LEGGE 22 novembre 1988, n. 517

Norme  per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di
Dio in Italia.
 
 Vigente al: 10-12-2012  
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
   1.  I  rapporti  tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia sono
regolati  dalle  disposizioni  degli articoli che seguono, sulla base
dell'intesa  stipulata  il  29  dicembre 1986, allegata alla presente
legge.
   2.  Dalla  data  di entrata in vigore della presente legge cessano
pertanto  di  avere  efficacia  ed applicabilita' nei confronti delle
Assemblee  di  Dio  in  Italia,  degli istituti ed opere che ne fanno
parte  e degli organi e persone che le costituiscono, le disposizioni
della  legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio
1930, n. 289.
          AVVERTENZA
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
                               Art. 2.
   1.  La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia delle Assemblee
di  Dio  in  Italia  (ADI)  liberamente  organizzate secondo i propri
ordinamenti e disciplinate dai propri statuti.
   2.  La  Repubblica  italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili
dell'uomo  garantiti  dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei
ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia
disciplinare  e  spirituale, nell'ambito delle ADI, si svolgono senza
ingerenza statale.
                               Art. 3.
   1.  I  militari  appartenenti alle chiese associate alle ADI hanno
diritto  di  partecipare,  nei  giorni  e  nelle  ore  fissate,  alle
attivita'  religiose  ed  ecclesiastiche  evangeliche che si svolgono
nelle  localita'  dove  essi si trovano per ragioni del loro servizio
militare.
2.Qualora  non  esistano  chiese  associate  alle  ADI  nel luogo ove
prestino  il  servizio,  i  militari  membri  di tali chiese potranno
comunque  ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di servizio,
il   permesso  di  frequentare  la  chiesa  piu'  vicina  nell'ambito
provinciale,   previa   dichiarazione   degli   organi  ecclesiastici
competenti.
3.  Ove  in ambito provinciale non sia in atto alcuna attivita' delle
chiese  associate alle ADI e ve ne sia richiesta, i ministri iscritti
nel  ruolo  generale  delle  ADI  e competenti per territorio possono
svolgere  riunioni  di  culto  per i militari interessati. Il comando
militare  competente,  fatte  salve  le  imprescindibili  esigenze di
servizio,   mette  a  disposizione  i  locali  necessari  e  consente
l'affissione di appositi avvisi.
   4.  In caso di decesso in servizio di militari facenti parte delle
chiese  associate alle ADI il comando militare adotta, d'intesa con i
familiari  del  defunto,  le  misure  necessarie ad assicurare che le
esequie siano celebrate da un ministro delle ADI.
   5.  I  ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI che prestano
servizio  militare  sono  posti  in  condizione  di  poter  svolgere,
unitamente  agli  obblighi  di  servizio,  anche il loro ministero di
assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono.
                               Art. 4.
   1.  L'assistenza  spirituale  dei  ricoverati  facenti parte delle
chiese  associate  alle  ADI  o  di  altri ricoverati che ne facciano
richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo
e  nei  pensionati,  e'  assicurata  da  ministri  iscritti nel ruolo
generale delle ADI.
   2.  L'accesso  di tali ministri ai predetti istituti e' a tal fine
libero   e   senza  limitazione  di  orario.  L'accesso  e'  altresi'
consentito ai diaconi muniti delle necessarie autorizzazioni da parte
degli organi delle ADI competenti.
   3.  Le  direzioni  di  tali  istituti  sono tenute a comunicare ai
suddetti le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.
                               Art. 5.
   1.  Ai  fini  dell'applicazione  degli  articoli  3  e  4  le  ADI
rilasciano  apposita  certificazione  della  qualifica di ministro di
culto o di diacono.
                               Art. 6.
   1.   Negli   istituti   penitenziari  e'  assicurata  l'assistenza
spirituale da ministri di culto designati dalle ADI.
   2. A tal fine le ADI trasmettono all'autorita' competente l'elenco
dei  ministri  di  culto,  iscritti  nei  ruoli  tenuti  dalle  ADI e
competenti  per  territorio,  responsabili dell'assistenza spirituale
negli  istituti  penitenziari  ricadenti  nella  circoscrizione delle
predette  autorita'  statali  competenti.  Tali ministri responsabili
sono   compresi   tra   coloro  che  possono  visitare  gli  istituti
penitenziari    senza    particolare   autorizzazione.   L'assistenza
spirituale  e' svolta nei suddetti istituti, a richiesta dei detenuti
o  delle  loro  famiglie  o  per iniziativa dei ministri di culto, in
locali  idonei  messi  a  disposizione  dal  direttore  dell'istituto
penitenziario.
   3.   Il   direttore   dell'istituto   informa  di  ogni  richiesta
proveniente   dai   detenuti   il  ministro  di  culto  responsabile,
competente per territorio.
                               Art. 7.
   1.   Gli  oneri  finanziari  per  lo  svolgimento  dell'assistenza
spirituale  di  cui  agli  articoli  3, 4 e 6 sono a carico esclusivo
degli organi competenti delle ADI.
                               Art. 8.
   1.  La Repubblica italiana, nel garantire la liberta' di coscienza
di   tutti,   riconosce   agli  alunni  delle  scuole  pubbliche  non
universitarie  il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi.
Tale  diritto  e'  esercitato  ai sensi delle leggi dello Stato dagli
alunni o da coloro cui compete la potesta' su di essi.
