LEGGE 29 novembre 1995, n. 520

  Norme  per  la  regolazione  dei rapporti tra lo Stato e la  Chiesa
Evangelica Luterana in Italia (CELI).
 
 Vigente al: 10-12-2012  
 

   La Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                    (Abrogazione della normativa
                         sui culti ammessi)
   1.  I  rapporti  tra  lo  Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in
Italia (CELI) sono regolati dalle  disposizioni  degli  articoli  che
seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 20 aprile 1993, allegata
alla presente legge.
   2.  Con  l'entrata  in vigore della presente legge le disposizioni
della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28  febbraio
1930,  n.  289,  cessano  di  avere  efficacia  ed applicabilita' nei
riguardi della CELI e delle Comunita', degli enti che ne fanno  parte
e degli organi e persone che la costituiscono.
                               Art. 2.
                        (Liberta' religiosa)
   1. In conformita' ai principi della Costituzione, e'  riconosciuto
il  diritto  di professare e praticare liberamente la fede evangelica
secondo la confessione luterana di  Augusta  del  1530  in  qualsiasi
forma,  individuale  o  associata, di diffonderne e di esercitarne in
privato od in pubblico il culto ed i riti.
   2. E' garantita alle Comunita' della CELI, alle loro  associazioni
ed  organizzazioni  la piena liberta' di riunione e di manifestazione
del pensiero con la parola e  lo  scritto  ed  ogni  altro  mezzo  di
diffusione.
                               Art. 3.
             (Riconoscimento dell'autonomia della CELI)
   1. La Repubblica italiana da' atto  dell'autonomia  della  CELI  e
delle comunita' che ne fanno parte, liberamente organizzate secondo i
propri ordinamenti e tradizioni e disciplinate dai propri statuti.
   2.  La  Repubblica  italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili
dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le  nomine  dei
ministri   di  culto,  le  celebrazioni  di  culto,  l'organizzazione
comunitaria  e  gli  atti  in  materia  disciplinare  e   spirituale,
nell'ambito  della  CELI  e  delle  sue  Comunita', si svolgono senza
ingerenza statale.
   3.  La  Repubblica  italiana   garantisce   altresi'   la   libera
comunicazione  e  collaborazione della CELI con il Consiglio Mondiale
delle  Chiese  (CEC),  con   federazioni   ed   enti   nazionali   ed
internazionali.
                               Art. 4.
                         (Ministri di culto)
   1.  La  Repubblica  italiana  riconosce  il  ministero  pastorale,
diaconale e presbiteriale conferito e riconosciuto dalla CELI.
   2.  Ai  ministri  di culto, pastori e laici, nominati dalla CELI e
dalle sue Comunita' e' assicurato il libero esercizio del  ministero,
nonche' il libero svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 22.
   3.  Ai  ministri  di  culto  di  cui al comma 2 e' riconosciuto il
diritto di mantenere il segreto d'ufficio  su  quanto  appreso  nello
svolgimento del proprio ministero.
                               Art. 5.
              (Assistenza spirituale agli appartenenti
                  alle forze armate, alla polizia)
                   e ad altri servizi assimilati)
   1. Gli appartenenti alle forze armate, alla  polizia  e  ad  altri
servizi assimilati membri delle Comunita' della CELI hanno diritto di
partecipare,  nel  rispetto  delle esigenze di servizio, nei giorni e
nelle  ore  fissate,  alle  attivita'  religiose  ed   ecclesiastiche
evangeliche  che si svolgono nelle localita' dove essi si trovano per
ragioni del loro servizio.
   2. Qualora non esistano chiese  delle  Comunita'  della  CELI  nel
luogo  ove  prestino il servizio, i soggetti di cui al comma 1 membri
di tali Comunita' potranno ottenere, nel rispetto delle  esigenze  di
servizio,  il permesso di frequentare la chiesa evangelica, anche non
luterana, piu' vicina nell'ambito locale, previa dichiarazione  degli
organi ecclesiastici della Comunita' di appartenenza.
   3.  Ove  in  ambito  locale non sia in atto alcuna attivita' delle
dette chiese e ve ne sia richiesta, i  pastori  della  CELI  o  delle
Comunita',  nonche'  i  consiglieri  espressamente all'uopo delegati,
possono svolgere riunioni di culto per i soggetti di cui al  comma  1
che  lo richiedano. L'ente competente, fatte salve le imprescindibili
esigenze di servizio, mette  a  disposizione  i  locali  necessari  e
consente l'affissione di appositi avvisi.
   4.  In  caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1
facenti parte delle Comunita' della CELI, l'ente  competente  adotta,
d'intesa  con  i  familiari  del  defunto,  le  misure  necessarie ad
assicurare che  le  esequie  siano  celebrate  da  un  pastore  delle
Comunita' della CELI.
   5.  I  pastori  delle  Comunita'  della CELI che prestano servizio
militare o assimilati sono posti in  condizione  di  poter  svolgere,
unitamente  agli  obblighi  di  servizio,  anche il loro ministero di
assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.
                               Art. 6.
                (Assistenza spirituale ai ricoverati)
   1. L'assistenza spirituale ai  ricoverati  della  Comunita'  delle
CELI  o  ad altri ricoverati di qualunque confessione che ne facciano
richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo
e nei pensionati, e' assicurata tramite pastori, diaconi e presbiteri
delle Comunita' della CELI.
   2. Il loro accesso ai predetti istituti e' a  tal  fine  libero  e
senza limitazione di orario.
   3.  Le  direzioni  di  tali istituti sono tenute a comunicare alla
Comunita'  della  CELI  piu'  vicina  le  richieste   di   assistenza
spirituale fatte dai ricoverati.
                               Art. 7.
                 (Assistenza spirituale ai detenuti)
   1.  Negli  istituti  penitenziari   e'   assicurata   l'assistenza
spirituale  da  pastori,  diaconi  e presbiteri delle Comunita' della
CELI.
   2. A tal fine le Comunita' della  CELI  trasmettono  all'autorita'
competente  l'elenco  dei  pastori, diaconi e presbiteri responsabili
dell'assistenza  spirituale  negli  istituti  penitenziari  ricadenti
nella  circoscrizione  delle  predette  autorita' statali competenti,
allegando la certificazione di  cui  all'articolo  8.  Tali  ministri
responsabili  sono  compresi  tra  coloro  che  possono  visitare gli
istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.  L'assistenza
spirituale e' svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o
delle loro famiglie o per iniziativa dei soggetti sopra nominati,  in
locali  idonei  messi  a  disposizione  dal  direttore  dell'istituto
penitenziario.
