LEGGE 11 agosto 1984, n. 449

Norme  per  la  regolazione  dei  rapporti  tra  lo Stato e le chiese
rappresentate dalla Tavola valdese.
 
 Vigente al: 10-12-2012  
 
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  rapporti  tra  lo  Stato  e le chiese rappresentate dalla Tavola
valdese  sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono,
sulla  base della Intesa stipulata il 21 febbraio 1984, allegata alla
presente legge.
  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge cessano
pertanto  di  avere  efficacia  ed applicabilita' nei confronti delle
chiese  rappresentate  dalla  Tavola valdese, degli istituti ed opere
che  ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, le
disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto
28 febbraio 1930, n. 289.
                               Art. 2.

  La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia e della indipendenza
dell'ordinamento valdese.
  La  Repubblica  italiana,  richiamandosi  ai  diritti  di  liberta'
garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di
culto,  la organizzazione ecclesiastica e la giurisdizione in materia
ecclesiastica,  nell'ambito  dell'ordinamento  valdese,  si  svolgono
senza alcuna ingerenza statale.
  La  Repubblica  italiana  prende  atto  che  la Tavola valdese, gli
organi e gli istituti delle chiese che essa rappresenta continueranno
a  non  fare ricorso, per l'esecuzione di provvedimenti da essi presi
in materia disciplinare o spirituale, agli organi dello Stato.
                               Art. 3.

  La  Repubblica  italiana,  accogliendo  la  richiesta  della Tavola
valdese,  provvede  a cancellare dal bilancio dello Stato il capitolo
delle  spese  fisse relativo all'assegno perpetuo per il mantenimento
del  culto  valdese,  previsto,  a  titolo  di  risarcimento di danni
anteriormente  subiti,  dal  regio  viglietto  29  aprile  1843,  ora
corrisposto nella misura di lire 7.754,75 annue.
                               Art. 4.

  La  Repubblica  italiana  prende  atto che la Tavola valdese, nella
convinzione  che  la  fede  non  necessita  di tutela penale diretta,
riafferma il principio che la tutela penale in materia religiosa deve
essere  attuata solamente attraverso la protezione dell'esercizio dei
diritti  di  liberta'  riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e
non mediante la tutela specifica del sentimento religioso.
                               Art. 5.

  I  militari,  aventi  parte nelle chiese rappresentate dalla tavola
valdese,  hanno diritto di partecipare, nei giorni nelle ore fissate,
alle   attivita'  religiose  ed  ecclesiastiche  evangeliche  che  si
svolgono  nelle  localita'  dove  essi risiedono per ragioni del loro
servizio militare.
  Ove  nelle  predette  localita' non sia in atto alcuna attivita' di
culto  evangelico,  i ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola
valdese  e  competenti  per  territorio  sono  autorizzati a svolgere
riunioni di culto, per i militari interessati, nei locali predisposti
di Intesa con il comando da cui detti militari dipendono.
  In  caso  di  decesso  in  servizio  di militari aventi parte nelle
chiese  rappresentate  dalla  Tavola  valdese,  il  comando  militare
competente  adotta  le  misure  per  assicurare che il funerale segua
secondo la liturgia evangelica.
  I  pastori  iscritti  nei  ruoli  tenuti  dalla  Tavola valdese che
prestano   servizio  militare  sono  posti  in  condizione  di  poter
svolgere,  unitamente  agli  obblighi  di  servizio,  anche  il  loro
ministero  di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo
richiedono.
  Gli  oneri  finanziari  per  lo svolgimento delle suddette forme di
assistenza  spirituale  sono  a  carico  degli  organi  ecclesiastici
competenti.
                               Art. 6.

  L'assistenza  spirituale  dei  ricoverati aventi parte nelle chiese
rappresentate  dalla  Tavola  valdese  o  di  altri ricoverati che ne
facciano  richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o
di  riposo  e nei pensionati, e' assicurata tramite ministri iscritti
nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese.
  L'accesso  di  tali  ministri  ai  predetti  istituti e' a tal fine
libero e senza limitazioni di orario.
  Le direzioni di tali istituti sono tenute a trasmettere ai suddetti
ministri  di culto le richieste di assistenza spirituale ricevute dai
ricoverati.
  Gli  oneri  finanziari per lo svolgimento della predetta assistenza
spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.
                               Art. 7.

  Gli  ospedali  evangelici  esistenti  in Genova, Napoli, Pomaretto,
Torino,  Torre  Pellice  non  sono  tenuti  a disporre il servizio di
assistenza  religiosa  previsto  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.
  Nel  rispetto  della  liberta'  di coscienza dei ricoverati e delle
loro  famiglie,  l'assistenza  spirituale  ai ricoverati di qualsiasi
confessione  religiosa e' assicurata nei detti ospedali, senza limiti
di  orario,  a cura della direzione dell'ospedale, tramite gli organi
di ciascuna confessione religiosa e ad esclusivo carico dei medesimi.
                               Art. 8.