   2.  Per  dare  reale  efficacia  all'attuazione  di  tale diritto,
l'ordinamento  scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non
abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque
discriminanti   e  che  non  siano  previste  forme  di  insegnamento
religioso   diffuso   nello   svolgimento   dei  programmi  di  altre
discipline.  In  ogni caso, non potranno essere richiesti agli alunni
pratiche religiose o atti di culto.
                               Art. 9.
   1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico
della  scuola,  assicura  agli incaricati dalle chiese associate alle
ADI,  designati  dal  Consiglio generale, il diritto di rispondere ad
eventuali  richieste  provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o
dagli  organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e
delle  sue  implicazioni.  Tali  attivita' si inseriscono nell'ambito
delle attivita' culturali previste dall'ordinamento scolastico.
   2.  Gli oneri finanziari sono comunque a carico degli organi delle
ADI competenti.
                              Art. 10.
   1.  Sono  riconosciuti i diplomi di formazione teologica e cultura
biblica rilasciati dall'Istituto biblico italiano, secondo il vigente
regolamento,  al  termine  di corsi triennali, a studenti in possesso
del titolo di studio di scuola secondaria superiore.
   2.  I  regolamenti  vigenti  e  le  eventuali  modificazioni  sono
comunicati al Ministero della pubblica istruzione.
   3.  Gli  studenti  del  predetto  Istituto possono usufruire degli
stessi  rinvii  dal  servizio  militare accordati agli studenti delle
scuole universitarie di pari durata.
   4.  La  gestione ed il regolamento dell'Istituto nonche' la nomina
del personale insegnante spettano agli organi competenti delle ADI ed
a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.
                              Art. 11.
   1.  Gli  edifici  aperti  al culto pubblico delle chiese associate
alle  ADI  non  possono  essere  occupati,  requisiti,  espropriati o
demoliti  se non per gravi ragioni e previo accordo con il presidente
delle ADI.
   2.  La  forza pubblica, salvo casi di urgente necessita', non puo'
entrare  negli edifici aperti al culto pubblico per l'esercizio delle
proprie  funzioni,  senza  previo  avviso  ai  ministri delle singole
chiese.
                              Art. 12.
   1.   La  Repubblica  italiana  riconosce  gli  effetti  civili  ai
matrimoni  celebrati  di fronte ai ministri di culto delle ADI aventi
la  cittadinanza  italiana,  a  condizione  che  l'atto  relativo sia
trascritto  nei  registri  dello  stato  civile, previe pubblicazioni
nella casa comunale.
   2.  Coloro  i quali intendono celebrare il matrimonio ai sensi del
comma  1  comunicano tale intenzione all'ufficiale dello stato civile
al  quale  richiedono  le  pubblicazioni,  indicando  allo  stesso il
nominativo  del  ministro  di culto certificato per tali funzioni dal
presidente delle ADI.
   3.  L'ufficiale  dello stato civile, il quale abbia proceduto alle
pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla
celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne da
attestazione  in  un  nulla  osta  che rilascia ai nubendi in duplice
originale.
   4.  Il  nulla  osta,  oltre a indicare che la celebrazione nuziale
seguira'  secondo la previsione del comma 1 e nel comune indicato dai
nubendi, deve attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto
ufficiale,  i  diritti  e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura
degli articoli del codice civile al riguardo.
   5.  Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione
nuziale  allega  il  nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato
civile  all'atto  di matrimonio, che egli redige in duplice originale
subito dopo la celebrazione.
   6.  La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la
trascrizione  e'  fatta  dal  ministro  di culto, davanti al quale e'
avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del comune
del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.
   7.  L'ufficiale  dello  stato  civile,  constatata  la regolarita'
dell'atto  e  l'autenticita'  del  nulla  osta  allegato, effettua la
trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne
da' notizia al ministro di culto.
   8.  Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione
anche  se  l'ufficiale  dello  stato  civile, che ha ricevuto l'atto,
abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.
                              Art. 13.
   1.  Le  "Assemblee di Dio in Italia", ente morale riconosciuto con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349,
perseguono   fini   di   culto,   di  istruzione  e  beneficenza  sia
direttamente,  sia  attraverso chiese, istituti, opere previsti dallo
statuo delle ADI e gestiti dalle medesime.
   2.  Le  attivita' di istruzione e beneficenza, svolte dalle ADI ai
sensi  del  comma 1, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei
fini  delle stesse, alle leggi civili concernenti le stesse attivita'
svolte da enti non ecclesiastici.
   3.  Le  chiese, istituti ed opere gestiti dalle ADI agiscono sotto
il  controllo  delle medesime e senza ingerenza da parte dello Stato,
delle regioni e di altri enti territoriali.
                              Art. 14.
   1.  Ferma  restando  la personalita' giuridica delle "Assemblee di
Dio  in  Italia", ente morale riconosciuto con decreto del Presidente
della  Repubblica  5  dicembre 1959, n. 1349, con l'entrata in vigore
della  presente  legge,  sono civilmente riconosciuti i seguenti enti
ecclesiastici aventi finalita' di culto, i quali svolgono anche altre
attivita' ai sensi dell'articolo 15:
 a)    Istituto    evangelico    "Betania-Emmaus",    con   sede   in
Guidonia-Montecelio, frazione di Torlupara;
 b) Istituto evangelico Eben-ezer", con sede in Corato;
 c)  Istituto  evangelico  "Betesda",  con  sede  in Giarre, frazione
Macchia.