   3.  Il  direttore  dell'istituto  penitenziario  informa  di  ogni
richiesta  proveniente  dai  detenuti  la  Comunita'  della CELI piu'
vicina.
                               Art. 8.
                   (Certificazione della qualifica
                        di ministro di culto)
  1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 5, 6  e  7  la  CELI
rilascia  apposita certificazione della qualifica di pastore, diacono
o presbiterio.
                               Art. 9.
                 (Oneri per l'assistenza spirituale)
   1. Gli oneri finanziari per l'assistenza spirituale  di  cui  agli
articoli  5, 6 e 7 sono a carico esclusivo delle Comunita' della CELI
territorialmente competenti.
                              Art. 10.
                (Insegnamento religioso nelle scuole)
   1. La Repubblica italiana, nel garantire la liberta' di  coscienza
di   tutti,   riconosce   agli  alunni  delle  scuole  pubbliche  non
universitarie, che  siano  membri  delle  Comunita'  della  CELI,  il
diritto  di  non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e'
esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da  coloro
cui compete la potesta' su di essi.
   2.  Per  dare  reale  efficacia  all'attuazione  di  tale diritto,
l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso  non
abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque
discriminanti   e  che  non  siano  previste  forme  di  insegnamento
religioso nello svolgimento dei programmi  di  altre  discipline.  In
ogni  caso  non  potranno  essere  richiesti ai detti alunni pratiche
religiose o atti di culto.
                              Art. 11.
                  (Richieste in ordine allo studio
                        del fatto religioso)
   1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico
della scuola, assicura agli  incaricati  della  CELI    e  delle  sue
Comunita' il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti
dagli  alunni,  dalle  loro  famiglie  o  dagli organi scolastici, in
ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni,  con
modalita'   concordate   con  gli  organi  previsti  dall'ordinamento
scolastico.
   2. Gli oneri finanziari sono comunque  a  carico  delle  Comunita'
della CELI territorialmente competenti.
                              Art. 12.
                       (Istituzione di scuole
                     ed istituti di educazione)
   1. La Repubblica  italiana,  in  conformita'  al  principio  della
liberta'  della  scuola  e  dell'insegnamento  e nei termini previsti
dalla Costituzione, garantisce alla  CELI  il  diritto  di  istituire
liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione.
   2.  Alle  scuole  che  ottengano la parita', ed ai loro alunni, e'
assicurato un trattamento  scolastico  equipollente  a  quello  degli
alunni  delle  scuole  dello  Stato  e degli altri enti territoriali,
anche per quanto concerne l'esame di Stato.
                              Art. 13.
                            (Matrimonio)
   1. Ferma restando l'autonomia della CELI  e delle sue Comunita' in
materia religiosa e di culto, la CELI riconosce allo  Stato  italiano
esclusiva  giurisdizione  per  quanto concerne gli effetti civili del
matrimonio.
   2.  La  Repubblica  italiana  riconosce  gli  effetti  civili  del
matrimonio  celebrato  davanti ad un ministro di culto della CELI, di
cittadinanza italiana, a condizione che la celebrazione sia preceduta
dalle pubblicazioni nella casa comunale e che  l'atto  di  matrimonio
sia trascritto nei registri dello stato civile.
   3.  Coloro  che  intendono  celebrare  il  matrimonio  secondo  la
previsione del comma 2, comunicano tale intento  all'ufficiale  dello
stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
   4.  L'ufficiale  dello  stato  civile,  dopo  aver  proceduto alle
pubblicazioni, accerta che nulla si  opponga  alla  celebrazione  del
matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne da' attestazione in
un  nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla
osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguira'  secondo
la  previsione  del  comma  2 e nel comune indicato dai nubendi, deve
altresi' attestare che ad essi  sono  stati  spiegati,  dal  predetto
ufficiale,  i  diritti e i doveri dei coniugi, mediante lettura degli
articoli del codice civile al riguardo.
   5.  Il  ministro  di  culto,  davanti  al  quale  e'  avvenuta  la
celebrazione   nuziale,   compila  immediatamente  dopo,  in  duplice
originale, l'atto di matrimonio, al quale allega uno dei  nulla  osta
rilasciati dall'ufficiale dello stato civile. Non oltre cinque giorni
dopo  la  celebrazione,  il  ministro,  davanti  al  quale  questa e'
avvenuta, trasmette all'ufficiale dello stato civile del  comune  del
luogo  un  originale  dell'atto di matrimonio ed il secondo originale
del nulla osta.
   6.  L'ufficiale  dello  stato  civile,   verificata   la   formale
regolarita'  dell'atto  e  l'autenticita'  del  nulla osta, trascrive
l'atto stesso entro le  ventiquattro  ore  dal  ricevimento,  dandone
notizia al ministro che glielo ha inviato.
   7. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione,
anche  se  l'ufficiale dello stato civile per qualsiasi ragione abbia
eseguito la trascrizione oltre i termini prescritti.
                              Art. 14.
                   (Tutela degli edifici di culto)
   1. Gli edifici aperti al culto pubblico della  CELI  e  delle  sue
Comunita',  nonche'  le loro pertinenze, non possono essere occupati,
requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni  e  previo
accordo  del  decano della CELI  e dell'organo responsabile della sua
Comunita' interessata.
   2. Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non  puo'
entrare,  per  l'esercizio  delle sue funzioni, in tali edifici senza
averne dato previo avviso e preso accordi con il  ministro  di  culto
responsabile dell'edificio.
   3.  Lo  Stato italiano prende atto che le attivita' di culto della
CELI possono svolgersi anche al di fuori delle chiese  della  CELI  e
delle Comunita'.
                              Art. 15.
               (Manifestazione del pensiero religioso)
  1. Le affissioni e la distribuzione  di  pubblicazioni  e  stampati
connessi alla vita religiosa ed alla missione della CELI  e delle sue
Comunita',  effettuate  all'interno  ed  all'ingresso  delle chiese e
degli altri luoghi  in  cui  puo'  svolgersi  il  culto,  nonche'  le
collette   raccolte   nei  predetti  luoghi,  sono  effettuate  senza
autorizzazione ne' altra ingerenza da parte degli organi dello  Stato
e  di  enti  pubblici territoriali, ai quali nessuna comunicazione e'
dovuta, e sono esenti da qualunque tributo.
                              Art. 16.
