizzato dal tribunale per i minorenni se il figlio da
riconoscere e' minore.
  Sulla  domanda  di  legittimazione,  di  adozione e di revoca della
adozione di minore di eta' provvede il tribunale per i minorenni".
                              Art. 218.

  L'articolo  36 delle disposizioni d'attuazione del codice civile e'
sostituito dal seguente:
  "La  rinunzia  alla  cittadinanza  di  cui all'articolo 143-ter del
codice  deve  essere  fatta dinanzi all'ufficiale di stato civile del
luogo  dove  la rinunziante risiede, ed e' trascritta nei registri di
cittadinanza.
  Qualora  la rinunziante risieda all'estero, la rinunzia deve essere
fatta  dinanzi  all'agente  diplomatico  o  consolare  del  luogo  di
residenza.  L'agente  la  trascrive in apposito registro e ne rimette
immediatamente  copia  al Ministero dell'interno che ne cura, a mezzo
dell'autorita'   competente,   la   trascrizione   nei   registri  di
cittadinanza".
                              Art. 219.

  La  donna  che,  per  effetto  di  matrimonio  con  straniero  o di
mutamento  di  cittadinanza  da  parte  del  marito,  ha  perduto  la
cittadinanza  italiana  prima  dell'entrata  in vigore della presente
legge,  la riacquista con dichiarazione resa all'autorita' competente
a  norma dell'articolo 36 delle disposizioni di attuazione del codice
civile.
  E'  abrogata ogni norma della legge 13 giugno 1912, n. 555, che sia
incompatibile con le disposizioni della presente legge.
                              Art. 220.

  L'articolo  37 delle disposizioni d'attuazione del codice civile e'
sostituito dal seguente:
  "L'iscrizione nel registro previsto nell'articolo 314 del codice si
esegue senza spese.
  L'iscrizione  della  sentenza  che  revoca  la adozione deve essere
altresi' annotata in margine all'iscrizione del decreto di adozione".
                              Art. 221.

  L'articolo  38 delle disposizioni d'attuazione del codice civile e'
sostituito dal seguente:
  "Sono  di  competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti
contemplati  dagli articoli 4, 90, 171, 194, comma secondo, 250, 252,
262,  264,  303,  316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo
comma, del codice.
  Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non
e'  espressamente  stabilita  la  competenza di una diversa autorita'
giudiziaria.
  In  ogni  caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito
il pubblico ministero.
  Quando  il provvedimento e' emesso dal tribunale per i minorenni il
reclamo  si  propone  davanti  alla sezione di corte di appello per i
minorenni".
                              Art. 222.

  L'articolo  41 delle disposizioni d'attuazione del codice civile e'
sostituito dal seguente:
  "I  provvedimenti  previsti  nell'articolo  145  del codice sono di
competenza  del  pretore del mandamento del luogo in cui e' stabilita
la   residenza  familiare  o,  se  questa  manchi,  del  pretore  del
mandamento del luogo del domicilio di uno dei coniugi".
                              Art. 223.

  L'articolo  51 delle disposizioni d'attuazione del codice civile e'
sostituito dal seguente:
  "Nel  registro  delle  tutele  devono  essere annotati, in capitoli
speciali  per  ciascun  minore, i provvedimenti emanati dal tribunale
per  i minorenni ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis,
330, 332, 333, 334 e 335 del codice.
  A   tal  fine  la  cancelleria  del  tribunale  che  ha  emesso  il
provvedimento  deve  trasmetterne  copia  in carta libera entro dieci
giorni all'ufficio del giudice tutelare del luogo in cui il minore ha
il domicilio per la prescritta annotazione".
                              Art. 224.

  Le  cause  di  invalidita'  dei  matrimoni  celebrati anteriormente
all'entrata  in vigore della presente legge e le relative azioni sono
regolate dalle disposizioni anteriori.
                              Art. 225.