  Negli  istituti  penitenziari e' assicurata l'assistenza spirituale
tramite ministri di culto designati dalla Tavola valdese.
  A  tal  fine  la Tavola valdese notifica all'autorita' competente i
nominativi  dei  ministri  di  culto, iscritti nei ruoli tenuti dalla
Tavola    valdese   e   competenti   per   territorio,   responsabili
dell'assistenza  spirituale  negli  istituti  penitenziari  ricadenti
nella  circoscrizione  delle  predette  autorita' statali competenti.
Tali  ministri  responsabili sono compresi tra i soggetti che possono
visitare i medesimi istituti senza particolare autorizzazione.
  L'assistenza spirituale e' svolta nei suddetti istituti a richiesta
dei  detenuti  o  delle loro famiglie o ad iniziativa dei ministri di
culto.
  Il  direttore  dell'istituto  informa di ogni richiesta proveniente
dai  detenuti  il  ministro  di  culto  responsabile,  competente per
territorio.
  Gli  oneri  finanziari per lo svolgimento della suddetta assistenza
spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.
                               Art. 9.

  La  Repubblica  italiana  prende  atto che la Tavola valdese, nella
convinzione  che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli
e della gioventu' sono di specifica competenza delle famiglie e delle
chiese,  non  richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o
da  altri  enti pubblici, per quanti hanno parte nelle chiese da essa
rappresentate,  l'insegnamento di catechesi o di dottrina religiosa o
pratiche di culto.
  La   Repubblica   italiana,  nell'assicurare  l'insegnamento  della
religione  cattolica  nelle  scuole  pubbliche,  materne, elementari,
medie  e secondarie superiori, riconosce agli alunni di dette scuole,
al fine di garantire la liberta' di coscienza di tutti, il diritto di
non  avvalersi  delle pratiche e dell'insegnamento religioso per loro
dichiarazione,  se maggiorenni, o altrimenti per dichiarazione di uno
dei loro genitori o tutori.
  Per   dare   reale   efficacia   all'attuazione  di  tale  diritto,
l'ordinamento  scolastico  provvede a che l'insegnamento religioso ed
ogni  eventuale  pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti
alunni  che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in
occasione  dell'insegnamento  di altre materie, ne' secondo orari che
abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.
                              Art. 10.

  La  Repubblica  italiana,  allo  scopo  di  garantire che la scuola
pubblica  sia centro di promozione culturale, sociale e civile aperto
all'apporto  di  tutte  le  componenti  della societa', assicura alle
chiese  rappresentate  dalla  Tavola valdese il diritto di rispondere
alle   eventuali  richieste  provenienti  dagli  alunni,  dalle  loro
famiglie  o  dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto
religioso  e delle sue implicazioni. Le modalita' sono concordate con
gli organi previsti dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari
sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.
                              Art. 11. 
 
  La  Repubblica  italiana,  attesa  la  pluralita'  dei  sistemi  di
celebrazione cui si ispira il suo ordinamento, riconosce gli  effetti
civili ai  matrimoni  celebrati  secondo  le  norme  dell'ordinamento
valdese, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri
dello stato civile, previe pubblicazioni alla casa comunale. 
  Coloro che intendono  celebrare  il  matrimonio  secondo  le  norme
dell'ordinamento   valdese   debbono   comunicare   tale   intenzione
all'ufficiale   dello   stato   civile   al   quale   richiedono   le
pubblicazioni. 
  L'ufficiale dello stato  civile,  il  quale  abbia  proceduto  alle
pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla
celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di  legge  e  ne
da' attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in  duplice
originale. Il nulla osta,  oltre  a  precisare  che  la  celebrazione
nuziale seguira' secondo le  norme  dell'ordinamento  valdese  e  nel
comune indicato dai nubendi, deve altresi' attestare che ad essi sono
stati spiegati, dal predetto ufficiale, i  diritti  e  i  doveri  dei
coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del  codice  civile  al
riguardo. 
  Il ministro di culto, davanti al quale  ha  luogo  la  celebrazione
nuziale, allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale  dello  stato
civile all'atto di matrimonio che egli redige  in  duplice  originale
subito dopo la celebrazione. 
  La trasmissione di un originale  dell'atto  di  matrimonio  per  la
trascrizione e' fatta dal ministro di  culto,  davanti  al  quale  e'
avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del comune
del luogo non oltre i cinque giorni dalla  celebrazione.  L'ufficiale
dello  stato  civile,   constatata   la   regolarita'   dell'atto   e
l'autenticita' del nulla osta allegatovi,  effettua  la  trascrizione
entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne da'  notizia
al ministro di culto. 
  Il matrimonio ha effetti  civili  dal  momento  della  celebrazione
anche se l'ufficiale dello stato  civile,  che  ha  ricevuto  l'atto,
abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto. 
                              Art. 12.