                     (Tutela dei beni culturali)
   1. La Repubblica italiana e la CELI collaborano per la tutela e la
valorizzazione dei beni culturali afferenti  al  patrimonio  storico,
morale   e   materiale  delle  Comunita'  rappresentate  dalla  CELI,
istituendo a tale fine apposite commissioni miste.
   2. Le commissioni di cui al comma 1 hanno tra l'altro  il  compito
della  compilazione  e  dell'aggiornamento  dell'inventario  dei beni
suddetti.
                              Art. 17.
               (Riconoscimento di enti ecclesiastici)
   1. Fanno parte  della  CELI  e,  con  l'entrata  in  vigore  della
presente    legge,    sono   civilmente   riconosciuti   quali   enti
ecclesiastici, le Comunita' evangeliche luterane di Bolzano, Firenze,
Genova, Napoli, Roma, Sanremo, Torre Annunziata, Trieste  e  Venezia,
fondatrici   nel   1948  della  CELI,  nonche'  la  Chiesa  Cristiana
Protestante  di  Milano  e  la  Comunita'  evangelica  ecumenica   di
Ispra-Verese.
   2.   I  relativi  statuti  sono  depositati  presso  il  Ministero
dell'interno.
                              Art. 18.
                 (Riconoscimento della personalita'
                    giuridica ad altre Comunita')
   1.  Il  riconoscimento  della  personalita'  giuridica  ad   altre
Comunita'   della   CELI,   nonche'   la  modifica  delle  rispettive
circoscrizioni territoriali, l'unificazione e l'estinzione di  quelle
esistenti, sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, udito
il  parere  del  Consiglio di Stato, su domanda di chi rappresenta la
Comunita', con allegata motivata delibera del Sinodo della CELI, come
documento idoneo a dar titolo al riconoscimento.
                              Art. 19.
                  (Modalita' per il riconoscimento)
   1. Possono essere riconosciuti come enti ecclesiastici le  chiese,
gli  istituti  e  le opere costituiti in ente nell'ambito della CELI,
aventi sedi in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo
o congiunto con quelli di istruzione e beneficenza.
   2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di  cui
si   chiede   il  riconoscimento  della  personalita'  giuridica,  al
carattere  ecclesiastico  e  ai  predetti  fini  sulla   base   della
documentazione prodotta dalla CELI.
   3.  Il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta
in coformita' alle disposizioni dell'articolo 22.
   4.  Il  riconoscimento  e'  concesso  con  decreto  del   Ministro
dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.
   5.  La  CELI, le sue Comunita' e gli enti riconosciuti a norma dei
commi 1 a 4 assumono la  qualifica  di  enti  ecclesiastici  luterani
civilmente riconosciuti.
                              Art. 20.
                (Mutamenti degli enti ecclesiastici)
   1. Ogni mutamento sostanziale nel  fine,  nella  destinazione  del
patrimonio  e  nel  modo  di  esistenza della CELI e degli altri enti
ecclesiastici luterani  civilmente  riconosciuti  acquista  efficacia
civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno,
udito il parere del Consiglio di Stato.
   2.  In  caso  di  mutamento  che  faccia  perdere all'ente uno dei
requisiti prescritti per il suo riconoscimento,  questo  puo'  essere
revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il presidente
del Sinodo della CELI e udito il parere del Consiglio di Stato.
   3.  La  notifica  dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da
parte del presidente del Sinodo della CELI  determina  la  cessazione
con  provvedimento  statale  della  personalita'  giuridica dell'ente
stesso.
   4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o  estinto  avviene
secondo  quanto prevede il provvedimento del Sinodo della CELI, salvi
comunque la volonta'  dei  disponenti,  i  diritti  dei  terzi  e  le
disposizioni statuarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro
ente,   le   leggi   civili  relative  agli  acquisti  delle  persone
giuridiche.
                              Art. 21.
                       (Trasferimenti di beni)
   1. I trasferimenti di  beni  immobili  scorporati  dal  patrimonio
della  CELI  ed assegnati agli enti ecclesiastici di cui all'articolo
17 o viceversa, nonche'  gli  altri  atti  ed  adempimenti  relativi,
necessari  a  norma di legge, effettuati entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono esenti da  ogni  tributo
ed onere.
                              Art. 22.
                 (Attivita' di religione e di culto)
   1. La CELI con le sue Comunita' prende atto che agli effetti delle
leggi civili si considerano:
      a) attivita' di  religione  e  di  culto  quelle  dirette  alla
predicazione  dell'Evangelo,  all'esercizio  del  culto  e della cura
delle  anime,  alla  formazione  dei  ministri  di  culto,  a   scopi
missionari e all'educazione cristiana;
      b)  attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle
di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e  cultura  e,  in
ogni caso, le attivita' commerciali ed a scopo di lucro.
                              Art. 23.
                 (Gestione degli enti ecclesiastici)
   1.  La  gestione   ordinaria   e   gli   atti   di   straordinaria
amministrazione   degli   enti   ecclesiastici   luterani  civilmente
riconosciuti si svolgono sotto il controllo degli organi  della  CELI
competenti  a  norma di statuto senza ingerenza da parte dello Stato,
delle regioni e degli altri enti territoriali.
   2.  Per  gli  acquisti  di  beni   immobili   e   diritti   reali,
l'accettazione di donazioni ed eredita' ed il conseguimento di legati
da parte di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili
relative alle persone giuridiche.
                              Art. 24.
                      (Iscrizione nel registro
                      delle persone giuridiche)
   1. La CELI e  le  sue  Comunita'  civilmente  riconosciute  devono
iscriversi  agli effetti civili nei registri delle persone giuridiche
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
ove non gia' iscritte.
   2.  Nel  registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni
prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare
le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di  rappresentanza
dell'ente.
   3.  Decorso  il  termine di cui al comma 1, gli enti ecclesiastici
interessati  possono  concludere   negozi   giuridici   solo   previa
iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
                              Art. 25.
            (Regime tributario degli enti ecclesiastici)
   1. Agli effetti  tributari  la  CELI,  le  Comunita'  e  gli  enti
ecclesiastici  civilmente  riconosciuti aventi fine di religione o di
culto, come pure le attivita' dirette a tali scopi, sono equiparate a
quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.
   2. Tali enti  hanno  diritto  di  svolgere  liberamente  attivita'
diverse  da  quelle  di  religione  o  di culto, che restano tuttavia
soggette alle leggi dello Stato  concernenti  tali  attivita'  ed  al
regime tributario previsto per le medesime.
                              Art. 26.
                   (Deduzione agli effetti IRPEF)
   1. La Repubblica italiana prende atto  che  la  CELI  si  sostiene
finanziariamente  con  i contributi dei suoi membri e di enti ad essa
collegati.
