LEGGE 22 novembre 1988, n. 516

Norme   per   la   regolazione  dei  rapporti tra lo Stato e l'Unione
italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.
 
 Vigente al: 10-12-2012  
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
   1. I rapporti tra  lo  Stato  e  l'Unione  italiane  delle  Chiese
cristiane avventiste del 7° giorno sono regolati  dalle  disposizioni
degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa  stipulata  il  29
dicembre 1986, allegata alla presente legge. 
   2. Dalla data di entrata in vigore della  presente  legge  cessano
pertanto di avere efficacia ed  applicabilita'  nei  confronti  delle
Chiese cristiane avventiste, degli istituti ed  opere  che  ne  fanno
parte e degli organi e persone che le costituiscono, le  disposizioni
della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28  febbraio
1930, n. 289. 
                               Art. 2. 
   1. La Repubblica italiana da'  atto  dell'autonomia  delle  Chiese
cristiane  avventiste  liberamente  organizzate  secondo   i   propri
ordinamenti e disciplinate dai  propri  Statuti.  Esse  comunicano  e
corrispondono liberamente con le altre organizzazioni  facenti  parte
della Conferenza generale degli avventisti del 7° giorno. 
   2. La Repubblica italiana, richiamandosi  ai  diritti  inviolabili
dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le  nomine  dei
ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia
disciplinare  e  spirituale,  nell'ambito  delle   Chiese   cristiane
avventiste, si svolgono senza alcuna ingerenza statale. 
                               Art. 3.
   1.   La   Repubblica  italiana  riconosce  alle  Chiese  cristiane
avventiste la piena liberta' di svolgere la loro missione  pastorale,
educativa, caritativa e di evangelizzazione.
   2. E' garantita ai cristiani avventisti e alle loro organizzazioni
ed associazioni la piena liberta' di riunione e di manifestazione del
pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.
                               Art. 4.
   1.  Ai  ministri  di  culto liberamente nominati dall'Unione delle
Chiese cristiane avventiste e' assicurato  il  libero  esercizio  del
ministero.
   2.   E'   altresi'   assicurato  ai  missionari  avventisti,  alle
dipendenze di comunita' o enti  dell'Unione,  il  libero  svolgimento
delle  attivita'  dirette  a  fini  di  religione  o  di culto di cui
all'articolo 22.
                               Art. 5.
   1.  E'  assicurata  ai colportori evangelisti la libera diffusione
del messaggio  avventista,  specialmente  attraverso  la  vendita  di
pubblicazioni di ispirazione religiosa.
   2. I colportori che siano in possesso dei requisiti di legge hanno
diritto di essere  iscritti  negli  elenchi  comunali  dei  venditori
ambulanti  anche  in  soprannumero  rispetto  ai  limiti  fissati dai
Comuni.
                               Art. 6.
   1.  La  Repubblica  italiana,  preso  atto che la Chiesa cristiana
avventista e' per  motivi  di  fede  contraria  all'uso  delle  armi,
garantisce  che  gli  avventisti  soggetti  all'obbligo  del servizio
militare siano assegnati, su loro  richiesta  e  nel  rispetto  delle
disposizioni  sull'obiezione  di  coscienza,  al servizio sostitutivo
civile.
   2.  In  caso  di  richiamo  alle  armi, gli avventisti che abbiano
prestato servizio militare sono  assegnati,  su  loro  richiesta,  al
servizio  sostitutivo  civile,  al  servizio militare non armato o ai
servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.
   3.  I  ministri  di  culto della Chiesa cristiana avventista hanno
diritto, su loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare
o  di  essere assegnati al servizio sostitutivo civile. Tale facolta'
e' riconosciuta ai ministri di culto con cura d'anime anche  in  caso
di  mobilitazione  generale.  In  tal caso, i ministri di culto senza
cura d'anime sono assegnati  al  servizio  sostitutivo  civile  o  ai
servizi sanitari.
                               Art. 7.
   1.  I militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste hanno
diritto  di  partecipare,  nei  giorni  e  nelle  ore  fissate,  alle
attivita'  religiose  ed  ecclesiastiche  avventiste  che si svolgono
nelle localita' dove essi si trovano per ragioni  del  loro  servizio
militare.
   2.  Qualora non esistano Chiese cristiane avventiste nel luogo ove
prestino il servizio, i militari appartenenti alle  Chiese  cristiane
avventiste  potranno  comunque  ottenere, nel rispetto di particolari
esigenze di servizio, il  permesso  di  frequentare  la  chiesa  piu'
vicina  nell'ambito  provinciale,  previa  dichiarazione degli organi
ecclesiastici competenti.
   3.  In  caso  di decesso in servizio di militari appartenenti alle
Chiese cristiane avventiste, il comando militare  competente  adotta,
d'intesa  con  i  familiari  del  defunto,  le  misure  necessarie ad
assicurare che le esequie siano celebrate da  un  ministro  di  culto
avventista.
                               Art. 8. 
   1. L'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti alle Chiese
cristiane avventiste o di altri ricoverati che ne facciano richiesta,
negli istituti ospedalierei, nelle case  di  cura  o  di  riposo,  e'
assicurata dai ministri di culto dell'Unione  italiana  delle  Chiese
cristiane avventiste del 7° giorno. 
   2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti e' a  tal  fine
libero  e  senza  limitazione  di  orario.  L'accesso   e'   altresi'
consentito ai diaconi muniti delle necessarie autorizzazioni da parte
degli organi competenti dell'Unione. 
   3. Le direzioni di tali  istituti  sono  tenute  a  comunicare  ai
ministri  di  culto  o  ai  diaconi  responsabili,   competenti   per
territorio,  le  richieste  di  assistenza   spirituale   fatte   dai
ricoverati. 
                               Art. 9.
   1.   Negli   istituti   penitenziari  e'  assicurata  l'assistenza
spirituale dai ministri di culto designati dall'Unione  delle  Chiese
cristiane avventiste.
   2. A tal fine l'Unione trasmette all'autorita' competente l'elenco
dei  ministri  di  culto,  iscritti  nei  ruoli  tenuti   dall'Unione
medesima,  responsabili  dell'assistenza  spirituale  negli  istituti
penitenziari ricadenti nella  relativa  circoscrizione  territoriale.
Tali  ministri  sono  compresi  tra  coloro  che possono visitare gli
istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
   3.  L'assistenza  spirituale  e' svolta a richiesta dei detenuti o
delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto in  locali
idonei    messi    a   disposizione   dal   direttore   dell'istituto
penitenziario.
   4.   Il   direttore   dell'istituto   informa  di  ogni  richiesta
proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente
per territorio.
                               Art. 10.
   1.  Gli oneri per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui
agli articoli 7, 8  e  9  sono  a  carico  dell'Unione  delle  Chiese
cristiane avventiste.
                               Art. 11.