  Ferma  restando  la personalita' giuridica degli enti ecclesiastici
valdesi  aventi fini di culto, istruzione e beneficenza e attualmente
riconosciuti  per antico possesso di stato, quali la Tavola valdese e
i  quindici  Concistori  delle  chiese  delle  Valli valdesi, e salvo
quanto  previsto  dal  successivo articolo 13, la Repubblica italiana
riconosce  la  personalita' giuridica degli enti ecclesiastici aventi
congiuntamente i tre suddetti fini, su richiesta della Tavola valdese
che  allega,  quale  documentazione  sufficiente  a  dare  titolo  al
riconoscimento, la delibera sinodale motivata con cui l'ente e' stato
eretto in istituto autonomo nell'ambito dell'ordinamento valdese.
  Sulla  base  della  documentazione  ad  essi  fornita, i competenti
organi  statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui si chiede
il   riconoscimento   della   personalita'  giuridica,  al  carattere
ecclesiastico ed ai tre predetti fini.
  Le  attivita'  di  istruzione  o  di  beneficenza svolte dagli enti
ecclesiastici   sopra   menzionati   sono   soggette,   nel  rispetto
dell'autonomia  e  dei  fini  degli  enti che le svolgono, alle leggi
dello  Stato  concernenti  le  stesse  attivita'  svolte  da enti non
ecclesiastici.
  Gli  acquisti  di  beni  immobili,  l'accettazione  di donazioni ed
eredita'    ed    il    conseguimento   di   legati   sono   soggetti
all'autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli acquisti delle
persone giuridiche.
  La  gestione  ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione
dei  predetti enti ecclesiastici si svolgono sotto il controllo e con
l'approvazione  della  Tavola  valdese senza ingerenza da parte dello
Stato,  delle  regioni  o  altri  enti  territoriali,  stante che non
ricorrono oneri di mantenimento a carico dei medesimi.
  La   notifica   dell'avvenuta   revoca  dell'erezione  in  istituto
autonomo,   da   parte   del  Sinodo,  determina  la  cessazione  con
provvedimento   statale   della   personalita'   giuridica  dell'ente
ecclesiastico  e  la  devoluzione  del suo patrimonio all'ente morale
indicato nella medesima delibera sinodale.
  Il   mutamento   dei   fini   dell'ente   comporta  la  revoca  del
riconoscimento della personalita' giuridica dell'ente medesimo.
  Gli  enti  di  cui  al  presente  articolo nonche' quelli di cui al
successivo  articolo  13  sono soggetti al regime tributario previsto
dalle leggi dello Stato.
                              Art. 13.

  Con   l'entrata   in   vigore   della  presente  legge,  l'Istituto
artigianelli valdesi, con sede in Torino, ente morale come da statuto
approvato  con  regio  decreto  9  giugno  1895,  e'  soppresso ed il
relativo  patrimonio e' devoluto alla Tavola valdese che di tale ente
riassume il fine.
  La  Fondazione  ospedali  valdesi  di  Torre  Pellice  e Pomaretto,
riconosciuta  in  ente  morale con regio decreto 4 luglio 1858, ed il
Rifugio  Re  Carlo Alberto per gli incurabili con sede in Luserna San
Giovanni,  eretto  in ente morale con regio decreto 6 settembre 1902,
conservando  la  personalita' giuridica, sono trasformati in istituti
autonomi  nel quadro dell'ordinamento valdese ai sensi del precedente
articolo 12. Tale trasformazione nulla innova quanto ai loro fini, al
loro patrimonio ed all'ordinamento del personale dipendente, anche in
ordine  al  trattamento  di previdenza e di quiescenza. Tali istituti
sono regolati dagli statuti per essi emanati dal Sinodo valdese.
  In  esecuzione  del  Patto  di integrazione tra le chiese valdesi e
metodiste,  approvato dal Sinodo valdese e dalla Conferenza metodista
nelle  rispettive sessioni dell'agosto 1975, l'ente Chiesa evangelica
metodista  d'Italia  (CEMI),  civilmente riconosciuto con decreto del
Presidente  della  Repubblica  20  marzo 1961, n. 602, conservando la
personalita'  giuridica  e  il  proprio patrimonio, e' trasformato in
istituto  autonomo  nel  quadro dell'ordinamento valdese ai sensi del
precedente  articolo  12,  assume  il  nome  di  Opera  per le chiese
evangeliche metodiste in Italia (OPCEMI) ed e' regolato dallo statuto
per esso emanato dal Sinodo valdese.
                              Art. 14.