   2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, le persone  fisiche  possono  dedurre
dal proprio reddito complessivo, gli effetti dell'imposta sul reddito
delle   persone  fisiche,  le  erogazioni  liberali  in  denaro  fino
all'importo di  lire  due  milioni,  a  favore  della  CELI  e  delle
Comunita'  ad essa collegate, destinate al sostentamento dei ministri
di culto di cui all'articolo 4 ed a specifiche esigenze di culto e di
evangelizzazione. Le relative mobilita' sono determinate con  decreto
del Ministro delle finanze.
                              Art. 27.
                      (Ripartizione della quota
                       del gettito dell'IRPEF)
   1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, la CELI concorre con lo Stato, con  i
soggetti  di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222,
30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e 23 della legge 22 novembre
1988, n. 517, e con i soggetti  che  stipuleranno  analoghi  accordi,
alla  ripartizione  della  quota  pari all'otto per mille dell'IRPEF,
liquidata dagli uffici sulla base  delle  dichiarazioni  annuali.  La
CELI  utilizzera'  le  somme  devolute a tale titolo dai contribuenti
oltre che ai fini di cui all'articolo 26, anche  per  gli  interventi
sociali,  assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero
e  cio'  sia  direttamente  sia  attraverso  le  Comunita'  ad   essa
collegate.
   2.  L'attribuzione  delle somme di cui al comma 1 viene effettuata
sulla  base  delle  scelte  espresse  dai  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione  annuale  dei  redditi,  nel  cui  modulo  le Comunita'
rappresentate dalla CELI   verranno  indicate  con  la  denominazione
"Chiesa  Evangelica  Luterana  in  Italia".  In  caso  di  scelte non
espresse, l'attribuzione viene effettuata in proporzione alle  scelte
espresse.
   3.  A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui ai commi
1 e 2, lo Stato corrispondera' annualmente, entro il mese di  giugno,
alla   CELI  la  somma  risultante  dall'applicazione  del  comma  1,
calcolata dagli uffici  finanziari  sulla  base  delle  dichiarazioni
annuali relative al terzo periodo di imposta precedente.
                              Art. 28.
                      (Commissione paritetica)
   1. Su richiesta di una delle due parti,  al  fine  di  predisporre
eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo,
deducibile  di  cui  all'articolo  26  e  dell'aliquota  IRPEF di cui
all'articolo 27 ad opera  di  una  apposita  commissione  paritetica,
nominata dall'autorita' governativa e dalla CELI.
                              Art. 29.
                         (Regime tributario
                      degli assegni corrisposti
                        ai ministri di culto)
   1. Gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o  parziale
dei  ministri di culto della CELI e delle Comunita' ad essa collegate
sono  equiparati,  ai  soli  fini  fiscali,  al  reddito  di   lavoro
dipendente.
                              Art. 30.
              (Rendiconto dell'effettiva utilizzazione
                       delle somme percepite)
   1.  La  CELI  trasmette  annualmente,  entro  il  mese  di  luglio
dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno
un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui
agli articoli 26 e 27 e ne diffonde adeguata informazione.
   2. Tale rendiconto deve comunque precisare:
      a)  il  numero  dei  ministri  di culto cui e' stata assicurata
l'intera remunerazione e di  quelli  ai  quali  e'  stata  assicurata
un'integrazione;
      b)  l'ammontare  complessivo delle somme di cui all'articolo 27
destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonche' l'ammontare
delle ritenute fiscali su tali somme;
      c) gli interventi operati per altre  finalita'  previste  dagli
articoli 26 e 27.
    3.  Il  Ministro dell'interno entro trenta giorni dal ricevimento
del rendiconto ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri
del tesoro e delle finanze.
                              Art. 31.
                        (Norme di attuazione)
   1. Le autorita' competenti, nell'emanare le  norme  di  attuazione
della  presente  legge,  terranno  conto  delle  esigenze  fatte loro
presenti  dalla  CELI  ed   avvieranno,   se   richieste,   opportune
consultazioni.
                              Art. 32.
                        (Norme contrastanti)
   1. Ogni norma contrastante con la presente legge  cessa  di  avere
efficacia  nei  confronti delle Chiese, Comunita' ed enti della CELI,
nonche' degli organi e persone che li costituiscono,  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge.
                              Art. 33.
                         (Ulteriori intese)
   1. Le  parti  sottoporranno  a  nuovo  esame  il  contenuto  della
allegata  intesa  al termine del decimo anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
   2.  Ove,  nel  frattempo,   una   delle   due   parti   ravvisasse
l'opportunita'  di modifiche al testo della allegata intesa, le parti
torneranno a convocarsi a tale fine.
   3. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di  una  nuova
intesa  e  con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito
disegno di legge di approvazione,  ai  sensi  dell'articolo  8  della
Costituzione.
   4.  In  occasione  di  disegni  di  legge  relativi  a materie che
coinvolgono rapporti delle chiese facenti parte  della  CELI  con  lo
Stato,  verranno  promosse  previamente, in confomita' all'articolo 8
della Costituzione, le intese del caso.
                              Art. 34.
                       (Copertura finanziaria)
   1. Alle minori entrate derivati dell'applicazione  degli  articoli
21  e  26,  valutate  in  lire 564 milioni per il 1995, in lire 1.055
milioni per il 1996 e in lire 120 milioni annue a decorrere dal 1997,
si provvede,  per  il  triennio  1995-1997,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1995-1997,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1995,  all'uopo  utilizzando   parzialmente
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
   2.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi 29 novembre 1995
                              SCALFARO
                          DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: DINI
                              ALLEGATO 
        INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA 
         CHIESA EVANGELISTA LUTERANA IN ITALIA IN ATTUAZIONE 
          DELL'ARTICOLO 8, COMMA TERZO, DELLA COSTITUZIONE 
                        Roma, 20 aprile 1993 
                              PREAMBOLO 
   La Repubblica italiana e la Chiesta Evangelica Luterana in  Italia
(CELI), ente morale di culto munito  di  personalita'  giuridica  con
decreto del Presidente della Repubblica n. 676 del  18  maggio  1961,
richiamandosi ai principi della liberta' di pensiero, di coscienza  e
di religione garantiti dalla  Dichiarazione  universale  dei  diritti
dell'uomo,  dalla  Convenzione  per  la  salvaguardia   dei   diritti
dell'uomo e delle  liberta'  fondamentali,  ratificata  con  legge  4
agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e  ratifiche,  nonche'
Patti  internazionali  relativi  ai  diritti  economici,  sociali   e
culturali ed ai diritti civili e politici del  1966,  ratificati  con
legge 25 ottobre 1977, n. 881; 
   - considerato che in forza  dell'articolo  8  della  Costituzione,
comma due e comma tre, le  confessioni  religiose  hanno  diritto  di
organizzarsi secondo propri statuti, in quanto  non  contrastino  con
l'ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con  lo  Stato
sono regolati per legge sulla  base  di  un'intesa  con  le  relative
rappresentanze; 
   - ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929  e  1930
non sia idonea a regolare i reciproci rapporti; 
   - riconosciuta l'opportunita' di addivenire ad un'intesa; 
   - convengono che la legge di approvazione, ai sensi  dell'articolo
8 della Costituzione,  della  presente  intesa  sostituisce  ad  ogni
effetto, nei confronti della CELI e  delle  Comunita'  che  ne  fanno
parte, la citata legislazione sui culti ammessi. 