  Nel  caso previsto dal penultimo comma dell'articolo 128 del codice
civile  il  figlio  acquista lo stato di figlio legittimo anche se il
matrimonio  e'  stato  dichiarato  nullo  anteriormente  alla data di
entrata in vigore della presente legge.
                              Art. 226.

  Le  disposizioni  sulla  separazione  personale, comprese quelle di
natura  patrimoniale,  si applicano anche ai matrimoni anteriori e ai
giudizi  in  corso  al  momento dell'entrata in vigore della presente
legge.
  Nel  provvedere  sulle  domande  di  revisione  delle  disposizioni
patrimoniali  a  norma  della  presente  legge, il giudice deve tener
conto  anche  degli  accordi  intervenuti  fra  le  parti  in sede di
separazione consensuale omologata anteriormente all'entrata in vigore
della presente legge.
                              Art. 227.

  Le  doti  e  i patrimoni familiari costituiti prima dell'entrata in
vigore  della  presente legge continuano ad essere disciplinati dalle
norme anteriori.
                              Art. 228.

  Le  famiglie  gia'  costituite alla data di entrata in vigore della
presente legge, decorso il termine di due anni dalla detta data, sono
assoggettate  al  regime della comunione legale per i beni acquistati
successivamente alla data medesima a meno che entro lo stesso termine
uno  dei coniugi non manifesti volonta' contraria in un atto ricevuto
da  notaio  o  dall'ufficiale  dello stato civile del luogo in cui fu
celebrato il matrimonio.
  Entro  lo  stesso  termine  i  coniugi possono convenire che i beni
acquistati  anteriormente  alla  data  indicata nel primo comma siano
assoggettati al regime della comunione, salvi i diritti dei terzi.
  Gli  atti  di  cui  al  presente  articolo compresi i trasferimenti
eventuali  e  conseguenti di diritti sono esenti da imposte e tasse e
gli  onorari  professionali ad essi relativi sono ridotti alla meta'.
Essi  non  possono  essere  opposti  a  terzi  se non sono annotati a
margine dell'atto di matrimonio. ((2))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.L.  9  settembre  1977,  n. 688, convertito con modificazioni
dalla  L. 31 ottobre 1977, n. 804, ha disposto (con l'art. 1) che "Il
termine  previsto  dall'art.  228 della legge 19 maggio 1975, n. 151,
entrata  in  vigore  il  20  settembre  1975, e' prorogato sino al 15
gennaio 1978".
                              Art. 229.

  Le  disposizioni sul disconoscimento di paternita', comprese quelle
relative  alla  legittimazione  attiva  della  madre e del figlio, si
applicano  anche  ai figli nati prima della data di entrata in vigore
della presente legge.
  L'azione del padre e' proponibile se a tale data non sia decorso il
termine  stabilito  dalla legge predetta, il quale e' prorogato della
meta'  se,  alla  medesima  data,  manca  meno  di  un  mese alla sua
scadenza.
  L'azione  della  madre  deve  riguardare  i  figli minori d'eta' ed
essere  proposta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Entro lo stesso termine deve essere proposta l'azione
del  figlio se il termine stabilito dalla legge nei suoi confronti ha
una scadenza anteriore. ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
  La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo-1 aprile 1982, n. 64
(in  G.U. 1a s.s. 07/04/1982, n. 96), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  229  della  legge  19 maggio 1975, n. 151,
nella  parte  in  cui  non prevede che l'azione di disconoscimento di
paternita'  sia  proponibile  dal  padre entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della legge stessa, nell'ipotesi che nel periodo
compreso  fra il trecentesimo e il centottantesimo giorno prima della
nascita la moglie abbia commesso adulterio".
                              Art. 230.