  E'  garantita  l'autonomia  giuridico-amministrativa degli ospedali
evangelici  di  cui  al  precedente  articolo  7,  secondo  i criteri
disposti dall'articolo 1, comma quinto, della legge 12 febbraio 1968,
n. 132, e successive modifiche e integrazioni.
                              Art. 15.

  Le lauree e i diplomi in teologia rilasciati dalla Facolta' valdese
di teologia sono riconosciuti dalla Repubblica italiana.
  Gli studenti della predetta facolta' possono usufruire degli stessi
rinvii   dal   servizio   militare   accordati  agli  studenti  delle
universita' statali.
  La gestione ed il regolamento della Facolta', nonche' la nomina del
personale  insegnante,  spettano agli organi ecclesiastici competenti
ed a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.
                              Art. 16.

  Nel  rispetto  delle liberta' in tema di religione, le affissioni e
la  distribuzione  di  pubblicazioni  e  stampati  relativi alla vita
religiosa  e  alla  missione  delle chiese rappresentate dalla Tavola
valdese, effettuate all'interno ed all'ingresso dei luoghi di culto e
degli edifici ecclesiastici utilizzati dalle suddette chiese, nonche'
le collette ai fini ecclesiastici, avvengono senza autorizzazione ne'
altra ingerenza da parte degli organi dello Stato.
                              Art. 17.

  La  Repubblica  italiana  e  la  Tavola  valdese collaborano per la
tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio
storico,  morale  e materiale delle chiese rappresentate dalla Tavola
valdese, istituendo a tale fine apposite commissioni miste.
  Tali  commissioni hanno tra l'altro il compito della compilazione e
dell'aggiornamento dell'inventario dei beni culturali suddetti.
                              Art. 18.

  Per  la  formulazione  delle  norme  di applicazione della presente
legge,   i   competenti  organi  dello  Stato  e  la  Tavola  valdese
procederanno d'accordo alla elaborazione dei testi relativi.
                              Art. 19.

  Ogni  norma  contrastante  con  la  presente  legge  cessa di avere
efficacia,  nei  confronti  delle  chiese  rappresentate dalla Tavola
valdese,  degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e
persone  che  le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della
legge stessa.
                              Art. 20.

  Le  parti  sottoporranno  a  nuovo esame il contenuto dell'allegata
Intesa  al  termine  del  decimo  anno  dall'entrata  in vigore della
presente legge.
  Ove,  nel  frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunita'
di  modifiche  al  testo  dell'allegata Intesa, le parti torneranno a
convocarsi   a  tale  fine.  Alle  modifiche  si  procedera'  con  la
stipulazione  di  una nuova Intesa e con la conseguente presentazione
al  Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi
dell'articolo 8 della Costituzione.
  In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono
rapporti  delle  chiese  rappresentate  dalla  Tavola  valdese con lo
Stato,  verranno  promosse previamente, in conformita' all'articolo 8
della Costituzione, le intese del caso.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Selva di Val Gardena, addi' 11 agosto 1984

                               PERTINI

                                                                CRAXI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
                              ALLEGATO 
INTESA TRA IL GOVERNO  DELLA  REPUBBLICA  E  LA  TAVOLA  VALDESE,  IN
     ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA TERZO, DELLA COSTITUZIONE 
 
 
                             ARTICOLO 1. 
                  (Legislazione sui culti ammessi) 
 
 
  La  Repubblica  italiana,  nel  richiamarsi  all'articolo  8  della
Costituzione, e la Tavola valdese, nel  considerare  la  legislazione
sui culti ammessi del 1929-1930 non rispettosa della uguale  liberta'
riconosciuta dalla Costituzione a tutte le  confessioni  religiose  e
pertanto non idonea a regolare i  rapporti  tra  le  chiese  da  essa
rappresentate e lo Stato, 
  convengono che la legge di approvazione, ai sensi  dell'articolo  8
della  Costituzione,  della  presente  Intesa  sostituisce  ad   ogni
effetto,  nei  confronti  delle  chiese  rappresentate  dalla  Tavola
valdese, la suindicata legislazione. 
  Le parti pertanto concordano nel precisare  che,  a  partire  dalla
data di entrata in vigore della legge predetta, le disposizioni della
legge 24 giugno 1929, n. 1159 e del regio decreto 28  febbraio  1930,
n. 289, cessano di avere efficacia ed  applicabilita'  nei  confronti
delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese,  degli  istituti  ed
opere  che  ne  fanno  parte  e  degli  organi  e  persone   che   le
costituiscono. 
                             ARTICOLO 2. 
                   (Liberta' in tema di religione) 
 