   1.  La Repubblica italiana, nel garantire la liberta' di coscienza
di  tutti,  riconosce  agli  alunni  delle   scuole   pubbliche   non
universitarie  il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi.
Tale diritto e' esercitato ai sensi delle  leggi  dello  Stato  dagli
alunni o da coloro cui compete la potesta' su di essi.
   2.  Per  dare  reale  efficacia  all'attuazione  di  tale diritto,
l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso  non
abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque
discriminanti  e  che  non  siano  previste  forme  di   insegnamento
religioso   diffuso   nello   svolgimento   dei  programmi  di  altre
discipline. In ogni caso non possono  essere  richiesti  agli  alunni
pratiche religiose o atti di culto.
                               Art. 12.
   1.  La  Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista
della scuola, assicura agli incaricati  designati  dall'Unione  delle
Chiese  cristiane  avventiste  il  diritto di rispondere ad eventuali
richieste provenienti dagli  alunni,  dalle  loro  famiglie  o  dagli
organi  scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle
sue implicazioni. Tali attivita'  si  inseriscono  nell'ambito  delle
attivita' culturali previste dall'ordinamento scolastico.
   2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell'Unione.
                               Art. 13.
   1.  La  Repubblica  italiana,  in  conformita'  al principio della
liberta' della scuola e  dell'insegnamento  e  nei  termini  previsti
dalla  Costituzione,  garantisce  alle Chiese cristiane avventiste il
diritto di istituire liberamente scuole di  ogni  ordine  e  grado  e
istituti di educazione.
   2.  A  tali  scuole, che ottengano la parita', e' assicurata piena
liberta' ed ai loro alunni un trattamento scolastico  equipollente  a
quello  degli  alunni  delle  scuole  dello  Stato e degli altri enti
territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.
                               Art. 14 
 
  ((1. Sono riconosciuti, ai sensi della normativa vigente, le lauree
in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati
dall'Istituto avventista di cultura biblica a  studenti  in  possesso
del titolo di studio di scuola secondaria superiore.)) 
  2.  I  regolamenti  vigenti  e  le  eventuali  modificazioni   sono
comunicati al Ministero della pubblica istruzione. 
  3. Gli studenti  del  predetto  Istituto  possono  usufruire  degli
stessi rinvii dal servizio militare  accordati  agli  studenti  delle
scuole universitarie di pari durata. 
  4. La gestione e il regolamento dell'Istituto,  nonche'  la  nomina
del personale insegnante, spettano agli organi competenti dell'Unione
delle Chiese cristiane avventiste. 
                               Art. 15.
   1.  Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 12, 16
e 18, l'Unione delle Chiese cristiane  avventiste  rilascia  apposita
certificazione delle qualifiche dei soggetti indicati.
                               Art. 16.
   1.  Gli  edifici  aperti  al culto pubblico avventista non possono
essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non  per  gravi
ragioni   e  previo  accordo  con  l'Unione  delle  Chiese  cristiane
avventiste.
   2.  Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo'
entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in  tali  edifici  senza
averne  dato  previo  avviso e preso accordi con il ministro di culto
responsabile dell'edificio.
   3.L'autorita'  civile  tiene  conto delle esigenze religiose delle
popolazioni  fatte  presenti  dall'Unione  per  quanto  concerne   la
costruzione di nuovi edifici di culto avventisti.
                               Art. 17.
   1.  La Repubblica italiana riconosce agli appartenenti alle Chiese
cristiane avventiste il  diritto  di  osservare  il  riposo  sabatico
biblico  che  va  dal  tramonto del sole del venerdi' al tramonto del
sabato.
   2.  Gli  avventisti  dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da
privati o che esercitano attivita' autonoma,  o  commerciale,  o  che
siano  assegnati  al  servizio  civile  sostitutivo, hanno diritto di
fruire,  su  loro  richiesta,  del  riposo   sabatico   come   riposo
settimanale.   Tale   diritto   e'   esercitato   nel   quadro  della
flessibilita' dell'organizzazione del lavoro. In ogni  caso,  le  ore
lavorative  non  prestate  il sabato sono recuperate la domenica o in
altri  giorni  lavorativi  senza  alcun  diritto  ad  alcun  compenso
straordinario.
   3.Restano  comunque  salve  imprescindibili  esigenze  di  servizi
essenziali previsti dall'ordinamento.
   4.  Si considerano giustificate le assenze degli alunni avventisti
dalla scuola nel  giorno  di  sabato  su  richiesta  dei  genitori  o
dell'alunno se maggiorenne.
   5.  Nel  fissare  il  diario  degli esami le autorita' scolastiche
competenti adoterranno  opportuni  accorgimenti  onde  consentire  ai
candidati  avventisti che ne facciano richiesta di sostenere in altro
giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.
                               Art. 18.
   1.   La  Repubblica  italiana  riconosce  gli  effetti  civili  ai
matrimoni celebrati di fronte  ai  ministri  di  culto  delle  Chiese
cristiane avventiste aventi la cittadinaza italiana, a condizione che
l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato  civile,
previe pubblicazioni presso la casa comunale.
   2.  Coloro  i  quali  intendono celebrare il matrimonio secondo le
previsioni del comma 1 comunicano tale  intento  all'ufficiale  dello
stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
   3.  L'ufficiale  dello  stato  civile,  dopo  aver  proceduto alle
pubblicazioni e aver accertato che nulla si oppone alla  celebrazione
del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne da' attestazione
in un nulla osta rilasciato in duplice originale ai nubendi.
   4.  Il  nulla  osta,  oltre a indicare che la celebrazione nuziale
seguira' secondo la previsione del comma 1 e nel Comune indicato  dai
nubendi, deve attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto
ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando  ad  essi  lettura
degli articoli del codice civile al riguardo.
   5.  Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione
allega il nulla osta rilasciato  dall'ufficiale  dello  stato  civile
all'atto  di matrimonio che egli redige, in duplice originale, subito
dopo la celebrazione.
   6.  la trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la
trascrizione e' fatta dal ministro di  culto,  davanti  al  quale  e'
avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del Comune
del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.
   7.  L'ufficiale  dello  stato  civile,  constatata  la regolarita'
dell'atto e l'autenticita'  del  nulla  osta  allegato,  effettua  la
trascrizione entro le ventiquattro ore successive al ricevimento e ne
da' notizia al ministro di culto.
   8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione,
anche se l'ufficiale dello stato  civile,  che  ha  ricevuto  l'atto,
ometta di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.
                               Art. 19. 
   1. Ferma restando la personalita' giuridica dell'Ente patrimoniale
dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno,
riconosciuto con decreto del Presidente della  Repubblica  13  aprile
1979, n.  128,  la  Repubblica  italiana  riconosce  la  personalita'
giuridica dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste  del
7° giorno e dell'Istituto avventista di cultura biblica. 
                               Art. 20. 