   2.  Gli  statuti  di tali enti sono depositati presso il Ministero
dell'interno.
   3.  I  trasferimenti  di  beni  immobili scorporati dal patrimonio
delle  ADI  ed  assegnati agli enti di cui al presente articolo e gli
altri  atti  e  adempimenti  relativi,  necessari  a  norma di legge,
effettuati  entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono esenti da ogni tributo ed onere.
                              Art. 15.
   1.Le  ADI  prendono  atto  che  agli effetti delle leggi civili si
considerano comunque:
 a)   attivita'   di   religione  o  di  culto  quelle  dirette  alla
predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto e alla cura delle
anime,  alla  formazione  dei  ministri di culto, a scopi missionari,
alla educazione cristiana;
 b)  attivita'  diverse  da  quelle di religione o di culto quelle di
assistenza,  beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni
caso, le attivita' commerciali o a scopo di lucro.
                              Art. 16.
   1.   La   gestione   ordinaria   e   gli   atti  di  straordinaria
amministrazione  degli  enti di cui agli articoli 13 e 14 si svolgono
sotto  il controllo dei competenti organi delle ADI e senza ingerenza
da parte dello Stato.
   2.  Per gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni
ed  eredita'  ed  il conseguimento di legati da parte di tali enti si
applicano  le  disposizioni  delle leggi civili relative alle persone
giuridiche.
                              Art. 17.
   1.  Gli  enti di cui agli articoli 13 e 14 sono soggetti al regime
tributario previsto dalle leggi dello Stato.
                              Art. 18.
   1.  L'ente  morale  "Assemblee  di Dio in Italia" e gli altri enti
delle  ADI  civilmente  riconosciuti  devono  iscriversi agli effetti
civili  nel registro delle persone giuridiche entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
   2.  Nel  registro  delle  persone  giuridiche,  con le indicazioni
prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare
le  norme  di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza
dell'ente.
   3.  Decorsi  i  termini  di cui al comma 1, gli enti ecclesiastici
interessati   possono   concludere   negozi   giuridici  solo  previa
iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
                              Art. 19.
   1.  Ogni  mutamento  sostanziale  nel fine, nella destinazione del
patrimonio  e  nel  modo di esistenza di un ente delle ADI civilmente
riconosciuto  acquista  efficacia  civile mediante riconoscimento con
decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  udito  il  parere  del
Consiglio di Stato.
   2.  In  caso  di  mutamento  che  faccia  perdere all'ente uno dei
requisiti  prescritti  per il suo riconoscimento puo' essere revocato
il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica,
sentito  il  rappresentante  dell'ente  morale  "Assemblee  di Dio in
Italia" e udito il parere del Consiglio di Stato.
   3.  La  notifica  dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da
parte  del  competente  organo  delle ADI determina la cessazione con
provvedimento statale della personalita' giuridica dell'ente stesso.
   4.  La  devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene
secondo  quanto prevede il provvedimento delle ADI, salvi comunque la
volonta'  dei  disponenti,  i  diritti  dei  terzi  e le disposizioni
statutarie  e  osservate,  in caso di trasferimento ad altro ente, le
leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.
                              Art. 20.
   1.  Le  affissioni  e la distribuzione di pubblicazioni e stampati
relativi  alla  vita religiosa e alla missione delle chiese associate
alle ADI, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e
delle  pertinenti  opere  religiose, nonche' le collette raccolte nei
predetti  luoghi continuano ad essere effettuate senza autorizzazione
ne'  altra  ingerenza  da  parte degli organi dello Stato e ad essere
esenti da qualunque tributo
   2.  Tenuto  conto che l'ordinamento radiotelevisivvo si informa ai
principi  di  liberta' di manifestazione del pensiero e di pluralismo
dettati  dalla  Costituzione,  nel  quadro della pianificazione delle
radiofrequenze  si  terra'  conto  delle  richieste  presentate dalle
emittenti gestite dalle chiese associate alle ADI, operanti in ambito
locale,  relative  alla  disponibilita'  di bacini di utenza idonei a
favorire  l'economicita' della gestione ed una adeguata pluralita' di
emittenti in conformita' alla disciplina del settore.
   3.  E'  riconosciuta  agli  incaricati  dalle  ADI  la liberta' di
distribuire   gratuitamente   in  luoghi  pubblici  Bibbie  ed  altre
pubblicazioni  di carattere religioso, senza specifica autorizzazione
o il pagamento di alcuno tributo locale.
                              Art. 21.
   1.  Premesso  che a norma dell'articolo 26 dello Statuto delle ADI
le  chiese  associate  per  il  raggiungimento  degli scopi dell'Ente
stesso  si  sostengono con offerte volontarie dei fedeli, a decorrere
dal  periodo  d'imposta  1989  le persone fisiche possono dedurre dal
proprio  reddito  complessivo,  agli effetti dell'imposta sul reddito
delle  persone  fisiche,  le  erogazioni  liberali  in  denaro,  fino
all'importo di lire due milioni, a favore dell'ente morale ADI di cui
all'articolo  13 per il sostentamento dei ministri di culto delle ADI
e  per  esigenze  di  culto, di cura delle anime e di amministrazione
ecclesiastica.
   2. Le relative modalita' sono determinate con decreto del Ministro
delle finanze.
                              Art. 22.
