LEGGE 5 ottobre 1993, n. 409

  Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e
la  Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della
Costituzione.
 
 Vigente al: 10-12-2012  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                  Rapporti finanziari tra lo Stato
                         e la Tavola valdese
  1.  I  rapporti  finanziari  tra lo Stato e le Chiese rappresentate
dalla Tavola valdese sono regolati dalle disposizioni degli  articoli
seguenti,  sulla  base  dell'intesa  stipulata  il  25  gennaio 1993,
allegata alla presente legge, che integra l'intesa tra lo Stato e  la
Tavola  valdese  firmata  in  data  21 febbraio 1984 ed approvata con
legge 11 agosto 1984, n. 449.
                               Art. 2.
                    Integrazione dell'intesa 1984
  1. La Repubblica italiana e la Tavola valdese, considerato che dopo
la stipulazione dell'intesa in data 21 febbraio 1984,  approvata  con
legge  11  agosto  1984,  n.  449,  ed  a  seguito  delle innovazioni
introdotte nei rapporti fra lo Stato e le confessioni  religiose,  la
Camera  dei  deputati  ha  approvato  il  17 aprile 1985 l'ordine del
giorno n. 9/2337/3, inteso a  garantire  il  pluralismo  che  informa
l'ordinamento  giuridico  italiano,  e  considerato  che  per  la sua
attuazione e' necessario procedere  a  modificazione  della  predetta
intesa  con  le forme dell'articolo 20, secondo comma, della legge di
approvazione,  hanno  convenuto  di  integrarla   con   le   seguenti
disposizioni.
                               Art. 3.
                  Deduzione agli effetti dell'IRPEF
  1. La Repubblica italiana prende atto che le  Chiese  rappresentate
dalla  Tavola  valdese intendono provvedere al mantenimento del culto
ed al sostentamento  dei  ministri  unicamente  a  mezzo  di  offerte
volontarie.
  2. Premesso quanto stabilito al comma 1, a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
le  persone  fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo,
agli effetti dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  le
erogazioni  liberali  in  denaro, fino all'importo di L. 2.000.000, a
favore della Tavola  valdese  per  i  fini  di  culto,  istruzione  e
beneficienza  che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e
degli enti aventi parte nell'ordinamento valdese.
  3. Le relative modalita' sono determinate con decreto del  Ministro
delle finanze, previo accordo con la Tavola valdese.
                               Art. 4 
           Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF 
 
  1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, la Tavola  valdese  concorre  con  lo
Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge  20  maggio
1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n.  516,  e  23  della
legge 22 novembre 1988, n. 517,  e  con  gli  enti  che  stipuleranno
analoghi accordi, alla ripartizione della  quota  pari  all'otto  per
mille  dell'IRPEF,  liquidata   dagli   uffici   sulla   base   delle
dichiarazioni  annuali.  La  Tavola  valdese  utilizzera'  le   somme
devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi
sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e  all'estero
sia direttamente, attraverso gli enti aventi  parte  nell'ordinamento
valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a  livello
nazionale e internazionale. 
  2. L'attribuzione delle somme di cui al comma  1  viene  effettuata
sulla  base  delle  scelte  espresse  dai  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione  annuale  dei  redditi,  nel  cui  modulo   le   Chiese
rappresentate  dalla  Tavola  valdese  verranno   indicate   con   la
denominazione  "Chiesa  evangelica  valdese  (Unione   delle   Chiese
metodiste e valdesi)". 
  ((3. L'attribuzione alla Tavola valdese  delle  somme  relative  ai
contribuenti  che  non  abbiano  espresso  alcuna  preferenza  verra'
effettuata in proporzione alle scelte espresse)).((1)) 
  4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui  al  comma
1, lo Stato corrispondera' annualmente, entro il mese di giugno, alla
Tavola valdese la somma risultante  dall'applicazione  del  comma  1,
calcolata dagli uffici  finanziari  sulla  base  delle  dichiarazioni
annuali  relative  al  terzo  periodo   d'imposta   precedente,   con
destinazione alle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese. 
  5. La Tavola valdese, entro il mese di luglio dell'anno  successivo
a  quello  di  esercizio,  trasmette  al  Ministro  dell'interno   un
rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per  fini
di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione. 
  6. Il rendiconto di cui al comma 5 dovra' precisare gli  interventi
effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti  attraverso  i  quali
tali interventi siano stati eventualmente operati, con specificazione
delle somme attribuite a ciascun intervento. 
  7. Il Ministro dell'interno, entro trenta  giorni  dal  ricevimento
del rendiconto di cui ai commi 5 e 6, ne trasmette copia, con propria
relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze. 
    