 
  La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia e della indipendenza
dell'ordinamento valdese. 
  La  Repubblica  italiana,  richiamandosi  ai  diritti  di  liberta'
garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di
culto, la organizzazione ecclesiastica e la giurisdizione in  materia
ecclesiastica,  nell'ambito  dell'ordinamento  valdese,  si  svolgono
senza alcuna ingerenza statale. 
  La Tavola valdese dichiara che essa,  gli  organi  e  gli  istituti
delle chiese che essa rappresenta continueranno a non  fare  ricorso,
per  l'esecuzione  di  provvedimenti  da  essi   presi   in   materia
disciplinare o spirituale, agli organi dello Stato. 
                             ARTICOLO 3. 
                          (Oneri di culto) 
 
 
  La Repubblica  italiana,  accogliendo  la  richiesta  della  Tavola
valdese, provvede a cancellare dallo stato di previsione della  spesa
dello Stato  il  capitolo  delle  spese  fisse  relativo  all'assegno
perpetuo per il mantenimento del culto valdese, previsto, a titolo di
risarcimento di danni anteriormente subiti, dal  regio  viglietto  29
aprile 1843, ora corrisposto nella misura di lire 7.754,75 annue. 
                             ARTICOLO 4. 
                           (Tutela penale) 
 
 
  La Tavola valdese, nella convinzione che la fede non  necessita  di
tutela penale diretta, riafferma il principio che la tutela penale in
materia  religiosa  deve  essere  attuata  solamente  attraverso   la
protezione dell'esercizio dei  diritti  di  liberta'  riconosciuti  e
garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica  del
sentimento religioso. 
  La Repubblica italiana prende atto di tale affermazione. 
                             ARTICOLO 5. 
        (Assistenza spirituale ai militari in tempo di pace) 
 
 
  I militari, aventi parte nelle chiese  rappresentate  dalla  Tavola
valdese, hanno  diritto  di  partecipare,  nei  giorni  e  nelle  ore
fissate, alle attivita' religiose ed ecclesiastiche  evangeliche  che
si svolgono nelle localita' dove essi risiedono per ragioni del  loro
servizio militare. 
  Ove nelle predette localita' non sia in atto  alcuna  attivita'  di
culto evangelico, i ministri iscritti nei ruoli tenuti  dalla  Tavola
valdese e competenti  per  territorio  sono  autorizzati  a  svolgere
riunioni di culto, per i militari interessati, nei locali predisposti
di intesa con il comando da cui detti militari dipendono. 
  In caso di decesso in  servizio  di  militari  aventi  parte  nelle
chiese  rappresentate  dalla  Tavola  valdese,  il  comando  militare
competente adotta le misure per  assicurare  che  il  funerale  segua
secondo la liturgia evangelica. 
  I pastori iscritti  nei  ruoli  tenuti  dalla  Tavola  valdese  che
prestano  servizio  militare  sono  posti  in  condizione  di   poter
svolgere,  unitamente  agli  obblighi  di  servizio,  anche  il  loro
ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che  lo
richiedono. 
  Gli oneri finanziari per lo svolgimento  delle  suddette  forre  di
assistenza  spirituale  sono  a  carico  degli  organi  ecclesiastici
competenti. 
                             ARTICOLO 6. 
     (Assistenza spirituale negli istituti di cura e di riposo) 
 
 
  L'assistenza spirituale dei ricoverati aventi  parte  nelle  chiese
rappresentate dalla Tavola valdese  o  di  altri  ricoverati  che  ne
facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura  o
di riposo e nei pensionati, e' assicurata tramite  ministri  iscritti
nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese. 
  L'accesso di tali ministri ai  predetti  istituti  e'  a  tal  fine
libero e senza limitazioni di orario. 
  Le direzioni di tali istituti sono tenute a trasmettere ai suddetti
ministri di culto le richieste di assistenza spirituale ricevute  dai
ricoverati. 
  Gli oneri finanziari per lo svolgimento della  predetta  assistenza
spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti. 
                             ARTICOLO 7. 
          (Assistenza spirituale negli ospedali evangelici) 
 
 
  Gli ospedali evangelici esistenti  in  Genova,  Napoli,  Pomaretto,
Torino, Torre Pellice non sono  tenuti  a  disporre  il  servizio  di
assistenza  religiosa  previsto  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 marzo 1969, n. 128. 
  Nel rispetto della liberta' di coscienza  dei  ricoverati  e  delle
loro famiglie, l'assistenza spirituale  ai  ricoverati  di  qualsiasi
confessione religiosa e' assicurata nei detti ospedali, senza  limiti
di orario, a cura della direzione dell'ospedale, tramite  gli  organi
di ciascuna confessione religiosa e ad esclusivo carico dei medesimi. 
                             ARTICOLO 8. 
         (Assistenza spirituale negli istituti penitenziari) 
 