                               Art. 1. 
           (Abrogazione della normativa sui culti ammessi) 
   1. Con l'entrata in  vigore  della  legge  di  approvazione  della
presente intesa le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n.  1159,
e del regio decreto 28  febbraio  1930,  n.  289,  cessano  di  avere
efficacia  ed  applicabilita'  nei  riguardi  della  CELI   e   delle
Comunita', degli enti che ne fanno parte e degli organi e persone che
la costituiscono. 
                               Art. 2. 
                        (Liberta' religiosa) 
   1. In conformita' ai principi della Costituzione, e'  riconosciuto
il diritto di professare e praticare liberamente la  fede  evangelica
secondo la confessione luterana di  Augusta  del  1530  in  qualsiasi
forma, individuale o associata, di diffonderne e  di  esercitarne  in
privato od in pubblico il culto ed i riti. 
   2. E' garantita alle Comunita' della CELI, alle loro  associazioni
ed organizzazioni la piena liberta' di riunione e  di  manifestazione
del pensiero con la parola e  lo  scritto  ed  ogni  altro  mezzo  di
diffusione. 
                               Art. 3. 
             (Riconoscimento dell'autonomia della CELI) 
   1. La Repubblica italiana da' atto  dell'autonomia  della  CELI  e
delle Comunita' che ne fanno parte, liberamente organizzate secondo i
propri ordinamenti e tradizioni e disciplinate dai propri statuti. 
   2. La Repubblica italiana, richiamandosi  ai  diritti  inviolabili
dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le  nomine  dei
ministri  di  culto,  le  celebrazioni  di  culto,   l'organizzazione
comunitaria  e  gli  atti  in  materia  disciplinare  e   spirituale,
nell'ambito della CELI e  delle  sue  Comunita',  si  svolgono  senza
ingerenza statale. 
   3.  La  Repubblica  italiana   garantisce   altresi'   la   libera
comunicazione e collaborazione della CELI con il  Consiglio  Mondiale
delle  Chiese  (CEC),  con   federazioni   ed   enti   nazionali   ed
internazionali. 
                               Art. 4. 
                         (Ministri di culto) 
   1. La Repubblica italiana riconosce il ministero pastorale, 
diaconale e presbiteriale conferito e riconosciuto dalla CELI. 
   2. Ai ministri di culto, pastori e laici, nominati  dalla  CELI  e
dalle sue Comunita' e' assicurato il libero esercizio del  ministero,
nonche' il libero svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 22. 
   3. Ai ministri di culto di cui  al  comma  2  e'  riconosciuto  il
diritto di mantenere il segreto d'ufficio  su  quanto  appreso  nello
svolgimento del proprio ministero. 
                               Art. 5. 
(Assistenza spirituale agli  appartenenti  alle  forze  armate,  alla
               polizia e ad altri servizi assimilati) 
   1. Gli appartenenti alle forze armate, alla  polizia  e  ad  altri
servizi assimilati membri delle Comunita' della CELI hanno diritto di
partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio,  nei  giorni  e
nelle  ore  fissate,  alle  attivita'  religiose  ed   ecclesiastiche
evangeliche che si svolgono nelle localita' dove essi si trovano  per
ragioni del loro servizio. 
   2. Qualora non esistano chiese  delle  Comunita'  della  CELI  nel
luogo ove prestino il servizio, i soggetti di cui al comma  1  membri
di tali Comunita' potranno ottenere, nel rispetto delle  esigenze  di
servizio, il permesso di frequentare la chiesa evangelica, anche  non
luterana, piu' vicina nell'ambito locale, previa dichiarazione  degli
organi ecclesiastici della Comunita' di appartenenza. 
   3. Ove in ambito locale non sia in  atto  alcuna  attivita'  delle
dette chiese e viene sia richiesta, i  pastori  della  CELI  o  delle
Comunita', nonche' i  consiglieri  espressamente  all'uopo  delegati,
possono svolgere riunioni di culto per i soggetti di cui al  comma  1
che lo richiedano. L'ente competente, fatte salve le  imprescindibili
esigenze di servizio, mette  a  disposizione  i  locali  necessari  e
consente l'affissione di appositi avvisi. 
   4. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al  comma  1
facenti parte delle Comunita' della CELI  l'ente  competente  adotta,
d'intesa con  i  familiari  del  defunto,  le  misure  necessarie  ad
assicurare che  le  esequie  siano  celebrate  da  un  pastore  delle
Comunita' della CELI. 
   5. I Pastori delle Comunita'  della  CELI  che  prestano  servizio
militare o assimilati sono posti in  condizione  di  poter  svolgere,
unitamente agli obblighi di servizio,  anche  il  loro  ministero  di
assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano. 
                               Art. 6. 
                (Assistenza spirituale ai ricoverati) 
   1. L'assistenza spirituale ai  ricoverati  delle  Comunita'  della
CELI o ad altri ricoverati di qualunque confessione che  ne  facciano
richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo
e  nei  pensionati,  e'  assicurata  tramite  pastori,   diaconi   e'
presbiteri delle Comunita' della CELI. 
   2. Il loro accesso ai predetti istituti e' a  tal  fine  libero  e
senza limitazione di orario. 
   3. Le direzioni di tali istituti sono  tenute  a  comunicare  alla
Comunita'  della  CELI  piu'  vicina  le  richieste   di   assistenza
spirituale fatte dai ricoverati. 
                               Art. 7. 