   1. I trasferimenti di  beni  immobili  scorporati  dal  patrimonio
dell'Ente patrimoniale dell'Unione italiana  delle  Chiese  cristiane
avventiste del 7° giorno e assegnati agli enti di cui all'articolo 19
e gli altri atti e adempimenti relativi, necessari a norma di  legge,
effettuati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, sono esenti da ogni tributo e onere. 
                               Art. 21.
   1.  Altri  enti  costituiti  nell'ambito  delle  Chiese  cristiane
avventiste, aventi sede in Italia i quali abbiano fine di religione o
di  culto,  possono  essere riconosciuti come persone giuridiche agli
effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito  il
parere del Consiglio di Stato.
   2.  Il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta
in conformita' alle disposizioni dell'articolo 22.
                               Art. 22.
   1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
 a)  attivita'  di  religione o di culto quelle dirette all'esercizio
del culto e alla cura delle anime, alla formazione  dei  ministri  di
culto,  a  scopi  missionari  e  di  evangelizzazione, all'educazione
cristiana;
 b)  attivita'  diverse  da quelle di religione o di culto, quelle di
assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni
caso, le attivita' commerciali o a scopo di lucro.
                               Art. 23.
   1.  Agli  effetti  tributari  gli  enti  ecclesiastici  avventisti
civilmente riconosciuti aventi fine di religione  o  di  culto,  come
pure  le  attivita'  dirette  a  tali scopi, sono equiparati a quelli
aventi fine di beneficenza o di istruzione.
   2.  Gli  enti  ecclesiastici  avventisti, civilmente riconosciuti,
possono svolgere attivita' diverse da quelle di religione o di culto.
   3.  Le attivita' diverse da quelle di religione o di culto, svolte
da tali enti, sono soggette, nel rispetto  della  struttura  e  della
finalita'  di  tali  enti,  alle  leggi  dello Stato concernenti tali
attivita' e al regime tributario previsto per le medesime.
                               Art. 24. 
   1. Il riconoscimento della personalita' giuridica ad un ente delle
Chiese cristiane avventiste e' concesso su domanda di chi rappresenta
l'ente secondo gli statuti e  previa  delibera  dell'Unione  italiana
delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno. 
   2. L'ente non puo' essere riconosciuto  se  non  e'  rappresentato
giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano  avente  domicilio
in Italia. 
   3. Gli enti ecclesiastici delle Chiese cristiane  avventiste,  che
hanno  la  personalita'  giuridica  nell'ordinamento   dello   Stato,
assumono  qualifica  di  enti  ecclesiastici  avventisti   civilmente
riconosciuti. 
                               Art. 25.
   1.   La   gestione   ordinaria   e   gli   atti   di  staordinaria
amministrazione  degli  enti  ecclesiastici   avventisti   civilmente
riconosciuti   si   svolgono  sotto  il  controllo  delle  competenti
autorita' ecclesiastiche e senza ingerenza da parte dello Stato.
   2.  Per  gli  acquisti  di  tali enti si applicano le disposizioni
delle leggi civili relative alle persone giuridiche.
                               Art. 26. 
   1.  Gli  enti  ecclesiastici  avventisti  civilmente  riconosciuti
devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche. 
   2. Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e
34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e  i
poteri degli organi di rappresentanza dell'ente. 
   3. L'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane
avventiste del 7° giorno, l'Unione italiana  delle  Chiese  cristiane
avventiste del 7° giorno, l'Istituto avventista  di  cultura  biblica
devono chiedere l'iscrizione nel registro  delle  persone  giuridiche
entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
   4. Decorsi i termini di cui al comma  3,  gli  enti  ecclesiastici
interessati  possono  concludere   negozi   giuridici   solo   previa
iscrizione nel registro delle persone giuridiche. 
                               Art. 27.
   1.  Ogni  mutamento  sostanziale  nel fine, nella destinazione del
patrimonio  e  nel  modo  di  esistenza  di  un  ente   ecclesiastico
avventista,   civilmente   riconosciuto,  acquista  efficacia  civile
mediante riconoscimento con decreto del Presidente della  Repubblica,
udito il parere del Consiglio di Stato.
   2.  In  caso  di  mutamento  che  faccia  perdere all'ente uno dei
requisiti prescritti per il  suo  riconoscimento,  il  riconoscimento
stesso  e'  revocato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica,
sentita l'Unione delle Chiese cristiane avventiste.
   3.  La notifica dell'avvenuta revoca della costituzione di un ente
da parte del competente  organo  delle  Chiese  cristiane  avventiste
determina   la   cessazione,   con   provvedimento   statale,   della
personalita' giuridica dell'ente stesso.
   4.  La  devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene
secondo quanto prevede il provvedimento dell'Unione,  salvi  comunque
la  volonta'  dei  disponenti,  i diritti dei terzi e le disposizioni
statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad  altro  ente,  le
leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.
                               Art. 28.
   1.  Le  affissioni  e la distribuzione di pubblicazioni e stampati
relativi alla vita religiosa e alla  missione  delle  chiese  facenti
parte  dell'Unione  delle  Chiese  cristiane  avventiste,  effettuate
all'interno e all'ingresso dei luoghi di  culto  e  delle  pertinenti
opere  religiose,  nonche'  le collette raccolte nei predetti luoghi,
continuano ad essere effettuate senza autorizzazione ne' ingerenza da
parte  degli  organi  dello  Stato  e  ad  essere esenti da qualunque
tributo.
   2.  Tenuto  conto  che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai
princpi di liberta' di manifestazione del pensiero  e  di  pluralismo
dettati  dalla  Costituzione,  nel  quadro della pianificazione delle
radiofrequenze si  terra'  conto  delle  richieste  presentate  dalle
emittenti  gestite dalle chiese facenti parte dell'Unione operanti in
ambito locale, relative  alla  disponibilita'  di  bacini  di  utenza
idonei  a  favorire  l'economicita'  della  gestione  ed  un'adeguata
pluralita' di emittenti in conformita' della disciplina del  settore.
                               Art. 29.
   1.  La  Repubblica  italiana prende atto che l'Unione delle Chiese
cristiane avventiste si sostiene finanziariamente  con  i  contributi
volontari  dei  suoi  fedeli,  che  consistono  nelle  decime e nelle
offerte.
   2.  A  decorrere  dal  periodo  d'imposta  1989 le persone fisiche
possono  dedurre  dal  proprio  reddito  complessivo,  agli   effetti
dell'imposta   sul  reddito  delle  persone  fisiche,  le  erogazioni
liberali in denaro, fino all'importo di lire due  milioni,  a  favore
dell'Unione   delle   Chiese   cristiane   avventiste,  destinate  al
sostentamento dei ministri di culto e dei missionari ed a  specifiche
esigenze di culto e di evangelizzazione.
   3.Le  relative modalita' sono determinate con decreto del Ministro
delle finanze.
                              Art. 30. 