 
  Negli istituti penitenziari e' assicurata  l'assistenza  spirituale
tramite ministri di culto designati dalla Tavola valdese. 
  A tal fine la Tavola valdese notifica  all'autorita'  competente  i
nominativi dei ministri di culto, iscritti  nei  ruoli  tenuti  dalla
Tavola  valdese  e  competenti  per  territorio,  responsabili  della
assistenza spirituale negli  istituti  penitenziari  ricadenti  nella
circoscrizione delle  predette  autorita'  statali  competenti.  Tali
ministri responsabili  sono  compresi  tra  i  soggetti  che  possono
visitare i medesimi istituti senza particolare autorizzazione. 
  L'assistenza spirituale e' svolta nei suddetti istituti a richiesta
dei detenuti o delle loro famiglie o ad iniziativa  dei  ministri  di
culto. 
  Il direttore dell'istituto informa di  ogni  richiesta  proveniente
dai detenuti  il  ministro  di  culto  responsabile,  competente  per
territorio. 
  Gli oneri finanziari per lo svolgimento della  suddetta  assistenza
spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici. 
                             ARTICOLO 9 
                 (Istruzione religiosa nelle scuole) 
 
 
  La  Tavola  valdese,  nella  convinzione  che  l'educazione  e   la
formazione  religiosa  dei  fanciulli  e  della  gioventu'  sono   di
specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non  richiede  di
svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri  enti  pubblici,
per  quanti  hanno  parte  nelle  chiese   da   essa   rappresentate,
l'insegnamento di catechesi o di dottrina  religiosa  o  pratiche  di
culto. 
  La Tavola valdese prende atto tuttavia che la Repubblica  italiana,
nell'assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche,  materne,  elementari,  medie  e   secondarie   superiori,
riconosce agli alunni di  dette  scuole,  al  fine  di  garantire  la
liberta' di coscienza di tutti, il diritto  di  non  avvalersi  delle
pratiche e dell'insegnamento religioso  per  loro  dichiarazione,  se
maggiorenni, o altrimenti per dichiarazione di uno dei loro  genitori
o tutori. 
  La  Tavola  valdese  prende  altresi'  atto  che,  per  dare  reale
efficacia all'attuazione di tale  diritto,  l'ordinamento  scolastico
provvede a che l'insegnamento religioso  ed  ogni  eventuale  pratica
religiosa, nelle  classi  in  cui  sono  presenti  alunni  che  hanno
dichiarato  di  non  avvalersene,  non  abbiano  luogo  in  occasione
dell'insegnamento di altre materie, ne' secondo orari che abbiano per
i detti alunni effetti comunque discriminanti. 
                            ARTICOLO 10. 
                              (Scuole) 
 
 
  La Repubblica italiana, allo  scopo  di  garantire  che  la  scuola
pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile  aperto
all'apporto di tutte le  componenti  della  societa',  assicura  alle
chiese rappresentate dalla Tavola valdese il  diritto  di  rispondere
alle  eventuali  richieste  provenienti  dagli  alunni,  dalle   loro
famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio  del  fatto
religioso e delle sue implicazioni. Le modalita' sono concordate  con
gli organi previsti dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari
sono a carico degli organi ecclesiastici competenti. 
                            ARTICOLO 11. 
                            (Matrimonio) 
 
 
  La  Repubblica  italiana,  attesa  la  pluralita'  dei  sistemi  di
celebrazione cui si ispira il suo ordinamento, riconosce gli  effetti
civili ai  matrimoni  celebrati  secondo  le  norme  dell'ordinamento
valdese, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri
dello stato civile, previe pubblicazioni alla casa comunale. 
  Coloro che intendono  celebrare  il  matrimonio  secondo  le  norme
dell'ordinamento   valdese   debbono   comunicare   tale   intenzione
all'ufficiale   dello   stato   civile   al   quale   richiedono   le
pubblicazioni. 
  L'ufficiale dello stato  civile,  il  quale  abbia  proceduto  alle
pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla
celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di  legge  e  ne
da' attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in  duplice
originale. Il nulla osta,  oltre  a  precisare  che  la  celebrazione
nuziale seguira' secondo le  norme  dell'ordinamento  valdese  e  nel
comune indicato dai nubendi, deve altresi' attestare che ad essi sono
stati spiegati, dal predetto ufficiale, i  diritti  e  i  doveri  dei
coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del  codice  civile  al
riguardo. 
  Il ministro di culto davanti al  quale  ha  luogo  la  celebrazione
nuziale, allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale  dello  stato
civile all'atto di matrimonio che egli redige  in  duplice  originale
subito dopo la celebrazione. 
  La trasmissione di un originale  dell'atto  di  matrimonio  per  la
trascrizione e' fatta dal ministro di  culto,  davanti  al  quale  e'
avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del comune
del luogo non oltre i cinque giorni dalla  celebrazione.  L'ufficiale
dello  stato  civile;   constatata   la   regolarita'   dell'atto   e
l'autenticita' del nulla osta allegatovi,  effettua  la  trascrizione
entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne da'  notizia
al ministro di culto. 
  Il matrimonio ha effetti  civili  dal  momento  della  celebrazione
anche se l'ufficiale dello stato  civile,  che  ha  ricevuto  l'atto;
abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto. 
                            ARTICOLO 12. 
                        (Enti ecclesiastici) 
 