                 (Assistenza spirituale ai detenuti) 
   1.  Negli  istituti  penitenziari   e'   assicurata   l'assistenza
spirituale da pastori, diaconi e  presbiteri  delle  Comunita'  della
CELI. 
   2. A tal fine le Comunita' della  CELI  trasmettono  all'autorita'
competente l'elenco dei pastori, diaconi  e  presbiteri  responsabili
dell'assistenza  spirituale  negli  istituti  penitenziari  ricadenti
nella circoscrizione delle  predette  autorita'  statali  competenti,
allegando la certificazione di  cui  all'articolo  8.  Tali  ministri
responsabili sono  compresi  tra  coloro  che  possono  visitate  gli
istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.  L'assistenza
spirituale e' svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o
delle loro famiglie o per iniziativa dei soggetti sopra nominati,  in
locali  idonei  messi  a  disposizione  dal  direttore  dell'istituto
penitenziario. 
   3.  Il  direttore  dell'istituto  penitenziario  informa  di  ogni
richiesta proveniente dai  detenuti  la  Comunita'  della  CELI  piu'
vicina. 
                               Art. 8. 
        (Certificazione della qualifica di ministro di culto) 
   1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 5, 6 e  7  la  CELI
rilascia apposita certificazione della qualifica di pastore,  diacono
o presbitero. 
                               Art. 9. 
                 (Oneri per l'assistenza spirituale) 
   1. Gli oneri finanziari per l'assistenza spirituale  di  cui  agli
articoli 5, 6 e 7 sono a carico esclusivo delle Comunita' della  CELI
territorialmente competenti. 
                              Art. 10. 
                (Insegnamento religioso nelle scuole) 
   1. La Repubblica italiana, nel garantire la liberta' di  coscienza
di  tutti,  riconosce  agli  alunni  delle   scuole   pubbliche   non
universitarie, che  siano  membri  delle  Comunita'  della  CELI,  il
diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale  diritto  e'
esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da  coloro
cui compete la podesta' su di essi. 
   2. Per  dare  reale  efficacia  all'attuazione  di  tale  diritto,
l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso  non
abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque
discriminanti  e  che  non  siano  previste  forme  di   insegnamento
religioso nello svolgimento dei programmi  di  altre  discipline.  In
ogni caso non potranno essere  richiesti  ai  detti  alunni  pratiche
religiose o atti di culto. 
                              Art. 11. 
        (Richieste in ordine allo studio del fatto religioso) 
   1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico
della scuola,  assicura  agli  incaricati  della  CELI  e  delle  sue
Comunita' il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti
dagli alunni, dalle loro  famiglie  o  dagli  organi  scolastici,  in
ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni,  con
modalita'  concordate  con  gli  organi   previsti   dall'ordinamento
scolastico. 
   2. Gli oneri finanziari sono comunque  a  carico  delle  Comunita'
della CELI territorialmente competenti. 
                              Art. 12. 
          (Istituzione di scuole ed istituti di educazione) 
   1. La Repubblica  italiana,  in  conformita'  al  principio  della
liberta'  della  scuola  e  dell'insegnamento  e  nei  termini  dalla
Costituzione,  garantisce  alla  CELI   il   diritto   di   istituire
liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione. 
   2. Alle scuole che ottengano la parita',  ed  ai  loro  alunni  e'
assicurato un trattamento  scolastico  equipollente  a  quello  degli
alunni delle scuole dello Stato  e  degli  altri  enti  territoriali,
anche per quanto concerne l'esame di Stato. 
                              Art. 13. 
                            (Matrimonio) 
   1. Ferma restando l'autonomia della CELI e delle sue Comunita'  in
materia religiosa e di culto, la CELI riconosce allo  Stato  italiano
esclusiva giurisdizione per quanto concerne gli  effetti  civili  del
matrimonio. 
   2.  La  Repubblica  italiana  riconosce  gli  effetti  civili  del
matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto della  CELI,  di
cittadinanza italiana, a condizione che la celebrazione sia preceduta
dalle pubblicazioni nella casa comunale e che  l'atto  di  matrimonio
sia trascritto nei registri dello stato civile. 
   3.  Coloro  che  intendono  celebrare  il  matrimonio  secondo  la
previsione del comma 2, comunicano tale intento  all'ufficiale  dello
stato civile al quale richiedono le pubblicazioni. 
   4. L'ufficiale  dello  stato  civile,  dopo  aver  proceduto  alle
pubblicazioni, accerta che nulla si  opponga  alla  celebrazione  del
matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne da' attestazione in
un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il  nulla
osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguira'  secondo
la previsione del comma 2 e nel comune  indicato  dai  nubendi,  dove
altresi' attestare che ad essi  sono  stati  spiegati,  dal  predetto
ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, mediante  lettura  degli
articoli del codice civile al riguardo. 
   5.  Il  ministro  di  culto,  davanti  al  quale  e'  avvenuta  la
celebrazione  nuziale,  compila  immediatamente  dopo,   in   duplice
originale, l'atto di matrimonio, al quale allega uno dei  nulla  osta
rilasciati dall'ufficiale dello stato civile. Non oltre cinque giorni
dopo la  celebrazione,  il  ministro,  davanti  al  quale  questa  e'
avvenuta, trasmette all'ufficiale dello stato civile del  comune  del
luogo un originale dell'atto di matrimonio ed  il  secondo  originale
del nulla osta. 
   6. L'ufficiale dello stato civile, verifica la formale regolarita'
dell'atto e l'autenticita' del nulla osta,  trascrive  l'atto  stesso
entro  le  ventiquattro  ore  dal  ricevimento,  dandone  notizia  al
ministro che glielo ha inviato. 
   7. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione,
anche se l'ufficiale dello stato civile per qualsiasi  ragione  abbia
eseguito la trascrizione oltre i termini prescritti. 
                              Art. 14. 
                   (Tutela degli edifici di culto) 
   1. Gli edifici aperti al culto pubblico della  CELI  e  delle  sue
Comunita', nonche' le loro pertinenze, non possono  essere  occupati,
requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi regioni  e  previo
accordo del decano della CELI e dell'organo  responsabile  della  sua
Comunita' interessata. 
   2. Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non  puo'
entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in  tali  edifici  senza
averne dato previo avviso e preso accordi con il  ministro  di  culto
responsabile dell'edificio. 
   3. Lo Stato italiano prende atto che le attivita' di  culto  della
CELI possono svolgersi anche al di fuori delle chiese  della  CELI  e
delle Comunita'. 
                              Art. 15. 