  ((1. A decorrere dall'anno finanziario 1990, l'Unione delle  Chiese
cristiane avventiste concorre  alla  ripartizione  della  quota  pari
all'otto per mille dell'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche
liquidata  dagli  uffici  sulla  base  delle  dichiarazioni  annuali,
destinando le somme  devolute  a  tale  titolo  dai  contribuenti  ad
interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia  e
all'estero,  sia  direttamente  sia  attraverso  un   ente   all'uopo
costituito)). ((1)) 
  2. Le destinazioni di cui al comma 1 vengono stabilite  sulla  base
delle scelte espresse  dai  contribuenti  in  sede  di  dichiarazione
annuale dei redditi. 
  ((3. In caso di scelte non  espresse  da  parte  dei  contribuenti,
l'attribuzione delle somme relative viene effettuata  in  proporzione
alle scelte espresse)). ((1)) 
  4. A decorrere dall'anno  finanziario  1993  lo  Stato  corrisponde
annualmente all'Unione, entro il mese di giugno, la somma di  cui  al
comma 1 calcolata su importo liquidato dagli uffici sulla base  delle
dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente
con destinazione all'Unione medesima. 
  5. La quota di cui al comma 1 e' quella  determinata  nell'articolo
47 della legge 20 maggio 1985, n. 222. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 20 dicembre 1996, n. 637 ha disposto (con l'art. 3, comma  1)
che le presenti modifiche decorrono dal periodo  d'imposta  in  corso
alla data di entrata in vigore della medesima legge. 
                               Art. 31.
   1.  Al  termine  di  ogni triennio successivo al 1989 una apposita
commissione  paritetica,  nominata   dall'autorita'   governativa   e
dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste, procede alla revisione
dell'importo deducibile ed alla valutazione del gettito  della  quota
IRPEF  di cui agli articoli 29 e 30, al fine di predisporre eventuali
modifiche.
                               Art. 32.
   1.  Gli  assegni  corrisposti  dall'Unione  delle Chiese cristiane
avventiste per il sostentamento totale o  parziale  dei  ministri  di
culto e dei missionari di cui all'articolo 4 sono equiparati, ai soli
fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
   2.  L'Unione  provvede  ad  operare  su  tali  assegni le ritenute
fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.
   3.  I  missionari  di  cui  al  comma  1  sono  equiparati ai fini
assistenziali e previdenziali ai ministri di culto.
   4.  L'Unione  provvede  altresi',  per i ministri di culto e per i
missionari  che  vi  siano  tenuti,  al  versamento  dei   contributi
assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.
                               Art. 33.
   1.   L'Unione   delle   Chiese   cristiane   avventiste  trasmette
annualmente  al  Ministero  dell'interno   un   rendiconto   relativo
all'effettiva  utilizzazione delle somme di cui agli articoli 29 e 30
e ne diffonde adeguata informazione.
   2. Tale rendiconto deve comunque precisare:
 a)  il  numero dei ministri di culto e dei missionari a cui e' stata
assicurata l'intera remunerazione e  di  quelli  ai  quali  e'  stata
assicurata una integrazione;
 b)  l'ammontare  complessivo  delle  somme  di  cui  all'articolo 32
destinate al sostentamento dei ministri di culto  e  dei  missionari,
nonche'   l'ammontare   delle   ritenute  fiscali  e  dei  versamenti
assistenziali e previdenziali operati ai sensi dell'articolo 32;
 c)  gli  interventi  operati  per  le  altre finalita' previste agli
articoli 29 e 30.
                               Art. 34
   1.  La  Repubblica  italiana  e  l'Unione  delle  Chiese cristiane
avventiste  si  impegnano  a  collabolare  per   la   tutela   e   la
valorizzazione  dei  beni afferenti al patrimonio storico e culturale
delle chiese facenti parte dell'Unione.
                               Art. 35
   1.  Le  autorita'  competenti, nell'emanare le norme di attuazione
della presente  legge,  terranno  conto  delle  esigenze  fatte  loro
presenti  dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste e avvieranno,
se richieste, opportune consultazioni.
                               Art. 36.
   1.  Ogni  norma  contrastante con la presente legge cessa di avere
efficacia  nei  confronti  delle  chiese  dell'Unione  delle   chiese
cristiane  avventiste,  degli  istituti ed opere che ne fanno parte e
degli organi e persone che le costituiscono, dalla data di entrata in
vigore della legge stessa.
                               Art. 37.
   1.  Le  parti  sottoporranno  a  nuovo  esame  il  contenuto della
allegata intesa al termine del decimo  anno  dall'entrata  in  vigore
della presente legge.
   2.   Ove,   nel   frattempo,   una  delle  due  parti  ravvissasse
l'opportunita' di modifiche al testo della allegata intesa, le  parti
torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procedera' con
la  stipulazione  di  una  nuova  intesa   e   con   la   conseguente
presentazione   al   Parlamento  di  apposito  disegno  di  legge  di
approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
   3. La disposizione di cui all'articolo 14 potra' essere sottoposta
a nuovo  esame,  su  richiesta  dell'Unione  delle  Chiese  cristiane
avventiste, anche prima della scadenza del termine di cui al comma 1.
   4.  In  occasione  di  disegni  di  legge  relativi  a materie che
coinvolgano rapporti delle chiese  facenti  parte  dell'Unione  delle
Chiese   cristiane   avventiste   con   lo  Stato  verranno  promosse
previamente, in conformita' all'articolo  8  della  Costituzione,  le
intese del caso.
                               Art. 38.
   1.  L'esenzione da ogni tributo ed onere di cui all'articolo 20 si
applica al trasferimento di  beni  effettuato  dalla  societa'  Nuova
Aurora   e   dalla  Societe'  philanthropique  all'Ente  patrimoniale
dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7o  giorno
mediante  donazione  autorizzata  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 13 aprile 1979, n. 128, fatte salve le somme gia' percette
dall'amministazione finanziaria.
La  presente  legge,  munita  del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 novembre 1988.
                               COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
                                                             Allegato 
INTESA FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE  ITALIANA  DELLE  CHIESE
                 CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO 
                              PREAMBOLO 
  La Repubblica italiana e l'Unione italiane delle  Chiese  cristiane
avventiste del 7°  giorno,  richiamandosi  ai  principi  di  liberta'
religiosa sanciti dalla Costituzione e  ai  diritti  di  liberta'  di
coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei  diritti
dell'uomo e delle  liberta'  fondamentali,  ratificata  con  legge  4
agosto 1955, n. 848, e successive  integrazioni  e  ratifiche  e  dai
Patti  internazionali  relativi  ai  diritti  economici,  sociali   e
culturali e ai diritti civili e politici  del  1966,  ratificati  con
legge 25 ottobre 1977, n. 881, considerato che in forza dell'articolo
8, commi secondo e terzo, della Costituzione le confessioni religiose
hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non
contrastino con  l'ordinamento  giuridico  italiano,  e  che  i  loro
rapporti con lo Stato sono regolati per legge, sulla base  di  intesa
con le relative rappresentanze;  ritenuto  che  la  legislazione  sui
culti ammessi del 1929-1930 non sia idonea  a  regolare  i  reciproci
rapporti; riconosciuta l'opportunita' di addivenire  a  tale  intesa;
convengono che la legge di approvazione,  ai  sensi  dell'articolo  8
della  Costituzione,  della  presente  intesa  sostituisce  ad   ogni
effetto, nei confronti dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste,
la citata legislazione sui culti ammessi. 