   1. Gli assegni corrisposti dalle ADI per il sostentamento totale o
parziale  dei  propri ministri di culto sono equiparati, ai soli fini
fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
   2.  Le  ADI  provvedono  ad  operare  su  tali assegni le ritenute
fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.
                              Art. 23.
   1.  A  decorrere dall'anno finanziario 1990 le ADI concorrono alla
ripartizione  della  quota,  pari all'otto per mille dell'imposta sul
reddito  delle  persone  fisiche,  liquidata  dagli uffici sulla base
delle  dichiarazioni  annuali,  destinando  le  somme devolute a tale
titolo  dallo Stato ad interventi sociali ed umanitari anche a favore
di Paesi del terzo mondo.
   2.Le  destinazioni  di cui al comma 1 vengono stabilite sulla base
delle  scelte  espresse  dai  contribuenti  in  sede di dichiarazione
annuale  dei  redditi.  In  caso  di scelte non espresse da parte dei
contribuenti,  le  ADI dichiarano di rinunciare alla quota relativa a
tali  scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo
di esclusiva pertinenza dello Stato.
   3.  A  decorrere  dall'anno  finanziario 1993 lo Stato corrisponde
annualmente,  entro  il  mese  di giugno, alle ADI la somma di cui al
comma  1,  calcolata  sull'importo  liquidato dagli uffici sulla base
delle  dichiarazioni  annuali  relative  al  terzo  periodo d'imposta
precedente con destinazione alle ADI.
   4.  La quota di cui al comma 1 e' quella determinata nell'articolo
47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
                              Art. 24.
   1.  Al  termine  di  ogni triennio successivo al 1989, un'apposita
commissione  paritetica,  nominata  dall'autorita'  governativa e dal
Consiglio  generale  dele  Chiese,  organo rappresentativo delle ADI,
procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 21
e  alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo
23 al fine di predisporre eventuali modifiche.
                              Art. 25.
   1.  Il  presidente  delle  ADI  trasmette annualmente al Ministero
dell'interno  un  rendiconto  relativo  alla  effettiva utilizzazione
delle  somme  di  cui  agli  articoli  21 e 23 e ne diffonde adeguata
informazione.
   2. Tale rendiconto deve precisare:
a) il numero dei ministri di culto a cui e' stata assicurata l'intera
remunerazione   e   di  quelli  ai  quali  e'  stata  assicurata  una
integrazione;
 b)  l'ammontare  complessivo  delle  somme  di  cui  all'articolo 21
destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonche' l'ammontare
delle ritenute fiscali operate su tali somme;
 c)   gli   interventi   operati  per  le  altre  finalita'  previste
all'articolo 23.
                              Art. 26.
   1.  La Repubblica italiana e le ADI si impegnano a collaborare per
la  tutela  e  la  valorizzazione  dei  beni  afferenti al patrimonio
storico e culturale delle ADI.
                              Art. 27.
   1.  Le  autorita'  competenti, nell'emanare le norme di attuazione
della  presente  legge,  terranno  conto  delle  esigenze  fatte loro
presenti   dalle   ADI   e   avvieranno,   se   richieste,  opportune
consultazioni.
                              Art. 28.
   1.  Ogni  norma  contrastante con la presente legge cessa di avere
efficacia  nei  confronti  delle chiese, istituti ed opere delle ADI,
nonche' degli organi e delle persone che le costituiscono, dalla data
di entrata in vigore della legge stessa.
                              Art. 29.
   1.  Le  parti  sottoporranno  a  un nuovo esame il contenuto della
allegata  intesa  al  termine  del decimo anno dall'entrata in vigore
della presente legge.
   2.   Ove,  nel  frattempo,  una  delle  due  parti  ravvivasse  la
opportunita'  di  modifiche  al testo della allegata intesa, le parti
torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procedera' con
la   stipulazione   di   una   nuova  intesa  e  con  la  conseguente
presentazione   al   Parlamento  di  apposito  disegno  di  legge  di
approvazione ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
   3.  In  occasione  di  disegni  di  legge  relativi  a materie che
coinvolgono  rapporti  delle  chiese  associate alle ADI con lo Stato
verranno  promosse  previamente,  in conformita' all'articolo 8 della
Costituzione, le intese del caso.
La  presente  legge,  munita  del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque aspetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 novembre 1988
                               COSSIGA
DE MITA,Presidente del CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto,il Guardasigilli: VASSALLI
                                                             ALLEGATO 
INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LE "ASSEMBLE DI DIO
IN  ITALIA",  IN  ATTUAZIONE  DELL'ARTICOLO  8,  TERZO  COMMA,  DELLA
                            COSTITUZIONE 
La Repubblica e le "Assemblee di Dio in Italia" (ADI) riconosciute in
ente morale di culto con decreto del Presidente  della  Repubblica  5
dicembre  1959,  n.  1349.  richiamandosi  ai  principi  di  liberta'
religiosa sanciti dalla Costituzione e  ai  diritti  di  liberta'  di
coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei  diritti
dell'uomo e delle  liberta'  fondamentali,  ratificata  con  legge  4
agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni  e  ratifiche,  e  dai
Patti  internazionali  relativi  ai  diritti  economici,  sociali   e
culturali e ai diritti civili e  politici  del  1966  ratificati  con
legge 25 ottobre 1977, n. 881; 
   considerato che in forza dell'articolo 8, commi secondo  e  terzo,
della  Costituzione,  le  confessioni  religiose  hanno  diritto   di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino  con
l'ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con  lo  Stato
sono regolati per legge sulla base di  una  intesa  con  le  relative
rappresentanze; 
   ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del  1929-1930  non
sia idonea a regolare i reciproci rapporti; 
   riconosciuta l'opportunita' di addivenire alla predetta intesa; 
   convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo  8
della  Costituzione,  della  presente  intesa  sostituisce  ad   ogni
effetto, nei confronti delle chiese cristiane  evangeliche  associate
alle ADI, la citata legislazione sui culti ammessi. 