               (Manifestazione del pensiero religioso) 
   1. Le affissioni e la distribuzione di  pubblicazioni  e  stampati
connessi alla vita religiosa ed alla missione della CELI e delle  sue
Comunita', effettuate all'interno  ed  all'ingresso  delle  chiese  e
degli altri luoghi  in  cui  puo'  svolgersi  il  culto,  nonche'  le
collette  raccolte  nei  predetti  luoghi,  sono   effettuate   senza
autorizzazione ne' altra ingerenza da parte degli organi dello  Stato
e di enti pubblici territoriali, ai quali  nessuna  comunicazione  e'
dovuta, e sono esenti da qualunque tributo. 
                              Art. 16. 
                     (Tutela dei beni culturali) 
   1. La Repubblica italiana e la CELI collaborano per la tutela e la
valorizzazione dei beni culturali afferenti  al  patrimonio  storico,
morale  e  materiale  delle  Comunita'  rappresentate   dalla   CELI,
istituendo a tale fine apposite commissioni miste. 
   2.  Tali  commissioni  hanno  tra   l'altro   il   compito   della
compilazione e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni suddetti. 
                              Art. 17. 
               (Riconoscimento di enti ecclesiastici) 
   1. Fanno parte della CELI e, con l'entrata in vigore  della  legge
di approvazione della presente intesa, sono  civilmente  riconosciuti
quali  enti  ecclesiastici  le  Comunita'  evangeliche  luterane   di
Bolzano, Firenze, Genova, Napoli, Sanremo, Torre Annunziata,  Trieste
e  Venezia,  fondatrici  nel  1948  della  CELI,  nonche'  la  Chiesa
Cristiana Protestante di Milano e la Comunita'  evangelica  ecumenica
di Ispra-Varese. 
   2.  I  relativi  statuti  sono  depositati  presso  il   Ministero
dell'interno. 
                              Art. 18. 
  (Riconoscimento della personalita' giuridica ad altre Comunita') 
   1.  Il  riconoscimento  della  personalita'  giuridica  ad   altre
Comunita'  della  CELI,  nonche'   la   modifica   delle   rispettive
circoscrizioni territoriali, l'unificazione e l'estinzione di  quelle
esistenti, e' concesso con decreto ministeriale, sentito il Consiglio
di Stato, su domanda di chi rappresenta la  Comunita',  con  allegata
motivata delibera del Sinodo della CELI, come documento idoneo a  dar
titolo al riconoscimento. 
                              Art. 19. 
                  (Modalita' per il riconoscimento) 
   1. Possono essere riconosciuti come enti ecclesiastici le  chiese,
gli istituti e le opere costituiti in ente  nell'ambito  della  CELI,
aventi sedi in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo
o congiunto con quelli di istruzione o beneficenza. 
   2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di  cui
si  chiede  il  riconoscimento  della  personalita'   giuridica,   al
carattere  ecclesiastico  e  ai  predetti  fini  sulla   base   della
documentazione prodotta dalla CELI. 
   3. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta in  volta
in conformita' alle disposizioni dell'articolo 22. 
   4.  Il  riconoscimento  e'  concesso  con  decreto  del   Ministro
dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato. 
   5. La CELI, le sue Comunita' e gli enti riconosciuti a termini dei
commi  precedenti,  assumono  la  qualifica  di  enti   ecclesiastici
luterani civilmente riconosciuti. 
                              Art. 20. 
                (Mutamenti degli enti ecclesiastici) 
   1. Ogni mutamento sostanziale nel  fine,  nella  destinazione  del
patrimonio e nel modo di esistenza della  CELI  e  degli  altri  enti
ecclesiastici luterani  civilmente  riconosciuti  acquista  efficacia
civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno,
udito il parere del Consiglio di Stato. 
   2. In caso di  mutamento  che  faccia  perdere  all'ente  uno  dei
requisiti prescritti per il suo riconoscimento,  questo  puo'  essere
revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il presidente
del Sinodo della CELI e udito il parere del Consiglio di Stato. 
   3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di  un  ente  da
parte del presidente del Sinodo della CELI  determina  la  cessazione
con provvedimento  statale  della  personalita'  giuridica  dell'ente
stesso. 
   4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o  estinto  avviene
secondo quanto prevede il provvedimento del Sinodo della CELI,  salvi
comunque la volonta'  dei  disponenti,  i  diritti  dei  terzi  e  le
disposizioni statutarie e osservate,  in  caso  di  trasferimento  ad
altro ente, le leggi civili  relative  agli  acquisti  delle  persone
giuridiche. 
                              Art. 21. 
                       (Trasferimenti di beni) 
  1. I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio della
CELI ed assegnati agli enti ecclesiastici di cui  all'articolo  17  o
viceversa, e gli altri atti  ed  adempimenti  relativi,  necessari  a
norma di legge, effettuati entro due anni dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di approvazione della presente intesa, sono esenti
da ogni tributo ed onere. 
                              Art. 22. 
                 (Attivita' di religione e di culto) 
   1. La CELI con le sue Comunita' prende atto che agli effetti delle
leggi civili si considerano: 
      a) attivita' di  religione  e  di  culto  quelle  dirette  alla
predicazione dell'Evangelo, all'esercizio  del  culto  e  della  cura
delle  anime,  alla  formazione  dei  ministri  di  culto,  a   scopi
missionari e all'educazione cristiana; 
      b) attivita' diverse da quelle di religione o di  culto  quelle
di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e  cultura  e,  in
ogni caso, le attivita' commerciali ed a scopo di lucro. 
                              Art. 23. 
                 (Gestione degli enti ecclesiastici) 
   1.  La  gestione   ordinaria   e   gli   atti   di   straordinaria
amministrazione  degli   enti   ecclesiastici   luterani   civilmente
riconosciuti si svolgono sotto il controllo degli organi  della  CELI
competenti a norma di statuto senza ingerenza da parte  dello  Stato,
delle regioni e degli altri enti territoriali. 
   2.  Per  gli  acquisti  di  beni   immobili   e   diritti   reali,
l'accettazione di donazioni ed eredita' ed il conseguimento di legati
da parte di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili
relative alle persone giuridiche. 
                              Art. 24. 
         (Iscrizione nel registro delle persone giuridiche) 
   1. La CELI e  le  sue  Comunita'  civilmente  riconosciute  devono
iscriversi agli effetti civili nei registri delle persone  giuridiche
entro due anni dall'entrata in vigore  della  legge  di  approvazione
della presente intesa, ove non gia' iscritte. 
   2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre  alle  indicazioni
prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare
le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di  rappresentanza
dell'ente. 