  Nell'addivenire alla presente intesa, la Repubblica italiana prende
atto che: 
  L'Unione delle chiese cristiane avventiste  conferma  la  validita'
dei valori del separatismo ai quali la presente intesa si ispira; 
  l'Unione delle Chiese cristiane avventiste, nella  convinzione  che
l'educazione e la formazione dei fanciulli e della gioventu' sono  di
specifica competenza delle famiglie e delle Chiese, non  richiede  di
svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri  enti  pubblici,
per quanti fanno parte delle Chiese ad essa associate, l'insegnamento
di catechesi o di dottrine religiose o pratiche di culto. 
                             Articolo 1. 
  Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della  presente
intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n.  1159,  e  del
regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed
applicabilita' nei riguardi delle Chiese cristiane avventiste,  degli
istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che  le
costituiscono. 
                             Articolo 2. 
  La  Repubblica  italiana  da'  atto  dell'autonomia  delle   Chiese
cristiane  avventiste  liberamente  organizzate  secondo   i   propri
ordinamenti e disciplinate dai  propri  Statuti.  Esse  comunicano  e
corrispondono liberamente con le altre organizzazioni  facenti  parte
della conferenza generale degli avventisti del 7° giorno. 
  La  Repubblica  italiana,  richiamandosi  ai  diritti   inviolabili
dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le  nomine  dei
ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia
disciplinare  e  spirituale,  nell'ambito  delle   Chiese   cristiane
avventiste, si svolgono senza alcuna ingerenza statale. 
                             Articolo 3. 
  La Repubblica italiana riconosce alle Chiese  cristiane  avventiste
la piena liberta' di svolgere la loro missione pastorale,  educativa,
caritativa e di evangelizzazione. 
  E' garantita ai cristiani avventisti e alle loro organizzazioni  ed
associazioni la piena liberta' di riunione e  di  manifestazione  del
pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione. 
                             Articolo 4. 
  La  Repubblica  italiana,preso  atto  che   la   Chiesa   cristiana
avventista e' per  motivi  di  fede  contraria  all'uso  delle  armi,
garantisce che  gli  avventisti  soggetti  all'obbligo  del  servizio
militare siano assegnati, su loro  richiesta  e  nel  rispetto  delle
disposizioni sull'obiezione di  coscienza,  al  servizio  sostitutivo
civile. 
  In caso di richiamo alle armi, gli avventisti che abbiano  prestato
servizio militare sono assegnati,  su  loro  richiesta,  al  servizio
sostitutivo civile, al servizio militare  non  armato  o  ai  servizi
sanitari, in relazione alle esigenze di servizio. 
  I  ministri  di  culto  della  Chiesa  cristiana  avventista  hanno
diritto, su loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare
o di essere assegnati al servizio sostitutivo civile.  Tale  facolta'
e' riconosciuta ai ministri di culto con cura d'anime anche  in  caso
di mobilitazione generale. In tal caso, i  ministri  di  culto  senza
cura d'anime sono assegnati  al  servizio  sostitutivo  civile  o  ai
servizi sanitari. 
                             Articolo 5. 
  I militari appartenenti  alle  Chiese  cristiane  avventiste  hanno
diritto  di  partecipare,  nei  giorni  e  nelle  ore  fissate,  alle
attivita' religiose ed  ecclesiastiche  avventiste  che  si  svolgono
nelle localita' dove essi si trovano per ragioni  del  loro  servizio
militare. 
  Qualora non esistano Chiese  cristiane  avventiste  nel  luogo  ove
prestino il sevizio, i militari appartenenti  alle  Chiese  cristiane
avventiste potranno comunque ottenere, nel  rispetto  di  particolari
esigenze di servizio, il  permesso  di  frequentare  la  chiesa  piu'
vicina nell'ambito provinciale,  previa  dichiarazione  degli  organi
ecclesiastici competenti. 
  In caso di decesso in servizio di militari appartenenti alle Chiese
cristiane avventiste, il comando militare competente adotta, d'intesa
con i familiari del defunto, le misure necessarie ad  assicurare  che
le esequie siano celebrate da un ministro di culto avventista. 
                             Articolo 6. 
  L'assistenza spirituale dei  ricoverati  appartenenti  alle  Chiese
cristiane avventiste o di altri ricoverati che ne facciano richiesta,
negli istituti ospedalieri, nelle  case  di  cura  o  di  riposo,  e'
assicurata dai ministri di culto dell'Unione  italiana  delle  Chiese
cristiane avventiste del 7° giorno. 
  L'accesso di tali ministri ai  predetti  istituti  e'  a  tal  fine
libero  e  senza  limitazione  di  orario.  L'accesso   e'   altresi'
consentito ai diaconi muniti delle necessarie autorizzazioni da parte
degli organi competenti dell'Unione. Le direzioni  di  tali  istituti
sono tenute  a  camunicare  ai  ministri  di  culto  o  di  direzioni
responsabili, competenti per territorio, le richieste  di  assistenza
spirituale fatte dai ricoverati. 
                             Articolo 7. 
  Negli istituti penitenziari e' assicurata  l'assistenza  spirituale
dai ministri di culto designati dall'Unione  delle  Chiese  cristiane
avventiste. 
  A tal fine l'Unione trasmette all'autorita' competente l'elenco dei
ministri di culto, iscritti nei ruoli  tenuti  dall'Unione  medesima,
responsabili dell'assistenza spirituale negli  istituti  penitenziari
ricadenti nella relativa circoscrizione territoriale.  Tali  ministri
sono  compresi  tra  coloro  che  possono   visitare   gli   istituti
penitenziari senza particolare autorizzazione. 
  L'assistenza spirituale e' svolta a richiesta dei detenuti o  delle
loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto in locali idonei
messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario. 
  Il direttore dell'istituto informa di  ogni  richiesta  proveniente
dai  detenuti  il  ministro  di  culto  responsabile  competente  per
territorio. 
                             Articolo 8. 
  Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza  spirituale
di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono a carico dell'Unione delle  Chiese
cristiane avventiste. 
                             Articolo 9. 
  La Repubblica italiana, nel garantire la liberta' di  coscienza  di
tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie
il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi.  Tale  diritto
e' esercitato ai sensi delle leggi dello  Stato  dagli  alunni  o  da
coloro cui compete la potesta' su di essi. 