 
  Ferma restando la personalita' giuridica degli enti  "ecclesiastici
valdesi aventi fini di culto, istruzione e beneficenza e  attualmente
riconosciuti per antico possesso di stato, quali la Tavola valdese  e
i quindici Concistori delle  chiese  delle  Valli  valdesi,  e  salvo
quanto previsto dal successivo articolo 13,  la  Repubblica  italiana
riconosce la personalita' giuridica degli enti  ecclesiastici  aventi
congiuntamente i tre suddetti fini, su richiesta della Tavola valdese
che  allega,  quale  documentazione  sufficiente  a  dare  titolo  al
riconoscimento, la delibera sinodale motivata con cui l'ente e' stato
eretto in istituto autonomo nell'ambito dell'ordinamento valdese. 
  Sulla base della  documentazione  ad  essi  fornita,  i  competenti
organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui si  chiede
il  riconoscimento  della  personalita'   giuridica,   al   carattere
ecclesiastico ed ai tre predetti fini. 
  Le attivita' di istruzione  o  di  beneficenza  svolte  dagli  enti
ecclesiastici  sopra  menzionati,   sono   soggette,   nel   rispetto
dell'autonomia e dei fini degli enti  che  le  svolgono,  alle  leggi
dello Stato concernenti  le  stesse  attivita'  svolte  da  enti  non
ecclesiastici. 
  Gli acquisti di  beni  immobili,  l'accettazione  di  donazioni  ed
eredita'  ed  il  conseguimento  di   legati   sono   soggetti   alla
autorizzazione prevista dalle leggi civili  per  gli  acquisti  delle
persone giuridiche. 
  La gestione ordinaria e gli atti di  Straordinaria  amministrazione
dei predetti enti ecclesiastici si svolgono sotto il controllo e  con
l'approvazione della Tavola valdese senza ingerenza  da  parte  dello
Stato, delle regioni  o  altri  enti  territoriali,  stante  che  non
ricorrono oneri di mantenimento a carico dei medesimi. 
  La  notifica  dell'avvenuta  revoca   dell'erezione   in   istituto
autonomo,  da  parte  del  Sinodo,  determina   la   cessazione   con
provvedimento  statale   della   personalita'   giuridica   dell'ente
ecclesiastico e la devoluzione del  suo  patrimonio  all'ente  morale
indicato nella medesima delibera sinodale. 
  Il  mutamento  dei  fini   dell'ente   comporta   la   revoca   del
riconoscimento della personalita' giuridica dell'ente. 
  Gli enti di cui  al  presente  articolo  sono  soggetti  al  regime
tributario previsto dalle leggi dello Stato. 
                            ARTICOLO 13. 
                         (Enti particolari) 
 
 
  Con l'entrata in vigore  della  legge  di  approvazione;  ai  sensi
dell'articolo 8 della Costituzione, della presente Intesa, l'Istituto
artigianelli valdesi con sede in Torino, ente morale come da  statuto
approvato con regio  decreto  9  giugno  1895,  e'  soppresso  ed  il
relativo patrimonio e' devoluto alla Tavola valdese che di tale  ente
riassume il fine. 
  La Fondazione  ospedali  valdesi  di  Torre  Pellice  e  Pomaretto,
riconosciuta in ente morale con regio decreto 4 luglio  1858,  ed  il
Rifugio Re Carlo Alberto per gli incurabili con sede in  Luserna  San
Giovanni, eretto in ente morale con regio decreto 6  settembre  1902,
conservando la personalita' giuridica, sono trasformati  in  istituti
autonomi nel quadro dell'ordinamento valdese ai sensi del  precedente
articolo 12. Tale trasformazione nulla innova quanto ai loro fini, al
loro patrimonio ed all'ordinamento del personale dipendente, anche in
ordine al trattamento di previdenza e di  quiescenza;  Tali  istituti
sono regolati dagli statuti per essi emanati dal Sinodo valdese. 
  In esecuzione del Patto di integrazione tra  le  chiese  valdesi  e
metodiste, approvato dal Sinodo valdese e dalla Conferenza  metodista
nelle rispettive sessioni dell'agosto 1975, l'ente Chiesa  evangelica
metodista d'Italia (CEMI), civilmente riconosciuto  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1961,  n.  602,  conservando  la
personalita' giuridica e il proprio  patrimonio,  e'  trasformato  in
istituto autonomo nel quadro dell'ordinamento valdese  ai  sensi  del
precedente articolo 12,  assume  il  nome  di  Opera  per  le  chiese
evangeliche metodiste in Italia (OPCEMI) ed e' regolato dallo statuto
per esso emanato dal Sinodo valdese. 
                            ARTICOLO 14. 
                        (Ospedali evangelici) 
 