   Nell'addivenire alla presente intesa la Repubblica italiana prende
atto che: 
   le ADI, convinte che  la  fede  non  necessita  di  tutela  penale
diretta, riaffermano il principio che la  tutela  penale  in  materia
religiosa deve essere  attuata  solamente  attraverso  la  protezione
dell'esercizio dei diritti di liberta' riconosciuti e garantiti dalla
Costituzione, e non  mediante  la  tutela  specifica  del  sentimento
religioso; 
   le  ADI,  nella  convinzione  che  l'educazione  e  la  formazione
religiosa  dei  fanciulli  e  della  gioventu'  sono   di   specifica
competenza delle famiglie e delle chiese, non richiedono di  svolgere
nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti
fanno  parte  delle  chiese  ad  esse  associate,  l'insegnamento  di
catechesi o di dottrine religiose o pratiche di culto. 
                             Articolo 1. 
   Con la  entrata  in  vigore  della  legge  di  approvazione  della
presente intesa le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n.  1159,
e del regio decreto 28  febbraio  1930,  n.  289,  cessano  di  avere
efficacia ed  applicabilita'  nei  riguardi  delle  chiese  cristiane
evangeliche associate alle "Assemblee di Dio in Italia" (ADI),  degli
istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che  le
costituiscono. 
                             Articolo 2. 
   La  Repubblica  italiana  da'  atto   dell'autonomia   delle   ADI
liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti  e  disciplinate
dai propri statuti. 
   La  Repubblica  italiana,  richiamandosi  ai  diritti  inviolabili
dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le  nomine  dei
ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia
disciplinare e spirituale, nell'ambito delle ADI, si  svolgono  senza
ingerenza statale. 
                             Articolo 3. 
   I militari appartenenti  alle  chiese  associate  alle  ADI  hanno
diritto  di  partecipare,  nei  giorni  e  nelle  ore  fissate,  alle
attivita' religiose ed ecclesiastiche  evangeliche  che  si  svolgono
nelle localita' dove essi si trovano per ragioni  del  loro  servizio
militare. 
   Qualora non esistano chiese  associate  alle  ADI  nel  luogo  ove
prestino il servizio, i  militari  membri  di  tali  chiese  potranno
comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di  servizio,
il  permesso  di  frequentare  la  chiesa  piu'  vicina   nell'ambito
provinciale,  previa   dichiarazione   degli   organi   ecclesiastici
competenti. 
   Ove in ambito provinciale non sia in atto alcuna  attivita'  delle
chiese associate alle ADI e ve ne sia richiesta, i ministri  iscritti
nel ruolo generale delle ADI  e  competenti  per  territorio  possono
svolgere riunioni di culto per i  militari  interessati.  Il  comando
militare competente,  fatte  salve  le  imprescindibili  esigenze  di
servizio,  mette  a  disposizione  i  locali  necessari  e   consente
l'affissione di appositi avvisi. 
   In caso di decesso in servizio di  militari  facenti  parte  delle
chiese associate alle ADI  il  comando  militare  competente  adotta,
d'intesa con  i  familiari  del  defunto,  le  misure  necessarie  ad
assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro delle ADI. I
ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI che prestano  servizio
militare sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente  agli
obblighi  di  servizio,  anche  il  loro  ministerio  di   assistenza
spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono. 
                             Articolo 4. 
   L'assistenza spirituale dei ricoverati facenti parte delle  chiese
associate alle ADI o di altri ricoverati che ne  facciano  richiesta,
negli istituti ospedalieri, nelle case di cura  o  di  riposo  e  nei
pensionati, e' assicurata da ministri  iscritti  nel  ruolo  generale
delle ADI. 
   L'accesso di tali ministri ai predetti  istituti  e'  a  tal  fine
libero  e  senza  limitazione  di  orario.  L'accesso   e'   altresi'
consentito ai diaconi muniti delle necessarie autorizzazioni da parte
degli organi delle ADI competenti. 
   Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare ai suddetti
le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati. 
                             Articolo 5. 
   Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4 le  ADI  rilasciano
apposita certificazione della qualifica di ministro  di  culto  o  di
diacono. 
                             Articolo 6. 
   Negli istituti penitenziari e' assicurata l'assistenza  spirituale
da ministri di culto designati dalle ADI. 
   A tal fine le ADI trasmettono  all'autorita'  competente  l'elenco
dei ministri  di  culto,  iscritti  nei  ruoli  tenuti  dalle  ADI  e
competenti per territorio,  responsabili  dell'assistenza  spirituale
negli istituti  penitenziari  ricadenti  nella  circoscrizione  delle
predette autorita' statali  competenti.  Tali  ministri  responsabili
sono  compresi  tra  coloro  che  possono   visitare   gli   istituti
penitenziari   senza   particolare    autorizzazione.    L'assistenza
spirituale e' svolta nei suddetti istituti, a richiesta dei  detenuti
o delle loro famiglie o per iniziativa  dei  ministri  di  culto,  in
locali  idonei  messi  a  disposizione  dal  direttore  dell'istituto
penitenziario. 