   3. Decorsi i termini di cui al comma  1,  gli  enti  ecclesiastici
interessati  possono  concludere   negozi   giuridici   solo   previa
iscrizione nel registro delle persone giuridiche. 
                              Art. 25. 
            (Regione tributario degli enti ecclesiastici) 
   1. Agli effetti  tributari  la  CELI,  le  Comunita'  e  gli  enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti aventi fine di religione  o  di
culto, come pure le attivita' dirette a tali scopi, sono equiparate a
quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. 
   2. Tali enti  hanno  diritto  di  svolgere  liberamente  attivita'
diverse da quelle  di  religione  o  di  culto  che  restano,  pero',
soggette alle leggi dello Stato  concernenti  tali  attivita'  ed  al
regime tributario previsto per le medesime. 
                              Art. 26. 
                   (Deduzione agli effetti IRPEF) 
   1. La Repubblica italiana prende atto  che  la  CELI  si  sostiene
finanziariamente con i contributi dei suoi membri e di enti  ad  essa
collegati. 
   2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore della legge  di  approvazione  della  presente  intesa,  le
persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli
effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni
liberali in denaro fino all'importo di lire  due  milioni,  a  favore
della  CELI  e  delle  Comunita'  ad  essa  collegate,  destinate  al
sostentamento dei ministri di culto e di  cui  all'articolo  4  ed  a
specifiche  esigenze  di  culto  di  evangelizzazione.  Le   relative
modalita' sono determinate con decreto del Ministro delle finanze. 
                              Art. 27. 
          (Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF) 
   1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore della legge di approvazione della presente intesa, la  CELI
concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli  47  della
legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge  22  novembre  1988,  n.
516, e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con i soggetti  che
stipuleranno analoghi accordi, alla  ripartizione  della  quota  pari
all'otto per mille dell'IRPEF,  liquidata  dagli  uffici  sulla  base
delle dichiarazioni annuali. La CELI utilizzera' le somme devolute  a
tale titolo dai contribuenti oltre che ai fini  di  cui  all'articolo
26, anche per gli  interventi  sociali,  assistenziali,  umanitari  e
culturali  in  Italia  e  all'estero  e  cio'  sia  direttamente  sia
attraverso le Comunita' ad essa collegate. 
   2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1  viene  effettuata
sulla  base  delle  scelte  espresse  dai  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione annuale  dei  redditi,  nel  cui  modulo  le  comunita'
rappresentate dalla  CELI  verranno  indicate  con  la  denominazione
"chiesa Evangelica  Luterana  in  Italia".  In  caso  di  scelte  non
espresse, l'attribuzione viene effettuata in proporzione alle  scelte
espresse. 
   3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al  comma
1 e comma 2 lo Stato corrispondera' annualmente,  entro  il  mese  di
giugno, alla CELI la somma risultante dall'applicazione del comma  1,
calcolata dagli uffici  finanziari  sulla  base  delle  dichiarazioni
annuali relative al terzo periodo di imposta precedente. 
                              Art. 28. 
                      (Commissione paritetica) 
   1. Su richiesta di una delle due parti,  al  fine  di  predisporre
eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione  dell'importo
deducibile di cui  all'articolo  26  e  dell'aliquota  IRPEF  di  cui
all'articolo 27 ad opera di una apposita commissione paritetica 
nominata dall'autorita' governativa e dalla CELI. 
                              Art. 29. 
 (Regime tributario degli assegni corrisposti ai ministri di culto) 
   1. Gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o  parziale
dei ministri di culto della CELI e delle Comunita' ad essa  collegate
sono  equiparati,  ai  soli  fini  fiscali,  al  reddito  di   lavoro
dipendente. 
                              Art. 30. 
   (Rendiconto dell'effettiva utilizzazione delle somme percepite) 
   1.  La  CELI  trasmette  annualmente,  entro  il  mese  di  luglio
dell'anno successivo a quelli di esercizio, al Ministero dell'interno
un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui
agli articoli 26 e 27 e ne diffonde adeguata informazione. 
   2. Tale rendiconto deve comunque precisare: 
      a) il numero dei ministri di  culto  cui  e'  stata  assicurata
l'intera remunerazione e di  quelli  ai  quali  e'  stata  assicurata
un'integrazione; 
      b) l'ammontare complessivo delle somme di cui  all'articolo  27
destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonche' l'ammontare
delle ritenute fiscali su tali somme; 
      c) gli interventi operati per altre  finalita'  previste  dagli
articoli 26 e 27. 
    3. Il Ministro dell'interno entro trenta giorni  dal  ricevimento
del rendiconto ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri
del tesoro e delle finanze. 
                              Art. 31. 
                        (Norme di attuazione) 
   1. Le autorita' competenti, nell'emanare le  norme  di  attuazione
della legge di approvazione della  presente  intesa,  terranno  conto
delle esigenze fatte loro  presenti  dalla  CELI  ed  avvieranno,  se
richieste, opportune consultazioni. 
                              Art. 32. 
                        (Norme contrastanti) 
   1. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa  di  avere
efficacia nei confronti delle Chiese, Comunita' ed enti della CELI, e
degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in
vigore della legge di approvazione, ai sensi  dell'articolo  8  della
Costituzione, dell'intesa stessa. 
                              Art. 33. 
                         (Ulteriori intese) 
   1. Le  parti  sottoporranno  a  nuovo  esame  il  contenuto  della
presente intesa al termine del decimo  anno  dall'entrata  in  vigore
della  legge  di  approvazione,  ai  sensi  dell'articolo   8   della
Costituzione, dell'intesa stessa. 
   2.  Ove,  nel  frattempo,   una   delle   due   parti   ravvisasse
l'opportunita' di modifiche al testo della presente intesa, le  parti
torneranno a convocarsi a tal fine. 
   3. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di  una  nuova
intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento  di  apposito
disegno di legge di approvazione,  ai  sensi  dell'articolo  8  della
Costituzione. 
   4. In occasione  di  disegni  di  legge  relativi  a  materie  che
coinvolgono rapporti delle Chiese facenti parte  della  CELI  con  lo
Stato, verranno promosse previamente, in conformita'  all'articolo  8
della Costituzione, le intese del caso. 
                              Art. 34. 
            (Legge di approvazione della presente intesa) 
   1. Il Governo della Repubblica italiana presentera' al  Parlamento
apposito disegno di legge di approvazione della presente  intesa,  ai
sensi dell'articolo 8 della Costituzione. 
GIULIANO AMATO HANNA BRUNOW FRANZOI