 
  E' garantita l'autonomia  giuridico-amministrativa  degli  ospedali
evangelici di  cui  al  precedente  articolo  7,  secondo  i  criteri
disposti dall'articolo 1, comma quinto, della legge 12 febbraio 1968,
n. 132, e successive modifiche e integrazioni. 
                            ARTICOLO 15. 
                       (Facolta' di teologia) 
 
 
  Le lauree e i diplomi in teologia rilasciati dalla Facolta' valdese
di teologia sono riconosciuti dalla Repubblica italiana. 
  Gli studenti della predetta Facolta' possono usufruire degli stessi
rinvii  dal  servizio  militare   accordati   agli   studenti   delle
Universita' statali. 
  La gestione ed il regolamento della Facolta', nonche' la nomina del
personale insegnante, spettano agli organi  ecclesiastici  competenti
ed a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari. 
                            ARTICOLO 16. 
                       (Affissioni, collette) 
 
 
  Nel rispetto delle liberta' in tema di religione, le  affissioni  e
la distribuzione di  pubblicazioni  e  stampati  relativi  alla  vita
religiosa e alla missione delle  chiese  rappresentate  dalla  Tavola
valdese, effettuate all'interno ed all'ingresso dei luoghi di culto e
degli edifici ecclesiastici utilizzati dalle suddette chiese, nonche'
le collette ai fini ecclesiastici, avvengono senza autorizzazione ne'
altra ingerenza da parte degli organi dello Stato. 
                            ARTICOLO 17. 
                       (Patrimonio culturale) 
 
 
  La  Repubblica  italiana  e  la  Tavola  valdese  si  impegnano   a
collaborare per la tutela e  la  valorizzazione  dei  beni  culturali
afferenti al patrimonio storico,  morale  e  materiale  delle  chiese
rappresentate dalla Tavola valdese, istituendo a tale  fine  apposite
commissioni miste. 
  Tali commissioni hanno tra l'altro il compito della compilazione  e
dell'aggiornamento dell'inventario dei beni culturali suddetti. 
                            ARTICOLO 18. 
                       (Norme di applicazione) 
 
 
  Per la formulazione delle norme  di  applicazione  della  legge  di
approvazione, ai sensi  dell'articolo  8  della  Costituzione,  della
presente Intesa, i competenti organi dello Stato e la Tavola  valdese
procederanno d'accordo alla elaborazione dei testi relativi. 
                            ARTICOLO 19. 
              (Disposizioni in contrasto con l'Intesa) 
 
 
  Ogni norma contrastante con  la  presente  Intesa  cessa  di  avere
efficacia, nei confronti  delle  chiese  rappresentate  dalla  Tavola
valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi  e
persone che le costituiscono, dalla data di entrata in  vigore  della
legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8  della  Costituzione,
dell'Intesa stessa. 
                            ARTICOLO 20. 
                   (Modificazioni e future intese) 
 
 
  Le parti sottoporranno a nuovo, esame il contenuto  della  presente
Intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della  legge
di  approvazione;  ai  sensi  dell'articolo  8  della   Costituzione,
dell'Intesa stessa. 
  Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse la  opportunita'
di modifiche al testo della presente Intesa, le  parti  torneranno  a
convocarsi  a  tale  fine.  Alle  modifiche  si  procedera'  con   la
stipulazione di una nuova Intesa e con la  conseguente  presentazione
al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai  sensi
dell'articolo 8 della Costituzione. 
  In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono
rapporti delle chiese  rappresentate  dalla  Tavola  valdese  con  lo
Stato, verranno promosse previamente, in conformita'  all'articolo  8
della Costituzione, le intese del caso. 
                            ARTICOLo 21. 
                           (Norma finale) 
 
 
  Il Governo presentera' al Parlamento apposito disegno di  legge  di
approvazione della presente Intesa, ai sensi  dell'articolo  8  della
Costituzione. 
 
 
  Roma, addi' 21 febbraio 1984.