   Il direttore dell'istituto informa di ogni  richiesta  proveniente
dai detenuti  il  ministro  di  culto  responsabile,  competente  per
territorio. 
                             Articolo 7. 
   Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale
di cui agli articoli 3, 4 e 6 sono a carico  esclusivo  degli  organi
competenti delle ADI. 
                             Articolo 8. 
   La Repubblica italiana, nel garantire la liberta' di coscienza  di
tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie
il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi.  Tale  diritto
e' esercitato ai sensi delle leggi dello  Stato  dagli  alunni  o  da
coloro cui compete la potesta' su di essi. 
   Per  dare  reale  efficacia  all'attuazione   di   tale   diritto,
l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso  non
abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque
discriminanti  e  che  non  siano  previste  forme  di   insegnamento
religioso  diffuso  nello  svolgimento   dei   programmi   di   altre
discipline. In ogni caso, non potranno essere richiesti  agli  alunni
pratiche religiose o atti di culto. 
                             Articolo 9. 
   La repubblica italiana, nel garantire  il  carattere  pluralistico
della scuola, assicura agli incaricati dalle  chiese  associate  alle
ADI, designati dal Consiglio generale, il diritto  di  rispondere  ad
eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o 
dagli organi scolastici, in ordine allo studio del 
fatto  religioso  e  delle  sue  implicazioni.  Tale   attivita'   si
inseriscono   nell'ambito   delle   attivita'   culturali    previste
dall'ordinamento scolastico. 
   Gli oneri finanziari sono comunque a carico degli organi delle ADI
competenti. 
                             Articolo 10. 
   Gli edifici aperti al culto pubblico delle chiese  associate  alle
ADI non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se
non per gravi ragioni e previo accordo con il presidente delle ADI. 
   La forza pubblica, salvo casi  di  urgente  necessita',  non  puo'
entrare negli edifici aperti al culto pubblico per l'esercizio  delle
proprie funzioni, senza  previo  avviso  ai  ministri  delle  singole
chiese. 
                             Articolo 11. 
   La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili  ai  matrimoni
celebrati di  fronte  ai  ministri  di  culto  delle  ADI  aventi  la
cittadinanza  italiana,  a  condizione  che   l'atto   relativo   sia
trascritto nei registri  dello  stato  civile,  previe  pubblicazioni
nella casa comunale. 
   Coloro i quali intendono celebrare  il  matrimonio  ai  sensi  del
comma precedente comunicano tale intenzione all'ufficiale dello stato
civile al quale richiedono le pubblicazioni, indicando allo stesso il
nominativo del ministro di culto certificato per  tali  funzioni  dal
presidente delle ADI. 
   L'ufficiale dello stato civile,  il  quale  abbia  proceduto  alle
pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla
celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di  legge  e  ne
da' attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in  duplice
originale. 
   Il nulla osta,  oltre  a  indicare  che  la  celebrazione  nuziale
seguira' secondo la previsione del primo comma e nel comune  indicato
dai nubendi, deve attestare che ad  essi  sono  stati  spiegati,  dal
predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando  ad  essi
lettura degli articoli del codice civile al riguardo. 
   Il ministro di culto davanti al quale  ha  luogo  la  celebrazione
nuziale allega il nulla osta rilasciato  dall'ufficiale  dello  stato
civile all'atto di matrimonio, che egli redige in  duplice  originale
subito dopo la celebrazione. 
   La trasmissione di un originale dell'atto  di  matrimonio  per  la
trascrizione e' fatta dal ministro di  culto,  davanti  al  quale  e'
avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del comune
del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. 
   L'ufficiale  dello  stato  civile,   constatata   la   regolarita'
dell'atto e l'autenticita'  del  nulla  osta  allegato,  effettua  la
trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne
da' notizia al ministro di culto. 
   Il matrimonio ha effetti civili  dal  momento  della  celebrazione
anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto abbia
omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto. 
                             Articolo 12. 
   Le "Assemblee di Dio in  Italia",  ente  morale  riconosciuto  con
decreto del Presidente della Repubblica 5  dicembre  1959,  n.  1349,
perseguono  fini  di  culto,  di   istruzione   e   beneficenza   sia
direttamente, sia attraverso chiese, istituti, opere  previsti  dallo
statuto delle ADI e gestiti dalle medesime. 
   Le attivita' di istruzione e  beneficenza,  svolte  dalle  ADI  ai
sensi   del   precedente   comma,   sono   soggette,   nel   rispetto
dell'autonomia e dei fini delle stesse, alle leggi civili concernenti
le stesse attivita' svolte da enti non ecclesiastici. 
   Le chiese, istituti ed opere gestiti dalle ADI agiscono  sotto  il
controllo delle medesime e senza  ingerenza  da  parte  dello  Stato,
delle regioni e di altri enti territoriali. 
                             Articolo 13. 
   Ferma restando la personalita' giuridica delle "Assemblee  di  Dio
in Italia", ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della
Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, con l'entrata  in  vigore  della
legge  di  approvazione  della  presente  intesa,   sono   civilmente
riconosciuti i seguenti enti ecclesiastici aventi finalita' di culto,
i quali svolgono anche altre attivita' ai sensi dell'articolo 14: 
 a)   Istituto   evangelico    "Betania-Emmaus",    con    sede    in
Guidonia-Montecelio, frazione Torlupara; 
 b) Istituto evangelico "Eben-Ezer", con sede in Corato; 
 c) Istituto evangelico  "Betesda",  con  sede  in  Giarre,  frazione
Macchia. 