  Le disposizioni della presente legge relative al riconoscimento dei
figli  naturali  si  applicano  anche ai figli nati o concepiti prima
della sua entrata in vigore.
  Il  riconoscimento  di  figli naturali, compiuto prima di tale data
fuori  dei  casi  in  cui era ammesso secondo le leggi anteriori, non
puo'  essere annullato, se al momento in cui fu fatto concorrevano le
condizioni  per cui sarebbe ammissibile secondo le disposizioni della
presente legge.
  Tale  riconoscimento  vale  anche  agli  effetti  delle successioni
aperte  prima  dell'entrata in vigore della presente legge, purche' i
diritti  successori  del  figlio non siano stati esclusi con sentenza
passata  in  giudicato  o  definiti  con  convenzione  tra  le  parti
interessate  o  non  siano  trascorsi  tre  anni  dall'apertura della
successione  senza  che  il  figlio abbia fatto valere alcuna ragione
ereditaria sui beni della successione.
                              Art. 231.

  Nel  caso  di  riconoscimento di minori che alla data di entrata in
vigore  della  presente legge risultino affiliati od affidati a norma
della  legge  5  giugno  1967,  n.  431, il tribunale per i minorenni
decide in ordine all'affidamento, tenendo conto dell'interesse morale
e materiale del minore.
                              Art. 232.

  Le  disposizioni  della  presente  legge relative all'azione per la
dichiarazione  giudiziale  di  paternita'  e maternita', nonche' alle
azioni  previste  dall'articolo  279  del codice civile, si applicano
anche ai figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore.
                              Art. 233.

  La legittimazione per provvedimento del giudice si applica anche ai
figli nati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
  Dalla stessa data non possono essere proseguiti procedimenti per la
legittimazione   per   decreto   del   Capo  dello  Stato,  ma  della
presentazione   della   domanda   di  legittimazione  a  norma  delle
disposizioni  anteriori si tiene conto agli effetti del secondo comma
dell'articolo 290 del codice civile.
                              Art. 234.

  Le  disposizioni  dell'articolo  310 del codice civile si applicano
anche   nel   caso  in  cui  l'adozione  sia  avvenuta  anteriormente
all'entrata  in  vigore  della  presente  legge indipendentemente dal
momento in cui il riconoscimento e' avvenuto.
                              Art. 235.

  Dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge  cessano  di avere
efficacia  le  condizioni  stabilite dal padre ai sensi dell'abrogato
articolo  338  del  codice  civile  per  l'educazione dei figli e per
l'amministrazione dei beni e non possono essere iniziate o proseguite
azioni per l'inosservanza delle suddette condizioni.
  Dalla  stessa  data  il curatore del nascituro cessa di diritto dal
suo ufficio.
                              Art. 236.

  Dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge  cessano  di avere
efficacia   i   provvedimenti   emanati   dal   tribunale   ai  sensi
dell'abrogato  articolo  340  del  codice civile e non possono essere
iniziate   o   proseguite  azioni  per  l'inosservanza,  avvenuta  in
precedenza, dei suddetti provvedimenti.
                              Art. 237.

  Le  disposizioni  degli  articoli  580  e  594 del codice civile si
applicano  anche  alle  successioni  apertesi  prima  dell'entrata in
vigore  della  presente  legge  se  i  diritti dei figli naturali non
riconoscibili  non  sono  stati  definiti  con  sentenza  passata  in
giudicato o mediante convenzione.
                              Art. 238.

  La  disposizione  dell'articolo  692  del  codice civile si applica
anche  alle  successioni  apertesi prima dell'entrata in vigore della
presente  legge  a  meno  che  la nullita' della sostituzione non sia
stata gia' pronunziata con sentenza passata in giudicato.
  Salvo   quanto  previsto  dal  comma  precedente,  le  sostituzioni
fedecommissarie  anteriori all'entrata in vigore della presente legge
sono regolate dalle disposizioni anteriori.
                              Art. 239.

  Dall'entrata  in  vigore  della presente legge non puo' essere piu'
pronunziata  la  nullita'  prevista  dall'abrogato  articolo  780 del
codice civile rispetto agli atti anteriori.
                              Art. 240.

  La  presente  legge  entra  in vigore centoventi giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 maggio 1975

                                LEONE

                                                         MORO - REALE

                                                         Visto,    il
Guardasigilli: REALE