  Per  dare  reale  efficacia   all'attuazione   di   tale   diritto,
l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso  non
abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque
discriminanti  e  che  non  siano  previste  forme  di   insegnamento
religioso  diffuso  nello  svolgimento   dei   programmi   di   altre
discipline. In ogni caso non possono  essere  richiesti  agli  alunni
pratiche religiose o atti di culto. 
                            Articolo 10. 
  La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista della
scuola, assicura agli incaricati designati dall'Unione  delle  Chiese
cristiane avventiste il diritto di rispondere ad eventuali  richieste
provenienti  dagli  alunni,  dalle  loro  famiglie  o  dagli   organi
scolastici, in ordine allo studio del fatto  religioso  e  delle  sue
implicazioni.  Tali  attivita'  si  inseriscono   nell'ambito   delle
attivita' culturali previste dall'ordinamento scolastico. 
  Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell'Unione. 
                            Articolo 11. 
  La Repubblica italiana, in conformita' al principio della  liberta'
della  scuola  e  dell'insegnamento  e  nei  termini  previsti  dalla
Costituzione, garantisce alle Chiese cristiane avventiste il  diritto
di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti  di
educazione. 
  A tali scuole,  che  ottengano  la  parita',  e'  assicurata  piena
liberta' ed ai loro alunni un trattamento scolastico  equipollente  a
quello degli alunni delle scuole  dello  Stato  e  degli  altri  enti
territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato. 
                            Articolo 12. 
  ((1. Sono riconosciuti, ai sensi della normativa vigente, le lauree
in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati
dall'Istituto Avventista di Cultura Biblica a  studenti  in  possesso
del titolo di studio di scuola secondaria superiore)). 
  I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono  comunicati
al Ministero della pubblica istruzione. 
  Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire  degli  stessi
rinvii dal servizio militare accordati  agli  studenti  delle  scuole
universitarie di pari durata. 
  La gestione e il regolamento dell'Istituto, nonche' la  nomina  del
personale insegnante, spettano  agli  organi  competenti  dell'Unione
delle Chiese cristiane avventiste. 
                            Articolo 13. 
  Ai ministri di culto liberamente nominati dall'Unione delle  Chiese
cristiane avventiste e' assicurato il libero esercizio del ministero. 
  E' altresi' assicurato ai missionari avventisti, alle dipendenze di
comunita' o enti dell'Unione, il libero svolgimento  delle  attivita'
dirette a fini di religione o di culto di cui all'articolo 21. 
                            Articolo 14. 
  E' assicurata ai colportori evangelisti la  libera  diffusione  del
messaggio  avventista,  specialmente   attraverso   la   vendita   di
pubblicazioni di ispirazione religiosa. 
  I colportori che siano in possesso dei  requisiti  di  legge  hanno
diritto di essere  iscritti  negli  elenchi  comunali  dei  venditori
ambulanti anche  in  soprannumero  rispetto  ai  limiti  fissati  dai
Comuni. 
                            Articolo 15. 
  Ai fini dell'applicazione degli articoli 5, 6, 7, 10, 13, 14, 16  e
27, l'Unione delle  Chiese  cristiane  avventiste  rilascia  apposita
certificazione delle qualifiche dei soggetti indicati. 
                            Articolo 16. 
  La Repubblica italiana riconosce gli effetti  civili  ai  matrimoni
celebrati di fronte ai  ministri  di  culto  delle  Chiese  cristiane
avventiste aventi la cittadinanza italiana, a condizione  che  l'atto
di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile,  previe
pubblicazioni presso la casa comunale. 
  Coloro  i  quali  intendono  celebrare  il  matrimonio  secondo  le
previsioni del precedente comma comunicano tale intento all'ufficiale
dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni. 
  L'ufficiale  dello  stato  civile,   dopo   aver   proceduto   alle
pubblicazioni e aver accertato che nulla si oppone alla  celebrazione
del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne da' attestazione
in un nulla osta rilasciato in duplice originale ai nubendi. 
  Il nulla  osta,  oltre  a  indicare  che  la  celebrazione  nuziale
seguira' secondo la previsione del primo comma e nel comune  indicato
dai nubendi, deve attestare che ad  esse  sono  stati  spiegati,  dal
predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando  ad  essi
lettura degli articoli del codice civile al riguardo. 
  Il ministro di culto davanti al  quale  ha  luogo  la  celebrazione
allega il nulla osta rilasciato  dall'ufficiale  dello  stato  civile
all'atto di matrimonio che egli redige, in duplice originale,  subito
dopo la celebrazione. 
  La trasmissione di un originale  dell'atto  di  matrimonio  per  la
trascrizione e' fatta dal ministro di  culto,  davanti  al  quale  e'
avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del Comune
del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. 
  L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarita' dell'atto
e l'autenticita' del nulla osta allegato,  effettua  la  trascrizione
entro le ventiquattro ore successive al ricevimento e ne da'  notizia
al ministro di culto. 
  Il matrimonio ha effetti civili  dal  momento  della  celebrazione,
anche se l'ufficiale dello stato  civile,  che  ha  ricevuto  l'atto,
ometta di effettuare la trascrizione nel termine prescritto. 
                            Articolo 17. 
  La Repubblica italiana  riconosce  agli  appartenenti  alle  Chiese
cristiane avventiste il  diritto  di  osservare  il  riposo  sabatico
biblico che va dal tramonto del sole del  venerdi'  al  tramonto  del
sabato. 
  Gli avventisti dipendenti  dallo  Stato,  da  enti  pubblici  o  da
privati o che esercitano attivita' autonoma,  o  commerciale,  o  che
siano assegnati al servizio  civile  sostitutivo,  hanno  diritto  di
fruire,  su  loro  richiesta,  del  riposo   sabatico   come   riposo
settimanale.  Tale   diritto   e'   esercitato   nel   quadro   della
flessibilita' dell'organizzazione del lavoro. In ogni  caso,  le  ore
lavorative non prestate il sabato sono recuperate la  domenica  o  in
altri   giorni   lavorativi   senza   diritto   ad   alcun   compenso
straordinario. 
  Restano  comunque  salve  imprescindibili   esigenze   di   servizi
essenziali previsti dall'ordinamento. 
  Si considerano giustificate  le  assenze  degli  alunni  avventisti
dalla scuola nel  giorno  di  sabato  su  richiesta  dei  genitori  o
dell'alunno se maggiorenne. 
  Nel  fissare  il  diario  degli  esami  le  autorita'   scolastiche
competenti  adoteranno  opportuni  accorgimenti  onde  consentire  ai
candidati avventisti che ne facciano richiesta di sostenere in  altro
giorno prove di esame fissate in giorno di sabato. 
                            Articolo 18. 
  Ferma restando la  personalita'  giuridica  dell'Ente  patrimoniale
dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno,
riconosciuto con decreto del Presidente della  Repubblica  13  aprile
1979, n.  128,  la  Repubblica  italiana  riconosce  la  personalita'
giuridica dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste  del
7° giorno e dell'Istituto avventista di cultura biblica. 
                            Articolo 19. 