   Gli statuti di tali  enti  sono  depositati  presso  il  Ministero
dell'interno. 
   I trasferimenti di beni immobili scorporati dal  patrimonio  delle
ADI ed assegnati agli enti di cui al presente articolo  e  gli  altri
atti e adempimenti relativi, necessari a norma di  legge,  effettuati
entro  diciotto  mesi  dall'entrata  in   vigore   della   legge   di
approvazione della presente intesa, sono esenti da  ogni  tributo  ed
onere. 
                             Articolo 14. 
   Le ADI prendono atto  che  agli  effetti  delle  leggi  civili  si
considerano comunque: 
 a)  attivita'  di  religione  o  di  culto   quelle   dirette   alla
predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto e alla cura delle
anime, alla formazione dei ministri di  culto,  a  scopi  missionari,
alla educazione cristiana; 
 b) attivita' diverse da quelle di religione o  di  culto  quelle  di
assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in  ogni
caso, le attivita' commerciali o a scopo di lucro. 
                             Articolo 15. 
   La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria  amministrazione
degli enti di cui  agli  articoli  12  e  13  si  svolgono  sotto  il
controllo dei competenti organi delle ADI e senza ingerenza da  parte
dello Stato. 
   Per gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni  ed
eredita' ed il conseguimento di legati  da  parte  di  tali  enti  si
applicano le disposizioni delle leggi civili  relative  alle  persone
giuridiche. 
                             Articolo 16. 
   Gli enti di cui agli articoli 12 e  13  sono  soggetti  al  regime
tributario previsto dalle leggi dello Stato. 
                             Articolo 17. 
   L'ente morale "Assemblee di Dio in Italia" e gli altri enti  delle
ADI civilmente riconosciuti devono iscriversi agli effetti civili nel
registro delle persone giuridiche entro dodici mesi  dall'entrata  in
vigore della legge di approvazione della presente intesa. 
   Nel  registro  delle  persone  giuridiche,  con   le   indicazioni
prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare
le norme di funzionamento e i poteri degli organi  di  rappresentanza
dell'ente. 
   Decorsi i termini di cui al primo comma,  gli  enti  ecclesiastici
interessati  possono  concludere   negozi   giuridici   solo   previa
iscrizione nel registro delle persone giuridiche. 
                             Articolo 18. 
   Ogni  mutamento  sostanziale  nel  fine,  nella  destinazione  del
patrimonio e nel modo di esistenza di un ente  delle  ADI  civilmente
riconosciuto acquista efficacia civile  mediante  riconoscimento  con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  udito  il  parere   del
Consiglio di Stato. 
   In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti
prescritti  per  il  suo  riconoscimento  puo'  essere  revocato   il
riconoscimento stesso con decreto del  Presidente  della  Repubblica,
sentito il rappresentante  dell'ente  morale  "Assemblee  di  Dio  in
Italia" e udito il parere del Consiglio di Stato. 
   La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte
del  competente  organo  delle  ADI  determina  la   cessazione   con
provvedimento statale della personalita' giuridica dell'ente  stesso.
La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo
quanto prevede il provvedimento delle ADI, salvi comunque la volonta'
dei disponenti, i diritti dei terzi e le  disposizioni  statutarie  e
osservate, in caso di trasferimento ad altro ente,  le  leggi  civili
relative agli acquisti delle persone giuridiche. 
                             Articolo 19. 
   Sono riconosciuti i diplomi  di  formazione  teologica  e  cultura
biblica rilasciati dall'Istituto biblico italiano, secondo il vigente
regolamento, al termine di corsi triennali, a  studenti  in  possesso
del titolo di studio di scuola secondaria supeiore. 
   I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati
al Ministero della pubblica istruzione. 
   Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli  stessi
rinvii dal servizio militare accordati  agli  studenti  delle  scuole
universitarie di pari durata. 
   La gestione ed il regolamento dell'Istituto nonche' la nomina  del
personale insegnante spettano agli organi competenti delle ADI  ed  a
loro carico rimangono i relativi oneri finanziari. 
                             Articolo 20. 
   Le affissioni e  la  distribuzione  di  pubblicazioni  e  stampati
relativi alla vita religiosa e alla missione delle  chiese  associate
alle ADI, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e
delle pertinenti opere religiose, nonche' le  collette  raccolte  nei
predetti luoghi continuano ad essere effettuate senza  autorizzazione
ne' altra ingerenza da parte degli organi dello  Stato  e  ad  essere
esenti da qualunque tributo. 
   Tenuto conto  che  l'ordinamento  radiotelevisivo  si  informa  ai
princi'pi di liberta' di manifestazione del pensiero e di  pluralismo
dettati dalla Costituzione, nel  quadro  della  pianificazione  delle
radiofrequenze si  terra'  conto  delle  richieste  presentate  dalle
emittenti gestite dalle chiese associate alle ADI, operanti in ambito
locale, relative alla disponibilita' di bacini  di  utenza  idonei  a
favorire l'economicita' della gestione ed una adeguata pluralita'  di
emittenti in conformita' alla disciplina del settore. 