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 8 giugno 2009, n. 68 ha disposto (con l'art. 3, comma 1)  che
"La  modifica  alla  legge  5  ottobre  1993,  n.   409,   introdotta
dall'articolo 2, decorre dal periodo d'imposta in corso alla data  di
entrata in vigore della presente legge." 
                               Art. 5.
                       Commissione paritetica
  1. Su richiesta di una delle due  parti,  al  fine  di  predisporre
eventuali  modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo
deducibile di  cui  all'articolo  3  e  dell'aliquota  IRPEF  di  cui
all'articolo  4  ad  opera  di  una  apposita  commissione paritetica
nominata dall'autorita' governativa e dalla Tavola valdese.
                               Art. 6.
                         Norma di copertura
  1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in
lire 1.700 milioni per l'anno 1994 ed in annue lire 1.100  milioni  a
decorrere  dall'anno  1995,  si  provvede  mediante parziale utilizzo
delle  proiezioni  per  gli  anni  1994  e  1995  dell'accantonamento
relativo  al  Ministero  del  tesoro  iscritto,  ai fini del bilancio
triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 5 ottobre 1993
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
                              ALLEGATO 
INTEGRAZIONE DELL'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E 
   LA TAVOLA VALDESE, IN ATTUAZIONE  DELL'ARTICOLO  8,  COMMA  TERZO,
DELLA COSTITUZIONE. 
                             Articolo 1. 
                    Integrazione dell'intesa 1984 
  La Repubblica italiana e la Tavola valdese, considerato che dopo la
stipulazione dell'intesa 21 febbraio 1984,  approvata  con  legge  11
agosto 1984, n. 449, ed a seguito delle  innovazioni  introdotte  nei
rapporti fra lo Stato e  le  confessioni  religiose,  la  Camera  dei
deputati ha approvato il  17  aprile  1985  l'ordine  del  giorno  n.
9/2337/3, inteso a garantire il pluralismo che informa  l'ordinamento
giuridico italiano, e  considerato  che  per  la  sua  attuazione  e'
necessario procedere a modificazione della  predetta  intesa  con  le
forme dell'articolo 20, secondo comma, della legge  di  approvazione,
convengono di integrarla con le seguenti disposizioni. 
                             Articolo 2. 
                  Deduzione agli effetti dell'IRPEF 
  1. La Repubblica italiana prende atto che le  chiese  rappresentate
dalla Tavola valdese intendono provvedere al mantenimento  del  culto
ed al sostentamento  dei  ministri  unicamente  a  mezzo  di  offerte
volontarie. 
  2. Cio' premesso, a decorrere dal periodo di imposta in corso  alla
data di entrata in vigore della legge di approvazione della  presente
intesa, le  persone  fisiche  possono  dedurre  dal  proprio  reddito
complessivo, agli effetti  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo  di  lire
2.000.000, a favore  della  Tavola  valdese  per  i  fini  di  culto,
istruzione e beneficienza che le sono propri e per  i  medesimi  fini
delle Chiese e degli enti aventi parte nell'ordinamento valdese. 
  3. Le relative modalita' sono determinate con decreto del  Ministro
delle finanze previo accordo con la Tavola valdese. 
                             Articolo 3. 
           Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF 
  1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore della legge  di  approvazione  della  presente  intesa,  la
Tavola valdese concorre con lo Stato, con  i  soggetti  di  cui  agli
articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222,  30  della  legge  22
novembre 1988, n. 516, e 23 della legge 22 novembre 1988, n.  517,  e
con gli enti che stipuleranno  analoghi  accordi,  alla  ripartizione
della quota pari  all'otto  per  mille  dell'IRPEF,  liquidata  dagli
uffici sulla base delle  dichiarazioni  annuali.  La  Tavola  valdese
utilizzera'  le  somme  devolute  a  tale  titolo  dai   contribuenti
esclusivamente per interventi  sociali,  assistenziali,  umanitari  e
culturali in Italia e all'estero e cio' sia direttamente,  attraverso
gli  enti  aventi  parte  nell'ordinamento  valdese,  sia  attraverso
organismi  associativi   ed   ecumenici   a   livello   nazionale   e
internazionale. 
  2. L'attribuzione delle somme di cui al comma  1  viene  effettuata
sulla  base  delle  scelte  espresse  dai  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione  annuale  dei  redditi,  nel  cui  modulo   le   chiese
rappresentate  dalla  Tavola  valdese  verranno   indicate   con   la
denominazione  "Chiesa  evangelica  valdese  (Unione   delle   Chiese
metodiste e valdesi)". 
  3. La Tavola non partecipa ad attribuzione della quota relativa  ai
contribuenti che non si sono espressi in merito. Gli importi relativi
rimangono di pertinenza dello Stato. 
  4. A decorrere dal  terzo  anno  successivo  a  quello  di  cui  al
precedente comma 1 lo Stato corrispondera' annualmente, entro il mese
di giugno, alla Tavola valdese la somma risultante  dall'applicazione
del comma 1, calcolata  dagli  uffici  finanziari  sulla  base  delle
dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente,
con destinazione alle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese. 
  5. La Tavola valdese, entro il mese di luglio dell'anno  successivo
a  quello  di  esercizio,  trasmette  al  Ministro  dell'interno   un
rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per  fini
di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione. 
  6. Tale rendiconto dovra' precisare gli  interventi  effettuati  in
Italia e all'estero ed i soggetti attraverso i quali tali  interventi
siano stati eventualmente  operati  con  specificazione  delle  somme
attribuite a ciascun intervento. 
  7. Il Ministro dell'interno, entro trenta  giorni  dal  ricevimento
del rendiconto di cui ai due commi precedenti,  ne  trasmette  copia,
con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze. 
                             Articolo 4. 
                       Commissione paritetica 
  Su richiesta di  una  delle  due  parti,  al  fine  di  predisporre
eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione  dell'importo
deducibile di  cui  all'articolo  2  e  dell'aliquota  IRPEF  di  cui
all'articolo 3, ad  opera  di  una  apposita  commissione  paritetica
nominata dall'autorita' governativa e dalla Tavola valdese. 
                             Articolo 5. 
                            Norma finale 
  Il Governo presentera' al Parlamento apposito disegno di  legge  di
approvazione della presente intesa ai  sensi  dell'articolo  8  della
Costituzione.