  I  trasferimenti  di  beni  immobili  scorporati   dal   patrimonio
dell'Ente patrimoniale dell'Unione italiana  delle  Chiese  cristiane
avventiste del 7° giorno e assegnati agli enti di cui all'articolo 18
e gli altri atti e adempimenti relativi, necessaria a norma di legge,
effettuati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore  della
legge di approvazione della presente  intesa,  sono  esenti  da  ogni
tributo e onere. 
                            Articolo 20. 
  Altri  enti   costituiti   nell'ambito   delle   Chiese   cristiane
avventiste, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di  religione
o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche  agli
effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito  il
parere del Consiglio di Stato. 
  Il fine di religione o di culto e' accertato di volta in  volta  in
conformita' alle disposizioni dell'articolo 21. 
                            Articolo 21. 
  Agli effetti leggi civili si considerano comunque: 
    a) attivita' di religione o di culto quelle dirette all'esercizio
del culto e alla cura delle anime, alla formazione  dei  ministri  di
culto, a  scopi  missionari  e  di  evangelizzazione,  all'educazione
cristiana; 
    b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di
assistenza e beneficienza, istruzione, educazione  e  cultura  e,  in
ogni caso, le attivita' commerciali o a scopo di lucro. 
                            Articolo 22. 
  Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici avventisti civilmente
riconosciuti aventi fine di  religione  o  di  culto,  come  pure  le
attivita' dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi  fine
di beneficienza o di istruzione. 
  Gli enti ecclesiastici avventisti, civilmente riconosciuti, possono
svolgere attivita' diverse da quelle di religione o di culto. 
  Le attivita' diverse da quelle di religione o di culto,  svolte  da
tali enti,  sono  soggette  nel  rispetto  della  struttura  e  della
finalita' di  tali  enti,alle  leggi  dello  Stato  concernenti  tali
attivita' e al regime tributario previsto per le medesime. 
                            Articolo 23. 
  Il riconoscimento della personalita' giuridica  ad  un  ente  delle
Chiese cristiane avventiste e' concesso su domanda di chi rappresenta
l'ente secondo gli statuti e  previa  delibera  dell'Unione  italiana
delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno. 
  L'ente  non  puo'  essere  riconosciuto  se  non  e'  rappresentato
giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano  avente  domicilio
in Italia. 
  Gli enti ecclesiastici delle Chiese cristiane avventiste, che hanno
la personalita' giuridica nell'ordinamento dello Stato,  assumono  la
qualifica di enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti. 
                            Articolo 24. 
  La gestione ordinaria e gli atti di  straordinaria  amministrazione
degli  enti  ecclesiastici  avventisti  civilmente  riconosciuti   si
svolgono sotto il controllo delle competenti autorita' ecclesiastiche
e senza ingerenza da parte dello Stato. 
  Per gli acquisti di tali enti si applicano  le  disposizioni  delle
leggi civili relative alle persone giuridiche. 
                            Articolo 25. 
  Gli enti ecclesiastici avventisti  civilmente  riconosciuti  devono
iscriversi nel registro delle persone giuridiche. 
  Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e  34
del codice civile, devono risultare  le  norme  di  funziamento  e  i
poteri degli organi di rappresentanza dell'ente. 
  L'Ente patrimoniale dell'Unione  italiana  delle  Chiese  cristiane
avventiste del 7° giorno, l'Unione italiana  delle  Chiese  cristiane
avventiste del 7° giorno, l'Istituto avventista  di  cultura  biblica
devono chiedere l'iscrizione nel registro  delle  persone  giuridiche
entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di  approvazione
delle presenti norme. 
  Decorsi  i  termini  di  cui  al   precedente   comma,   gli   enti
ecclesiastici interessati possono concludere  negozi  giuridici  solo
previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche. 
                            Articolo 26. 
  Ogni  mutamento  sostanziale  nel  fine,  nella  destinazione   del
patrimonio  e  nel  modo  di  esistenza  di  un  ente   ecclesiastico
avventista,  civilmente  riconosciuto,  acquista   efficacia   civile
mediante riconoscimento con decreto del Presidente della  Repubblica,
udito il parere del Consiglio di Stato. 
  In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei  requisiti
prescritti per il suo riconoscimento,  il  riconoscimento  stesso  e'
revocato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,   sentita
l'Unione delle Chiese cristiane avventiste. 
  La notifica dell'avvenuta revoca della costituzione di un  ente  da
parte  del  competente  organo  delle  Chiese  cristiane   avventiste
determina   la   cessazione,   con   provvedimento   statale,   della
personalita' giuridica dell'ente stesso. 
  La devoluzione dei  beni  dell'ente  soppresso  o  estinto  avviene
secondo quanto prevede il provvedimento dell'Unione,  salvi  comunque
la volonta' dei disponenti, i diritti dei  terzi  e  le  disposizioni
statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad  altro  ente,  le
leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche. 
                            Articolo 27. 
  Gli edifici aperti al culto pubblico avventista non possono  essere
requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi  ragioni
e previo accordo con l'Unione delle Chiese cristiane avventiste. 
  Salvi i casi di urgente necessita',  la  forza  pubblica  non  puo'
entrare, per l'eserczio delle sue funzioni,  in  tali  edifici  senza
averne dato previo avviso e preso accordi con il  ministro  di  culto
responsabile dell'edificio. 
  L'autorita' civile  tiene  conto  delle  esigenze  religiose  delle
popolazioni  fatte  presenti  dall'Unione  per  quanto  concerne   la
costruzione di nuovi edifici di culto avventisti. 
                            Articolo 28. 
  La Repubblica italiana e l'Unione delle Chiese cristiane avventiste
si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni
afferenti al patrimonio storico  e  culturale  delle  chiese  facenti
parte dell'Unione. 
                            Articolo 29. 
  Le affissioni  e  la  distribuzione  di  pubblicazioni  e  stampati
relativi alla vita religiosa e alla  missione  delle  chiese  facenti
parte  dell'Unione  delle  Chiese  cristiane  avventiste,  effettuate
all'interno e all'ingresso dei luoghi di  culto  e  delle  pertinenti
opere religiose, nonche' le collette raccolte  nei  predetti  luoghi,
continuano ad essere effettuate senza autorizzazione ne' ingerenza da
parte degli organi dello  Stato  e  ad  essere  esenti  da  qualunque
tributo. 
  Tenuto  conto  che  l'ordinamento  radiotelevisivo  si  informa  ai
princpi di liberta' di manifestazione del pensiero  e  di  pluralismo
dettati dalla Costituzione, nel  quadro  della  pianificazione  delle
radiofrequenze si  terra'  conto  delle  richieste  presentate  dalle
emittenti gestite dalle chiese facenti parte dell'Unione operanti  in
ambito locale, relative  alla  disponibilita'  di  bacini  di  utenza
idonei a favorire  l'economicita'  della  gestione  ed  un'  adeguata
pluralita' di emittenti in conformita' della disciplina del settore. 