   E'  riconosciuta  agli  incaricati  dalle  ADI  la   liberta'   di
distribuire  gratuitamente  in  luoghi  pubblici  Bibbie   ed   altre
pubblicazioni di carattere religioso, senza specifica  autorizzazione
o il pagamento di alcun tributo locale. 
                             Articolo 21. 
   Premesso che a norma dell'articolo 26 dello Statuto delle  ADI  le
chiese associate per il raggiungimento degli scopi  dell'Ente  stesso
si sostengono con offerte volontarie  dei  fedeli,  a  decorrere  dal
periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio
reddito complessivo, agli  effetti  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro,  fino  all'importo
di  lire  due  milioni,  a  favore  dell'ente  morale  ADI   di   cui
all'articolo 12 per il sostentamento dei ministri di culto delle  ADI
e per esigenze di culto, di cura delle  anime  e  di  amministrazione
ecclesiastica. 
   Le relative modalita' sono determinate con  decreto  del  Ministro
delle finanze. 
                             Articolo 22. 
   Gli assegni corrisposti dalle ADI per il  sostentamento  totale  o
parziale dei propri ministri di culto sono equiparati, ai  soli  fini
fiscali, al reddito da lavoro dipendente. 
   Le ADI provvedono ad operare su tali ritenute fiscali  secondo  le
disposizioni tributarie in materia. 
                             Articolo 23. 
   A decorrere dalla'anno finanziario 1990  le  ADI  concorrono  alla
ripartizione della quota, pari all'otto per  mille  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche,  liquidata  dagli  uffici  sulla  base
delle dichiarazioni annuali, destinando  le  somme  devolute  a  tale
titolo dallo Stato ad interventi sociali ed umanitari anche a  favore
di Paesi del terzo mondo. 
   Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla
base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di  dichiarazione
annuale dei redditi. In caso di scelte  non  espresse  da  parte  dei
contribuenti, le ADI dichiarano di rinunciare alla quota  relativa  a
tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale  importo
di esclusiva pertinenza dello Stato. 
   A  decorrere  dall'anno  finanziario  1993  lo  Stato  corrisponde
annualmente, entro il mese di giugno, alle ADI la  somma  di  cui  al
primo comma, calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base
delle  dichiarzioni  annuali  relative  al  terzo  periodo  d'imposta
precedente con destinazione alle ADI. 
   La quota di cui al primo comma e' quella determinata nell'articolo
47 della legge 20 1985, n. 222. 
                             Articolo 24. 
   Al termine  di  ogni  triennio  successivo  al  1989,  un'apposita
commissione paritetica, nominata  dall'autorita'  governativa  e  dal
Consiglio generale delle Chiese, organo  rappresentativo  delle  ADI,
procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 21
e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui  all'articolo
23 al fine di predisporre eventuali modifiche. 
                             Articolo 25. 
   Il  Presidente  delle  ADI  trasmette  annualmente  al   Ministero
dell'interno un  rendiconto  relativo  alla  effettiva  utilizzazione
delle somme di cui agli articoli 21  e  23  e  ne  diffonde  adeguata
informazione. 
   Tale rendiconto deve comunque precisare: 
 a) il numero dei  ministri  di  culto  a  cui  e'  stata  assicurata
l'intera remunerazione e di quelli ai quali e' stata  assicurata  una
integrazione; 
 b) l'ammontare  complessivo  delle  somme  di  cui  all'articolo  21
destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonche' l'ammontare
delle ritenute fiscali operate su tali somme; 
 c)  gli  interventi  operati  per  le   altre   finalita'   previste
all'articolo 23. 
                             Articolo 26. 
   La Repubblica italiana e le ADI si impegnano a collaborare per  la
tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e
culturale delle ADI. 
                             Articolo 27. 
   Le autorita' competenti, nell'emanare le norme di attuazione della
legge di approvazione della presente  intesa,  terranno  conto  delle
esigenze fatte loro presenti dalle ADI e  avvieranno,  se  richieste,
opportune consultazioni. 
                             Articolo 28. 
   Ogni norma contrastante con la  presente  intesa  cessa  di  avere
efficacia nei confronti delle chiese, istituti ed  opere  delle  ADI,
nonche' degli organi e delle persone che le costituiscono, dalla data
di  entrata  in  vigore  della  legge  di  approvazione,   ai   sensi
dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa. 
                             Articolo 29. 
   Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto  della  presente
intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della  legge
di  approvazione,  ai  sensi  dell'articolo  8  della   Costituzione,
dell'intesa stessa. 
   Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse la opportunita'
di modifiche al testo della presente intesa, le  parti  torneranno  a
convocarsi  a  tale  fine.  Alle  modifiche  si  procedera'  con   la
stipulazione di una nuova intesa e con la  conseguente  presentazione
al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione  ai  sensi
dell'articolo 8 della Costituzione. 
   In  occasione  di  disegni  di  legge  relativi  a   materie   che
coinvolgono rapporti delle chiese associate alle  ADI  con  lo  Stato
verranno promosse previamente, in conformita'  all'articolo  8  della
Costituzione, le intese del caso. 
                             Articolo 30. 
   Il Governo presentera' al Parlamento apposito disegno di legge  di
approvazione della presente intesa, ai sensi  dell'articolo  8  della
Costituzione. 
      Roma, 29 dicembre 1986. 
      BETTINO CRAXI 
                                                 FRANCESCO TOPPI