                            Articolo 30. 
  La Repubblica  italiana  prende  atto  che  l'Unione  delle  Chiese
cristiane avventiste si sostiene finanziariamente  con  i  contributi
volontari dei suoi  fedeli,  che  consistono  nelle  decime  e  nelle
offerte. 
  A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone  fisiche  possono
dedurre dal proprio reddito complessivo,  agli  effetti  dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in  denaro,
fino all'importo di lire due  milioni,  a  favore  dell'Unione  delle
Chiese cristiane avventiste, destinate al sostentamento dei  ministri
di culto e dei missionari ed a specifiche  esigenze  di  culto  e  di
evngelizzazione. 
  Le relative modalita' sono determinate  con  decreto  del  Ministro
delle finanze. 
                            Articolo 31. 
  ((A decorrere dall'anno finanziario  1990,  l'Unione  delle  Chiese
cristiane avventiste concorre  alla  ripartizione  della  quota  pari
all'otto per mille dell'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche
liquidata  dagli  uffici  sulla  base  delle  dichiarazioni  annuali,
destinando le somme  devolute  a  tale  titolo  dai  contribuenti  ad
interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia  e
all'estero,  sia  direttamente  sia  attraverso  un   ente   all'uopo
costituito)). ((1)) 
  Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite  sulla
base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di  dichiarazione
annuale dei redditi. 
  ((In caso  di  scelte  non  espresse  da  parte  dei  contribuenti,
l'attribuzione delle somme relative viene effettuata  in  proporzione
alle scelte espresse)). ((1)) 
  A  decorrere  dall'anno  finanziario  1993  lo  Stato   corrisponde
annualmente all'Unione, entro il mese di giugno, la somma di  cui  al
primo comma calcolata su importo liquidato dagli  uffici  sulla  base
delle dichiarazioni annuali relative  al  terzo  periodo  di  imposta
precedente con destinazione all'Unione medesima. 
  La quota di cui al primo comma e' quella determinata  nell'articolo
47 della legge 20 maggio 1985, n. 222. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 20 dicembre 1996, n. 637 ha disposto (con l'art. 3,  comma  1
dell'allegato) che  le  presenti  modifiche  "decorrono  dal  periodo
d'imposta in corso alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
approvazione della presente intesa." 
                            Articolo 32. 
  Al termine  di  ogni  triennio  successivo  al  1989  una  apposita
commissione  paritetica,  nominata   dall'autorita'   governativa   e
dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste, procede alla revisione
dell'importo deducibile ed alla valutazione del gettito  della  quota
IRPEF di cui agli articoli 30 e 31, al fine di predisporre  eventuali
modifiche. 
                            Articolo 33. 
  Gli  assegni  corrisposti  dall'Unione   delle   Chiese   cristiane
avventiste per il sostentamento totale o  parziale  dei  ministri  di
culto e dei missionari di cui all'articolo  13  sono  equiparati,  ai
soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. 
  L'Unione provvede ad operare su tali assegni  le  ritenute  fiscali
secondo le disposizioni tributarie in materia. 
  I missionari  di  cui  al  primo  comma  sono  equiparati  ai  fini
assistenziali e previdenziali ai ministri di culto. 
  L'Unione provvede altresi',  per  i  ministri  di  culto  e  per  i
missionari  che  vi  siano  tenuti,  al  versamento  dei   contributi
assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti. 
                            Articolo 34. 
  L'Unione delle Chiese cristiane avventiste trasmette annualmente al
Ministero   dell'interno   un   rendiconto   relativo   all'effettiva
utilizzazione delle somme di cui agli articoli 30 e 31 e ne  diffonde
adeguata informazione. 
Tale rendiconto deve comunque precisare: 
 a) il numero dei ministri di culto e dei missionari a cui  e'  stata
assicurata l'intera remunerazione e  di  quelli  ai  quali  e'  stata
assicurata un'integrazione; 
 b) l'ammontare  complessivo  delle  somme  di  cui  all'articolo  30
destinate al sostentamento dei ministri di culto  e  dei  missionari,
nonche'  l'ammontare  delle  ritenute  fiscali   e   dei   versamenti
assistenziali e previdenziali operati ai sensi dell'articolo 33; 
 c) gli interventi operati  per  le  altre  finalita'  previste  agli
articoli 30 e 31. 
                            Articolo 35. 
  Le autorita' competenti, nell'emanare le norme di attuazione  della
legge di approvazione della presente  intesa,  terranno  conto  delle
esigenze fatte  loro  presenti  dall'Unione  delle  Chiese  cristiane
avventiste e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni. 
                            Articolo 36. 
  Ogni norma contrastante con  la  presente  intesa  cessa  di  avere
efficacia  nei  confronti  delle  chiese  dell'Unione  delle   Chiese
cristiane avventiste, degli istituti ed opere che ne  fanno  parte  e
degli organi e persone che le costituiscono, dalla data di entrata in
vigore della legge di approvazione, ai sensi  dell'articolo  8  della
Costituzione, dell'intesa stessa. 
                            Articolo 37. 
  Le parti sottoporranno a nuovo esame il  contenuto  della  presente
intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della  legge
di  approvazione,  ai  sensi  dell'articolo  8  della   Costituzione,
dell'intesa stessa. 
  Ove, nel frattempo, una delle due parti  ravvisasse  l'opportunita'
di modifiche al testo della presente intesa, le  parti  torneranno  a
convocarsi  a  tale  fine.  Alle  modifiche  si  procedera'  con   la
stipulazione di un nuova intesa e con la conseguente presentazione al
Parlamento di apposito disegno di legge  di  approvazione,  ai  sensi
dell'articolo 8 della Costituzione. 
  La disposizione di cui all'articolo 12 potra' essere  sottoposta  a
nuovo  esame,  su  richiesta  dell'Unione  delle   Chiese   cristiane
avventiste, anche prima della scadenza del termine di  cui  al  primo
comma. 
  In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano
rapporti  delle  Chiese  facenti  parte  dell'Unione   delle   Chiese
cristiane avventiste con lo Stato verranno promosse  previamente,  in
conformita' all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso. 
                            Articolo 38. 
  L'esenzione da ogni tributo ed onere  di  cui  all'articolo  19  si
applica al trasferimento di  beni  effettuato  dalla  societa'  Nuova
Aurora  e  dalla  Societe'  philanthropique   all'Ente   patrimoniale
dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7°  giorno
mediante donazione  autorizzata  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 aprile 1979, n. 128, fatte salve le somme gia' percette
dall'amministrazione finanziaria. 
                            Articolo 39. 
  Il Governo della  Repubblica  italiana  presentera'  al  Parlamento
apposito disegno di legge di approvazione della presente  intesa,  ai
sensi dell'articolo 8 della Costituzione. 
   Roma, 29 dicembre 1986. 
                                  BETTINO CRAXI 
                                  ENRICO LONG